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CONDIVIDERE LA PREVIDENZA
Testo aggiornato a dicembre 2013
Redazione a cura:
Area Internazionale Ital Uil Anna Ginanneschi e Cinzia Ranghino - Area tecnica Ital Uil Piero Bombardieri e
Mariapia Raiele
Hanno collaborato: Ester Sau, Essa Eskander, Lello Dell’Ariccia, Alfredo Carpentieri, Sevda Yuseinova
Condividere la previdenza
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SOMMARIO
Pag. 3
Premessa
Pag. 4
Disposizioni generali
Pag. 13
Regolamenti comunitari
Pag. 19
Cenni sul sistema pensionistico nazionale dei Paesi europei
Pag. 52
Convenzioni bilaterali
Pag. 79
Prestazioni pensionistiche per lavoratori stranieri soggiornanti in Italia
Pag. 88
I sistemi previdenziali di alcuni Paesi extra Ue non in convenzione con l’Italia
Pag. 102
Poli territoriali Inps per i residenti all’estero
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PREMESSA
I flussi migratori hanno da sempre accompagnato la storia dell’uomo. Sono sempre molti i motivi che
spingono ogni anno centinaia di migliaia di persone a spostarsi dal proprio Paese d’origine; la miseria, la
ricerca di un lavoro migliore per sé e la propria famiglia, sfuggire ad una guerra o ad una calamità naturale.
Quale che sia la causa, le spinte migratorie rappresentano comunque un fenomeno globale, nelle mille
contraddizioni che produce, determinando l’impulso alla crescita dell’intera Umanità.
L’Italia, terra d’emigrazione negli ultimi due secoli, è divenuto in tempi recenti Paese che accoglie lavoratori
immigrati.
I diritti e le tutele che scaturiscono dal lavoro, sono il denominatore comune dei lavoratori italiani emigrati
e dei cittadini stranieri immigrati nel nostro Paese.
Nel 2005, come ITAL avevamo prodotto una piccola guida, dal significativo titolo “Condividere la
Previdenza” , dove illustravamo il sistema delle Convenzioni Internazionali in materia di sicurezza sociale e
auspicavamo che tale sistema fosse adottato dall’Italia anche con i Paesi da dove provengono i cittadini
stranieri che lavorano nel nostro Paese.
A distanza di alcuni anni, sono cambiate molte regole nei sistemi pensionistici dei vari Paesi, non sono state
siglate nuove Convenzioni Internazionali, in compenso come Patronato abbiamo assunto nuovi compiti
istituzionalmente riconosciuti nei confronti dei cittadini immigrati.
Per questo abbiamo pensato di riproporre una versione aggiornata di “Condividere la previdenza”, anche in
ragione del successo riscosso tra i nostri operatori che hanno trovato in questa guida un utile strumento nel
lavoro quotidiano per dare una sempre più adeguata assistenza degna di un Paese civile.
Gilberto De Santis
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DISPOSIZIONI GENERALI
Le Convenzioni bilaterali e i Regolamenti Cee di sicurezza sociale sono negozi giuridici di diritto
internazionale che si basano sul principio della reciprocità, nel senso che lo Stato italiano assicura ai
cittadini dell'altro Stato contraente che immigrano in Italia, parità di trattamento in materia di sicurezza
sociale, garantendo, quindi, la libera circolazione della manodopera.
I Regolamenti Cee e le Convenzioni non modificano le legislazioni di sicurezza sociale degli Stati a cui si
applicano ma dettano le regole per il coordinamento di tali legislazioni e per la loro applicazione specifica ai
lavoratori o ai cittadini che emigrano da un paese all’altro. La normativa comunitaria di sicurezza sociale è
immediatamente e direttamente applicabile sul territorio dei 28 Paesi che fanno parte attualmente
dell’Unione Europea mentre le convenzioni per essere operanti nell'ordinamento interno dello Stato
devono essere ratificate da una legge ordinaria.
Fino al 1° maggio 2010, data di entrata in vigore dei nuovi regolamenti comunitari, le norme di
coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale degli Stati membri dell’Unione europea sono state
costituite dai regolamenti CEE nn. 1408 del 14 giugno 1971 e 574 del 21 marzo 1972.
Dal 1° maggio 2010, le norme di coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale degli Stati membri
dell’Unione europea, costituite dai regolamenti CEE nn. 1408 del 14 giugno 1971 e 574 del 21 marzo 1972,
sono state sostituite dalle norme di coordinamento del regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004,
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L. 200 del 7 giugno 2004, come modificato dal
regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre 2009, e dal regolamento di applicazione (CE) n. 987 del 16
settembre 2009, pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L . 284 del 30 ottobre 2009.
I regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 si applicano anche ai cittadini degli Stati terzi alle condizioni
previste dal regolamento (UE) n. 1231/2010.
In casi determinati è previsto che si continuino ad applicare i regolamenti CEE nn. 1408/71 e 574/72.
I nuovi regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 sono applicabili dal 1° maggio 2010 ai 28 Stati membri
dell’Unione europea: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania,
Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito,
Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria. Dal 1° luglio 2013 la Croazia è
diventata Stato membro dell’Unione Europea e a decorrere da tale data si applicano anche i Regolamenti
comunitari.
I nuovi regolamenti comunitari si applicano anche alla Svizzera dal 1° aprile 2012.
Dal 1° giugno 2012 i nuovi regolamenti si applicano anche ai tre Paesi che hanno aderito all’Accordo sullo
Spazio Economico Europeo (Accordo SEE): Islanda, Liechtenstein e Norvegia.
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L'obiettivo dei Regolamenti Cee, non è quello di creare un unico sistema europeo di sicurezza sociale, ma di
coordinare i diversi regimi stabilendo un certo numero di regole:




ogni lavoratore deve essere soggetto ad un solo sistema di sicurezza sociale;
è vietata ogni discriminazione in base alla nazionalità;
la maggior parte dei diritti di sicurezza sociale può essere esportata su tutto il territorio dell'Unione
se il lavoratore risiede in un paese diverso da quello in cui questi diritti sono stati acquisiti;
i diritti acquisiti non possono venire meno a causa dello svolgimento di un lavoro in un altro paese,
poiché tutti i periodi durante i quali il lavoratore è stato assicurato si sommano.
I principi generali ai quali si uniformano gli stati firmatari delle convenzioni bilaterali sono:





parità di trattamento dei cittadini dei Paesi contraenti;
assoggettabilità all'obbligo assicurativo;
totalizzazione dei periodi di assicurazione compiuti nei paesi contraenti, per il raggiungimento del
diritto alle prestazioni previste;
esportabilità delle prestazioni;
possibilità di totalizzazione dei periodi assicurativi ai fini del diritto alla prosecuzione volontaria.
LA TOTALIZZAZIONE
La contribuzione versata in uno dei Paesi UE o in uno Stato legato all'Italia da convenzione bilaterale, può
essere utilizzata in base al principio della totalizzazione.
La totalizzazione consiste nel sommare i periodi assicurativi italiani e stranieri al fine di accertare se
risultano perfezionati i requisiti alla prestazione richiesta nel regime assicurativo italiano.
Il cumulo può effettuarsi in presenza dei seguenti requisiti:


requisito minimo di contribuzione;
non sovrapposizione dei periodi risultanti in Stati diversi.
Possono essere totalizzati, a seconda dei casi, tutti i tipi di contributi: obbligatori (lavoro dipendente o
autonomo), figurativi (servizio militare, malattia, maternità, cassa integrazione guadagni, disoccupazione,
tbc, mobilità), da riscatto (corso legale di laurea, contribuzione omessa, contribuzione per attività svolta in
Paesi esteri non convenzionati), da versamenti volontari.
I periodi contributivi totalizzabili vengono presi in considerazione così come sono riconosciuti dalla
legislazione dello Stato in cui sono stati maturati.
CONDIZIONI OGGETTIVE PER LA TOTALIZZAZIONE
Per poter procedere alla totalizzazione dei periodi assicurativi, l'assicurato deve far valere in Italia un
periodo minimo di contribuzione che per i Regolamenti Comunitari è pari a 52 settimane, mentre invece
per i Pesi extra UE varia in base alla convenzione.
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CONDIZIONI SOGGETTIVE PER LA TOTALIZZAZIONE
Cittadinanza
La cittadinanza del lavoratore assume particolare importanza in quanto le disposizioni contenute nei
Regolamenti Cee ed in alcune convenzioni bilaterali, si applicano solo ai cittadini dei Paesi interessati. Non
possono avvalersi del diritto alla totalizzazione dei periodi assicurativi, per esempio, i cittadini di Paesi terzi.
Essere cittadino di uno dei due Stati contraenti, è indispensabile per l'applicazione delle seguenti
convenzioni bilaterali:
Brasile;
Capoverde;
Jersey e Isole del Canale;
Jugoslavia;
Principato di Monaco;
Repubblica di San Marino;
Svizzera;
Tunisia;
Turchia.
Per l'applicazione delle seguenti convenzioni bilaterali è sufficiente che l'assicurato sia o sia stato
soggetto alla legislazione di uno dei due Stati contraenti:
Argentina;
Australia;
Canada e Quebec;
Uruguay;
U.S.A.;
Venezuela.
PERIODI DI ASSICURAZIONE O DI RESIDENZA INFERIORI AD UN ANNO
L'art.48 del regolamento CEE n. 1408/71, stabilisce che l' istituzione di uno stato membro non è tenuta a
corrispondere prestazioni se la durata totale dei periodi compiuti sotto la sua legislazione è inferiore ad un
anno e se, tenuto conto di questi soli periodi, nessun diritto alle prestazioni è acquisito in virtù di tale
legislazione.
Anche i periodi inferiori all'anno sono comunque utili ai fini della totalizzazione.
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In questi casi i contributi sono presi in considerazione dallo Stato presso il quale l'interessato matura il
diritto a pensione. La quota di pensione derivante da tale contribuzione sarà pagata, dallo Stato che eroga
la pensione, solo a decorrere dal perfezionamento dei requisiti previsti dalla legislazione dello Stato presso
cui risulta accreditata la contribuzione inferiore all'anno.
Nel caso di più periodi di lavoro inferiori ad un anno svolti in più paesi della comunità europea, sarà l'ultimo
stato in cui l'interessato ha prestato l'attività lavorativa, a considerare tutti quei periodi di lavoro come se
fossero stati svolti nel suo territorio.
Analoga norma è prevista dalle convenzioni bilaterali stipulate dall'Italia con:
Argentina - San Marino - Tunisia - Turchia - USA - Venezuela.
TOTALIZZAZIONE MULTIPLA
In genere la totalizzazione dei contributi non può essere eseguita contemporaneamente con tutti i Paesi
con i quali l'Italia ha sottoscritto la convenzione bilaterale.
Nei casi in cui il lavoratore può far valere contribuzione in diversi Paesi, si sommano separatamente i
periodi italiani con quelli di ciascun Stato convenzionato (es.Italia-USA, Italia-Francia ecc.).
A questo principio fanno eccezione alcune convenzioni bilaterali, le quali prevedono la possibilità di
sommare ai contributi versati nei due stati contraenti, anche quelli versati in altri Paesi che risultano legati
da accordi internazionali sia all'Italia sia all'altro Stato (totalizzazione multipla).
RISCATTO
I periodi di lavoro all’estero che possono essere riscattati sono quelli prestati come lavoratore dipendente
in Paesi esteri non legati all’Italia da convenzioni in materia di sicurezza sociale.
E’ comunque possibile il riscatto di periodi di lavoro prestato in Paesi convenzionati quando questi risultino
scoperti di assicurazione e contribuzione (ad esempio perché trattasi di lavori non soggetti ad obblighi
assicurativi o perché la contribuzione è stata omessa).
Non è previsto alcun requisito minimo di contribuzione da far valere unica condizione è quella di possedere
la cittadinanza italiana all’atto della domanda.
Domanda e onere di riscatto
Per quanto attiene l’onere ci si rifà ai criteri della legge 1338 del 1962.
Il DLgs 184 del 1997 ha esteso, dal 12/7/1997, la facoltà di riscatto anche ai fondi sostitutivi ed esclusivi
dell’Ago.
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UTILIZZO DEI CONTRIBUTI ESTERI AI FINI DELL'AUTORIZZAZIONE AI VERSAMENTI VOLONTARI
Quando il numero dei contributi versati in Italia non è sufficiente per ottenere l'autorizzazione ai
versamenti volontari e il richiedente può far valere anche contributi versati in Paesi legati all'Italia da
convenzioni di sicurezza sociale tale contribuzione può essere presa in considerazione per perfezionare il
requisito richiesto (Totalizzazione).
Per poter procedere alla predetta totalizzazione è necessario, di norma, far valere in Italia almeno un
contributo settimanale effettivo.
È invece necessario far valere almeno 52 contributi in Italia per poter totalizzare le contribuzioni versate in:
Australia, Tunisia, Venezuela.
IL PRINCIPIO DEL PRO-RATA
Quando il lavoratore possiede un numero di contributi inferiori a quello previsto per il diritto autonomo alla
pensione nazionale, può ricorrere alla totalizzazione dei periodi assicurativi esteri al fine di maturare il
diritto alla prestazione pensionistica.
In questo caso il calcolo della pensione viene effettuato in pro-rata, cioè in proporzione ai periodi
assicurativi maturati nel Paese che liquida la pensione.
Un esempio:
Lavoratore italiano che ha raggiunto l’età pensionabile e ha versato 6 anni di contribuzione in Italia e 14
anni in Germania. Prima si calcola la pensione italiana sulla base dei 20 anni di contribuzione (sommando i 6
anni italiani con 14 tedeschi come se il lavoratore avesse svolto la sua attività solo in Italia).
Questa pensione detta “virtuale” viene corrisposta al 30% del suo importo, in quanto deve essere
rapportata ai soli contributi italiani (i 6 anni sono, appunto, il 30% dei complessivi 20 anni).
Il pro-rata italiano sarà, quindi, relativo ai 6 anni di contribuzione (il 30% dell’importo della pensione
virtuale).
La Germania calcolerà il pro-rata a proprio carico, in relazione ai 14 anni di contribuzione, sulla base della
propria legislazione e secondo il medesimo criterio.
La determinazione dell’importo mensile della pensione in regime di convenzione internazionale viene fatta
attraverso una serie di operazioni, che necessitano, per la loro realizzazione, di pochi ma indispensabili
elementi.
Questi sono:
 il numero delle settimane di contribuzione in Italia;
 il numero delle settimane di contribuzione nel Paese o nei Paesi (nei casi di totalizzazione multipla)
convenzionati con l’Italia;
 la retribuzione media settimanale italiana (RMS);
 l’importo della prestazione estera.
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In dettaglio ed in successione cronologica le operazioni da effettuare per il calcolo sono:
1) Individuare la contribuzione virtuale:
Sommare le settimane di contribuzione in Italia e all’estero.
2) Individuare la pensione virtuale:
Una volta accertata la sussistenza del diritto, a seguito della totalizzazione di tutta la contribuzione versata
in Italia e all'estero, la pensione viene determinata “come se” i periodi di assicurazione totalizzati fossero
effettivamente versati nello Stato erogatore della prestazione.
3) Individuare il pro rata mensile:
È sulla base della “pensione virtuale” che si ottiene un ammontare teorico. Per determinare la pensione da
porre in pagamento si procederà ad una ripartizione, in misura proporzionale al periodo assicurativo
effettivamente compiuto sotto ogni singola legislazione.
Una volta individuato il pro rata mensile viene verificata l’eventuale sussistenza per il diritto all’integrazione
al trattamento minimo.
PENSIONE AUTONOMA
Se nei confronti del lavoratore, risultano soddisfatti (con la sola contribuzione versata nel medesimo Paese)
i requisiti che la legislazione nazionale prescrive per il diritto a pensione, non si terrà conto dei periodi
assoggettati all’altra legislazione estera. In questo caso, infatti, spetta il pagamento della pensione prevista
dalla legislazione di quello Stato, che sarà calcolata unicamente sulla base dei soli periodi risultanti
assicurati in quello Stato.
INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO
Ai fini dell'integrazione al trattamento minimo delle pensioni liquidate in regime internazionale, negli ultimi
anni sono state introdotte ulteriori norme oltre quelle contenute nell'articolo 8 della legge 153/69.
Le pensioni in regime internazionale dei residenti all’estero liquidate prima del 31 gennaio 1991, infatti,
erano integrate al trattamento minimo indipendentemente dai redditi posseduti dal pensionato e dal
numero dei contributi accreditati in Italia in costanza di rapporto di lavoro.
Al momento del pensionamento con il paese estero interessato, l'importo percepito dall'estero veniva
detratto , fino a sua concorrenza, dalla quota di integrazione (art.8 legge 153/69).
La legge 407/90 ha apportato delle restrizioni al diritto all'integrazione al minimo per le pensioni liquidate
in convenzione internazionale.
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Con l'entrata in vigore della predetta legge (1 febbraio 1991) le pensioni sono integrate al trattamento
minimo solo a condizione che l'assicurato:


possa far valere un'anzianità contributiva, in costanza di rapporto di lavoro svolto in Italia, non
inferiore ad un anno;
non possieda redditi, assoggettabili all'IRPEF, per un importo annuo superiori a quelli stabiliti dalla
legge.
Le pensioni, erogate ai residenti all'estero, aventi decorrenza anteriore al 1° febbraio 1991 integrate al
trattamento minimo, liquidate con meno di 52 contributi in costanza di rapporto di lavoro, vengono
confermate ("cristallizzate") nell'importo in pagamento al 1° gennaio 1991, fino a quando l'importo
dell'integrazione al trattamento minimo non venga riassorbito dalla perequazione della pensione base.
Per quanto riguarda i residenti in Italia trova applicazione la normativa internazionale vigente in materia di
sicurezza sociale, la quale impone al Paese di residenza dell'interessato la garanzia dell'importo della
prestazione minima prevista dalla legislazione interna.
Pertanto, sulle pensioni erogate ai residenti in Italia, ai sensi della predetta normativa, ferma restando la
sussistenza degli altri requisiti richiesti dalla normativa nazionale, va attribuito il trattamento minimo anche
in assenza del requisito dell'anno di contribuzione in costanza di rapporto di lavoro svolto in Italia.
Sono ancora fuori da questa salvaguardia le pensioni liquidate in base agli Accordi stipulati con il Canada, la
Svizzera* ed il Venezuela.
* Tra la Confederazione Svizzera e l’Unione Europea. Nel 1999, è stato stipulato un Accordo in base al
quale la Svizzera applicherà i Regolamenti CEE in materia di sicurezza sociale e di libera circolazione dei
lavoratori.
Questo Accordo è entrato in vigore il 1° giugno 2002.
Ai fini dell'accertamento del requisito dei 52 contributi settimanali, per il diritto all'integrazione al
trattamento minimo, devono essere computati anche i contributi versati dopo la decorrenza originaria della
pensione.
La contribuzione da considerare utile ai fini del raggiungimento del requisito richiesto dalla legge 407/90 è
la seguente:







contribuzione versata a favore del lavoratore il relazione ad attività lavorativa sia dipendente che
autonoma;
contributi figurativi accreditati per eventi verificatisi in costanza di rapporto di lavoro;
contributi da riscatto per periodi di lavoro all'estero;
contributi trasferiti dall'assicurazione svizzera o dal Liechtenstein;
contributi trasferiti da altri Stati in applicazione di apposite norme internazionali comportanti
annullamento della posizione assicurativa estera;
contributi accreditati nell'assicurazione italiana per periodi di lavoro prestato in Romania ai sensi
dell'Accordo tra Italia e Romania del 23 gennaio 1968;
contributi accreditati nell'assicurazione italiana per il periodo di lavoro prestato tra il mese di
maggio del 1945 ed il mese di dicembre 1954 nei territori ceduti dall'Italia alla Yugoslavia;
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


contributi accreditati nell'assicurazione italiana per periodi di lavoro prestati nella Zona B dell'ex
territorio libero di Trieste tra il 1 maggio 45 ed il 5 ottobre del 1956;
contributi accreditati nell'assicurazione italiana relativamente alle somme rimborsate dalle
assicurazioni svedese e norvegese;
contributi accreditati nell'assicurazione italiana per i periodi di lavoro svolti in Libia.
Sono invece da escludere per il raggiungimento del predetto requisito i seguenti contributi:



contributi da riscatto del corso legale di laurea;
versamenti volontari;
contributi figurativi accreditati per eventi verificatisi non in costanza di rapporto di lavoro.
Precisazione:
Questi contributi non sono utili ai fini di maturare l’anzianità contributiva minima necessaria per poter
accedere all’eventuale integrazione al trattamento minimo, ma, al contrario, sono utili per il
raggiungimento del diritto a pensione.
Il Dl n. 384/92 e la legge 724/94, hanno apportato ulteriori restrizioni al diritto all'integrazione al
trattamento minimo.
Per le pensioni liquidate con decorrenza 1° ottobre 1992 e successiva, infatti, per aver diritto
all'integrazione al trattamento minimo, occorrono almeno 5 anni di contribuzione in costanza di rapporto di
lavoro (Dl 384/92).
Per le pensioni liquidate con decorrenza 1° febbraio 1995 e successiva occorrono, invece, dieci anni di
contribuzione in costanza di rapporto di lavoro (legge n° 724/94).
Le norme suddette si applicano esclusivamente alle pensioni aventi decorrenza rispettivamente dal 1°
ottobre 1992 e 1° febbraio 1995, non è prevista cristallizzazione per le pensioni aventi decorrenze anteriori
alle predette date.
Ai sensi della legge 335/95, dal 1° gennaio 1996, l'integrazione al minimo sulla pensione italiana viene
ricalcolata ogni anno tenendo conto delle variazioni intervenute nel trattamento estero.
Con l'entrata in vigore della legge 407/90 (1 febbraio 1991) l’integrazione al trattamento minimo non spetta
quando il pensionato possiede redditi, assoggettabili all’IRPEF, per un importo pari a due volte
l’ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in misura pari a 13
volte l’importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.
Con effetto dal 1° gennaio 1994 la summenzionata norma viene modificata dall’articolo 4, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, il quale stabilisce che ai fini del diritto all’integrazione al trattamento
minimo assume rilievo, oltre al reddito proprio, anche il reddito del coniuge non legalmente ed
effettivamente separato in misura pari a 4 volte l’ammontare annuo del trattamento minimo.
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Pertanto per aver diritto all’integrazione al trattamento minimo i redditi dell’interessato non devono
superare:


se solo – l’importo pari a due volte l’ammontare annuo del trattamento minimo
se coniugato – fermo restando che il reddito proprio non deve superare due volte l’ammontare
annuo del trattamento minimo, deve tenersi conto anche del reddito del coniuge che sommato a
quello personale non deve superare quattro volte l’ammontare annuo del trattamento minimo.
Precisazione:
Per le persone coniugate, l'integrazione al minimo non può, comunque, essere assegnata se il reddito
personale supera i limiti di legge, anche se il reddito cumulato è inferiore. Analogamente, l'integrazione non
può essere riconosciuta se il reddito personale è inferiore al limite suddetto ma il reddito cumulato supera
tale limite.
INESPORTABILITÀ DEL TRATTAMENTO MINIMO
Il Regolamento n.1247 /92, entrato in vigore il 1° giugno 1992, prevede che le "prestazioni speciali a
carattere non contributivo", tra queste è compresa anche l'integrazione al trattamento minimo, non
possono essere erogate in un Paese dell'Unione Europea diverso da quello che eroga la prestazione.
A decorrere dalla suddetta data, pertanto, non può essere attribuita l'integrazione al trattamento minimo,
né possono essere erogate prestazioni di carattere assistenziale, a coloro che sono residenti in Paesi della
Unione Europea diversi dall'Italia.
Questa norma si estende anche ai titolari di pensioni ottenute mediante l'applicazione di convenzioni
internazionali per cui, se il titolare di una pensione liquidata in convenzione risiede in uno Stato dell'Unione
Europea, perde l'integrazione al trattamento minimo in base al principio di inesportabilità delle suddette
prestazioni.
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REGOLAMENTI COMUNITARI
REGOLAMENTO CEE 859/2003
Con il Regolamento (CE) n. 859/2003 del 14 maggio 2003, entrato in vigore il 1° giugno 2003, le disposizioni
comunitarie sono applicabili, in tutti gli Stati europei ad eccezione della Danimarca, anche ai cittadini di
Stati terzi che sono legalmente residenti in uno degli Stati membri.
Il Regolamento è inoltre applicabile ai familiari ed ai superstiti dei predetti cittadini.
L’applicazione del Regolamento non conferisce, al cittadino di un Paese terzo, il diritto all’ingresso, al
soggiorno o alla residenza in un Paese comunitario né l’accesso al mercato del lavoro è, infatti, richiesta la
condizione che siano regolarmente soggiornanti in uno dei Paesi membri.
Il diritto alle prestazione nasce dalla data di entrata in vigore del Regolamento e cioè dal al 1° giugno 2003.
Il Regolamento in questione prevede che possono essere acquisiti diritti per gli eventi verificatisi in data
anteriore al 1° giugno 2003, in questi casi, comunque, la decorrenza delle eventuali prestazioni è
obbligatoriamente fissata, a partire dal 1° giugno 2003.
In base al Regolamento n.859 i periodi di lavoro o di residenza, precedenti o successivi alla data del 1°
giugno 2003, accreditati in favore dei cittadini degli Stati terzi negli Stati membri, sono presi in
considerazione in base alla regolamentazione comunitaria.
Naturalmente il Regolamento non può essere applicato se l’interessato non può far valere contribuzione in
almeno due Paesi comunitari.
L’applicazione del regolamento n.859 non può in nessun caso pregiudicare i diritti e gli obblighi derivanti da
accordi internazionali che prevedano vantaggi in materia di sicurezza sociale conclusi con gli Stati terzi e di
cui la Comunità europea sia parte.
Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
Il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale è volto ad agevolare la libera circolazione dei cittadini
nell’Unione europea (UE). Tale coordinamento si basa sulla cooperazione delle amministrazioni nazionali
responsabili della sicurezza sociale.
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Condividere la previdenza
REGOLAMENTO CEE N. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
I sistemi di sicurezza sociale dei paesi dell’Unione europea (UE) sono coordinati tra loro. Tuttavia, la
determinazione delle prestazioni sociali e delle loro condizioni di attribuzione avviene a livello nazionale,
conformemente alle tradizioni e alla cultura di ciascun paese.
Il diritto europeo stabilisce regole e principi volti a garantire il diritto alla libera circolazione delle persone
nell’UE.
Persone interessate
Il presente regolamento si applica a tutti i cittadini di un paese dell’UE che sono o sono stati soggetti alla
legislazione di sicurezza sociale di uno di questi paesi, nonché ai loro familiari e superstiti.
Si applica inoltre ai cittadini provenienti da paesi terzi che risiedono legalmente nell’UE e la cui situazione
coinvolge diversi Stati membri. Il regolamento si applica altresì ai loro familiari e superstiti.
Secondo il principio della parità di trattamento, i cittadini di un paese dell’UE e le persone che risiedono in
tale paese senza averne la nazionalità, sono pari per quanto riguarda i diritti e gli obblighi previsti dalla
legislazione nazionale.
Le disposizioni del presente regolamento riguardano tutti i classici settori della sicurezza sociale, cioè:

malattia,

maternità,

infortuni sul lavoro,

malattie professionali,

prestazioni di invalidità,

prestazioni di disoccupazione,

prestazioni familiari,

prestazioni pensionistiche,

prestazioni in caso di morte.
Il regolamento riconosce anche il principio della totalizzazione dei periodi, secondo il quale i periodi di
assicurazione, di occupazione o di residenza maturati nel quadro della legislazione di un paese dell’UE
vengono presi in considerazione in tutti gli altri membri paesi dell’UE. Ciò significa che l’acquisizione del
diritto alle prestazioni in uno Stato, deve tener conto dei periodi di assicurazione, di occupazione, di lavoro
autonomo o di residenza maturati in un altro Stato membro dell’UE.
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Determinazione della legislazione applicabile
La persona assicurata è soggetta alla legislazione di un singolo Stato membro. Lo Stato membro
competente è quello nel quale tale persona svolge un’attività professionale.
Sono previste norme particolari per talune categorie di lavoratori, come i pubblici dipendenti, che sono
soggetti alla legislazione dello Stato membro al quale appartiene l’amministrazione da cui dipendono, e i
lavoratori che esercitano un’attività subordinata o autonoma in vari membri paesi dell’UE.
Prestazioni in natura (malattia, maternità e paternità)
I lavoratori transfrontalieri sono iscritti all’organismo del paese in cui lavorano, anche se residenti in un
altro paese dell’UE e aventi accesso alle prestazioni sanitarie dei due Stati. Sono previste disposizioni
specifiche per le prestazioni in natura destinate ai membri della loro famiglia.
Le persone che effettuano un soggiorno in un paese dell’UE diverso dal loro paese di residenza,
segnatamente in vacanza, devono poter beneficiare delle prestazioni mediche necessarie durante il loro
soggiorno. Sarà la legislazione dello Stato dove si svolge il soggiorno che determinerà le condizioni
finanziarie di esercizio di tali prestazioni, anche se i costi sono a carico/rimborsati dall’organismo di
sicurezza
sociale
del
paese
d’origine.
Tale diritto è certificato dalla Carta europea di assicurazione medica, che può essere richiesta da ciascun
assicurato presso il suo organismo di sicurezza sociale.
I familiari di un lavoratore pensionato hanno diritto a taluni prestazioni in natura, anche se risiedono in uno
Stato membro diverso da quello in cui risiede il pensionato.
Lavoratori frontalieri pensionati
Questa categoria di assicurati può beneficiare delle prestazioni nell’ultimo Stato in cui ha lavorato, nella
misura in cui si tratta della prosecuzione di cure mediche iniziate in detto Stato.
Essi, e i loro familiari, possono continuare a fruire senza restrizioni delle cure mediche nel loro ultimo Stato
di occupazione per due anni nei cinque anni precedenti il pensionamento per vecchiaia o invalidità, a
condizione che gli Stati membri interessati abbiano optato in tale senso.
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Condividere la previdenza
Prestazioni in caso di infortuni sul lavoro e malattie professionali
Le persone che risiedono o dimorano in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d’iscrizione alla
sicurezza sociale, beneficiano comunque del regime degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.
Tali prestazioni sono erogate dall’istituzione del luogo di residenza o di dimora ai sensi della legislazione che
vi si applica.
L’istituto dello Stato di affiliazione del lavoratore assume l’onere delle spese di trasporto fino al suo luogo
di residenza. L'istituzione deve aver dato un’autorizzazione preventiva a tale trasporto, che non è
necessaria nel caso di un lavoratore frontaliero.
Prestazioni in caso di morte
Quando una persona assicurata o un suo familiare muore in uno Stato membro diverso dallo Stato membro
competente, il decesso si considera sopraggiunto in quest'ultimo Stato membro. L’istituzione competente è
quindi tenuta ad erogare le prestazioni in caso di morte dovute ai sensi della propria legislazione, anche se
il beneficiario risiede in un altro Stato membro.
Prestazioni di invalidità
I regimi di invalidità dei vari paesi appartenenti all’Unione Europea e allo Spazio economico europeo si
discostano notevolmente l’uno dall’altro. In materia di prestazioni di invalidità, gli Stati membri possono
decidere di determinare l’importo delle prestazioni in funzione della durata dei periodi di assicurazione o di
residenza .
Non è di norma necessario essere effettivamente assicurati nel momento in cui sopravviene l’invalidità.
Anche la persona che abbia già smesso di lavorare qualche anno prima di divenire invalida avrà comunque
diritto ad una pensione d’invalidità calcolata sulla base dei periodi assicurativi precedenti.
Pensioni di vecchiaia
Ogni Stato membro nel quale una persona è stata assicurata versa una pensione di vecchiaia quando
l'interessato raggiunge l'età del pensionamento. Il calcolo dell’importo delle prestazioni si effettua
contabilizzando tutti i periodi maturati sotto la legislazione di un altro Stato membro.
Sono altresì previste disposizioni concernenti il modo in cui le istituzioni competenti calcolano le prestazioni
e definiscono le clausole anticumulo.
Se un lavoratore ha diritto a prestazioni in più paesi dell’UE, l’importo totale di tali prestazioni non deve
essere inferiore alla prestazione minima prevista dalla legislazione del suo Stato membro di residenza,
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Condividere la previdenza
qualora lo Stato di residenza disponga di un regime di pensioni minime. In caso contrario l’istituzione dello
Stato di residenza dovrà versare un rimborso.
Prestazioni di disoccupazione
Quanto alle prestazioni di disoccupazione, l’istituzione competente di uno Stato membro deve tener conto
dei periodi di assicurazione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma come se fossero maturati
sotto la legislazione che essa applica. Un disoccupato può recarsi in un altro Stato membro per cercarvi
un’occupazione mantenendo il suo diritto alla prestazione di disoccupazione per tre mesi. I servizi o le
istituzioni competenti possono aumentare tale periodo fino a un massimo di sei mesi. Se il disoccupato non
torna prima della scadenza di tale periodo, perde ogni diritto alle prestazioni.
Prestazioni di prepensionamento
I beneficiari dei regimi legali di prepensionamento possono ricevere le loro prestazioni, essere coperti per
le proprie cure sanitarie e le loro prestazioni familiari in un altro paese europeo. In base al principio della
parità di trattamento devono vedersi applicare gli stessi diritti e obblighi degli altri cittadini di tale
paese.Dato che i regimi legali di prepensionamento vigono solo in un numero assai limitato di Stati membri,
il presente regolamento esclude la regola della totalizzazione dei periodi per l’acquisizione del diritto alle
prestazioni di prepensionamento.
Prestazioni familiari
Una persona ha diritto alle prestazioni familiari nello Stato membro competente, anche per i familiari che
risiedono in un altro Stato membro, come se questi ultimi risiedessero nel primo Stato membro. In caso di
cumulo di diritti, le prestazioni familiari sono erogate in base alla legislazione definita prioritaria.
Prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo
In deroga alla norma generale, queste prestazioni non sono esportabili se sono elencate nell’allegato X e se
soddisfano determinati criteri. Tali criteri valgono inoltre per tutti gli Stati membri, nei quali quindi
prestazioni simili ottengono un trattamento uniforme.
Strumenti di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
Il presente regolamento rafforza il principio di buona amministrazione. Le istituzioni, in effetti, devono
rispondere a tutte le domande entro un termine ragionevole e devono comunicare alle persone interessate
qualsiasi informazione necessaria per far valere i diritti loro conferiti dal presente regolamento. Inoltre, in
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Condividere la previdenza
caso di difficoltà di interpretazione o di applicazione del regolamento le istituzioni interessate devono
mettersi in comunicazione allo scopo di trovare una soluzione per la persona in questione.
Il regolamento prevede dei meccanismi intesi a garantire buon funzionamento e maggior collaborazione
tra gli Stati membri e le loro istituzioni in materia di sicurezza sociale, in particolare:

una commissione amministrativa incaricata di trattare ogni questione di interpretazione derivante
dalle disposizioni del presente regolamento o da ogni altro accordo concluso nell’ambito di questo;

una commissione tecnica, istituita nell’ambito della commissione amministrativa, incaricata di
raccogliere i documenti tecnici, gli studi e i lavori richiesti;

una commissione di controllo dei conti che stabilisce i costi medi per il rimborso delle cure mediche
negli Stati membri;

un comitato consultivo incaricato di formulare pareri e proposte alla commissione amministrativa.
Contesto
Il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale è stato attivato nel 1971 con l’adozione del regolamento
(CEE) n. 1408/71 del Consiglio, che ha consentito di garantire a tutti i lavoratori con cittadinanza degli Stati
membri la parità di trattamento e il godimento delle prestazioni della sicurezza sociale, indipendentemente
dal luogo della loro occupazione o della loro residenza.
REGOLAMENTO CEE 987/2009
Il Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 stabilisce le
modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale.
Come è noto, il Regolamento comunitario n. 883/2004 ha sostituito il Regolamento (CE) n. 1408/71
relativamente al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
Il Regolamento n. 987/2009 aveva stabilito le modalità applicative del regolamento n. 883/2004,
consentendone l'entrata in vigore il 1 maggio 2010 .
Il Regolamento (CE) n. 883/2004 e il n. 987/2009 hanno aggiornato e semplificato le norme di
coordinamento per le persone assicurate nonché per gli organismi di sicurezza sociale, al fine di accelerare
ed agevolare il trattamento dei dati relativi ai diritti delle prestazioni delle persone assicurate e ridurre i
corrispondenti costi amministrativi.
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18
Condividere la previdenza
CENNI SUL SISTEMA PENSIONISTICO NAZIONALE DEI PAESI EUROPEI
ITALIA
Pensione di Vecchiaia
La riforma Monti-Fornero ha apportato significative modifiche alla pensione di vecchiaia incidendo in
particolare sull’innalzamento dell’età pensionabile per le donne del settore privato.
Tabella riassuntiva dei requisiti anagrafici in presenza del requisito contributivo minimo di 20 anni *
Lavoratori
dipendenti
(pubblici e
privati);
autonomi;
parasubord
inati
Lavoratrici
dipendenti
pubblico
impiego
Lavoratrici
dipendenti
settore
privato
Lavoratrici autonome/ parasubordinate
Anni
Età
Età
Età
Età
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
66
66 e 3 mesi
66 e 3 mesi
66 e 3 mesi
66 e 7 mesi
66 e 7 mesi
66 e 7 mesi
66 e 11
mesi e 11
66
mesi
67
e 2 mesi
66
66 e 3 mesi
66 e 3 mesi
66 e 3 mesi
66 e 7 mesi
66 e 7 mesi
66 e 7 mesi
66 e 11
mesi e 11
66
mesi
67
e 2 mesi
62
62 e 3 mesi
63 e 9 mesi
63 e 9 mesi
65 e 7 mesi
65 e 7 mesi
66 e 7 mesi
66 e 11
mesi e 11
66
mesi
67
e 2 mesi
63 e 6 mesi
63 e 9 mesi
64 e 9 mesi
64 e 9 mesi
66 e 1 mese
66 e 1 mese
66 e 7 mese
66 e 11 mesi
66 e 11 mesi
67 e 2 mesi
Dal 2022 e per gli anni successivi prosegue l’innalzamento secondo la medesima
* La tabella riguarda solo chi matura i requisiti dal 2012 e non anche chi li ha maturati secondo la vecchia
disciplina entro il progressione
31.12.2011. legata all’incremento della speranza di vita (adeguamento stimato: 2 mesi
ogni biennio).
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Condividere la previdenza
Dal 2012 la pensione di anzianità è sostituita dalla pensione anticipata.
Sparisce il cosiddetto sistema delle quote e resta per il futuro il solo canale della massima anzianità
contributiva che però passa - dal 2012 - dagli attuali 40 anni a 42 anni e 1 mese per gli uomini e a 41 anni e
1 mese per le donne con l'ulteriore appesantimento dovuto alla penalizzazione qualora l'accesso al
pensionamento si consegua prima dei 62 anni di età.
La nuova “Pensione Anticipata” dal 2012
Lavoratori dipendenti
Lavoratrici dipendenti
pubblici e privati e
pubbliche e private e
lavoratori
lavoratrici
autonomi/parasubordinati autonome/parasubordinate
Ulteriore canale di
accesso riguardante tutti
i lavoratori il cui primo
contributo accreditato è
dal 1° gennaio 1996
Anzianità contributiva
minima
indipendentemente dall’età
anagrafica
Età anagrafica minima se
in possesso di
un’anzianità contributiva
minima di 20 anni e un
importo minimo pari a
2,8 volte l’assegno
sociale (rivalutazione nel
tempo sulla base
dell’andamento del PIL
nominale)
2012 42 anni e 1 mese
41 anni e 1 mese
63 anni
2013 42 anni e 5 mesi
41 anni e 5 mesi
63 anni e 3 mesi
2014 42 anni e 6 mesi
41 anni e 6 mesi
63 anni e 3 mesi
2015 42 anni e 6 mesi
41 anni e 6 mesi
63 anni e 3 mesi
2016 42 anni e 10 mesi
41 anni e 10 mesi
63 anni e 7 mesi
2017 42 anni e 10 mesi
41 anni e 10 mesi
63 anni e 7 mesi
2018 42 anni e 10 mesi
41 anni e 10 mesi
63 anni e 7 mesi
2019 43 anni e 2 mesi
42 anni e 2 mesi
63 anni e 11 mesi
2020 43 anni e 2 mesi
42 anni e 2 mesi
63 anni e 11 mesi
2021 43 anni e 5 mesi
42 anni e 5 mesi
64 anni e 2 mesi
Anni
Anzianità contributiva
minima
indipendentemente
dall’età anagrafica
Dal 2022 e per gli anni successivi prosegue l’innalzamento secondo la medesima
progressione legata all’incremento della speranza di vita (adeguamento stimato: 2
mesi ogni biennio).
20
20
Condividere la previdenza
Per l’accesso alla pensione di vecchiaia per non vedenti e invalidi in misura non inferiore all’80% nulla è
stato modificato in materia di età anagrafica e disciplina delle decorrenze.
Per i lavoratori non vedenti che siano tali dalla nascita o da data anteriore all'inizio dell'assicurazione o che
comunque possano far valere almeno dieci anni di assicurazione e di contribuzione dopo l'insorgenza dello
stato di cecità resta ferma l'età ridotta di 55 anni, per gli uomini, e di 50 anni, per le donne.
Per gli invalidi in misura non inferiore all'80% i limiti di età per il diritto alla pensione di vecchiaia
nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti restano confermati in 60 anni, per gli
uomini, e 55 anni, per le donne.
Pensione di invalidità
Assegno ordinario di invalidità
Spetta ai lavoratori con almeno 5 anni di assicurazione e contribuzione (di cui 3 nel quinquennio
precedente la domanda), affetti da infermità fisica o mentale che riduca a meno di un terzo la capacità
lavorativa.
Ha validità triennale; può essere confermato due volte per ulteriori 3 anni e diventa definitivo con il terzo
riconoscimento.
L’assegno ordinario di invalidità, in presenza dei requisiti necessari, si trasforma in pensione di vecchiaia al
raggiungimento dell’età pensionabile prevista per la nuova pensione di vecchiaia.
Decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.
In presenza di redditi da lavoro superiori a determinate soglie l'importo dell'assegno viene in ogni caso
ridotto in base a delle percentuali stabilite dalla legge.
Pensione di inabilità
Spetta ai lavoratori con almeno 5 anni di assicurazione e contribuzione (di cui 3 nel quinquennio
precedente la domanda) in stato di assoluta e permanente inabilità a svolgere una qualsiasi attività
lavorativa per infermità fisica o mentale.
La pensione di inabilità è incompatibile con qualsiasi attività lavorativa; con l’iscrizione negli elenchi
anagrafici dei lavoratori agricoli; negli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi o albi professionali.
Se è stata liquidata a seguito di infortunio o malattia professionale, non è cumulabile con la rendita
liquidata dall’INAIL per lo stesso evento invalidante, fino a concorrenza della rendita stessa. Se la rendita è
di importo inferiore alla pensione, il titolare riceve in pagamento la differenza tra le due prestazioni.
Pensione ai superstiti
Spetta se il dante causa è già titolare di pensione (pensione di reversibilità) o se il lavoratore deceduto alla
data della morte poteva far valere almeno 15 anni di contribuzione oppure 5 anni di cui tre nel quinquennio
precedente il decesso (pensione indiretta).
I beneficiali aventi diritto alla pensione sono:

il coniuge;

il coniuge anche se separato;

il coniuge separato per colpa, solo se il Tribunale ha stabilito che ha diritto agli alimenti;
21
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Condividere la previdenza

il coniuge divorziato, purché il lavoratore deceduto sia iscritto all’Inps prima della sentenza di
scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio e il richiedente sia titolare di
assegno di divorzio e non si sia risposato;

i figli (legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente
dichiarati, nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge) che alla data della morte del genitore
siano minori di 18 anni o studenti di scuola media superiore di età compresa tra i 18 e i 21 anni (26
anni se universitari);spetta ai figli maggiorenni inabili.

in determinate situazioni e in assenza del coniuge e dei figli,la pensione spetta ai genitori, ai fratelli
o sorelle, ai nipoti.
AUSTRIA
Pensione di vecchiaia
Requisiti anagrafici per la pensione ordinaria:

65 anni di età, se uomini e 60 anni di età, se donne; è previsto il graduale innalzamento del
requisito anagrafico per le donne fino all'equiparazione con quello degli uomini a partire dal 2024;
Requisiti anagrafici per la pensione anticipata:

62 anni sia uomini che donne. Le persone che svolgono lavori usuranti possono farne richiesta a 60
anni di età, a condizione che tale attività lavorativa sia stata svolta per almeno 10 anni negli ultimi
20 anni e che sia stato maturato un totale di 45 anni assicurativi.
Periodo di assicurazione minimo:


per le persone che al 1° gennaio 2005 non hanno raggiunto i 50 anni di età e non sono ancora
assicurate: 15 anni di assicurazione, di cui almeno 7 accumulati in virtù di un'attività professionale.
per le persone che hanno già compiuto 50 anni al 1° gennaio 2005: 15 anni di assicurazione negli
ultimi 30 anni, o 15 anni di contributi, o 25 anni di assicurazione in totale.
NB. La pensione anticipata viene sospesa alla ripresa dell'attività lavorativa.
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Condividere la previdenza
Pensione di invalidità
Requisiti per il diritto:


la capacità di guadagno nella propria attività deve essere ridotta del 50 per cento;
devono risultare complessivamente 15 anni di contribuzione ovvero, in alternativa, 5 anni di
assicurazione negli ultimi 10 anni precedenti la domanda, o 25 anni di assicurazione in totale.
Il periodo di assicurazione minimo non è obbligatorio se l'invalidità è la conseguenza di un infortunio sul
lavoro o di una malattia professionale.
Pensione ai superstiti
Viene erogata a coloro che godono della copertura assicurativa del regime pensionistico e che hanno
maturato un determinato periodo contributivo minimo.
Spetta:



al coniuge superstite che ha compiuto il 35° anno di età o se nell’ambito del matrimonio è nato un
figlio (o al precedente coniuge a carico);
agli orfani fino ai 18 anni di età ovvero ai 27 anni di età se studenti ovvero a qualsiasi età se invalidi;
al divorziato se aveva diritto ad un assegno alimentare (in caso di nuovo matrimonio il superstite
perde il diritto alla pensione).
Spese funerarie
Qualora ve ne sia necessità, può essere erogata un’indennità per le spese funerarie.
BELGIO
Pensione di vecchiaia
L’età pensionabile è fissata a 65 anni di età per i lavoratori subordinati di ambo i sessi. Non è richiesto
alcuni periodo minimo di contribuzione.
Fanno eccezione a questa norma i minatori, i marittimi e il personale di volo dell’aviazione civile per i quali
sono previste età inferiori.
Pensione anticipata
Sia uomini che donne che abbiano raggiunto i 60 anni di età purché abbiano maturato 35 anni di attività
professionale possono andare in pensione anticipata.
23
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Condividere la previdenza
Pensione di invalidità
La percentuale minima di incapacità che dà diritto a un indennizzo è almeno il 66%.
Il lavoratore che abbia usufruito di un’indennità di malattia per un anno e ancora non possa riprendere il
lavoro ha diritto a un’indennità di invalidità. Tale diritto decade quando il lavoratore raggiunge l’età
pensionabile.
Ha inoltre diritto all’indennità di invalidità chi:

è iscritto a una cassa malattia;

ha lavorato per 120 giorni nell’arco di sei mesi precedenti la data di acquisizione del diritto
all’indennità. Alcuni periodi di inattività, quali per esempio quelli per malattia, ferie ecc., vengono
equiparati a periodi di attività;

presenta un attestato di incapacità al lavoro da un anno;

dimostra di avere versato i contributi minimi.
Pensione ai superstiti
Il coniuge superstite di un lavoratore subordinato ha diritto alla pensione di reversibilità al compimento
dell’età di 45 anni. Non sussistono limiti di età nel caso il coniuge superstite abbia un figlio a carico o la sua
percentuale di invalidità sia di almeno il 66% oppure se il lavoratore deceduto abbia lavorato in miniera per
vent’anni.
E’ necessario che il matrimonio sia durato almeno un anno salvo che da esso sia nata prole o che il decesso
sia stato causato da infortunio o malattia professionale. E’ necessario che il coniuge superstite non svolga
attività lavorativa, ad eccezione di quelle autorizzate.
Il coniuge superstite non deve avere contratto un nuovo matrimonio.
Il coniuge superstite che ha un età al di sotto dei 45 anni e che non possiede i requisiti necessari per
usufruire anticipatamente della pensione di reversibilità, può avere diritto ad un’indennità per dodici mesi.
Il coniuge divorziato non deve aver perso la potestà genitoriale, non deve avere contratto nuovo
matrimonio.
Il partner superstite non riceve alcuna prestazione.
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Condividere la previdenza
BULGARIA
Pensioni di vecchiaia
Gli uomini hanno diritto alla pensione di vecchiaia a 63 anni e 4 mesi di età e dopo aver maturato 37 anni e
4 mesi di contributi. Dal 31 dicembre 2011 il periodo assicurativo aumenterà di 4 mesi per ciascun anno di
calendario, fino a raggiungere i 40 anni per gli uomini, mentre l’età pensionabile sarà aumentata di 4 mesi
per ciascun anno di calendario fino a raggiungere i 65 anni per gli uomini.
Le donne hanno diritto alla pensione di vecchiaia a 60 anni e 4 mesi di età, con un periodo contributivo di
34 anni e 4 mesi. Dal 31 dicembre 2011 il periodo assicurativo aumenterà di 4 mesi per ciascun anno di
calendario fino a raggiungere i 37 anni per le donne, mentre l’età pensionabile sarà aumentata di 4 mesi
per ciascun anno di calendario fino a raggiungere i 63 anni per le donne.
Coloro che non hanno maturato i periodi contributivi previsti hanno diritto alla pensione all’età di 65 anni
e 4 mesi, purché abbiano completato almeno 15 anni di contributi. A partire da dicembre 2011 l’età
pensionabile sarà aumentata di 4 mesi per ciascun anno di calendario fino a raggiungere i 67 anni di età.
Pensione sociale di Vecchiaia
Tale pensione può essere concessa al raggiungimento dei 70 anni di età a coloro che, per ciascun familiare,
dispongono di un reddito annuale inferiore al reddito minimo garantito (circa 33 Euro). La pensione sociale
di vecchiaia è concessa indipendentemente dall’attività lavorativa. Spetta anche a coloro che non hanno
maturato un periodo assicurativo tale da consentire di beneficiare di una pensione di vecchiaia.
Pensione di invalidità
Gli assicurati hanno diritto a una pensione di invalidità in caso di perdita totale o parziale dell’abilità
lavorativa per un lungo periodo o in via permanente.
Per avere diritto alla pensione di invalidità gli assicurati devono avere alcuni requisiti contributivi diversi a
seconda dell’età anagrafica ed avere una riduzione permanente dell’abilità lavorativa pari o superiore al
50%.
Le persone non vedenti dalla nascita o comunque prima del proprio ingresso nel mercato del lavoro
ricevono la pensione di invalidità a partire dalla data in cui detta pensione viene richiesta ed essa viene
erogata per tutta la durata dell’invalidità.
Assegno di Invalidità
Gli assicurati che non hanno maturato un periodo assicurativo tale da garantire loro una pensione di
invalidità hanno diritto a un assegno di invalidità per malattia.
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Condividere la previdenza
Pensione sociale di invalidità
Il diritto alla pensione sociale di invalidità viene concesso a coloro che hanno compiuto 16 anni di età e
presentano una riduzione permanente dell’abilità lavorativa (oppure un tipo e un grado di invalidità
superiore al 71%).
Le persone con una riduzione permanente dell’abilità lavorativa o un tipo e un grado di invalidità superiore
al 90% percepiscono una pensione sociale di disabilità pari al 120%. Le persone con una riduzione
permanente dell’abilità lavorativa compresa tra il 71% e il 90% ricevono una pensione sociale di vecchiaia
del 110%.
Pensione ai superstiti
Il diritto alla pensione di reversibilità viene concesso ai figli, al coniuge superstite e ai genitori
dell’assicurato deceduto.
I figli hanno diritto alla pensione di reversibilità fino al compimento del 18° anno di età. Dopo i 18 anni
hanno diritto solo se studenti e fino al compimento del 26° anno di età. Anche i figli divenuti disabili prima
dei 18 anni di età hanno diritto alla pensione di reversibilità fino ai 26 anni di età.
Il coniuge superstite avrà diritto alla pensione ai superstiti 5 anni prima dell’età prevista per la pensione di
vecchiaia (63 anni e 4 mesi per gli uomini e 60 e 4 mesi per le donne) oppure prima di tale età solamente se
ha perso la propria abilità al lavoro.
I genitori superstiti del figlio deceduto hanno diritto alla pensione ai superstiti se hanno raggiunto l’età per
il diritto alla pensione di vecchiaia.
I pensionati il cui coniuge è deceduto hanno diritto a ricevere un’integrazione alla pensione (supplemento
di altra pensione), nota come prestazione di superstite. Il pensionato, coniuge superstite non deve aver
contratto nuovo matrimonio; in caso contrario l’erogazione dell’integrazione sarà interrotta a partire dalla
data del nuovo matrimonio. Inoltre non deve essere titolare della pensione di reversibilità per il decesso
dell’assicurato.
CIPRO
Pensione di vecchiaia
L’età pensionabile è fissata a 65 anni.
In alcuni casi può essere percepita al compimento dei 63 anni, come nel caso dei minatori i quali in base ai
periodi di lavoro svolti in miniera possono anticipare l’età pensionabile a 58 anni.
Il requisito minimo assicurativo è pari a 156 settimane (tre anni).
Nel caso questo requisito non sia raggiunto, all'età di 68 anni è possibile ottenere una liquidazione
forfettaria.
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Condividere la previdenza
Pensione di invalidità
La pensione di invalidità è corrisposta agli assicurati di età tra i 60 e i 63 anni che sono dichiarati inabili al
lavoro da almeno 156 giorni e il cui stato di invalidità è giudicato permanente.
Pensione ai superstiti
La pensione di reversibilità spetta al coniuge superstite purché il dante causa al momento del decesso
aveva versato almeno tre anni di contribuzione (requisito richiesto per la pensione di vecchiaia).
Spetta anche ai figli minori.
E’ prevista anche una indennità per spese funerarie.
CROAZIA
La Repubblica di Croazia è diventata Stato membro dell’Unione Europea dal 1° luglio 2013 pertanto a
decorrere da quella data si applicano i regolamenti Ce anche alla Croazia e sostituiscono la Convenzione di
sicurezza sociale tra Italia e Croazia.
A differenza dell’accordo bilaterale previgente, i regolamenti dell’Unione Europea si applicano anche ai
dipendenti pubblici.
Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo richiesto per l’accesso al pensionamento anticipato, a
decorrere dal 1° luglio 2013, sono quindi da considerare utili anche i periodi assicurativi fatti valere in
Croazia.
Le domande di pensione già definite o in corso di definizione alla data del 1° luglio 2013, in base alle
precedenti convenzioni italo-croata o italo-jugoslava possono essere ora riesaminate, in applicazione dei
regolamenti dell’Unione europea, su domanda degli interessati.
vecchiaia



Almeno 15 anni di contributi
65 anni di età se uomo
60 anni e 9 mesi se donna (per il 2013).
pensione anticipata



30 anni di contribuzione
60 anni di età se uomo
55 anni e 9 mesi se donna (per il 2013).
27
27
Condividere la previdenza
pensione ai superstiti

Coniuge se ha compiuto i 50 anni di età oppure se non ha compiuto i 50 anni di età nel momento
del decesso del coniuge, ma ha compiuto 45 anni, al compimento di 50 anni ha diritto alla pensione
oppure
 se di età inferiore ai 50 anni, riconosciuto inabile al lavoro entro un anno dalla data del decesso del
dante causa
oppure
 se ha in carico figli del coniuge deceduto
Hanno diritto alla pensione di reversibilità anche:
 coniughi divorziati
 conviventi se trascorsi tre anni di convivenza
 coniuge perde diritto in caso di proprio successivo matrimonio
Genitori: se al momento del decesso del dante causa avevano compiuto i 60 anni (sia madre che il padre,
normativa vecchia: 60 padre e 50 madre); se di età inferiore ai 60 anni (sia madre che il padre, normativa
vecchia: 60 padre e 50 madre) ma riconosciuti inabili.
Invalidità


capacità lavorativa ridotta a meno della metà;
copertura assicurativa per almeno 1/3 della vita lavorativa
La vita lavorativa comprende il periodo che va dal compimento dei 20 anni di età, fino al giorno in cui è
sopraggiunta l’invalidità. Oppure 23 anni se dopo aver compiuto i 20 anni di vita l’assicurato era ancora
studente ed ha conseguito il diploma di formazione superiore, o 26 anni se ha conseguito la laurea; se
l’invalidità è sopraggiunta prima dell’età di 35 anni/formazione superiore/ 2 anni di contributi oppure
laureato con 1 anno di contribuzione se l’invalidità sopraggiunta durante l’anno di contribuzione o massimo
un anno dopo l’invalidità sopraggiunta prima dell’età di 30 anni – 1 anno di contribuzione oppure
l’invalidità sopraggiunta durante l’anno contributivo o massimo un anno dopo.
DANIMARCA
Pensione di vecchiaia
La pensione di vecchiaia spetta ai residenti in Danimarca al compimento dei 67 anni di età.
Tutte le pensioni di vecchiaia sono costituite da:


una pensione base che dipende dalla situazione patrimoniale del pensionato se, al di sotto dei 67
anni di età, mentre è indipendente dalla situazione finanziaria per i pensionati che hanno più di 67
anni di età;
un importo aggiuntivo che dipende in ogni caso dal reddito complessivo del pensionato e del
coniuge.
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Esiste inoltre un regime pensionistico integrativo obbligatorio per i lavoratori subordinati (ATP).
Pensione di invalidità
Hanno diritto a una pensione di invalidità le persone la cui capacità lavorativa è talmente ridotta da non
potere da sole far fronte ai propri bisogni esercitando un’attività lavorativa .
Hanno diritto alla pensione:

i cittadini danesi;

le persone cui si applica il regolamento Ce n. 883/2004;

i cittadini stranieri dopo dieci anni di residenza in Danimarca.
Ha diritto alla pensione chi ha abitato in Danimarca per almeno tre anni tra il compimento del 15° anno e il
giorno in cui presenta la domanda di pensione.
Pensione ai superstiti
Possono avere diritto alla pensione ai superstiti il coniuge; il convivente registrato presso l’ufficio ATP
prima del decesso; l’ex coniuge a particolari condizioni; i figli minori di 21 anni .
ESTONIA
Pensione di vecchiaia
Il regime per la pensione di vecchiaia si fonda su tre pilastri:

il regime di assicurazione pensionistica dello Stato (primo pilastro):che si compone di una pensione
di vecchiaia legata al servizio e di una pensione sociale forfettaria. La pensione di vecchiaia spetta
a coloro che hanno accumulato almeno 15 anni di servizio e per gli uomini che abbiano raggiunto i
63 anni di età mentre per le donne 61 anni e mezzo. Entro il 2016 l’età pensionabile sarà
uniformata a 63 anni per entrambi i sessi. La pensione sociale forfettaria è versata ai residenti che
hanno raggiunto i 63 anni di età, hanno risieduto in Estonia per almeno cinque anni e che non
hanno accumulato i 15 anni di servizio.

Il regime pensionistico con capitalizzazione obbligatoria (secondo pilastro): è obbligatorio per i nati
dopo il 1983. Per tutti gli altri lavoratori subordinati, la partecipazione al regime è facoltativa.

Le pensioni volontarie corrisposte da un regime pensionistico privato (terzo pilastro): l’iscrizione ai
regimi pensionistici integrativi volontari del terzo pilastro può avvenire con le polizze assicurative
pensionistiche proposte dalle compagnie di assicurazione vita private ufficialmente riconosciute e
con i fondi pensione gestiti da fondi privati.
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Condividere la previdenza
Pensione di invalidità
Esistono due tipi di pensione di invalidità:


la pensione di inabilità al lavoro;
la pensione sociale per inabilità al lavoro.
Hanno diritto alla pensione di inabilità al lavoro le persone residenti di età compresa tra i 16 anni e l’età
pensionabile, alle quali sia stata riconosciuta un’inabilità al lavoro permanente pari ad almeno il 40% e che
abbiano almeno un anno di servizio se il lavoratore ha tra i 25 e i 26 anni di età. Questo periodo aumenta
progressivamente di un anno ogni tre anni di età, fino a raggiungere i 14 anni all’età di 60 anni.
Le persone con un grado di invalidità almeno al 40%, che non hanno accumulato gli anni di servizio,
possono richiedere una pensione sociale per inabilità al lavoro, a condizione di essere stati residenti in
Estonia per almeno un anno prima di avere presentato la domanda e di non percepire alcuna pensione da
un altro Stato.
Pensioni ai superstiti
Esistono le pensioni di reversibilità e le pensioni sociali di reversibilità.
Gli aventi diritto sono i familiari a carico dell’assicurato defunto, a condizione che, alla data del decesso, il
defunto abbia accumulato gli anni di servizio che gli conferiscono il diritto a una pensione di invalidità o di
vecchiaia. Se non sussistono tali requisiti, i superstiti hanno diritto a una pensione sociale di reversibilità, a
condizione che il defunto abbia risieduto in Estonia per almeno un anno prima del decesso.
Le pensioni di reversibilità e le pensioni sociali non sono corrisposte alle persone che esercitano un’attività
professionale, tranne per i ragazzi di età inferiore ai 18 anni e per gli studenti di età inferiore ai 24 anni che
frequentano un corso di studi a tempo pieno.
E’ prevista anche una indennità per le spese funerarie.
FINLANDIA
Pensione di vecchiaia
Il sistema pensionistico finlandese nel caso della pensione di vecchiaia prevede l’erogazione di:


una Pensione nazionale, che viene erogata al compimento del 65° anno di età, a tutti i cittadini
finlandesi che possono far valere 3 anni di residenza in Finlandia. Per gli stranieri, tale requisito è
fissato in 5 anni.
una Pensione da lavoro, che è correlata all'esistenza di un rapporto assicurativo derivante da
lavoro subordinato o autonomo il cui ammontare è in relazione al numero degli anni coperti da
contribuzione e all'importo del reddito conseguito; l’età pensionabile può essere compresa tra i 63
e i 68 anni.
30
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Condividere la previdenza
L’interessato, al compimento dei 62 anni, può chiedere, se lo desidera, la liquidazione anticipata della sua
pensione, che, in tal caso, non sarà ad aliquota piena, ma sarà ridotta in via definitiva dello 0,6% per ogni
mese
tra
l’inizio
effettivo
della
pensione
e
l’età
pensionabile.
Normalmente non è previsto un periodo minimo di assicurazione; per i lavoratori autonomi e agricoli è
necessario che risultino versati contributi per un periodo di almeno 4 mesi dopo il 18° anno di età.
E' previsto, inoltre, il pensionamento "part-time" nel periodo compreso tra i 58 e i 67 anni di età,
trasformando il rapporto di lavoro da tempo pieno in "part-time".
Pensione di invalidità
Le prestazioni di invalidità rientrano principalmente nel regime pensionistico:


una Pensione nazionale: che viene erogata dai 16 anni ai 65 anni di età, a tutti i cittadini finlandesi
che possono far valere 3 anni di residenza in Finlandia, e non è previsto un grado specifico di
invalidità;
una Pensione da lavoro: che viene erogata dai 18 anni ai 68 anni di età, e prevede un grado di
invalidità compreso tra i 2/5 e i 3/5.
Pensione ai superstiti
Come per gli altri tipi di prestazioni, anche in questo caso esiste un doppio sistema.

Pensione nazionale vedovile, il coniuge superstite deve avere almeno 50 anni di età alla data del
decesso dell'assicurato (e non più di 65, essendo prevista a tale età la liquidazione di una pensione
personale
incumulabile
con
questa
prestazione).
Alla data del matrimonio il superstite doveva avere un'età inferiore ai 50 anni e il defunto non
superiore
ai
65.
Il matrimonio deve essere durato almeno 5 anni.
La pensione viene erogata a prescindere dall'età e dalla durata del matrimonio se ci sono figli di età
inferiore a 18 anni.



Pensione di lavoro vedovile viene concessa alle stesse condizioni della pensione nazionale, ma se il
coniuge superstite è invalido permanente ha diritto alla pensione anche se non ha compiuto i 50
anni.
In caso di nuovo matrimonio prima del compimento del 50° anno di età, viene meno il diritto ad
entrambi i tipi di pensione.
Pensione nazionale orfanile compete fino al 18° anno di età (fino al 20° se studente o se sta
svolgendo un periodo di formazione professionale) ad ogni orfano. L'importo varia a seconda della
circostanza che sia orfano di uno o di entrambi i genitori o che usufruisca di altri benefici.
Pensione di lavoro orfanile viene corrisposta fino al 18° anno ai figli di assicurato e di pensionato.
NB: le stesse condizioni sono applicate al coniuge divorziato, con diritto all'assegno alimentare, e al
convivente registrato legalmente.
31
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FRANCIA
Pensione di Vecchiaia
Per poter beneficiare di una pensione completa è richiesto un periodo assicurativo minimo (almeno un
trimestre) e un requisito d’età che dai 60 anni gradualmente andrà ad aumentare e qualora il requisito
relativo al periodo di assicurazione non fosse soddisfatto, da 65 anni a 67 (nel 2022). Si applicano
provvedimenti speciali ai lavoratori con lunghi periodi assicurativi.
Vi è anche l’obbligo dell’iscrizione al regime complementare. In tal caso non è previsto alcun periodo
minimo di assicurazione.
Pensione di invalidità
Ha diritto alle prestazioni di invalidità l’assicurato con una capacità lavorativa ridotta di 2/3, che sia stato
assicurato per almeno 12 mesi e che dimostri di essere un lavoratore subordinato.
Pensione ai superstiti
La pensione di reversibilità viene concessa al coniuge superstite di età pari o superiore a 55 anni oppure ai
superstiti che non hanno ancora compiuto 55 anni. In taluni regimi speciali e nei regimi complementari, gli
orfani, in certi casi, hanno diritto a un trattamento previdenziale in qualità di orfano sopravvissuto.
L’importo della pensione è pari al 54% della pensione di vecchiaia del coniuge defunto. Tale prestazione è
soggetta ad accertamento del reddito. Se il coniuge superstite è divorziato, la pensione è ripartita in
proporzione agli anni di matrimonio.
Anche i regimi complementari prevedono la pensione di reversibilità con alcune condizioni.
E’ prevista una indennità per le spese funerarie ai superstiti che al giorno del decesso dell’assicurato,
risultavano totalmente e permanentemente a carico dell’assicurato.
GERMANIA
Pensione di Vecchiaia
Viene concessa in presenza di requisiti di età (al compimento dei 65 anni di età, con graduale innalzamento
dell'età a 67 anni a partire dalle persone nate nel 1947) e di maturazione contributiva minima (5 anni).
Il diritto alla pensione di vecchiaia anticipata si acquisisce:



a 65 anni di età, se uomini, con almeno 35 anni di contribuzione;
a 63 anni di età, se uomini, in misura ridotta, con almeno 35 anni di contribuzione se inabile alla
professione, incapace al guadagno o grande invalido (gli assicurati residenti in un altro stato
membro con un grado di invalidità' non inferiore al 50% sono equiparati ai grandi invalidi);
a 63 anni di età, se uomini, con almeno 15 anni di contribuzione (di cui almeno 8 nell'ultimo
decennio) se disoccupati per un periodo complessivo di 52 settimane nel corso degli ultimi 24 mesi;
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Condividere la previdenza

Le donne devono aver compiuto 60 anni di età, se nate prima del 1952, ed aver versato almeno 15
anni di contributi obbligatori di cui almeno 10 versati dopo il 40° anno.
La pensione di vecchiaia anticipata viene ridotta dello 0,3% per ciascun mese di percepimento prima del
raggiungimento dell’età pensionabile ordinaria (in caso di pensione di vecchiaia per persone affette da
grave disabilità prima dei 65 anni di età).
Esistono disposizioni specifiche per i minatori che potranno andare in pensione di vecchiaia al compimento
dei 60 anni, previa maturazione di un periodo contributivo di 25 anni.
Pensione di invalidità
La pensione spetta a chi , in seguito alla riduzione delle proprie capacità lavorative per motivi di salute, non
è più in grado di svolgere un’attività lavorativa o abbia subito una parziale riduzione della capacità
lavorativa.
Il lavoratore deve dimostrare di avere un’anzianità contributiva di almeno 60 mesi e di avere versato
contributi al regime obbligatorio per 3 anni nell’arco del quinquennio precedente l’insorgenza
dell’invalidità.
Vi sono particolari disposizioni per i minatori.
Pensione ai superstiti
La pensione di reversibilità spetta al coniuge, al partner registrato e in alcuni casi al coniuge divorziato
superstite dell’assicurato deceduto purché il matrimonio sia durato almeno un anno e se il dante causa
poteva far valere 5 anni di contribuzione. Il periodo contributivo minimo viene considerato completato se il
decesso dell’assicurato è dovuto a infortunio sul lavoro o si è verificato subito dopo aver completato un
periodo di formazione scolastica o professionale.
Ai figli è concessa la pensione di orfano di norma fino ai 18 anni, o fino ai 27 se il figlio orfano frequenta un
corso di formazione professionale o di istruzione; se sta prestando servizio volontario in strutture sociali; se
non è in grado di provvedere al proprio mantenimento a causa di difetto fisico, psichico o mentale.
GRECIA
Pensione di Vecchiaia
Il lavoratore ha diritto alla pensione di vecchiaia al raggiungimento di un certo limite d’età, se ha maturato
un certo numero di giornate lavorative. Il diritto alla pensione di vecchiaia si perfeziona al compimento di
65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne (fino ad arrivare a 65 anni nel 2015) e con almeno 4500 giorni
di lavoro (o 15 anni di assicurazione).
Possono ottenere la pensione di vecchiaia anticipata in misura piena i lavoratori che se assicurati ante
1/1/1993:
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Condividere la previdenza






hanno 37 anni di assicurazione o 11100 giorni di contribuzione, senza limiti di età;
hanno compiuto 62 anni se uomini o 57 se donne e possono far valere almeno 10.000 giorni di
contribuzione;
hanno compiuto 58 anni (uomini) e possono far valere 10.500 giorni di lavoro subordinato (o 35
anni di assicurazione);
hanno compiuto 55 anni, sono madri con uno o più figli a carico di età inferiore a 18 anni o disabile,
hanno lavorato almeno 5.500 giorni e non beneficiano di altra pensione propria;
hanno compiuto 60 anni se uomini o 55 se donne e possono far valere almeno 4.500 giorni di
contribuzione, 3.600 dei quali prestati in attività lavorative gravose o pericolose e almeno 1.000
giorni maturati nel decennio precedente il compimento dell'età;
hanno compiuto 55 anni (uomini e donne) se possono far valere 35 anni di assicurazione o 10.500
giorni di lavoro di cui 7.500 prestati in attività lavorative gravose o pericolose.
se assicurati post 1/1/1993



hanno 37 anni di assicurazione o 11.100 giorni di contribuzione, senza limiti di età;
hanno compiuto 60 anni (uomini e donne) e possono far valere 15 anni di assicurazione o almeno
4.500 giorni di contribuzione, tre quarti dei quali prestati in attività lavorative gravose o pericolose;
hanno compiuto 55 anni, sono madri con uno o più figli a carico di età inferiore a 18 anni o disabile,
hanno lavorato almeno 6.000 giorni o possono far valere almeno 20 anni di lavoro.
Possono ottenere la pensione di vecchiaia anticipata in misura ridotta (dello 0,5% per ogni mese di
anticipo):
se assicurati ante 1/1/1993



gli uomini a partire dai 60 anni;
le donne a partire dai 55 anni;
le donne con figli minori o con handicap a partire da 50 anni.
se assicurati post 1/1/1993

55 anni uomini e donne (per le donne il requisito viene innalzato gradualmente, di un anno ogni
anno, a partire dal 2010, per le assicurate IKA; dal 2013 per tutte le altre).
Pensione di invalidità
Viene concessa a coloro che abbiano avuto il riconoscimento di una invalidità pari o superiore al 50% e che
abbiano maturato il periodo di assicurazione richiesto (4500 giorni lavorativi; oppure 1500 giorni lavorativi
di cui almeno 600 entro l’ultimo quinquennio precedente l’accertamento dell’invalidità; oppure 300 giorni
lavorativi, nel caso in cui il lavoratore non abbia ancora compiuto 21 anni).
Pensione ai superstiti
In caso di morte di un lavoratore o di un pensionato, i familiari hanno diritto alla pensione di reversibilità,
purché il defunto:
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Condividere la previdenza

abbia maturato i contributi necessari all’erogazione di una pensione di vecchiaia;

abbia maturato 1500 giorni lavorativi, di cui almeno 300 nel quinquennio immediatamente
precedente il decesso.
In caso di decesso dell’assicurato a seguito di infortunio sul lavoro, i familiari hanno diritto alla pensione
indipendentemente dai giorni lavorati.
Gli aventi diritto alla pensione di reversibilità sono:

il coniuge superstite;

i figli minori di 18 anni o fino a 24 anni se studenti e maggiorenni inabili;

i nipoti e gli ascendenti in alcuni casi.
IRLANDA
Pensione di Vecchiaia

Pensione di base (di transizione): Spetta dall’età di 65 anni all’età di 66 anni agli assicurati che
abbiano versato contributi prima dei 55 anni, abbiano versato almeno 520 settimane di contributi
effettivi e che abbiano un reddito da lavoro che non superi un limite stabilito dalla legge. Questa
pensione non sarà corrisposta dal 1° gennaio 2014.

Pensione contributiva di vecchiaia: Spetta a 66 anni di età (l’età andrà ad aumentare fino a 68 anni
nel 2028)purché siano stati versati almeno 520 settimane di contributi e bisogna avere una media
annuale di almeno 10 settimane di contributi effettivi o figurativi a partire dal 1953 o dal momento
in cui l’assicurato ha cominciato a svolgere attività lavorativa. La pensione contributiva deve essere
richiesta nei 3 mesi che precedono il raggiungimento dell’età pensionabile.

Pensione non contributiva di vecchiaia: Gli assicurati che hanno raggiunto l’età pensionabile (66
anni) e che non hanno maturato il diritto alla pensione contributiva di vecchiaia, possono avere
diritto alla pensione non contributiva di vecchiaia, soggetta ad accertamento del reddito e alla
residenza abituale in Irlanda.
Pensione di invalidità
La pensione di invalidità è erogata dopo che l’assicurato ha percepito l’indennità di malattia per almeno 12
mesi ed è stato riconosciuto inabile al lavoro in modo permanente purché soddisfa il requisito contributivo
di almeno 260 settimane di contributi di cui almeno 48 settimane nell’anno precedente l’insorgenza
dell’incapacità al lavoro.
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Condividere la previdenza
Pensione ai superstiti
La pensione di reversibilità spetta al coniuge superstite e anche al coniuge divorziato che non abbia
contratto nuovo matrimonio o che non vive con un’altra persona.
Viene erogata se i requisiti contributivi risultano soddisfatti per quanto riguarda la posizione assicurativa
del defunto e, in alternativa quella del coniuge superstite. Tali requisiti sono:

Versamento di almeno 156 contributi prima della data del decesso o del raggiungimento dell’età
pensionabile e versamento o accreditamento di almeno 39 settimane di contributi nei 3 o nei 5
anni precedenti il decesso del coniuge o il raggiungimento dell’età pensionabile.
La pensione spetta anche agli orfani fino a 18 anni o fino a 22 anni se studenti.
LETTONIA
Pensione di Vecchiaia
Hanno diritto alla pensione di vecchiaia i lavoratori e le lavoratrici che hanno raggiunto l’età di 62 anni e
hanno versato almeno 10 anni di contributi.
Chi ha versato almeno 30 anni di contributi e si è occupato di almeno cinque figli a carico o di un figlio
disabile fino all’8° anno di età, ha diritto alla pensione di vecchiaia cinque anni prima rispetto all’età
pensionabile prevista dalla legge.
Il regime pensionistico integrativo a capitalizzazione (secondo pilastro) è obbligatorio per tutte le persone
che erano assicurate al 1/7/2011 e che non hanno compiuto 30 anni; mentre l’adesione al secondo pilastro
è volontario per tutte le persone di età compresa tra i 30 e i 49 anni al 2011.
Pensione di invalidità
Ha diritto alla pensione di invalidità chi è assicurato da almeno tre anni, non abbia raggiunto l’età
pensionabile per la pensione di vecchiaia (62 anni) e sia riconosciuto invalido. Il grado e la durata
dell’invalidità sono determinati dalla Commissione di medici esperti in materia di salute e di capacità
lavorativa (VDEAVK).
Pensione ai superstiti
La pensione di reversibilità spetta ai figli minori di 18 anni o fino a 24 anni se studenti.
Hanno diritto a una pensione di reversibilità i familiari inabili al lavoro che erano a carico dell’assicurato.
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Condividere la previdenza
LITUANIA
Pensione di Vecchiaia
L’età pensionabile è di 62 anni e 8 mesi per gli uomini e di 60 anni e 4 mesi per le donne. L’età di
pensionamento viene aumentata di 4 mesi per le donne e di 2 mesi per gli uomini fino al raggiungimento
dell’età di 65 anni per entrambi nel 2026. Il periodo minimo di contribuzione è pari a 15 anni.
E’ possibile differire la domanda di pensione per al massimo 5 anni. In tal caso la pensione godrà di una
maggiorazione dell’8% rispetto all’importo calcolato al momento della domanda per ogni anno completo di
attività lavorativa successiva all’età pensionabile.
E’ possibile accedere alla pensione ad aliquota piena se sono stati versati 30 anni di contributi.
Dal 2004 è in vigore il regime complementare volontario (secondo pilastro).
Pensione di invalidità
La pensione di invalidità può essere parziale o totale e spetta con riduzione della capacità al lavoro minima
pari al 45%.
Il periodo assicurativo minimo dipende dall'età del lavoratore al momento dell'insorgenza della disabilità:



meno di 22 anni: due mesi;
meno di 23 anni: quattro mesi;
meno di 24 anni: sei mesi.
Il periodo assicurativo minimo richiesto aumenta di due mesi per ogni anno successivo, fino a che la
persona interessata non compie 38 anni (periodo assicurativo minimo richiesto pari a tre anni), e di sei mesi
per ogni anno fino al compimento dei 62 anni (periodo assicurativo minimo richiesto pari a 15 anni).
Pensione ai superstiti
La pensione ai superstiti spetta:




al coniuge superstite se ha raggiunto l'età pensionabile, indipendentemente dalla sua età alla data
del decesso dell'altro coniuge;
se ha un'invalidità parziale o totale (a determinate condizioni);
se in assenza di figli, il matrimonio sia durato almeno 5 anni;
ai figli fino a 18 anni, 24 se studenti, nessun limite di età è previsto per chi è riconosciuto invalido
prima dei 18 anni.
Requisiti assicurativi del deceduto: alla data del decesso, l'assicurato doveva aver diritto a una pensione per
invalidità o a una pensione previdenziale dell'assicurazione sociale dello Stato.
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Condividere la previdenza
LUSSEMBURGO
Pensione di Vecchiaia
Per poter beneficiare di una pensione di vecchiaia è necessario essere stati assicurati per un minimo di 120
mesi e aver raggiunto l’età di 65 anni. In situazioni speciali la pensione di vecchiaia può essere concessa a
partire dall’età di 57 anni.
È previsto il rimborso dei contributi se a 65 anni non si ha diritto a pensione.
Pensione di invalidità
Per poter beneficiare di una pensione di invalidità, è necessario aver versato almeno 12 mesi di contributi
nei 3 anni precedenti l’insorgere dell’invalidità; essere riconosciuti invalidi, cioè incapaci di lavorare in
un’attività confacente alle proprie qualifiche e capacità.
Se l’invalidità è dovuta a un infortunio (professionale o meno) o a una malattia professionale contratta
quando il soggetto era assicurato, quest’ultimo ha diritto alla pensione di invalidità anche se non ha
completato il periodo assicurativo di 12 mesi normalmente richiesto.
Pensione ai superstiti
Spetta


al coniuge superstite o al convivente se il matrimonio o la convivenza è durata almeno un anno;
all'orfano fino al 18° anno (fino a 27 se studente o inabile).
Non è dovuta alcuna pensione al coniuge o partner superstite che abbia contratto un vincolo coniugale con
un assicurato meno di un anno prima del suo pensionamento o del suo decesso. Tali preclusioni non
sussistono se dal matrimonio sono nati figli ovvero se il decesso è avvenuto a seguito di infortunio sul
lavoro.
MALTA
Pensione di Vecchiaia
Le nuove disposizioni riguardanti la riforma del sistema pensionistico prevedono un graduale aumento
dell’età pensionabile:

per i nati prima del 31 dicembre 1951 compreso, l’età pensionabile resta quella attuale, ossia 61
anni per gli uomini e 60 anni per le donne (le donne che hanno raggiunto tale età possono decidere
di andare in pensione a 61 anni);
38
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Condividere la previdenza




per i nati tra il 1952 e il 1955 compresi, l'età pensionabile sarà 62 anni;
per i nati tra il 1956 e il 1958, compresi, l'età pensionabile sarà 63 anni;
per i nati tra il 1959 e il 1961, compresi, l'età pensionabile sarà 64 anni;
per i nati dal 1° gennaio 1962 in poi, l’età pensionabile sarà 65 anni.
I requisiti di contribuzione sono di 156 settimane di contributi versati, con una media annua di 50
settimane.
La pensione di vecchiaia anticipata spetta:


ai nati tra il 1952 e il 1961, all' età di 61 anni, se hanno versato almeno 1820 contributi settimanali;
ai nati a partire dal 1962, all'età di 61 anni, se hanno versato almeno 2080 contributi settimanali, a
condizione che non ci sia attività lavorativa almeno fino al compimento del 65° anno di età.
Pensione di invalidità
Spetta, a determinate condizioni, agli assicurati che abbiano maturato minimo 5 anni di contribuzione.
Pensione ai Superstiti
Spetta:


al coniuge con più di 65 anni o con figli minori;
ai figli, orfani di entrambi i genitori, minori di 16 anni, ovvero 21 se studenti.
Requisiti assicurativi del deceduto: alla data del decesso, l'assicurato doveva avere accreditate almeno 156
settimane di contribuzione, con una media annua di 50 settimane. Un importo ridotto di pensione è
previsto se la media contributiva è compresa tra le 20 e le 49 settimane all'anno.
PAESI BASSI
Pensione di Vecchiaia
Spetta a coloro che abbiano compiuto 65 anni di età (sia uomini che donne).
Non è prevista una durata minima di assicurazione.
Pensione di invalidità
Viene erogata a coloro che abbiano subito una incapacità lavorativa per almeno il 35% e abbiano un’età
inferiore ai 65 anni e superiore ai 17 anni.
L’importo e la durata dell’indennità dipendono dall’età e dal grado di invalidità, e non sono fatte distinzioni
circa
la
causa
dell'incapacità
(invalidità
o
infortunio
sul
lavoro).
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Condividere la previdenza 40
Al compimento dell'età pensionabile l'indennità di invalidità viene sospesa e trasformata in pensione di
vecchiaia.
Pensione ai superstiti



Per poter beneficiare della prestazione ai superstiti la vedova, il vedovo, oppure l'uomo o la donna
che ha coabitato con il compagno ovvero con la compagna fino al giorno del decesso, deve essere
nato prima del 1.1.1950 oppure avere a carico un figlio minore di 18 anni non sposato, oppure
presentare un grado di incapacità al lavoro almeno del 45 %;
la prestazione viene meno al compimento del 65° anno (data di decorrenza della pensione di
vecchiaia) o in occasione di nuovo matrimonio o convivenza;
l'importo della pensione ai superstiti è legato al reddito.
La pensione all'orfano spetta al minore, orfano di entrambi i genitori, fino a 16 anni, fino a 18 anni se
invalido, e fino all'età di 21 anni, se studente.
Qualsiasi persona che mantenga un orfano, di un solo genitore, minore di 18 anni, non sposato e non
convivente,
può
beneficiare
della
pensione
al
semi-orfano.
La corresponsione di tale beneficio cessa quando il semi-orfano compie 18 anni, quando contrae
matrimonio, quando inizia a vivere in coabitazione o quando viene adottato dal nuovo coniuge del genitore
superstite.
POLONIA
Pensione di vecchiaia
Viene erogata alle donne di 60 anni con 20 anni di assicurazione e agli uomini di 65 anni con 25 anni di
assicurazione.
Per gli assicurati nati prima del 1/1/1949 i requisiti di assicurazione sono ridotti di 5 anni, ma non viene
garantito il trattamento pensionistico minimo.
Per gli assicurati nati dopo il 1/1/1949, non sono richiesti requisiti minimi di contribuzione e la pensione
viene calcolata considerando gli importi dei contributi versati rapportati all'aspettativa di vita
dell'interessato, al momento del pensionamento.
È prevista la pensione anticipata solo per i lavoratori nati prima del 1.1.49 nei seguenti casi:



donne che hanno compiuto 55 anni con almeno 30 anni di contributi;
persone riconosciute totalmente invalide a particolari condizioni (anticipo di 5 anni);
persone che lavorano in condizioni insalubri o che svolgono lavori particolarmente usuranti e altre
specifiche attività (anticipo di 5, 10 o 15 anni).
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Condividere la previdenza
Pensione di invalidità
E’ concessa se il lavoratore ha una infermità di lunga durata o permanente e non può recuperare la propria
capacità di lavoro neanche con la riabilitazione. Il requisito assicurativo varia in base all’età del lavoratore al
momento dell'insorgenza dell'invalidità.





1 anno di assicurazione entro i 20 anni di età;
2 anni di assicurazione entro i 22 anni di età;
3 anni di assicurazione entro i 25 anni di età;
4 anni di assicurazione entro i 30 anni di età;
5 anni di assicurazione oltre i 30 anni di età che devono essere collocati nei 10 anni precedenti
l'inizio dell'invalidità.
Pensione ai superstiti
La pensione di reversibilità viene erogata ai familiari superstiti di un assicurato che, al momento della sua
morte, percepiva una pensione di vecchiaia o d’invalidità a motivo di un’incapacità al lavoro o di un
assicurato che rispondeva ai requisiti necessari a ottenere una pensione di vecchiaia o d’invalidità. Alla
valutazione del diritto alla pensione di reversibilità, si suppone che il defunto aveva un’incapacità al lavoro
totale.
Spetta al coniuge con almeno 50 anni, e a particolari condizioni; al coniuge, anche se divorziato, purché
titolare di assegno alimentare; ai figli, compresi gli adottivi, che non abbiano compiuto 16 anni o 25 se
studenti a tempo pieno o completamente inabili al lavoro; al genitore a carico dell’assicurato o del
pensionato deceduto, alle stesse condizioni del coniuge superstite.
Un coniuge superstite o un figlio non decadono dal diritto alla pensione di reversibilità in caso di
matrimonio.
PORTOGALLO
Pensione di Vecchiaia
I lavoratori (uomini e donne) hanno diritto alla pensione di vecchiaia al compimento di 65 anni di età e se
hanno versato almeno 15 anni di contributi.
Per il requisito contributivo vengono considerati utili soltanto gli anni con almeno 120 giorni di contributi.
Si può andare in Pensione anticipata tra i 55 e i 65 anni, a condizione che l’assicurato abbia maturato un
periodo contributivo minimo.I disoccupati possono anticipare la richiesta della pensione di vecchiaia all’età
di 62 anni, se avevano 57 anni al momento della disoccupazione e hanno completato il periodo minimo
necessario di contribuzione previdenziale richiesto (15 anni). Anche coloro che hanno versato contributi
per 22 anni e avevano almeno 52 anni di età all’inizio della disoccupazione, possono chiedere la pensione di
vecchiaia a 57 anni.
Vi è la possibilità di pensionamento anticipato per coloro che svolgono lavori rischiosi.
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Condividere la previdenza
Pensione di invalidità
Viene considerato parzialmente inabile il lavoratore che, a causa di inabilità permanente è impossibilitato a
percepire più di un terzo della retribuzione prevista per il normale svolgimento della sua attività lavorativa.
E’ necessario avere versato almeno 5 anni di contributi.
Viene considerato totalmente inabile il lavoratore che presenta una inabilità permanente e che abbia
versato almeno 3 anni di contributi.
L’assicurato non ha diritto ad una pensione di invalidità se l’invalidità è causata da un infortunio sul lavoro o
da una malattia professionale, oppure se sussistono le condizioni per l’erogazione di una pensione di
vecchiaia.
Pensione ai superstiti
Hanno diritto alla prestazione di reversibilità il coniuge, l’ex coniuge o la persona con situazione identica a
quella di coniuge (convivente da almeno due anni) e i figli o le persone a questi assimilate. Questi ultimi
possono avere una pensione d’orfano sino all’età di 18 anni. Questa pensione è erogabile fino all’età di 25
anni o di 27 anni in caso di prosecuzione degli studi. Non vi è limite di età se si tratta di disabili e aventi
diritto ad assegni familiari.
In mancanza dei soggetti sopra elencati possono avere diritto alla pensione gli ascendenti o i parenti
acquisiti che erano a carico del deceduto.
REGNO UNITO E IRLANDA DEL NORD
Pensione di Vecchiaia
La pensione di vecchiaia può essere richiesta al raggiungimento de 65 anni di età (per gli uomini nati prima
del 6 dicembre 1953) mentre per le donne nate dopo il 5 aprile ma prima del 6 dicembre 1953 l’età è tra i
60 e i 65 anni.
A partire da dicembre 2018, l’età di pensionamento sia per gli uomini che per le donne inizierà ad
aumentare fino a raggiungere i 66 anni a ottobre 2020.
Chi ha compiuto l’età pensionabile al 6 aprile 2010 o chi la compie dopo questa data deve maturare 30 anni
di contributi per poter beneficiare di una pensione di vecchiaia ad aliquota piena.
Il Servizio pensioni è tenuto ad inviare automaticamente al lavoratore un modulo di richiesta quattro mesi
prima del raggiungimento dell’età pensionistica.
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Pensione di invalidità
La pensione di invalidità spetta in presenza di un' incapacità lavorativa causata da infermità che abbia
comportato una interruzione dal lavoro indennizzata con prestazioni di malattia per 52 settimane.
Pensione ai superstiti
Le indennità in caso di morte vengono corrisposte al coniuge o al partner regolarmente registrato.
E’ prevista una indennità di lutto che consiste nella corresponsione di un importo forfettario una tantum
versato al coniuge e partner superstite che non ha ancora raggiunto l’età pensionabile o se il congiunto o il
partner defunto non aveva diritto a una pensione erogata dallo Stato.
L’assegno per il genitore vedovo è versato in forma continuativa al coniuge superstite con un figlio minore
avente diritto agli assegni familiari. Tale assegno non può essere versato una volta superata l’età
pensionabile.
L’indennità di lutto versata ai partners di età superiore ai 45 anni che non hanno raggiunto l’età
pensionabile.
La pensione integrativa è un'indennità relativa ai contributi effettivi dell'ultimo coniuge defunto e
calcolata in base al reddito del beneficiario.
REPUBBLICA CECA
Pensione di Vecchiaia
Il diritto alla pensione di vecchiaia si raggiunge a partire dai 62 anni e quattro mesi per gli uomini , mentre
per le donne dai 56 anni e 8 mesi ai 60 anni e 8 mesi in funzione del numero dei figli. L’età pensionabile
viene aumentata gradualmente ogni anno di 2 mesi per gli uomini e di 4 mesi per le donne, fino al
raggiungimento dei 65 anni per gli uomini e le donne con uno o senza figli e fino a 62 anni e 64 per le donne
con due o più figli.
Per poter percepire la pensione all’età prevista dalla legge, è richiesto un periodo minimo di contribuzione
di 28 anni se il contribuente ha raggiunto l’anno di pensionamento nel 2012. La contribuzione sarà
aumentata fino a raggiungere i 35 ani di contributi nel 2018.
Pensione di invalidità
Sono riconosciuti tre gradi di invalidità. Spetta purché sia stata certificata un’incapacità al lavoro di almeno
il 35% e purché vi sia un periodo minimo di assicurazione che dipende dall’età in cui si manifesta la
disabilità. Le persone la cui disabilità è sopraggiunta prima del diciottesimo anno di età godono di una
pensione di invalidità totale.
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Pensione ai superstiti
Spetta al coniuge superstite e ai figli se a carico e con età inferiore ai 26 anni se studenti.
Le condizioni per avere diritto a una pensione di reversibilità sono soddisfatte se l’assicurato deceduto era il
beneficiario o l’avente diritto a una pensione di vecchiaia o d’invalidità ovvero se è deceduto a causa di un
infortunio sul lavoro o di una malattia professionale.
ROMANIA
Pensione di Vecchiaia
L’età per avere diritto alla pensione di vecchiaia per gli uomini è fissata a 64 anni e 4 mesi e salirà a 65 anni
al 1° gennaio 2015; per le donne detta età è fissata a 59 anni e 4 mesi e salirà a 63 anni nel 2030.
Il periodo contributivo minimo sia per uomini che per donne è di 13 anni e 8 mesi, ma nel 2015 saranno
richiesti 15 anni di contributi.
Possono avere diritto ad una pensione anticipata:

Lavoratori impiegati in attività considerate usuranti;

Lavoratori con handicap;

Perseguitati politici.
Chi partecipa a un fondo pensionistico gestito da enti privati (secondo pilastro), può percepire un importo
forfettario se ha diritto ad una pensione di vecchiaia prevista dal primo pilastro.
Pensione di invalidità
Hanno diritto alla pensione di invalidità i lavoratori con riduzione della capacità lavorativa di almeno il 50%.
Il requisito contributivo dipende dall’età del lavoratore e dal periodo di assicurazione e contribuzione
versata. Questo requisito non si applica se l’invalidità è dovuta ad infortunio sul lavoro o malattia
professionale.
Anche per la pensione di invalidità si sta cercando di definire una legge relativa all’organizzazione e al
funzionamento del sistema di pagamento delle pensioni private (secondo pilastro).
Pensione ai superstiti
Hanno diritto alla pensione di reversibilità il coniuge superstite o i figli a condizione che l’assicurato, alla
data del decesso, fosse titolare di una pensione o avesse maturato il diritto a pensione.Il coniuge ha diritto
alla pensione ai superstiti per un periodo che dipende dall’età, dalla durata del matrimonio (minimo 10
anni), dal numero e dall’età dei figli e dal reddito mensile.I figli hanno diritto alla pensione ai superstiti fino
a 16 anni di età (26 anni se studenti e oltre i 26 anni se inabili).
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SLOVACCHIA
Pensione di Vecchiaia
L’età pensionabile è di 62 anni per uomini e donne con un minimo di 15 anni di contribuzione.
E’ previsto un pensionamento di vecchiaia anticipato per coloro che hanno versato almeno 15 anni di
contributi e hanno versato un montante contributivo minimo fissato dalla legge.
Pensione di invalidità
La pensione di invalidità spetta agli assicurati ai quali sia stata certificata una incapacità al lavoro di almeno
il 40%.
Il periodo assicurativo minimo richiesto varia a seconda dell’età e può essere inferiore ad un anno per i
minori di 20 anni fino a raggiungere i 15 anni per coloro che hanno compiuto o superato i 45 anni di età.
In caso di infortuni sul lavoro o malattie professionali e per le persone invalide dalla nascita, non è previsto
un periodo assicurativo minimo.
Pensione ai superstiti
Spetta al coniuge superstite se l’assicurato deceduto era beneficiario o avente diritto ad una pensione di
vecchiaia, a una pensione di invalidità o se deceduto a causa di un infortunio sul lavoro o di una malattia
professionale.
SLOVENIA
Pensione di Vecchiaia
Il diritto alla pensione di vecchiaia dipende dall’età dell’assicurato e dalla sua anzianità contributiva.
Spetta a 58 anni di età e 40 anni di contributi (per gli uomini) o 38 anni di contributi (per le donne); oppure
a 63 anni di età (per gli uomini) o 61 anni di età (per le donne), con 20 anni di contributi; oppure a 65 anni
di età (se uomini) o 63 anni di età (se donne), con almeno 15 anni di contributi.
In alcuni casi, l’età pensionabile minima può essere ridotta fino a 55 anni per le donne e fino a 58 anni per
gli uomini.
Pensione di invalidità
Il diritto alla pensione di invalidità spetta quando vi è stata una riduzione della capacità lavorativa di
almeno il 50% e con una contribuzione che varia a seconda della fascia di età dell’assicurato.
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Pensione ai superstiti
I familiari superstiti hanno diritto a una pensione di reversibilità se l’assicurato aveva almeno 5 anni di
versamenti contributivi o 10 anni di assicurazione o beneficiava già di una pensione di vecchiaia o di
invalidità.
Hanno diritto alla pensione di reversibilità il coniuge superstite; il partner convivente (se la convivenza è
durata almeno tre anni o almeno un anno in presenza di un figlio); all’ex coniuge titolare di assegno
alimentare, e dipende dalla condizione soggettiva dell’avente diritto.
Spetta anche ai figli fino a 15 anni o fino ai 18 anni se iscritti al collocamento, fino ai 26 anni se studenti e ai
figli inabili indipendentemente dall’età.
Spetta ai nipoti, ai genitori, ai nonni, ai fratelli e sorelle, solo se a carico del defunto al momento del
decesso.
SPAGNA
Pensione di Vecchiaia
Hanno diritto ad una pensione di vecchiaia i lavoratori (sia uomini che donne) che hanno compiuto i 65 anni
di età e abbiano versato una contribuzione di 15 anni (due dei quali compresi nei quindici anni
immediatamente precedenti il pensionamento) e che abbiano smesso di lavorare.
Coloro che lavoreranno oltre il 65° anno di età avranno un aumento sulla pensione pari al 2% per ogni
ulteriore anno lavorato. Oltre i quarant’anni di lavoro la percentuale aggiuntiva è del 3%.
Esistono vari tipi di pensionamento anticipato :

Per coloro che svolgono lavori particolarmente pesanti;

per coloro che hanno versato contributi anteriormente al gennaio 1967 il pensionamento può
avvenire a 60 anni di età;

pensionamento speciale a partire dai 60 anni con una riduzione dell’importo di pensione per
sostituzione del pensionando con un altro lavoratore.
La legge prevede incentivi alla permanenza al lavoro che consentono di ottenere il trattamento
pensionistico con una percentuale aggiuntiva all’importo di pensione.
Pensione di invalidità
Viene concessa ai lavoratori che hanno una riduzione della capacità lavorativa in misura superiore al 33%.
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Il requisito contributivo varia a seconda dell’età del richiedente al momento dell’insorgenza dell’invalidità.
Tale requisito non è richiesto in caso di invalidità a seguito di infortunio sul lavoro o a malattia
professionale.
La pensione di invalidità non viene concessa a coloro che abbiano compiuto i 65 anni di età e che
posseggano i requisiti per accedere alla pensione di vecchiaia.
Pensione ai superstiti
Spetta al coniuge, all’ex coniuge divorziato purché non si sia risposato.
E’ richiesto che il coniuge deceduto sia pensionato o sia stato assicurato per almeno 500 giorni nei 5 anni
precedenti il decesso. Tale ultimo requisito non è richiesto in caso di morte per infortunio o per malattia
professionale.
Spetta agli orfani fino ai 18 anni di età (se sono invalidi non ci sono limiti di età). Per l’orfano che non
presta attività lavorativa o presta attività lavorativa a basso reddito vi è il diritto a percepire la pensione ai
superstiti se ha determinati requisiti di età stabiliti dalla legge.
E’ stata introdotta l’attribuzione della pensione vedovile anche per le coppie di fatto purché la convivenza
risulti legalmente registrata, da almeno 2 anni e che si dimostri una convivenza ininterrotta di almeno 5
anni e purché non esistano altri aventi diritto. Tale prestazione è subordinata a determinate condizioni
reddituali.
SVEZIA
Pensione di Vecchiaia
Il sistema pensionistico svedese prevede tre diversi tipi di pensioni:

pensione nazionale: viene erogata a coloro che possano far valere almeno 3 anni di residenza in
Svezia e abbiano un’età flessibile tra i 61 e i 67 anni (sia uomini che donne);

pensione basata sui redditi: può essere percepita sia dai lavoratori subordinati che dai lavoratori
autonomi. Tale pensione è calcolata sulla base dei redditi e degli importi che danno diritto alla
pensione percepiti dall’interessato nell’arco dell’intera vita e può essere liquidata a partire dai 61
anni di età.

pensione supplementare: è legata all’esistenza di un rapporto assicurativo derivante da lavoro
subordinato o autonomo, che abbia determinato il versamento di contributi presso un fondo
integrativo di investimento.

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Pensione di invalidità
Viene concessa alle persone di età compresa tra i 19 e i 64 anni che abbiano una riduzione della capacità
lavorativa di almeno il 25%.
Pensione ai superstiti
Spetta al coniuge, al convivente (a determinate condizioni), agli orfani.
Il coniuge che non ha raggiunto i 65 anni di età ha diritto a ricevere una pensione di adeguamento e una
pensione garantita se viveva in modo permanente con il defunto prima della sua morte da almeno 5 anni o
aveva un figlio minore di 18 anni al momento del decesso.
UNGHERIA
Pensione di Vecchiaia
Il sistema pensionistico ungherese si basa su due pilastri: la pensione statale obbligatoria, che si basa sulla
contribuzione versata e la pensione complementare obbligatoria, basata sul capitale accumulato in un
fondo di pensione privato. L’età per accedere ad entrambe le pensioni è di 62 anni, sia per gli uomini che
per le donne. Per la pensione statale obbligatoria è richiesto anche un requisito minimo contributivo di 15
anni.
E’ prevista anche la pensione di vecchiaia anticipata per particolari categorie di lavoratori (ad esempio per
chi svolge lavori usuranti).
Pensione di invalidità
Viene concessa in presenza di riduzione della capacità lavorativa e al requisito assicurativo che dipende
dall’età del lavoratore al momento dell’invalidità.
Pensione ai superstiti
Il requisito di base affinché i congiunti possano beneficiare delle prestazioni ai superstiti è che il titolare
(deceduto) abbia maturato il periodo di assicurazione richiesto o che, prima della morte, percepisse una
pensione di vecchiaia o di invalidità.
Spetta al coniuge (anche divorziato); al convivente; ai figli fino all’età di 16 anni (25 anni se studenti); ai
genitori e ai nonni a determinate condizioni (genitori disabili o età superiore ai 65 anni e a carico del figlio).
La legge stabilisce le condizioni per il diritto e la temporaneità o la permanenza della prestazione, tenendo
conto dell’età del beneficiario, della durata della convivenza o del matrimonio, della presenza di minori a
carico.
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ISLANDA
Pensione di Vecchiaia
Nel sistema pensionistico islandese sono previste due tipologie di pensioni: una pensione nazionale e una
pensione complementare contributiva.
La pensione nazionale spetta a coloro che possano far valere 3 anni di residenza in Islanda e che abbiano
un’età di 67 anni (sia uomini che donne).
Esiste la possibilità di anticipare a 65 anni di età la pensione per alcuni lavoratori (es. lavoratori marittimi
possono anticipare l’età a 60 anni).
La pensione complementare contributiva è calcolata sulla base dei contributi versati dall’interessato e viene
liquidata a partire dai 67 anni di età.
Pensione di invalidità
Viene concessa in presenza di una incapacità permanente al lavoro del 50% alle persone residenti in Islanda
da almeno tre anni e con una età compresa tra i 16 e i 67 anni.
Pensione ai superstiti
La pensione ai superstiti nazionale spetta al coniuge superstite, al convivente legalmente registrato; agli
orfani di età inferiore ai 18 anni, sempre che il deceduto o il coniuge superstite o gli orfani abbiano
risieduto in Islanda almeno tre anni.
La pensione ai superstiti complementare spetta agli stessi soggetti a condizione che l’assicurato deceduto
fosse titolare o avesse diritto ad una pensione complementare.
NORVEGIA
Pensione di Vecchiaia
Il sistema pensionistico norvegese si fonda su tre pilastri: il regime di assicurazione pensionistica nazionale
legato alla residenza di almeno 3 anni tra i 16 e i 66 anni di età (primo pilastro); il regime complementare
legato ai redditi (secondo pilastro); il regime volontario integrativo (terzo pilastro).
La pensione di vecchiaia spetta al raggiungimento dei 67 anni di età.
Pensione di invalidità
Spetta a coloro che abbiano una riduzione della capacità lavorativa pari almeno al 50% e che possano far
valere 3 anni di assicurazione precedenti alla data della domanda di pensione di invalidità. In alcuni casi
particolari basta 1 anno di assicurazione.
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Pensione ai superstiti
Spetta al coniuge di età inferiore ai 67 anni (se il matrimonio è durato almeno 5 anni o in presenza di figli);
all’ex coniuge (titolare di assegno alimentare e in base alla durata del matrimonio e alla presenza di figli); al
convivente (solo in presenza di figli); al partner legalmente registrato (purché la durata della convivenza sia
di almeno 5 anni); ai figli minori di 18 anni (20 anni se studenti e orfani di entrambi i genitori).
Sono richiesti 3 anni di contribuzione versati o dal defunto o dal richiedente (se ricorrono altre condizioni).
LIECHTENSTEIN
Pensione di Vecchiaia
Il regime pensionistico del Liechtenstein si fonda su due pilastri: il primo pilastro che rappresenta il regime
pensionistico obbligatorio per i residenti e il secondo pilastro che rappresenta il regime pensionistico
obbligatorio per i lavoratori dipendenti.
Per il primo pilastro è richiesto il requisito contributivo minimo di un anno. La pensione di vecchiaia si
consegue a 64 anni di età sia per gli uomini che per le donne.
Il primo pilastro consente anche un pensionamento anticipato di vecchiaia a partire dai 60 anni di età e con
una riduzione dell’importo di pensione.
Il secondo pilastro consente un pensionamento anticipato da uno a quattro anni.
Pensione di invalidità
Spetta a chi ha avuto una riduzione della capacità lavorativa di almeno il 40% per entrambi i pilastri e che
abbia gli stessi requisiti amministrativi previsti per la pensione di vecchiaia.
Pensione ai superstiti
Spetta al coniuge che abbia almeno 45 anni di età, con figlio a carico e con una durata del matrimonio pari a
5 anni. Se non vi sono tali condizioni, il coniuge superstite avrà diritto solamente a tre annualità di
pensione.
Spetta anche all’ex coniuge purché sia titolare di assegno alimentare; gli spetta però solo la quota di
pensione relativa al primo pilastro; mentre il convivente superstite ha diritto solo alla quota del secondo
pilastro.
Hanno diritto i figli fino a 18 anni di età o al massimo fino a 25 anni di età se sono studenti.
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SVIZZERA
Pensione di Vecchiaia
Il regime pensionistico svizzero prevede:

il primo pilastro: chiunque risieda o svolga un’attività lavorativa in Svizzera è coperto
dall’assicurazione pensionistica del primo pilastro. Si ha diritto alla pensione di vecchiaia a 65 anni
di età (per gli uomini) e a 64 anni di età (per le donne) purché si abbia almeno un anno di
contribuzione versata. Si può chiedere anche una pensione di vecchiaia anticipatamente di uno o
due anni, ma in tal caso vi è una riduzione permanente dell’importo pensionistico di circa 6,8%
annuo.

Il secondo pilastro: la copertura obbligatoria prevista dal secondo pilastro (previdenza
professionale) vale per i lavoratori dipendenti di età superiore a 24 anni, con un reddito superiore
a un limite stabilito dalla legge. I lavoratori autonomi e i lavoratori subordinati non coperti
dall’assicurazione obbligatoria possono contrarre l’assicurazione facoltativa.

Il terzo pilastro: è una forma di previdenza privata facoltativa e i requisiti per avere diritto alle
prestazioni previste dipendono dalle disposizioni contenute nel contratto di assicurazione
individuale e dal prodotto previdenziale scelto.
Pensione di invalidità
Spetta al lavoratore che da almeno un anno abbia una riduzione media della capacità del guadagno del
40%. L’invalidità può derivare da un’infermità congenita, da una malattia o da un infortunio.
Pensione ai superstiti
Oltre alle prestazioni ai superstiti previste nei tre pilastri, sono accordate prestazioni ai superstiti anche a
norma dell’assicurazione contro gli infortuni.
La prestazione ai superstiti relativa al primo pilastro spetta al coniuge superstite che alla data del decesso
dell’altro coniuge ha almeno 45 anni di età, se il matrimonio è durato almeno 5 anni o in presenza di figli
minori di 18 anni. Il diritto alla pensione vedovile cessa in caso di nuovo matrimonio.
Spetta anche alla ex moglie se soddisfa alcune condizioni; al vedovo o al convivente legalmente registrato,
se in presenza di figli minori di 18 anni; ai figli minori di 18 anni o fino a 25 anni se studenti.
La pensione ai superstiti relativa al secondo pilastro spetta al coniuge superstite o al partner registrato che
ha uno o più figli a carico o che ha compiuto 45 anni se il matrimonio è durato almeno 5 anni; all’ex coniuge
se titolare di assegno alimentare e con durata minima del matrimonio di dieci anni; ai figli con meno di 18
anni o fino a 25 anni se studenti oppure invalidi almeno al 70%.
51
51
Condividere la previdenza
CONVENZIONI BILATERALI
Premessa
Davanti al fenomeno dell'emigrazione di cittadini italiani all'estero per motivi di lavoro, lo Stato italiano, da
tempo, si è posto il problema di garantire un'adeguata tutela nel campo della sicurezza sociale. Solo
evitando qualsiasi inconveniente in termini di sicurezza sociale ai lavoratori, questi eserciteranno senza
timore il loro diritto di circolazione e di soggiorno in paesi diversi da quello di origine.
Per questo motivo, al fine di garantire ai propri emigranti il riconoscimento di determinati diritti soprattutto
di natura previdenziale, oltre ad applicare i Regolamenti CEE, ha stipulato accordi e convenzioni bilaterali
con i Paesi verso i quali più massiccia è stata l'emigrazione italiana.
I Paesi con cui l’Italia ha stipulato convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale sono i seguenti:
ARGENTINA
CONVENZIONE SULLA SICUREZZA SOCIALE
Firmata il 3/11/1981 in vigore dal 1/1/1984.
Legge di ratifica n. 32 del 18/01/1983.
ACCORDO AMMINISTRATIVO
Firmato a Buenos Aires il 3 novembre 1981. Firmato il 15/12/1983 in vigore dal 1/1/1984.
PRESTAZIONI

l’invalidità, vecchiaia e superstiti;

infortuni sul lavoro e malattie professionali;
Italia

invalidità, vecchiaia e superstiti;

infortuni sul lavoro e malattie professionali;

malattie e per la maternità;

tubercolosi;

assegni familiari.
52
52
Condividere la previdenza
Argentina

invalidità, vecchiaia e superstiti;

prestazioni medico-assistenziali (servizi sociali);

infortuni sul lavoro e malattie professionali;

assegni familiari.
Soggetti
La Convenzione si applica ai lavoratori, indipendentemente dalla loro cittadinanza, che sono o sono stati
soggetti alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati Contraenti, nonché ai loro familiari e superstiti.
Cumulo per pensione numero settimane 52
Cumulo per V. V. numero settimane 1
Trattamento minimo paese di residenza si
Totalizzazione multipla si
Paesi con i quali è possibile la totalizzazione multipla:

Cile e Perù, legati soltanto all’Argentina da accordi di sicurezza sociale;

Brasile, Grecia, Portogallo, Spagna e Uruguay, legati sia all’Italia che all’Argentina da Accordi di
sicurezza sociale;

tutti i Paesi legati soltanto all’Italia da accordi bilaterali,

di sicurezza sociale e cioè Australia, Austria, Canada e Quebec, Capoverde, Jersey e altre isole del
canale (Guersey, Alderney, Herm, Iethou) Jugoslavia, Liechtestein, Monaco Principato, S. Marino,
Stati Uniti, Svezia, Tunisia, Turchia, nonché i Paesi della Cee.

CENNI SUL SISTEMA PENSIONISTICO NAZIONALE
Pensione di vecchiaia

65 anni di età se uomini e 60 se donne;

30 anni di contribuzione.
Invalidità

avere una incapacità fisica o mentale del 66% o di più;
53
53
Condividere la previdenza

non avere più di 65 anni di età;

non aver raggiunto l'età richiesta per accedere al pensionamento ordinario, né se percepisce la
pensione in forma anticipata;

30 mesi di contribuzione nei 36 mesi precedenti la richiesta della prestazione per essere
considerato Contribuente Regolare;

18 mesi di contribuzione nei 36 precedenti la richiesta della prestazione per essere considerato
Contribuente Irregolare.
Pensione ai superstiti
la pensione è concessa se il dante causa poteva far valere minimo:

30 mesi di contribuzione nei 36 mesi precedenti la richiesta della prestazione per essere
considerato Contribuente Regolare;

18 mesi di contribuzione nei 36 precedenti la richiesta della prestazione per essere considerato
Contribuente Irregolare.
AUSTRALIA
Convenzione del 13/09/1993 ratificata con legge n.101 del 24/03/1999
In vigore dal 1/10/2000.
PRESTAZIONI
Italia

invalidità, vecchiaia, superstiti, lavoratori dipendenti e autonomi;

regimi speciali sostitutivi dell’AGO;

disoccupazione;

familiari.
Australia

invalidità, vecchiaia, vedovanza;

moglie, orfani di entrambi i genitori;

assistenza personale coniuge inabile;
54
54
Condividere la previdenza

aggiuntive e supplementari per minori a carico;

familiari.
Soggetti

residenti in Australia dai 16 a 65 anni di età;

assicurati in Italia - familiari e superstiti.
Cumulo per pensione numero settimane 52
Cumulo per V. V. - numero settimane 52
Trattamento minimo paese di residenza no
Totalizzazione multipla no
Cumulo per la pensione di anzianità numero settimane in Italia 780
CENNI SUL SISTEMA PENSIONISTICO NAZIONALE
Pensione di vecchiaia

65 anni di età per gli uomini; per le donne, è previsto un graduale innalzamento dell’età
pensionabile, da 60 a 65 anni, a partire dal luglio del 1995;

10 anni di residenza dopo il 16° anno di età, di cui almeno 5 consecutivi.
Pensione d’invalidità

viene concessa per riduzione della capacità di lavoro dell'85% o cecità permanente;

se l'incapacità è insorta all'estero, occorre sia anche soddisfatto il requisito di 10 anni di residenza
(di cui almeno 5 consecutivi);

se l'evento è invece insorto in Australia, non è previsto alcun requisito minimo di residenza.
Pensione ai superstiti
La pensione ai superstiti, in base agli aggiornamenti del sistema previdenziale, non viene più concessa.
Sono previste alcune particolari prestazioni ai superstiti, ma limitatamente ai residenti in Australia o a
coloro che vi abbiano risieduto per almeno due anni e che non siano titolari di alcuna prestazione né diretta
né indiretta (indennità di lutto). Questa prestazione deve essere richiesta entro 14 giorni dal decesso del
dante causa purché non siano state contratte nuove nozze.
55
55
Condividere la previdenza
BRASILE
BRASILIA 26/06/1995 Materia: SICUREZZA SOCIALE.
Convenzione del 9/12/1960 in vigore dal 26/2/1965.
Convenzione del 30/1/1974 in vigore dal 5/8/1977.
Convenzione del 26/06/1995 non ancora ratificata.
Accordo amministrativo del 19/3/1973 e del 30/1/1974
PRESTAZIONI
Italia

invalidità, vecchiaia, superstiti, lavoratori dipendenti e autonomi;

regimi speciali sostitutivi dell’AGO;

malattia, maternità e tubercolosi;

infortuni sul lavoro e malattie professionali.
Brasile

vecchiaia, invalidità e morte;

assistenza medica;

infortuni sul lavoro e malattie professionali.
Soggetti

lavoratori assicurati in Italia e in Brasile - familiari e superstiti.
Numero settimane Cumulo per pensione 1
Numero settimane Cumulo per v.v. 1
Trattamento minimo per paese di residenza si
Totalizzazione multipla no
CENNI SUL SISTEMA PENSIONISTICO NAZIONALE
Pensione di vecchiaia

65 anni di età per gli uomini e 60 per le donne;
56
56
Condividere la previdenza

60 mesi di assicurazione senza interruzioni tali che abbiano comportato la perdita della qualità di
assicurato.
Pensione di anzianità
Viene concessa, indipendentemente dall'età, a coloro che possono far valere 30 anni di contribuzione, di
cui almeno 5 versati senza interruzioni.
Attualmente il Brasile concede pensioni di anzianità solo se il diritto viene perfezionato con i soli contributi
brasiliani. Si perde la qualità di assicurato quando non vengono versati contributi per un periodo superiore
a 12 mesi (24 mesi se risultano già versati almeno 10 anni di contributi). IL Brasile non concede alcuna
pensione né in regime autonomo né in regime di convenzione a coloro che hanno perso la qualifica di
assicurato.
Pensione di invalidità

riduzione totale delle capacità di esercitare attività lavorativa;

12 mesi di assicurazione.
Pensione ai superstiti

il dante causa deve essere già pensionato o avere almeno 12 mesi di assicurazione;

la pensione spetta alla moglie o alla donna convivente da almeno 5 anni; è concessa anche ai figli,
agli ascendenti, ai fratelli.
CANADA
Convenzione del 17/11/1977 in vigore dall’1/1/1979.
Intesa del 23/1/1979 in vigore dall’1/1/1979.
Accordo amministrativo del 19/1/1979.
E’ stato concluso e firmato a Roma, il 22 maggio 1995, un nuovo Accordo di sicurezza sociale. Si è in attesa
della ratifica da parte di entrambi gli Stati.
PRESTAZIONI
Italia

invalidità, vecchiaia, superstiti, lavoratori dipendenti e autonomi;

regimi speciali sostitutivi dell’AGO;
57
57
Condividere la previdenza

tubercolosi;

infortuni sul lavoro e malattie professionali soltanto per il Canada.
Canada

regime pensionistico del Canada;

pensione sociale di vecchiaia.
Quebec

regime pensionistico del Quebec.
Soggetti

lavoratori assicurati in Italia e in Canada o Quebec;

familiari e superstiti.
Cumulo per pensione numero settimane 53
Cumulo per V.V. numero settimane 1
Trattamento minimo nel paese di residenza no
Totalizzazione multipla no
CENNI SUL SISTEMA PENSIONISTICO NAZIONALE
Vecchiaia
hanno diritto alla pensione SV:
1) Persone residenti in Canada che:

abbiano compiuto i 65 anni di età;

siano cittadini canadesi e risiedano in Canada al momento della presentazione della domanda;

abbiano risieduto in Canada per almeno 10 anni dopo il compimento del 18° anno di età.
2) Persone che risiedono fuori dal Canada che:

abbiano compiuto i 65 anni di età;

siano cittadini canadesi al momento del trasferimento in altro paese;

abbiano risieduto in Canada almeno 20 anni dopo il compimento del 18° anno di età.
58
58
Condividere la previdenza
Invalidità
La pensione di invalidità è concessa a chi presenta un’invalidità fisica o mentale grave e prolungata, se di
età inferiore ai 65 anni.
Occorre aver versato contributi al regime pensionistico per almeno 2 anni nell'ultimo triennio (oppure 5
nell'ultimo decennio) tenendo conto eventualmente della contribuzione italiana.
Pensione ai superstiti
La pensione ai superstiti è concessa al coniuge di almeno 35 anni, o, se più giovane, è invalido o ha figli a
carico.
Occorre che il defunto abbia contribuito al regime pensionistico per un periodo da 3 a 10 anni in base
all'età al momento della morte.
E' concessa inoltre agli orfani fino a 18 anni (25 se studenti).
CAPOVERDE
Convenzione del 18/12/1980 in vigore dall’1/11/1983.
Accordo amministrativo del 7/5/1987.
PRESTAZIONI
Italia

invalidità, vecchiaia, superstiti, dipendenti ed autonomi;

regimi speciali sostitutivi dell’AGO;

malattia, maternità, tubercolosi;

familiari;

infortuni sul lavoro e malattie professionali.
Capoverde

invalidità, vecchiaia, superstiti;

malattia;

infortuni sul lavoro e malattie professionali;

familiari.
Soggetti
cittadini assicurati in Italia e in Capoverde – Familiari e superstiti.
59
59
Condividere la previdenza
Cumulo per pensione numero settimane 52
Cumulo per v.v. - numero settimane 1
Trattamento minimo paese di residenza si
Totalizzazione multipla si
Paesi con i quali è possibile la totalizzazione multipla
Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Svezia.
CENNI SUL SISTEMA PENSIONISTICO NAZIONALE
Vecchiaia

65 anni se uomini;

60 se donne;
e possano far valere

almeno 3 anni di contribuzione.
Invalidità
Hanno diritto alla pensione di invalidità gli assicurati che nel corso dell'attività lavorativa perdano la
capacità di guadagno di 1/3 o perdano la capacità di lavoro per 2/3, in presenza di 3 anni di contributi.
Pensione ai superstiti
In caso di decesso dell'assicurato o del pensionato, la pensione ai superstiti spetta alla vedova, al vedovo o
agli orfani minori di 18 anni.
CROAZIA CONVENZIONE SOSTITUITA DAI REGOLAMENTI UE DAL 1° LUGLIO 2013
Convenzione sulla sicurezza sociale firmata a Roma il 27/06/1997 in vigore dal 1/11/2003.
Legge di ratifica n.167 del 27/05/1999.
Accordo amministrativo firmato a New York il 12 settembre 2002 in vigore dal 1/11/2003.
PRESTAZIONI
Italia

invalidità, vecchiaia e superstiti;

infortuni sul lavoro e malattie professionali;
60
60
Condividere la previdenza

malattie e per la maternità;

tubercolosi;

assegni familiari;

disoccupazione involontaria.
Croazia

l'assicurazione sanitaria e cure mediche;

invalidità, vecchiaia e superstiti;

infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;

assegni familiari;

disoccupazione.
Soggetti
la presente Convenzione si applica ai cittadini dei due Stati contraenti che sono o sono stati soggetti alla
legislazione di uno o di entrambi gli Stati contraenti, nonché ai loro familiari e superstiti.
Cumulo per pensione numero settimane 52
Cumulo per V. V in Italia. - numero settimane 52
Cumulo per V. V in Croazia - numero settimane
anche solo contribuzione italiana
Trattamento minimo paese di residenza si
Totalizzazione multipla si
Gli Stati legati sia all’Italia che alla Croazia da convenzioni sulla sicurezza sociale, per i quali può essere
richiesta la totalizzazione multipla della contribuzione sono: Austria – Belgio – Bosnia-Erzegovina – Canada
– Quebec – Danimarca – Francia – Germania – Lussemburgo – Macedonia – Norvegia – Paesi Bassi – Regno
Unito e Irlanda del Nord – Svezia – Slovenia – Svizzera – Repubblica Federale di Jugoslavia.
CENNI SUL SISTEMA PENSIONISTICO NAZIONALE
Vecchiaia

almeno 15 anni di contributi;
61
61
Condividere la previdenza

65 anni di età se uomo;

60 anni di età se donna.
Pensione anticipata

30 anni di contribuzione;

60 anni di età se uomo;

55 anni di età se donna.
Pensione ai superstiti
Coniuge

se ha compiuto i 50 anni di età.
Oppure

se di età inferiore ai 50 anni, riconosciuto inabile al lavoro entro un anno dalla data del decesso del
dante causa.
Oppure

se ha in carico figli del coniuge deceduto.
Hanno diritto alla pensione di reversibilità anche i coniugi divorziati se riconosciuto il diritto al
mantenimento con sentenza passata in giudicato.
Figli

se di età inferiore ai 15 anni o inferiore ai 18 se iscritti al collocamento;

se è sopravvenuta inabilità durante l’età in cui si ha diritto alla pensione di reversibilità, il diritto a
pensione si conserva per tutta la durata dell’inabilità;

se di età superiore a quella stabilita per il diritto a pensione erano inabile e a carico del dante causa
al momento del decesso;

fino al 26° anno di età se studenti.
Genitori
se al momento del decesso del dante causa avevano compiuto i 60 anni il padre e i 50 la madre se di età
inferiore ai 60 anni il padre , 50 la madre, ma riconosciuti inabili.
62
62
Condividere la previdenza
Condizioni
Il dante causa doveva:

far valere almeno 5 anni di anzianità assicurativa o almeno 10 di contribuzione pensionistica;

avere i requisiti contributivi richiesti per la liquidazione della pensione d’invalidità;

essere titolare di pensione;

aver diritto alla riabilitazione professionale.
Se il decesso è stato causato da infortunio o malattia professionale, la pensione ai superstiti spetta
indipendentemente dalla durata dell’assicurazione e della contribuzione del dante causa.
Invalidità

capacità lavorativa ridotta a meno della metà;

copertura assicurativa per almeno 1/3 della vita lavorativa.
La vita lavorativa comprende il periodo che va dal compimento dei 20 anni di età, fino al giorno in cui è
sopraggiunta l’invalidità.
Se l’invalidità è causata da infortunio o malattia professionale, il diritto alla pensione si consegue
indipendentemente dal periodo di assicurazione.
JERSEY E ISOLE DEL CANALE
Scambi di note del 19/5/1958 e del 7/6/1967 relative alla estensione della Convenzione italo-britannica
del 28 novembre 1951.
Convenzione del 28/11/51 in vigore dall’1/5/53.
Convenzione del 1/5/1958 per Jersey
Convenzione del 1/7/1967 per Guernsey, Alderney, Herm e Jethou.
PRESTAZIONI
Italia

invalidità, vecchiaia, superstiti, lavoratori dipendenti e autonomi;

regimi speciali sostitutivi dell’AGO;

malattia, maternità, tubercolosi;
63
63
Condividere la previdenza

familiari;

infortuni sul lavoro e malattie professionali;

disoccupazione.
Jersey e Isole del Canale

malattia;

stato vedovile ed orfanile;

vecchiaia, morte e parto;

infortuni sul lavoro e malattie professionali;

disoccupazione.
Soggetti
cittadini assicurati in Italia e nelle Isole
Cumulo per pensione numero settimane 1
Cumulo per V.V numero settimane 1
Trattamento minimo paese di residenza no
Totalizzazione Multipla no
CENNI SUL SISTEMA PENSIONISTICO NAZIONALE
Vecchiaia

65 anni se uomini;

60 se donne;

se hanno versato a titolo contributivo un importo non inferiore ad un tetto prestabilito.
Invalidità
La prestazione per malattia di lunga durata (che corrisponde alla prestazione per invalidità italiana) è
corrisposta a chi è incapace al lavoro per malattia o inabilità e ha versato contributi per un periodo di
almeno 6 mesi dall'inizio dell'attività lavorativa ai 6 mesi che precedono il verificarsi dell'invalidità.
Pensione ai superstiti
Hanno diritto alla pensione ai superstiti la vedova, il vedovo e i figli di età inferiore ai 16 anni se il defunto
era già pensionato oppure aveva versato a titolo contributivo un importo, negli ultimi sei mesi, non
inferiore ad un tetto prestabilito.
64
64
Condividere la previdenza
JUGOSLAVIA
Convenzione del 14/11/57 in vigore dall’1/1/61.
Accordo amministrativo del 10.10.58
Questa convenzione si applica ancora a:

Bosnia-Erzegovina;

Jugoslavia;

Macedonia.
PRESTAZIONI
Italia

invalidità, vecchiaia, superstiti, lavoratori dipendenti e autonomi;

regimi speciali sostitutivi dell’AGO;

malattia, maternità, tubercolosi;

familiari;

infortuni sul lavoro e malattie professionali;

disoccupazione.
Jugoslavia

assicurazioni sociali e familiari;

disoccupazione.
Soggetti
cittadini assicurati in Italia e in Jugoslavia - Familiari e superstiti.
Cumulo per pensione numero settimane 1
Cumulo per V.V numero settimane 1
Trattamento minimo paese di residenza si
Totalizzazione Multipla no
CENNI SUL SISTEMA PENSIONISTICO NAZIONALE
65
65
Condividere la previdenza
Vecchiaia

60 anni uomini;

55 anni donne;

20 anni di assicurazione.
Anzianità
requisiti amministrativi: 40 anni di assicurazione per gli uomini, 35 anni di assicurazione per le donne.
Invalidità

requisiti sanitari: incapacità totale o parziale di svolgere il proprio o un lavoro equivalente anche
mediante la rieducazione professionale.

requisiti amministrativi: variano a seconda dell’età dell’assicurato, in tutti i casi minimo un anno di
contribuzione.
Pensione ai superstiti
aventi diritto:

vedova (o vedovo) di almeno 45 anni di età, salvo che allevi figli minori; se invalida alla data del
decesso ovvero se diviene invalida entro un anno dal decesso del marito si prescinde dall’età.

Orfani, fino a 15 anni (a 26 se studenti). Senza limiti di età se inabili e a carico;
Requisiti amministrativi:

il dante causa già pensionato ovvero con i requisiti per la pensione di vecchiaia o di invalidità alla
data della morte.
In alternativa:

dante causa deceduto per infortunio o malattia professionale;

dante causa beneficiario di sussidio di riabilitazione alla data della morte; dante causa con 20 anni
di assicurazione.
PRINCIPATO DI MONACO
Convenzione del 12/2/1982 in vigore dall’1/10/1985.
Accordo amministrativo del 12/2/1982.
Accordo per la disoccupazione dei lavoratori temporanei del 12/2/1982
66
66
Condividere la previdenza
PRESTAZIONI

Invalidità, vecchiaia, superstiti, lavoratori dipendenti e autonomi
Italia

regimi speciali sostitutivi dell’AGO;

malattia, maternità, tubercolosi;

familiari;

infortuni sul lavoro e malattie professionali.
Monaco

vecchiaia lavoratori subordinati (esclusa “vecchiaia uniforme”);

maternità, malattia, invalidità, morte;

infortuni sul lavoro e malattie professionali;

indennizzo;

familiari.
Soggetti

cittadini assicurati in Italia e in Monaco – familiari e superstiti – profughi e apolidi.
Cumulo per pensione numero settimane 53
Cumulo per V.V. - Numero settimane 1
Trattamento minimo paese di residenza no
Totalizzazione multipla no
CENNI SUL SISTEMA PENSIONISTICO NAZIONALE
Vecchiaia

età pensionabile: 65 anni sia per gli uomini sia per le donne; è prevista la possibilità di un
pensionamento anticipato dal 61° anno di età (senza riduzione di importo di pensione); dal 55°
anno di età, per le donne che abbiano accudito almeno 3 figli fino al 16° anno; dal 60° anno di età
ma con riduzione di importo della pensione. Il pensionamento anticipato è subordinato alla
cessazione dell’attività lavorativa.

10 anni di attività salariata di cui 60 mesi di lavoro effettivo.
67
67
Condividere la previdenza
Invalidità
La pensione di invalidità spetta a chi ha un’età inferiore a 60 anni e ha una capacità di guadagno ridotta di
2/3.
Pensione ai superstiti
La pensione ai superstiti spetta al coniuge superstite. Il vedovo ha diritto se ha compiuto 65 anni (60 anni se
inabile); la vedova deve aver compiuto 50 anni se non ha figli a carico, altrimenti non è previsto alcun limite
di età.
E’ previsto anche l’Assegno in caso di morte se l’evento luttuoso non si è verificato nel territorio del
Principato di Monaco.
REPUBBLICA DI S. MARINO
Convenzione del 10/7/1974 in vigore dall’1/11/1975
Accordo amministrativo del 19/5/1978
PRESTAZIONI
Italia

invalidità, vecchiaia, superstiti, lavoratori dipendenti ed autonomi;

regimi speciali sostitutivi dell’AGO;

malattia, maternità, tubercolosi;

familiari;

infortuni sul lavoro e malattie professionali;

disoccupazione;

assegno in caso di morte.
San Marino

invalidità, vecchiaia, superstiti;

infortuni sul lavoro e malattie professionali;

malattia e maternità;

assegni in caso di morte;

disoccupazione.
68
68
Condividere la previdenza
Soggetti
cittadini assicurati in Italia e in San Marino.
Cumulo per pensione - numero settimane 52
Cumulo per V.V. - numero settimane 1
Trattamento minimo Paese di residenza si
Totalizzazione multipla no
CENNI SUL SISTEMA PENSIONISTICO NAZIONALE
Vecchiaia
Il requisito per la pensione di vecchiaia verrà innalzato fino al 65° anno di età entro il 2017 sia per i
lavoratori del settore privato che per quelli del settore pubblico.
Invalidità
Spetta se sono stati versati almeno 7 anni di contributi, di cui 2 nell’ultimo triennio ed è stata riconosciuta
una invalidità almeno del 65 %. E’ richiesta la cessazione dell’attività lavorativa.
Pensione ai superstiti
Spetta al coniuge superstite non separato legalmente per colpa e ai figli fino all’età di 18 anni.
I superstiti non devono prestare attività lavorativa.
Spetta se il deceduto era già pensionato o se era assicurato e aveva versato almeno 7 anni di contribuzione
di cui uno nell’ultimo quinquennio oppure 15 anni di contribuzione in totale.
STATI UNITI
Convenzione del 23/5/1973 ratificato con legge n.86 del 24/02/1975 in vigore dall’1/11/1978.
1° Accordo Aggiuntivo del 17/4/1981 ratificato con legge n.609 del 14/10/1985 in vigore dal 1° gennaio
1986.
2° Accordo Aggiuntivo: in fase di trattativa (prevede l’estensione dell’assicurazione ai dipendenti pubblici
ed ai liberi professionisti).
Accordo Amministrativo del 22/11/1977.
69
69
Condividere la previdenza
PRESTAZIONI
Italia

invalidità, vecchiaia, superstiti, lavoratori dipendenti e autonomi;

regimi speciali sostitutivi dell’AGO.
U.S.A.

invalidità, vecchiaia, superstiti.
Soggetti

lavoratori assicurati in Italia e in U.S.A. familiari e superstiti.
Cumulo per pensione numero settimane 52
Cumulo per V.V. numero settimane 1
Trattamento minimo paese di residenza si
Totalizzazione multipla no
CENNI SUL SISTEMA PENSIONISTICO NAZIONALE
Vecchiaia

età pensionabile: 65 anni sia uomini che donne;

requisiti amministrativi: un trimestre di contribuzione per ogni anno dal 21° al 62° anno di età.
E’ possibile anticipare il pensionamento a partire dal compimento del 62° anno di età ma con una riduzione
permanente dell’importo. E’ previsto un innalzamento graduale dell’età per coloro che sono nati dopo il
1937.
Per coloro che sono nati dopo il 1959, l’età per il pensionamento è di 67 anni.
In mancanza del requisito contributivo il pensionamento viene concesso al compimento di 72 anni di età.
Invalidità

requisiti sanitari: inidoneità al lavoro della durata di almeno un anno;

requisiti amministrativi: spetta all’assicurato che abbia meno di 65 anni e abbia versato almeno 20
trimestri di assicurazione nei dieci anni precedenti l’inizio dell’invalidità, dopo che sia trascorso un
periodo di attesa (senza diritto a prestazione) di cinque mesi.
70
70
Condividere la previdenza
Pensione ai superstiti
Spetta al coniuge superstite che abbia 65 anni o 60 anni (ma in questo caso avrà una pensione ridotta)
oppure abbia figli a carico minori o invalidi, se il defunto era già pensionato o poteva far valere
l’assicurazione completa al momento della morte.
Se i superstiti hanno una età compresa tra i 50 e i 60 anni, la pensione viene concessa se sono invalidi.
Il coniuge superstite non deve essere titolare di una pensione propria superiore alla pensione del defunto,
non deve avere contratto nuovo matrimonio e il matrimonio con il de cuius deve essere durato almeno 9
mesi.
Spetta anche all’ex coniuge se il matrimonio è durato almeno 10 anni.
In alcune situazioni spetta agli orfani e ai genitori superstiti.
TUNISIA
Convenzione del 7/12/1984 in vigore dall’1/6/1987.
Accordo amministrativo del 23/3/1987
PRESTAZIONI
Italia

invalidità, vecchiaia, superstiti, lavoratori dipendenti ed autonomi;

regimi speciali sostitutivi dell’AGO;

malattia, maternità, tubercolosi;

familiari;

infortuni sul lavoro e malattie professionali.
Tunisia

malattia e maternità;

invalidità, vecchiaia, superstiti nel settore agricolo;

infortuni sul lavoro e malattie professionali;

familiari;

salariati agricoli;

pescatori;

lavoratori autonomi (prestazioni corrispondenti a quelle delle gestioni speciali italiane).
71
71
Condividere la previdenza
Soggetti
cittadini assicurati in Italia e in Tunisia - familiari e superstiti.
Cumulo per pensione numero settimane 52
Cumulo per v.v. numero settimane 52
Trattamento minimo paese di residenza si
Totalizzazione multipla si
Paesi con i quali è possibile la totalizzazione multipla
Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi.
CENNI SUL SISTEMA PENSIONISTICO NAZIONALE
Vecchiaia

età pensionabile: 60 anni;

requisiti amministrativi: 10 anni di contribuzione effettiva o assimilata dopo il 1° aprile 1961.
Invalidità

requisiti sanitari: incapacità di lavoro e quindi di guadagno pari o superiore al 66,66%;

requisiti amministrativi: devono risultare versati almeno 5 anni di contribuzione di cui 6 mesi
nell’anno precedente il primo accertamento della malattia che ha causato l’invalidità.
Al compimento del 60° anno di età viene trasformata in pensione di vecchiaia.
Pensione ai superstiti

aventi diritto: vedova, vedovo purché invalido; orfani minori, fino a 14 anni o a 20 anni se
studenti,o invalidi;

requisiti amministrativi: il dante causa doveva avere già maturato diritto a pensione di vecchiaia o
di invalidità.
URUGUAY
Convenzione del 7/11/1979 in vigore dall’1/6/1985.
Accordo amministrativo dell’1/10/1985
72
72
Condividere la previdenza
PRESTAZIONI
Italia

invalidità, vecchiaia, superstiti, lavoratori dipendenti e autonomi;

regimi speciali sostitutivi dell’AGO;

malattia, maternità, tubercolosi;

familiari;

infortuni sul lavoro e malattie professionali;

disoccupazione.
Uruguay

invalidità, vecchiaia, morte;

malattia, maternità e infortunio comune;

infortuni sul lavoro e malattie professionali;

familiari;

disoccupazione.
Soggetti
lavoratori assicurati in Italia e in Uruguay – familiari e superstiti.
Cumulo per pensione numero settimane 1
Cumulo per v.v numero settimane 1
Trattamento minimo paese di residenza si
Totalizzazione multipla si
Paesi con i quali è possibile la totalizzazione multipla
Argentina, Brasile e Spagna.
CENNI SUL SISTEMA PENSIONISTICO NAZIONALE
Vecchiaia
Spetta se il lavoratore ha compiuto almeno 60 anni di età e può far valere almeno 35 anni di contribuzione.
Se ha compiuto 70 anni di età, sono sufficienti 15 anni di contribuzione.
73
73
Condividere la previdenza
Invalidità
Spetta qualora sia accertata una inabilità permanente al lavoro per qualsiasi tipo di attività. Non è richiesto
alcun periodo minimo di contribuzione.
E’ prevista anche una pensione di natura assistenziale per coloro che risiedono in Uruguay e abbiano
compiuto i 70 anni di età. Se il richiedente non è cittadino uruguayano deve far valere un periodo di
residenza continuativa nel paese di almeno 15 anni.
Pensione ai superstiti
Spetta al coniuge superstite, ai figli di età inferiore ai 21 anni o maggiorenni purché inabili a qualsiasi
attività lavorativa, al coniuge divorziato a determinate condizioni e ai genitori inabili.
E’ necessario però che il defunto fosse già pensionato oppure risultasse assicurato.
VATICANO
Convenzione del 16/06/2000 in vigore dal 1/01/ 2004.
Accordo amministrativo del 16/06/2000 in vigore dal 1/01/2004.
PRESTAZIONI
Italia

invalidità, vecchiaia, superstiti, lavoratori dipendenti;

infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

prestazioni familiari.
Vaticano

inabilità, vecchiaia, e superstiti;

infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

prestazioni familiari.
Soggetti
Il personale assunto temporaneamente alle dipendenze del Governatorato e dell’Amministrazione dei beni
della Santa Sede, occupato nello Stato della Città del Vaticano, nelle Ville Pontificie di Castel Gandolfo e
negli immobili in Roma fruenti delle immunità diplomatiche e delle esenzioni fiscali ai termini del
Concordato dell’11/2/1929.
Cumulo per pensione numero settimane 52
Cumulo per v. V. numero settimane 52
74
74
Condividere la previdenza
Trattamento minimo paese di residenza si
Totalizzazione multipla si
VENEZUELA
Convenzione del 7/6/1988 in vigore dall’1/11/1991.
Accordo amministrativo dell'1/10/1991
Da precisare che il regime nazionale di sicurezza sociale venezuelano è diventato esecutivo con la legge
dell’1/1/1967.
Per questo motivo l’art. 16, par. 2 della Convenzione dispone che, da parte venezuelana, non verranno
riconosciuti e, quindi totalizzati periodi di assicurazione italiana anteriori al 1° gennaio 1967.
Per quanto riguarda utilizzazione dei periodi di lavoro compiuti, dai cittadini italiani, in Venezuela
anteriormente all’1/1/1967, il Ministero del lavoro, ha precisato che possa essere concessa la facoltà di
riscatto prevista dall’art. 51, comma 2 della legge n. 153 del 1969.
PRESTAZIONI
Italia

invalidità, vecchiaia, superstiti, lavoratori dipendenti e autonomi;

regimi speciali sostitutivi dell’AGO.;

malattia, maternità, tubercolosi;

familiari;

infortuni sul lavoro e malattie professionali.
Venezuela

incapacità temporanea, parziale o invalidità;

vecchiaia, superstiti e assegno per morte.
Soggetti
lavoratori assicurati in Italia e in Venezuela – familiari e superstiti.
Cumulo per pensione numero settimane 52
Cumulo per v.v. numero settimane 1
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Condividere la previdenza
Trattamento minimo paese di residenza no
Totalizzazione multipla no
CENNI SUL SISTEMA PENSIONISTICO NAZIONALE
Vecchiaia

età pensionabile: 60 anni per gli uomini e 55 anni per le donne;

requisiti amministrativi: 750 settimane di contribuzione;
E’ prevista un’età inferiore per attività pericolose e insalubri.
Invalidità

requisiti sanitari: riduzione della capacità di lavoro di almeno due terzi;

requisiti amministrativi: 250 settimane di contribuzione.
Non è richiesto il requisito contributivo se l’invalidità è stata causata da infortunio avvenuto durante il
periodo di assicurazione.
Pensione ai superstiti

requisiti amministrativi: il dante causa deve essere già pensionato o aver maturato i requisiti per
ottenere la pensione.

aventi diritto: vedova, vedovo anziano o invalido, orfani.
Turchia
La Turchia è legata all'Italia dalla Convenzione Europea di Sicurezza Sociale del 14.12.1972, ed è entrata in
vigore il 12.4.1990. Tale accordo, che include anche disposizioni di sicurezza sociale, è stato ratificato da
Austria, Paesi Bassi, Lussemburgo, Turchia, Portogallo, Spagna, Belgio, Italia. Per i Paesi entrati,
successivamente, a far parte della UE prevale il regolamento comunitario. La Convenzione Europea di
Sicurezza Sociale si applica:


ai lavoratori dipendenti, autonomi, liberi professionisti, dipendenti pubblici, purché cittadini di uno
degli Stati aderenti alla Convenzione Europea di Sicurezza Sociale, agli apolidi o profughi residenti
negli Stati contraenti e ai loro familiari e superstiti, a prescindere dalla cittadinanza di questi ultimi;
ai superstiti, se cittadini di uno degli Stati contraenti, oppure apolidi o profughi residenti nel
territorio degli Stati contraenti, indipendentemente dalla cittadinanza del lavoratore defunto.
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76
Condividere la previdenza
REQUISITI
Ai fini pensionistici, la Convenzione può essere applicata solo se il richiedente può far valere in Italia
almeno 52 contributi settimanali.
Per perfezionare il requisito richiesto è utile tutta la contribuzione accreditata, indipendentemente dalla
natura, e sono quindi utili tutti i contributi:




obbligatori (lavoro dipendente o autonomo);
volontari;
figurativi (servizio militare, malattia, maternità, cassa integrazione guadagni, disoccupazione,
mobilità, ecc.);
da riscatto (corso legale di laurea, contribuzione omessa e prescritta, attività svolta in Paesi non
convenzionati con l'Italia, ecc.).
I periodi di assicurazione inferiori ad 1 anno, versati in uno Stato, devono essere presi in considerazione
per:


accertare il diritto alla prestazione, da parte dell'istituzione dell'altro Stato;
determinarne l'importo, solo a decorrere dal perfezionamento dei requisiti di età previsti dalla
legislazione dello stato che non può totalizzare.
Per ottenere l'autorizzazione ai versamenti volontari è necessario far valere in Italia almeno 1 contributo
settimanale di lavoro effettivo.
TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI
È prevista la possibilità di totalizzazione multipla (Circ. n. 2300 C.I. del 13.1.1986) con:




Argentina;
Brasile;
Spagna;
Grecia e Portogallo (lettera Ministero Esteri n. 093/869 del 22.10.1997).
PRESTAZIONI EROGATE DALL’ITALIA
È prevista la corresponsione delle:







pensioni di vecchiaia, invalidità e ai superstiti
prestazioni in caso di malattia
prestazioni in caso di maternità
prestazioni in caso di tubercolosi
prestazioni per i familiari
prestazioni in caso di Infortuni sul lavoro e malattie professionali
prestazioni in caso di disoccupazione
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Condividere la previdenza
PRESTAZIONI EROGATE DALLA TURCHIA
Applica la stessa Convenzione alla propria legislazione sociale che prevede le seguenti prestazioni:







prestazioni di Vecchiaia, Invalidità e ai Superstiti
prestazioni in caso di Malattia
prestazioni in caso di Maternità
prestazioni per i Familiari
prestazioni in caso di Infortuni sul lavoro e Malattie Professionali
prestazioni in caso di Disoccupazione
assegno in caso di decesso
Pensione di vecchiaia


spetta al compimento dei 60 anno di età per gli uomini, 55 anni di età per le donne;
se risultano iscritti dopo il 1989 e se possono far valere almeno 15 anni di assicurazione ovvero
almeno 5000 giornate di contribuzione.
Si prescinde dal limite di età per coloro che possono far valere 25 anni di assicurazione se uomini (20 se
donne) e 5000 giornate di contribuzione.
Pensione di invalidità

Spetta se è stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa di almeno 2/3;

se risultano versati almeno 5 anni di assicurazione e 180 giornate di contribuzione per anno,
oppure 1800 giornate di contribuzione complessive.
La pensione di reversibilità spetta al coniuge superstite, ai figli e ai genitori a condizione che il defunto
potesse far valere i requisiti previsti per la pensione di invalidità, oppure fosse già pensionato.
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Condividere la previdenza
PRESTAZIONI PENSIONISTICHE PER LAVORATORI STRANIERI SOGGIORNANTI IN
ITALIA
Per i lavoratori extracomunitari vige il principio di parità di trattamento con i lavoratori italiani. Pertanto
per costoro valgono sia le norme vigenti in materia di pensione di anzianità per lavoratori dipendenti e
autonomi sia le norme vigenti per le prestazioni per vecchiaia nel sistema retributivo o misto e per il
sistema contributivo.
Rispetto a questo principio generale sono presenti nella nostra legislazione alcune eccezioni.
La prima eccezione riguarda i lavoratori stagionali extracomunitari. L'articolo 25 d.lgs. 286/1998 prevede
per questi lavoratori l'eliminazione del diritto a vedersi liquidate le prestazioni relative alla disoccupazione
involontaria e all'assegno al nucleo familiare. I relativi contributi versati dal datore di lavoro vengono
destinati al Fondo nazionale per le politiche migratorie (ora confluito nel Fondo nazionale politiche sociali).
Il lavoratore stagionale ha diritto al trasferimento dei contributi relativi all'assicurazione per l'invalidità, la
vecchiaia e i superstiti, ha anche diritto alla ricostruzione della posizione contributiva in caso di successivo
ingresso in Italia.
Inoltre ad eccezione dei lavoratori italiani, i lavoratori stranieri soggiornanti in Italia non possono accedere
al riscatto oneroso dei periodi di contribuzione versata nei Paesi extraUE per i quali non esiste Convenzione
Internazionale in materia di sicurezza sociale con l’Italia.
Per i lavoratori stranieri extracomunitari per i quali non esiste una Convenzione internazionale siglata con il
proprio Paese d’origine non più soggiornanti in ITALIA che non hanno maturato il diritto ad una prestazione
pensionistica autonoma, vige normativa speciale che illustriamo di seguito.
LAVORATORI EXTRACOMUNITARI NON PIU' SOGGIORNANTI IN ITALIA AL MOMENTO DELLA RICHIESTA
DELLA PRESTAZIONE PENSIONISTICA.
La legge Bossi-Fini ha apportato alcune modifiche al trattamento previdenziale dei lavoratori
extracomunitari che tornano nel loro paese di provenienza.
Prima dell'entrata in vigore della legge n. 189/2002 (detta comunemente Legge Bossi-Fini) per i lavoratori
extracomunitari che rimpatriavano a titoli definitivo veniva riconosciuto, a prescindere da accordi di
reciprocità tra l'Italia e il loro paese, il diritto a ottenere il rimborso dei contributi versati fino a quel
momento, maggiorati del 5% (L.n. 335/1995 art. 3, comma 13).
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Condividere la previdenza
La legge Bossi Fini cancellando la facoltà del rimborso dei contributi con l’'art. 18, riformulando il vecchio
art. 22 d.lgs. 286/1998 comma 13, stabilisce:
“Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore
extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne
indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità al verificarsi della maturazione dei requisiti
previsti dalla normativa vigente, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, anche in deroga al
requisito contributivo minimo …..“.
Pertanto ai lavoratori che non sono più soggiornanti in Italia spetta la liquidazione di una prestazione
pensionistica anche in presenza del mancato raggiungimento del requisito minimo, richiesto dalla legge
335/95, di 5 anni di contribuzione.
Tale deroga al regime normale della contribuzione minima è stato confermato anche nelle ultime riforme
del regime pensionistico italiano, adeguando ed omogeneizzando però il limite di età a 66 anni.
L'INPS con Circolare n. 45/2003 ha redatto la propria interpretazione alle norme previdenziali dettata dalla
L. 189/2002.
La deroga rispetto al minimo contributivo non si applicherebbe ai lavoratori extracomunitari che hanno
diritto alla liquidazione della pensione di vecchiaia con il sistema retributivo o misto. Pertanto il lavoratore
extracomunitario rimpatriato che possa vantare anche una singola settimana di contribuzione versata
prima del 1° gennaio 1996 dovrà comunque raggiungere il requisito di 20 anni di anzianità contributiva
fermo restando il requisito del raggiungimento dei 66 anni di età.
Inoltre secondo la Circolare INPS in caso di decesso anteriore al compimento del 66° anno di età ai
superstiti non spetta la pensione in quanto la posizione contributiva deve ritenersi efficace solo al
raggiungimento della predetta età. Solamente agli assicurati INPDAP spetta la liquidazione di una
prestazione una tantum (Informativa INPDAP 47/2003). Se il decesso avviene invece successivamente al
raggiungimento del 66° anno di età ai superstiti spetterà la pensione secondo i principi generali stabiliti per
i lavoratori italiani.
Nelle sedi Istituzionali opportune, come Patronato ITAL UIL abbiamo confutato tale interpretazione in
ragione del fatto che codesta interpretazione immetterebbe surrettiziamente nel nostro sistema
previdenziale, in presenza di diritti perfezionati, un principio di ‘territorialità‘per la loro liquidazione.
Questo sarebbe lo stravolgimento del concetto consolidato “di conservazione dei diritti previdenziali e di
sicurezza sociale”a cui fa espresso riferimento lo stesso testo novellato dalla Bossi –Fini.
L’unica interpretazione corretta, a nostro parere, è considerare la deroga prevista nella Bossi –Fini come
previsione di un trattamento di miglior favore per i lavoratori stranieri impossibilitati a raggiungere la soglia
minima di contribuzione prevista dalla legge 335/95.
Per riepilogare, nelle due schede di seguito, descriviamo i requisiti richiesti per ottenere la prestazione
pensionistica a seconda della data del primo contributo versato dal lavoratore straniero.
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Condividere la previdenza
Lavoratori assicurati prima del 01/01/1996. Requisiti.



66 anni di età per gli uomini e per le donne
20 anni di contribuzione effettivamente versata
in caso di morte prima del raggiungimento dei 66 anni di età agli aventi diritto non spetta la
liquidazione di alcuna prestazione di reversibilità. Solo per gli assicurati INPDAP spetta la
liquidazione di una pensione una tantum (Interpretazione INPS)
Lavoratori stranieri non più soggiornanti in Italia ed assicurati dopo la data del 1.1.1996
Per questi cittadini cambiano i requisiti richiesti:



compimento di 66 anni di età sia per gli uomini che per le donne;
contribuzione assicurativa effettivamente versata, anche in deroga al minimo contributivo vigente
fissato in 5 anni, ragione per cui è sufficiente anche una unica settimana contributiva;
anche per questa categoria in caso di morte secondo l’interpretazione della Circolare INPS 45/2003
(mancato raggiungimento del requisito anagrafico di 66 anni) agli aventi diritto non spetterebbe la
liquidazione di alcuna prestazione di reversibilità.
ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI E LE MALATTIE PROFESSIONALI
Sulla base del principio generale della parità di trattamento con i lavoratori italiani, per i lavoratori
extracomunitari valgono le norme relative all'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali. Ai
lavoratori stranieri vengono quindi garantiti tutti i diritti previdenziali e di tutela in caso di infortunio sul
lavoro o malattia professionale derivanti dall'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato (anche di
tipo professionale, art. 37 T.U.) o di collaborazione coordinata e continuativa (quando la prestazione
rientri tra quelle indicate dalla legge come esposte a rischio; da art. 5 D. Lgs. 38/2000). Il lavoratore fruisce
di tutte le prestazioni previste per il lavoratore italiano anche quando il rapporto di lavoro e' svolto nelle
more del rilascio di primo permesso, ai sensi di Direttiva Min. Interno 20/2/2007 o del rinnovo del
permesso, ai sensi di Direttiva Min. Interno 5/8/2006.
Inoltre il lavoratore ha diritto alle prestazioni sanitarie ed economiche anche nel caso il datore di lavoro non
abbia ottemperato agli obblighi di legge o non sia in regola con il pagamento dei contributi assicurativi
(Automaticità delle prestazioni).
Il lavoratore ha sempre diritto alle medesime prestazioni anche quando l’infortunio o la M.P. si siano
verificati per colpa sua purché non vi sia dolo.
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Condividere la previdenza
L’INAIL ha chiarito che il diritto al principio dell’automaticità delle prestazioni spetta anche al lavoratore
straniero non solo in condizione di irregolarità contributiva ma anche irregolarmente soggiornante in Italia.
Il lavoratore straniero che a seguito di infortunio o malattia professionale riconosciuta, viene costituita una
rendita INAIL per i postumi invalidanti permanenti, ha diritto all’erogazione della rendita anche nel Paese
estero dove è residente.
Il Regolamento 859/2003
Dal 1° giugno 2003 è entrato in vigore il Regolamento comunitario 859/03, che prevede l’estensione e
l’applicazione del Regolamento 1408/71 in materia di sicurezza sociale, ai cittadini di paesi terzi.
Il requisito essenziale richiesto al cittadino di un paese terzo è quello di aver soggiornato e lavorato
regolarmente in almeno due Stati membri.
Si applicano i principi generali di totalizzazione ed esportabilità delle prestazioni pensionistiche, nonché
tutte le prestazioni garantite a tutela previste dalle norme comunitarie quali:
Malattia, maternità, infortuni e malattie professionali, invalidità, prestazioni per i superstiti, prestazioni per
la disoccupazione involontaria, prestazioni familiari.
PRESTAZIONI ASSISTENZIALI PER I CITTADINI STRANIERI
Le prestazioni assistenziali previste dal nostro ordinamento possono essere economiche e non economiche.
Prestazioni assistenziali economiche:







provvidenze economiche per gli invalidi civili, pensione di invalidità, assegno mensile, indennità
d'accompagnamento, indennità mensile di frequenza (per invalidi di età minore di 18 anni,
incapaci di svolgere funzioni tipiche della propria età o con deficit uditivo, che frequentino
scuole, centri di formazione, centri diurni, etc.)
provvidenze economiche per i ciechi civili (pensione ai ciechi assoluti, indennità
d'accompagnamento, pensione ai ciechi ventesimisti).
provvidenze economiche per i sordomuti (pensione a favore dei sordomuti, indennità di
comunicazione)
assegno sociale
indennità di ricovero o cura ambulatoriale, indennità post-sanatoriale, assegno di cura e
sostentamento per i malati di tubercolosi
provvidenze economiche e i sussidi previsti ed erogati dagli Enti Locali per i cittadini considerati
indigenti
sussidi comunali previsti in favore dei malati Hanseniani (lebbra) e ai loro familiari.
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Condividere la previdenza
Prestazioni assistenziali non economiche





collocamento obbligatorio al lavoro
prestazioni sanitarie specifiche
ricoveri in centri di riabilitazione e per la rieducazione psico-motoria
esenzione dai ticket previsti per la partecipazione alle spese di prestazioni diagnostiche e di
laboratorio
fornitura di protesi e presidi ortopedici
Cittadini comunitari
Il Decreto Legislativo 30/2007 – attuazione della Direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini
dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri stabilisce all’articolo 19 comma 2 che “ogni cittadino dell'Unione che risiede, in base al presente decreto, nel
territorio nazionale gode di pari trattamento rispetto ai cittadini italiani nel campo di applicazione del
Trattato. Il beneficio di tale diritto si estende ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente”.
In base al citato principio i cittadini comunitari e i loro familiari a carico, soggiornanti regolarmente in Italia
per un periodo superiore a tre mesi, in possesso degli altri requisiti richiesti (reddito e condizioni psico
fisiche) possono fare richiesta di assegno sociale e delle prestazioni di invalidità civile, e di sostegno alla
maternità allegando a tali istanze l’attestato di iscrizione anagrafica ovvero la carta di soggiorno per
familiari extracomunitario di cittadino dell'Unione.
Fermo restando che per avere diritto a tali prestazioni il richiedente deve risultare legalmente residente in
Italia al momento del parto o dell’ingresso in famiglia nel caso di adozione, i cittadini comunitari possono
comprovare tale stato allegando alla domanda l’attestato di iscrizione anagrafica nel comune di residenza.
Cittadini extracomunitari
L'art. 41 del d.lgs. 286/1998 introduceva nel nostro ordinamento il principio della parità di trattamento dei
cittadini extracomunitari con i cittadini italiani in materia di assistenza sociale. Il testo dell'articolo recitava
"gli stranieri titolari di carta di soggiorno o di un permesso di soggiorno con validità di almeno un anno,
nonché i minori iscritti nel permesso o carta di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani, ai fini della
fruizione delle provvidenze, anche di natura economica, di assistenza sociale incluse quelle previste per
coloro che sono affetti da morbo di Hansen o tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi
civili e per gli indigenti".
L'art. 80 comma 19 della L. 388/00 (Legge finanziaria per il 2001) disponeva che “ai sensi dell'art. 41 del
D.Lgs. 286 del 25/7/98 l'assegno sociale e le provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in
base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali sono concessi, alle condizioni previste dalla
legislazione medesima, agli stranieri che siano titolari di carta di soggiorno, per le altre prestazioni e servizi
sociali l'equiparazione è consentita a favore degli stranieri che siano almeno titolari di permesso di
soggiorno di durata non inferiore ad un anno. Sono fatte salve le disposizioni previste dal D.L. n.237 del
18/6/98 e degli arrtt. 65 e 66 della legge n.448 del 23/12/98 e successive modifiche"
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Condividere la previdenza
Con tale innovazione legislativa pertanto si produceva una sostanziale distinzione per l’accesso alle
prestazioni assistenziali in favore dei cittadini extracomunitari in base alla tipologia del titolo di soggiorno in
possesso.
Cittadini extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo (ex
carta di soggiorno)
I cittadini extracomunitari titolari di Permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo hanno
diritto, oltre a quanto previsto per i titolari di semplice permesso di soggiorno, a godere delle prestazioni
erogate dalla pubblica amministrazione (prestazioni di assistenza sociale e di previdenza sociale, erogazioni
in materia sanitaria, scolastica, sociale, accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico, incluso l'accesso
alla procedura per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica), salvo che sia espressamente
disposto il contrario. Il godimento e' condizionato alla dimostrazione di effettiva residenza in Italia (da D.
Lgs. 3/2007).
In particolare hanno diritto alle seguenti prestazioni:

assegno sociale (già “pensione sociale”)
L'assegno sociale viene concesso in presenza di condizioni di bisogno economico a persone di età superiore
a 66 anni, sprovviste di reddito nella misura prevista dalla legge erogato dall’INPS per 13 mensilità,
prestazione non soggetta a reversibilità e non esportabile in caso di rimpatrio o trasferimento all’estero
dello straniero (Messaggio INPS n. 12886/2008); con sospensione dell'erogazione in caso di permanenza
all’estero per un periodo superiore ad un mese, salvo che l'assenza sia dovuta a gravi motivi sanitari
opportunamente documentati da parte dell’interessato (Messaggio INPS n. 12886/2008); viene prevista la
revoca dopo un anno di sospensione, previa verifica del permanere della situazione di assenza .
La Legge 133/2008 ha previsto, a partire dal 1° gennaio 2009, l’erogazione dell’assegno sociale solo con
soggiorno legale pregresso continuativo di almeno 10 anni (art. 20, comma. 10). In considerazione di
precedenti enunciazioni della Corte Costituzionale (Sent. Corte Cost. 324/2006) a nostro parere tale
restrizione non dovrebbe avere valore retroattivo per coloro che hanno diritto al trattamento.

prestazioni per minorati civili
Tali prestazioni sono previste per:




invalidi civili :
pensione di inabilità
assegno mensile (perdita parziale della capacità di lavoro)
indennità di accompagnamento (invalidità totale e incapacità di deambulazione o di altre
funzioni fondamentali di cura della propria persona)
 indennità mensile di frequenza (per invalidi di età inferiore 18 anni, incapaci di svolgere
funzioni tipiche della propria eta’ o con deficit uditivo, che frequentino scuole, centri di
formazione, centri diurni, etc.)
 ciechi civili :
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Condividere la previdenza









pensione per ciechi assoluti
pensione per ciechi parziali
indennità di accompagnamento per ciechi assoluti
indennità speciale per ciechi parziali
sordomuti:
pensione
indennità di comunicazione
assegno maternità dei Comuni(artt. 74 e 75 Dlgs.151/2001).
assegno di maternità dello Stato (DPCM 452/2000).
I cittadini extracomunitari anche se in possesso del Permesso di soggiorno Ce per soggioranti di lungo
periodo ovvero anche se con status di rifugiato o per protezione sussidiaria, erano esclusi dal godimento
dell’assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli, il quale era riservato per legge al richiedente
italiano o comunitario.
Con la recente approvazione della Legge n. 97 del 6 agosto 2013 (Legge Europea), viene riconosciuta, se ne
ricorrono tutte le condizioni, la possibilità di ottenere l’assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli
minori, anche ai cittadini extracomunitari residenti.
La procedura di infrazione cui è stata sottoposta l’Italia (procedura 2013/4009), ha portato il legislatore a
recepire la Direttiva 2003/109/CE relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di
lungo periodo introducendo una modifica all’art. 65 comma 1 della Legge 448/1998.
I cittadini stranieri titolari dello status di rifugiato politico, o apolidi, sono equiparati ai cittadini italiani in
materia di assistenza sociale
Cittadini extracomunitari in possesso del solo permesso di soggiorno della durata di almeno un anno
La Legge n.388/2000 aveva escluso dalle provvidenze economiche di assistenza sociale i cittadini stranieri in
possesso del solo permesso di soggiorno della durata di almeno un anno.
L’introduzione di tale norma imponeva molti dubbi di merito ed interpretativi risolti di volta in volta dalle
decisioni della Corte Costituzionale.
La sentenza n. 324/2006, sancendo che le provvidenze erogate a stranieri privi di permesso di soggiorno Ce
per soggiornanti di lungo periodo prima dell’entrata in vigore della L. 388/00 non devono essere restituite,
ha chiarito la valenza non retroattiva della norma stessa, facendo salvi i diritti acquisiti per chi in possesso
dei requisiti ha presentato domanda prima dell'entrata in vigore della L. 388/2000.
Successivamente la sentenza della Corte Cost. n. 306/2008 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
dell'art. 80, co. 19 L. 388/2000 e dell'art. 9, comma 1 T.U. nella parte in cui escludono dal godimento
dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. l L. 18/1980 gli stranieri privi dei requisiti di reddito
previsti per il permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo.
Per la Suprema Corte è irragionevole subordinare l’attribuzione di tale prestazione assistenziale per i
cittadini stranieri (regolarmente soggiornanti e nelle condizioni sanitarie previste dalla Legge) al rilascio di
un titolo di soggiorno per conseguire il quale bisogna possedere determinati requisiti di reddito ivi
compresa la disponibilità di un alloggio. Tale irragionevolezza incide sul diritto fondamentale alla salute,
tutelato dal nostro dettato Costituzionale.
Sono intervenute ulteriori pronunciamenti della Corte Costituzionale che nelle diverse Sentenze ha stabilito
sentenze che in merito alle prestazioni riguardanti l’indennità di accompagnamento, la pensione di
inabilità, l’assegno mensile di invalidità e l’indennità di frequenza, i cittadini stranieri hanno diritto a tali
prestazioni, a parità di condizioni con i cittadini italiani, se sono in possesso del mero permesso di
soggiorno rilasciato con validità di almeno un anno.
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Condividere la previdenza
L’INPS con Messaggio Hermes del 4 settembre n.13983 ha recepito i pronunciamenti espressi dalla Corte
Costituzionale riguardante l’illegittimità della norma prevista dall’articolo 80, comma 19.
Altre forme assistenziali, non limitate dalla L. 388/00:


reddito minimo di inserimento (in fase di sperimentazione in determinati comuni);
benefici (a partire dalla possibilità di iscriversi nelle liste per il collocamento obbligatorio degli
invalidi di cui alla L. 68/1999) estesi agli stranieri, in nome dell’uguaglianza di diritti in materia civile
tra straniero regolarmente soggiornante e cittadino italiano (art. 2, co. 2, T.U.) e tra lavoratore
straniero e lavoratore italiano (art. 2, co. 3, T.U.),
ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE
L’assegno al nucleo familiare (Anf) è una prestazione istituita per aiutare le famiglie con un reddito inferiore
a determinati limiti stabiliti ogni anno dalla legge (periodo 1° luglio-30 giugno). L’assegno è concesso su
domanda e il suo ammontare dipende dal numero dei componenti il nucleo familiare e dai redditi
complessivi (costituiti per almeno il 70% da lavoro dipendente) percepiti da tutti i componenti del nucleo
familiare.
L’assegno spetta: ai lavoratori italiani e stranieri dipendenti da aziende di pesca italiane che operano in
Italia o in paesi “convenzionati”; ai caratisti, armatori e proprietari armatori imbarcati su navi da pesca da
loro stessi armate; ai titolari di una prestazione temporanea (es. disoccupati indennizzati, assenti per
malattia). Del nucleo familiare del richiedente possono far parte: il coniuge, i figli fino a 18 anni, o oltre se
inabili al lavoro; in alcuni casi anche fratelli, sorelle e nipoti. Possono essere inclusi anche i congiunti
residenti nei paesi convenzionati con l’Italia.
Paesi in convenzione con l’Italia che danno il diritto all’Anf
Se lavoratore
Se pensionato
Paesi UE, Capo Verde, Serbia-Montenegro,
Bosnia, Macedonia, Liechtenstein, Principato di
Monaco, Repubblica di San Marino, Svizzera,
Tunisia (massimo 4 figli), Argentina
Paesi UE, Capo Verde, Serbia-Montenegro, Bosnia,
Macedonia, Liechtenstein, Principato di Monaco,
Repubblica di San Marino, Svizzera, Tunisia (massimo 4
figli), Australia, Canada, Norvegia, Stati Uniti, Uruguay,
Argentina
LAVORATORI COMUNITARI

Assegni nucleo familiare (art.65 della Legge 23.12.1998 n. 448)
L’assegno di cui all’art. 65 della legge n. 448/1998 viene concesso ai sensi dell’art. 80 comma 5 della
legge n.338/2000, anche ai nuclei familiari di cittadino comunitario residente in Italia in cui siano
presenti almeno tre figli minori.

Assegno maternità dei Comuni(artt. 74 e 75 Dlgs.151/2001).

Assegno di maternità dello Stato (DPCM 452/2000).
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Condividere la previdenza
LAVORATORI EXTRACOMUNITARI
In virtù del Regolamento comunitario 859/2003 i lavoratori non appartenenti all’Unione Europea hanno
diritto all’ANF anche per i congiunti non conviventi, purché residenti in un paese Ue.
Ad esempio, un lavoratore di nazionalità marocchina, che abbia in precedenza soggiornato regolarmente in
Francia e colà siano tuttora residenti i propri familiari a carico, ha diritto nel caso sia ora soggiornante in
Italia, alla liquidazione dell’assegno per il nucleo familiare.
Infine hanno diritto al godimento dell'assegno per il nucleo familiare, esteso ai familiari eventualmente
residenti all'estero, i cittadini stranieri soggiornanti poiché in possesso dello status di rifugiato ovvero per
protezione sussidiaria.
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Condividere la previdenza
I SISTEMI PREVIDENZIALI DI ALCUNI PAESI EXTRAUE NON IN CONVENZIONE CON
L’ITALIA
Premessa
Nella premessa generale avevamo rimarcato come l’Italia fosse divenuta nel tempo un Paese
d’immigrazione. In questa sezione della guida riportiamo delle schede sintetiche sui sistemi previdenziali
vigenti di alcuni Paesi da dove provengono le comunità numericamente più sostanziose di lavoratori
migranti.
Da molto tempo l’Italia aveva intrapreso le procedure per siglare degli Accordi Internazionali con alcuni
Paesi extra Ue. Tali Accordi non sono stati mai ratificati e hanno riguardato i seguenti Paesi: Cile, Corea,
Filippine, Marocco, Messico, Nuova Zelanda.
In corso d’opera cercheremo di inserire ulteriori schede convinti che queste informazioni siano utili anche
per l’assistenza che forniamo ai cittadini stranieri che si rivolgono nei nostri uffici in Italia.
ALBANIA
In Albania la materia delle assicurazioni sociali è regolata dalla Legge n. 7703 del 11.05.1993 come
modificata successivamente con diverse leggi, la quale ha sostituito la precedente disciplina regolata dalle
leggi 4171/66 “ Per le assicurazioni sociali nella Repubblica Popolare dell'Albania “ e 4976/72 “ Per le
pensioni dei membri delle cooperative agricole della Repubblica popolare dell'Albania “.
Come si può notare già dalle intitolazioni delle vecchie leggi queste rispecchiavano i principi guida di un
regime totalitario e perciò anche la regolamentazione di questa importante disciplina non poteva che
adeguarsi al sistema.
Con l'avvento della democrazia gli organi governativi hanno introdotto questa nuova Legge per disciplinare
la materia in modo il più possibile vicina agli altri stati europei cercando di adeguare il sistema assicurativo
sia nelle prestazioni che negli importi ai livelli contemporanei ma tenendo sempre conto delle difficoltà di
uno stato in transizione con i suoi fragili equilibri.
Il sistema generale delle assicurazioni e composto da: l'assicurazione obbligatoria, quella volontaria quella
supplementare e dalle pensioni.
Le assicurazioni sociali obbligatorie
L'assicurazione sociale obbligatoria assicura protezione ai lavoratori dipendenti per:





temporanea inabilità al lavoro a causa di malattia
maternità
vecchiaia, invalidità e perdita del capo famiglia
incidenti sul lavoro e malattie professionali
disoccupazione
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Condividere la previdenza
Invece per i lavoratori autonomi e prevista la protezione in caso di :


maternità
vecchiaia, invalidità e perdita del capo famiglia
L'assicurazione sociale volontaria
La persona assicurata in modo obbligatorio, quando per un periodo e per delle cause ragionevoli non può
essere assicurata in modo obbligatorio, ha il diritto della continuazione dell'assicurazione secondo il
sistema volontario.
L'assicurazione volontaria e possibile anche per il periodo degli studi universitari, a condizione che la
persona assicurata paghi il contributo per questo periodo dalla data dell'acquisizione del diritto ad un
reddito.
L'assicurazione sociale supplementare
L'assicurazione sociale supplementare per le persone che esercitano delle funzioni o incarichi particolari
costituzionali, per i dipendenti dello Stato, per i militari che prestano servizio nelle Forze Armate della
Repubblica dell'Albania, per i dipendenti della Polizia dello Stato e quelli del Servizio
Informativo Statale, viene effettuata secondo criteri determinati con leggi speciali.
Le persone che usufruiscono delle assicurazioni sociali
Le assicurazioni sociali proteggono in modo obbligatorio tutte le persone economicamente attive in Albania
nei casi di diminuzione del reddito a causa di maternità, vecchiaia, invalidità e perdita del capo famiglia.
Il Consiglio dei Ministri può decidere altri campi di protezione ed eccezioni per :




lavoratori stagionali e temporanei
lavoratori agricoli autonomi
lavoratori non pagati delle famiglie dei lavoratori autonomi
studenti e persone che seguono corsi diversi e che vengono assicurati soltanto per gli incidenti sul
lavoro da parte del datore di lavoro, per la durata degli studi.
I cittadini stranieri e gli apolidi che sono lavoratori, datori di lavoro o lavoratori autonomi in soggetti
registrati agli effetti fiscali nella Repubblica dell'Albania vengono protetti e assicurati in modo obbligatorio
con le stesse condizioni previste per gli cittadini albanesi.
Il periodo di protezione da parte delle assicurazioni sociali
Il periodo di protezione da parte delle assicurazioni sociali inizia il giorno nel quale la persona ha legalmente
cominciato l'attività economica e finisce il giorno in cui termina questa attività.
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Condividere la previdenza
Il periodo di protezione da parte delle assicurazioni sociali volontarie inizia nella data fissata sul contratto e
termina nella data di scadenza del contratto.
Il diritto ai benefici
Le persone che hanno diritto a più di un tipo di pensione, possono scegliere solo uno di loro e questo diritto
non può essere esercitato più di tre volte.
Il diritto alla pensione non si prescrive. La persona che richiede la pensione non più tardi di un anno dalla
data che questo diritto sorge, la pensione gli viene pagata da quel giorno. Negli altri casi la pensione viene
pagata dalla data di presentazione della domanda di pensionamento.
Il diritto per gli altri redditi si prescrive in un anno dalla data in cui il diritto e sorto.
Le pensioni riconosciute ma non riscosse vengono pagati in ogni tempo ma per non più di tre anni.
Il diritto alla restituzione le somme eccedenti percepite durante l'anno si esercita non più tardi di tre anni
dalla riscossione e comunque non più tardi di sei mesi dalla data di constatazione e la misura della ritenuta
per ogni mese e di 20 % della rata mensile della pensione.
La pensione d'invalidità verrà interrotta per i periodi che il pensionato rifiuta di essere visitato dalla
commissione dei medici esperti. Altresì la pensione d'invalidità viene interrotta anche nei periodi nei quali il
pensionato rifiuta di partecipare in corsi di qualifica o riqualifica e in trattamenti contro alcool e droga, che
mirano a ridurre la sua disabilita lavorativa.
Pensione di vecchiaia
Le persone assicurate hanno diritto alla pensione di vecchiaia completa al compimento dei 65 anni per gli
uomini e 60 per le donne, dopo aver raggiunto 35 anni di assicurazione.
Il sistema prevede, per alcune categorie di lavoratori in considerazione della tipologia del lavoro svolto, il
diritto di andare in pensione in maniera anticipata.
Tale regime agevolato è di carattere transitorio, poiché si prevede in maniera graduale l’omogeneizzazione
con le regole generali. Tale percorso di equiparazione termina nel 2023.
Nella prima categoria fanno parte i lavoratori delle industrie minerarie, del petrolio, chimiche e
metallurgiche, delle ex industrie militari e in generale tutti i lavori svolti sotto terra e i piloti.
Nella seconda categoria rientrano i professori, gli insegnanti, i militari con gradi, i lavoratori di superficie
delle miniere e i lavoratori che utilizzano meccanismi pesanti.
La pensione mensile di vecchiaia consiste in una somma base e un supplemento. La somma base di
pensione che viene data a tutte le persone assicurate deve assicurare almeno uno standard minimo di vita.
Questa somma base viene indicizzata ogni anno in relazione all'indice dei prezzi di alcuni beni scelti.
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Condividere la previdenza
Il supplemento che verrà dato ai lavoratori sarà di 1 % per ogni anno di assicurazione moltiplicato con la
base media valutabile che le persone hanno raggiunto con i contributi.
La somma totale della pensione sarà non più del doppio della somma base, oppure 75 % dello stipendio
netto medio di tre anni consecutivi negli ultimi dieci anni di lavoro.
Tra le due sarà scelta la somma minore.
Pensione parziale di vecchiaia
La persona assicurata per meno di 35 anni ma con più di 15 anni di assicurazione, ha il diritto ad una
pensione parziale, l'uomo al raggiungimento dei 65 anni e la donna al raggiungimento dei 60 anni.
La pensione parziale si determina come una parte della pensione completa. Questa pensione viene
calcolata moltiplicando la pensione completa con gli anni di assicurazione e dividendo per 35.
Pensione di invalidità
La persona che diventa inabile, percepisce la pensione di invalidità quando ha completato il periodo
minimo di assicurazione, per qualsiasi ragione tranne l'incidente sul lavoro o malattia professionale. La
persona percepisce questa pensione quando diventa disabile :


per ogni tipo di attività economica
ha grandi menomazioni fisiche (inclusa la cecità)
L'invalidità viene stabilita dalla Commissione Medica di Determinazione dell'Abilità Lavorativa.
In questa decisione vengono segnate le cause dell'invalidità, la data del suo inizio e il grado di questa
invalidità. Contro la decisione delle commissioni locali la persona può appellarsi alla Commissione Superiore
presso l'Istituto delle Assicurazioni Sociali, la decisione del quale è inappellabile.
Il periodo minimo di assicurazione per la pensione di invalidità e la metà della differenza dell'età della
persona assicurata quando diventa disabile e l'età di anni 20.
La persona che si trova nelle condizioni di invalidità completa, ma non raggiunge il periodo minimo di
assicurazione, ha diritto alla pensione di invalidità ridotta, nella misura che risulta dal rapporto del suo
periodo di assicurazione con il periodo necessario per la pensione completa di invalidità.
La somma completa della pensione di invalidità e composta dalla pensione base e da un supplemento che
viene calcolato come pensione di vecchiaia.
Pensione di invalidità ridotta
L'ammontare della pensione di invalidità ridotta viene calcolato moltiplicando la pensione di invalidità
completa con il coefficiente che risulta dal rapporto del periodo di assicurazione con il periodo che serve
per la pensione completa.
Reddito supplementare per cura
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Condividere la previdenza
Quando il beneficiario di una pensione di invalidità è fisicamente o psichicamente inabile e ha bisogno di
cura continua da parte di un altra persona, a lui viene accordato un supplemento di 15 % della base
valutabile. Il bisogno di cura da parte di un’ altra persona viene stabilito dalla Commissione Medica di
Determinazione dell'Abilità Lavorativa.
Reddito supplementare per figli a carico
Una persona assicurata inabile, che percepisce una pensione di invalidità e ha figli a carico fino ai 18 anni
oppure fino ai 25 anni se continuano gli studi universitari, percepirà un reddito supplementare familiare per
ogni figlio nella misura del 5 % della pensione base pero non più di 30 %.
Pensione ai familiari superstiti
Le persone che erano a carico del defunto, il quale aveva le condizioni per beneficiare di uno dei tipi di
pensione oppure percepiva una pensione, hanno diritto di percepire una pensione.
Della pensione familiare ai superstiti beneficiano :
a) la vedova quando si prova che lei



mantiene un figlio che era a carico della persona defunta fino all'età di otto anni
è inabilitata al lavoro
ha compiuto 50 anni
b) il vedovo quando si prova che lui



mantiene un figlio che era a carico della persona defunta fino all'età di otto anni
è inabilitato al lavoro
ha compiuto 60 anni
c) l'orfano quando si prova che era a carico della persona defunta e ha un età inferiore ai 18 anni, oppure
fino ai 25 anni se continua gli studi oppure e disabilitata al lavoro.
d) i genitori quando hanno compiuto 65 anni oppure sono disabilitati al lavoro, i nonni, il patrigno e la
matrigna quando non hanno altre persone che gli possono mantenere, se si prova che vivevano nella stesa
famiglia con la persona defunta non meno di un anno prima della data di morte e hanno compiuto 65 anni
oppure sono disabilitati al lavoro.
e) i nipoti e le nipoti quando erano a carico della persona defunta e facevano parte della sua famiglia. In
questo caso loro vengono trattati come orfani.
Il vedovo e la vedova perdono il diritto alla pensione familiare ai superstiti quando si risposano.
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Condividere la previdenza
La pensione è una parte della pensione che percepiva il defunto oppure che spettava a lui
e viene concesso nella misura :
 50 % per il vedovo o la vedova
 25 % per ogni orfano oppure altra persona beneficiaria
Quando non viene concessa la pensione prevista per il vedovo o la vedova, la misura della pensione per
l'orfano e del 50 %, quando lui è o rimane l'unico partecipante in questa pensione.
Quando i partecipanti alla pensione sono più di uno, la misura della pensione famigliare per ognuno
di loro e di 25 %.
L'ammontare della pensione familiare ai superstiti non deve superare l'ammontare della pensione che
percepiva il defunto o che a lui spettava.
L'orfano ha il diritto alla pensione familiare anche se il genitore superstite lavora, è economicamente attivo
oppure percepisce una pensione per un diritto suo. In questo caso la misura della pensione per ogni orfano
o altra persona beneficiaria e di 25 % della pensione che spettava al defunto e comunque non deve
superare il 50 %.
L'orfano che perde entrambi i genitori percepirà una pensione per ognuno di loro.
COSTA D’AVORIO
Il sistema previdenziale ivoriano riconosce il diritto alla pensione, diritto alla reversibilità e diritto
all’invalidità. Vediamo in seguito in che misura.
L'ordinanza n 2012-03 del 11 gennaio 2012 , ha riformato il sistema pensionitico. L’ordinanza entrata in
vigore il 1 ° febbraio 2012, prevede un graduale aumento dell'età pensionistica da 55 a 60 tra il 2012 ed il
2016 , tenendo conto che devono essere stati versati a fini pensionistici almeno 15 anni di contributi
(invece di 10 anni ) e prevede inoltre un adeguamento delle pensioni sulla base delle variazioni del costo
della vita , piuttosto che sui salari .
1 ) L'ETA PENSIONISTICA
Condizioni:
Si Deve aver raggiunto nel 2012 l'età di 56 ( che andrà progressivamente aumentando ogni anno per
raggiungere 60 anni nel 2016 ) , bisogna aver svolto un attività salariata che abbia dato luogo ad almeno 15
anni di contributi ed in fine deve essere cessata qualsiasi attività lavorativa.
La pensione può essere pagata dal 51 ° anno di età nel 2012 ( in progressione ogni anno fino a raggiunger i
55 anni nel 2016 ), ma in tal caso subisce una riduzione del 5 % per ogni anno ad eccezione di quelli che
provano di aver acquisito un tasso di sostituzione del 50 % o sono stati ritenuti inadatti a qualsiasi lavoro
alle condizioni stabilite con decreto ministeriale.
L’IMPORTO
La pensione è pari al salario medio dei primi 11 anni di contributi ( in progressione ogni anno per
raggiungere 15 anni nel 2016 ), moltiplicato per il tasso di sostituzione che corrisponde al tasso di
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Condividere la previdenza
rendimento della carriera soggetta a contributi che vanno che sono previsti nella seguente misura: (1,33 %
all'anno fino al 1 gennaio 2000 e il 1,70% oltre la suddetta data) .
La pensione minima non può essere inferiore al 50 % del salario minimo garantito.
2 ) INDENNITA’ UNICA
Ogni lavoratore salariato assicurato, all’età di 56 anni nel 2012 ( con un aumento progressivo anno dopo
anno per raggiungere i 60 anni nel 2016 ) , che cessa l’attività avendo totalizzato un periodo di attività
professionale superiore ai due anni ed inferiore ai 15 anni, ha diritto “all’indennità unica” che viene pagata
una sola volta. Se il periodo di attività soggetta a contributo è almeno di 13 anni , l' assicurato può
acquistare il restante periodo per ricevere in questo caso una pensione normale di vecchiaia.
L’ammontare dell’indennità si basa sul un guadagno medio dell’l'intero periodo di attività moltiplicato per il
tasso di sostituzione (calcolato nello stesso modo della pensione di vecchiaia ) e un moltiplicatore , che si
basa sulla durata media di una pensione di vecchiaia con un tasso tecnico.
Tale indennità viene pagata una volta , su richiesta del beneficiario .
3) Rimborso dei contributi personali
Il rimborso premio è a disposizione del dipendente che ha contribuito meno di 2 anni e infine vuole lasciare
il piano pensionistico . L' importo del rimborso è pari all'importo dei contributi versati nel corso del periodo
, ovvero il 3,2% del totale delle retribuzioni soggette a contributi per il periodo . I contributi dei datori di
lavoro , non vengono rimborsati .
Tale rimborso solitamente si applica solo ai lavoratori stranieri che lasciano la Costa d'Avorio , il cui paese
non ha firmato la Convenzione di coordinamento della sicurezza sociale con lo Stato.
MAROCCO
CENNI SUL SISTEMA PENSIONISTICO NAZIONALE
Pensione
Requisiti:
- Compimento anni 60
- 25 anni di contributi versati
-
Quota pari al 12% della retribuzione mensile versata dal lavoratore all’istituto di previdenza sociale.
-
Quota pari al 18% della retribuzione mensile versata dal datore di lavoro all’istituto di previdenza
sociale.
-
La pensione erogata non sarà inferiore al 75% rispetto alla media della retribuzione in vigore
rispetto l’ultima retribuzione
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Condividere la previdenza
-
Adeguamento annuale in base al costo della vita che non deve superare l’2% della pensione
erogata
Pensione di invalidità
Riconoscimento dello stato di invalidità da parte dell’Autorità sanitaria
Diritti:
-
Al lavoratore invalido verrà erogata una pensione pari all’75% rispetto l’ultima retribuzione
percepita
-
Ogni 2 anni il lavoratore invalido sarà sottoposto a visite di controllo per accertare lo stato di
invalidità
-
Nel caso di inabilità al lavoro accertata da parte della competente autorità sanitaria, verrà erogata
la pensione pari all’80% rispetto l’ultima retribuzione percepita. L’inabile non sarà sottoposto ad
alcun controllo successivo.
-
Obbligo di assumere persone invalide per aziende che supera 15 dipendente pari all’3%
EGITTO
Pensione
Requisiti:
- Compimento anni 60
- 30 anni di contributi versati
-
Quota pari al 9% della retribuzione mensile versata dal lavoratore all’istituto di previdenza sociale.
-
Quota pari al 13% della retribuzione mensile versata dal datore di lavoro all’istituto di previdenza
sociale.
-
La pensione erogata non sarà inferiore al 65% rispetto alla media della retribuzione in vigore
rispetto l’ultima retribuzione
-
Adeguamento annuale in base al costo della vita che non deve superare l’8% della pensione
erogata
Pensione di invalidità
Riconoscimento dello stato di invalidità da parte dell’Autorità sanitaria
95
95
Condividere la previdenza
Diritti:
-
Al lavoratore invalido verrà erogata una pensione pari all’80% rispetto l’ultima retribuzione
percepita
Ogni 3 anni il lavoratore invalido sarà sottoposto a visite di controllo per accertare lo stato di
-
invalidità
-
Nel caso di inabilità al lavoro accertata da parte della competente autorità sanitaria, verrà erogata
la pensione pari all’80% rispetto l’ultima retribuzione percepita. L’inabile non sarà sottoposto ad
alcun controllo successivo.
ISRAELE
CENNI SUL SISTEMA PENSIONISTICO NAZIONALE
Vecchiaia

70 anni di età per gli uomini;

65 anni di età per le donne;

60 mesi di contribuzione negli ultimi 10 anni precedenti

il raggiungimento dell’età pensionabile;
per le donne sono richiesti 5 anni di residenza prima del raggiungimento dell’età pensionabile.
La pensione può essere anticipata a 65 anni di età per gli uomini e 60 per le donne in particolari condizioni
reddituali.
Pensione ai superstiti
Requisiti:
il dante causa deve essere stato assicurato durante l’anno precedente il decesso, oppure per 24 mesi nei
cinque anni precedenti il decesso oppure 60 mesi nei dieci anni precedenti il decesso.
Aventi diritto:

coniuge se il matrimonio è durato almeno 1 anno (sei mesi se si tratta di una donna di almeno 55
anni, sei mesi per un uomo di almeno 55 anni se un figlio della persona deceduta vive con lui o se è
a suo carico;
96
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Condividere la previdenza

figli fino a 18 anni, 25 se studenti, 22 in casi di servizio militare.
LIBIA
Pensione
Requisiti:
- Compimento anni 62 per il uomo e 60 per la donna
- 30 anni di contributi versati
-
Quota pari al 25% della retribuzione mensile versata dal lavoratore all’istituto di previdenza sociale.
-
Quota pari al 35% della retribuzione mensile versata dal datore di lavoro all’istituto di previdenza
sociale.
-
Quota pari al 40% della retribuzione mensile versata dallo stato
-
La pensione erogata non sarà inferiore al 80% rispetto alla media della retribuzione in vigore
rispetto l’ultima retribuzione
-
Adeguamento annuale in base al costo della vita che non deve superare l’10% della pensione
erogata
Pensione di invalidità
Riconoscimento dello stato di invalidità da parte dell’Autorità sanitaria
Diritti:
-
Al lavoratore invalido verrà erogata una pensione pari all’100% rispetto l’ultima retribuzione
percepita
-
Ogni 2 anni il lavoratore invalido sarà sottoposto a visite di controllo per accertare lo stato di
invalidità
-
Nel caso di inabilità al lavoro accertata da parte della competente autorità sanitaria, verrà erogata
la pensione pari all’100% rispetto l’ultima retribuzione percepita. L’inabile non sarà sottoposto ad
alcun controllo successivo.
PERU’
La pensione in Perú può essere sia pubblica (quindi versata dalla ONP OFICINA DE NORMALIZACION
PREVISIONAL) sia privata, versata da una delle AFP (Fondi pensioni non integrativi ma sostituitivi della
pensione pubblica).
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Condividere la previdenza
Pensione di anzianità normativa pubblica (ONP)
Il diritto alla pensione per chi ha i seguenti requisiti al 18.12.1992 D.L. 19990
A. regime speciale:
uomini nati prima del 1.7.1931 e 5 anni o piú di contribuzione
donne nate prima del 1.7.1936 e 5 anni o piú di contribuzione
devono essere iscritti nella Cassa dell’assicurazione sociale degli impiegati o degli operai e avere la
condizione di assicurati dipendenti oppure autorizzati al versamento volontario facoltativo.
B. Regime generale (nati dopo il 1931-1936)
Uomini 60 anni di età anagrafica e 15 o più anni di contributi
Donne 55 anni di età e 13 o più anni di contributi.
C. pensione ridotta (nati dopo il 1931-1936)
uomini 60 anni di età e 5 anni di contributi
donne 55 anni di età e 5 anni di contributi
Il diritto alla pensione è applicabile posteriormente al 18.12.1992 e prima del 18.7.1995 secondo il D.L.
N 25967:
uomini 60 anni di età e 20 o più anni di contributi
donne 55 anni di età e 20 o più anni di contributi
Il diritto dopo il 18.7.1995 è secondo la.L. N. 26504:
uomini e donne 65 anni di età e 20 o più anni di contributi.
D. Pensione anticipata
Uomini 55 anni di età e 30 o più anni di contributi
Donne 50 anni di età e 25 o più anni di contributi
Pensione di invalidità
Ne ha diritto l’assicurato:

la cui invalidità, qualsiasi sia la causa, si sia prodotta dopo aver versato almeno 15 anni di
contributi, sebbene alla data in cui sopravviene l’invalidità non stia versando.

che avendo più di 3 anni e meno di 15 anni completi di versamenti, al momento in cui
sopravviene l’invalidità, per qualsiasi causa, abbia per lo meno 12 mesi di versamenti nei 36

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Condividere la previdenza
mesi anteriori a quello in cui si produsse l’invalidità, sebbene alla data del danno non stesse
versando.

che al momento in cui sopravviene l’invalidità, per qualsiasi causa, abbia per lo meno 3 anni di
versamenti dei quali per lo meno la metà corrisponda agli ultimi 36 mesi anteriori a quello in
cui si produsse l’invalidità, sebbene alla data non stesse versando.

la cui invalidità si sia prodotta per incidente comune o di lavoro o malattia professionale
sempre che alla data di prodursi stesse versando. Questa condizione non è applicabile agli
assicurati operai compresi in altra normativa (DL N.18846 in conformità all’art. 90 del DL N.
19990).
Hanno diritto anche gli assicurati che con 1 anno o più di versamenti e meno di 3 si invalidassero a
conseguenza di malattia non professionale, a condizione che al prodursi l’invalidità contino almeno 12
mesi di versamenti entro i 36 mesi anteriori a quelli in cui sopravviene l’invalidità. La pensione sarà
equivalente ad un sesto della remunerazione di riferimento per ciascun anno di versamento completo.
La condizione di invalidità dell’assicurato è dettata dalle diverse Commissioni mediche di Es Salud
(salute di stato) sotto le condizioni contrattuali stabilite dalla ONP.
ASSICURAZIONE COMPLEMENTARE PER LAVORI A RISCHIO (L. N. 26790)
Concede coperture per incidenti sul lavoro o malattie professionali in centri di lavoro ad alto rischio.
Anche questa può essere contrattata dalle imprese sia con la ONP sia con assicurazioni private, la polizza è
infatti a vigenza annuale e si rinnova mensilmente.
PENSIONE DI VEDOVANZA
Ha diritto alla pensione di vedovanza la coniuge dell’assicurato o pensionato morto, ed il coniuge invalido o
maggiore di 60 anni dell’assicurata o pensionata morta che era a carico di questa, sempre che il matrimonio
si fosse celebrato per lo meno 1 anno prima della morte del causante e prima che questi compisse 60 anni
di età se uomo o 55 se donna, o più di 2 anni prima della morte del causante nel caso il matrimonio se
fosse stato celebrato a età maggiori di quelle indicate.
Eccezioni:
che la morte del dante causa si sia prodotta per incidente.
Che ci siano 1 o più figli in comune.
Che la vedova sia incinta alla data della morte dell’assicurato.
PENSIONE DI ORFANO
Hanno diritto alla pensione di orfano:

i figli minori di 18 anni dell’assicurato o pensionato morto.
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Condividere la previdenza

I figli fino a 21 anni sempre quando seguano studi di base e superiori in forma ininterrotta.

I figli invalidi maggiori di 18 anni incapaci per il lavoro.
PENSIONE DI GENITORI
Hanno diritto alla pensione di genitori il padre o la madre dell’assicurato o pensionato morto sempre
che alla data della morte coestistano le seguenti condizioni:

essere invalido o avere 60 o più anni di età nel caso del padre e 55 della madre.

Dipendere economicamente dal dante causa.

Non avere rendite superiori alla cifra della pensione.

Che non esistano beneficiari di pensione di vedovanza o di orfano o, nel caso esistano, il
genitore avrà diritto a percepire solo la quota restante della pensione del dante causa
scorporata delle pensioni di vedovanza e di orfano.
La situazione economica e sociale del Perú si caratterizza per una elevata informalità, per questo
motivo è diffusa l’evasione contributiva che rende, ad esempio, difficile ottenere pensioni di
invalidità in un settore critico come quello dell’edilizia.
L’informalità è tale da indurre lo Stato peruviano a proporre anche una forma di assicurazione
facoltativa.
L’ASSICURAZIONE FACOLTATIVA
Facoltativi indipendenti – persone fisiche che realizzano attività economica indipendente (DL N. 19990)
per iscriversi è sufficiente la carta d’identità.
La quota minima da versare è di 72 nuevos soles (poco meno di 20 euro) vale a dire il 13% della
remunerazione minima vitale (attualmente 550 nuevos soles) ma si può richiedere di versare di più.
Si perde la condizione di assicurato facoltativo:
a)
b)
c)
d)
e)
Se si smette di versare i contributi corrispondenti a 12 mesi.
Se si cessa l’attività economica indipendente.
Se si ottiene la qualità di lavoratore dipendente.
Se si acquisisce il diritto a una pensione di invalidità o anzianità.
Se si ottiene la qualità di assicurato al sistema privato di pensioni (AFP).
LA CONTINUAZIONE FACOLTATIVA
È riservata a quegli assicurati obbligatori che cessino di prestare servizio in entità lavorative e che optino
per la continuazione facoltativa. Per iscriversi sono necessari almeno 18 mesi di calendario di versamenti
prima di cessare il rapporto di lavoro e si deve presentare la richiesta entro 6 mesi dall’ultimo mese
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Condividere la previdenza
versato. Se si stava usufruendo del sussidio di maternità o malattia il termine si conta a partire dall’ultimo
giorno di sussidio.
La contribuzione da pagare è stabilita sulla base delle ultime 12 retribuzioni.
Si annulla la continuazione facoltativa se:
a) si smette di versare i contributi corrispondenti a 12 mesi.
b) si ottiene la qualità di lavoratore dipendente.
c) si acquisisce il diritto a una pensione di invalidità o anzianità
d) si ottiene la qualità di assicurato al sistema privato di pensioni (AFP).
Si può riprendere la contribuzione facoltativa in qualsiasi momento.
La pensione versata dalla ONP non potrà mai superare la cifra di 800 nuevos soles, è una pensione che
non deriva da un conto personale e quindi non consente di ritirare i versamenti effettuati.
COPERTURA SANITARIA
Chi versa contributi alla ONP o è pensionato ha diritto alla copertura per malattia Es Salud. Il diritto si perde
nel momento in cui si cessa di versare i contributi e non si è ancora raggiunto il diritto alla pensione.
I lavoratori in malattia ricevono il sussidio da Es Salud. La maternità è prevista – salvo casi di malattia – per
3 mesi.
Esiste anche una assicurazione sanitaria svincolata dal sistema previdenziale (dal costo di 5 soles – poco più
di 1 euro mensile) riservata alla fascia più povera della popolazione.
LA PENSIONE PRIVATA
In Perú esiste, come detto, anche un sistema privato di pensioni, gestito dalle AFP (AMMINISTRAZIONI DI
FONDI PENSIONE) le AFP sono comunque regolate e controllate dalla SBS – SUPERINTENDENZA DI BANCHE
E ASSICURAZIONI (Ley del Sistema Privado de Pensiones (DS 054-97-EF).
Le AFP sono al momento quelle che gestiscono tutte le pensioni più significative, in realtà versano alla ONP
solo le persone che hanno retribuzioni minime. Le AFP consentono, almeno in teoria, di avere pensioni
superiori a 800 soles (la massima ottenibile con il sistema pubblico) e inoltre – ad esempio ai cittadini
stranieri – consentono di ritirare il fondo accumulato. Le AFP sono collegate alle principali banche e
assicurazioni operanti in Perú. Anche le AFP consentono versamenti volontari, con o senza fini previdenziali
ed è possibile trasferire versamenti non previdenziali ai fondi di previdenza. Il diritto alla pensione si ottiene
ai 65 anni di età e si calcola sulla base dei contributi versati.
Esiste anche la possibilità di pensione anticipata che può essere autofinanziata o garantita dallo Stato.
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Condividere la previdenza
POLI TERRITORIALI INPS PER I RESIDENTI ALL’ESTERO
L’Inps ha costituito dei Poli territoriali per i residenti all’estero i quali hanno la competenza esclusiva su
tutte le nuove domande di pensione dirette e indirette trasmesse dagli Organismi esteri.
I predetti poli hanno anche una funzione di consulenza e di supporto per tutte le strutture Inps del
territorio nazionali.
REGIONE
STATO
SEDE INPS POLO
ABRUZZO
CANADA
L’AQUILA
BASILICATA
URUGUAY
POTENZA
CALABRIA
GERMANIA
CATANZARO
(LVA
schwaben;
saarbrucken e tutte le altre (LVA)
CAMPANIA
GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD
NAPOLI
EMILIA ROMAGNA
BRASILE
FORLI’
SAN MARINO
RIMINI
FRIULI VENEZIA GIULIA
CROAZIA - EX JUGOSLAVIA - BOSNIA
ERZGOVINA – MACEDONIA - SLOVENIA
TRIESTE
LAZIO
BELGIO
ROMA TUSCOLANO
LIGURIA
SPAGNA E PORTOGALLO
IMPERIA
PRINCIPATO DI MONACO
GENOVA
FRANCIA
GENOVA ( per CRAM di Marseille e CRAM di
Lyon;
(LVA
SAVONA ( per CRAM di Nancy e CRAM di
Dijon)
LA SPEZIA per CRAM di Toulouse e CRAM di
Villeneuve d’Asq, nonché tutte le altre CRAM
LOMBARDIA
SVIZZERA
BERGAMO
MARCHE
AUSTRALIA
ANCONA
MOLISE
QUEBEC
CAMPOBASSO
BULGARIA
ISERNIA
FRANCIA
COLLEGNO per CNAV di Parigi;
PIEMONTE
CUNEO per CANSSM di Parigi;
NOVARA per CRAV di Strasbourg;
TORINO per tutte le algre istituzioni francesi
PUGLIA
VENEZUELA - GRECIA
BARI
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Condividere la previdenza
SARDEGNA
PAESI BASSI
CAGLIARI
SICILIA
TUNISIA
PALERMO
USA
TOSCANA
DANIMARCA FINLANDIA
SVEZIA -
NORVEGIA -
CECINA
TRENTINO A. ADIGE
AUSTRIA
BOLZANO
GERMANIA
BFA di Berlino
BKS di Bochum
BVA di Rosenheim
SK di Amburgo
GLA di Kassel
UMBRIA
LUSSEMBURGO –ISLANDA - LIECHTENSTEIN
PERUGIA
TUTTI GLI ALTRI STATI NON SPECIFICAMENTE
ATTRIBUITI
VAL D’AOSTA
FRANCIA
VAL D’AOSTA per CPAM e ORGANIC
VENETO
ARGENTINA
VENEZIA
UMBRIA
POLONIA – UNGHERIA -REPUBBLICA CECA
TERNI
SLOVACCHIA –LITUANIA –LETTONIA -ESTONIA
MALTA -CIPRO
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