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I contratti di solidarietà: cosa sono e come funzionano

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I contratti di solidarietà: cosa sono e come funzionano
09-10-2009
I contratti di solidarietà: cosa sono e come
funzionano
In fase di crisi tornano alla mente domande che risalgono a molti anni fa: come è possibile distribuire in maniera
omogenea rischi e danni tra lavoratori e aziende? E come è possibile evitare che la cassa integrazione diventi un
modo attraverso il quale solo una parte dei lavoratori subisce una perdita di reddito o, addirittura, possano costituire
una “lista preventiva” per futuri esuberi?
In questa scheda, tratta da Wikilabour, Dizionario on line dei diritti dei lavoratori, vediamo cosa sono
e come funzionano i contratti di solidarietà, strumento utilizzato durante la grave crisi industriale che colpì il nostro
Paese attorno alla metà degli anni ’80.
Definizione
I contratti di solidarietà (CdS) sono contratti la cui finalità è quella di contrastare la riduzione dei livelli
occupazionali e contenere il fenomeno della disoccupazione.
Questi contratti vengono definiti CdS difensivi.
Si tratta, nella pratica, di contratti derivanti da accordi siglati dalle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale in cui viene stabilito un orario ridotto (in via temporanea) per i
lavoratori al fine di evitare che l’azienda dichiari (e metta in atto) un esubero di personale.
In linea teorica possono essere stipulati anche contratti di solidarietà c.d. espansivi, finalizzati cioè ad
incrementare gli organici (e non a contenere gli esuberi), ma tale fattispecie non ha avuto una reale
diffusione pratica.
Il nostro ordinamento prevede 2 tipi di contratto di solidarietà:
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Tipo 1 o TIPO A - Contratti di solidarietà per l e imprese in regime di CIGS ex art. 1 DL 726/84
convertito in Legge 863/84
Tipo 2 o TIPO B - Contratti di solidarietà per le imprese non rientranti nel regime di CIGS ex Legge
236/93 (detti anche contratti di solidarietà per le imprese minori)
Area di applicazione
Contratti di TIPO I o TIPO A
Come detto una prima fattispecie è prevista dal D.L. 726/84 convertito in Legge 863/84.
Essa riguarda:
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imprese rientranti nell’ambito di applicazione della CIGS
imprese appaltatrici di servizi di mense aziendali (quando la committente fruisce di CIGO o CIGS)
imprese appaltatrici di servizi di pulizia presso imprese industriali (solo quando l’azienda fruisce di
CIGS)
imprese editrici di giornali e quotidiani e agenzie di stampa a diffusione nazionale, nonché editrici o
stampatrici di pubblicazioni periodiche. Per tutte queste imprese non è richiesto il requisito minimo
occupazionale di 15 unità.
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Questi contratti non possono essere utilizzati:
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nelle imprese sottoposte a una procedura concorsuale
in caso di fine lavoro e cantiere nelle aziende edili
per lavori a tempo determinato nelle attività stagionali.
I soggetti destinatari di questa tipologia di contratti sono:
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•
tutti i dipendenti ad esclusione dei dirigenti, degli apprendisti e dei lavoratori a domicilio;
per i dipendenti con rapporto di lavoro part-time è ammissibile l'applicazione dell'ulteriore riduzione di
orario, qualora sia dimostrato il carattere strutturale del part-time nella preesistente organizzazione del
lavoro.
Contratti di TIPO II o TIPO B
Un’altra fattispecie è quella del “Contratto di Solidarietà per le imprese minori”.
L’art. 5, c. 5, della Legge 236/93 ha previsto una seconda forma di contratto di solidarietà che può essere
utilizzata nelle seguenti imprese:
•
•
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aziende in cui non trova applicazione la CIGS ma che hanno aperto la procedura di licenziamento
collettivo ai sensi dell’art. 24 L. 233/91 (imprese che hanno comunque più di 15 dipendenti)
in tutte le imprese alberghiere operanti nelle località termali che presentano grave crisi occupazionale
(elenco delle località termali nel DM 1° Ottobre 1993 e DPCM 27 settembre 1995)
nelle aziende artigiane (che non hanno diritto alla CIGS) anche ove occupino meno di 16 dipendenti a
condizione che i lavoratori con orario ridotto percepiscano, a carico di fondi bilaterali, una prestazione
non inferiore alla metà del contributo pubblico a carico dei lavoratori.
In seguito al recente intervento del legislatore (art. 7 – ter, comma 9, lettera d) della Legge n. 33/2009) con
cui si è integrato il dettato originale dell’art. 5, c. 5, Legge 236/93, anche le imprese con meno di 15
dipendenti potranno ricorrere ai contratti di solidarietà “al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali
per giustificato motivo oggettivo” (come chiarito dal Ministero del Lavoro con una nota del 3/11/2009).
I soggetti destinatari sono:
•
•
tutti i dipendenti ad esclusione dei dirigenti
i lavoratori assunti con contratto a termine, con contratto di apprendistato e di inserimento possono
beneficiare del contratto di solidarietà e del relativo contributo fino alla scadenza del contratto purché
la riduzione di orario non impedisca il raggiungimento degli obiettivi formativi.
Misura e durata del trattamento di integrazione salariale
Contratti di TIPO I o TIPO A
Per questa tipologia di Cds, l’ammontare del trattamento di integrazione salariale è attualmente
determinato nella misura del 60% del trattamento retributivo perso a seguito della riduzione di orario (l'art.
6, comma 3, della legge 608/96 ha portato dal 50% al 60% la misura del trattamento).
L’integrazione salariale (che grava sulla contabilità separata dei trattamenti CIGS) viene corrisposta per un
periodo non superiore a 24 mesi.
Tale trattamento deve essere determinato non tenendo conto degli aumenti retributivi previsti dai CIA
(Contratto Integrativo Aziendale nei sei mesi antecedenti alla stipulazione dei CdS e il suo ammontare è
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ridotto in corrispondenza di eventuali successivi aumenti intervenuti sempre in sede di contrattazione
aziendale.
Inoltre (fino al periodo massimo di 24 mesi) ai datori di lavoro spetta una riduzione della contribuzione
assistenziale e previdenziale in misura variabile a seconda della collocazione geografica dell’impresa e della
consistenza della riduzione di orario.
L’ammissione dei lavoratori al trattamento di integrazione salariale è subordinato al conseguimento di una
anzianità lavorativa presso l’impresa di almeno 90 giorni alla data della richiesta.
Contratti di TIPO II o TIPO B
Per quanto riguarda la fattispecie dei contratti di solidarietà di tipo B (o II) prevista dall’art. 5, c. 5, della
Legge 236/93, alle imprese non rientranti nell’ambito della CIGS viene corrisposto un contributo, per un
periodo massimo di due anni, pari alla metà della parte di retribuzione da esse non dovuta in conseguenza
della riduzione di orario.
Tale contributo viene erogato in rate trimestrali e ripartito in parti uguali tra azienda e lavoratori interessati
(25% a testa) e posto a carico del Fondo per l’Occupazione.
Procedure (cenni) e altre informazioni
Contratti di TIPO I o TIPO A
L’impresa che abbia stipulato un contratto collettivo aziendale con i sindacati aderenti alle confederazioni
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, per la riduzione d’orario al fine di evitare gli
esuberi, presenta domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale alla Direzione generale
degli ammortizzatori sociali del Ministero del Lavoro che decide sulla concessione del trattamento.
L'esubero di personale, in relazione al quale viene sottoscritto tra le parti il contratto di solidarietà, deve
essere quantificato e motivato nel contratto stesso.
Le cause del manifestarsi dell'eccedenza sono individuate anche tenuto conto degli indicatori economico
finanziari (risultato di impresa, fatturato, risultato operativo indebitamento), complessivamente considerati
e riguardanti il biennio precedente, dai quali deve emergere un andamento a carattere negativo ovvero
involutivo.
La riduzione dell'orario di lavoro è stabilita nelle forme di riduzione dell'orario giornaliero, settimanale o
mensile
Nel contratto di solidarietà non può essere prevista, in via generale, una durata inferiore a dodici mesi e,
come previsto dall'articolo 1, comma 2, della Legge n. 863 del 1984, una durata superiore a ventiquattro
mesi (DM. 31445/2002).
In via generale, il contratto di solidarietà è considerato idoneo a perseguire il suo scopo quando la
percentuale di riduzione di orario concordata tra le parti è tale che il totale del numero delle ore non
lavorate dalla complessiva platea degli interessati al contratto stesso risulti superiore nella misura del 30%,
ovvero inferiore nella stessa misura percentuale, al numero delle ore che sarebbero state effettuate dai
lavoratori dichiarati in esubero.
In altre parole la riduzione dell’orario complessivo derivante dai CdS deve stare in un range tra -30% e
+30% delle ore effettuate dalle persone potenzialmente in esubero (DM. 31445/2002).
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Qualora le parti, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, ritengano di derogare nel senso di
una minore riduzione di orario, così come già determinata nel contratto di solidarietà, le modalità di tale
deroga devono essere previste nel contratto stesso.
L'azienda comunica l'avvenuta variazione di orario al competente ufficio del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali. In tutti i casi in cui la deroga sia nel senso di una maggiore riduzione di orario, già ridotto in
virtù del contratto di solidarietà, è obbligatoria la sottoscrizione di un nuovo contratto di solidarietà e la
conseguente presentazione di nuova domanda (DM. 31445/2002).
In via generale, non sono ammesse prestazioni di lavoro straordinario per i lavoratori posti in solidarietà,
oltre l'orario full time previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria (DM. 31445/2002).
Contratti di TIPO II o TIPO B
L’impresa presenta istanza, corredata dall’accordo sindacale (vedi sopra), alla DPL o alla DRL oppure al
Ministero del Lavoro, rispettivamente nei casi in cui l’eccedenza di personale riguardi unità produttive
ubicate nella provincia, in più province, nell’ambito di una stessa regione o in più regioni.
L’ammissione al beneficio è disposta con Decreto del Ministero del Lavoro entro 45 giorni dalla data di
presentazione dell’istanza (DL 148/93 convertito in Legge 236/93 art. 5 commi 10 e 11).
Questa scheda, a cura di Igor Giussani, è tratta da:
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