2014-2017 - Autorità per l`energia elettrica e il gas
by user
Comments
Transcript
2014-2017 - Autorità per l`energia elettrica e il gas
Allegato A Testo Unico della Regolazione della qualità e delle tariffe per i servizi di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2014-2017 (TUTG) PARTE II REGOLAZIONE DELLE TARIFFE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO E DISPACCIAMENTO DEL GAS NATURALE PER IL PERIODO DI REGOLAZIONE 2014-2017 (RTTG) Testo modificato ed integrato dalle deliberazioni 603/2013/R/GAS, 134/2014/R/GAS, 584/2014/R/GAS, 36/2015/R/GAS, 60/2015/R/GAS, 583/2015/R/COM e 587/2015/R/GAS. 1 Allegato A INDICE TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI .................................................................. 3 Articolo 1 Definizioni .............................................................................................. 3 Articolo 2 Ambito di applicazione........................................................................... 6 TITOLO II - DETERMINAZIONE DEI RICAVI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ................................................................................................................. 6 Articolo 3 Ricavi di riferimento del servizio di trasporto ........................................ 6 Articolo 4 Ricavi di riferimento relativi a nuove imprese di trasporto .................... 9 Articolo 5 Articolazione dei ricavi di riferimento ................................................. 10 Articolo 6 Ricavi per il servizio di bilanciamento del sistema .............................. 10 TITOLO III - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E DEI CORRISPETTIVI ........................................................................................................................................ 11 Articolo 7 Punti di entrata e punti di uscita ........................................................... 11 Articolo 8 Tariffa di trasporto per il servizio continuo su base annuale................ 11 Articolo 9 Trattamento del gas di autoconsumo, delle perdite di rete e del gas non contabilizzato .......................................................................................................... 11 Articolo 10 Tariffa di trasporto per il servizio continuo su base inferiore all’anno ................................................................................................................................ 12 Articolo 11 Tariffa di trasporto per il servizio interrompibile ............................... 12 Articolo 12 Corrispettivi unitari di capacità .......................................................... 12 Articolo 13 Corrispettivi unitari variabili .............................................................. 15 Articolo 14 Corrispettivi per la fornitura di ulteriori servizi ................................. 15 Articolo 15 Perequazione dei ricavi relativi al corrispettivo regionale ................. 15 Articolo 16 Perequazione dei ricavi relativi al corrispettivo unitario variabile ..... 16 Articolo 17 Ripartizione dei ricavi tra imprese di trasporto .................................. 17 TITOLO IV – CRITERI DI AGGIORNAMENTO DEI RICAVI E DEI CORRISPETTIVI ........................................................................................................ 17 Articolo 18 Aggiornamento delle quote di ricavo ................................................. 18 Articolo 19 Aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito riconosciuto ............................................................................................................ 21 Articolo 20 Remunerazione addizionale dei nuovi investimenti ........................... 21 TITOLO V - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E DEI CORRISPETTIVI ... 22 Articolo 21 Approvazione delle tariffe .................................................................. 22 Articolo 22 Attestazione e verifica dei ricavi ........................................................ 24 TITOLO VI – COMPONENTI TARIFFARIE A COPERTURA DEGLI ONERI DI CARATTERE GENERALE DEL SISTEMA GAS ............................................. 24 Articolo 23 Componenti tariffarie addizionali della tariffa di trasporto a copertura di oneri di carattere generale del sistema gas ......................................................... 24 Articolo 24 Destinazione del gettito delle componenti tariffarie addizionali della tariffa di trasporto ................................................................................................... 26 Articolo 25 Modalità di determinazione ed aggiornamento delle componenti tariffarie addizionali della tariffa di trasporto......................................................... 27 2 Allegato A Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Definizioni 1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00), come modificato e integrato dal decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo n. 93/11), le definizioni di cui alla deliberazione dell’Autorità 17 luglio 2002, n. 137/02 (di seguito: deliberazione n. 137/02) e alla deliberazione 18 gennaio 2007, n. 11/07 (di seguito: deliberazione n.11/07), nonché le seguenti definizioni: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) anno di applicazione delle tariffe è il periodo intercorrente tra il 1 gennaio e il 31 dicembre; Autorità è l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481; autoconsumo è il quantitativo di gas misurato per gli usi dell’impresa, incluso il gas necessario al funzionamento delle centrali di compressione; Cassa è la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico; Codice di rete è il codice di rete predisposto dall’impresa di trasporto ai sensi dell’articolo 24, comma 5 del decreto legislativo n. 164/00: conferimento è l’esito del processo di impegno di capacità di trasporto che individua la quantità massima di gas che ciascun utente può immettere nella rete o prelevare dalla rete, espressa come volume giornaliero misurato alle condizioni standard; contributi erogati da soggetti privati sono i contributi percepiti in coerenza con i criteri tecnico-economici emanati dall’Autorità ai sensi dell’articolo 8, comma 8.2, del decreto legislativo n. 164/00; fino all’emanazione delle disposizioni di cui all’articolo 8, comma 8.2, del decreto legislativo n. 164/00, i contributi sono definiti sulla base dei criteri provvisori contenuti nel codice di rete dell’impresa di trasporto, approvato dall’Autorità; costi compensativi sono i costi compensativi, esogeni al servizio, nella misura e ove questi siano previsti da normative nazionali e locali; costi ambientali sono i costi ambientali non previsti da normative locali e nazionali; decreto legislativo n. 28/11 è il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttiva 2001/77/CE e 2003/30/CE” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario, n. 71 del 28 marzo 2011; gas non contabilizzato è il quantitativo di gas non misurato riconducibile a tutte le indeterminatezze dei termini che costituiscono l’equazione di bilancio della rete di trasporto; impresa di trasporto è l’impresa che svolge l’attività di trasporto; impresa maggiore è l’impresa che svolge l’attività di trasporto sulla maggior parte della rete nazionale di gasdotti; 3 Allegato A n) incremento patrimoniale è il costo storico lordo di primo acquisto o di costruzione nel caso di lavori in economia, senza tenere conto di eventuali rivalutazioni; o) perdite di rete è il quantitativo di gas non misurato riconducibile alle perdite derivanti da emissioni fuggitive, pneumatiche e da ventato della rete di trasporto; p) periodo di regolazione è il periodo intercorrente tra il 1 gennaio 2014 e il 31 dicembre 2017; q) Piano di sviluppo è il Piano decennale di sviluppo della rete di trasporto che le imprese di trasporto sono tenute a predisporre ai sensi dell’articolo 16, del decreto legislativo n. 93/11; q)bis pressione massima effettiva di esercizio è la pressione massima che viene effettivamente raggiunta nell’esercizio della rete; r) punto di consegna è il punto fisico delle reti nel quale l’utente rende disponibile il gas all’impresa di trasporto per la sua immissione in rete; s) punto di riconsegna è il punto fisico delle reti o l’aggregato locale di punti fisici tra loro connessi nel quale l’impresa di trasporto rende disponibile il gas all’utente per il prelievo dalla rete; t) punto di entrata è un punto di consegna, o un aggregato di punti di consegna; u) punto di uscita è un punto virtuale aggregato di più punti fisici di interconnessione tra la rete nazionale di gasdotti e la rete regionale di gasdotti, ovvero un punto fisico di interconnessione tra la rete nazionale di gasdotti e un sistema di gasdotti estero; v) rete nazionale di gasdotti è la rete di trasporto definita con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 164/00; w) rete regionale di gasdotti è la rete di trasporto definita con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo n. 93/11; x) RA è il ricavo pari al costo riconosciuto per il servizio di bilanciamento del sistema; y) RD è l’ammontare derivante dall’applicazione dei corrispettivi di disequilibrio; z) RSCN è l’ammontare derivante dall’applicazione dei corrispettivi di scostamento nei punti di entrata e uscita della rete nazionale di gasdotti; aa) RSCR è l’ammontare derivante dall’applicazione dei corrispettivi di scostamento nei punti di riconsegna della rete regionale di gasdotti; bb) RNI è la quota di ricavo riconducibile alla maggiore remunerazione dei nuovi investimenti; cc) RNIN è la quota di ricavo relativa alla maggiore remunerazione dei nuovi investimenti finalizzati all’attività di trasporto di gas naturale sulla rete nazionale di gasdotti; dd) RNIR è la quota di ricavo relativa alla maggiore remunerazione dei nuovi investimenti finalizzati alle attività di trasporto di gas naturale sulle reti regionali di gasdotti; ee) RT è il ricavo di riferimento per l’attività di trasporto; 4 Allegato A ff) RTamm è la quota di ricavo riconducibile alla quota di ammortamento riconosciuta; gg) RTNamm è la quota di ricavo della rete nazionale di gasdotti riconducibile alla quota di ammortamento riconosciuta; hh) RTRamm è la quota di ricavo della rete regionale di gasdotti riconducibile alla quota di ammortamento riconosciuta; ii) RTcapitale è la quota di ricavo riconducibile al capitale investito riconosciuto; jj) RTNcapitale è la quota di ricavo della rete nazionale di gasdotti riconducibile al capitale investito riconosciuto; kk) RTRcapitale è la quota di ricavo della rete regionale di gasdotti riconducibile al capitale investito riconosciuto; ll) RTCO è la quota di ricavo riconducibile ai costi operativi; mm) RTN è la componente dei ricavi relativa all’attività di trasporto di gas naturale sulla rete nazionale di gasdotti, ed è data dalla somma delle quote N N di ricavo RTcapitale , RTamm , e RNIN; nn) RTR è la componente dei ricavi relativa all’attività di trasporto di gas naturale sulla rete regionale di gasdotti, ed è data dalla somma delle quote R R di ricavo RTcapitale , RTamm , e RNIR; oo) RTE è la componente dei ricavi relativa all’attività di trasporto di gas naturale, attribuita ai volumi immessi in rete; pp) RTDG è la Parte II del Testo Unico di regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012, approvato con deliberazione 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08; qq) RTRG è la Regolazione delle tariffe per il servizio di rigassificazione di gas naturale liquefatto per il periodo di regolazione 2014-2017, approvato con deliberazione 8 ottobre 2013, 438/2013/R/GAS; rr) RTSG è la Parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe del servizio di stoccaggio del gas naturale per il periodo 2011-2014, approvata con deliberazione 3 agosto 2010, ARG/gas 119/10; ss) servizio di bilanciamento del sistema è l’attività di bilanciamento operativo del sistema e della modulazione oraria; tt) servizio di trasporto è il servizio che comprende le attività di trasporto e dispacciamento di gas naturale come definite nella deliberazione 18 gennaio 2007, n. 11/07; uu) TIT è il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015, approvato con la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11; vv) TIU è l’Allegato A alla deliberazione 18 gennaio 2007, n. 11/07; ww) TIWACC è l’allegato A alla deliberazione 583/2015/R/COM, recante criteri per la determinazione e l’aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito per i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas per il periodo 2016-2021 (TIWACC 2016-2021); xx) ulteriori servizi sono gli ulteriori servizi rispetto al servizio di trasporto e inerenti l’attività caratteristica dell’impresa; 5 Allegato A yy) utente è l’utilizzatore del sistema gas che acquista capacità di trasporto per uso proprio o per cessione ad altri. Articolo 2 Ambito di applicazione 2.1 Il presente provvedimento definisce i criteri di determinazione delle tariffe per il servizio di trasporto che devono essere applicate nel periodo di regolazione dalle imprese di trasporto. 2.2 La tariffa per il servizio di trasporto, determinata sulla base dei criteri fissati nel presente provvedimento, è da intendersi come tariffa massima. Le imprese di trasporto applicano le tariffe, e le eventuali riduzioni, assicurando trasparenza e parità di trattamento tra utenti. Titolo II - DETERMINAZIONE DEI RICAVI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO Articolo 3 Ricavi di riferimento del servizio di trasporto 3.1 Il ricavo di riferimento RT per il primo anno del periodo di regolazione è pari alla somma delle seguenti quote di ricavo: a) b) c) d) 3.2 remunerazione del capitale investito netto riconosciuto ai fini regolatori (RTcapitale), pari al prodotto tra il tasso di remunerazione del capitale investito, di cui al comma 3.2, e il capitale investito netto riconosciuto, calcolato ai sensi del successivo comma 3.4; remunerazione addizionale del capitale investito netto per i nuovi investimenti sostenuti a partire dal secondo periodo di regolazione (RNI), calcolata ai sensi del successivo comma 3.6; ammortamenti economico - tecnici (RTamm) calcolati ai sensi del successivo comma 3.7; costi operativi riconosciuti (RTCO) calcolati ai sensi del successivo comma 3.8. Per il periodo di regolazione, fatte salve le disposizioni di cui all’Articolo 19, il tasso di remunerazione del capitale investito reale pre tasse è fissato pari al: a) b) 6,3% per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2013; per gli investimenti effettuati successivamente al 31 dicembre 2013, il valore di cui alla precedente lettera a), incrementato del 1%. 3.3 Il riconoscimento del valore delle immobilizzazioni avviene a condizione che i relativi investimenti siano compatibili con l’efficienza e la sicurezza del sistema e realizzati secondo criteri di economicità e siano inclusi nel Piano di sviluppo. 3.4 Ai fini della determinazione del capitale investito netto riconosciuto, l’impresa di trasporto: a) b) c) calcola l’attivo immobilizzato netto ai sensi del comma 3.5; somma il valore del capitale circolante netto, fissato pari allo 0,8% dell’attivo immobilizzato lordo di cui al comma 3.5 lettera c); deduce il trattamento di fine rapporto. 6 Allegato A 3.5 Ai fini della determinazione del valore dell’attivo immobilizzato netto di cui al comma 3.4, lettera a), l’impresa di trasporto: a) b) c) d) e) f) 3.6 Ai fini del calcolo della quota di ricavo riconducibile alla remunerazione addizionale per i nuovi investimenti sostenuti a partire dal secondo periodo di regolazione di cui al comma 3.1, lettera b), l’impresa di trasporto: a) b) 3.7 individua gli incrementi patrimoniali annuali relativi alle immobilizzazioni presenti in bilancio al 31 dicembre 2012, raggruppate nelle categorie di cui alla Tabella 1, per i quali il fondo ammortamento economico-tecnico, calcolato ai sensi della lettera d), non abbia già coperto il valore lordo degli stessi, escludendo gli interessi passivi in corso d’opera (IPCO) maturati successivamente all’avviamento dell’erogazione del servizio di trasporto; rivaluta i costi storici degli incrementi di cui alla precedente lettera a) applicando il deflatore degli investimenti fissi lordi riportato nella Tabella 2; calcola l’attivo immobilizzato lordo delle singole categorie di cespiti come somma dei valori risultanti dalle rivalutazioni di cui alla precedente lettera b); determina il fondo di ammortamento economico - tecnico derivante dalla somma dei prodotti degli incrementi patrimoniali di cui alla precedente lettera a) per le rispettive percentuali di degrado, di cui alla Tabella 3; calcola, in relazione ai contributi in conto capitale erogati da enti pubblici o privati per la realizzazione delle infrastrutture, il valore dei contributi ricevuti in ciascun anno, rivalutato in base al deflatore degli investimenti fissi lordi, al netto della quota già degradata, calcolata come somma dei prodotti dei contributi rivalutati per le rispettive percentuali di degrado, di cui alla Tabella 3; calcola l’attivo immobilizzato netto detraendo dal valore dell’attivo immobilizzato lordo di cui alla lettera c) il fondo di ammortamento economico - tecnico di cui alla lettera d) e la somma dei contributi di cui alla lettera e). determina il valore del capitale investito netto riconosciuto relativo ai nuovi investimenti realizzati a partire dal 1 gennaio 2005 secondo i criteri di cui al precedente comma 3.5; applica al valore di cui alla lettera a) i rispettivi incrementi del tasso di remunerazione ai sensi delle disposizioni di cui al comma 4.4 della deliberazione n. 166/05 e al comma 19.3 dell’Allegato A alla deliberazione ARG/gas 184/09. Ai fini della determinazione degli ammortamenti economico-tecnici di cui al comma 3.1, lettera c), l’impresa di trasporto: a) b) calcola la somma dell’attivo immobilizzato lordo delle singole categorie di cespiti che non hanno completato la loro durata convenzionale tariffaria al 31 dicembre 2012; sottrae dall’attivo immobilizzato lordo delle singole categorie di cespiti di cui alla precedente lettera a) il valore di eventuali contributi in conto 7 Allegato A capitale erogati da soggetti pubblici o privati, rivalutati applicando il deflatore degli investimenti fissi lordi; determina gli ammortamenti annui dividendo il valore di cui alla lettera b), al netto degli incrementi patrimoniali relativi alle immobilizzazioni in corso presenti nel bilancio al 31 dicembre 2012, per ogni categoria, per la durata convenzionale tariffaria riportata nella Tabella 1; somma gli ammortamenti annui di cui alla precedente lettera c), relativi alle diverse categorie. c) d) 3.8 I costi operativi comprendono tutte le voci di costo di natura ricorrente effettivamente sostenute nell’esercizio 2012 ed attribuite al servizio di trasporto determinati, nei limiti di quanto stabilito nel successivo comma 3.9, sulla base dei conti annuali separati predisposti ai sensi del TIU, al netto dei costi attribuibili alle attività capitalizzate. 3.9 Non sono da comprendere nei costi operativi di cui al comma 3.8, neppure attraverso l’attribuzione di quote di costi dei servizi comuni e delle funzioni operative condivise, le seguenti voci di costo: a) i costi relativi a canoni di affitto di infrastrutture di trasporto di proprietà di altre imprese; gli accantonamenti, diversi dagli ammortamenti, operati in applicazione di norme tributarie o per la copertura di rischi e oneri; gli oneri finanziari e le rettifiche di valori di attività finanziarie; gli oneri straordinari; gli oneri per assicurazioni, qualora non espressamente previste da specifici obblighi normativi; gli oneri per sanzioni, penali e risarcimenti, nonché i costi sostenuti per il contenzioso ove l’impresa sia risultata soccombente; i costi relativi al gas acquistato per gli autoconsumi, le perdite di rete e il gas non contabilizzato; i costi connessi all’erogazione di liberalità; i costi pubblicitari e di marketing, ad esclusione di oneri che derivino da obblighi posti in capo alle imprese di trasporto la cui copertura non sia assicurata da disposizioni specifiche; i costi correlati al servizio di trasporto alternativo di gas naturale mediante carro bombolaio, dovuti a emergenze le cui cause rientrino tra quelle di cui al comma 15.1, lettera c), della RQTG. b) c) d) e) f) g) h) i) j) 3.10 Nel caso in cui i costi operativi effettivi relativi all’anno 2012 risultino inferiori ai costi operativi riconosciuti per l’anno 2012, i costi operativi, proposti dalle imprese e sottoposti a verifica dell’Autorità, sono calcolati con la seguente formula: 12 4 8 14 COR14 = COE12 + PS108 ⋅ (1 + RPI 09 − X ) ⋅ ∏ (1 + RPI i ) + PS 212 ⋅ ∏ (1 + RPI i ) 9 9 i =10 i =13 dove: • COR14 è il livello dei costi operativi riconosciuto per l’anno 2014; • COE12 è il livello dei costi operativi effettivi riferiti all’anno 2012; 8 Allegato A • PS108 è la simmetrica ripartizione tra imprese e utenti delle maggiori efficienze realizzate dalle imprese nel corso del secondo periodo di regolazione; • • 12 6 è la PS 212 = 0,5 * COR12 − PS108 ⋅ (1 + RPI 09 − X ) ⋅ ∏ (1 + RPI i ) −COE12 9 i =10 simmetrica ripartizione tra imprese e utenti delle maggiori efficienze realizzate dalle imprese nel corso del terzo periodo di regolazione, dove COR12 sono i ricavi tariffari conseguiti nell’anno 2012, pari al prodotto tra il corrispettivo unitario variabile CV d’impresa e il volume di gas pari a 75.732.015.679 metri cubi standard; RPI 09 è il tasso annuo di inflazione rilevante ai fini dell’applicazione del meccanismo del price cap nell’anno 2009, pari a 1,7%. • X è l’obiettivo annuo di recupero di produttività in vigore nel secondo periodo di regolazione, pari al 3,5%; • RPI i è il tasso annuo di inflazione rilevante ai fini dell’applicazione del meccanismo del price cap, che assume valore pari a 2,1% per il 2010, 0,9% per il 2011, 2,1% per il 2012, 3,1% per il 2013 e 2,1% per l’anno 2014. 3.11 Nel caso in cui i costi operativi effettivi, relativi all’anno 2012 risultino superiori ai costi operativi riconosciuti per l’anno 2012, al netto della quota residua di profit sharing, i costi operativi sono calcolati con la seguente formula: 12 14 4 4 COR14 = COE12 + PS108 ⋅ (1 + RPI 09 − X ) ⋅ ∏ (1 + RPI i ) + PS 212 ⋅ ∏ (1 + RPI i ) 9 5 i =10 i =13 dove: • PS 212 è calcolato secondo le medesime modalità di cui al comma 3.10 e assume valore negativo. 3.12 L’impresa di trasporto che svolge il servizio di trasporto mediante infrastrutture di proprietà di soggetti diversi dall’impresa stessa calcola i ricavi di riferimento ai sensi del comma 3.1 considerando, ai fini del calcolo dell’attivo immobilizzato, gli incrementi patrimoniali utilizzati per lo svolgimento del servizio di trasporto presenti nel bilancio di soggetti diversi dall’impresa stessa. Articolo 4 Ricavi di riferimento relativi a nuove imprese di trasporto 4.1 Ai fini del calcolo dei ricavi di riferimento per il primo anno di effettiva erogazione del servizio di trasporto, le imprese che avviano nel quarto periodo di regolazione l’attività di trasporto attraverso nuove reti di trasporto calcolano le quote di ricavo annuo relative alla remunerazione del capitale investito netto e agli ammortamenti economico-tecnici secondo i criteri indicati al comma 3.1, lettere a) e c), sulla base del valore degli incrementi patrimoniali relativi alle 9 Allegato A immobilizzazioni presenti nel bilancio dell’esercizio precedente l’anno di presentazione della proposta tariffaria, tenuto conto: a) b) 4.2 del deflatore degli investimenti fissi lordi di cui alla Tabella 2, aggiornato applicando la variazione di cui al comma 18.2 lettera a); dell’incremento del tasso di remunerazione riconosciuto ai sensi dell’Articolo 20. La quota di ricavo annuo riconducibile ai costi operativi è proposta dalle imprese e sottoposta a verifica dell’Autorità; tale proposta deve includere un confronto con realtà similari o l’evidenza di procedure di minimizzazione degli oneri. Articolo 5 Articolazione dei ricavi di riferimento 5.1 Le quote di ricavo riconducibili al costo riconosciuto del capitale investito netto di cui al comma 3.1, lettere a) e b), sono ripartite nelle seguenti quote di ricavo: a) b) 5.2 5.3 N RTcapitale e RNIN, proporzionalmente al capitale investito nella rete nazionale; R RTcapitale e RNIR, proporzionalmente al capitale investito nella rete regionale. La quota di ricavo riconducibile agli ammortamenti riconosciuti di cui al comma 3.1, lettera c), è ripartita nelle seguenti quote di ricavo: a) N , proporzionalmente agli ammortamenti relativi alla rete nazionale; RTamm b) R , proporzionalmente agli ammortamenti relativi alla rete regionale. RTamm I ricavi di riferimento RT calcolati secondo i criteri di cui all’Articolo 3 e all’Articolo 4 sono suddivisi, per ciascuna impresa, nelle seguenti componenti: a) N N RTN, pari alla somma delle quote di ricavi RTcapitale , RNIN e RTamm ; b) c) R R RTR, pari alla somma delle quote di ricavi RTcapitale , RNIR, e RTamm ; E RT , pari alla quota di ricavo riconducibile ai costi operativi RTCO. Articolo 6 Ricavi per il servizio di bilanciamento del sistema 6.1 In aggiunta ai ricavi di cui ai precedenti Articolo 3 e Articolo 4 è riconosciuto, alle imprese che svolgono l’attività di trasporto sulla rete nazionale di gasdotti, un ulteriore ricavo RA, pari alla somma delle seguenti voci: a) b) i costi relativi alle prestazioni di stoccaggio, calcolati in base ai requisiti di iniezione, erogazione e volume di gas da stoccaggio necessari al bilanciamento del sistema e in base alle tariffe di stoccaggio; il costo associato ai volumi di gas immobilizzati in stoccaggio, pari al prodotto del tasso di remunerazione del capitale di cui al comma 3.2 e il capitale investito netto riconosciuto relativo ai quantitativi di gas necessari al bilanciamento del sistema. 10 Allegato A Titolo III - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E DEI CORRISPETTIVI Articolo 7 Punti di entrata e punti di uscita 7.1 I punti di entrata e di uscita della rete nazionale di gasdotti sono definiti in Tabella 7. Articolo 8 Tariffa di trasporto per il servizio continuo su base annuale 8.1 La tariffa di trasporto T per il servizio di trasporto continuo su base annuale per l’utente è data dalla seguente formula: T = Ke . CPe + Ku . CPu + Kr . CRr + V . CV dove: - Ke è la capacità conferita all’utente nel punto di entrata e della rete nazionale di gasdotti, espressa in metri cubi/giorno; - CPe è il corrispettivo unitario di capacità per il trasporto sulla rete nazionale di gasdotti relativo ai conferimenti nel punto di entrata e della rete nazionale di gasdotti, espresso in euro/anno/metro cubo/giorno; - Ku è la capacità conferita all’utente nel punto di uscita u della rete nazionale di gasdotti, espressa in metri cubi/giorno; - CPu è il corrispettivo unitario di capacità per il trasporto sulla rete nazionale di gasdotti, relativo ai conferimenti nel punto di uscita u della rete nazionale di gasdotti, espresso in euro/anno/metro cubo/giorno; - Kr è la capacità conferita all’utente nel punto di riconsegna r delle reti regionali di gasdotti, espressa in metri cubi/giorno; - CRr è il corrispettivo unitario di capacità per il trasporto sulle reti regionali, relativo ai conferimenti nel punto di riconsegna r delle reti regionali di gasdotti, espresso in euro/anno/metro cubo/giorno; - V è il quantitativo di gas immesso in rete, espresso in metri cubi; - CV è il corrispettivo unitario variabile, espresso in euro/metro cubo; 8.2 I corrispettivi unitari facenti parte della tariffa T sono espressi con riferimento a un metro cubo standard di gas alla pressione assoluta di 1,01325 bar e alla temperatura di 15 °C. 8.3 Ai fini della formulazione delle proposte tariffarie, l’impresa maggiore calcola i corrispettivi unitari di capacità CPe, CPu e CRr e il corrispettivo unitario variabile CV sulla base delle disposizioni di cui all’Articolo 12 e all’Articolo 13, secondo criteri di trasparenza e parità di trattamento tra gli utenti. Articolo 9 Trattamento del gas di autoconsumo, delle perdite di rete e del gas non contabilizzato 9.1 L’impresa maggiore definisce annualmente, coordinandosi con le altre imprese di trasporto, con riferimento agli assetti di rete previsti nel successivo anno, ai dati storici disponibili e previa approvazione dell’Autorità, il quantitativo di gas riconosciuto a copertura del gas di autoconsumo ACt , previsto per il successivo anno. 11 Allegato A 9.2 Nella determinazione della componente ACt l’impresa maggiore tiene conto di eventuali scostamenti tra il quantitativo di gas allocato agli utenti e il quantitativo effettivo del gas di autoconsumo relativo all’anno t-2. 9.3 L’impresa maggiore definisce annualmente, coordinandosi con le altre imprese di trasporto, sulla base dei fattori di emissione efficienti di cui alla Tabella 5 e alla Tabella 6 e previa approvazione dell’Autorità, il quantitativo di gas riconosciuto a copertura delle perdite di rete PEt , previsto per il successivo anno. 9.4 Nella determinazione della componente PEt , l’impresa maggiore tiene conto di eventuali scostamenti tra il quantitativo di gas riconosciuto a copertura delle perdite di rete PEt − 2 e il quantitativo di gas effettivamente allocato agli utenti del servizio relativamente all’anno t-2. 9.5 Per il periodo di regolazione, il quantitativo di gas riconosciuto a copertura del gas non contabilizzato GNCt è pari a 2.753.109 GJ. Articolo 10 Tariffa di trasporto per il servizio continuo su base inferiore all’anno 10.1 Nei casi di conferimenti infrannuali di capacità disciplinati dal codice di rete dell’impresa di trasporto si applicano i corrispettivi di capacità riproporzionati su base giornaliera, applicando i coefficienti moltiplicativi riportati nella Tabella 4. Articolo 11 Tariffa di trasporto per il servizio interrompibile 11.1 L’impresa maggiore rende disponibile nei punti di entrata interconnessi con l’estero un servizio di trasporto interrompibile secondo le modalità definite nel Codice di rete applicando corrispettivi di capacità CPe ridotti rispetto a quelli calcolati secondo le modalità di cui all’Articolo 12 al fine di riflettere il rischio associato all’interruzione del servizio, assicurando trasparenza e parità di trattamento agli utenti del servizio. 11.2 L’impresa maggiore pubblica i criteri adottati per la determinazione delle capacità interrompibili e continue nei punti di entrata. Articolo 12 Corrispettivi unitari di capacità 12.1 Ai fini della formulazione della proposta relativa ai corrispettivi CPe e CPu l’impresa maggiore: a) calcola i costi unitari del trasporto Cij da ciascun punto di entrata i, inclusi i siti di stoccaggio, a ciascun punto di uscita j, inclusi i siti di stoccaggio, sulla base dei flussi del gas nella rete alla punta di consumo e della capacità di trasporto in funzione del diametro, secondo un criterio di proporzionalità diretta con le lunghezze dei gasdotti, e attribuendo alle tratte in controflusso un costo pari al 14% del costo delle tratte percorse nella direzione del flusso; qualora in un punto di entrata vi siano più punti 12 Allegato A b) di consegna, e in un punto di uscita più punti di interconnessione con la rete regionale di gasdotti, i costi sono calcolati come media ponderata rispetto alle capacità previste di consegna o riconsegna alla punta dei consumi; ai percorsi verso i punti di uscita dei siti di stoccaggio vengono allocati i soli costi addizionali dovuti al sovradimensionamento delle infrastrutture di trasporto funzionali all’importazione del gas nel periodo estivo; calcola i valori dei corrispettivi unitari in ciascun punto in modo da minimizzare la somma delle differenze quadratiche tra i corrispettivi CPi e CPj e i costi Cij secondo il criterio di ottimizzazione: min ∑ ( CPi + CPj - Cij )2 i, j soggetto ai seguenti vincoli: - sono escluse le soluzioni nelle quali i corrispettivi assumono valori negativi; - il prodotto dei corrispettivi unitari CPe moltiplicati per le capacità Ke previste in conferimento nei punti di entrata incluso quello rappresentativo degli stoccaggi deve essere uguale al 50% del valore risultante dalla somma dei ricavi relativi alla rete nazionale (RTN + RA – RDt-2 - RSCtN− 2 - FCN) delle imprese di trasporto, aggiornati per l’anno di applicazione con i criteri dei successivi Articolo 18, Articolo 19 e Articolo 20, secondo la seguente formula: m RT N + RA − RDt − 2 − RSC tN− 2 − FC N = 2∑ K e ⋅ CPe e =1 dove FCN è il fattore correttivo definito al successivo comma 18.4, e m è il numero dei punti di entrata; - il prodotto dei corrispettivi unitari CPu per le capacità Ku previste in conferimento nei punti di uscita, deve essere uguale al 50% del valore risultante dalla somma dei ricavi relativi alla rete nazionale (RTN + RA – RDt-2 - RSCtR− 2 - FCN) delle imprese di trasporto, aggiornati per l’anno di applicazione con i criteri dei successivi Articolo 18, Articolo 19 e Articolo 20, secondo la seguente formula: n RT N + RA − RDt − 2 − RSC tN− 2 − FC N = 2∑ K u ⋅ CPu u =1 dove n è il numero dei punti di uscita; c) - le differenze tra i valori dei corrispettivi unitari relativi a punti di uscita contigui non devono superare il 30% del valore medio nazionale dei corrispettivi CPu; sostituisce i corrispettivi unitari di entrata dagli stoccaggi con un unico corrispettivo determinato come media dei corrispettivi unitari di entrata relativi ai singoli siti di stoccaggio, ponderata con la portata massima giornaliera erogabile da ciascun sito; 13 Allegato A d) sostituisce i corrispettivi unitari di uscita verso gli stoccaggi con un unico corrispettivo determinato come media dei corrispettivi unitari di uscita relativi ai singoli siti di stoccaggio, ponderata con la portata massima giornaliera iniettabile in ciascun sito. 12.2 Ai fini di quanto previsto dal comma 12.1, lettera b), secondo alinea, la capacità prevista in conferimento nei punti di entrata corrispondenti ai terminali di rigassificazione è pari alla capacità tecnica del terminale di cui all’articolo 1, comma 1 della RTRG. 12.3 Ai fini della formulazione della proposta relativa al corrispettivo CRr, l’impresa maggiore: a) b) calcola il corrispettivo unitario CRr per tutti i punti di riconsegna che distano almeno 15 chilometri dalla rete nazionale di gasdotti, dove la distanza è pari alle lunghezze dei gasdotti come calcolate nel successivo comma 12.4; riduce, per i punti di riconsegna che distano meno di 15 chilometri dalla rete nazionale di gasdotti, il corrispettivo CRrD proporzionalmente alla minor distanza, secondo la formula: CR rD = CR r D CR r + × 2 2 15 dove : - D è la distanza del punto di riconsegna dalla rete nazionale di gasdotti, espressa in chilometri, pari alle lunghezze dei gasdotti come calcolate ai sensi del comma 12.4; c) d) 12.4 - CRr è il corrispettivo per distanze non inferiori a 15 chilometri. calcola i corrispettivi unitari CRr e CRrD in modo che il prodotto di tali corrispettivi moltiplicati per le capacità previste in conferimento nei punti di riconsegna, non sia superiore alla somma dei ricavi relativi alla rete regionale di gasdotti (RTR - RSCtR− 2 - FCR) di tutte le imprese di trasporto, aggiornati per l’anno di applicazione con i criteri dei successivi Articolo 18, Articolo 19 e Articolo 20, dove FCR è il fattore correttivo definito al successivo comma 18.5; i corrispettivi unitari CRr e CRrD sono da intendersi al lordo di eventuali riduzioni dei corrispettivi applicati dall'impresa e non previste dalla presente deliberazione; calcola i corrispettivi specifici d’impresa sulla base dei dati d’impresa di cui alla precedente lettera c), relativi alle quote di ricavo e alle capacità di trasporto. Ciascuna impresa di trasporto calcola annualmente la distanza del punto di riconsegna dalla rete nazionale di gasdotti di cui al comma 12.3 nel seguente modo: a) nel caso di impianti di distribuzione, come media aritmetica delle distanze dei punti di riconsegna che li alimentano; 14 Allegato A b) nel caso di punti di riconsegna non compresi alla lettera a), come la distanza effettiva di ciascun punto di riconsegna dalla rete nazionale di gasdotti. Articolo 13 Corrispettivi unitari variabili 13.1 L’impresa maggiore calcola il corrispettivo unitario variabile CV per il primo anno del periodo di regolazione dividendo la somma complessiva delle componenti di ricavi RTE di tutte le imprese di trasporto, di cui al precedente comma 5.3, per i volumi di riferimento pari a 67.166.959.978 metri cubi standard. 13.2 L’impresa maggiore calcola il corrispettivo unitario variabile specifico d’impresa per il primo anno del periodo di regolazione dividendo la componente di ricavo RTE di ciascuna impresa di trasporto per i volumi di riferimento di cui al comma 13.1. 13.3 Il corrispettivo unitario variabile CV è applicato ai quantitativi immessi in rete in ciascuno dei punti di entrata, al netto dei quantitativi allocati agli utenti del servizio ai sensi dell’Articolo 9, esclusi i siti di stoccaggio. Articolo 14 Corrispettivi per la fornitura di ulteriori servizi 14.1 L’impresa di trasporto ha facoltà di offrire in maniera trasparente e non discriminatoria eventuali ulteriori servizi rispetto a quelli di cui all’Articolo 8, all’Articolo 10 e all’Articolo 11, e comunque nell’ambito della propria attività caratteristica. 14.2 Le condizioni economiche a cui vengono offerti i servizi di cui al precedente comma 14.1 sono determinate sulla base dei costi sottostanti al servizio offerto, enucleati dai costi riconosciuti per il servizio di trasporto e non già ricompresi nei costi operativi riconosciuti. 14.3 L’impresa di trasporto pubblica le condizioni tecniche ed economiche per l’erogazione degli ulteriori servizi ed offre il relativo servizio assicurando trasparenza e parità di trattamento tra gli utenti. Articolo 15 Perequazione dei ricavi relativi al corrispettivo regionale 15.1 La perequazione dei ricavi relativi al corrispettivo di capacità CRr unico a livello nazionale si applica a tutte le imprese che svolgono l’attività di trasporto su rete regionale di gasdotti. 15.2 La Cassa, attenendosi alle modalità previste nel presente articolo, provvede alla quantificazione e liquidazione, per ciascuna impresa di trasporto di cui al comma 15.1, dei saldi di perequazione derivanti dall’applicazione dei meccanismi di perequazione. 15.3 Ai fini di quanto previsto dal comma 15.2, ciascuna impresa di trasporto, entro 30 giorni dalla conclusione di ciascun anno, fa pervenire alla Cassa le informazioni necessarie al calcolo dell’ammontare di perequazione di cui al 15 Allegato A comma 15.4. La Cassa definisce le modalità di trasmissione delle suddette informazioni in coerenza con le disposizioni del presente provvedimento entro 90 giorni dalla pubblicazione del medesimo. 15.4 In ciascun anno t, l’ammontare di perequazione dell’impresa i relativo al corrispettivo di capacità CRr unico a livello nazionale è pari a: CR CR Ti ,CR t = [ REFi ,t − RICTi ,t ] dove: - Ti ,CR è l’ammontare di perequazione dei costi di trasporto dell’anno t, t relativo al corrispettivo di capacità CRr unico a livello nazionale; - REFi ,CR è l’ammontare dei ricavi effettivi di trasporto dell’anno t, t calcolati applicando il corrispettivo di capacità CRr unico a livello nazionale di cui all’Articolo 12, alle capacità effettivamente conferite; - RICTi ,CR è l’ammontare dei ricavi di trasporto di competenza dell’anno t t spettanti all’impresa di trasporto, calcolato applicando il corrispettivo specifico d’impresa, di cui al comma 12.3, lettera d), alle capacità effettivamente conferite. 15.5 La Cassa, entro 60 giorni dalla conclusione di ciascun anno, comunica all’Autorità e a ciascuna impresa di trasporto l’ammontare di perequazione relativo al corrispettivo di capacità CRr unico a livello nazionale. 15.6 Ciascuna impresa di trasporto, entro 30 giorni dall’avvenuta comunicazione di cui al comma 15.5, provvede a versare alla Cassa quanto dovuto. 15.7 La Cassa, in relazione ai meccanismi di perequazione, entro 120 giorni dalla conclusione di ciascun anno, liquida quanto dovuto a ciascuna impresa di trasporto. 15.8 E’ istituito presso la Cassa il “Conto squilibri perequazione trasporto” alimentato dalla componente φ di cui al comma 23.1, lettera d) e dalle altre partite previste dai provvedimenti dell’Autorità. Articolo 16 Perequazione dei ricavi relativi al corrispettivo unitario variabile 16.1 Qualora, rispetto ai volumi di riferimento di cui al comma 13.1, si registrino a consuntivo variazioni eccedenti, in più o in meno, una franchigia pari al 4%, l'impresa maggiore ha diritto al riconoscimento dell’ammontare di perequazione di cui al comma 16.3. 16.2 L’impresa maggiore, entro 120 giorni dalla conclusione di ciascun anno, fa pervenire alla Cassa, le informazioni necessarie al calcolo dell’ammontare di perequazione di cui al comma 16.3. La Cassa definisce le modalità di trasmissione delle suddette informazioni in coerenza con le disposizioni del presente provvedimento entro 90 giorni dalla pubblicazione del medesimo. 16.3 In ciascun anno t, l’ammontare di perequazione relativo al corrispettivo unitario variabile CV è pari a: 16 Allegato A Tt CV = [ REFt CV − RICTt CV ] dove: - Tt CV è l’ammontare di perequazione dei costi di trasporto dell’anno t, relativo al corrispettivo unitario variabile CV; - REFt CV è l’ammontare dei ricavi effettivi di trasporto dell’anno t, calcolati applicando il corrispettivo unitario variabile CV di cui all’Articolo 13, ai volumi immessi nella rete nazionale di gasdotti nei punti di entrata, esclusi i siti di stoccaggio; - RICTi CV è l’ammontare dei ricavi di trasporto di competenza dell’anno t, calcolato applicando il corrispettivo unitario variabile CV ai volumi di riferimento di cui al comma 13.1, tenuto conto della franchigia di cui al comma 16.1. 16.4 La Cassa, entro 180 giorni dalla conclusione di ciascun anno, comunica all’Autorità e all’impresa maggiore l’ammontare di perequazione relativo al corrispettivo unitario variabile CV. 16.5 La Cassa e l’impresa maggiore regolano il saldo di perequazione di cui al comma 16.4, entro 210 giorni dalla conclusione di ciascun anno. 16.6 Nell’ambito degli accordi di ripartizione dei ricavi di cui all’Articolo 17, l’impresa maggiore assicura alle altre imprese la copertura dei ricavi di riferimento relativi al corrispettivo unitario variabile CV, pari al prodotto tra il corrispettivo unitario variabile specifico d’impresa di cui al comma 13.2 per i volumi di cui al comma 13.1, tenuto conto della franchigia di cui al comma 16.1. Articolo 17 Ripartizione dei ricavi tra imprese di trasporto 17.1 Con cadenza annuale, entro 90 giorni dalla data di approvazione delle proposte tariffarie, le imprese di trasporto definiscono, in via contrattuale, le modalità per la ripartizione dei ricavi derivanti dall’applicazione dei corrispettivi di cui all’Articolo 8, per la ripartizione degli autoconsumi di cui al comma 9.1, delle perdite di rete di cui al comma 9.3, del GNC di cui al comma 9.5, e delle somme ricevute ai fini della perequazione dei ricavi relativi al corrispettivo unitario variabile di cui al comma 16.6. 17.2 Copia dei contratti di cui al precedente comma 17.1 è trasmessa all’Autorità entro 15 giorni dalla data di stipula. 17.3 Qualora i contratti di cui al precedente comma 17.2, non si perfezionino entro il termine ivi previsto, provvede l’Autorità, sentite le imprese interessate. Titolo IV – CRITERI DI AGGIORNAMENTO DEI RICAVI E DEI CORRISPETTIVI 17 Allegato A Articolo 18 Aggiornamento delle quote di ricavo 18.1 In sede di aggiornamento annuale delle quote di ricavo, la determinazione dei ricavi di riferimento avviene in coerenza con i criteri di cui al Titolo II. 18.2 Negli anni del periodo di regolazione successivi al primo le quote dei ricavi a copertura della remunerazione del capitale investito riconosciuto e della remunerazione addizionale per i nuovi investimenti sono aggiornate considerando: a) b) c) d) e) 18.3 Negli anni del periodo di regolazione successivi al primo la quota dei ricavi a copertura degli ammortamenti è aggiornata considerando: a) b) c) d) 18.4 il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall’Istat, riferito agli ultimi quattro trimestri disponibili sulla base del calendario di pubblicazione dell’Istat; gli investimenti realizzati nel corso dell’esercizio precedente la presentazione della proposta tariffaria, ripartiti in investimenti in rete nazionale e in rete regionale secondo i medesimi criteri di cui all’Articolo 5; i contributi in conto capitale ottenuti relativamente a detti nuovi investimenti; l’incremento del fondo di ammortamento sulla base delle durate convenzionali di cui in Tabella 1; le alienazioni e le dismissioni effettuate a qualsiasi titolo e per il completamento della vita utile convenzionale dei cespiti. il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall’Istat, riferito agli ultimi quattro trimestri disponibili sulla base del calendario di pubblicazione dell’Istat; il valore, in termini di capitale investito lordo, dei nuovi investimenti, escluse le immobilizzazioni in corso, tenuto conto per ogni categoria di cespite della durata convenzionale riportata nella Tabella 1, ripartito in rete nazionale e in rete regionale secondo i medesimi criteri di cui all’Articolo 5; il valore rivalutato di eventuali contributi in conto capitale; la riduzione del capitale investito lordo per effetto di alienazioni, dismissioni effettuate a qualsiasi titolo e per il completamento della vita utile convenzionale dei cespiti. Il fattore correttivo FCN negli anni del periodo di regolazione successivi al secondo è calcolato mediante la seguente formula: FCNt = (REFNt-2 - RTNt-2 - RAt-2 - ∆RAt-2 + RDt-4 + RSCNt-4+ FCNt-2) (1 + r) dove: - FCNt, è il fattore correttivo per l’anno t; - r è il tasso di rendimento medio annuo dei BTP decennali benchmark rilevato dalla Banca d’Italia nell’ultimo anno disponibile, aumentato dello 0,45%; 18 Allegato A - REFNt-2 è il ricavo relativo alla rete nazionale di gasdotti conseguito applicando i corrispettivi di cui ai precedenti Articolo 8, Articolo 10 e Articolo 11 al lordo di eventuali riduzioni operate dall’impresa e non previste dalla presente deliberazione, alle capacità effettivamente conferite per l’anno t-2, al lordo di eventuali penali corrisposte dall’impresa di trasporto ai sensi del comma 10.2 della deliberazione 31 luglio 2006, n. 168/06; - RTNt-2 è la componente di ricavo relativa alla rete nazionale di gasdotti di cui al comma 5.3 per l’anno t-2; - RAt-2 è il ricavo riconosciuto per il servizio di bilanciamento del sistema di cui al comma 6.1 per l’anno t-2; - ∆RAt-2 è lo scostamento tra il costo effettivamente sostenuto nell’anno t-2 per le prestazioni di cui al comma 6.1 e il ricavo riconosciuto RA per il medesimo anno; 18.5 - RDt-4 è il ricavo derivante dall’applicazione dei corrispettivi di disequilibrio nell’anno t-4, considerati ai fini del calcolo dei ricavi di riferimento per l’anno t-2; - RSCNt-4 è l’ammontare derivante dall’applicazione dei corrispettivi di scostamento nei punti di entrata e uscita della rete nazionale di gasdotti nell’anno t-4, nonché le penali corrisposte nel medesimo anno ai sensi del comma 10.1 della deliberazione 31 luglio 2006, n. 168/06, considerati ai fini del calcolo dei ricavi di riferimento per l’anno t-2; - FCNt-2 è il fattore correttivo determinato per l’anno t-2. Il fattore correttivo FCR negli anni del periodo di regolazione successivi al secondo è calcolato mediante la seguente formula: FCRt = (REFRt-2 - RTRt-2 + RSCRt-4+ FCRt-2) (1 + r); dove: - FCRt, è il fattore correttivo per l’anno t; - r è il tasso di rendimento medio annuo dei BTP decennali benchmark rilevato dalla Banca d’Italia nell’ultimo anno disponibile, aumentato dello 0,45%; - REFRt-2 è il ricavo relativo alla rete regionale di gasdotti conseguito applicando i corrispettivi di cui al precedente Articolo 8, al lordo di eventuali riduzioni operate dall’impresa e non previste dalla presente deliberazione, alle capacità effettivamente conferite per l’anno t-2; - RTRt-2 è la componente di ricavo relativa alla rete regionale di gasdotti di cui al comma 5.3 per l’anno t-2; - FCRt-2 è il fattore correttivo determinato per l’anno t-2; - RSCRt-4 è l’ammontare derivante dall’applicazione dei corrispettivi di scostamento nei punti di riconsegna della rete regionale di gasdotti nell’anno t-4, considerati ai fini del calcolo dei ricavi di riferimento per l’anno t-2. 19 Allegato A 18.6 Ai fini del calcolo dei corrispettivi di cui all’Articolo 12, l’impresa di trasporto considera i fattori correttivi FCNt e FCRt calcolati ai sensi dei commi 18.4 e 18.5 per un ammontare fino al 2% dei ricavi di riferimento per la rete nazionale di N N gasdotti ( RT + RA − RDt − 2 − RSCt − 2 ) e per la rete regionale di gasdotti ( RT R − RSCtR−2 ). Gli importi eccedenti tale soglia sono considerati ai fini del calcolo dei corrispettivi di cui all’Articolo 12 ripartendo l’ammontare su quattro anni successivi, tenuto conto della rivalutazione annua di cui ai commi 18.4 e 18.5. 18.7 Nel calcolo dei ricavi effettivi, REF, si terrà conto anche di eventuali ricavi addizionali riscossi dalla società di trasporto percepiti ai sensi di disposizioni stabilite dal codice di rete. 18.7bis Ai fini del calcolo dei ricavi effettivi, REF, con riferimento all’importo di risoluzione anticipato dei contratti di trasporto di durata pluriennale, si considerano gli importi effettivamente riscossi in luogo degli importi fatturati, fermo restante l’obbligo per l’impresa di compiere tutte le azioni volte a ridurre o a contenere il rischio derivante dall’inadempimento dell’utente, secondo un criterio di massima diligenza. 18.8 Negli anni del periodo di regolazione successivi al primo, il corrispettivo unitario variabile di trasporto CV associato ai quantitativi immessi in rete è soggetto ad un aggiornamento annuale sulla base della seguente formula: CVt = CVt −1 × (1 + I t −1 − X + Y ) dove: 18.9 - It-1 è il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall’Istat; - l’X-factor è il tasso annuale prefissato di variazione del recupero di produttività, determinato secondo i criteri di cui al successivo comma 18.9; - Y è un ulteriore parametro di variazione dei ricavi che tiene conto di costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali ed a mutamenti del quadro normativo. Il tasso annuale prefissato di variazione del recupero di produttività di cui al comma 18.8 è individuato secondo i seguenti criteri: a) per le imprese di cui al comma 3.10, il valore di X-factor è calcolato sulla base della seguente formula: 3 𝑋𝑄𝑄𝑄 = (1 + 𝑅𝑅𝑅𝑊𝑊𝑊𝑊 ) ∙ �1 − �(1 − 3 ∙ dove: - 𝑅𝑅𝑅 )� 𝐶𝐶𝐶14 RPIwacc è il tasso annuo d’inflazione atteso per il quarto periodo regolatorio, come assunto per la determinazione del WACC (pari a 1,8%); 1 1 14 𝑅𝑅𝑅 = 𝑃𝑃108 ∙ (1 + 𝑅𝑅𝑅09 − 𝑋) ∙ ∏14 𝑖=10(1 + 𝑅𝑅𝑅𝑖 ) + 9 𝑃𝑃212 ∏𝑖=13(1 + 𝑅𝑅𝑅𝑖 ) 9 20 Allegato A b) per le imprese di cui al comma 3.11, il valore di X-factor è calcolato sulla base della seguente formula: 3 dove: - 𝑋𝑄𝑄𝑄 = (1 + 𝑅𝑅𝑅𝑊𝑊𝑊𝑊 ) ∙ �1 − �(1 − 3 ∙ 1 𝑅𝑅𝑅 )� 𝐶𝐶𝐶14 1 14 𝑅𝑅𝑅 = 𝑃𝑃108 ∙ (1 + 𝑅𝑅𝑅09 − 𝑋) ∙ ∏14 𝑖=10(1 + 𝑅𝑅𝑅𝑖 ) + 5 𝑃𝑃212 ∏𝑖=13(1 + 𝑅𝑅𝑅𝑖 ) 9 18.10 A fronte della realizzazione di investimenti di cui al comma 20.1, l’impresa di trasporto può chiedere il riconoscimento di una componente di ricavo, RTNIE , determinata come differenza tra il valore dei costi operativi effettivamente sostenuti nell’esercizio precedente, calcolati ai sensi del comma 3.8, e il valore dei costi operativi riconosciuti RTCO di cui al comma 5.3 lettera c), aggiornati con il criterio di cui al comma 18.9, purché detta differenza sia riconducibile ai costi incrementali generati dai suddetti investimenti. Di detta componente di ricavo RTNIE si tiene conto ai fini dell’aggiornamento del corrispettivo di cui all’Articolo 13. 18.11 Ai fini del riconoscimento di cui al comma 18.10 le imprese devono garantire la separata evidenza contabile dei suddetti costi e dimostrare la pertinenza al servizio e l’effettiva addizionalità di tali costi rispetto ai costi riconosciuti. In ogni caso tali costi sono riconosciuti esclusivamente nel caso in cui risultino compatibili con i principi di economicità ed efficienza del servizio. 18.12 Negli anni successivi all’inizio dell’erogazione del servizio delle nuove imprese di trasporto di cui al comma 4.1, la quota di ricavo riconducibile ai costi operativi RTE si determina secondo le seguenti modalità: a) b) per il secondo anno secondo i medesimi criteri indicati nel comma 4.2; per il terzo anno a partire dal bilancio dell’esercizio precedente sottoposto a revisione contabile e dai conti separati presentati ai sensi del TIU sulla base dei criteri di cui al commi 3.8 e 3.9. Articolo 19 Aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito riconosciuto 19.1 A partire dall’anno 2016, il tasso di remunerazione è aggiornato sulla base delle disposizioni previste dal TIWACC. 19.2 [soppresso ai sensi della deliberazione 2 dicembre 2015, 583/2015/R/COM] Articolo 20 Remunerazione addizionale dei nuovi investimenti 20.1 Ai nuovi investimenti entrati in esercizio a partire dal 1 gennaio 2014 sono applicati i seguenti tassi di remunerazione addizionale: a) b) T(4)=1 investimenti di sostituzione: 0%; T(4)=2 investimenti destinati alla realizzazione di nuova capacità di trasporto di rete regionale: 1% per 7 anni; 21 Allegato A c) d) T(4)=3 investimenti destinati alla realizzazione di nuova capacità di trasporto di rete nazionale: 1% per 10 anni; T(4)=4 investimenti destinati alla realizzazione di nuova capacità di trasporto di rete nazionale funzionale alla capacità di importazione e/o esportazione: 2% per 10 anni. 20.2 Ai soli fini del calcolo della componente di ricavo addizionale per la remunerazione di nuovi investimenti entrati in esercizio a partire dal 1 gennaio 2014, l’attivo immobilizzato netto è calcolato senza sottrarre i contributi in conto capitale erogati da enti pubblici e privati, inclusi quelli ottenuti nell’ambito delle procedure di allocazione dei costi di cui all’articolo 12 del Regolamento (UE) n. 347/2012 del 16 aprile 2012. 20.3 In deroga a quanto disposto al comma 20.1, per gli investimenti realizzati a partire dal 1 gennaio 2014, nel caso in cui il valore degli investimenti rientranti nelle categorie da T(4)=2 a T(4)=4 includa costi compensativi e ambientali Ccomp, superiori all’1% dei costi infrastrutturali pertinenti all’investimento specifico, la maggiore remunerazione (MR) sul capitale investito relativa allo specifico investimento è calcolata secondo la seguente formula: MR = rridotto – rbase essendo: - rbase il tasso di remunerazione riconosciuto sul capitale investito determinato come indicato al comma 3.1, lettera a); - rridotto il tasso calcolato come segue: rridotto = (rbase + rpremium )* C eff * (1 + a ) C comp − C eff * a * + K D C eff + C comp C eff + C comp dove: - rpremium è la remunerazione incrementale riconosciuta agli investimenti di sviluppo, in coerenza con le disposizioni di cui al comma 20.1; - la componente Ccomp rappresenta i costi compensativi e ambientali; - la componente Ceff rappresenta i costi infrastrutturali pertinenti all’investimento specifico, al netto dei costi compensativi e ambientali; - a è fissato ad un valore pari a 0,01; - ΚD rappresenta il tasso nominale di rendimento del capitale di debito riconosciuto ai fini tariffari, pari al 4,86%. Titolo V - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E DEI CORRISPETTIVI Articolo 21 Approvazione delle tariffe 21.1 Entro il 30 settembre di ogni anno, le imprese di trasporto presentano all’Autorità le proposte tariffarie per l’anno successivo, utilizzando la modulistica predisposta dalla Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione. Le proposte tariffarie includono: 22 Allegato A a) b) c) d) e) le componenti di ricavo RTN e RTR; le capacità previste in conferimento; le distanze dei punti di riconsegna localizzati entro 15 chilometri dalla rete nazionale di gasdotti; i valori di autoconsumo e perdite di rete; le eventuali proposte di approvazione di corrispettivi per ulteriori servizi. 21.2 Entro 30 giorni dall’approvazione delle proposte di cui al comma 21.1, la Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione comunica all’impresa maggiore le informazioni necessarie per il calcolo dei corrispettivi di cui all’Articolo 12 e Articolo 13 e per il calcolo dei valori di autoconsumo e perdite di cui all’Articolo 9. 21.3 Entro il 3 dicembre di ogni anno l’impresa maggiore trasmette all’Autorità, utilizzando la modulistica predisposta dalla Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione: a) b) c) d) e) f) g) h) i corrispettivi relativi alla rete nazionale e regionale di gasdotti; i corrispettivi regionali specifici d’impresa; il corrispettivo unitario variabile CV; i corrispettivi unitari variabili specifici di impresa; il valore dei coefficienti di autoconsumo, perdite e gas non contabilizzato di cui alla deliberazione n. 137/02; i quantitativi di gas previsti in immissione nella rete di trasporto per l’anno successivo; i quantitativi di gas riconsegnati agli utenti del servizio nell’anno precedente nei punti di riconsegna che alimentano le reti di distribuzione; i quantitativi di gas riconsegnati agli utenti del servizio nell’anno precedente nei punti di riconsegna che alimentano clienti finali diretti allacciati alle reti regionali di gasdotti. 21.4 Le proposte di cui ai precedenti commi 21.1 e 21.3 si intendono approvate qualora l’Autorità non si pronunci in senso contrario entro 60 giorni dal loro ricevimento. Tali termini si intendono sospesi qualora la Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione dell’Autorità richieda ulteriori approfondimenti in merito alle proposte tariffarie. 21.5 Entro 30 giorni dalla data di approvazione della tariffe da parte dell’Autorità, la Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione dell’Autorità provvede a comunicare alla Cassa e a ciascuna impresa di trasporto i corrispettivi unitari specifici d’impresa approvati ai sensi del presente articolo. 21.6 Entro 15 (quindici) giorni dalla data di approvazione della tariffe da parte dell’Autorità, le imprese di trasporto rendono disponibili sul proprio sito internet: a) b) c) 21.7 i corrispettivi di cui al precedente Articolo 8; la distanza di ciascun punto di riconsegna dalla rete nazionale di gasdotti calcolate ai sensi del comma 12.4; i costi medi di investimento di cui al comma 21.8, lettera e). Entro 15 (quindici) giorni dalla data di approvazione della tariffe da parte dell’Autorità, l’impresa maggiore rende disponibili sul proprio sito internet le 23 Allegato A informazioni rilevanti utilizzate ai fini della determinazione dei corrispettivi della rete nazionale di gasdotti. 21.8 Entro il 31 luglio di ogni anno le imprese di trasporto comunicano all’Autorità, utilizzando la modulistica predisposta dalla Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione dell’Autorità: a) b) c) d) e) gli investimenti e le dismissioni effettuati nel corso dell’esercizio precedente la presentazione della proposta tariffaria, riportati nei bilanci sottoposti a revisione contabile, distinti per categoria di cespite e per le tipologie di investimento individuate al comma 20.1; gli investimenti programmati per i 4 anni successivi mediante un prospetto riportante l’illustrazione degli obiettivi, dei costi e dei tempi di realizzazione delle opere, distinti per le tipologie di investimento individuate al comma 20.1; le dismissioni programmate, con illustrazione dei motivi e della valutazione dei cespiti dismessi; la documentazione comprovante i costi compensativi e ambientali sostenuti nel corso dell’esercizio precedente la presentazione della proposta tariffaria per la realizzazione di ciascun investimento, unitamente agli atti autorizzativi ed ai provvedimenti derivanti dalla normativa nazionale o locale o, qualora presenti, agli accordi sottoscritti con gli enti locali, per la realizzazione delle opere compensative; l’andamento dei costi medi di investimento a livello aggregato, suddivisi per tipologia di investimento e anno di realizzazione. Articolo 22 Attestazione e verifica dei ricavi 22.1 Entro il 31 luglio di ogni anno, le imprese di trasporto trasmettono all’Autorità, utilizzando la modulistica predisposta dalla Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e certificata da una società di revisione iscritta nel Registro dei Revisori legali istituito ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, riportante i ricavi conseguiti nel precedente anno. Titolo VI – COMPONENTI TARIFFARIE A COPERTURA DEGLI ONERI DI CARATTERE GENERALE DEL SISTEMA GAS Articolo 23 Componenti tariffarie addizionali della tariffa di trasporto a copertura di oneri di carattere generale del sistema gas 23.1 Sono istituite le seguenti componenti tariffarie, addizionali rispetto alla tariffa di trasporto di cui all’Articolo 8, a copertura degli oneri di carattere generale del sistema gas: a) b) [soppressa ai sensi della deliberazione 19 febbraio 2015, 60/2015/R/GAS]; il corrispettivo unitario variabile CVFG, espresso in euro/Smc, a copertura degli oneri derivanti dall’applicazione del fattore di copertura dei ricavi per il servizio di rigassificazione del Gnl; 24 Allegato A c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) 23.2 [soppresso ai sensi della deliberazione 19 febbraio 2015, 60/2015/R/GAS]; la componente tariffaria ϕ, espressa in euro/Smc, a copertura degli squilibri di perequazione dei ricavi relativi al corrispettivo di capacità CRr di cui all’Articolo 15 e degli squilibri di perequazione dei ricavi relativi al corrispettivo unitario variabile CV di cui all’Articolo 16; la componente tariffaria GST, espressa in euro/Smc, a copertura degli oneri per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore gas in stato di disagio; la componente tariffaria RET, espressa in euro/Smc, a copertura degli oneri per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale nonché degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all’articolo 22 e all’articolo 32 del decreto legislativo n. 28/11; la componente tariffaria SD, di segno negativo, espressa in euro/Smc, finalizzata ad assicurare l’invarianza economica delle misure di cui al decreto legislativo n. 130/10 ai clienti finali allacciati alla rete di distribuzione; [soppresso ai sensi della deliberazione 19 febbraio 2015, 60/2015/R/GAS]; la componente tariffaria UG3T, espressa in euro/Smc a copertura degli importi di morosità riconosciuti ai fornitori transitori ai sensi dell’articolo 3 della deliberazione dell’Autorità 12 settembre 2012, 363/2012/R/GAS; la componente tariffaria CRVI, espressa in euro/Smc, a copertura degli oneri per il contenimento dei consumi di gas di cui alla deliberazione n. 277/07; la componente tariffaria CRVOS, espressa in euro/Smc, a copertura degli oneri derivanti dall’applicazione del fattore correttivo dei ricavi di riferimento per il servizio di stoccaggio, volto ad assicurare la parziale copertura dei costi riconosciuti per tale servizio anche in caso di una sua valorizzazione al di sotto del ricavo tariffario ammissibile, nonché del conguaglio dei costi di ripristino; la componente tariffaria CRVBL, espressa in euro/Smc, a copertura degli oneri connessi al sistema del bilanciamento del sistema gas. L’impresa di trasporto applica agli utenti del servizio di trasporto le componenti tariffarie CVFG e ϕ di cui al precedente comma 23.1, rispettivamente lettere b) e d), come maggiorazioni del corrispettivo unitario variabile CV della tariffa di trasporto di cui all’Articolo 8. 23.2bis L’impresa di trasporto applica agli utenti del servizio di trasporto, come componenti addizionali della tariffa di trasporto di cui all’Articolo 8, le componenti tariffarie CRVI, CRVOS e CRVBL, di cui al precedente comma 23.1, rispettivamente lettere j), k) e l), ai quantitativi di gas riconsegnati all’utente del servizio di trasporto nei punti di riconsegna che alimentano le reti di distribuzione e a quelli che alimentano clienti finali diretti allacciati alle reti regionali di gasdotti. 23.3 L’impresa di trasporto applica agli utenti del servizio di trasporto, come componenti addizionali della tariffa di trasporto di cui all’Articolo 8, le componenti tariffarie GST, RET, e UG3T di cui al precedente comma 23.1, rispettivamente lettere e), f) ed i), ai quantitativi di gas riconsegnati all’utente del 25 Allegato A servizio di trasporto nei punti di riconsegna che alimentano clienti finali diretti allacciati alle reti regionali di gasdotti. 23.4 L’impresa di trasporto applica la componente tariffaria SD, di cui al precedente comma 23.1, lettera g), ai quantitativi di gas riconsegnati all’utente del servizio di trasporto nei punti di riconsegna che alimentano le reti di distribuzione. Articolo 24 Destinazione del gettito delle componenti tariffarie addizionali della tariffa di trasporto 24.1 Entro 90 giorni dal termine di ciascun bimestre, le imprese di trasporto versano alla Cassa, in relazione ai servizi di trasporto erogati nel bimestre medesimo: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) 24.2 [soppressa ai sensi della deliberazione 19 febbraio 2015, 60/2015/R/GAS]; il gettito derivante dall’applicazione del corrispettivo unitario variabile CVFG , sul “Conto oneri fattore di copertura impianti di rigassificazione” di cui alla RTRG; [soppressa ai sensi della deliberazione 19 febbraio 2015, 60/2015/R/GAS]; il gettito derivante dall’applicazione della componente tariffaria ϕ, sul “Conto squilibri perequazione trasporto” di cui al comma 15.8; il gettito derivante dall’applicazione della componente tariffaria GST, sul “Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore gas in stato di disagio”, di cui al comma 93.1, lettera d), della RTDG; il gettito derivante dall’applicazione della componente tariffaria RET, sul “Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale”, di cui al comma 93.1, lettera a), della RTDG; [soppressa ai sensi della deliberazione 19 febbraio 2015, 60/2015/R/GAS]; il gettito derivante dall’applicazione della componente tariffaria UG3T, sul “Conto oneri per il servizio dei fornitori transitori sulla rete di trasporto” di cui all’articolo 6 della deliberazione dell’Autorità 12 settembre 2012, 363/2012/R/GAS; il gettito derivante dall’applicazione del corrispettivo unitario variabile CRVI, sul “Fondo per la promozione dell’interrompibilità del sistema gas” di cui al punto 2 della deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2005, n. 297/05; il gettito derivante dall’applicazione del corrispettivo unitario variabile CRVOS, sul “Conto oneri stoccaggio”; il gettito derivante dall’applicazione del corrispettivo unitario variabile CRVBL, sul “Fondo per la copertura degli oneri connessi al sistema del bilanciamento del sistema del gas” di cui al punto 12 della deliberazione ARG/gas 155/11. Entro il medesimo termine di cui al precedente comma 24.1, le imprese di trasporto trasmettono alla Cassa: a) le informazioni relative all’applicazione delle componenti addizionali della tariffa di trasporto, con indicazione dei periodi di competenza, dei corrispettivi unitari applicati e dei quantitativi di gas immessi in rete nei 26 Allegato A b) casi di cui al comma 23.1, lettere b) e d), e dei quantitativi di gas riconsegnati nei casi di cui al comma 23.1, lettere e), f), i), j), k) e l); i dati relativi all’ammontare derivante dall’applicazione della componente tariffaria SD, con indicazione dei periodi di competenza e dei quantitativi di gas riconsegnati nel caso di cui al comma 23.1, lettera g). 24.3 La Cassa destina gli importi derivanti dall’applicazione della componente RET in quota parte al Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale di cui al comma 93.1, lettera a), della RTDG, in quota parte al Fondo di garanzia a sostegno della realizzazione di reti di teleriscaldamento, di cui al comma 93.1, lettera e), della RTDG e in quota parte al Conto per lo sviluppo tecnologico e industriale di cui al comma 47.1, lettera v), del TIT, in funzione delle aliquote pubblicate dall’Autorità nel rispetto del principio di competenza. 24.4 L’impresa maggiore di trasporto trasmette alla Cassa i quantitativi misurati, su base mensile, presso i punti di interconnessione con altre imprese di trasporto, anche al fine di consentire alla medesima Cassa di monitorare la correttezza dei versamenti di cui al comma 24.1. Articolo 25 Modalità di determinazione ed aggiornamento delle componenti tariffarie addizionali della tariffa di trasporto 25.1 Il valore delle componenti tariffarie addizionali di cui all’Articolo 23 è determinato con specifici provvedimenti dell’Autorità e può essere aggiornato anche in corso d’anno, con cadenza trimestrale. 25.2 Il valore dei corrispettivi unitari variabili CVFG e φ di cui al precedente comma 23.1, rispettivamente lettere b) e d), è aggiornato con almeno due trimestri di anticipo rispetto alla sua entrata in vigore. 27 Allegato A Tabella 1 - Durata convenzionale tariffaria delle categorie di cespiti Categoria di cespiti Fabbricati Metanodotti (condotte e derivazioni) Centrali di compressione Impianti di regolazione e riduzione della pressione Misuratori Sistemi informativi Altre immobilizzazioni materiali Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni in corso Terreni Durata convenzionale (anni) 40 50 20 20 20 5 10 5 - 28 Allegato A Tabella 2 – Deflatore degli investimenti fissi lordi Anno 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 Deflatore investimenti fissi lordi 33,4071 32,0661 30,9478 29,6870 27,4602 26,3103 26,2273 25,5215 24,6828 24,1274 22,7830 20,0509 19,0406 18,4343 15,3817 11,8687 10,1241 8,4614 7,2063 6,3637 5,5331 4,4658 3,6531 3,1743 2,8450 2,6061 2,3902 2,3020 Anno 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Deflatore investimenti fissi lordi 2,2056 2,0892 1,9820 1,8589 1,7562 1,6890 1,6270 1,5733 1,5124 1,4697 1,4312 1,4048 1,3887 1,3492 1,3215 1,2844 1,2646 1,2310 1,1953 1,1639 1,1352 1,0994 1,0674 1,0674 1,0434 1,0140 1,0000 29 Allegato A Tabella 3 – Percentuali di degrado (1/2) Impianti di Metanodotti regolazione e Centrali di (condotte e riduzione compressione derivazioni) della pressione Sistemi informativi Altre immobilizzazioni materiali Immobilizzazioni immateriali 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 1963 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 1964 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 1965 98.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 1966 96.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 1967 94.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 1968 92.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 1969 90.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 1970 88.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 1971 86.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 1972 84.0% 98.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 1973 82.0% 95.5% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 1974 80.0% 93.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 1975 78.0% 90.5% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 1976 76.0% 88.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 1977 74.0% 85.5% 100.0% 97.5% 100.0% 100.0% 100.0% 1978 72.0% 83.0% 100.0% 95.0% 100.0% 100.0% 100.0% 1979 70.0% 80.5% 100.0% 92.5% 100.0% 100.0% 100.0% 1980 68.0% 78.0% 100.0% 90.0% 100.0% 100.0% 100.0% 1981 66.0% 75.5% 100.0% 87.5% 100.0% 100.0% 100.0% 1982 64.0% 73.0% 100.0% 85.0% 100.0% 100.0% 100.0% 1983 62.0% 70.5% 100.0% 82.5% 100.0% 100.0% 100.0% 1984 60.0% 68.0% 100.0% 80.0% 100.0% 100.0% 100.0% Anno Fabbricati 1959 100.0% 100.0% 100.0% 1960 100.0% 100.0% 1961 100.0% 1962 30 Allegato A Tabella 3 - Percentuali di degrado (2/2) Impianti di Metanodotti regolazione e Centrali di (condotte e riduzione compressione derivazioni) della pressione Sistemi informativi Altre immobilizzazioni materiali Immobilizzazioni immateriali 77.5% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 75.0% 100.0% 100.0% 100.0% 60.5% 100.0% 72.5% 100.0% 100.0% 100.0% 52.0% 58.0% 100.0% 70.0% 100.0% 100.0% 100.0% 1989 50.0% 55.5% 100.0% 67.5% 100.0% 100.0% 100.0% 1990 48.0% 53.0% 100.0% 65.0% 100.0% 100.0% 100.0% 1991 46.0% 50.5% 100.0% 62.5% 100.0% 100.0% 100.0% 1992 44.0% 48.0% 100.0% 60.0% 100.0% 100.0% 100.0% 1993 42.0% 45.5% 95.0% 57.5% 100.0% 100.0% 100.0% 1994 40.0% 43.0% 90.0% 55.0% 100.0% 100.0% 100.0% 1995 38.0% 40.5% 85.0% 52.5% 100.0% 100.0% 100.0% 1996 36.0% 38.0% 80.0% 50.0% 100.0% 100.0% 100.0% 1997 34.0% 35.5% 75.0% 47.5% 100.0% 100.0% 100.0% 1998 32.0% 33.0% 70.0% 45.0% 100.0% 100.0% 100.0% 1999 30.0% 30.5% 65.0% 42.5% 100.0% 100.0% 100.0% 2000 28.0% 28.0% 60.0% 40.0% 100.0% 100.0% 100.0% 2001 26.0% 25.5% 55.0% 37.5% 100.0% 100.0% 100.0% 2002 24.0% 23.0% 50.0% 35.0% 100.0% 100.0% 100.0% 2003 22.0% 20.5% 45.0% 32.5% 100.0% 90.0% 90.0% 2004 20.0% 18.0% 40.0% 30.0% 100.0% 80.0% 80.0% 2005 17.5% 15.5% 35.0% 27.5% 100.0% 70.0% 70.0% 2006 15.0% 13.0% 30.0% 25.0% 100.0% 60.0% 60.0% 2007 12.5% 10.5% 25.0% 22.5% 90.0% 50.0% 50.0% 2008 10.0% 8.0% 20.0% 20.0% 80.0% 40.0% 40.0% 2009 7.5% 6.0% 15.0% 15.0% 60.0% 30.0% 30.0% 2010 5.0% 4.0% 10.0% 10.0% 40.0% 20.0% 20.0% 2011 2.5% 2.0% 5.0% 5.0% 20.0% 10.0% 10.0% 2012 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Anno Fabbricati 1985 58.0% 65.5% 100.0% 1986 56.0% 63.0% 1987 54.0% 1988 31 Allegato A Tabella 4 - Coefficienti moltiplicativi da applicare ai corrispettivi di capacità CPe riproporzionati su base giornaliera Coefficiente Annuo Semestrale Trimestrale Mensile Giornaliero Valore 1 1,1 1,2 1,3 1,5 32 Allegato A Tabella 5 – Fattori di emissione efficienti Livello di pressione massima effettiva di esercizio (P) P≥12 bar P<12 bar Fattore di Fattore di Unità Unità emissione emissione di misura di misura FE FE Emissioni Fuggitive Pipeline Nodi Stazioni PIG Stazione R&R1 Centrali di compressione Stazioni di Regolazione e Misura (REMI)1,2 Emissioni Pneumatiche Rete (valvole ad azionamento pneumatico) Stazioni R&R Centrali di compressione Impianto per la misura della composizione gas Emissioni da Ventato Rete, R&R e REMI Centrali 5,290 16 890 10 200 10 810 4 018 Smc/km/a Smc/sorgente/a Smc/sorgente/a Smc/sorgente/a Smc/MW/a 0,529 Smc/km/a - - v. Tabella 6 Smc/sorgente/a v. Tabella 6 Smc/sorgente/a 136 Smc/sorgente/a 25 900 2 102 Smc/sorgente/a Smc/MW/a - 1 571 Smc/sorgente/a 157,1 Smc/sorgente/a 204,5 1 521 Smc/km/a Smc/MW/a 20,45 - Smc/km/a 13,6 Smc/sorgente/a Nota 1 - nel caso di sistemi di regolazione e riduzione (R&R) e di regolazione e misura (REMI) la pressione da considerare è quella in ingresso all’impianto. Nota 2 – il valore indicato si riferisce alla parte di impianto interna al perimetro della rete: nel caso dei punti di riconsegna la parte “a monte” del misuratore, per punti di immissione la parte di impianto “a valle” del misuratore”. Tabella 6 – Fattori di emissione fuggitivi efficienti di Stazioni di Regolazione e Misura (REMI) Emissioni Fuggitive Stazioni di Regolazione e Misura (REMI), con pressione di esercizio P≥12 bar Stazioni di Regolazione e Misura (REMI), con pressione di esercizio P<12 bar 2014 2015 2016 2017 3 500 2 000 500 500 Smc/sorgente/a 350 200 50 50 Smc/sorgente/a 33 Allegato A Tabella 7 – Rappresentazione grafica dei punti di entrata e di uscita dalla rete nazionale di gasdotti 34