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INTRODUZIONE L`operatore commerciale che intrattiene rapporti

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INTRODUZIONE L`operatore commerciale che intrattiene rapporti
INTRODUZIONE
L’operatore commerciale che intrattiene rapporti con l’estero deve continuamente
confrontarsi con le normative internazionali e con quelle proprie degli Stati con i quali
intende operare. L’evoluzione degli ultimi anni, in primis la nascita dell’Unione
Europea, ha profondamente modificato il panorama legislativo di riferimento.
La nascita del Mercato Unico Europeo ha comportato infatti, al suo interno,
l’abbattimento delle barriere doganali ed una serie di agevolazioni quali la libera
circolazione dei prodotti comunitari e dei prodotti ad essi equiparati (ad esempio
prodotti provenienti da Paesi terzi immessi in libera pratica).
Tale Mercato è pressochè interamente disciplinato dai Regolamenti Cee i quali, avendo
prevalenza sulle normative nazionali dei Paesi aderenti alla Comunità, riescono a
regolare in modo uniforme lo scambio commerciale che si realizza al suo interno e nei
confronti dei Paesi terzi.
Per Paesi terzi si intendono tutti le Nazioni non aderenti alla Comunità Europea nei
confronti delle quali le operazioni commerciali poste in essere assumono la definizione
di importazioni e di esportazioni. Termini questi ultimi non più utilizzabili per le
transazioni effettuate in ambito comunitario.
Nell’interscambio con i Paesi terzi l’operatore deve in particolare essere continuamente
aggiornato sulle normative:
Valutarie: il cui controllo è demandato in Italia all’Ufficio Italiano dei Cambi (UIC),
alla Banca d’Italia ed in alcuni casi alle banche agenti
Doganali: relative al regime delle importazioni e delle esportazioni, alla circolazione
delle merci, alla loro destinazione ed al trattamento doganale (dazi, prelievi, ecc..)
Sui problemi connessi al trasporto: essi devono essere valutati con particolare
riferimento agli aspetti valutari e doganali ad essi strettamente connessi.
L’obiettivo di questo lavoro vuole essere quello di affrontare i principali aspetti
doganali che possono interessare gli operatori in modo da fornire, sia pur in modo
volutamente non approfondito, un quadro di riferimento completo ed il più possibile
aggiornato anche tenuta presente la continua evoluzione cui la materia è soggetta..
FONTI LEGISLATIVE
Codice Doganale Comunitario di cui al Regolamento Cee 2913/92
Regolamento Cee n. 2454/1993 recante le norme per l’attuazione del Codice Doganale
Comunitario
Testo Unico Legge Doganale (TULD) di cui al DPR 23/01/1973 n. 43
DPR 633/72: Imposta sul Valore Aggiunto. Normativa iva italiana.
Legge 427/93 relativo alla disciplina della normativa iva a livello comunitario
Circolare Ministero delle Finanze del 23/02/94 n. 13 recante delucidazioni sul
contenuto della legge 427/93.
1
ENTI OPERANTI NEL COMMERCIO ESTERO
Il Ministero del Commercio con l’Estero: E’ l’organo centrale che esercita tutte le
fondamentali attribuzioni inerenti alla regolamentazione degli scambi con l’estero.
Il Ministero delle Finanze: che provvede all’emanazione ed all’applicazione dei
provvedimenti in materia di legislazione doganale, attraverso i Dipartimenti doganali
L’Ufficio italiano cambi (UIC) opera attraverso la Banca d’Italia e controlla la materia
valutaria connessa agli accordi di pagamento ed agli scambi internazionali
L’Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) ha il compito di promuovere e
sviluppare gli scambi commerciali tra l’Italia e gli altri Paesi
La Camere di Commercio Industria e Agricoltura hanno competenza provinciale e
svolgono un’importantissima opera di assistenza agli operatori in moltissime fasi
dell’attività di commercio estero.
L’ORGANIZZAZIONE DOGANALE ITALIANA
La normativa doganale di base riunita nel DPR 23/01/73 n. 43 - Testo Unico delle
disposizioni Legislative in materia Doganale (TULD) - che contiene, tra l’altro, le
norme riguardanti l’organizzazione dei servizi doganali, dopo aver stabilito che il
territorio doganale italiano coincide, con eccezione dei territori extradoganali quali
Livigno, Campione d’Italia, ecc.., con il confine politico dello Stato italiano, precisa
all’articolo 3 del T.U.L.D.:
«Agli effetti dell’ordinamento amministrativo dei servizi doganali, il territorio della
Repubblica è suddiviso in Compartimenti. Ciascun Compartimento si ripartisce in due o
più Circoscrizioni Doganali. Ciascuna Circoscrizione comprende a sua volta più
Dogane».
E’ possibile effettuare una classificazione delle dogane sulla base del tipo di operazioni
che sono abilitate a svolgere:
Di prima categoria: autorizzate al compimento di qualsiasi operazione doganale senza
distinzioni in merito alla merceologia dei prodotti
Di seconda categoria: abilitate allo svolgimento di alcune operazioni su alcuni
tipologie di merci
Di terza categoria: Compiono soltanto certi tipi di operazioni in un ambito strettamente
locale
Ogni dogana si compone di una o più “sezioni” o “posti di osservazione” (questi ultimi
per la verità hanno perso gran parte dell’importanza rivestita in passato), situati in punti
distaccati della sede centrale.
Ogni dogana si compone di una serie di uffici ai quali vengono affidate specifiche
competenze:
Ufficio scritture: gestione delle dichiarazioni doganali e dei relativi registri,
contabilizzazione dei diritti
Ufficio divieti: controllo sulla regolarità delle dichiarazioni, con particolare riferimento
alle disposizioni vigenti in materia di dazi e di gestione e scarico delle licenze
ministeriali
Ufficio Ricevitoria e Cassa: riscossione dei diritti doganali e relativa contabilizzazione
ed eventuale contenzioso
Ufficio visite: controllo fisico delle merci ovvero della documentazione presentata,
determinazione del valore e liquidazione dei diritti.
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FUNZIONI DELLA DOGANA
L’economia di una Nazione si basa sulla produzione, sul consumo e sullo scambio di
beni e servizi effettuato con altri Paesi. Ed è proprio nel momento in cui si realizza
l’interscambio che assume rilevanza la dogana. Ad essa infatti è istituzionalmente
demandato il compito di effettuare un controllo sullo spostamento fisico delle merci
scambiate tra i Paesi. Ma le dogane non si limitano ad un semplice controllo del flusso
dei prodotti in quanto svolgono anche un’importante funzione di filtro, di regolazione e
di protezione della produzione nazionale, nonché di raccolta di nuove entrate erariali. In
dettaglio possiamo riassumere i compiti propri delle dogane come segue:
Riscossione diritti doganali
Controllo movimento fisico delle merci
Controllo trasferimenti di valuta
Applicazione delle norme sanitarie
Applicazione delle norme di polizia
Protezione delle norme igieniche
Applicazione delle norme relative alla morale e all’ordine pubblico
Applicazione delle norme sulla tutela del patrimonio artistico, culturale, zootecnico,
agricolo
Redazione di verbali per violazioni di leggi
Sequestro merci
Esecuzione di sentenze dell’autorità giudiziaria circa le questioni doganali
Il rapporto giuridico che si instaura tra la Pubblica Amministrazione, che attua il
controllo, e l’operatore economico, che subisce il controllo stesso, è rappresentato dal
rapporto giuridico doganale, nel quale la dogana assume il ruolo di soggetto attivo
mentre l’operatore quello di soggetto passivo. Quest’ultimo può essere sostituito, nel
rapporto doganale, da un rappresentante denominato “doganalista” (prima identificato
come “spedizioniere doganale”).
Quando attraversa il confine doganale comunitario, sia in entrata che in uscita, una
qualsiasi merce subisce una procedura di controllo che porterà alla definizione di una
“destinazione doganale”, l’operatore deve cioè dichiarare alla dogana quali sono le sue
intenzioni in merito ai prodotti oggetto del trasferimento.
Le destinazioni previste dalla nostra legislazione doganale sono:
Per le merci nazionali:
Esportazione definitiva
Esportazione temporanea e successiva reimportazione
Cabotaggio
Circolazione
Per le merci estere:
Importazione definitiva
Importazione temporanea
Spedizione in cauzione
Transito
Deposito
3
Per ogni destinazione doganale è necessario presentare un’apposita dichiarazione,
compilata su modello comunitario (Documento Amministrativo Unico).
DOGANA PRESSO LA QUALE OPERARE
Il Codice Doganale Comunitario consente agli operatori di effettuare le operazioni
doganali all’esportazione presso la dogana che risulta essere competente per territorio
con riferimento alla sede della ditta, al luogo dove le merci sono imballate o caricate per
l’esportazione. Sono possibili deroghe a questo principio solamente se espressamente
motivate dall’operatore.
Relativamente alle
importazioni, salvo particolari circostanze che vincolino
l’operazione ad una specifica dogana, l’operatore può effettuare le proprie operazioni
presso qualsiasi dogana. Nell’ipotesi in cui l’importazione sia strettamente vincolata ad
una specifica dogana (operazioni di temporanea, operazioni relative a flora o fauna
protetta) è possibile trasferire le merci preso la stessa attraverso una procedura
denominata “cauzione merci estere” consistente nel deposito dei diritti gravanti sui
prodotti.
VERIFICA DOGANALE
La dogana effettua un controllo dunque su tutte le merci che transitano presso di essa.
Tale controllo che può essere puramente documentale o anche fisico sulle merci può
essere scomposto nelle seguenti fasi:
Verifica dell’esatta compilazione del DAU
Registrazione della bolletta doganale e riscossione dei diritti gravanti sulle merci
Verifica documentale, ed eventualmente anche fisica sulle merci, in contraddittorio con
la parte, tesa ad accertare la veridicità di quanto dichiarato dall’operatore con quanto
riscontrato dalla dogana stessa.
Facoltà da parte della dogana di prelevare alcuni campioni, tutti sigillati e
contrassegnati da parte della dogana stessa, al fine di accertarsi, attraverso le analisi da
effettuarsi presso il Laboratorio Chimico Doganale, sulla composizione della merce
Qualora il resoconto della dogana si discosti da quanto asserito dall’operatore,
quest’ultimo ha la facoltà di promuovere una “controversia doganale”, mirata a fare
valere le proprie ragioni. Oggetto della controversia può essere rappresentato dalla
classifica doganale attribuita alle merci, alla loro natura, al loro valore, ecc...
IL CANALE VERDE
L'utilizzazione del sistema informatico per la presentazione delle dichiarazioni doganali
ha consentito l'introduzione, in via sperimentale (estesa a tutto il territorio nazionale
dall' 1.2.1999), di un sistema di controllo delle dichiarazioni doganali automatizzato,
basato sull'analisi dei rischi: denominato canale verde.
Il sistema raffronta gli elementi desumibili dalla dichiarazione doganale (redatta sul
D.A.U.) con i parametri di rischio connessi alle singole operazioni nonché alle varie
destinazioni doganali.
Il risultato ottenuto consente al sistema di decidere circa il controllo da effettuare,
individuato da una delle seguenti sigle:
NC - nessun controllo (canale verde)
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CD - controllo documentale (canale giallo)
VM - visita merci (canale rosso)
Resta ferma, in ogni caso, la facoltà dell'Autorità doganale di visita fisica o al controllo
documentale, nonostante il "via libera" qualora sia venuta in possesso di informazioni
sul rischio di irregolarità della specifica operazione.
Le informazioni attualmente presenti nel sistema informatico, non consentono di
eseguire compiutamente il controllo automatico circa l’esatta applicazione dei dazi e
degli altri diritti dovuti.
Spetta pertanto all'Ufficio controllare l'esatta liquidazione dei diritti, predisposta dal
dichiarante, sulle dichiarazioni selezionate per i circuiti CD e VM.
La verifica delle dichiarazioni selezionate per il "canale verde" (NC) sarà invece
effettuata a scandaglio in sede di controllo a posteriori.
Un ulteriore limite del sistema è costituito attualmente dalla impossibilità di riscontrare
l'eventuale sussistenza di divieti o restrizioni quantitative all'importazione o
all'esportazione. Pertanto, nel caso in cui occorra adempiere a condizioni e formalità
previste per l'applicazione di trattamenti preferenziali o divieti economici, l'accettazione
della dichiarazione dovrà essere
necessariamente effettuata dal funzionario preposto alla prenotazione e
contabilizzazione della quota ed allo scarico delle relative autorizzazioni, ferma
restando la successiva registrazione meccanografica.
IL DOCUMENTO AMMINISTRATIVO UNICO
Per movimentare le merci da un Paese ad un altro occorre dunque compilare sempre lo
stampato predisposto dalla Comunità Economica Europea (in vigore a partire dal 1
gennaio 1988) comunemente conosciuto come “bolletta doganale”. Con questo
documento il proprietario delle merci deve manifestare la propria volontà in merito alla
destinazione doganale che intende conferire ai prodotti, nonché deve fornire tutti gli
elementi necessari alla dogana per una corretta individuazione delle merci e per un
corretto calcolo dei diritti dovuti sulle stesse.
Il Documento Amministrativo Unico si compone di otto esemplari che vengono
utilizzati in modo differente in funzione della diversa destinazione doganale che si
vuole attribuire alle merci importate o esportate.
Particolare rilevanza assume l’esemplare 3 (“figlia”, che deve rimanere in possesso
dell’esportatore) in quanto esso rappresenta l’unico documento in grado di comprovare
l’avvenuta esportazione. Tale stampato infatti deve rimanere in possesso
dell’esportatore, completo del “visto uscire” apposto dalla dogana di uscita dal territorio
comunitario, e rappresenta l’unica soluzione per il cedente italiano per dimostrare la
non imponibilità iva (ai sensi dell’art. 8 DPR 633/72) dell’operazione posta in essere (si
ricorda che la mancata esibizione del documento citato agli organi di controllo
comporta la sanzione per evasione dell’iva pari all’importo dell’iva dovuta
sull’operazione maggiorato da 1 a 2 volte il medesimo importo). Per le operazioni
doganali effettuate con l’emissione di bollette doganali cumulative, emesse a fronte
dell’esportazione di merci appartenenti a più operatori, la prova dell’uscita dei prodotti
dalla Unione Europea deve essere fornita dalla fattura di vendita della ditta mittente
riportante gli estremi della bolletta cumulativa emessa unitamente al “visto uscire”
apposto a cura della Dogana.
L’esemplare 8 per l’importazione rimane in possesso dell’importatore ed attesta
l’avvenuto pagamento dei tributi gravanti sulla merce oggetto dell’operazione. Per
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questo motivo assume rilevanza
la conservazione dello stesso da parte
dell’importatore.
Il Documento Amministrativo Unico è predisposto per lo sdoganamento di un’unica
tipologia di prodotti per cui, nell’ipotesi di operazioni di sdoganamento relative a
prodotti con più voci doganali differenti, occorre utilizzare, in aggiunta allo stampato di
base del DAU, il formulario Bis (valido per 3 prodotti aventi nomenclatura combinata
diversa).
CLASSIFICAZIONE DOGANALE DELLE MERCI
Per effettuare tutti i controlli cui si faceva riferimento sopra, la Unione Europea adotta
un sistema di classificazione delle merci che costituisce anche il fondamento per
l’applicazione delle tariffe e dei divieti. L’intera classificazione doganale delle merci
che costituisce il cosiddetto “Sistema armonizzato”, è racchiusa in un testo suddiviso
in 21 sezioni, ciascuna delle quali composta di più capitoli (in totale 99), i quali a loro
volta si compongono di più voci e sottovoci. Ogni prodotto è contraddistinto da una
codificazione numerica composta da 8 cifre per gli scambi intracomunitari e per le
esportazioni verso Paesi terzi e da 10 cifre (le due cifre aggiuntive sono denominate
TARIC) per le importazioni da Paesi non comunitari. Non essendo sempre agevole la
corretta individuazione della codifica corrispondente ai prodotti sono disponibili, in
ausilio al testo della nomenclatura combinata sono state introdotte le “note esplicative”.
In esse sono contenuti suggerimenti, descrizioni merceologiche più dettagliate e regole
che possono consentire una più sicura codifica delle merci.
Al fine di evitare possibili controversie sull’attribuzione di una codifica in luogo di
un’altra (con rilevanti implicazioni in termini di dazi da pagare all’importazione)
l’operatore può chiedere l’attribuzione, da parte degli organi competenti, dell’esatta
nomenclatura combinata peri suoi prodotti. Tale procedura nota come “informazione
tariffaria vincolante” è stata introdotta dal Codice Doganale Comunitario ed è stata
disciplinata dalle circolari n. 85/91 e n. 14/93.
L’INFORMAZIONE TARIFFARIA VINCOLANTE (I.T.V.)
Consente a qualsiasi operatore economico, residente nella Comunità Europea di
conoscere, in via preventiva, la posizione ufficiale dell'Autorità doganale in merito alla
classificazione tariffaria di una determinata merce. La domanda può essere presentata in
qualsiasi Ufficio doganale e va indirizzata al Ministero delle Finanze - Dipartimento
delle Dogane e delle Imposte Indirette. L'informazione, rilasciata gratuitamente, ha una
validità di 6 anni e si estende a tutta l'Unione Europea.
L’UNIONE DOGANALE EUROPEA
Il trattamento tariffario delle merci è strettamente correlato agli accordi stipulati il
17/3/57 fra i Paesi aderenti alla Cee (Trattato di Roma), con i quali venne creata una
struttura definita come “Unione Doganale Europea”. I principi informatori di tale
unione sono contenuti negli articoli 9 e 10 del Trattato.
Art. 9: «La Comunità è fondata sopra un’unione doganale che si estende al complesso
degli scambi di merci e importa il divieto, fra gli Stati membri, dei dazi doganali
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all’importazione e all’esportazione e di qualsiasi tassa di effetto equivalente, come pure
l’adozione di una tariffa doganale comune nei loro rapporti con i Paesi terzi. Le
disposizioni del Capo 1, sezione prima, e del Capo 2 del presente Titolo si applicano ai
prodotti originari degli Stati membri e ai prodotti provenienti dai Paesi terzi che si
trovano in libera pratica negli Stati membri».
Art. 10: «Sono considerati in libera pratica in uno Stato membro i prodotti provenienti
da Paesi terzi per i quali siano state adempiute in tale Stato le formalità d’importazione
e riscossi i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente esigibili e che non abbiano
beneficiato di un ristorno totale o parziale di tali dazi e tasse. I due articoli citati hanno
in pratica liberalizzato il movimento delle merci all’interno della Cee, eliminando
l’applicazione dei dazi allo scambio intracomunitario.
LIBERA PRATICA
Dalla creazione dell’Unione doganale hanno assunto grande importanza due nuove
condizioni giuridiche delle merci, che si sono aggiunte a quelle di “merci nazionali o
nazionalizzate” e “merci estere”. Tali condizioni giuridiche sono:
Merci in libera pratica nella Cee: ossia merci originarie di Paesi terzi per le quali
siano stati pagati i relativi dazi all’importazione (cfr. art. 10 Trattato di Roma). Tale
merce dovrà quindi assolvere la sola fiscalità interna del Paese nel quale verrà
consumata.
Merci non in libera pratica nella Cee: ovvero merci originarie di Paesi terzi che non
hanno pagato i dazi Cee loro afferenti o per le quali sono state corrisposte restituzioni
(premi) all’esportazione.
Da un siffatto regime deriva che una merce può circolare all’interno della Comunità in
due differenti stati giuridici:
Transito comunitario interno: quando le merci sono in libera pratica o sono originarie
della Cee
Transito comunitario esterno: quando le merci sono originarie di Paesi terzi e non
sono in libera pratica.
In entrambi i casi, a garanzia della regolarità della procedura doganale (ossia
dell’avvenuta o futura immissione in libera pratica), le merci devono essere scortate,
per il trasporto camionistico, dai seguenti documenti che permettano il libero passaggio
attraverso le frontiere interne.
Tali documenti sono:
Bolletta doganale T2: per il transito comunitario interno
Bolletta doganale T1: per il transito comunitario esterno. Procedure di transito
comunitario semplificato vengono utilizzate per i trasporti ferroviari e postali.
A seguito della realizzazione del Mercato Unico questa procedura ha perduto la
rilevanza che aveva in passato ed allo stato attuale delle cose è limitata:
Spedizione di merce comunitaria da un Paese Cee all’altro con attraversamento di un
Paese EFTA (ad esempio la Svizzera). In tale ipotesi l’emissione del T2 serve per
garantire il Paese EFTA relativamente al transito ed a destino per attestare che si tratta
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di merce comunitaria o comunque già immessa in libera pratica ovvero per inoltrare le
merci destiante in un Paese terzo tramite una Dogana comunitaria.
Per la spedizione nei seguenti Paesi associati all’Unione Europea di merce comunitaria
o immessa in libera pratica: Svizzera, Norvegia, Islanda, Polonia, Ungheria, Rep. Ceca,
Rep. Slovacca, si emette la bolletta T2
Spedizione di merce di Paesi terzi da un luogo ad un altro del territorio comunitario. In
tale ipotesi si emette la bolletta T1.
ORIGINE DELLE MERCI
(MADE IN)
L’esatta individuazione dell’origine delle merci rappresenta oggi un problema molto
rilevante, soprattutto in considerazione delle implicazioni economiche ad essa
strettamente collegate.
Per origine si intende, giusto quanto disposto dal regolamento Cee n. 2913/92 e 2454/92
il luogo di produzione del bene o il luogo dove lo stesso ha subito l’ultima sostanziale
trasformazione industriale. E’ opportuno però segnalare che l’origine di alcuni prodotti
è regolata da specifiche disposizioni
ORIGINE PREFERENZIALE
Occorre tenere presente che esistono altre definizioni di origine contenute in altri
regolamenti, i quali delimitano in maniera differente il concetto, in relazione alla
destinazione/provenienza dei prodotti.
L’origine del prodotto può essere dimostrata attraverso:
Certificato di origine rilasciata dalla Camera di Commercio
Dichiarazione di origine evidenziata in fattura
Certificato di circolazione Eur 1
Form A (per i Paesi in via di sviluppo)
Il citato certificato di circolazione Eur 1 viene rilasciato, su apposita domanda
dell’operatore, dalla competente Autorità doganale, solamente per prodotti di indubbia
origine del Paese per il quale la richiesta è stata avanzata. Si ricorda peraltro che
l’indebita richiesta di questo documento può produrre conseguenze anche penali per
l’operatore. Tale documento assume particolare rilevanza in quanto nell’interscambio
con i Paesi associati alla Comunità Economica Europea consente all’importatore di
beneficiare dell’esenzione o di una riduzione del dazio.
Appare opportuno evidenziare che una qualsiasi merce importata nella Comunità, in via
definitiva da un Paese terzo, anche se successivamente esportata, senza subire alcuna
trasformazione, non potrà mai beneficiare dell’emissione del certificato di origine Eur 1
L’INFORMAZIONE VINCOLANTE IN MATERIA DI ORIGINE (I.V.O.)
Crea una certezza legale in ordine all'origine di una data merce, con riferimento ad una
operazione commerciale specificamente prospettata.
La richiesta va presentata al medesimo organo e con le stesse modalità prescritte per la
Informazione Tariffaria Vincolante ( I.T.V.).
Essa ha validità in tutta l'Unione Europea per un periodo di 3 anni decorrenti dalla data
della sua comunicazione al richiedente.
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L'informazione ottenuta, sia essa relativa alla classificazione tariffaria, ovvero
all'origine di una determinata merce, ha efficacia vincolante nei confronti
dell'Amministrazione doganale per tutte le operazioni, aventi ad oggetto la medesima
merce, compiute durante il periodo di validità dell’informazione.
INVII POSTALI
E’ appena il caso di ricordare che per gli inoltri effettuati a mezzo pacco postale in un
Paese extracomunitario non risulta essere necessaria l’operazione doganale per tutte le
merci di importo inferiore a Lit. 5.000.000 in quanto in questa ipotesi l’operatore dovrà:
Compilare il modello C2/CP3 (dichiarazione doganale semplificata) ovvero
CN22/CN23
Dichiarare l’origine in fattura ovvero emissione del modello Eur2
GLI ACCORDI DI LIBERO SCAMBIO
La Comunità ha siglato accordi di libero scambio con alcuni Paesi terzi (Paesi Efta,
Peco, Visegrad ecc...) per costituire flussi preferenziali di traffico. Le merci scambiate
tra i Paesi aderenti agli accordi possono essere scambiate, se scortate da documenti
particolari (vedi origine delle merci), in esenzione o riduzione daziaria. Questo
beneficio viene accordato solo se viene provata l’origine certa de Paese o gruppo di
Paesi di provenienza. Tale prova viene fornita, con l’emissione di particolari certificati
comunitari siglati “Eur 1”. Per le spedizioni eseguite a mezzo posta il certificato
equivalente al già citato “Eur 1” è rappresentato dall’ “Eur 2”.
DESTINAZIONI DOGANALI PER MERCE ESTERA
Importazione definitiva
Temporanea importazione
Spedizione da una dogana all’altra
Transito
Deposito
IMPORTAZIONI DEFINITIVE
Con il pagamento dei diritti doganali gravanti sulle merci estere si attribuisce alla stesse
la condizione di merci nazionalizzate, che vengono equiparate, agli effetti delle leggi
doganali, a quelle nazionali. Il versamento del dazio e dell’iva comporta per le merci
di origine Paesi terzi l’immissione in consumo nel territorio nazionale. L’importazione
definitiva è dunque, a differenza di tutte le altre, l’unica destinazione doganale
definitiva per le merci estere. Le altre infatti, almeno in linea di principio, devono essere
considerate come destinazioni solo provvisorie tese a sospendere, differire o ad
annullare il pagamento dei diritti dovuti per l’importazione.
Occorre però
puntualizzare, come già evidenziato sopra, che l’immissione in libera pratica, che
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comporta il solo pagamento del dazio o di tasse di effetto equivalente in uno qualsiasi
dei Paesi membri, non significa nazionalizzazione delle merci, in quanto le stesse
restano gravate dalle imposte nazionali (Iva) che dovranno essere versate al Paese nel
quale verranno immesse in consumo.
I documenti necessari per effettuare un’operazione di importazione risultano essere i
seguenti:
DAU compilato con destinazione doganale di importazione definitiva
Fattura del fornitore completa di tutti gli elementi necessari alla dogana per individuare
i prodotti, le condizioni di consegna
Packing list (utile per individuare il contenuto dei singoli colli della spedizione
Attestazione d’origine (nei modi elencati precedentemente)
I documenti eventuali:
Ordine o conferma d’ordine
Dichiarazione di valore (D. V. 1) redatta su specifico stampato, sottoscritta
dall’importatore
REGIME DELLE IMPORTAZIONI
Si definisce come tale la struttura dei divieti e delle restrizioni imposte all’introduzione,
all’interno della Comunità, di merci provenienti da Paesi terzi.
Le merci la cui importazione non è soggetta ad alcuna restrizione o autorizzazione si
dicono “a dogana”, mentre le rimanenti sono definite “a licenza”. Per poter
liberamente commercializzare i prodotti rientranti in quest’ultima categoria si renderà
necessario ottenere la preventiva autorizzazione da parte del Ministero del Commercio
estero e del Ministero delle Finanze.
Fra questi due casi opposti esistono anche istituti intermedi, detti appunto “regimi
intermedi o particolari”. I prodotti rientranti in quest’ultima categoria fruiscono di
procedure, sicuramente più snelle rispetto a quelle previste per le merci a licenza, ma
che permettono nel contempo alle autorità amministrative, di effettuare un controllo
quantitativo e/o qualitativo sulle importazioni effettuate. In questo contesto assumono
particolare rilevanza gli accordi internazionali che si stabiliscono fra i vari Paesi o
gruppi di Paesi in quanto contribuiscono ad aggiornare continuamente la normativa
preesistente.
REGIMI INTERMEDI O PARTICOLARI
Come abbiamo già avuto modo di accennare l’autorità doganale, al fine di esercitare un
controllo su alcuni prodotti, che pur non essendo a licenza, vengono considerati
sensibili, ha istituito dei regimi particolari che hanno lo scopo di tutelare il mercato
interno. Pertanto alcuni prodotti possono essere importati con particolari autorizzazioni
dette di sorveglianza e di controllo. Queste autorizzazioni vengono sempre concesse su
presentazione di determinati documenti.
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CONTINGENTI
La Comunità prevede periodicamente dei limiti massimi di importazione di alcune
merci, a raggiungimento dei quali scatta un divieto oppure l’applicazione di un dazio
all’importazione, che era stato precedentemente soppresso in virtù degli accordi
bilaterali che avevano istituito il contingente. I contingenti, come detto, vengono
stabiliti in sede Comunitaria e le quantità risultano essere differenti per singolo Paese.
La gestione dei contingenti viene effettuata, in Italia, da una sola dogana, pertanto gli
sdoganamenti effettuati su altre dogane troveranno perfezionamento solo dietro “nulla
osta” della dogana competente.
LA TEMPORANEA IMPORTAZIONE (PERFEZIONAMENTO ATTIVO)
Esistono casi nei quali la merce viene inviata non per essere definitivamente ceduta ma
per subire lavorazioni, prove o per tentarne la vendita. In questi casi la legislazione
doganale permette di utilizzare particolari regimi di introduzione temporanea delle
merci nel territorio statale. In questa sezione ci occupiamo del regime che consente di
introdurre merci nel territorio della Comunità senza aver pagato i diritti gravanti, con
l’obbligo però di riesportare le stesse merci o merci identiche, anche trasformate o
lavorate (pertanto all’atto dello sdoganamento in entrata il prodotto deve essere
identificato al fine di renderlo riconoscibile all’atto della successiva uscita). Per i
prodotti obiettivamente non riconoscibili in modo immediato (liquidi, polveri, ecc..) si
rende necessario il prelievo di un campione che viene inviato, per i dovuti accertamenti,
in analisi.
Questo regime particolare, denominato Temporanea importazione, permette, a
differenza dell’importazione definitiva, di ricevere e detenere le merci mantenendole
allo stato estero (senza dover pagare i relativi dazi dunque).
Gli unici obblighi che gravano sull’importatore sono quelli di depositare a titolo di
cauzione i diritti (all’atto della riesportazione verranno poi restituiti) che graverebbero
sulla merce se fosse importata definitivamente e quello di versare i medesimi diritti nel
caso in cui la merce venisse nazionalizzata.
Questo regime permette inoltre di importare temporaneamente senza licenza quelle
merci che se importate definitivamente la richiederebbero.
In altre parole il regime dei divieti all’importazione non si applica all’importazione
temporanea. Per beneficiare di questo regime non sempre è necessaria una
autorizzazione del Ministero del Commercio Estero/Finanze, infatti per alcune merci è
espressamente previsto la sola autorizzazione del Capo della Circoscrizione doganale
dalla quale dipende la dogana che dovrà effettuare l’operazione.
E’ inoltre opportuno ricordare che per i prodotti agricoli l’autorizzazione viene
rilasciata previo nulla osta del Ministero dell’Agricoltura, per quelli petroliferi del
Ministero dell’Industria e dell’I.C.E. per altri prodotti. Non occorre il nulla osta nei
seguenti casi:
a) Merci comunitarie non gravate da dazi
b) Merci destinate all’esecuzione di un contratto di lavorazione per conto di un
committente stabilito fuori dal territorio doganale Cee
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c) Merci che dovranno essere utilizzate per garantire l’osservanza delle disposizioni
relative alla tutela della proprietà industriale e commerciale (brevetti, marchi)
d) Merci prive di carattere commerciale
e) Merci destinate ad essere riparate, compresa la revisione e la messa a punto
f) Merci destinate a subire “manipolazioni usuali”
g) Merci destinate ad operazioni già autorizzate e realizzate successivamente in uno o più
Stati membri della Cee (temporanea importazione a catena)
h) Merci destinate a facilitare la fabbricazione di prodotti da esportare.
In presenza di mancata riesportazione devono essere riconosciuti, in base al
regolamento Cee 3677/86, gli interessi a compensare il vantaggio finanziario derivato
dal differimento dell adata in cui è sorta l’obbligazione doganale.
SPEDIZIONE IN CAUZIONE
L’art. 141 del Testo Unico Leggi Doganali prevede l’ipotesi che merci allo stato estero,
siano trasferite, per ulteriori operazioni doganali, da una dogana ad un’altra posta
all’interno del territorio. Per autorizzare l’ammissione a questa particolare destinazione
doganale la dogana richiede una cauzione sostitutiva dei dazi e delle altre imposte
gravanti sulla merce e non ancora versati.
La procedura consente così di effettuare le operazioni doganali presso dogane diverse
da quella di arrivo. Trattandosi di operazioni puramente doganali, non esiste un
particolare controllo per questa destinazione, in quanto le merci dovranno essere
sottoposte a successive formalità presso la dogana di destino. Questa destinazione
doganale viene particolarmente utilizzata nella temporanea importazione, in quanto
molto spesso le formalità doganali, connesse alle lavorazioni, devono necessariamente
essere eseguite presso lo stabilimento dell’importatore. Le motivazioni che possono
generare il ricorso a tale procedura sono riconducibili essenzialmente alle seguenti
circostanze:
Una dogana non è abilitata alla specifica operazione
Il desiderio di sdoganare le merci presso una dogana più vicina allo stabilimento
dell’importatore
Il desiderio di sdoganare le merci presso una dogana nella quale operi l o spedizioniere
di fiducia dell’importatore.
TRANSITO (RISPEDIZIONE DI MERCI ESTERE)
Le merci che giungono dall’estero e sono destinate ad essere rispedite senza subire
manipolazioni, possono transitare attraverso il territorio doganale dello Stato
mantenendo la condizione di merci estere.
Per il transito si applicano le norme stabilite per la spedizione in cauzione.
Di norma questa destinazione doganale viene utilizzata da quelle aziende che eseguono
operazioni puramente commerciali, acquistando prodotti nei mercati esteri e
12
rivendendoli sempre oltre confine, oppure da imprese che producono beni di cui alcune
parti vengono reperite in altri Paesi
DEPOSITO
Le merci estere, al momento del loro arrivo e nell’attesa che venga loro attribuita
un’altra destinazione doganale, possono essere depositate in locali gestiti sia dalla stessa
dogana che, previa autorizzazione dell’autorità doganale, da privati.
Il deposito può assumere forme diverse con differenti tempi di giacenza. In particolare
si possono identificare le seguenti tipologie:
Deposito in magazzini doganali di diretta custodia
Deposito in magazzini doganali di temporanea custodia
Nel primo caso le merci possono restare in giacenza senza limiti di tempo. Nel secondo
caso la giacenza massima è di 45 giorni, per merci inoltrate per via marittima e 20
giorni per merci inoltrate per vie diverse, prorogabili a discrezione del Capo della
Circoscrizione doganale.
Per i depositi gestiti da privati (con esclusione di quelli in regime di magazzino
generale) è indispensabile che il gestore presti all’Autorità doganale tutte le dovute
garanzie a copertura dei diritti doganali gravanti sulle merci introdotte.
Tale regime di deposito consente di effettuare sulle merci tutte le manipolazioni usuali
per la conservazione delle stesse.
Il deposito nei magazzini doganali di temporanea custodia non rientra nelle citate
“destinazioni doganali”
Esiste un caso particolare di deposito, che è regolato con modalità differenti da quelle
finora descritte.
Accenniamo soltanto che si tratta di magazzini posti sul territorio nazionale ma non
facenti parte del territorio doganale. Si tratta dei cosiddetti “punti franchi” che sono
luoghi considerati doganalmente come territorio estero. Le merci che vi sono introdotte
sono considerate come non entrate nel territorio nazionale.
DAZI - PRELIEVI - SOVRIMPOSTE
Si considerano diritti doganali tutte le somme che l’amministrazione deve riscuotere,
per legge, in relazione alle operazioni doganali. Si ricorda peraltro che i dazi assumono
rilevanza in merito alle operazioni di importazione in quanto attualmente non esistono,
o hanno scarsissima rilevanza, i dazi all’esportazione. Tra questi sono classificati quali
“diritti di confine” i dazi doganali ed i prelievi agricoli riscossi, in misura uguale, dalle
dogane comunitarie per importazioni di merci di origine e provenienza Paesi terzi. Il
dazio doganale ed i prelievi sono perciò tributi che gravano sul prezzo della merce e
quindi risultano essere autentici deterrenti alle importazioni da Paesi terzi. Questa
politica protezionistica risulta essere decisamente in contrasto con gli obiettivi del
GATT (General Agreement on Tariffs and Trade), accordo internazionale concluso a
Ginevra nel lontano 1947, per favorire lo sviluppo del commercio tra nazioni e facilitare
l’interscambio. Il dazio doganale viene applicato con aliquote percentuali fisse,
differenti per prodotto (dazi ad valorem) ovvero sulla quantità di merci importate (dazi
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specifici). I prelievi (dazi mobili) vengono invece riscossi sulla base di aliquote
comunicate periodicamente dalla Cee, sulle importazioni da Paesi terzi di prodotti
agricoli o agricoli trasformati e naturalmente sono strettamente legati alle produzioni
comunitarie.
I DAZI ANTIDUMPING
E’ considerato dumping qualsiasi esasperata riduzione del rezzo del prodotto applicata
da un Paese o da un’azienda con la finalità di aumentare le proprie esportazioni;
rientrano nella pratica di dumping anche quelle esportazioni che beneficiano di rilevanti
premi da parte dello Stato esportatore.
Al fine quindi di impedire l’importazione di determinati prodotto “sotto-quotati” e con
l’obiettivo di scoraggiare questa scorrettezza commerciale, vengono applicati dazi
“antidumping”, con aliquote pari alla differenza tra il valore fatturato e quello
commerciale dei beni importati.
Nessuno Stato membro può autonomamente applicare il dazio “antidumping” in quanto
gli stessi vengono stabiliti solamente in ambito comunitario.
IL CALCOLO DEI DIRITTI DOGANALI
Il valore delle merci, calcolato come valore della transazione con resa CIF al primo
confine comunitario, rappresenta l’imponibile per l’applicazione dei dazi “ad valorem”,
mentre l’iva viene riscossa sul valore CIF (c.f.r. Incoterms Camera di Commercio
Internazionale edizione 2000) fino alla destinazione finale aumentato dell’importo del
dazio. Nel caso di importi espressi in valuta estera la conversione in lire italiane verrà
effettuata in base al “cambio doganale” corrispondente al cambio stabilito nel penultimo
mercoledì del mese precedente. Mentre nell’ipotesi di mancata evidenziazione sul
documento commerciale delle condizioni di resa, le spese di nolo e l’assicurazione
verranno sommate al valore proprio della merce e andranno così a formare la base
imponibile per il calcolo dei diritti dovuti.
Nel caso in cui non risultasse da alcun documento il valore delle merci si procederà al
calcolo dei diritti utilizzando un imponibile ottenuto per analogia. In particolare si potrà
fare riferimento rispettivamente a:
Valore di transazione per merci identiche
Valore di transazione per merci similari
Valore calcolato sulla base dei fattori di produzione o commercializzazione
Valore calcolato sulla base dei principi dell’accordo di Ginevra.
Appare peraltro opportuno rammentare che eventuali false dichiarazioni in merito al
valore della merce oggetto dell’importazione, da parte dell’operatore, espongono lo
stesso alle sanzioni amministrative previste dall’art. 303 del DPR n.43 del 23.01.73
nella misura da 1 a 10 volte della differenza dei diritti doganali. Al fine di consentire
alla dogana di controllare con esattezza il valore dichiarato dall’operatore è stato
istituito un formulario, conosciuto come DV1, che deve essere compilato e sottoscritto
dall’importatore, con il quale lo stesso fornisce dati ed elementi utili alla dogana
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relativamente alle merci oggetto dell’operazione. Detto documento richiama
espressamente la responsabilità del sottoscrittore relativamente alle notizie rilasciate.
Esempio di calcolo dei diritti doganali:
Valore merce FOB New York
Trasporto e assicurazione
Totale CIF
Dazio 10% (A)
Totale imponibile ai fini Iva
Iva 20% (B)
Totale diritti doganale gravanti (A+B)
Lit.
Lit
Lit.
Lit.
Lit.
Lit.
Lit.
10.000.000
1.000.000
11.000.000
1.100.000
12.100.000
2.420.000
3.520.000
IL PAGAMENTO DEI DIRITTI DOGANALI
Come già trattato in altro capitolo, una delle funzioni primarie dell’autorità doganale è
quella di riscuotere i tributi derivanti dall’introduzione nel territorio nazionale di
prodotti esteri. Usato come regolatore degli scambi con l’estero, come protezione per la
produzione interna e come fonte di integrazione delle casse statali o comunitarie, il
dazio doganale, o tributo in genere, è elemento essenziale del rapporto operatore
dogana. Non a caso il reato tipico, il più perseguito e paventato dalle istituzioni
doganali è proprio quello di contrabbando, cioè di introduzione nel territorio doganale
di merci estere, senza il pagamento dei relativi dazi o la prestazione delle dovute
garanzie.
Come stabilito dall’art. 77 del TULD (Testo Unico Leggi Doganali), il pagamento o il
deposito cauzionale di somme a titolo di diritti doganali può essere eseguito:
In contanti: Se l’importo non è superiore ad un milione di lire o se il Capo della dogana,
in casi particolari, lo consente per importi superiori
Mediante vaglia cambiari della Banca d’Italia, del Banco di Napoli o del Banco di
Sicilia, assegni bancari o assegni circolari intestati alla Tesoreria Provinciale dello Stato
- Sezione di .........(città sede della dogana)
Mediante accreditamento sul conto corrente bancario intestato al Ricevitore della
Dogana (non ancora attivo)
Queste disposizioni di carattere generale vengono integrate dagli articoli 78, 79, 80 e 90
del TULD e successive modificazioni che istituiscono una serie di facilitazioni e
dilazioni di pagamento destinate a quegli operatori che ne facciano richiesta e siano in
possesso di requisiti particolari. Sono questi gli istituti che denotano quella diversità di
incisività a cui accennavamo in precedenza e che sono quindi di sicuro interesse per la
generalità delle aziende che operano con l’estero.
PAGAMENTO PERIODICO
L’art. 78 consente, a coloro che effettuano con carattere di continuità operazioni
doganali, di accendere un conto di debito presso la dogana. Tale conto viene addebitato
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regolarmente alla fine di un determinato intervallo di tempo, fissato
dall’amministrazione doganale, ma che non può comunque eccedere i 30 gg. per l’iva, i
dazi, i prelievi e gli altri tributi nazionali. Il pagamento deve avvenire entro i 2 giorni
lavorativi seguenti al riassunto del debito fatto dal Ricevitore Capo della dogana.
Per beneficiare di questo pagamento periodico l’operatore deve presentare al Ricevitore
Capo della dogana competente:
istanza in bollo
Atto di garanzia, che può essere costituito da:
1) Lettera commerciale di aziende di credito in cui sia espressamente escluso l’obbligo
della dogana di escutere preventivamente l’obbligato principale; l’azienda di credito
deve essere accreditata presso il Ricevitore Capo della dogana.
2) Polizza fidejussoria di compagnie di assicurazione accreditate dall’amministrazione
centrale e dal Ricevitore Capo
Qualora sussistano fondati timori di inadempienza, il Ricevitore può revocare la
concessione. La notifica della revoca comporta l’obbligo per l’operatore di saldare il
debito entro 5 giorni. Non sono dovuti interessi per l’intervallo di tempo del pagamento
perdiodico.
PAGAMENTO DIFFERITO
Secondo l’art. 79 del TULD, il Ricevitore Capo della dogana può consentire, su
richiesta dell’operatore, il pagamento differito dei diritti doganali, per un periodo di di
30 giorni per i dazi.
Fa eccezione la dogana di Trieste che, in virtù di speciali competenze ad essa concesse
dal Ministero, ha autorizzato il pagamento differito di sei mesi con l’applicazione degli
interessi legali per il periodo che eccede i 30 giorni
Le procedure che riguardano l’autorizzazione, la revoca e l’attuazione del pagamento
differito sono le stesse disposte per il pagamento periodico, compreso l’obbligo di
fornire garanzia.
PAGAMENTO PERIODICO DIFFERITO
Gli operatori abituali possono fruire contemporaneamente di entrambi i benefici
suddetti, presentando istanza per l’ottenimento del pagamento periodico differito. In
questo caso la domanda potrà essere corredata da un unico atto fidejussiorio. Per i dazi
ed i prelievi nella combinazione delle due procedure, il punto di partenza per il
differimento è fissato alla data che si trova nella posizione mediana dell’intervallo di
pagamento periodico. Se quest’ultimo è costituito da un numero di giorni dispari, il
calcolo va effettuato sul numero pari immediatamente inferiore.
Per fare un esempio pratico, che chiarisca le modalità di calcolo, immaginiamo che
l’intervallo di pagamento periodico sia di 15 gg.. Ne deriva che i periodi di un mese di
30 giorni saranno:
dal 1° al 15
dal 16 al 30
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E’ opportuno ora soffermarsi ad analizzare un aspetto del pagamento periodico differito
che desta alcune perplessità.
Considerato che il Testo Unico non limita le agevolazioni descritte alle sole aziende
debitrici, anche le Case di Spedizione sono riuscite ad ottenere l’apertura di conti
periodici differiti sui quali le stesse vanno a scaricare le operazioni di diversi clienti,
evitando così di dover versare i diritti relativi ad ogni singola bolletta.
Così facendo lo spedizioniere garantisce la tempestività dell’operazione doganale, che
può essere eseguita senza dover attendere l’invio, da parte della ditta cliente, della
somma corrispondente ai diritti doganali da versare.
A questo punto però il problema della garanzia e dei diritti dovuti va analizzato secondo
due punti di vista differenti:
Quello spedizioniere che, essendo garante in prima persona nei confronti della dogana,
non può rischiare l’insolvenza ed è quindi spinto a richiedere i diritti alla ditta debitrice
e sua cliente (non va dimenticato, tra l’altro, che, in caso di fallimento della ditta stessa,
il credito dello spedizioniere rientra tra quelli chirografari).
Quello della ditta che, pur versando la somma allo spedizioniere, non può essere certa
che quest’ultimo provvederà al pagamento dei diritti alla fine del differimento; se ciò
non accadesse, la dogana si rivarrebbe sul fidejussore e quest’ultimo sul debitore
principale (la ditta), che si vedrebbe costretta a rifondere il debito una seconda volta.
La Magistratura si è più volte pronunciata in merito, giustificando la sentenza, contraria
all’azienda, con la motivazione dell’«incauto affidamento di mandato».
In realtà l’azienda, al fine di evitare questo rischio e per beneficiare anche del
differimento al pagamento, potrebbe creare il proprio periodico differito e non utilizzare
quello dello spedizioniere.
Se per una qualsiasi ragione l’azienda non volesse optare per questa soluzione, essa
potrebbe, in alternativa e previo accordo con lo spedizioniere:
Ricorrere all’invio dell’anticipo dei diritti con assegno circolare intestato alla Tesoreria
Provinciale dello Stato, tenendo comunque presente che il medesimo assegno potrebbe
essere utilizzato dallo spedizioniere prima del periodo e per qualsiasi altro scopo.
Cautelare lo spedizioniere da rischio di un mancato pagamento, fornendo allo stesso
garanzia fidjussoria per la cifra che si prevede verrà raggiunta nel periodo. Nel caso in
cui risultasse impossibile ricorrere alle soluzioni prospettate, l’azienda deve operare
esclusivamente con Case di Spedizione di sicura affidabilità.
ESONERO DALL’OBBLIGO DI PRESTARE CAUZIONE
In base all’art. 90 del TULD, l’amministrazione finanziaria può concedere, alle ditte di
notoria solvibilità, l’esonero dall’obbligo di prestare cauzione per i diritti doganali
gravanti sulle merci che formano oggetto delle operazioni doganali effettuate in tutti i
casi in cui detto obbligo è previsto.
Questo beneficio viene concesso anche in relazione alla garanzia dovuta per
l’ottenimento del pagamento periodico differito.
In sostanza una ditta che comprovi la propria solvibilità all’autorità doganale può
ottenere, oltre all’agevolazione del pagamento periodico differito, anche quella
dell’esenzione al prestare la relativa fideussione.
L’autorizzazione è di competenza del Compartimento doganale del luogo in cui ha sede
l’azienda. Se le sede sono più di una, la competenza passa al Ministero delle Finanze.
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La concessione può essere revocata in qualsiasi momento, quando sorgano fondati
dubbi sulla solvibilità della ditta. In tal caso la ditta deve, entro 5 giorni dalla notifica
della revoca, prestare la prescritta cauzione relativamente alle operazioni in corso.
Il Regolamento Cee n. 4046 del 21/12/89 ha disposto l’obbligo di prestare garanzia per
il pagamento dei diritti di confine (dazi, prelievi, i.c.m.) gravanti sulle merci in
importazione ed esportazione; per questi diritti doganali non è più previsto l’esonero
dall’obbligo di prestare cauzione.
DESTINAZIONI DOGANALI PER MERCI NAZIONALI
Esportazione definitiva
Temporanea esportazione
Cabotaggio e circolazione
ESPORTAZIONI DEFINITIVE
Con l’emissione della bolletta doganale e con l’uscita delle merci dal territorio doganale
si perfeziona l’operazione di esportazione definitiva e le merci diventano a tutti gli
effetti merci estere. Il valore dei beni all’esportazione è rappresentato dal valore di
vendita della merce posta al confine nazionale italiano.
Per effettuare un’esportazione occorre presentare in dogana la seguente
documentazione:
Esemplare del DAU debitamente compilato
Licenza Mincomes per le merci soggette a tale regime
Fattura di vendita debitamente compilata con tutti i dati necessari
Eventuali autorizzazioni o certificati per consentire al destinatario della merce di
usufruire di particolari agevolazioni (ad esempio certificato di circolazione Eur 1 per i
Paesi associati).
Si richiama ancora una volta l’attenzione che a norma del’art. 8 DPR 633/72, le cessioni
all’esportazione sono non imponibili iva. Al fine di beneficiare di tale non imponibilità
l’operatore deve, come peraltro già evidenziato in altro paragrafo, dimostrare l’uscita
dei beni dal territorio comunitario. L’unica prova ritenuta valida a tale proposito è
costituita dalla bolletta doganale, recante il “visto uscire” apposto dalla dogana
(sull’esemplare 3 del DAU che l’operatore deve conservare). Solamente per le
triangolazioni all’esportazione l’operatore primo cedente può dimostrare l’effettuazione
dell’esportazione con il “visto uscire” (valido ai fini del DPR 633/72) apposto, a cura
della Dogana, sulla fattura di prima vendita.(Egli non è in possesso della bolletta di
esportazione in quanto quest’ultimo è intestata al cessionario/secondo cedente
nazionale).
REGIME DELLE ESPORTAZIONI
Nella maggioranza dei casi le merci destinate all’esportazione, sia definitiva che
temporanea possono lasciare liberamente il nostro Paese.
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Sono previste per alcuni prodotti, inseriti nella “tabella export” del 30/10/1990 e
successive modifiche, limitazioni o controlli particolari.
Il decreto è composto da tre allegati in cui sono contenuti gli elenchi dei prodotti
soggetti a regimi particolari:
Allegato 1: merci soggette ad autorizzazione ministeriale all’esportazione verso tutti i
Paesi
Allegato 2: merci la cui esportazione è sottoposta ad autorizzazione ministeriale in
relazione al Paese di destinazione
Allegato 3: merci la cui esportazione è subordinata all’osservanza di alcune formalità
LA TEMPORANEA ESPORTAZIONE (PERFEZIONAMENTO PASSIVO)
Così come è possibile importare temporaneamente qualsiasi tipo di merci, risulta essere
libera anche l’esportazione temporanea dal territorio doganale di merci nazionali o
nazionalizzate. La destinazione doganale di temporanea importazione viene di norma
utilizzata per lavorazioni, partecipazioni a fiere o per tentata vendita di prodotti
nazionali o nazionalizzati. Le merci in regime di temporanea esportazione mantengono
la condizione giuridica di merci italiane e possono quindi, ai fini doganali, essere
reimportate in esenzione di dazi e/o altre imposte purchè il prodotto alla reimportazione
possa essere riconosciuto (come per la temporanea importazione la dogana pone
particolar attenzione sull’indubbia identificazione della merce all’atto della
reintroduzione sul territorio comunitario).
L’autorizzazione all’esportazione temporanea viene concessa, su istanza motivata, dalla
Circoscrizione Doganale competente per zona. Per alcuni prodotti (per esempio tessili)
l’autorizzazione deve essere concessa dal Ministero del Commercio Estero e da quello
delle Finanze.
Non occorre richiesta di autorizzazione per:
riparazioni, compresi il riattamento e la messa a punto
lavorazioni consistenti in montaggio, assemblaggio, adattamento ad altre merci
qualsiasi lavorazione da eseguirsi in Paesi Cee
In tali casi l’accettazione delle dichiarazione di temporanea esportazione vale come
autorizzazione di ammissione al regime del traffico di perfezionamento passivo
CABOTAGGIO E CIRCOLAZIONE
Le merci destinate sul territorio nazionale che, per ragioni di trasporto, escono dalle
acque territoriali devono necessariamente subire un controllo doganale. Trattandosi di
una destinazione doganale atipica e non relativa a rapporti con i mercati esteri non prese
in considerazione.
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INCENTIVI ALL’ESPORTAZIONE
PREMI ALL’ESPORTAZIONE
Al fine di stimolare la cessione dei beni verso Paesi terzi, vengono concessi premi di
esportazione a taluni prodotti. In realtà tale politica, nel corso degli ultimi anni, è stata
progressivamente abbandonata dalla Comunità. Tra i premi ancora riconosciuti restano
in vigore quelli relativi a:
Il rimborso dazio che viene riconosciuto sul peso nettissimo dei materiali siderurgici
trasformati
Il rimborso prelievi che viene concesso sulla quantità dei prodotti agricoli, o agricoli
trasformati, esportati.
Sono inoltre previsti altri incentivi all’esportazione di determinati prodotti.
E’ opportuno ricordare inoltre che per tutte le esportazioni di merci soggette al
pagamento di sovrimposte nazionali viene concessa la restituzione totale di quanto, a
suo tempo, pagato all’erario.
IL CARNET ATA
Scopo della convenzione A.T.A. (Admissione Temporary Admission) è quello di
agevolare al massimo il movimento di talune merci, semplificando le formalità doganali
e riducendo gli oneri relativi cui gli operatori devono sottostare nell’attraversamento
delle frontiere, mediante la sostituzione dei documenti doganali di esportazione,
transito, importazione con il carnet A.T.A.. In presenza del Carnet non si renderanno
dunque necessari altri documenti per l’espletamento delle formalità doganali.
Questo documento, rilasciato dalle Camere di Commercio e valido per diversi Paesi del
mondo (aderenti alla convenzione), viene rilasciato per merci destinate alla temporanea
esportazione e successiva reimportazione. Rientrano perciò in questa particolare
agevolazione le merci destinate alle fiere o manifestazioni, i campioni commerciali, il
materiale professionale, macchine, animali, imbarcazioni e materiali vari destinati alle
manifestazioni sportive.
IL CARNET TIR
Pur non interessando direttamente l’operazione doganale in senso stretto, il Carnet tir,
istituito con la convenzione di Ginevra del 15/01/59, consente una più agevole
movimentazione delle merci, per il trasporto a mezzo camion, nell’ipotesi di
attraversamento di Paesi terzi da parte del vettore. Come è noto infatti ciascuna
Nazione, al fine di cautelarsi dalle possibili fraudolente immissioni in consumo delle
merci che transitano attraverso il loro territorio, richiedono, di norma, il deposito dei
diritti gravanti sulle merci all’atto dell’ingresso dei prodotti. Tali diritti vengono poi
restituiti nel momento in cui l’autorità locale ha la certezza che le merci sono
definitivamente uscite dai confini dello Stato.
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Al fine di semplificare questa procedura, che talvolta creava forti ritardi, intasamenti e
spese aggiuntive a carico degli operatori, è stato creato questo documento che,
rilasciato dalle Camere di Commercio permette l’attraversamento di diversi Paesi senza
l’emissione di bollette di cauzione e senza, perciò, dover presentare idonee cauzioni per
i diritti doganali gravanti sui prodotti trasportati.
Appare opportuno ricordare che il Carnet, rilasciato a favore del vettore che ha prestato
idonea garanzia, viene concesso solamente per autotreni e contenitori che hanno
dimostrato di possedere i requisiti di idoneità richiesti dalla Motorizzazione. E’ fatto
obbligo al vettore di segnalare il possesso del Carnet mediante esposizione, sulla parte
anteriore e posteriore del mezzo di trasporto, della specifica targa.
PROCEDURE DOGANALI PARTICOLARI
REVISIONE DELL’ACCERTAMENTO
Questo istituto permette all’operatore o alla dogana di procedere alla revisione di una
operazione già eseguita, anche se le merci oggetto dell’operazione sono già state
lasciate alla libera disponibilità dell’importatore. La revisione viene concessa
all’interessato entro il termine di tre anni dalla data di sdoganamento, su presentazione
di domanda motivata indirizzata alla Circoscrizione Doganale competente (la
procedura può essere promossa anche d’ufficio da parte della dogana). Eseguita la
revisione la dogana procede al recupero dei diritti doganali ovvero alla restituzione dei
quelli pagati in più. La revisione dell’accertamento, richiesta spontaneamente dal
contribuente non prevede l’applicazione di sanzioni amministrative
LA REINTRODUZIONE IN FRANCHIGIA
Questa procedura consente di reimportare, senza soggiacere al pagamento dei diritti
doganali, merci di origine nazionale. Il beneficio viene concesso entro il termine di tre
anni dalla data della bolletta doganale di esportazione e può essere prorogato solo per
particolari circostanze da valutarsi caso per caso. Di norma questa procedura viene
utilizzata per reimportare merci rifiutate dal destinatario. Requisito indispensabile per
ottenere l’autorizzazione è rappresentato dal riconoscimento delle merci all’atto della
reimportazione; si consiglia perciò, all’atto dell’esportazione, di compilare le fatture
riportando gli eventuali riferimenti del prodotto (numeri di matricola, tipo, modello
ecc..)
LA VISITA PREVENTIVA
Su richiesta dell’importatore la dogana può concedere che le merci vengano esaminate
dall’operatore prima di effettuare le normali operazioni doganali. Questo istituto viene
generalmente utilizzato per stabilire la classificazione doganale del prodotto o per
verificarne la conformità e la quantità nonché, in presenza di danni apparenti, per
valutarne l’entità. L’autorizzazione viene concessa dalla dogana che dispone il controllo
fisico delle merci a condizione che sia presente un funzionario doganale, appositamente
21
delegato, che sorvegli l’operatore durante tale fase, al fine di evitare possibili sottrazioni
di merci.
LE PROCEDURE DOMICILIATE DI ACCERTAMENTO DOGANALE
Il legislatore, rendendosi conto degli oneri che vengono a colpire l’operatore
nell’espletamento delle formalità doganali e anche nell’intendimento di accordargli una
sempre maggiore fiducia, rispettando così le direttive comunitarie che si sono più volte
espresse in tal senso, ha disposto una particolare procedura di accertamento in materia
doganale.
Tale nuovo sistema, definito agli articoli dal 232 al 237 del DPR 23/1/73 n. 43, è
conosciuto come “procedura domiciliata di accertamento in materia doganale”. Esso è
basato su di un diverso sistema operativo in cui la verifica fisica della merce viene
sostituita da controlli amministrativi eseguiti a posteriori sulle contabilità e le scritture
aziendali che la dogana è tenuta periodicamente ad effettuare, fermo restando il suo
diritto/dovere di poter intervenire saltuariamente al momento dell’effettuazione
dell’operazione doganale per un controllo anche fisico della merce.
Si tratta quindi della specifica applicazione in campo doganale di un sistema di
accertamento analogo a quello già adottato per altre imposte sulla base della
dichiarazione del contribuente con successivo controllo presso l’impresa responsabile,
attraverso l’esame sia delle scritture e delle contabilità aziendali che l’impresa è tenuta
normalmente ad attivare per proprio conto che di quelle imposte dalla dogana per
usufruire di tale semplificazione (l’operatività in procedura semplificata risulta essere
equivalente a quella eseguita tradizionalmente presso la dogana).
La possibilità di autorizzare ad operare in procedura semplificata d’accertamento in un
primo tempo era stata prevista per le imprese industriali e commerciali la cui attività è
alimentata dai frequenti arrivi dall’estero di determinate merci o a quelle che effettuano
frequenti spedizioni all’estero di determinati merci in esportazione, riesportazione o
transito.
Successivamente sono stati autorizzati altri settori quali i Magazzini generali, i
“doganalisti” e le “Case di spedizione”. Le imprese richiedenti devono risultare iscritte
nell’apposito registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio, godere della
fiducia dell’Amministrazione doganale ed il loro comportamento deve essere
ineccepibile, sai del punto di vista finanziario che nei rapporti commerciali interni e con
l’estero, senza precedenti di natura fiscale.
IL DOGANALISTA
(SPEDIZIONIERE DOGANALE)
L’articolo 40 del Testo Unico delle leggi doganali recita «ogni qual volta le disposizioni
in materia doganale prescrivono al proprietario della merce di fare una dichiarazione o
di compiere determinati atti o di osservare speciali obblighi e norme, ovvero gli
consentono di esercitare determinati diritti, il proprietario stesso può agire a mezzo un
rappresentante. La rappresentanza diretta per il compimento delle operazioni doganali
può essere conferita esclusivamente ad uno spedizioniere doganale iscritto all’albo
professionale, istituito con legge 22/12/1969 n. 1612».
22
La materia doganale risulta particolarmente complessa ed in continuo aggiornamento e
perciò, non a caso, il citato articolo 40 ha previsto l’obbligo di una rappresentanza
professionalmente qualificata. Così come il commercialista istruisce il contribuente e
l’avvocato assume le difese in cause civile o penali, lo spedizioniere doganale esegue le
formalità doganali nell’interesse dell’operatore e nel rispetto della normativa vigente.
Occorre non dimenticare che un’errata classificazione doganale può produrre sanzioni
pecuniarie decisamente elevate, mentre per le violazioni sul regime dei divieti sono
previste conseguenze anche di carattere penale.
La rappresentanza indiretta in Dogana può essere conferita, da parte degli operatori, a
qualsiasi soggetto.
DOGANE 2000
Un nuovo volto nei rapporti con i contribuenti
Negli ultimi anni l’Amministrazione Doganale Italiana ha proiettato i propri sforzi per
instaurare con i contribuenti un nuovo rapporto basato sulla fiducia ed ha messo a
disposizione nuovi e moderni strumenti per facilitare la gestione della formalità da
eseguire in Dogana.
Questa politica di agevolazione degli scambi condotta nei confronti dell’Impresa è
basata sul dialogo e la cooperazione, congiuntamente ad una politica di controllo
intelligente, fondata sull’analisi dei rischi.
L’informatizzazione Doganale, la professionalità dei Funzionari, l’istituzione del
prezioso ed efficace Servizio di Vigilanza Antifrode Doganale, premettono una drastica
riduzione dei controlli e, conseguentemente, una velocizzazione dei tempi.
Solamente alcuni anni fa un camion, vincolato all’esecuzione di formalità Doganali,
doveva attendere alcune ore in Dogana prima di poter proseguire il viaggio per la
consegna delle merci.
Questa modernizzazione, le cui linee essenziali sono state impartite dal Parlamento
Europeo e dal Consiglio della UE, non può che trovare la massima soddisfazione da
parte dei contribuenti e dei validi loro Rappresentanti, i Doganalisti.
Quali sono quindi queste modifiche e agevolazioni?
IL SISTEMA EDI (Elettronic data integrance)
Il sistema consente di effettuare le dichiarazioni in Dogana mediante procedimenti
informatici di scambio elettronico dei dati in forma di messaggi.
L'operatore, previa autorizzazione Ministeriale, invia la dichiarazione al sistema
informatico doganale, che provvede a verificare la correttezza formale dei dati
trasmessi.
Nel caso in cui tale verifica dia esito positivo, il sistema procede all'accettazione della
dichiarazione, assegnando alla stessa il numero progressivo del corrispondente registro
meccanografico ed inviando messaggio di conferma all'operatore.
Quest'ultimo si avvantaggia, quindi, di un più celere sistema di accettazione della
propria dichiarazione (bolletta), fermo restando l'obbligo di presentare successivamente
in Dogana copia cartacea della medesima dichiarazione mediante utilizzo del
Documento Amministrativo Unico (D.A.U.).
Tale ulteriore adempimento è tuttavia destinato a venir meno con la definitiva messa a
punto del procedimento tecnico di garanzia dell'integrità ed autenticità dei messaggi
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(c.d. firma elettronica). La procedura in oggetto può essere utilizzata altresì per la
presentazione degli elenchi riepilogativi INTRASTAT, nonché per l'ottenimento di
autorizzazioni ed informazioni relative alla posizione doganale delle merci.
CENTRI DI ASSISTENZA C.A.D.
Istituiti con D.L. 30.12.1991 n.417 convertiti con modificazioni in L. 6.2.1992 n. 66, i
Centri di Assistenza Doganale sono abilitati , non solo ad asseverare il contenuto delle
dichiarazioni predisposte dall'operatore, bensì anche a rilasciare le merci oggetto di
operazioni doganali assegnandole alla destinazione doganale dichiarata.
Fruendo dell'attività di asseverazione del C.A.D. l'operatore economico si avvantaggia
di un'attestazione circa la regolarità formale della dichiarazione da presentare in
Dogana.
Nell'ipotesi di espletamento di tutte le formalità doganali per mezzo del C.A.D.
quest'ultimo, beneficiando di una peculiare procedura domiciliata, da svolgersi nel
rispetto dei limiti stabiliti dalle norme vigenti, rilascia le merci senza l'onere di
presentarle in Dogana. Anche in tal caso l'obbligo di preavvisare la Dogana per
ciascuna operazione andrà assolto entro l'orario di apertura degli uffici.
Il C.A.D. provvederà successivamente alla presentazione della documentazione
originale all'Ufficio doganale competente per la singola operazione.
IL SISTEMA DI CERTIFICAZIONE AUDIT
La decisione 210/97/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19.12.96 relativa al
progetto "Dogana 2000" ha consentito l'adozione, da parte dell'Autorità doganale, di
tecniche di AUDIT per la verifica della contabilità delle imprese, al fine di migliorare
l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione dell'Amministrazione.
Su richiesta dell'operatore, che intenda sottoporsi alla procedura di auditing, l’Ufficio
doganale competente provvede in primo luogo all’acquisizione di dati e documenti
accedendo a banche dati, facendone richiesta ad altre Amministrazioni ovvero
raccogliendoli alla fonte nel corso della visita.
Quest'ultima sarà finalizzata principalmente alla conoscenza dell’organizzazione
contabile ed amministrativa dell'azienda.
All'esito della visita gli auditors predisporranno una relazione finale, che unitamente
alla scheda illustrativa redatta e ad altri documenti, verrà trasmessa al coordinatore del
servizio AUDIT per la conclusione del procedimento.
Durante l'intero periodo di validità della certificazione AUDIT, l’operatore potrà
beneficiare per tutte le sue merci del "semaforo verde" nell’ambito del circuito doganale
di controllo, nonché di un accesso privilegiato alle procedure domiciliate. Il rilascio
della menzionata certificazione potrà inoltre consentire l’effettuazione di controlli meno
approfonditi.
PROGETTO NCTS (New Computerized Transit System)
E’ in via di perfezionamento il nuovo sistema di transito informatizzato basato sullo
scambio elettronico dei dati fra le Amministrazioni Doganali dei Paesi appartenenti
all’Unione Europea e dei Paesi aderenti alla Convenzione relativa al transito comune
(Svizzera – Norvegia – Islanda – Polonia – Repubblica Ceca – Repubblica Slovacca –
Ungheria) al fine di consentire il controllo automatizzato delle operazioni di transito e
di semplificare e velocizzare le procedure di stesse. Per meglio descrivere questa nuova
procedura che troverà completa attuazione nel corso del 2001 faremo, di seguito,
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riferimento ai contenuti della Circolare emanata nello scorso Luglio dal Centro
Informativo del Dipartimento delle Dogane.
A decorrere dal 10 maggio 2000, è stata messa in esercizio la prima versione del nuovo
sistema di transito informatizzato (NCTS), basato sullo scambio elettronico dei dati fra
le Amministrazioni doganali dei Paesi appartenenti all'Unione Europea e dei Paesi
aderenti alla Convenzione del 20 maggio 1987 relativa al transito comune, al fine di
consentire il controllo automatizzato delle operazioni di transito e di semplificare e
velocizzare le procedure di appuramento delle stesse.
Com'è noto, l'adeguamento delle norme comunitarie che disciplinano il regime di
transito alle esigenze dell'NCTS è stato effettuato con il regolamento (CE) n. 502/1999
della Commissione, del 12 febbraio 1999, concernente modifiche al regolamento (CEE)
n. 2454/93 che fissa le disposizioni di applicazione del codice doganale comunitario, e
con la Decisione n. 1/99 della Commissione mista CE/EFTA "transito comune",
entrambi pubblicati sulla GUCE n. L65 del 12 marzo 1999, in ordine ai quali sono state
diramate istruzioni con la circolare n. 95/D del 27 aprile 1999.
Alla messa in esercizio iniziale di questa prima versione dell'NCTS partecipano l'Italia,
1a Germania, la Spagna e la Svizzera.
Allo scopo di verificare le funzionalità delle procedure realizzate, sia in ambito
nazionale che internazionale, si è ritenuto opportuno, d'intesa con le Amministrazioni
doganali degli altri Paesi partecipanti a questa fase iniziale, di sperimentare le stesse
soltanto presso taluni uffici e di estendere poi gradualmente la loro utilizzazione agli
altri uffici abilitati alle operazioni di transito.
Allo scopo, inoltre, di consentire un graduale adeguamento organizzativo di tutte le
strutture coinvolte e di minimizzare eventuali ricadute negative sull'operatività degli
uffici, derivanti da inaspettati malfunzionamenti del sistema, è stato convenuto di
trattare inizialmente soltanto un numero limitato di dichiarazioni di transito o di
esportazione abbinata a transito, scelte fra quelle effettuate in regime di procedure
ordinarie di accertamento e aventi per oggetto merci destinate agli uffici partecipanti a
questa fase iniziale. li numero di dichiarazioni da trattare giornalmente viene
comunicato per le vie brevi dal Centro Informativo agli uffici interessati.
Nelle dichiarazioni di transito o di esportazione abbinata a transito, trattate in ambito
NCTS, è soppresso l'uso degli esemplari 4 e 5 del D.A.U., la cui funzione viene
sostituita dal documento di accompagnamento transito (DAT), conforme al modello di
cui all'allegato 45/bis del regolamento (CE) n. 2454/93 di applicazione del codice
doganale comunitario emesso dall'ufficio di partenza ai sensi dell'art. 350/bis del
regolamento stesso.
In altre parole il vettore anziché presentare alla Dogana di destino gli esemplari 4/5 del
T2/T1 consegnerà il documento DAT che verrà appurato mediante lettura di un codice a
barre apposto sullo stesso, così da permettere alla Dogana emittente ed al Contribuente
di conoscere in tempo reale l’avvenuta operazione di transito comunitario.
Con questo procedura si elimineranno i problemi derivanti dalla tardata restituzione per
posta dell’esemplare 5 del DAU alla Dogana di partenza.
Anche se, ad onor del vero, l’Amministrazione dovrà affrontare nuovi ed urgenti
problemi quali l’eliminazione o la semplificazione dell’attestazione di uscita dalla
Comunità Europea delle merci esportate, non possiamo che manifestare la nostra
soddisfazione per l’attenzione che sia gli Uffici Centrali Doganali che quelli periferici
hanno prestato alle esigenze dei nostri esportatori ed importatori.
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Però anche le nostre Aziende dovrebbero, sfruttando le agevolazioni concesse,
collaborare con l’Amministrazione. E’ significativo, a tale proposito, segnalare che a
livello nazionale più del 40% dei modelli intrastat vengono compilati con il sistema
cartaceo anziché utilizzare il dischetto informatizzato.
Questo comportamento produce un gravoso impegno da parte dei volenterosi
Funzionari addetti a questo servizio che si vedono costretti a riportare tutti i dati forniti
con la presentazione dei listings nel sistema Doganali Informatizzato.
Naturalmente l’eliminazione, anche parziale, della verifica delle merci e dei documenti,
porta giustamente l’Amministrazione Doganale ad eseguire controlli periodici presso le
Aziende e, per questo motivo, non possiamo che suggerire agli operatori una corretta
archiviazione della documentazione e la massima trasparenza così da facilitare ed
accelerare i tempi del controllo effettuato presso gli stabilimenti.
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