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Classificazione, omologazione e revisione dei veicoli

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Classificazione, omologazione e revisione dei veicoli
Classificazione, omologazione
e
revisione dei veicoli
Salvatore NAPOLITANO
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi informativi
informativi e Statistici
Direzione Generale per la Motorizzazione
1
Programma
CLASSIFICAZIONE DEI VEICOLI:
Codice della Strada
Norme comunitarie
IMMATRICOLAZIONE: definizione
ACCERTAMENTO DEI REQUISITI DI IDONEITA’ ALLA CIRCOLAZIONE
OMOLOGAZIONE:
Nazionale
Comunitaria
COC E DICHIARAZIONI DI CONFORMITA’
SISTEMI, COMPONENTI ED ENTITA’ TECNICHE
REVISIONI
CONTROLLO TECNICO SU STRADA
2
RIFERIMENTI NORMATIVI VEICOLI
da art. 46
a art. 60 Codice della strada
Dir. 2002/24/CE del 18.3.2002 concernente
l’omologazione dei veicoli a motore a due e
tre ruote recepita con D.M. 31.1.2003 (s.o.
G.U. n. 123 del 29.5.2003)
Dir. 2007/46/CE del 5.09.2007 relativa
DEFINIZIONI
all’omologazione dei veicoli a motore e loro
E
rimorchi recepita con D.M. 28 aprile 2008
CLASSIFICAZIONE DEI (s.o. G.U. n. 162 del 12 luglio 2008)
VEICOLI
3
DEFINIZIONE DI VEICOLO
(Art. 46 del C.d.S.)
Qualsiasi
macchina che circola su strada
guidata dall’uomo
Sono escluse le macchine per uso bambini, anche se
asservite da un motore (potenza max 1 kW e velocità
massima 6 km/h), e quelle per uso di invalidi, in quanto
ausili medici vicarianti.
4
CLASSIFICAZIONE DEI VEICOLI
(Art. 47 C.d.S.)
VEICOLI A BRACCIA
VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE
VELOCIPEDI
SLITTE
CICLOMOTORI
MOTOVEICOLI
AUTOVEICOLI
FILOVEICOLI
RIMORCHI
MACCHINE AGRICOLE
MACCHINE OPERATRICI
VEICOLI CON CARATTERISTICHE ATIPICHE
5
AUTOVEICOLI
AUTOVETTURE
AUTOBUS
AUTOCARRI
TRATTORI STRADALI
AUTOVEICOLI PER
TRASPORTO SPECIFICO
AUTOVEICOLI PER USO
SPECIALE
AUTOTRENI
AUTOARTICOLATI
AUTOSNODATI
AUTOCARAVAN
MEZZI D’OPERA
MOTOVEICOLI
MOTOCICLI
MOTOCARROZZETTE
MOTOCARRI
MOTOTRATTORI
MOTOVEICOLI PER
TRASPORTO SPECIFICO
MOTOVEICOLI PER USO
SPECIALE
QUADRICICLI A MOTORE
6
Categorie Internazionali:
Categoria L
L1 Ciclomotori: veicoli a due ruote
velocità massima per costruzione non superiore a 45 km/h;
Caratteristiche motore:
L2 Ciclomotori a tre ruote
velocità massima per costruzione non superiore a 45 km/h;
Caratteristiche motore:
cilindrata non superiore a 50 cc se a combustione interna
potenza nominale non superiore a 4 kW per motori elettrici
cilindrata non superiore a 50 cc se ad accensione comandata
potenza non superiore a 4 kW se ad accensione spontanea (Diesel)
Potenza nominale non superiore a 4 kW per motori elettrici
L3 Motocicli veicoli a due ruote senza sidecar – L4 con sidecar
L5 Tricicli: veicoli a tre ruote simmetriche non rientranti in L2
7
QUADRICICLI
L6 Quadricicli leggeri (assimilati ai ciclomotori ai fini della
circolazione)
Massa a vuoto non superiore a 350 kg (esclusa la massa delle batterie per quelli elettrici)
velocità massima per costruzione non superiore a 45 km/h;
motore
cilindrata non superiore a 50 cc se ad accensione comandata
potenza non superiore a 4 kW se ad accensione spontanea (Diesel)
Potenza nominale non superiore a 4 kW per motori elettrici
L7 Quadricicli diversi dai precedenti
Massa a vuoto non superiore a
400 kg trasporto persone
550 kg trasporto merci
Potenza massima inferiore a 15 kW
8
Categoria M
veicoli progettati e costruiti per il trasporto di persone e
aventi almeno 4 ruote.
M1: VEICOLI PER ILTRASPORTO DI PERSONE AVENTI AL
MASSIMO 9 POSTI COMPRESO IL CONDUCENTE;
M2: VEICOLI PER ILTRASPORTO DI PERSONE AVENTI PIU’ DI 9
POSTI (COMPRESO IL CONDUCENTE) E MASSA MASSIMA NON
SUPERIORE A 5000 kg;
M3: VEICOLI PER ILTRASPORTO DI PERSONE AVENTI PIU’ DI 9
POSTI (COMPRESO IL CONDUCENTE) E MASSA MASSIMA
SUPERIORE A 5000 kg;
USI SPECIALI DELLA CATEGORIA M:
AUTOCARAVAN
AUTOFUNEBRI
AMBULANZE
VEICOLI BLINDATI (anche di altre categorie)
9
Categoria N
veicoli progettati e costruiti per il trasporto di cose e aventi
almeno 4 ruote.
N1:
N2:
N3:
O1:
O2:
O3:
O4:
massa complessiva (M.C.) ≤ 3500 kg;
3500 kg < M.C. ≤ 12000 kg;
M.C. > 12000 kg
Categoria O: RIMORCHI
M.C. < 750 kg
750 kg < M.C. < 3.500 kg
3.500 kg < M.C. < 10.000 kg
M.C. > 10.000 kg
10
IMMATRICOLAZIONE
(art. 93, C.d.S.)
Autorizzazione amministrativa per l’immissione in
circolazione dei veicoli attraverso il rilascio di:
Documento di
circolazione
Targhe di immatricolazione
In
alcuni casi subordinata alla verifica di titoli
autorizzativi
Presuppone un preventivo accertamento tecnico diretto o
indiretto
11
Ammissione alla circolazione
(art. 75, C.d.S.)
accertamento dei
requisiti di idoneità alla
circolazione:
verifica di rispondenza
alle prescrizioni
tecniche ed alle
caratteristiche
costruttive e funzionali
previste dal C.d.S. (*)
indiretto: omologazione
del tipo
diretto: visita e prova
Misto: visita e prova
per completamento di un
veicolo base omologato
APPROVAZIONE IN UNICO
ESEMPLARE
(*) Art. 71, C.d.S.
12
Caratteristiche costruttive e funzionali dei
veicoli a motore e loro rimorchi
(Art. 71, C.d.S.)
Sono indicate nel regolamento di esecuzione del CdS e
sono soggette ad accertamento;
Competenza al Ministro dei Trasporti, di concerto con
gli altri ministri, per le definizione delle prescrizioni
tecniche relative alle caratteristiche costruttive e
funzionali;
Le prescrizioni tecniche, se oggetto di direttive
comunitarie, sono quelle contenute nelle stesse
direttive
13
Visita e prova
(c.d. “COLLAUDO”)
Finalità: accertamento dei requisiti di idoneità alla
circolazione
Competenza:
Centro Prova Autoveicoli
Uffici Motorizzazione Civile
Atto conclusivo: certificato di approvazione
14
Certificato di approvazione
(art. 76, C.d.S.)
E’ rilasciato dall’Ufficio che proceduto alla vista e prova
(esiste una competenza territoriale)
È rilasciato al costruttore del veicolo
Può riguardare una fase intermedia della “costruzione” del
veicolo o la fase finale
15
Documentazione
Certificato di origine
Certificato di conformità
Dichiarazione dei lavori a regola d’arte
Nulla osta del costruttore (ove previsto)
Relazione tecnica (ove prevista)
16
OMOLOGAZIONE
Atto mediante il quale l’autorità competente verifica che
un tipo di veicolo soddisfa alle prescrizioni tecniche
previste da specifiche norme
OMOLOGAZIONI CE
OMOLOGAZIONI
NAZIONALI
17
OMOLOGAZIONI NAZIONALI
Art. 75 , comma 3, C.d.S.: i veicoli indicati al comma 1
(ciclomotori, motoveicoli, autoveicoli, filoveicoli e
rimorchi), i loro componenti o entità tecniche, prodotti in
serie, sono soggetti all’omologazione del tipo; questa ha
luogo a seguito di accertamento di cui ai commi 1 e 2 ,
effettuata su un prototipo, secondo le modalità stabilite
con decreto del ministro dei trasporti.
Le procedure per le omologazioni nazionali e relativi
sistemi, componenti ed entità tecniche, sono state stabilite
prima con il D.M. 16 gennaio 1995 poi con DM 2 maggio
2001, n. 277.
18
OBIETTIVI DELLE NORME COMUNITARIE
LIBERA
CIRCOLAZIONE DI PERSONE E
COSE
MISURE DI SALVAGUARDIA:
NORME DI
SICUREZZA
REGOLAZIONE DELLA CONCORRENZA
INTRODUZIONE DI LIVELLI MINIMI
INDEROGABILI DI REGOLAMENTAZIONE
19
OBIETTIVI:
FAVORIRE GLI SCAMBI ALL’INTERNO DEL TERRITORIO
DELLA COMUNITA’ EUROPEA
OMOLOGAZIONE RILASCIATA DA UNO STATO MEMBRO è VALIDA IN
TUTTI GLI ALTRI STATI MEMBRRI
SALVAGUADIA DELLA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE
STRADALE:
OMOLOGAZIONE CE
PRESCRIZIONI COMUNI PER CIASCUNO DEI VARI ELEMENTI O
CARATTERISTICHE DEL VEICOLO (DIRETTIVE PARTICOLARI)
Gli stati membri non possono rifiutare l’immatricolazione o vietare
la vendita, messa in circolazione o l’uso di un veicolo nuovo
accompagnato dal certificato di conformità, per motivi concernenti
la costruzione o il funzionamento dello stesso veicolo.
Il certificato non impedisce che uno stato membro adotti
particolari misure per i veicoli che non sono conformi al prototipo
omologato.
20
Direttive comunitarie
relative all’omologazione dei veicoli a motore e loro
rimorchi
Veicoli con almeno quattro ruote e velocità massima di progetto superiore a
25 km/h e relativi rimorchi ad eccezione trattori agricoli e forestali,
macchine mobili e veicoli su rotaie:
Direttiva 70/156/CEE del 6 febbraio 1970 (DM 24 marzo 1974)
Direttiva 92/53/CEE del 18 giugno 1992 (DM 8 maggio 1995)
Direttiva 98/14/CE del 6 febbraio 1998 (DM 4 agosto 1998)
Direttiva 2001/116/CE del 20 dicembre 2001 (DM 20 giugno 2002)
Direttiva 2007/46/CE del 5 settembre 2007 (DM 28 aprile 2008)
Veicoli a due e tre ruote:
Direttiva 92/61/CEE del 30 giugno 1992 (DM 5 aprile 1994)
Direttiva 2002/24/CE del 18 marzo 2002 (DM 31 gennaio 2003)
21
Definizioni
«veicolo incompleto», un veicolo che, per conformarsi
alle pertinenti prescrizioni tecniche della direttiva
quadro, deve essere completato in almeno una fase
successiva;
«veicolo completato», il veicolo che risulta dal
procedimento di omologazione in più fasi e che è
conforme alle pertinenti prescrizioni tecniche della
direttiva quadro;
«veicolo completo», un veicolo che non deve essere
completato per essere conforme alle pertinenti
prescrizioni tecniche della direttiva quadro;
22
Definizioni
«sistema», un insieme di dispositivi combinati in modo da
eseguire una o più funzioni specifiche in un veicolo e soggetto
alle prescrizioni degli atti normativi;
«componente», un dispositivo soggetto alle prescrizioni di un
atto normativo e destinato a far parte di un veicolo, il quale
può essere omologato indipendentemente dal veicolo qualora
l’atto normativo lo preveda espressamente;
«entità tecnica», un dispositivo soggetto alle prescrizioni di un
atto normativo e destinato a far parte di un veicolo, il quale
può essere omologato separatamente ma soltanto in relazione
ad uno o più tipi di veicoli determinati qualora l’atto normativo
lo preveda espressamente;
23
Definizioni
«autorità di omologazione», l’autorità di uno Stato membro responsabile di tutti gli aspetti
dell’omologazione di un tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica o dell’omologazione
individuale di un veicolo e della procedura di autorizzazione; essa rilascia e, se necessario, revoca le
schede di omologazione, assicura il collegamento con i propri omologhi degli altri Stati membri,
designa i servizi tecnici e assicura che il costruttore rispetti i propri obblighi relativi alla conformità
della produzione;
«autorità competente» l’autorità di valutazione dei servizi tecnici, che può coincidere con l’autorità di
omologazione o con un’autorità designata, ovvero con un organismo di accreditamento che agisce
rispettivamente per loro conto;
«servizio tecnico», un organismo o un ente designato, dall’autorità di omologazione di uno Stato
membro, come laboratorio di prova per l’esecuzione di prove o come organismo di valutazione della
conformità per l’esecuzione della valutazione iniziale, o di altre prove o ispezioni, per conto
dell’autorità di omologazione; tali funzioni possono essere svolte anche dalla stessa autorità di
omologazione;
«costruttore», la persona o l’ente responsabile, verso l’autorità di omologazione, di tutti gli aspetti del
procedimento di omologazione e della conformità della produzione; non è indispensabile che detta
persona o ente partecipino direttamente a tutte le fasi di costruzione del veicolo, del sistema, del
componente o dell’entità tecnica soggetti all’omologazione;
24
DM 28 aprile 2008 (rec. Dir 2007/46/CE)
Autorità di omologazione
Autorità competente ovvero autorità di valutazione
delle competenze dei servizi tecnici
Direzione Generale per la motorizzazione
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i SIS
Servizio tecnico
Direzione generale per la motorizzazione e CPA
25
Procedure per l’omologazione CE di veicoli
Il costruttore presenta la domanda all’autorità di omologazione.
Per un tipo particolare di veicolo può essere presentata una sola domanda e in un solo
Stato membro.
Per ogni tipo da omologare viene presentata una domanda separata.
Su domanda debitamente motivata dell’autorità di omologazione, il costruttore può
essere invitato a fornire ulteriori informazioni necessarie ai fini di una decisione sulle
prove richieste o a facilitare l’esecuzione delle medesime.
Il costruttore mette a disposizione dell’autorità di omologazione la quantità di veicoli,
componenti ed entità tecniche necessari a garantire lo svolgimento soddisfacente della
procedura di omologazione
L’autorità di omologazione rilascia l’omologazione CE se un veicolo, sistema,
componente o entità tecnica, é conforme alle pertinenti prescrizioni.
26
Obblighi dei costruttori
Il costruttore è responsabile verso l’autorità di omologazione di tutti gli aspetti della
procedura di omologazione e della conformità della produzione, indipendentemente dal
fatto che egli partecipi direttamente o meno a tutte le fasi di costruzione di un veicolo,
sistema, componente o entità tecnica.
Nel caso di un’omologazione in più fasi, ogni costruttore è responsabile
dell’omologazione e della conformità della produzione dei sistemi, dei componenti o
delle entità tecniche che si aggiungono nella fase di realizzazione del veicolo in cui egli
interviene.
Il costruttore che modifica componenti o sistemi già omologati in fasi precedenti è
responsabile dell’omologazione e della conformità della produzione di tali componenti e
sistemi.
Il costruttore stabilito fuori dalla Comunità designa a rappresentarlo dinanzi all’autorità
di omologazione un proprio rappresentante stabilito nella Comunità.
27
Conformità della produzione
Lo Stato membro che rilascia un’omologazione CE adotta i
provvedimenti necessari per accertare se siano stati presi i
provvedimenti appropriati per garantire la conformità al tipo
omologato dei veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche
prodotti.
Verifica preventiva
Lo Stato membro che ha rilasciato un’omologazione CE adotta
i provvedimenti necessari in relazione a tale omologazione per
accertare se i provvedimenti di cui al punto precedente siano
ancora appropriati e se i veicoli, sistemi, componenti o entità
tecniche prodotti siano ancora conformi al tipo omologato.
Verifica periodica
28
Prove richieste per l’omologazione CE
La conformità alle prescrizioni tecniche contenute nella
direttiva 2007/46/CE è dimostrata mediante prove adeguate
eseguite dai servizi tecnici designati.
Le procedure di prova, le apparecchiature e gli strumenti
specifici necessari all’esecuzione delle prove sono descritti in
ciascuno degli atti normativi.
Le prove necessarie sono eseguite su veicoli, componenti ed
entità tecniche rappresentativi del tipo da omologare.
L’omologazione CE prevede 63 atti normativi
29
OMOLOGAZIONE
COMUNITARIA
OMOLOGAZIONE
NAZIONALE
–
NAZIONALI
LIMITATE PER PICCOLE
SERIE
Validità limitata al
territorio nazionale
Le omologazioni
nazionali valide fino
all’adozione obbligatoria
delle omologazioni CE
–
–
–
OMOLOGAZIONI CE
OMOLOGAZIONI DI PICCOLE SERIE
Solo per i veicoli M1, con limiti
quantitativi
OMOLOGAZIONI NAZIONALI DI
PICCOLE SERIE
Veicoli diversi da M1
OMOLOGAZIONI INDIVIDUALI
Singolo veicolo
30
uno Stato membro della U.E. non può autonomamente
apportare modifiche procedurali o di merito
all’applicazione di norme comunitarie, recepite nella
legislazione nazionale in regime di armonizzazione
obbligatoria, in quanto tale comportamento, costituirebbe
un palese ostacolo alla libera circolazione delle merci
31
REGIME TRANSITORIO DIRETTIVA 2007/46/CE
Categorie interessate
Date di applicazione
Nuovi tipi di veicoli
Facoltativa
Nuovi tipi di veicoli
Obbligatoria
Tipi di veicoli esistenti
Obbligatoria
M1
N.A. (1)
29 aprile 2009
N.A. (1)
Veicoli per uso speciale della
categoria M1
29 aprile 2009
29 aprile 2011
29 aprile 2012
Veicoli completi e incompleti della
categoria N1
29 aprile 2009
29 ottobre 2010
29 ottobre 2011
Veicoli completati della categoria N1
29 aprile 2009
29 ottobre 2011
29 aprile 2013
Veicoli incompleti e completi delle
categorie N2, N3, O1, O2, O3, O4
29 aprile 2009
29 ottobre 2010
29 ottobre 2012
Veicoli incompleti e completi delle
categorie M2, M3
29 aprile 2009
29 aprile 2009 (1)
29 ottobre 2010
Veicoli per uso speciale delle
categorie N1, N2, N3, M2, M3, O1,
O2, O3, O4
29 aprile 2009
29 ottobre 2012
29 ottobre 2014
Veicoli completati delle categorie N2,
N3,
29 aprile 2009
29 ottobre 2012
29 ottobre 2014
Veicoli completati delle categorie M2
ed M3
29 aprile 2009
29 aprile 2010 (1)
29 ottobre 2011
Veicoli completati delle categorie O1O2- O3- O4
29 aprile 2009
29 ottobre 2011
29 ottobre 2013
(*) Non applicabile.
(2) Ai fini dell’applicazione dell’articolo 45, paragrafo 4, tale data è prorogata di dodici mesi.
32
OMOLOGAZIONE CE
VEICOLO
ACCOMPAGNATO DA
COC VALIDO
CONDIZIONE
NECESSARIA PER
L’IMMATRICOLAZIONE
33
VEICOLI DI FINE SERIE
Autoveicoli e loro rimorchi
Art. 8, c. 2 . Lett. b), DM 8 maggio 1995 (dir. 92/53/CEE), modificato dall’art. 1, c. 5 del DM
4 agosto 1998 (dir 98/14/CE):
Possibilità, su richiesta del costruttore ed entro limiti stabiliti (vedasi all. XII dir.
2001/116/CE), di immatricolare e consentire la vendita o l’immissione in circolazione di
veicoli nuovi conformi a un tipo di veicolo la cui omologazione non è più valida.
Condizioni:
Veicoli nel territorio della Comunità ed accompagnati da un cert. di conformità valido
rilasciato al momento in cui l’omologazione del tipo di veicolo era ancora valida
Limite di validità della deroga:
12 mesi per veicoli completi
18 mesi per veicoli completati successivamente alla scadenza dell’omologazione.
CRITERI:
10% per M1, 30% per i veicoli di tutte le altre categorie, dei veicoli di tutti i tipi in
questione messi in circolazione nello Stato membro nel corso dell’anno precedente.
Se 10% meno di 100: max 100.
Certificato di conformità rimasto valido per almeno tre mesi dalla data di rilascio ma
che ha perso di validità a seguito dell’entrata in vigore di una direttiva particolare 34
Revisioni: finalità
Accertamento della sussistenza dei requisiti di:
sicurezza della circolazione stradale
Silenziosità
Rispetto ambientale
Le emissioni inquinanti devono essere contenute entro limiti stabiliti
SALVAGUARDIA INTERESSE DIFFUSO
35
Esigenze “comunitarie”
la circolazione di alcuni tipi di veicoli nello spazio
comunitario deve svolgersi nelle migliori condizioni, sia
sul piano della sicurezza che su quello delle condizioni
di concorrenza fra trasportatori dei diversi Stati
membri;
l'intensificarsi della circolazione stradale e l'aumento
dei pericoli e degli effetti nocivi che ne derivano
pongono a tutti gli Stati membri problemi di sicurezza
di natura e gravità analoghe;
36
Le revisioni: riferimenti normativi
Art. 80, codice della strada
Artt. 238 – 241 Regolamento di esecuzione del CdS
Direttiva 96/96/CE (recepita con D.M. 6 agosto 1998, n. 408) e
successive modifiche ed integrazioni.
D.M. 29 novembre 2002. Revisione periodica dei motoveicoli e dei
ciclomotori
D.M. 30 giugno 2003: proroga al 1° gennaio 2004 prove emissioni tricicli e
quadricicli
D.M. 30 luglio 2003: proroga al 1° gennaio 2004 prove emissioni veicoli a
due ruote
D.M. 20 giugno 2003: procedura di prova dei gas di scarico dei veicoli a
due tre ruote conformi alla dir. 97/24/CE, cap. 5.
37
Tipi di revisione
Annuale
Periodica
Straordinaria:
Disposta dall’UMC in caso di dubbi sulla persistenza dei
requisiti di idoneità alla circolazione o su segnalazione degli
organi di polizia (c. 5, art. 80, CdS)
Disposta dall’UMC su segnalazione (dovuta) degli organi di
polizia stradale che intervengono per i rilevi, quando a
seguito di incidente il veicolo abbia subito gravi danni (c. 7,
art. 80, CdS)
38
Veicoli soggetti a revisione e relativa periodicità
ANNUALE
Autobus
Autoveicoli destinati al
trasporto di cose o ad uso
speciale di massa
complessiva a pieno
carico superiore a 3,5 t
Rimorchi di M.C.
superiore a 3,5 t
Taxi e veicoli adibiti a
N.C.C.
Autoambulanze
Veicoli atipici (esempi:
veicoli di interesse storico
e collezionistico e trenini
turistici)
Periodica (4 -2 -2)
Autovetture
Autocarri di M.C. < 3,5 t
Autoveicoli ad uso speciale di
M.C. < 3,5 t
Ciclomotori
Motocicli
Tricicli
Quadricicli
39
Controlli in sede di revisione
Controlli di tipo “amministrativo”
Titoli
Attestazione controllo annuale cronotachigrafo
Verifica di rispondenza dei dati di immatricolazione
Identificazione veicolo
Corrispondenza contenuti carta di circolazione
Controlli visivi
Prove strumentali
40
Attrezzature per revisioni autoveicoli
Banco prova freni
Opacimetro
Analizzatore gas di scarico
Banco prova giochi
Fonometro e relativo calibratore acustico
Contagiri (per motori ad accensione comandata o spontanea)
Provafari
Ponte sollevatore o fossa d’ispezione
Sistema di pesatura (può essere inglobato nel banco prova freni)
Stazione metereologica
41
Caratteristiche delle attrezzature
Le specifiche tecniche generali delle attrezzature sono
stabilite dal regolamento di esecuzione del codice della
strada
Le specifiche tecniche delle singole attrezzature sono
contenute nelle relative norme di omologazione
Ogni attrezzatura è munita di un libretto metrologico sul
quale vengono registrati gli esiti delle visite iniziali e
periodiche, nonché tutti gli interventi di riparazione
Gli impianti di sollevamento devono essere riconosciuti
idonei dall’ISPESL
L’idoneità di strumenti di pesatura è riconosciuta
dall’Ufficio metrico del Ministero per lo Sviluppo
economico.
42
Protocollo MCTC-NET
Nuovo linguaggio di comunicazione comune imposto
come norma di omologazione delle attrezzature
Finalità:
Interscambio dei dati di revisioni in rete nazionale o provinciale
delle revisioni eseguite
Consente la gestione e l’automazione delle procedure di
revisione , dalla prenotazione all’esito.
Consente, inoltre, di:
Rendere intercambiali le attrezzature utilizzate sulle linee
indipendentemente dalla marca e tipo
Interconnettere le reti locali dell’Amministrazione con quelle dei
centri di revisione e degli studi di consulenza
43
Protocollo MCTC-NET: componenti del sistema
PC stazione
Inizia e chiude la revisione
Sincronizza e acquisisce le operazioni di misura
Assicura:
PC Apparecchiatura
Disponibilità delle singole prove
esito delle prove
Esito globale della prova
Intercambiabilità delle attrezzature (attiva e disattiva i relativi moduli software)
Collegabile in rete, consente gli scambi secondo il protocollo MCTC-Net
PC Prenotazione
Effettua le prenotazioni
Protocolla le revisioni
Fornisce i dati di prenotazione al PC Stazione
Gestisce l’archiviazione
Attiva la connessione con il CED del DTT
Stampa l’etichetta dell’esito della revisione
Stampa i singoli referti delle prove e il referto complessivo ( i referti devono essere firmati dal
responsabile tecnico)
Consente la stampa di tutti i veicoli prenotati, revisionati o in corso di revisione
44
Protocollo MCTC-NET: software
Riconoscimento di funzionalità da parte del D.T.T. –
CSRPAD
con rilascio di apposito certificato
attestante l’idoneità del software individuato da relativo
numero
Esempio PC stazione
***/PCS/RSW/03/RM
Numero progressivo
anno di omologazione
Esempio PC prenotazioni
***/PCP/RSW/03/RM
45
Schema minimo operativo
46
47
48
Prova freni autoveicoli (D.M. 13.1.1997, n. 20)
Squilibrio dinamico freno di servizio e di soccorso
Squilibrio dinamico freno di stazionamento
< 50 % se solo freno di stazionamento
< 30% se anche freno di soccorso
Efficienza frenante (freni servizio, soccorso e stazionamento) è il rapporto
tra la somma delle forze agenti su ciascuna ruota e la tara del veicolo ed è
espressa in %:
Σ Fi
(N) . 100
Fi forza frenante ruota i-sima
T(tara in kg). 9,81 (m/s2)
È il rapporto tra la max differenza tra le forze frenanti agenti su ruota dx e sx e
la forza frenante max, il tutto moltiplicato per 100
∆ max(Fdx-Fsx) . 100
Fmax
ruote dello stesso asse < 30 %
I valori limiti dipendono dalla categoria del veicolo (vedasi tabella)
Sforzo massimo sul comando dei freni in N
49
50
categorie
1
Veicoli a motore destinati al trasporto di persone e il cui numero di posti a sedere,
escluso quello del conducente, è superiore a otto
2
Veicoli a motore destinati al trasporto di merci la cui massa
massima autorizzata supera i 3 500 kg
3
Rimorchi e semirimorchi la cui massa massima autorizzata supera i 3 500 kg
4
Taxi, ambulanze
5
Veicoli a motore, aventi almeno quattro ruote, destinati normalmente al trasporto
di cose su strada, con una massa massima autorizzata non superiore a 3 500 kg,
eccetto i trattori e le macchine agricole
6
Veicoli a motore destinati al trasporto di persone, il cui numero di posti a sedere,
sedile del conducente
escluso, non è superiore a otto
51
Piastre prova giochi
La prova si esegue con ruote frenate
Modalità e Finalità:
Verifica di eventuali giochi
azionamento delle piastre con a scatti rapidi con corsa breve per giochi di tipo
meccanico:
Teste sferiche tiranti di guida
Articolazioni montanti di tipo sferico
Azionamento delle piastre con movimenti a corsa lunga per allentamenti delle
boccole elastiche (silent-block) delle barre stabilizzatrici e dei bracci delle sospensioni
Lesioni delle parti strutturali ed in particolare delle zone di ancoraggio delle parti
meccaniche (ammortizzatori, bracci oscillanti)
Azionamento movimento piastre lento, lungo e a scatti brevi per giochi su elementi
elastici e relativi ancoraggi, bracci di reazione longitudinali
52
Prova fari
Controllo anabbaglianti e abbaglianti
Efficacia visiva
Orientamento del fascio luminoso
53
Prova fari: valori limiti autoveicoli
anabbaglianti
hn
Deviazione
Proiettori CE o
ECE/ONU
> 10 cm per h < 80 cm
> 15 cm per h > 80 cm
< 1,5° verso esterno del
centro ottico
(corrisponde ad 1 cm
sullo schermo)
Proiettori DGM
> 1/10 h
< 1,5° verso esterno del
centro ottico
Abbaglianti
Il centro della macchia di luce deve essere coassiale
al centro ottico dello strumento con tolleranza max
di 1,5° su piano verticale o orizzontale
Illuminazione lux
(misurato a 1 m)
3.750-90.000
20.000-150.000
54
Fonometro
Verifica dell’avvisatore acustico
55
Fonometro
Verifica dell’avvisatore acustico
veicoli
Norma omologazione
Autoveicoli
omologati vecchio codice (DPR
393/59) (imm. prima dell’1.1.1976)
30
> 80
Imm. dopo 1.1.1976
7
> 93
Art. 46 DPR 393/59
Dir 93/30/CEE (obbl. dal
14.6.1995)
Art. 46 DPR 393/59
Fino a 125 cc
Art. 46 DPR 393/59
Sup a 125 cc
Dir 93/30/CEE (obbl. dal
14.6.1995)
P
fino
a 7 kW (obbl. dal
Dir
93/30/CEE
14.6.1995)
P sup46a DPR
7 kW393/59
Art.
30
7
> 70
> 75
30
> 75
30
> 80
7
> 80
7
> 93
30
> 80
Dir 93/30/CEE
7
< 112
Autoveicoli
Ciclomotori
Motocicli
Distanza di prova Limite
davanti al veicoli
(dB)
(m)
Altri motoveicoli
56
Prova fonometrica rumore
i limiti sono quelli riportati sulle carte di circolazione
(+ 2dB) ed anche il numero di giri per la prova
in assenza (per vecchi veicoli) si fa riferimento al codice del 1959:
88 dB per autovetture fino a 1000 cc
90 dB per autovetture oltre 1000 cc
93 dB altri veicoli
Si effettuano almeno 3 misurazioni con scarto non sup a 2 dB fra due misurazioni
consecutive
57
d
Veicoli DPR
393/59
h
7,0 m
1.20m + Interno locale
0.10 m schema fig. a
lato
Altrimenti
esterno raggio 50
m
Veicoli conf.
70/157/CEE,
73/350/CEE,
77/212/CEE e
reg.
ECE/ONU n.
9
7,0 m +
0.20 m
1.20m + Interno locale
0.10 m schema fig. a lato
Altrimenti
esterno raggio 50
m
Veicoli conf.
Dir.
81/334/CEE,
84/372/CEE,
84/424/CEE e
92/97/CEE
0.5 m
> 0,20
m
Schema fig. a lato
per L> 0,30 m
occorrono 2
misurazioni
Angolo asse
microfono e
uscita gas di
scarico 45° + 10°
58
Opacimetro
Condizioni ambientali
Modalità della prova
Temperatura esterna 5° - 40 °C
Pressione esterna 85,0 – 102,5 kPa (per pressioni inferiori a 95,5 kPa il
valore di opacità è ridotto di 0,25 m-1 per motori diesel aspirati senza
correttore di pressione)
Temperatura olio motore 80° C; se tale misurazione non è possibile si fa
riferimento all’azionamento della ventola di raffreddamento motore
Tre cicli di accelerazione per spurgare l’impianto
Introduzione della sonda per almeno 300 mm
Accelerazione a fondo, massima mandata per almeno 2 s, regime minimo
per 3 s, motore a regime massimo…….
Misurazioni
Come da diagramma seguente
59
60
61
Valori limiti opacimetro
Coefficiente di assorbimento m-1
Veicoli imm. dopo l’1.1.1980
Motore ad aspirazione naturale
2.5
Motore a turbocompressore
3.0
Conf. 98/69/CE, 199/96/CE e succ.
1.5
Veicoli imm. prima dell’1.1.1980
Conformi dir 72/306/CEE
altri
3,0 motore sovralimentato
2,5 motore aspirato
2,6 autobus urbani
3,0 altri veicoli
62
Analizzatore gas di scarico autoveicoli
Condizioni ambientali
Modalità della prova veicoli catalitici e non
Temperatura esterna 5° - 40 °C
Pressione esterna 85,0 – 102,5 kPa
Temperatura olio motore 80° C; se tale misurazione non è possibile si fa
riferimento all’azionamento della ventola di raffreddamento motore
Introduzione della sonda per almeno 300 mm
Motore a giri minimi non sup a 1000 g/min
Per veicoli a doppia alimentazione seguire doppia prova
Modalità della prova veicoli catalitici con sonda lambda
Prima prova come sopra
Seconda prova
Motore a minimo accelerato (2000-3000 giri/min)
Misure
Valori stabilizzati dopo 30 secondi di CO oppure CO2 corretto prima prova
63
Valori stabilizzati dopo 30 secondi di CO, CO2 e lambda
Valori limiti analizzatore
Prova al minimo acc.
(COcorr % e lambda)
Prova al minimo (CO corr %)
Veicoli imm. prima
dell’1.10.1986
4.5
Veicoli imm.
dall’1.10.1986
3.5
Veicoli imm. Prima
dell’1.7.2002
0.3 e lambda 1 + 0.03
0.5
Veicoli imm. Dopo
1.7.2002 ovvero conf. Dir.
98/69/CE
0.2 e lambda 1 + 0.03
0.3
64
Codice della strada
Art. 80, comma 8:
Il Ministro dei trasporti, al fine di assicurare, in relazione a particolari e
contingenti situazioni operative degli Uffici competenti del D.T.T.,il rispetto dei
termini previsti per le revisioni periodiche dei veicoli a motore capaci di
contenere al massimo 16 persone compreso il conducente, ovvero con massa
complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, può per singole province individuate con
proprio decreto affidare in concessione quinquennale le suddette revisioni ad
imprese di autoriparazione che svolgono la propria attività nel campo della
meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero ad imprese
che, esercendo in prevalenza l’attività di commercio di veicoli, esercitino, altresì,
con carattere strumentale o accessorio, l’attività di autoriparazione. Tali imprese
devono essere iscritte nel registro delle imprese esercenti attività di
autoriparazione di cui all’art. 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122. Le
suddette revisioni possono essere altresì affidate in concessione ai consorzi e alle
società consortili, anche in forma di cooperativa, appositamente costituiti tra
imprese iscritte ognuna almeno in una diversa sezione del medesimo registro, in
modo da garantire l’iscrizione in tutte e quattro le sezioni.
65
Decentramento
Con il D.lgs 31 marzo 1998, n. 112, concernente il
decentramento amministrativo, le concessioni sono state
trasformate in autorizzazioni e la competenza per il
rilascio di tali autorizzazioni, nonché il controllo
amministrativo sono stati attribuiti alle Province
66
PUBBLICO SERVIZIO
PUBBLICITA’
TRASPARENZA
IMPARZIALITA’
67
Protocollo MCTCNET 2
REGOLAMENTAZIONE:
DD Prot. N. 3986 DELL’11 AGOSTO 2009 e relativo
allegato
CIRCOLARE prot. n. 79298 dell’11 agosto 2009
68
PRINCIPI MCTCNET 2
VERIDICITA’ DELLA PROVA
SICUREZZA DEI DATI
AGGIORNAMENTO RAPIDO ED ECONOMICO
69
VERIDICITA’ DELLA PROVA
GARANZIA CHE IL VEICOLO DA REVISIONARE SIA
PRESENTE NELL’OFFICINA
GARANZIA CHE IL VEICOLO DA REVISIONARE EFFETTUI I
RILIEVI STRUMENTALI
GARANZIA SULLA DURATA DELLA PROVA
ASSEGNAZIONE DI UN ESITO E SALVATAGGIO DATI
PARZIALI
70
SICUREZZA DEI DATI
I FILE SONO CREATI SOLO DALLE
APPARECCHIATURE O DAL PCS
EVENTUALI MODIFICHE DEI FILE SONO
RILEVATI DAI NUOVI APPLICATIVI DI
CONTROLLO
CONTROLLI SU EVENTUALI FILE CREATI DA
ENTITA’ NON OMOLOGATE
71
AGGIORNAMENTO RAPIDO ED
ECONOMICO
TEMPI DI AGGIORNAMENTO Più RAPIDI PER
ADEGUARSI ALL’EVOLUZIONE NORMATIVA
RIDURRE GLI INTERVENTI DI TECNICI PRESSO
LE OFFICINE
72
Nuovo sistema revisioni
Protocollazione della domanda
Calendario delle revisioni
Prenotazione presso UMC o Agenzie automobilistiche
Acquisizione dati delle prove tecniche
Inserimento esito delle revisioni con obbligo di
inserimento dei km percorsi dal veicolo
Stampa del tagliando
73
Revisioni presso sedi esterne attrezzate
Effettuate dai tecnici dell’UMC
La sede deve essere attrezzata e preventivamente autorizzata
dall’UMC competente
Oltre alle apparecchiature e relativa regolarità (libretti
metrologici) per le prove strumentali è richiesto:
idoneità locali
Dimensioni adeguate
agibilità
Destinazione d’uso
Documento di valutazione dei rischi (ex 626/94)
Polizza assicurativa per la copertura di infortuni al personale UMC
74
CONTROLLO SU STRADA DI VEICOLI
COMMERCIALI
PRESUPPOSTI:
Il controllo annuale è ritenuto insufficiente a garantire
che i veicoli commerciali siano mantenuti in
condizioni di conformità alla normativa tecnica per
tutto l’anno
OBIETTIVI:
Sicurezza della circolazione stradale
Equilibrio del mercato: eque condizioni di
concorrenza
75
CONTROLLO SU STRADA - NORMATIVA
DIRETTIVA 2000/30/CE, modificata da:
2003/26/CE e 2010/47/CE
DIRETTIVA 2006/22/CE, conseguente a:
Introduzione del tachigrafo digitale (Reg. 2135/98)
Modifica della disciplina sui tempi di guida e di riposo Reg.
561/2006 e 3821/85
76
Campo di applicazione 2000/30/CE
1
Veicoli a motore destinati al trasporto di persone e il cui numero di posti a sedere,
escluso quello del conducente, è superiore a otto
2
Veicoli a motore destinati al trasporto di merci la cui massa
massima autorizzata supera i 3 500 kg
3
Rimorchi e semirimorchi la cui massa massima autorizzata supera i 3 500 kg
77
Definizioni (2000/30/CE)
«controllo tecnico su strada» il controllo di natura
tecnica non annunciato dalle autorità e quindi
imprevisto di un veicolo commerciale che circola nel
territorio di uno Stato membro effettuato sulla strada
pubblica dalle autorità o sotto la sorveglianza di queste
ultime;
«controllo tecnico» il controllo della conformità del
veicolo alla normativa tecnica quale previsto
nell'allegato II della direttiva 96/96/CE.
78
IL CONTROLLO INTEGRATO
Pattuglie miste:
Personale del Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione
ed i SIS e Personale della Polizia Stradale
Verifiche:
Efficienza tecnica del veicolo (sicurezza della circolazione
stradale)
Regolarità amministrativa (rispetto delle regole della
concorrenza)
Posizione del conducente (verifica del rapporto di lavoro)
Strumenti utilizzati:
Centri Mobili di revisione
79
Fly UP