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La presentazione della dichiarazione ai sensi dell1
CAMERA DI COMMERCIO DI LIVORNO UFFICIO REGISTRO IMPRESE LA PUBBLICITA’ DEL REGISTRO IMPRESE A SEGUITO DELL’ABOLIZIONE DEL LIBRO SOCI Ottobre 2010 Conservatore R.I.: Dott. Pierluigi Giuntoli LA PUBBLICITA’ DEL REGISTRO IMPRESE A SEGUITO DELL’ABOLIZIONE DEL LIBRO SOCI PREMESSA Le presenti istruzioni intendono dare all’Ufficio del Registro delle Imprese le prime indicazioni operative per consentire una corretta e ordinata gestione della nuova disciplina introdotta con l’art. 16, commi da 12 quater a 12 undecies, del decreto legge n. 182/08, convertito con legge n. 2/09. In particolare, ciò si rende necessario, in quanto la stessa legge nulla dispone in merito alla pubblicità delle successive variazioni intervenute sulle partecipazioni sociali. Pertanto, al fine di completare la pubblicità relativamente a dati iscritti nel registro delle imprese, nonchè garantire una corretta informazione, si ritiene necessaria la presentazione di domande aventi per oggetto le modificazioni relative alle singole partecipazioni sociali verificatesi successivamente alla presentazione della dichiarazione di cui all’art. 16, c. 12 undecies della L. 2/2009. NORMATIVA La legge 28 gennaio 2009, n. 2, di conversione del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, entrata in vigore il 29 gennaio 2009, ha aggiunto all’art. 16 del suddetto decreto i commi 12 quater e seguenti, per effetto dei quali viene soppresso – con decorrenza dal 30 marzo 2009 (sessantesimo giorno dall’entrata in vigore della suddetta legge di conversione) – il libro dei soci delle società a responsabilità limitata. Vengono conseguentemente modificati gli artt. 2470, 2471, 2472, 2478, 2478-bis, 2479-bis del codice civile, nonché l’art. 36, comma 1-bis, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133 (quest’ultimo relativo alle cessioni di quote di s.r.l. con firma digitale). LA PORTATA DELL’ABROGAZIONE Le disposizioni modificate sono quelle relative alla società a responsabilità limitata. Rientrano nell’applicazione della normativa anche le società consortili a responsabilità limitata. Nessuna modifica è, invece, apportata alle disposizioni in materia di società per azioni che disciplinano il libro soci e le relative iscrizioni (artt. 2355, commi 1 e 3, 2356, comma 1, 2362, comma 4, 2370, comma 3, 2421, comma 1, n. 1, 2435, comma 2, ultimo periodo, c.c.). Parimenti, nessuna modificazione è apportata alle corrispondenti disposizioni dettate in materia di società cooperative (artt. 2528, comma 1, 2530, comma 4, 2538, comma 1, c.c.). Ne consegue che le cooperative disciplinate dalle norme sulle società a responsabilità limitata (art. 2519, comma 2, c.c.) devono continuare a tenere il libro dei soci. LA FUNZIONE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE DOPO L’ABOLIZIONE DEL LIBRO SOCI. Il documento in esame vuole offrire uno spunto di riflessione in merito a quale possa essere la funzione del Registro delle Imprese dopo l’abolizione del libro soci, ed in particolare se vi siano nuove fattispecie soggette a pubblicità ed eventualmente in quale modo darne evidenza. Le conclusioni operative di questo documento partono da un’analisi preliminare della funzione del libro soci prima della modifica legislativa e tengono conto del fatto che il legislatore abbia voluto, attraverso questa norma di semplificazione, affidare al RI le funzioni e gli effetti che prima derivavano dall’iscrizione nel libro soci. L’art. 2470, al 2 comma stabilisce che il trasferimento delle partecipazioni aveva effetto di fronte alla società dal momento dell’iscrizione al libro soci e pertanto tale iscrizione aveva carattere costitutivo della qualità di socio. Il libro soci aveva la funzione di dare certezza ai rapporti tra socio e società, garantendo un’individuazione sicura della persona del socio in relazione a tutte le evenienze della vita sociale. In altre parole, documentava il contenuto e le vicende della partecipazione sociale, ossia la posizione che il socio assumeva nell’ambito della società. Le annotazioni eseguite nel libro soci erano destinate a dar conto di questa realtà e costituivano nel contempo, il presupposto per l’esercizio dei diritti sociali e per l’adempimento delle obbligazioni derivanti dalla partecipazione all’ente societario La modifica introdotta dall’art. 16 commi 12 quater e ss.riguardanti il libro soci, ha comportato che la cessione della quota è opponibile alla società dal momento del deposito dell’atto nel Registro delle Imprese, ossia dal momento in cui il Notaio o l’intermediario abilitato hanno richiesto l’iscrizione presentando la relativa domanda (ossia dal protocollo dell’ufficio). Fino a quel momento l’acquirente non potrà opporre la propria qualifica di socio alla società e quindi esercitare i propri diritti sociali (tra cui in particolare diritto di voto in assemblea). Il Registro delle Imprese, dopo l’introduzione delle suddette disposizioni, deve essere in grado di assicurare queste funzioni, attraverso la tempestività della protocollazione (assicurata attraverso la protocollazione automatica) e la certificazione di quegli elementi previsti espressamente dall’art. 2478, 1 comma lettera a, o comunque ricavabili da altre disposizioni del cc ( 2468, comma 5 rappresentante comune, 2471 bis pegno usufrutto sequestro e 2352 diritto di voto, 2479 domicilio). Vediamo allora quali potrebbero essere i principali risvolti operativi: GLI ADEMPIMENTI NEI CONFRONTI DEL REGISTRO DELLE IMPRESE. PRESENTAZIONE DELL’APPOSITA DICHIARAZIONE DOPO IL 30 MARZO 2009 La presentazione della dichiarazione ai sensi dell’art. 16, comma undecies, effettuata dopo il 30 marzo 2009 è assoggettata a imposta di bollo Euro 65,00, diritti di segreteria Euro 30,00 e sanzione amministrativa per tutti gli amministratori/liquidatori della società. ADEGUAMENTO DEL CAPITALE SOCIALE VERSATO PER RENDERLO COERENTE CON LA SOMMATORIA DEL VERSATO DEI SINGOLI SOCI ANTE 30 MARZO 2009 La variazione del capitale sociale versato dalla società prima del 30.3.2009 rimane adempimento REA e assoggettabile a sanzione REA. La data del versamento del capitale che sarà indicata nella domanda dovrà essere anteriore alla data di presentazione della dichiarazione di cui all’art. 16 comma undecies della legge 2/2009. L’ufficio provvederà a verificare che la sommatoria del capitale versato dai singoli soci alla data della dichiarazione non sia superiore al capitale versato dalla società. In caso contrario l’ufficio RI, dopo apposito invito rivolto agli amministratori della società interessata, affinchè provvedano alle necessarie comunicazioni, trasmetterà gli atti al Conservatore il quale provvederà alla variazione d’ufficio ed alla applicazione delle relative sanzioni amministrative REA per omessa presentazione. Si rinvia alle istruzioni operative inserite nella Guida agli adempimenti del RI. RETTIFICHE DI DEPOSITO DI ELENCHI SOCI ANNUALI O CONFERMA DEI MEDESIMI Dopo il deposito della dichiarazione di cui all’art. 16 comma undecies della legge 2/2009, non si accettano più rettifiche di elenchi soci o conferme degli stessi depositati negli scorsi anni. DICHIARAZIONE SOCIO UNICO E RICOSTITUZIONE PLURALITA’ DEI SOCI La modifica delle disposizioni del codice civile riguardanti il libro soci comporta, innanzitutto, che la cessione di quota è opponibile alla società, dal momento del deposito (che non va confuso con l’iscrizione) nel registro delle imprese (art. 2470, comma 1, c.c.). Quindi l’acquirente della quota potrà esercitare i diritti sociali (intervento e voto in assemblea; diritti di controllo; diritto ai dividendi) a partire dal momento in cui il notaio o l’intermediario abilitato hanno “richiesto” l’iscrizione depositando l’atto di cessione, e quindi dal momento in cui detta domanda è protocollata dall’ufficio. Il dies a quo ai fini delle comunicazioni al registro delle imprese della sopravvenuta unipersonalità, o della ricostituzione della pluralità dei soci. Ai sensi del nuovo ultimo comma dell’art. 2470 c.c., quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, e quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori devono in tal caso depositare nel registro delle imprese apposita dichiarazione (art. 2470, commi 4 e 5) entro trenta giorni dall’avvenuta variazione della compagine sociale (e non più entro trenta giorni nell’iscrizione nel libro dei soci). Il termine, quindi, decorre dal deposito dell’atto di cessione nel registro delle imprese e deve considerarsi quello il dies a quo da cui decorre il termine dei 30 gg per la denuncia da parte degli amministratori. Nel caso di modifica dell’atto costitutivo, poiché gli effetti nei confronti della società si producono, successivamente all’iscrizione dell’atto al RI ai sensi dell’art. 2480 e 2436, comma 5 cc, deve considerarsi quello il momento di variazione della compagine sociale e quindi il dies a quo da cui decorre il termine dei 30 gg per la denuncia da parte degli amministratori. Nell’ipotesi di trasferimento mortis causa, il dies a quo di forma dal momento del deposito della documentazione prevista ai sensi dell’art. 2470, c. 2, ultimo capoverso, c.c. Osservazione: la denuncia da parte del socio unico deve essere accettata solo qualora gli amministratori non provvedano, quindi dopo i 30 giorni. Tale denuncia non sarebbe sanzionabile nei confronti dei soci ma solo degli amministratori che non hanno rispettato il termine previsto dalla legge per la presentazione della dichiarazione. E’ anche vero che gli amministratori potrebbero non essere a conoscenza della variazione qualora loro non comunicata dai soci stessi, ma poiché la sanzione sarebbe comminata in solido anche alla società è evidente l’interesse del socio a comunicare quanto prima l’avvenuta variazione per evitare la sanzione. Interesse che si manifesta ulteriormente se si tiene conto delle responsabilità previste dall’art. 2462 in caso di mancata attuazione della pubblicità di cui dall’art. 2470, Stesse considerazione nel caso di ricostituzione della pluralità dei soci. Riepilogo sintetico: Determinazione del dies a quo nei vari casi Socio unico: derivante da cessione di quote con Mod. S Data atto: data del deposito dell’atto di trasferimento al RI Socio unico: derivante da trasferimento mortis causa con Mod. S Data atto: data del deposito della documentazione al RI Socio unico: derivante da delibera azzeramento K sociale e sottoscrizione da parte di un solo socio Data atto: data di iscrizione al RI della delibera di variazione del K sociale Socio unico: derivante da recesso di socio/i a seguito di rimborso con riserve sociali Data atto: data dell’effetto del recesso del socio/i (vedi istr) Ricostituzione pluralità dei soci: dopo cessione di quote con Mod.S Data atto: data del deposito dell’atto di trasferimento al RI Ricostituzione pluralità dei soci: da trasferimento mortis causa con Mod. S Data atto: data del deposito della documentazione al RI Ricostituzione pluralità dei soci: derivante da delibera azzeramento capitale sociale e sottoscrizione da parte di più soci. Data atto: data di iscrizione al RI della delibera di variazione del capitale sociale SI EVIDENZIANSO LE SEGUENTI MODALITÀ OPERATIVE DEPOSITO PER L’ISCRIZIONE GENERALITA’ DEL SOCIO UNICO DELLA DICHIARAZIONE CONTENENTE LE Riferimenti normativi: 2470, c. 5, c.c. Soggetto obbligato: gli amministratori (Può provvedere anche l’unico socio) Termine: 30 giorni dalla data di variazione della compagine sociale Allegati: nessun allegato Modulistica: S2 compilato al riquadro 2 per la variazione della forma giuridica Mod Int P (nomina o modifica se riveste altre cariche sociali) compilato al riquadro 4 relativo al socio unico Codice atto A19 Distinta FEDRA firmata digitalmente Diritti di segreteria Euro 90,00 Imposta di bollo Euro 65,00 DEPOSITO PER L’ISCRIZIONE DELLA SOSTITUZIONE DEL SOCIO UNICO Riferimenti normativi: 2470, c. 5, c.c. Soggetto obbligato: gli amministratori (Può provvedere anche l’unico socio) Termine: 30 giorni dalla data di variazione della compagine sociale Allegati: nessun allegato Modulistica: S2 compilato al riquadro 2 per la variazione della forma giuridica Mod Int P (nomina o modifica se riveste altre cariche sociali) compilato al riquadro 4 relativo al nuovo socio unico Mod Int P (cessazione o modifica se riveste altre cariche sociali) compilato al riquadro 4 relativo al socio unico cessato Codice atto A19 Distinta FEDRA firmata digitalmente Diritti di segreteria Euro 90,00 Imposta di bollo Euro 65,00 DEPOSITO PER L’ISCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE COSTITUZIONE/RICOSTITUZIONE DELLA PLURALITA’ DEI SOCI DELLA Riferimenti normativi: 2470, c. 5, c.c. Soggetto obbligato: gli amministratori (Può provvedere anche colui che cessa di essere unico socio) Termine: 30 giorni dalla data di variazione della compagine sociale Allegati: nessun allegato Modulistica: S2 compilato al riquadro 2 per la variazione della forma giuridica Mod Int P (cessazione o modifica se riveste altre cariche sociali) Codice atto A19 Distinta FEDRA firmata digitalmente Diritti di segreteria Euro 90,00 Imposta di bollo Euro 65,00 MODIFICAZIONI RELATIVE ALLE PARTECIPAZIONI SOCIALI: TIPOLOGIE A) MODIFICAZIONI CHE NON DETERMINANO LA VARIAZIONE DEL NUMERO O DELLE PERSONE DEI SOCI: • • • • variazione del domicilio (fisico o elettronico) importo versato sulle singole partecipazioni dati anagrafici del socio persona fisica o della denominazione/ragione sociale del socio persona giuridica o soggetto iscritto nel REA costituzione/modificazione/estinzione di vincoli VARIAZIONE DATI – DOMICILIO E VERSAMENTO Le variazioni dei nuovi dati inseriti nel Registro delle Imprese, a seguito della comunicazione di cui sopra (ad es. domicilio dei soci e versamento dei singoli soci) saranno assoggettati ad imposta di bollo Euro 65,00 e diritti di segreteria pari ad Euro 30,00. Non si applica la sanzione in quanto non previsto un termine per tali adempimenti. Soggetto legittimato nel caso del domicilio si ritengono sia l’organo amministrativo che il socio (in quanto soggetto interessato ai sensi dell’art. 2189). Soggetto legittimato nel caso del capitale versato in via principale l’organo amministrativo, in quanto soggetto in grado di attestare con certezza la liberazione del capitale. DOMANDA DI VARIAZIONE DEL DOMICILIO DI UN SOCIO Riferimenti normativi: Art. 8 L. 580/93 e DPR 581/95 Soggetto obbligato: Termine: gli amministratori nessun termine Allegato: nessun allegato Modulistica: S2 compilato al riquadro B/Estremi dell’atto Mod S per aggiornare la compagine sociale indicando la variazione del domicilio del/dei socio/soci Codice atto A99 Distinta FEDRA firmata digitalmente Diritti di segreteria Euro 30,00 Imposta di bollo Euro 65,00 VERSAMENTI DEI DECIMI RESIDUI DA PARTE DI UN SOCIO O DI TUTTI I SOCI E VARIAZIONE DELL’AMMONTARE DEL CAPITALE SOCIALE VERSATO Riferimenti normativi: Art. 8 L. 580/93 e DPR 581/95 Soggetto obbligato: gli amministratori (può provvedere anche il socio in via suppletiva) Termine: nessun termine Allegato: nessun allegato Modulistica: S2 compilato al riquadro 8 per la variazione del capitale versato da parte della società Mod S per aggiornare la composizione della compagine sociale indicando la variazione del capitale versato da parte dei singoli soci Codice atto A05 Distinta FEDRA firmata digitalmente Diritti di segreteria Euro 30,00 Imposta di bollo Euro 65,00 Dati anagrafici del socio persona fisica o della denominazione/ragione sociale del socio persona giuridica o soggetto iscritto nel REA Per il socio persona giuridica iscritto nel registro delle Imprese o nel REA la variazione della denominazione/ragione sociale avviene in automatico con l’aggiornamento della relativa posizione. Costituzione/modificazione/estinzione di vincoli Si rinvia alle apposite istruzioni operative B) MODIFICAZIONI CHE DETERMINANO LA VARIAZIONE DEL NUMERO O DELLE PERSONE DEI SOCI: • • • • entrata/uscita di nuovi soci a seguito di atto di cessione di quote, oppure a seguito di atto di variazione del capitale sociale o da operazioni derivanti da fusione/scissione conseguente dichiarazione socio unico o ricostituzione della pluralità dei soci recesso del socio esclusione del socio DEPOSITO PER L’ISCRIZIONE DELL’ATTO COSTITUTIVO DI SRL Riferimenti normativi: 2463 - 2464 – 2330 C.C. Soggetto obbligato: Il notaio che ha ricevuto l’atto costitutivo Termine: 20 giorni dalla stipulazione dell’atto costitutivo o dal rilascio delle autorizzazioni necessarie in relazione al particolare oggetto della società Atto: copia atto costitutivo prova dell’avvenuto versamento del 25% (100% se società unipersonale) dei conferimenti in denaro o polizza di assicurazione o fideiussione bancaria con le caratteristiche determinate con DPCM; nel caso di conferimenti in natura o di crediti, relazione giurata di un esperto o di una società di revisione iscritti nel Registro dei Revisori contabili o di una società di revisione iscritta nell’apposito registro tenuto dalla CONSOB; eventuali autorizzazioni richieste da leggi speciali per la costituzione della società in relazione al suo particolare oggetto (art. 2329, n. 3). Forma dell’atto Le copie informatiche predisposte dai Notai devono essere autenticate in conformità alle disposizioni di cui all’art. 23 del D.Lgs. 82/2005. In particolare dovrà essere apposta la seguente formula di autenticazione in calce alla copia informatica: “Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo,ai sensi dell’art. 23, comma 4, D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese”. Il documento così formato dovrà essere sottoscritto digitalmente dal Notaio. La stessa procedura dovrà essere utilizzata per i file che riproducono tutti gli altri documenti da allegare alla pratica Modulistica: S1 con indicazione del capitale sottoscritto e versato da parte della Società negli appositi riquadri del Mod S1 Mod. Int P per ogni soggetto nominato Eventuale Mod Int P per l’indicazione del socio unico Mod. S con indicazione del capitale sottoscritto e versato da ciascun socio. Indicare altresì nell’apposito riquadro riferito a ciascun socio anche il domicilio. Codici atto: A01 – A06 (A08 se presente il collegio sindacale) Distinta FEDRA firmata digitalmente Diritti di segreteria Euro 90,00 Imposta di bollo Euro 65,00 DEPOSITO PER L’ISCRIZIONE DELL’ATTO DI TRASFORMAZIONE DI SOCIETA’ DI PERSONE IN SRL Riferimenti normativi: 2500 - 2500 ter C.C. Soggetto obbligato: Il notaio Termine: 30 giorni dalla data dell’atto Atto: atto di trasformazione prova dell’avvenuto versamento del 25% (100% se società unipersonale) dei conferimenti in denaro o polizza di assicurazione o fideiussione bancaria con le caratteristiche determinate con DPCM; nel caso di conferimenti in natura o di crediti, relazione giurata di un esperto o di una società di revisione iscritti nel Registro dei Revisori contabili o di una società di revisione iscritta nell’apposito registro tenuto dalla CONSOB; eventuali autorizzazioni richieste da leggi speciali per la costituzione della società in relazione al suo particolare oggetto (art. 2329, n. 3). Le copie informatiche predisposte dai Notai devono essere autenticate in conformità alle disposizioni di cui all’art. 23 del D.Lgs. 82/2005. In particolare dovrà essere apposta la seguente formula di autenticazione in calce alla copia informatica: “Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo,ai sensi dell’art. 23, comma 4, D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese”. Il documento così formato dovrà essere sottoscritto digitalmente dal Notaio. La stessa procedura dovrà essere utilizzata per i file che riproducono tutti gli altri documenti da allegare alla pratica Forma dell’atto Modulistica: S2 con indicazione del capitale sottoscritto e versato da parte della Società negli appositi riquadri Mod. Int P di cessazione o di modifica (es. un socio diventa consigliere) relativi ai soci Eventuale Mod Int P per l’indicazione del socio unico Eventuali Mod. Int. P per ogni componente l’organo di controllo Mod. S con indicazione del capitale sottoscritto e versato da ciascun socio Indicare altresì nell’apposito riquadro riferito a ciascun socio anche il domicilio. Codici atto: A05 – A06 (A08 se presente il collegio sindacale) Distinta FEDRA firmata digitalmente Diritti di segreteria Euro 90,00 Imposta di bollo Euro 65,00 ISCRIZIONE DELLE MODIFICAZIONI DELL’ATTO COSTITUTIVO (in caso di aumento di capitale sociale) Riferimenti normativi: 2480 – 2436 C.C. Soggetto obbligato : il Notaio Termine: 30 giorni dalla data dell’atto Allegati : verbale di assemblea redatto dal Notaio Forma dell’atto : Le copie informatiche predisposte dai Notai devono essere autenticate in conformità alle disposizioni di cui all’art. 23 del D.Lgs. 82/2005. In particolare dovrà essere apposta la seguente formula di autenticazione o altra analoga in calce alla copia informatica: “Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell’art. 23, comma 5, D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese”. Il documento così formato dovrà essere sottoscritto digitalmente dal Notaio. La stessa procedura dovrà essere utilizzata per i file che riproducono tutti gli altri documenti da allegare alla pratica Modulistica: Mod. S2 compilato al riquadro 8 con indicazione del capitale deliberato, sottoscritto e versato da parte della Società Mod. S con indicazione del capitale sottoscritto e versato da ciascun socio (in caso di variazione del capitale sottoscritto) Codice atto A05 Distinta FEDRA firmata digitalmente Diritti di segreteria Euro 90,00 Imposta di bollo Euro 65,00 DEPOSITO PER L’ISCRIZIONE DEL VERBALE DELLA AMMINISTRATORI DI AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE DECISIONE DEGLI Riferimenti normativi: 2481 - 2436 C.C. Soggetto obbligato: Il notaio Termine: 30 giorni dalla data della decisione Atto: verbale redatto dal Notaio della decisione degli amministratori di aumento del capitale Forma dell’atto Le copie informatiche predisposte dai Notai devono essere autenticate in conformità alle disposizioni di cui all’art. 23 del D.Lgs. 82/2005. In particolare dovrà essere apposta la seguente formula di autenticazione in calce alla copia informatica: “Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo,ai sensi dell’art. 23, comma 4, D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese”. Il documento così formato dovrà essere sottoscritto digitalmente dal Notaio. La stessa procedura dovrà essere utilizzata per i file che riproducono tutti gli altri documenti da allegare alla pratica Modulistica: Mod. S2 compilato al riquadro 8 con indicazione del capitale deliberato, sottoscritto e versato da parte della Società Mod. S con indicazione del capitale sottoscritto e versato da ciascun socio negli appositi riquadri . Codici atto: A05 Distinta FEDRA firmata digitalmente Diritti di segreteria Euro 90,00 Imposta di bollo Euro 65,00 DEPOSITO PER L’ISCRIZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI DI RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE PER PERDITE Riferimenti normativi: 2482 bis - 2480 C.C. Soggetto obbligato: Il notaio Termine: 30 giorni dalla data del verbale Atto: verbale di assemblea redatto dal Notaio Forma dell’atto Le copie informatiche predisposte dai Notai devono essere autenticate in conformità alle disposizioni di cui all’art. 23 del D.Lgs. 82/2005. In particolare dovrà essere apposta la seguente formula di autenticazione in calce alla copia informatica: “Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo,ai sensi dell’art. 23, comma 4, D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese”. Il documento così formato dovrà essere sottoscritto digitalmente dal Notaio. La stessa procedura dovrà essere utilizzata per i file che riproducono tutti gli altri documenti da allegare alla pratica Modulistica: Mod. S2 compilato al riquadro 8 con indicazione del capitale deliberato, sottoscritto e versato da parte della Società Mod. S con indicazione del capitale sottoscritto e versato da ciascun socio negli appositi riquadri . Codici atto: A05 Distinta FEDRA firmata digitalmente Diritti di segreteria Euro 90,00 Imposta di bollo Euro 65,00 DEPOSITO PER L’ISCRIZIONE DELLA DECISIONE DEGLI AMMINISTRATORI DI RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE PER PERDITE Riferimenti normativi: 2482 bis - 2480 C.C. Soggetto obbligato: Il notaio Termine: 30 giorni dalla data del verbale Atto: verbale dell’organo amministrativo redatto dal Notaio Forma dell’atto Le copie informatiche predisposte dai Notai devono essere autenticate in conformità alle disposizioni di cui all’art. 23 del D.Lgs. 82/2005. In particolare dovrà essere apposta la seguente formula di autenticazione in calce alla copia informatica: “Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo,ai sensi dell’art. 23, comma 4, D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese”. Il documento così formato dovrà essere sottoscritto digitalmente dal Notaio. La stessa procedura dovrà essere utilizzata per i file che riproducono tutti gli altri documenti da allegare alla pratica Modulistica: Mod. S2 compilato al riquadro 8 con indicazione del capitale deliberato, sottoscritto e versato da parte della Società Mod. S con indicazione del capitale sottoscritto e versato da ciascun socio negli appositi riquadri Codici atto: A05 Distinta FEDRA firmata digitalmente Diritti di segreteria Euro 90,00 Imposta di bollo Euro 65,00 DEPOSITO PER L’ISCRIZIONE DELLA DECISIONE DEI SOCI DI RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE Riferimenti normativi: 2482 - 2480 C.C. Soggetto obbligato: Il notaio Termine: 30 giorni dalla data del verbale Atto: verbale di assemblea redatto dal Notaio Forma dell’atto Le copie informatiche predisposte dai Notai devono essere autenticate in conformità alle disposizioni di cui all’art. 23 del D.Lgs. 82/2005. In particolare dovrà essere apposta la seguente formula di autenticazione in calce alla copia informatica: “Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo,ai sensi dell’art. 23, comma 4, D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese”. Il documento così formato dovrà essere sottoscritto digitalmente dal Notaio. La stessa procedura dovrà essere utilizzata per i file che riproducono tutti gli altri documenti da allegare alla pratica Modulistica: Mod. S2 compilato al riquadro 8 con indicazione del capitale deliberato, sottoscritto e versato da parte della Società Mod. S con indicazione del capitale sottoscritto e versato da ciascun socio negli appositi riquadri . Codici atto: A05 Distinta FEDRA firmata digitalmente Diritti di segreteria Euro 90,00 Imposta di bollo Euro 65,00 TRASFERIMENTI DI PARTECIPAZIONI DI SRL DA PARTE DEL NOTAIO Riferimenti normativi: 2470 c.c. Soggetto obbligato: il Notaio Termine: 30 giorni dalla data dell’atto Atto: atto di trasferimento di partecipazione Forma dell’atto Le copie informatiche predisposte dai Notai devono essere autenticate in conformità alle disposizioni di cui all’art. 23 del D.Lgs. 82/2005. In particolare dovrà essere apposta la seguente formula di autenticazione in calce alla copia informatica: “Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo,ai sensi dell’art. 23, comma 4, D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese”. Il documento così formato dovrà essere sottoscritto digitalmente dal Notaio. La stessa procedura dovrà essere utilizzata per i file che riproducono tutti gli altri documenti da allegare alla pratica Modulistica: Modello S con indicazione del capitale sottoscritto e versato da parte del cedente/i e del cessionario/i Codice atto A18 Distinta FEDRA firmata digitalmente Diritti di segreteria Euro 90,00 Imposta di bollo Euro 65,00 TRASFERIMENTI DI PARTECIPAZIONI DI SRL AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 1 BIS DELLA L. 133/2008 Si rinvia alle apposite istruzioni operative SOTTOSCRIZIONE SUCCESSIVA ALL’AUMENTO DI CAPITALE E CONTESTUALE VERSAMENTO DEI DECIMI Riferimenti normativi: 2481 bis, comma 6 C.C. Soggetto obbligato: gli amministratori Termine: 30 giorni dall’avvenuta sottoscrizione dell’aumento di capitale Allegato: nessun allegato Modulistica: S2 compilato al riquadro 8 per la variazione del capitale sottoscritto e versato da parte della società Mod S per aggiornare la composizione della compagine sociale indicando la variazione del capitale sottoscritto e versato da parte dei singoli soci Codice atto A99 ,508 Distinta FEDRA firmata digitalmente Diritti di segreteria Euro 90,00 Imposta di bollo Euro 65,00 DIRITTI E VINCOLI SULLE QUOTE DI S.R.L. A seguito della riforma, esiste un ulteriore argomento per sostenere – in adesione ad un orientamento giurisprudenziale e a ormai consolidate prassi operative con “attenuazione” del principio di tassatività degli atti iscrivibili nel registro delle imprese – che non solo il pignoramento (art. 2471, comma 1, c.c.) ma anche il pegno, usufrutto e sequestro delle quote (art. 2471-bis c.c.) debbano essere iscritti nel registro delle imprese, ai fini della loro opponibilità ai terzi. A) USUFRUTTO e PEGNO La legge, attraverso la previsione di cui all’art. 2471 bis cc., ammette la costituzione di usufrutto e pegno sulle partecipazioni sociali Nulla dice invece in merito alle formalità per renderli opponibili alla società e ai terzi. La dottrina considera necessario applicare le formalità previste per il trasferimento della partecipazione per atto tra vivi, ossia l’iscrizione nel Registro delle Imprese (e ante riforma l’ annotazione nel libro soci) Il pegno e l’usufrutto sono regolati, per espresso richiamo della legge, dalla disciplina delle Spa, in tema di vincoli sulle azioni, secondo cui, salvo diversa convenzione, il diritto di voto spetta al creditore pignoratizio o all’usufruttuario. Vediamo dalla tabella che segue alcuni aspetti della disciplina che possono interessare in questa sede: VINCOLI USUFRUTTO PEGNO DIRITTO DI OBBLIGO DI VOTO e VERSAMENTO CONVOCAZIONE PER LA PARTE DI CONFERIMENTO ANCORA DOVUTO Usufruttuario Usufruttuario Salvo diversa convenzione che deve risultare dallo stesso atto Creditore Socio Pignoratizio Salvo diversa convenzione che deve risultare dallo stesso atto AUMENTO DI CAPITALE GRATUITO AUMENTO DI CAPITALE A PAGAMENTO Si estende anche all’usufruttuario Spetta al nudo proprietario Si estende anche al creditore pignoratizio Spetta al socio Cousufrutto: l’usufrutto sulle partecipazioni a favore di più persone può essere costituito volontariamente o essere stabilito dalla legge come nel caso di figlio minorenne, a favore dei genitori esercenti la patria potestà (art. 324 c.1, cc). I cousufruttuari possono nominare a maggioranza un rappresentante comune. In caso di usufrutto legale i genitori decidono chi di loro è il rappresentante (non è ammissibile la nomina di un terzo). In mancanza di nomina, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla società ad uno dei cousufruttuari sono efficaci nei confronti di tutti. COSTITUZIONE/MODIFICAZIONE/ESTINZIONE DI PARTECIPAZIONI DI SRL DA PARTE DEL NOTAIO USUFRUTTO/PEGNO SU Riferimenti normativi: 2470 c.c. Soggetto obbligato: il Notaio Termine: 30 giorni dalla data dell’atto Atto: atto costituzione/modificazione/estinzione di usufrutto/pegno Forma dell’atto Le copie informatiche predisposte dai Notai devono essere autenticate in conformità alle disposizioni di cui all’art. 23 del D.Lgs. 82/2005. In particolare dovrà essere apposta la seguente formula di autenticazione in calce alla copia informatica: “Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo,ai sensi dell’art. 23, comma 4, D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese”. Il documento così formato dovrà essere sottoscritto digitalmente dal Notaio. La stessa procedura dovrà essere utilizzata per i file che riproducono tutti gli altri documenti da allegare alla pratica Modulistica: Modello S con indicazione della costituzione/modificazione/estinzione del diritto/vincolo e indicazione del cedente/i e del cessionario/i. Qualora l’atto preveda una diversa convenzione indicare nel riquadro vincoli il soggetto cui spetta il diritto di voto Codice atto A18 Distinta FEDRA firmata digitalmente Diritti di segreteria Euro 90,00 Imposta di bollo Euro 65,00 COSTITUZIONE/MODIFICAZIONE/ESTINZIONE DI USUFRUTTO/PEGNO PARTECIPAZIONI DI SRL AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 1 BIS. SU Questa fattispecie non è allo stato attuale presa in considerazione nelle decisioni del Giudice del Registro delle Imprese SEQUESTRO La legge ammette espressamente il sequestro della partecipazione. E’ dunque possibile per l’interessato richiedere all’Autorità Giudiziaria: • • il sequestro giudiziario, in presenza di una controversia sulla proprietà o sul possesso della partecipazione, se è necessario provvedere alla custodia o alla gestione temporanea della stessa (art. 670, c. 1, cpc.); il sequestro conservativo della partecipazione, se è necessario assicurare una fruttuosa esecuzione forzata nei confronti della società o del socio debitore, anticipando gli effetti di indisponibilità del pignoramento. In questo modo, il creditore può conservare intatta la garanzia patrimoniale costituita dalla partecipazione (art. 671 cpc). Il sequestro conservativo è attuato nella forma del pignoramento presso terzi. Nel disporre il sequestro il giudice provvede anche alla nomina del custode che assume tutti i compiti spettanti al socio.Tuttavia i suoi poteri sono esercitati sotto il controllo del giudice. Nulla dice invece in merito alle formalità per renderli opponibili alla società e ai terzi. La dottrina considera necessario applicare le formalità previste per il trasferimento della partecipazione per atto tra vivi, ossia l’iscrizione nel Registro delle Imprese (e ante riforma l’ annotazione nel libro soci) Il Sequestro Convenzionale è il contratto con il quale due o più persone affidano ad un terzo una cosa od una pluralità di cose rispetto alle quali sia nata una controversia affinchè la custodisca e la restituisca a chi spetterà quando la controversia sarà definita (art. 1798 cc). Per costituire tale sequestro la dottrina ritiene necessaria un’intestazione fiduciaria delle partecipazioni al custode (sequestratario), secondo lo schema della cosiddetta fiducia romanistica per cui il socio, titolare della partecipazione, ne trasferisce la proprietà al fiduciario (custode), con le formalità previste per il trasferimento delle partecipazioni. VINCOLI DIRITTO DI OBBLIGO DI VOTO e VERSAMENTO CONVOCAZIONE PER LA PARTE DI CONFERIMENTO ANCORA DOVUTO SEQUESTRO Custode, secondo Socio GIUDIZIARIO E le istruzioni CONSERVATIVO impartite dal giudice SEQUESTRO Custode, secondo Socio CONVENZIONALE le regole stabilite nel contratto AUMENTO DI AUMENTO DI CAPITALE CAPITALE A GRATUITO PAGAMENTO Il sequestro si estende Socio Il sequestro si estende Socio La legge contempla anche il sequestro giudiziario penale utilizzato per impedire la commissione di ulteriori reati, attraverso due forme particolari: • il sequestro conservativo (artt. 316-320 cpp) se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie: 1. per il pagamento della pena pecuniaria, delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all’Erario dello Stato, ovvero 2. delle obbligazioni civili derivanti dal reato • il sequestro preventivo (artt. 321- 323 cpp), quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati. In questi casi la partecipazione alle assemblee ed il diritto di voto spettano al custode nominato (Cass 11.11.2005, n. 21858, Cass 18.6.2005, n. 13169) Si rinvia alle apposite istruzioni operative in corso di predisposizione B) ISCRIZIONE DEL PIGNORAMENTO SU PARTECIPAZIONE Riferimenti normativi: 2471 C.C. Soggetto obbligato: gli amministratori o il creditore pignoratizio o altro soggetto interessato Termine: nessun termine Atto: atto di espropriazione con prova dell’avvenuta notifica al debitore ed alla società Forma dell’atto: copia informatica dell’originale cartaceo (ottenuta mediante scansione) sottoscritta digitalmente dal soggetto obbligato/legittimato. Nello stesso documento vi dovrà essere inserita la seguente dichiarazione “Dichiaro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 del DPR 445/2000 che il presente documento informatico è conforme a quello rilasciato da …………..” e dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi e per gli effetti degli artt. 38 e 47 del DPR 445/2000, (che può anche essere contenuta nel Modulo NOTE) nella quale sia indicata l’avvenuta notificazione al debitore ed alla società dell’atto depositato. Modulistica: Modello S con indicazione del capitale sottoscritto e versato da parte del cedente/i e del cessionario/i Codice atto A18 Distinta FEDRA firmata digitalmente Diritti di segreteria Euro 90,00 Imposta di bollo Euro 65,00 RECESSO DEL SOCIO DI SRL Si rinvia alle apposite istruzioni operative TRASFERIMENTO MORTIS CAUSA Si rinvia alle apposite istruzioni operative in corso di predisposizione CONVERSIONE IN EURO DEL CAPITALE SOCIALE: Si rinvia alle apposite istruzioni operative LA COMUNIONE ORDINARIA, LEGALE E I REGIMI PATRIMONIALI Si rinvia alle apposite istruzioni operative in corso di predisposizione