43 Form. 14 Richiesta di risarcimento danni del pedone (art. 148, D
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43 Form. 14 Richiesta di risarcimento danni del pedone (art. 148, D
43 Fase stragiudiziale Form. 14 14 Richiesta di risarcimento danni del pedone (art. 148, D.Lgs. 209/2005) ………… Ass.ni S.p.A. Via ………… n. … (sede legale) ………… Ass.ni S.p.A. Agenzia di ………… Via ………… n. … Racc. A.R. Oggetto: richiesta di risarcimento danni - sinistro del … in località … - targa della controparte … Con la presente, in nome e per conto del sig. …, nato a … il ……………, residente in … via … n. …, c.f. …, professione …, chiedo il risarcimento dei danni subiti dal mio cliente a causa del sinistro avvenuto in …………… in data …, come da modulo di denuncia di sinistro ex art. 143, D.Lgs. 209/2005 che si allega e già inviatovi dal vostro assicurato. Il sinistro si è verificato secondo le seguenti modalità: il sig. …, mentre camminava lungo via …, nell’attraversare le strisce pedonali all’altezza di … veniva investito dall’autovettura … targa …, di proprietà del sig. …, vostro assicurato. A causa del sinistro il sig. … riportava lesioni personali con postumi permanenti del …% (1). La valutazione medico-legale delle conseguenze delle lesioni subite è riportata nell’allegata consulenza di parte, per la cui prestazione è stato corrisposto l’importo di euro … Ai sensi dell’art. 142, D.Lgs. 209/2005, il sig. … dichiara di avere/non avere diritto a prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie. Si precisa che il danneggiato svolge la professione di … e che ha … anni. Si allegano: —denuncia di sinistro; —dichiarazione dei redditi del sig. … per l’anno … —perizia medico-legale redatta dal dott. … Form. 14 Parte Prima 44 —documento di identità; —………………… …………, lì ………… Avv. ………………… (1) Il nuovo secondo comma dell’art. 139 D.Lgs. 209/2005, modificato dal D.L. 1/2012, convertito in L. 27/2012 stabilisce che «In ogni caso le lesioni di lieve entità che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente». L’art. 32, co. 3quater, D.L. 1/2012, convertito in L. 27/2012, aggiunge che «Il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all’articolo 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è risarcito solo a seguito di riscontro medico-legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione». Secondo la comunicazione dell’Isvap resa alle imprese di assicurazione e al mercato del 19-42012, «la prima disposizione, che integra il comma 2 dell’art. 139 del Codice delle assicurazioni, riferendosi espressamente al danno biologico permanente e, nulla dicendo sul danno biologico temporaneo, consente, pur in assenza di accertamento clinico strumentale obiettivo, il risarcimento di quest’ultimo. La seconda, con valenza più generale, non è espressamente riferita ad alcuna tipologia di danno biologico (temporaneo o permanente) e consente di accertare la lesione sia visivamente che strumentalmente. La lettura combinata e sistematica delle due disposizioni porta a ritenere che soltanto il danno biologico permanente — cioè i postumi invalidanti conseguenti alla lesione — per poter dar luogo a risarcimento debba essere stato valutato dal medico legale attraverso un accertamento clinico strumentale obiettivo. Il danno biologico temporaneo, cioè i giorni di inabilità temporanea assoluta o relativa conseguenti all’evento lesivo, potrà invece essere accertato dal medico legale sia visivamente che strumentalmente. Tale conclusione è avvalorata dal fatto che un evento lesivo può dar luogo a un danno biologico temporaneo, ma non necessariamente a un danno biologico permanente». Giurisprudenza correlata • La responsabilità del conducente coinvolto nell’investimento del pedone pur essendo presunta, può tuttavia essere esclusa non solo quando l’investitore abbia fornito la prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, ma anche quando risulti con certezza dalle modalità del fatto che non vi era alcuna reale possibilità di evitare da parte sua l’incidente, come nel caso in cui il pedone abbia compiuto un movimento inatteso e repentino sì da non consentire al conducente del veicolo, data la imprevedibilità e anormalità di esso, di porre in atto la manovra che avrebbe potuto impedirne l’investimento (Cass. civ., sez. III, 8-11-2002, n. 15709). • Nell’ipotesi di investimento di pedone minore di età da parte di motociclo, sussiste la responsabilità del conducente di quest’ultimo, con esclusione del concorso del pedone, qualora risulti, in relazione allo stato dei luoghi (strada chiusa di periferia destinata al parcheggio ed al gioco) che il conducente non abbia fatto tutto il possibile per evitare l’investimento e questo sia avvenuto da tergo provocando gravi lesioni al soggetto investito (Giud. pace Torino, sez. V, 3-7-2002). • La circolazione delle biciclette rientra nell’ambito di previsione delle fondamentali norme di cui all’art. 2054 del codice civile. I velocipedi sono infatti considerati veicoli anche nei casi del tutto particolari di conduzione a mano e di conduzione con i piedi per terra senza azionamento 45 Fase stragiudiziale Form. 14 dei pedali. Conseguentemente, in caso di incertezza circa la dinamica di un sinistro stradale, è applicabile la presunzione di pari colpa, anche in caso di scontro tra un motoveicolo e una bicicletta (Giud. pace Torino, sez. IV, 3-6-2002). • In materia di responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale e di valutazione del concorso di colpa, se il conducente di un autoveicolo, procedendo a velocità eccessiva (art. 102 del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393), investe un pedone mentre attraversa la carreggiata fuori degli appositi spazi (art. 134 stesso D.P.R.), non può ritenersi più grave la colpa del primo in base alla maggiore gravità della sanzione penale, perché questa è correlata alla rilevanza sociale del bene protetto, e non alla gravità della colpa (Cass. civ., sez. III, 16-6-2003, n. 9620). • In base agli artt. 190, comma 2, e 191, comma 2, c.s. il pedone che stia finendo l’attraversamento della carreggiata senza servirsi degli appositi spazi pedonali, trovandosi questi a più di 100 metri dal punto di attraversamento, ha diritto di precedenza rispetto al conducente del veicolo sopraggiungente (Trib. civ. Roma, sez. XII, 21-5-2003). • Nei casi di investimento di pedone da parte di un autoveicolo gli elementi da valutare, ai fini dell’accertamento delle relative responsabilità, non concernono solo la prova liberatoria da parte del conducente circa l’osservanza di un comportamento esente da colpa in quanto conforme alle norme dettate dal Codice della strada. Doverosa, infatti, è la valutazione del comportamento del pedone onde appurare se abbia costituito elemento di causalità esclusivo del sinistro laddove il conducente, in seguito ad esso, sia stato impossibilitato ad effettuare la manovra d’emergenza atta a scongiurare l’investimento (App. Genova, sez. II, 27-7-2004, n. 533). • In tema di violazione stradale, il conducente di un veicolo è tenuto a vigilare al fine di avvistare il pedone, implicando il relativo avvistamento la percezione di una situazione di pericolo, in presenza della quale il conducente è tenuto a porre in essere una serie di accorgimenti (in particolare, moderare la velocità e, all’occorrenza, arrestare la marcia del veicolo) al fine di prevenire il rischio di un investimento. Da ciò consegue che, nel caso di investimento di un pedone, perché possa essere affermata la colpa esclusiva di costui per le lesioni subìte o per la morte, rileva la sua «avvistabilità» da parte del conducente del veicolo investitore. È cioè necessario che quest’ultimo si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido ed inatteso; occorre, inoltre, che nessuna infrazione alle norme della circolazione stradale ed a quelle di comune prudenza sia riscontrabile nel comportamento del conducente del veicolo (Cass. pen., sez. IV, 10-11-2005, n. 40908). • Il pedone che in violazione dell’art. 190, secondo comma, c.d.s. abbia attraversato la carreggiata quasi al centro di due attraversamenti pedonali, uno ad 80 metri da una parte e un altro a 35 metri dal punto d’impatto, è corresponsabile nella misura del 20% nella causazione del sinistro, tanto più se questo si è verificato in ora buia, su strada a scorrimento veloce e resa viscida dalla pioggia (Trib. civ. Roma, sez. XII, 8-11-2005, n. 24093). • Non sussiste la violazione di cui all’art. 190, secondo comma, c.d.s., nel caso in cui un pedone per attraversare la carreggiata non si sia servito di apposito sottopassaggio situato a distanza inferiore a cento metri, qualora tale sottopassaggio non sia visibile né segnalato (Cass. civ., sez. I, 31-10-2005, n. 21188). • Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, il giudice di merito deve verificare — ove la sua mancanza costituisca motivo di opposizione — la configurabilità o meno dell’elemento psicologico del dolo o della colpa nella commissione dell’illecito, previsto in generale dall’art. 3 della legge n. 689 del 1981, e quindi la conoscenza, o la conoscibilità, secondo l’ordinaria diligenza, dei presupposti di fatto dell’illecito; in particolare, in caso di sanzione amministrativa irrogata per aver attraversato la carreggiata stradale senza servirsi degli attraversamenti pedonali (in violazione dell’art. 190, comma secondo, del codice della strada), pur in presenza di un apposito sottopassaggio situato a meno di cento metri, va verificato se il sottopassaggio fosse visibile o segnalato nel punto in cui il pedone aveva effettuato l’attraversamen- Form. 14 Parte Prima 46 to, dovendo escludersi in caso contrario la configurabilità dell’elemento psicologico (Cass. civ., sez. I, 31-10-2005, n. 21188). • Il pedone investito fuori dalle strisce pedonali va comunque risarcito, a meno che non abbia attraversato la strada improvvisamente, in modo da impedire all’automobilista qualsiasi manovra d’urgenza necessaria ad evitare l’investimento (Cass. civ., sez. III, 27-10-2005, n. 20910). • In caso di investimento mortale di un anziano che ha attraversato la strada al di fuori delle strisce pedonali, non è possibile affermare la ricorrenza di un caso fortuito, ovvero di un avvenimento imprevisto ed imprevedibile che si inserisce d’improvviso nell’azione del soggetto e che non può in alcun modo — neanche a titolo di colpa — farsi risalire all’azione dell’agente, laddove l’agente stesso sia posto in condizioni di illegittimità tenendo una condotta non conforme alle norme di legge o ai fondamentali principi di comune prudenza. In tali ipotesi, infatti, il profilo di colpa addebitabile all’imputato deve essere più propriamente individuato in una fase anteriore a quella immediatamente precedente all’investimento e che, nella fattispecie, consiste nell’avere tenuto una velocità, che pur non spropositata, era eccessiva e in ogni caso nel non avere prestato la necessaria attenzione a ciò che avveniva sulla strada (Trib. pen. Roma, sez. IX, 12-10-2005, n. 19070). • La presunzione di colpa del conducente del veicolo investitore prevista dall’art. 2054 comma primo c.c. non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana. Pertanto, il fatto che il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, non preclude l’indagine in ordine all’eventuale concorso di colpa del pedone danneggiato; e, una volta accertata la pericolosità e l’imprudenza della condotta del pedone, la sua colpa concorre, ai sensi dell’art. 1227 comma primo c.c., con quella presunta del conducente (Cass. civ., sez. III, 9-6-2005, n. 12127). • In tema di circolazione stradale, la regola della destra rigorosa non implica che vi sia obbligo di rasentare il margine destro della carreggiata, ciò che in molte circostanze può essere fonte di pericolo e va, quindi, considerato come elemento di colpa quando da un simile comportamento consegua un elemento di danno. Ne deriva che il conducente, il quale si accinge a superare un pedone, specialmente di notte, ha l’obbligo non solo di moderare la velocità, ma anche quello di assicurare un adeguato margine di sicurezza laterale, essendo comunemente prevedibile la presenza di pedoni sul lato destro della strada e la probabilità di spostamenti di essi (Cass. pen., sez. IV, 26-4-2005, n. 15373). • In caso di investimento di pedone al di fuori delle apposite strisce, deve ritenersi irrilevante ai fini di un’eventuale attribuzione di responsabilità al pedone, la presenza a circa sessanta metri dal luogo del sinistro di un attraversamento pedonale. La violazione amministrativa da parte del pedone dell’art. 190, comma 2, c.d.s. non incide sulla responsabilità dell’evento laddove risulti che il pedone non abbia violato alcuna norma sulla precedenza ai veicoli. Infatti, come accaduto nella fattispecie, il pedone aveva già attraversato una semicarreggiata e quando è stato investito era fermo in prossimità della mezzeria in attesa di attraversare l’altra carreggiata. Tali risultanze consentono di affermare la piena responsabilità del veicolo investitore per avere violato l’art. 141, comma 2, c.d.s. che impone al conducente l’arresto del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile (Trib. civ. Roma, sez. XII, 20-4-2005, n. 8902). • In tema di circolazione stradale e di comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni, integra violazione dell’art. 191, primo comma, del codice della strada (D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285), ed è sanzionabile, anche la condotta del conducente del veicolo che, approssimandosi la zona pedonale, non sia attenta e particolarmente prudente, con adeguata limitazione della velocità del mezzo, e non consenta di cedere la precedenza al pedone che attraversi la carreggiata negli immediati pressi delle strisce pedonali, piuttosto che su queste (Cass. civ., sez. I, 20-12005, n. 1220). • Al fine di escludere la presunzione di colpa prevista dall’art. 2054, comma 1, c.c. la prova liberatoria non deve essere necessariamente formata in modo diretto e, in particolare, non oc- 47 Fase stragiudiziale Form. 14 corre la prova di una diligenza eccezionale, ma è sufficiente che il conducente dimostri di avere osservato tutte le norme della circolazione stradale e di aver adoperato le cautele della normale diligenza trovandosi nell’effettiva impossibilità di evitare l’evento (Trib. civ. Como, 4-1-2005, n. 39). • Nell’ipotesi di collisione di un motociclo con un pedone che abbia attraversato la strada fuori dalle strisce pedonali, senza dare la precedenza al veicolo, avendo valutato male la distanza intercorrente tra di essi, deve riconoscersi il concorso di colpa del pedone nella misura dei 2/3 per i danni cagionati al conducente (Trib. civ. Milano, sez. V, 8-8-2006). • La presunzione di colpa di cui all’art. 2054, comma 1, c.c., a carico del conducente di un autobus non esclude il concorso di colpa del pedone nella causazione dell’incidente qualora quest’ultimo abbia attraversato la carreggiata in maniera imprudente ed il conducente non abbia fatto tutto il possibile per evitare l’urto (Trib. civ. Roma, sez. XII, 26-4-2006, n. 9482). • In tema di circolazione di veicoli, e per il caso di investimento da parte di autoveicolo di pedone che attraversa la sede stradale, la presunzione di colpa del conducente investitore prevista dall’art. 2054, primo comma, c.c., non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, nel senso che se il conducente del veicolo investitore non ha fornito la prova idonea a vincere la suddetta presunzione, non è preclusa l’indagine da parte del giudice di merito in ordine al concorso di colpa del pedone investito. Di conseguenza, allorquando siano accertate la pericolosità e l’imprudenza della condotta del pedone, la colpa di questo concorre a norma dell’art. 1227, primo comma, c.c. con quella presunta dal conducente del veicolo investitore (nella specie, relativa a domanda di danni da lesioni personali esperita dal pedone investito da un’autovettura, la sentenza di merito, confermata dalla S.C., aveva accertato il concorso di colpa del pedone per il fatto che questi aveva imprevedibilmente attraversato la strada fuori dalle strisce pedonali) (Cass. civ., sez. III, 31-1-2006, n. 2127). • Il pedone che si accinga ad attraversare la strada sulle strisce pedonali non è tenuto, alla stregua dell’ordinaria diligenza, a verificare se i conducenti in transito mostrino o meno l’intenzione di rallentare e lasciarlo attraversare, potendo egli fare ragionevole affidamento sugli obblighi di cautela gravanti sui conducenti. Ne consegue che la mera circostanza che il pedone abbia attraversato la strada, sulle strisce pedonali, frettolosamente e senza guardare non costituisce da sola presupposto per l’applicabilità dell’art. 1227, comma primo, cod. civ., occorrendo invece a tal fine che la condotta del pedone sia stata del tutto straordinaria ed imprevedibile (Cass. civ., sez. III, 30-9-2009, n. 20949; tratta da Ipsoa). • In tema di circolazione stradale, il pedone che attraversa in ora notturna una strada a quattro corsie con scorrimento rapido, scavalcando il guard-rail, concorre a porre in essere una situazione di pericolo, ponendo i veicoli sopravvenienti in condizioni di difficoltà e di emergenza ove, avvistandolo, non possano poi porre in essere adeguate manovre per evitare o ridurre l’impatto. Pertanto, nella ricostruzione della dinamica del fatto il giudice, ai fini del riparto delle responsabilità, ai sensi degli artt. 2054 e 1227 cod. civ., deve ponderare tutte le cause imputabili alle condotte imprudenti del pedone ed inesperte o negligenti dei conducenti in relazione agli altri elementi obbiettivi riscontrati sul luogo dell’investimento. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto irragionevole, cassandola con rinvio, la decisione della Corte di merito che, pur avendo accertato la condotta imprudente ed imprevedibile del pedone, aveva escluso che essa potesse avere concorso a determinare l’evento mortale dello stesso, causato da due sopravvenuti ulteriori investimenti di veicoli) (Cass. civ., sez. III, 24-11-2009, n. 24689; tratta da Ipsoa). • In caso di investimento pedonale, la circostanza che il pedone abbia repentinamente attraversato la strada non vale ad escludere la responsabilità dell’automobilista, ove tale condotta anomala del pedone fosse, per le circostanze di tempo e di luogo, ragionevolmente prevedibile; tale prevedibilità, in particolare, deve ritenersi di norma sussistente con riferimento alla condotta dei bambini, in quanto istintivamente imprudenti, con la conseguenza che in presenza di essi, e Form. 14 Parte Prima 48 massimamente in prossimità di istituti scolastici, l’automobilista ha l’obbligo di procedere con la massima cautela, e tenersi pronto ad arrestare il veicolo in caso di necessità (in applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità di un automobilista per l’investimento di una bambina in prossimità di una scuola e nell’ora di uscita degli scolari, osservando che il giudice di merito non aveva indagato se la condotta pur imprudente della bimba potesse essere prevista dal conducente) (Cass. civ., sez. III, 12-1-2011, n. 524; tratta da Ipsoa). 371 Fase giudiziale Form. 94 94 Verbale di accertamento che preveda soltanto il pagamento a mezzo di conto corrente postale (art. 7, D.Lgs. 150/2011; art. 204bis, D.Lgs. 285/1992) GIUDICE DI PACE DI … RICORSO EX ART. 7, D.LGS 150/2011 Per: Tizio, residente in … via … n. …, c.f. …, elettivamente domiciliato in … via … n. … presso lo studio dell’avv. …, c.f. …, il quale lo rappresenta e difende, in virtù di procura a margine del presente atto e dichiara di voler ricevere le comunicazioni al n. di fax … o all’indirizzo di posta elettronica certificata … comunicato al proprio ordine Contro: il Comune di … in persona del sindaco pro-tempore. PREMESSA 1) Tizio impugna il verbale di violazione n. … elevato in data … dalla polizia municipale del Comune di … eccependo l’illegittimità a causa dell’imposizione a provvedere in ordine al pagamento in misura ridotta della sanzione unicamente a mezzo di conto corrente postale, con ingiustificato onere pecuniario a carico dello stesso, in violazione dell’art. 202, D.Lgs. 285/1992. 2) Sul piano normativo, il pagamento della sanzione costituisce, infatti, uno dei modi di estinzione dell’obbligazione da illecito, purché connotato dei caratteri della tempestività (rispetto al termine massimo) e dell’esaustività (rispetto all’intera somma dovuta): in tal caso, la relativa ricevuta (o parte del bollettino) a titolo di attestazione del pagamento ha effetto liberatorio ai sensi dell’art. 387, co. 1, Reg. C.D.S. 3) Nel caso di specie, si legge, nel corpo del verbale di contestazione, che il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria va effettuato «avvalendosi del bollettino allegato mediante versamento in conto corrente postale n. …. intestato al comune di …». Non si evince alcun obbligo in tal senso dall’analisi del testo normativo di cui all’art. 202 Cod. strada, che così recita: «Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, ferma restando l’applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme. Il trasgres- Form. 94 Parte Seconda 372 sore può corrispondere la somma dovuta presso l’ufficio dal quale dipende l’agente accertatore oppure a mezzo di versamento in conto corrente postale, oppure, se l’amministrazione lo prevede, a mezzo di conto corrente bancario. All’uopo, nel verbale contestato o notificato devono essere indicate le modalità di pagamento, con il richiamo delle norme sui versamenti in conto corrente postale o, eventualmente, su quelli in conto corrente bancario». Interpretando letteralmente la norma, appare evidente che il pagamento può (nel senso di «deve») essere effettuato, in alternativa, o presso l’ente accertatore, ossia il comando di polizia municipale, o a mezzo di versamento in conto corrente postale: queste due ipotesi sono alternative tra loro. La terza ipotesi considerata, ossia il versamento in conto corrente bancario, rappresenta una terza alternativa, obbligatoria ex lege solo se l’amministrazione (nella specie il comando di polizia municipale) la prevede. In sostanza, sulla scorta di quanto rilevato, l’accertamento di violazione appare illegittimo in quanto posto in essere in violazione della normativa suesposta, prevedendo unicamente ed esclusivamente per il contravventore il pagamento a mezzo di conto corrente postale, con considerevole aggravio per lo stesso dal punto di vista economico. 4) A tale riguardo, appare opportuno svolgere alcune brevi riflessioni circa il vizio — proprio del diritto amministrativo — di violazione di legge. L’atto amministrativo può, in generale, presentare vizi di legittimità, quando risulta difforme da norme giuridiche esplicite o implicite (è il caso dell’eccesso di potere), oppure presentare vizi di merito quando lo stesso non è conforme a regole non giuridiche (norme di buona amministrazione). I vizi di legittimità, a seconda degli elementi sui quali incidono, possono determinare diverse forme d’invalidità dell’atto amministrativo, possono, cioè, dar luogo a nullità (qualora l’atto manchi di requisiti essenziali, ovvero qualora l’atto contrasti con un precedente giudicato, o se l’atto sia stato adottato in difetto di attribuzione del potere o negli altri casi previsti dalla legge, ex art 21septies, L. 241/1990) o annullabilità (qualora sussista incompetenza relativa, violazione di legge, nei casi non determinanti la nullità o eccesso di potere, ex art. 21octies, L. 241/1990). L’annullabilità dell’atto amministrativo, nello specifico, è determinata dall’illegittimità di uno degli elementi essenziali dell’atto stesso. I vizi di legittimità dell’atto amministrativo sono la violazione di legge, l’incompetenza e l’eccesso di potere. In particolare, la violazione di legge costituisce un vizio residuale dell’atto amministrativo, nel senso che sia l’incompetenza che l’eccesso di potere costituiscono delle specie del più ampio genere della violazione di legge. Con riferimento all’annullabilità dell’atto amministrativo, deve infine soggiungersi che l’art. 21octies, L. 241/1990 ha distinto tra vizi formali e procedimentali e vizi sostanziali stabilendo che, in relazione all’attività vincolata 373 Fase giudiziale Form. 94 della pubblica amministrazione — e vincolata nel senso dell’esistenza di una norma giuridica che impone alla stessa un determinato atto — solo con riferimento a questi ultimi è sempre ammesso l’annullamento dell’atto amministrativo: questo, fra l’altro, l’orientamento consolidato della giurisprudenza del Consiglio di Stato (Cons. Stato 219/1994, 270/1998). I giudici amministrativi, in particolare, affermano il principio di diritto — che si attaglia al caso di specie — secondo cui «perché sussista l’interesse ad impugnare un atto amministrativo, non è sufficiente che il ricorrente abbia un vantaggio dalla sua eliminazione, ma occorre che il vantaggio derivi dall’eliminazione del vizio dell’atto, ossia occorre che la lesività dell’atto consegua al vizio di legittimità», per cui «l’ambito oggettivo del giudicato di annullamento va delimitato con riferimento alla statuizione di invalidità dell’atto amministrativo individuale impugnato, in correlazione con il petitum proposto alla stregua del vizio di legittimità del quale è accertato il fondamento nella fattispecie cui inserire il medesimo atto». 5) Sulla scorta dell’art. 202 Cod. strada e in base ai principi giuridici espressi dalla giurisprudenza amministrativista, il verbale di contestazione impugnato appare illegittimo, in quanto non rispettoso della normativa di riferimento (art. 202 Cod. strada), prevedendo unicamente il pagamento in misura ridotta a mezzo di conto corrente postale e, pertanto, va annullato. Tutto ciò premesso, Tizio, rappresentato e difeso come in atti RICORRE al Giudice di pace di …. affinché, previa sospensione dell’efficacia esecutiva del verbale impugnato, lo annulli. Con vittoria delle spese di giudizio. Si allegano: —copia del verbale n. … —………… Ai sensi dell’art. 14, co. 2, T.U. 115/2002, gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta. …………, lì ………… Avv. …………………