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obblighi ed adempimenti dei produttori primari
OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI DEI PRODUTTORI PRIMARI Dott.ssa Viviana Pisano S.C. Igiene Alimenti e Nutrizione PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO • Regolamento (CE) n. 178/2002 • Regolamento (CE) n. 852/2004 • Regolamento (CE) n. 853/2004 • Linee Guida applicative del regolamento 852/2004 del 9.2.2006 • Linee Guida applicative del regolamento 853/2004 del 9.2.2006 • DGR n. 386 del 20.04.2006 • DGR n. 1465 del 15.12.2006 • Circolare Regione Liguria n. 175364/77 del 27.12.2006 Regolamento (CE) n. 178/2002 • Stabilisce i principi generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare Reg. (CE) n. 178/2002 Per garantire la sicurezza degli alimenti occorre considerare tutti gli aspetti della catena di produzione alimentare come un unico processo, a partire dalla produzione primaria inclusa, passando per la produzione di mangimi fino alla vendita o erogazione di alimenti al consumatore inclusa, in quanto ciascun elemento di essa presenta un potenziale impatto sulla sicurezza alimentare. Reg. (CE) 178/2002 art. 3 punto 17 COSA SI INTENDE PER PRODUZIONE PRIMARIA Tutte le fasi della produzione, dell’allevamento o della coltivazione dei prodotti primari , compresi il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione e comprese la caccia e la pesca e la raccolta di prodotti selvatici. Reg. (CE) 178/2002 art. 2, comma 1, lettera a) COSA SI INTENDE PER PRODOTTO PRIMARIO • I prodotti della produzione primaria compresi i prodotti della terra, dell’allevamento della caccia e della pesca (a condizione che durante le attività di magazzinaggio, trasporto e manipolazione non subiscano alterazioni sostanziali della loro natura originaria) Regolamento (CE) 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari • Riguarda tutti gli alimenti • Promuove un approccio integrato “dal campo alla tavola” in quanto è necessario garantire la sicurezza degli alimenti lungo tutta la catena alimentare a cominciare dalla produzione primaria • • Interessa tutti i livelli: - produzione primaria, - trasformazione, - distribuzione, - scambi/esportazione Attribuisce la responsabilità primaria dell’igiene degli alimenti agli operatori del settore alimentare Reg. 852/04 sull’igiene dei prodotti alimentari - INNOVAZIONI Il Regolamento si applica alla produzione primaria comprese le attività di trasporto, stoccaggio e di manipolazione svolte in azienda e le operazioni di trasporto dall’azienda ad uno stabilimento o a un mercato Reg. 852/04 sull’igiene dei prodotti alimentari non si applica: -alla produzione primaria per uso domestico privato -alla preparazione, alla manipolazione o alla conservazione domestica di alimenti destinati al consumo domestico privato -alla fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o a dettaglianti locali che forniscono direttamente il consumatore finale. • L’esclusione del produttore primario che commercializza piccole quantità direttamente, non esime l’operatore dall’applicazione, durante la sua attività, delle regole base dell’igiene e delle buone pratiche agricole al fine di ottenere un prodotto sicuro. Obblighi per i produttori primari 1. Notifica (DIA o altre forme di notifica finalizzate alla registrazione dell’azienda) 2. Rispetto dei requisiti generali in materia di igiene previsti dall’All. I parte A del Reg.(CE) 852/2004 - garantire requisiti igienici - tenere le registrazioni previste - adottare misure correttive se informati di problemi riscontrati durante il controllo ufficiale Raccomandazioni per produttori primari • Adozione di manuali di corretta prassi igienica (All. I parte B del Reg.(CE) 852/2004) Reg. 852/04 sull’igiene dei prodotti alimentari - INNOVAZIONI Il Regolamento prevede la REGISTRAZIONE di: TUTTE LE AZIENDE DI PRODUZIONE PRIMARIA DESTINATA A SCOPI ALIMENTARI REGISTRAZIONE quale significato ? • Ha lo scopo di permettere alle autorità competenti di sapere dove sono situate le loro imprese alimentari e quali sono le loro attività affinché possano effettuare, quando lo ritengono necessario, i controlli ufficiali secondo procedure definite ai sensi del reg. 882/2004 • La registrazione deve consistere in una procedura semplice Registrazione ASL – Dipartimento di Prevenzione è la struttura delegata per l’anagrafe delle registrazioni. La registrazione avviene • mediante procedura DIA (DGR 386/2006 e DGR 1465/2006); da presentarsi al Comune per tutte le nuove aziende di produzione primaria • a cura dell’ASL per tutte le aziende di produzione primaria già registrate presso Enti pubblici prima dell’entrata in vigore della DGR 1645 del 15.12.2006 (la ASL provvederà alla registrazione acquisendo i dati direttamente dagli Enti pubblici in possesso di archivi) PRODUZIONE PRIMARIA DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA’ (DIA) IN LIGURIA La procedura della DIA si applica Agli operatori che iniziano l’attività successivamente all’entrata in vigore della deliberazione che individua la modulistica necessaria (DGR 1465 del 15.12.2006) PRODUZIONE PRIMARIA DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA’ (DIA) IN LIGURIA La procedura della DIA non si applica: Alla produzione primaria per uso domestico e privato Alla fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o a dettaglianti locali che forniscono direttamente il consumatore finale. La Regione Liguria con Deliberazione n. 1465 del 15/12/2006, limitatamente alla produzione primaria di vegetali, ha ulteriormente definito come “piccoli quantitativi” quelli ceduti da imprese agricole alle quali si applicano le disposizioni dell’art. 32 bis del D.P.R. n. 633/72 e successive modificazioni e integrazioni (volume di affari annuo inferiore a 7000 €) Alle produzioni già registrate presso enti pubblici (precedentemente all’entrata in vigore della DGR 1465 del 15.12.2006) PRODUZIONE PRIMARIA DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA’ (DIA) IN LIGURIA Le aziende con produzioni primarie esclusivamente vegetali sono tenute alla DIA solo qualora le produzioni siano superiori ai piccoli quantitativi Le aziende con produzioni primarie miste animali/vegetali oltre alla registrazione prevista dall’art. 14 del D. Lgs 158/2006 sono tenute anche alla DIA qualora superino i limiti dei piccoli quantitativi di prodotti vegetali. Sono sempre comunque tenute alla DIA tutte le aziende di produzione primaria che effettuano anche trasformazione INOLTRE: Gli operatori del settore alimentare notificano all’autorità competente ogni cambiamento significativo di attività nonché ogni chiusura di stabilimenti esistenti. Reg. 852/04 sull’igiene dei prodotti alimentari (art. 4) Gli operatori del settore alimentare che effettuano la produzione primaria e le operazioni connesse elencate nell’allegato I rispettano i requisiti generali in materia d’igiene di cui alla parte A dell’Allegato I e ogni requisito specifico previsto dal Reg. (CE) n. 853/2004. Reg. 852/04 sull’igiene dei prodotti alimentari All. I parte A • Requisiti generali in materia di igiene per la produzione primaria e le operazioni associate Reg. 852/04 All. I Ambito di applicazione All. I L’allegato I del Reg. (CE) 852/2004 si applica alla produzione primaria e alle seguenti operazioni associate: a) il trasporto,il magazzinaggio e la manipolazione di prodotti primari sul luogo di produzione, a condizione che ciò non alteri sostanzialmente la loro natura b) il trasporto di animali vivi, ove necessario per il raggiungimento degli obiettivi del presente regolamento c) in caso di prodotti di origine vegetale, prodotti della pesca e della caccia, le operazioni di trasporto per la consegna di prodotti primari, la cui natura non sia ancora stata sostanzialmente modificata, dal luogo di produzione ad uno stabilimento Reg. 852/04 All. I Requisiti in materia di igiene Gli operatori del settore alimentare devono • assicurare che i prodotti primari siano protetti da contaminazioni tenendo conto di tutte le trasformazioni successive cui saranno soggetti i prodotti primari • rispettare le disposizioni legislative comunitarie e nazionali relative al controllo dei rischi nella produzione primaria e nelle operazioni associate comprese: a) le misure di controllo della contaminazione derivante dall’aria, dal suolo,dall’acqua, dai mangimi, dai fertilizzanti, dai medicinali veterinari, dai prodotti fitosanitari e dai biocidi nonché il magazzinaggio, la gestione e l’eliminazione dei rifiuti b)Le misure relative alla salute e al benessere degli animali nonché alla salute delle piante che abbiano rilevanza per la salute umana compresi i programmi per il monitoraggio e il controllo delle zoonosi e degli agenti zoonotici Reg. 852/04 All. I PRODUZIONE PRIMARIA VEGETALE Gli operatori del settore alimentare che producono o raccolgono prodotti vegetali devono adottare misure adeguate per: a) b) c) Tenere puliti e, ove necessario dopo la pulizia, disinfettare in modo adeguato le strutture, le attrezzature, i contenitori, le casse di trasporto, i veicoli e le imbarcazioni. Assicurare, ove necessario, la produzione, il trasporto e condizioni di magazzinaggio igieniche e la pulizia dei prodotti vegetali; Usare acqua potabile o acqua pulita , ove necessario in modo da prevenire la contaminazione Reg. 852/04 All. I PRODUZIONE PRIMARIA VEGETALE Gli operatori del settore alimentare che producono o raccolgono prodotti vegetali devono adottare misure adeguate per: d) Assicurare che il personale addetto alla manipolazione dei prodotti alimentari sia in buona salute e segua una formazione sui rischi sanitari (es. utilizzo prodotti fitosanitari; adozione buone pratiche agricole per evitare ad es.sviluppo ammuffimenti in campo e in fase di stoccaggio) e) Per quanto possibile evitare la contaminazione da parte di animali e insetti nocivi Reg. 852/04 All. I PRODUZIONE PRIMARIA VEGETALE Gli operatori del settore alimentare che producono o raccolgono prodotti vegetali devono adottare misure adeguate per: f) Immagazzinare e gestire i rifiuti e le sostanze pericolose in modo da evitare la contaminazione (Reg. (CE) n. 1782/2003 (atto B 9- norme relative all’ecocondizionalità)- Conservazione dei prodotti fitosanitari e D.Lgs 152/2006 norme in materia ambientale) g) tenere conto dei risultati delle analisi pertinenti effettuate su campioni prelevati da piante o altri campioni che abbiano rilevanza per la salute umana Reg. 852/04 All. I PRODUZIONE PRIMARIA VEGETALE Gli operatori del settore alimentare che producono o raccolgono prodotti vegetali devono adottare misure adeguate per: h) Utilizzare correttamente i prodotti fitosanitari e biocidi come previsto dalla normativa pertinente CORRETTO UTILIZZO PRODOTTI FITOSANITARI AUTORIZZAZIONE ALL’ACQUISTO (PATENTINO) - Art 25 DPR 290/01 – deve essere in possesso di chi utilizza prodotti T+, T, Xn – deve essere in corso di validità REGISTRO DEI TRATTAMENTI - Art. 42 DPR 290/01 – deve essere presente e correttamente compilato RICEVUTE e FATTURE DI ACQUISTO - Art. 42 DPR 290/01 – devono essere conservate almeno per un anno dall’acquisto dei prodotti classificati T+, T, Xn. - SCHEDA DI SICUREZZA - art. 5 D.M. 07.09.2002 - obbligo del rivenditore consegnarla all’acquirente di prodotti fitosanitari CORRETTO UTILIZZO PRODOTTI FITOSANITARI (D. Lgs 194/95 art. 3, comma 1) I prodotti fitosanitari possono essere immessi in commercio e utilizzati solo se autorizzati dal Ministero della Salute. D. Lgs 194/95 art. 3, comma 3, lettera c) I prodotti fitosanitari autorizzati devono essere impiegati correttamente dagli utilizzatori in conformità a tutte le indicazioni riportate in etichetta (es. dosi d’impiego,prodotti registrati sulla coltura trattata, rispetto tempi di carenza ecc.) • Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i limiti massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CE del Consiglio Reg. 852/04 All. I PRODUZIONE PRIMARIA VEGETALE • Gli operatori del settore alimentare che producono o raccolgono prodotti vegetali devono tenere le registrazioni riguardanti: 1. l’uso di prodotti fitosanitari e biocidi 2. l’insorgenza di malattie o infestazioni compromettenti la sicurezza dei prodotti 1. i risultati delle analisi effettuate su campioni che abbiano rilevanza per la salute umana Registro dei trattamenti con prodotti fitosanitari • Registro dei trattamenti (DPR 290/01 art. 42, comma 3) • Modalità per la compilazione del registro dei trattamenti (Circolare 30 ottobre 2002 del MiPAF) Registro dei trattamenti con prodotti fitosanitari • 1. 2. 3. Gli acquirenti e gli utilizzatori di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari devono conservare presso l’azienda un registro dei trattamenti effettuati e su tale registro devono essere annotati: i dati anagrafici relativi all’azienda la denominazione della coltura trattata e la relativa estensione espressa in ettari, nonché le date di semina, trapianto,inizio fioritura e raccolta la data del trattamento, il prodotto e la relativa quantità impiegata , espressa in Kg o litri, nonché l’avversità che ha reso necessario il trattamento All. I parte A • Gli operatori del settore alimentare devono adottare opportune misure correttive quando sono informati di problemi individuati durante controlli ufficiali Rintracciabilità Art. 18 Reg (CE) 178/02 E’ disposta in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione la rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime Rintracciabilità Obblighi relativi agli alimenti: operatori del settore alimentare Art. 19 Reg (CE) 178/02 • • • 1. Se un operatore del settore alimentare ritiene o ha motivo di ritenere che un alimento da lui importato, prodotto non sia conforme ai requisiti di sicurezza degli alimenti e l’alimento non si trova più sotto il controllo immediato di tale operatore del settore alimentare esso deve avviare immediatamente procedure per il ritiro e informarne le autorità competenti. Se il prodotto può essere arrivato al consumatore , l’operatore informa i consumatori, in maniera efficace e accurata del motivo del ritiro, e se necessario, richiama i prodotti già forniti ai consumatori quando altre misure siano insufficienti a conseguire un livello elevato di tutela della salute. 4. Gli operatori del settore alimentare collaborano con le autorità competenti riguardo ai provvedimenti volti ad evitare o ridurre i rischi provocati da un alimento che forniscono o hanno fornito. • Il dettagliante che acquista prodotti da un produttore escluso dal campo di applicazione del Regolamento 852 ha l’obbligo della rintracciabilità e si assume la responsabilità diretta sui prodotti che acquista e ha quindi l’obbligo di mettere in atto le procedure di rintracciabilità in caso di allerta Reg. 852/04 sull’igiene dei prodotti alimentari All. I parte B • Raccomandazioni inerenti i manuali di corretta prassi igienica Regolamento (CE) 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari • HACCP non si applica al momento alla produzione primaria I principi del sistema dell’analisi dei punti critici di controllo (HACCP) non si applicano al momento alla produzione primaria su base generalizzata anche se è opportuno che gli Stati membri incoraggino, per quanto possibile, gli operatori primari ad applicare tali principi. • Sono raccomandati manuali di corretta prassi igienica Regolamento (CE) 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari • La fattibilità di estendere alla produzione primaria il requisito di definire procedure basate sui principi del sistema HACCP sarà uno degli elementi del riesame che la Commissione effettuerà in futuro. Reg. 852/04 sull’igiene dei prodotti alimentari I produttori primari del settore alimentare dovrebbero disporre di manuali di corretta prassi operativa in materia di igiene (artt. 7, 8, 9) Reg. 852/04 sull’igiene dei prodotti alimentari MANUALI DI CORRETTA PRASSI IGIENICA Sono strumenti di aiuto per: • Definire i pericoli e i mezzi più adeguati per tenerli sotto controllo; • Suggerire le misure igieniche più adeguate; • Mantenere sotto controllo i pericoli e dimostrare la conformità alla regolamentazione; • Individuare la documentazione essenziale. MANUALI DI CORRETTA PRASSI IGIENICA • I manuali di corretta prassi igienica devono essere validati dal Ministero della Salute. • Attualmente in Italia l’unico manuale di corretta prassi igienica per la produzione primaria conforme al Reg. 852/04 risulta essere quello pubblicato dalla Confederazione Italiana Agricoltori (CIA) Decreto 193/2007 Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore • Prevede sanzioni per i produttori primari per: _ mancata notifica all’autorità competente o svolgimento attività quando registrazione sospesa o revocata _ mancata comunicazione aggiornamento _ mancata ottemperanza all’allegato I parte A del Reg. (CE) 852/04. www.fitofarmaci.asl1.liguria.it