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LA VENDITA DEI VEICOLI USATI E LE AGENZIE D`AFFARI di

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LA VENDITA DEI VEICOLI USATI E LE AGENZIE D`AFFARI di
LA VENDITA DEI VEICOLI
USATI E LE AGENZIE
D’AFFARI
di Benedetto Allegro
Comandante P.M di
Abano Terme
I CONTROLLI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA
SULLA SCIA
RICCIONE 20 settembre 2013
[email protected]
www.linguanti.it
fax 030-316798
L’ATTIVITÀ DI CONTROLLO
DELLA POLIZIA
AMMINISTRATIVA
La polizia amministrativa può essere
definita come un’attività di natura
meramente amministrativa posta in
essere dalle forze di polizia, che si
manifesta mediante la
regolamentazione di specifiche attività
consistenti nel rilascio di
autorizzazioni amministrative
(autorizzazioni, permessi, licenze), del
controllo e con l’imposizione di
sanzioni amministrative, in caso di
violazioni…..
La legge 689/1981 aveva
depenalizzato tutta una serie di
reati introducendo un rito
speciale per la formazione del
procedimento legato alle sanzioni
amministrative, ma stabiliva
anche un importantissimo
precetto che concerne l’attività
amministrativa degli “organi
addetti al controllo
sull’osservanza delle disposizioni
per la cui violazione è prevista
una sanzione amministrativa”
tramite i cosiddetti “atti di
accertamento”.
Questa norma assegna una
facoltà agli agenti operanti
di assumere informazioni,
procedere a ispezioni di
luoghi diversi dalla privata
dimora, effettuare rilievi
segnaletici, descrittivi,
fotografici ed ogni altra
operazione tecnica…
L’articolo
13 della
Legge
689/1981
Ora, le attività di agenzia
d’affari disciplinate dall’art.
115 del T.U.L.P.S. sono
assoggettate ad una semplice
SCIA (acronimo di
Segnalazione certificata di
inizio attività) o
COMUNICAZIONE, cioè a
strumenti di semplificazione e
liberalizzazione delle attività
d’impresa.
Qualunque imprenditore, sia esso
artigianale, commerciale o di servizi, può
iniziare, modificare o cessare un’attività
economica, presentando una SCIA /
COMUNICAZIONE alla Pubblica
amministrazione competente. La
segnalazione deve essere corredata da
autocertificazioni con le quali
l’imprenditore - o un tecnico incaricato e
dotato di specifica abilitazione
professionale - attesta la sussistenza dei
presupposti di fatto e giuridici che
consentono l’esercizio dell’attività che si
intende intraprendere.
La prima fase di controllo
amministrativo è puramente
documentale perché si limita ad
una verifica della segnalazione
certificata e all’adozione degli
atti conseguenti.
La SCIA può avere gli effetti di una licenza
di di Polizia? E poiché l’art. 16 del
T.U.L.P.S. stabilisce che “… Gli ufficiali e
gli agenti di pubblica sicurezza hanno
facoltà di accedere in qualunque ora nei
locali destinati all’esercizio di attività
soggette ad autorizzazioni di polizia e di
assicurarsi dell’adempimento delle
prescrizioni imposte dalla legge, dai
regolamenti o dall’autorità..”, si può
escludere a priori che la SCIA non rientri
nell’attività di controllo della Polizia
Amministrativa?
L’Adunanza plenaria del Consiglio
di Stato rinviene “nella legge” - “il
fondamento giuridico diretto
dell’attività privata” e “non in un
apposito titolo costitutivo”, sia esso
un provvedimento autorizzatorio
adottato dalla P.A., ovvero, nella
SCIA come “atto di autoamministrazione del privato
integrante l'esercizio privato di
pubbliche funzioni”.
LA SCIA È UN ATTO PRIVATO DI
AUTORESPONSABILITÀ
…. nel senso che viene concepita
e redatta nella sfera giuridica
dell’imprenditore che si assume
la piena responsabilità di
dichiarare - attraverso le
autocertificazioni - che l’attività è
normativamente corretta
…quindi la SCIA PRESENTATA NELLE MATERIA DI
POLIZIA AMMINISTRATIVA EQUIVALE A TUTTI GLI
EFFETTI AD UNA LICENZA DI POLIZIA
AMMINISTRATIVA
Gli Agenti / Ufficiali
potranno, dunque, senza
alcun ostacolo effettuare un
controllo amministrativo
diretto dell’attività e dei
locali dove essa si svolge
Le agenzie d'affari
sono quelle imprese, che si offrono come
intermediarie nell'assunzione o trattazione di
affari altrui, prestando la propria opera a
chiunque ne faccia richiesta.
Gli elementi che caratterizzano l'agenzia di
affari sono:
1. l'esercizio organizzato ed abituale di una
serie di atti
2. una prestazione di opera a chiunque ne
faccia richiesta previo compenso
3. la natura essenziale di intermediazione di
tale opera
L’ASSOGGETTAMENTO DELLA VENDITA
DEI VEICOLI USATI
ALLE DISPOSIZIONI DEL T.U.L.P.S.
Gli articoli 126 e 128 del Testo Unico delle
Leggi di Pubblica Sicurezza sanciscono,
rispettivamente, che “..Non può esercitarsi il
commercio di cose antiche o usate senza averne
fatta dichiarazione preventiva all’autorità
locale di pubblica sicurezza … (ora SCIA) e
che i soggetti, i quali compiono operazioni su
tali beni, … devono tenere un registro delle
operazioni che compiono giornalmente, in cui
sono annotate le generalità di coloro con i quali
le operazioni (...) stesse sono compiute e le altre
indicazioni prescritte dal regolamento …”
Gli artt. 126 e 128 vanno letti
in coordinamento con la
disposizione di cui all’articolo
247 del regolamento del
T.U.L.P.S., il quale stabilisce
che “… le disposizioni degli
articoli 126 e 128 si applicano
al commercio di cose usate
quali gli oggetti d’arte e le
cose antiche, di pregio o
preziose….
Il commercio di veicoli
usati, seppure non citato,
trova collocazione nelle
norme predette ….
Un approfondimento va dedicato alla categoria di
beni rappresentato dagli autoveicoli
L’articolo 815 del codice civile : “… i beni mobili
iscritti in pubblici registri sono soggetti alle
disposizioni che li riguardano ....”
Le speciali disposizioni in materia sono contenute
nel R.D.L. 436 e nel R.D. 1814, entrambi del
1927, dove è regolamentata l’iscrizione
obbligatoria del veicolo in un apposito registro
pubblico gestito dall’ACI, il cosiddetto Pubblico
Registro Automobilistico.
L’art. 94/1° co. del Codice della Strada
“… In caso di trasferimento di proprietà degli
autoveicoli, motoveicoli e rimorchi o nel caso
di costituzione dell’usufrutto o di stipulazione
di locazione con facoltà di acquisto, il
competente ufficio del P.R.A., su richiesta
avanzata dall’acquirente entro sessanta giorni
dalla data in cui la sottoscrizione dell’atto è
stata autenticata o giudizialmente accertata,
provvede alla trascrizione di trasferimento o
degli altri mutamenti indicati, nonché
all’emissione e al rilascio del nuovo certificato
di proprietà …”.
Qual è la ratio
della trascrizione al P.R.A.?
Anzitutto, con nota prot. 557/PAS/U/
007463/13500.A del 19 aprile 2013,
il MinInterno ha ribadito
l’ammissibilità della
commercializzazione mediante la
rete internet di autoveicoli nuovi o
usati
La nota del MinInterno rileva che
“.. materialmente la vendita di
autoveicoli, nuovi o usati, non può
perfezionarsi “on line”, poiché in
virtù della necessaria trascrizione
al P.R.A., l’atto di cessione deve
essere redatto nelle forme della
“scrittura privata autenticata”
ovvero nella c.d. “forma solenne”,
che richiedono l’incontro fisico
dell’acquirente e del venditore in
occasione della stipula del relativo
contratto, oggetto di successiva
trascrizione …”
LA VENDITA DI AUTOVEICOLI
 Per
la vendita di veicoli nuovi non vi è alcun
limite in quanto si tratta di prodotti del settore
non alimentare; è richiesto il possesso dei soli
requisiti morali e l’attività non necessita di una
sala di esposizione o di un deposito, in quanto
l’operatore può interloquire tramite mail con gli
interessati all’acquisto, inviando loro la foto del
veicolo, il catalogo, le caratteristiche tecniche ed
il prezzo di vendita. Il venditore consegnerà il
veicolo all’acquirente, dopo la vendita,
richiedendolo direttamente alla casa produttrice
o ad un concessionario che lo detiene in deposito.
Per la vendita di veicoli usati
l’attività può essere effettuata anche
con apparecchi elettronici, pur
tuttavia sarà utile verificare se i
veicoli sono posti in vendita in
conto proprio o in conto terzi.
Le due ipotesi di vendita:
 vendita dei veicoli in conto proprio
(veicoli usati nella disponibilità del
venditore e quindi posti in vendita) l’operatore commerciale, oltre alla
presentazione della Scia per l’attività di
vendita al minuto allo sportello del Suap
dovrà presentare una “SCIA per la vendita
di oggetti usati”, ai sensi dell’art. 126 del
T.U.L.P.S..
vendita veicoli in conto terzi
(veicoli usati ancora nella disponibilità
del proprietario, posti in vendita) anche in questo caso l’attività potrà
essere espletata con apparecchi elettronici e
l’operatore eserciterà un’attività di
vendita quale intermediario tra il
proprietario del veicolo e l’eventuale
acquirente; pertanto unitamente alla
presentazione della Scia al Suap ai sensi
dell’art. 115 del T.U.L.P.S. dovrà presentare,
la SCIA per la vendita di cose usate. Egli è
obbligato, inoltre, a tenere i registri, di cui
all’art. 120 e 128 T.U.L.P.S. e 219 Reg.
T.U.L.P.S.
2^
IPOTESI
Inoltre, laddove i siti web proponessero
per la vendita veicoli (usati) dei quali i
loro stessi titolari sono proprietari o
intestatari, l’esercente, che comunque deve
disporre di propri locali fisici per lo
svolgimento della sua attività economica,
è tenuto a fare la dichiarazione di cui
all’articolo 126 T.U.L.P.S., ovvero dovrà
presentare la SCIA. Peraltro, se con
quest’ultima affermazione, il
Ministero intende dire che è
necessario un deposito dove tenere i
veicoli compravenduti tramite
internet, deve rilevarsi che una
prescrizione del genere non è
sancita assolutamente a livello
normativo.
L’art. 19/3° comma della 241/1990
L'amministrazione competente, in caso di
accertata carenza dei requisiti e dei
presupposti di cui al comma 1, nel termine di
sessanta giorni dal ricevimento della
segnalazione di cui al medesimo comma,
adotta motivati provvedimenti di divieto di
prosecuzione dell'attività e di rimozione degli
eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove
ciò sia possibile, l'interessato provveda a
conformare alla normativa vigente detta
attività ed i suoi effetti entro un termine
fissato dall'amministrazione, in ogni caso non
inferiore a trenta giorni.
E' fatto comunque salvo il potere
dell'amministrazione competente di assumere
determinazioni in via di autotutela, ai sensi
degli articoli 21-quinquies e 21-nonies.
In caso di dichiarazioni sostitutive di
certificazione e dell'atto di notorietà
false o mendaci, l'amministrazione,
ferma restando l'applicazione delle
sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di
quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al
d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e
in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui
al primo periodo.
LA DOCUMENTAZIONE
DELLE AGENZIE D’AFFARI
Il registro degli affari e il registro di
intermediazione
 L’Agenzia
d’Affari, così come stabilito dagli artt.
120 T.U.L.P.S. e 219 del Regolamento, è
tenuta a redigere e a mantenere aggiornato il
cosiddetto “Registro degli Affari”.
 Nel caso di vendita di veicoli usati, l’agenzia
dovrà essere in possesso anche del registro di cui
all’art. 128 del T.U.L.P.S. (cosiddetto “Registro
di intermediazione o di carico / scarico dei veicoli
usati”), dove verranno annotate quotidianamente
tutte le operazioni effettuate, con indicazione
delle generalità di coloro che hanno acquistato o
ceduto tali veicoli usati.
La vidimazione dei registri
I registri devono essere vidimati,
in ogni suo foglio, dal Suap ed
essere esibiti, a richiesta,agli
Ufficiali ed Agenti di P.S.
L’ultimo comma dell’art. 16 del
Regolamento per l’Esecuzione aggiunto dal
D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311, in materia
di semplificazione amministrativa,
stabilisce che i registri previsti dal
T.U.L.P.S “possono essere tenuti con
modalità informatiche”.
L’articolo 2215-bis del codice civile
sono sostituiti dai seguenti: «Gli
obblighi di numerazione progressiva
e di vidimazione previsti dalle
disposizioni di legge o di regolamento
per la tenuta dei libri, repertori e
scritture sono assolti, in caso di
tenuta con strumenti informatici,
mediante apposizione, almeno
una volta all’anno, della
marcatura temporale e della
firma digitale dell’imprenditore o
di altro soggetto dal medesimo
delegato.
Tenuta del registro telematico
Il Responsabile del procedimento di conservazione digitale
(Conservatore) deve:
a) adottare le misure necessarie per garantire la sicurezza fisica e
logica del sistema preposto al processo di conservazione digitale
e delle copie di sicurezza;
b) ogni trenta giorni rendere statico il dato dinamico contenuto nel
registro mediante una copia di back up non modificabile ovvero
mediante la duplicazione del dati contenuti nel registro, su un
supporto informatico non alterabile e conservarlo per 10 anni;
c) verificare periodicamente, con cadenza non superiore ai cinque
anni, l’effettiva leggibilità dei documenti conservati
provvedendo, se necessario, al riversamento diretto o sostitutivo
del contenuto dei supporti;
d) consegnare copia alla Questura del registro su supporto non
modificabile ogni tre mesi
Registro informatico
Al fine di garantire la non modificabilità delle
operazioni di registrazione, il contenuto del
Registro deve essere riversato:
a) al termine della giornata lavorativa, su supporti
riscrivibili, e conservato a cura dell’amministratore
di sistema;
b) ogni trenta giorni su supporto non riscrivibile;
c) trimestralmente su supporto non riscrivibile e
conservato a cura dell’amministratore di sistema.
Copia deve essere consegnata alla Questura. Alla
chiusura delle registrazioni, il contenuto annuale
del Registro deve essere riversato, in triplice copia,
su un supporto informatico non riscrivibile.
TABELLA DELLE OPERAZIONI E TARIFFE
Ai sensi dell’art. 120 del
T.U.L.P.S., dovrà essere tenuta
affissa nei locali dell’agenzia e,
nel caso di commercio
elettronico, messa in visione, la
tabella delle operazioni con la
relativa tariffa da applicare. La
mancata esposizione della
tabella è sanzionata dall’art. 17
bis terzo comma del T.U.L.P.S..
Operazioni svolte:
L’agenzia si propone per l’assistenza in
occasione di …………. .
L’assistenza consiste nella (indicare tutte le
attività che l’agenzia intende svolgere):
organizzazione di ….., prenotazione di ……
Tariffario dei compensi:
Il compenso per la prestazione è pattuito nella
misura del 10%, IVA ed oneri (indicare se
inclusi od esclusi), dell’importo fatturato dal
fornitore.
Per importo fatturato si intende (va specificato
cosa significa…..)
In caso di revoca del mandato prima della
conclusione della prestazione, il cliente dovrà
corrispondere una somma stabilita (in via
forfetaria di Euro 000,00 [000/00] o in misura
pari all’X%, IVA, oneri e spese sostenute
dall’Agenzia (indicare se inclusi od esclusi).
Data, Firma e timbro della ditta individuale
QUADRO DELLE AUTOCERTIFICAZIONI
Per quanto concerne la verifica della SCIA,
qualora l’ufficio delle attività produttive lo
ritenesse opportuno, sarà necessario effettuare il
controllo sulle autocertificazioni e asseverazioni
rese nella stessa, presso le amministrazioni
competenti, sulla destinazione urbanistica e l’uso
dei locali sede dell’esercizio, sull’agibilità,
sull’eventuale certificato di prevenzione incendi
(se sono presenti più di 9 veicoli nel deposito) o la
dichiarazione delle prescrizioni antincendio
dettate dal Comando VV.FF. (nel caso di un
numero di veicoli inferiore a 9) e sul parere
igienico-sanitario (compreso nella SCIA)…
LE SANZIONI
L’omessa comunicazione di cui all’art. 126 del T.U.L.P.S. è punita
ai sensi dell’art. 17 bis, 3° comma, del T.U.L.P.S. con una sanzione
amministrativa da € 154,00 a € 1.032,00 con p.m.r. di € 258,00;
La mancata tenuta del registro di cui all’art. 128 del T.U.L.P.S. è
punita ai sensi dell’art. 17 bis, 3° comma, del T.U.L.P.S. con una
sanzione amministrativa da € 154,00 a € 1.032,00 con p.m.r. di €
258,00;
L’omessa comunicazione di cui all’art. 115 del T.U.L.P.S. è punita
ai sensi dell’art. 17 bis, 1° comma, del T.U.L.P.S. con sanzione
amministrativa da € 516,00 a € 3.098,00 con p.m.r. di € 1.032,00;
La mancanza del registro o la mancata esposizione della tabella di
cui all’art. 120 del T.U.L.P.S. è punita ai sensi dell’art. 17 bis, 3°
comma, del T.U.L.P.S. con una sanzione amministrativa da €
154,00 a € 1.032,00 con p.m.r. di € 258,00;
L’attività di commercio elettronico esercitata senza la presentazione
della SCIA è punita ai sensi degli artt. 68, 1°comma del D.Lgs. n.
59/2010 e 22, 1° e 6° comma, del D.Lgs. 114/98, con una sanzione
amministrativa da € 2582,00 a € 15493,00, con p.m.r. di € 5164,00..
riassumendo….
DISCIPLINA
Autorizzazione /SCIA
Adempimento correlato
vendita veicoli nuovi:
D.Lgs. n. 114/1998
SCIA per l’esercizio di vicinato/media/grande struttura
vendita veicoli usati in conto proprio:
D.Lgs. n. 114/1998
SCIA per l’esercizio di vicinato/media/grande struttura
SCIA per la vendita cose usate
nessuno
Art. 128 del T.U.L.P.S.
Registro intermediazione veicoli
Vendita veicoli usati in conto terzi:
Art. 115 del T.U.L.P.S.
SCIA per l’agenzia d’affari
SCIA per la vendita cose usate
nessuno
Art. 128 del T.U.L.P.S.
Registro intermediazione veicoli
Art. 219 Reg. R.D. 635/1940
Registro affari
Commercio veicoli nuovi
Commercio veicoli
Art. 126 del T.U.L.P.S.
Vendita veicoli usati
vendita veicoli in conto terzi
Art. 126 del T.U.L.P.S.
vendita veicoli usati
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