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La gestione accentrata di strumenti finanziari
Scuola di Economia e Management DISAG- Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici Corso di Diritto Europeo della Banca e della Finanza (EGIF) Prof.ssa Antonella Brozzetti a.a. 2015/2016 La disciplina della gestione accentrata a cura del prof. Francesco Mazzini La gestione accentrata di strumenti finanziari 1. 2. 3. 4. 5. 6. Introduzione. Le società di gestione accentrata di strumenti finanziarLa vigilanza sul sistema di gestione accentrata. Crisi delle società di gestione accentrata. I servizi di gestione accentrata. La gestione accentrata in regime di de materializzazione. 1. Introduzione. • La circolazione materiale dei titoli costituisce un motivo d’intralcio alla rapida esecuzione dei contratti di negoziazione (settlement) conclusi in un mercato secondario aventi ad oggetto strumenti finanziari. 1. Introduzione. • Per superare questa situazione di intralcio, il legislatore aveva dettato, in un primo tempo, una disciplina speciale per consentire di dare esecuzione ai contratti di negoziazione senza il trasferimento materiale (dematerializzazione della circolazione) dei titoli, attraverso la semplice annotazione dei trasferimenti sulle scritture contabili (informatizzate) di un depositario centrale (Società di gestione accentrata di strumenti finanziari, SGA), presso il quale vengono conservati i titoli oggetto delle negoziazioni. 1. Introduzione. • Il deposito accentrato dei titoli, servizio volto a facilitare gli scambi degli strumenti finanziari, è nato in Italia con la costituzione, nel 1978, di Monte Titoli SpA. • A questa società la legge 289 del 1986 attribuì il monopolio dei servizi per la custodia e l'amministrazione accentrata di valori mobiliari del settore privato (azioni e obbligazioni), lasciando i titoli di Stato in gestione alla Banca d’Italia. Introduzione. • Il testo unico della finanza del 1998 (Tuf) ha introdotto la figura delle società di gestione accentrata (SGA) e ha riconosciuto il carattere privatistico dell'attività affidandolo a imprese sottoposte al rilascio di un’autorizzazione e a vigilanza sull’attività espletata. 1. Introduzione. • Sempre nel 1998; il ”decreto euro" (d.lgs. n. 213/1998) ha introdotto l’obbligo di dematerializzazione dei titoli prevedendo che l’emissione e la circolazione degli strumenti finanziari dovesse avvenire esclusivamente attraverso il sistema di gestione accentrata mediante registrazioni contabili. 1. Introduzione. • Dunque: La dematerializzazione degli strumenti finanziari consiste nella trasformazione del certificato cartaceo in una scrittura contabile su di un registro elettronico 1. Introduzione. Il servizio di gestione accentrata è stato affidato a Monte Titoli con d.m. del 2000 per i titoli di Stato e con delibera Consob del 2001 per gli strumenti finanziari in genere. 1. Introduzione. Con riguardo alla vigilanza, • il Tuf attribuisce alla Banca d'Italia e alla Consob poteri normativi, di autorizzazione e di controllo nei confronti delle società di gestione accentrata. • In particolare, è prevista la c.d. “vigilanza per finalità”: la Consob assicura la trasparenza e la tutela degli investitori, mentre la Banca d'Italia persegue la stabilità e il contenimento del rischio sistemico. 1. Introduzione. • Il regolamento congiunto Banca d’Italia/Consob • Nel 2008 le due autorità hanno ravvisato l’opportunità di emanare un unico testo normativo, conosciuto come Provvedimento unico (si tratta del “regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione” (adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008), al fine di consolidare le numerose fonti regolamentari all’epoca in vigore, che riguardavano fra l’altro: il funzionamento dei servizi di gestione accentrata, garanzia e liquidazione degli strumenti finanziari; la definitività degli ordini di trasferimento degli strumenti finanziari; la liquidazione delle insolvenze di mercato; le istruzioni di vigilanza per le società del post-trading; le linee-guida in materia di business continuity e di outsourcing di attività strategiche. 1. Introduzione. • In Europa: • A livello europeo, nel settembre del 2014 è stato emanato un regolamento relativo alla razionalizzazione del settore del regolamento titoli nell'Unione europea e dei depositari centrali di titoli (CSD), noto con il nome di CSDR (regolamento (UE) n. 909/2014, Central Securities Depositories Regulation), con il duplice obiettivo di creare in Europa un mercato unico dei servizi di gestione accentrata e di regolamento dei titoli e di favorire un’attenuazione dei rischi di regolamento delle transazioni in strumenti finanziari. 2. Le società di gestione accentrata di strumenti finanziari. • Come si è detto, la gestione accentrata era stata affidata alla Monte titoli S.p.a. in posizione di monopolio legale (legge n. 289/1986). • Poi, il Tuf ha liberalizzato tale attività, dettando una disciplina generale applicabile a tutti gli strumenti finanziari ed una speciale (art. 90) applicabile ai titoli di Stato. 2. Le società di gestione accentrata di strumenti finanziari. • L'art. 80 del Tuf esordisce affermando che «l’attività di gestione accentrata di strumenti finanziari ha carattere di impresa ed è esercitata nella forma di società per azioni, anche senza fine di lucro». 2. Le società di gestione accentrata di strumenti finanziari. • Le SGA hanno per oggetto esclusivo la prestazione del servizio di gestione accentrata di strumenti finanziari; • esse possono svolgere le attività connesse e strumentali (tra le quali non rientra, in ogni caso, l'attività di rappresentanza nell'assemblea delle società per azioni quotate) che sono individuate con regolamento dalla Consob d'intesa con la Banca d'Italia. • Lo stesso regolamento determina anche le risorse finanziarie e i requisiti di organizzazione delle società di gestione. 2. Le società di gestione accentrata di strumenti finanziari. • Attività connesse e strumentali: – a) predisposizione, gestione, manutenzione e commercializzazione di software, hardware e reti telematiche relativi a sistemi di trasmissione di dati; – b) elaborazione, distribuzione e commercializzazione di dati concernenti gli strumenti finanziari e di dati relativi ai servizi gestiti; – c) promozione dell’immagine della società di gestione accentrata e del servizio gestito e ogni altra attività finalizzata allo sviluppo di quest’ultimo; – d) effettuazione di operazioni di prestito titoli in nome e per conto di terzi; – e) offerta di servizi di gestione delle garanzie costituite su strumenti finanziari immessi nella gestione accentrata; – f) gestione di sistemi di registrazione elettronica di contratti su strumenti finanziari derivati negoziati fuori mercato in conformità alla disciplina comunitaria. Inoltre, le società di gestione accentrata possono svolgere i servizi di liquidazione e, in tal caso, oltre alle attività connesse e strumentali di cui sopra, esse possono.svolgere anche le attività connesse e strumentali all’attività di liquidazione. 2. Le società di gestione accentrata di strumenti finanziari. • Il capitale minimo versato ed esistente delle SGA deve essere di 5 milioni di euro; di 12,5 milioni euro, se esse svolgono anche i servizi di liquidazione. • Esse devono dotarsi di risorse patrimoniali e finanziarie adeguate a preservarne la stabilità e proporzionate alle proprie peculiarità operative e dimensionali e, per il risarcimento dei danni subiti dagli investitori per dolo o colpa nello svolgimento della propria attività, sono tenute a: – a) istituire un fondo speciale di garanzia; – e b) stipulare polizze con una o più compagnie assicurative. 2. Le società di gestione accentrata di strumenti finanziari. • I requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella società sono determinati con regolamento del Mef, sentite Bankit e Consob. • Lo stesso regolamento stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata e determina i requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale, individuando la soglia partecipativa a tal fine rilevante (in base al d.m. Tesoro n. 471/1998, in la partecipazione superiore al cinque per cento del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto). 2. Le società di gestione accentrata di strumenti finanziari. • La società è autorizzata dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, all'esercizio dell'attività di gestione accentrata di strumenti finanziari quando sussistono i requisiti sopra indicati e il regolamento dei servizi che intende svolgere, da essa adottato (vedi otre), sia conforme alla disciplina della gestione accentrata di contenuta nel Tuf e alle relative norme di attuazione. 2. Le società di gestione accentrata di strumenti finanziari. • Come per le società di gestione dei mercati. gli acquisti e le cessioni di partecipazioni rilevanti (superiori al 5%), effettuati direttamente o indirettamente, anche per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, devono essere comunicati entro ventiquattro ore dal soggetto acquirente alla Consob, alla Banca d'Italia e alla società di gestione unitamente alla documentazione attestante il possesso da parte egli acquirenti dei requisiti di onorabilità. • In assenza dei requisiti o in mancanza della comunicazione non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti la soglia partecipativa del 5%. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione od il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinanti delle partecipazioni del socio privo dei requisiti, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea. 2. Le società di gestione accentrata di strumenti finanziari. • L'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia o dalla Consob entro centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dall'iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo.. • Alle società di gestione accentrata si applicano gli artt. 155, comma 2, 156, comma 4 e 159, comma 1. del Tuf, sui giudizi sul bilancio espressi da un revisore o società di revisione legale. 3. La vigilanza sul sistema di gestione accentrata. • La vigilanza sul sistema di gestione accentrata è esercitata, ai sensi dell’art. 82 del Tuf, dalla Consob, al fine di assicurare la trasparenza e la tutela degli investitori, e dalla Banca d'Italia, avendo riguardo alla stabilità e al contenimento del rischio sistemico. 4. Crisi delle società di gestione accentrata. • Nel caso di di accertate gravi irregolarità, il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta ella Consob o della Banca d'Italia, può disporre lo scioglimento degli organi amministrativi delle società di gestione accentrata, con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.. • Nel caso siano accertate irregolarità di eccezionale gravità, la Consob può disporre, d'intesa con la Banca d'Italia, la revoca dell'autorizzazione all’esercizio dell’attività di gestione. • Se è dichiarato lo stato di insolvenza della società ai sensi dell'articolo 195 della legge fallimentare ovvero sia disposta la revoca dell'autorizzazione, il Ministero dell'economia e delle finanze dispone con decreto la liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento. 5. I servizi di gestione accentrata. • L’art. 81 del Tuf attribuisce alla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, il compito di disciplinare con regolamento la prestazione dei servizi di gestione accentrata di strumenti finanziari. • Tali disposizioni di attuazione regolamentare sono oggi contenute nel più volte citato provvedimento congiunto Banca d’Italia-Consob del 22.2.2008, da cui si traggono le informazioni che seguono. 5. I servizi di gestione accentrata. • I soggetti che sono ammessi alla gestione accentrata in qualità di intermediari abilitati (ai sensi dell’art. 79-quater del Tuf) alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari e i relativi trasferimenti sono: • a) le banche italiane e le banche comunitarie, • b) le sim e le imprese di investimento comunitarie; • c) le banche extracomunitarie con succursali in Italia; d) le imprese di investimento extracomunitarie, con succursali in Italia; • e) le società di gestione del risparmio; • f) gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale; • g) gli emittenti, limitatamente agli strumenti finanziari emessi o assegnati dagli stessi o da società controllate o collegate attraverso partecipazione azionaria; • h) Poste Italiane S.p.A. 5. I servizi di gestione accentrata. • Sono immessi nella gestione accentrata gli strumenti finanziari: • a) emessi dai soggetti ammessi al servizio in qualità di emittenti, nei limiti previsti dal regolamento dei servizi; • b) liberamente trasferibili e interamente liberati; • c) di buona consegna. Si intendono di buona consegna gli strumenti finanziari: - muniti della cedola in corso e delle successive cedole; completi delle stampigliature se non dotati di cedole staccabili; - pervenuti alla società di gestione accentrata prima della data stabilita per il rimborso; • d) non colpiti da provvedimenti che ne limitino la circolazione; • e) non soggetti a procedure di ammortamento o a procedure similari; • f) muniti, qualora nominativi e non dematerializzati, della girata alla società di gestione accentrata con la formula «Alla società di gestione accentrata (denominazione) ex decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58», ovvero, se consegnati direttamente dall’emittente, dell’intestazione alla società di gestione accentrata stessa. 5. I servizi di gestione accentrata. • Il Tuf si preoccupa, poi, come pure il regolamento congiunto Banca d’Italia-Consob, di disciplinare lo svolgimento del servizio di gestione accentrata, distinguendo tra • gestione accentrata in regime di dematerializzazione e • gestione accentrata di strumenti finanziari cartolari. 6. La gestione accentrata in regime di de materializzazione. • Per quanto attiene al campo di applicazione del regime di dematerializzazione, l’art. 83-bis del Tuf specifica che gli strumenti finanziari negoziati o destinati alla negoziazione sui mercati regolamentati italiani non possono essere rappresentati da documenti. • In funzione della loro diffusione tra il pubblico il regolamento congiunto Banca d’Italia-Consob può prevedere che siano assoggettati alla disciplina della gestione accentrata anche strumenti finanziari non negoziati o destinati alla negoziazione sui mercati regolamentati italiani. 6. La gestione accentrata in regime di de materializzazione. • • Anche l'emittente strumenti finanziari può decidere di assoggettarli alla disciplina della gestione accentrata in regime di de materializzazione. In base all’art. 15 del regolamento congiunto, oltre agli strumenti finanziari negoziati o destinati alla negoziazione nei mercati regolamentati, sono immessi nella gestione accentrata in regime di dematerializzazione, ai sensi dell’articolo 83-bis, comma 2, del Tuf: – a) gli strumenti finanziari negoziati o destinati alla negoziazione nei sistemi multilaterali di negoziazione con il consenso dell’emittente; – b) le azioni e altri titoli rappresentativi di capitale di rischio, le obbligazioni e altri titoli di debito, qualsiasi altro strumento finanziario che permetta di acquisire altri strumenti finanziari e i relativi indici, il cui emittente abbia altri strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati italiani, ovvero sia incluso nell’elenco degli emittenti strumenti finanziari diffusi: pubblicato ai sensi dell’art. 108, comma 2, del regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni; – c) le obbligazioni e gli altri titoli di debito per i quali l’importo dell’emissione sia superiore a 150 milioni di euro. 6. La gestione accentrata in regime di de materializzazione. • Il trasferimento degli strumenti finanziari dematerializzati e l'esercizio dei relativi diritti patrimoniali possono effettuarsi soltanto tramite gli intermediari ammessi al sistema. 6. La gestione accentrata in regime di de materializzazione. • SCHEMA DI FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI DEMATERIALIZZAZIONE • • Società di gestione accentrata (SGA) emittente strumenti finanziari • • intermediario autorizzato intermediario autorizzato • aderente al sistema aderente al sistema • (es.: banca) (es.: società di intermediazione mobiliare) • • • • • cliente cliente • (titolare di strumenti finanziari (titolare di strumenti finanziari • immessi nel sistema) immessi nel sistema) 6. La gestione accentrata in regime di de materializzazione. • MECCANISMO DI FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA • 1. L’emittente di strumenti finanziari comunica alla s.g.a., che deve essere unica, l’ammontare globale degli strumenti finanziari immessi nel sistema (ad es.: azioni). La s.g.a. registra tale ammontare (es.: 1.000.000 di azioni) nel “conto emittente” acceso presso di sé. • 2. La s.g.a. accende per ogni intermediario aderente al sistema (banche, sim, ecc.) un conto destinato a registrare gli strumenti finanziari dematerializzati (distinti per tipologia) di pertinenza dell’intermediario ed i movimenti di tali strumenti finanziari disposti tramite l’intermediario medesimo. • È compito della s.g.a. procedere quotidianamente alla “quadratura” tra i quantitativi di strumenti finanziari (distinti per tipologia) complessivamente di pertinenza dell’insieme degli intermediari aderenti al sistema e i quantitativi risultanti dai “conti emittenti”. • 6. La gestione accentrata in regime di de materializzazione. • 3. L’intermediario accende presso di sé, per ogni cliente titolare di strumenti finanziari immessi nel sistema, un “conto titoli” nel quale registra: – - la “quantità” dei vari strumenti finanziari di cui il cliente è titolare (es.: 200 azioni Ass. Generali spa; 300 azioni Autostrade spa) – - le operazioni di trasferimento degli strumenti finanziari • La legittimazione all’esercizio dei diritti sociali è correlata alla registrazione nel conto acceso presso l’intermediario. • 6. La gestione accentrata in regime di de materializzazione. • 4. Il trasferimento degli strumenti finanziari immessi nel sistema di gestione accentrata e l’esercizio dei relativi diritti patrimoniali deve avvenire attraverso l’intermediario. 6. La gestione accentrata in regime di de materializzazione. • TRASFERIMENTO • il cliente di un intermediario aderente al sistema (ad es., una banca) vende 100 azioni di ALFA spa; • preso atto della vendita, l’intermediario comunica la vendita alla s.g.a., che registra l’operazione sul conto acceso presso di sé dall’intermediario medesimo: conseguentemente il saldo del conto dell’intermediario relativo alle azioni ALFA spa diminuisce di 100 unità. Viene anche data indicazione dell’intermediario dell’acquirente: di conseguenza il conto acceso presso la s.g.a. dall’intermediario il cui cliente ha acquistato le 100 azioni registra l’operazione, sicché il saldo del conto di quell’intermediario relativo alle azioni ALFA spa aumenta di 100 unità; • la s.g.a. dà comunicazione agli intermediari delle avvenute registrazioni e questi provvedono alle corrispondenti annotazioni nei conti intestati ai loro clienti. 6. La gestione accentrata in regime di de materializzazione. • Trasferimento Segue: • Nella maggior parte dei casi tali registrazioni riguardano operazioni compiute dagli intermediari sui mercati regolamentati. • In questo caso le comunicazioni alla s.g.a. sono effettuate da parte della cd. stanza di compensazione, che trasmette per ogni strumento finanziario il saldo giornaliero risultante dalle operazioni di compravendita compiute da ciascun intermediario aderente al sistema sui mercati, saldo da addebitare o da accreditare sui conti dei singoli intermediari accesi presso la s.g.a. • Gli intermediari a loro volta provvederanno alle corrispondenti registrazioni sui conti titoli dei propri clienti. 6. La gestione accentrata in regime di de materializzazione. • • • • • • Esercizio dei diritti Legittimato all’esercizio dei diritti sociali è in via generale il titolare del conto acceso presso l’intermediario. Normalmente l’esercizio dei diritti patrimoniali (es., riscossione dei dividendi) forma oggetto di mandato da parte del titolare del conto all’intermediario; il compimento delle relative operazioni di incasso e di accreditamento può aver luogo da parte della s.g.a. in forza della convenzione stipulata con l’intermediario. Per l’esercizio del diritto di opzione l’intermediario riceve dal cliente le necessarie istruzioni, alla luce delle quali effettua le relative comunicazioni alla s.g.a. Per l’esercizio del diritto di voto l’intermediario può ricevere delega dal cliente oppure, se il cliente decide di partecipare all’assemblea, rilascia apposita certificazione od effettua la necessaria comunicazione all’emittente (al fine della legittimazione dell’azionista) L’intermediario segnala all’emittente, in occasione dell’esercizio dei diritti, i nominativi dei clienti titolari di strumenti finanziari. 6. La gestione accentrata in regime di de materializzazione. • Riepilogando, • secondo l’ art. 83-novies del Tuf, rientrano fra i compiti dell'intermediario: – a) l’esercizio, in nome e per conto del titolare del conto dei diritti inerenti agli strumenti finanziari, qualora quest'ultimo gli abbia conferito il relativo mandato; – b) il rilascio, a richiesta dell'interessato, delle certificazioni necessarie per l'esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari; – c) l’effettuazione, a richiesta dell'interessato, delle comunicazioni relative all'intervento in assemblea e all’esercizio del diritto di voto; la richiesta può essere effettuata con riferimento a tutte le assemblee di uno o più emittenti, fino a diversa indicazione; in tal caso, l'intermediario provvede senza necessità di ulteriori richieste all'invio delle comunicazioni; 6. La gestione accentrata in regime di de materializzazione. • Riepilogando (segue) • d) la segnalazione all'emittente i nominativi dei soggetti che hanno richiesto la certificazione nonché di coloro ai quali sono stati pagati dividendi e di coloro che, esercitando il diritto di opzione o altro diritto, hanno acquisito la titolarità di strumenti finanziari nominativi, specificandone le relative quantità ai fini degli adempimenti a carico dell'emittente; e) la segnalazione altresì all'emittente, a richiesta dell'interessato ovvero quando previsto dalle disposizioni vigenti, dei nominativi degli aventi diritti sugli strumenti finanziari ai fini degli adempimenti a carico dell'emittente; f) nei casi in cui siano diversi dai soggetti richiedenti le certificazioni o a cui favore siano state effettuate le comunicazioni per l'intervento in assemblea, la segnalazione all'emittente dei nominativi degli aventi diritti sugli strumenti finanziari ai fini degli adempimenti a carico dell'emittente. • • ìPer quanto concerne i VINCOLI sugli strumenti finanziari in gestione accentrata, è previsto che essi si costituiscano unicamente con le registrazioni in appositi conti.