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STATUTO DELL`ASSOCIAZIONE “ENEL CUORE ONLUS” ART.1
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “ENEL CUORE ONLUS” ART.1 COSTITUZIONE - SEDE – DELEGAZIONI E' costituita una Associazione denominata "Enel Cuore Onlus" con sede in Roma, Viale Regina Margherita,137. Nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico deve essere usata la locuzione Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale o l'acronimo ONLUS. La durata dell'Associazione è illimitata. Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all’estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Associazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Associazione stessa. ART.2 SCOPO L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nei settori dell'assistenza sociale e sociosanitaria, dell’assistenza sanitaria, della beneficenza, dello sport dilettantistico e della tutela dei diritti civili nei confronti di soggetti svantaggiati, con particolare riferimento ai disabili, ai malati, all'infanzia ed alla terza età. L'Associazione intende, altresì, sostenere progetti ed iniziative volte a supportare popolazioni e territori colpiti da calamità e disastri naturali. In particolare, l'Associazione si propone di effettuare le proprie attività anche attraverso l’erogazione gratuita di denaro a sostegno di specifici progetti di utilità sociale, proposti da altri enti non-profit che operano prevalentemente e direttamente nei settori sopra indicati, nel rispetto di quanto previsto dall’ artico 10, comma 2-bis, del D.lgs 460/97, al fine di dare un concreto beneficio alle suddette categorie di persone svantaggiate in ragione dello loro condizioni fisiche, psichiche, economiche, etniche, sociali e familiari. ART.3 ATTIVITÀ DIRETTAMENTE CONNESSE E' vietato all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali. Essa potrà, tuttavia, svolgere attività alle prime direttamente connesse, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, quali a titolo meramente esemplificativo quelle di cui al presente articolo. In particolare, per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione potrà, tra l'altro: a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti, mutui, a breve o lungo termine, l'acquisto di beni mobili o immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, nazionali e internazionali, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione; b) partecipare ad Associazioni, Enti ed Istituzioni, pubbliche e private, nazionali e internazionali, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe a quelle dell'Associazione; c) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere ed a quello degli articoli accessori di pubblicità; d) organizzare spettacoli, concerti, rappresentazioni od eventi in genere, sempre nell'ambito degli scopi di cui all'Art. 2 del presente Statuto. e) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'Art. 2 del presente Statuto, a condizione che sia rispettato il disposto del comma 5, art. 10 del D.Lgs. 460/1997. ART.4 ASSOCIATI Possono aderire all’Associazione Enel S.p.A. e le società da essa controllate ai sensi dell’art. 2359, comma 1, nn. 1 e 2, c.c. La richiesta di adesione deve essere indirizzata al Presidente dell’Associazione. L’accettazione della richiesta di adesione è deliberata dall'Assemblea dell'Associazione con la maggioranza assoluta dei membri. La qualifica di Associato presuppone la piena accettazione dello spirito e della lettera delle norme statutarie. Essa comporta, inoltre, l’obbligo di attenersi alla disciplina associativa e di osservare le deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione. Gli Associati sono tenuti al versamento della quota annuale prevista e fissata dal Consiglio Direttivo ai sensi del successivo art. 14. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili. Sono escluse limitazioni in funzione della temporaneità di partecipazione dell'Associato alla vita associativa. ART. 5 AMICI DELL’ASSOCIAZIONE Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere nominati Amici dell'Associazione i soggetti esterni all’Associazione (persone fisiche, giuridiche, Enti od Istituzioni nazionali e internazionali) che, condividendo le finalità di quest’ultima, vogliano ad essa contribuire con elargizioni in denaro ovvero mediante la messa a disposizione gratuita di beni e servizi utili alla realizzazione degli scopi e dei programmi dell’Associazione fissati dall’Assemblea. ART.6 RECESSO, ESCLUSIONE E DECADENZA L'Associato che intende recedere dall'Associazione deve comunicare per iscritto il proprio proposito al Presidente dell’Associazione. Il recesso ha effetto dalla data di ricevimento della comunicazione. In caso di inadempimento degli obblighi e dei doveri derivanti dal presente Statuto, il Presidente dell’Associazione, autonomamente ovvero su indicazione del Consiglio Direttivo, può richiamare gli Associati invitandoli ad adempiere in modo tempestivo. L'Assemblea decide all'unanimità l'esclusione degli Associati, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri, patrimoniali e non patrimoniali, derivanti dal presente Statuto. Gli Associati decadono dall’Associazione, per perdita del requisito di ammissione, non appena cessino di essere controllati da Enel S.p.A. ai sensi del precedente art. 4. L’Assemblea ne prende atto dichiarando l’intervenuta decadenza. ART.7 PATRIMONIO Il patrimonio dell'Associazione è costituito da: a) il fondo comune versato dagli Associati all'atto della costituzione dell’Associazione; b) le quote associative versate dagli Associati; c) i proventi delle iniziative deliberate dagli organi direttivi; d) i contributi liberi offerti tanto dagli Associati quanto da terzi. Tali contributi, per disposizione dell'oblatore, possono avere una disposizione specifica, nell'ambito degli indirizzi e programmi d'attività dell'Associazione; e) i contributi ed i finanziamenti stanziati con tale destinazione da Enti Pubblici o Privati, nazionali e internazionali. ART.8 ESERCIZIO FINANZIARIO L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Il Consiglio Direttivo redige: a) il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo entro il 31 dicembre dell’esercizio in corso; b) il bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente; entrambi da sottoporre all’Assemblea degli Associati entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario per la definitiva approvazione. Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Associazione. Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' vietata qualsiasi distribuzione, diretta o indiretta, di utili od avanzi di gestione, del fondo di dotazione, nonché di altri fondi e riserve durante la vita dell’Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, o siano, comunque, effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria. ART.9 ORGANI Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea; il Presidente dell’Associazione; il Consiglio Direttivo ed il Consigliere Delegato; il Collegio dei Revisori dei Conti. Le cariche sociali sono gratuite, salvo quanto di seguito previsto. Il Consiglio Direttivo, in ogni caso, può stabilire criteri per riconoscere il rimborso delle spese occorse per lo svolgimento delle attività sociali. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, scelto tra gli iscritti all’Albo dei Revisori Contabili, ha diritto ad un compenso fissato dal Consiglio Direttivo, per tutto il periodo di durata in carica, nei limiti di cui all’art. 10, comma 6, lettera c) del D.Lgs n. 460/1997. ART.10 ASSEMBLEA L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed è costituita da tutti gli Associati che sono in regola con l'iscrizione e con i relativi pagamenti. L'Assemblea viene convocata almeno una volta l'anno per l’approvazione del bilancio, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario. L'Assemblea delibera su: a) le relazioni del Consiglio Direttivo sulle attività svolte e da svolgere; b) il bilancio economico di previsione per l'esercizio successivo; c) il bilancio consuntivo riscontrato dal Collegio dei Revisori dei Conti; d) la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo, ai sensi del presente Statuto; e) la nomina e la revoca dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti; f) eventuali altri argomenti che il Consiglio Direttivo ritenga di sottoporre all'Assemblea; g) le modificazioni dello Statuto; h) la trasformazione dell’Associazione; i) lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio. ART. 11 ADUNANZE E DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA L'Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione, mediante avviso comunicato almeno otto giorni prima dell’adunanza con mezzi, anche telematici, che garantiscano la prova dell’avvenuta ricezione da parte del destinatario. In casi di urgenza l'Assemblea potrà essere convocata con avviso inoltrato agli associati tre giorni prima della data fissata. L’Assemblea è altresì convocata quando ne facciano richiesta il Presidente dell’Associazione, il Consiglio Direttivo o almeno un decimo degli Associati. Nelle comunicazioni di convocazione devono essere indicati gli argomenti posti all’ordine del giorno, il luogo, il giorno, l’ora della riunione. Nel caso di mancanza del Presidente dell’Associazione, l’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo. Il diritto di intervento in Assemblea nonché il diritto di voto spettano a tutti gli Associati in regola con il versamento della quota associativa per l'anno in corso. Ogni Associato ha diritto ad un voto. Sono ammesse le deleghe, ma nessun associato può riceverne più di una. Fermo quanto stabilito da altre disposizioni del presente Statuto per specifiche materie, in prima convocazione l’Assemblea è validamente costituita con l'intervento, anche per delega, di almeno metà degli Associati e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti. In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Le delibere di revoca dei membri del Consiglio Direttivo e dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti nonché le delibere di cui al precedente art. 11, comma 3, lett. g), h) e i) sono adottate dall’Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole dei tre quarti degli Associati. In caso di assenza o impedimento del Presidente dell’Associazione, la riunione è presieduta dal soggetto individuato a maggioranza dagli intervenuti. Chi presiede la riunione designa un segretario incaricato di redigere il verbale della riunione. Alle riunioni dell’Assemblea assistono i componenti del Consiglio Direttivo. ART.12 PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE Il Presidente dell'Associazione è eletto dall’Assemblea, resta in carica tre esercizi e può essere confermato. Il Presidente dell’Associazione esercita tutti i più ampi poteri di iniziativa necessari per la gestione, il buon funzionamento, e la promozione dell'Associazione. Il Presidente dell’Associazione, tra l’altro: a) cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private Nazionali e Internazionali ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'Associazione; b) convoca l’Assemblea degli Associati; c) presiede l’Assemblea degli Associati verificando la regolarità della costituzione, accertando l’identità e la legittimazione dei presenti, regolandone lo svolgimento ed accertando i risultati delle votazioni; d) riceve le richieste di adesione all’Associazione nonché le comunicazioni di recesso da parte degli Associati; e) cura i rapporti tra gli Associati e l’Associazione. Al Presidente dell’Associazione è attribuito il potere di controfirmare gli atti del Consigliere Delegato in tutti quei casi ove quest’ultimo debba superare i limiti di spesa ad esso concessi, secondo quanto previsto dal successivo Art. 14, ad eccezione delle operazioni approvate dal Consiglio Direttivo. ART.13 CONSIGLIO DIRETTIVO L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto dal Presidente dell’Associazione, che ne assume la presidenza, e da altri quattro membri, di cui uno con funzioni di Consigliere Delegato, tutti nominati dall'Assemblea. I membri del Consiglio Direttivo restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. I membri del Consiglio Direttivo sono revocabili dall’Assemblea in qualunque tempo, purché la relativa delibera sia adottata con l’intervento e ed il voto favorevole dei tre quarti degli associati. Il Consiglio Direttivo ha tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione dell'Associazione, nonché per la realizzazione degli scopi e la gestione della sua attività; sovrintende alla gestione delle attività dell'Associazione, impartisce opportune istruzioni alla struttura per la loro esecuzione e cura l’attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e degli atti del Presidente dell’Associazione. In particolare, il Consiglio Direttivo provvede all’amministrazione ordinaria e straordinaria ed alla gestione dell'Associazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell’ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dall'Assemblea. Il Consiglio Direttivo specificatamente provvede a: a) determinare l’importo della quota associativa annuale fissandone termini e modalità di versamento; b) predisporre i programmi e gli obbiettivi, da presentare annualmente all’approvazione dell'Assemblea; c) predisporre i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell'Assemblea; d) assumere le determinazioni necessarie in ordine all’accettazione di eredità, legati e contributi, senza oneri patrimoniali per l'Associazione; e) individuare gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività dell'Associazione, nominandone, ove necessario, i responsabili; f) istituire Commissioni Scientifiche come pure Comitati tecnico/consultivi con incarichi a termine, determinandone numero di componenti, funzioni, natura e durata del rapporto; g) mantenere i contatti di carattere continuativo con gli uffici pubblici e privati, gli Enti e le organizzazioni che interessano l’attività dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell’Associazione ovvero, su incarico di quest’ultimo, dal Consigliere Delegato con mezzi idonei inoltrati ai Consiglieri almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente dell’Associazione, o in caso di sua assenza od impedimento dal Consigliere Delegato. In caso di assenza di entrambi, la riunione deve essere aggiornata. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio Direttivo, gli altri provvedono a sostituirli, purché la maggioranza sia sempre costituita da consiglieri nominati dall’Assemblea. I consiglieri così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea. Qualora venga a mancare il Presidente dell’Associazione, il Consiglio Direttivo provvede altresì ad individuare tra i propri componenti chi ne assume le funzioni fino alla prossima assemblea. ART.14 CONSIGLIERE DELEGATO Il Consigliere Delegato può essere investito, con provvedimenti motivati del Consiglio Direttivo, di tutti i poteri e le attribuzioni ritenuti necessari per l’espletamento delle funzioni a lui riservate; egli, relativamente ai poteri ad esso conferiti ovvero previsti dal presente statuto, ha piena autonomia decisionale, nell’ambito dei programmi e delle linee di sviluppo dell'Associazione. Al Consigliere Delegato vengono attribuiti poteri di firma fino ad un ammontare massimo stabilito dal Consiglio Direttivo. Ove si rendesse necessario superare detto limite, il Consigliere Delegato dovrà operare con firma congiunta a quella del Presidente dell’Associazione. Il Consigliere Delegato specificatamente provvede a: a) curare gli aspetti esecutivi dei progetti; b) dirigere il personale, i collaboratori e i consulenti dell'Associazione; c) firmare la corrispondenza, gli atti e/o la serie di atti specificatamente delegatigli. ART.15 RAPPRESENTANZA LEGALE La rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi e la firma sociale spettano sia al Presidente dell’Associazione sia al Consigliere Delegato. I predetti legali rappresentanti potranno agire e resistere avanti qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, anche nominando avvocati. ART.16 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI L'Assemblea nomina un Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri, scegliendo due componenti tra i dipendenti di Enel S.p.a. nell’ambito delle Funzioni Amministrazione, Finanza e Controllo, Audit, Legale o Societario, il Presidente tra professionisti iscritti nel Registro dei Revisori Contabili non dipendenti da società del Gruppo Enel; i membri del Collegio restano in carica tre esercizi e possono essere confermati. Al Collegio dei Revisori dei Conti compete il controllo sulla gestione contabile dell’Associazione; pertanto i Revisori dei Conti hanno accesso, in qualsiasi momento, agli atti ed alla contabilità dell'Associazione, ne controllano la regolarità, esprimono il parere sul rendiconto economico finanziario e possono assistere alle riunioni dell'Assemblea. ART.17 SCIOGLIMENTO In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. ART.18 RINVIO Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge vigenti in materia di associazioni e di Onlus