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sentenza 10 Ronnie Valori - Csai
Sentenza n.10/13 IL TRIBUNALE NAZIONALE DI APPELLO composto dai Signori: Ermanno DE FRANCISCO Presidente f.f. Eugenio MELE Componente - relatore Nicola RUSSO Componente Michele CORRADINO Componente ha pronunciato la seguente DECISIONE nel procedimento in appello proposto dal sig. Ronnie Valori, licenziato ACI CSAI Internazionale C/R n. 241431; avverso la sentenza n. 37/12 resa in data 14 novembre 2012 dal Collegio del giudice sportivo, con la quale sono state irrogate al ricorrente le sanzioni della sospensione della licenza per 120 giorni l’ammenda per 8.000,00 euro. FATTO Il ricorrente, Ronnie Valori, reclamato e sanzionato dal Collegio dei commissari sportivi con la esclusione dalla classifica della gara sul circuito del Mugello in data 10 giugno 2012 nonché con il deferimento alla Procura federale, precisa che la vettura, il cui motore era stato trovato irregolare, era stata noleggiata dalla società B.V.E. Racing Team di Varedo dal noleggiatore LineRace Technology di Bellisari Ernesto, di Muggiò, che aveva ottenuto la vettura in locazione dalla ditta Bellarosa G. Giovanni s.r.l. di Gardone Val Trompia. Precisa, quindi, l’appellante che, non essendo stato in alcun modo smontato o comunque ritoccato il motore, lo stesso è venuto a trovarsi in condizione irregolare non per un proprio comportamento, ma per la cattiva disposizione della vettura noleggiata, così che non può addebitarsi allo stesso né dolo né colpa, trattandosi di mera responsabilità oggettiva, e per i gravi danni sopportati dal medesimo è stata azionata azione civile risarcitoria innanzi al giudice civile nei confronti del locatore, ditta Bellarosa. Chiede, conseguentemente, l’appellante che venga annullata la sentenza di primo grado, con pieno proscioglimento dell’appellante, ovvero che venga ridotta la sanzione irrogata, concedendo in ogni caso la sospensione condizionale della sanzione. La Procura federale ritiene che i fatti prospettati dall’appellante possano essere rilevanti in sede di giurisdizione civile, ai fini del risarcimento del danno, ma che gli stessi non possono incidere sul comportamento in gara, in quanto, la irregolarità della vettura ha consentito di ottenere un risultato che si pone in contrasto con un comportamento sportivamente corretto. DIRITTO Il Collegio ritiene che nella specie non si possa parlare di responsabilità oggettiva. Questa, come è noto dalla scienza penalistica, si ha quando ad un soggetto è attribuita una determinata fattispecie infrazionale, senza che lo stesso l’abbia posta in essere intenzionalmente (con dolo) ovvero senza valutare le possibili risultanze del suo comportamento (con colpa), ma automaticamente, per il solo fatto di rivestire una determinata qualità giuridica. Ora, nella fattispecie “de qua”, invece, non può non rilevarsi che il ricorrente, pur avendo preso a noleggio un’autovettura, era ben consapevole che con la stessa avrebbe gareggiato in una competizione sportiva che aveva le sue regole, per cui il medesimo avrebbe dovuto accertarsi, con ogni mezzo a sua disposizione, della regolarità della vettura, mentre l’essersi “fidato” di chi gli ha consegnato la vettura medesima determina sicuramente un comportamento leggero o comunque superficiale che non può essere tollerato in chi è ben conscio di poter con la vettura in questione ottenere risultati significativi nella competizione sportiva alla quale si preparava a partecipare. Si tratta di un caso evidente di colpa, che traluce dal modo di accettare una vettura senza verificare che la stessa sia in regola con la disciplina della gara che andava a svolgersi. Il fatto del terzo (in questo caso, si tratta del locatore Bellarosa) potrà essere rilevante chiamando in responsabilità contrattuale lo stesso per non aver adempiuto correttamente all’obbligazione di fornire una vettura adeguata (e ciò, peraltro, a quanto riferito nell’appello, è in corso in sede giudiziaria civile), ma ciò non elimina la responsabilità sportiva dell’appellante, in quanto, come si è detto in precedenza e come non è inutile ribadire, questa è cosa diversa dalla responsabilità civile e la medesima risulta concretata dal fatto di non aver effettuato le dovute verifiche sulla vettura ricevuta. Tuttavia, il Collegio, in considerazione della particolarità della situazione in cui è venuto a trovarsi il ricorrente, ritiene per fini equitativi, ferme le altre sanzioni (l’esclusione dalla classifica della gara già intervenuta ad opera dei commissari sportivi e la sospensione della licenza di cui alla sentenza impugnata) di poter ridimensionare la sanzione economica irrogata da 8.000,00 a 4.000,00 euro, mentre, non ritiene il Collegio medesimo che ricorrano le condizioni per sospendere condizionalmente alcuna delle sanzioni, così come sopra confermate o determinate. P. Q. M. Il Tribunale Nazionale di Appello, definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo accoglie, limitatamente al quantum della sanzione economica che , per l’effetto, ridetermina nella misura di € 4.000,00; lo rigetta per il resto. Ordina la restituzione della cauzione per la metà del suo importo. Così deciso in Roma il 21 marzo 2013. Il Presidente f.f. Il Relatore Depositata in segreteria in data 03.05.2013 Il Segretario