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black list - Euroconference
Focus di pratica professionale di Ennio Vial e Vita Pozzi I costi black list in Unico e il raccordo con la comunicazione black list periodica Nel presente intervento affronteremo il tema del regime di indeducibilità dei costi da paradisi fiscali per evidenziare i punti di contatto e le differenze rispetto all'adempimento delle comunicazioni black list che vengono inviate mensilmente o trimestralmente a seconda dei casi. In sede di Unico è opportuno fare un raccordo tra i due adempimenti per evitare che l'Agenzia delle Entrate proceda ad accertamenti sulla scorta di informazioni fornite dallo stesso contribuente. Le tipologie di operazioni monitorate Il primo elemento di differenziazione riguarda la tipologia di operazioni monitorate. Il regime di indeducibilità dei costi richiede la segnalazione di componenti di costo mentre le comunicazioni periodiche richiedono le prestazioni di servizi attive e passive oltre agli acquisti e alle vendite di beni. Come chiarito nelle C.M. n.51/E/10 e C.M. n.35/E/12, il riferimento all’indeducibilità dei componenti negativi collegati a operazioni poste in essere con soggetti c.d. black list riguarda sia gli elementi reddituali derivanti direttamente dalle transazioni (quale il costo di acquisto di beni e servizi) sia i componenti negativi, derivanti in modo “indiretto” da tali operazioni (quali, a esempio, gli ammortamenti, le svalutazioni, le perdite, le minusvalenze e ogni altro componente negativo derivante da operazioni intercorse con soggetti black list). In relazione a questo aspetto proponiamo il seguente profilo di raccordo. Raccordo tra segnalazioni mensili / trimestrali e segnalazione annuale in Unico in relazione alla tipologia di operazioni effettuate Dato delle comunicazioni black list mensili o trimestrali Operazioni attive 10 11 12 Togliere Minusvalenze da cessioni di cespiti acquistati da Paesi black list10 Aggiungere Minusvalenze da cessioni di cespiti ceduti a soggetti residenti in Paesi black list11 Aggiungere Perdite su crediti12 Aggiungere Acquisti di cespiti Togliere Ammortamenti Aggiungere Svalutazioni Aggiungere Ogni altro componente negativo derivante da operazioni intercorse con soggetti black list Aggiungere Raccordare il momento di comunicazione delle operazioni con il principio della competenza dei costi. Aggiungere / togliere C.M. n.35/E/10 punto 4.1. C.M. n.35/E/10 punto 4.1. C.M. n.35/E/10 punto 4.2. La riproduzione con qualsiasi metodo è vietata La Circolare Tributaria n.26 dell’1 luglio 2013 29 Dato costi black list del modello Unico La tipologia di soggetti coinvolti Le segnalazioni nel modello Unico devono essere effettuate esclusivamente dalle imprese mentre le comunicazioni periodiche devono essere presentate da tutti i soggetti Iva e quindi anche da professionisti, basi fisse di professionisti estere, rappresentanti fiscali e identificazioni dirette ai fini Iva. La successiva tabella riassume i righi del modello Unico interessati. I COSTI DA PARADISI FISCALI NEL MODELLO UNICO 2013 Modello Unico 2013 – Redditi 2012 Variazione in Variazione in aumento (co.10) diminuzione (co.11) Unico PF impresa in contabilità semplificata Unico PF impresa in contabilità ordinaria RG19 RF23 Unico SP impresa in contabilità semplificata RF37 RG20 Unico SP impresa in contabilità ordinaria RF27 RF40 Unico SC RF30 RF52 Unico ENC contabilità ordinaria RF24 RF35 Unico ENC contabilità semplificata RG20 Dal lato dei soggetti paradisiaci, invece, possiamo notare una sostanziale identità tra le due fattispecie. In realtà, mentre l'art.110 del Tuir fa riferimento a imprese e lavoratori autonomi, l'art.1 del D.L. n.40/10 menziona un più generico concetto di "operatori economici". È stata la C.M. n.53/E/10 a chiarire opportunamente che il riferimento va comunque inteso a professionisti e imprese. Ulteriori adempimenti Un elemento di differenziazione emerge anche in relazione ai successivi adempimenti da porre in essere dopo la segnalazione. La comunicazione periodica non prevede ulteriori oneri per il contribuente anche se questi deve essere conscio che le informazioni trasmesse all'Amministrazione potranno essere valutate per successivi accertamenti. Diversamente, nel caso delle segnalazioni in Unico il contribuente deve essere consapevole della necessità di fornire ulteriori giustificazioni. In particolare, il contribuente italiano è legittimato a dedurre i componenti di costo afferenti operazioni con soggetti residenti in paradisi fiscali se, alternativamente, riesce a dimostrare che: 1. le imprese estere svolgono prevalentemente un'attività commerciale effettiva; 2. le operazioni poste in essere rispondono a un effettivo interesse economico e le stesse hanno avuto concreta esecuzione. È possibile presentare un interpello all'Agenzia per evitare dubbi in ordine a successive contestazioni. La presentazione dell'interpello, tuttavia, non esime dalla indicazione nel modello Unico13. La black list di riferimento Ulteriore elemento di differenziazione tra i due adempimenti attiene alla black list di riferimento. Infatti, mentre le comunicazioni mensili o trimestrali fanno riferimento all'unione delle black list di cui al D.M. 4/05/99 e D.M. 21/11/11, la segnalazione annuale fa riferimento al D.M. 23/01/02. 13 R.M. n.35/E/10 punto 4.4. La riproduzione con qualsiasi metodo è vietata La Circolare Tributaria n.26 dell’1 luglio 2013 30 Raccordo tra segnalazioni mensili / trimestrali e segnalazione annuale in Unico in relazione alla black list Dato delle comunicazioni black list mensili o trimestrali Angola Considerare solo le società petrolifere che hanno ottenuto l'esenzione dall'Oil Income Tax, alle società che godono di esenzioni o riduzioni d'imposta in settori fondamentali dell'economia angolana e per gli investimenti previsti dal Foreign Investment Code Antigua Considerare solo le International business companies, esercenti le loro attività al di fuori del territorio di Antigua, quali quelle di cui all'International Business Corporation Act n.28 del 1982 e successive modifiche e integrazioni, nonché con riferimento alle società che producono prodotti autorizzati, quali quelli di cui alla locale legge n.18 del 1975 e successive modifiche e integrazioni Bahrein Escludere solo le società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero; Costa Rica Considerare solo le società i cui proventi affluiscono da fonti estere, nonché le società esercenti attività ad alta tecnologia Dominica Considerare solo le International companies esercenti l’attività all'estero Emirati Arabi Uniti Escludere le società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta Ecuador Considerare solo le società operanti nelle Free Trade Zones che beneficiano dell'esenzione dalle imposte sui redditi Giamaica Considerare solo le società di produzione per l'esportazione che usufruiscono dei benefici fiscali dell'Export Industry Encourage Act e le società localizzate nei territori individuati dal Jamaica Export Free Zone Act Kenia Considerare solo le società insediate nelle Export Processing Zones Lussemburgo Togliere Maurizio Considerare solo le società "certificate" che si occupano di servizi all'export, espansione industriale, gestione turistica, costruzioni industriali e cliniche e che sono soggette a Corporate Tax in misura ridotta, alle Off-shore Companies e alle International Companies Panama Considerare solo le società i cui proventi affluiscono da fonti estere, secondo la legislazione di Panama, alle società situate nella Colon Free Zone e alle società operanti nelle Export Processing Zones Monaco Escludere le società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato. San Marino Togliere Portorico Considerare solo le società esercenti attività bancarie e le società previste dal Puerto Rico Tax Incentives Act del 1988 o dal Puerto Rico Tourist Development Act del 1993 Singapore Escludere la Banca Centrale e degli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato Taiwan Togliere Svizzera Considerare solo le società non soggette alle imposte cantonali e municipali, quali le società holding, ausiliarie e "di domicilio" Uruguay Considerare solo le società esercenti attività bancarie e le holding che esercitano esclusivamente attività off-shore Dato costi black list del modello Unico La riproduzione con qualsiasi metodo è vietata La Circolare Tributaria n.26 dell’1 luglio 2013 31 Ravvedimento operoso La riconciliazione tra i due adempimenti rappresenta anche l'occasione utile per sanare eventuali irregolarità. È quindi interessante analizzare brevemente anche la disciplina del ravvedimento operoso. La mancata indicazione dei costi nel modello Unico relativo a precedenti esercizi può essere sanata in modo mite. È, infatti, prevista la sanzione in misura fissa la cui misura minima è di €258. Diversamente, la mancata indicazione nel modello Unico rilevata dall'Agenzia comporta la sanzione del 10% dei costi con un minimo di €500 e un massimo di €50.000. Sul tema in esame è intervenuta un’interessante sentenza della Corte di Cassazione (sentenza n.26298/10). Secondo questo innovativo orientamento, l’omessa separata indicazione in dichiarazione dei costi black list, in qualsiasi periodo d’imposta commessa, non incide sulla deducibilità degli stessi e la sanzione proporzionale non è irrogabile se i costi risultano effettivamente deducibili. La sanzione del 10% deve essere interpretata quale sanzione “speciale” e letta solo in termini “punitivi” per il contribuente, ossia quando l’omissione è finalizzata a occultare i costi black list sul fronte dichiarativo; diversamente, se il contribuente dimostra una delle esimenti concesse dal Legislatore non può essere applicata la sanzione proporzionale ma solo quella in misura fissa. Tale interpretazione si pone in aperto contrasto sia con la C.M. n.46/E/09 che con la C.M. n.1/E/13 che confermano la sanzione proporzionale. Data Prova Deducibilità Avvio Violazion esimenti costi Controlli e Non Rileva Dichiarazione integrativa Sanzioni Normativa Misura SI SI NO Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione art.8, co.1 D.Lgs. € 32 n. 471/97 (€ 258 ridotta art.13, co.1, lett.b) ad 1/8) D.Lgs. n.472/97 Non rileva SI SI NO Entro termine art.8, co.1 D.Lgs. min € 258 decadenza n.471/97 max € 2.065 controlli Non rileva SI SI NO Non rileva art.8, co.3-bis 10% costi D.Lgs. n.471/97 min. € 500 max € 50.000 Dall’1/01/07 NO NO SI Non rileva art.8, co.3-bis 10% costi D.Lgs. n.471/97 min. € 500 art.1, co.2 D.Lgs. max € 50.000 n.471/97 + da 100% a 200% maggior imposta In relazione alle comunicazioni periodiche, il punto 4.1 della C.M. n.2/E/11 chiarisce che scaduti i termini di presentazione della comunicazione, il contribuente che intende rettificare o integrare la stessa può presentare, entro l’ultimo giorno del mese successivo alla scadenza del termine per la presentazione della comunicazione originaria, una nuova La riproduzione con qualsiasi metodo è vietata La Circolare Tributaria n.26 dell’1 luglio 2013 32 comunicazione completa di tutte le sue parti, su un modello conforme a quello approvato, senza corresponsione di alcuna sanzione. In tale ipotesi è necessario barrare, sul frontespizio del modello, la casella “Comunicazione integrativa”. Se risulta scaduto il suddetto termine, come già chiarito dalla C.M. n.53/E/10, l’omessa presentazione della comunicazione o la trasmissione della stessa con dati incompleti o inesatti è punita con la sanzione amministrativa di cui all’art.11, co.1, lett.a), del D.Lgs. n.471/97, elevata al doppio (quindi da 516 a 4.130 euro). Se la violazione non è stata già constatata e comunque non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento di cui l’autore della violazione sia venuto a conoscenza, quest’ultimo potrà sanare l’omissione, inviando per la prima volta la comunicazione, ovvero sanare la trasmissione della medesima con dati incompleti o inesatti, inoltrandola corretta, senza barrare, in entrambe le ipotesi, la casella denominata “Comunicazione integrativa”. Inoltre, affinché il ravvedimento si perfezioni, dovrà versare la sanzione di cui al citato art.11, co.1, lett.a), del D.Lgs. n.471/97 in misura ridotta ad un ottavo del minimo secondo quanto disposto dal ricordato art.13, co.1, lett.b), del D.Lgs. n.472/97 (quindi € 64 ossia 1/8 di € 516). Quanto al termine entro il quale perfezionare tale ravvedimento, poiché la comunicazione in parola è stata introdotta esclusivamente per finalità di contrasto alle frodi fiscali e finanziarie operate, tra l’altro, nella forma dei c.d. “caroselli” e “cartiere” (e, quindi, non risulta legata ai termini e alle modalità di trasmissione della dichiarazione annuale Iva), il versamento della sanzione in misura ridotta dovrà essere eseguito entro il termine di un anno dall'omissione o dall’errore. A questo punto non sarà più possibile sanare le comunicazioni presentate all'inizio del 2012. Un quadro di sintesi La successiva tabella fornisce un quadro di sintesi alla disciplina. Tabella Confronto tra l’elenco clienti e fornitori black list e regime indeducibilità costi Elenco clienti e Regime indeducibilità costi note fornitori Normativa di art.1, D.L. n.40/10 art.110, co.10 – 12-bis Tuir riferimento Operazioni monitorate Cessioni/acquisti le spese e gli di beni e presta- componenti negativi zioni di servizi rese o ricevute Operazioni attive SI NO Operazioni passive SI SI Nessuno; tuttavia, la predetta segnalazione può indurre l'Amministrazione Ulteriori ad applicare la adempimenti disciplina sull'indeducibilità dei costi altri La definizione relativa al regime di indeducibilità costi appare più ampia in quanto comprende anche le sopravvenienze passive e le perdite su crediti Predisposizione della documentazione a supporto della dimostrazione che il soggetto estero svolge una effettiva attività commerciale o in alternativa che le prestazioni rispondono ad un effettivo interesse economico e hanno avuto concreta esecuzione La riproduzione con qualsiasi metodo è vietata La Circolare Tributaria n.26 dell’1 luglio 2013 33 Black list di riferimento Soggetti black list unione dei D.M. 4/05/99 e D.M. 21/11/01 Attualmente D.M. 23/01/02 operatori economici imprese e professionisti La C.M. n.53/E/10 ha chiarito che il riferimento va comunque inteso a professionisti e imprese residenti o localizzati Il concetto di localizzazione appare di portata più ampia del mero domicilio Collegamento sede, residenza col Paese o domicilio estero Sanzione misura da €516 ad €4.130 10% costi min. € 500 max € 50.000 riferimento normativo art.11 D.Lgs. n.471/97 e art.1, co.3 D.L. 40/10 art.8, co.3-bis D.Lgs. n.471/97 La riproduzione con qualsiasi metodo è vietata La Circolare Tributaria n.26 dell’1 luglio 2013 34