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sentenza 10 Ronnie Valori - Csai

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sentenza 10 Ronnie Valori - Csai
Sentenza n.10/13
IL TRIBUNALE NAZIONALE DI APPELLO
composto dai Signori:
Ermanno DE FRANCISCO
Presidente f.f.
Eugenio MELE
Componente - relatore
Nicola RUSSO
Componente
Michele CORRADINO
Componente
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel procedimento in appello proposto dal sig. Ronnie Valori, licenziato
ACI CSAI Internazionale C/R n. 241431;
avverso
la sentenza n. 37/12 resa in data 14 novembre 2012 dal Collegio del
giudice sportivo, con la quale sono state irrogate al ricorrente le sanzioni della
sospensione della licenza per 120 giorni l’ammenda per 8.000,00 euro.
FATTO
Il ricorrente, Ronnie Valori, reclamato e sanzionato dal Collegio dei
commissari sportivi con la esclusione dalla classifica della gara sul circuito del
Mugello in data 10 giugno 2012 nonché con il deferimento alla Procura federale,
precisa
che la vettura, il cui motore era stato trovato irregolare, era stata
noleggiata dalla società B.V.E. Racing Team di Varedo dal noleggiatore
LineRace Technology di Bellisari Ernesto, di Muggiò, che aveva ottenuto la
vettura in locazione dalla ditta Bellarosa G. Giovanni s.r.l. di Gardone Val
Trompia.
Precisa, quindi, l’appellante che, non essendo stato in alcun modo
smontato o comunque ritoccato il motore, lo stesso è venuto a trovarsi in
condizione irregolare non per un proprio comportamento, ma per la cattiva
disposizione della vettura noleggiata, così che non può addebitarsi allo stesso né
dolo né colpa, trattandosi di mera responsabilità oggettiva, e per i gravi danni
sopportati dal medesimo è stata azionata azione civile risarcitoria innanzi al
giudice civile nei confronti del locatore, ditta Bellarosa.
Chiede, conseguentemente, l’appellante che venga annullata la sentenza di
primo grado, con pieno proscioglimento dell’appellante, ovvero che venga ridotta
la sanzione irrogata, concedendo in ogni caso la sospensione condizionale della
sanzione.
La Procura federale ritiene che i fatti prospettati dall’appellante possano
essere rilevanti in sede di giurisdizione civile, ai fini del risarcimento del danno,
ma che gli stessi non possono incidere sul comportamento in gara, in quanto, la
irregolarità della vettura ha consentito di ottenere un risultato che si pone in
contrasto con un comportamento sportivamente corretto.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che nella specie non si possa parlare di responsabilità
oggettiva.
Questa, come è noto dalla scienza penalistica, si ha quando ad un soggetto
è attribuita una determinata fattispecie infrazionale, senza che lo stesso l’abbia
posta in essere intenzionalmente (con dolo) ovvero senza valutare le possibili
risultanze del suo comportamento (con colpa), ma automaticamente, per il solo
fatto di rivestire una determinata qualità giuridica.
Ora, nella fattispecie “de qua”, invece, non può non rilevarsi che il
ricorrente, pur avendo preso a noleggio un’autovettura, era ben consapevole che
con la stessa avrebbe gareggiato in una competizione sportiva che aveva le sue
regole, per cui il medesimo avrebbe dovuto accertarsi, con ogni mezzo a sua
disposizione, della regolarità della vettura, mentre l’essersi “fidato” di chi gli ha
consegnato la vettura medesima determina sicuramente un comportamento
leggero o comunque superficiale che non può essere tollerato in chi è ben conscio
di poter con la vettura in questione ottenere risultati significativi nella
competizione sportiva alla quale si preparava a partecipare.
Si tratta di un caso evidente di colpa, che traluce dal modo di accettare una
vettura senza verificare che la stessa sia in regola con la disciplina della gara che
andava a svolgersi.
Il fatto del terzo (in questo caso, si tratta del locatore Bellarosa) potrà
essere rilevante chiamando in responsabilità contrattuale lo stesso per non aver
adempiuto correttamente all’obbligazione di fornire una vettura adeguata (e ciò,
peraltro, a quanto riferito nell’appello, è in corso in sede giudiziaria civile), ma
ciò non elimina la responsabilità sportiva dell’appellante, in quanto, come si è
detto in precedenza e come non è inutile ribadire, questa è cosa diversa dalla
responsabilità civile e la medesima risulta concretata dal fatto di non aver
effettuato le dovute verifiche sulla vettura ricevuta.
Tuttavia, il Collegio, in considerazione della particolarità della situazione
in cui è venuto a trovarsi il ricorrente, ritiene per fini equitativi, ferme le altre
sanzioni (l’esclusione dalla classifica della gara già intervenuta ad opera dei
commissari sportivi e la sospensione della licenza di cui alla sentenza impugnata)
di poter ridimensionare la sanzione economica irrogata da 8.000,00 a 4.000,00
euro, mentre, non ritiene il Collegio medesimo che ricorrano le condizioni per
sospendere condizionalmente alcuna delle sanzioni, così come sopra confermate
o determinate.
P. Q. M.
Il Tribunale Nazionale di Appello, definitivamente pronunciando
sull’appello in epigrafe,
lo accoglie, limitatamente al quantum della sanzione economica che , per
l’effetto, ridetermina nella misura di € 4.000,00;
lo rigetta per il resto.
Ordina la restituzione della cauzione per la metà del suo importo.
Così deciso in Roma il 21 marzo 2013.
Il Presidente f.f.
Il Relatore
Depositata in segreteria in data 03.05.2013
Il Segretario
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