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Il trasporto combinato
Il trasporto combinato di *Franco MEDRI e **Maurizio PIRAINO Con il Decreto Ministeriale 15 febbraio 2001, n. 28T, il Ministero dei Trasporti ha recepito la Direttiva n. 92/106/CEE del 7 dicembre 1992, relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci fra Stati membri dell’Unione Europea (UE) o aderenti all’accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE) 1, con la quale detti trasporti sono stati esentati da qualsiasi contingentamento ed autorizzazione. Ai sensi dell’art. 1 del predetto D.M. per «trasporto combinato» si intendono i trasporti di cose fra Stati membri dell’UE o aderenti all’accordo sullo SEE nei quali l’autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza veicolo trattore, la cassa mobile o il contenitore (di 20 piedi e oltre) effettuano la parte iniziale o terminale del tragitto su strada e l’altra parte per ferrovia, per via navigabile o per mare e ricorrono le seguenti condizioni: a) la parte del tragitto effettuata per ferrovia, per via navigabile o per mare supera i 100 km in linea d’aria; b) la parte iniziale o terminale del tragitto, effettuata su strada, è compresa fra il punto di carico della merce e l’idonea stazione ferroviaria di carico più vicina 2 per il tragitto iniziale o fra il punto di scarico della merce e l’idonea stazione ferroviaria di scarico più vicina per il tragitto terminale ovvero la parte iniziale o terminale del tragitto, effettuata su strada, è compresa in un raggio non superiore a 150 km in linea d’aria dal porto fluviale o marittimo di imbarco o di sbarco 3. 1 2 3 «La direttiva del Consiglio 7 dicembre 1992, 92/106/CEE, relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri, non si applica ai trasporti combinati di merci tra paesi terzi e Stati membri ed il regolamento (CEE) del Consiglio 22 dicembre 1986, n. 4055, che applica il principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi, non si applica ai trasporti su strada di merci sbarcate da navi» [sentenza della Corte di Giustizia Europea (Sesta Sezione) del 5 ottobre 1995 – Causa C-96/94]. A livello puramente storico si segnala che con la circolare n. 78/80 del 17 luglio 1980 (prot. n. 1935/CT. 41) – emanata in applicazione del previgente D.M. n. 1606 del 30 maggio 1980, recante: «Rilascio di autorizzazioni speciali per trattori isolati adibiti al traino esclusivamente di rimorchi e semirimorchi utilizzati per trasporti combinati anche su relazioni nazionali nonché estensione della facoltà del traino alternativo» – il Ministero dei Trasporti, per l’individuazione dello scalo più vicino dal quale proveniva o al quale era destinato il trasporto, aveva indicato, in allegato, gli scali ferroviari all’epoca attrezzati per i trasporti combinati nazionali ed internazionali strada-rotaia, precisando che: «A cura dell’Azienda F.S. l’elenco di tali scali verrà aggiornato con bollettini periodici». In particolare, si trattava dei seguenti scali: Candiolo, Novara, Torino Vanchiglia, Milano Rogoredo, Milano Greco Pirelli, Melzo, Busto Arsizio, Verona P.N., Bologna Pavone, Roma Ostiense, Napoli Granili (all’epoca di prossima attivazione), Bari Lamasinata (all’epoca di prossima attivazione), Reggio Calabria, Bicocca (Catania). Qualora: il trasporto avesse come oggetto il rimorchio o il semirimorchio (per cui in tale circostanza sarà la motrice o il trattore a recarsi presso lo scalo ferroviario o il porto per effettuarne l’aggancio e, quindi, trainarlo proseguendo così il viaggio) oppure avesse come oggetto la cassa mobile o il container di almeno 20 piedi (in questa ipotesi sarà l’intero veicolo o complesso veicolare a recarsi presso lo scalo ferroviario o il porto per caricare l’oggetto); non venissero rispettate le condizioni previste dall’art. 1, comma 1, lettere a) e b), del D.M. 15 febbraio 2001, n. 28T (con cui è stata recepita nell’ordinamento italiano la direttiva n. 92/106/CEE) che definisce il «trasporto combinato» fra Stati membri dell’UE o aderenti all’accordo sullo SEE; non si è più in presenza di un trasporto combinato intracomunitario, bensì di un’attività di trasporto stradale interna al territorio nazionale svolta da un vettore non residente (cabotaggio). Ciò si verifica, ad esempio, quando nell’ambito di un trasporto combinato terra/mare fra Italia e Spagna la parte iniziale del tragitto su strada eseguita in territorio italiano dal vettore spagnolo risulti compresa in un raggio superiore a 150 km in linea d’aria dal porto marittimo di imbarco. In tal caso, infatti, l’eccessiva percorrenza del tratto nazionale eseguito su gomma – superiore al predetto limite massimo di 150 hm fissato dal citato L’art. 2 del D.M. n. 28T/2001 dispone che tale trasporto, svolto mediante veicoli a ciò destinati e regolarmente immatricolati in uno degli Stati dell’UE o aderenti all’accordo sullo SEE, può essere liberamente esercitato. L’art. 4 del medesimo decreto stabilisce, però, che possono effettuare, nel quadro di un trasporto combinato tra Stati dell’UE o aderenti all’accordo sullo SEE, tragitti stradali iniziali e/o terminali che costituiscono parte integrante del trasporto combinato anche quando non comprendono il varco di una frontiera, tutti i vettori stradali stabiliti in uno degli Stati predetti che possiedono i requisiti per l’accesso alla attività e al mercato per il trasporto di merci fra Stati membri 4. Di conseguenza per la dimostrazione di tali requisiti le imprese stabilite in uno Stato membro che svolgono attività di trasporto combinato che interessa il territorio italiano devono avere a bordo del veicolo a motore la copia certifica conforme della licenza comunitaria e, qualora il mezzo sia condotto da un autista extracomunitario, l’attestato di conducente 5. In relazione a numerose richieste circa l’interpretazione – in sede di controllo su strada – della disciplina sul «trasporto combinato» svolto da imprese estere in conto terzi appartenenti ai Paesi membri dell'UE/SEE, tenuto conto dell'esigenza di assicurare un'uniformità di orientamento applicativo su tutto il territorio nazionale, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la 4 5 art. 1, comma 1, lettera b), del D.M. n. 28T/2001 – non consente più di qualificare il trasporto come «combinato» fra Stati membri dell’UE (dall’Italia verso la Spagna) ma ne determina l’automatica (ri)definizione come normale trasporto nazionale dove lo spostamento stradale svolto in territorio italiano (tragitto iniziale che non comprende il varco di una frontiera) prevale (escludendolo) sul percorso marittimo eseguito dal solo semirimorchio o dalla sola cassa mobile o container di almeno 20 piedi e per tale motivo non può essere considerato «parte integrante del trasporto combinato» come stabilito dall’art. 4 del medesimo D.M. n. 28T/2001. In tale ipotesi, fermo restando che a bordo del veicolo (a motore) si dovrà trovare la copia certificata conforme della licenza comunitaria unitamente all’attestato di conducente, qualora questi risultasse cittadino extracomunitario (ad esempio, marocchino o tunisino), il vettore spagnolo potrà legittimamente effettuare il citato servizio di trasporto nazionale solamente se soddisfi rigorosamente tutte le specifiche condizioni previste dalla specifica disciplina comunitaria in materia di cabotaggio stradale contenuta nel Regolamento (CE) n. 1072/2009 del 21 ottobre 2009 (art. 8), pena l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 46-bis della legge n. 298/1974. Laddove, viceversa, il trasporto in questione avesse come oggetto l’intero complesso veicolare si è in presenza di un trasporto internazionale in ambito comunitario (nell’esempio appena prospettato sulla relazione di traffico italo/iberica) soggetto alla disciplina del Regolamento (CEE) n. 881/92 per cui al possesso della licenza comunitaria (e dell’eventuale attestato di conducente se l’autista fosse cittadino di un Paese terzo all’UE o allo SEE) al pari del trasporto combinato intracomunitario che anch’esso, per quanto possa essere liberamente esercitato (art. 2 del D.M. n. 28T/2001), richiede che il vettore possieda i requisiti per l’accesso alla attività e al mercato per il trasporto di merci fra Stati membri dell’UE o dello SEE (art. 4 del D.M. n. 28T/2001) certificabili attraverso il possesso dei predetti titoli autorizzativi. Più precisamente: «I vettori stradali stabiliti in uno degli Stati dell’Unione europea o aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo, e che possiedono i requisiti per l’accesso alla attività e al mercato per il trasporto di cui all’art. 1, possono effettuare, nel quadro di un trasporto combinato tra Stati dell’Unione europea o aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo, tragitti stradali iniziali e/o terminali che costituiscono parte integrante del trasporto combinato anche quando non comprendono il varco di una frontiera» Con la circolare n. 2/2006/APC del 23 gennaio 2006 (prot. n. 13/80) il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – in materia di cabotaggio stradale di merci sul territorio italiano e modifica al punto 1 della circolare n. 1/2005 del 26 luglio 2005 (prot. n. 2931/80) – ha precisato «che, ai sensi dell'art. 4 della Direttiva n. 92/106/CEE, nell'ambito di un trasporto combinato, i tragitti stradali dal luogo di carico della merce al terminale ferroviario o al traghetto e viceversa costituiscono parte integrante del trasporto combinato stesso e non un trasporto di cabotaggio» (tale precisazione è di particolare interesse per i vettori bulgari e rumeni che fino al 31/12/2011 non sono ammessi ad effettuare operazioni di cabotaggio stradale di merci per conto di terzi sul territorio italiano: infatti, anche se detti vettori si limitassero ad effettuare spostamenti nel solo territorio nazionale, non potranno però essere sanzionati ai sensi degli artt. 26 e 46-bis della legge n. 298/1974 per aver svolto abusivamente un’attività di cabotaggio interna al territorio italiano se gli stessi siano riconducibili a tragitti stradali iniziali e/o terminali nel quadro di un trasporto combinato intracomunitario, di cui ne costituiscono così parte integrante anche se non comprendono il varco di una frontiera (art. 4 del D.M. n. 28T/2001). Non si configura, invece, un'operazione di cabotaggio, ma un normale trasporto infracomunitario qualora l'intero complesso veicolare salga o scenda dal treno o dal traghetto (al riguardo si veda sempre il predetto punto 1 della circolare n. 1/2005 del 26/7/2005). circolare prot. n. 25149 del 18 marzo 2008 ha ritenuto opportuno chiarire per punti i seguenti aspetti correlati all'attività di controllo con riguardo alla modalità di trasporto in argomento. II «trasporto combinato» trova la propria fonte normativa, nella direttiva CEE n. 92/106 del 7 dicembre 1992, recepita nell'ordinamento italiano con Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 15 febbraio 2001 (in G.U. n. 65 del 19 marzo 2001). Si precisa che il «trasporto combinato» oggetto della suddetta circolare è soltanto quello disciplinato dalle predette fonti normative e svolto da vettori esteri comunitari nell'ambito dell'attività di autotrasporto in conto terzi. I presupposti affinché possa configurarsi l'esecuzione di tale tipo di trasporto sono i seguenti: combinazione della modalità terrestre su gomma e ferroviaria o marittima o per via navigabile interna. Il trasporto effettuato su gomma deve svolgersi in una relazione di traffico – iniziale o terminale – che comprenda anche l'altra modalità. Dunque, il tragitto terrestre svolto con automezzo deve essere la parte iniziale o terminale dello stesso viaggio. Ancora, la relazione di traffico in questione deve svolgersi – per l'intero percorso comprensivo delle due modalità – nell'ambito del territorio dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo; limiti di distanza per il trasporto combinato ferrovia-gomma: il tratto ferroviario deve essere di almeno 100 km in linea d'aria, mentre quello su strada deve essere il tragitto più breve possibile tra il luogo di inizio o di termine del viaggio su gomma e la stazione ferroviaria attrezzata più vicina. Per questa deve intendersi un terminale ferroviario dotato di strutture intermodali; limiti di distanza per il trasporto combinato mare o via navigabile interna-gomma: il tratto su nave deve essere di almeno 100 km in linea d'aria, mentre quello su gomma deve essere al massimo di 150 km in linea d'aria tra il punto di inizio o termine del viaggio su gomma ed il porto; condizioni oggettive: il trasposto in argomento può avere come oggetto: a) il veicolo o il complesso veicolare; in tal caso è il veicolo in sé a costituire oggetto di trasporto combinato; b) il rimorchio o il semirimorchio; in tale circostanza, sarà la motrice o il trattore a recarsi presso la stazione o il porto per agganciare il traino e, quindi, proseguire il viaggio; c) la cassa mobile o il container di almeno 20 piedi; in questa ipotesi è l'intero veicolo o complesso veicolare a recarsi, presso il porto o la stazione per caricare l'oggetto. condizioni soggettive: possono effettuare il «trasporto combinato» le imprese di autotrasporto in conto terzi stabilite in uno Stato membro dell'Unione Europea (UE) o dello Spazio Economico Europeo (SEE) ed abilitata allo svolgimento di autotrasporto internazionale. Per chiarire ulteriormente i concetti sopra esposti appare opportuno fornire alcuni esempi: a) il trasporto combinato deve svolgersi su un'unica relazione di traffico comunitario o nell'ambito SEE; pertanto non rientra nella disciplina in esame l'ipotesi in cui il veicolo o il container provenga via mare da un paese terzo, ovvero sia diretto verso quest'ultimo. È il caso di un trattore tedesco che si rechi al porto di Trieste per agganciare un semirimorchio francese che proviene per mare dalla Turchia. II caso in esame sarebbe, invece, da comprendere nel «combinato» qualora la provenienza marittima fosse la Grecia; b) analogamente, non può essere considerata «trasporto combinato» l'ipotesi in cui l'aggancio avvenga tra due veicoli uno dei quali non è immatricolato in uno stato membro dell'Unione o dello SEE: il trattore tedesco si reca alla stazione ferroviaria di Verona per agganciare – in provenienza dall'Austria – un semirimorchio ucraino. Lo stesso valga nel caso in cui il semirimorchio fosse europeo (lituano) ma proveniente da un paese terzo come la Russia; c) un complesso veicolare composto da motrice bulgara e semirimorchio italiano, si reca al porto di Ravenna per caricare un container proveniente da Malta; effettuato il carico si reca a depositare il container a Roma. Non può essere considerato «trasporto combinato» in quanto sono superati i limiti spaziali dei 150 km. Al contrario, rientrerebbe se la destinazione del container fosse Bologna; d) un container cinese viene portato via mare a Malta. Da qui, viene ulteriormente spedito via mare a Bari, ove interviene un complesso veicolare di nazionalità greca che lo carica per portarlo a Matera. L'ipotesi descritta rientra nella disciplina del «trasporto combinato», in quanto viene in considerazione la tratta via mare Malta – Bari che è comunitaria e supera i 100 km, il complesso veicolare è immatricolato in uno stato membro dell'Unione e il tratto su gomma non supera i 150 km; in altri termini non ha rilevanza alcuna la circostanza che il container provenga, inizialmente dalla Cina. Naturalmente, se la tratta marittima fosse stata Cina – Bari, non si concretizzerebbe il «trasporto combinato»; e) un container proveniente dall'Indonesia arriva via mare ad Ancona, ove un complesso veicolare italiano lo carica per portarlo alla stazione ferroviaria di Bologna, per la successiva spedizione via treno in Norvegia. Si è nell'ambito del combinato: il tragitto iniziale su gomma (Ancona - Bologna) è svolto da un veicolo immatricolato in un paese comunitario, Bologna è la stazione ferroviaria attrezzata più vicina, il tratto su treno supera i 100 km e la destinazione è un paese dello SEE. I DOCUMENTI DA TENERE A BORDO II «trasporto combinato» è a tutti gli effetti un trasporto europeo; trova, pertanto, applicazione la disciplina generale del Regolamento (CEE) n. 881/92. La direttiva 92/106 del 7 dicembre 1992 ed il successivo decreto ministeriale di recepimento prevedono che il trasporto in argomento venga dimostrato su strada mediante l'esibizione di un «documento di trasporto» che attesti l'effettivo svolgimento del «combinato». Tale documento deve necessariamente contenere i seguenti elementi: per la tratta su ferrovia o su nave: indicazione della stazione o del porto di carico e di quello di scarico. Tale attestazione deve essere necessariamente redatta prima dell'inizio del viaggio su gomma e deve accompagnare il veicolo per tutto il tragitto. Inoltre, la medesima attestazione deve essere avvalorata da un timbro apposto dall'amministrazione ferroviaria o del porto. Al riguardo, occorre precisare che il «timbro» è indispensabile qualora la tratta su strada sia la parte terminale del combinato, cioè quando il veicolo sta terminando la relazione di traffico in uscita dalla stazione ferroviaria o dal porto e, dunque, può – e deve – farsi timbrare il documento. Nell'ipotesi in cui, invece, il tratto stradale sia la parte iniziale della relazione di traffico il documento in questione potrà anche non recare il «timbro»; tuttavia, dovrà esservi coerenza con gli altri documenti di bordo, quali ad esempio la lettera internazionale di vettura (CMR); il nome dell'impresa che esegue il trasporto su strada; quando la tratta su strada è la parte iniziale del combinato: l'indicazione precisa della località di carico della merce, nel caso in cui oggetto del combinato sia la cassa mobile o il container, il luogo di agganciamento nell'ipotesi in cui si tratti di un rimorchio o semirimorchio e, infine, la località di inizio del viaggio laddove oggetto del combinato sia il veicolo o l'intero complesso veicolare; quando la tratta su strada è la parte terminale del combinato: l'indicazione precisa del luogo di consegna della merce o di destinazione del veicolo o dei veicoli. Occorre precisare che per il documento in argomento, pur essendo prevista la forma scritta non esiste un modello «tipico»; pertanto potrà essere ammessa sia l'esibizione di un documento «ad hoc» che contenga gli elementi essenziali descritti, sia che questi possano essere obiettivamente desunti da altra documentazione a bordo del veicolo. In tale ultimo caso dovrà comunque essere possibile la completa ed inequivocabile ricostruzione dell'intera relazione di traffico secondo le prescrizioni del «trasporto combinato». A titolo di esempio: un container viene caricato al porto di Ravenna per essere trasportato su gomma a Bologna. In tal caso la dimostrazione potrà essere fornita mediante l'esibizione di: 1) documento di accompagnamento del container – che deve essere chiaramente individuato – attestante lo svolgimento della tratta su mare superiore ai 100 km tra due porti comunitari, debitamente timbrato; 2) dal CMR (lettera internazionale di vettura) dovrà necessariamente risultare il nome dell'impresa che esegue il trasporto su strada, la località di consegna del container (nella circostanza Bologna) sita entro i 150 km dal porto di carico. Si evidenza, infine che il combinato è – a tutti gli effetti – un trasporto comunitario e, dunque, trova piena applicazione il Regolamento (CEE) n. 881/92. Di conseguenza, dovrà sempre essere esibita la copia conforme della licenza comunitaria e, qualora il veicolo sia condotto da un autista extracomunitario, l'attestato di conducente. In relazione a quanto sopra rappresentato, occorre precisare che qualora non venga scrupolosamente rispettata la disciplina specifica del trasporto combinato, troverà piena applicazione la normativa nazionale in materia di autotrasporto abusivo, in particolare laddove non venga esibita la documentazione di cui sopra si è fatto cenno, ovvero da tale documentazione non emerga con certezza l'effettiva realizzazione della modalità in argomento. TRASPORTI COMBINATI PER CONTO DI TERZI In caso di trasporto combinato per conto terzi, si rammenta che il documento di trasporto deve essere completato con l’indicazione delle stazioni ferroviarie di carico e scarico relative al percorso ferroviario o dei porti fluviali di imbarco o di sbarco relativi al percorso per via navigabile o dei porti marittimi di imbarco o di sbarco relativi al percorso marittimo. Tali menzioni devono essere apposte prima dell’esecuzione del trasporto e confermate mediante apposizione di un timbro delle amministrazioni ferroviarie o portuali nelle stazioni ferroviarie o nei porti fluviali o marittimi di cui trattasi, al termine della parte di trasporto effettuata per ferrovia, per via navigabile o per mare (art. 3, comma 1, del D.M. n. 28T/2001). Quando un rimorchio o un semirimorchio, appartenente ad un’impresa che esegue trasporti per conto proprio, è trainato su uno dei percorsi terminali da un veicolo trattore appartenente ad un’impresa che esegue trasporti in conto terzi, il trasporto così eseguito è esentato dalla presentazione del suddetto documento di trasporto (art. 3, comma 2, del D.M. n. 28T/2001) 6. Ai sensi dell’art. 6 del D.M. n. 28T/2001 il corrispettivo per il trasporto relativo al tragitto stradale iniziale o terminale effettuato nel quadro di un trasporto combinato è liberamente determinato dalle parti. TRASPORTI COMBINATI IN CONTO PROPRIO L’attività di trasporto combinato può essere effettuata anche da imprese autorizzate con licenza all’autotrasporto in conto proprio. In caso di trasporto combinato in conto proprio, vengono derogate le norme e le definizioni di conto proprio stabilite dalla Direttiva n. 2006/94/CE del 12 dicembre 2006 7 e viene così consentito 6 7 È stata prevista la possibilità che un rimorchio o un semirimorchio, appartenente ad un’impresa che esegue trasporti in conto proprio, venga trainato, su uno dei percorsi terminali, da un veicolo trattore appartenente ad un’impresa che esegue trasporti in conto terzi. La direttiva n. 2006/94/CE del 12/12/2006 ha codificato ed abrogato la Prima Direttiva del Consiglio 23 luglio 1962, la quale all’allegato I, così come sostituito da quello che figura nell’allegato II del Regolamento CEE n. 881/92 del 26 marzo 1992, elencava i trasporti internazionali di merci su strada che non erano soggetti al regime della licenza comunitaria né ad altri regimi di autorizzazione di trasporto. Nell’allegato I alla direttiva n. 2006/94/CE sono ora elencati i trasporti internazionali che devono essere all’impresa mittente di effettuare il tragitto iniziale del trasporto in conto proprio ed all’impresa destinataria di effettuare in conto proprio il tragitto stradale terminale per portare a destinazione la merce, utilizzando un veicolo trattore nella propria disponibilità, guidato dai suoi dipendenti, mentre il rimorchio o il semirimorchio sono immatricolati a nome dell’impresa mittente o in disponibilità, per contratto di noleggio, di quest’ultima (art. 7/1° comma del D.M. n. 28T/2001). Naturalmente vale anche l’ipotesi inversa: sarà così consentito all’impresa destinataria di effettuare in conto proprio il tragitto stradale terminale per portare a destinazione la merce ed all’impresa mittente di effettuare in conto proprio il tragitto iniziale del trasporto, utilizzando un veicolo trattore nella propria disponibilità, guidato dai suoi dipendenti, mentre il rimorchio o il semirimorchio sono immatricolati a nome dell’impresa destinataria o in disponibilità, per contratto di noleggio, di quest’ultima (art. 7/2° comma del D.M. n. 28T/2001). * Sostituto Commissario della Polizia Stradale ** Ispettore Capo della Polizia Stradale esentati da ogni licenza comunitaria e da qualsiasi autorizzazione di trasporto (tra cui il trasporto di cose in conto proprio).