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La gestione accentrata di strumenti finanziari

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La gestione accentrata di strumenti finanziari
Scuola di Economia e Management
DISAG- Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici
Corso di Diritto Europeo della Banca e della Finanza (EGIF)
Prof.ssa Antonella Brozzetti
a.a. 2015/2016
La disciplina della gestione accentrata
a cura del prof. Francesco Mazzini
La gestione accentrata di strumenti
finanziari
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Introduzione.
Le società di gestione accentrata di strumenti finanziarLa vigilanza sul sistema di gestione accentrata.
Crisi delle società di gestione accentrata.
I servizi di gestione accentrata.
La gestione accentrata in regime di de materializzazione.
1. Introduzione.
• La circolazione materiale dei titoli costituisce
un motivo d’intralcio alla rapida esecuzione
dei contratti di negoziazione (settlement)
conclusi in un mercato secondario aventi ad
oggetto strumenti finanziari.
1. Introduzione.
• Per superare questa situazione di intralcio, il
legislatore aveva dettato, in un primo tempo, una
disciplina speciale per consentire di dare
esecuzione ai contratti di negoziazione senza il
trasferimento materiale (dematerializzazione
della circolazione) dei titoli, attraverso la semplice
annotazione dei trasferimenti sulle scritture
contabili (informatizzate) di un depositario
centrale (Società di gestione accentrata di
strumenti finanziari, SGA), presso il quale
vengono conservati i titoli oggetto delle
negoziazioni.
1. Introduzione.
• Il deposito accentrato dei titoli, servizio volto a
facilitare gli scambi degli strumenti finanziari, è
nato in Italia con la costituzione, nel 1978, di
Monte Titoli SpA.
• A questa società la legge 289 del 1986 attribuì il
monopolio dei servizi per la custodia e
l'amministrazione accentrata di valori mobiliari
del settore privato (azioni e obbligazioni),
lasciando i titoli di Stato in gestione alla Banca
d’Italia.
Introduzione.
• Il testo unico della finanza del 1998 (Tuf) ha
introdotto la figura delle società di gestione
accentrata (SGA) e ha riconosciuto il carattere
privatistico dell'attività affidandolo a imprese
sottoposte al rilascio di un’autorizzazione e a
vigilanza sull’attività espletata.
1. Introduzione.
• Sempre nel 1998; il ”decreto euro" (d.lgs. n.
213/1998) ha introdotto l’obbligo di
dematerializzazione dei titoli prevedendo che
l’emissione e la circolazione degli strumenti
finanziari dovesse avvenire esclusivamente
attraverso il sistema di gestione accentrata
mediante registrazioni contabili.
1. Introduzione.
• Dunque:
La dematerializzazione degli strumenti
finanziari consiste nella trasformazione
del certificato cartaceo in una scrittura
contabile su di un registro elettronico
1. Introduzione.
Il servizio di gestione accentrata è stato affidato
a Monte Titoli con d.m. del 2000 per i titoli di
Stato e con delibera Consob del 2001 per gli
strumenti finanziari in genere.
1. Introduzione.
Con riguardo alla vigilanza,
• il Tuf attribuisce alla Banca d'Italia e alla Consob
poteri normativi, di autorizzazione e di controllo
nei confronti delle società di gestione accentrata.
• In particolare, è prevista la c.d. “vigilanza per
finalità”: la Consob assicura la trasparenza e la
tutela degli investitori, mentre la Banca
d'Italia persegue la stabilità e il contenimento
del rischio sistemico.
1. Introduzione.
• Il regolamento congiunto Banca d’Italia/Consob
• Nel 2008 le due autorità hanno ravvisato l’opportunità di emanare un
unico testo normativo, conosciuto come Provvedimento unico (si tratta
del “regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata,
di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di
gestione” (adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con
provvedimento del 22 febbraio 2008), al fine di consolidare le numerose
fonti regolamentari all’epoca in vigore, che riguardavano fra l’altro: il
funzionamento dei servizi di gestione accentrata, garanzia e liquidazione
degli strumenti finanziari; la definitività degli ordini di trasferimento degli
strumenti finanziari; la liquidazione delle insolvenze di mercato; le
istruzioni di vigilanza per le società del post-trading; le linee-guida in
materia di business continuity e di outsourcing di attività strategiche.
1. Introduzione.
• In Europa:
• A livello europeo, nel settembre del 2014 è stato
emanato un regolamento relativo alla razionalizzazione
del settore del regolamento titoli nell'Unione europea
e dei depositari centrali di titoli (CSD), noto con il nome
di CSDR (regolamento (UE) n. 909/2014, Central
Securities Depositories Regulation), con il duplice
obiettivo di creare in Europa un mercato unico dei
servizi di gestione accentrata e di regolamento dei
titoli e di favorire un’attenuazione dei rischi di
regolamento delle transazioni in strumenti finanziari.
2. Le società di gestione accentrata di
strumenti finanziari.
• Come si è detto, la gestione accentrata era
stata affidata alla Monte titoli S.p.a. in
posizione di monopolio legale (legge n.
289/1986).
• Poi, il Tuf ha liberalizzato tale attività,
dettando una disciplina generale applicabile a
tutti gli strumenti finanziari ed una speciale
(art. 90) applicabile ai titoli di Stato.
2. Le società di gestione accentrata di
strumenti finanziari.
• L'art. 80 del Tuf esordisce affermando che
«l’attività di gestione accentrata di strumenti
finanziari ha carattere di impresa ed è
esercitata nella forma di società per azioni,
anche senza fine di lucro».
2. Le società di gestione accentrata di
strumenti finanziari.
• Le SGA hanno per oggetto esclusivo la prestazione del
servizio di gestione accentrata di strumenti finanziari;
• esse possono svolgere le attività connesse e
strumentali (tra le quali non rientra, in ogni caso,
l'attività di rappresentanza nell'assemblea delle
società per azioni quotate) che sono individuate con
regolamento dalla Consob d'intesa con la Banca
d'Italia.
• Lo stesso regolamento determina anche le risorse
finanziarie e i requisiti di organizzazione delle società di
gestione.
2. Le società di gestione accentrata di
strumenti finanziari.
• Attività connesse e strumentali:
– a) predisposizione, gestione, manutenzione e commercializzazione di
software, hardware e reti telematiche relativi a sistemi di trasmissione di dati;
– b) elaborazione, distribuzione e commercializzazione di dati concernenti gli
strumenti finanziari e di dati relativi ai servizi gestiti;
– c) promozione dell’immagine della società di gestione accentrata e del servizio
gestito e ogni altra attività finalizzata allo sviluppo di quest’ultimo;
– d) effettuazione di operazioni di prestito titoli in nome e per conto di terzi;
– e) offerta di servizi di gestione delle garanzie costituite su strumenti finanziari
immessi nella gestione accentrata;
– f) gestione di sistemi di registrazione elettronica di contratti su strumenti
finanziari derivati negoziati fuori mercato in conformità alla disciplina
comunitaria.
Inoltre, le società di gestione accentrata possono svolgere i servizi di
liquidazione e, in tal caso, oltre alle attività connesse e strumentali di cui
sopra, esse possono.svolgere anche le attività connesse e strumentali
all’attività di liquidazione.
2. Le società di gestione accentrata di
strumenti finanziari.
• Il capitale minimo versato ed esistente delle SGA deve
essere di 5 milioni di euro; di 12,5 milioni euro, se esse
svolgono anche i servizi di liquidazione.
• Esse devono dotarsi di risorse patrimoniali e finanziarie
adeguate a preservarne la stabilità e proporzionate alle
proprie peculiarità operative e dimensionali e, per il
risarcimento dei danni subiti dagli investitori per dolo o
colpa nello svolgimento della propria attività, sono
tenute a:
– a) istituire un fondo speciale di garanzia;
– e b) stipulare polizze con una o più compagnie assicurative.
2. Le società di gestione accentrata di
strumenti finanziari.
• I requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza
dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo nella società sono determinati con
regolamento del Mef, sentite Bankit e Consob.
• Lo stesso regolamento stabilisce le cause che comportano
la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata e
determina i requisiti di onorabilità dei partecipanti al
capitale, individuando la soglia partecipativa a tal fine
rilevante (in base al d.m. Tesoro n. 471/1998, in la
partecipazione superiore al cinque per cento del capitale
rappresentato da azioni con diritto di voto).
2. Le società di gestione accentrata di
strumenti finanziari.
• La società è autorizzata dalla Consob, d'intesa
con la Banca d'Italia, all'esercizio dell'attività
di gestione accentrata di strumenti finanziari
quando sussistono i requisiti sopra indicati e
il regolamento dei servizi che intende
svolgere, da essa adottato (vedi otre), sia
conforme alla disciplina della gestione
accentrata di contenuta nel Tuf e alle relative
norme di attuazione.
2. Le società di gestione accentrata di
strumenti finanziari.
• Come per le società di gestione dei mercati. gli acquisti e le cessioni di
partecipazioni rilevanti (superiori al 5%), effettuati direttamente o
indirettamente, anche per il tramite di società controllate, di società
fiduciarie o per interposta persona, devono essere comunicati entro
ventiquattro ore dal soggetto acquirente alla Consob, alla Banca d'Italia e
alla società di gestione unitamente alla documentazione attestante il
possesso da parte egli acquirenti dei requisiti di onorabilità.
• In assenza dei requisiti o in mancanza della comunicazione non può
essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti la soglia
partecipativa del 5%. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione
od il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo
determinanti delle partecipazioni del socio privo dei requisiti, sono
impugnabili secondo le previsioni del codice civile. Le partecipazioni per le
quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini
della regolare costituzione della relativa assemblea.
2. Le società di gestione accentrata di
strumenti finanziari.
• L'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca
d'Italia o dalla Consob entro centottanta giorni dalla data
della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione
nel registro delle imprese, entro centottanta giorni
dall'iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso
l'ufficio del registro delle imprese, entro centottanta giorni
dalla data di questo..
• Alle società di gestione accentrata si applicano gli artt. 155,
comma 2, 156, comma 4 e 159, comma 1. del Tuf, sui
giudizi sul bilancio espressi da un revisore o società di
revisione legale.
3. La vigilanza sul sistema di gestione
accentrata.
• La vigilanza sul sistema di gestione accentrata
è esercitata, ai sensi dell’art. 82 del Tuf, dalla
Consob, al fine di assicurare la trasparenza e
la tutela degli investitori, e dalla Banca
d'Italia, avendo riguardo alla stabilità e al
contenimento del rischio sistemico.
4. Crisi delle società di gestione
accentrata.
• Nel caso di di accertate gravi irregolarità, il Ministero
dell'economia e delle finanze, su proposta ella Consob o
della Banca d'Italia, può disporre lo scioglimento degli
organi amministrativi delle società di gestione accentrata,
con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale..
• Nel caso siano accertate irregolarità di eccezionale gravità,
la Consob può disporre, d'intesa con la Banca d'Italia, la
revoca dell'autorizzazione all’esercizio dell’attività di
gestione.
• Se è dichiarato lo stato di insolvenza della società ai sensi
dell'articolo 195 della legge fallimentare ovvero sia disposta
la revoca dell'autorizzazione, il Ministero dell'economia e
delle finanze dispone con decreto la liquidazione coatta
amministrativa con esclusione del fallimento.
5. I servizi di gestione accentrata.
• L’art. 81 del Tuf attribuisce alla Consob, d'intesa
con la Banca d'Italia, il compito di disciplinare con
regolamento la prestazione dei servizi di gestione
accentrata di strumenti finanziari.
• Tali disposizioni di attuazione regolamentare sono
oggi contenute nel più volte citato
provvedimento congiunto Banca d’Italia-Consob
del 22.2.2008, da cui si traggono le informazioni
che seguono.
5. I servizi di gestione accentrata.
• I soggetti che sono ammessi alla gestione accentrata in qualità di
intermediari abilitati (ai sensi dell’art. 79-quater del Tuf) alla tenuta
dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari e i relativi
trasferimenti sono:
• a) le banche italiane e le banche comunitarie,
• b) le sim e le imprese di investimento comunitarie;
• c) le banche extracomunitarie con succursali in Italia; d) le imprese
di investimento extracomunitarie, con succursali in Italia;
• e) le società di gestione del risparmio;
• f) gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale;
• g) gli emittenti, limitatamente agli strumenti finanziari emessi o
assegnati dagli stessi o da società controllate o collegate attraverso
partecipazione azionaria;
• h) Poste Italiane S.p.A.
5. I servizi di gestione accentrata.
• Sono immessi nella gestione accentrata gli strumenti finanziari:
• a) emessi dai soggetti ammessi al servizio in qualità di emittenti, nei limiti
previsti dal regolamento dei servizi;
• b) liberamente trasferibili e interamente liberati;
• c) di buona consegna. Si intendono di buona consegna gli strumenti
finanziari: - muniti della cedola in corso e delle successive cedole; completi delle stampigliature se non dotati di cedole staccabili; - pervenuti
alla società di gestione accentrata prima della data stabilita per il
rimborso;
• d) non colpiti da provvedimenti che ne limitino la circolazione;
• e) non soggetti a procedure di ammortamento o a procedure similari;
• f) muniti, qualora nominativi e non dematerializzati, della girata alla
società di gestione accentrata con la formula «Alla società di gestione
accentrata (denominazione) ex decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58», ovvero, se consegnati direttamente dall’emittente, dell’intestazione
alla società di gestione accentrata stessa.
5. I servizi di gestione accentrata.
• Il Tuf si preoccupa, poi, come pure il
regolamento congiunto Banca d’Italia-Consob,
di disciplinare lo svolgimento del servizio di
gestione accentrata, distinguendo tra
• gestione accentrata in regime di
dematerializzazione e
• gestione accentrata di strumenti finanziari
cartolari.
6. La gestione accentrata in regime di
de materializzazione.
• Per quanto attiene al campo di applicazione del regime
di dematerializzazione, l’art. 83-bis del Tuf specifica
che gli strumenti finanziari negoziati o destinati alla
negoziazione sui mercati regolamentati italiani non
possono essere rappresentati da documenti.
• In funzione della loro diffusione tra il pubblico il
regolamento congiunto Banca d’Italia-Consob può
prevedere che siano assoggettati alla disciplina della
gestione accentrata anche strumenti finanziari non
negoziati o destinati alla negoziazione sui mercati
regolamentati italiani.
6. La gestione accentrata in regime di
de materializzazione.
•
•
Anche l'emittente strumenti finanziari può decidere di assoggettarli alla disciplina della
gestione accentrata in regime di de materializzazione.
In base all’art. 15 del regolamento congiunto, oltre agli strumenti finanziari negoziati o
destinati alla negoziazione nei mercati regolamentati, sono immessi nella gestione
accentrata in regime di dematerializzazione, ai sensi dell’articolo 83-bis, comma 2, del Tuf:
– a) gli strumenti finanziari negoziati o destinati alla negoziazione nei sistemi multilaterali
di negoziazione con il consenso dell’emittente;
– b) le azioni e altri titoli rappresentativi di capitale di rischio, le obbligazioni e altri titoli
di debito, qualsiasi altro strumento finanziario che permetta di acquisire altri
strumenti finanziari e i relativi indici, il cui emittente abbia altri strumenti finanziari
quotati nei mercati regolamentati italiani, ovvero sia incluso nell’elenco degli emittenti
strumenti finanziari diffusi: pubblicato ai sensi dell’art. 108, comma 2, del regolamento
approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni
e integrazioni;
– c) le obbligazioni e gli altri titoli di debito per i quali l’importo dell’emissione sia
superiore a 150 milioni di euro.
6. La gestione accentrata in regime di
de materializzazione.
• Il trasferimento degli strumenti finanziari
dematerializzati e l'esercizio dei relativi diritti
patrimoniali possono effettuarsi soltanto
tramite gli intermediari ammessi al sistema.
6. La gestione accentrata in regime di
de materializzazione.
•
SCHEMA DI FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI DEMATERIALIZZAZIONE
•
• Società di gestione accentrata (SGA) emittente strumenti finanziari
•
•
intermediario autorizzato
intermediario autorizzato
• aderente al sistema
aderente al sistema
• (es.: banca)
(es.: società di intermediazione mobiliare)
•
•
•
•
•
cliente
cliente
• (titolare di strumenti finanziari
(titolare di strumenti finanziari
• immessi nel sistema)
immessi nel sistema)
6. La gestione accentrata in regime di
de materializzazione.
•
MECCANISMO DI FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA
•
1. L’emittente di strumenti finanziari comunica alla s.g.a., che deve essere unica,
l’ammontare globale degli strumenti finanziari immessi nel sistema (ad es.: azioni).
La s.g.a. registra tale ammontare (es.: 1.000.000 di azioni) nel “conto emittente”
acceso presso di sé.
•
2. La s.g.a. accende per ogni intermediario aderente al sistema (banche, sim, ecc.)
un conto destinato a registrare gli strumenti finanziari dematerializzati (distinti per
tipologia) di pertinenza dell’intermediario ed i movimenti di tali strumenti
finanziari disposti tramite l’intermediario medesimo.
•
È compito della s.g.a. procedere quotidianamente alla “quadratura” tra i
quantitativi di strumenti finanziari (distinti per tipologia) complessivamente di
pertinenza dell’insieme degli intermediari aderenti al sistema e i quantitativi
risultanti dai “conti emittenti”.
•
6. La gestione accentrata in regime di
de materializzazione.
• 3. L’intermediario accende presso di sé, per ogni
cliente titolare di strumenti finanziari immessi nel
sistema, un “conto titoli” nel quale registra:
– - la “quantità” dei vari strumenti finanziari di cui il cliente è
titolare (es.: 200 azioni Ass. Generali spa; 300 azioni
Autostrade spa)
– - le operazioni di trasferimento degli strumenti finanziari
• La legittimazione all’esercizio dei diritti sociali è
correlata alla registrazione nel conto acceso presso
l’intermediario.
•
6. La gestione accentrata in regime di
de materializzazione.
• 4. Il trasferimento degli strumenti finanziari
immessi nel sistema di gestione accentrata e
l’esercizio dei relativi diritti patrimoniali deve
avvenire attraverso l’intermediario.
6. La gestione accentrata in regime di
de materializzazione.
• TRASFERIMENTO
• il cliente di un intermediario aderente al sistema (ad es., una
banca) vende 100 azioni di ALFA spa;
• preso atto della vendita, l’intermediario comunica la vendita alla
s.g.a., che registra l’operazione sul conto acceso presso di sé
dall’intermediario medesimo: conseguentemente il saldo del conto
dell’intermediario relativo alle azioni ALFA spa diminuisce di 100
unità. Viene anche data indicazione dell’intermediario
dell’acquirente: di conseguenza il conto acceso presso la s.g.a.
dall’intermediario il cui cliente ha acquistato le 100 azioni registra
l’operazione, sicché il saldo del conto di quell’intermediario relativo
alle azioni ALFA spa aumenta di 100 unità;
• la s.g.a. dà comunicazione agli intermediari delle avvenute
registrazioni e questi provvedono alle corrispondenti annotazioni
nei conti intestati ai loro clienti.
6. La gestione accentrata in regime di
de materializzazione.
• Trasferimento Segue:
• Nella maggior parte dei casi tali registrazioni riguardano operazioni
compiute dagli intermediari sui mercati regolamentati.
• In questo caso le comunicazioni alla s.g.a. sono effettuate da parte
della cd. stanza di compensazione, che trasmette per ogni
strumento finanziario il saldo giornaliero risultante dalle operazioni
di compravendita compiute da ciascun intermediario aderente al
sistema sui mercati, saldo da addebitare o da accreditare sui conti
dei singoli intermediari accesi presso la s.g.a.
• Gli intermediari a loro volta provvederanno alle corrispondenti
registrazioni sui conti titoli dei propri clienti.
6. La gestione accentrata in regime di
de materializzazione.
•
•
•
•
•
• Esercizio dei diritti
Legittimato all’esercizio dei diritti sociali è in via generale il titolare del conto
acceso presso l’intermediario.
Normalmente l’esercizio dei diritti patrimoniali (es., riscossione dei dividendi)
forma oggetto di mandato da parte del titolare del conto all’intermediario; il
compimento delle relative operazioni di incasso e di accreditamento può aver
luogo da parte della s.g.a. in forza della convenzione stipulata con l’intermediario.
Per l’esercizio del diritto di opzione l’intermediario riceve dal cliente le necessarie
istruzioni, alla luce delle quali effettua le relative comunicazioni alla s.g.a.
Per l’esercizio del diritto di voto l’intermediario può ricevere delega dal cliente
oppure, se il cliente decide di partecipare all’assemblea, rilascia apposita
certificazione od effettua la necessaria comunicazione all’emittente (al fine della
legittimazione dell’azionista)
L’intermediario segnala all’emittente, in occasione dell’esercizio dei diritti, i
nominativi dei clienti titolari di strumenti finanziari.
6. La gestione accentrata in regime di
de materializzazione.
• Riepilogando,
• secondo l’ art. 83-novies del Tuf, rientrano fra i compiti
dell'intermediario:
– a) l’esercizio, in nome e per conto del titolare del conto dei diritti inerenti
agli strumenti finanziari, qualora quest'ultimo gli abbia conferito il relativo
mandato;
– b) il rilascio, a richiesta dell'interessato, delle certificazioni necessarie per
l'esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari;
– c) l’effettuazione, a richiesta dell'interessato, delle comunicazioni relative
all'intervento in assemblea e all’esercizio del diritto di voto; la richiesta
può essere effettuata con riferimento a tutte le assemblee di uno o più
emittenti, fino a diversa indicazione; in tal caso, l'intermediario provvede
senza necessità di ulteriori richieste all'invio delle comunicazioni;
6. La gestione accentrata in regime di
de materializzazione.
•
Riepilogando (segue)
•
d) la segnalazione all'emittente i nominativi dei soggetti che hanno richiesto la
certificazione nonché di coloro ai quali sono stati pagati dividendi e di coloro che,
esercitando il diritto di opzione o altro diritto, hanno acquisito la titolarità di
strumenti finanziari nominativi, specificandone le relative quantità ai fini degli
adempimenti a carico dell'emittente;
e) la segnalazione altresì all'emittente, a richiesta dell'interessato ovvero quando
previsto dalle disposizioni vigenti, dei nominativi degli aventi diritti sugli strumenti
finanziari ai fini degli adempimenti a carico dell'emittente;
f) nei casi in cui siano diversi dai soggetti richiedenti le certificazioni o a cui favore
siano state effettuate le comunicazioni per l'intervento in assemblea, la
segnalazione all'emittente dei nominativi degli aventi diritti sugli strumenti
finanziari ai fini degli adempimenti a carico dell'emittente.
•
•
ìPer quanto concerne i VINCOLI sugli strumenti finanziari in gestione accentrata, è
previsto che essi si costituiscano unicamente con le registrazioni in appositi conti.
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