...

Apertura di credito C/C − TF CCD

by user

on
Category: Documents
22

views

Report

Comments

Transcript

Apertura di credito C/C − TF CCD
ANNUNCIO PUBBLICITARIO / FOGLIO INFORMATIVO
Apertura di credito C/C − TF CCD
1/7
Decorrenza condizioni: 21/01/2013
FIACCCDF
vers. 1.2 Lug. ‘12
Apertura di credito C/C − TF CCD
Apertura di credito in c/c T.F. Consumatori
INFORMAZIONI SULLA BANCA
B.C.C. DI FALCONARA MARITTIMA −SOC.COOP.
Via Nino Bixio n.92
60015 Falconara Marittima (AN)
Tel.: 071 91691 - Fax: 071 9170502
Email: [email protected] / sito internet: www.falconara.bcc.it
Registro delle Imprese della CCIAA di Ancona n. 00982770422
Iscritta all’Albo della Banca d’Italia n. 4957−70 − cod. ABI 080861
Iscritta all’Albo delle società cooperative n. A161877
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito
Cooperativo.
CHE COS’È L’APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE PER CONSUMATORI (CCD)
Con questa operazione la Banca mette a disposizione del cliente, a tempo determinato o indeterminato, una somma di denaro,
concedendogli la possibilità di utilizzare importi superiori alla disponibilità propria, nei limiti della somma accordata.
Salvo diverso accordo, il cliente può utilizzare (anche mediante l’emissione di assegni bancari), in una o più volte, il credito concesso
e può ripristinare la disponibilità di credito con successivi versamenti, bonifici, accrediti.
Sulle somme utilizzate nell’ambito del fido concesso, il cliente è tenuto a pagare gli interessi passivi pattuiti.
Il cliente è tenuto ad utilizzare l’apertura di credito entro i limiti del fido concesso e la banca non è obbligata ad eseguire operazioni
che comportino il superamento di detti limiti (c.d. sconfinamento). Se la banca decide di dare ugualmente seguito a simili operazioni,
ciò non la obbliga a seguire lo stesso comportamento in situazioni analoghe, e la autorizza ad applicare tassi e condizioni stabiliti per
detta fattispecie.
Tra i principali rischi, va tenuta presente la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre
commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto, in connessione con modifiche dei tassi rilevati sui mercati nazionale,
comunitario o internazionale.
L’apertura di credito descritta nel presente foglio informativo è riservata a clienti che rivestono la qualifica di consumatore ai sensi
dell’art.3, comma 1, lett. A) del Codice del Consumo (D.Lgs 206/2005), che richiedono la stipula del contratti "per scopi estranei alla
propria attività imprenditoriale o professionale" nell’ambito dell’applicazione degli artt. 121 e seguenti del D.Lgs 385/93 (Testo
Unico Bancario).
ANNUNCIO PUBBLICITARIO / FOGLIO INFORMATIVO
Apertura di credito C/C − TF CCD
2/7
Decorrenza condizioni: 21/01/2013
FIACCCDF
vers. 1.2 Lug. ‘12
Le norme sul credito ai consumatori non si applicano, inoltre, a:
a) finanziamenti di importo inferiore a 200 euro o superiore a 75.000 euro. Ai fini del computo della soglia minima si prendono in
considerazione anche i crediti frazionati concessi attraverso più contratti, se questi sono riconducibili a una medesima operazione
economica;
b) contratti di somministrazione previsti dagli articoli 1559 e seguenti del codice civile e contratti di appalto di cui all’articolo 1677
del codice civile;
c) finanziamenti nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri oneri;
d) finanziamenti a fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non
significativo, qualora il rimborso del credito debba avvenire entro tre mesi dall’utilizzo delle somme;
e) finanziamenti destinati all’acquisto o alla conservazione di un diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o
progettato;
f) finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili aventi una durata superiore a cinque anni;
g) finanziamenti, concessi da banche o da imprese di investimento, finalizzati a effettuare un’operazione avente a oggetto strumenti
finanziari quali definiti dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, purché il
finanziatore partecipi all’operazione;
h) finanziamenti concessi in base a un accordo raggiunto dinanzi all’autorità giudiziaria o a un’altra autorità prevista dalla legge;
i) dilazioni del pagamento di un debito preesistente concesse gratuitamente dal finanziatore;
l) finanziamenti garantiti da pegno su un bene mobile, se il consumatore non è obbligato per un ammontare eccedente il valore del
bene;
m) contratti di locazione, a condizione che in essi sia prevista l’espressa clausola che in nessun momento la proprietà della cosa locata
possa trasferirsi, con o senza corrispettivo, al locatario;
n) iniziative di microcredito ai sensi dell’articolo 111 e altri contratti di credito individuati con legge relativi a prestiti concessi a un
pubblico ristretto, con finalità di interesse generale, che non prevedono il pagamento di interessi o prevedono tassi inferiori a quelli
prevalenti sul mercato oppure ad altre condizioni più favorevoli per il consumatore rispetto a quelle prevalenti sul mercato e a tassi
d’interesse non superiori a quelli prevalenti sul mercato;
o) contratti di credito sotto forma di sconfinamento del conto corrente, salvo quanto disposto dall’articolo 125−octies.
Se il finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato una banca dati, il consumatore ha il diritto di essere informato
immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione.
CONDIZIONI ECONOMICHE
Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione
del servizio.
Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.
INTERESSI DEBITORI
socio
non socio
Tasso debitore annuo massimo nominale fisso
per utilizzi nei limiti del fido concesso
15,0000
15,0000
per utilizzi oltre i limiti del fido concesso
17,0000
17,0000
Tasso debitore annuo massimo effettivo fisso
per utilizzi nei limiti del fido concesso
15,8650
15,8650
per utilizzi oltre i limiti del fido concesso
18,1148
18,1148
Tasso nominale annuo per interessi di mora
17,0000
17,0000
Criterio di capitalizzazione
Gli interessi sono liquidati con periodicità Trimestrale e comunque all’atto dell’estinzione del rapporto
Modalità di calcolo degli interessi
Gli interessi sono calcolati con riferimento all’anno civile (365 giorni)
ANNUNCIO PUBBLICITARIO / FOGLIO INFORMATIVO
Apertura di credito C/C − TF CCD
3/7
Decorrenza condizioni: 21/01/2013
FIACCCDF
vers. 1.2 Lug. ‘12
IMPORTI MASSIMI DI SPESE
socio
non socio
Spese collegate all’erogazione del credito
Commissioni
Commissione Istruttoria Veloce
sconfinamenti ed incrementi fino a (*)
socio
500,00
99999999999,00
importo
socio
fino a
non socio
importo
non socio
0,00
8,00
500,00
99999999999,00
0,00
8,00
(*) Nota bene: L’importo dello sconfinamento è da intendersi con riguardo al saldo disponibile rilevato alla fine della giornata.
Limite C.I.V. per Trimestre99.999,00
99.999,00
La C.I.V. non e’ dovuta quando ricorrono cumulativamente i seguenti presupposti:
a) per gli sconfinamenti in assenza di fido, il saldo passivo complessivo − anche se derivante da piu’ addebiti − è inferiore o pari a 500 euro; per gli utilizzi
extrafido l’ammontare complessivo di questi ultimi − anche se derivante da più addebiti − è inferiore o pari a 500 euro;
b) lo sconfinamento non ha durata superiore a sette giorni consecutivi.
Il consumatore, ai sensi dell’art.1 comma 1 ter Legge 62 del 18 maggio 2012, beneficia di tale esclusione per un massimo di una volta per ciascuno dei quattro
trimestri di cui si compone l’anno solare.
socio
Spese invio comunicazione altre
Spese unitaria comunicazione ex art. 119 D.lgs. nr. 385/93 e modifiche
Importo minimo annualmente
Importo massimo annualmente
Altre comunicazioni
Spese per ricerca/copia documentazione ex art. 119, comma 4, D.lgs nr. 385/93 e modifiche
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
15,00
non socio
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
15,00
ANNUNCIO PUBBLICITARIO / FOGLIO INFORMATIVO
Apertura di credito C/C − TF CCD
4/7
Decorrenza condizioni: 21/01/2013
FIACCCDF
vers. 1.2 Lug. ‘12
COMMISSIONI
Commissione onnicomprensiva per la messa a disposizione dei
fondi
Commissione sull’accordato, calcolata sull’importo dell’affidamento
concesso nel periodo di capitalizzazione.
(valore su base trimestrale)
socio
non socio
0,50%
0,50%
ALTRI ONERI
socio
Spese per attestazione capacita’ finanziaria
300,00
non socio
300,00
Per le informazioni circa la decorrenza delle valute ed i termini di disponibilità sui versamenti e sui prelevamenti, nonché le altre spese e
commissioni connesse al rapporto di conto corrente e ai servizi accessori, si rinvia ai fogli informativi relativi al contratto di conto corrente.
ANNUNCIO PUBBLICITARIO / FOGLIO INFORMATIVO
Apertura di credito C/C − TF CCD
5/7
Decorrenza condizioni: 21/01/2013
FIACCCDF
vers. 1.2 Lug. ‘12
INDICATORE SINTETICO DI COSTO DENOMINATO TAEG
Si riportano i costi orientativi del fido riferiti ad ipotesi di operatività indicate dalla Banca d’Italia.
E’ possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi, in base alle proprie reali esigenze, utilizzando l’algoritmo pubblicato sul sito internet
della banca.
La formula di calcolo del TAEG è la seguente:
Negli esempi che seguono il TAEG è calcolato assumendo un fido di 1.500 euro. Se il fido è a tempo indeterminato si assume che abbia una
durata pari a tre mesi. Si ipotizza inoltre che gli interessi e gli oneri siano liquidati alla fine del periodo di riferimento.
IPOTESI
Esempio 1:
Contratto con durata
indeterminata e
commissione per la messa
disposizione dei fondi
Accordato: 1.500 euro
Durata: 3 mesi
Utilizzato: 1.500 euro per
tutta la durata
Accordato
Tasso debitore annuale
Commissione per la messa a disposizione fondi su base annua
Spese collegate all’erogazione del credito una tantum
Altre spese su base annua
Esempio 2:
Contratto con durata di 18
mesi e commissione per la
messa a disposizione dei
fondi
Accordato: 1.500 euro
Durata: 18 mesi
Utilizzato: 1.500 euro per
tutta la durata
Accordato
Tasso debitore annuale
Commissione per la messa a disposizione fondi su base annua
Spese collegate all’erogazione del credito una tantum
Altre spese su base annua
Esempio 3 ipotesi A:
Contratto con durata
indeterminata e
commissione di massimo
scoperto, senza
applicazione
Esempio 3 ipotesi B
Contratto con durata
indeterminata e
commissione di massimo
scoperto con applicazione
1.500,00
15,0000 %
2,00%
0,00
0,00
TAEG = 18,11%
1.500,00
15,0000 %
2,00%
0,00
0,00
TAEG = 16,35%
NON APPLICABILE
Accordato: 1.500 euro
Durata: 3 mesi
Utilizzato: 1.500 eur per
3 periodi non consecutivi
di 29 giorni nel trimestre
NON APPLICABILE
Accordato: 1.500 euro
Durata: 3 mesi
Utilizzato: 1.500 euro
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di
apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca www.falconara.bcc.it.
Se il Tasso Effettivo Globale del rapporto dovesse superare il tasso d’usura, la Banca si avvale di strumenti informatici tali da
ricondurlo entro i limiti di legge.
ANNUNCIO PUBBLICITARIO / FOGLIO INFORMATIVO
Apertura di credito C/C − TF CCD
6/7
Decorrenza condizioni: 21/01/2013
FIACCCDF
vers. 1.2 Lug. ‘12
RECESSO E RECLAMI
Recesso dal contratto
Il Cliente può esercitare il diritto al ripensamento dal contratto a tempo determinato, ai sensi dell’art. 125−ter TUB, entro quattordici
giorni dalla conclusione del contratto stesso, restituendo il capitale utilizzato entro 30 giorni dal recesso e pagando gli interessi
maturati al momento della restituzione.
Se la banca, in presenza di un giustificato motivo, vuole procedere a variazioni unilaterali di tassi, prezzi e ogni altra condizione del
contratto, sfavorevoli per il cliente, deve comunicare per iscritto a quest’ultimo la variazione con un preavviso minimo di 60 giorni.
La variazione si intende approvata se il cliente non recede dal contratto entro il medesimo termine, senza spese e con l’applicazione
delle condizioni precedentemente praticate.
Se l’apertura di credito è concessa a tempo determinato, la banca può recedervi mediante comunicazione scritta se il cliente diviene
insolvente o diminuisce le garanzie date ovvero viene a trovarsi in condizioni che - incidendo sulla sua situazione patrimoniale,
finanziaria o economica - pongono in pericolo la restituzione delle somme, dovute alla banca, per il capitale utilizzato e per gli
interessi maturati, per il cui pagamento al cliente viene concesso il preavviso di 0 giorni.
Se l’apertura di credito è concessa a tempo indeterminato, la banca ha facoltà di recedervi in qualsiasi momento, previo preavviso
scritto di 0 giorni, nonché di ridurla o di sospenderla seguendo le stesse modalità. Decorso il termine di preavviso, il correntista è
tenuto al pagamento di quanto utilizzato e degli interessi maturati. In presenza di un giustificato motivo, la banca può sciogliere il
contratto anche senza preavviso.
Indipendentemente dal fatto che l’apertura di credito è concessa a tempo determinato o indeterminato, il cliente ha diritto di recedervi
in qualsiasi momento, senza spese e pagando contestualmente quanto utilizzato e gli interessi maturati.
Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale
N. 0 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente.
Reclami
I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della banca (Via Nino Bixio n.92 60015 Falconara Marittima AN o per via telematica ),
che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.
Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all’ Arbitro
Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it ,
chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla banca.
Oltre alla procedura innanzi all’ABF, il Cliente, indipendentemente dalla presentazione di un reclamo, può - singolarmente o in forma
congiunta con la Banca - attivare una procedura di mediazione finalizzata al tentativo di conciliazione. Detto tentativo è esperito
dall’Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore BancarioFinanziario − Associazione per la soluzione delle
controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia, con sede a
Roma, via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821 − www.conciliatorebancario.it).
Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di
mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell’apposito registro ministeriale.
Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposti alla Banca d’Italia e di rivolgersi in qualunque momento
all’autorità giudiziaria competente.
ANNUNCIO PUBBLICITARIO / FOGLIO INFORMATIVO
Apertura di credito C/C − TF CCD
7/7
Decorrenza condizioni: 21/01/2013
FIACCCDF
vers. 1.2 Lug. ‘12
LEGENDA
Tasso di interesse
debitore
Periodicità di
capitalizzazione degli
interessi
Tasso di interesse di
mora
Commissione
onnicomprensiva per la
messa a disposizione di
fondi
Commissione istruttoria
veloce (C.I.V.)
Corrispettivo riconosciuto alla Banca dal cliente per l’utilizzo di mezzi finanziari concessi a quest’ultimo
dalla Banca stessa.
Periodicità con la quale gli interessi vengono conteggiati e addebitati in conto, producendo ulteriori
interessi. Nell’ambito di ogni singolo rapporto contrattuale viene applicata la stessa periodicità nel
conteggio degli interessi debitori e creditori.
Importo che il cliente deve corrispondere per il ritardato pagamento delle somme da lui dovute in caso di
revoca, da parte della banca, dal rapporto di apertura di credito in conto corrente per qualsiasi motivo.
Compenso per l’impegno della Banca di tenere a disposizione del Cliente riserve liquide commisurate
all’ammontare dell’affidamento concesso. E’ calcolata sull’importo medio dell’affidamento concesso al
cliente nel periodo di liquidazione e applicata con periodicità trimestrale.
La CIV è dovuta esclusivamente nei casi in cui la banca, in base alle proprie procedure interne, prima di
autorizzare lo sconfinamento svolge un’istruttoria veloce.
Casi in cui e’ svolta l’istruttoria veloce:
− Pagamento titoli di credito e effetti − Esecuzione di ordini e disposizioni di pagamento
− Pagamento deleghe fiscali − Acquisto di strumenti finanziari
− Addebiti R.I.D. − Richiesta di emissione di assegno circolare
− Pagamento di utenze − Pagamento canoni di locazione e condomini
− Pagamento premi di assicurazione − Esecuzione di prelevamento di contante
− Acquisto di divisa estera − Pagamento bollettini Rav, Mav, Freccia, Postali
− Emissione e/o ricarica di carta prepagata − Ogni altro addebito consentito, non a favore
della banca, previa valutazione del personale preposto.
Indicatore sintetico di
costo (ISC)
Tasso effettivo globale
medio (TEGM)
Saldo disponibile
Valuta
Per sconfinamenti ed incrementi dello sconfinamento pari ad euro 500,00 si applica una franchigia della
applicazione della C.I.V.
Indicatore sintetico del costo del credito, espresso in percentuale annua sull’ammontare del prestito
concesso.
Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze come previsto
dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna
individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM delle aperture di credito in conto corrente, aumentarlo
della metà e accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore.
Somma disponibile sul conto, che il correntista può utilizzare.
Ad ogni accredito o addebito, la banca assegna tre tipologie di date (contabile, valuta e disponibile) la cui
comprensione è significativa ai fini di un corretto e, al contempo, conveniente utilizzo del conto corrente.
La data contabile rappresenta il momento in cui viene effettivamente eseguita la registrazione. La data
valuta invece è la data da cui decorrono gli interessi sull’importo dell’operazione. La data
disponibile indica il giorno a partire dal quale la somma di denaro accreditata può essere effettivamente
utilizzata per pagamenti o prelievi.
Le tre fasi possono avvenire in momenti diversi e la loro decorrenza dipende dal tipo di operazione. Le
valute su versamenti e prelevamenti, come anche i termini di disponibilità degli importi accreditati,
vengono disciplinati nel contratto sottoscritto.
In caso di accredito di assegni bancari, lo slittamento della disponibilità è riconducibile al
completamento dei tempi tecnici necessari alla banca per verificare la sussistenza di fondi presso il conto
corrente della persona che ha emesso l’assegno stesso.
Per disposizione normativa, data contabile e data valuta devono coincidere con riferimento a versamenti
di contante, assegno circolare emesso dalla stessa banca, assegno bancario tratto sulla stessa succursale
presso la quale viene effettuato il versamento.
Data di inizio di decorrenza degli interessi.
Sigla di stampa: W1
Nome file RTF: fiacccdf.rtf
Codifica foglio informativo: BFCAFCD Descrizione foglio: Apertura di credito C/C − TF CCD
Categoria foglio: F1 FID: APER. CRED. C/C FISSO
Fly UP