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obblighi ed adempimenti dei produttori primari

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obblighi ed adempimenti dei produttori primari
OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI
DEI PRODUTTORI PRIMARI
Dott.ssa Viviana Pisano
S.C. Igiene Alimenti e Nutrizione
PRINCIPALE NORMATIVA DI
RIFERIMENTO
• Regolamento (CE) n. 178/2002
• Regolamento (CE) n. 852/2004
• Regolamento (CE) n. 853/2004
• Linee Guida applicative del regolamento 852/2004 del
9.2.2006
• Linee Guida applicative del regolamento 853/2004 del
9.2.2006
• DGR n. 386 del 20.04.2006
• DGR n. 1465 del 15.12.2006
• Circolare Regione Liguria n. 175364/77 del 27.12.2006
Regolamento (CE) n. 178/2002
• Stabilisce i principi generali della
legislazione alimentare, istituisce
l’Autorità europea per la sicurezza
alimentare e fissa procedure nel
campo della sicurezza alimentare
Reg. (CE) n. 178/2002
Per garantire la sicurezza degli alimenti
occorre considerare tutti gli aspetti della
catena di produzione alimentare come un
unico processo, a partire dalla produzione
primaria
inclusa,
passando
per
la
produzione di mangimi fino alla vendita o
erogazione di alimenti al consumatore
inclusa, in quanto ciascun elemento di essa
presenta
un
potenziale
impatto
sulla
sicurezza alimentare.
Reg. (CE) 178/2002
art. 3 punto 17
COSA SI INTENDE PER
PRODUZIONE
PRIMARIA
Tutte
le
fasi
della
produzione,
dell’allevamento o della coltivazione dei
prodotti primari , compresi il raccolto, la
mungitura
e la produzione zootecnica
precedente la macellazione e comprese la
caccia e la pesca e la raccolta di prodotti
selvatici.
Reg. (CE) 178/2002
art. 2, comma 1, lettera a)
COSA SI INTENDE PER PRODOTTO
PRIMARIO
• I prodotti della produzione primaria compresi i
prodotti della terra, dell’allevamento della
caccia e della pesca (a condizione che durante
le attività di magazzinaggio, trasporto e
manipolazione
non
subiscano
alterazioni
sostanziali della loro natura originaria)
Regolamento (CE) 852/2004
sull’igiene dei prodotti alimentari
•
Riguarda tutti gli alimenti
•
Promuove un approccio integrato “dal campo alla
tavola” in quanto è necessario garantire la sicurezza
degli alimenti lungo tutta la catena alimentare a
cominciare dalla produzione primaria
•
•
Interessa tutti i livelli:
- produzione primaria,
- trasformazione,
- distribuzione,
- scambi/esportazione
Attribuisce la responsabilità primaria dell’igiene degli
alimenti agli operatori del settore alimentare
Reg. 852/04 sull’igiene dei prodotti
alimentari - INNOVAZIONI
Il Regolamento si applica alla
produzione primaria comprese le
attività di trasporto, stoccaggio e di
manipolazione svolte in azienda e le
operazioni di trasporto dall’azienda
ad uno stabilimento o a un mercato
Reg. 852/04 sull’igiene dei prodotti
alimentari
non si applica:
-alla produzione primaria per uso domestico
privato
-alla preparazione, alla manipolazione o alla
conservazione domestica di alimenti destinati
al consumo domestico privato
-alla fornitura diretta di piccoli quantitativi di
prodotti primari dal produttore al consumatore
finale o a dettaglianti locali che forniscono
direttamente il consumatore finale.
• L’esclusione del produttore primario
che commercializza piccole quantità
direttamente, non esime l’operatore
dall’applicazione, durante la sua
attività, delle regole base dell’igiene
e delle buone pratiche agricole al
fine di ottenere un prodotto sicuro.
Obblighi per i produttori primari
1. Notifica (DIA o altre forme di notifica
finalizzate alla registrazione dell’azienda)
2. Rispetto dei requisiti generali in materia di
igiene previsti dall’All. I parte A del Reg.(CE)
852/2004
- garantire requisiti igienici
- tenere le registrazioni previste
- adottare misure correttive se informati
di problemi riscontrati durante il
controllo ufficiale
Raccomandazioni
per produttori primari
• Adozione di manuali di corretta prassi
igienica
(All. I parte B del Reg.(CE) 852/2004)
Reg. 852/04 sull’igiene dei prodotti
alimentari - INNOVAZIONI
Il Regolamento prevede la
REGISTRAZIONE di:
TUTTE LE AZIENDE DI
PRODUZIONE PRIMARIA
DESTINATA A SCOPI
ALIMENTARI
REGISTRAZIONE
quale significato ?
• Ha lo scopo di permettere alle autorità
competenti di sapere dove sono situate le loro
imprese alimentari e quali sono le loro attività
affinché possano effettuare, quando lo
ritengono necessario, i controlli ufficiali
secondo procedure definite ai sensi del reg.
882/2004
• La registrazione deve consistere in una
procedura semplice
Registrazione
ASL – Dipartimento di Prevenzione è la struttura
delegata per l’anagrafe delle registrazioni.
La registrazione avviene
• mediante procedura DIA (DGR 386/2006 e DGR
1465/2006); da presentarsi al Comune per tutte le
nuove aziende di produzione primaria
• a cura dell’ASL per tutte le aziende di produzione
primaria già registrate presso Enti pubblici prima
dell’entrata in vigore della DGR 1645 del 15.12.2006
(la ASL provvederà alla registrazione acquisendo i dati
direttamente dagli Enti pubblici in possesso di archivi)
PRODUZIONE PRIMARIA
DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA’ (DIA)
IN LIGURIA
La procedura della DIA si applica
Agli
operatori
che
iniziano
l’attività
successivamente all’entrata in vigore della
deliberazione che individua la modulistica
necessaria (DGR 1465 del 15.12.2006)
PRODUZIONE PRIMARIA
DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA’ (DIA)
IN LIGURIA
La procedura della DIA non si applica:
Alla produzione primaria per uso domestico e privato
Alla fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari
dal produttore al consumatore finale o a dettaglianti locali che
forniscono direttamente il consumatore finale. La Regione
Liguria con Deliberazione
n. 1465 del 15/12/2006,
limitatamente alla produzione primaria di vegetali, ha
ulteriormente definito come “piccoli quantitativi” quelli ceduti
da imprese agricole alle quali si applicano le disposizioni
dell’art. 32 bis del D.P.R. n. 633/72 e successive
modificazioni e integrazioni (volume di affari annuo inferiore a
7000 €)
Alle produzioni
già registrate presso enti pubblici
(precedentemente all’entrata in vigore della DGR 1465 del
15.12.2006)
PRODUZIONE PRIMARIA DICHIARAZIONE
DI INIZIO ATTIVITA’ (DIA) IN LIGURIA
Le aziende con produzioni primarie esclusivamente
vegetali sono tenute alla DIA solo qualora le produzioni
siano superiori ai piccoli quantitativi
Le aziende con produzioni primarie miste
animali/vegetali oltre alla registrazione prevista dall’art.
14 del D. Lgs 158/2006 sono tenute anche alla DIA
qualora superino i limiti dei piccoli quantitativi di
prodotti vegetali.
Sono sempre comunque tenute alla DIA tutte le aziende
di produzione primaria che effettuano anche
trasformazione
INOLTRE:
Gli operatori
del settore alimentare notificano
all’autorità competente ogni cambiamento significativo
di attività nonché ogni chiusura di stabilimenti esistenti.
Reg. 852/04 sull’igiene
dei prodotti alimentari
(art. 4)
Gli operatori del settore alimentare che effettuano
la produzione primaria e le operazioni connesse
elencate nell’allegato I rispettano i requisiti
generali in materia d’igiene di cui alla parte A
dell’Allegato I e ogni requisito specifico previsto
dal Reg. (CE) n. 853/2004.
Reg. 852/04 sull’igiene
dei prodotti alimentari
All. I parte A
• Requisiti generali in materia di
igiene per la produzione primaria e
le operazioni associate
Reg. 852/04 All. I
Ambito di applicazione All. I
L’allegato I del Reg. (CE) 852/2004 si
applica alla produzione primaria e alle
seguenti operazioni associate:
a)
il trasporto,il magazzinaggio e la manipolazione di prodotti
primari sul luogo di produzione, a condizione che ciò non
alteri sostanzialmente la loro natura
b)
il trasporto di animali vivi, ove necessario per il
raggiungimento degli obiettivi del presente regolamento
c)
in caso di prodotti di origine vegetale, prodotti della pesca
e della caccia, le operazioni di trasporto per la consegna di
prodotti primari, la cui natura non sia ancora stata
sostanzialmente modificata, dal luogo di produzione ad uno
stabilimento
Reg. 852/04 All. I
Requisiti in materia di igiene
Gli operatori del settore alimentare devono
•
assicurare
che
i
prodotti
primari
siano
protetti
da
contaminazioni tenendo conto di tutte le trasformazioni
successive cui saranno soggetti i prodotti primari
•
rispettare le disposizioni legislative comunitarie e nazionali
relative al controllo dei rischi nella produzione primaria e nelle
operazioni associate comprese:
a) le misure di controllo della contaminazione derivante dall’aria,
dal suolo,dall’acqua, dai mangimi, dai fertilizzanti, dai medicinali
veterinari, dai prodotti fitosanitari e dai biocidi nonché il
magazzinaggio, la gestione e l’eliminazione dei rifiuti
b)Le misure relative alla salute e al benessere degli animali
nonché alla salute delle piante che abbiano rilevanza per la
salute umana
compresi i programmi per il monitoraggio e il
controllo delle zoonosi e degli agenti zoonotici
Reg. 852/04 All. I
PRODUZIONE PRIMARIA VEGETALE
Gli operatori del settore alimentare che producono o
raccolgono prodotti vegetali devono adottare
misure adeguate per:
a)
b)
c)
Tenere puliti e, ove necessario dopo la pulizia,
disinfettare in modo adeguato le strutture, le
attrezzature, i contenitori, le casse di trasporto, i
veicoli e le imbarcazioni.
Assicurare, ove necessario, la produzione, il trasporto
e condizioni di magazzinaggio igieniche e la pulizia
dei prodotti vegetali;
Usare acqua potabile o acqua pulita , ove necessario
in modo da prevenire la contaminazione
Reg. 852/04 All. I
PRODUZIONE PRIMARIA VEGETALE
Gli operatori del settore alimentare che producono o
raccolgono prodotti vegetali devono adottare
misure adeguate per:
d) Assicurare che il personale addetto alla manipolazione
dei prodotti alimentari sia in buona salute e segua una
formazione sui rischi sanitari
(es. utilizzo prodotti
fitosanitari; adozione buone pratiche agricole per
evitare ad es.sviluppo ammuffimenti in campo e in fase
di stoccaggio)
e) Per quanto possibile evitare la contaminazione da
parte di animali e insetti nocivi
Reg. 852/04 All. I
PRODUZIONE PRIMARIA VEGETALE
Gli operatori del settore alimentare che producono o
raccolgono prodotti vegetali devono adottare
misure adeguate per:
f)
Immagazzinare e gestire i rifiuti e le sostanze pericolose in
modo da evitare la contaminazione (Reg. (CE) n.
1782/2003 (atto B 9- norme relative all’ecocondizionalità)- Conservazione dei prodotti fitosanitari e
D.Lgs 152/2006 norme in materia ambientale)
g) tenere conto dei risultati delle analisi pertinenti effettuate su
campioni prelevati da piante o altri campioni che abbiano
rilevanza per la salute umana
Reg. 852/04 All. I
PRODUZIONE PRIMARIA VEGETALE
Gli operatori del settore alimentare che producono o
raccolgono prodotti vegetali devono adottare
misure adeguate per:
h)
Utilizzare correttamente i prodotti
fitosanitari e biocidi come previsto dalla
normativa pertinente
CORRETTO UTILIZZO
PRODOTTI FITOSANITARI
AUTORIZZAZIONE ALL’ACQUISTO (PATENTINO) - Art 25 DPR 290/01
– deve essere in possesso di chi utilizza prodotti T+, T, Xn
– deve essere in corso di validità
REGISTRO DEI TRATTAMENTI - Art. 42 DPR 290/01
– deve essere presente e correttamente compilato
RICEVUTE e FATTURE DI ACQUISTO - Art. 42 DPR 290/01
– devono essere conservate almeno per un anno dall’acquisto dei prodotti
classificati T+, T, Xn.
-
SCHEDA DI SICUREZZA - art. 5 D.M. 07.09.2002
- obbligo del rivenditore consegnarla all’acquirente di
prodotti fitosanitari
CORRETTO UTILIZZO
PRODOTTI FITOSANITARI
(D. Lgs 194/95 art. 3, comma 1)
I prodotti fitosanitari possono essere immessi in commercio e
utilizzati solo se autorizzati dal Ministero della Salute.
D. Lgs 194/95 art. 3, comma 3, lettera c)
I prodotti fitosanitari autorizzati devono essere impiegati
correttamente dagli utilizzatori in conformità a tutte le
indicazioni riportate in etichetta (es. dosi d’impiego,prodotti
registrati sulla coltura trattata, rispetto tempi di carenza ecc.)
•
Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento e del Consiglio
del 23 febbraio 2005 concernente i limiti massimi di residui di
antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di
origine vegetale e animale e che modifica la direttiva
91/414/CE del Consiglio
Reg. 852/04 All. I
PRODUZIONE PRIMARIA VEGETALE
• Gli operatori del settore alimentare
che producono o raccolgono prodotti
vegetali devono tenere le registrazioni
riguardanti:
1. l’uso di prodotti fitosanitari e biocidi
2. l’insorgenza di malattie o infestazioni
compromettenti la sicurezza dei
prodotti
1. i risultati delle analisi effettuate su
campioni che abbiano rilevanza per la
salute umana
Registro dei trattamenti
con prodotti fitosanitari
• Registro dei trattamenti
(DPR 290/01 art. 42, comma 3)
• Modalità per la compilazione del
registro dei trattamenti
(Circolare 30 ottobre 2002 del
MiPAF)
Registro dei trattamenti
con prodotti fitosanitari
•
1.
2.
3.
Gli acquirenti e gli utilizzatori di prodotti fitosanitari e
coadiuvanti di prodotti fitosanitari devono conservare
presso l’azienda un registro dei trattamenti effettuati
e su tale registro devono essere annotati:
i dati anagrafici relativi all’azienda
la denominazione della coltura trattata e la relativa
estensione espressa in ettari, nonché le date di
semina, trapianto,inizio fioritura e raccolta
la data del trattamento, il prodotto e la relativa
quantità impiegata , espressa in Kg o litri, nonché
l’avversità che ha reso necessario il trattamento
All. I parte A
• Gli operatori del settore alimentare
devono adottare opportune misure
correttive quando sono informati
di problemi individuati durante
controlli ufficiali
Rintracciabilità
Art. 18 Reg (CE) 178/02
E’ disposta in tutte le fasi della produzione, della
trasformazione e della distribuzione la rintracciabilità
degli alimenti, dei mangimi degli animali destinati alla
produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza
destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o
di un mangime
Rintracciabilità
Obblighi relativi agli alimenti: operatori del settore alimentare
Art. 19 Reg (CE) 178/02
•
•
•
1. Se un operatore del settore alimentare ritiene o ha motivo di
ritenere che un alimento da lui importato, prodotto non sia conforme
ai requisiti di sicurezza degli alimenti e l’alimento non si trova più
sotto il controllo immediato di tale operatore del settore alimentare
esso deve avviare immediatamente procedure per il ritiro e
informarne le autorità competenti.
Se il prodotto può essere arrivato al consumatore , l’operatore
informa i consumatori, in maniera efficace e accurata del motivo del
ritiro, e se necessario, richiama i prodotti già forniti ai consumatori
quando altre misure siano insufficienti a conseguire un livello elevato
di tutela della salute.
4. Gli operatori del settore alimentare collaborano con le autorità
competenti riguardo ai provvedimenti volti ad evitare o ridurre i rischi
provocati da un alimento che forniscono o hanno fornito.
• Il dettagliante che acquista prodotti
da un produttore escluso dal campo
di applicazione del Regolamento 852
ha l’obbligo della rintracciabilità e si
assume la responsabilità diretta sui
prodotti che acquista e ha quindi
l’obbligo di mettere in atto le
procedure di rintracciabilità in caso
di allerta
Reg. 852/04 sull’igiene
dei prodotti alimentari
All. I parte B
• Raccomandazioni inerenti i
manuali di corretta prassi
igienica
Regolamento (CE) 852/2004
sull’igiene dei prodotti alimentari
• HACCP non si applica al momento alla
produzione primaria
I principi del sistema dell’analisi dei punti
critici di controllo (HACCP) non si applicano al
momento alla produzione primaria su base
generalizzata anche se è opportuno che gli
Stati membri incoraggino, per quanto
possibile, gli operatori primari ad applicare
tali principi.
• Sono raccomandati manuali di corretta
prassi igienica
Regolamento (CE) 852/2004
sull’igiene dei prodotti alimentari
• La fattibilità di estendere alla
produzione primaria il requisito di
definire procedure basate sui
principi del sistema HACCP sarà
uno degli elementi del riesame che
la Commissione effettuerà in
futuro.
Reg. 852/04 sull’igiene
dei prodotti alimentari
I produttori primari del settore
alimentare dovrebbero disporre di
manuali di corretta prassi operativa
in materia di igiene (artt. 7, 8, 9)
Reg. 852/04 sull’igiene
dei prodotti alimentari
MANUALI DI CORRETTA
PRASSI IGIENICA
Sono strumenti di aiuto per:
• Definire i pericoli e i mezzi più adeguati per
tenerli sotto controllo;
• Suggerire le misure igieniche più adeguate;
• Mantenere sotto controllo i pericoli e
dimostrare la conformità alla
regolamentazione;
• Individuare la documentazione essenziale.
MANUALI DI CORRETTA
PRASSI IGIENICA
• I manuali di corretta prassi igienica
devono essere validati dal Ministero
della Salute.
• Attualmente in Italia l’unico manuale di
corretta
prassi
igienica
per
la
produzione primaria conforme al Reg.
852/04 risulta essere quello pubblicato
dalla Confederazione Italiana Agricoltori
(CIA)
Decreto 193/2007
Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia
materia di
sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel
medesimo settore
• Prevede sanzioni per i produttori
primari per:
_ mancata notifica all’autorità competente o
svolgimento attività quando registrazione
sospesa o revocata
_ mancata comunicazione aggiornamento
_ mancata ottemperanza all’allegato I parte A
del Reg. (CE) 852/04.
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