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Commento alla sentenza e testo integrale

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Commento alla sentenza e testo integrale
VANNO PREVISTE LE IRREGOLARITÀ DI COMPORTAMENTO DEI PEDONI
In un caso di cui si sono occupati i giudici di Piazza Cavour (sentenza 14776 del 31 marzo 2014) , un pedone,
appena sceso dall'autobus, aveva attraversato all'improvviso la strada ed era stato travolto e ucciso da un
automobilista che finiva sotto processo con l'imputazione del reato di omicidio colposo per non aver
osservato le comuni regole di prudenza.
La vittima ha attraversato la strada, priva nel punto di passaggi pedonali, velocemente e senza guardare.
L'autobus da cui era sceso il pedone, inoltre, si era fermato irregolarmente all'esterno di detta area riservata,
ove sostava un'autovettura.
L'auto investitrice secondo quanto accertato nel corso del giudizio di merito aveva tenuto una velocità
quanto meno pari a 70-75 Km/orari.
I giudici di merito avevano quindi affermato la responsabilità penale dell'automobilista perché nella
situazione di fatto che si presentava al momento dell'incidente avrebbe ha tenuto una condotta contraria
alle regole di diligenza, prudenza e perizia dettate dall'articolo 141 c.d.s.
Questo perché le condizioni della strada al momento dell'incidente avrebbero dovuto imporre l'adozione
di una condotta di guida particolarmente prudente e l'automobilista avrebbe dovuto rallentare il proprio
mezzo fino quasi a fermarlo nella prevedibile ipotesi che "pur in assenza di apposito attraversamento
pedonale, qualche passeggero potesse portarsi davanti al veicolo del trasporto pubblico dal quale era appena
sceso per attraversare la carreggiata".
È vero che nel caso di specie l'automobilista aveva rispettato il limite di velocità vigente su quella strada
ma, la situazione dei luoghi come quella descritta (presenza di un autobus che da poco aveva effettuato
una fermata), doveva imporre una diligenza ulteriore rispetto a quella della mera osservanza del limite di
velocità proprio per l'esistenza del concreto pericolo di un attraversamento da parte delle persone che
stavano scendendo dall'autobus.
Non può sostenersi scrive la corte che "l'imputato non potesse prevedere che da un autobus di linea fosse
disceso un passeggero che, passando dietro l'autobus, ripartito da pochi istanti, attraversasse la strada
quando egli si trovava a breve distanza".
L'utente della strada non deve soltanto regolare la propria condotta per non creare pericolo per la sicurezza
degli altri ma deve anche preoccuparsi delle possibili irregolarità di comportamento degli altri che possono
andare a creare situazioni di pericolo ed adeguare conseguentemente la propria condotta di guida.
CORTE DI CASSAZIONE - SENTENZA N. 14776 - 31 MARZO 2014
- OMISSIS FATTO
1. Con sentenza in data 23 gennaio 2013 la Corte d’Appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale
di Roma in data 21 giugno 2010 emessa nei confronti di (...) e appellata dal Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale, dichiarava l’imputato responsabile del reato ascrittogli e, concessegli le circostanze
attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata aggravante, lo condannava alla pena di mesi nove
di reclusione.
Il (...) era stato tratto a giudizio per rispondere del reato di cui all’articolo 589 c.p., perche’ cagionava la morte
di (...), per colpa consistita in imperizia, negligenza, imprudenza ed inosservanza delle norme sulla
circolazione stradale, perche’ alla guida dell’autoveicolo targato (...) e percorrendo via (...), con direzione via
(...), sorpassava un autobus fermo lungo il margine stradale per le operazioni di salita e discesa dei passeggeri,
omettendo di moderare particolarmente la velocita’ e di prestare attenzione ai passeggeri scesi dal mezzo,
in concorso del fatto colposo della vittima, che attraversava la strada di corsa passando davanti al mezzo
pubblico fermo.
2. Avverso tale decisione propongono ricorso il (...) e il responsabile civile (...) S.p.A. a mezzo del proprio
difensore deducendo la carenza della motivazione in merito alla prova circa la sussistenza del nesso di
causalita’ tra la condotta e l’evento ed in ordine alla quantificazione del concorso di colpa attribuito alla
persona offesa nella sola misura del 40%.
3. La parte civile ha presentato memoria chiedendo la declaratoria di inammissibilita’ o comunque il rigetto
del ricorso.
DIRITTO
4. Il fatto contestato all’imputato e’ chiaramente descritto nel capo d’imputazione sopra riportato. I giudici
di appello, nel riformare la sentenza di primo grado hanno evidenziato i seguenti dati fattuali ritenuti pacifici.
La vittima, dopo essere scesa dall’autobus della linea “437” ha attraversato la strada, priva nel punto di
passaggi pedonali, velocemente e senza guardare; il sinistro si e’ verificato su di un tratto di strada rettilinea,
larga m. 10,52 divisa in due corsie, ciascuna larga m. 3,20, separate da aiuola spartitraffico; detta strada
presentava sulla destra un’area di parcheggio preceduta da un’area di sosta, riservata alla fermata degli
autobus di linea; l’autobus da cui era sceso il pedone si era fermato irregolarmente all’esterno di detta area
riservata, ove sostava una FIAT UNO; l’auto investitrice che teneva una velocita’ quanto meno pari a 70-75
Km/orari, al momento dell’arrivo dei verbalizzanti, si trovava ferma sulla destra a circa cinquanta metri dal
punto d’urto. Tanto premesso la Corte territoriale ha affermato la penale responsabilita’ del (...), in quanto
la condotta tenuta dall’imputato, nelle circostanze fattuali presenti al momento del sinistro, risulta
all’evidenza in contrasto con le regole di diligenza, prudenza e perizia dettate dall’articolo 141 C.d.S., in
quanto le condizioni della strada al momento del fatto imponevano l’adozione di una condotta
particolarmente prudente, consistente nel rallentare il proprio mezzo, fin quasi a fermarlo, nella prevedibile
ipotesi che, pur in assenza di apposito attraversamento pedonale, qualche passeggero potesse portarsi
davanti al veicolo del trasporto pubblico dal quale era appena sceso per attraversare la carreggiata.
Cio’ considerato, le censure, in punto di gravame di legittimita’, alla sentenza impugnata appaiono infondate.
L’impianto argomentativo della sentenza della Corte territoriale resiste infatti alle censure mosse dal
ricorrente.
Osserva in primo luogo questa Corte: va ribadito come la situazione dei luoghi come descritta, con
particolare riferimento alla presenza dell’autobus che da poco aveva effettuato una fermata, imponeva al
(...) di porre una diligenza ulteriore rispetto a quella consistente nella mera osservanza del limite di
velocita’ normativo proprio in funzione del pericolo di un attraversamento da parte di soggetti scesi
dall’autobus. Non e’ quindi possibile definire “prudenziale” una velocita’ ritenuta ampiamente al di sopra del
limite massimo di velocita’ in un contesto urbano, con un autobus di linea da poco ripartito dalla fermata.
Ne’ puo’ sostenersi che l’imputato non potesse prevedere che da un autobus di linea fosse disceso un
passeggero che, passando dietro l’autobus, ripartito da pochi istanti, attraversasse la strada quando egli si
trovava a breve distanza.
Secondo il costante indirizzo giurisprudenziale di questa Corte (cfr. ex plurimis Sez. 4, Sentenza n. 37853 del
2009), l’utente della strada ha l’obbligo non solo di regolare la propria condotta in modo che essa non
costituisca pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose, ma deve anche preoccuparsi delle prevedibili
irregolarita’ di comportamento degli altri, che possano determinare situazioni di pericolo ed adeguarvi
conseguentemente la propria condotta. Difatti e’ proprio la norma che, nel dettare la condotta da
mantenere in determinate situazioni in cui e’ insito un precipuo carattere di pericolosita’, formula il giudizio
di prevedibilita’ ed evitabilita’. La norma comportamentale viene dettata proprio al fine di prevenire eventi
antigiuridici ed a essa deve necessariamente adeguarsi il destinatario.
Si dovrebbe, quindi, ritenere che il conducente dell’auto sia da considerare esente da responsabilita’
quando abbia osservato quelle norme dirette a prevenire conseguenze dannose derivanti dalla condotta di
guida in situazioni particolarmente pericolose. Questa, pero’, non e’ la conclusione a cui e’ pervenuta questa
Corte, la quale ha, invece, statuito che l’osservanza delle norme precauzionali scritte fa venir meno la
responsabilita’ colposa solo quando esse siano esaustive delle regole prudenziali realisticamente esigibili
rispetto a quella specifica attivita’ o situazione pericolosa. Puo’ invece residuare una colpa generica quando
tali norme siano non esaustive delle regole precauzionali adottabili e, percio’, l’agente debba rispettare
anche regole cautelari non scritte. E’ questo, appunto, il caso delle norme sulla circolazione stradale ove
l’adempimento non esaurisce i doveri del conducente. Vieppiu’ quando, in considerazione del contesto di
tempo e di luogo, come in precedenza descritto, l’utente della strada e’ tenuto con maggiore accortezza ad
osservare quelle regole cautelari non scritte. I conducenti, infatti, rimangono vincolati all’obbligo del
neminem laedere, che caratterizza i casi di affermazione di responsabilita’ per reati colposi contro la vita e
l’incolumita’ individuale, con la conseguenza che indipendentemente dall’eventuale disciplina legislativa
della condotta posta in essere, la violazione di tale principio, anche se non sanzionata dalla legge, costituisce
pur sempre colpa per imprudenza e determina responsabilita’ penale in caso di morte o lesioni. Deve rilevarsi,
infatti, che la valutazione della prevedibilita’ e, quindi, della evitabilita’ dell’evento deve anticiparsi al
momento in cui il (...) aveva percepito la presenza dell’autobus proveniente dal senso di marcia opposto e
che da poco aveva effettuato una fermata, essendo, sulla base della comune esperienza, prevedibile che
una persona, discesa da un autobus, potesse, imprudentemente ed avventatamente, attraversare la
strada; e’ in tale momento che il ricorrente doveva iniziare ad adottare un comportamento piu’ vigile che
avrebbe evitato l’evento; la considerazione esclude che possa configurarsi il caso fortuito, consistente in
quell’avvenimento imprevisto e imprevedibile che si inserisce d’improvviso nell’azione del soggetto e non
puo’ in alcun modo, nemmeno a titolo di colpa, farsi risalire all’attivita’ psichica dell’agente. In un caso
analogo questa Corte ha affermato che (Sez. 4, Sentenza n. 44651 del 12/10/2005 Ud. Rv. 232618) nel caso
di investimento di un pedone, perche’ possa essere affermata la colpa esclusiva di costui per le lesioni subite
o per la sua morte, e’ necessario che il conducente del veicolo investitore si sia trovato, per motivi estranei
ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilita’ di avvistare il pedone e di osservarne
tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido e inatteso e, inoltre, che nessuna infrazione alle
norme della circolazione stradale ed a quelle di comune prudenza sia riscontrabile nel comportamento del
conducente. Il conducente ha peraltro l’obbligo di ispezionare la strada costantemente, mantenere sempre
il controllo del veicolo e prevedere tutte le situazioni di pericolo che la comune esperienza comprende.
Appare pertanto assolutamente evidente che ove il (...) si fosse attenuto a tali regole prudenziali il sinistro
non si sarebbe verificato o avrebbe comunque avuto conseguenze meno gravi, in virtu’ di una minore
intensita’ dell’impatto.
Alla luce di tali considerazioni resta inoltre escluso che possa attribuirsi un maggiore concorso di colpa alla
vittima del sinistro, considerato peraltro che le statuizioni del giudice di merito in ordine alla quantificazione
delle percentuali di concorso delle colpe del reo e della vittima in un incidente stradale costituiscono
apprezzamento di fatto incensurabile in Cassazione, laddove la sentenza impugnata – come nel caso di
specie-formuli il proprio giudizio in base alla valutazione causale del comportamento colposo di ciascuno dei
corresponsabili (cfr. Sez. 4, n. 4537 del 21/12/2012,Rv. 255099 5. I ricorsi vanno conseguentemente rigettati
con la conseguente condanna ex articolo 616 c.p.p. al pagamento delle spese processuali nonche’ alla
rifusione delle spese di questo grado di giudizio in favore delle costituite parti civili che si liquidano come da
dispositivo.
P.Q.M.
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonche’ alla rifusione delle spese
sostenute dalle parti civili (...), (...), (...) nel presente grado di giudizio, liquidate in complessivi euro 3.500,00
oltre IVA e CPA.
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