INTRODUZIONE L`operatore commerciale che intrattiene rapporti
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INTRODUZIONE L`operatore commerciale che intrattiene rapporti
INTRODUZIONE L’operatore commerciale che intrattiene rapporti con l’estero deve continuamente confrontarsi con le normative internazionali e con quelle proprie degli Stati con i quali intende operare. L’evoluzione degli ultimi anni, in primis la nascita dell’Unione Europea, ha profondamente modificato il panorama legislativo di riferimento. La nascita del Mercato Unico Europeo ha comportato infatti, al suo interno, l’abbattimento delle barriere doganali ed una serie di agevolazioni quali la libera circolazione dei prodotti comunitari e dei prodotti ad essi equiparati (ad esempio prodotti provenienti da Paesi terzi immessi in libera pratica). Tale Mercato è pressochè interamente disciplinato dai Regolamenti Cee i quali, avendo prevalenza sulle normative nazionali dei Paesi aderenti alla Comunità, riescono a regolare in modo uniforme lo scambio commerciale che si realizza al suo interno e nei confronti dei Paesi terzi. Per Paesi terzi si intendono tutti le Nazioni non aderenti alla Comunità Europea nei confronti delle quali le operazioni commerciali poste in essere assumono la definizione di importazioni e di esportazioni. Termini questi ultimi non più utilizzabili per le transazioni effettuate in ambito comunitario. Nell’interscambio con i Paesi terzi l’operatore deve in particolare essere continuamente aggiornato sulle normative: Valutarie: il cui controllo è demandato in Italia all’Ufficio Italiano dei Cambi (UIC), alla Banca d’Italia ed in alcuni casi alle banche agenti Doganali: relative al regime delle importazioni e delle esportazioni, alla circolazione delle merci, alla loro destinazione ed al trattamento doganale (dazi, prelievi, ecc..) Sui problemi connessi al trasporto: essi devono essere valutati con particolare riferimento agli aspetti valutari e doganali ad essi strettamente connessi. L’obiettivo di questo lavoro vuole essere quello di affrontare i principali aspetti doganali che possono interessare gli operatori in modo da fornire, sia pur in modo volutamente non approfondito, un quadro di riferimento completo ed il più possibile aggiornato anche tenuta presente la continua evoluzione cui la materia è soggetta.. FONTI LEGISLATIVE Codice Doganale Comunitario di cui al Regolamento Cee 2913/92 Regolamento Cee n. 2454/1993 recante le norme per l’attuazione del Codice Doganale Comunitario Testo Unico Legge Doganale (TULD) di cui al DPR 23/01/1973 n. 43 DPR 633/72: Imposta sul Valore Aggiunto. Normativa iva italiana. Legge 427/93 relativo alla disciplina della normativa iva a livello comunitario Circolare Ministero delle Finanze del 23/02/94 n. 13 recante delucidazioni sul contenuto della legge 427/93. 1 ENTI OPERANTI NEL COMMERCIO ESTERO Il Ministero del Commercio con l’Estero: E’ l’organo centrale che esercita tutte le fondamentali attribuzioni inerenti alla regolamentazione degli scambi con l’estero. Il Ministero delle Finanze: che provvede all’emanazione ed all’applicazione dei provvedimenti in materia di legislazione doganale, attraverso i Dipartimenti doganali L’Ufficio italiano cambi (UIC) opera attraverso la Banca d’Italia e controlla la materia valutaria connessa agli accordi di pagamento ed agli scambi internazionali L’Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) ha il compito di promuovere e sviluppare gli scambi commerciali tra l’Italia e gli altri Paesi La Camere di Commercio Industria e Agricoltura hanno competenza provinciale e svolgono un’importantissima opera di assistenza agli operatori in moltissime fasi dell’attività di commercio estero. L’ORGANIZZAZIONE DOGANALE ITALIANA La normativa doganale di base riunita nel DPR 23/01/73 n. 43 - Testo Unico delle disposizioni Legislative in materia Doganale (TULD) - che contiene, tra l’altro, le norme riguardanti l’organizzazione dei servizi doganali, dopo aver stabilito che il territorio doganale italiano coincide, con eccezione dei territori extradoganali quali Livigno, Campione d’Italia, ecc.., con il confine politico dello Stato italiano, precisa all’articolo 3 del T.U.L.D.: «Agli effetti dell’ordinamento amministrativo dei servizi doganali, il territorio della Repubblica è suddiviso in Compartimenti. Ciascun Compartimento si ripartisce in due o più Circoscrizioni Doganali. Ciascuna Circoscrizione comprende a sua volta più Dogane». E’ possibile effettuare una classificazione delle dogane sulla base del tipo di operazioni che sono abilitate a svolgere: Di prima categoria: autorizzate al compimento di qualsiasi operazione doganale senza distinzioni in merito alla merceologia dei prodotti Di seconda categoria: abilitate allo svolgimento di alcune operazioni su alcuni tipologie di merci Di terza categoria: Compiono soltanto certi tipi di operazioni in un ambito strettamente locale Ogni dogana si compone di una o più “sezioni” o “posti di osservazione” (questi ultimi per la verità hanno perso gran parte dell’importanza rivestita in passato), situati in punti distaccati della sede centrale. Ogni dogana si compone di una serie di uffici ai quali vengono affidate specifiche competenze: Ufficio scritture: gestione delle dichiarazioni doganali e dei relativi registri, contabilizzazione dei diritti Ufficio divieti: controllo sulla regolarità delle dichiarazioni, con particolare riferimento alle disposizioni vigenti in materia di dazi e di gestione e scarico delle licenze ministeriali Ufficio Ricevitoria e Cassa: riscossione dei diritti doganali e relativa contabilizzazione ed eventuale contenzioso Ufficio visite: controllo fisico delle merci ovvero della documentazione presentata, determinazione del valore e liquidazione dei diritti. 2 FUNZIONI DELLA DOGANA L’economia di una Nazione si basa sulla produzione, sul consumo e sullo scambio di beni e servizi effettuato con altri Paesi. Ed è proprio nel momento in cui si realizza l’interscambio che assume rilevanza la dogana. Ad essa infatti è istituzionalmente demandato il compito di effettuare un controllo sullo spostamento fisico delle merci scambiate tra i Paesi. Ma le dogane non si limitano ad un semplice controllo del flusso dei prodotti in quanto svolgono anche un’importante funzione di filtro, di regolazione e di protezione della produzione nazionale, nonché di raccolta di nuove entrate erariali. In dettaglio possiamo riassumere i compiti propri delle dogane come segue: Riscossione diritti doganali Controllo movimento fisico delle merci Controllo trasferimenti di valuta Applicazione delle norme sanitarie Applicazione delle norme di polizia Protezione delle norme igieniche Applicazione delle norme relative alla morale e all’ordine pubblico Applicazione delle norme sulla tutela del patrimonio artistico, culturale, zootecnico, agricolo Redazione di verbali per violazioni di leggi Sequestro merci Esecuzione di sentenze dell’autorità giudiziaria circa le questioni doganali Il rapporto giuridico che si instaura tra la Pubblica Amministrazione, che attua il controllo, e l’operatore economico, che subisce il controllo stesso, è rappresentato dal rapporto giuridico doganale, nel quale la dogana assume il ruolo di soggetto attivo mentre l’operatore quello di soggetto passivo. Quest’ultimo può essere sostituito, nel rapporto doganale, da un rappresentante denominato “doganalista” (prima identificato come “spedizioniere doganale”). Quando attraversa il confine doganale comunitario, sia in entrata che in uscita, una qualsiasi merce subisce una procedura di controllo che porterà alla definizione di una “destinazione doganale”, l’operatore deve cioè dichiarare alla dogana quali sono le sue intenzioni in merito ai prodotti oggetto del trasferimento. Le destinazioni previste dalla nostra legislazione doganale sono: Per le merci nazionali: Esportazione definitiva Esportazione temporanea e successiva reimportazione Cabotaggio Circolazione Per le merci estere: Importazione definitiva Importazione temporanea Spedizione in cauzione Transito Deposito 3 Per ogni destinazione doganale è necessario presentare un’apposita dichiarazione, compilata su modello comunitario (Documento Amministrativo Unico). DOGANA PRESSO LA QUALE OPERARE Il Codice Doganale Comunitario consente agli operatori di effettuare le operazioni doganali all’esportazione presso la dogana che risulta essere competente per territorio con riferimento alla sede della ditta, al luogo dove le merci sono imballate o caricate per l’esportazione. Sono possibili deroghe a questo principio solamente se espressamente motivate dall’operatore. Relativamente alle importazioni, salvo particolari circostanze che vincolino l’operazione ad una specifica dogana, l’operatore può effettuare le proprie operazioni presso qualsiasi dogana. Nell’ipotesi in cui l’importazione sia strettamente vincolata ad una specifica dogana (operazioni di temporanea, operazioni relative a flora o fauna protetta) è possibile trasferire le merci preso la stessa attraverso una procedura denominata “cauzione merci estere” consistente nel deposito dei diritti gravanti sui prodotti. VERIFICA DOGANALE La dogana effettua un controllo dunque su tutte le merci che transitano presso di essa. Tale controllo che può essere puramente documentale o anche fisico sulle merci può essere scomposto nelle seguenti fasi: Verifica dell’esatta compilazione del DAU Registrazione della bolletta doganale e riscossione dei diritti gravanti sulle merci Verifica documentale, ed eventualmente anche fisica sulle merci, in contraddittorio con la parte, tesa ad accertare la veridicità di quanto dichiarato dall’operatore con quanto riscontrato dalla dogana stessa. Facoltà da parte della dogana di prelevare alcuni campioni, tutti sigillati e contrassegnati da parte della dogana stessa, al fine di accertarsi, attraverso le analisi da effettuarsi presso il Laboratorio Chimico Doganale, sulla composizione della merce Qualora il resoconto della dogana si discosti da quanto asserito dall’operatore, quest’ultimo ha la facoltà di promuovere una “controversia doganale”, mirata a fare valere le proprie ragioni. Oggetto della controversia può essere rappresentato dalla classifica doganale attribuita alle merci, alla loro natura, al loro valore, ecc... IL CANALE VERDE L'utilizzazione del sistema informatico per la presentazione delle dichiarazioni doganali ha consentito l'introduzione, in via sperimentale (estesa a tutto il territorio nazionale dall' 1.2.1999), di un sistema di controllo delle dichiarazioni doganali automatizzato, basato sull'analisi dei rischi: denominato canale verde. Il sistema raffronta gli elementi desumibili dalla dichiarazione doganale (redatta sul D.A.U.) con i parametri di rischio connessi alle singole operazioni nonché alle varie destinazioni doganali. Il risultato ottenuto consente al sistema di decidere circa il controllo da effettuare, individuato da una delle seguenti sigle: NC - nessun controllo (canale verde) 4 CD - controllo documentale (canale giallo) VM - visita merci (canale rosso) Resta ferma, in ogni caso, la facoltà dell'Autorità doganale di visita fisica o al controllo documentale, nonostante il "via libera" qualora sia venuta in possesso di informazioni sul rischio di irregolarità della specifica operazione. Le informazioni attualmente presenti nel sistema informatico, non consentono di eseguire compiutamente il controllo automatico circa l’esatta applicazione dei dazi e degli altri diritti dovuti. Spetta pertanto all'Ufficio controllare l'esatta liquidazione dei diritti, predisposta dal dichiarante, sulle dichiarazioni selezionate per i circuiti CD e VM. La verifica delle dichiarazioni selezionate per il "canale verde" (NC) sarà invece effettuata a scandaglio in sede di controllo a posteriori. Un ulteriore limite del sistema è costituito attualmente dalla impossibilità di riscontrare l'eventuale sussistenza di divieti o restrizioni quantitative all'importazione o all'esportazione. Pertanto, nel caso in cui occorra adempiere a condizioni e formalità previste per l'applicazione di trattamenti preferenziali o divieti economici, l'accettazione della dichiarazione dovrà essere necessariamente effettuata dal funzionario preposto alla prenotazione e contabilizzazione della quota ed allo scarico delle relative autorizzazioni, ferma restando la successiva registrazione meccanografica. IL DOCUMENTO AMMINISTRATIVO UNICO Per movimentare le merci da un Paese ad un altro occorre dunque compilare sempre lo stampato predisposto dalla Comunità Economica Europea (in vigore a partire dal 1 gennaio 1988) comunemente conosciuto come “bolletta doganale”. Con questo documento il proprietario delle merci deve manifestare la propria volontà in merito alla destinazione doganale che intende conferire ai prodotti, nonché deve fornire tutti gli elementi necessari alla dogana per una corretta individuazione delle merci e per un corretto calcolo dei diritti dovuti sulle stesse. Il Documento Amministrativo Unico si compone di otto esemplari che vengono utilizzati in modo differente in funzione della diversa destinazione doganale che si vuole attribuire alle merci importate o esportate. Particolare rilevanza assume l’esemplare 3 (“figlia”, che deve rimanere in possesso dell’esportatore) in quanto esso rappresenta l’unico documento in grado di comprovare l’avvenuta esportazione. Tale stampato infatti deve rimanere in possesso dell’esportatore, completo del “visto uscire” apposto dalla dogana di uscita dal territorio comunitario, e rappresenta l’unica soluzione per il cedente italiano per dimostrare la non imponibilità iva (ai sensi dell’art. 8 DPR 633/72) dell’operazione posta in essere (si ricorda che la mancata esibizione del documento citato agli organi di controllo comporta la sanzione per evasione dell’iva pari all’importo dell’iva dovuta sull’operazione maggiorato da 1 a 2 volte il medesimo importo). Per le operazioni doganali effettuate con l’emissione di bollette doganali cumulative, emesse a fronte dell’esportazione di merci appartenenti a più operatori, la prova dell’uscita dei prodotti dalla Unione Europea deve essere fornita dalla fattura di vendita della ditta mittente riportante gli estremi della bolletta cumulativa emessa unitamente al “visto uscire” apposto a cura della Dogana. L’esemplare 8 per l’importazione rimane in possesso dell’importatore ed attesta l’avvenuto pagamento dei tributi gravanti sulla merce oggetto dell’operazione. Per 5 questo motivo assume rilevanza la conservazione dello stesso da parte dell’importatore. Il Documento Amministrativo Unico è predisposto per lo sdoganamento di un’unica tipologia di prodotti per cui, nell’ipotesi di operazioni di sdoganamento relative a prodotti con più voci doganali differenti, occorre utilizzare, in aggiunta allo stampato di base del DAU, il formulario Bis (valido per 3 prodotti aventi nomenclatura combinata diversa). CLASSIFICAZIONE DOGANALE DELLE MERCI Per effettuare tutti i controlli cui si faceva riferimento sopra, la Unione Europea adotta un sistema di classificazione delle merci che costituisce anche il fondamento per l’applicazione delle tariffe e dei divieti. L’intera classificazione doganale delle merci che costituisce il cosiddetto “Sistema armonizzato”, è racchiusa in un testo suddiviso in 21 sezioni, ciascuna delle quali composta di più capitoli (in totale 99), i quali a loro volta si compongono di più voci e sottovoci. Ogni prodotto è contraddistinto da una codificazione numerica composta da 8 cifre per gli scambi intracomunitari e per le esportazioni verso Paesi terzi e da 10 cifre (le due cifre aggiuntive sono denominate TARIC) per le importazioni da Paesi non comunitari. Non essendo sempre agevole la corretta individuazione della codifica corrispondente ai prodotti sono disponibili, in ausilio al testo della nomenclatura combinata sono state introdotte le “note esplicative”. In esse sono contenuti suggerimenti, descrizioni merceologiche più dettagliate e regole che possono consentire una più sicura codifica delle merci. Al fine di evitare possibili controversie sull’attribuzione di una codifica in luogo di un’altra (con rilevanti implicazioni in termini di dazi da pagare all’importazione) l’operatore può chiedere l’attribuzione, da parte degli organi competenti, dell’esatta nomenclatura combinata peri suoi prodotti. Tale procedura nota come “informazione tariffaria vincolante” è stata introdotta dal Codice Doganale Comunitario ed è stata disciplinata dalle circolari n. 85/91 e n. 14/93. L’INFORMAZIONE TARIFFARIA VINCOLANTE (I.T.V.) Consente a qualsiasi operatore economico, residente nella Comunità Europea di conoscere, in via preventiva, la posizione ufficiale dell'Autorità doganale in merito alla classificazione tariffaria di una determinata merce. La domanda può essere presentata in qualsiasi Ufficio doganale e va indirizzata al Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Dogane e delle Imposte Indirette. L'informazione, rilasciata gratuitamente, ha una validità di 6 anni e si estende a tutta l'Unione Europea. L’UNIONE DOGANALE EUROPEA Il trattamento tariffario delle merci è strettamente correlato agli accordi stipulati il 17/3/57 fra i Paesi aderenti alla Cee (Trattato di Roma), con i quali venne creata una struttura definita come “Unione Doganale Europea”. I principi informatori di tale unione sono contenuti negli articoli 9 e 10 del Trattato. Art. 9: «La Comunità è fondata sopra un’unione doganale che si estende al complesso degli scambi di merci e importa il divieto, fra gli Stati membri, dei dazi doganali 6 all’importazione e all’esportazione e di qualsiasi tassa di effetto equivalente, come pure l’adozione di una tariffa doganale comune nei loro rapporti con i Paesi terzi. Le disposizioni del Capo 1, sezione prima, e del Capo 2 del presente Titolo si applicano ai prodotti originari degli Stati membri e ai prodotti provenienti dai Paesi terzi che si trovano in libera pratica negli Stati membri». Art. 10: «Sono considerati in libera pratica in uno Stato membro i prodotti provenienti da Paesi terzi per i quali siano state adempiute in tale Stato le formalità d’importazione e riscossi i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente esigibili e che non abbiano beneficiato di un ristorno totale o parziale di tali dazi e tasse. I due articoli citati hanno in pratica liberalizzato il movimento delle merci all’interno della Cee, eliminando l’applicazione dei dazi allo scambio intracomunitario. LIBERA PRATICA Dalla creazione dell’Unione doganale hanno assunto grande importanza due nuove condizioni giuridiche delle merci, che si sono aggiunte a quelle di “merci nazionali o nazionalizzate” e “merci estere”. Tali condizioni giuridiche sono: Merci in libera pratica nella Cee: ossia merci originarie di Paesi terzi per le quali siano stati pagati i relativi dazi all’importazione (cfr. art. 10 Trattato di Roma). Tale merce dovrà quindi assolvere la sola fiscalità interna del Paese nel quale verrà consumata. Merci non in libera pratica nella Cee: ovvero merci originarie di Paesi terzi che non hanno pagato i dazi Cee loro afferenti o per le quali sono state corrisposte restituzioni (premi) all’esportazione. Da un siffatto regime deriva che una merce può circolare all’interno della Comunità in due differenti stati giuridici: Transito comunitario interno: quando le merci sono in libera pratica o sono originarie della Cee Transito comunitario esterno: quando le merci sono originarie di Paesi terzi e non sono in libera pratica. In entrambi i casi, a garanzia della regolarità della procedura doganale (ossia dell’avvenuta o futura immissione in libera pratica), le merci devono essere scortate, per il trasporto camionistico, dai seguenti documenti che permettano il libero passaggio attraverso le frontiere interne. Tali documenti sono: Bolletta doganale T2: per il transito comunitario interno Bolletta doganale T1: per il transito comunitario esterno. Procedure di transito comunitario semplificato vengono utilizzate per i trasporti ferroviari e postali. A seguito della realizzazione del Mercato Unico questa procedura ha perduto la rilevanza che aveva in passato ed allo stato attuale delle cose è limitata: Spedizione di merce comunitaria da un Paese Cee all’altro con attraversamento di un Paese EFTA (ad esempio la Svizzera). In tale ipotesi l’emissione del T2 serve per garantire il Paese EFTA relativamente al transito ed a destino per attestare che si tratta 7 di merce comunitaria o comunque già immessa in libera pratica ovvero per inoltrare le merci destiante in un Paese terzo tramite una Dogana comunitaria. Per la spedizione nei seguenti Paesi associati all’Unione Europea di merce comunitaria o immessa in libera pratica: Svizzera, Norvegia, Islanda, Polonia, Ungheria, Rep. Ceca, Rep. Slovacca, si emette la bolletta T2 Spedizione di merce di Paesi terzi da un luogo ad un altro del territorio comunitario. In tale ipotesi si emette la bolletta T1. ORIGINE DELLE MERCI (MADE IN) L’esatta individuazione dell’origine delle merci rappresenta oggi un problema molto rilevante, soprattutto in considerazione delle implicazioni economiche ad essa strettamente collegate. Per origine si intende, giusto quanto disposto dal regolamento Cee n. 2913/92 e 2454/92 il luogo di produzione del bene o il luogo dove lo stesso ha subito l’ultima sostanziale trasformazione industriale. E’ opportuno però segnalare che l’origine di alcuni prodotti è regolata da specifiche disposizioni ORIGINE PREFERENZIALE Occorre tenere presente che esistono altre definizioni di origine contenute in altri regolamenti, i quali delimitano in maniera differente il concetto, in relazione alla destinazione/provenienza dei prodotti. L’origine del prodotto può essere dimostrata attraverso: Certificato di origine rilasciata dalla Camera di Commercio Dichiarazione di origine evidenziata in fattura Certificato di circolazione Eur 1 Form A (per i Paesi in via di sviluppo) Il citato certificato di circolazione Eur 1 viene rilasciato, su apposita domanda dell’operatore, dalla competente Autorità doganale, solamente per prodotti di indubbia origine del Paese per il quale la richiesta è stata avanzata. Si ricorda peraltro che l’indebita richiesta di questo documento può produrre conseguenze anche penali per l’operatore. Tale documento assume particolare rilevanza in quanto nell’interscambio con i Paesi associati alla Comunità Economica Europea consente all’importatore di beneficiare dell’esenzione o di una riduzione del dazio. Appare opportuno evidenziare che una qualsiasi merce importata nella Comunità, in via definitiva da un Paese terzo, anche se successivamente esportata, senza subire alcuna trasformazione, non potrà mai beneficiare dell’emissione del certificato di origine Eur 1 L’INFORMAZIONE VINCOLANTE IN MATERIA DI ORIGINE (I.V.O.) Crea una certezza legale in ordine all'origine di una data merce, con riferimento ad una operazione commerciale specificamente prospettata. La richiesta va presentata al medesimo organo e con le stesse modalità prescritte per la Informazione Tariffaria Vincolante ( I.T.V.). Essa ha validità in tutta l'Unione Europea per un periodo di 3 anni decorrenti dalla data della sua comunicazione al richiedente. 8 L'informazione ottenuta, sia essa relativa alla classificazione tariffaria, ovvero all'origine di una determinata merce, ha efficacia vincolante nei confronti dell'Amministrazione doganale per tutte le operazioni, aventi ad oggetto la medesima merce, compiute durante il periodo di validità dell’informazione. INVII POSTALI E’ appena il caso di ricordare che per gli inoltri effettuati a mezzo pacco postale in un Paese extracomunitario non risulta essere necessaria l’operazione doganale per tutte le merci di importo inferiore a Lit. 5.000.000 in quanto in questa ipotesi l’operatore dovrà: Compilare il modello C2/CP3 (dichiarazione doganale semplificata) ovvero CN22/CN23 Dichiarare l’origine in fattura ovvero emissione del modello Eur2 GLI ACCORDI DI LIBERO SCAMBIO La Comunità ha siglato accordi di libero scambio con alcuni Paesi terzi (Paesi Efta, Peco, Visegrad ecc...) per costituire flussi preferenziali di traffico. Le merci scambiate tra i Paesi aderenti agli accordi possono essere scambiate, se scortate da documenti particolari (vedi origine delle merci), in esenzione o riduzione daziaria. Questo beneficio viene accordato solo se viene provata l’origine certa de Paese o gruppo di Paesi di provenienza. Tale prova viene fornita, con l’emissione di particolari certificati comunitari siglati “Eur 1”. Per le spedizioni eseguite a mezzo posta il certificato equivalente al già citato “Eur 1” è rappresentato dall’ “Eur 2”. DESTINAZIONI DOGANALI PER MERCE ESTERA Importazione definitiva Temporanea importazione Spedizione da una dogana all’altra Transito Deposito IMPORTAZIONI DEFINITIVE Con il pagamento dei diritti doganali gravanti sulle merci estere si attribuisce alla stesse la condizione di merci nazionalizzate, che vengono equiparate, agli effetti delle leggi doganali, a quelle nazionali. Il versamento del dazio e dell’iva comporta per le merci di origine Paesi terzi l’immissione in consumo nel territorio nazionale. L’importazione definitiva è dunque, a differenza di tutte le altre, l’unica destinazione doganale definitiva per le merci estere. Le altre infatti, almeno in linea di principio, devono essere considerate come destinazioni solo provvisorie tese a sospendere, differire o ad annullare il pagamento dei diritti dovuti per l’importazione. Occorre però puntualizzare, come già evidenziato sopra, che l’immissione in libera pratica, che 9 comporta il solo pagamento del dazio o di tasse di effetto equivalente in uno qualsiasi dei Paesi membri, non significa nazionalizzazione delle merci, in quanto le stesse restano gravate dalle imposte nazionali (Iva) che dovranno essere versate al Paese nel quale verranno immesse in consumo. I documenti necessari per effettuare un’operazione di importazione risultano essere i seguenti: DAU compilato con destinazione doganale di importazione definitiva Fattura del fornitore completa di tutti gli elementi necessari alla dogana per individuare i prodotti, le condizioni di consegna Packing list (utile per individuare il contenuto dei singoli colli della spedizione Attestazione d’origine (nei modi elencati precedentemente) I documenti eventuali: Ordine o conferma d’ordine Dichiarazione di valore (D. V. 1) redatta su specifico stampato, sottoscritta dall’importatore REGIME DELLE IMPORTAZIONI Si definisce come tale la struttura dei divieti e delle restrizioni imposte all’introduzione, all’interno della Comunità, di merci provenienti da Paesi terzi. Le merci la cui importazione non è soggetta ad alcuna restrizione o autorizzazione si dicono “a dogana”, mentre le rimanenti sono definite “a licenza”. Per poter liberamente commercializzare i prodotti rientranti in quest’ultima categoria si renderà necessario ottenere la preventiva autorizzazione da parte del Ministero del Commercio estero e del Ministero delle Finanze. Fra questi due casi opposti esistono anche istituti intermedi, detti appunto “regimi intermedi o particolari”. I prodotti rientranti in quest’ultima categoria fruiscono di procedure, sicuramente più snelle rispetto a quelle previste per le merci a licenza, ma che permettono nel contempo alle autorità amministrative, di effettuare un controllo quantitativo e/o qualitativo sulle importazioni effettuate. In questo contesto assumono particolare rilevanza gli accordi internazionali che si stabiliscono fra i vari Paesi o gruppi di Paesi in quanto contribuiscono ad aggiornare continuamente la normativa preesistente. REGIMI INTERMEDI O PARTICOLARI Come abbiamo già avuto modo di accennare l’autorità doganale, al fine di esercitare un controllo su alcuni prodotti, che pur non essendo a licenza, vengono considerati sensibili, ha istituito dei regimi particolari che hanno lo scopo di tutelare il mercato interno. Pertanto alcuni prodotti possono essere importati con particolari autorizzazioni dette di sorveglianza e di controllo. Queste autorizzazioni vengono sempre concesse su presentazione di determinati documenti. 10 CONTINGENTI La Comunità prevede periodicamente dei limiti massimi di importazione di alcune merci, a raggiungimento dei quali scatta un divieto oppure l’applicazione di un dazio all’importazione, che era stato precedentemente soppresso in virtù degli accordi bilaterali che avevano istituito il contingente. I contingenti, come detto, vengono stabiliti in sede Comunitaria e le quantità risultano essere differenti per singolo Paese. La gestione dei contingenti viene effettuata, in Italia, da una sola dogana, pertanto gli sdoganamenti effettuati su altre dogane troveranno perfezionamento solo dietro “nulla osta” della dogana competente. LA TEMPORANEA IMPORTAZIONE (PERFEZIONAMENTO ATTIVO) Esistono casi nei quali la merce viene inviata non per essere definitivamente ceduta ma per subire lavorazioni, prove o per tentarne la vendita. In questi casi la legislazione doganale permette di utilizzare particolari regimi di introduzione temporanea delle merci nel territorio statale. In questa sezione ci occupiamo del regime che consente di introdurre merci nel territorio della Comunità senza aver pagato i diritti gravanti, con l’obbligo però di riesportare le stesse merci o merci identiche, anche trasformate o lavorate (pertanto all’atto dello sdoganamento in entrata il prodotto deve essere identificato al fine di renderlo riconoscibile all’atto della successiva uscita). Per i prodotti obiettivamente non riconoscibili in modo immediato (liquidi, polveri, ecc..) si rende necessario il prelievo di un campione che viene inviato, per i dovuti accertamenti, in analisi. Questo regime particolare, denominato Temporanea importazione, permette, a differenza dell’importazione definitiva, di ricevere e detenere le merci mantenendole allo stato estero (senza dover pagare i relativi dazi dunque). Gli unici obblighi che gravano sull’importatore sono quelli di depositare a titolo di cauzione i diritti (all’atto della riesportazione verranno poi restituiti) che graverebbero sulla merce se fosse importata definitivamente e quello di versare i medesimi diritti nel caso in cui la merce venisse nazionalizzata. Questo regime permette inoltre di importare temporaneamente senza licenza quelle merci che se importate definitivamente la richiederebbero. In altre parole il regime dei divieti all’importazione non si applica all’importazione temporanea. Per beneficiare di questo regime non sempre è necessaria una autorizzazione del Ministero del Commercio Estero/Finanze, infatti per alcune merci è espressamente previsto la sola autorizzazione del Capo della Circoscrizione doganale dalla quale dipende la dogana che dovrà effettuare l’operazione. E’ inoltre opportuno ricordare che per i prodotti agricoli l’autorizzazione viene rilasciata previo nulla osta del Ministero dell’Agricoltura, per quelli petroliferi del Ministero dell’Industria e dell’I.C.E. per altri prodotti. Non occorre il nulla osta nei seguenti casi: a) Merci comunitarie non gravate da dazi b) Merci destinate all’esecuzione di un contratto di lavorazione per conto di un committente stabilito fuori dal territorio doganale Cee 11 c) Merci che dovranno essere utilizzate per garantire l’osservanza delle disposizioni relative alla tutela della proprietà industriale e commerciale (brevetti, marchi) d) Merci prive di carattere commerciale e) Merci destinate ad essere riparate, compresa la revisione e la messa a punto f) Merci destinate a subire “manipolazioni usuali” g) Merci destinate ad operazioni già autorizzate e realizzate successivamente in uno o più Stati membri della Cee (temporanea importazione a catena) h) Merci destinate a facilitare la fabbricazione di prodotti da esportare. In presenza di mancata riesportazione devono essere riconosciuti, in base al regolamento Cee 3677/86, gli interessi a compensare il vantaggio finanziario derivato dal differimento dell adata in cui è sorta l’obbligazione doganale. SPEDIZIONE IN CAUZIONE L’art. 141 del Testo Unico Leggi Doganali prevede l’ipotesi che merci allo stato estero, siano trasferite, per ulteriori operazioni doganali, da una dogana ad un’altra posta all’interno del territorio. Per autorizzare l’ammissione a questa particolare destinazione doganale la dogana richiede una cauzione sostitutiva dei dazi e delle altre imposte gravanti sulla merce e non ancora versati. La procedura consente così di effettuare le operazioni doganali presso dogane diverse da quella di arrivo. Trattandosi di operazioni puramente doganali, non esiste un particolare controllo per questa destinazione, in quanto le merci dovranno essere sottoposte a successive formalità presso la dogana di destino. Questa destinazione doganale viene particolarmente utilizzata nella temporanea importazione, in quanto molto spesso le formalità doganali, connesse alle lavorazioni, devono necessariamente essere eseguite presso lo stabilimento dell’importatore. Le motivazioni che possono generare il ricorso a tale procedura sono riconducibili essenzialmente alle seguenti circostanze: Una dogana non è abilitata alla specifica operazione Il desiderio di sdoganare le merci presso una dogana più vicina allo stabilimento dell’importatore Il desiderio di sdoganare le merci presso una dogana nella quale operi l o spedizioniere di fiducia dell’importatore. TRANSITO (RISPEDIZIONE DI MERCI ESTERE) Le merci che giungono dall’estero e sono destinate ad essere rispedite senza subire manipolazioni, possono transitare attraverso il territorio doganale dello Stato mantenendo la condizione di merci estere. Per il transito si applicano le norme stabilite per la spedizione in cauzione. Di norma questa destinazione doganale viene utilizzata da quelle aziende che eseguono operazioni puramente commerciali, acquistando prodotti nei mercati esteri e 12 rivendendoli sempre oltre confine, oppure da imprese che producono beni di cui alcune parti vengono reperite in altri Paesi DEPOSITO Le merci estere, al momento del loro arrivo e nell’attesa che venga loro attribuita un’altra destinazione doganale, possono essere depositate in locali gestiti sia dalla stessa dogana che, previa autorizzazione dell’autorità doganale, da privati. Il deposito può assumere forme diverse con differenti tempi di giacenza. In particolare si possono identificare le seguenti tipologie: Deposito in magazzini doganali di diretta custodia Deposito in magazzini doganali di temporanea custodia Nel primo caso le merci possono restare in giacenza senza limiti di tempo. Nel secondo caso la giacenza massima è di 45 giorni, per merci inoltrate per via marittima e 20 giorni per merci inoltrate per vie diverse, prorogabili a discrezione del Capo della Circoscrizione doganale. Per i depositi gestiti da privati (con esclusione di quelli in regime di magazzino generale) è indispensabile che il gestore presti all’Autorità doganale tutte le dovute garanzie a copertura dei diritti doganali gravanti sulle merci introdotte. Tale regime di deposito consente di effettuare sulle merci tutte le manipolazioni usuali per la conservazione delle stesse. Il deposito nei magazzini doganali di temporanea custodia non rientra nelle citate “destinazioni doganali” Esiste un caso particolare di deposito, che è regolato con modalità differenti da quelle finora descritte. Accenniamo soltanto che si tratta di magazzini posti sul territorio nazionale ma non facenti parte del territorio doganale. Si tratta dei cosiddetti “punti franchi” che sono luoghi considerati doganalmente come territorio estero. Le merci che vi sono introdotte sono considerate come non entrate nel territorio nazionale. DAZI - PRELIEVI - SOVRIMPOSTE Si considerano diritti doganali tutte le somme che l’amministrazione deve riscuotere, per legge, in relazione alle operazioni doganali. Si ricorda peraltro che i dazi assumono rilevanza in merito alle operazioni di importazione in quanto attualmente non esistono, o hanno scarsissima rilevanza, i dazi all’esportazione. Tra questi sono classificati quali “diritti di confine” i dazi doganali ed i prelievi agricoli riscossi, in misura uguale, dalle dogane comunitarie per importazioni di merci di origine e provenienza Paesi terzi. Il dazio doganale ed i prelievi sono perciò tributi che gravano sul prezzo della merce e quindi risultano essere autentici deterrenti alle importazioni da Paesi terzi. Questa politica protezionistica risulta essere decisamente in contrasto con gli obiettivi del GATT (General Agreement on Tariffs and Trade), accordo internazionale concluso a Ginevra nel lontano 1947, per favorire lo sviluppo del commercio tra nazioni e facilitare l’interscambio. Il dazio doganale viene applicato con aliquote percentuali fisse, differenti per prodotto (dazi ad valorem) ovvero sulla quantità di merci importate (dazi 13 specifici). I prelievi (dazi mobili) vengono invece riscossi sulla base di aliquote comunicate periodicamente dalla Cee, sulle importazioni da Paesi terzi di prodotti agricoli o agricoli trasformati e naturalmente sono strettamente legati alle produzioni comunitarie. I DAZI ANTIDUMPING E’ considerato dumping qualsiasi esasperata riduzione del rezzo del prodotto applicata da un Paese o da un’azienda con la finalità di aumentare le proprie esportazioni; rientrano nella pratica di dumping anche quelle esportazioni che beneficiano di rilevanti premi da parte dello Stato esportatore. Al fine quindi di impedire l’importazione di determinati prodotto “sotto-quotati” e con l’obiettivo di scoraggiare questa scorrettezza commerciale, vengono applicati dazi “antidumping”, con aliquote pari alla differenza tra il valore fatturato e quello commerciale dei beni importati. Nessuno Stato membro può autonomamente applicare il dazio “antidumping” in quanto gli stessi vengono stabiliti solamente in ambito comunitario. IL CALCOLO DEI DIRITTI DOGANALI Il valore delle merci, calcolato come valore della transazione con resa CIF al primo confine comunitario, rappresenta l’imponibile per l’applicazione dei dazi “ad valorem”, mentre l’iva viene riscossa sul valore CIF (c.f.r. Incoterms Camera di Commercio Internazionale edizione 2000) fino alla destinazione finale aumentato dell’importo del dazio. Nel caso di importi espressi in valuta estera la conversione in lire italiane verrà effettuata in base al “cambio doganale” corrispondente al cambio stabilito nel penultimo mercoledì del mese precedente. Mentre nell’ipotesi di mancata evidenziazione sul documento commerciale delle condizioni di resa, le spese di nolo e l’assicurazione verranno sommate al valore proprio della merce e andranno così a formare la base imponibile per il calcolo dei diritti dovuti. Nel caso in cui non risultasse da alcun documento il valore delle merci si procederà al calcolo dei diritti utilizzando un imponibile ottenuto per analogia. In particolare si potrà fare riferimento rispettivamente a: Valore di transazione per merci identiche Valore di transazione per merci similari Valore calcolato sulla base dei fattori di produzione o commercializzazione Valore calcolato sulla base dei principi dell’accordo di Ginevra. Appare peraltro opportuno rammentare che eventuali false dichiarazioni in merito al valore della merce oggetto dell’importazione, da parte dell’operatore, espongono lo stesso alle sanzioni amministrative previste dall’art. 303 del DPR n.43 del 23.01.73 nella misura da 1 a 10 volte della differenza dei diritti doganali. Al fine di consentire alla dogana di controllare con esattezza il valore dichiarato dall’operatore è stato istituito un formulario, conosciuto come DV1, che deve essere compilato e sottoscritto dall’importatore, con il quale lo stesso fornisce dati ed elementi utili alla dogana 14 relativamente alle merci oggetto dell’operazione. Detto documento richiama espressamente la responsabilità del sottoscrittore relativamente alle notizie rilasciate. Esempio di calcolo dei diritti doganali: Valore merce FOB New York Trasporto e assicurazione Totale CIF Dazio 10% (A) Totale imponibile ai fini Iva Iva 20% (B) Totale diritti doganale gravanti (A+B) Lit. Lit Lit. Lit. Lit. Lit. Lit. 10.000.000 1.000.000 11.000.000 1.100.000 12.100.000 2.420.000 3.520.000 IL PAGAMENTO DEI DIRITTI DOGANALI Come già trattato in altro capitolo, una delle funzioni primarie dell’autorità doganale è quella di riscuotere i tributi derivanti dall’introduzione nel territorio nazionale di prodotti esteri. Usato come regolatore degli scambi con l’estero, come protezione per la produzione interna e come fonte di integrazione delle casse statali o comunitarie, il dazio doganale, o tributo in genere, è elemento essenziale del rapporto operatore dogana. Non a caso il reato tipico, il più perseguito e paventato dalle istituzioni doganali è proprio quello di contrabbando, cioè di introduzione nel territorio doganale di merci estere, senza il pagamento dei relativi dazi o la prestazione delle dovute garanzie. Come stabilito dall’art. 77 del TULD (Testo Unico Leggi Doganali), il pagamento o il deposito cauzionale di somme a titolo di diritti doganali può essere eseguito: In contanti: Se l’importo non è superiore ad un milione di lire o se il Capo della dogana, in casi particolari, lo consente per importi superiori Mediante vaglia cambiari della Banca d’Italia, del Banco di Napoli o del Banco di Sicilia, assegni bancari o assegni circolari intestati alla Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di .........(città sede della dogana) Mediante accreditamento sul conto corrente bancario intestato al Ricevitore della Dogana (non ancora attivo) Queste disposizioni di carattere generale vengono integrate dagli articoli 78, 79, 80 e 90 del TULD e successive modificazioni che istituiscono una serie di facilitazioni e dilazioni di pagamento destinate a quegli operatori che ne facciano richiesta e siano in possesso di requisiti particolari. Sono questi gli istituti che denotano quella diversità di incisività a cui accennavamo in precedenza e che sono quindi di sicuro interesse per la generalità delle aziende che operano con l’estero. PAGAMENTO PERIODICO L’art. 78 consente, a coloro che effettuano con carattere di continuità operazioni doganali, di accendere un conto di debito presso la dogana. Tale conto viene addebitato 15 regolarmente alla fine di un determinato intervallo di tempo, fissato dall’amministrazione doganale, ma che non può comunque eccedere i 30 gg. per l’iva, i dazi, i prelievi e gli altri tributi nazionali. Il pagamento deve avvenire entro i 2 giorni lavorativi seguenti al riassunto del debito fatto dal Ricevitore Capo della dogana. Per beneficiare di questo pagamento periodico l’operatore deve presentare al Ricevitore Capo della dogana competente: istanza in bollo Atto di garanzia, che può essere costituito da: 1) Lettera commerciale di aziende di credito in cui sia espressamente escluso l’obbligo della dogana di escutere preventivamente l’obbligato principale; l’azienda di credito deve essere accreditata presso il Ricevitore Capo della dogana. 2) Polizza fidejussoria di compagnie di assicurazione accreditate dall’amministrazione centrale e dal Ricevitore Capo Qualora sussistano fondati timori di inadempienza, il Ricevitore può revocare la concessione. La notifica della revoca comporta l’obbligo per l’operatore di saldare il debito entro 5 giorni. Non sono dovuti interessi per l’intervallo di tempo del pagamento perdiodico. PAGAMENTO DIFFERITO Secondo l’art. 79 del TULD, il Ricevitore Capo della dogana può consentire, su richiesta dell’operatore, il pagamento differito dei diritti doganali, per un periodo di di 30 giorni per i dazi. Fa eccezione la dogana di Trieste che, in virtù di speciali competenze ad essa concesse dal Ministero, ha autorizzato il pagamento differito di sei mesi con l’applicazione degli interessi legali per il periodo che eccede i 30 giorni Le procedure che riguardano l’autorizzazione, la revoca e l’attuazione del pagamento differito sono le stesse disposte per il pagamento periodico, compreso l’obbligo di fornire garanzia. PAGAMENTO PERIODICO DIFFERITO Gli operatori abituali possono fruire contemporaneamente di entrambi i benefici suddetti, presentando istanza per l’ottenimento del pagamento periodico differito. In questo caso la domanda potrà essere corredata da un unico atto fidejussiorio. Per i dazi ed i prelievi nella combinazione delle due procedure, il punto di partenza per il differimento è fissato alla data che si trova nella posizione mediana dell’intervallo di pagamento periodico. Se quest’ultimo è costituito da un numero di giorni dispari, il calcolo va effettuato sul numero pari immediatamente inferiore. Per fare un esempio pratico, che chiarisca le modalità di calcolo, immaginiamo che l’intervallo di pagamento periodico sia di 15 gg.. Ne deriva che i periodi di un mese di 30 giorni saranno: dal 1° al 15 dal 16 al 30 16 E’ opportuno ora soffermarsi ad analizzare un aspetto del pagamento periodico differito che desta alcune perplessità. Considerato che il Testo Unico non limita le agevolazioni descritte alle sole aziende debitrici, anche le Case di Spedizione sono riuscite ad ottenere l’apertura di conti periodici differiti sui quali le stesse vanno a scaricare le operazioni di diversi clienti, evitando così di dover versare i diritti relativi ad ogni singola bolletta. Così facendo lo spedizioniere garantisce la tempestività dell’operazione doganale, che può essere eseguita senza dover attendere l’invio, da parte della ditta cliente, della somma corrispondente ai diritti doganali da versare. A questo punto però il problema della garanzia e dei diritti dovuti va analizzato secondo due punti di vista differenti: Quello spedizioniere che, essendo garante in prima persona nei confronti della dogana, non può rischiare l’insolvenza ed è quindi spinto a richiedere i diritti alla ditta debitrice e sua cliente (non va dimenticato, tra l’altro, che, in caso di fallimento della ditta stessa, il credito dello spedizioniere rientra tra quelli chirografari). Quello della ditta che, pur versando la somma allo spedizioniere, non può essere certa che quest’ultimo provvederà al pagamento dei diritti alla fine del differimento; se ciò non accadesse, la dogana si rivarrebbe sul fidejussore e quest’ultimo sul debitore principale (la ditta), che si vedrebbe costretta a rifondere il debito una seconda volta. La Magistratura si è più volte pronunciata in merito, giustificando la sentenza, contraria all’azienda, con la motivazione dell’«incauto affidamento di mandato». In realtà l’azienda, al fine di evitare questo rischio e per beneficiare anche del differimento al pagamento, potrebbe creare il proprio periodico differito e non utilizzare quello dello spedizioniere. Se per una qualsiasi ragione l’azienda non volesse optare per questa soluzione, essa potrebbe, in alternativa e previo accordo con lo spedizioniere: Ricorrere all’invio dell’anticipo dei diritti con assegno circolare intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato, tenendo comunque presente che il medesimo assegno potrebbe essere utilizzato dallo spedizioniere prima del periodo e per qualsiasi altro scopo. Cautelare lo spedizioniere da rischio di un mancato pagamento, fornendo allo stesso garanzia fidjussoria per la cifra che si prevede verrà raggiunta nel periodo. Nel caso in cui risultasse impossibile ricorrere alle soluzioni prospettate, l’azienda deve operare esclusivamente con Case di Spedizione di sicura affidabilità. ESONERO DALL’OBBLIGO DI PRESTARE CAUZIONE In base all’art. 90 del TULD, l’amministrazione finanziaria può concedere, alle ditte di notoria solvibilità, l’esonero dall’obbligo di prestare cauzione per i diritti doganali gravanti sulle merci che formano oggetto delle operazioni doganali effettuate in tutti i casi in cui detto obbligo è previsto. Questo beneficio viene concesso anche in relazione alla garanzia dovuta per l’ottenimento del pagamento periodico differito. In sostanza una ditta che comprovi la propria solvibilità all’autorità doganale può ottenere, oltre all’agevolazione del pagamento periodico differito, anche quella dell’esenzione al prestare la relativa fideussione. L’autorizzazione è di competenza del Compartimento doganale del luogo in cui ha sede l’azienda. Se le sede sono più di una, la competenza passa al Ministero delle Finanze. 17 La concessione può essere revocata in qualsiasi momento, quando sorgano fondati dubbi sulla solvibilità della ditta. In tal caso la ditta deve, entro 5 giorni dalla notifica della revoca, prestare la prescritta cauzione relativamente alle operazioni in corso. Il Regolamento Cee n. 4046 del 21/12/89 ha disposto l’obbligo di prestare garanzia per il pagamento dei diritti di confine (dazi, prelievi, i.c.m.) gravanti sulle merci in importazione ed esportazione; per questi diritti doganali non è più previsto l’esonero dall’obbligo di prestare cauzione. DESTINAZIONI DOGANALI PER MERCI NAZIONALI Esportazione definitiva Temporanea esportazione Cabotaggio e circolazione ESPORTAZIONI DEFINITIVE Con l’emissione della bolletta doganale e con l’uscita delle merci dal territorio doganale si perfeziona l’operazione di esportazione definitiva e le merci diventano a tutti gli effetti merci estere. Il valore dei beni all’esportazione è rappresentato dal valore di vendita della merce posta al confine nazionale italiano. Per effettuare un’esportazione occorre presentare in dogana la seguente documentazione: Esemplare del DAU debitamente compilato Licenza Mincomes per le merci soggette a tale regime Fattura di vendita debitamente compilata con tutti i dati necessari Eventuali autorizzazioni o certificati per consentire al destinatario della merce di usufruire di particolari agevolazioni (ad esempio certificato di circolazione Eur 1 per i Paesi associati). Si richiama ancora una volta l’attenzione che a norma del’art. 8 DPR 633/72, le cessioni all’esportazione sono non imponibili iva. Al fine di beneficiare di tale non imponibilità l’operatore deve, come peraltro già evidenziato in altro paragrafo, dimostrare l’uscita dei beni dal territorio comunitario. L’unica prova ritenuta valida a tale proposito è costituita dalla bolletta doganale, recante il “visto uscire” apposto dalla dogana (sull’esemplare 3 del DAU che l’operatore deve conservare). Solamente per le triangolazioni all’esportazione l’operatore primo cedente può dimostrare l’effettuazione dell’esportazione con il “visto uscire” (valido ai fini del DPR 633/72) apposto, a cura della Dogana, sulla fattura di prima vendita.(Egli non è in possesso della bolletta di esportazione in quanto quest’ultimo è intestata al cessionario/secondo cedente nazionale). REGIME DELLE ESPORTAZIONI Nella maggioranza dei casi le merci destinate all’esportazione, sia definitiva che temporanea possono lasciare liberamente il nostro Paese. 18 Sono previste per alcuni prodotti, inseriti nella “tabella export” del 30/10/1990 e successive modifiche, limitazioni o controlli particolari. Il decreto è composto da tre allegati in cui sono contenuti gli elenchi dei prodotti soggetti a regimi particolari: Allegato 1: merci soggette ad autorizzazione ministeriale all’esportazione verso tutti i Paesi Allegato 2: merci la cui esportazione è sottoposta ad autorizzazione ministeriale in relazione al Paese di destinazione Allegato 3: merci la cui esportazione è subordinata all’osservanza di alcune formalità LA TEMPORANEA ESPORTAZIONE (PERFEZIONAMENTO PASSIVO) Così come è possibile importare temporaneamente qualsiasi tipo di merci, risulta essere libera anche l’esportazione temporanea dal territorio doganale di merci nazionali o nazionalizzate. La destinazione doganale di temporanea importazione viene di norma utilizzata per lavorazioni, partecipazioni a fiere o per tentata vendita di prodotti nazionali o nazionalizzati. Le merci in regime di temporanea esportazione mantengono la condizione giuridica di merci italiane e possono quindi, ai fini doganali, essere reimportate in esenzione di dazi e/o altre imposte purchè il prodotto alla reimportazione possa essere riconosciuto (come per la temporanea importazione la dogana pone particolar attenzione sull’indubbia identificazione della merce all’atto della reintroduzione sul territorio comunitario). L’autorizzazione all’esportazione temporanea viene concessa, su istanza motivata, dalla Circoscrizione Doganale competente per zona. Per alcuni prodotti (per esempio tessili) l’autorizzazione deve essere concessa dal Ministero del Commercio Estero e da quello delle Finanze. Non occorre richiesta di autorizzazione per: riparazioni, compresi il riattamento e la messa a punto lavorazioni consistenti in montaggio, assemblaggio, adattamento ad altre merci qualsiasi lavorazione da eseguirsi in Paesi Cee In tali casi l’accettazione delle dichiarazione di temporanea esportazione vale come autorizzazione di ammissione al regime del traffico di perfezionamento passivo CABOTAGGIO E CIRCOLAZIONE Le merci destinate sul territorio nazionale che, per ragioni di trasporto, escono dalle acque territoriali devono necessariamente subire un controllo doganale. Trattandosi di una destinazione doganale atipica e non relativa a rapporti con i mercati esteri non prese in considerazione. 19 INCENTIVI ALL’ESPORTAZIONE PREMI ALL’ESPORTAZIONE Al fine di stimolare la cessione dei beni verso Paesi terzi, vengono concessi premi di esportazione a taluni prodotti. In realtà tale politica, nel corso degli ultimi anni, è stata progressivamente abbandonata dalla Comunità. Tra i premi ancora riconosciuti restano in vigore quelli relativi a: Il rimborso dazio che viene riconosciuto sul peso nettissimo dei materiali siderurgici trasformati Il rimborso prelievi che viene concesso sulla quantità dei prodotti agricoli, o agricoli trasformati, esportati. Sono inoltre previsti altri incentivi all’esportazione di determinati prodotti. E’ opportuno ricordare inoltre che per tutte le esportazioni di merci soggette al pagamento di sovrimposte nazionali viene concessa la restituzione totale di quanto, a suo tempo, pagato all’erario. IL CARNET ATA Scopo della convenzione A.T.A. (Admissione Temporary Admission) è quello di agevolare al massimo il movimento di talune merci, semplificando le formalità doganali e riducendo gli oneri relativi cui gli operatori devono sottostare nell’attraversamento delle frontiere, mediante la sostituzione dei documenti doganali di esportazione, transito, importazione con il carnet A.T.A.. In presenza del Carnet non si renderanno dunque necessari altri documenti per l’espletamento delle formalità doganali. Questo documento, rilasciato dalle Camere di Commercio e valido per diversi Paesi del mondo (aderenti alla convenzione), viene rilasciato per merci destinate alla temporanea esportazione e successiva reimportazione. Rientrano perciò in questa particolare agevolazione le merci destinate alle fiere o manifestazioni, i campioni commerciali, il materiale professionale, macchine, animali, imbarcazioni e materiali vari destinati alle manifestazioni sportive. IL CARNET TIR Pur non interessando direttamente l’operazione doganale in senso stretto, il Carnet tir, istituito con la convenzione di Ginevra del 15/01/59, consente una più agevole movimentazione delle merci, per il trasporto a mezzo camion, nell’ipotesi di attraversamento di Paesi terzi da parte del vettore. Come è noto infatti ciascuna Nazione, al fine di cautelarsi dalle possibili fraudolente immissioni in consumo delle merci che transitano attraverso il loro territorio, richiedono, di norma, il deposito dei diritti gravanti sulle merci all’atto dell’ingresso dei prodotti. Tali diritti vengono poi restituiti nel momento in cui l’autorità locale ha la certezza che le merci sono definitivamente uscite dai confini dello Stato. 20 Al fine di semplificare questa procedura, che talvolta creava forti ritardi, intasamenti e spese aggiuntive a carico degli operatori, è stato creato questo documento che, rilasciato dalle Camere di Commercio permette l’attraversamento di diversi Paesi senza l’emissione di bollette di cauzione e senza, perciò, dover presentare idonee cauzioni per i diritti doganali gravanti sui prodotti trasportati. Appare opportuno ricordare che il Carnet, rilasciato a favore del vettore che ha prestato idonea garanzia, viene concesso solamente per autotreni e contenitori che hanno dimostrato di possedere i requisiti di idoneità richiesti dalla Motorizzazione. E’ fatto obbligo al vettore di segnalare il possesso del Carnet mediante esposizione, sulla parte anteriore e posteriore del mezzo di trasporto, della specifica targa. PROCEDURE DOGANALI PARTICOLARI REVISIONE DELL’ACCERTAMENTO Questo istituto permette all’operatore o alla dogana di procedere alla revisione di una operazione già eseguita, anche se le merci oggetto dell’operazione sono già state lasciate alla libera disponibilità dell’importatore. La revisione viene concessa all’interessato entro il termine di tre anni dalla data di sdoganamento, su presentazione di domanda motivata indirizzata alla Circoscrizione Doganale competente (la procedura può essere promossa anche d’ufficio da parte della dogana). Eseguita la revisione la dogana procede al recupero dei diritti doganali ovvero alla restituzione dei quelli pagati in più. La revisione dell’accertamento, richiesta spontaneamente dal contribuente non prevede l’applicazione di sanzioni amministrative LA REINTRODUZIONE IN FRANCHIGIA Questa procedura consente di reimportare, senza soggiacere al pagamento dei diritti doganali, merci di origine nazionale. Il beneficio viene concesso entro il termine di tre anni dalla data della bolletta doganale di esportazione e può essere prorogato solo per particolari circostanze da valutarsi caso per caso. Di norma questa procedura viene utilizzata per reimportare merci rifiutate dal destinatario. Requisito indispensabile per ottenere l’autorizzazione è rappresentato dal riconoscimento delle merci all’atto della reimportazione; si consiglia perciò, all’atto dell’esportazione, di compilare le fatture riportando gli eventuali riferimenti del prodotto (numeri di matricola, tipo, modello ecc..) LA VISITA PREVENTIVA Su richiesta dell’importatore la dogana può concedere che le merci vengano esaminate dall’operatore prima di effettuare le normali operazioni doganali. Questo istituto viene generalmente utilizzato per stabilire la classificazione doganale del prodotto o per verificarne la conformità e la quantità nonché, in presenza di danni apparenti, per valutarne l’entità. L’autorizzazione viene concessa dalla dogana che dispone il controllo fisico delle merci a condizione che sia presente un funzionario doganale, appositamente 21 delegato, che sorvegli l’operatore durante tale fase, al fine di evitare possibili sottrazioni di merci. LE PROCEDURE DOMICILIATE DI ACCERTAMENTO DOGANALE Il legislatore, rendendosi conto degli oneri che vengono a colpire l’operatore nell’espletamento delle formalità doganali e anche nell’intendimento di accordargli una sempre maggiore fiducia, rispettando così le direttive comunitarie che si sono più volte espresse in tal senso, ha disposto una particolare procedura di accertamento in materia doganale. Tale nuovo sistema, definito agli articoli dal 232 al 237 del DPR 23/1/73 n. 43, è conosciuto come “procedura domiciliata di accertamento in materia doganale”. Esso è basato su di un diverso sistema operativo in cui la verifica fisica della merce viene sostituita da controlli amministrativi eseguiti a posteriori sulle contabilità e le scritture aziendali che la dogana è tenuta periodicamente ad effettuare, fermo restando il suo diritto/dovere di poter intervenire saltuariamente al momento dell’effettuazione dell’operazione doganale per un controllo anche fisico della merce. Si tratta quindi della specifica applicazione in campo doganale di un sistema di accertamento analogo a quello già adottato per altre imposte sulla base della dichiarazione del contribuente con successivo controllo presso l’impresa responsabile, attraverso l’esame sia delle scritture e delle contabilità aziendali che l’impresa è tenuta normalmente ad attivare per proprio conto che di quelle imposte dalla dogana per usufruire di tale semplificazione (l’operatività in procedura semplificata risulta essere equivalente a quella eseguita tradizionalmente presso la dogana). La possibilità di autorizzare ad operare in procedura semplificata d’accertamento in un primo tempo era stata prevista per le imprese industriali e commerciali la cui attività è alimentata dai frequenti arrivi dall’estero di determinate merci o a quelle che effettuano frequenti spedizioni all’estero di determinati merci in esportazione, riesportazione o transito. Successivamente sono stati autorizzati altri settori quali i Magazzini generali, i “doganalisti” e le “Case di spedizione”. Le imprese richiedenti devono risultare iscritte nell’apposito registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio, godere della fiducia dell’Amministrazione doganale ed il loro comportamento deve essere ineccepibile, sai del punto di vista finanziario che nei rapporti commerciali interni e con l’estero, senza precedenti di natura fiscale. IL DOGANALISTA (SPEDIZIONIERE DOGANALE) L’articolo 40 del Testo Unico delle leggi doganali recita «ogni qual volta le disposizioni in materia doganale prescrivono al proprietario della merce di fare una dichiarazione o di compiere determinati atti o di osservare speciali obblighi e norme, ovvero gli consentono di esercitare determinati diritti, il proprietario stesso può agire a mezzo un rappresentante. La rappresentanza diretta per il compimento delle operazioni doganali può essere conferita esclusivamente ad uno spedizioniere doganale iscritto all’albo professionale, istituito con legge 22/12/1969 n. 1612». 22 La materia doganale risulta particolarmente complessa ed in continuo aggiornamento e perciò, non a caso, il citato articolo 40 ha previsto l’obbligo di una rappresentanza professionalmente qualificata. Così come il commercialista istruisce il contribuente e l’avvocato assume le difese in cause civile o penali, lo spedizioniere doganale esegue le formalità doganali nell’interesse dell’operatore e nel rispetto della normativa vigente. Occorre non dimenticare che un’errata classificazione doganale può produrre sanzioni pecuniarie decisamente elevate, mentre per le violazioni sul regime dei divieti sono previste conseguenze anche di carattere penale. La rappresentanza indiretta in Dogana può essere conferita, da parte degli operatori, a qualsiasi soggetto. DOGANE 2000 Un nuovo volto nei rapporti con i contribuenti Negli ultimi anni l’Amministrazione Doganale Italiana ha proiettato i propri sforzi per instaurare con i contribuenti un nuovo rapporto basato sulla fiducia ed ha messo a disposizione nuovi e moderni strumenti per facilitare la gestione della formalità da eseguire in Dogana. Questa politica di agevolazione degli scambi condotta nei confronti dell’Impresa è basata sul dialogo e la cooperazione, congiuntamente ad una politica di controllo intelligente, fondata sull’analisi dei rischi. L’informatizzazione Doganale, la professionalità dei Funzionari, l’istituzione del prezioso ed efficace Servizio di Vigilanza Antifrode Doganale, premettono una drastica riduzione dei controlli e, conseguentemente, una velocizzazione dei tempi. Solamente alcuni anni fa un camion, vincolato all’esecuzione di formalità Doganali, doveva attendere alcune ore in Dogana prima di poter proseguire il viaggio per la consegna delle merci. Questa modernizzazione, le cui linee essenziali sono state impartite dal Parlamento Europeo e dal Consiglio della UE, non può che trovare la massima soddisfazione da parte dei contribuenti e dei validi loro Rappresentanti, i Doganalisti. Quali sono quindi queste modifiche e agevolazioni? IL SISTEMA EDI (Elettronic data integrance) Il sistema consente di effettuare le dichiarazioni in Dogana mediante procedimenti informatici di scambio elettronico dei dati in forma di messaggi. L'operatore, previa autorizzazione Ministeriale, invia la dichiarazione al sistema informatico doganale, che provvede a verificare la correttezza formale dei dati trasmessi. Nel caso in cui tale verifica dia esito positivo, il sistema procede all'accettazione della dichiarazione, assegnando alla stessa il numero progressivo del corrispondente registro meccanografico ed inviando messaggio di conferma all'operatore. Quest'ultimo si avvantaggia, quindi, di un più celere sistema di accettazione della propria dichiarazione (bolletta), fermo restando l'obbligo di presentare successivamente in Dogana copia cartacea della medesima dichiarazione mediante utilizzo del Documento Amministrativo Unico (D.A.U.). Tale ulteriore adempimento è tuttavia destinato a venir meno con la definitiva messa a punto del procedimento tecnico di garanzia dell'integrità ed autenticità dei messaggi 23 (c.d. firma elettronica). La procedura in oggetto può essere utilizzata altresì per la presentazione degli elenchi riepilogativi INTRASTAT, nonché per l'ottenimento di autorizzazioni ed informazioni relative alla posizione doganale delle merci. CENTRI DI ASSISTENZA C.A.D. Istituiti con D.L. 30.12.1991 n.417 convertiti con modificazioni in L. 6.2.1992 n. 66, i Centri di Assistenza Doganale sono abilitati , non solo ad asseverare il contenuto delle dichiarazioni predisposte dall'operatore, bensì anche a rilasciare le merci oggetto di operazioni doganali assegnandole alla destinazione doganale dichiarata. Fruendo dell'attività di asseverazione del C.A.D. l'operatore economico si avvantaggia di un'attestazione circa la regolarità formale della dichiarazione da presentare in Dogana. Nell'ipotesi di espletamento di tutte le formalità doganali per mezzo del C.A.D. quest'ultimo, beneficiando di una peculiare procedura domiciliata, da svolgersi nel rispetto dei limiti stabiliti dalle norme vigenti, rilascia le merci senza l'onere di presentarle in Dogana. Anche in tal caso l'obbligo di preavvisare la Dogana per ciascuna operazione andrà assolto entro l'orario di apertura degli uffici. Il C.A.D. provvederà successivamente alla presentazione della documentazione originale all'Ufficio doganale competente per la singola operazione. IL SISTEMA DI CERTIFICAZIONE AUDIT La decisione 210/97/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19.12.96 relativa al progetto "Dogana 2000" ha consentito l'adozione, da parte dell'Autorità doganale, di tecniche di AUDIT per la verifica della contabilità delle imprese, al fine di migliorare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione dell'Amministrazione. Su richiesta dell'operatore, che intenda sottoporsi alla procedura di auditing, l’Ufficio doganale competente provvede in primo luogo all’acquisizione di dati e documenti accedendo a banche dati, facendone richiesta ad altre Amministrazioni ovvero raccogliendoli alla fonte nel corso della visita. Quest'ultima sarà finalizzata principalmente alla conoscenza dell’organizzazione contabile ed amministrativa dell'azienda. All'esito della visita gli auditors predisporranno una relazione finale, che unitamente alla scheda illustrativa redatta e ad altri documenti, verrà trasmessa al coordinatore del servizio AUDIT per la conclusione del procedimento. Durante l'intero periodo di validità della certificazione AUDIT, l’operatore potrà beneficiare per tutte le sue merci del "semaforo verde" nell’ambito del circuito doganale di controllo, nonché di un accesso privilegiato alle procedure domiciliate. Il rilascio della menzionata certificazione potrà inoltre consentire l’effettuazione di controlli meno approfonditi. PROGETTO NCTS (New Computerized Transit System) E’ in via di perfezionamento il nuovo sistema di transito informatizzato basato sullo scambio elettronico dei dati fra le Amministrazioni Doganali dei Paesi appartenenti all’Unione Europea e dei Paesi aderenti alla Convenzione relativa al transito comune (Svizzera – Norvegia – Islanda – Polonia – Repubblica Ceca – Repubblica Slovacca – Ungheria) al fine di consentire il controllo automatizzato delle operazioni di transito e di semplificare e velocizzare le procedure di stesse. Per meglio descrivere questa nuova procedura che troverà completa attuazione nel corso del 2001 faremo, di seguito, 24 riferimento ai contenuti della Circolare emanata nello scorso Luglio dal Centro Informativo del Dipartimento delle Dogane. A decorrere dal 10 maggio 2000, è stata messa in esercizio la prima versione del nuovo sistema di transito informatizzato (NCTS), basato sullo scambio elettronico dei dati fra le Amministrazioni doganali dei Paesi appartenenti all'Unione Europea e dei Paesi aderenti alla Convenzione del 20 maggio 1987 relativa al transito comune, al fine di consentire il controllo automatizzato delle operazioni di transito e di semplificare e velocizzare le procedure di appuramento delle stesse. Com'è noto, l'adeguamento delle norme comunitarie che disciplinano il regime di transito alle esigenze dell'NCTS è stato effettuato con il regolamento (CE) n. 502/1999 della Commissione, del 12 febbraio 1999, concernente modifiche al regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa le disposizioni di applicazione del codice doganale comunitario, e con la Decisione n. 1/99 della Commissione mista CE/EFTA "transito comune", entrambi pubblicati sulla GUCE n. L65 del 12 marzo 1999, in ordine ai quali sono state diramate istruzioni con la circolare n. 95/D del 27 aprile 1999. Alla messa in esercizio iniziale di questa prima versione dell'NCTS partecipano l'Italia, 1a Germania, la Spagna e la Svizzera. Allo scopo di verificare le funzionalità delle procedure realizzate, sia in ambito nazionale che internazionale, si è ritenuto opportuno, d'intesa con le Amministrazioni doganali degli altri Paesi partecipanti a questa fase iniziale, di sperimentare le stesse soltanto presso taluni uffici e di estendere poi gradualmente la loro utilizzazione agli altri uffici abilitati alle operazioni di transito. Allo scopo, inoltre, di consentire un graduale adeguamento organizzativo di tutte le strutture coinvolte e di minimizzare eventuali ricadute negative sull'operatività degli uffici, derivanti da inaspettati malfunzionamenti del sistema, è stato convenuto di trattare inizialmente soltanto un numero limitato di dichiarazioni di transito o di esportazione abbinata a transito, scelte fra quelle effettuate in regime di procedure ordinarie di accertamento e aventi per oggetto merci destinate agli uffici partecipanti a questa fase iniziale. li numero di dichiarazioni da trattare giornalmente viene comunicato per le vie brevi dal Centro Informativo agli uffici interessati. Nelle dichiarazioni di transito o di esportazione abbinata a transito, trattate in ambito NCTS, è soppresso l'uso degli esemplari 4 e 5 del D.A.U., la cui funzione viene sostituita dal documento di accompagnamento transito (DAT), conforme al modello di cui all'allegato 45/bis del regolamento (CE) n. 2454/93 di applicazione del codice doganale comunitario emesso dall'ufficio di partenza ai sensi dell'art. 350/bis del regolamento stesso. In altre parole il vettore anziché presentare alla Dogana di destino gli esemplari 4/5 del T2/T1 consegnerà il documento DAT che verrà appurato mediante lettura di un codice a barre apposto sullo stesso, così da permettere alla Dogana emittente ed al Contribuente di conoscere in tempo reale l’avvenuta operazione di transito comunitario. Con questo procedura si elimineranno i problemi derivanti dalla tardata restituzione per posta dell’esemplare 5 del DAU alla Dogana di partenza. Anche se, ad onor del vero, l’Amministrazione dovrà affrontare nuovi ed urgenti problemi quali l’eliminazione o la semplificazione dell’attestazione di uscita dalla Comunità Europea delle merci esportate, non possiamo che manifestare la nostra soddisfazione per l’attenzione che sia gli Uffici Centrali Doganali che quelli periferici hanno prestato alle esigenze dei nostri esportatori ed importatori. 25 Però anche le nostre Aziende dovrebbero, sfruttando le agevolazioni concesse, collaborare con l’Amministrazione. E’ significativo, a tale proposito, segnalare che a livello nazionale più del 40% dei modelli intrastat vengono compilati con il sistema cartaceo anziché utilizzare il dischetto informatizzato. Questo comportamento produce un gravoso impegno da parte dei volenterosi Funzionari addetti a questo servizio che si vedono costretti a riportare tutti i dati forniti con la presentazione dei listings nel sistema Doganali Informatizzato. Naturalmente l’eliminazione, anche parziale, della verifica delle merci e dei documenti, porta giustamente l’Amministrazione Doganale ad eseguire controlli periodici presso le Aziende e, per questo motivo, non possiamo che suggerire agli operatori una corretta archiviazione della documentazione e la massima trasparenza così da facilitare ed accelerare i tempi del controllo effettuato presso gli stabilimenti. 26