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recesso del socio di societa` di persone

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recesso del socio di societa` di persone
RECESSO DEL SOCIO
DI SOCIETA’ DI PERSONE
A cura di
Andrea Silla e Flavia Silla
Generalità
• I soci possono recedere dalla società di persone in qualsiasi momento:
‐ se la società è a tempo indeterminato; ‐ quando sussiste una giusta causa.
• Si tratta di ipotesi legali che non possono essere limitate o eliminate dall’atto costitutivo.
Generalità
• L’atto costitutivo può aggiungere alle cause legale ulteriori cause di recesso (es. cambiamento dell’oggetto sociale, chiusura di uno o più esercizi in perdita; per il socio d’opera è
possibile utilizzare la causa dell’impossibilità di continuare a svolgere la prestazione).
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SOCIETÀ A TEMPO INDETERMINATO
(ART. 2285 C. 1, C.C.)
• La società è a tempo indeterminato se:
‐ l’atto costituivo non indica il termine di durata della società;
‐ la società ha una durata che supera la vita di uno dei soci o che supera la vita media umana;
‐ l’oggetto sociale è tale per cui non può essere conseguito nell’arco della vita di un socio;
‐ il termine è legato ad un evento futuro la cui verificazione è
incerta; SOCIETÀ A TEMPO INDETERMINATO
(ART. 2285 C. 1, C.C.)
• è intervenuta una proroga tacita della società; in questo caso la durata è divenuta indeterminata.
GIUSTA CAUSA DI RECESSO
• Il socio che recede per giusta causa non ha necessità di darne preavviso.
• Si tratta dell’unica causa ammessa quando la società è a tempo determinato.
• Il socio non può rinunciare preventivamente al diritto di recesso per giusta causa; può invece rinunciare dopo che si è
verificato il fatto che ha legittimato il recesso per giusta causa. GIUSTA CAUSA DI RECESSO
• In mancanza di una definizione di giusta causa, la giurisprudenza ha ritenuto “giusta causa “ di recesso una serie di comportamenti:
 violazione, da parte degli altri soci o degli amministratori, di obblighi contrattuali o di doveri generali di fedeltà, correttezza e diligenza che hanno fatto venir meno il rapporto fiduciario tra socio e società (Cass. n. 18243/2004; Trib. Lucera 11 gennaio 2005 n. 9)
GIUSTA CAUSA DI RECESSO
 impedimento al socio di partecipare alla vita sociale (Trib. Verona 25 gennaio 1994)
 estromissione del socio dall’amministrazione e dalla gestione della società ( Trib. Milano 24 marzo 2003)
 ripetuta violazione dell’obbligo di rendere il conto della gestione sociale ( Trib. Pavia 19 aprile 1991)
 inadempimento a specifici obblighi indicati nel contratto e ad obblighi generici solo se specificatamente indicati nel contratto sociale (App. Bologna 25 gennaio 1994)
GIUSTA CAUSA DI RECESSO
 rifiuto di esibizione delle scritture contabili e assunzione di iniziative di grande rilievo economico senza il consenso di tutti i soci amministratori ( se amministrazione congiuntiva) ( App. Milano 20 settembre 1985)
 irregolare tenuta dei libri contabili fiscalmente obbligatori; omessa tenuta dei libri obbligatori ai fini civili; attività sociale irrimediabilmente passiva (Trib. S.M. Capua Vetere 20 luglio 1991)
GIUSTA CAUSA DI RECESSO
• Per la dottrina sono giusta causa di recesso:
 il dissenso da una delle seguenti decisioni sociali (se assunte a maggioranza): trasferimento della sede all’estero, cambiamento dell’oggetto sociale, trasformazione della società, revoca della liquidazione;
 insanabile dissenso tra soci, tale da rendere impossibile il conseguimento dell’oggetto sociale.
MODALITÀ DI RECESSO
RECESSO ESPRESSO
• Il socio deve dichiarare l’intenzione di recedere dalla società
(facoltà che non può essere esercitata in surrogatoria dai suoi creditori).
• La dichiarazione va motivata solo quando il recesso avviene per giusta causa o per una delle ipotesi stabilite dall’atto costitutivo.
• Non si prevedono particolari requisiti di forma della dichiarazione.
MODALITÀ DI RECESSO
• Il socio deve comunicare o comunque far conoscere il proprio recesso a tutti gli altri soci, individualmente e personalmente ( Trib. Pavia 19 aprile 1991)
• Non è sufficiente la comunicazione al solo amministratore o alla società presso la sede legale
• Non è richiesta l’accettazione o il consenso degli altri soci ( Trib. Milano 28 gennaio 1997)
MODALITÀ DI RECESSO
• Se il socio recede senza giusta causa deve comunicare il proprio recesso con un PREAVVISO DI TRE MESI (tale termine è posto a tutela degli altri soci per consentire loro di scegliere se proseguire l’attività da soli, con altri, o se decidere lo scioglimento della società)
• Durante il periodo di preavviso i soci possono escludere il socio recedente; si ritiene che l’esclusione prevalga sul recesso.
• Il socio recedente può revocare il proprio recesso; la revoca è
efficace solo se gli altri soci la accettano ( Trib. Milano 28 gennaio 1997).
MODALITÀ DI RECESSO
RECESSO TACITO
• La giurisprudenza ritiene che sia ammissibile a condizione che i comportamenti tenuti dal socio siano incompatibili con l’intenzione di rimanere in società ( Cass. n. 2899/1963).
• La tesi suscita dubbi: può un recesso tacito effettivamente esplicare i suoi effetti nei riguardi dei terzi ignari? EFFICACIA DEL RECESSO
• Se l’atto costitutivo non prevede diversamente, il recesso del socio è di norma efficace dal momento in cui la dichiarazione di recesso è portata a conoscenza degli altri soci ( trattandosi di atto unilaterale ricettizio).
• Peraltro se il socio recede senza giusta causa da società a tempo indeterminato, il recesso diventa efficace dopo la scadenza di tre mesi di preavviso.
PUBBLICITÀ
• Il socio receduto o i soci rimasti devono pubblicizzare l’avvenuto recesso iscrivendo tale circostanza presso il registro delle imprese.
• A seguito dell’iscrizione il socio receduto si libera dalla responsabilità per le obbligazioni sociali sorte dopo la data del recesso; • Dalla stessa data lo stesso non può più impegnare la società
davanti ai terzi.
PUBBLICITÀ
• Se non si procede all’iscrizione presso il Registro delle Imprese, il recesso è efficace nei riguardi della società e degli altri soci ma non è opponibile ai terzi (Cass. 5 ottobre 1999 n. 11045, Trib. Milano 24 marzo 2003).
• In mancanza di iscrizione, il recedente, anche se non ha partecipato alla gestione della società e non ha avuto contatti con i creditori, resta responsabile per le obbligazioni sociali sorte dopo il suo recesso e può essere dichiarato fallito senza alcun limite temporale ( Cass. 26 novembre 2008, n. 28225).
PUBBLICITÀ
• Si segnala che la cancellazione del nome del socio dalla ragione sociale non è indicativa del suo recesso.
EFFETTI DEL RECESSO
• A seguito del recesso, il socio receduto:
‐ gode del diritto di veder liquidata la sua quota sociale;
‐ è responsabile per le sole obbligazioni sociali sorte fino al giorno dello scioglimento nei confronti degli altri soci;
‐ è responsabile nei confronti dei terzi per le obbligazioni sorte fino al giorno dello scioglimento del rapporto sociale anche se le obbligazioni non sono ancora esigibili;
EFFETTI DEL RECESSO
‐ è responsabile nei confronti dei terzi per le obbligazioni sociali sorte dopo lo scioglimento del rapporto sociale se non ha proceduto all’iscrizione del recesso al Registro delle imprese;
‐ ha diritto di informazione circa le operazioni in corso iniziate prima dello scioglimento del vincolo sociale.
LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA
• Il socio receduto ha diritto alla liquidazione di una somma di denaro che rappresenti il valore della quota.
• I soci non possono escludere il diritto alla liquidazione della quota; è possibile invece derogare alle modalità e ai criteri legali di liquidazione della quota.
LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA
• La liquidazione della quota è effettuata tramite denaro proveniente dal patrimonio sociale.
• I soci sono obbligati a erogare la somma in via sussidiaria al pari di ogni altra obbligazione sociale.
LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA
• In mancanza di indicazione nell’atto costitutivo della società, si prevede che:
1) chi ha conferito la proprietà di un bene ha diritto ad una somma pari al valore del bene stesso. Niente vieta di dar luogo alla restituzione del bene stesso ovvero una di una parte in natura del patrimonio sociale.
LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA
2) chi ha conferito il godimento di un bene ha diritto ad una somma che corrisponda all’utilità che la società ricava dall’essere titolare del godimento del bene stesso. Niente vieta che i soci si accordino sul fatto di restituire il bene al socio
conferente.
LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA
• Il socio d’opera ha diritto alla liquidazione di una quota, proporzionale alla sua partecipazione, ai guadagni in relazione agli incrementi patrimoniali realizzati dalla società. • L’importo della quota da liquidare va computata sulla base della situazione patrimoniale della società al momento del recesso.
• E’ opportuno che gli amministratori redigano un bilancio straordinario che tenga conto dell’effettivo valore dei beni, delle operazioni in corso, dell’avviamento e delle perdite della società. LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA
• La giurisprudenza esclude che si possa far riferimento all’ultimo bilancio di esercizio approvato o comunque adottando criteri che presiedono alla sua redazione (non verrebbero indicati dati effettivi).
• Il pagamento della quota liquidata deve essere effettuato entro 6 mesi dal giorno in cui si verifica il recesso, a meno che l’atto costitutivo non preveda diversamente.
LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA
• Se la società era costituita tra due soci ed uno recede, il mancato pagamento della quota comporta, se non si è
ricostituita la pluralità dei soci, la domanda giudiziale di scioglimento della società.
• Il credito del receduto rappresentato da una somma di denaro è
un credito di valuta.
LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA
• Decorsi i sei mesi senza pagamento, il socio receduto può chiedere gli interessi moratori nonché, in caso di svalutazione maturata dopo il credito, il risarcimento del maggior danno per il danno sofferto a causa della mancata disponibilità del denaro.
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