Comments
Transcript
Autorizzazione alla raccolta dei tartufi
TARTUFI La raccolta dei tartufi è consentita a chiunque sia in possesso di apposito tesserino regionale di idoneità alla raccolta ed abbia compiuto il 16° anno di età. Requisiti Il tesserino di idoneità alla raccolta tartufi è personale e non cedibile, contiene i dati anagrafici, la fotografia del raccoglitore e la data del rilascio. Il tesserino di idoneità viene rilasciato dalla Provincia competente per territorio a chi, all’ atto di presentazione della domanda, soddisfi queste condizioni: - abbia compiuto il 16° anno di età; - sia residente in uno dei Comuni della Provincia; - abbia frequentato un corso specifico di formazione di durata non inferiore a 12 ore organizzato dalla Provincia in collaborazione con l’Università del Molise e Associazioni micologiche; - abbia superato un esame sostenuto presso la Provincia di Campobasso inteso ad accertare la conoscenza della specie e delle varietà di tartufi, degli elementi fondamentali della biologia degli stessi nonché delle modalità di ricerca, di raccolta e di commercializzazione e delle norme relative. In caso di non superamento dell’ esame , è possibile ripetere l’esame non prima di quattro mesi e solo dopo aver frequentato di nuovo il corso di formazione. Documenti necessari Per il rilascio del tesserino di idoneità occorre per prima partecipare al corso di formazione facendone richiesta alla Provincia. In seguito al superamento del relativo esame va compilata la richiesta in bollo per il rilascio del tesserino di idoneità alla raccolta dei tartufi, utilizzando lo specifico modello predisposto dalla Provincia ed allegando i seguenti documenti: 1. copia del documento di riconoscimento; 2. ricevuta di versamento di € 100,00 (€ 50,00 per i disoccupati di lunga durata e per gli over 65)da effettuare sul c.c.p. n° 67971630 cod. tributo 0225A intestato alla Regione Molise - servizio tesoreria - Campobasso a titolo di “Tassa di concessione regionale per raccolta tartufi”; 3. certificato di disoccupazione per i disoccupati di lunga durata (2 anni) per usufruire della riduzione del 50% sul pagamento della tassa di concessione regionale. Poi, al momento del ritiro del tesserino, bisogna consegnare due foto formato tessera ed una marca da bollo di € 14,62. Validità del tesserino Il tesserino di idoneità alla raccolta dei tartufi ha validità su tutto il territorio nazionale. Il tesserino ha validità decennale che decorre dalla data di rilascio dello stesso. Per rinnovarlo occorre presentare domanda in bollo, compilata sull’apposito modello, con i seguenti documenti: - tesserino scaduto; - autocertificazione di residenza in uno dei comuni della Provincia; - ricevuta del versamento della tassa annuale regionale; - due foto formato tessera. Esercitare la raccolta Per esercitare la raccolta dei tartufi occorre effettuare entro il 31 gennaio di ogni anno il versamento della tassa di concessione regionale annuale di euro 100,00 (50,00 per i disoccupati di lunga durata e per gli over 65); la ricevuta del versamento va allegata al tesserino. Se non si esercita l’attività di raccolta dei tartufi per uno o più anni non si deve effettuare alcun versamento; rimane comunque valido il tesserino fino allo scadere dei 10 anni. Raccolta dei tartufi Raccolta a fini economici La raccolta dei tartufi, nel rispetto delle modalità e nei limiti previsti, è libera nei boschi e nei terreni non coltivati e lungo le sponde e gli argini dei corsi d’acqua classificati pubblici. Hanno diritto di proprietà sui tartufi prodotti nelle tartufaie coltivate e controllate tutti coloro che le conducono, purchè vengano apposte tabelle delimitanti le tartufaie stesse. Nelle tartufaie controllate o coltivate nessun limite di raccolta è posto al conduttore o ai consorziati. Nei fondi compresi nelle aree consortili, non coltivate come tartufaie controllate o coltivate, la raccolta dei tartufi è consentita unicamente ai singoli soci o conduttori. I tartufi freschi, per essere posti in vendita al consumatore, devono essere lavorati e commercializzati. La lavorazione dei tartufi per la conservazione e la successiva vendita può essere effettuata: - dalle ditte iscritte alla CCIA nel settore delle industrie produttrici di conserve alimentari e nel settore agricolo; - dai consorzi volontari; - da cooperative di lavorazione, conservazione e commercializzazione del tartufo e prodotti derivati. Divieto di raccolta La raccolta dei tartufi è vietata nei mesi di aprile e settembre e comunque, benché nel periodo autorizzato, da un’ora dopo il tramonto ad un’ora prima dell’ alba. E’ vietata ogni forma di commercio delle varie specie di tartufo fresco nei periodi in cui non è consentita la raccolta. Le Amministrazioni Provinciali, per determinati periodi, in quei territori in cui si rilevi l’alterazione dei fattori che permettono la riproduzione del tartufo, posso consentire o limitare la ricerca e la raccolta dei tartufi. Le Amministrazioni Provinciali possono variare il calendario di raccolta per aree comprensoriali, anche in considerazione delle condizioni pedo-climatiche. Come si deve raccogliere Su tutto il territorio regionale la ricerca del tartufo da chiunque eseguita deve essere effettuata: - con l’ ausilio di un numero massimo di due cani per ogni raccoglitore autorizzato; - esclusivamente per mezzo del vanghetto con punta rotondeggiante di dimensioni massime di cm 6 nel taglio e di cm 15 per l’altezza; - lo scavo della buca nel terreno è praticato solo dopo che sia stata localizzata la presenza del tartufo da parte del cane ed è limitata al punto in cui il cane lo ha iniziato; - le buche aperte per l’estrazione del tartufo vanno subite dopo riempite con la stessa terra rimossa, livellando il terreno regolarmente. Sanzioni Oltre alla confisca del prodotto raccolto, lavorato o commercializzato, viene applicata la sanzione amministrativa per chi esercita: - la raccolta o la ricerca dei tartufi in periodo di divieto; - la ricerca o la raccolta senza essere muniti del tesserino di idoneità o altra autorizzazione prescritta; - la raccolta ed il commercio dei tartufi appartenenti a specie diverse da quelle indicate dalla legge; - il commercio di tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta; - la lavorazione andante del terreno, ai fini della ricerca del tartufo o la trasformazione in altra qualità di coltura delle tartufaie controllate o coltivate per la cui costituzione sono stati fruiti contributi; - l’apertura di buche in soprannumero e il mancato riempimento con la terra prima Quanto si può raccogliere La raccolta giornaliera complessiva, in forma libera ed individuale, è consentita entro il limite massimo di mezzo chilogrammo per il “tuber magnatum pico” e di un chilogrammo per le rimanenti specie. Il superamento di tale limite è tollerato unicamente con l’aggiunta del peso di un solo altro tartufo raccolto in giornata. I non residenti, al fine di dimostrare che il quantitativo di tartufo in loro possesso è stato raccolto in più giorni di permanenza in loco, possono farsi apporre sul tesserino, dai soggetti preposti alla vigilanza, il visto attestante il quantitativo raccolto. 2 - - - estratta, per ogni tre buche o frazione di tre, non riempite in regola d’arte; la ricerca o la raccolta dei tartufi nelle zone riservate, non avendone legittimazione; la ricerca o la raccolta dei tartufi nelle aree rimboschite, se non siano trascorsi 15 anni dal completamento dei lavori di impianto; la raccolta dei tartufi in quantità superiore al limite massimo giornaliero; la raccolta o la ricerca dei tartufi senza l’ausilio del cane a tal fine addestrato o con ausiliari diverso da esso o con più di due cani o senza il prescritto attrezzo; in orario diverso da quello previsto; la raccolta di tartufi non maturi o avariati; la vendita dei tartufi al mercato pubblico senza l’osservanza delle norme; la raccolta o la ricerca senza aver pagato la tassa regionale annuale. Non residenti I non residenti, purchè in possesso di un tesserino di idoneità alla raccolta tartufi rilasciato dalla Provincia di appartenenza, possono esercitare la raccolta tartufi dopo aver pagato la tassa di concessione stabilita dalla Regione di appartenenza. Normativa Legge n. 752 del16 dicembre 1985 Legge Regionale n. 24 del 27 maggio 2005 e ss.mm. 3