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certificati di malattia inps
CERTIFICATI DI MALATTIA INPS
Cari colleghi, volevo informarvi che è appena stato pubblicato l'ultimo
numero di Telemeditalia, il quale contiene un'ottima disanima sulle
certificazioni mediche di malattia, sia per i privati che per i dipendenti
pubblici, e nel quale vengono affrontati con i dovuti e precisi riferimenti
normativi tutti quei problemi connessi all'eventuale conoscenza della
diagnosi di malattia da parte del datore di lavoro.
L'articolo è a firma della Dr.ssa Chiara Rabbito, Avvocato e Dottore di
ricerca presso il CIRSFID - Centro Interdipartimentale di ricerca in
Informatica giuridica e Diritto dell'informatica - Università degli Studi
"Alma Mater Studiorum" di Bologna, ed inoltre Consulente della Società
Italiana di Telemedicina per i problemi della privacy.
Il link all'articolo è questo:
http://www.telemeditalia.it/index.php?option=com_content&task=view&id=87&Itemid=0
e buona lettura a tutti!
Federico Torregiani
Consulente Nazionale FIMMG
Settore Assistenza Primaria
SI PUO’ RIENTRARE PRIMA DELLA SCADENZA DELL PROGNOSI?
Scrive Salvatore Ghiggi:
> Secondo la vostra esperienza, può un paziente, di cui abbiamo
> certificato la malattia fino ad un certo giorno, rientrare prima
> al lavoro per sua scelta (o come spesso accade per "sollecitazione
> dell'azienda" per la quale lavora)?
Sì, è possibile.
Anch'io ritenevo in passato che il comportamento giusto fosse quello
segnalato da Napolione: un nuovo certificato di un giorno, tale da annullare
la prognosi precedente più lunga, con ripresa del lavoro il giorno
successivo.
Ma non è corretto; o meglio: anche se non dovesse essere scorretto, è quanto
meno inutile e non necessario.
Durante l'attività della Commissione paritetica piemontese FIMMG-INPS (per
ora ancora unica nel panorama italiano), abbiamo messo a punto un documento
di spiegazione per la corretta compilazione dei certificati di malattia da
parte dei medici di famiglia ed, insieme ai medici legali dell'INPS, abbiamo
operato una completa valutazione della normativa vigente e delle circolari
interne dell'INPS.
Ciò ci ha portato a concludere in maniera condivisa quanto riportato sotto
tra virgolette:
"Non è previsto - se non per particolari categorie di lavoratori - un
certificato medico per anticipata ripresa del lavoro: se il lavoratore
risulta guarito prima del termine di scadenza della prognosi può riprendere
il lavoro senza nessuna "autorizzazione"".
Questo documento è stato inviato a tutti i medici del Piemonte da parte
della FIMMG e dell'INPS, ed a tutti i medici d'Italia iscritti a Legalmedica
come allegato ad un mio messaggio del 03.08.07.
> Nel caso poi il pz. continua a star male, sapendo del rientro, in
> caso di nuova certificazione, continuate la malattia precedente,
> ne fate una nuova o biffate "ricaduta" sul modello inps?
Se il lavoratore ha ripreso la propria attività per poche ore, credendosi
guarito, ma poi non ce la fa, allora credo che non sia necessario produrre
alcunchè da parte sua: ritorna a casa e continua la sua prognosi, già
presente sul certificato precedente.
Ma se dovesse ripresentarsi da te avendo lavorato anche solo una giornata
piena, allora va fatto un nuovo certificato con la diagnosi precedente
(ovviamente se la diagnosi è la stessa), biffando la casellina "ricaduta".
Federico Torregiani
Consulente Nazionale FIMMG
Settore Assistenza Primaria
VISITA FISCALE PRIMA DEL CERTIFICATO DEL MMG
Scrive Massimo Casulini:
> Come ben sappiamo la visita fiscale del medico
> INPS può essere richiesta dal datore di lavoro , o direttamente
> dall'INPS.
> Ma comunque (per lo meno così penso io,
> correggetemi se mi sbaglio) si tratta di una
> visita che vuole verificare le reali condizioni
> del paziente in base al nostro certificato di
> malattia rilasciato al paziente stesso.
Certo, è proprio così.
> Invece mi è già capitato due volte che sia
> arrivata la visita a casa già al primo giorno di
> assenza dal lavoro e prima ancora che il
> paziente sia venuto in ambulatorio per il certificato
> In un caso il paziente era da me in ambulatorio
> circa alle ore 18 per farsi visitare, ed è
> arrivata tutta trafelata la moglie a chiamarlo
> perche' era arrrivato il medico inps inviato dal
> datore di lavoro. Era la sua prima assenza dal
> lavoro da cinque anni a questa parte.
> Il paziente quella mattina aveva telefonato in
> ditta, dicendo di essere indisposto e che non
> sarebbe andato a lavorare e aveva deciso di
> venire in ambulatorio alla sera stessa.
>
> E' corretto un simile comportamento da parte
> dell'INPS?
> Fare un controllo fiscale senza avere ancora in mano il mio
> certificato?
La tua domanda si presta sicuramente a due tipi diversi di risposta: una di
tipo strettamente legale, basata sugli attuali aspetti normativi, l'altra di
tipo ... "politico", basata invece sull'opportunità di mettere in atto un
simile comportamento.
Dal punto di vista normativo il comportamento dell'INPS o/e del datore di
lavoro in casi consimili è del tutto corretto.
Entrambi possono controllare il paziente durante il periodo di malattia, dal
primo all'ultimo giorno, senza limiti di sorta ed anche in assenza del
certificato del medico curante, purchè il tutto venga svolto secondo le
regole e le fasce orarie di rispetto per il controllo domiciliare.
Dal punto di vista dell'opportunità di un simile controllo credo invece che
le cose possano stare diversamente. La visita infatti, in questi casi,
viene richiesta per "controllare" l'effettiva presenza in casa del
lavoratore ammalato, quando magari il datore di lavoro ha il dubbio che
questi non sia effettivamente malato, ma stia a casa per motivazioni
diverse (e questa, parliamoci chiaro, è spesso l'unica arma veramente
efficace che le ditte hanno dalla loro parte per "castagnare" i
lavativi...).
Ma io non generalizzerei troppo, in quanto alcune volte si tratta
semplicemente di un eccesso di zelo da parte dell'ufficio personale della
ditta pubblica o privata, messo in atto da qualche impiegato che vuol
togliersi il pensiero della visita, in quanto obbligato ad aderire a
direttive interne che prevedono sempre e comunque la richiesta di visita
fiscale di controllo per ogni lavoratore ammalato (anche se onerosa
economicamente).
Perchè quindi una visita di questo motivo potrebbe non essere considerata
opportuna?
Semplicemente perchè i lavoratori assenti alla visita di controllo
domiciliare incorrono nella sanzione amministrativa prevista dalla Legge,
che consiste nella perdita totale dell'indennità di malattia per 10 giorni,
e nella riduzione dell'indennità del 50% per gli altri giorni. Ma i 10
giorni sono retroattivi (ecco perchè i controlli vengono di solito mandati
verso la fine del periodo di malattia) ed un controllo fatto il primo giorno
avrebbe scarsa efficacia; inoltre il lavoratore (sicuramente quello ...
"poco" ammalato) riprenderebbe immediatamente il lavoro il giorno successivo
per non perdere il 50% degli emolumenti.
Una seconda motivazione legata all'inopportunità di tali visite è legata
al fatto che non incorrono in tali sanzioni i lavoratori che possono
dimostrare che l'assenza è stata dovuta ad un giustificato motivo: in tale
evenienza i lavoratori devono presentare all' INPS, entro 10 giorni, una
dichiarazione scritta da cui risulti il motivo dell'assenza e la
documentazione relativa all'assenza stessa.
Il paziente pertanto, nel caso da te esplicitato, non deve temere nulla, in
quanto uno dei motivi validi di giustificazione è costituito dal fatto che
l'INPS accerti, tramite la ASL, la coincidenza dell'orario di visita del
medico con le fasce orarie previste per l'effettuazione delle visite mediche
di controllo".
Spero di aver risposto con sufficiente precisione alla tua domanda, ma se ti
rimangono dei dubbi, ne possiamo riparlare.
Così come invito i colleghi che hanno avuto esperienze diverse a segnalarle
in lista; servirà sicuramente al lavoro che la FIMMG sta portando avanti in
Piemonte con i medici legali dell'INPS.
Federico Torregiani
Consulente Nazionale FIMMG
Settore Assistenza Primaria
LAVORATORE ASSENTA ALLA VISITA FISCALE
Scrive Turno Gabbi:
> Anni fa l'INPS aveva inviato una circolare alle sedi provinciali, da
> queste alle Asl e da queste, almeno in provincia di Cuneo, ai MMG,
> sulle motivazioni accettate quale scusa per l'assenza dal domicilio
> nelle fasce orarie; veniva indicata la necessità di poter dimostrare
> l'urgenza quale causa della assenza da casa o il decesso di un
> parente stretto o la indifferibilità di visita specialistica presso
> ambulatorio aperti esclusivamente nelle ore di reperibilità; veniva
> inoltre indicata la non validità della assenza per visita presso
> ambulatori di MMG.
Sì, è vero; ora che mi ci fai pensare, ricordo anch'io qualcosa di simile.
Oggi invece, nel documento che abbiamo messo a punto con l'INPS, abbiamo
concordato quanto segue:
"Tra i motivi "giustificati" (per l'assenza dal proprio domicilio durante le
viste di controllo, ndr) rientra la concomitanza di visite eseguite presso
l'ambulatorio
del medico di famiglia. Bisogna distinguere al riguardo due ipotesi: la
visita urgente e la visita non urgente.
Nel primo caso (visita urgente) il medico di famiglia deve rilasciare al
lavoratore una certificazione, redatta su carta intestata, da cui risultino
la data e l'ora della visita, e la diagnosi, ovvero le prestazioni
praticate. Rientra in tale ipotesi anche quella della cd. "urgenza
soggettiva", cioè la visita ritenuta urgente dal lavoratore, ma senza che
il medico abbia potuto riscontrare elementi in tal senso: in questa ipotesi,
infatti, il medico nella certificazione rilasciata al lavoratore indicherà,
oltre alla data e l'ora della visita, gli elementi riferiti dal lavoratore a
sostegno della richiesta di visita urgente (es. colica), e a seguire la
diagnosi formulata dal medico o le prestazioni eseguite.
La certificazione sarà esaminata dai medici dell' Inps, e risultando
confermato il carattere "urgente" della visita l'assenza sarà giustificata.
Nel caso di visita non urgente deve essere invece rilasciata al lavoratore
una certificazione, su carta intestata, da cui risultino solo la data e
l'ora della visita; l'assenza sarà giustificata solo nel caso in cui il
l'Inps
accerti, tramite la ASL, la coincidenza dell'orario di visita del medico con
le fasce orarie previste per l'effettuazione delle visite mediche di
controllo".
Federico Torregiani
Consulente Nazionale FIMMG
Settore Assistenza Primaria
Scrive Riccardo Cavaliere:
> Non sapevo di questo accordo FIMMG-INPS, ma lo ritengo pienamente
> condivisibile, quantomeno sul punto citato da Torregiani, al quale
> chiederei, se possibile, di avere il testo completo dell'accordo.
Caro Riccardo, la Commissione Regionale Piemontese per i rapporti tra INPS e
FIMMG ha visto la luce a Torino nei primi mesi del 2007 ed è costituita,
per parte INPS, dal Coordinatore medico-legale del Piemonte Dr. Giuseppe
Vitiello, dal Primario della sede di Torino Manlio Di Mattei e dal Primario
della sede di Torino-Nord Vito Sanna.
Per parte FIMMG il nostro Segretario Regionale Giulio Titta ha invece
nominato il Presidente Provinciale di Torino Mario Costa, il Dr. Emilio
Chiodo della Sezione di Torino (medico di famiglia e medico-legale) ed il
sottoscritto; membro supplente è il Segretario Organizzativo di Alessandria
Claudio Agosto.
La funzione di questa Commissione è quella di invitare le parti a dialogare
e ad affrontare problemi di ordine pratico e logistico, nonchè raggiungere
interpretazioni condivise dell'attuale normativa, cercando di facilitare e
migliorare l'attività certificativa quotidiana dei medici curanti.
Come primo passo la Commissione ha deciso di mettere a punto due documenti:
uno, molto semplice ("Avvertenze per lavoratore in malattia"), che andrà a
tutti i lavoratori; l'altro, invece, ("Certificazione di malattia") è stato
inviato ai medici e conterrà proprio tutte le norme essenziali per una
corretta compilazione certificativa.
L'avevo già fatto in passato, ma lo faccio ancora volentieri, allegando il
secondo (quello per i medici) a questo messaggio; ne seguirà un'altro vuoto,
a cui sarà allegato invece il primo documento, e cioè quello diretto ai
lavoratori.
Sono costretto a seguire questa procedura, altrimenti YAHOO! mi respinge il
messaggio a causa delle sue eccessive dimensioni.
Ogni medico può stampare, se vuole, le avvertenze per i lavoratori e
distribuirle in sala d'attesa, tenendo invece sulla scrivania l'altro
documento, a lui specificamente dedicato.
Federico Torregiani
Consulente Nazionale FIMMG
Settore Assistenza Primaria
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
SEDE DI …………………
AVVERTENZE PER I LAVORATORI IN MALATTIA
I lavoratori in malattia hanno l’obbligo di restare al domicilio durante le fasce orarie, dalle 10 alle
12 e dalle 17 alle 19, tutti i giorni della settimana (compresi sabati, domeniche e giorni festivi), per
essere eventualmente sottoposto a visita medica di controllo.
I lavoratori che vengono giudicati dal medico di controllo idonei a riprendere il lavoro devono
riprendere il lavoro nel giorno indicato: non è ammesso l’invio di ulteriori certificati di malattia, a
meno che non trattasi di patologie diverse da quelle per le quali i lavoratori sono stati giudicati
idonei a riprendere il lavoro.
I lavoratori che non accettano il giudizio del medico di controllo devono fare annotare il proprio
dissenso sul verbale di visita, e devono presentarsi il giorno feriale successivo presso l’Ufficio
sanitario dell’Inps per essere sottoposti a nuova visita di controllo da parte dei medici Inps.
I lavoratori assenti al domicilio durante le fasce orarie devono presentarsi il giorno feriale
successivo presso l’Ufficio sanitario dell’Inps per essere sottoposti a nuova visita di controllo da
parte dei medici Inps. Sono esonerati dal presentarsi i lavoratori che per il giorno indicato hanno
ripreso il lavoro.
ASSENZE ALLA VISITA MEDICA DI CONTROLLO
I lavoratori assenti alla visita di controllo domiciliare incorrono nella sanzione amministrativa
prevista dalla Legge, e che consiste nella perdita totale dell’indennità di malattia per 10 giorni, e
nella riduzione dell’indennità del 50% per gli altri giorni.
Non incorrono nella sanzione i lavoratori che possono dimostrare che l’assenza è stata dovuta a un
giustificato motivo: in tale evenienza i lavoratori devono presentare all’ INPS, entro 10 giorni, una
dichiarazione scritta da cui risulti il motivo dell’assenza e la documentazione relativa all’assenza
stessa.
MOTIVI CHE GIUSTIFICANO L’ASSENZA ALLA
VISITA MEDICA DOMICILIARE
I lavoratori assenti alla visita medica domiciliare non incorrono nella prevista sanzione
amministrativa se l’assenza è dovuta a:
1. Necessità di essere presente altrove, per evitare gravi conseguenze a sé o al suo nucleo
familiare (es. matrimoni, funerali, convocazione presso Ufficio giudiziario).
2. Concomitanza di visita medica specialistica o di terapia presso una struttura pubblica o
convenzionata: in tale caso deve essere presentata una dichiarazione della struttura, da cui
risulti il tipo di prestazione, il giorno e l’ora in cui è stata resa.
3. Concomitanza di visita medica urgente presso lo studio del medico curante: in tali casi è
necessario presentare un certificato del medico curante.
4. Concomitanza di visita medica non urgente presso lo studio del medico curante il cui orario
di visita sia uguale a quello delle fasce orarie.
MOTIVI CHE NON GIUSTIFICANO L’ASSENZA ALLA
VISITA MEDICA DOMICILIARE
Non giustificano in ogni caso l’assenza alla visita medica domiciliare, e quindi il lavoratore
incorre nelle prevista sanzioni amministrative:
1. Visita mediche generiche o specialistiche, o terapie, eseguite presso strutture o studi privati.
2. Concomitanza di visite mediche non urgenti presso lo studio del medico curante il cui orario
non sia concomitante con quello delle fasce orarie: si raccomanda pertanto ai lavoratori,
se l’orario di visita del medico curante lo consente, di accedere all’ambulatorio del
proprio medico in orario diverso da quello delle fasce orarie.
Per qualsiasi ulteriore informazione i lavoratori in malattia possono rivolgersi alla
Sede Inps territorialmente competente.
Scrive Giuseppe Napolione:
> Onestamente, Federico, sarò forse ottuso ... ma mi
> sfugge il motivo di questo "distinguo": nell'un caso e
> nell'altro il Paziente è comunque giustificato se è
> andato dal suo medico mentre questi riceve in
> ambulatorio.
> Dov'è la differenza tra visita "urgente" e "non
> urgente" allora?
La visita non urgente è quella che il paziente fa nello studio del proprio
medico curante per farsi redarre il certificato di malattia, quando
ovviamente non esiste la necessità di una visita domiciliare.
In questo caso sarà sufficiente che presenti all'INPS la dichiarazione del
medico in cui si attesta che egli si trovava lì in quel giorno e a
quell'ora; sarà compito dell'INPS verificare con l'ASL che, per potersi far
fare il certificato, il paziente doveva obbligatoriamente presentarsi in
quell'orario dal proprio medico curante; ed ovviamente le due date
sui certificati combaceranno.
La visita urgente è invece quella che viene effettuata dopo che il paziente
ha già presentato la certificazione di malattia, ma a cui è costretto
nuovamente a sottoporsi per gravi motivi di salute (non certo per misurare
la pressione o farsi prescrivere farmaci ...).
In questo caso il medico non dovrà solo certificare la presenza del paziente
in quel giorno e a quell'ora, ma dovrà altresì motivare l'urgenza e/o
l'indifferibilità della visita stessa.
La ratio di tutto ciò è legata al fatto che il lavoratore in malattia, anche
se solo in quelle 4 ore al giorno, DEVE sempre e comunque rimanere al
proprio domicilio per poter essere sottoposto a visita fiscale da parte
degli appositi organi. Il suo allontanamento potrà avvenire solo a seguito
di cause di forza maggiore, che devono sempre essere ben documentate.
Federico Torregiani
Consulente Nazionale FIMMG
Settore Assistenza Primaria
Scrive Giuseppe Napolione:
> Allora, Federico,
> vediamo se ho capito e se si può semplificare il
> concetto.
> Se uno è malato e va dal medico - anche durante le
> fatidiche quattro ore del controllo - per avere il suo
> bravo certificato, può comunque andarci.
> Al contrario, se un lavoratore ha GIA' inviato il
> certificato medico a chi di dovere, può - anche nelle
> fasce orarie della visita fiscale - andare dal proprio
> dottore SOLO in CASO di COMPROVATA urgenza.
> It's correct?
Sì, in linea di massima è corrretto.
Attenzione però, perchè se il medico curante ha orario di studio anche fuori
dalle fasce orarie di rispetto ed il lavoratore che ha necessita del
certificato di malattia sceglie invece, per andare da lui, il periodo
ricompreso nelle stesse, c'è il rischio che la giustificazione non venga poi
ritenuta valida dall'INPS.
Federico Torregiani
Consulente Nazionale FIMMG
Settore Assistenza Primaria
Scrive Luigi Faggian:
> L'Uff. personale mi comunica che senza certificazione di "guarigione"
> non possono accettare il lavoratore.
Caro Luigi, la certificazione di "guarigione" è stata ormai abolita da tempo
immemorabile. Posso capire che gli si dica: "non ti accettiamo al lavoro
perchè sei sotto prognosi medica", ma non è accettabile che poter riprendere
il lavoro gli si richieda un certificato ormai abolito da tempo.
Scrive Giuseppe Napolione:
> Ho parlato con il Collega Responsabile della Medicina
> Fiscale della Sede INPS della mia città.
> Il suddetto non era al corrente dell'accordo citato da
> Federico Torregiani, e mi ha confermato che il
> Lavoratore può anticipare il rientro al lavoro solo se
> non risulta più malato.
I documenti che ho postato in lista non sono il frutto di un accordo, ma
sono semplicemente delle linee guida prodotte dalla Commissione Piemontese
FIMMG-INPS e concordate tra le parti, medici di famiglia e medici legali
dell'INPS.
> Questo significa che deve
> poter trasmettere (all'Istituto ed al Datore di
> lavoro) un nuovo certificato/attestazione con diversa
> prognosi), altrimenti non può lavorare.
> Devo ipotizzare che l'accordo citato valga solo per la
> Regione Piemonte, e NON per il resto del Paese?
Le indicazioni contenute nel documento piemontese (ripeto: non ha valore di
accordo) si basano sulla normativa vigente in tema di certificazione di
malattia e sulle circolari emesse nel corso degli anni dall'INPS; si tratta
ovviamente di norme e disposizioni valide su tutto il territorio nazionale.
Al momento attuale, per quanto ricordi, non esistono disposizioni precise da
parte dell'INPS a sostegno di ciò che viene affermato dal Responsabile della
sede di Como; in ogni caso mi riprometto di investire del problema la
Dirigenza medico-legale regionale del Piemonte e poi ti faccio sapere.
Federico Torregiani
Consulente Nazionale FIMMG
Settore Assistenza Primaria
Scrive Luigi Faggian:
> Grazie Federico per la risposta.
> Ma allora come fare per permettere al lavoratore il rientro
> anticipato?
> Non posso certificarne la guarigione, non lo accettano senza
> certificato in quanto sotto prognosi.
Caro Luigi, come ho già scritto in un messaggio precedente, ho già
contattato la
Dirigenza medico-legale di INPS-Piemonte su questo specifico argomento, ma
temo di non riuscire ad ottenere un riscontro prima di lunedì.
Ciò che comunque non ti potrebbe essere contestato è il rilascio di un nuovo
certificato di malattia con la stessa diagnosi ed un solo giorno di
prognosi: il certificato successivo annulla sempre il precedente ed il
paziente il giorno dopo potrebbe riprendere il lavoro per naturale scadenza
della prognosi.
Sembra non essere la procedura più corretta sulla base di un'interpretazione
attuale della normativa INPS, ma certamente la modalità, per quanto non
necessaria, non può certo essere contestata come scorretta dal punto di
vista medico-legale.
Federico Torregiani
Consulente Nazionale FIMMG
Settore Assistenza Primaria
Scrive Aldo Maffei:
> Mi chiedo comunque, se la certificazione è di tre gg, (nel qual caso
> paga il datore di lavoro), teoricamente il lavoratore potrebbe anche
> non inviare il modulo all'INPS, e magari il datore di lavoro non
> applica la stessa regola (pagamento solo per 1 giorno precedente la
> data del certificato)?
Caro Aldo, potrebbe anche succedere che il datore di lavoro si comporti come
meglio crede riguardo ai primi tre giorni di malattia, definiti come
"carenza" ed a suo completo carico.
Ma questo è un altro problema: la normativa dispone che il lavoratore
ammalato presenti sempre e comunque, sia all'INPS che al datore di lavoro,
la certificazione di malattia, anche per un solo giorno di prognosi.
Sull'argomento esiste anche una recentissima presa di posizione della
Suprema Corte.
> Ti invio comunque il moduletto che ho personalmente preparato, da
> consegnare al lavoratore, dove si insiste su alcuni chiarimenti della
> certificazione, diversi da quelli che tu hai inserito nel tuo modulo
> per il lavoratore.
Il modulo va benissimo ed effettivamente esistono parti che potremmo
definire integrative a quelle già presenti nei documenti piemontesi, per
quanto essi siano sufficientemente esaustivi.
E' evidente che ognuno è poi libero di "crearsi", qualora lo ritenga
opportuno, un proprio documento da distribuire agli assistiti, magari
riportando in esso soltanto le parti che più gli stanno a cuore.
Federico Torregiani
Consulente Nazionale FIMMG
Settore Assistenza Primaria
LA DIAGNOSI
Bene ha fatto Torregiani a rinfrescarci la memoria sulla certificazione di malattia. A volte le cose
che appaiono ovvie non lo sono.
Volevo porre una domanda: pazienti diabetici che devono recarsi presso i centri per i controlli,
chiedono la giornata di malattia. Puo' bastare la diagnosi di diabete, pur sapendo che non pregiudica
l'attivita' lavorativa?
Pazienti che devono sottoporsi a terapie fisiche, cure odontoiatriche (implantologia), esami
strumentali. E' correto in questi casi giustificare l'assenza lavorativa con un certificato di malattia?
Grazie per l'eventuale risposta.
Ernesto Pecis Cavagna
MMG Specialista in dermatologia
Ponte Nossa (BG)
Caro Torregiani, ti ringrazio per i due allegati che hai messo in
lista, molto utili per chiarire la certificazione per malattia ed
evitare inutili ripetitive perdite di tempo.
Da tempo anch'io ho preparato degli stampati che distribuisco agli assistiti, insieme al certificato
INPS, dove vengono spiegate le regole della certificazione.
Infatti mi accorgo che spesso il lavoratore non è a conoscenza del fatto che l'INPS rimborsa
solamente per 1 giorno precedente alla data di certificazione/visita, e quindi non si reca alla guardia
medica se trattasi di un prefestivo-festivo.
Mi chiedo comunque, se la certificazione è di tre gg, (nel qual caso paga il datore di lavoro),
teoricamente il lavoratore potrebbe anche non inviare il modulo all'INPS, e magari il datore di
lavoro non applica la stessa regola (pagamento solo per 1 giorno precedente la data del certificato)?
Ti invio comunque il moduletto che ho personalmente preparato, da
consegnare al lavoratore, dove si insiste su alcuni chiarimenti della
certificazione, diversi da quelli che tu hai inserito nel tuo modulo
per il lavoratore.
Non potendo inviarlo in allegato te lo invio qui di seguito, se può essere utile a qualcuno. Se può
servire te lo posso inviare come allegato, con la sua forma e i caratteri originali (occupa 1 singolo
foglio)
cordiali saluti,
Aldo Maffei
MMG Sassari
Norme della certificazione di malattia del medico curante
I CERTIFICATI DI MALATTIA VENGONO RILASCIATI , DOPO LA
VISITA, AL LAVORATORE CON PROBLEMI DI SALUTE CHE GLI
IMPEDISCONO DI SVOLGERE LA PROPRIA ATTIVITA' LAVORATIVA.
PERTANTO VERRANNO CONSEGNATI SOLO AL DIRETTO
INTERESSATO DOPO LA VALUTAZIONE MEDICA.
Come ben chiarito nella circolare INPS n°99 del 13/05/1996
"La certificazione sanitaria rilasciata, anche su modulario non
regolamentare, da medici diversi da quelli di "libera scelta", compresa
quella emessa dagli ospedali e dalle strutture di pronto soccorso
all'atto della dimissione, e' da ritenere valida ai fini
dell'erogazione dell'indennita' di malattia a condizione che contenga i
requisiti sostanziali richiesti (intestazione, nominativo del
lavoratore, data, firma, diagnosi e prognosi di incapacita' al lavoro)"
…. "validita', ai fini erogativi di cui trattasi, anche alle
certificazioni rilasciate, pure su modelli non 'standard" (ad es.
ricettario privato), da medici diversi, ai quali l'assicurato si sia
rivolto per motivi di urgenza ovvero comunque per esigenze correlate
alle specificita' della patologia sofferta."…" Sì sottolinea ad ogni
buon conto che, in tutti i casi del genere, la "diversa"
certificazione -da inoltrare, secondo norma sia all'INPS che al datore
di lavoro (a quest'ultimo anche in fotocopia) nei termini previstipuo' essere ritenuta valida, agli effetti previdenziali di interesse,
sempreche' dalla stessa siano ricavabili i dati normalmente richiesti:
nominativo del lavoratore, diagnosi e prognosi, intestazione, data del
rilascio timbro e firma del medico, nonche' l'abituale domicilio del
lavoratore ed eventualmente il diverso temporaneo recapito, dati questi
da indicare a cura dell'interessato.anche a parte e ciò ai fini della
predisposizione di eventuali controlli come previsto dalla legge." Il
lavoratore deve trasmettere il certificato (all'INPS e al DATORE di
lavoro) entro due giorni dal rilascio art. 2 D.L. 30/12/79 n°633, art.
2 L. 29/02/1980 n°33 (raccomandata A.R. o consegna diretta-domenica
escluso: se rilascio venerdì può essere regolarmente consegnato lunedì).
Il rilascio del certificato e quindi la visita medica, deve avvenire al
massimo il giorno successivo all'assenza per malattia. Se il
lavoratore dichiara al medico di "essere ammalato da": 2 o più giorni
precedenti la visita, il medico lo riporta nel certificato, ma l'INPS
retribuisce solamente per 1 giorno precedente alla data di visita
medica e rilascio della certificazione. Quindi, se il lavoratore si
ammala il sabato o in giornate prefestive, non potendo rintracciare il
proprio medico di base, (che è a riposo dalle ore 10), deve rivolgersi
alla GUARDIA MEDICA (079 2062222) .-Se la malattia continua oltre la
scadenza del certificato, è necessaria ulteriore visita medica con
certificato non oltre il giorno successivo alla scadenza. Anche in
questo caso l'INPS retribuisce solamente per 1 giorno precedente alla
data di visita medica e rilascio della certificazione.
La ripresa dell'attività lavorativa deve avvenire il giorno successivo
alla scadenza del certificato (non è necessario presentare alcun
modulo).
Il lavoratore che volesse riprendere l'attività lavorativa prima della
scadenza (essendo migliorate le sue condizioni di salute) deve parlarne
con il medico curante (il sanitario che lo ha preso in cura e gli ha
rilasciato la certificazione)il quale, se d'accordo, rilascerà un
certificato di idoneità lavorativa.
Scrive Ernesto Pecis Cavagna:
> Volevo porre una domanda: pazienti diabetici che devono recarsi
> presso i centri per i controlli, chiedono la giornata di malattia.
> Puo' bastare la diagnosi di diabete, pur sapendo che non pregiudica
> l'attivita' lavorativa?
> Pazienti che devono sottoporsi a terapie fisiche, cure odontoiatriche
> (implantologia), esami strumentali. E' correto in questi casi
> giustificare l'assenza lavorativa con un certificato di malattia?
Questo è un problema relativamente diffuso ed ha un'importanza più pratica
che teorica, poichè la normativa è sufficientemente chiara in proposito; ma
essa spesso fatica a fare i conti con la nostra quotidianità e con il
rapporto fiduciario esistente tra il lavoratore ed il proprio medico
curante.
Il nostro ACN è chiarissimo in proposito; all'Art. 52, comma 3, recita: "Le
certificazioni relative ad assenze dal lavoro connesse o dipendenti da
prestazioni sanitarie eseguite da medici diversi da quelli di libera scelta
non spettano al medico di fiducia, che non è tenuto alla trascrizione".
In altri termini esso non fa altro che recepire la normativa vigente, che
prevede in questi casi il rilascio del certificato di malattia da parte di
altre figure professionali oppure l'uso delle ore di permesso per motivi
sanitari, retribuito o meno, da parte del lavoratore.
Sappiamo tutti che ciò non avviene quasi mai e pertanto il nostro paziente
spesso si rivolge a noi per ottenere la normale certificazione di malattia.
In questi casi sarà necessario indicare la diagnosi di malattia, con
l'aggiunta di tutti gli eventuali elementi ritenuti utili. Per esempio:
"gonartrosi destra in trattamento FKT", oppure "diabete mellito in fase di
scompenso" oppure ancora "algie arcata dentaria superiore da impianto
dentario", ecc.
Scrivere semplicemente "fisiochinesiterapia" oppure "accertamenti
ematochimici" oppure ancora "impianto dentario" significa rischiare di far
perdere l'indennità di malattia al proprio paziente.
Federico Torregiani
Consulente Nazionale FIMMG
Settore Assistenza Primaria
Sia Napolione che Faggian hanno segnalato in lista il fatto che in alcune
zone del nostro Paese (Como, Treviso) i lavoratori non vengono accettati al
lavoro prima della scadenza della prognosi del certificato di malattia, se
non dopo presentazione di un certificato di guarigione oppure dopo
presentazione di una nuova certificazione con una nuova prognosi, più corta
della precedente.
Napolione citava a supporto di questa posizione "il Collega Responsabile
della Medicina Fiscale della Sede INPS", per cui ritengo si tratti del
Dirigente Medico Legale dell'INPS di Como.
Come promesso, ho contattato la Dirigenza medico-legale di INPS-Piemonte su
questo specifico argomento e questa è la risposta scritta che mi ha dato il
Responsabile regionale, Dr. Giuseppe Vitiello: "Carissimo, non posso che
confermarti quanto abbiamo scritto. L' Inps non richiede alcun certificato
di "ripresa della capacità lavorativa" laddove il lavoratore riprenda il
lavoro prima della scadenza della prognosi rilasciata dal curante; ho dato
indicazione di fare una ricerca normativa, ti farò avere appena possibile
gli estremi della circolare Inps di riferimento. Peraltro, è facoltà del
datore di lavoro chiedere, al proprio medico competente, un giudizio circa
l'anticipato riacquisto della capacità lavorativa del proprio dipendente.
Il lavoratore o il suo datore di lavoro devono comunicare all' Inps
l'anticipata ripresa del lavoro".
Non appena sarò in grado di avere riferimenti più precisi, sarà ovviamente
mia cura comunicarli in lista.
Federico Torregiani
Consulente Nazionale FIMMG
Settore Assistenza Primaria
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