LA VENDITA DEI VEICOLI USATI E LE AGENZIE D`AFFARI di
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LA VENDITA DEI VEICOLI USATI E LE AGENZIE D’AFFARI di Benedetto Allegro Comandante P.M di Abano Terme I CONTROLLI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA SULLA SCIA RICCIONE 20 settembre 2013 [email protected] www.linguanti.it fax 030-316798 L’ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA La polizia amministrativa può essere definita come un’attività di natura meramente amministrativa posta in essere dalle forze di polizia, che si manifesta mediante la regolamentazione di specifiche attività consistenti nel rilascio di autorizzazioni amministrative (autorizzazioni, permessi, licenze), del controllo e con l’imposizione di sanzioni amministrative, in caso di violazioni….. La legge 689/1981 aveva depenalizzato tutta una serie di reati introducendo un rito speciale per la formazione del procedimento legato alle sanzioni amministrative, ma stabiliva anche un importantissimo precetto che concerne l’attività amministrativa degli “organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista una sanzione amministrativa” tramite i cosiddetti “atti di accertamento”. Questa norma assegna una facoltà agli agenti operanti di assumere informazioni, procedere a ispezioni di luoghi diversi dalla privata dimora, effettuare rilievi segnaletici, descrittivi, fotografici ed ogni altra operazione tecnica… L’articolo 13 della Legge 689/1981 Ora, le attività di agenzia d’affari disciplinate dall’art. 115 del T.U.L.P.S. sono assoggettate ad una semplice SCIA (acronimo di Segnalazione certificata di inizio attività) o COMUNICAZIONE, cioè a strumenti di semplificazione e liberalizzazione delle attività d’impresa. Qualunque imprenditore, sia esso artigianale, commerciale o di servizi, può iniziare, modificare o cessare un’attività economica, presentando una SCIA / COMUNICAZIONE alla Pubblica amministrazione competente. La segnalazione deve essere corredata da autocertificazioni con le quali l’imprenditore - o un tecnico incaricato e dotato di specifica abilitazione professionale - attesta la sussistenza dei presupposti di fatto e giuridici che consentono l’esercizio dell’attività che si intende intraprendere. La prima fase di controllo amministrativo è puramente documentale perché si limita ad una verifica della segnalazione certificata e all’adozione degli atti conseguenti. La SCIA può avere gli effetti di una licenza di di Polizia? E poiché l’art. 16 del T.U.L.P.S. stabilisce che “… Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza hanno facoltà di accedere in qualunque ora nei locali destinati all’esercizio di attività soggette ad autorizzazioni di polizia e di assicurarsi dell’adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall’autorità..”, si può escludere a priori che la SCIA non rientri nell’attività di controllo della Polizia Amministrativa? L’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato rinviene “nella legge” - “il fondamento giuridico diretto dell’attività privata” e “non in un apposito titolo costitutivo”, sia esso un provvedimento autorizzatorio adottato dalla P.A., ovvero, nella SCIA come “atto di autoamministrazione del privato integrante l'esercizio privato di pubbliche funzioni”. LA SCIA È UN ATTO PRIVATO DI AUTORESPONSABILITÀ …. nel senso che viene concepita e redatta nella sfera giuridica dell’imprenditore che si assume la piena responsabilità di dichiarare - attraverso le autocertificazioni - che l’attività è normativamente corretta …quindi la SCIA PRESENTATA NELLE MATERIA DI POLIZIA AMMINISTRATIVA EQUIVALE A TUTTI GLI EFFETTI AD UNA LICENZA DI POLIZIA AMMINISTRATIVA Gli Agenti / Ufficiali potranno, dunque, senza alcun ostacolo effettuare un controllo amministrativo diretto dell’attività e dei locali dove essa si svolge Le agenzie d'affari sono quelle imprese, che si offrono come intermediarie nell'assunzione o trattazione di affari altrui, prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta. Gli elementi che caratterizzano l'agenzia di affari sono: 1. l'esercizio organizzato ed abituale di una serie di atti 2. una prestazione di opera a chiunque ne faccia richiesta previo compenso 3. la natura essenziale di intermediazione di tale opera L’ASSOGGETTAMENTO DELLA VENDITA DEI VEICOLI USATI ALLE DISPOSIZIONI DEL T.U.L.P.S. Gli articoli 126 e 128 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza sanciscono, rispettivamente, che “..Non può esercitarsi il commercio di cose antiche o usate senza averne fatta dichiarazione preventiva all’autorità locale di pubblica sicurezza … (ora SCIA) e che i soggetti, i quali compiono operazioni su tali beni, … devono tenere un registro delle operazioni che compiono giornalmente, in cui sono annotate le generalità di coloro con i quali le operazioni (...) stesse sono compiute e le altre indicazioni prescritte dal regolamento …” Gli artt. 126 e 128 vanno letti in coordinamento con la disposizione di cui all’articolo 247 del regolamento del T.U.L.P.S., il quale stabilisce che “… le disposizioni degli articoli 126 e 128 si applicano al commercio di cose usate quali gli oggetti d’arte e le cose antiche, di pregio o preziose…. Il commercio di veicoli usati, seppure non citato, trova collocazione nelle norme predette …. Un approfondimento va dedicato alla categoria di beni rappresentato dagli autoveicoli L’articolo 815 del codice civile : “… i beni mobili iscritti in pubblici registri sono soggetti alle disposizioni che li riguardano ....” Le speciali disposizioni in materia sono contenute nel R.D.L. 436 e nel R.D. 1814, entrambi del 1927, dove è regolamentata l’iscrizione obbligatoria del veicolo in un apposito registro pubblico gestito dall’ACI, il cosiddetto Pubblico Registro Automobilistico. L’art. 94/1° co. del Codice della Strada “… In caso di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi o nel caso di costituzione dell’usufrutto o di stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, il competente ufficio del P.R.A., su richiesta avanzata dall’acquirente entro sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell’atto è stata autenticata o giudizialmente accertata, provvede alla trascrizione di trasferimento o degli altri mutamenti indicati, nonché all’emissione e al rilascio del nuovo certificato di proprietà …”. Qual è la ratio della trascrizione al P.R.A.? Anzitutto, con nota prot. 557/PAS/U/ 007463/13500.A del 19 aprile 2013, il MinInterno ha ribadito l’ammissibilità della commercializzazione mediante la rete internet di autoveicoli nuovi o usati La nota del MinInterno rileva che “.. materialmente la vendita di autoveicoli, nuovi o usati, non può perfezionarsi “on line”, poiché in virtù della necessaria trascrizione al P.R.A., l’atto di cessione deve essere redatto nelle forme della “scrittura privata autenticata” ovvero nella c.d. “forma solenne”, che richiedono l’incontro fisico dell’acquirente e del venditore in occasione della stipula del relativo contratto, oggetto di successiva trascrizione …” LA VENDITA DI AUTOVEICOLI Per la vendita di veicoli nuovi non vi è alcun limite in quanto si tratta di prodotti del settore non alimentare; è richiesto il possesso dei soli requisiti morali e l’attività non necessita di una sala di esposizione o di un deposito, in quanto l’operatore può interloquire tramite mail con gli interessati all’acquisto, inviando loro la foto del veicolo, il catalogo, le caratteristiche tecniche ed il prezzo di vendita. Il venditore consegnerà il veicolo all’acquirente, dopo la vendita, richiedendolo direttamente alla casa produttrice o ad un concessionario che lo detiene in deposito. Per la vendita di veicoli usati l’attività può essere effettuata anche con apparecchi elettronici, pur tuttavia sarà utile verificare se i veicoli sono posti in vendita in conto proprio o in conto terzi. Le due ipotesi di vendita: vendita dei veicoli in conto proprio (veicoli usati nella disponibilità del venditore e quindi posti in vendita) l’operatore commerciale, oltre alla presentazione della Scia per l’attività di vendita al minuto allo sportello del Suap dovrà presentare una “SCIA per la vendita di oggetti usati”, ai sensi dell’art. 126 del T.U.L.P.S.. vendita veicoli in conto terzi (veicoli usati ancora nella disponibilità del proprietario, posti in vendita) anche in questo caso l’attività potrà essere espletata con apparecchi elettronici e l’operatore eserciterà un’attività di vendita quale intermediario tra il proprietario del veicolo e l’eventuale acquirente; pertanto unitamente alla presentazione della Scia al Suap ai sensi dell’art. 115 del T.U.L.P.S. dovrà presentare, la SCIA per la vendita di cose usate. Egli è obbligato, inoltre, a tenere i registri, di cui all’art. 120 e 128 T.U.L.P.S. e 219 Reg. T.U.L.P.S. 2^ IPOTESI Inoltre, laddove i siti web proponessero per la vendita veicoli (usati) dei quali i loro stessi titolari sono proprietari o intestatari, l’esercente, che comunque deve disporre di propri locali fisici per lo svolgimento della sua attività economica, è tenuto a fare la dichiarazione di cui all’articolo 126 T.U.L.P.S., ovvero dovrà presentare la SCIA. Peraltro, se con quest’ultima affermazione, il Ministero intende dire che è necessario un deposito dove tenere i veicoli compravenduti tramite internet, deve rilevarsi che una prescrizione del genere non è sancita assolutamente a livello normativo. L’art. 19/3° comma della 241/1990 L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo. LA DOCUMENTAZIONE DELLE AGENZIE D’AFFARI Il registro degli affari e il registro di intermediazione L’Agenzia d’Affari, così come stabilito dagli artt. 120 T.U.L.P.S. e 219 del Regolamento, è tenuta a redigere e a mantenere aggiornato il cosiddetto “Registro degli Affari”. Nel caso di vendita di veicoli usati, l’agenzia dovrà essere in possesso anche del registro di cui all’art. 128 del T.U.L.P.S. (cosiddetto “Registro di intermediazione o di carico / scarico dei veicoli usati”), dove verranno annotate quotidianamente tutte le operazioni effettuate, con indicazione delle generalità di coloro che hanno acquistato o ceduto tali veicoli usati. La vidimazione dei registri I registri devono essere vidimati, in ogni suo foglio, dal Suap ed essere esibiti, a richiesta,agli Ufficiali ed Agenti di P.S. L’ultimo comma dell’art. 16 del Regolamento per l’Esecuzione aggiunto dal D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311, in materia di semplificazione amministrativa, stabilisce che i registri previsti dal T.U.L.P.S “possono essere tenuti con modalità informatiche”. L’articolo 2215-bis del codice civile sono sostituiti dai seguenti: «Gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, almeno una volta all’anno, della marcatura temporale e della firma digitale dell’imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato. Tenuta del registro telematico Il Responsabile del procedimento di conservazione digitale (Conservatore) deve: a) adottare le misure necessarie per garantire la sicurezza fisica e logica del sistema preposto al processo di conservazione digitale e delle copie di sicurezza; b) ogni trenta giorni rendere statico il dato dinamico contenuto nel registro mediante una copia di back up non modificabile ovvero mediante la duplicazione del dati contenuti nel registro, su un supporto informatico non alterabile e conservarlo per 10 anni; c) verificare periodicamente, con cadenza non superiore ai cinque anni, l’effettiva leggibilità dei documenti conservati provvedendo, se necessario, al riversamento diretto o sostitutivo del contenuto dei supporti; d) consegnare copia alla Questura del registro su supporto non modificabile ogni tre mesi Registro informatico Al fine di garantire la non modificabilità delle operazioni di registrazione, il contenuto del Registro deve essere riversato: a) al termine della giornata lavorativa, su supporti riscrivibili, e conservato a cura dell’amministratore di sistema; b) ogni trenta giorni su supporto non riscrivibile; c) trimestralmente su supporto non riscrivibile e conservato a cura dell’amministratore di sistema. Copia deve essere consegnata alla Questura. Alla chiusura delle registrazioni, il contenuto annuale del Registro deve essere riversato, in triplice copia, su un supporto informatico non riscrivibile. TABELLA DELLE OPERAZIONI E TARIFFE Ai sensi dell’art. 120 del T.U.L.P.S., dovrà essere tenuta affissa nei locali dell’agenzia e, nel caso di commercio elettronico, messa in visione, la tabella delle operazioni con la relativa tariffa da applicare. La mancata esposizione della tabella è sanzionata dall’art. 17 bis terzo comma del T.U.L.P.S.. Operazioni svolte: L’agenzia si propone per l’assistenza in occasione di …………. . L’assistenza consiste nella (indicare tutte le attività che l’agenzia intende svolgere): organizzazione di ….., prenotazione di …… Tariffario dei compensi: Il compenso per la prestazione è pattuito nella misura del 10%, IVA ed oneri (indicare se inclusi od esclusi), dell’importo fatturato dal fornitore. Per importo fatturato si intende (va specificato cosa significa…..) In caso di revoca del mandato prima della conclusione della prestazione, il cliente dovrà corrispondere una somma stabilita (in via forfetaria di Euro 000,00 [000/00] o in misura pari all’X%, IVA, oneri e spese sostenute dall’Agenzia (indicare se inclusi od esclusi). Data, Firma e timbro della ditta individuale QUADRO DELLE AUTOCERTIFICAZIONI Per quanto concerne la verifica della SCIA, qualora l’ufficio delle attività produttive lo ritenesse opportuno, sarà necessario effettuare il controllo sulle autocertificazioni e asseverazioni rese nella stessa, presso le amministrazioni competenti, sulla destinazione urbanistica e l’uso dei locali sede dell’esercizio, sull’agibilità, sull’eventuale certificato di prevenzione incendi (se sono presenti più di 9 veicoli nel deposito) o la dichiarazione delle prescrizioni antincendio dettate dal Comando VV.FF. (nel caso di un numero di veicoli inferiore a 9) e sul parere igienico-sanitario (compreso nella SCIA)… LE SANZIONI L’omessa comunicazione di cui all’art. 126 del T.U.L.P.S. è punita ai sensi dell’art. 17 bis, 3° comma, del T.U.L.P.S. con una sanzione amministrativa da € 154,00 a € 1.032,00 con p.m.r. di € 258,00; La mancata tenuta del registro di cui all’art. 128 del T.U.L.P.S. è punita ai sensi dell’art. 17 bis, 3° comma, del T.U.L.P.S. con una sanzione amministrativa da € 154,00 a € 1.032,00 con p.m.r. di € 258,00; L’omessa comunicazione di cui all’art. 115 del T.U.L.P.S. è punita ai sensi dell’art. 17 bis, 1° comma, del T.U.L.P.S. con sanzione amministrativa da € 516,00 a € 3.098,00 con p.m.r. di € 1.032,00; La mancanza del registro o la mancata esposizione della tabella di cui all’art. 120 del T.U.L.P.S. è punita ai sensi dell’art. 17 bis, 3° comma, del T.U.L.P.S. con una sanzione amministrativa da € 154,00 a € 1.032,00 con p.m.r. di € 258,00; L’attività di commercio elettronico esercitata senza la presentazione della SCIA è punita ai sensi degli artt. 68, 1°comma del D.Lgs. n. 59/2010 e 22, 1° e 6° comma, del D.Lgs. 114/98, con una sanzione amministrativa da € 2582,00 a € 15493,00, con p.m.r. di € 5164,00.. riassumendo…. DISCIPLINA Autorizzazione /SCIA Adempimento correlato vendita veicoli nuovi: D.Lgs. n. 114/1998 SCIA per l’esercizio di vicinato/media/grande struttura vendita veicoli usati in conto proprio: D.Lgs. n. 114/1998 SCIA per l’esercizio di vicinato/media/grande struttura SCIA per la vendita cose usate nessuno Art. 128 del T.U.L.P.S. Registro intermediazione veicoli Vendita veicoli usati in conto terzi: Art. 115 del T.U.L.P.S. SCIA per l’agenzia d’affari SCIA per la vendita cose usate nessuno Art. 128 del T.U.L.P.S. Registro intermediazione veicoli Art. 219 Reg. R.D. 635/1940 Registro affari Commercio veicoli nuovi Commercio veicoli Art. 126 del T.U.L.P.S. Vendita veicoli usati vendita veicoli in conto terzi Art. 126 del T.U.L.P.S. vendita veicoli usati