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Dimissioni per giusta causa. Ticket licenziamenti

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Dimissioni per giusta causa. Ticket licenziamenti
Dimissioni per giusta causa. Ticket licenziamenti a tutto campo
L’introduzione della NASpI non fa subire sostanziali variazioni all’applicazione del ticket licenziamenti
Il c.d. “ticket licenziamenti” è dovuto in caso di dimissioni per giusta causa da parte della madre lavoratrice
con figlio minore di un anno, in quanto può contare ad avere diritto alla disoccupazione NASpI.
A chiarirlo è la Fondazione Studi CdL in risposta a un utile chiarimento giunto dalla rete.
Il quesito – Gli esperti della Fondazione Studi CdL sono stati interrogati in merito all’applicabilità del
contributo aggiuntivo in caso di licenziamenti (c.d. ticket licenziamenti). Nel caso di specie, una madre con
figlio minore di un anno di vita che rassegna le dimissioni per giusta causa e convalidate dall’ispettorato del
lavoro, anche successivamente alla data di scioglimento del rapporto di lavoro, ha chiesto conferma di
esenzione del suddetto contributo, potendo ugualmente avere diritto alla disoccupazione NASpI.
NASpI - In via preliminare, i CdL tengono a sottolineare che il nuovo ammortizzatore sociale unico (NASpI)
spetta non solo in caso di perdita involontaria del lavoro, ma anche in caso di dimissioni che avvengono
durante il periodo tutelato di maternità obbligatoria che va da 300 giorni prima della data di nascita
presunta del figlio, fino al compimento del primo anno di vita del figlio.
A tal proposito, si specifica che il ticket licenziamenti – vale a dire il contributo che il datore di lavoro è
tenuto a versare all’INPS dal 1° gennaio 2013 - nel caso in cui decida di licenziare un lavoratore, a titolo di
contribuzione necessaria a finanziare le indennità di disoccupazione introdotte dalla Riforma Fornero (la
stessa riforma che ha introdotto anche i ticket licenziamenti), ossia per Aspi e Mini Aspi, non subisce
sostanziali variazioni con l’introduzione della NASpI.
Ticket licenziamenti - Il c.d. “ticket licenziamenti”, operativo dal 1° gennaio 2013, trae origine dalla Riforma
Fornero (L. n. 92/2012). Il contributo, che ammonta al 41% del massimale mensile di ASpI per ogni dodici
mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni, è dovuto nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a
tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto
all'ASpI.
Nel computo dell'anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a
tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità.
Anche nel caso di licenziamento disciplinare per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa, è dovuto
a carico del datore di lavoro il contributo citato (Ministero del Lavoro, interpello 23 ottobre 2013, n. 29).
Il contributo è dovuto anche per le interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o dal
recesso del lavoratore, ivi incluso il recesso del datore di lavoro al termine del periodo di formazione (art. 2,
co. 1, lett. m), D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167). Il contributo è comunque dovuto nei casi di dimissioni
dell’apprendista per giusta causa (INPS, circolare 22 marzo 2013, n. 44).
Restano escluse dall’obbligo contributivo in argomento le cessazioni del rapporto di lavoro a seguito (INPS,
circolare 22 marzo 2013, n. 44) di dimissioni, ad eccezione di quelle per giusta causa (Inps, circolare n. 163
del 20 ottobre 2003) o intervenute durante il periodo tutelato di maternità (art. 55 D.Lgs. n. 151/2001). Il
periodo in questione va da 300 giorni prima della data presunta del parto fino al compimento del primo
anno di vita del figlio.
Quindi, alla luce delle considerazioni su illustrate, il ticket licenziamenti è dovuto, in quanto nel caso
descritto la lavoratrice ha diritto di percepire la NASpI.
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