Classificazione, omologazione e revisione dei veicoli
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Classificazione, omologazione e revisione dei veicoli
Classificazione, omologazione e revisione dei veicoli Salvatore NAPOLITANO Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi informativi informativi e Statistici Direzione Generale per la Motorizzazione 1 Programma CLASSIFICAZIONE DEI VEICOLI: Codice della Strada Norme comunitarie IMMATRICOLAZIONE: definizione ACCERTAMENTO DEI REQUISITI DI IDONEITA’ ALLA CIRCOLAZIONE OMOLOGAZIONE: Nazionale Comunitaria COC E DICHIARAZIONI DI CONFORMITA’ SISTEMI, COMPONENTI ED ENTITA’ TECNICHE REVISIONI CONTROLLO TECNICO SU STRADA 2 RIFERIMENTI NORMATIVI VEICOLI da art. 46 a art. 60 Codice della strada Dir. 2002/24/CE del 18.3.2002 concernente l’omologazione dei veicoli a motore a due e tre ruote recepita con D.M. 31.1.2003 (s.o. G.U. n. 123 del 29.5.2003) Dir. 2007/46/CE del 5.09.2007 relativa DEFINIZIONI all’omologazione dei veicoli a motore e loro E rimorchi recepita con D.M. 28 aprile 2008 CLASSIFICAZIONE DEI (s.o. G.U. n. 162 del 12 luglio 2008) VEICOLI 3 DEFINIZIONE DI VEICOLO (Art. 46 del C.d.S.) Qualsiasi macchina che circola su strada guidata dall’uomo Sono escluse le macchine per uso bambini, anche se asservite da un motore (potenza max 1 kW e velocità massima 6 km/h), e quelle per uso di invalidi, in quanto ausili medici vicarianti. 4 CLASSIFICAZIONE DEI VEICOLI (Art. 47 C.d.S.) VEICOLI A BRACCIA VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE VELOCIPEDI SLITTE CICLOMOTORI MOTOVEICOLI AUTOVEICOLI FILOVEICOLI RIMORCHI MACCHINE AGRICOLE MACCHINE OPERATRICI VEICOLI CON CARATTERISTICHE ATIPICHE 5 AUTOVEICOLI AUTOVETTURE AUTOBUS AUTOCARRI TRATTORI STRADALI AUTOVEICOLI PER TRASPORTO SPECIFICO AUTOVEICOLI PER USO SPECIALE AUTOTRENI AUTOARTICOLATI AUTOSNODATI AUTOCARAVAN MEZZI D’OPERA MOTOVEICOLI MOTOCICLI MOTOCARROZZETTE MOTOCARRI MOTOTRATTORI MOTOVEICOLI PER TRASPORTO SPECIFICO MOTOVEICOLI PER USO SPECIALE QUADRICICLI A MOTORE 6 Categorie Internazionali: Categoria L L1 Ciclomotori: veicoli a due ruote velocità massima per costruzione non superiore a 45 km/h; Caratteristiche motore: L2 Ciclomotori a tre ruote velocità massima per costruzione non superiore a 45 km/h; Caratteristiche motore: cilindrata non superiore a 50 cc se a combustione interna potenza nominale non superiore a 4 kW per motori elettrici cilindrata non superiore a 50 cc se ad accensione comandata potenza non superiore a 4 kW se ad accensione spontanea (Diesel) Potenza nominale non superiore a 4 kW per motori elettrici L3 Motocicli veicoli a due ruote senza sidecar – L4 con sidecar L5 Tricicli: veicoli a tre ruote simmetriche non rientranti in L2 7 QUADRICICLI L6 Quadricicli leggeri (assimilati ai ciclomotori ai fini della circolazione) Massa a vuoto non superiore a 350 kg (esclusa la massa delle batterie per quelli elettrici) velocità massima per costruzione non superiore a 45 km/h; motore cilindrata non superiore a 50 cc se ad accensione comandata potenza non superiore a 4 kW se ad accensione spontanea (Diesel) Potenza nominale non superiore a 4 kW per motori elettrici L7 Quadricicli diversi dai precedenti Massa a vuoto non superiore a 400 kg trasporto persone 550 kg trasporto merci Potenza massima inferiore a 15 kW 8 Categoria M veicoli progettati e costruiti per il trasporto di persone e aventi almeno 4 ruote. M1: VEICOLI PER ILTRASPORTO DI PERSONE AVENTI AL MASSIMO 9 POSTI COMPRESO IL CONDUCENTE; M2: VEICOLI PER ILTRASPORTO DI PERSONE AVENTI PIU’ DI 9 POSTI (COMPRESO IL CONDUCENTE) E MASSA MASSIMA NON SUPERIORE A 5000 kg; M3: VEICOLI PER ILTRASPORTO DI PERSONE AVENTI PIU’ DI 9 POSTI (COMPRESO IL CONDUCENTE) E MASSA MASSIMA SUPERIORE A 5000 kg; USI SPECIALI DELLA CATEGORIA M: AUTOCARAVAN AUTOFUNEBRI AMBULANZE VEICOLI BLINDATI (anche di altre categorie) 9 Categoria N veicoli progettati e costruiti per il trasporto di cose e aventi almeno 4 ruote. N1: N2: N3: O1: O2: O3: O4: massa complessiva (M.C.) ≤ 3500 kg; 3500 kg < M.C. ≤ 12000 kg; M.C. > 12000 kg Categoria O: RIMORCHI M.C. < 750 kg 750 kg < M.C. < 3.500 kg 3.500 kg < M.C. < 10.000 kg M.C. > 10.000 kg 10 IMMATRICOLAZIONE (art. 93, C.d.S.) Autorizzazione amministrativa per l’immissione in circolazione dei veicoli attraverso il rilascio di: Documento di circolazione Targhe di immatricolazione In alcuni casi subordinata alla verifica di titoli autorizzativi Presuppone un preventivo accertamento tecnico diretto o indiretto 11 Ammissione alla circolazione (art. 75, C.d.S.) accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione: verifica di rispondenza alle prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche costruttive e funzionali previste dal C.d.S. (*) indiretto: omologazione del tipo diretto: visita e prova Misto: visita e prova per completamento di un veicolo base omologato APPROVAZIONE IN UNICO ESEMPLARE (*) Art. 71, C.d.S. 12 Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi (Art. 71, C.d.S.) Sono indicate nel regolamento di esecuzione del CdS e sono soggette ad accertamento; Competenza al Ministro dei Trasporti, di concerto con gli altri ministri, per le definizione delle prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche costruttive e funzionali; Le prescrizioni tecniche, se oggetto di direttive comunitarie, sono quelle contenute nelle stesse direttive 13 Visita e prova (c.d. “COLLAUDO”) Finalità: accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione Competenza: Centro Prova Autoveicoli Uffici Motorizzazione Civile Atto conclusivo: certificato di approvazione 14 Certificato di approvazione (art. 76, C.d.S.) E’ rilasciato dall’Ufficio che proceduto alla vista e prova (esiste una competenza territoriale) È rilasciato al costruttore del veicolo Può riguardare una fase intermedia della “costruzione” del veicolo o la fase finale 15 Documentazione Certificato di origine Certificato di conformità Dichiarazione dei lavori a regola d’arte Nulla osta del costruttore (ove previsto) Relazione tecnica (ove prevista) 16 OMOLOGAZIONE Atto mediante il quale l’autorità competente verifica che un tipo di veicolo soddisfa alle prescrizioni tecniche previste da specifiche norme OMOLOGAZIONI CE OMOLOGAZIONI NAZIONALI 17 OMOLOGAZIONI NAZIONALI Art. 75 , comma 3, C.d.S.: i veicoli indicati al comma 1 (ciclomotori, motoveicoli, autoveicoli, filoveicoli e rimorchi), i loro componenti o entità tecniche, prodotti in serie, sono soggetti all’omologazione del tipo; questa ha luogo a seguito di accertamento di cui ai commi 1 e 2 , effettuata su un prototipo, secondo le modalità stabilite con decreto del ministro dei trasporti. Le procedure per le omologazioni nazionali e relativi sistemi, componenti ed entità tecniche, sono state stabilite prima con il D.M. 16 gennaio 1995 poi con DM 2 maggio 2001, n. 277. 18 OBIETTIVI DELLE NORME COMUNITARIE LIBERA CIRCOLAZIONE DI PERSONE E COSE MISURE DI SALVAGUARDIA: NORME DI SICUREZZA REGOLAZIONE DELLA CONCORRENZA INTRODUZIONE DI LIVELLI MINIMI INDEROGABILI DI REGOLAMENTAZIONE 19 OBIETTIVI: FAVORIRE GLI SCAMBI ALL’INTERNO DEL TERRITORIO DELLA COMUNITA’ EUROPEA OMOLOGAZIONE RILASCIATA DA UNO STATO MEMBRO è VALIDA IN TUTTI GLI ALTRI STATI MEMBRRI SALVAGUADIA DELLA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: OMOLOGAZIONE CE PRESCRIZIONI COMUNI PER CIASCUNO DEI VARI ELEMENTI O CARATTERISTICHE DEL VEICOLO (DIRETTIVE PARTICOLARI) Gli stati membri non possono rifiutare l’immatricolazione o vietare la vendita, messa in circolazione o l’uso di un veicolo nuovo accompagnato dal certificato di conformità, per motivi concernenti la costruzione o il funzionamento dello stesso veicolo. Il certificato non impedisce che uno stato membro adotti particolari misure per i veicoli che non sono conformi al prototipo omologato. 20 Direttive comunitarie relative all’omologazione dei veicoli a motore e loro rimorchi Veicoli con almeno quattro ruote e velocità massima di progetto superiore a 25 km/h e relativi rimorchi ad eccezione trattori agricoli e forestali, macchine mobili e veicoli su rotaie: Direttiva 70/156/CEE del 6 febbraio 1970 (DM 24 marzo 1974) Direttiva 92/53/CEE del 18 giugno 1992 (DM 8 maggio 1995) Direttiva 98/14/CE del 6 febbraio 1998 (DM 4 agosto 1998) Direttiva 2001/116/CE del 20 dicembre 2001 (DM 20 giugno 2002) Direttiva 2007/46/CE del 5 settembre 2007 (DM 28 aprile 2008) Veicoli a due e tre ruote: Direttiva 92/61/CEE del 30 giugno 1992 (DM 5 aprile 1994) Direttiva 2002/24/CE del 18 marzo 2002 (DM 31 gennaio 2003) 21 Definizioni «veicolo incompleto», un veicolo che, per conformarsi alle pertinenti prescrizioni tecniche della direttiva quadro, deve essere completato in almeno una fase successiva; «veicolo completato», il veicolo che risulta dal procedimento di omologazione in più fasi e che è conforme alle pertinenti prescrizioni tecniche della direttiva quadro; «veicolo completo», un veicolo che non deve essere completato per essere conforme alle pertinenti prescrizioni tecniche della direttiva quadro; 22 Definizioni «sistema», un insieme di dispositivi combinati in modo da eseguire una o più funzioni specifiche in un veicolo e soggetto alle prescrizioni degli atti normativi; «componente», un dispositivo soggetto alle prescrizioni di un atto normativo e destinato a far parte di un veicolo, il quale può essere omologato indipendentemente dal veicolo qualora l’atto normativo lo preveda espressamente; «entità tecnica», un dispositivo soggetto alle prescrizioni di un atto normativo e destinato a far parte di un veicolo, il quale può essere omologato separatamente ma soltanto in relazione ad uno o più tipi di veicoli determinati qualora l’atto normativo lo preveda espressamente; 23 Definizioni «autorità di omologazione», l’autorità di uno Stato membro responsabile di tutti gli aspetti dell’omologazione di un tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica o dell’omologazione individuale di un veicolo e della procedura di autorizzazione; essa rilascia e, se necessario, revoca le schede di omologazione, assicura il collegamento con i propri omologhi degli altri Stati membri, designa i servizi tecnici e assicura che il costruttore rispetti i propri obblighi relativi alla conformità della produzione; «autorità competente» l’autorità di valutazione dei servizi tecnici, che può coincidere con l’autorità di omologazione o con un’autorità designata, ovvero con un organismo di accreditamento che agisce rispettivamente per loro conto; «servizio tecnico», un organismo o un ente designato, dall’autorità di omologazione di uno Stato membro, come laboratorio di prova per l’esecuzione di prove o come organismo di valutazione della conformità per l’esecuzione della valutazione iniziale, o di altre prove o ispezioni, per conto dell’autorità di omologazione; tali funzioni possono essere svolte anche dalla stessa autorità di omologazione; «costruttore», la persona o l’ente responsabile, verso l’autorità di omologazione, di tutti gli aspetti del procedimento di omologazione e della conformità della produzione; non è indispensabile che detta persona o ente partecipino direttamente a tutte le fasi di costruzione del veicolo, del sistema, del componente o dell’entità tecnica soggetti all’omologazione; 24 DM 28 aprile 2008 (rec. Dir 2007/46/CE) Autorità di omologazione Autorità competente ovvero autorità di valutazione delle competenze dei servizi tecnici Direzione Generale per la motorizzazione Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i SIS Servizio tecnico Direzione generale per la motorizzazione e CPA 25 Procedure per l’omologazione CE di veicoli Il costruttore presenta la domanda all’autorità di omologazione. Per un tipo particolare di veicolo può essere presentata una sola domanda e in un solo Stato membro. Per ogni tipo da omologare viene presentata una domanda separata. Su domanda debitamente motivata dell’autorità di omologazione, il costruttore può essere invitato a fornire ulteriori informazioni necessarie ai fini di una decisione sulle prove richieste o a facilitare l’esecuzione delle medesime. Il costruttore mette a disposizione dell’autorità di omologazione la quantità di veicoli, componenti ed entità tecniche necessari a garantire lo svolgimento soddisfacente della procedura di omologazione L’autorità di omologazione rilascia l’omologazione CE se un veicolo, sistema, componente o entità tecnica, é conforme alle pertinenti prescrizioni. 26 Obblighi dei costruttori Il costruttore è responsabile verso l’autorità di omologazione di tutti gli aspetti della procedura di omologazione e della conformità della produzione, indipendentemente dal fatto che egli partecipi direttamente o meno a tutte le fasi di costruzione di un veicolo, sistema, componente o entità tecnica. Nel caso di un’omologazione in più fasi, ogni costruttore è responsabile dell’omologazione e della conformità della produzione dei sistemi, dei componenti o delle entità tecniche che si aggiungono nella fase di realizzazione del veicolo in cui egli interviene. Il costruttore che modifica componenti o sistemi già omologati in fasi precedenti è responsabile dell’omologazione e della conformità della produzione di tali componenti e sistemi. Il costruttore stabilito fuori dalla Comunità designa a rappresentarlo dinanzi all’autorità di omologazione un proprio rappresentante stabilito nella Comunità. 27 Conformità della produzione Lo Stato membro che rilascia un’omologazione CE adotta i provvedimenti necessari per accertare se siano stati presi i provvedimenti appropriati per garantire la conformità al tipo omologato dei veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche prodotti. Verifica preventiva Lo Stato membro che ha rilasciato un’omologazione CE adotta i provvedimenti necessari in relazione a tale omologazione per accertare se i provvedimenti di cui al punto precedente siano ancora appropriati e se i veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche prodotti siano ancora conformi al tipo omologato. Verifica periodica 28 Prove richieste per l’omologazione CE La conformità alle prescrizioni tecniche contenute nella direttiva 2007/46/CE è dimostrata mediante prove adeguate eseguite dai servizi tecnici designati. Le procedure di prova, le apparecchiature e gli strumenti specifici necessari all’esecuzione delle prove sono descritti in ciascuno degli atti normativi. Le prove necessarie sono eseguite su veicoli, componenti ed entità tecniche rappresentativi del tipo da omologare. L’omologazione CE prevede 63 atti normativi 29 OMOLOGAZIONE COMUNITARIA OMOLOGAZIONE NAZIONALE – NAZIONALI LIMITATE PER PICCOLE SERIE Validità limitata al territorio nazionale Le omologazioni nazionali valide fino all’adozione obbligatoria delle omologazioni CE – – – OMOLOGAZIONI CE OMOLOGAZIONI DI PICCOLE SERIE Solo per i veicoli M1, con limiti quantitativi OMOLOGAZIONI NAZIONALI DI PICCOLE SERIE Veicoli diversi da M1 OMOLOGAZIONI INDIVIDUALI Singolo veicolo 30 uno Stato membro della U.E. non può autonomamente apportare modifiche procedurali o di merito all’applicazione di norme comunitarie, recepite nella legislazione nazionale in regime di armonizzazione obbligatoria, in quanto tale comportamento, costituirebbe un palese ostacolo alla libera circolazione delle merci 31 REGIME TRANSITORIO DIRETTIVA 2007/46/CE Categorie interessate Date di applicazione Nuovi tipi di veicoli Facoltativa Nuovi tipi di veicoli Obbligatoria Tipi di veicoli esistenti Obbligatoria M1 N.A. (1) 29 aprile 2009 N.A. (1) Veicoli per uso speciale della categoria M1 29 aprile 2009 29 aprile 2011 29 aprile 2012 Veicoli completi e incompleti della categoria N1 29 aprile 2009 29 ottobre 2010 29 ottobre 2011 Veicoli completati della categoria N1 29 aprile 2009 29 ottobre 2011 29 aprile 2013 Veicoli incompleti e completi delle categorie N2, N3, O1, O2, O3, O4 29 aprile 2009 29 ottobre 2010 29 ottobre 2012 Veicoli incompleti e completi delle categorie M2, M3 29 aprile 2009 29 aprile 2009 (1) 29 ottobre 2010 Veicoli per uso speciale delle categorie N1, N2, N3, M2, M3, O1, O2, O3, O4 29 aprile 2009 29 ottobre 2012 29 ottobre 2014 Veicoli completati delle categorie N2, N3, 29 aprile 2009 29 ottobre 2012 29 ottobre 2014 Veicoli completati delle categorie M2 ed M3 29 aprile 2009 29 aprile 2010 (1) 29 ottobre 2011 Veicoli completati delle categorie O1O2- O3- O4 29 aprile 2009 29 ottobre 2011 29 ottobre 2013 (*) Non applicabile. (2) Ai fini dell’applicazione dell’articolo 45, paragrafo 4, tale data è prorogata di dodici mesi. 32 OMOLOGAZIONE CE VEICOLO ACCOMPAGNATO DA COC VALIDO CONDIZIONE NECESSARIA PER L’IMMATRICOLAZIONE 33 VEICOLI DI FINE SERIE Autoveicoli e loro rimorchi Art. 8, c. 2 . Lett. b), DM 8 maggio 1995 (dir. 92/53/CEE), modificato dall’art. 1, c. 5 del DM 4 agosto 1998 (dir 98/14/CE): Possibilità, su richiesta del costruttore ed entro limiti stabiliti (vedasi all. XII dir. 2001/116/CE), di immatricolare e consentire la vendita o l’immissione in circolazione di veicoli nuovi conformi a un tipo di veicolo la cui omologazione non è più valida. Condizioni: Veicoli nel territorio della Comunità ed accompagnati da un cert. di conformità valido rilasciato al momento in cui l’omologazione del tipo di veicolo era ancora valida Limite di validità della deroga: 12 mesi per veicoli completi 18 mesi per veicoli completati successivamente alla scadenza dell’omologazione. CRITERI: 10% per M1, 30% per i veicoli di tutte le altre categorie, dei veicoli di tutti i tipi in questione messi in circolazione nello Stato membro nel corso dell’anno precedente. Se 10% meno di 100: max 100. Certificato di conformità rimasto valido per almeno tre mesi dalla data di rilascio ma che ha perso di validità a seguito dell’entrata in vigore di una direttiva particolare 34 Revisioni: finalità Accertamento della sussistenza dei requisiti di: sicurezza della circolazione stradale Silenziosità Rispetto ambientale Le emissioni inquinanti devono essere contenute entro limiti stabiliti SALVAGUARDIA INTERESSE DIFFUSO 35 Esigenze “comunitarie” la circolazione di alcuni tipi di veicoli nello spazio comunitario deve svolgersi nelle migliori condizioni, sia sul piano della sicurezza che su quello delle condizioni di concorrenza fra trasportatori dei diversi Stati membri; l'intensificarsi della circolazione stradale e l'aumento dei pericoli e degli effetti nocivi che ne derivano pongono a tutti gli Stati membri problemi di sicurezza di natura e gravità analoghe; 36 Le revisioni: riferimenti normativi Art. 80, codice della strada Artt. 238 – 241 Regolamento di esecuzione del CdS Direttiva 96/96/CE (recepita con D.M. 6 agosto 1998, n. 408) e successive modifiche ed integrazioni. D.M. 29 novembre 2002. Revisione periodica dei motoveicoli e dei ciclomotori D.M. 30 giugno 2003: proroga al 1° gennaio 2004 prove emissioni tricicli e quadricicli D.M. 30 luglio 2003: proroga al 1° gennaio 2004 prove emissioni veicoli a due ruote D.M. 20 giugno 2003: procedura di prova dei gas di scarico dei veicoli a due tre ruote conformi alla dir. 97/24/CE, cap. 5. 37 Tipi di revisione Annuale Periodica Straordinaria: Disposta dall’UMC in caso di dubbi sulla persistenza dei requisiti di idoneità alla circolazione o su segnalazione degli organi di polizia (c. 5, art. 80, CdS) Disposta dall’UMC su segnalazione (dovuta) degli organi di polizia stradale che intervengono per i rilevi, quando a seguito di incidente il veicolo abbia subito gravi danni (c. 7, art. 80, CdS) 38 Veicoli soggetti a revisione e relativa periodicità ANNUALE Autobus Autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t Rimorchi di M.C. superiore a 3,5 t Taxi e veicoli adibiti a N.C.C. Autoambulanze Veicoli atipici (esempi: veicoli di interesse storico e collezionistico e trenini turistici) Periodica (4 -2 -2) Autovetture Autocarri di M.C. < 3,5 t Autoveicoli ad uso speciale di M.C. < 3,5 t Ciclomotori Motocicli Tricicli Quadricicli 39 Controlli in sede di revisione Controlli di tipo “amministrativo” Titoli Attestazione controllo annuale cronotachigrafo Verifica di rispondenza dei dati di immatricolazione Identificazione veicolo Corrispondenza contenuti carta di circolazione Controlli visivi Prove strumentali 40 Attrezzature per revisioni autoveicoli Banco prova freni Opacimetro Analizzatore gas di scarico Banco prova giochi Fonometro e relativo calibratore acustico Contagiri (per motori ad accensione comandata o spontanea) Provafari Ponte sollevatore o fossa d’ispezione Sistema di pesatura (può essere inglobato nel banco prova freni) Stazione metereologica 41 Caratteristiche delle attrezzature Le specifiche tecniche generali delle attrezzature sono stabilite dal regolamento di esecuzione del codice della strada Le specifiche tecniche delle singole attrezzature sono contenute nelle relative norme di omologazione Ogni attrezzatura è munita di un libretto metrologico sul quale vengono registrati gli esiti delle visite iniziali e periodiche, nonché tutti gli interventi di riparazione Gli impianti di sollevamento devono essere riconosciuti idonei dall’ISPESL L’idoneità di strumenti di pesatura è riconosciuta dall’Ufficio metrico del Ministero per lo Sviluppo economico. 42 Protocollo MCTC-NET Nuovo linguaggio di comunicazione comune imposto come norma di omologazione delle attrezzature Finalità: Interscambio dei dati di revisioni in rete nazionale o provinciale delle revisioni eseguite Consente la gestione e l’automazione delle procedure di revisione , dalla prenotazione all’esito. Consente, inoltre, di: Rendere intercambiali le attrezzature utilizzate sulle linee indipendentemente dalla marca e tipo Interconnettere le reti locali dell’Amministrazione con quelle dei centri di revisione e degli studi di consulenza 43 Protocollo MCTC-NET: componenti del sistema PC stazione Inizia e chiude la revisione Sincronizza e acquisisce le operazioni di misura Assicura: PC Apparecchiatura Disponibilità delle singole prove esito delle prove Esito globale della prova Intercambiabilità delle attrezzature (attiva e disattiva i relativi moduli software) Collegabile in rete, consente gli scambi secondo il protocollo MCTC-Net PC Prenotazione Effettua le prenotazioni Protocolla le revisioni Fornisce i dati di prenotazione al PC Stazione Gestisce l’archiviazione Attiva la connessione con il CED del DTT Stampa l’etichetta dell’esito della revisione Stampa i singoli referti delle prove e il referto complessivo ( i referti devono essere firmati dal responsabile tecnico) Consente la stampa di tutti i veicoli prenotati, revisionati o in corso di revisione 44 Protocollo MCTC-NET: software Riconoscimento di funzionalità da parte del D.T.T. – CSRPAD con rilascio di apposito certificato attestante l’idoneità del software individuato da relativo numero Esempio PC stazione ***/PCS/RSW/03/RM Numero progressivo anno di omologazione Esempio PC prenotazioni ***/PCP/RSW/03/RM 45 Schema minimo operativo 46 47 48 Prova freni autoveicoli (D.M. 13.1.1997, n. 20) Squilibrio dinamico freno di servizio e di soccorso Squilibrio dinamico freno di stazionamento < 50 % se solo freno di stazionamento < 30% se anche freno di soccorso Efficienza frenante (freni servizio, soccorso e stazionamento) è il rapporto tra la somma delle forze agenti su ciascuna ruota e la tara del veicolo ed è espressa in %: Σ Fi (N) . 100 Fi forza frenante ruota i-sima T(tara in kg). 9,81 (m/s2) È il rapporto tra la max differenza tra le forze frenanti agenti su ruota dx e sx e la forza frenante max, il tutto moltiplicato per 100 ∆ max(Fdx-Fsx) . 100 Fmax ruote dello stesso asse < 30 % I valori limiti dipendono dalla categoria del veicolo (vedasi tabella) Sforzo massimo sul comando dei freni in N 49 50 categorie 1 Veicoli a motore destinati al trasporto di persone e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto 2 Veicoli a motore destinati al trasporto di merci la cui massa massima autorizzata supera i 3 500 kg 3 Rimorchi e semirimorchi la cui massa massima autorizzata supera i 3 500 kg 4 Taxi, ambulanze 5 Veicoli a motore, aventi almeno quattro ruote, destinati normalmente al trasporto di cose su strada, con una massa massima autorizzata non superiore a 3 500 kg, eccetto i trattori e le macchine agricole 6 Veicoli a motore destinati al trasporto di persone, il cui numero di posti a sedere, sedile del conducente escluso, non è superiore a otto 51 Piastre prova giochi La prova si esegue con ruote frenate Modalità e Finalità: Verifica di eventuali giochi azionamento delle piastre con a scatti rapidi con corsa breve per giochi di tipo meccanico: Teste sferiche tiranti di guida Articolazioni montanti di tipo sferico Azionamento delle piastre con movimenti a corsa lunga per allentamenti delle boccole elastiche (silent-block) delle barre stabilizzatrici e dei bracci delle sospensioni Lesioni delle parti strutturali ed in particolare delle zone di ancoraggio delle parti meccaniche (ammortizzatori, bracci oscillanti) Azionamento movimento piastre lento, lungo e a scatti brevi per giochi su elementi elastici e relativi ancoraggi, bracci di reazione longitudinali 52 Prova fari Controllo anabbaglianti e abbaglianti Efficacia visiva Orientamento del fascio luminoso 53 Prova fari: valori limiti autoveicoli anabbaglianti hn Deviazione Proiettori CE o ECE/ONU > 10 cm per h < 80 cm > 15 cm per h > 80 cm < 1,5° verso esterno del centro ottico (corrisponde ad 1 cm sullo schermo) Proiettori DGM > 1/10 h < 1,5° verso esterno del centro ottico Abbaglianti Il centro della macchia di luce deve essere coassiale al centro ottico dello strumento con tolleranza max di 1,5° su piano verticale o orizzontale Illuminazione lux (misurato a 1 m) 3.750-90.000 20.000-150.000 54 Fonometro Verifica dell’avvisatore acustico 55 Fonometro Verifica dell’avvisatore acustico veicoli Norma omologazione Autoveicoli omologati vecchio codice (DPR 393/59) (imm. prima dell’1.1.1976) 30 > 80 Imm. dopo 1.1.1976 7 > 93 Art. 46 DPR 393/59 Dir 93/30/CEE (obbl. dal 14.6.1995) Art. 46 DPR 393/59 Fino a 125 cc Art. 46 DPR 393/59 Sup a 125 cc Dir 93/30/CEE (obbl. dal 14.6.1995) P fino a 7 kW (obbl. dal Dir 93/30/CEE 14.6.1995) P sup46a DPR 7 kW393/59 Art. 30 7 > 70 > 75 30 > 75 30 > 80 7 > 80 7 > 93 30 > 80 Dir 93/30/CEE 7 < 112 Autoveicoli Ciclomotori Motocicli Distanza di prova Limite davanti al veicoli (dB) (m) Altri motoveicoli 56 Prova fonometrica rumore i limiti sono quelli riportati sulle carte di circolazione (+ 2dB) ed anche il numero di giri per la prova in assenza (per vecchi veicoli) si fa riferimento al codice del 1959: 88 dB per autovetture fino a 1000 cc 90 dB per autovetture oltre 1000 cc 93 dB altri veicoli Si effettuano almeno 3 misurazioni con scarto non sup a 2 dB fra due misurazioni consecutive 57 d Veicoli DPR 393/59 h 7,0 m 1.20m + Interno locale 0.10 m schema fig. a lato Altrimenti esterno raggio 50 m Veicoli conf. 70/157/CEE, 73/350/CEE, 77/212/CEE e reg. ECE/ONU n. 9 7,0 m + 0.20 m 1.20m + Interno locale 0.10 m schema fig. a lato Altrimenti esterno raggio 50 m Veicoli conf. Dir. 81/334/CEE, 84/372/CEE, 84/424/CEE e 92/97/CEE 0.5 m > 0,20 m Schema fig. a lato per L> 0,30 m occorrono 2 misurazioni Angolo asse microfono e uscita gas di scarico 45° + 10° 58 Opacimetro Condizioni ambientali Modalità della prova Temperatura esterna 5° - 40 °C Pressione esterna 85,0 – 102,5 kPa (per pressioni inferiori a 95,5 kPa il valore di opacità è ridotto di 0,25 m-1 per motori diesel aspirati senza correttore di pressione) Temperatura olio motore 80° C; se tale misurazione non è possibile si fa riferimento all’azionamento della ventola di raffreddamento motore Tre cicli di accelerazione per spurgare l’impianto Introduzione della sonda per almeno 300 mm Accelerazione a fondo, massima mandata per almeno 2 s, regime minimo per 3 s, motore a regime massimo……. Misurazioni Come da diagramma seguente 59 60 61 Valori limiti opacimetro Coefficiente di assorbimento m-1 Veicoli imm. dopo l’1.1.1980 Motore ad aspirazione naturale 2.5 Motore a turbocompressore 3.0 Conf. 98/69/CE, 199/96/CE e succ. 1.5 Veicoli imm. prima dell’1.1.1980 Conformi dir 72/306/CEE altri 3,0 motore sovralimentato 2,5 motore aspirato 2,6 autobus urbani 3,0 altri veicoli 62 Analizzatore gas di scarico autoveicoli Condizioni ambientali Modalità della prova veicoli catalitici e non Temperatura esterna 5° - 40 °C Pressione esterna 85,0 – 102,5 kPa Temperatura olio motore 80° C; se tale misurazione non è possibile si fa riferimento all’azionamento della ventola di raffreddamento motore Introduzione della sonda per almeno 300 mm Motore a giri minimi non sup a 1000 g/min Per veicoli a doppia alimentazione seguire doppia prova Modalità della prova veicoli catalitici con sonda lambda Prima prova come sopra Seconda prova Motore a minimo accelerato (2000-3000 giri/min) Misure Valori stabilizzati dopo 30 secondi di CO oppure CO2 corretto prima prova 63 Valori stabilizzati dopo 30 secondi di CO, CO2 e lambda Valori limiti analizzatore Prova al minimo acc. (COcorr % e lambda) Prova al minimo (CO corr %) Veicoli imm. prima dell’1.10.1986 4.5 Veicoli imm. dall’1.10.1986 3.5 Veicoli imm. Prima dell’1.7.2002 0.3 e lambda 1 + 0.03 0.5 Veicoli imm. Dopo 1.7.2002 ovvero conf. Dir. 98/69/CE 0.2 e lambda 1 + 0.03 0.3 64 Codice della strada Art. 80, comma 8: Il Ministro dei trasporti, al fine di assicurare, in relazione a particolari e contingenti situazioni operative degli Uffici competenti del D.T.T.,il rispetto dei termini previsti per le revisioni periodiche dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo 16 persone compreso il conducente, ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, può per singole province individuate con proprio decreto affidare in concessione quinquennale le suddette revisioni ad imprese di autoriparazione che svolgono la propria attività nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero ad imprese che, esercendo in prevalenza l’attività di commercio di veicoli, esercitino, altresì, con carattere strumentale o accessorio, l’attività di autoriparazione. Tali imprese devono essere iscritte nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui all’art. 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122. Le suddette revisioni possono essere altresì affidate in concessione ai consorzi e alle società consortili, anche in forma di cooperativa, appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno in una diversa sezione del medesimo registro, in modo da garantire l’iscrizione in tutte e quattro le sezioni. 65 Decentramento Con il D.lgs 31 marzo 1998, n. 112, concernente il decentramento amministrativo, le concessioni sono state trasformate in autorizzazioni e la competenza per il rilascio di tali autorizzazioni, nonché il controllo amministrativo sono stati attribuiti alle Province 66 PUBBLICO SERVIZIO PUBBLICITA’ TRASPARENZA IMPARZIALITA’ 67 Protocollo MCTCNET 2 REGOLAMENTAZIONE: DD Prot. N. 3986 DELL’11 AGOSTO 2009 e relativo allegato CIRCOLARE prot. n. 79298 dell’11 agosto 2009 68 PRINCIPI MCTCNET 2 VERIDICITA’ DELLA PROVA SICUREZZA DEI DATI AGGIORNAMENTO RAPIDO ED ECONOMICO 69 VERIDICITA’ DELLA PROVA GARANZIA CHE IL VEICOLO DA REVISIONARE SIA PRESENTE NELL’OFFICINA GARANZIA CHE IL VEICOLO DA REVISIONARE EFFETTUI I RILIEVI STRUMENTALI GARANZIA SULLA DURATA DELLA PROVA ASSEGNAZIONE DI UN ESITO E SALVATAGGIO DATI PARZIALI 70 SICUREZZA DEI DATI I FILE SONO CREATI SOLO DALLE APPARECCHIATURE O DAL PCS EVENTUALI MODIFICHE DEI FILE SONO RILEVATI DAI NUOVI APPLICATIVI DI CONTROLLO CONTROLLI SU EVENTUALI FILE CREATI DA ENTITA’ NON OMOLOGATE 71 AGGIORNAMENTO RAPIDO ED ECONOMICO TEMPI DI AGGIORNAMENTO Più RAPIDI PER ADEGUARSI ALL’EVOLUZIONE NORMATIVA RIDURRE GLI INTERVENTI DI TECNICI PRESSO LE OFFICINE 72 Nuovo sistema revisioni Protocollazione della domanda Calendario delle revisioni Prenotazione presso UMC o Agenzie automobilistiche Acquisizione dati delle prove tecniche Inserimento esito delle revisioni con obbligo di inserimento dei km percorsi dal veicolo Stampa del tagliando 73 Revisioni presso sedi esterne attrezzate Effettuate dai tecnici dell’UMC La sede deve essere attrezzata e preventivamente autorizzata dall’UMC competente Oltre alle apparecchiature e relativa regolarità (libretti metrologici) per le prove strumentali è richiesto: idoneità locali Dimensioni adeguate agibilità Destinazione d’uso Documento di valutazione dei rischi (ex 626/94) Polizza assicurativa per la copertura di infortuni al personale UMC 74 CONTROLLO SU STRADA DI VEICOLI COMMERCIALI PRESUPPOSTI: Il controllo annuale è ritenuto insufficiente a garantire che i veicoli commerciali siano mantenuti in condizioni di conformità alla normativa tecnica per tutto l’anno OBIETTIVI: Sicurezza della circolazione stradale Equilibrio del mercato: eque condizioni di concorrenza 75 CONTROLLO SU STRADA - NORMATIVA DIRETTIVA 2000/30/CE, modificata da: 2003/26/CE e 2010/47/CE DIRETTIVA 2006/22/CE, conseguente a: Introduzione del tachigrafo digitale (Reg. 2135/98) Modifica della disciplina sui tempi di guida e di riposo Reg. 561/2006 e 3821/85 76 Campo di applicazione 2000/30/CE 1 Veicoli a motore destinati al trasporto di persone e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto 2 Veicoli a motore destinati al trasporto di merci la cui massa massima autorizzata supera i 3 500 kg 3 Rimorchi e semirimorchi la cui massa massima autorizzata supera i 3 500 kg 77 Definizioni (2000/30/CE) «controllo tecnico su strada» il controllo di natura tecnica non annunciato dalle autorità e quindi imprevisto di un veicolo commerciale che circola nel territorio di uno Stato membro effettuato sulla strada pubblica dalle autorità o sotto la sorveglianza di queste ultime; «controllo tecnico» il controllo della conformità del veicolo alla normativa tecnica quale previsto nell'allegato II della direttiva 96/96/CE. 78 IL CONTROLLO INTEGRATO Pattuglie miste: Personale del Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i SIS e Personale della Polizia Stradale Verifiche: Efficienza tecnica del veicolo (sicurezza della circolazione stradale) Regolarità amministrativa (rispetto delle regole della concorrenza) Posizione del conducente (verifica del rapporto di lavoro) Strumenti utilizzati: Centri Mobili di revisione 79