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le pari opportunita - Ordine degli Avvocati di Milano
La Rivista del Consiglio
Le pari opportunità
n. 4/2011
LE PARI OPPORTUNITÀ
L’INTERDISCIPLINARIETÀ QUALE VIA
D’ECCELLENZA PER LA TUTELA
DELL’INDIVIDUO FRAGILE
Si è svolto il 7 ottobre scorso il Convegno interdisciplinare sul tema ‘‘Differenze di genere e tutela dell’individuo fragile - Problematiche medico-legali’’.
L’evento è stato organizzato dal Comitato Pari Opportunità dell’Ordine
degli Avvocati di Milano, per il tramite della Fondazione Forense, e dalla
Commissione Pari Opportunità dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri di Milano e si è collocato nell’ambito della formazione continua
obbligatoria.
Origine del Convegno è stato il lavoro interdisciplinare della rete medici-avvocati operante fra i due organismi per le pari opportunità, avviata nel 2010 e
nata ufficialmente in occasione di un primo Convegno svoltosi l’1 ottobre
2010 sul tema della violenza alla donne.
Nel corso di quell’evento era emersa la necessità, quando si opera nel campo
delle differenze di genere e nei confronti di individui fragili, di prestare attenzione ai rispettivi campi di azione, coltivando la coscienza della propria identità professionale, al fine di non invadere il campo altrui e, conseguentemente,
la necessità di chiarire quale sia il limite del ruolo dell’avvocato e il limite del
ruolo del medico.
Dal lavoro interdisciplinare portato avanti dalla dott. Maria Teresa Zocchi,
presidente della Commissione Pari Opportunità dei medici milanesi e dalla
scrivente, è stata individuata, fra le varie fattispecie che necessitano di un esame e di una particolare attenzione, quella del certificato medico.
Il Convegno di quest’anno ha affrontato e delineato il tema, inquadrandolo
da tre punti di vista: epistemologico; giuridico- civile e giuridico-penale, esponendo anche casi pratici.
Il focus era centrato sui soggetti comunque fragili, inseriti in situazioni che
evidenziano ad esempio la differenza di genere, la malattia fisica o psichica, l’età avanzata, la diversa cultura d’origine, l’handicap.
L’avv. Paolo Giuggioli, Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
di Milano ha dato avvio al Convegno, sottolineando che:
‘‘Lo scambio di punti di vista e competenze professionali tra avvocati e medici,
al quale parteciperemo quest’oggi, e che tocchera` il suo culmine nella sessione finale
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dedicata alle ‘‘storie vere’’, `
e anche il modo più adeguato per esaminare le molteplici sfaccettature e la complessita` di un tema cosı` delicato come quello delle problematiche medico-legali relative alle differenze di genere e alla tutela dell’individuo
fragile.’’
Ed ha poi proseguito:
‘‘L’altro motivo di interesse `
e rappresentato dalla necessita` di individuare possibili soluzioni non in modo unilaterale, bensı` attraverso un confronto tra i vari soggetti e gli attori a vario titolo interessati alla tutela dell’individuo fragile. In quest’ottica, l’incontro odierno `
e un chiaro esempio della volonta` condivisa di medici e
avvocati di avviare una serie di riflessioni su queste delicate tematiche, attraverso
lo scambio dei rispettivi punti di vista ed esperienze, alla ricerca di una comune
soluzione.’’
Per meglio sviluppare le tematiche e per offrire un punto di vista articolato
e per quanto possibile completo, cosı̀ come ha spiegato nella sua relazione la
scrivente avv. Luciana Tullia Bertoli: ‘‘abbiamo voluto introdurre un principio
didattico d’avanguardia; prima di dare il via alle relazioni, avremo un’introduzione artistica: l’attore Silvano Piccardi leggera` alcuni brani tratti da La sonata a
Kreutzer di Tolstoj.
Spiegando il perche´ di questa scelta, si chiarisce meglio l’intento del Convegno.’’
La potente immaginazione artistica di Tolstoj, che delinea il delirio della gelosia che porta il protagonista all’uxoricidio, nella convinzione di essere stato tradito
dalla moglie (Tolstoj non ci dice se il tradimento ci sia stato nella realta`, si limita
a dirci che il tradimento c’e` stato nella mente del tradito) portera` i partecipanti
qui presenti in una situazione simile a quella in cui si trova il professionista quando, nel suo studio, riceve un cliente, se avvocato, o un paziente, se medico, in preda ad una forte emotivita`.
L’intendo del Convegno `
e quello di suggerire, contrapponendo la parte artistica
al successivo sviluppo epistemologico e giuridico, quali possano essere le strade da
percorrere per rimanere distaccati dall’emotivita` del cliente e per non assumersi la
sua vita, limitandosi ad accompagnarlo quali ‘‘tecnici’’ in un breve tratto della
sua biografia.
Si suggerisce cosı`un approccio alla responsabilita` professionale caratterizzato dalla necessaria coscienza di se´ e del ruolo che si svolge nei confronti del cliente e nelle
relazione interdisciplinari fra professionisti.
Il principio didattico che si avvale dell’arte, facendo sperimentare, seppur in situazione di ascolto, un processo artistico, rispetta e favorisce l’elaborazione personale e la liberta` di ciascuno di trarre da se´ un insegnamento.’’
La voce e la recitazione di alto livello dell’attore-regista Silvano Piccardi
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hanno attratto i partecipanti in una dimensione di ascolto intenso e di apertura alle problematiche trattate.
Conseguentemente, i relatori hanno potuto parlare inseriti in un setting di
qualità, che ha favorito lo scambio comunicativo.
Si sono cosı̀ raffrontati ed hanno dialogato medici, giudici e avvocati, alla ricerca di quell’insieme di coesione, condivisione e unitarietà auspicato dalla
dott.ssa Gloria Servetti intervenuta sia in rappresentanza della presidenza del
Tribunale di Milano, che come presidente della Sezione del Tribunale Civile
di Milano che si occupa di diritto di famiglia e di tutele.
Il tema del certificato medico è stato introdotto dal dott. Roberto Carlo
Rossi, che, quale vice presidente dell’Ordine dei medici chirurghi e degli
odontoiatri di Milano, ha richiamato le varie tipologie di violazioni deontologiche sul tema del certificato medico, comunque connesso ad individui fragili,
riferendosi a casi esaminati nella sua esperienza ordinistica:
‘‘Ho cominciato a prendere in esame dei casi concreti che pervenivano come
esposti all’Ordine dei medici.
Le segnalazioni si sono succedute e moltiplicate nel tempo, fino ad assumere le
dimensioni di una vera e propria ‘‘malattia deontologica’’, quasi una epidemia!’’
Proseguendo nella sua relazione, il dott. Rossi ha sottolineato l’errore commesso dal medico che ‘‘emette subito un giudizio, invece di descrivere accuratamente i fatti e solo dopo trarne, eventualmente, le conclusioni.
E` necessario che il medico di medicina generale ed il medico ospedaliero descrivano in maniera asettica cio` che vedono, senza trarre conclusioni affrettate che
non competono loro, senza cedere alle indebite pressioni del paziente.’’
Si è introdotto cosı̀ il tema della responsabilità cosciente, dell’obiettività
avulsa da ogni valutazione e dell’aderenza ai fatti, indipendentemente da come
vengono raccontati dal paziente.
Su questo tema di sono svolte le successive relazioni del dott. Piero Marino,
Direttore del Dipartimento di Emergenza-Accettazione dell’Ospedale Fatebenefratelli di Milano e del prof. Riccardo Zoia, Direttore della Scuola di Specialità di Medicina Legale e delle Assicurazioni dell’Università degli Studi di
Milano.
Il Giudice Gloria Servetti, che ha aperto la sezione del Convegno dedicata
agli aspetti giuridici civilistici, si è richiamata ai principi esposti dal dott. Roberto Carlo Rossi ed ha delineato il tema del valore probatorio della certificazione medica.
In particolare ha sottolineato la distinzione fra aspetto formale strutturale
del certificato medico e contenuto sostanziale.
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In relazione all’aspetto sostanziale ha sottolineato il ‘‘dovere di descrivere cio`
che si riscontra, evitando valutazioni’’.
L’avv. Laura Hoesch, del Foro di Milano, ha sottolineato la valenza della
funzione dell’avvocato, nell’utilizzo del certificato medico quale prova documentale, chiarendo che ‘‘nell’attivita` difensiva vi e` il pericolo della aprioristica
adesione alla tesi del cliente, fino, a volte, alla ‘‘identificazione’’ con la sua persona.
Tale pericolo impone un’accurata attenzione nell’impostazione della difesa’’.
L’avv. Enrico Moscoloni, Segretario del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano, dopo aver delineato alcuni punti salienti delle norme deontologiche, ha sottolineato che:
‘‘a proposito dei problemi giuridici del rapporto dell’avvocato con il medico del
paziente da egli assistito va premesso come insuperabile il rispetto della reciproca
autonomia professionale e quindi delle rispettive conoscenze.
L’avvocato non potra` pretendere dal medico ai fini della tutela dell’ex paziente
dello stesso nulla che possa comportare la violazione del Codice Deontologico da
parte del medico e quindi delle sue liberta` ed indipendenza nell’esercizio della professione.
D’altro canto lo stesso avvocato e` tenuto al rispetto dei doveri di verita`, probita`,
di correttezza che prevedono l’impossibilita` da parte sua di introdurre nel processo
prove false come, ad esempio, la richiesta di una certificazione medica non rispondente al vero e, d’altro, di proporre azioni o assumere iniziative in giudizio con
mala fede e comunque violando i principi di lealta` e correttezza.’’
Nella terza sezione del Convegno, dedicato agli aspetti giuridici penali, si sono svolte le relazioni improntate ad un punto di vista specifico: il racconto di
‘‘storie vere’’.
La relatrice Simonetta Agnello Hornby, avvocato in Londra e scrittrice, ha
portato la sua esperienza in diritto anglosassone, rifacendosi ad un caso di certificazione erronea.
La dott.ssa Cecilia Ragaini, neuropsichiatra infantile e consulente tecnico
per Tribunali e Procure, ha analizzato i concetti di perizia, parere medico, certificato, sottolineando il difficile confine fra i diritti del paziente e i doveri del
medico.
Ha proposto quindi il tema ‘‘del ruolo di un medico che, uditore di un segnale
di allarme e disagio, se pur consapevole della parzialita` della sua raccolta anamnestica e della impossibilita` di una analisi più relazionale del sistema, sia tenuto dal
suo compito professionale a relazionare su quanto rilevato e senta di dover trasmettere, nella correttezza del suo ruolo, quanto da lui rilevato.’’
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Per meglio chiarire il concetto sviluppato, la dott. Ragaini ha portato un
esempio:
‘‘Si potrebbe immaginare di prendere ad esempio la richiesta di aiuto di una
madre separata che segnali un disagio fisico del bambino, una diarrea od altro sintomo facilmente rilevabile da un clinico, ad ogni rientro dal fine settimana di
spettanza del padre.
Appare evidente come sia corretto riconoscere come medici il reale disagio del
bambino e la correlazione, data dalla anamnesi parziale condotta con la madre,
con il fine settimana trascorso con il padre. Allo stesso tempo `
e evidente, in quest’ottica, come la correlazione causa effetto sia determinata da una componente interpretativa degli eventi’’.
La relatrice ha cosı̀ sottolineato l’esigenza di evitare interpretazioni che comportino il rischio di trasmettere immagini parziali e distorte della realtà.
Ha poi fatto seguito la relazione della prof.ssa Antonella Limonta, Dirigente scolastico e preside liceale, che ha sottolineato il dilemma dell’insegnate che
riscontra in un allievo sintomi di violenza subita e che si domanda quale strada percorrere per mettere in atto la miglior tutela possibile.
Suor Anna Maria Villa, medico responsabile del Poliambulatorio Opera
San Francesco per i Poveri di Milano ha portato una serie di casi, spesso
drammatici, per i quali si è ritrovata a dover decidere se e quale certificazione
medica rilasciare.
Infine, la dott.sa Anna Maria Gatto, presidente della Sezione quinta del
Tribunale penale di Milano ha svolto una relazione di cui si riporta qui l’avvio, invitando i lettori a leggere il testo integrale sul sito dell’Ordine degli Avvocati di Milano, nella parte dedicata al Comitato Pari Opportunità, ove si
trovano pubblicati gli atti del Convegno e le relazioni pervenute per iscritto.
Cosı̀ ha esordito la dott.ssa Gatto:
‘‘Il tema che mi e` stato assegnato attiene ad una delle questioni più delicate che
il giudice penale `
e chiamato ad affrontare e risolvere: la valutazione delle dichiarazioni di vittime di reati particolarmente gravi, vittime che vengono comunemente
indicate con la dizione ‘‘soggetti deboli’’. ‘‘La particolare fragilita` delle vittime di
tali reati ha indotto la dottrina e la giurisprudenza a definire come ‘‘deboli’’ anche
le testimonianze che quelle persone rendono.
L’uso dell’aggettivo debole per contraddistinguere la prova dichiarativa in esame
e` indicativo del fatto che stenta ad affermarsi una cultura giuridica che affranchi
definitivamente il concetto di teste ‘‘vulnerabile’’ - in conseguenza del particolare
coinvolgimento personale, emotivo, relazionale che questo genere di fatti puo` comportare per chi assume di averli subiti - da quello di teste meno credibile solo perche´, appunto, vulnerabile.
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Non condivido affatto questa impostazione perche´ non rinvengo nell’ordinamento alcuna norma ne´ nella giurisprudenza di legittimita` alcun principio che autorizzi a ritenere che, in questi casi, ci si trovi di fronte ad una prova ‘‘debole’’ e,
quindi, in qualche modo minore’’.
Come si può dedurre da queste poche righe, i lavori del Convegno sono stati intensi e proficui.
La comunicazione e il confronto fra medici e giuristi, più che opportuna appare necessaria per arrivare ad avere nelle aule di giustizia quel giusto processo
delineato dal principio costituzionale.
Ecco il perché dell’auspicio espresso a chiusura del Convegno: è importante
e necessario proseguire nel lavoro interdisciplinare e avviare lo studio per la
fattibilità di un protocollo di intesa, che abbia l’intento di fornire, a medici,
giudici ed avvocati, le linee guida per l’emissione e l’utilizzo delle certificazioni
mediche.
Luciana Tullia Bertoli
Avvocato in Milano
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AZIONI POSITIVE IN AMBITO GIUDIZIARIO
Protocollo d’Intesa in tema di legittimo impedimento
delle avvocate e a tutela della genitorialità
Incontro formativo 21 ottobre 2011
In data 21 ottobre 2011, organizzato dal Comitato per le Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Milano e con il patrocinio della Consigliera
di Parità della Provincia di Milano, si è tenuto l’incontro di formazione dal
titolo ‘‘Azioni positive in ambito giudiziario: il Protocollo d’Intesa in tema di legittimo impedimento delle avvocate e a tutela della genitorialita`’’, che è stato
sottoscritto a Milano, dopo un lungo percorso di redazione, lo scorso 1º giugno 2011.
Dopo gli iniziali saluti di rito, ne hanno discusso, introdotte e coordinate
dalla Presidente del Comitato Pari Opportunità dell’Ordine Avvocati di Milano, avv. Silvia Banfi, le avvocate Stefania Boccaccini, consigliere dell’Ordine
Avvocati di Pistoia e Lucia Concetti del Comitato Pari Opportunità Ordine
Avvocati di Pisa
La Collega Boccaccini, sulla base del Protocollo sottoscritto nel proprio Foro, in assoluto il primo in Italia, ha argomentato in merito alla concretezza da
fornire a documenti di tal genere, affinché non rimangano solo petizioni di
principio.
Ha sottolineato, inoltre, la peculiarità del Protocollo firmato a Milano, primo in Italia ad essere stato sottoscritto da tutte le componenti della Magistratura del Distretto, unitamente ai vertici dell’Avvocatura milanese (Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Milano e Camera Penale), veicolati dai Comitati
Pari Opportunità dei rispettivi Uffici.
Tale documento espressamente prevede di tenere conto dello stato di genitorialità del professionista (gravidanza, allattamento o necessità dei figli minori)
nell’organizzazione delle udienze, favorendo una più accessibile possibilità di
giustificato rinvio e di trattazione dell’udienza ad orario specifico.
Tale sensibile precedenza potrà essere fatta valere anche negli incombenti di
cancelleria da parte di chi si trovi in stato di gravidanza o abbia esigenze specifiche legate alla cura ed alla tutela dei figli minori.
I firmatari hanno riconosciuto cosı̀ la centralità del tema della conciliazione
tra vita professionale e vita familiare nell’organizzazione dell’attività degli Uffici
Giudiziari e si sono impegnati concretamente ad assumere iniziative di effettiva
tutela dello stato di gravidanza e genitorialità, nel pieno rispetto del principio
delle pari opportunità di genere.
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È notorio che la donna avvocato, quale libera professionista, non veda garantito il diritto alla maternità di cui, invece, gode la lavoratrice dipendente,
quale la magistrata; con tale documento vi è a tutti gli effetti un’equiparazione
quantomeno di fatto, trattandosi di diritti inderogabili, come quello alla libera
manifestazione della propria personalità, nello sviluppo professionale ed il diritto alla salute.
La tavola rotonda successiva, coordinata dall’avv. Ilaria Li Vigni, componente della Commissione Pari Opportunità del Consiglio Nazionale Forense
e del Comitato Pari Opportunità Ordine Avvocati di Milano, ha visto la partecipazione dell’avv. Enrico Moscoloni, Segretario Ordine Avvocati di Milano, dell’avv. Giovanna Fantini del Comitato Pari Opportunità Ordine Avvocati di Milano, del dott. Giuseppe Cernuto, Presidente del Comitato Pari
Opportunità presso il Consiglio Giudiziario di Milano, dell’avv. Maria Grazia
Rodari, referente della Commissione Pari Opportunità del Consiglio Nazionale Forense - area Nord Ovest, dell’avv. Immacolata Troianiello, coordinatrice della Commissione Pari Opportunità della Cassa Forense e dell’avv. Carla Guidi Presidente della Rete dei Comitati Pari Opportunità della regione
Toscana.
Dalla tavola rotonda sono emerse alcune problematiche concrete di applicazione del Protocollo di intesa.
Anzitutto, problematiche di informazione a Colleghi e agli Uffici Giudiziari:
il diritto di rinvio o differimento udienza, infatti, deve essere gestito con correttezza deontologica, informando tempestivamente tutte le parti in causa della
richiesta di rinvio ed allegando al Giudice la documentazione medica che attesti nello specifico l’impedimento.
Ciò, con particolare riferimento al processo penale, in cui la dinamicità dei
soggetti e la pluralità degli interessi coinvolti, rende molto delicata la trattazione di questo diritto.
Altra tematica oggetto di discussione è stata la formazione del personale di
cancelleria in merito all’adozione di tale Protocollo, che riguarda anche un ‘‘diritto di precedenza’’ negli Uffici per una maggiore celerità di tali incombenti
pratici.
Inoltre, per quanto riguarda l’effettività della tutela della genitorialità prevista nel Protocollo, occorre vigilare con estrema attenzione capillare, - e di
questo possono farsi parti diligenti i Comitati Pari Opportunità istituiti presso
i Consigli Giudiziari e presso gli Ordini Forensi - affinché vi sia un’applicazione rigorosa di tale documento ed una concreta tutela del Professionista genitore.
È ferma intenzione e dovere del Comitato Pari Opportunità dell’Ordine di
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Milano rendersi parte attiva e diligente in questi oneri di vigilanza, organizzando anche eventi formativi - informativi periodici per la trattazione di tale delicata problematica.
Ilaria Li Vigni
Avvocato in Milano
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