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Autorizzazione alla raccolta dei tartufi

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Autorizzazione alla raccolta dei tartufi
TARTUFI
La raccolta dei tartufi è consentita a chiunque
sia in possesso di apposito tesserino regionale
di idoneità alla raccolta ed abbia compiuto il
16° anno di età.
Requisiti
Il tesserino di idoneità alla raccolta tartufi è
personale e non cedibile, contiene i dati anagrafici, la fotografia del raccoglitore e la data
del rilascio.
Il tesserino di idoneità viene rilasciato dalla
Provincia competente per territorio a chi, all’
atto di presentazione della domanda, soddisfi
queste condizioni:
- abbia compiuto il 16° anno di età;
- sia residente in uno dei Comuni della Provincia;
- abbia frequentato un corso specifico di
formazione di durata non inferiore a 12 ore
organizzato dalla Provincia in collaborazione con l’Università del Molise e Associazioni micologiche;
- abbia superato un esame sostenuto presso
la Provincia di Campobasso inteso ad accertare la conoscenza della specie e delle
varietà di tartufi, degli elementi fondamentali della biologia degli stessi nonché delle
modalità di ricerca, di raccolta e di commercializzazione e delle norme relative.
In caso di non superamento dell’ esame , è
possibile ripetere l’esame non prima di quattro
mesi e solo dopo aver frequentato di nuovo il
corso di formazione.
Documenti necessari
Per il rilascio del tesserino di idoneità occorre
per prima partecipare al corso di formazione
facendone richiesta alla Provincia.
In seguito al superamento del relativo esame
va compilata la richiesta in bollo per il rilascio
del tesserino di idoneità alla raccolta dei tartufi, utilizzando lo specifico modello predisposto
dalla Provincia ed allegando i seguenti documenti:
1. copia del documento di riconoscimento;
2. ricevuta di versamento di € 100,00 (€
50,00 per i disoccupati di lunga durata e
per gli over 65)da effettuare sul c.c.p. n°
67971630 cod. tributo 0225A intestato alla
Regione Molise - servizio tesoreria - Campobasso a titolo di “Tassa di concessione
regionale per raccolta tartufi”;
3. certificato di disoccupazione per i disoccupati di lunga durata (2 anni) per usufruire
della riduzione del 50% sul pagamento della tassa di concessione regionale.
Poi, al momento del ritiro del tesserino, bisogna consegnare due foto formato tessera ed
una marca da bollo di € 14,62.
Validità del tesserino
Il tesserino di idoneità alla raccolta dei tartufi
ha validità su tutto il territorio nazionale.
Il tesserino ha validità decennale che decorre
dalla data di rilascio dello stesso.
Per rinnovarlo occorre presentare domanda in
bollo, compilata sull’apposito modello, con i
seguenti documenti:
- tesserino scaduto;
- autocertificazione di residenza in uno dei
comuni della Provincia;
- ricevuta del versamento della tassa annuale regionale;
- due foto formato tessera.
Esercitare la raccolta
Per esercitare la raccolta dei tartufi occorre effettuare entro il 31 gennaio di ogni anno il
versamento della tassa di concessione regionale annuale di euro 100,00 (50,00 per i disoccupati di lunga durata e per gli over 65); la
ricevuta del versamento va allegata al tesserino.
Se non si esercita l’attività di raccolta dei tartufi per uno o più anni non si deve effettuare
alcun versamento; rimane comunque valido il
tesserino fino allo scadere dei 10 anni.
Raccolta dei tartufi
Raccolta a fini economici
La raccolta dei tartufi, nel rispetto delle modalità e nei limiti previsti, è libera nei boschi e
nei terreni non coltivati e lungo le sponde e
gli argini dei corsi d’acqua classificati pubblici.
Hanno diritto di proprietà sui tartufi prodotti
nelle tartufaie coltivate e controllate tutti coloro che le conducono, purchè vengano apposte
tabelle delimitanti le tartufaie stesse.
Nelle tartufaie controllate o coltivate nessun
limite di raccolta è posto al conduttore o ai
consorziati.
Nei fondi compresi nelle aree consortili, non
coltivate come tartufaie controllate o coltivate,
la raccolta dei tartufi è consentita unicamente
ai singoli soci o conduttori.
I tartufi freschi, per essere posti in vendita al
consumatore, devono essere lavorati e commercializzati.
La lavorazione dei tartufi per la conservazione
e la successiva vendita può essere effettuata:
- dalle ditte iscritte alla CCIA nel settore delle industrie produttrici di conserve alimentari e nel settore agricolo;
- dai consorzi volontari;
- da cooperative di lavorazione, conservazione e commercializzazione del tartufo e
prodotti derivati.
Divieto di raccolta
La raccolta dei tartufi è vietata nei mesi di aprile e settembre e comunque, benché nel periodo autorizzato, da un’ora dopo il tramonto
ad un’ora prima dell’ alba.
E’ vietata ogni forma di commercio delle varie
specie di tartufo fresco nei periodi in cui non è
consentita la raccolta.
Le Amministrazioni Provinciali, per determinati
periodi, in quei territori in cui si rilevi l’alterazione dei fattori che permettono la riproduzione del tartufo, posso consentire o limitare la
ricerca e la raccolta dei tartufi.
Le Amministrazioni Provinciali possono variare
il calendario di raccolta per aree comprensoriali, anche in considerazione delle condizioni
pedo-climatiche.
Come si deve raccogliere
Su tutto il territorio regionale la ricerca del
tartufo da chiunque eseguita deve essere effettuata:
- con l’ ausilio di un numero massimo di due
cani per ogni raccoglitore autorizzato;
- esclusivamente per mezzo del vanghetto
con punta rotondeggiante di dimensioni
massime di cm 6 nel taglio e di cm 15 per
l’altezza;
- lo scavo della buca nel terreno è praticato
solo dopo che sia stata localizzata la presenza del tartufo da parte del cane ed è
limitata al punto in cui il cane lo ha iniziato;
- le buche aperte per l’estrazione del tartufo
vanno subite dopo riempite con la stessa
terra rimossa, livellando il terreno regolarmente.
Sanzioni
Oltre alla confisca del prodotto raccolto, lavorato o commercializzato, viene applicata la
sanzione amministrativa per chi esercita:
- la raccolta o la ricerca dei tartufi in periodo
di divieto;
- la ricerca o la raccolta senza essere muniti
del tesserino di idoneità o altra autorizzazione prescritta;
- la raccolta ed il commercio dei tartufi appartenenti a specie diverse da quelle indicate dalla legge;
- il commercio di tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta;
- la lavorazione andante del terreno, ai fini
della ricerca del tartufo o la trasformazione
in altra qualità di coltura delle tartufaie
controllate o coltivate per la cui costituzione sono stati fruiti contributi;
- l’apertura di buche in soprannumero e il
mancato riempimento con la terra prima
Quanto si può raccogliere
La raccolta giornaliera complessiva, in forma
libera ed individuale, è consentita entro il limite massimo di mezzo chilogrammo per il “tuber magnatum pico” e di un chilogrammo per
le rimanenti specie.
Il superamento di tale limite è tollerato unicamente con l’aggiunta del peso di un solo altro
tartufo raccolto in giornata.
I non residenti, al fine di dimostrare che il
quantitativo di tartufo in loro possesso è stato
raccolto in più giorni di permanenza in loco,
possono farsi apporre sul tesserino, dai soggetti preposti alla vigilanza, il visto attestante
il quantitativo raccolto.
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estratta, per ogni tre buche o frazione di
tre, non riempite in regola d’arte;
la ricerca o la raccolta dei tartufi nelle zone
riservate, non avendone legittimazione;
la ricerca o la raccolta dei tartufi nelle aree
rimboschite, se non siano trascorsi 15 anni
dal completamento dei lavori di impianto;
la raccolta dei tartufi in quantità superiore
al limite massimo giornaliero;
la raccolta o la ricerca dei tartufi senza
l’ausilio del cane a tal fine addestrato o con
ausiliari diverso da esso o con più di due
cani o senza il prescritto attrezzo;
in orario diverso da quello previsto;
la raccolta di tartufi non maturi o avariati;
la vendita dei tartufi al mercato pubblico
senza l’osservanza delle norme;
la raccolta o la ricerca senza aver pagato la
tassa regionale annuale.
Non residenti
I non residenti, purchè in possesso di un tesserino di idoneità alla raccolta tartufi rilasciato
dalla Provincia di appartenenza, possono esercitare la raccolta tartufi dopo aver pagato la
tassa di concessione stabilita dalla Regione di
appartenenza.
Normativa
Legge n. 752 del16 dicembre 1985
Legge Regionale n. 24 del 27 maggio 2005 e
ss.mm.
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