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circolare RGS/IGF n. 2 del 15 gennaio 2015 - Noi PA
, ri,r' .,.t' MEF - RGS - Prot.2837 del 15/01/2015 IDr2g8l23 CIRCOLARE N.2 Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ROMA Alle Amministrazioni Centrali dello ,..,%)-b*rb t/'E*r?rvn{b u tú 9rr*"r'r- LOROSEDI Al UFFICI X. IX Consiglio di Stato ROMA DIPARTIMENTO DELLA RACIONERJA GENERALE DELLO STATO lsPEmoRATo GENÉR \LE Dt FINANZA Stato : Atla Corte dei Conti ROMA All' Avvocatura Generale dello Stato ROMA Agli Uffici Centralidi Bilancio presso le Amministrazioni Centrali LORO SEDI Alle Ragionerie Territoriali dello Stato LORO SEDI All' Istituto Nazionale della Previdenza All' ROMA Agenzia delle Entrate ROMA Sociale All' Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ROMA Alle Amministrazioni e agli Enti pubblici che si avvalgono del sistema NoiPA LORO SEDI e p.c-: Alla Banca d'ltalia ROMA Al Dipartimento del Tesoro SEDE At Dipartimento delle Finanze SEDE At Dipartimento delt'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi SEDE OGGETTO: Trattenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici mediante I'istituto della - Nuove istruzioni operative. delegazione convenzionale di pagamento I /34 MEF - RGS - Prot. 2837 del L5|OU20I5 PREMESSA In merito all'istiîuto della delegazione convenzionale di pagamento operante per i dipendenti dello Stato c di talune amministrazioni pubbliche, a carattere innovativo rispetto alle preesistentiprassi amminisrative, sono state diramate dettagtiate istruzioni con le circolari n. l/RGS del 17 gennaio 20ll e n.30/RGS del 20 ottobre 2011, mentre con la circolare n.38/RGS del 2l dicembre 2012 sono state fornite solo alcune semplici indicazioni integrative. Sebbene da allora il quadro normativo di riferimento, almeno segnatamente alle delegazioni convenzionali di pagamento, non sia stato interessato da significative modifiche, per cui le istruzioni a regime contenute nelle predette circolari sono ancora sostanzialmente attuali, la variazione di alcuni elementi di contesto inerenti alle procedure informatiche utilizzate, l'ampliamento, anche in prospettiva, del novero della Amministrazioni che si avvalgono del sistema NoiPA, I'opportunità di operare un intevento sistematico sulle anzidette istruzioni, essendo ormai superata la fase transitoria ivi prevista, e, soprattutto, l'avvertita esigenza di estendere I'istituto in discorso anche ad altre fattispecie costituiscono elementi che hanno indotto ad una rivisitazione e ad un aggio.mamento delle anzidette istruzioni. Ciò posto, la presente circolare si prefigge lo scopo di riorganizzare e rivedere le istruzioni precedentemente fornite, riunendole in un unico documento, nonché di introdurre una serie di novità quanto ai casi in cui è riconosciuto praticabile I'istituto della delegazione. Per quanto sinora detto, è inevitabile che le nuove istruzioni appr€sso illustrate, almeno in alcune parti, riperconano, talvolta pure abbastanza fedelmente, quanto a suo tempo descritto nei menzionati strumenti di prassi. ln ordine all'ambito di applicazione, si chiarisce che, salva I'esistenza di previsioni normative peculiari, lo stEsso ricomprende tutte le Amministrazioni pubbliche che si avvalgono del la gestione delle partite stipendiali dei propri dipendenti nonché tutte le Amministrazioni dello Stato, anche quelle che si avvalgono di altri sistemi. Invece, per le altre sistema NoiPA per Amministrazioni pubbliche che utilizzano un diverso sistema gestionale delle partite stipendiali, le presenti istruzioni assumono essenzialmente ilvalore di criteri diorientamento e guida. E' d'obbligo esporre come la presente circolare e frutto della collaborazione, nell'ambito del Ministero dell'Economia e delle Finanze-MEF, con il Dipartimento dell'Amminisrrazione Generale, del Personale e dei Servizi-DAG - principalmente con la Direzione dei Sistemi Informativi e dell'lnnovazione-DSll - il quale elabora e gestisce, per la quasi totalità dei dipendenti dello Stato e, in proiezione, di buona parte dei dipendenti pubblici, le relative partite stipendiali, utilizzando il sistema NoiPA (sistema che ha sostituito il Service Personale Tesoro-SPT). 2/34 MEF - RGS - Prot.2837 del 15/01/2015 Da ultimo, si rappresenta che le correnti indicazioni sono da riferirsi, qualora non diversamente specificato in modo espresso, esclusivamente alle delegazioni convenzionali di pagamento, mentre si sottolinea che non sono state introdotte innovazioni in materia di cessione del quinto dello stipendio e di piccolo prestito rispetto a quanto precedentemente disposto, in particolare, con le circolari 3 giugno 2005, n. 2llRGS, e 13 marzo 2006, n.l3/RGS. 1. ASPETTI GENERALI Il dipendente pubblico statale qualunque dipendente, sia egli privato - ma discorso analogo è teoricamente proponibile per o pubblico in generale - al ricorrere di determinati presupposti può avvalersi dell'istituto della delegazione convenzionale di pagamento, a valere sulle proprie competenze stipendiali, per corrispondere delle somme dovute al proprio creditore. Restando nel settore pubblico, in disparte da puntuali fattispecie aventi una propria disciplina, sinora I'istituto è stato riconosciuto utilizzabile volontariamente per assolvere gli obblighi di pagamento assunti a seguito della stipula di un contratto di assicurazione per la copertura di rischi attinenti, lato sensu, alla persona umana o di un contratto di finanziamento (più propriamente, contratto di mutuo). Tuttavia, stante la mutata sensibilita sociale, si è dell'avviso che detto istituto possa essere certamente esteso anche per il pagamento di polizze attinenti all'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (di seguito, più semplicemente, RC auto) nonché all'ercgazione determinati soggetti volontaiae periodica di liberalità a beneficio di - tra cui, in particolare, le organizzazioni non lucrative di utilità - destinatari di una legislazione, anche fiscale, di favore ovvero, infine, al versamento di somme a vantaggio di casse mutue o enti con finalita mutualistiche e senza scopo di lucro (d'ora in avanti, per semplicita, anche indicati globalmente come ONLUS). Le cennate estensioni trovano ragione, quanto alla RC auto, nella filevanza del possesso di un veicolo a motore, espressione anche del diritto alla libera circolazione sancito dall'articolo l6 della Costituzione per la generalità delle persone, e, quanto alle ONLUS e agli enti con finalita mutualistiche, nel riconoscimento del valore della partecipazione dei ciuadini ad iniziative di utilità sociale attraverso uno strumento associativo o, comunque, partecipativo senza fini di speculazione privata, in linea con il dettato dell'articolo 45 della Costituzione. Ciò posto, nel concreto, convenzionale il dipendente può prowedere, awalendosi della delegazione di pagamento, sia alla corresponsione dei premi di assicurazione, sia al rimborso rateale del finanziamento ottenuto, sia al versamento periodico di liberalità o, comunque, di somme predeterminate a favore di determinati soggetti, in considerazione della loro utilita e rilevatua sociali. 3/34 MEF - RGS - Prot.2837 del 15/01/2015 A tale riguardo, non sembra fuori luogo precisare, con riferimento ai contratti di finanziamento, che la delegazione convenzionale di pagamento non deve essere confusa con la cessione del quinto dello stipendio, fattispecie per la quale vale una specifica disciplina. Anzi,la delegazione consente, al dipendente che ha già in atto la cessione del quinto, di accedere ad un ulteriore frnanziamento, lasciando invariato il piano di rimborso previsto con la predetta cessione stipendiale del quinto. In definitiva,la delegazione convenzionale di pagamento è l'incarico che il dipendente pubblico afhda all'Amministrazione di appartenenza prestazione a fronte degli emolumenti spettanti per la di lavoro e a condizione che la stessa Amministrazione accetti di obbligarsi un istituto esercente rispettivamente, ONLUS - il - di pagare credito o una società di assicurazione, in virtù dell'avvenuta sottoscrizione, di un contratto di finanziamento o di una polizza di o un ente mutualistico, in ragione dell'obbligo assunto assicurazione, ovvero una di elargire un predeterminato contributo periodico. Ciò precisato, prima di scendere nella disamina normativa e al fine di delineare meglio i termini dell'ammissibilità dell'istituto nell'ambito della Pubblica Amministrazione, prestando comunque maggiore attenzione all'Amministrazione statale, occoffe svolgere sull'argomento qualche considerazione aggiuntiva di portata generale in tema di attività amministrativa e di frnanza pubblica. In proposito, va rilevato come l'azione di tutta la Pubblica Amministrazione è rivolta necessariamente al perseguimento dell'interesse pubblico affidato, di volta in volta, sulla base dei principi dell'ordinamento e degli obiettivi individuati dal decisore politico in attuazione dei precetti e dei programmi rivenienti, in massima misura, dalla Carta costituzionale. Ne deriva che supremazia della Pubblica Amministrazione nei confronti degli i poteri di altri soggetti giuridici trovano fondamento e limite nella legge che, per quanto qui d'interesse, deve funzionalmente indicare le risorse umane, flrnanziarie e strumentali destinate alla realizzazione dell'interesse perseguito. Infatti, non può essere trascurato che è pubblico il principio di legalità a perrneare e caratterizzare l'attività dei soggetti pubblici. Conseguentemente, le risorse affidate, derivanti in larga parte dalla collettività attraverso la fiscalità generale, non possono essere utilizzate liberamente al di fuori dei fini alla cui realizzazione sono destinate. Il corollario di tale considerazione è che un'attività svolta dalla Pubblica Amministrazione, qualora non rientrasse direttamente nell'interesse pubblico individuato dalla legge - ancorché attività perfettamente lecita e magari idonea a procurare un'utilità verso una platea, anche ampia, di soggetti - non può essere svolta ponendo a carico delle finanze pubbliche i relativi oneri, proprio perché queste sono già deputate alla realizzazione di obiettivi di natura generale. Una siffatta attività, dunque, per essere attuata senza incidere sulle risorse 4/34 MEF - RGS - Prot.2837 del 15101/2015 pubbliche, sempreché compatibile con i compiti d'istituto, deve contemplare il ristoro degli anche amministrativi, sostenuti dall'Amministrazione, stessa assegnate dalla legge e vincolate, come oneri, in modo da mantenere intatte le risorse alla più volte ricordato, al perseguimento dell'interesse istituzionale affidato. Tali considerazioni, esposte a carattere generale per la frnanza pubblica, assumono un significato ancora più stringente per le Amministrazioni dello Stato, stante I'ineludibile riferimento, per quanto attiene alle risorse ftnatuiafie, al precetto recato dall'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, secondo cui, come noto, ogni legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte. Ne discende come I'esistenza di una copertura finanziaria o, comunque, l'assenza di oneri - in modo da garantire l'utilizzazione appropriata e pertinente delle risorse affidate dalla legge all'amministrazione pubblica, rispettando anche il principio di buon andamento contemplato all'articolo 97, primo comma, della Costituzione - rende pienamente legiuimo lo svolgimento di una simile attività. In tale contesto, è da includere nel novero delle attivita di cui trattasi anche la delegazione convenzionale di pagamento dipendente e per il delegatario - il cui utilizzo costituisce, per un verso, un vantaggio per entrambi garantiti nella regolarita dei pagamenti e affrancati, in varia misura, da adempimenti amministrativi e transazioni finanziarie verso, rappresenta un onere per considerazione dell'inevitabile il e la - e nel contempo, per altro frnanza pubblica che deve essere ristorato, proprio in consequenziale impiego di risorse umane e strumentali. specialmente informatiche, da pane dell'Amministrazione. Infine, non appare superfluo sottolineare, come accennato, che la disciplina delle delegazioni convenzionali di pagamento, dal punto di vista concettuale, non coinvolge solo i dipendenti dello Stato e i dipendenti pubblici le cui partite stipendiali sono gestite tramite il sistema NoiPa, ma interessa anche gli altri dipendenti pubblici che hanno partite stipendiali gestite con altri sistemi o con differenti procedure. In queste ultime ipotesi, infatti, si è dell'awiso che le relative Amministrazioni siano tenute, in considerazione delle argomentazioni sopra esposte, ad uniformarsi quantomeno ai principi testè tratteggiati per la tutela della finanza pubblica, rifacendosi, se ritenuto confacente alle proprie esigenze, alle indicazioni operative appresso descritte. 2. OUADRO NORMATIVO La delegazione di pagamento trova la interesse, principalmente negli sua disciplina, segnatamente agli aspetti qui di articoli 1269 e seguenti del codice civile e nelle previsioni del D.p.R. 5 gennaio 1950, n. 180, recante I'approvazione del Testo unico delle leggi concernenti il sequestro, 5/34 MEF - RGS - Prot.2837 del I5l0Ll2OI5 il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni. In sintesi, secondo lo schema delineato dall'articolo 1269 c.c., la delegazione di pagamento si sostanzia nell'ordine che un soggetto (delegante) rivolge ad un altro soggetto (delegato), di pagare o di promettere di pagaîe una somma di denaro ad un terzo suo creditore (delegatario). Il rapporto giuridico esistente tra delegante e delegato è definito rapporto di provvista - spesso già preesistente alla delegazione - mentre quello tra delegante e delegatario è qualificato rapporto di valuta. Il secondo comma dell'articolo 1269 c.c. precisa che il delegato, ancorché debitore del delegante, non è tenuto ad accettare I'incarico, per cui I'assenso alladelegazione non è atto dovuto o nece ssario, bensì vo Il lontario e di scre zionale. successivo articolo 1270 c.c. statuisce, delegazione sino a quando il poi, che il delegante può revocare la delegato non abbia assunto l'obbligazione nei confronti del delegatario, manifestando il proprio assenso, o non abbia eseguito il pagamento. Volendo calare la suddetta struttura giuridica nelle fattispecie oggetto della presente circolare, la di delegazione Amministrazione pagamento è - a fronte degli emolumenti che la stessa accetti di obbligarsi un istituto esercente il ente mutualistico, in virtù I'incarico che il dipendente pubblico affida alla spettanti per la prestazione - di corrispondere di lavoro e a condizione una somma periodica predeterminata a favore di credito o di una società di assicurazione o, ancora, di una ONLUS o di un dell'awenuta sottoscrizione, rispettivamente, di un contratto di finanziamento o di una polizza di assicurazione o dell'assunzione di un obbligo di contribuzione. Tale fattispecie è stata qualificata, secondo la prassi terminologica invalsa, come "delegazione convenzionale". In pratica, awalendosi della delegazione convenzionale, il dipendente pubblico può, per il tramite della propria Amministrazione, prowedere - a: pagare i premi delle assicurazioni sulla vita o per la copertura di rischi professionali o per la costituzione di posizioni previdenziali integrative dell'assicurazione generale obbligatoria; - pagare i premi delle assicurazioni volte a salvaguardare I'integrità della casa di abitazione e a fornire garanzie accessorie; - pagare i premi delle assicurazioni sulla responsabilità civile relative alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e quelli inerenti alle garanzie accessorie; - pagare le rate dei prestiti ottenuti in virtù di un contratto di finanziamento; versare il contributo fissato a favore di determinate categorie di soggetti di 6/34 MEF - RGS - Prot.2837 del 15/01/2015 particolare rilevanza sociale, quali le ONLUS e gli enti con finalità mutualistiche. Per completezza, si espone come 4 latere della delegazione convenzionale, esistano varie previsioni normative che qualificano come obbligo per l'Amministrazione, ricorrendone sempre i presupposti, di operare trattenute stipendiali per pagare delle somme dovute dal dipendente, per cui si è in presenza della figura individuata anche come "dele gazione legale" di pagamento. Ad esempio, I'articolo 58 del D.P.R. n. 180/1950 prevede delle puntuali ipotesi di delegazione di pagamento (quote del prezzo o della pigione afferenti ad alloggi popolari od economici) per le quali I'Amministrazione è tenuta, una volta accerlata la sussistenza dei presupposti di legge, a dare senz'altro esecuzione alla richiesta del dipendente, non avendo alcuno spazio per una valutazione discrezionale. Peraltro, nella delegazione legale, sotto il profilo concettuale e pratico, possono essere ricomprese pure ulteriori fattispecie, in quanto previste dalla legge, dalla contrattazione collettiva o concernenti servizi resi dall'Amministrazione, anche in via indiretta per mezzo di soggetti terzi (in tali relativamente si la delega a favore di organizzazioni sindacali al pagamento delle quote associative, il pagamento per la fruizione di alloggi di fattispecie annoverano, ad esempio, servizio, il pagamento delle rette degli asili aziendali, ecc.). [,a distinzione tra delegazioni legali, per le quali esiste un obbligo di legge o di contratto all'esecuzione, e delegazioni convenzionali, soggette all'esercizio del potere discrezionale dell'Amministrazione, comporta un diverso trattamento procedimentale. Infatti, per le prime il servizio va reso gratuitamente, mentre, per le seconde, una volta assentite, scatta in capo all'Amministrazione I'obbligo di recuperare i costi amministrativi sostenuti, non potendo siffatti oneri gravare sulle spese di funzionamento della stessa Amministrazione in assenza di una specifica previsione di legge, come precedentemente argomentato. Considerato, poi, che le somme trattenute al dipendente sono versate direttamente al delegatario del pagamento - il quale, in ultima istanza, è il beneficiario il medesimo delegatario procedimenti volti al riscontro dei versamenti attraverso anche uno scambio di informazioni, gli oneri di cui tratgasi incombono - e la necessità di attivare con necessariamente in capo a quest'ultimo. Cio illustrato, in merito alla normativa generale sulle delegazioni convenzionali di pagamento, è d'obbligo tenere in debito conto alcune puntuali disposizioni che hanno un notevole rilievo nella tematica in trattazione, afferendo al sistema NoipA. In primo luogo, va rammentato l'articolo I l, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. lll, il quale ha previsto I'estensione del menzionato sistema NoiPA a tutte le Amministrazioni pubbliche di cui all,articolo I del decreto legislativo 30 marzo 2001,n. 165. L'articolo l, comma 402, dellalegge 27 dicembre 2013, n. l47,poi, contempla l,obbligo MEF - RGS - Prot.2837 del 15101/2015 per i tutti i Corpi di polizia e per le Forze Armate di awalersi, a partire dal 1o gennaio 2016, delle procedure informatiche del sistema NoiPA per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie. Inoltre, I'articolo 16, comma 6-bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, specifica, tra I'altro, che "Le prestazioni, comprese le eventuali ritenute, dí cui all'articolo 43, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, erogate a favore del personale amministrato attroverso i servizi stipendiali del sistema "NoiPA" del Ministero dell'economia e delle finanze, sono fornite esclusivamente in modalità centralizzata attraverso lo stesso sístema "NoiPA". Quanto alla percezione di somme a fronte di prestazioni rese dal MEF, va ricordato il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 30 luglio 2013, n. 123, concernente il "Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 43, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici e privati, contributi dell'utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttività". Tale decreto esplicita come per talune prestazioni svolte dal MEF "può essere richiesto il versamento di un contributo nelle forme e con le modalità previste dai relativi atti convenzionali di volta in volta stipulati", indicando espressamente, tra le altre, le delegazioni di pagamento (articolo 3). Da ultimo, per completezza, si soggiunge che in tale comice normativa si inseriscono le athibuzioni in materia di controllo espletate dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato affraverso il sistema delle ragionerie (Uffici Centrali di Bilancio-UcB e Ragionerie Territoriali dello Stato-RTS), di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, e all'articolo 9 del D.P.C.M. 27 febbraio 2013. n. 67 . 3. PRESUPPOSTI E LIMITI La possibilità per il dipendente pubblico di avvalersi dello strumento della delegazione convenzionale di pagamento è legata al ricorrere di taluni presupposti e soggetta ad una serie di limiti, fissati, in buona misura, direttamente dalla legge. In via generale, è opportuno ricordare sin d'ora come il D.P.R. n. 180/1950, per tutti i dipendenti pubblici, fissa delle limitazioni, soprattutto quantitative, alla misura delle trattenute. In effetti, non va dimenticato che lo strumento di pagamento in parola è cumulabile con la cessione del quinto dello stipendio, potendo giungere ad incidere significativamente sull'ordinaria capacità reddituale del dipendente (il cumulo dei due istituti può comportare una riduzione del quaranta per cento dello stipendio netto, ulteriormente elevabile in presenza di circostanze eccezionali). 8/34 MEF - RGS - Prot.2837 del 15/01/2015 Quanto ai presupposti per fruire dell'istituto, oltre owiamente all'esistenza di un rapporto di impiego pubblico, la delegazione convenzionale di pagamento deve avere ad oggetto un contratto di assicurazione, un contratto di finanziamento oppure I'esistenza di un obbligo per il versamento di liberalità a favore di una ONLUS o di quote a vantaggio di un ente con finalità mutualistiche. Si chiarisce sin d'ora che non rientrano nel predetto istituto, stante la loro maggiore assonanza con le delegazioni legali, le trattenute operate per pagamenti volti a soddisfare la fruizione di beni o servizi collegati, anche in senso ampio, direttamente al rapporto di lavoro (è il caso, ad esempio, dell'acquisto di abbonamenti appartenenza o al pagamento di utenze correlate a periodici afferenti all'Amministrazione di all'attività di servizio). Quanto alle delegazioni per contratti di assicurazione e alle delegazioni per contratti di finanziamento, occorre che il contratto sia stato stipulato con uno dei soggetti elencati all'articolo l5 del D.P.R. n. 180/1950 e appresso elencati: a) istituti di credito o di previdenza costituiti tra impiegati e salariati delle Pubbliche Amministrazioni (casse mutue, casse sovvenzioni e istituti similari); b) società di assicurazioni legalmente autorizzate a svolgere I'attività di assicurazione e riassicurazione; c) istituti e società autorizzati all'esercizio dell'attività ueditizia, con esclusione delle società di persone, nonché le casse di risparmio e i monti di credito su pegno. Inoltre, soprattutto per ragioni di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, la richiesta di delegazione non può avere ad oggetto, comunque, un periodo inferiore a dodici mesi. In estrema sintesi, per gli aspetti qui di rilievo, relativamente ai limiti posti all'attivazione della delegazione convenzionale, si evidenziano sommariamente i seguenti: - la quota totale delegabile non può superare un quinto dello stipendio mensile al netto delle ritenute di legge a titolo previdenziale e fiscale (articoli 5 e 65 del D.p.R. n. I 80/l 950); - in caso di concorso della delegazione convenzionale con la cessione del quinto dello stipendio - per la quale il soggetto finanziatore beneficiario del pagamento abbia la garanzia dell'INPS o sia egualmente assicurato presso altri istituti - o con le delegazioni legali (pagamento di quote di prezzo o di pigione di alloggi popolari, il totale delle somme trattenute non può, ordinariamente, superare il quaranta per cento dello stipendio mensile, al netto delle ritenute di legge a titolo ecc.), previdenziale e fiscale, salvo casi straordinari che l'Amministrazione di appartenenza del dipendente è chiamata a valutare, fomendo uno specifico e motivato assenso (articolo 70 del D.P.R. n. 180/1950 e articolo 66 del D.p.R.2g 9/34 MEF - RGS - Prot.2837 delI5l0ll20l5 luglio 1950, n. 895). Corre l'obbligo di sottolineare che il rilascio necessariamente esplicito, in dell'assenso, questi casi deve ritenersi vincolato all'effettiva sussistenza di situazioni del tutto eccezionali e straordinarie. Infine, presupposto per I'attivazione della delegazione convenzionale di pagamento l'esistenza, a monte, di una convenzione tra I'Amministrazione e i è soggetti interessati nella quale, tra i vari aspetti, deve risultare specificato I'onere amministrativo posto a carico dei delegatari, unitamente alle modalità di versamento e ai consequenziali obblighi. 4. CONVENZIONE La condizione preliminare e indefettibile, come accennato, per I'attivazione della delegazione convenzionale di pagamento è proprio I'esistenza di una convenzione stipulata tra il soggetto delegatario e I'Amministrazione - ovvero direttamente con il DAG-DSII e con valenza su tutti i dipendenti amministrati tramite NoiPA - che, dal canto suo, dovrà verificare, prima di addivenire alla definitiva sottoscrizione, la presenza e il rispetto di una serie di clausole ed elementi. A carattere generale, le convenzioni, oltre a contenere i dati e gli elementi idonei ad identificare univocamente le parti contraenti (denominazione, sede, codice fiscale, e, per i delegatari, numero di partita IVA, se posseduto, numero d'iscrizione ai pertinenti albi/registri) e le persone legittimate alla sottoscrizione, dovranno evidenziare esplicitamente la loro durata e il divieto del rinnovo tacito, nonché disciplinare compiutamente la facoltà di recesso. Va da sé che le convenzioni devono tendere a ricomprendere un numero elevato, o comunque significativo, di dipendenti, non potendo ridursi alla cura dell'interesse di pochi beneficiari. Inoltre, le convenzioni dovranno prevedere che: - in caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito delle trattenute per recupero di crediti erariali, ai sensi dell'articolo 3 del regio decreto-legge l9 gennaio 1939, n. 295, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, ovvero di trattenute operate d'ufficio per morosità, in virtù delle previsioni recate dagli articoli 60, 6l e 62 del D.P.R. n. 180/1950, o comunque di trattenute effettuate in base ad altre disposizioni di legge o per provvedimenti dell'autorita giudiziaria, la quota stipendiale derivante dalla delegazione convenzionale continua ad essere trattenuta, purché al delegante sia garantita la speffarua di meta dello stipendio netto, calcolata prima della riduzione; - I'Amministrazione non risponde in alcun modo nel caso di inadempienza nei confronti del delegatario o del delegante per cause non imputabili all' Amministrazione stessa: I 0/34 MEF - RGS - Prot.2837 del 15/01/2015 - per quanto non disciplinato dalla convenzione, si applicano le prescrizioni di e, in particolare, i limiti recati dal D.P.R. n. 180/1950 nonché le disposizioni dettate per la cessione del quinto dello stipendio, in quanto legge compatibili; - il delegatario assume I'obbligo di versare gli oneri amministrativi nella misura e secondo le modalità determinate dall'Amministrazione, nonché in aderenza alle indicazioni contenute nella presente circolare anche per quanto attiene agli aggiornamenti degli oneri stessi; - nel caso dell'esistenza di una delegazione convenzionale in corso per il rimborso di un finanziamento ricevuto dal dipendente, l'Amministrazione darà seguito ad una nuova delegazione convenzionale soltanto dalla prima rata utile successiva a quella di ricezione dell'attestazione sull'awenuta estinzione del debito dante causa alla precedente delegazione e sull'avvenuta somministrazione del nuovo finanziamento. Per agevolare le Amministrazioni interessate, sono stati predisposti e uniti alla presente circolare tre schemi di convenzione-tipo concernenti i contratti di finanziamento (Allegato A), le polizze assicurative (Allegato B) e i versamenti alle ONLUS e agli enti mutualistici (Allegato C). E, d'obbligo ricordare che ciascuna convenzione-tipo, ovviamente priva di forza normativa, può essere convenientemente modulata dalle Amministrazioni stipulanti, a seconda delle esigenze avvertite o degli interessi tutelati, il tutto, ovviamente, nel rispetto della normativa vigente e delle clausole sopra indicate. Si sottolinea come le convenzioni in discorso possono essere stipulate centralmente, con efficacia su tutti i dipendenti con partite stipendiali riconducibili al sistema NoiPA, direttamente dal la razionalizzazione dei processi, dovuta pure all'evoluzione normativa (l'articolo l, commi 446 e 447, dellalegge 27 dicembre 2006, n.296, prevede una DAG-DSII, stante intervenuta delega al DAG, per stipulare una convenzione unificata con gli istituti 16, comma 6-bis, del decreto-legge n.66/2014 attribuisce al sistema delegatari, mentre l,articolo NoiPA la gestione centralizzata delle prestazioni erogate al personale già fruitore del medesimo sistema). Oltre a porsi come indubbio elemento di semplificazione amministrativa, riducendo le incombenze per le singole Amministrazioni, tali convenzioni centralizzate appaiono maggiormente funzionali ad ampliare la gamma di opportunità per il personale, potendo anche giungere ad ottenere, in virtù delle maggiori dimensioni della platea di dipendenti interessati, condizioni contrattuali migliori. A margine, poi, va considerato che I'esistenza di una convenzione con portata ampia e valida per tutte le Amministrazioni elimina, pressoché alla radice, i problemi legati alla gestione degli eventuali I 1/34 MEF - RGS - Prot.2837 dell5l0ll20l5 passaggi dei dipendenti da un'Amministrazione ad un'altra e pone, owiamente, i controlli di rito, concernenti la convenzione stessa, in capo al medesimo DAG-DSII, essendo I'Amministrazione stipulante. In proposito, stante pure la portata innovativa della prevista utilizzazione delle delegazioni convenzionali di pagamento per la polizza RC auto, le relative convenzioni potranno essere validamente perfezionate solamente a livello centralizzato, con esclusione, dunque, della possibilità per le singole Amministrazioni di procedere alla stipula di convenzioni di settore, di comparto o territoriali. Quanto alla spetiarza degli oneri amministrativi rivenienti dalle delegazioni convenzionali di pagamento, non si ritiene possano sussistere fondati dubbi circa la corcettezza della loro attribuzione allo Stato pure per le altre e diverse Amministrazioni pubbliche rientranti nel perimetro del sistema NoiPA, in virtù della al MEF fa semplice circostanza che capo la responsabilità sul medesimo sistema NoiPA, anche relativamente alle spese amministrative, alla manutenzione e alle modalità di gestione. Ciò posto, al fine di fomire un quadro di massima, si specifica che le convenzioni inerenti alle deleghe di pagamento in discorso possono, in sostanza, riguardare: - contratti di finanziamento; contratti di assicurazione sulla vita, contro gli infortuni e le malattie, sulla casa di abitazione e sulla RC auto; - contribuzioni per posizioni previdenziali integrative e, in genere, fondi previdenziali; - erogazioni e liberalità a favore di ONLUS; versamenti a favore di enti con finalita mutualistiche. Di converso, è da escludere che possano essere attivate convenzioni per la fruizione di delegazioni convenzionali di pagamento relative a contratti di assicurazione per la copertura di rischi su crediti oppure a contratti di utenze varie o, ancora, a spese condominiali. 5. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE In generale, come noto, per I'articolo 1882 c.c., I'assicurazione è il contratto con il quale I'assicuratore, dietro pagamento di un premio, si obbliga a rivalere I'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno subìto a causa di un sinistro (assicurazione contro i danni), ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana (assicurazione sulla vita). In tale contratto il "rischio" rappresenta un elemento essenziale, senza il quale il negozio giuridico è nullo (articolo 1895 c.c.). Per la sua rilevanza economica e sociale, I'attività assicurativa può essere I 2/34 MEF - RcS - Prot.2837 del l5/01/2015 esercitata solo da imprese vigilate dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni-IVASS (articolo 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012,n. 135). Per gli aspetti qui d'interesse e, quindi, per poter pagare della delegazione convenzionale di pagamento, il premio mediante I'istituto il contratto di assicurazione deve essere frnalizzato, come detto, a fornire specifiche coperture di rischi ritenute particolarmente meritevoli. In primo luogo, si tratta delle assicurazioni volte a risarcire, in tutto o in parte, i danni cagionati da eventi legati alla vita umana (assicurazione contro gli infortuni, assicurazione sulla vita, et similia) oppure a coprire i rischi professionali derivanti dall'attività lavorativa svolta o, ancora, a costruire una posizione previdenziale integrativa dell'assicurazione generale obbligatoria. Inoltre, stante la nlevarza per la persona umana della casa di abitazione il domicilio, luogo al quale è riconosciuta una tutela di rango costituzionale (articolo 14 della Costituzione) - anche i premi derivanti dapolizze di assicurazione tendenzialmente coincidente con contratte per salvaguardare l'integrita della casa, con esclusivo riferimento alla sola abitazione principale, possono essere pagati tramite delegazione convenzionale. Tuttavia, un simile contratto deve essere strettamente correlato, senza alcuna possibilità di un'interpretazione estensiva" alla casa di residenza anagrafica e limitatamente all'assicurazione dei danni inerenti all'abitazione stessa, per cui, ai fini in discorso, l'abitazione principale deve ritenersi coincidente con la residenza anagrafica del dipendente, senza eccezioni. Anche il contratto RC auto, unitamente alle gatar:zie accessorie che spesso lo accompagnano (rischio di furto, incendio, rottura cristalli, atti vandalici, copertura per I'assistenza anche legale, ecc.), può formare oggetto convenzionale, purché sia proprio polizza'. Per il contratto di una richiesta di pagamento attraverso la delegazione il dipendente pubblico delegante a risultare il contraente della RC auto, però, si rinvia alle specifiche illustrate nel paragrafo dedicato, avendo, sotto il profilo gestionale, un trattamento differenziato. E' appena il caso di precisare che, per quanto attiene alla stipula del contratto di assicurazione, occorre che la società proponente risulti iscritta negli appositi elenchi delle imprese italiane ed estere autorizzate o abilitate ad operare in Italia dall'IVASS. Similmente, se destinatario della delegazione è un intermediario assicurativo - soggetto che professionalmente presenta o propone prodotti assicurativi e riassicurativi, presta assistenza e consulenza frnalizzata a tale attivita e collabora alla gestione e all'esecuzione dei contratti stipulati lo stesso deve essere iscritto - in una delle cinque sezioni del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi-RUl o nell'elenco degli intermediari dell'Unione Europea autorizzati ad operare in Italia annesso al citato registro. Per completezza di informazione, si fa presente che tali elenchi sono liberamente I 3/34 MEF - RGS - Prot.2837 del 15/01/2015 consultabili sul sito istituzionale dell'IVASS. Per tutti i contratti di assicurazione interessati pagamento, qualora nel corso del contratto il rapporto da delegazioni convenzionali di subisca una modifica od una trasformazione (ad esempio, modifica dei massimali, estensione o riduzione della garanzia, ecc.), il dipendente o I'impresa assicuratrice dovranno darne pertinente e tempestiva notizia all'Amministrazione. Infatti, in un'evenienza simile e in assenza di cautele, potrebbe accadere che, successivamente alla modifica contrattuale, che il dipendente subisca, ad esempio, due trattenute, non essendosi tenuto in debito conto il contratto, ancorché modificato o trasformato, è unico. Va da sé che tanto il dipendente quanto l'istituto delegatario avranno cura di evidenziare adeguatamente la circostanza nella documentazione trasmessa, affrnché I'ufficio ordinatore dello stipendio, nel processare l'istanza di il convenzionale, ponga in essere ogni consentita attenzione, per evitare delegazione verificarsi del paventato rischio di una temporanea doppia trattenuta e, quindi, non debba successivamente procedere ad eventuali rimborsi o compensazioni. Trattandosi di semplice modifica del contratto già in essere, si reputa, poi, che non debbano essere versati nuovamente gli oneri amministrativi concernenti la ricezione di una nuova istanza. Analoghe precauzioni vanno seguite, onde evitare che le trattenute continuino ad essere operate, qualora l'oggetto del contratto sia venuto meno (è il caso dell'awenuta vendita della casa di abitazione). Corre, infine, I'obbligo di espore che nulla vieta al dipendente, fermi restando i limiti quantitativi fissati dalla legge per le trattenute stipendiali, di stipulare più contratti di assicurazione (sanitaria, sulla vita, RC auto, ecc.) corrispondendo di pagamento. In tale ipotesi, devono il premio tramite la delegazione essere prodotte, comunque, separate istanze convenzionale, ciascuna per ogni contratto, in quanto, anche se tutti i convenzionale di delegazione contratti sono stati stipulati con una stessa compagnia di assicurazione, si tratta di differenti rapporti giuridici che, tra l'altro, solo in via occasionale avranno la medesima durata. Dal punto di vista procedimentale, quindi, vanno prodotte separate istanze di delegazione convenzionale per ogni contratto di assicurazione, le quali devono essere considerate in modo distinto pure relativamente all'applicazione degli oneri amministrativi conseguenti. In ipotesi del tutto eccezionali, solamente qualora sia stato adeguatamente documentato che assicurazione sono tra loro strettamente interconnessi valutata discrezionalmente dall'Amministrazione fine, li considererà come un solo contratto anche ai - - i contratti di e praticamente indivisibili, potrà essere su richiesta dell'istituto delegatario che, a tal la possibilità di considerare gli stessi in modo unitario, fini della determinazione degli oneri amministrativi, non comportando un'apprezzabile incidenza sugli ordinari costi di procedimento sopportati. Sul punto, è il caso di specificare che un I 4/34 MEF - RGS - Prot.2837 del 15/01/2015 contratto concernente il c.d. "pacchetto assicurativo", volto ad assicurare più rischi congiuntamente (ad esempio, RC auto e garanzie accessorie), va ordinariamente trattato come un unico contratto, sempreché considerato unitariamente anche dalla compagnia di assicurazione. 6. CONTRATTO RC AUTO Per quanto attiene ai contratti RC auto, per espressamente ritenuto ammissibile, in linea di principio, la i quali con la presente circolare si è il pagamento del relativo premio mediante delegazione convenzionale, occoffe svolgere qualche considerazione specifica, sia in relazione allo stesso contratto sia, soprattutto, in ordine alle procedure per avvalersi della delegazione. Sotto il primo profilo, si rammenta che per tali contratti di assicurazione non è più prevista la clausola di rinnovo tacito, per cui gli stessi esauriscono sostanzialmente i loro effetti alla scadenza, salvo la vigenza dell'estensione del beneficio della copertura per successivi (articolo 1901, secondo comma) c.c., i quindici giorni e circolare 14 febbraio 2013 del dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza). In pratica, il Ministero rinnovo deve essere sempre esplicito con l'effetto, dunque, di procedere alla stipula di una nuova polizza. Con specifico riguardo alle Amministrazioni che si awalgono del sistema NoiPA, si puntualizza che le procedure per utilizzare la delegazione convenzionale per il pagamento del premio dell'assicurazione RC auto saranno rese disponibili secondo modalità dedicate completamente demateúalizzate, sulla base di un calendario e di procedure operative che saranno definite e comunicate a cura del DAG-DSII. Nel precisare che non appena saranno operative le nuove procedure ne verrà diramata tempestiva noti'zia, si appalesa opportuno fornirne sin d'ora un'anticipazione. Le convenzioni con le singole compagnie di assicurazione interessate o con gli intermediari abilitati saranno centralizzate e la stipula sarà curata direttamente dal DAG-DSII, avvalendosi anche dello schema dell'unita convenzione-tipo (Allegato D). Ovviamente, la i soli aspetti generali, rientrando nella libera autonomia delle parti, assicuratosocietà di assicurazione, definire i concreti contenuti contrattuali della polizza convenzione regolerà dipendente e assicurativa, sulla base di elementi fattuali (tipo veicolo, chilometraggio mediamente percorso, ecc.). Ad ogni modo' il pagamento del premio contrattualmente convenuto avverrà attraverso una trattenuta stipendiale di dodici rate necessariamente di pari importo. Nella convenzione, oltre alle clausole generali giàr supra illustrate, dovrà essere previsto che la copertura assicurativa, in deroga alle previsioni dell'articolo 1901, primo comma, c.c., decorre dalla data indicata dal contratto e non dal primo pagamento. Infatti, stante i tempi tecnici per l'attivazione della delegazione convenzionale di pagamento, la trattenuta sullo stipendio della prima rata da versare a favore della compagnia di r 5/34 MEF - RGS - Prot.2837 del 15/01/2015 assicurazione potrà essere efTettuata non prima di un mese. L'attivazione della delegazione convenzionale di pagamento avverrà tramite una procedura informatica dedicata. La prima trattenuta, a convenzionale di seconda del momento dell'attivazione della delegazione il mese successivo o, al più tardi, il sec<lndo mese la compagnia di assicurazione avrà, in via telematica, notizia pagamento, sarà operata successivo. Naturalmente, dell'awenuta attivazione della delegazione convenzionale di pagamento relativamente al contratto sottoscritto, con il riferimento del numero di polizza e la specificazione dell'avvenuta 'messa in quota' delle somme trattenute al dipendente. E' d'obbligo ricordare che la trattenuta sarà effettuata, sino alla scadenza, fintantoché la partita stipendiale del dipendente risulterà gestita dal sistema NoiPA e, quindi, anche nel caso il medesimo dipendente dovesse cambiare, nel frattempo, amministrazione. Quanto alla misura degli oneri amministrativi dovuti dal delegatario, ferma restando quella già prevista per le traffenute mensili degli altri contratti di assicurazione, I'onere inerente alla ricezione delle istanze e all'istruttoria, stante la semplicità specifiche modalità dematerializzate di di tale fase, anche in ragione alle attivazione della delegazione convenzionale, è stato determinato in misura opportunamente ridotta. 7. CONTRATTO DI FINAI\IZIAMENTO Il contratto di finanziamento è una forma di concessione di credito a un consumatore. cioè a una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. Più precisamente si sostanzia nella concessione di un prestito da parte delle banche degli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo settembre 1993, n.385, recante il e l' testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia-TuB. Il prestito è spesso collegato all'acquisto di un bene o di un servizio da parte del consumatore, ma può anche essere utilizzato per soddisfare esigenze svincolate da simili acquisti. Il contratto di finanziamento può essere concluso dal soggetto finanziatore anche awalendosi di un intermediario del credito. In concreto, per quanto riguarda gli aspetti qui d'interesse, tendenzialmente destinato a soddisfare esigenze generiche essendo il finanziamento di liquidita, di regola non avrà rilievo alcuno la ricerca dei motivi per cui è stato stipulato il relativo contratto, salvo che il delegante non intenda avvalersi della possibilità di oltrepassare, nel caso di concorso con la cessione del quinto dello stipendio, la quota del venti per cento al netto delle ritenute di legge prevista ordinariamente t6/34 MEF - RGS - Prot.2837 del 15/01/2015 per la delegazione convenzionale di pagamento, fermi restando gli altri limiti legali. In quest'ultima evenienza, per tutelare il dipendente da un eccessivo indebitamento, I'Amministrazione dovrà valutare con molto rigore le richieste pervenute documentare convenientemente - - che l'interessato avrà cura di giustificare e escludendo quelle fondate su motivi non ritenuti meritevoli di tutela. Senza alcuna pretesa di esaustività e solamente a carattere orientativo, si ritiene non possano trovare accoglimento le istanze di delegazione convenzionale per contratti di finanziamento volte a il predetto limite del venti per cento dello stipendio netto, laddove attengano all'acquisto di beni di largo consumo o voluttuari, a spese per le vacanze, a esborsi per giochi e pronostici in superare genere, mentre appaiono meritevoli di positiva considerazione le richieste volte a sostenere spese, afferenti anche ai propri familiari, per gli studi universitari, per i viaggi legati ad esigenze di salute, per il reintegro di perdite patrimoniali impreviste ed imprevedibili (incidenti domestici, calamità naturali, ecc.). In ogni caso, I'Amministrazione, per le delegazioni convenzionali di pagamento inerenti a o la società esercente il finanziamenti, dovrà sempre verificare che I'istituto regolarmente iscritta all'albo degli intermediari finanziari credito sia di cui all'articolo 106 del TUB e, nel contempo, valutare una serie di elementi, anche nell'interesse e per la tutela del proprio dipendente, quali, ad esempio, la durata del prestito e il tasso di interesse. In proposito, fatte salve le fattispecie afferenti ai mutui stipulati per il pagamento del pîezzo dell'alloggio, giusta previsioni degli articoli 58 e seguenti del D.P.R. n. 180/1950, la durata massima assentibile per il contratto di finanziamento è di dieci anni. Per completezza, tra annoverata anche l'esistenza gli elementi da considerare da parte dell'Amministrazione, di una va garcnzia per la restituzione del finanziamento idonea alla copertura dei rischi indicati all'articolo 32 del D.P.R. n. 180/1950 (morte del dipendente prima che sia estinto il debito; cessazione dal servizio del dipendente, per qualunque causa). Al riguardo, si chiarisce che la richiesta di una simile garanzia assicurativa cessione del quinto dello stipendio - - peraltro obbligatoria per I'ipotesi della trova fondamento nell'esigenza di tutelare il debitore, o i suoi aventi causa, dal rischio derivante dal verificarsi di eventi sfavorevoli. Pur tut0avia, si reputa che, qualora entrambe le parti contraenti - istituto mutuante e dipendente mostrino espressamente di - essere consapevoli delle conseguenze giuridiche sul contratto di finanziamento rivenienti dal verificarsi di uno degli eventi indicati dall'articolo 32 del D.P.R. n. 180/1950, mediante apposita declaratoria,l'accettazione della istanza di delegazione convenzionale possa essere concessa anche in assenza della cennata garurr;ia assicurativa. Sotto questo profilo, dunque, la presenza di una garanzia assicurativa non assurge a condizione streffamente obbligatoria o indefettibile per assentire I 7/34 MEF - RGS - Prot.2837 del I5l0ll20I5 la richiesta di delegazione convenzionale di pagamento, sempreché, ovviamente, la convenzione stipulata non contenga una diversa e specifica previsione in merito. Infine, va ricordato che la durata del pagamento delle rate di rimborso del finanziamento - fermi restando il termine massimo di dieci anni e le particolarità di cui agli articoli 58 e seguenti del D.P.R. n. 180/1950 inerenti al pagamento del prezzo dell'alloggio - non può eccedere, di norma, il rimanente periodo del contratto di lavoro, per il personale a tempo determinato, o, comunque e per tutto il personale, il previsto momento di conseguimento del diritto al tratcamento di quiescenza. 8. CONTRIBUTI A FAVORE DI ONLUS ED ENTI MUTUALISTICI Le persone, anche giuridiche, possono donare somme a favore di ONLUS e di altre organizzazioni ritenute meritevoli dall'ordinamento per la loro rilevanza sociale e le flrnalità mutualistiche perseguite, in quanto esplicano senza scopo di lucro la loro attività, sostanzialmente, nei seguenti settori: a) assistenza sociale, sanitaria e socio-sanitaria; b) beneficienza; c) istruzione e formazione; d) sport dilettantistico; e) tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse storico e artistico; e I tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente; g) promozione della cultura dell'arte; h) tutela dei diritti civili; i) ricerca scientifica di particolare interesse sociale. Per le ONLUS, in particolare, la disciplina tributaria, stante la loro rilevanza sociale, prevede numerose agevolazioni fiscali (in particolare, articolo 1997, n. 460) e contempla, altresì, per i l0 del decreto legislativo 4 dicembre contribuenti che effettuano versamenti volontari a favore delle stesse la possibilità, secondo determinate modalita, di considerare le somme versate in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche-IRPEF o in deduzione dalla relativa base imponibile, giusta previsioni, rispettivamente, dell'articolo 15 e dell'articolo l0 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Simile possibilità di detrazione o deduzione è, inoltre, ammessa per altri enti e soggetti le cui finalita sono state ritenute meritevoli di promozione, tra modo non esaustivo, le i quali si enumerano, in organizzazioni non governative-ONc, varie confessioni religiose, le università e le fondazioni universitarie, gli enti di ricerca pubblici, le fondazioni e le associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro che svolgono o promuovono attività di rilevante valore culturale e artistico, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, eccetera. Argomentazioni analoghe possono essere svolte deducibilità fiscale, non sempre previste - in disparte dalla detraibilita o dalla - per i contributi, associativi o volontari, a favore di enti mutualistici (ad esempio, casse mutue, casse sowenzioni, ecc.) connotati dalla dichiarata ispirazione al principio dell'aiuto reciproco tra gli associati e dall'assenza di fini di lucro. E' appena il caso di soggiungere che in nessun caso tra gli enti mutualistici possono essere comprese le società commerciali. I 8/34 MEF - RGS - Prot.2837 del 15/01/2015 Quanto alla durata della delegazione convenzionale per i contributi in discorso, si espone come, per ragioni tecniche, la stessa non possa essere inferiore a un anno, mentre la durata massima, in conformità alle previsioni valevoli per i contratti di finanziamento, non potrà superare i dieci anni. Nel rispetto dei suddetti termini, la delegazione convenzionale a favore di ONLUS ed enti mutualistici è sempre revocabile da parte del dipendente, a mezzn semplice istanza libera, senza che ciò possa comportare alcuna responsabilità in capo all'Amministrazione. Va da sé che la revoca non potrà essere retroattiva e sarà resa operativa nell'ambito dei tempi tecnici occorrenti per l' aggiornamento della partita stipendiale. Va precisato, altresì, che la misura del contributo è fissa e non può risultare inferiore, per evidenti ragioni pratiche, a cinque euro mensili. La variazione della trattenuta, in aumento o in diminuzione, implica, quindi, la presentazione di una nuova istanza di delegazione di pagamento, la cui istruttoria comporterà il pagamento ex novo, da parte dell'ente delegatario, dei previsti oneri amministrativi una tantum. Ciò precisato, per quanto d'interesse, le ONLUS e i predetti enti mutualistici possono, al fine di poter attivare la possibilità di ottenere delle erogazioni liberali o dei contributi affraverso le delegazioni convenzionali di pagamento, stipulare delle convenzioni volte a regolamentare detto meccanismo. Nel caso di convenzioni stipulate a operative per tutti i livello centralizzato dal DAG-DSII, le stesse sono dipendenti annoverati in NoiPA. E' appena il caso di sottolineare convenzione può essere stipulata solo allorché I'ente beneficiario rientri tra quelli per i che la quali è possibile fruire delle detrazione o delle deduzioni fiscali, secondo la disciplina tributaria sopra ricordata, ovvero l'ente beneficiario sia qualificabile, in base alla normativa vigente, come mutualistico. Dal canto suo, il dipendente pubblico che intende elargire un contributo a tali organizzazioni, avvalendosi della delegazione convenzionale di pagamento, deve preventivamente verificare che esista una convenzione vigente stipulata dall'ente beneficiario. La convenzione, nel caso I'ente beneficiario rientri tra quelli previsti dalla normativa tributaria, terrà conto delle implicazioni fiscali delle trattenute operate a detto titolo, per cui il sistema NoiPA prowederà direttamente a calcolare ea considerare nella liquidazione degli emolumenti la misura delle detrazioni e deduzioni spettanti (utili indicazioni in tal senso, sono state fornite dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n.44ltE del l7 novembre 2008). Quanto alla misura degli oneri amministrativi in merito ai versamenti in discorso occorre formulare qualche considerazione aggiuntiva, sopraffutto in ragione del particolare riconoscimento che la normativa riserva a tali soggetti. lnfatti, la delegazione convenzionale di pagamento a favore di ONLUS ed enti mutualistici si rivela funzionale a concoffere al perseguimento di scopi ritenuti di I 9/34 MEF - RGS - Prot.2837 del I5l0Il20l5 e dei quali ne è favorito il I'effetto di circoscrivere e temperare interesse generale, valutati come meritevoli dall'ordinamento conseguimento. Tale semplice osservazione produce I'applicazione del principio del ristoro degli oneri sostenuti dall'Amministrazione, tra I'altro, stante la maggiore semplicità del procedimento, già estremamente contenuti. Siffatte ragioni, dunque, legittimano la fissazione di onere minimo da porre a carico del delegatario. 9. PRESENTAZIONE DELLE ISTAIIZE _ ASPETTI GENERALI Le istanze di delegazione di pagamento presente circolare per l'ipotesi, rispettivamente, di - redatte awalendosi dei facsimili uniti alla finanziamento (Allegato E), (Allegato F) e di versamento ad una ONLUS (Allegato G) - di assicurazione vanno presenrate, dal delegatario o direttamente a cura del delegante, all'Amministrazione del medesimo delegante. L'Amministrazione, dal canto suo, deve prowedere a verificare l'esistenza dei prescritti requisiti generali nonché il rispetto delle clausole previste nella vigente convenzione stipulata con il delegatario. In sintesi l) il e per grandi linee, sono enucleabili i seguenti passaggi procedimentali: dipendente pubblico presenta, a seconda dei casi, I'istanza direttamente all'Amministrazione di appartenenza o all'ufficio pagatore dello stipendio, ovvero delega alla presentazione I'ente delegatario; 2) I'ufficio ricevente controlla la correttezza dell'istanza. Qualora dovessero emergere inegolarità sanabili, I'uffrcio mantiene in sospeso l'istarzae comunica la circostanza sia al dipendente sia al delegatario, affinchè possano provvedere all'eventuale sanatoria. In caso sia riscontrata la mancanza dei presupposti o siano trascorsi sei mesi dalla predetta comunicazione senza che le irregolarità siano state sanate, I'ufficio rigetta I'istanza, dandone notizia al delegante e al delegatario. Invece, in presenza di un'istanza regolare, la accetta e la processa, informandone il delegatario; 3) I'ufhcio pagatore rilascia al delegatario il modello B-l (di cui alla circolare 3 giugno 2005, n. 2llRGS, modificato dalla circolare l3 manzo 2006, n. l3/RGS), contenente la cosiddetta futura 'messa in quota' e prowede, al più tardi entro il secondo mese ad operare le pertinenti trattenute stipendiali. Per i contratti di finanziamento, le trattenute potranno avere corso solo dopo I'intervenuta comunicazione da parte dell'istituto delegatario della somministrazione del successivo, finanziamento. Si precisa che per competente ufficio ordinatore del pagamento dello stipendio sono da intendersi, a seconda delle circostanze: 20i34 MEF - RGS - Prot.2837 del I5l0ll20l5 - la pertinente RTS (giusta decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 23 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetla ufficiale, serie generale, n. 48 del 28 febbraio 20ll), per gli uffici periferici delle Amministrazioni statali di cui gestiscono le partite stipendiali; - I'ufficio del personale dell'Amministrazione centrale, relativamente alle partite stipendiali dei dipendenti dalla stessa gestite (per il MEF, tale ufficio, incardinato nell'ambito del DAG, è la Direzione del personale); - la competente unità organizzativa del Ministero dell'Interno, Dipartimento di Pubblica Sicurezza (questura, scuola, ecc.), per il personale periferico della Polizia di Stato, con riguardo alle partite stipendiali gestite dal sistema NoiPA dall'anno 2015. 10. PT{ESENTAZIONE DELLE ISTAI\IZE PER I CONTRATTI DI FINAI\ZIAMENTO Per fruire dell'istituto della delegazione convenzionale, ad un istituto esercente il il dipendente dovrà aver chiesto credito o comunque ad un intermediario abilitato di poter ottenere un frnanziamento da rimborsare a mezzo trattenuta sulle proprie competenze stipendiali, mentre l'istituto mutuante valuterà, secondo le proprie regole, siffatta richiesta, anche in relazione alla documentazione prodotta (per quanto attiene ai possibili riflessi sull'Amministrazione, sicuramente dovrà essere rilasciata I'attestazione sulla posizione giuridica del dipendente, secondo la modulistica appropriata). Determinatosi in senso favorevole, I'istituto mutuante riceverà il modello E debitamente compilato, ma non sottoscritto, dal dipendente richiedente il finanziamento e, dal canto suo, provvederà a stilare e sottoscrivere la sezione del modello stesso riservata all'istituto delegatario. Successivamente, il modello E va inoltrato all'Amministrazione competente a cura del delegante o del delegatario. Nell'ipotesi contenere la presentazione sia curata dall'istituto delegatario, il modello deve la firma del delegante debitamente autenticata oppure, in alternativa, deve recare in allegato una fotocopia di un suo documento d'identità in corso di validità, sulla quale deve essere stata apposta la sottoscrizione in originale e una dicitura contenente la data e il riferimento all'atto di cui costituisce allegato (ad esempio, potrebbe essere utilmente riporúata in diagonale una dicitura del tipo "Copia inerente a ríchiesta di finanziamento presso società ALFA S.p.a. Città, data,' dopo la - quale apporre la firma). Infatti, stante dall'articolo 21, comma l, il contenuto dell'istanza, è applicabile la disciplina recata e dall'articolo 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, secondo cui le istanze prodotte alla Pubblica Amministrazione sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto, che procede all'autentica della sottoscrizione, ovvero sottoscritte e 2 1/34 MEF - RGS - Prot.2837 del l5l0ll20l5 di un valido documento di identità del presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata sottoscriffore. Di contro, la presentazione direttra da parte del delegante non richiede necessariamente la produzione di una copia del documento d'identità e la sottoscrizione può essere apposta all'atto della presentazione, in modo da consentire l'immediata autenticazione della firma da parte del funzionario dell' Amministrazione accettante. Pervenuta l'istarza di delegazione, I'Amministrazione di appartenenza del dipendente, come accennato, procederà agli adempimenti di propria competenza, quali, in via esemplificativa, la verifica dell'esistenza dei requisiti soggettivi dell'istante, il rispetto delle clausole previste nella convenzione in essere, l'osservanza dei limiti di coesistenza e consisterua della somma oggetto di delegazione con la situazione stipendiale del dipendente. In particolare, dovranno essere verificati i seguenti elementi: il tasso effettivo globale medio-TEG (talora indicato, impropriamente, anche TEGM) praticato dall'istituto finanziario non deve superare - adottato indicato nel decreto tasso medio ogni trimestre, a norma dell'articolo 2, comma della legge 7 marzo 1996, n. 108, dal MEF interesse il - l, recante la rilevazione dei tassi di effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura. Si ricorda che il tasso, oltre il quale si configura I'usura, non può percentuali del TEG essere mai superiore a otto punti di riferimento e si determina aggiungendo quattro punti percentuali al medesimo TEG aumentato di un quarto; la quota oggetto della delegazione non può eccedere il venti per cento dello stipendio netto, salvo ipotesi del tutto eccezionali, debitamente motivate documentate, da e autorizzare espressamente dall'Amministrazione di appartenenza del dipendente; il concorso di una cessione del quinto dello stipendio e di altre delegazioni di pagamento non può, in ogni modo, comportare una riduzione dello stipendio, al netto delle ritenute fiscali e previdenziali, superiore alla metà; I'esistenza di una garar:zia per la restituzione del finanziamento idonea alla copertura dei rischi elencati all'articolo 32 del D.P.R. dipendente prima che sia estinto n. 180/1950 (morte del il debito; cessazione dal servizio del dipendente, per qualunque causa), ferma restando la possibilità che la convenzione escluda di tale garanzia ed entrambe le parti contraenti mostrino espressamente di essere consapevoli delle conseguenze sul contratto di I'obbligatorietà finanziamento rivenienti dal verificarsi di uno deeli eventi indicati dall'anzidetto 2 2/34 MEF - RGS - Prot.2837 del 15101/2015 articolo 32. Qualora durante I'esame dell'istanza dovessero emergere delle irregolarità o delle carenze ritenute sanabili, I'Amministrazione prowederà ordinariamente, per palesi ragioni di economicità procedimentale, a formulare solo in via telematica la richiesta delle necessarie integrazioni all'indirizzo di posta elettronica indicato dal dipendente nell'istarua di delegazione convenzionale. Parimenti per posta elettronica, verrà data notizia al dipendente circa I'eventuale determinazione negativa in merito all' istanza av at)zata. Con I'occasione, si richiama I'attenzione sull'importanza dell'indicazione dell'indirizzo di posta eleffronica del dipendente nell'istanza di delegazione convenzionale, non essendo tenuta l'Amministrazione ad utilizzarc, salvo casi eccezionali, altri strumenti per richiedere la regolarizzazione delle istanze o per comunicare il risultato dell'istruttoria. Una volta, poi, scontato il controllo con esito positivo, l'Amministrazione apporrà sullo stesso modello E un'attestazione per esplicitare la determinazione assunta in ordine alla richiesta di delegazione di pagamento, trasmettendo, per ragioni di celerità, I'originale del modello all'ufficio ordinatore dello stipendio e una copia conforme del medesimo modello all'istituto delegatario. Tuttavia, l'inizio effettivo della trattenuta sullo stipendio non potrà che essere successivo, per evidenti ragioni di tutela del dipendente, alla notizia dell'avvenuta somministrazione del finanziamento, da inoltrare anche con semplici evidenze informatiche (ad esempio, una comunicazione per posta elettronica, recante in allegato copia in formato digitalizzato dell'assegno circolare disposto a favore del dipendente ovvero del bonifico in cui è evidenziato l'avvenuto buon fine con la specifica 'Eseguito' o similare). E' in facoltà, ovviamente, dello stesso dipendente mutuatario rendere un'esplicita dichiarazione sull'awenuto accredito a suo favore della somma mutuata. In questa fase, solamente qualora dall'istituto mutuante emergesse la necessità di avere una gatatuia circa I'assenza di impedimenti alla messa in quota sullo stipendio della trattenuta per rimborso del finanziamento stesso dipendente - - necessità che chiaramente può essere manifestata anche attraverso lo l'ufficio ordinatore dello stipendio, sulla scorta della determinazione dall'Amministrazione di il appartenenza del dipendente, provvederà a rilasciare il assunta modello B-1, attestando in tal modo l'awenuto positivo perfezionamento del procedimento istruttorio frnalizzato all'avvio della trattenuta stipendiale. Si sottolinea che siffatta attestazione, resa con il modello B-1, non fa scattare, comunque, la trattenuta stipendiale, almeno fintantoché l'istituto delegatario o il dipendente delegante non comunicano non oltre sessanta giomi - - entro un termine ragionevole, che può essere individuato in l'awenuta erogazione del finanziamento sottostante alla delesazione 23/34 MEF - RGS - Prot.2837 del I5l0ll20l5 convenzionale. Pervenuta la comunicazione della somministrazione ordinatore dello stipendio, al più tardi entro il del finanziamento, I'uffrcio secondo mese successivo, darà concreto corso alle trattenute stipendiali. Diversamente, trascorso l'indicato periodo l'anzidetta comunicazione, il modello Per quanto riguarda B-l di sessanta giorni senza che sia giunta già rilasciato è privo di effetti. il rinnovo di un finanziamento già in atto - assentibile soltanto dopo la dimostrazione dell'estinzione del finanziamento preesistente - il procedimento relativo non si discosta significativamente da quello sopra tracciato. La differenza di maggiore rilievo attiene alla necessaria dimostrazione dell'estinzione del precedente finanziamento che dovrà essere fornita contestualmente all'avvenuta comunicazione della somministrazione del nuovo finanziamento. L'estinzione può essere dimostrata, poi, con modalità del tutto analoghe a quelle descritte per la somministrazione del finanziamento inuovo' (va preferibilmente prodotta una comunicazione per posta elettronica recante in allegato copia in formato digitalizzato del piano relativo al conto estintivo e del tempestivo bonifico finale disposto a saldo e andato a buon fine). Non si tralascia di rammentare che I'esame della inerente all'avvenuta estinzione implica pure documentazione la verifica circa il rispetto della scadenza del pagamento in relazione al conto estintivo. Rientra, poi, nelle valutazioni di carattere istruttorio dell'Amministrazione chiedere, nel caso di dubbi o perplessità sulla documentazione pervenuta in copia, I'esibizione dell'atto originale o di una copia conforme. 11. PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE PER I CONTRATTI DI ASSICURAZIONE Per le delegazioni di pagamento discendenti da unapolizza assicurativa. ferma restando la necessità dell'esistenza dei requisiti generali e del rispetto della convenzione sottostante, I'esame da condurre, confrontato con quello concernente le delegazioni per i contratti di frnanziamento, è più circoscritto, essendo la verifica, fondamentalmente, volta ad accertare: - I'oggetto del contratto che, come già esplicitato, deve riguardare la tutela della persona umana, dei rischi professionali ovvero la costituzione di una posizione previdenziale integrativa dell'assicurazione generale obbligatoria, I'assicurazione sui danni, anche a terzi, inerenti alla casa di abitazione (per l'assicurazione RC auto si rinvia all'apposito paragrafo); Per il il rispetto dei limiti quantitativi per le trattenute fissati dal D.P.R. n. 180/1950. resto, la trattazione delle istanze di delegazione seguirà il procedimento illustrato 24/34 MEF - RGS - Prot.2837 del I5l0I/2015 relativamente a quelle relative ai contratti di finanziamento. E' d'obbligo, comunque, fornire qualche maggiore specificazione. In primo luogo, non va trascurato che, a norrna dell'articolo l90l c.c., il contratto di assicurazione, setza pagamento del premio, resta sospeso, per cui, ancorché esistente ed efficace, il rischio non è coperto. Il pagamento del premio è un vero e proprio obbligo per l'assicurato, essendo la copertura del rischio in funzione del predetto pagamento. E', però, in facoltà della compagnia garantire la copertura assicurativa anche prima del pagamento, ad esempio, già dal momento della sottoscrizione del contratto Ciò precisato, è di tutta evidenza come l'avvenuta certezza, tanto per la societa di assicurazione quanto per il dipendente-assicurato, dell'effettivita della traffenuta stipendiale volta al pagamento del premio sia di centrale importanza, conseguendo, dalla stessa, in assenza di una diversa clausola più favorevole all'assicurato, I'operatività della copertura del rischio. Pertanto, si raccomanda agli uffici ordinatori dello stipendio di procedere con ogni consentita priorità all'eflettuazione della prima trattenuta stipendiale afferente al premio assicurativo, onde rendere operativa ed effettiva la copertura del rischio assicurato. Quanto alle modalità di presentazione dell'istanza di delegazione convenzionale e, soprattutto, alle specifiche fornite circa I'autenticazione della firma del dipendente, valgono, sostanzialmente, le indicazioni illustrate a proposito dei contratti di finanziamento. Così, nell'ipotesi in cui la presentazione dell'istanza sia curata direttamente dall'istituto delegatario, il modello F deve contenere la firma del delegante debitamente autenticata oppure, in alternativa, deve recare in allegato una copia fotostatica di un suo documento d'identità in corso di validita, sulla quale deve essere stata apposta la sottoscrizione in originale e una dicitura contenente la data e il riferimento all'atto di cui costituisce allegato, del tipo "Copia inerente a polizza assicurativa con società BETA S.p.a.- Città, data". Diversamente, nel caso di presentazione diretta dell'istanza da parte del dipendente, come illustrato, non è richiesta la produzione di una copia del documento d'identita, in quanto la sottoscrizione può essere apposta all'atto della presentazione dell'istanza stessa, in modo da consentire I'immediata autenticazione della firma a cura del funzionario dell'Amministrazione ricevente. 12. Come anticipato, per I'assicurazione RC auto, segnatamente alle partite stipendiali gestite tramite il sistema NoiPA, le istanze di delegazione convenzionale di pagamento saranno trattate con modalità informatiche. 25/34 MEF - RGS - Prot.2837 del 15/01/2015 Tale procedura sarà rilasciata e resa operativa dal DAG-DSII a completamento delle attività di analisi necessarie all'attivazione della stessa. Maggiori indicazioni tecniche in materia saranno diramate e aggiornate da parte del DAG-DSII, anche affraverso il portale NoiPA. 13. PRESENTAZIONE DELLE ISTAIIZE PER ED ENTI MUTUALISTICI I CONTRIBUTI A FAVORE DI ONLUS Per le istanze di delegazione convenzionale di pagamento inerenti a contributi destinati a favore delle ONLUS e di enti mutualistici, ferma restando la necessità dell'esistenza dei requisiti generali e del rispetto della convenzione sottostante, I'esame da condurre, posto a raffronto con quelli concernenti le. delegazioni per i contratti di finanziamento o per le polizze assicurative, decisamente più limitato. In concreto, la verifica da svolgere è direffa ad accertare - il contributo è i seguenti aspetti: deve connotarsi per essere una erogazione liberale o un semplice donativo ovvero, soprattutto per quanto attiene agli enti mutualistici, dal rappresentare la quota associativa - t l'importo non può essere inferiore a cinque euro mensili, mentre la durata della trattenuta deve essere compresa tra dodici e centoventi mensilita; - il rispetto dei limiti quantitativi per le trattenute fissati dal D.P.R. n. 180/1950. Per il resto, la trattazione delle istanze di delegazione seguirà il procedimento illustrato relativamente a quelle relative ai contratti di finanziamento e ai contratti di assicurazione. Si ricorda, ad ogni buon fine, che circa le modalita di presentazione dell'istanza di delegazione convenzionale e, soprattutto, alle specifiche fornite sull'autenticazione della firma del dipendente, valgono le indicazioni già illustrate a proposito dei contratti contratti di assicurazione. Così, nell'ipotesi direttamente dall'ente delegatario, in cui la presentazione il modello G deve di finanziamento e dei dell'istanza sia curata contenere la firma del delegante debitamente autenticata oppure, in alternativa, deve recare in allegato una copia fotostatica di un suo documento d'identità in corso di validità, sulla quale deve essere stata apposta la sottoscrizione in originale e una dicitura contenente la data e il riferimento all'atto di cui costituisce allegato, del tipo *Copia inerente a contribuzioni afavore della ONLUS GAMMA - Città, data". Invece, come già illustrato, nel caso di presentazione diretta dell'istanza da parte del dipendente non è richiesta la produzione di una copia del documento d'identità, essendo la sottoscrizione direttamente autenticata da parte del funzionario dell'Amministrazione all'atto della presentazione dell' istanza. 26/31 MEF - RGS - Prot.2837 del I5lOLl20r5 14. ULTERIORI FATTISPECIE Illustrato q sopra sulle delegazioni convenzionali di pagamento, è d'obbligo fomire qualche indicazione tto in ordine all'esistenza di altre forme di trattenute sueli emolumenti dei dipendenti, già dalle Amministrazioni la cui gestione delle partite stipendiali è confluita in un secondo momento I sistema NoiPA o ne è prevista la prossima confluenza. In proposito, va evidenziato che non rientrano nelle fattispecie trattate le trattenute operate a favore della Amministrazione a fronte di somme dovute dal dipendente a qualsiasi titolo, essendo, peraltro, di fuori dello schema della delegazione. In una siffatta circostanza, infatti, è del tutto evi che è l'Amministrazione ad avere un precipuo interesse ad operare la trattenuta stipendiale, per cui un secondo momento ri - anche se dovesse trattarsi di somme che l'Amministrazione deve in a terzi per servizi fruiti, in ultima istarza, dal dipendente esempio, servizi aziendal quali mense e asili, spese di trasporto, ecc.) legittimaenonèconfig ile alcun onere amministrativo. (ad - la trattenuta è certamente DE 15. Come pagamento è operato dall' Resta, monte della deleg azione del tasso soglia e dei con cadenza trimestrale. quanto soggetto che ha particolare, il periodico ri Inoltre. anche primo controllo sulle istanze di delegazione convenzionale di inistrazione competente a ricevere e processare le stesse. ue, in capo alle Amministrazioni che hanno stipulato le convenzioni a venzionale I'obbligo di effettuare, in particolare, la verifica sul rispetto convenzionalmente previsti per i contratti di finanziamento, da svolgere amente alle convenzioni centralizzate, invece, sarà il DAG-DSII" alla loro stipula, a svolgere alcuni riscontri, tra i in quali, in del tasso soglia per i contratti di finanziamento. uffici appartenenti al sistema delle ragionerie espletano una serie di verifiche. In particolare in relazione alle partite stipendiali gestite tramite il sistema NoipA e stante il ruolo attivo ormai dal lo maîzo 2011, le RTS svolgono a livello periferico un'affività sulla gesti delle partite stipendiali e sui singoli contratti che, sotto l'aspetto funzionale, è complemen Segnatamente completezza della docu modello B-l il quale, da parte dell'Amministraz a quella curata a livello centrale da parte del DAG-DSIL a quest'ultimo aspetto, le RTS hanno I'incombenza di verificare la ricevuta, anche al fine di poter correttamente rilasciare il noto, è ftnalizzato ad ottenere la c.d. "messa in quota", cioè la garanzia di aver annotato il debito del dipendente e, quindi, di aver 'prenotato' 27/34 MEF - RGS - Prot.2837 del 15101/2015 la misura della corrispondente trattenuta sulla partita stipendiale. Quanto ai controlli sulle delegazioni convenzionali perfezionate, gli stessi attengono principalmente al rispetto della garanzia posta a tutela del dipendente circa la percezione di almeno la metà dello stipendio netto. Per quanto riguarda i versamenti di erogazioni liberali alle ONLUS, il DAG-DSII dovrà procedere, con cadenza almeno annuale, ad appurare se le predette ONLUS rientrino tra che legittimano i soggetti il riconoscimento dei previsti benefici fiscali, in termini di detrazioni o di deduzioni, in capo al donatore. 16. ONERI AMMINISTRATIVI DOWTI DAI DELEGATARI La misura degli oneri dovuti dagli istituti delegatari - seppure con gli inevitabili margini di imprecisione legati a qualunque procedimento di stima, che impone sempre una scelta ed un bilanciamento tra le varie esigenze contrapposte (semplificazione, onerosità della rilevazione, snellimento delle procedure, tempi di lavoro, convenienza di una forfetizzazione, ecc.) - sono stati determinati sulla scorta di un'analisi condotta sugli effettivi costi sopportati dall'Amministrazione nella gestione delle delegazioni convenzionali di pagamento nell'ambito del procedimento di gestione degli stipendi. Tale circostanza implica che non sussistano dei concreti spazi per poter determinare in modo 'libero' i predetti oneri amministrativi, dovendo essere rapportati ai costi sostenuti dall'Amministrazione. Consequenzialmente, ne deriva l'esigenza di una loro periodica revisione, fissata con cadenza biennale, in ragione delle possibili variazioni intervenute nel tempo degli anzidetti costi. In proposito, precisato che le eventuali variazioni potrebbero comportare in futuro, nell'ambito della revisione biennale periodica, anche una riduzione degli oneri di cui trattasi (ad esempio, per la diminuzione dei costi informatici, per l'ottimizzazione progressiva delle procedure, ecc.), allo scopo di fornire garanzie agli operatori economici dei settori interessati, in primis istituti ftnanziari e società di assicurazione, appare necessario, per non creare incertezze o, peggio, aleatorietà nello sviluppo del rapporto contrattuale tra dipendente e delegatario, fissare dei limiti massimi, ancorati a parametri oggettivi, per il potenziale incremento degli oneri amministrativi. Ciò posto, si ritiene che ragionevolmente i prefati limiti possano essere costituiti dalla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (indice deiprezzi al consumo FOI) rilevata con cadenza mensile dall'Istituto Centrate di Statistica-IsTAT. Pertanto, il DAG procederà con cadenza biennale alla revisione, in aumento o in diminuzione, della misura dei predetti oneri amministrativi, tenuto conti degli cffettivi costi 28/34 MEF - RGS - Prot.2837 dell5l0ll20I5 procedimentali sostenuti, e fisserà, nel caso di un eventuale aumento, la nuova misura degli oneri in modo da non superare il limite scaturente dall'applicazione del ricordato indice dei prezzi al consumo FOI sugli oneri già in atto. All'attualità, sulla scorta delle analisi svolte, sono stati determinati gli oneri amministrativi, esposti nella pertinente tabella unita alla presente circolare (Allegato H), che gli istituti delegatari sono tenuti a rifondere per ciascuna delegazione convenzionale a far data dal lo gennaio 2015, tanto in caso di delegazioni di nuova attivazione, quanto per quelle già in essere. Per completezza d'informazione, si rappresenta che la prefissata misura degli oneri amministrativi è comprensiva dei costi scaturenti dalle istanze di delegazione convenzionale di pagamento processate con esito negativo. La prossima valutazione in merito sarà effettuata con riferimento alla data del 3l dicembre 2016, al fine di poter aggiornare, sempreché ne dovessero ricorrere i presupposti, gli oneri amministrativi in discorso con decorrerua lo gennaio 2017, per tutte delegazioni attive alla medesima data. Va da sé che sino ad una nuova determinazione degli oneri amministrativi dovuti, continueranno ad essere applicati gli importi già vigenti. 17. MODALITA' DI VERSAMENTO DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI Il vcrsamento degli oneri amministrativi dovuti, a seguito dell'attivazione delle delegazioni convenzionali di pagamento, è effettuato direttamente dall'Amministrazione delegata, utilizzando le somme trattenute al dipendente e destinate ad essere accreditate al delegatario. Nello specifico, tale versamento segue modalità differenti a seconda che, per un versante, le partite stipendiali siano gestite tramite il sistema NoiPA e attengano ad Amministrazioni dello Stato ovvero, per altro versante, pur gestite mediante il sistema NoiPA riguardino enti pubblici oppure siano gestite tramite sistemi diversi. Nell'ipotesi in cui il un'Amministrazione dello Stato il dipendente amministrato dal sistema NoiPA appartenga ad versamento è effettuato direttramente dal DAG-DSII, previa ritenzione della quota degli oneri amministrativi relativi, da operare, attraverso il medesimo sistema NoiPA, sulle somme trattenute al dipendente e destinate ad essere accreditate al delegatario. Pertanto, una volta operata la trattenuta sulle competenze mensili del dipendente, dalla stessa gli oneri amministrativi, al fine di poterne eseguire il riversamento al pertinente capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato con titolo di spesa da estinguere mediante commutazione in documenti di entrata (articolo 77, delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello devono essere scomputati stato-ISTS, approvate con decreto 29 maggio 2007 del Ministro dell'Economia e delle Finanze. 29/34 MEF - RGS - Prot.2837 del l5l0ll20I5 pubblicato nellaGazzetta ufficiale, serie generale, n. 163, supplemento ordinario n. 160 del l6 luglio 2007). Nello specifico, il suddetto riversamento dovrà essere effettuato contestualmente alla ritenzione degli oneri e dovrà, a seconda dei casi, affluire in uno dei seguenti capitoli del Capo X dell'entrata del bilancio dello Stato: - Capitolo 3378 - "Contributi dovuti per la riscossione e il versamento delle rate di rimborso dei mutui contratti dai dipendenti statali da estinguere mediante l'istituto della delegazione di pagamento": a tale capitolo devono affluire, oltre gli oneri amministrativi concernenti i contratti di finanziamento, anche quelli riguardanti i contributi alle ONLUS; - Capitolo 3374 - "Contributi rivenienti dall'attività di riscossíone e versamento dei premi assicurativi e dei contributi previdenziali integrativi a carico dei dipendenti, da estinguere mediante I'istituto della delegazione di pagomento": destinato ad accogliere solamente gli oneri amministrativi rivenienti da contratti di assicurazione di qualunque tipo. Con modalità telematiche, gli enti delegatari, per quanto attiene ai dati di loro specifico interesse, riceveranno mensilmente un prospetto con l'elencazione dei dipendenti operata la trattenuta in esecuzione delle delegazioni convenzionali e, ai quali è stata conseguentemente, la commisurazione dei relativi oneri amministrativi. I riscontri e i controlli sui riversamenti sono effettuati dell'UCB presso il MEF. Per quanto inerisce, invece, alle rimanenti ipotesi - partite stipendiali gestite dal sistema NoiPA per dipendenti di enti pubblici owero relative a dipendenti dello Stato, ma concernenti Amministrazioni che non si avvalgono del sistema NoiPA potranno versare gli oneri amministrativi, - le Amministrazioni e gli enti interessati a seconda degli assetti organizzativi interni e delle eventuali prescrizioni dei propri regolamenti di amministrazione e contabilità, a mezzo bonifico o con titolo di spesa da estinguere mediante commutazione in documenti di entrata (articolo 77, ISTS). Per il versamento con bonifico, le coordinate IBAN dei suddetti capitoli dell'entrata del bilancio dello Stato sono disponibili e consultabili all'indirizzo web http://www.rgs.mef.gov.it.A/ERSl0NFì,I/Strumenti/Codici-IBA/ e, comunque, possono essere acquisite presso la Banca d'Italia. In siffatte circostanze, i riscontri e i controlli sui riversamenti sono egualmente effettuati dell'UCB presso il MEF, anche sulla base dei pertinenti dati forniti dal DAG-DSII. 18. CONTROLLI INERENTI AL VERSAMENTO DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI Sotto il fronte dei controlli successivi, come accennato, I'UCB presso il MEF procederà 30/34 MEF - RGS - Prot.2837 del 15/01/2015 a verificare il tempestivo versamento e la pertinente imputazione al bilancio dei predetti oneri, avvalendosi anche del Sistema Informativo Entrate-SlE. Il predetto controllo, stante I'elevata informatizzazione dell'intero processo, dovrebbe risultare di agevole esecuzione, almeno per quanto concerne le delegazioni convenzionali di pagamento gestite tramite il sistema NoiPA e afferenti a dipendenti di Amministrazioni dello Stato. Per le rimanenti Amministrazioni dello Stato che si avvalgono di sistemi diversi dal sistema NoiPA e per gli enti pubblici che utilizzano il sistema NoiPA, prowedendo in via autonoma al riversamento all'entrata del bilancio dello Stato, sostanzialmente equivalente. il controllo espletato dall'UCB avrà un contenuto La differenza più marcata discende dalle diverse modalità di versamento che potranno seguire dette Amministrazioni, avendo la facoltà, come già indicato, di gli oneri amministrativi a mezzo bonifico o con titolo di spesa da estinguere mediante commutazione in documenti di entrata, per cui devono trasmettere copia delle quietanze dei versare versamenti all'entrata del bilancio dello Stato a valere sui richiamati capitoli 3378 e 3374. In concreto, la documentazione inerente ai versamenti degli oneri amministrativi dovrà essere trasmessa, di norma, per posta elettronica certificata (previa digitalizzazione dei documenti in formato non modificabile) ovvero anche con idonee evidenze contabili informatiche. Solo in via del tutto eccezionale e contingente è da ritenersi consentita la spedizi one amezzo posta tradizionale. Per I'esecuzione di siffatti controlli, I'UCB procederà, ordinariamente, con cade1p1a trimestrale. 19. MODULISTICA In ordine alla modulistica, con particolare riferimento al modello E, al modello F e al modello G, si rappresenta, come non sussistano aprioristiche preclusioni, per gli enti delegatari, alla predisposizione di propri moduli prestampati, per ipotesi, allo scopo di mostrare il marchio o il logotipo aziendali, di recare qualche personalizzazione o informazione aggiuntiva (ad esempio: numero di contratto, agente o gruppo promotore, ecc.) o, più semplicemente di editare diversamente i campi relativi agli elementi e ai dati da fomire. Vanno, owiamente, salvaguardate la struttura e la totalità degli elementi e delle notizie richieste di cui ai facsimili dei predetti modelli E, F e G allegati alla presente circolare. In presenza di dette circostanze, comunque, affrnché le istanze di delegazione convenzionale su modulistica prestampata predisposta dall'ente delegatario possano essere processate in modo più agevole, appare sommamente opportuno, anche per evitare inconvenienti procedimentali, che un esemplare del modello "personalizzato" sia allegato - previo necessario riscontro, per costituire un utile specimen - alla convenzione stipulata. Le esigenze sottostanti al 3 1/34 MEF - RGS - Prot.2837 del 15/01/2015 riscontro e all'allegazione accennati non ricorrono, chiaramente, nel caso di mera apposizione del marchio o del logotipo dell'ente delegatario direttamente sul modello utilizzato, magari utilizzando una semplice stampigliatura. Con I'occasione, poi, si reputa sommamente opportuno dare sin d'ora dei chiarimenti in merito alla modulistica da utilizzare per rapporti tra il i contratti di finanziamento, in ordine, soprattutto, ai modello di cui all'Allegato E (il quale facsimile modello C introdotto con la circolare n. I/RGS del 201l) e i riproduce, fondamentalmente, il modelli allegati alla circolare n. 2|/RGS del 2005, alcuni modificati dalla circolare n. l3lRGS del 2006. identificati anche come modelli A, A-1, B e B-1. In via generale, si rimarca che i modelli A, A-1, B e B-l sono degli allegati alla ricordata circolare n. 2llRGS del 2005 la quale non è stata oggetto di interventi innovativi o modificativi di natura sostanziale, specificatamente per quanto attiene alla cessione del quinto dello stipendio. Non va trascurato, altresì, che la modulistica appena menzionata riguarda, attualmente, solo in via marginale le delegazioni convenzionali di pagamento, inerendo principalmente alla cessione del quinto dello stipendio e alla concessione del piccolo prestito. Quanto osservato comporta, fatte salve le precisazioni susseguenti, che la modulistica di cui alla circolare n. 2llRGS del2005 è da ritenersi tuttora valida. Ciò detto, però, sembra chiaro come il modello E relativo alle delegazioni convenzionali di pagamento per i contratti di finanziamento compendia e unisce i modelli A e A-1, avendoli in pratica sostituiti, seppure, si sottolinea, limitatamente alle predette delegazioni convenzionali. Di contro, per le cessioni del quinto dello stipendio e per il piccolo prestito sono sempre utilizzabili gli anzidetti modelli A ed A-1. Inveceo il modello B, che rappresenta essenzialmente un'attestazione di sen'izio utile per la richiesta di finanziamento (sia nel caso di cessione del quinto dello stipendio, sia di piccolo prestito, sia di delegazione convenzionale di pagamento), e il modello B-1, finalizzato ad ottenere la c.d. "messa in quota" - cioè la garanzia da parte dell'Amministrazione di aver preso nota del debito del dipendente e, quindi, stipendiale di aver 'prenotato' la misura della relativa trattenuta sulla partita - sono, in ultima analisi, documenti di natura istruttoria per I'istituto mutuante, essendo funzionali a suffragare la richiesta di finanziamento promossa dal dipendente, anche per quanto inerisce alla dele gazione conven zionale. 20. ASPETTI FISCALI In merito agli aspetti fiscali concernenti le convenzioni, si ricorda che le stesse sono 32/34 MEF - RGS - Prot.2837 del 15/01/2015 esenti dall'impostadi bollo (articolo 47 del D.P.R. n. 180/1950) e sono soggette allaregistrazione solamente in caso d'uso (articolo 6 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. l3l). Per completezza, si rappresenta che, nel caso di richiesta di registrazione, I'imposta di registro è esclusivamente a carico della parte richiedente (articolo 39 e articolo 57, comma 7, del D.P.R. n. 21. l3ll1986). NOTAZIONI CONCLUSIVE In chiusura, appare opportuno sottolineare alcuni aspetti di rilievo. In primo luogo, si ricorda che l'esistenza della convenzione è un presupposto indefettibile per I'esecuzione delle delegazioni collegate, per cui il venir meno della stessa comporta inevitabilmente per il delegatario I'impossibilità di poter attivare nuove delegazioni convenzionali di pagamento. In secondo luogo, si sottolinea I'esigenza che tutte le Amministrazioni che hanno proceduto a stipulare le convenzioni con gli enti delegatari provvedano a trasmettere al DAG-DSII, a mezzo posta certificata all'indirizzo [email protected], le opportune informazioni in merito a tutte le variazioni riguardanti gli elementi della convenzione, intervenute nel corso della sua validità. A tale riguardo, si evidenzia che negli schemi di convenzione-tipo è previsto a carico del delegatario I'obbligo di inviare un'apposita comunicazione al DAG-DSII - all'indirizzo di posta certificata poc'anzi indicato ovvero, in via alternativa, con posta raccomandata - in relazione alle variazioni dei dati essenziali concernenti il delegatario stesso (ad esempio, cambiamento della sede o mutamento della denominazione sociale, awenuta cessione del credito, ecc.). In terzo luogo, si espone che per quanto attiene ai profili procedimentali delineati nella presente circolare, limitatamente alle istruzioni tecniche e alla gestione del sistema NoipA, sarà cura def DAG-DSII, attraverso apposite comunicazioni divulgate anche per mezzo del medesimo sistema NoiPA, dettagliame gli aspetti operativi, fornendo, nel corso del tempo, anche i relativi aggiornamenti. E' appena il caso di precisare, poi, che le istruzioni qui fornite comportano il superamento delle indicazioni diramate con le circolari n. l/RGS del 201l, n. 30/RGS del 201I e n. 38/RGS del2012. Da ultimo, relativamente ad una serie di problematiche puntuali, per una più immediata leggibilità, le soluzioni individuate sono state raccolte in un apposito prospetto sinottico (Allegato I), secondo il metodo delle 'domande e risposte' o c.d. FAQ (Frequently Asped euestions) riproponendo, talora, taluni dei chiarimenti sviluppati in modo più diffuso nel testo della presente circolare - mentre, con finalita illustrative, è pure unito uno schematico diagramma di flusso 3 3/34 MEF - RGS - Prot.2837 dell5l0ll20l5 sull'intero processo delle delegazioni convenzionali di pagamento (Allegato L). n le dello Stato t 1-</ Allegati: A) D) Schema di convenzione-tipo relativo a contratti di finanziamento; Schema di convenzione-tipo relativo a contratti di assicurazione; Schema di convenzione-tipo relativo ad erogazioni a favore di ONLUS ed enti mutualistici' Schema di convenzione-tipo relativo a contratti di assicurazione RC auto; E) F) G) Facsimile di istanza di delegazione di pagamento per i contratti di finanziamento; Facsimile di istanza di delegazione di pagamento per i contratti di assicurazione; Facsimile di istanza di delegazione di pagamento per erogazioni a favore di ONLUS ed enti H) mutualistici; Oneri amministrativi dovuti dai delegatari; B) c) r) L) Prospetto FAQ; Schema gestione delle delegazioni convenzionali di pagamento tramite il sistema NoiPA. 34/34 AWegato A CONVENZIONE IN MATERIA DI CONTRATTI DI FINAI\TZIAMENTO tra (codice fiscale ....), di seguito "Amministrazione", nella persona di nato in qualità di iJ ...... a con sede legale m fiscale .., partita all'albo degli intermediari finanziari al n. .... IVA.. (codice ... e iscrizione .......), di seguito.,Istituto,', nella persona di nato il codice fiscale ...... a ., in qualita di premesso che I'Istituto è una società che opera nel mercato del credito, ai sensi degli articoli 106 107 del decreto legislativo 1" settembre 1993, n. 385; e I'Istituto concede finanziamenti ai dipendenti pubblici, da estinguersi con tattenute mensili sui loro emolumenti in forza di delega rilasciata dai medesimi dipendenti; le parti concordano che ai fini della presente convenzione le operazioni di delegazione di pagamento sono da ritenersi assimilate alle cessioni del quinto dello stipendio; i suddetti finanziamenti non sono garantiti dall'Amministrazione e devono, di norma, essere garantiti dai rischi di premorienza, del dipendente, cessazione anticipata dal servizio e riduzione dello stipendio; I'Amministrazione non risponde, altresì, per inadempienza nei confronti del delegatario per fatti dipendenti, in particolare, da azioni giudiziarie sugli stipendi; delegazione che il dipendente pubblico (di seguito, anche amministrato) rilascia all'Amministrazione per pagare, tramite trattenuta sugli emolumenti spettanti, l'Istituto in ragione dell'awenuta sottoscrizione di un contratto di finanziamento: la presente convenzione intende disciplinare la visti gli artt. 1269 e seguenti del codice civile concernenti la disciplina della delegazione di pagamento; il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, sull'approvazione del testo unico delle leggi concementi il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1950, n. 895, inerente all'approvazione del nuovo regolamento per I'esecuzione del nuovo testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni; il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, in materia di controllo espletato dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato attraverso gli Uffici Centrali di Bilancio e le Ragionerie Territoriali dello Stato; I'art. ll, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 20rr, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. lll, che ha previsto per tutte le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. I del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la possibilità, al fine di razionalizzare i termini di pagamento delle retribuzioni, di stipulare convenzioni con il Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 67, inerente al regolamento di organizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze; il decreto 30 luglio 2013, n. I23, del Ministro dell'Economia e delle Finanze concernente il Regolamento recante norîne di attuazione dell'art. 43, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale ha previsto che per talune prestazioni svolte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze può essere richiesto il iersamento di un contributo nelle forme e con le modalita previste dai relativi atti convenzionali di volta in volta stipulati, indicando espressamente, tra le altre fattispecie, le delegazioni di pagamento; I'art. l, comma 402, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che contempla I'obbligo per i tutti i Corpi di polizia e per le Forze Armate di awalersi, a partire dal 1o gennaio 2016, delle procedure informatiche del Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie; I'art. 16, comma 6-bis, del decreto-legge 24 apnle 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che ha previsto come le prestazioni, comprese le eventuali ritenute, di cui all'art. 43, comma 4, della legge 23 dicembre 1997, n.449, ercgate a favore del personale amministrato attraverso i servizi stipendiali del sistema'oNoiPA" del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono fornite esclusivamente in modalita centralizzata attraverso lo stesso sistema "NoiPA"; convengono e stipulano quanto segue Art. I (Modalità di fruizione della delegazione di pagamento) 1. L'Amministrazione autoizza i competenti Uffrci che gestiscono il trattamento economico ad operare le trattenute, tranne nei casi in cui si verifichi intemrzione o sospensione di assegni, sulle competenze mensili dei propri dipendenti che rilascino apposita delega in favore dell'Istituto, nella misura in cui le trattenute stesse non superino i limiti previsti dal testo unico approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni. 2. In caso di concorso della quota delegata con cessione garantita dal Fondo di cui all'art. 16 dello stesso D.P.R. n. 180/1950 o comunque garantite, ai sensi del successivo art.34, come modificato dall'art. l, comma 137, della legge 30 dicembre 2004, n. 3ll, da compagnie di assicurazione legalmente esercenti I'attività di garar:zia" e/o con altre delegazioni, la cui esecuzione è atto dovuto per I'Amministrazione, non può, comunque, superarsi la metà dello stipendio. 3.La quota relativa all'istituto della delegazione deve essere unica e non può essere, di norna, superiore al singolo quinto delle competenzs mensili. 4. L'applicazione del tasso di preammortamento da parte dell'Istituto deve essere espressamente specificata nel contrafio di finanziamento. Gli eventuali interessi di preammortamento sono calcolati in prededuzione dall'ammontare del finanziamento erogato dall' Istituto. 5. I finanziamenti, salvo diversa previsione espressa, devono essere idoneamente garantiti dai rischi di premorienza del dipendente, cessazione anticipata dal servizio e riduzione dello stipendio. Ad ogni modo, nelle predette evenienze nessuna azione può essere fatta valere nei confronti dell'Amministrazione. Àrt.2 @eneficiari) 1. Agli effetti della presente convenzione, i dipendenti possono stipulare con I'Istituto contratti di finanziamento da rimborsare mediante delegazioni di pagamento al massimo di durata decennale. 2. Eventuali richieste di rinnovo saranno consentite solo dopo che siano decorsi quinti della durata dei contratti medesimi. i due Art.3 (Trattenute stipendiali) l. L'effettuazione delle trattenute dei competenti uffici i stipendiali verrà eseguita dall'Amministrazione ameTz;o quali prowederanno alle necessarie operazioni contabili di verifica" modifica e cessazione delle trattenute medesime. 2. In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito dell'applicazione di ritenute per recupero di crediti erariali ai sensi dell'art.3 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n.295, o di ritenute di uffrcio per morosità a norma degli artt. 60,61 e 62 del D.P.R. n. 180/1950 o di altre disposizioni di legge, la quota delegata continua ad essere trattenuta" a condizione che all'amministrato sia garantita la conservazione di meta dello stipendio in godimento prima della riduzione. 3. L'Amministrazione non è responsabile per l'intemrzione delle trattenute stipendiali a di atto o fatto non imputabile alla stessa. causa Art.4 (Versamenti delle trattenute stipendialÍ) l. I versamenti delle trattenute verranno operati dal Ministero dell'Economia e del le Finanze-Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi,ii, mediante emissione di titoli di spesa estinguibili con accreditamenti al conto cofTente te bancario o postale avente le coordinate IBAN. , o comunque altro conto corrente indicato formalmente dall'Istifuto, entro il mese successivo a quello cui si riferiscono le trattenute medesime. O, in alternativa, per le Amministrazioni statali che non si mnalgono del sistemo NoiPA 1. I versamenti delle trattenute verranno operati dal spesa estinguibili con accreditamenti coordinate IBAN mediante emissione di al conto corrente bancario o titoli di postale avente le comunque altro conto corrente indicato formalmente dall'Istituto, entro successivo a quello cui si riferiscono le trattenute medesime. il mese Art.5 (Oneri amministratÍvi) 1. L'Istituto si impegna, a fronte dell'attivita amministrativa concernente le trattenute stipendiali, a sostenere gli oneri amministrativi in relazione al numero di delegazioni affivate in virtù della presente convenzione. 2. Per la determinazione degli oneri amministrativi dovuti nonché per le modalità di versamento, le parti fanno integrale riferimento e rinvio alle previsioni recate dalle circolari diramate in proposito dalla Ragioneria Generale dello Stato. In particolare, I'Istituto si obbliga a corrispondere l'onere nelle misure di € 18,00 (euro diciotto 100) una tantum per ogni delega di nuova attivazione e €, 2,05 (euro due/05) mensili, per ogni delega attiva. 3. Eventuali successivi aggiomamenti degli oneri amministrativi saranno applicati anche alle delegazioni affivate e ancora in essere. Art.6 (Versamento degli oneri amministrativi) l. Il versamento degli oneri dowti per le delegazioni di pagamento, previa ritenzione degli stessi attraverso il sistema NoiPA sulle somme trattenute al dipen-dente e destinate ad essere accreditate all'Istituto, sarà operato a favore del capitolo del bilancio dello Stato 3778 '"Contributi dovuti per la riscossione e il versamento delle rate di rimborso dei mutui contratti dai dipendenti statsli da estínguere mediante l'istituto della delegazione di pagamenfoo', tramite titolo di spesa commutato in quietanza di entrata. O, in alternativq, per le Amministrazioni statali che non si awalgono del sistema NoiPA l. Il versamento degli oneri dovuti per le delegazioni di pagamento sarà effettuato, previa ritenzione degli stessi sulle somme trattenute al dipendente e destinate ad essere accreditate all'Istituto, mediante bonifico bancario o altro strumento idoneo a favore del capitolo del bilancio dello Stato 3778 - "Contributi dovuti per la riscossione e il versamento delle rate di rimborso dei mutui contratti dai dipendenti statali da estinguere mediante I'istituto della delegazione di pagamento". Àrt.7 @stinzione rinnovo del finanziamento) 1. Qualora il dipendente abbia già in atto un prestito e intenda rimborsarlo anticipatamente o contrarre un nuovo prestito con un Istituto diverso, dowà richiedere al e precedente mutuante 2. Agli atti il conto del residuo debito. dell'Amministrazione dowà pervenire la documentazione idonea a dimostrazione dell' estinzione del debito. 3. L'Arnministrazione, quindi, darà corso alla nuova ritenuta dalla prima rata utile successiva a quella di ricezione dell'attestazione dell'awenuta estinzione del debito per la precedente delegazione e dell'erogazione del nuovo finanziamento. Art.8 @urata) 1. Lapresente convenzione entra in vigore il .... .......... e si intende valida fino al ..... con esclusione di rinnovo tacito, fatte comwtque salve le clausole di cui agli artt. 3,4,5 e 6. 2. Prima della scadenz4le parti, con atto scritto, possono convenire una proroga della presente convenzione per un periodo, singolarmente considerato, non superiore alla durata originaria della convenzione stessa. Con le medesime formalita, la proroga, prima della scadenza, può essere reiterata. 3. La presente convenzione non produce effetti in relazione alle partite stipendiali chiuse a seguito della cessazione,.per qualunque causa, dal servizio del dipendeate interessato a far data dall'awenuta cessazione. Art.9 (Recesso) l. E' prevista la facoltà di recesso dalla presente convenzione di ciascuna delle due parti da esercitarsi in forma scritta e con un preawiso di almeno sessanta giorni. Art. l0 (Attività dell'Istituto) l. L'Istituto si impegna ad espletare la sua attività direttamente o per il fiamite di agenti in attivita frnarziaria vincolati da contratto monomandatario o, nei casi previsti dall'art. 128quater, comma 4, del decreto legislativo n. 385/1993, da agenti non monomandatari nonché a garantire che a tutti dipendenti siano praticate condizioni particolari che garantiscano un T.E.G. (Tasso Effettivo Globale), un T.A.E.G. (Tasso Annuale Effettivo Globale) e un I.S.C. (Indicatore Sintetico dei Costi) massimi che siano tutti comunque i inferiori al "tasso soglia", così come trimestralmente definito dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi della legge 7 marzo 1996,n.108, recante disposizioni in materia di usur4 relativamente alla categoria "Altri /ìnanziamenti alte famigtie e alle imprese", di almeno punti percentudi. 2. Eventuali oneri addebitati ai dipendenti e riferibili in qualsiasi modo al servizio di assicurazione, mediazione e/o consulenza personalizzato, al ritiro e all'inoltro della documentazione occorrente ad una corretta istruttoria della pratica di finanziamento dowanno, quindi, tutti essere ricompresi nei suindicati valori di riferimento. 3. L'evenfuale inadempimento a quanto prescritto nel presente articolo comporta la risoluzione unilaterale della presente convenzione, senza obbligo di preawiso. Art. 11 (Comunicazioni dell'Istituto) l. L'Istituto, pena la risoluzione unilaterale della presente convenzione seÍ:za obbligo di preawiso, si impegna ad inviare trimestralmente, entro il 15 dei mesi di aprile, luglio, offobre e gennaio, in quest'ultimo caso dell'anno successivo al periodo di riferimento, una tabella relativa alle di ai dipendenti 2. Nel periodo di vigenza della convenzione, I'Istituto si impegna a comunicare operazioni finanziamento concesse dell' Amministrazione comprendente le sotto indicate voci : a) nominativodebitore; b) importo lordo e netto erogato; c) numero rate; d) importo mensile rata; e) tasso di preammortamento, T.E.G., T.A.E.G. e I.S.C.; decorrenza e scadenza finanziamento. f) all'Amministrazione, ento il termine di trenta giorni dal verificarsi degli eventi, qualsiasi intervenuta variazione concernente I'Istituto stesso, quali, ad esempio e senzl pretesa di esaustivitàr" il cambiamento della sede, il mutamento della denominazione sociale, I'awenuta cessione del credito, nonché ogni fatto che ne limiti la capacità giuridica. 3. Nelle suindicate evenienze, inoltre, I'Istituto dowà inviare un'apposita comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento degli Affari Generali, del Personale e dei Servizi, Direzione dei Sistemi Informativi e dell'Innovazione, all'indirizzo di posta certificata [email protected] owero, in via alternativa, con posta raccomandata. La violazione di tali impegni costituisce motivo di risoluzione della convenzione. 4. L'Istituto si impegn4 altresì, a comunicare tempestivamente all'Amministrazione la notizia relativa all'erogazione del finanziamento al dipendente. Àrt.12 (Trattamento dei dati personali) l. Le parti si impegnano, per i profili di propria competenza, a garantire il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali. Art. 13 (Registrazione in caso d'uso) l. Il presente atto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi della normativa vigente. 2. Nell'eventualità di registrazione in caso d'uso, la relativa spesa è a carico della parte richiedente la registrazione. Letto, confermato e sottoscritto. Per I'Istituto Per I'Amministrazione Allegato B CONTVENZIONE IN MATERIA DI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE trz (codice fiscale ........), di "Amministtazione", nella persona di seguito in qualita di e ..... fiscale. con sede legale in IVA.. (codice ., partita .....e iscrizione al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi-RUl al n. .........), di seguito "Società", nella persona di. nato ...... a codice ., in qualità di il . fiscale premesso che la Società è una impresa che opera nel mercato assicurativo ... .. ...... .......; la Società stipula polizze assicurative con i dipendenti pubblici, da estinguersi con trattenute mensili sui loro emolumenti in forza di delega rilasciata dai medesimi dipendenti; le parti concordano che ai fini della presente convenzione le operazioni di delegazione di pagamento sono da ritenersi assimilate alle cessioni del quinto dello stipendio; I'Amministrazione non risponde, altresì, per inadempíenza nei confronti del delegatario per fatti dipendenti, in particolare, da azioni giudiziarie sugli stipendi; la presente convenzione intende disciplinare la delegazione che il dipendente pubblico (di seguito, anche amministrato) rilascia all'Amministrazione per pagate, tramite trattenuta sugli emolumenti spettanti, la Società in ragione dell'awenuta sottoscrizione di un contratto di assicurazione: visti gli artt. 1269 e seguenti del codice civile concernenti la disciplina della delegazione di pagamento; il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, sull'approvazione del testo unico delle leggi concementi il sequestro, il pignoramenlo e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1950, n. 895, inerente all'approvazione del nuovo regolamento per I'esecuzione del nuovo testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni; il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, in materia di controllo espletato dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato attraverso gli Uffici Centrali di Bilancio e le Ragionerie Territoriali dello Stato; I'art. 11, comma 9o del decreto-legge 6 luglio 201r, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 1ll, che ha previsto per tutte le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 maîzo 2001, n. 165, la possibilità, al fine di razionalizzare i termini di pagamento delle retribuzioni, di stipulare convenzioni con il Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 67, inerente al regolamento di organrzzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze; il decreto 30 luglio 2013, n. 123, del Ministro dell'Economia e delle Finanze concemente il Regolamento recante nonne di attuazione dell'art. 43, comma 4, della legge 27 dicembre 1997 , n. 449, il quale ha previsto che per talune prestazioni svolte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze può essere richiesto il versamento di un contributo nelle forme e con le modalità previste dai relativi atti convenzionali di volta in volta stipulati, indicando espressamente, tra le altre fattispecie, le delegazioni di pagamento; I'art. l, comma 402, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che contempla I'obbligo per i tutti i Corpi di polizia e per le Forze Armate di awalersi, a partire dal 1" gennaio 2016, delle procedure informatiche del Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie; I'art. 16, comma 6-bis, del decreto-legge 24 apile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che ha previsto come le prestazioni, comprese le eventuali ritenute, di cui all'art. 43, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n.449, erogate a favore del personale amministrato attraverso servizi stipendiali del sistema'NoiPA" del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono fornite esclusivamente in modalità centralizzata attraverso lo stesso sistema i 'NoiPA"; convengono e stipulano quanto segue Art. I (Modalità di fruizione della delegazione di pagamento) l. L'Amministrazione autorizza i competenti Uffici che gestiscono il trattamento economico ad operare le trattenute, tranne nei casi in cui si verifichi intemrzione o sospensione di assegni, sulle competenze mensili dei propri dipendenti che rilascino apposita delega in favore della Società, nella misura in cui le trattenute stesse non superino i limiti previsti dal testo unico approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni. 2. In caso di concorso della quota delegata con cessione garantita dal Fondo di cui all'art. 16 dello stesso D.P.R. n. 180/1950 o comunque garantite, ai sensi del successivo art.34, così come modificato dall'art. l, comma 137, della legge 30 dicembrc 2004, n. 311, da compagnie di assicurazione legalmente esercenti I'attività di gwanÀ4 e/o con altre delegazioni, la cui esecuzione è atto dovuto per I'Amministrazione, non può, comunque, superarsi la metà dello stipendio. 3.La quota relativa all'istituto della delegazione deve essere unica e non può essere, di norm4 superiore al singolo quinto delle competenzn mensili. Àrt.2 (Beneficiari) 1. Agli effetti della presente convenzione, i dipendenti possono stipulare con la Società polizze assicurative contro gli infortuni, sulla vita" sanitarie, per la copertura di rischi professionali, sulla casa di abitazione o per la costituzione di posizioni previdenziali integrative dell'assicurazione generale obbligatoria il cui premio potrà eisere pagato mediante delegazione. Art.3 (Trattenute stipendiali) l. L'effettuazíone delle trattenute verrà eseguita dall'Amministrazione a mezzo dei competenti uffici i quali prowederanno alle necessarie operazioni contabili di verifica modifica e cessrzione delle trattenute medesime. 2. In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito dell'applicazione di ritenute per recupero di crediti erariali ai sensi dell'art.3 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n.295, o di ritenute di ufficio per morosità a norma degli artt. 60, 6l e 62 del D.P.R. n. 180/1950 o di altre disposizioni di legge, la quota delegàta continua ad essere trattenut4 a condizione che all'amministrato sia garantita la conservazione di meta dello stipendio in godimento prima della riduzione. 3. L'Amministrazione non è responsabile per l'intemrzione delle trattenute stipendiali a causa di atto o fatto non imputabile alla stessa. (Versamenti aerri*f oo,. stipendiali) versamenti delle trattenute venanno operati dal Ministero dell'Economia e delle 1. I Finanze-Dipafimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi, mediante emissione di titoli di spesa estinguibili con accreditamenti al conto corrente bancario o postale avente le coordinate IBAN ,o comunque altro conto corrente indicato formalmente dalla Societa, entro il mese successivo a quello cui si riferiscono le trattenute medesime. O, in alternativa, per le Amministrazioni statali che non si awalgono del sistema NoiPA l. I versamenti delle trattrenute venanno operati dal mediante emissione di spesa estinguibili con accreditamenti al conto corrente bancario o titoli di postale avente le coordinate IBAN comunque altro conto corrente indicato formalmente dalla Società, entro successivo a quello cui si riferiscono le trattenute medesime. il ,o mese Art.5 (Oneri amministrativi) l. La Società si impegna, a fronte dell'attività amministrativa concernente le trattenute stipendiali, a sostenere gli oneri amministrativi in relazione al numero di delegazioni attivate in virtù della presente convenzione. 2. Per la determinazione degli oneri amministrativi dowti nonché per le modalità di versamento, le parti fanno integrale riferimento e rinvio alle previsioni recate dalle circolari diramate in proposito dalla Ragioneria Generale dello Stato. In particolare, la Societa si obbliga a corrispondere I'onere nelle misure di € 9,00 (euro nove/}}) una tantum per ogni delega di nuova attivazione e € 0,65 (euro zerol65) mensili, per ogni delega attiva. 3. Eventuali successivi aggiornamenti degli oneri amministrativi saranno applicati anche alle delegazioni attivate e ancora in essere. AÉ.6 (Versamento degli onerÍ amministrativi) l. Il versamento degli oneri dowti per le delegazioni di pagamento, previa ritenzione degli stessi attraverso il sistema NoiPA sulle somme trattenute al dipendente e destinate ad essere accreditate alla Società, sarà operato a favore del capitolo del bilancio dello Stato 3374 - "Contributi rivenienti dall'attività di riscossione e versamento dei premi assicurativi e dei contributi previdenziali integrativi a carico dei dipendenti, da estinguere mediante I'istítuto della delegazione di pagamento", tramite titolo di spesa commutato in quietanza di entrata. O, in alternativa, per le Amministrazioni statali che non si avvalgono del sistema NoiPA l. Il versamento degli oneri dowti per le delegazioni di pagamento sarà effethrato, previa ritenzione degli stessi sulle somme trattenute al dipendente e destinate ad èssere accreditate alla Societa, mediante bonifico bancario o altro strumento idoneo a favore del capitolo del bilancio dello stato 3374 - "Contributi rivenienti dall'attività di riscossione e versamento dei premi assicurativi e dei contributi previdenziali integrativi a carico dei dipendenti, da estinguere mediante l'istituto della delegazione di pagamento". A'rt.7 @urata) l. La presente convenzione entra in vigore il .... e si intende valida fino al ...... con esclusione di rinnovo tacito, fatte comunque salve le clausole di cui agli artt. 3,4,5 e 6. 2. Prima della scadenza le parti, con atto scritto, possono convenire una proroga della presente convenzione per un periodo, singolarmente considerato, non superiore alla durata originaria della convenzione stessa. Con le medesime formalità, [a proroga, prima della scadenza, può essere reiterata. 3. La presente convenzione non produce effetti in relazione alle partite stipendiali chiuse a seguito della cessazione, per qualunque causa, dal servizio del dipendente interessato a far data dall'awenuta cessazione. Art.8 (Recesso) 1. E' prevista la facoltà di recesso dalla presente convenzione di ciascuna delle due parti da esercitarsi in forma scriffa e con un preawiso di almeno sessanta giorni. Art.9 (Comunicazioni della Società) l. Nel periodo di vigenza della convenzione, la Società si impegna a comunicare all'Amministrazione, ento il termine di trenta giorni dal verificarsi àeiti eventi, qualsiasi intervenuta variazione concemente la Società siessa, quali, ad esempiJe senza pretesa di esaustività, il cambiarnento della sede e il mutamènto della denominazione sociale, nonché ogni fatto che ne limiti la capacità giuridica. 2. Nelle suindicate evenienze, inoltre, la Società dovrà inviare un'apposita comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento degli Affari Generali, del Personale e dei Servizi, Direzione dei Sistemi Informativi e dell'Innovazione, all'indftizzo di posta certificata [email protected] owero, in via altemativ4 con posta raccomandata. La violazione di tali impegni costituisce motivo di risoluzione della convenzione. Art. l0 (Trattamento dei dati personali) l. Le pani si impegnano, per i profili di propria competenz4 a garantire il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del decreto legislativo 30 giugnJ2003,n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali. Art. 11 (Registrazione in caso d'uso) Il presente atto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi della normativa vigente. 2. Nell'eventualità di registrazione in caso d'uso, la relativa spesa è a carico della parte 1. richiedente la registrazione. Letto, confermato e sottoscritto. Per la Società Per I'Amministrazione Allegato C CONVENZIONE IN MATERIA DI CONTRIBUTI AD ONLUS ED ENTI MUTUALISTICI tra (codice fiscale ........), di seguito "Amministrazione", nella persona di nato il ...... a in qualità di e .... con sede fiscale al Registro .., partita legale in (codice ......e iscrizione IVA.. seguito "Ente", nella persona di nato il ...... a codice fiscale in qualita di premesso che I'Ente non ha alcuno scopo di lucro e, a noÍna dello statuto, svolge la propria attivita nel ........ ....; settore (opzionale) la normativa fiscale vigente prevede che le erogazioni liberali devolute all'Ente sono deducibili o detraibili ai fini dell'IRPEF per il donante; I'Ente, per il perseguimento delle proprie finalità statutarie, accetta libere donazioni da parte di terzi; I'Ente, per il perseguimento delle proprie finalita statutarie, riceve di quote sociali da parte degli associati; il versamento le parti concordano che ai fini della presente convenzione le operazioni di delegazione di pagamento sono da ritenersi assimilate alle cessioni del quinto dello stipendio; I'Amministrazione non risponde, altresì, per inadempienzanei confronti dell'Ente per fatti dipendenti, in particolare, da azioni giudiziarie sugli stipendi; la presente convenzione intende disciplinare la delegazione che il dipendente pubblico (di seguito, anche amministrato) rilascia all'Amministrazione per pagare, tramite trattenuta sugli emolumenti spettanti, I'Ente in ragione dell'awenuta sottoscrizione di un impegno a devolvere un contributo o una quota associativa: visti gli artt. 1269 e seguenti del codice civile concernenti delegazione di pagamenlo; la disciplina della il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, sull'approvazione il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni; del testo unico delle leggi concernenti il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1950, n. 995, inerente all'approvazione del nuovo regolamento per I'esecuzione del nuovo testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni ; il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, in materia di controllo espletato dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato attraverso gli Uffici Centrali di Bilancio e le Ragionerie Territoriali dello Stato; I'art. ll, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che ha previsto per tutte le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. I del decreto legislativo 30 maîzo 2001, n. 165, la possibilit4 al fine di razionalizzare i termini di pagamento delle retribuzioni, di stipulare convenzioni con il Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio2013,n.67, inerente al regolamento di organizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze; il decreto 30 luglio 2013, n. 123, del Ministro dell'Economia e delle Finanze concemente il Regolamento recante norÍne di attuazione dell'art. 43, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale ha previsto che per talune prestazioni svolte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze può essere richiesto il versamento di un contributo nelle forme e con le modalita previste dai relativi atti convenzionali di volta in volta stipulati, indicando espressamente, tra le altre fattispecie, le delegazioni di pagamento; I'art. 1, comma 402, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che contempla l'obbligo per i tutti i Corpi di polizia e per le Forze Armate di awalersi, a partire dal lo gennaio 2016, delle procedure informatiche del Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie; I'art. 16, comma 6-bis, del decreto-legge 24 ap,'ile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che ha previsto come le prestazioni, comprese le eventuali ritenute, di cui all'art. 43, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n.449, erogate a favore del personale amministrato attraverso i servizi stipendiali del sistema'NoiPA" del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono fornite esclusivamente in modalita centralizzata affraverso lo stesso sistema "NoiPA"; convengono e stipulano quanto segue Art. I (Modalità di fruizione della delegazione di pagamento) l. L'Amministrazione attorizza i competenti Uffrci che gestiscono il trattamento economico ad operare le trattenute, fianne nei casi in cui si verifichi intemrzione o sospensione di assegni, sulle competenze mensili dei propri dipendenti che rilascino apposita delega in favore dell'Ente, nella misura in cui le fiattenute stesse non superino i limiti previsti dal testo unico approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni. 2. In caso di concorso della quota delegata con cessione garantita dal Fondo di cui all'art. 16 dello stesso D.P.R. n. 180/1950 o comunque garantite, ai sensi del successivo art.34, così come modificato dall'an. 1, comma 137, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, da compagnie di assicurazione legalmente esercenti I'attività di guarg1i1 e/o con altre delegazioni, la cui esecuzione è atto dovuto per I'Amministrazione, non può, comunque, superarsi la metà dello stipendio. Àrt.2 (Fruitori) 1. Agli effetti della presente convenzione, i dipendenti possono impegnarsi nei confronti dell'Ente a versare un importo predeterminato esclusivamente a titolo di erogazione liberale, contributo o quota associativa mediante delegazione di pagamento. 2. La durata delle trattenute stipendiali di cui alla delegazione di pagamento non può essere inferiore a dodici mensilità e non può eccedere centoventi mensilita. 3. L'Ente prende atto che il dipendente ha la facoltà, trascorso il periodo minimo di cui al comma 2, di revocare in ogni momento la delegazíone di pagamento, senza che ciò possa legittimare alcuna pretesa o responsabilità a carico dell'Amministrazione. Art.3 (Trattenute stipendiali) 1. L'effeuuazione delle trattenute verrà eseguita dall'Amministrazione a mezzo dei competenti uffici i quali prowederaruro alle necessarie operazioni contabili di verifica, modifica e cessazione delle trattenute medesime. 2. In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito dell'applicazione di ritenute per recupero di crediti erariali ai sensi dell'art.3 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n.295, odi ritenute di ufficio per morosità a norma degli artt. 60, 6l e 62 del D.p.R. n. 180/1950 o di altre disposizioni di legge, la quota delegata continua ad essere trattenut4 a condizione che al delegante sia garantita la conservazione di metà dello stipendio in godimento prima della riduzione. 3. L'Amministrazione non è responsabile per I'intemrzione delle trattenute stipendiali a di atto o fatto non imputabile alla stessa. causa Art.4 (Versamenti delle trattenute stipendiali) l. I versamenti delle trattenute venanno operati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi, mediante emissione di titoli di spesa estinguibili con accreditamenti al conto corrente IBAN. bancario o postale avente le coordinate comunque altro conto corrente indicato formalmente dall'Fnte, entro quello cui si riferiscono le trattenute medesime. .... il ,o mese successivo a O, in alternativa, per le Amministrazioni statali che non si awalgono del sistema NoipA l. I versamenti delle trattenute venanno operati dal ;;;;';óiliii ;;; ;;;t"#i ;i ;; ;,?til:"*:Tì:['i'"1'i:[ Íi coordinate IBAN. ..... , o comunque altro conto corrente indicato formalmente dall'Ente, entro il mese successivo a quello cui si riferiscono le trattenute medesime. Art.5 (Oneri amministrativi) 1. L'Ente si impegn4 a fronte dell'attività amministrativa concemente le trattenute stipendiali, a sostenere gli oneri amministrativi in relazione al numero di delegazioni attivate in virtù della presente convenzione. 2. Pet la determinazione degli oneri amministrativi dowti nonché per le modalità di versamento, le parti fanno integrale riferimento e rinvio alle previsioni recate dalle circolari diramate in proposito dalla Ragioneria Generale dello Stato. In particolare, I'Ente si obbliga a corrispondere I'onere nelle misure di € 0,30 (euro zerol3}) una tantum per ogni delega di nuova attivazione e € 0,10 (euro zeroll0) mensili, p.r ogni delega affiva3. Eventuali successivi aggiornamenti degli oneri amministrativi saranno applicati anche alle delegazioni attivate e ancora in essere. Art.6 (Versamento degli oneri amministrativi) l. Il versamento degli oneri dovuti per le delegazioni di pagamento, previa ritenzione degli stessi attraverso il sistema NoiPA sulle somme trattenutó al dipendente e destinate ad essere accreditate all'Ente, sarà operato a favore del capitolo del bilancio dello Stato 3778 - "Contributi dovuti per la riscossione e il versamento delle rate di rimborso dei mutui contratti dai dipendenti statali da estinguere mediante I'istituto della delegazione di pagamento",trarrrite titolo di spesa commutato in quietanza di entrata. O, in alternativa, per le Amministrazioni statali che non si avvalgono del sistema NoipA l. Il versamento degli oneri dovuti per le delegazioni di pagamento sarà effettuato, previa ritenzione degli stessi sulle somme trattenute al dipendente e destinate ad essere accreditate all'Ente, mediante bonifico bancario o altro strumento idoneo a favore del capitolo del bilancio dello Stato 3778 - "Contributi dovuti per Ia riscossione e il versamento delle rate di rimborso dei mutui controtti dai dipendenti statali da estinguere mediante I'istituto della delegazione di pagamento". Àrt,7 @urata) 1. La presente convenzione entra in vigore il .... e si intende valida fino al ...... con esclusione di rinnovo tacito, fatte comunque salve le clausole di cui agli artt. 3,4, 5 e 6. 2. Prima della scader:za,le parti, con atto scritto, possono convenire una proroga della presente convenzione per un periodo, singolarmente considerato, non superiore alla durata originaria della convenzione stessa. Con le medesime formalità, la proroga, prima della scadenza, può essere reiterata. 3. La presente convenzione non produce effetti in relazione alle partite stipendiali chiuse a seguito della cessazione, per qualunque causa, dal servizio del dipendente interessato a far data dall'awenuta cessazione. Art.8 (Recesso) l. E' prevista la facolta di recesso dalla presente convenzione di ciascuna delle due parti da esercitarsi in forma scritta e con un preawiso di almeno sessanta giorni. Art.9 (Comunicazioni dell'Ente) 1. Nel periodo di vigenza della convenzione, I'Ente si impegna a comunicare all'Amministrazione, entro il termine di trenta giorni dal verificarsi degli eventi, qualsiasi intervenuta variazione concemente I'Ente stesso, quali, ad esempio e senan prètesa di esaustiviti il cambiamento della sede e il mutamento della denominazione sociale. nonché ogni fatto che ne limiti la capacità giuridica. 2. Nelle suindicate evenienze, inoltre, I'Ente dovrà inviare un'apposita comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento degli Affari Generali, del Personale e dei Servizi, Direzione dei Sistemi Informativi e dell'Innovazione, all'indinzzo di posta certificata [email protected] owero, in via alternativ4 con posta raccomandata.La violazione di tali impegni costituisce motivo di risoluzione della convenzione. Art. 10 (Trattamento dei dati personali) l. Le parti si impegnano, per i prof,rli di propria competenza, a garantire il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali. Art. ll (Registrazione in caso d'uso) 1. Il presente atto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi della normativa vigente. 2. Nell'eventualità di registrazione in caso d'uso, la relativa spesa è a carico della parte richiedente la registrazione. Letto, confermato e sottoscritto. Per I'Ente Per I'Amministrazione Allegato D COI\WENZIONE CENTRALIZZAT A IN MATERIA DI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE RC AUTO tra il Ministero dell'Economia Generale, del Personale e e delle Finanze - Dipartimento dell'Amministrazione ' Direzione dei Sistemi Informativi e dei Servizi dell'Innovazione (di seguito, anche DAG-DSII), con sede in Piazza Dalmazia n. 1 00198 Roma. codice fiscale ,legalmente rappresentato, ai fini della presente convenzione, da nato a codice fiscale in qualità di e ..... fiscale. IVA... con sede legale in (codice partita ....e iscrizione al Registro unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi-RUl al n. .........), di seguito o'Società", nella persona di nato il codice frscale ......, in qualita di . premesso che nell'ambito del Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi opera la struttura oryaruzzativa della Direzione dei Sistemi Informativi e dell'Innovazione competente anche alla gestione delle partite stipendiali, tramite il sistema NoiPA, dei dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche; la Società è una impresa che opera nel mercato assicurativo ..... .............; la Società stipula polizzn assicurative con i dipendenti pubblici, da estinguersi con trattenute mensili sui loro emolumenti in forza di delega rilasciata dai medesimi dipendenti; le parti concordano che ai fini della presente convenzione le operazioni di delegazione di pagamento sono da ritenersi assimilate alle cessioni del quinto dello stipendio; I'Amministrazione non risponde, altresi, per inadempienza nei confronti del delegatario per fatti dipendenti, in particolare, da azioni giudiziarie sugli stipendi; la presente convenzione intende disciplinare la delegazione di pagamento che il dipendente pubblico (di seguito, anche amministrato) rilascia al DAG-DSII per pagare, tramite trattenuta sugli emolumenti spettanti, la Societa in ragione dell'awenuta sottoscrizione di un contratto di assicurazione sulla responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti (d'ora in avanti, RC auto); visti gli artt. 1269 e seguenti del codice civile concementi la disciplina della delegazione di pagamento; il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, sull'approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1950, n. 895, inerente all'approvazione del nuovo regolamento per I'esecuzione del nuovo testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, in materia di controllo espletato dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato attraverso gli Uffici Centrali di Bilancio e le Ragionerie Territoriali dello Stato; ll, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 1ll, che ha previsto per tutte le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. I del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la possibilit4 al fine di razionalizz.are i termini di pagamento delle retribuzioni, di stipulare convenzioni con il Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi; I'art. il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 67, inerente al regolamento di organizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze; il decreto 30 luglio 2013, n. 123, del Ministro dell'Economia e delle Finanze concernente il Regolamento recante norîne di attuazione dell'art. 43, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale ha previsto che per talune prestazioni svolte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze può essere richiesto il versamento di un contributo nelle forme e con le modalita previste dai relativi atti convenzionali di volta in volta stipulati, indicando espressrrmente, tra le altre fattispecie, le delegazioni di pagamento; I'art. 1, comma 402, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che contempla I'obbligo per i tutti i Corpi di polizia e per le Forze Armate di awalersi, a partire dal lo gennaio 2016, delle procedure informatiche del Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie; l'art. 16, comma 6-bis, del decreto-legge 24 apt'.le 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che ha previsto come le prestazioni, comprese le eventuali ritenute, di cui all'art. 43, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, erogate a favore del personale amministrato attraverso i servizi stipendiali del sistema "NoiPA" del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono fornite esclusivamente in modalità centralizzata attraverso lo stesso sistema "NoiPA"; conyengono e stipulano quanto segue Art. I (Modalità di fruizione della delegazione) l. Il DAG-DSII si impegna ad operare le trattenute, tranne nei casi in cui si verifichi sospensione di assegni, sulle competenze mensili dei dipendenti amministrati che rilascino apposita delega in favore della Società, nella misura in cui le stesse non superino i limiti previsti dal testo unico, approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni. intemrzione 2. o Il DAG-DSII, quale struttura dedicata alla gestione delle partite stipendiali per il tramite del sistema NoiPA, si impegna a pagare il premio assicurativo nC autó alla Società attraverso una trattenuta stipendiale di dodici rate mensili di pari importo. 3. In caso di concorso della quota delegata con cessione garantita dal Fondo di cui all'an. 16 dello stesso D.P.R. n. 180/1950 o comunque garantite, ai sensi del successivo art. 34, così come modificato dall'art. 1, comma 137, della legge 30 dicembrc 2004, n. 3 I 1, da compagnie di assicurazione legalmente esercenti I'attivita di garur:p;i4 e/o con altre delegazioni, la cui esecuzione è atto dovuto per I'Amministrazione, non può, comunque, superarsi la metà dello stipendio. 4.L'istava di delegazione convenzionale di pagamento dowà essere formata e trasmessa con modalità telematiche, tramite I'apposita procedura informatica rilasciata dal DAGDSII. 5. La delegazione di pagamento avente ad oggetto un contratto di assicurazione RC auto potrà avere seguito esclusivamente nel caso in cui il medesimo contratto sia intestato o cointestato al dipendente. Art.2 (Beneficiari) 1. Agli effetti della presente convenzione, i dipendenti possono stipulare con la Società polizze assicurative per la responsabilita civile verso i terzi derivante dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti, obbligatorie in virtù dell'an . 122 del decreto legislativo 7 settembre 2005, 209, comprensive eventuali garar:u:ie accessorie quali, esemplificativamente, furto, incendio, rottura cristalli, assistenza legale, atti vandalici, n. di ecc. 2. In deroga alle previsioni dell'art. l90l del codice civile, la copertura assicurativa RC auto decorre dalla data indicata nel contratto, indipendentemente dal primo pagamento. Art.3 (Trattenute stipendiali) l. L'effettuazione delle trattenute verrà eseguita dal DAG-DSII. 2. In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito dell'applicazione di ritenute per recupero di crediti erariali ai sensi dell'art.4 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n.29S, o di ritenute di uffrcio per morosità a norma degli artt. 60, 61 e 62 del D.p.R. n. 180/1950 o di altre disposizioni di legge, la quota delegata continua ad essere trattenuta" a condizione che al delegante sia garantita la conservazione di metà dello stipendio in godimento prima della riduzione. 3. L'Amministrazione non è responsabile per I'intemrzione delle trattenute stipendiali a di atto o fatto non imputabile alla stessa. causa Ara.4 (Versamenti delle trattenute stipendiali) l. I versamenti delle trattenute verranno operati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi, mediante emissione di titoli di spesa estinguibili con accreditamenti al conto corrente bancario o postale avente le coordinate IBAN. ......... , o comunque altro conto corrente indicato formalmente dalla Società, entro il mese successivo a quello cui si riferiscono le trattenute medesime. Art.5 (Oneri amministrativi) l. La Societa si impegna, a fronte dell'attivita amministrativa concernente le trattenute stipendiali, a sostenere gli oneri amministrativi in relazione al numero di delegazioni attivate in virtù della presente convenzione. 2. Per la determinazione degli oneri amministrativi dovuti nonché per le modalità di versamento, le parti fanno integrale riferimento e rinvio alle previsioni recate dalle circolari diramate in proposito dalla Ragioneria Generale dello Stato. In particolare, la Societa si obbliga a corrispondere I'onere nelle misure di € 1,00 (euro uno/00) una tantum per ogni delega di nuova attivazione e € 0,65 (euro zerol65) mensili, per ogni delega attiva. 3. Eventuali successivi aggiomamenti degli oneri amministrativi saranno applicati anche alle delegazioni attivate e ancora in essere. Art.6 (Versamento degli oneri amministrativi) l. Il versamento degli oneri dowti per le delegazioni di pagamento, previa ritenzione degli stessi attraverso il sistema NoiPA sulle somme trattenute al dipendente e destinate ad essere accreditate alla Società, sarà operato a favore del capitolo del bilancio dello Stato 3374 - "Contributi rivenienti dall'attività di riscossione e versamento dei premi assicurativi e dei contributi previdenziali integrativi a carico dei dipendenti, da estinguere mediante I'istituto della delegazione di pagamento", tramite titolo di spesa commutato in quietanza di enhata. Àrt.7 (Durata) 1. La presente convenzione entra in vigore il .... e si intende valida fino al .... con esclusione di rinnovo tacito, fatte comunque salve le clausole di cui agli artt. 3,4,5 e 6. 2. Prima della scadetua,le parti, con atto scritto, possono convenire una proroga della presente convenzione per un periodo, singolarmente considerato, non superiore alla durata originaria della convenzione stessa. Con le medesime formalità, la prorog4 prima della scadenza, può essere reiterata. 3. La presente convenzione non produce effetti in relazione alle partite stipendiali chiuse a seguito della cessazione, per qualunque causa, dal servizio del dipendente interessato a far data dall'awenuta cessazione. Art.8 (Recesso) 1. E' prevista la facoltà di recesso dalla presente convenzione di ciascuna delle due parti da esercitarsi in forma scritta e con un preawiso di almeno sessanta giomi. Art.9 (Comunicazioni della Società) 1. Nel periodo di vigenza della convenzione, la Società si impegna a comunicare al DAGDSII, entro il termine di trenta giomi dal verificarsi degli eventi, qualsiasi intervenuta variazione concernente la Societa stessa, quali, ad esempio e senzzr pretesa di esaustivitàr, il cambiamento della sede e il mutamento della denominazione sociale, nonché ogni fatto che ne limiti la capacità giuridica. La comunicazione va effettuata all'indiirzzo di posta certificata [email protected]. La violazione di tali impegni costituisce motivo di risoluzi one della convenzione. Art. l0 (Trattamento dei dati personali) 1. Le parti si impegnano, per i profili di propria competenza" a garantire il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali. Art. 11 (Registrazione in caso d'uso) l. Il presente atto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi della normativa vigente. 2. Nell'eventualità di registrazione in caso d'uso, la relativa spesa è a carico della parte richiedente la registrazione. Letto, confermato e sottoscritto. Per la Società Per I'Amministrazione Allegato E A (1) Oggetto: istanza di delegazione di pagamento per contratto difinanziamento. ll/la sottoscritto/a (cognome) nato/a a provincia di codice fiscale residente a provincia di in -*-***-l i_i iti ffi "--""1 I :.......1! ipartita stipendiale n: i (J ..p via/piazza in i i =i telefono i posta elettronica fax ! i I i--_-"-_---_-__--' @ premesso che ha chiesto un finanziamento a - di seguito lstituto delegatario - che ha compilato e sottoscritto la parte riservata della presente istanza, attestando una positiva determinazione in ordine all'erogazione del finanziamento stesso, chiede di awalersi della delegazione di pagamento per quanto concerne rimborso del finanziamento appresso specificato e, per l'effetto, autorizza propria la amministrazione e con essa l'ufficio che gestisce la propria partita stipendiale a: trattenere irrevocabilmente dalle competenze mensili spettanti l'importo di euro ll c) dopolacomunicazionede||,|stitutode|egatarioinordine + + + all'awenuta erogazione del finanziamento; effettuare le trattenute nella misura suesposta, anche qualora le proprie spettanze fossero temporaneamente ridotte per qualsiasi ragione, a condizione che sia garantita la conservazione della metà dello stipendio, al netto di ritenute fiscali e previdenziali, in godimento prima della riduzione per la delegazione, escludendo comunque dal calcolo il trattamento di famiglia; riprendere ad effettuare le trattenute, in caso di loro sospensione per la temporanea riduzione delle proprie spettanze, all'atto del ripristino delle spettanze stesse; versare quanto trattenuto in esecuzione della delegazione sul conto corrente p91c91io/p_o-stp!e-!I'lgqk}_o_p!!:Ftil-q!_o {elp€*glio 9d._?.-v_qn!9 !g.:e*ege$t -qegdinate tBAN : altro conto dell'lstituto delegatario, dietro formale richiesta dello stesso. owero su i Penre atsenvAnA ALL' lsnruro DELEGATARTo ! finanziamento ii lmporto r-----^ j euro . I i ieuro =# (in cifre) m p orto euro I (in lettere) o b_a I e*ce_d u _g iffij(in to euro ii .----i cifre) Spese complessive (in lettere) euro Interessi complessivi euro :* !ffi........* (in cifre) (in cifre) *TAEG TEG# " Finanziamento da estinguere in n. i i rate mensili, a decorrere dalla data di comunicazione sull'effettiva erogazione del prestito, ciascuna di euro (in cifre) Garanzia del prestito Estinzione dell'eventuale altro finanziamento in corso, contratto con per euro ffi mensili e avente scadenza {in cifre) ISTITUTO DELEGATARIO TIMBRO E FIRMA Infine' l'istante si impegna a comunicare tempestivamente all'lstituto delegatario ogni suo trasferimento e a conferire analogo mandato per la prosecuzione delle ritenute necessarie all'estinzione del debito, essendo consapevole che l'lstituto delegatario potrà esperire nei propri confronti, per le rate rimaste inevase, le azioni previste dalla legge. Allegati (firma) (a): 1) 2) 3) AUTENTICA DI FIRMA ll presente atto identificata _sl9_t9"_:9l1_osgllllo_*[-"f ni-e""g.1gxn-qe_d'3!$-per-:_o_na mezzo IL FUNZIONARIO (6) a Allegafo E lstruzioni per lo compilazione ll modello va riempito a stampa o in stampatello, senza cancellazioni o abrasioni, in ogni sua parte, se del caso barrando i campi non compilati. La data, neicampiove è richiesta, va inserita nelformato giorno/mese/anno (gglmm/aaaa). Note (1)Amministrazione diappartenenza, che dovrà trasmettere l'istanza all'ufficio ordinatore del pagamento dello stipendio. Per le Amministrazionidello Stato che siavvalgono delsistema NoiPA, detto ufficio siindividua, di norma, come appresso specificato: Ufficio del personale, per i dipendenti delle Amministrazioni centrali; Competente Ragioneria Territoriale dello Stato-RTS, per dipendenti degli uffici periferici. (')Allegare documentazione in originale o copia autenticata. (3)lndicare l'lstituto delegatario verso il quale si intende estinguere il debito scaturente dal finanziamento già in corso; sarà cura del dipendente documentare l'awenuta estinzione. . -. (a)Descrivere sinteticamente idocumentiallegati, specificando se in originale, copia libera o copia autenticata. b b (t)Tipo i ed estremi del documento di riconoscimento owero, ricorrendone indicare " conoscenzo personole" (6)specificare i presupposti, . nome, cognome e qualífica, anche a mezzo stampigliatura funzionario che ha proceduto all'autentica della firma. o timbro, del F Allegato A (1) Oggetto: istanza di delegazione di pagamento per contratto di assicurazione. I i [nome, nato/a a Provincia codice (cognome) di,=-*,,,, I ìiil,. ..-ti fiscale residentea provincia I partita stipendiale n. --**j i di ,ti r telefono: ,: cap lf.* oosta elettronica @ premesso che di seguito Società -JniJ*l - che ha compilato e sottoscritto la parte riservata della presente istanza, attestando l'esistenza di una polizza asslcurativa afferente a rischi connessi a chiede di awalersi della delegazione di pagamento per quanto concerne il pagamento del premio assicurativo appresso specificato e, per l'effetto, autorizza la propria amministrazione e con essa l'ufficio che gestisce la propria partita stipendiale a: + lntt-gItep if-f-erggqb-!lp_q1-e_ d-qlle competenze mensili spettanti l'importo di euro effettuare le trattenute nella misura suesposta, anche qualora le proprie spettanze fossero temporaneamente ridotte per qualsiasi ragione, a condizione che sia garantita la conservazione della metà dello stipendio, al netto di ritenute fiscali e previdenziali, in godimento prima della riduzione per la delegazione, escludendo comunque dal calcolo il trattamento di famiglia; riprendere ad effettuare le trattenute, in caso di loro sospensione per la temporanea riduzione delle proprie spettanze, all'atto del ripristino delle spettanze stesse; versare quanto trattenuto In esecuzione della delegazione sul conto corrente bancario/p-o-_l3-î!-e_ intestato alla Società. {-q!S-gglpfj? S-d. e.rle_n!-e* !-e- rggy_q.n_tt cgefdinel--e_ IBAN owero su altro conto della Società delegataria, dietro formale richiesta della stessa. Penrc atsenvATA ALrl. SoqetA DELEGATARTA Oggetto del contratto: n itr assicurazione sulla vita assicurazione rischi professionali tr posizione previdenziale integrativa dell'assicurazione generale obbligatoria tr assicurazione sull'abitazione principale Scadenza owero durata Spese complessive euro i-------* ffi ..---**i (in cifre) Ammontare premio mensile (in lettere) Socrcrn DELEGATARIA (data) TIMBRO E FIRMA Infine' l'istante si impegna a comunicare tempestivamente alla Società delegataria ogni suo trasferimento e a conferire analogo mandato per la prosecuzione del pagamento del premio, essendo consapevole che la Società delegataria potrà esperire nei propri confronti, per i pagamenti rimasti inevasi, le azioni previste dalla legge. (firma) Allega ti (21: 1)_ 2l 3) ll presente atto mezzo AUTENTICA DI FIRMA è :t?-lo_ :g-!Io_:gl!"to ln FlQ p-resenza dalla persona istante, identificata a IL FUNZIONARIO (4) Allegafo F lstruzioni per la compilozione ll modello va riempito a stampa o in stampatello, senza cancellazioni o abrasioni, in ogni sua parte, se del caso barrando i campi non compilati. La data, neicampiove è richiesta, va inserita nelformato giorno/mese/anno (gg/mm/aaaa). Note (UAmministrazione diappartenenza, che dovrà trasmettere l'istanza all'ufficio ordinatore del pagamento dello stipendio. Per le Amministrazioni dello Stato che si avvalgono delsistema NoiPA, detto ufficio si individua, di norma, come appresso specificato: Ufficio del personale, per i dipendenti delle Amministrazioni centrali; Competente Ragioneria Territoriale dello Stato-RTS, per i dipendenti degli uffici periferici. S b (2)Descrivere sínteticamente i documenti allegati, specificando se in originale, copia libera o copia autenticata. {3)Tipo ed estremi del documento di riconoscimento ovvero, ricorrendone indicare " conoscenzo personole" (a)specificare nome, cognome i presupposti, . e qualifica, anche a mezzo stampigliatura o timbro, del funzionario che ha proceduto all'autentica della firma. Allegato G A (1) Oggetto: istanza di delegazione di pagamento per contributi a favore di ONLUS ed enti mutualistici. Illla sottoscritto/a nato/a a -****-*-: -lìióili*** ---***-iòd"ò;") " i provincia dii (_)i | codice 1,,,",,,,. fiscale residente a Provincia di in viaf piazza '' . ''''ì il i. partita stipendiale n., f li cao ....,-....-*, :i;i in.: i telefono i i fax postaelettronicai @ i premesso che intende assumere l'obbligo di elargire un contributo in denaro a favore dell'Ente - di seguito Ente delegatario - che ha compilato e sottoscritto la parte riservata della presente istanza, chiede di awalersi della delegazione di pagamento per quanto concerne i! versamento del predetto contributo volontario all'Ente delegatario e, per l'effetto, autorizza propria la amministrazione e con ess_a l_u_ffigio_qh-e_gglti_qge l. propria partita stipendiale a: trattenere per un periodo di mesi, salvo facoltà di revoca, dalle competenze spettanti l'importo mensile di euro effettuare le trattenute nella misura suesposta, anche qualora le proprie spettanze fossero temporaneamente ridotte per qualsiasi ragione, a condizione che sia garantita la conservazione della metà dello stipendio, al netto di ritenute fiscali e previdenziali, in godimento prima della riduzione per la delegazione, escludendo comunque dal calcolo il trattamento di famiglia; riprendere ad effettuare le trattenute, in caso di loro sospensione per la temporanea riduzione delle proprie spettanze, all'atto del ripristino delle spettanze stesse; versare quanto trattenuto in esecuzione della delegazione sul conto corrente bancario/postale intestato all'Ente delegatario ed avente le ti coordinate + + + + fBANI owero su altro conto dell'Ente delegatario, dietro formale richiesta dello stesso. Oggetto dell'obbligo assunto di elargire un predeterminato contributo periodico: tr versamento contributo volontario a favore di ONLUS; tr tr tr versamento quota associativa o contributo a favore di Ente mutualistico; aggiornamento contributo volontario a favore diONLUS; aggiornamento quota associativa o contributo a favore di Ente mutualistico; Scadenza owero durata Ammontare versamento volontario mensile a. euro iffi i euro (in cifre) (in lettere) ENTE DELEGATARIo TIMBRO E FIRMA i i -'/ : I i Infine, l'istante si impegna a comunicare all'Ente delegatario ogni suo trasferimento, con facoltà di conferire analogo mandato per la prosecuzione dell'obbligo assunto di elargire il predetto contributo. ti :i .*-*'''.''''*..--;ffi (firma) Allegati(a): 1) 2l 3) AUTENTICA DI FIRMA ll presente atto mezzo -s.FIo q_oj_to-q_crrttg !!1 Fla p-re-se-nza dalla persona istante, identificata a IL FUNZIONARIO (6) Allegato G lstruzioni per la compilazione senza cancellazioni o abrasioni, in ogni sua parte, se delcaso barrando icampi non compilati. ogni sua parte, se delcaso barrando il campo previsto. La data, nei campiove è richiesta, va inserita nelformato giorno/mese/anno (gglmm/aaaa). ll modello va riempito a stampa o in stampatello, (u Amministrazione di appartenenza, che dovrà trasmettere l'istanza all'ufficio ordinatore del pagamento dello stipendio. Per le Amministrazionidello Stato che siavvalgono delsistema NoiPA, detto ufficio si individua, di norma, come appresso specificato: Ufficio del personale, per idipendenti delle Ammínistrazionicentrali; competente Ragioneria Territoriale dello Stato-RTS, per i dipendenti degli uffici periferici. b b (2)La durata della delegazione deve essere compresa tra dodici e centoventi mensilità. (3)L'importo della trattenuta non può essere inferiore a cinque euro mensili. (a)Descrivere sinteticamente i documenti allegati, specificando se in originale, copia libera o copia autenticata. (s)Tipo ed estremi del documento di riconoscímento owero, ricorrendone i presupposti, indicare " conoscenzo personole" . (6)specificare nome, cognome e qualifica, anche a mezzo stampigliatura o timbro, del funzionario che ha proceduto all'autentica della firma. H Oneri amministrativi dovuti dai dele gatafi Tipología delegazione Attivírà Onere Periodicitù kuro) Ricezione istanza e istruttoria Contratti di finanziamento Trattenute, verifi che periodiche, variazioni, versamenti e rendicontazione Contratti di assicurazione e contribuzioni per posizioni fucezione istanza e istruttoria previdenziali integrative Contratti di assicurazione sull'abitazione Trattenute. versamenti e rendicontazione di unatanfum € mensile 2,05 6ue/05) € 9,00 (nove/00) € 0,65 una tantum mensile hero/65) Ricezione istanza e istruttoria con Contratti € 18,00 diciotto/0?) assicurazione modalita demateializzata € 1,00 (uno/00) una tantum RC auto Trattenute, versamenti e rendicontazione € 0,65 mensile hero/65) Ricezione istanze ed istruttoria € 0,30 una tantum hero/30) ONLUS ed enti mutualistici Trattenute. versamenti e rendicontazione € 0,10 kero/l0) mensile Allegato I Aspetti generali e comuni F.A.Q. Risposta Per le Amministrazioni dello Stato, relativamente alla tematica delle delegazioni convenzionali di pagamento, quale articolazione del MEF è titolata a diramare istruzioni aventi portata generale e con quale Ferma restando I'autonomia interna delle varie Amministrazioni dello Stato, si rammenta che le istruzioni generali in materia di delegazioni convenzionali di pagamento sono diramate dalla RGS, stante anche compiti istituzionali attribuiti nel settore della finanza pubblica - in particolare, dalla legge n. 19612009 e dal decreto legislativo n.12312011 - e dal DAG, in relazione alla gestione del sistema NoiPA. Le più recenti istruzioni, frutto della compendiate nella presente circolare, sono n. I strumento? i il collaborazione pubblicazione sul sito web istituzionale httD://www.rqs.tesoro. it E' possibile delegare il DAG-DSII Le Amministrazioni interessate possono sempre delegare il alla stipula di una convenzione DAG-DSII alla stipula di convenzioni unificate con istituti di unificata in materia di delegazioni credito e altri soggetti abilitati a concedere finanziamenti nonché attraverso 2 tra la RGS ed il DAG e sono rese fruibili convenzionali di pagamento? Quale procedimento occorre seguire? la con compagnie di assicurazione e ONLUS ed enti mutualistici. Al riguardo, si evidenzia che la stipula di una convenzione processi razionaliz.zazione unificata consente la dei amministrativi. Inoltre, quanto ai contratti di finanziamento e ai contratti di assicurazione, la convenzione unificata dowebbe risultare più conveniente per gli stessi dipendenti, stante la più ampia platea dei potenziali fruitori e, quindi, la verosimile offerta di migliori condizioni da parte degli istituti delegatari. rammenta che le Amministrazioni interessate possono procedere alla stipula di convenzioni in materia di servizi di pagamento delle reúibuzioni, in virtù delle previsioni dell'art. 1, commi 446 e 447, della legge n.29612006, e dell'art. I l, comma 9, del decreto-legge n.98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. I I 1/201 l. Peraltro, il DAG-DSII può comunque stipulare, con validita per tutti i dipendenti di cui amminisfra le partite stipendiali, convenzioni cenfllizzate in materia di delegazioni convenzionali Si di pagamento. Si evidenzia che per le assicurazioni RC auto è J Le singole Amministrazioni dello Stato, al di là della possibilità di delegare il DAG-DSII alla stipula di una convenzione unificata in materia di delegazioni convenzionali di pagamento, hanno la facoltà di stipulare, con riferimento alla propria stnrttura orgwúz.zativ4 delle per I'intero convenzioni uniche ambito nazionale o, comunque, valide per tutti gli uffrci di un determinato ambito territoriale? contemplata solamente la convenzione centralizzata stipulata a cura del DAG.DSII. Sempreché tale circostanza comporti una semplificazione amminisfrativa e, quindi, si risolva in un'attuazione dei principi di trasparenza e di eflicienza che devono ispirare I'azione delle pubbliche amministrazioni, non sussistono ostacoli alla stipula da parte di un'Amministrazione di convenzioni che abbiano effrcacia anche su più uffîci, sia cenfali sia periferici, appartenenti alla propria stnrttura or ganiz.zativ a. Peraltro, si ritiene che le iniziative in tal senso, olfe a rispondere a principi di semplificazione, siano idonee a poter oftire ai dipendenti un'offefta più ampia e, verosimilmente, a condizioni più vantaggiose, specialmente in relazione ad Amministrazioni molto articolate o ramificate sul territorio (potrebbe essere, il caso, ad esempio, di una convenzione stipulata da un Ufficio Scolastico Regionale-USR con effrcacia per tutti gli ufftci periferici del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca-MIUR ubicati nella medesima regione nonché per tutte le Istituzioni scolastiche statali vieilate). t/20 Allegato n. 4 F.A.Q. E' possibile per il I Risposta DAG-DSII Sì. A prescindere dalla possibilità per le Amministrazioni di il DAG-DSII alla stipula di convenzioni unificate con procedere direttamente alla stipula di delegare 5 una convenzione cenfraliz,zata in istituti di credito e alti soggetti abilitati a concedere materia di delegazioni convenzionali finanziamenti nonché con compagnie di assicurazione e ONLUS di pagamento? ed enti mutualistici, il DAG-DSII può procedere autonomamente alla stipula di simili convenzioni. In tale evenienza" le convenzioni stipulate possono essere fruite da tutto il personale con partite stipendiali gestite tramite il sistema NoipA. Ciò posto, si rammenta che per le assicurazioni RC auto è prevista la stipula di convenzioni esclusivamente con modalità centalizzatae, quindi, solo da parte del DAG-DSII. Le convenzioni stipulate dalle In linea con i principi generali in materia di contratti stipulati da Amministrazioni con gli istituti di un soggetto pubblico, la previsione di una clausola di rinnovo credito o, comunque, esercenti il tacito nella convenzione stipulata non ne implica ineludibilmente credito nonché con le compagnie di I'automatica applicazione, stante pure I'obbligo assicurazioni o con le ONLUS e gli dell'Amministrazione di operare una valutazione in merito alla enti mutualistici possono essere prosecuzione del rapporto convenzionale e sulla persistente soggette a rinnovo tacito oppure tale validità delle relative pattuizioni. forma di rinnovo è da ritenere Al riguardo, occorre precisare che, di regol4 la volontà di assolutamente vietata? obbligarsi da parte della Pubblica amministrazione non può desumersi in via implicrta oltre ad essere comunque necessaria la forma scritta ad substoúiam. Peftanto, qualora persista I'interesse dell'Amministrazione a proseguire il rapporto disciplinato dalla convenzione, il rispetto dei summenzionati principi generali comporta l'esplicitazione di una manifestazione di volontà in tal senso da parte dell'Amministazione stessa, anche per rispondere al principio di trasparenza dell'azione amministrativa. La predetta manifestazione di volonta" poi, non deve sempre tradursi nella stipula ex novo di una distinta convenzione, essendo ammissibile, in un'ottica di semplificazione del procedimento amministrativo e nel presupposto che non si rendano necessarie modifiche, il rinnovo di quella in essere attraverso, ad esempio, un apposito scambio di corrispondenzatra i soggetti abilitati alla stipula. Da quanto esposto, si evince che, nei termini precisati, tale forma di rinnovo, sempreché esprcssarnente prevista dalla convenzione già stipulat4 non è vietata, sebbene non sia da ritenere né auspicabile, né preferibile. In ogni caso, comunque, I'Amministazione che si awale del sistema NoiPA ha I'onere di dare tempestiva comunicazione, utilizzando esclusivamente lo strumento della PEC, dell'intervenuto rinnovo al DAG-DSII, di cui si rammenta il relativo indirizzo: [email protected] Per completeTza, da quanto sopra illustrato discende, come corollario, che, in assenza di un'esplicita e puntuale clausola conftattuale di rinnovo, è assolutamente da escludere che possa configurarsi una rinnovazione della convenzione semplicemente prfacta concludentia. Si rammenta" infine, che scaduta la convenzione, in assenza di un suo rinnovo o di una nuova stipul4 non sarà possibile attivare nuove delegazioni convenzionali pagamento, mentre, owiamente, resteranno in atto solo quelle già precedentemente perfezionate. di 2D0 Allegato F.A.Q. n. 6 7 8 9 10 I Risposta schemi di convenzioni-tipo Sì. Igfatti, per agevolare i compiti delle Amministrazioni interósate, si è ritenuto opportuno fornire un concreto ausilio di allegati alla presente circolare riferiti alle delegazioni convenzionali natura documentale - rappresentato, appunto, dai cennati schemi di pagamento, rispettivamente, per i di convenzioni-tipo - wnza volere, con ciò, comprimere o, contratti di finanziamento (Allegato p€ggio, annullare i margini di autonomia operativa delle A), per i contratti di assicurazione Amministazioni medesime. Va da sé che, comunque, (Allegato B), per le erogazioni a I'autonomia operativa non può giungere a stravolgere I'impianto favore di ONLUS ed enti mutualistici di base delle precisate convenzioni-tipo, né, tantomeno, ad (Allegato C), per i contratti di introdune elementi non conformi alla normativa, anche di rango assicurazione RC auto (Allegato D) - secondario, in materia di delegazioni convenzionali di possono essere modificati da parte pagamento. delle Amminisúazioni interessate? Si precisa, infine, che l'allegato D, riservato alle convenzioni inerenti ai contratti di assicurazione RC auto stipulate con Gli modalita cenf:aliz.zatp. è utilizzabile solamente dal DAG-DSII. presentazione La dell'istanza di No. Nel rapporto tra il dipendente-delegante e delegazione convenzionale di l'Amministazione-delegata, stante la natura negoziale della pagamento implica, nel caso ne delegazione convenzionale, è da escludere l'esistenza di un sussistano i relativi presupposti, semplice automatismo nell'accoglimento dell'istanzq automaticamente la sua accettazione contrariamente a quanto vale, invece, per la delegazione legale. da parte dell'Amministrazione? Ciò nondimeno, similmente a qualunque altro prowedimento amministrativo, un eventuale diniego dell'Amminishazione deve Per effettuare essere motivato. il versarnento degli oneri amminisfativi alla competente Tesoreria dello Stato hamite bonifico, dove è possibile reperire i codici IBAI.I del cap. 3378 e del cap.3374, relativi, rispettivamente, agli oneri derivanti da contratti di finanziamento e da contratti di assicurazione? In quale momento va operato il versamento all'enhata del bilancio dello Stato degli oneri amministrativi dovuti dai delegatari? Per il versamento tramite bonifico degli oneri amministrativi, da eseguire da pafte delle Amministrazione dello Stato che non si awalgono del sistema NoiPA e degli enti pubblici che se ne awalgono, le coordinate IBAN di tutti i capitoli dell'entrata del bilancio dello Stato, olfre a poter essere acquisite presso la Banca d'Itali4 sono disponibili e consultabili al seguente indirizzo web: http ://www.rgs. mef. gov. it/VERSIONE-VStrumenti/Codici-IBA/ Si è dell'awiso, per ragioni di semplificazione procedimentale, che gli oneri in discorso debbano essere versati, una volta defalcati dalle trattenute operate al dipendente, contestualmente al trasferimento delle predette trattenute a favore del delegatario, o. comunque. subito dopo e in úempi brevissimi. L'Amministrazione che prowede al In assenza di circostanze particolari idonee a motivare una pagamento dello stipendio, dopo aver specifica esigenza di versamenti distinti per ciascun ente ritenuto gli oneri amministativi sulle delegatario, a rigore, ogni mese vanno effettuati - in presenza di taftenute stipendiali del dipendente, più tipologie di delegazioni convenzionali di pagamento deve effettuare mese un solamente due versamenti in ragione del diverso capitolo di versamento all'entrata del bilancio entrata (cap. 3378 per gli oneri derivanti da confratti di dello Stato in modo distinto per finanziamento da contibuti alle ONLUS agli enti ciascun ente delegatario owero può mutualistici, c&p. 3374 per quelli scaturenti da confatti di effettuare unico versamento assicurazione) owero, in alternativq un versamento unico, cumulativo? separando, owiamente, gli importi afferenti ai due capitoli - ogri e e un considerati. Va da se che i suddetti versamenti non possono che essere la risultante della somma degli oneri amministativi dovuti dai delegatari, per cui dovrà essere redatta apposita distinta da conservare agli atti per gli opportuni riscontri e per I'ipotesi di controlli successivi. 3/20 Allegato n. 11 F.A.Q. I Risposta in cui la trattenuta da Sì. In proposito, va ricordato ancora una volta che gli oneri effettuare a favore del delegatario non amminisfativi non rappresentano che il ristoro dei costi sostenuti abbia tovato capienza nello stipendio dall'Amministrazione processarìe delegazioni del dipendente e, quindi, il periodo di convenzionali di pagamento. Nell'ipotesi per le operatività della delegazione dovesse Pertanto, limitatamente alla misura dell'onere connesso alla scadenza trattenuta mensile, lo stesso si rivela dovuto per tutto il tempo in protrarsi oltre la originariamente prevista" per il cui I'Amministrazione (tramite il sistema NoiPA o altro sistema periodo eccedente sono egualmente di gestione delle partite stipendiali) prowede ad operare le dovuti dal delegatario gli oneri trattenute al dipendente e al successivo accreditamento a favore amministrativi? 12 del delegatario. La trattenuta stipendiale operata in In linea generale, sì. Owiamente, non devono essere superati i limiti previsti, secondo cui, salvo ipotesi eccezionali, le trattenute scaturenti da delegazioni convenzionali di pagamento non concorrere con altre trattenute, quali, possono eccederc il venti per cento dello stipendio netto. Ad ogni ad esempio, la cessione del quinto o modo, al dipendente deve essere garantita la conservazione di un'altra delegazione? metà dello stipendio in godimento prima della riduzione, per cui, qualora detto limite non potesse ess,ere rispettato per il concorso di altre trattenute, la quota relativa alla delegazione convenzionale deve essere pertinentemente diminuita e, se del virtù di una delegazione convenzionale di pagamento può caso, anche azznrata. ln presenza di più trattenute stipendiali in essere, però, allo scopo di tutelare il dipendente da eccessivi indebitamenti, I'Amministazione valuterà con rigore la presentazione di un'istanza di delegazione convenzionale di pagamento. l3 I soprawenuto pignoramento o Nell'ipotesi di sopraggiunto pignoramento o sequestro, menhe sequestro a valere sullo stipendio può non si hanno effetti sulla eventuale cessione del quinto, la avere un'incidenza sulla misura della trattenuta per una delegazione convenzionale di pagamento può trattenuta operata per una delegazione essere ridotta allorché non sia garantita al dipendente la fruizione convenzionale di pagamento? di almeno la metà dello stipendio netto. Nel caso, poi, esistano più trattenute in base a diverse delegazioni convenzionali di pagamento (ad esempio, per una polizza assicurativa e per un contratto di finanziamento), si procederà, di regola" a ridurre prima la trattenuta inerente al confatto più recente. Sul punto, si espone che, nelle statuizioni delle convenzioni-tipo, è fatta salva per l'Amministrazione, che non asisume alcuna responsabilità al riguardo, la possibilita di non adempiere - l4 In cosa si essenziali, sostanziano, nei loro tratti i controlli che gli uffrci riscontranti del sistema delle ragionerie devono espletare in ordine al versamento degli oneri amministrativi all'entata del bilancio dello Stato? - o di adempiere parzialmente all'impegno assunto nei confronti del delecatario in racione di fatti dioendenti da azioni ciurisdizionali. materia delegazioni convenzionali pagamento, preliminarmente, giova ricordare che, nell'ambito del sistema delle ragionerie, le RTS, ormai dal 1o marzo 201l, hanno assunto un ruolo attivo nella gestione delle partite stipendiali athaverso il sistema NoiPA, cheo sotto l'aspetto funzionale, è complementare a quello svolto a livello centrale da parte del DAG. Invece, segnatamente sui versamenti all'entrata del bilancio dello Stato, i controlli sono accentrati nell'UCB presso il MEF, il quale In di di stante il meccanismo che prevede la ritenzione degli oneri direttamente sulle trattenute stipendiali operate avrà cura di verificare, soprattutto, la tempestività e la corretta imputazione - degli importi versati. Per quanto attiene, - in particolare, al risconùo dei versamenti inerenti alle Amministazioni dello Stato incluse nel sistema NoiPA, I'UCB presso il MEF potra giovarsi, per tali operazioni. delle funzionalita del SIE. 4D0 Allegato I Modulistica F.A.Q. n. l5 Risposta I modelli A, A-1, B e B-l previsti Sì. La circolare n. 2\IRGS del 2005 disciplina precipuamente il dalla circolare n. 2llRGS del 2005, in rimborso della cessione del quinto dello stipendio e del piccolo parte modificati dalla circolale n. prestito, sebbene la modulistica intodotta" in parte modificata 13/RGS del 2006, sono ancora dalla circolare n. 13/RGS del 2006, è stata a suo tempo utilizzata utilizzabili? anche per la delegazione convenzionale di pagamento per i conhatti di finanziamento. Già con la circolare n. I/RGS del si è inteso semplificare la modulistica in discorso, nel modello C (ora Allegato E) i preesistenti modelli A e A-l e introducendo il modello D (ora Allegato F) per 2011, compendiando t6 veicolare in modo più appropriato le delegazioni convenzionali di pagaírento, rispettivamente, per i contratti di finanziamento e per i contratti di assicurazione. E' obbligatorio inserire, nei modelli L'indicazione della partita stipendiale agevola la trattazione delle E, F e G, I'indicazione della partita istanze delle delegazioni convenzionali di pagamento per i procedimenti gestiti tramite stipendiale nel relativo carnpo? sistema NoiPA. Tuttavi4 la mancanza di tale elemento non comporta I'invalidità della richiesta. Per le partite stipendiali non gestite tramite NoiPA, può essere utilmente fomito, nel campo "potita stipendiale n.", il numero di matricola del dipendente, sempre al fine di agevolare la traftazione delle istanze. modulistica afferente alle modelli, come chiarito nella circolare, rappresentano dei il T7 La delegazioni convenzionali di paganento, segnatamente ai modelli E, F o G, è modificabile, in particolare, da parte degli enti delegatari? 18 scopo di prevenire eventuali errori, è possibile indicare nei modelli E, F e G, anziché le coordinate IBAN del delegatario, estnemi della convenzione di riferimento in cui le Allo gli coordinate IBAN sono già presenti? I facsimili che, nel rispetto degli elementi essenziali che li connotano, possono essere suscettibili di limitate modifiche, mediante I'integrazione di ulteriori dati, utili a processare I'istanza di delegazione convenzionale di pagaÍiento proposta. In proposito, quindi, si rappresenta che non sussistono aprioristiche preclusioni per gli enti delegatari alla predisposizione di propri moduli prestampati (ad esempio, per mostrare il marchio o il logotipo aziendali, per recare qualche personalizzazione o informazione aggiuntiva o, più semplicemente per editare diversamente i campi relativi agli elementi e ai dati da fornire). Vanno, owiamente, salvaguardate la struttura e la totalità degli elementi e dei dati richiesti nei modelli facsimili. Quando i moduli predisposti dall'ente delegatario non si limitino alla mera stampigliatura del proprio marchio o logotipo, appare sommamente opportuno, anche per evitare inconvenienti procedimentali, che un esemplare del modello 'personalizzato' sia allegato alla convenzione stipulata, in modo da costituire un utile specimen. Sì. Sebbene gli uffrci ordinatori dello stipendio, già nell'ordinario processo di trattazione delle istanze di delegazione convenzionale di pagamento, prestino particolare attenzione e cura, per owie ragioni, al riscontro e all'esatto inserimento delle coordinate IBAI.I del delegatario, per evitarc temuti errori nella compilazione del campo "coordinate IBAN' dei modelli, è ammesso indicare, in alternativ4 gli estemi della convenzione di riferimento. 5/20 Allegato n. F.A.Q. t9 Le istanze di I Risposta delegazione Sì. A norma dell'art. 21, comma l, e dell'art. 38, comma 3, del convenzionale, modelli E, F e G, D.P.R. n. 445/2000, le istarize prodotte alla pubblica sottoscritte in originale, ma prive amminisnazione sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dell'autentica di firma, sono funzionario addetto, che procede all'autentica della egualmente valide se accompagnate sottoscrizione, owero sottoscritte e presentate unitamente a copia dalla fotocopia di un documento fotostatica non autenticata di un valido documento di identita del d'identità in corso di validità del sottoscrittore. Per ragioni di maggiore cautel4 sulla predetta dipendente? copia fotostatica del documento d'identita deve esserp stata apposta la sottoscrizione in originale del titolare e una dicitura contenente la data e il riferimento all'atto a cui tale copia è allegata (ad esempio, "Copia inerente a richiesta di finouiamento presso società ALFA S.p.a. Città, data gg/mndanno", oppure, "Copia inerente a polizza di assicurazione con società BETA S.p.a. Città, data gg/mn/anno", oppure, ancora, *Copia inerente a contribuzioni a favore della ONLUS GAMMA - Cittù, data gg/mm/anno"). Owiamente, in tale circostanza non sarà compilata la parte del - 20 Una volta perfezionato la il modello per delegazione convenzionale di pagamento, debitamente autoizzato dall'Amministrazione, il successivo inoltro all'ufficio ordinatore dello stipendio da chi va curato? 2l Nel modello delle delegazioni convenzionali di pagamento è competente. No. L'impegno che il dipendente assume sottoscrivendo I'istanza per awalersi della delegazione di pagamento convenzionale è chiaramente aggiuntivo rispetto a quello previsto dall'art. 36 del regolamento ernanato con il D.P.R. n. 895/1950 e non sostitutivo o alternativo. Pertanto, I'Amministrazione è tenuta egualmente ad effettuare le previste comunicazioni al delegatario. il dipendente si impegna comunicare tempestivamente al delegatario ogni suo trasferimento. Per i contratti di finanziamento e i confratti di assicurazione è pure specificato che il dipendente si obbliga a conferire analogo mandato per la prosecuzione delle trattenute necessarie all'estinzione del debito (nel caso di finanziamento) o del pagamento del premio (nel caso di assicurazione). Tale impegno esime I'Amministrazione dal fornire la comunicazione in merito prevista dall'art. 36 del D.P.R. n. 895/1950? E' importante che il dipendente Sì. In particolare, è di eshema importanza che sia indicato indichi nell'istanza di delegazione I'indirizzo di posta elettronica - non necessariamente avente un convenzionale i propri recapiti? dominio 'istituzionale' - in quanto, qualora durante I'esame dell'istanza di delegazione convenzionale di pagamento dovessero emergere delle inegolarita o delle carenze ritenute sanabili, I'Amministrazione prowederà, ordinariamente e salvo precisato che a 22 modello Autentica di /ìrma e nell'elenco degli allegati dowà €ssene indicato il documento di identita- unito in cooia. L'inoltro dell'istanza di delegazione convenzionale di pagamento all'ufficio ordinatore dello stipendio va curata direttamente dall'Amministrazione che ha autoizzato la delegazione stessa. Con I'occasione, si ricorda che per le Amministrazioni centrali dello Stato, di regola" I'uffrcio ordinatore dello stipendio è I'ufficio del personale, mentne per le Amministrazioni periferiche dello Stato as$lme detto ruolo, per lo più, la RTS territorialmente casi eccezionali, a formulare solo per posta elettronica la richiesta delle necessarie integrazioni o modifiche. Parimenti per posta elettronica verrà data notizia al dipendente circa I'eventuale determinazione negativa in merito all'istanza avmzata. 6/20 Allegato I Finanziamenti F.A.Q. n. 23 24 Risposta Cosa è il TEG e dove verificare il tasso limite? è possibile Per la richiesta di awalersi della delegazione convenzionale di ad un contratto di finanziamento, qual è la modulistica da utilizzarc? pagamento relativamente Il TEG è il tasso effettivo globale medio, riferito ad anno, rilevato trimestralmente dal MEF, sentita la Banca d'Italia, a nonna dell'art. 2 della legge n. 108/1996. Il deqeto ministeriale sulla rilevazione trimestrale del TEG è pubblicato sul sito del MEF-Dipartimento del Tesoro al seguente indkiz.m: htto://www.dt.tesoro.ililprevenzione reati fnamianl La modulistica da utilizzare per chiedere di awalersi della delegazione convenzionale di pagamento relativamente ad un contratto di finanziamento è rappresentata dal modello E, allegato alla presente circolare (sostanzialmente coincidente con il modello C, allegato alla circolare n. I/RGS del 2011). In proposito, si rammenta che il modello B e il modello B-1, previa richiesta, sono rilasciati dall'ufficio competente e sono frnaliuati a suffiagare la domanda di finanziamento avanzata dal dioendente. 25 Quale uffrcio è competente a La competenT4 al rilasciare il modello B-1, finalizzato stipendio. riguardo, è dell'ufficio ordinatore dello ad ottenere la c.d. 'tnessa in quota'? 26 il rilascio del modello B-1, No. L'operatività concreta della trattenuta stipendiale è sull'impegno dell'Amministazione 27 subordinata all'erogazione materiale del finanziamento stesso da circa la c.d. "messa in quota", implica parte dell'istituto mutuanúe, anche allo scopo di evitare che il I'awio automatico delle trattenute dipendente possa subire la trattenuta senza aver ancora ricevuto il stioendiali a carico del dioendente? finanziamento richiesto. controllo sulla corretúez.za del tasso praticato dall'istituto Quando deve essere controllato il rispetto del tasso praticato dall'istituto mutuante va svolto in più occasioni e può coinvolgere vari uffici. Il mutuante nel contatto di In sede di stipula della convenzione, I'Amministrazione finanziamento rispetto al tasso soglia stipulante deve verificare che il tasso inteso praticare dall'istituto quale uffrcio competente ad mutuante non superi limite oltre il quale tassi, a nonna espletare detto controllo? dell'art. 644 c.p., sono definititi sempre usurari. e è il Successivamente, in i occasione dell'esame dell'istanza di delegazione convenzionale per un contratto di finanziamento, è l'uffrcio ordinatore dello stipendio owero il competente uffrcio dell'Amministrazione di appartenenza del dipendente che procedono a verificare che il tasso effettivamente praticato al dipendente non superi quello indicato in convenzione. Nel corso del periodo di rimborso attaverso le tattenute stipendiali operate in virtù della delegazione convenzionale di pagamento, se non diversamente disposto nella convenzione, incombe, invece, al competente ufficio dell'Amministrazione che ha stipulato la convenzione verificare, trimestralmente, che il tasso praticato non superi, a causa degli intervenuti mutamenti del mercato, il tasso convenzionalmente previsto e, owiamente, anche quello oltre il quale è configurabile la fattispecie di usura. Nell'espletamento delle predette operazioni di verifica, per il controllo del solo rispetto del tasso di usur4 I'Amministrazione che si awale del sistema NoiPA per la gestione delle partite stipendiali può anche giovarsi delle eventuali comunicazioni rese in proposito dal DAG-DSII in viatelematica. Si precisa che per le convenzioni centraliz.z.ate, il controllo del tasso soglia è curato dal DAG-DSII, essendo l'Amministrazione stipulante. 7/20 Allegato F.A.Q. n. 28 I Risposta Per le verifiche inerenti al rispetto del tasso soglia dei contratti di finanziamento - anche con riguardo ai limiti in materia di usura a quale delle categorie di operazioni creditizie indicate nel decreto ministeriale - previsto dall'art. 2, comma 2, della legge n. 108/1996 occorre aver€ riguardo? L'aÍt. 2, comma 2, della legge n. 108/1996 prevede che le operazioni finanziarie, al fine della rilevazione del TEG, siano classificate annualmente per categorie omogenee con decreto del MEF, sentita la Banca d'Italia. Il decreto ministeriale più recente - avute presenti le "Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettnt globali medi ai sensi della legge sull'ustnd' emanate dalla Banca d'Ialia e pubblicate nella Gsvzetta uffrciale, serie generale, n. 200 del 29 agosto 2009 - è stato adottato il 24 dicembrc 2014 e pubblicato nellaGazznlta uffrciale, serie generale, n.301 del 30 dicembre 2014. 29 E' possibile che di la delegazione pagamento, in relazione a contratti di finanziamento, convenzionale abbia una durata superiore al presumibile restante periodo di lavoro del dipendente-mutuatario? Ciò precisato, dall'esame degli atti richiamati, si evince che, relativamente alle delegazioni di pagamento, occorre avere riguardo alla Categoria l0 *Altri finanziamentf' delle indicate Istruzioni di Banca d'Italia, corrispondente alla categoria "Altri lìnqrziamenti alle famislie e alle imprese". Ordinariamente no. Ragioni di natura interpretativa" di prudenza nonché, non da ultimo, di tutela del dipendente interessato inducono a ritenere che, di nonn4 non sia assentibile, pur in assenza di un esplicito e inequivocabile divieto normativo, la delegazione convenzionale di pagamento che preveda sin dall'origine, per il rimborso del finanziamento ottenuto, un piano di rimborso avente una durata superiore al presumibile periodo di servizio del dipendente-mutuatario. D'altra parte, dal punto di vista logico, la struttura della delegazione convenzionale di pagamento per i contratti di finanziamento, anche in virtù dell'incancellabile esistenza di uno spazio valutativo dell'Amministrazione, presuppone che il piano di rimborso sia temporalmente coercnte, quantomeno sotto un profilo teorico, con il presumibile periodo di servizio del dipendente. Pertanto, non potranno che èssere valutate con estremo rigore le istanze di delegazione convenzionale volte a veicolare un contratto di finanziamento che presenti un piano di rimborso avente una durata maggiore di quella del residuo periodo di lavoro del dipendente-mutuatario. Peralto, deve risultare dalla documentazione prodotta che la circostanza è ben nota sia al dipendente-delegante sia all'istituto mutuante. Naturalmente, I'Amministrazione non risponde nei confronti del delegatario per I'eventuale inadempienza da parJe del dipendente, una volta cessato dal servizio, a prescindere dalla causa. il di soggiungere, per completezza, che in nessun frangente e per nessuna ragione la delegazione convenzionale di pagamento per contratti di finanziamento può Da ultimo, è appena caso avere una durata suoeriore ai dieci anni. 30 Gli uffici del MEF deputati a gestire In via generale, il confollo che l'istanza di delegazione le partite stipendiali tramite il sistema convenzionale di pagamento non contenga clausole o pattuizioni NoiPA, in aggiunta al controllo significativamente difformi dalle condizioni previste dalla operato sul TEG in relazione al tasso convenzione deve essere effettuato, in sede istruttori4 da parte soglia oltre il quale è configurabile la degli uffici deputati a gestire le partite stipendiali, secondo le fattispecie di usur4 hanno I'obbligo modalità e le statuizioni stabilite nella convenzione stessa. di effettuare ulteriori controlli in merito agli altri tassi (ad esempio, TAEG ed ISC) dedotti in convenzione e nell'istanza di deleeazione? 8120 Allegato F.A.Q. n. 3t Risposta Per gli istituti e le società esercenti il Sì.Infatti, i soggetti che esercitano nei confronti del pubblico e in credito è obbligatorio indioare, in sede via professionale le attività di ooncessione di finanziamenti, di convenzione, numero assunzione di partecipazioni, di interrrediazione in cambi - come d'iscrizione degli definite dal decreto 17 febbraio 2009, n. 29, del Ministero intermediari finanziari di cui all'art. dell'Economia e delle Finanze devono risultare iscriui nel 106 decreto legislativo n. relativo albo. 385/1993, come modificato dal Tale albo è consultabile sul sito della Banca d'Italia, al seguente decreto leeislativo n. l4I /2010? indimzzo: https ://www.bancaditalia .it/ vicilanzal cons-albi-elenchi Come si calcola limite del tasso Sino al 13 maggio 2011, a nonna dell'art. 2, comma 4, della d'interesse oltre il quale si configura legge n. 108/1996, il limite oltne il quale i tassi sono considerati l'usura? sempre usurari si ricavava aumentando della metà TEG risultante dal decreto ministeriale, adottato nonna del precedente comma l, relativamente alla categoria di operazioni finanziarie in cui credito è compreso. Nel caso di specie, dunque, il tasso soglia di usura è determinato aumentando della di il all'albo - del 32 I il a il il 33 34 35 meta il TEG inerente alla categoria "Altri fìnanziamenti alle famiglie e alle imprese". Con effetto dal 14 maggio 201l, il menzionato ú.2, comma 4, della legge n. 108/1996 è stato modificato dall'art. 8, comma 5, lettera d), del decreto-legge n. 70/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2011. In base alla modifica innodotta il tasso di usura non può mai essere superiore a otto punti percentuali del TEG di riferimento e si determina aggiungendo quattro punti percentuali al medesimo TEG aumentato di un quarto. In pratic4 per valori del TEG pari o superiori a sedici punti percentuali, per verificare il tasso di usura, va semplicemente aumentato il valore di otto punti percentuali, mentre per valori inferiori a sedici punti percentuali occone operare un aumento del TEG di un quarto e sommare al risultato ottenuto ulteriori quattro punti percentuali. Nel caso di rinnovo di un No. Eo suffrciente produrre il piano del conto estintivo e il finanziamento, p€r dimostrare bonifico finale (in cui è evidenziato l'awenuto buon fine con la I'awenuta estinzione del precedente, specifica Eseguíto o similare) con il quale è stato è necessario produrre la quietanza tempestivamente saldato il finanziamento precedentemente in liberatoria? essere. In presenza della cessione del quinto Ordinariamente no. Fintantoché sono attive le contemporanee dello stipendio e di un piccolo frattenute per la cessione del quinto dello stipendio e del piccolo prestito, è possibile attivare una prestito, di nonnq non è possibile assentire anche una delegazione convenzionale di delegazione convenzionale di pagamento per un contratto di pagamento per un contatto di finanziamento. In proposito, si sottolinea che, ad ogni modo, al finanziamento? dipendente deve essere garantita la conservazione di meta dello stipendio netto. Allo scopo di tutelare il dipendente da eccessivi indebitamenti, in simili casi, I'Amministrazione valuterà con estremo rigore la presentazione di un'istanza di delegazione convenzionale di pagaurento. Nel caso di cessione del quinto dello Ordinariamente no. Infatti, salvo casi marginali (pignoramento stipendio e di pignoramento in essere, per importi minimi, in termini relativi, dello stipendio; ricorrenza può essere assentita una delegazione di condizioni eccezionali per grungere a trattenute sino alla metà convenzionale di pagamento per un dello stipendio), è da ritenere che, pure se la misura massima contratto di finanziamento? delle trattenute consentita dalla legge non è stata raggiunta" evidenti ragioni di tutela del dipendente e di cautela suggeriscono, in presenza, di una cessione del quinto e di un pignoramento, di non dar corso all'eventuale istanza di delegazione convenzionale di pagamento per un contratto di finanziamento. 9/20 Allegato F.A.Q. n. 36 I Risposta Allo scopo di rendere più celeri e No. La quota di "Quinto cedibile" evidenziata semplici gli nel cedolino unico si riferisce al momento dell'emissione dello stipendio. Dopo tale momento, la base stipendiale su cui va calcolato il quinto cedibile potrebbe essersi, nel frattempo, modificata (ad esempio, per la pres€nza di ritenute fiscali operate solo in alcuni mesi dell'anno, quali I'addizionale regionale all'IRPEF), per cui la quota indicata quota nel cedolino risulterebbe, in rraltà5 non corretta. adenrpimenti connessi alla delegazione convenzionale di pagamento inercnte ad un contratto di finanziamento, è possibile, anziché riconere ai dati forniti tramite Creditonet, 37 utilizare la evidenziata nel cedolino unico come "Ouinto cedibile"? Nel caso il contratto di finanziamento Non necessariamente. In virtù delle modifiche apportate dal sia stato promosso o concluso tramite decreto legislativo n. l4ll20l0 il cui art. 11 ha inserito I'art. un agente in attività finanziaria" è l2Sguater nel decreto legislativo n. 385/1993 in materia di necessario I'agente sia contratti di credito ai consumatori e di testo unico bancario, il monomandatario? contratto può essere validamente stipulato tramite agenti in attività finanziaria non monomandatari, allorché ricorrono le circostanze previste dall'anzidetto art. I2&-quater, fatte salve, naturalmente, le eventuali diverse previsioni della convenzione in - - che essere. 3E Per la promozione o la conclusione di No. L'art. 12 del decreto legislativo n. l4l/2010 statuisce che, tra confratti di finanziamento, le banche, altri, non costituisce esercizio agenzia attività gli intermediari finanziari, le imprese finanziaria: di investimento, le SG& le SICAV, le promozione conclusione contratti di imprese assicurative, gli istituti di finanziamento sotto qualsiasi forma da parte di banche, pagamento e Poste italiane S.p.A. intermediari frnanziai, imprese di investimento, SGR, awalersi SICAV, imprese assicurative, istituti di pagamento e necessariamente di agenti in attività Poste italiane S.p.A.; finanziaria? 2) la promozione e il collocamento di contratti relativi alla concessione di finanziamenti da parte dei promotori finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 3l del decreto legislativo n. 58/1998, effettuate per conto del soggetto abilitato che ha conferito loro I'incarico di promotore finanziario; 3) la promozione e il collocamento di conhatti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma da parte degli agenti di assicurazione regolarmente iscritti nel RUI di cui all'art. 109, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 20912005, su mandato diretto di banche e intermediari finanziari previsti dal titolo V del decreto legislativo n. 385/193. Pertanto, la promozione e la conclusione di conhatti relativi alla concessione di finanziamenti possono essere effettuate anche dai soscetti aDDena elencati. ln presenza di una trattenuta per una No. Fino a quando è attiva la trattenuta scaturente da una delegazione convenzionale di delegazione convenzionale di pagamento per un contratto di pagamento relativa ad un confatto di finanziamento non è possibile, soprattutto per ragioni gestionali e possibile attivare tecniche, attivare una trattenuta ulteriore, in aggiunta a quella già finanziamento gli di l) la e la in di sono tenuti ad 39 è un'ulteriorc frattenuta mediante una in essere, derivante da una nuova istanza di delegazione nuova delegazione convenzionale di convenzionale di pagamento concernente un secondo contatto di pagamento relativa sempre ad un finanziamento. contratto di finanziamento? t0120 Allegato F.A.Q. Risposta la stipula di un contatúo di finanziamento da estinguere tramite delegazione convenzionale di pagamento, in assenza di specifiche indicazioni nella convenzione in essere, è indispensabile l'esistenza di una garanzia per la restituzione del finanziamento, riguardo alla copertura dei rischi di cui all'art. 32 del D.P.R. n. 180/1950 (in pratica, premorienza e cessazione anticipata dal servizio)? La richiesta di una gamtrzia assicurativa idonea a coprire la n. 40 I Per restituzione del finanziamento all'accadimento di alcuni specifici eventi obbligatoria nel caso di cessione del quinto dello stipendio - trova fondamento nell'esigenza di tutelare il debitore, o i suoi aventi causa, dai rischi relativi. Pur tuttavia, si reputa che, qualora entambe le parti confraenti istituto mutuante e dipendente-mutuatario diano contez.za di - - - essene consapevoli delle conseguenze sul contratto di finanziamento rivenienti dal verificarsi di uno degli eventi indicati dall'art. 32 del D.P.R. n. 180/1950,l'agoettazione della istanza di delegazione convenzionale possa essere concessa anche in assenza della cennata garatuiaassicurativa. In concreto, la garanzia assicurativa non è condizione obbligatoria o indefettibile per assentire la richiesta di delegazzione convenzionale di pagamento relativamente ad un contatto di finanziamento, sempreché la convenzione stipulata non contenga una specifica previsione in tal senso. 4l Per le delegazioni convenzionali di No. Per esigenze di tutela del dipendente, onde evitare che le pagamento inerenti ai contratti di trattenute sullo stipendio possano materialmente iniziare prima finanziamento, la trattenuta da operare dell'erognzione del finanziamento il quale costituisce mensilmente sullo stipendio del l'obiettivo della richiesta del medesimo dipendente va dipendente può essere effettuata preliminarmente dimostrato che il finanziamento sia stato indipendentemente dall'awenuta effettivamente somministato. eroga:zione del finanziamento? 42 Nel caso del rinnovo di un contratúo di finanziamento owero della sua sostituzione con un nuovo contatto, anche con un differente istituto finanziario, per operare la frattenuta sullo stipendio del dipendente nella nuova misura convenuta, occorîe attendere I'awenuta comunicazione dell'estinzione del finanziamento precedente? 43 Per le delegazioni convenzionali di pagaÍiento inerenti ai contatti di finanziamento è applicabile anche la disciplina concernente la cessione del quinto dello stipendio? In proposito, sarà chiaramente a cura del dipendente interessato o dell'istituto finanziario fornire un'adeguata comunicazione al riguardo. E', comunque, facoltà dello stesso dipendentemutuatario rendere, in alternativa, un'esplicita dichiarazione sull'awenuto accredito a suo favore della somma mutuata. Sì. A tal fine, il dipendente interessato oppure uno degli istituti finanziari coinvolti dowanno fornire la dimostazione, attraverso idonea documentazione (quale, ad esempio, la produzione del piano del conto estintivo e il bonifico finale risultato andato a buon fine), dell'awenuta tempestiva estinzione del precedente finanziamento e dell'awenuta somministrazione delle somme afferenti al nuovo. Allo scopo, le relative comunicazioni possono essene effettuate anche per posta elettronica" allegando copia digitalizzata della pertinente documentazione. In particolare, la dimostrazione dell'estinzione del precedente finanziamento dovrà essere fornita contestualmente all'awenuta comunicazione della somministrazione del nuovo finanziamento. Rientr4 poi, nelle valutazioni di carattere istnrttorio dell'Amministazione chiedere, nel caso di dubbi o perplessita sulla documentazione pervenuta in copi4 I'esibizione dell'atto originale o di una copia conforme. Nella convenzione-tipo è contenuto un rinvio generale, con funzione di norma di chiusura, alla disciplina prevista per la cessione del quinto dello stipendio. Pertanto, malgrado l'esistenza di differenze sostanziali tra gli istituti in argomento, è possibile, nell'ipotesi di fattispecie non contemplate dalla convenzione stipulata" applicare alla delegazione convenzionale di pagamento le regole dettate per la cessione del quinto, in quanto compatibili e nei limiti in cui sia rawisabile un'effettiva assimilabilità dei due istituti. ricorrendo all' intemretazione analoeica. lU20 Allegato F.A.Q. n. 44 I Risposta E' da ritenersi consentita Preliminarmente, va precisato che non sussistono, a priori, I'applicazione da parte dell'istituto preclusioni per I'applicazione, ricorrendone i presupposti, deglí mutuante della prededuzione dal interessi di preammortamento sul finanziamento erogato capitale erogato al dipendente degli dall' istituto mutuante. eventuali mteressr di In proposito, si è dell'awiso che assuma, comunque, preammortamento? fondamentale importanza la convenzione stipulata tra I'Amministrazione e I'istituto mutuante, atto nel quale siffatta tematica deve trovale una propria esplicia regolamentazione, per ragioni di tutela e di tasparenza. In generale, per awalersi della delegazione convenzionale di pagamento, convenzione stipulata monte tra Amministrazione e delegatario che, in concreto, si pone come è la disciplina di riferimento per a i singoli contratti stipulati dal dipendentedelegante e il medesimo delegatario. Ne discende che la prededuzione sul finanziamento erogato al dipendente degli interessi di preammortamento non può configurare, allorché risultassero rispettate le prescrizioni convenzionali, una ragione ostativa al perfezionamento della richiesta di delesazione convenzionale di oacaÍiento. 45 ai dipendenti pubblici Ordinariamente no. In generale, la durata del pagamento delle con contratto di lavoro a tempo rate di rimborso del finanziamento non può eccedere il rimanente determinato, il piano di rimborso del periodo di tempo del contratto di lavoro. finanziamento tramite delegazione Ragioni di natura interpretativ4 di prudenza nonché, non da convenzionale di pagamento può ultimo, di tutela del dipendente interessato inducono a ritenerc Relativamente il periodo di tempo previsto che, di nonna, non sia assentibile, pur in assenza di un esplicito scadenza del medesimo divieto normativo, la delegazione convenzionale di pagamento contratto di lavoro? che preveda" per il rimborso del finanziamento ottenuto, un piano di rimborso av€nte una durata superiore alla durata del contratto di lavoro a tempo determinato del dipendente-mutuatario. Non sembra peregrino ricordare che il piano di rimborso deve avere una sua coerenza, sotto il profilo temporale, con il restante periodo di servizio del dipendente. Tra I'altro, non può essere dimenticato che l'art. 13 del D.P.R. n. eccedere per la 180/1950 prevede, per il personale assunto con contratto a tempo determinato, come la cessione del quinto dello stipendio non possa eccedere il periodo di tempo che, a contare dal momento dell'operazione, deve ancora trascorrerp per la scadenza del contatto in corso. Ciò precisato, fermo restando che dowanno essere valutate con estremo rigore le istanze di delegazione convenzionale di pagamento il cui contratto di finanziamento presenti un piano di rimborso avente una durata maggiore di quella del residuo periodo di lavoro del dipendente-mutuatario, in considerazione del rilievo delle volonta del delegante e del delegatario nelle fattispecie in discorso, non sembra potersi escludere a priori e in assoluto una pattuizione in tal senso, sempreché contenuta" oltne che nel confratto di finanziamento, anche nella relativa convenzione stipulata tra l'Amministrazione e I'istituto delegatario. Va da se che, ad ogni modo, I'Amministrazionedelegata" una volta conclusosi il rapporto di lavoro del dipendente per scadenza del termine, non ha più alcun obbligo nei confronti dell'istituto delesatario. 12D0 Allegato I Assícurazíonì Nell'ipotesi della stipula di più contratti di assicurazione (sanitariq sulla vita, ecc.) il dipendente deve procedere a produrre separate istanze di delegazione convenzionale di pagamento? il conhatto di assicurazione nell'ipotesi in cui il premio sia corrisposto awalendosi della delegazione convenzionale di Da quando decore pagamento? Ordinariamente sì. A ben vedere, anche se i contratti sono stipulati con una stessa compagnia di assicurazione, si tratta di differenti rapporti giuridici che, tra l'altro, solo in via occasionale possono avere la medesima durata. Pertanto, dal punto procedimentale, vanno prodotte separate istanze di delegazione che devono essere considerate in modo distinto anche relativamente all'applicazione degli oneri amministrativi conseguenti. ln ipotesi del tutto eccezionali, solamente qualora sia stato adeguatamente documentato che i contratti di assicurazione sono fra loro stettamente interconnessi e praticamente indivisibili, potà essere valutata discrezionalmente dall'Amministrazione su richiesta dell'istituto delegatario che, a tal fine, li considererà come un solo contratto - la possibilità di considerare gli stessi in modo unitario, anche ai fini della determinazione degli oneri amministativi, non comportando tm' apprezzabile incidenza sugli ordinari costi di procedimento sopportati. Sul punto, è il caso di specificare che il contratto concernente il c.d. "pacchetto assicurativo", volto ad assicurare più rischi congiuntamente, va ordinariamente trattato come un unico contatto, sempreché considerato unitariamente anche dalla Per tutti i tipi di assicurazione, il pagamento del premio, per il contaente assicurato, costituisce un obbligo cogente vero e proprio, nel senso che la copertura del rischio awiene solo allorquando il premio è staúo pagato. L'art. 1901 c.c. prevede, infatti, che, sino al momento dell'intervenuto pagamento del premio, il contratto di assicurazione resta sospeso: il contratto, pur giuridicamente effrcace, non copre, però, il rischio dedotto nello stesso. L'anzidetto principio è ritenuto valido per tutti i tipi di assicurazione (responsabilita civile, danni, vita" ecc.), sebbene, relativamente ai premi successivi al primo, la disciplina legislativa contempli svariati effetti conseguenti al mancato pagamento del premio, anche in dipendenza della tipologia di polina. Va chiarito, però, che è pienamente legittima la clausola derogatoria" in quanto più favorevole all'assicurato, con la quale si prevede la piena efficacia del rapporto assicurativo sin dalla sua decorrenza, nonostante il mancato pagamento del premio (Cassazione, sez, III, sent. n. 9462 del26 settembre 1997, e sez. I, sent. n.3771 del29 maî,zo 1993). Ad ogli modo, in assenza di clausole più favorevoli all'assicurato, solo con il pagamento del primo premio assicurativo la copertura del rischio è sicuramente effettiva. Quanto esposto sottolinea chiaramente I'importanza che assume procedere tempestivamente e senza ritardi ad effettuare la trattenuta stipendiale in particolare, quella afferente al pagamento della prima rata del premio assicurativo - derivante dal contratto di assicurazione. t3/20 Allegato F.A.Q. n. 48 I Risposta Awalendosi della delegazione No. La disponibilita dell'Amminishazione ad erogare un siffatto convenzionale di pagamento, possono servizio pagamento per conto del proprio dipendente, esseÍ,e pagati i premi assicurativi per attraverso I'istituto della delegazione convenzionale di la copertura di di rischi afferenti a pagamento, non può essere dilatata oltremisura" sino a ricomprendere qualunque contatto faccia capo al dipendente medesimo. Il predetto istituto, in concreto, è fruibile allorché sussistano anche degli interessi latamente generali, a fianco di qualsiasi immobile? quelli personali del dipendente interessato. Relativamente agli immobili, stante la rilevanza per la persona umana della casa di abitazione, è possibile awalersi della delegazione convenzionale di pagamento soltanto per corrispondere i premi derivanti da polizze di assicurazione contatte per salvaguardare I'integrità della sola abitazione principale e preservare il dipendente dai rischi scaturenti dal 49 Per possesso della stessa. awalersi della delegazione L'abitazione principale è quella in cui la persona dimora pagamento abitualmente propria residenza e, nella quale ha contratto di ordinariamente, il proprio domicilio (artt. 43 e 44 c.c.). intende per Per potersi awalersi della delegazione convenzionale di casa di pagamento relativamente ad un contatto assicurazione di relativamente ad un assicurazione, cosa si abitazione principale o convenzionale abitazione? 50 Ai fini della delegazione convenzionale di pagamento, in e la di sull'abitazione, stante pure le presunzioni di legge sulla coincidenza della residenza anagrafica con quella effettiva (Cassazione, sez. I, sent. n. 662 del 2l gennaio 2000) e con il domicilio (Cassazione, sez. I, sent. n. 24852 del 22 novembre 2006), la polizza di assicurazione deve riferirsi esclusivamente alla casa di residenza anagrafica del dipendente e limitatamente all'assicurazione dei danni collegati al possesso della medesima casa. Sì. Per tutti i rischi inerenti alla casa di abitazione che hanno formato oggetto del contratto di assicurazione (incendio, scoppio ordine all'abitazione principale, ta i o esplosione, responsabilità civile, ecc.) è possibile corrispondere rischi che possono essere assicurati i relativi premi awalendosi della delegazione convenzionale di rientrano anche quelli derivanti da pagamento. terremoto e calamita naturali? 5l Qual è il soggetto abilitato a Nel modello F è previsto che la parte riservata all'istituto sottoscrivere, per I'istituto delegatario rechi il relativo timbro e sia firmata. 52 il modello A comprova dell'esistenza di una poliz,za assicurativa" il soggetto abilitato alla sottoscrizione non può che essene identificato nell'intermediario che ha proposto e concluso il relativo contratto (agente, sub-agente, ecc.) e che, dunque, prowederà ad appone la propria firma" unitamente al relativo timbro. ln cosa consistono e quali sono le Le spese complessive richiamate nel modello F attengono ad spese complessive da indicare nel eventuali costi addizionali - per lo più derivanti da prestazioni modello F? aggiuntive di natura amministrativa o gestionale (apposita spedizione della quietanza valida ai fini fiscali, ecc.) - che le società di assicurazione, sulla base delle condizioni contenute nellapolizza stipulata, possono, in taluni casi, porre a carico degli delegatario, F? assicurati. t4/20 Allegato I Assícurazíoni RC auto F.A.Q. n. 53 Risposta quando decorre la copertura Come specificato nella pertinente convenzione-tipo (Allegato D), del confratto RC auto la copertura assicurativa" in deroga alle previsioni dell'art. 1901, nell'ipotesi in cui il premio sia primo cornm4 c.c., decome necessariamente dalla data indicata Da assicurativa corrisposto awalendosi della nel contatto e non dal prirno pagamento. Invero, tale effefio è inevitabile, stante i tempi tecnici necessari, pagamento? indicativamente stimabili intorno a due mesi, per poter attivare la úattenuta stipendiale ed eseguire il consequemiale pagamento a favore della compagnia assicurativa" a seguito della delegazione convenzionale di pagamento. Il contratto di assicurazione RC auto No. Sebbene I'art. 170-bis del decreto legislativo n. 209/2005, il cui premio è corrisposto mediante recante codice delle assicurazioni private, prevede che, su delegazione convenzionale di richiesta dell'assicurato, tale tipologia di contratto può essere di pagamento può avere una durata un anno più una frazione di anno, e nonostante I'art. 1899 c.c. superiore all'anno? contempli coperture di durata poliennale, stante il meccanismo delegazione convenzionale di 54 il delineato per )) 56 il pagamento dei premi tramite delegazione convenzionale, la durata confattuale deve essere invariabilmente di dodici mesi, pari al numero delle trattenute stipendiali da effettuare a tale titolo. Di converso, va da se che, owiamente, non è possibile attivare la delegazione convenzionale qualora il contratto abbia una durata inferiore a dodici mesi. Quali sono le coperture assicurative Le coperture assicurative, costituenti garanzie accessorie al accessorie che possono essere inserite confatto RC auto, possono essere varie a seconda dei servizi resi nel conhatto RC auto? da ciascuna compagnia. Nell'evidenziare, comunque, che ai fini della delegazione convenzionale di pagamento siffatte garanzie devono avere la medesima durata del contatto 'principale' cui accedono, se ne fornisce, a titolo meramente esemplificativo, un elenco: incendio e furto; rottura cristalli; danni subiti dal veicolo (c.d. "kasko"); atti vandalici, eventi naturali e socio-politici; ritiro patente; assistenza legale; assistenza stadale; infortuni del conducente' imprevisti. Si soggiunge che, trattandosi di garanzie accessorie, è da ritenersi che ricorra il caso del c.d. *pacchetto assicurativo", per cui sono dowti gli oneri amministrativi con riferimento ad un solo contratto. possibile il rinnovo tacito dei No. L'art. 170-bis del decreto legislativo n. 209/2005 vieta contatti di assicurazione RC auto? esprcssamente la possibilità di inserire nel contratto clausole di tacito rinnovo del contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a E' motore e dei natanti. 57 Possono formare oggetto del confatto Sì. In presenza dei presupposti e delle condizioni previsti, anche assicurazione RC auto anche pagamento dei premi delle assicurazioni obbligatorie della di il motoveicoli e nafanti? responsabilita civile stipulate dal dipendente per un motoveicolo o per un natante può essere effettuato framite delegazione convenzionale. In ogni caso, sono da considerarsi esclusi da siffatta possibilità i contratti riguardanti mezzi adibiti ad uso commerciale (ad i esempio, autobus, camioncini, furgoni, ecc.) nonché i mezzi d'opera (quali, trattori agricoli, escavatori, autocarri, autotreni, ecc.). t5/20 Allegato I ONLUS ed entì mutualìstíci F.A.Q. n. 58 Risposta Quali sono le ONLUS e le IÉ ONLUS sono organizzazioni senza scopo di lucro aventi alle quali è possibile utilità sociale, operanti esclusivamente con finalità di solidarietà destinare un contributo periodico sociale nei seguenti settori: assistenza sociale e sanitaria e sociomediante delegazione convenzionale sanitariq beneficienza, istuzione e formazione, sport di pagamento? dilettantistico, tutela promozione e valorizzazione delle cose di orgamrizzazioni 59 Quali sono gli enti mutualistici ai quali è possibile destinare un contributo periodico mediante la delegazione convenzionale di pagamento? interesse storico e artistico, tutela e valorizzezione della natura e dell'ambiente, promozione della cultura e dell'arte, tutela dei diritti civili, ricerca scientifica di particolare interesse sociale. Nelle ONLUS rientrano le c.d. *ONLUS di diritto', costituite dagli organismi di volontariato iscritti nei registri regionali, dalle organizzazioni non governative-ONG riconosciute dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione lnternazionale nonché dalle cooperative sociali iscritte nella sezione a "mutualità prevalente" - speciale sottosezione riservata alle cooperative che vengono qualificate a mutualità prevalente direttamente dalla legge - dell'Albo nazionale delle societa cooperative, tenuto dalle Camere di commercio, industri4 agricoltura e artigianato. Sono, poi, assimilati alle ONLUS, in ragione delle attività svolte nei citati settori (c.d. "ONLUS parziali"), gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato accordi o intese e le associazioni di promozione sociale le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'lnterno. I dipendenti, tamite delegazione convenzionale di pagamento, possono devolvere contributi a favore di tutti i predetti soggetti. lnfine, nel delineato perimetro delle ONLUS rientano, limitatamente ai fini delle delegazioni convenzionali di pagamento, anche le altre organizzazioni per le quali la legislazione tributaria riconosce al donante il diritto alla detrazione o alla deduzione, ai fini dell'IRPEF, delle somme erogate (universita e fondazioni universitarie; istituzioni universitarie pubbliche; enti di ricerca pubblici; enti parco regionali e nazionali). In aggiunta alle ONLUS, è possibile per il dipendente destinare un contributo, per lo più rappresentato dalla quota associativa" a favore di enti mutualistici senza scopo di lucro - normalmente costituiti sotto il profilo giuridico in associazioni - connotati dal perseguire un'attività di tutela e promozione degli associati, ispirandosi al principio dell'aiuto reciproco. In tali enti - spesso denominati casse mutue o società di mutuo soccorso - possono annoverarsi, ad esempio, gli enti con fine di solidarieta costituiti tra i dipendenti di una medesima Amministrazione o di una sua branc4 tra gli ex dipendenti, ecc. ln nessun caso, comunque, può trattarsi di enti costituiti in forma 60 61 di società commerciale. E' previsto un importo minimo per la Sì. Per evidenti ragioni pratiche, il contributo o la quota devoluzione del contributo ad una associativa da tattenere mensilmente non possono essere di ONLUS o ad un ente mutualistico? misura inferiore a cinque euro, corispondenti a sessanta euro E' annui. possibile attivare più di una Sì. Owiamente, per ogni ONLUS ed ente mutualistico va delegazione convenzionale di presentata una distinta istanza di delegazione convenzionale, con pagamento a favore di ONLUS ed il relativo pagamento degli oneri amministrativi da parte dell'ente enti mutualistici? delesatario. t6/20 Allegato F.A.Q. n. 62 I contributi versati alle ONLUS, qualora legittimino una defrazione o ad una deduzione fiscale, comportano necessariamente che il dipendente - la cui partita stipendiale è gestita dal sistema NoiPA per fruire dei predetti benefici, debba presentale la dichiarazione dei redditi? I Risposta No. Il sistema NoiPA prowederà direttamente a calcolare e a considerare nella liquidazione degli emolumenti la misura delle e detrazioni deduzioni spettanti al dipendente in virtù delle trattenute operate. Parimenti, anche le Amministazioni che utilizzano alfii sistemi per la gestione delle partite stipendiali potranno seguire la stessa procedura. V4 comunque, sottolineato che non è sempre vero che le somme erogate tramite delegazione convenzionale di pagamento e rientrino automaticamente tra quelle per le quali spettino i predetti benefici fiscali. La spettanza di siffatti benefici dowà essere verificata dall'Amministrazione in sede di stipula della convenzione e annualmente controllata, onde riscontarne la permanenza, anche in relazione ad eventuali modifiche normative nel firafrempo destinate a ONLUS ed enti mutualistici intervenute. In definitiva, le detrazioni e le deduzioni fiscali saranno operate solo al ricorrerp dei presupposti determinati dalla legse tributaria. 63 Sono previste una durata minima e una durata massima per le tattenute inerenti ai confibuti versati alle ONLUS o agli enti mutualistici? Sì. La durata minima non può essere inferiore, per ragioni tecniche, a dodici mesi, mente, in analogia con quanto illustrato per contatti di finanziamento, la durata massima non può eccedere dieci anni, corrispondenti a centoventi trattenute i i mensili. 64 L'importo del contibuto periodico a L'importo deve essene necessariamente fisso. L'eventuale favore di ONLUS o enti mutualistici mutamento, in aumento o in diminuzione, di tale importo implica deve essere fisso o può essere la presentazione di una nuova istanza di delegazione variabile? convenzionale di pagamento, proprio al fme di evidenziare l'aggiornamento della misura del contributo, con I'effetto di sostituire la trattenuta già in corso. Va da sé che la presentazione della nuova istanza di delegazione convenzionale comporta pagamento, da parte dell'ente delegatario, dell'onere una tantum previsto per la ricezione e I'istruttoria dell'istanza stessa. E'previsto un importo massimo per la Non in termini assoluti. Nel rispetto dei limiti previsti per le devoluzione del conbibuto ad una trattenute scaturenti da delegazioni convenzionali di pagamento ONLUS o ad un ente mutualistico? (venti per cento dello stipendio netto) e ferma restando la necessità che al dipendente sia garantita la fruizione di almeno la meta dello stipendio netto - potendo coesistere ulteriori tattenute (cessione del quinto, pignoramento, ecc.) il dipendente può liberamente determinare I'importo che intende devolvere a favore di una ONLUS o di un ente mutualistico. E' appena il caso di precisare che deve trattarsi di importi correlati a erogazioni liberali, contribuzioni liberc, donativi owero a quote sociali, con esclusione di versamenti per altre finalita (ad esempio, acquisto rateale di prodotti, anche se derivanti dal commercio equo e solidale). il 65 - 66 Naturalmente, gli eventuali benefici fiscali, in termini di detrazioni o deduzioni, saranno riconosciuti solo nei limiti previsti dalla normativa tributaria visente. La delegazione convenzionale di Sì. Rispettato il periodo minimo di dodici mesi della trattenuta pagamento concernent€ il confibuto stipendiale, il dipendente, con semplice istanza in carta libera periodico a favore di ONLUS o enti all'Amministrazione, può revocare la delegazione convenzionale. mutualistici è revocabile? La revocq che non potà avere effetti retroattivi, sarà operativ4 per ragioni tecniche, entro due mesi dalla sua ricezione. t7D0 Allegato I Legenda c.c. Codice civile c.p. Codice penale Creditonet Servizio, realizzato dal DAG-DSII, per i dipendenti pubblici serviti dal sistema NoiPA al fine di ottenere, in modo rapido e semplice, I'erogazione di prestiti da parte di istituti di credito e di società finanziarie a fronte della cessione del quinto dello stipendio DAG Dipartimento degli Affari Generali, del Personale e dei Servizi, struttura dipartimentale del Ministero dell'Economia e delle Finanze DAG-DP Direzione del Personale, una delle dirpzioni generali del Dipartimento degli Affari Generali, del Personale e dei Servizi DAG-DSII Direzione dei Sistemi Informativi e dell'Innovazione, una delle direzioni generali del Dipartimento degli Affari Generali, del Personale e dei Servizi FAQ Frequently Askcd Questions, cioè domande ricorrenti FOI Indice nazionale dei prez.zi mensilmente dall' ISTAT IBAN al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato International Bank Accowtt Number, standard internazionale utilizzato per identificare univocamente un conto bancario IRPEF Imposta sul reddito delle persone fisiche ISC Indicatore sintetico dei costi ISTAT Istituto nazionale di statistica ISTS Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato, approvate con decreto 29 mag$io 2007 del Ministro dell'Economia e delle Finanze (prowedimento pubblicato nella Gaz,zntta ufficiale, serie generale, n. 163, supplemento ordinario n. 160 del 16 luglio 2007) r8/20 Allegato I ryASS Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni MEF Ministero dell'Economia e delle Finanze modello A Allegato A alla circolare n. 2llRGS del 2005 e modificato dalla circolare n. l3lRGS del 2006 modello A-l Allegato A-l alla circolare n. 2llRGS del2005 modello B Allegato B alla circolare n.2llRGS del2005 modello B-1 Allegato B-1 alla circolare n. 2liRGS del 2005 e modificato dalla circolare n. l3iRGS del 2006 modello C Allegato C alla circolare n. I/RGS del 201I modello D Allegato D alla circolare n. I/RGS del20l I modello E Allegato E alla presente circolare modello F Allegato F alla presente circolare modello G Allegato G alla presente circolare NoiPA Servizio di gestione degli stipendi per la Pubblica Amministrazione ONG Or ganiz zazione non governativa ONLUS Organizzqzione non lucrativa di utilità sociale 19t20 Allegato I PEC Posta elettronica certifi cata RC auto Polizze attinenti all'assicurazione obbligatoria della responsabilita civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti RGS Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato RTS Ragioneria Tenitoriale/Ragionerie Tenitoriali dello Stato RUI Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi SGR Società di gestione del risparmio SICAV Società di investimento a capitale variabile SIE Sistema Informativo Entrate SPT Sistema Service Personale Tesoro (sistema sostituito da NoiPA) TAEG Tasso annuale effettivo globale TEG Tasso effettivo globale medio TTJB Decreto legislativo 1o settembre t993, n.385, recante bancaria e creditizia UCB Ufficio Cenhale/Uffici Centrali del Bilancio USR Uffrcio Scolastico Regionale il testo unico delle leggi in materia 20/20 o É(J fiR O(n^ E:R iEm EF É1, UJ Io c E o o o o G q0 CL '6 Io € z(o o ttt€q t= .= o ^ FoE 3 gbE VI (tl E:3 EA I o g o g,. o- E =(o G Èo G È ,^ì c o o GO 5E Etl G @c oo Et Èg o o E (! (E o o 6 o.9 |!l! O0 .: o.? (l)'= g8; E bo It !t o N G o ; :.9 xÈ EH 14 ìi o o ît l! .go PE c .9 N c t F g o () o o c o N (E E g Eg' Cc sÉ o6 E8 o J= ÉL à11 o C o o o E 5 a0 o o o, 0cL 'o 'ijtr itr =o t(u I o o q, t .9 o .9 cè I o G *o z