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DICHIARAZIONE IVA ANNUALE Il credito 2014 chiesto a
DICHIARAZIONE IVA ANNUALE Il credito 2014 chiesto a rimborso o utilizzato in compensazione Il Decreto Semplificazioni e la Legge di stabilità 2015 hanno introdotto modifiche alla presentazione della dichiarazione annuale IVA e alla richiesta di rimborso. Di seguito si riportano i collegamenti ai modelli definitivi con istruzioni alla dichiarazione annuale IVA 2015 presentabile dal 1° febbraio 2015. E’ possibile dal 1° febbraio presentare telematicamente la dichiarazione annuale IVA relativa al 2014 in via autonoma. Dal sito dell’Agenzia delle Entrate sono scaricabili sia il modello che le istruzioni. La presentazione della dichiarazione annuale IVA nel mese di febbraio permette di non presentare la comunicazione annuale dati iva come previsto dalla circolare ministeriale 1 del 25 gennaio 2011, “Indipendentemente dalla presenza di un credito o di un debito annuale, tutti i soggetti passivi d’imposta possono presentare la dichiarazione annuale Iva entro il mese di febbraio di ciascun anno e, in tale ipotesi, sono esonerati dall’obbligo di presentazione della comunicazione annuale dati Iva.”. Tra le novità introdotte dalla legge di stabilità (comma 641 della legge 190/2014) sono previste delle semplificazioni a partire però dal prossimo anno: - La comunicazione annuale dati iva 2016 riferita al 2015 non dovrà essere più presentata; - La dichiarazione annuale dati iva 2016 riferita al 2015 sarà presentata obbligatoriamente nel mese di febbraio e non potrà essere più inserita nel modello Unico dei redditi. Quindi ancora per quest’anno i soggetti che presentano la dichiarazione annuale iva insieme alla dichiarazione dei redditi nel mese di settembre (modello Unico) devono inviare la comunicazione annuale dati iva entro lunedì 2 marzo 2015. La presentazione della dichiarazione annuale iva in forma autonoma permette inoltre di utilizzare il credito iva annuale in compensazione per la parte che eccede i 5000 euro a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito e quindi dal 16 marzo 2015, utilizzando i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate. Se il credito supera 15.000 euro allora è necessario che sia apposto il visto di conformità (in alternativa è possibile far sottoscrivere la dichiarazione dall’organo incaricato ad effettuare il controllo contabile). In alternativa è possibile chiedere il rimborso annuale dell’iva mediante la compilazione del rigo VX4. Per quanto riguarda le modalità di erogazione dei rimborsi si evidenzia che l’articolo 13 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, ha sostituito l’articolo 38-bis del dpr 633/1972 che, nella nuova formulazione, prevede: – – – l’innalzamento da 5.164,57 a 15.000 euro dell’ammontare dei rimborsi eseguibili senza prestazione di garanzia e senza altri adempimenti; la possibilità di ottenere i rimborsi di importo superiore a 15.000 euro senza prestazione della garanzia, presentando la dichiarazione annuale munita di visto di conformità o sottoscrizione alternativa da parte dell’organo di controllo e una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali; l’obbligo di prestare la garanzia per i rimborsi superiori a 15.000 euro solo nelle ipotesi di situazioni di rischio e cioè quando il rimborso è richiesto: a) da soggetti che esercitano un’attività di impresa da meno di due anni ad esclusione delle imprese start-up innovative di cui all’articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179; b) da soggetti ai quali, nei due anni precedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell’imposta dovuta o del credito dichiarato superiore: 1) al 10 per cento degli importi dichiarati se questi non superano 150.000 euro; 2) al 5 per cento degli importi dichiarati se questi superano 150.000 euro ma non superano 1.500.000 euro; 3) all’1 per cento degli importi dichiarati, o comunque a 150.000 euro se gli importi dichiarati superano 1.500.000 euro; c) da soggetti che presentano la dichiarazione priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa o non presentano la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà; d) da soggetti passivi che richiedono il rimborso dell’eccedenza detraibile risultante all’atto della cessazione dell’attività. Per approfondimenti sulle modalità di esecuzione dei rimborsi alla luce delle modifiche apportate all’articolo 38-bis dal decreto legislativo n. 175 del 2014, è stata pubblicata la circolare n. 32 del 30 dicembre 2014. Il campo 6 modificato è riservato ai contribuenti non tenuti alla presentazione della garanzia. La casella deve essere compilata indicando il codice: – 1 se la dichiarazione è dotata di visto di conformità o della sottoscrizione da parte dell’organo di controllo e della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesta la presenza delle condizioni individuate dall’articolo 38-bis, comma 3, lettere a),b) e c); – 2 se il rimborso è richiesto dai curatori fallimentari e dai commissari liquidatori; – 3 se il rimborso è richiesto dalle società di gestione del risparmio indicate nell’articolo 8, del decreto-legge n. 351 del 2001 Il Servizio Fiscale Tributario è a disposizione per informazioni e approfondimenti (011 4513.202222;[email protected]; [email protected]). Servizio Fiscale Tributario 27/01/2015