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Il testo unico aggiornato a luglio 2013 lo puoi
STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO Dipartimento Impiego del Personale Ufficio Coordinamento TESTO UNICO sulle procedure d’impiego del personale militare Edizione 2008 INDICE PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI ELENCO DEGLI ALLEGATI CAPITOLO I- TRASFERIMENTO D’AUTORITA’ Pag. 1 CAPO I - Procedimento 1. Definizione 2. Livello decisionale 3. Modalità esecutive 4. Casi particolari CAPO II - Movimenti locali 1. Definizione 2. Presupposti 3. Modalità esecutive CAPO III - VARIE (Prot. nr. 177 Cod.id. 07/C-PI Ind.cl. 5.3.1 in data 13/01/2010) 1. Trasferimento a seguito di rinvio a giudizio del militare 2. Trasferimento a seguito di rientro dalla forza potenziale del militare a seguito di cessazione degli effetti giuridici della sospensione obbligatoria ovvero facoltativa dal servizio 3. Disposizioni ulteriori CAPITOLO II – ISTANZE DI TRASFERIMENTO (prot. nr. 6266 Cod. id. 07/C-PI ind. Cl. 5.3.1 in data 24/07/2013) CAPO I - Premessa 1. Definizione 2. Ambito soggettivo di applicazione e casistica 3.Tutela della privacy 4. Vincoli generali CAPO II - Procedura per gli Ufficiali (Prot. 28789 cod. id. 092 ind. cl. 2.4.1 in data 04/12/2012) 1. Generalità 2. Livello decisionale/competenze 3. Modalità 4. Criteri di valutazione 5. Vincoli 6. Istanze non ammissibili CAPO III - Procedura per i Sottufficiali e VSP 1. Generalità 2. Modalità di attuazione 3. Istanze non ammissibili CAPO IV - Rigetto dell’istanza CAPO V - Casi particolari (Prot. nr. 7198 cod. id. 07/C-PI ind. cl. 5.3.1 in data 17/07/2012) (Prot. nr. 1358 cod.id. 07/C-PI ind. cl. 5.3.2 in data 14/02/2013) Pag. 9 CAPITOLO III – TRANSITO IN FORZA POTENZIALE Pag. 23 1. Definizione 2. Livello decisionale della determinazione 3. Caratteri generali 4. Modalità esecutive CAPITOLO IV – POSIZIONE DI COMANDATO (ambito nazionale) Pag. 25 (prot. nr. 4111 Cod. id. 07/C-PI ind. Cl. 5.3.1 in data 16/05/2013) 1. Definizione 2. Livello decisionale della determinazione 3. Modalità esecutive POSIZIONE DI COMANDATO ALL’ESTERO CAPITOLO V – PERSONALE GIUDICATO PARZIALMENTE NON IDONEO AL SERVIZIO MILITARE INCONDIZIONATO Pag. 27 1. Premessa 2. Procedura nel caso di “inidoneità parziale” dipendente da causa di servizio 3. Lineamenti d’impiego CAPITOLO VI Pag. 29 ASSEGNAZIONE ALL’ARMA ED ALLA SPECIALITA’ DEGLI UFFICIALI 1. Assegnazione all’arma 2. Assegnazione alla specialità ASSEGNAZIONE DELLA SPECIALIZZAZIONE, INCARICO PRINCIPALE, POSIZIONE ORGANICA AI SOTTUFFICIALI DEL RUOLO MARESCIALLI E DEL RUOLO SERGENTI 1. Ruolo Marescialli 2. Ruolo Sergenti 3. Varie CAPITOLO VII – RIQUALIFICAZIONE DEI SOTTUFFICIALI Pag. 31 1. Premessa: concetto di riqualificazione e rispecializzazione 2. Vincoli, casistiche e condizioni di applicabilità 3. Procedure per la riqualificazione CAPITOLO VIII – ATTIVITA’ AVIOLANCISTICA CONTINUATIVA (Prot. nr. 6267 Cod.id. 07/C-PI Ind.cl. 5.3.2 in data 24/07/2013) 1. Definizione 2. Livello decisionale/competenze 3. Modalità esecutive 4. Attività aviolancistica fuori corpo all’estero 5. Mancato svolgimento dell’attività aviolancistica minima per causa di forza maggiore Pag. 34 CAPITOLO IX – ATTIVITA’ DI VOLO E CONNESSA AL VOLO Pag. 40 (Prot. nr. 6267 Cod.id. 07/C-PI Ind.cl. 5.3.2 in data 24/07/2013) CAPO I - Generalità 1. Definizione 2. Livello Decisionale CAPO II - Modalità esecutive 1. Requisiti 2. Procedura 3. Pianificazione, organizzazione ed esecuzione delle attività 4. Mancato svolgimento dell’attività addestrativa minima 5. Varie 6. Disposizioni transitorie CAPITOLO X – AGGIORNAMENTO SCIISTICO E/O ALPINISTICO DEL PERSONALE IN SERVIZIO PERMANENTE DELLE TRUPPE ALPINE CHE NON PRESTA SERVIZIO NELL’AMBITO DEI COMANDI ED UNITA’ DELLE TRUPPE ALPINE Pag. 44 1. Definizione 2. Livello decisionale/competenze 3. Modalità esecutive CAPITOLO XI – RICHIAMI E TRATTENIMENTI IN SERVIZIO Pag. 46 CAPO I - Premessa 1. Definizione 2. Base normativa 3. Potestà autorizzativa CAPO II - Richiami in servizio 1. Richiamo in servizio con assegni 2. Richiamo in servizio senza assegni CAPO III - Procedura per il richiamo in servizio 1. Iter procedurale 2. Casi particolari CAPO IV - Trattenimenti in servizio CAPITOLO XII – PROCEDURE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO Pag. 51 CAPO I - Generalità CAPO II - Procedure 1. Competenze degli Enti/Comandi periferici 2. Linee di azione da adottare a seguito di pronunce giurisdizionali CAPITOLO XIII – VARIE 1. Assegnazione e nomina assistenti giudiziari 2. Istruttori di volo e di specialità 3. Decreti di comando presso altri Dicasteri Pag. 53 4. Nomina a Capo Servizio Amministrativo 5. Nomina a Cassiere degli Organismi di Protezione Sociale 6. Nulla Osta per cessazione dal Servizio Permanente o proscioglimento da ferma 7. Autorizzazione da rilasciare al personale impiegato nell’ambito degli O. I. inviato all’estero e in rientro in Patria 8. Decreti di assunzione/cessazione incarico consegnatario per debito di custodia 9. Attribuzione distintivo di incarico per gli Ufficiali designati a ricoprire funzioni/incarichi di livello superiore – prescrizioni particolari (prot. nr. 10677 cod. id. 07/C-PI ind. cl. 5.3.1 in data 08/11/2012) CAPITOLO XIV – SISTEMA INFORMATIVO GESTIONALE DELL’ESERCITO Pag. 56 PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI - Legge 10 aprile 1954, n. 113 “Stato degli Ufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica”; - Legge 31 luglio 1954, n. 599 “Stato degli Sottufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica”; - D.P.R. 21 febbraio 2006, n. 167 “Regolamento per l’amministrazione e la contabilità degli organismi della Difesa, a norma dell’art. 7, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331” e le relative Istruzioni Tecnico Applicative; - Legge 14 novembre 2000, n. 331, “Norme per l’istituzione del servizio militare professionale”; - R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, “Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello stato e sull’ordinamento dell'avvocatura dello stato”; - Legge 7 maggio 1981, n. 180 “Modifiche all’ordinamento giudiziario di pace”; - Legge 23 marzo 1983, n. 78 “Aggiornamento della legge 5 marzo 1976, n. 187 relativa alle indennità operative del personale militare” e successive modifiche/integrazioni/circolari applicative; - Legge 23 agosto 1988, n. 400 “Disciplina dell’attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”; - Legge 27 febbraio 1989, n. 79 “Nuove norme in materia di permanenza in servizio dei militari iscritti nel ruolo d’onore decorati al valor militare o civile”; - Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; - Legge 11 febbraio 2005, n. 15 “Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull’azione amministrativa”; - D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”; - D. Lgs. n. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia protezione dei dati personali” - Legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate”; - D.M. del Ministero della Difesa 13 aprile 2006, n. 203, “Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della difesa, in attuazione degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196”; - D. Lgs.12 maggio 1995, n. 196 “Attuazione dell’art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze Armate”; - D.P.R. 31 luglio 1995, n. 394 “Recepimento del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze Armate (Esercito, Marina e Aeronautica)”; - Legge 18 febbraio 1997, n. 25 “Attribuzioni del Ministro della Difesa, ristrutturazione dei Vertici della Forza Armata e dell’Amministrazione della Difesa”; - D.P.R. 25 ottobre 1999, n. 556 “Regolamento di attuazione della legge 18 febbraio 1997, n. 25; - D. Lgs. 30 dicembre 1997, n. 490 “Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'articolo 1, comma 97, della L. 23 dicembre 1996, n. 662”; - D. Lgs. 30 dicembre 1997, n. 498 “Modifiche alla normativa concernente la posizione di ausiliaria del personale militare, a norma della Legge 23 dicembre 1996, n. 662“; - D. Lgs. 30 dicembre 1997, n. 505 “Armonizzazione del trattamento giuridico dei volontari al terzo anno di ferma breve con quello del personale militare in servizio permanente effettivo“; - Legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”; - D.M. 1° giugno 1999, concernente l’assegnazione all’arma ed alle specialità degli Ufficiali dell’Esercito; - Legge 28 luglio 1999, n. 266, “Delega al governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonché disposizioni per il restante personale del ministero degli affari esteri, per il personale militare del ministero della difesa, per il personale dell'amministrazione penitenziaria e per il personale del consiglio superiore della magistratura”; - D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; - D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”; - Circolare n. DPGM/II/5/30001/L52 del 26 marzo 2001 di PERSOMIL concernente “Legge 8 marzo 2000, n. 53, “Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città. Applicazione al personale militare delle Forze Armate, con esclusione di quello di leva”, come modificata dalla Circolare n. DGPM/II/5/1/30001/L52 in data 17 gennaio 2003; - Legge 29 marzo 2001, n. 86 “Disposizioni in materia di personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia”; - Direttiva SME PERS 2001, recante i criteri per l’impiego del personale militare dell’Esercito; - Direttiva “Procedure per il contenzioso” ediz. 2001, dello SME RIP recante disposizioni in merito alla trattazione del contenzioso; - D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 “Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell’equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie”; - Decreto Legislativo 8 maggio 2001, n. 215 “Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331”; - D.P.R. 11 settembre 2007, n. 171, “Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze Armate (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007”; - Direttiva n. 100069/269/IS/1^, in data 8 luglio 2002 di SME-RIP, “Riqualificazione dei Sottufficiali del Ruolo Marescialli (fino al 77° Corso A.S.)”; - Circolare n. DPGM/II/5/C61 in data 17 marzo 2003 di PERSOMIL, recante norme applicative del D.P.R. n. 461/2001 e del D.P.R. n. 163/2002 in materia di parziale idoneità al servizio militare in modo permanente; - Decreto Ministeriale 3 novembre 2003, istituente la specialità AVES come specialità delle Varie Armi; - Circolare n. 1187/07/PIC-1000, in data 1 aprile 2003 dello SME–RIP, recante disposizioni in merito alla posizione di “forza assente” per Ufficiali e Sottufficiali; - Decreto Legge 9 novembre 2004, n. 266 "Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative"; - Legge 2 dicembre 2004, n. 299/2004 recante modifiche in materia di reclutamento stato ed avanzamento degli Ufficiali (d.d.l. c.d. “On. GAMBA – LAVAGNINI) e successive modificazioni/integrazioni; - Circolare n. 1940/07/PIC-100, in data 16 marzo 2004 di SME–DIPE, recante disposizioni sulle istanze di avvicendamento reciproco del personale militare dell’Esercito; - Circolare n. 3824/07/C-PI-100, in data 3 dicembre 2004 di SME–DIPE, recante disposizioni sulle “istanze di trasferimento del personale militare dell’Esercito ferito in Teatro Operativo ad opera di atti ostili” e successive integrazioni; - Direttiva n. 8872 Cod.Id.SUCIV/2^ Ind. Cl. 5, in data 26 maggio 2005 di SME-DIP “Riqualificazione dei Sottufficiali del Ruolo Sergenti”; - Direttiva applicativa delle norme relative al personale militare giudicato inidoneo permanentemente al servizio militare incondizionato in modo parziale a seguito di lesioni, ferite ed infermità connesse con l’espletamento dei compiti istituzionali, ed. 2009, in data 17 feb. 2009 dello SME – I RAGEP; - Circolare n. 7890/07/C-PI/5.3.1, in data 29 giugno 2009 di SME–DIPE, avente ad oggetto “Assegnazione temporanea del personale militare per gravissimi motivi di carattere familiare”; - Circolare n. 10108/07/C-PI/5.3.1, in data 7 settembre 2009 di SME–DIPE, avente ad oggetto “Vademecum per la trattazione dei casi di incompatibilità ambientale”. INDICE ALLEGATI CAPITOLO I – TRASFERIMENTO D’AUTORITA’ - Allegato “A” (dispaccio di trasferimento d’autorità) - Allegato “B” (dispaccio di trasferimento collettivo SU.) - Allegato “C” (dispaccio di trasferimento collettivo TR.) - Allegato “D” (designazione d’impiego) Prot. nr. 9046 / 07 / 5.1.2 del 02/11/10 - Allegato “E” (fac-simile messaggio di assunzione in forza/assicurazione finanziamento) - Allegato “F” - Allegato “G” (elenco Enti/Comandi autorizzati al differimento della data di attuazione del trasferimento d’autorità) (fac-simile messaggio di differimento della data di presentazione all’Ente di assegnazione) CAPITOLO II – ISTANZE DI TRASFERIMENTO - Allegato “H” (situazioni gravi costituenti deroga ai vincoli temporali di presentazione delle istanze di trasferimento) - Allegato “I” (modulo pianificazione decentrata) - Apd. 1 All.“I” (tempistiche pianificazione decentrata) - Apd. 2 All. “I” (Iter delle istanze di trasferimento – sequenza delle attività) - Apd. 3 All. “I” (criteri generali per la formulazione della graduatoria di merito nell’ambito delle istanze di trasferimento degli Ufficiali direttivi delle v. A.) - Allegato “J” (schema procedure istanze SU./TR.) CAPITOLO IV – POSIZIONE DI COMANDATO (ambito nazionale) - Allegato “K” (elenco Enti/Comandi autorizzati a disporre la posizione di comandato) - Allegato “L” (schema vincoli temporali per la posizione di comandato) - Allegato “M” (fac-simile messaggio di comunicazione per il personale comandato presso un E/D/R) CAPITOLO VIII – ATTIVITA’ AVIOLANCISTICA CONTINUATIVA - Allegato “N” (richiesta di autorizzazione svolgimento attività Aviolancistica) - Apd. 1 All.“N” (computo periodi effettivo impiego in Aviotruppe) - Apd. 2 All.“N” (dichiarazione di disponibilità al reimpiego nelle Aviotruppe ovvero quale “augmentees”) - Allegato “O” (parere Comando Aviotruppe di Forza Armata/Interforze) - Allegato “P” (fac-simile autorizzazione COMFOTER) - Allegato “Q” (fac-simile assegnazione SME - DIPE) - Allegato “R” (fac-simile segnalazione turni) - Allegato “S” (revoca posizione paracadutista militare fuori corpo) - Allegato “T” (richiesta autorizzazione al COMFOTER per esecuzione attività aviolancistica all’estero) - Allegato “U” (fac-simile richiesta riconoscimento causa di forza maggiore) CAPITOLO IX – ATTIVITA’ DI VOLO E CONNESSA AL VOLO - Allegato “V” (fac-simile lettera di assegnazione del personale ad Unità di volo) CAPITOLO XI – RICHIAMI E TRATTENIMENTO IN SERVIZIO - Allegato “W” (fac-simile dichiarazione di disponibilità al richiamo in servizio “senza assegni”) - Allegato “X” (fac-simile dichiarazione di disponibilità al richiamo in servizio “senza assegni” con l’incarico di Presidente Commissioni Concorsi) - Allegato “Y” (fac-simile dichiarazione di disponibilità al richiamo in servizio a domanda dall’ARQ) CAPITOLO XIII – VARIE - Allegato “Z” (fac-simile richiesta di autorizzazione ricongiungimento nucleo familiare) - Allegato “AA” (fac-simile richiesta extrabagaglio) - Allegato “AB” (fac-simile richiesta anticipo partenza) - Allegato “AC” (fac-simile richiesta di autorizzazione utilizzo mezzo diverso da quello previsto) - Allegato “AD” (fac-simile richiesta di autorizzazione rientro anticipato del proprio nucleo familiare) - Allegato “AE” (fac-simile richiesta di autorizzazione rientro anticipato mobili e masserizie) - Allegato “AG” (Schema per l’attribuzione del distintivo di incarico per gli Ufficiali) CAPITOLO XIV – SISTEMA INFORMATIVO GESTIONALE DELL’ESERCITO (SIGE) - Allegato “AF” (quadro riassuntivo dei campi da implementare nel SIGE) CAPITOLO I TRASFERIMENTO D’AUTORITÀ CAPO I – Procedimento 1. DEFINIZIONE Il trasferimento d’autorità è il provvedimento con il quale viene disposto, nei confronti del personale militare, un cambiamento di sede o, nell’ambito della stessa sede, di Comando/Ente/Reparto. La movimentazione si formalizza mediante l’emanazione da parte del DIPE di un ordine di impiego, la cui qualifica trae fondamento dall’orientamento giurisprudenziale che configura i trasferimenti del personale militare come ordini che attengono ad una semplice modalità di svolgimento del servizio, e come tali rientrano nella sfera degli atti discrezionali dell’A.D.. Da ciò consegue il dovere, per il militare interessato, di dare esecuzione al movimento nel tempo stabilito (vds. successivo para 3.b.), salvo che non intervengano provvedimenti amministrativi di sospensione, differimento o annullamento che possono discendere unicamente dallo stesso SME-DIPE. Nel concetto di trasferimento d’autorità rientrano, come detto, sia i movimenti nella stessa sede (anche fra Aree di Impiego diverse), sia quelli che comportano un cambio di sede. Ovviamente, la maggior parte delle disposizioni riportate nei paragrafi successivi si riferiscono, in particolare, ai trasferimenti del secondo tipo che incidono maggiormente sugli interessi personali e familiari dei destinatari. Al fine di dirimere talune incertezze/dubbi interpretativi, occorre sottolineare, altresì, che l’atto conclusivo del procedimento d’impiego è costituito esclusivamente dal documento di trasferimento (mod. TD, All. A – vds. successivo para 2.), che si configura come l’unico atto di natura provvedimentale avverso il quale il personale destinatario dell’azione amministrativa può invocare, nei termini prescritti e con le modalità previste dalla legge, i rimedi giurisdizionali e/o giustiziali. La necessità di definire l’“ordine di impiego” nel contesto di un procedimento amministrativo in senso stretto trae fondamento dalla vigenza del D.M. 16 settembre 1993, n. 603 “Regolamento recante disposizioni di attuazione degli artt. 2 e 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nell’ambito dell’Amministrazione della Difesa”, che annovera tra i procedimenti soggetti alla suddetta disciplina anche quelli in materia d’impiego. Per i SU. ed i Volontari di Truppa il dispaccio di trasferimento può essere anche collettivo ed è emesso dallo SME-DIPE con i facsimile riportati in All. B e C. Pertanto, allo scopo di non ingenerare dubbi interpretativi, non si dovrà notificare al personale interessato alcun altro tipo di comunicazione a chiusura del procedimento, se non il citato ordine di impiego. 1 2. LIVELLO DECISIONALE L’emanazione dell’ordine di impiego che dispone il trasferimento d’autorità di sede o, nell’ambito della stessa sede, del reparto di appartenenza (c.d. “dispaccio” o, più propriamente, mod. TD, citati All. A ÷ C) è competenza esclusiva dello Stato Maggiore dell’Esercito. Di conseguenza, tenuto conto che la responsabilità relativa alla definizione di qualsiasi procedimento di impiego risale, per legge, all’Autorità di Vertice della Forza Armata, anche le pianificazioni c.d. decentrate/locali, predisposte in autonomia dai rispettivi Comandanti dei Vertici d’Area, debbono essere sempre sottoposte alla verifica di coerenza e congruenza da parte del Dipartimento Impiego del Personale. Per tale attività, costituiranno riferimento principale sia le tabelle organiche in vigore per gli E/D/R di F.A., sia i progetti avviati dallo SME. 3. MODALITA’ ESECUTIVE a. Comunicazione di avvio del procedimento. Il personale militare, designato per un trasferimento d’autorità (anche nella stessa sede), deve essere informato dell’avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della legge 8 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito citata come L. n. 241/90) per il tramite del rispettivo Comando di appartenenza. Tale comunicazione (completa delle indicazioni stabilite nell’art. 8 della citata L. n. 241/1990 – facsimile in All. D) deve essere notificata all’interessato solo nel momento in cui l’Ente/Reparto/sede di destinazione sia stata definita con l’approvazione da parte1: - del Vertice dell’Area di Impiego, delle proposte avanzate dagli Enti/Reparti dipendenti, nel caso dei movimenti decentrati/locali nell’ambito della medesima Area d’Impiego; - dello SME, sia in caso di impiego accentrato, sia in caso di proposte avanzate dai Vertici delle Aree di Impiego, per i movimenti al di fuori dell’Area d’Impiego stessa (relativamente al personale reso disponibile a “livello superiore”). E’ solo in tale fase, infatti, che il procedimento di impiego, divenendo concreto ed attuale, è idoneo a produrre effetti diretti nei confronti dell’interessato il quale può partecipare fattivamente allo stesso, attraverso la produzione di apposite memorie. La comunicazione, sottoscritta dall’interessato “per presa visione”, deve essere trasmessa senza ritardo alcuno a seconda dei casi o al Vertice dell’Area di Impiego o allo Stato Maggiore dell’Esercito. Qualora sussistano obiettive ragioni che ostino alla predetta tempestiva trasmissione, sarà cura del Comando dell’interessato informare, con immediatezza, anche a mezzo fax, lo Stato Maggiore dell’Esercito in merito alle menzionate ragioni ostative. Nella comunicazione di avvio del procedimento amministrativo è necessario indicare, ai sensi del richiamato disposto normativo: - l’oggetto del procedimento; - l’Ufficio e la persona responsabile; - l’Ufficio in cui si può prendere visione degli atti; - la data entro la quale (secondo i termini stabiliti dal DM n.603/93) deve concludersi il procedimento in questione ed i rimedi esperibili in caso di inerzia dell’amministrazione; 1 Al riguardo, tuttavia, tenuto conto del frequente insorgere di esigenze istituzionali urgenti e/o imprevedibili, non è possibile stabilire un termine perentorio e valido in assoluto. Peraltro, la stessa l. 241/1990 prevede la possibilità, per “…particolari esigenze di celerità del procedimento…”, di omettere la comunicazione in argomento. 2 - in aggiunta ai suddetti elementi indispensabili ai fini della validità dell’atto, è possibile indicare l’epoca di preferibile movimentazione del militare interessato, a cura del Comandante del Reparto di appartenenza. Detta indicazione, qualora considerata necessaria, dovrà essere motivata in ragione di comprovate esigenze operative dell’Unità, fatto salvo il potere decisionale dello SME che contempererà le suddette esigenze con quelle funzionali della Forza Armata/Area Interforze/Internazionale. b. Procedura. (1) L’ordine di trasferimento viene indirizzato all’Ente/Reparto/Unità di appartenenza del personale, a quello di assegnazione, a quello che amministra o che dovrà amministrare il militare (se diverso dai primi due) e, per conoscenza, a tutti i Comandi dai quali i suddetti Enti/Comandi gerarchicamente dipendono. Il documento in questione viene inviato anche in copia digitalizzata tramite il servizio di messaggistica della rete EINET. Limitatamente ai SU. l’Ente che assume in forza il militare deve inviare la relativa conferma di ricevuta via e.mail sulla rete EINET al seguente indirizzo [email protected] entro 3 (tre) giorni dalla data di presentazione dello stesso al nuovo EDR. (2) In un’ottica di progressiva razionalizzazione delle procedure in uso volte ad ottenere un sempre maggiore snellimento dell’azione amministrativa dello SME-DIPE, il cosiddetto mod. TA è abrogato. Il movimento è da intendersi perfezionato/eseguito nella tempistica prevista, in caso di mancata comunicazione, a cura degli Enti interessati – entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di presentazione al nuovo Ente disposta nel dispaccio di trasferimento – del mancato perfezionamento del trasferimento e delle relative motivazioni. Relativamente agli aspetti finanziari del movimento d’autorità a titolo oneroso, l’Ente di nuova assegnazione ha l’obbligo di comunicare mediante e-message (facsimile in All. E), entro 5 (cinque) giorni lavorativi, allo SME-DIPE POLIMPIEGO: - l’importo del finanziamento ricevuto sul circuito SIEFIN, suddiviso per i pertinenti capitoli di bilancio; - la data di effettiva presentazione del militare (a fattor comune per tutte e 3 le categorie di personale); - la scelta effettuata dall’interessato tra la corresponsione dell’indennità ai sensi dell’art. 1 comma 1 della Legge 86/2001 ed il 90% del canone mensile riferito all’alloggio privato. Sul punto, si precisa che, tenuto conto che il soggetto trasferito potrebbe non aver ancora optato, nei 5 giorni, per una delle due possibilità, l’Ente dovrà indicare, nel messaggio allo SME-DIPE, l’opzione “indennità ai sensi dell’art. 1 comma 1 della Legge 86/2001”, fatta salva una successiva comunicazione con cui renderà nota la scelta definitiva effettuata dal militare; - incarico attribuito al militare, ove non riportato sul documento di trasferimento di sede d’autorità. Al riguardo si precisa che dovrà essere indicato espressamente se il militare ricopre una posizione organica ovvero è stato assegnato in “extraorganico”. c. Data di attuazione del movimento. (1) L’attuazione del trasferimento d’autorità del militare deve avvenire nel rispetto dei tempi riportati nei provvedimenti indicati al precedente para 1. Tuttavia, in relazione a situazioni eccezionali, i Vertici dell’Area di Impiego a ciò appositamente autorizzati dallo Stato Maggiore dell’Esercito (elenco in All. F) hanno la facoltà di “differire” la data di presentazione dell’interessato all’Ente di assegnazione, fino ad un massimo di 90 giorni e limitatamente a movimenti disposti nell’ambito 3 dell’Area di competenza, dandone tempestiva ed immediata comunicazione allo Stato Maggiore dell’Esercito – Dipartimento Impiego del Personale secondo lo schema in All. G. Per i SU. lo SME DIPE prenderà atto della effettiva data di presentazione del personale sancita dal Vertice dell’Area di Impiego e allegherà tale documento al dispaccio originale senza ulteriori comunicazioni. Al riguardo, dovranno essere dettagliatamente specificate le motivazioni che hanno determinato l’eventuale differimento. (2) Nel caso in cui vi sia l’esigenza di differire il trasferimento per un periodo superiore a 90 giorni ovvero il differimento interessi Aree d’Impiego diverse (o l’Area SMD), la decisione compete sempre allo Stato Maggiore dell’Esercito - Dipartimento Impiego del Personale, cui dovrà essere proposta la variazione con un congruo anticipo. Nel caso in cui lo Stato Maggiore dell’Esercito - Dipartimento Impiego del Personale autorizzi il differimento, sarà inviato un messaggio di parziale variante, cui gli Enti/Comandi interessati dovranno fare riferimento per aggiornare la documentazione caratteristica ed amministrativa del militare trasferito. (3) Il personale trasferito viene perso di forza dall’Ente cedente ed assunto da quello ricevente dal giorno successivo. Nel caso di viaggio di durata superiore e nei casi di trasferimento da e per Comandi/Enti/Reparti dislocati fuori dal territorio nazionale, l’Ente cedente2 perde di forza il personale dal giorno indicato sul dispaccio di trasferimento. L’Ente subentrante lo assumerà in forza a partire dal giorno successivo (compresa quindi la durata del viaggio). d. Indicazione dell’incarico. Nell’ordine di impiego che dispone il trasferimento “d’autorità” lo SME-DIPE riporta l’assunzione di: - incarichi di particolare rilevanza, quali quelli relativi ad Ufficiali Generali, Colonnelli, Ufficiali in s.SM, Capi Ufficio/Sezione presso gli Organi Centrali, Capi Ufficio presso Alti Comandi, Comandanti di btg/gr./gr.sqd. o reparto equipollente, Capi servizio amministrativo3, qualora il movimento avvenga in ambito nazionale; - qualsiasi incarico, ove il militare sia trasferito presso Organismi Internazionali, in territorio nazionale o all’estero, significando che procederà a valutare/effettuare sanzioni solo per i predetti incarichi. Tutti gli altri casi sono di competenza del Comando di Vertice dell’Area d’Impiego. e. Provvedimenti di riordino della Forza Armata. In presenza di provvedimenti di riordino della Forza Armata che comportino il cambio di denominazione di un Comando/Ente/Reparto, i Comandanti di Corpo devono provvedere, con automatismo e senza ritardi, a disporre le variazioni conseguenti per il personale dipendente, dandone comunicazione allo Stato Maggiore dell’Esercito - Dipartimento Impiego del Personale per le eventuali successive determinazioni, tenendo sempre informato il rispettivo Vertice dell’Area di Impiego. 2 3 In caso di trasferimento presso Organismi Internazionali all’estero, la documentazione caratteristica e matricolare del personale interessato dovrà essere inviata allo SME - Ufficio Amministrazione – Sezione Personale all’Estero, nella cui forza matricolare il suddetto personale permarrà per tutta la durata del periodo di impiego. Solo nel caso in cui l’assunzione dell’incarico sia nota allo SME già al momento in cui viene disposto il trasferimento; in caso contrario, l’assunzione della carica di Capo Servizio Amministrativo sarà, previa proposta dell’Ente di assegnazione dell’interessato, inoltrata via gerarchica, eventualmente autorizzata dallo SME ove se ne accerti la fattibilità. 4 f. Limiti all’emanazione del trasferimento di sede d’autorità. (1) Il militare che, all’atto del trasferimento, rivesta la carica di amministratore locale (ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), non può essere soggetto, per tutta la durata del mandato, a trasferimenti d’autorità in sede diversa da quella di servizio, se non con il proprio espresso consenso. Ove l’ordine di trasferimento di sede sia stato adottato prima dell’elezione del militare, questi (anche se nel frattempo assume la carica di amministratore locale) è tenuto a dare comunque esecuzione al movimento, potendo tuttavia presentare istanza di avvicinamento al luogo nel quale espleta il mandato elettorale ai sensi del disposto normativo richiamato (vedasi Direttiva n. 6467/07/C-PI 5.3.5.2 del 25.09.2006 dello SME e successive modifiche/integrazioni). (2) Il trasferimento d’autorità in sede diversa da quella di servizio può essere disposto anche per il personale appartenente ad un organo della Rappresentanza Militare (COCER, COIR, COBAR), previa acquisizione obbligatoria del parere, non vincolante, del Consiglio cui il militare appartiene. Peraltro, come previsto dal DPR 4 nov. ’79 n.691, in caso di “discordanza” prevarranno le motivate necessità di impiego dell’amministrazione militare, in aderenza al consolidato orientamento giurisprudenziale in materia. (3) Relativamente al personale militare cui lo SME abbia riconosciuto i benefici di cui alla L. n. 104/92, si precisa che lo stesso può essere trasferito d’autorità ad altra sede solo previo suo consenso ai sensi dell’art. 33 comma 5 della citata legge, fermo restando che l’interessato è tenuto a comunicare ogni modifica delle condizioni che hanno determinato la concessione del beneficio. 4. CASI PARTICOLARI a. Per il personale destinato ad organismi internazionali in territorio: (1) Estero: l’ordine di impiego che dispone il trasferimento d’autorità viene inviato dallo SME all’Ente nazionale incaricato dell’amministrazione del personale interessato. Tale Ente curerà gli adempimenti di cui al precedente para 3.a.; (2) Nazionale: si applica la procedura descritta al precedente para 3.. b. Congedi parentali. Il beneficio del congedo parentale, di cui al D.Lgs. 26 marzo 2001, n.151, assimilabile per fattispecie e procedure di gestione alla licenza straordinaria, decorre dalla data di concessione da parte dell’Amministrazione e non dalla data di presentazione dell’istanza. Peraltro, la problematica è regolamentata da circolari applicative emanate da PERSOMIL, che è la tenutaria della materia e quindi ogni Comando/Ente dovrà valutare il caso concreto avendo cura di conciliare la tutela del personale richiedente, tali benefici ed i provvedimenti di impiego disposti. 5 CAPO II – MOVIMENTI LOCALI 1. DEFINIZIONE Per movimento “locale” è da intendersi quel provvedimento attraverso il quale viene disposto il trasferimento di un militare in servizio permanente, da un Reparto ad un altro ubicato nell’ambito della stessa sede di servizio. 2. PRESUPPOSTI La formalizzazione del provvedimento, di competenza esclusiva dello SME-DIPE, effettuata previa valutazione di coerenza e congruenza, potrà intervenire solo nell’ipotesi in cui la proposta di trasferimento avanzata dai Vertici delle Aree d’Impiego sarà stata formulata in aderenza ai sottonotati requisiti: a. il trasferimento dovrà interessare solo militari in servizio permanente; b. la proposta deve essere motivata da comprovate e specifiche esigenze organico/funzionali. 3. MODALITA’ ESECUTIVE I suddetti movimenti, benché non comportino oneri finanziari a carico dell’A.D., devono essere proposti allo SME da parte dei Vertici delle Aree d’Impiego nel contesto delle specifiche pianificazioni decentrate di impiego, fatte salve comprovate ed eccezionali esigenze che determinino la necessità di movimentare il militare in tempistiche non riconducibili a quelle previste per le citate pianificazioni. Pertanto, qualora intervengano improcrastinabili esigenze di servizio tali da rendere necessaria una pronta esecuzione del movimento locale (che potrà comunque essere attuato solamente nella stessa sede) - come già detto - in tempistiche non riconducibili a quelle previste per le suddette pianificazioni, il Vertice dell’Area d’Impiego deve proporre il trasferimento allo SME senza ritardo alcuno, potendo movimentare immediatamente il militare presso il Reparto di destinazione – purché sussistano i sopradeterminati presupposti – nella posizione di comandato (vds. Cap. IV), nei limiti di 120 giorni complessivi. Di tale provvedimento, il Vertice dell’Area d’Impiego dovrà darne immediata comunicazione allo SME-DIPE, Ufficio competente per categoria, al fine di consentire la definizione della problematica nei citati limiti temporali. Ove dovessero intervenire motivi ostativi all’adozione del provvedimento di trasferimento locale, lo SME comunicherà il diniego all’accoglimento della proposta al Vertice dell’Area che entro 3 giorni dalla ricezione della comunicazione, dovrà assumere determinazioni finalizzate al pronto rientro al reparto di appartenenza del militare eventualmente comandato. 6 CAPO III – VARIE 1. TRASFERIMENTO A SEGUITO DI RINVIO A GIUDIZIO DEL MILITARE Nell’ipotesi di rinvio a giudizio di un militare della Forza Armata per uno dei reati contemplati dall’articolo 3 della Legge n. 97/2001 (delitti contro la Pubblica Amministrazione), a prescindere dall’adozione di un provvedimento di sospensione da parte della Direzione Generale per il Personale Militare, il Comandante di Corpo dovrà: a. nell’immediato, valutare la possibilità di impiegare l’interessato, nell’ambito dell’Unità, in incarico differente rispetto a quello ricoperto nel tempo in cui si è verificato il fatto di reato contestato; b. senza ritardo, inoltrare specifica comunicazione direttamente allo SME –DIPE (Uf. competente per categoria) - informando per conoscenza la linea gerarchica - nell’ottica di consentire una specifica valutazione dell’opportunità di far permanere il militare in argomento presso l’Ente di appartenenza ovvero di movimentarlo in sede di servizio differente. Tale comunicazione dovrà essere corredata di tutta la documentazione a disposizione dell’Ente di appartenenza strettamente attinente alla problematica rappresentata e, nell’ambito della stessa, il comandante di Corpo dovrà specificare gli eventuali provvedimenti adottati in merito (ad es. cambio incarico del dipendente). 2. TRASFERIMENTO A SEGUITO DI RIENTRO DALLA FORZA POTENZIALE DEL MILITARE A SEGUITO DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI GIURIDICI DELLA SOSPENSIONE OBBLIGATORIA OVVERO FACOLTATIVA DAL SERVIZIO Il Comandante di Corpo, nel caso in cui un proprio militare dipendente venga riammesso in servizio a seguito di cessazione degli effetti giuridici della sospensione obbligatoria/facoltativa precedentemente adottata a suo carico, deve informare, con carattere d’immediatezza, lo SME – DIPE (Uf. competente per categoria) - informando per conoscenza la linea gerarchica nell’ottica di consentire una specifica valutazione in merito all’opportunità di far permanere l’interessato nell’ambito dell’Unità di appartenenza ovvero reimpiegarlo in altra sede di servizio. Tali disposizioni valgono, a fattor comune, per tutte e 3 le categorie di personale. 3. DISPOSIZIONI ULTERIORI Nella considerazione della particolare sensibilità degli elementi informativi trattati nei casi di cui ai punti 1 e 2, si richiama l’attenzione dei Comandanti di Corpo e degli operatori del settore in merito al rispetto delle vigenti norme a tutela della privacy, con particolare riferimento ai contenuti del decreto legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. In tale ottica, pertanto, è doveroso: a. gestire con il massimo riserbo il patrimonio di informazioni eventualmente acquisito; b. adottare le necessarie cautele nella trasmissione dei dati in argomento. Relativamente alla documentazione eventualmente allegata alla comunicazione da inoltrare allo SME-DIPE, si evidenzia altresì la necessità che la stessa non venga inoltrata in copia ai Comandi destinatari per conoscenza. 7 Infine, si precisa che il suesposto iter procedurale è da intendersi compatibile – e non alternativo – rispetto a quello specificamente previsto nell’ambito della circolare dello SME-DIPE n. 10108 Cod.Id. 07/C-PI Ind.cl. 5.3.1 in data 7 set. 09’ avente ad oggetto:”Vademecum per la trattazione dei casi di incompatibilità ambientale”. 8 CAPITOLO II ISTANZE DI TRASFERIMENTO CAPO I – PREMESSA 1. DEFINIZIONE Il trasferimento (tra sedi diverse) ad istanza dell’interessato costituisce un provvedimento a carattere eccezionale e consegue ad un attento processo valutativo alla cui definizione concorrono, di massima, tutti i livelli della linea di comando. 2. AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE E CASISTICA Il trasferimento ad istanza dell’interessato, essendo a carattere eccezionale, può essere disposto solo nei confronti del personale militare in servizio permanente, per cui non è consentito l’inoltro di istanze di trasferimento da parte del personale il cui rapporto d’impiego con l’Amministrazione è “a tempo determinato”, quali gli U. in Ferma Pref., i VFB, VFP1/4, etc.. Le esperienze maturate nel corso degli ultimi anni hanno reso evidente l’esigenza di inserire la trattazione delle istanze in un quadro più ampio di gestione delle risorse umane al fine di: − gestire in maniera organica e con visione d’insieme la problematica connessa con la movimentazione del personale di tutte le Aree d’Impiego; − attuare i movimenti congiuntamente con l’assegnazione del personale in uscita dai corsi di formazione e inseriti nelle Pianificazioni Decentrate dei Comandi di Vertice delle Aree d’Impiego; − conciliare, per quanto possibile, le esigenze di servizio con quelle di carattere personale o familiare dei singoli; − rispettare quanto sancito dalla L.241/90 e relativo decreto attuativo in merito alla durata del procedimento amministrativo; − porre in essere gli adempimenti previsti dalla legge 11/2005, art. 10 bis che, con la modifica apportata alla L. 241/90, regolamenta un nuovo istituto di partecipazione dei privati al procedimento amministrativo. In tale ottica, è stata elaborata una nuova procedura per la trattazione delle istanze di trasferimento più snella, funzionale e aderente alle attuali esigenze della Forza Armata, da attuare sulla base della valutazione di parametri resi noti annualmente a priori1. Tale procedura, applicata inizialmente alle categorie dei Sottufficiali e VSP, caratterizzate da una mobilità limitata che costringe il personale a permanere nella stessa sede per lungo tempo, allo scopo di favorirne gli spostamenti senza, peraltro, creare il “miraggio” di raggiungere località che, per situazione organica e specializzazioni richieste, non sono nelle condizioni di “accogliere” nuovi arrivi, viene ora estesa, con alcune limitazioni, anche agli Ufficiali Direttivi delle Varie Armi, con l’esclusione degli Ufficiali: − in possesso del titolo ISSMI ovvero frequentatori del Corso ISSMI; − in servizio presso gli Organismi Internazionali in Italia e all’estero; − in attività di comando di btg./gr./gr.sqd. 1 Tramite una circolare dello SME (anche su EI-NET) riportante: − sedi e posti disponibili per i quali è possibile produrre istanza di trasferimento; − criteri per la formazione delle graduatorie. 9 3. TUTELA DELLA “PRIVACY” (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche/integrazioni – Codice in materia di protezione dei dati personali). Tenuto conto che le istanze di trasferimento sono, nella maggior parte dei casi, motivate da situazioni personali/familiari di diversa gravità, è necessario che, ove la documentazione allegata alla domanda faccia riferimento a dati personali “sensibili” o comunque afferenti alla sfera personale (soprattutto stato di salute, stato civile, etc.), la trattazione avvenga nel rispetto del disposto normativo in titolo. Pertanto, gli Enti/Comandi che ricevono le istanze devono attenersi alle prescrizioni contenute nel D.M. 203/2006 “Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della Difesa in attuazione degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196”, con particolare riguardo all’adozione di adeguate misure volte alla corretta gestione/conservazione dei dati sensibili del personale militare. I dati in argomento non possono essere trattati per finalità estranee al procedimento di trasferimento a domanda per il quale sono stati acquisiti. Nell’inoltro delle comunicazioni gli EDR dovranno specificare che i dati oggetto della comunicazione dovranno essere trattati ai sensi delle citate fonti normative. 4. VINCOLI GENERALI. A fattor comune per U./SU. e VSP, fatte salve le ipotesi per le quali sussistano situazioni familiari/personali di particolare gravità ed urgenza (ad es. All. “H” e L. n. 104/1992), non potrà presentare istanze di trasferimento il personale: − in forza potenziale (vds. successivo capitolo III); − che abbia al momento della presentazione dell’istanza l’amministrazione inerenti a problematiche d’impiego. pendenti ricorsi contro Inoltre, non potrà essere presentata istanza più di una volta l’anno2 e, comunque, solo ad esito cognito di quella precedentemente inviata, fatta salva la possibilità di inoltrare una nuova domanda di trasferimento, ai sensi di disposizioni di legge vigenti (ad esempio L.104/92, D.Lgs. 267/00, etc.) ovvero ai sensi dell’All. H. In tali ipotesi, la nuova richiesta fa automaticamente decadere l’istanza “pendente”. CAPO II - PROCEDURA PER GLI UFFICIALI 1. GENERALITÀ a. Situazioni “ordinarie” (1) Ufficiali Direttivi delle Varie Armi Gli Ufficiali, in servizio permanente3, possono avanzare la propria candidatura per un trasferimento solo nelle sedi che lo SME renderà semestralmente disponibili con apposita circolare, ove verranno comunicati anche i criteri ed i vincoli sulla base dei quali verranno effettuate le scelte. 2 Ad eccezione degli U. direttivi delle varie Armi che, in virtù della mobilità che li caratterizza ed allo scopo di ripianare in tempi ristretti le posizioni che si rendono vacanti, potranno presentarla due volte l’anno, nell’ambito delle circolari semestrali 3 Con l’esclusione degli U. in possesso del titolo ISSMI, frequentatori del Corso ISSMI, in servizio presso gli Organismi Internazionali in Italia e all’estero, in attività di comando di btg./gr./gr.sqd. 10 Tale candidatura non dovrà essere corredata di pareri gerarchici né sorretta da alcuna motivazione, nella considerazione che situazioni particolari/gravi/urgenti possono comunque essere ricondotte ad altre fattispecie procedurali La candidatura può essere presentata solo per il trasferimento in sede/i diversa/e da quella dove si presta servizio. La richiesta deve essere presentata secondo il format riportato nella specifica circolare, firmata dall’interessato, vidimata dal Comandante di Corpo e tenuta agli atti presso l’Ente di appartenenza. (2) Ufficiali Direttivi dell’Arma TRAMAT e dei Corpi Gli Ufficiali in servizio permanente4 possono presentare istanza di trasferimento in qualsiasi momento della propria carriera, anche se ciò non determina alcun obbligo per l’A.D. di accogliere la domanda medesima. L’istanza non deve essere sorretta da ragioni particolari, anche se l’indicazione dei motivi è utile per: − facilitare l’A.D. nella sua valutazione, specie nel caso in cui si intenda soddisfare la richiesta del militare; − l’elaborazione di studi statistici e/o indagini sulla qualità della vita nelle strutture militari. Le domande, corredate dai rispettivi pareri gerarchici, vengono esaminate esclusivamente dallo SME – DIPE che, al fine di indirizzare il personale nella presentazione delle specifiche istanze ordinarie di trasferimento, nel mese di novembre, provvederà a rendere note le sedi di prioritaria alimentazione, non precludendo tuttavia la possibilità di esprimere il gradimento per altre sedi non espressamente indicate. Inoltre, al fine di soddisfare precipue esigenze funzionali di Forza Armata, potranno essere istituite “ad hoc” apposite ricerche di personale. b. Situazioni personali/familiari “gravi/urgenti” Derogano dalla tempistica “normale” e trovano soluzione al di fuori della specifica circolare, le istanze ai sensi: − della L. n. 104/1992, della L. n. 267/2000 e della direttiva dello SME n. 1358/07/C-PI5.3.2 in data 14 febbraio 2013 (personale in s.p. ferito in Teatro Operativo ad opera di atti ostili) le cui procedure sono trattate al Capo V; − dell’All. H al presente Testo Unico nel quale sono elencati una serie di casi in cui, pur non sussistendo un diritto ad essere trasferiti nella sede di servizio desiderata, la situazione del militare deve essere valutata con particolare attenzione e comprensione, anche per le possibili ricadute negative sul rendimento in servizio dell’interessato. 2. LIVELLO DECISIONALE/COMPETENZE a. Situazioni “ordinarie”. (1) Ufficiali Direttivi delle Varie Armi L’accoglimento ovvero il rigetto della candidatura risale esclusivamente in capo allo SME, che valuterà la coerenza della stessa con i criteri ed i vincoli che saranno resi noti nell’apposita circolare semestrale. (2) Ufficiali Direttivi dell’Arma TRAMAT e dei Corpi 4 Con l’esclusione degli U. in possesso del titolo ISSMI, frequentatori del Corso ISSMI, in servizio presso gli Organismi Internazionali in Italia e all’estero, in attività di comando di btg./gr./gr.sqd. 11 L’accoglimento ovvero il rigetto dell’istanza di trasferimento è di esclusiva competenza dello SME - DIPE (impiego “diretto”) ed è attuato annualmente mediante l’elaborazione di specifica pianificazione. b. Situazioni personali/familiari gravi ed urgenti. Relativamente alle istanze presentate ai sensi dell’All. H, ciascun Vertice d’Area d’Impiego deve inoltrare immediatamente (senza alcun vincolo temporale) l’istanza allo SME-DIPE per l'immediata trattazione, fornendo, al riguardo, una valutazione, sotto forma di proposta, in merito alla sussistenza dei presupposti riconducibili alle fattispecie definite nel citato All. H. Per le istanze presentate ai sensi della L. n. 104/1992, ovvero da personale in s.p. ferito in Teatro Operativo ad opera di atti ostili, invece, si rimanda alle disposizioni contenute nel Capo V. 3. MODALITÀ a. Ufficiali Direttivi delle Varie Armi (1) Lo SME, di concerto con le Aree d’Impiego, nei mesi di dicembre e giugno, provvederà ad individuare le sedi ove sussistono E/D/R in condizioni di vacanze organiche. Tali vacanze potranno essere definite in termini quantitativi e, in relazione alla tipologia delle posizioni, anche con la precisazione di particolari requisiti di cui deve essere in possesso l’Ufficiale che potrà ricoprirla. (2) Nei mesi di gennaio e di luglio sarà emanata una specifica circolare, nella quale tali sedi e/o posizioni saranno rese note, significando che sarà possibile, per gli interessati, presentare la candidatura per il trasferimento desiderato, indicando fino ad un massimo di cinque località (senza specificare alcun Ente di assegnazione), senza alcun ordine di priorità. Nella circolare saranno specificati anche gli eventuali requisiti da possedere per la presentazione della propria candidatura ed i criteri che saranno presi in esame per la stesura dell’eventuale graduatoria di merito. (3) Gli E/D/R, dopo l’emanazione/pubblicazione della specifica circolare semestrale, dovranno inserire in Banca Dati Centrale le candidature del personale dipendente secondo le modalità che saranno indicate nella predetta circolare, entro il termine perentorio del 15 marzo e del 15 settembre. (4) Lo SME, in seguito, sulla base dei criteri indicati nella circolare, provvederà ad elaborare, per ciascuna sede, la relativa graduatoria di merito provvisoria, che sarà resa pubblica sul sito EINET entro i mesi di aprile e di ottobre. (5) Nei dieci giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria provvisoria, il personale interessato, visionata la propria posizione ed il relativo punteggio, può rappresentare allo SME eventuali osservazioni. (6) Al termine dei dieci giorni, lo SME provvederà – anche sulla base delle segnalazioni pervenute – a redigere la graduatoria di merito definitiva, che sarà resa pubblica sul sito EINET. (7) Sulla base della graduatoria di merito, gli Ufficiali collocatosi in posizione utile per il trasferimento in una delle sedi richieste, dovranno produrre specifica istanza di trasferimento per la località indicata entro il termine perentorio del 30 maggio e del 30 novembre, significando che decorso questo senza che sia stata prodotta l’istanza, lo SME provvederà ad interessare l’Ufficiale posto in posizione immediatamente successiva all’ultimo candidato utilmente collocato nella graduatoria relativa alla sede in questione, invitandolo a presentare istanza di trasferimento per la stessa entro 7 giorni dalla comunicazione. 12 (8) Pervenute tutte le istanze di trasferimento, nel mese di giugno e di dicembre saranno emanati i relativi provvedimenti amministrativi di movimento. (9) Le candidature del personale presentate: − per sedi diverse da quelle indicate; − al di fuori della tempistica indicata nella specifica circolare; − contestualmente ad altra tipologia di istanza di trasferimento; − per la stessa sede ove presta servizio, saranno considerate inammissibili e verranno rigettate direttamente all’interessato dall’E/D/R di appartenenza, con le modalità riportate nella specifica circolare. (10) Al termine del processo di individuazione del personale da trasferire, se sussisterà la disponibilità finanziaria, i candidati prescelti verranno inviati alla frequenza di un corso di branca della durata massima di due settimane, al fine di attribuire loro le conoscenze necessarie all’espletamento del nuovo incarico qualora non le possedessero. La sequenza delle attività è riportata nell’apd 2 All. I. b. Ufficiali Direttivi dell’Arma TRAMAT e dei Corpi Le domande, redatte in carta semplice, dovranno essere: − indirizzate allo Stato Maggiore dell’Esercito - Dipartimento Impiego del Personale, presentate al Comando/Ente/Reparto di appartenenza, ed inoltrate per il tramite gerarchico secondo la tempistica prevista (apd. 1 All. I)5; − corredate dell’indicazione di un massimo di 3 sedi di preferita destinazione diversa/e da quella di servizio, senza specificare eventuali Comandi/Enti/Reparti di gradita assegnazione; − comprensive della documentazione probatoria in originale o in copia autenticata o, per i casi previsti, ricorrendo all’autocertificazione. La documentazione sanitaria, inoltre, dovrà provenire o dalla ASL competente per territorio ovvero da Enti ospedalieri o altre strutture pubbliche; − corredate del parere circostanziato del Comandante di Corpo, sintetizzato, a conclusione, esclusivamente con le seguenti diciture: “FAVOREVOLE” o “CONTRARIO”. 4. CRITERI DI VALUTAZIONE6 a. I criteri di valutazione, che saranno dettagliatamente riportati nella specifica circolare, si basano, di massima, su parametri oggettivi, riconducibili prevalentemente alla qualità del servizio prestato, alla situazione personale e familiare dell’interessato, alla distanza tra sede di servizio e sedi richieste, al profilo professionale posseduto, alla difficile alimentazione della sede di servizio attuale. L’elenco di tali sedi farà parte della circolare stessa (apd. 3 All. I). b. Ad ogni criterio è attribuito un coefficiente numerico, la cui sommatoria contribuirà alla formazione del punteggio di merito, che concorrerà alla determinazione della graduatoria finale. I valori dei coefficienti saranno riportati, di volta in volta, nella circolare semestrale e potranno essere suscettibili di variazioni. c. A parità di punteggio finale, sarà data precedenza per l’accoglimento dell’istanza all’Ufficiale in possesso del punteggio più alto nel profilo professionale, in caso di ulteriore parità, all’Ufficiale più anziano nel grado e, nel caso della stessa anzianità di grado, all’Ufficiale anagraficamente più anziano. 5 Al fine di poter disporre, per tempo, di un quadro di situazione completo, gli E/D/R di appartenenza dell’Ufficiale dovranno trasmettere, all’atto dell’inoltro dell’istanza per il tramite gerarchico, copia della stessa allo SME – DIPE. 6 Riferiti esclusivamente alle candidature avanzate dagli Ufficiali Direttivi delle Varie Armi. 13 d. Lo SME, allo scopo di non penalizzare gli E/D/R che presentano situazioni organiche sfavorevoli, laddove dallo stesso E/D/R risultassero collocati in graduatoria utile per un trasferimento più Ufficiali, procederà ad accogliere le istanze a partire dall’Ufficiale con il maggior numero di anni di permanenza presso l’E/D/R (nel caso di stesso numero di anni, sarà data precedenza all’Ufficiale anagraficamente più anziano). Non si darà luogo al movimento se presso l’E/D/R di servizio sussiste una percentuale di Ufficiali direttivi nella forza effettiva inferiore al 90% di quella organica. e. Per alcune E/D/R, sarà possibile avanzare la candidatura solo se l’interessato sarà in possesso dei requisiti (job description/expertise) resi noti di volta in volta nella circolare semestrale. f. Il personale che si candiderà per l’impiego nella sede di ROMA (Organi Centrali), ove ritenuto necessario, potrà essere interessato ad un preliminare colloquio di idoneità. g. Lo SME si riserva comunque la facoltà di valutare discrezionalmente la posizione d’impiego di tutti gli Ufficiali, per sopraggiunte esigenze istituzionali. 5. VINCOLI Il personale militare in servizio permanente non può presentare domanda di trasferimento ordinaria: − prima che siano trascorsi: • tre anni di permanenza nella sede di 1ª assegnazione anche in seguito a variazioni di categoria/posizioni di stato; • due anni di permanenza in uno stesso Comando/Ente/reparto. − se interessato nell’anno in corso alla frequenza del Corso ISSMI ovvero di Stato Maggiore; − se interessato nell’anno in corso alla “chiamata” per l’adesione all’iter selettivo per la frequenza del Corso ISSMI; − se interessato nell’anno in corso alla frequenza di un Corso di durata superiore ai 6 mesi ovvero se già designato per un impiego fuori area di pari durata; − se rinviato a giudizio o ammesso a riti alternativi per delitto non colposo; − se condannato per delitto non colposo (per 5 anni dalla data della condanna); − se ha in corso ricorsi, afferenti a problematiche d’impiego, pendenti con l’Amministrazione Difesa all’atto della presentazione dell’istanza; − se non sia trascorso il periodo obbligatorio di permanenza presso l’Ente, ove previsto (ad es. impiego presso le FOS, 13° btg. “Aquileia”, ecc.); − se si trova a meno di tre anni dal collocamento in quiescenza per limiti d’età, all’atto del termine temporale ultimo per la presentazione dell’istanza di trasferimento; − se è già designato per un successivo impiego. 6. ISTANZE NON AMMISSIBILI Saranno dichiarate inammissibili tutte le istanze ordinarie (che dovranno essere restituite, all’atto della presentazione, direttamente dai Cti dell’E/D/R di appartenenza del richiedente che potranno, nel provvedimento di restituzione, far riferimento alle disposizioni dello SME diramate con la presente direttiva ovvero mediante circolare semestrale): − limitatamente agli U. v.A., presentate per sedi non indicate nella circolare semestrale dello SME – DIPE; 14 − limitatamente agli U. tramat e dei Corpi, presentate al di fuori del periodo espressamente indicato in apd. 1 All. I; − tese ad ottenere un trasferimento nella stessa sede; − presentate da personale che abbia inoltrato una qualsiasi altra istanza di trasferimento non ancora definita, incluse quelle inoltrate ai sensi: • dell’Allegato “H” al presente Testo Unico; • della L. n.104/92; • del D. Lgs. 267/2000; • della circolare sulle istanze di avvicendamento reciproco; • del ricongiungimento nucleo familiare. CAPO III - PROCEDURA PER I SOTTUFFICIALI E VSP 1. GENERALITÀ A meno delle istanze presentate ai sensi di disposizioni di legge vigenti (ad esempio L.104/92, D.Lgs. 267/00, etc.) ovvero ai sensi dell’All. H al presente Testo Unico, che potranno essere inoltrate senza vincoli temporali, i Sottufficiali ed i VSP possono presentare domanda di trasferimento solo per le sedi e le Posizioni Organiche che lo SME renderà annualmente disponibili con apposita circolare, in funzione delle reali esigenze della F.A.. Le istanze non dovranno essere corredate di pareri gerarchici e della motivazione in quanto tali elementi non costituiscono elemento di valutazione delle istanze essendo le stesse subordinate alle sole esigenze predeterminate dallo SME di concerto con i Vertici delle Aree d’Impiego e rese note con una circolare annuale diramata dallo Stato Maggiore dell’Esercito. Ciascuna istanza sarà esaminata sulla base dei criteri e dei vincoli indicati nella circolare annuale dello SME e riceverà risposta, singola e motivata, a graduatoria ultimata. 2. MODALITÀ DI ATTUAZIONE (schema in All. J). a. Situazioni “ordinarie” (1) Lo SME-DIPE, di concerto con i Vertici delle Aree d’Impiego (COMFOTER, COMLOG, COMSCUOLE-SA e ISPEINFRASTRUTTURE), nei mesi di gennaio/febbraio di ciascun anno, provvederà ad individuare le vacanze organiche, suddivise per sede e per posizione organica, che si prevedono per l’anno successivo sulla base delle/a: − effettive carenze organiche; − previste cessazioni dal servizio; − necessità di realizzare l’opportuna osmosi tra l’Area Operativa e le altre Aree d’Impiego. (2) Lo SME-DIPE, di massima nel mese di marzo, emanerà (anche via EI-NET) una circolare per rendere note le sedi e le posizioni organiche per le quali sarà possibile presentare istanza di trasferimento nonché i requisiti che saranno presi in esame con le relative modalità di valutazione. (3) Sulla base della suddetta circolare, le istanze di trasferimento dovranno pervenire, esclusivamente per le posizioni organiche, le sedi ed i periodi indicati nell’ambito della citata circolare. 15 (4) Gli E/D/R dovranno inviare tempestivamente le istanze del personale dipendente direttamente, per competenza, allo SME-DIPE e, per conoscenza, lungo la via gerarchica, fornendo contestualmente espressa comunicazione al personale che ha presentato l’istanza. (5) Lo SME-DIPE, successivamente, sulla base dei criteri indicati nella circolare, provvederà, per ciascuna sede e posizione organica, ad elaborare la relativa graduatoria le cui risultanze saranno rese note nel corso dell’ultimo quadrimestre 7 e contestualmente sarà data risposta alle istanze non accolte8. (6) Sulla base delle graduatorie determinate, nei mesi di gennaio/febbraio dell’anno successivo, lo SME-DIPE emanerà i provvedimenti di trasferimento da attuare nel periodo luglio - settembre. (7) I Vertici d’Area d’Impiego dovranno comunque monitorare le istanze presentate dal personale dipendente in modo tale da: − avere una situazione sempre aggiornata delle vacanze organiche colmate, di quelle rimaste tali e di quelle che potrebbero generarsi a seguito dell’attuazione dei movimenti; − predisporre una Pianificazione d’impiego Decentrata, da sottoporre all’approvazione dello SME entro il giorno 15 settembre dell’anno di riferimento, nella quale proporre i soli movimenti “d’autorità” necessari a sopperire alle esigenze funzionali non soddisfatte ovvero alle carenze derivanti dai movimenti attuati “a domanda”. Al riguardo si ribadisce che su tale pianificazione decentrata di impiego il DIPE effettuerà le necessarie verifiche di coerenza e congruenza. Per tale attività, costituiranno riferimento principale sia le tabelle organiche in vigore per gli E/D/R di F.A., sia i progetti avviati dallo SME. (8) Lo SME provvederà a soddisfare le vacanze organiche non coperte ovvero quelle determinatesi con personale in uscita dai corsi di formazione ovvero in sede di “osmosi” con le altre Aree d’Impiego. b. Situazioni personali/familiari “gravi/urgenti” Derogano dalla tempistica “normale” e trovano soluzione al di fuori della specifica circolare, le istanze ai sensi: − della L. n. 104/1992, della L. n. 267/2000 e della direttiva dello SME n. 1358/07/C-PI5.3.2 in data 14 febbraio 2013 (personale in s.p. ferito in Teatro Operativo ad opera di atti ostili) le cui procedure sono trattate al Capo V; − dell’All. H al presente Testo Unico nel quale sono elencati una serie di casi in cui, pur non sussistendo un diritto ad essere trasferiti nella sede di servizio desiderata, la situazione del militare deve essere valutata con particolare attenzione e comprensione, anche per le possibili ricadute negative sul rendimento in servizio dell’interessato. 3. ISTANZE NON AMMISSIBILI Non saranno accolte e quindi dichiarate inammissibili tutte le istanze (che dovranno essere rigettate direttamente dai Cti dell’E/D/R di appartenenza del richiedente che potranno nel provvedimento di rigetto far riferimento alle disposizioni dello SME): − rivolte a sedi e posizioni organiche non indicate nella circolare annuale dello SME-DIPE; 7 8 Tramite lettera/messaggio e sito dello SME su EI-net. L. 241/90 – Obbligo della motivazione. 16 − limitatamente ai SU., inoltrate per posizioni organiche differenti da quella posseduta dall’interessato all’atto della presentazione dell’istanza; − pervenute al di fuori dei periodi espressamente indicati per la presentazione delle istanze dalla circolare annuale dello SME; − presentate da personale che abbia inoltrato una qualsiasi altra istanza tesa ad ottenere un trasferimento incluse quelle inoltrate ai sensi: • dell’Allegato “H” al presente Testo Unico; • della L. n.104/92; • del D. Lgs. 267/2000; • della circolare sulle istanze di avvicendamento reciproco. Un’ulteriore istanza di trasferimento potrà essere presentata solo dopo che sia stata definita e conclusa quella in itinere e comunque non più di una volta l’anno; − tese ad ottenere un trasferimento nella stessa sede, intendendo per sede il luogo, la località, la città e non il Reparto/Comando/ Ente. CAPO IV – RIGETTO DELL’ISTANZA La legge 11 febbraio 2005, n. 15, recante “Modifiche ed integrazioni alla Legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente norme generali sull’azione amministrativa”, ha introdotto, con l’articolo 10 bis, un nuovo istituto che estende le garanzie di partecipazione dei privati al procedimento amministrativo: la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza. In particolare, nei procedimenti ad istanza di parte, il responsabile del procedimento è tenuto, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, a comunicare agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda. Detta comunicazione viene effettuata per consentire agli interessati di presentare, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, eventuali osservazioni e documenti dei quali l’Amministrazione dovrà tener conto ai fini della decisione finale, significando che, tuttavia, in tale contesto, gli interessati non potranno comunque indicare ulteriori sedi di gradita assegnazione. La comunicazione dei motivi ostativi interrompe i termini fissati per la conclusione del procedimento, che iniziano a decorrere nuovamente dalla data di presentazione delle osservazioni (o, in mancanza, dalla scadenza del suddetto termine di 10 giorni ). Tale procedura viene posta in essere dallo SME-DIPE. CAPO V – CASI PARTICOLARI Le disposizioni di cui al Capo II e al Capo III sono suscettibili di ulteriori eccezioni oltre a quelle derivanti da situazioni familiari/personali di particolare gravità ed urgenza (All. “H” e L. n. 104/1992), in particolare, nel caso di: − militare che, all’atto del trasferimento, rivesta la carica di amministratore locale (ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267). Tale categoria di personale – assegnato temporaneamente all’Ente per lo svolgimento del mandato - non può presentare, per tutta la durata del mandato stesso, istanza di trasferimento. La materia è comunque disciplinata dalla direttiva dello SME n. 6467/07/C-PI 5.3.5.2 del 25.09.06 ed eventuali successive modifiche/integrazioni. − Personale che presta servizio presso sedi di difficile alimentazione 9. 9 Le seguenti disposizioni sono da intendersi abrogate: − n. 1798/092 del 23 nov. 1995 Impiego degli Ufficiali e dei Sottufficiali presso il 2° rgt. AVES “Sirio” ; − n. 99/092 del 24 gen.1997 Impiego degli Ufficiali e Sottufficiali presso il 2° rgt. AVES. Variante. 17 Al riguardo, a partire dal 2008, lo SME annualmente diramerà una circolare nella quale saranno indicate le sedi in argomento, che verranno concertate con i Vertici delle Aree di Impiego. Al fine di gestire il transitorio, allo scopo di tutelare il personale (U., SU. e VSP) in servizio ed assegnato a tutto il 31 dic. 2007 presso le sedi considerate disagiate nel Testo Unico Ed. 2000, rimarranno valide le preesistenti determinazioni. Di conseguenza, la citata procedura, a partire dal 01 gen. 2011, è da intendersi definitivamente abrogata (anno per anno, in modo progressivo). Al riguardo, con particolare riferimento alla categoria dei Sottufficiali, nell’ottica di regolamentare l’impiego dei militari effettivi presso comandi/Scuole/Centri a connotazione interforze (Poligono Sperimentale Interforze di Salto di Quirra, Scuola di Aerocooperazione di GUIDONIA, Centro Interforze Studi ed Applicazioni Militari di S. PIERO A GRADO, Scuola Interforze per la Difesa NBC di RIETI e Scuola delle Telecomunicazioni delle Forze Armate di CHIAVARI), lo SME ha diramato specifiche disposizioni con f. n. 13630 Cod.Id. SU.NAZ. Ind.cl. 5.15 in data 15 luglio 2009. − Istanze di avvicendamento reciproco (direttiva dello SME n. 7198 07/C-PI 5.3.5.3 in data 17 luglio 2012). Con tale procedura viene data la possibilità al personale in servizio permanente di avanzare istanza di trasferimento di sede avvicendandosi con un altro militare della medesima categoria. L’istituto non è applicabile al personale dirigente ed al personale in servizio presso gli organismi Internazionali. Per quanto attiene alle condizioni, criteri e procedure per poter accedere a tale tipologia d’impiego, si rimanda alle disposizioni contenute nella specifica direttiva dello SME. − Istanze di trasferimento del personale Militare dell’Esercito ferito in Teatro Operativo ad opera di atti ostili (direttiva dello SME f.n. 1358 07/C-PI / 5.3.2 datato 14 febbraio 2013). Con tale procedura si rende merito al personale che ha riportato ferite/lesioni nell’adempimento del proprio dovere. Pertanto, il militare: in servizio permanente che, a seguito di ferite/lesioni quali conseguenza diretta dovute al perpetrarsi di atti ostili, abbia riportato una temporanea non idoneità al servizio militare incondizionato di almeno 90 giorni, può presentare istanza di trasferimento verso una sede di proprio gradimento, in deroga ai termini previsti dalle vigenti direttive sull’impiego del personale (Linee Guida e Direttive sulla formazione e l’impiego del personale militare, ed. 2013 – Testo Unico sulle procedure d’impiego del personale militare, ed. 2008) entro 90 giorni dalla riacquisita idoneità al servizio militare incondizionato; il militare “non in servizio permanente” che, a seguito di ferite/lesioni quali conseguenza diretta di atti ostili, abbia riportato ferite e lesioni di rilevanza particolare che comportino una temporanea non idoneità al servizio militare incondizionato di almeno 90 giorni, può presentare istanza di trasferimento verso una sede di proprio gradimento, in deroga ai termini previsti dalle vigenti direttive sull’impiego del personale (Linee Guida e Direttive sulla formazione e l’impiego del personale militare, ed. 2013 – Testo Unico sulle procedure d’impiego del personale militare, ed. 2008) inderogabilmente entro 120 giorni dall’emanazione del Decreto definitivo della Direzione Generale per il Personale Militare (PERSOMIL), per l’immissione nel servizio permanente dell’Esercito, per la rispettiva categoria di appartenenza. In sede di prima applicazione è ammessa anche la possibilità di presentare istanza di trasferimento – inderogabilmente entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della circolare a riferimento - da parte del personale già transitato in servizio permanente che, a seguito di 18 ferite/lesioni quali conseguenza diretta di atti ostili, abbia riportato una temporanea non idoneità al servizio militare incondizionato di almeno 90 giorni quando era in regime di ferma volontaria L’esame delle istanze sarà attuato dal Dipartimento Impiego del Personale dell’Esercito (Uf. Imp. di categoria) che nominerà, per la valutazione dei singoli casi, una Commissione interna, la quale, sulla base della documentazione prodotta, verificherà, altresì, la presenza del nesso di casualità tra evento e patologia sofferta, condizione imprescindibile per l’esito positivo della richiesta. La medesima Commissione potrà essere, eventualmente, integrata dal Comandante di Corpo (o di un suo qualificato rappresentante) del militare all’atto dell’evento ovvero da quello in Patria qualora l’Ufficiale che all’epoca dei fatti rivestiva tale carica appartenga ad altra F.A.. La domanda dovrà pervenire al DIPE (Uf. Imp. di categoria) direttamente dal Comando cui il militare interessato al beneficio è effettivo, corredata del parere del Comandante di Corpo. − Istanze ai sensi della L. n. 104/92 (direttiva dello SME n. 1447/07/PIC-100 del 03 ott. ’03 ed eventuali successive modifiche/integrazioni). Destinatari del disposto di cui all’art. 33, comma 5, della L. n. 104/92 sono tutti gli Ufficiali, Sottufficiali e Volontari in Servizio Permanente che debbano assistere un proprio familiare (coniuge, parente od affine entro il terzo grado, persona in affidamento ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modifiche) diversamente abile. La definizione di persona diversamente abile è contenuta nell’art. 3 della L. n. 104/92, mentre l’accertamento di questa condizione è competenza delle ASL, mediante le commissioni mediche di cui all’art. 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare. L’Autorità per il personale dell’Esercito competente a riconoscere i benefici discendenti dalla L. n. 104/92 deve essere individuata solo ed esclusivamente nello Stato Maggiore dell’Esercito – Dipartimento Impiego del Personale. La catena gerarchica dovrà comunque essere informata circa la presentazione di un’istanza ai sensi del disposto normativo in parola, da parte di un militare in forza ad un Reparto dipendente, senza che vengano, tuttavia, specificati i motivi su cui la stessa si fonda. Per altro, si precisa che la documentazione a sostegno della richiesta deve essere inoltrata esclusivamente allo SME-DIPE Ufficio competente per categoria, onde garantire il diritto alla riservatezza del richiedente ed evitare la conoscenza di dati personali/sensibili da parte di soggetti non coinvolti nel processo decisionale. In materia di assistenza, integrazione sociale e diritti dei portatori di handicap, nel premettere che il diritto del militare all’applicazione del disposto normativo in oggetto deve essere necessariamente contemperato con le imprescindibili esigenze di servizio, e sul presupposto che l’A.D. possieda la facoltà di sospendere/differire la fruizione del beneficio concesso, si evidenzia che il riconoscimento dell’esistenza delle condizioni di Legge da parte dello SME comporterà: − nel caso in cui il dipendente, all’atto della domanda, presti servizio in sede diversa da quella in cui risiede il familiare da assistere, l’emissione del relativo dispaccio di trasferimento (“a domanda”); − nel caso in cui il dipendente sia già in servizio nella sede, la concessione a cura del Comandante di Corpo dei permessi mensili di cui all’art. 33, 3° comma, della L. n. 104/92. Pertanto, è possibile accedere alla possibilità di usufruire dei benefici di cui alla L. n. 104/92 solo dopo la determinazione dello Stato Maggiore dell’Esercito – Dipartimento Impiego del Personale, fermo restando che, ove non ricorrano i presupposti di legge o non sia stata ancora adottata la relativa determinazione, il Cte di Corpo può concedere altri benefici previsti dalle norme vigenti (permessi privati, licenza straordinaria, etc.) per consentire al personale di soddisfare con immediatezza le proprie necessità familiari. 19 Per quanto attiene ai criteri e procedure per poter accedere al beneficio ed ai lineamenti d’impiego, nel rimandare alle disposizioni contenute nella direttiva dello SME emanata con lettera n. 1447/07/PIC-100 in data 3 ott. ’03 e successive integrazioni, si precisa che: − anche i benefici ex art. 33 comma 2 possono essere concessi esclusivamente dallo Stato Maggiore dell’Esercito, previa verifica dei previsti requisiti di legge. Nel caso in cui, invece, successivamente alla concessione del beneficio (ex art. 33 comma 2 o 3) le esigenze organizzatorie/funzionali dell’Ente dovessero divenire prevalenti rispetto a quelle personali/familiari del beneficiario, e pertanto emerga la necessità di impiegare il militare (in attività operative e/o addestrative in Patria o all’estero), il Comandante del reparto di appartenenza, nel tener conto di eventuali vincoli fissati dal D.P.R. n. 171/2007, dovrà procedere ad una compiuta valutazione della situazione concreta, effettuando un’equa comparazione tra le prioritarie esigenze di servizio e l’esercizio del diritto da parte dell’interessato, derivante dalla necessità di dover procedere, o meno, alla modifica (sospensione/differimento) del provvedimento di concessione del beneficio. I consequenziali provvedimenti opportunamente adottati a livello locale, supportati da una esauriente motivazione, oltre ad essere partecipati nelle forme dovute al personale interessato, dovranno essere portati a conoscenza dello Stato Maggiore dell’Esercito. In ogni caso, al personale beneficiario dovrà essere comunque garantita la possibilità della fruizione del beneficio al termine del periodo di sospensione, recuperando eventualmente anche i periodi “non goduti”; − la soppressione, nel testo di legge originario, dell’inciso che prevedeva la necessità del requisito della convivenza tra il portatore di handicap e il dipendente che invoca la concessione del beneficio, operata per effetto della L. n. 53/2000, è da ritenersi applicabile esclusivamente alle istanze prodotte ai sensi dell’art. 33 comma 5, in armonia con le più recenti interpretazioni giurisprudenziali. Si conferma, pertanto, la necessità del presupposto della convivenza ai fini della concessione delle ulteriori agevolazioni previste dalla normativa vigente; − l’istante, nella dichiarazione di notorietà contenente l’indicazione dei familiari che, per ubicazione di domicilio, sarebbero in grado di prestare assistenza, deve specificare tutti i parenti ed affini entro il terzo grado del disabile, specificandone l’età e la località di residenza/domicilio. Si precisa, infine, che la giurisprudenza prevalente è incline nel ritenere che la tutela prevista ai sensi dell’art. 33 della L. n. 104/92 non sia applicabile a personale militare, già riconosciuto titolare del beneficio in parola, comandato per impieghi “temporanei” (missioni in teatro Operativo, corsi obbligatori di Forza Armata, missioni e/o esercitazioni addestrative nazionali o internazionali), atteso che tali impegni, non avendo la connotazione di trasferimento strictu sensu, non determinano quell’impatto e quei disagi al nucleo familiare propri di un movimento “definitivo”. Ciò nella considerazione che la mobilità rappresenta un elemento costitutivo della specificità dello status di militare. − Istanze di ricongiungimento familiare ai sensi dell’art. 17 della L. n. 266/99 e della direttiva dello SME n. 724/07/C-PI 5.3.5.1 in data 29 gennaio 2007 (e successive varianti/integrazioni). In base al disposto normativo in titolo, è data facoltà all’U./SU./Volontario, in qualità di coniuge convivente del personale appartenente alle F.A. (compresa l’Arma dei CC, il Corpo della G.d.F., il Corpo dei V.F. e le Forze di polizia ad ordinamento civile) legato da rapporto di lavoro a tempo indeterminato e trasferito d’autorità, di presentare istanza di trasferimento presso la sede del coniuge, o, in mancanza, nella sede più vicina. Fermo restando il diritto soggettivo a presentare l’istanza in argomento nell’ipotesi in cui sussistano i presupposti previsti ex lege, al fine di assecondare quanto più possibile le aspettative personali/familiari del personale della 20 F.A., lo SME ha emanato un’apposita direttiva volta a favorire il ricongiungimento familiare del personale dell’Esercito coniugato con altro militare della F.A.. Al riguardo, per gli aspetti procedurali si rinvia in toto alle prescrizioni contenute nell’ambito della direttiva dello SME n. 724/07/C-PI 5.3.5.1 in data 29 gennaio 2007 e successive integrazioni/varianti. − Istanze di assegnazione temporanea per gravissimi motivi di carattere familiare ai sensi della direttiva dello SME n. 7890/07/C-PI 5.3.1 in data 29 giugno 2009 (e successive varianti/integrazioni). La direttiva in argomento si applica a Ufficiali, Sottufficiali e Volontari anche non in spe. I relativi benefici possono essere concessi, nei limiti di 60 giorni calendariali - non frazionabili e rinnovabili solo una volta - esclusivamente in casi eccezionali: − connotati da estrema gravità ed urgenza della situazione, da valutare di volta in volta, evitando di procedere a tipizzazioni di fattispecie che rischiano di restringere eccessivamente il campo di applicazione dell’istituto; − non risolvibili mediante tutti gli altri strumenti normativi a disposizione del personale, con particolare riferimento a quelli previsti dal legislatore (es. L. n. 104/92) o dalla F.A. (es. All. “H” al T.U., ed. 2008); − che abbiano carattere di temporaneità. − Proposte di reimpiego del Comandante di Vertice d’Area Con riguardo ai casi non riconducibili alle specifiche fattispecie di cui all’All. “H” al presente Testo Unico, ciascun Comandante di Vertice d’Area ha la facoltà di sottoporli all’attenzione del Capo di SME per una valutazione in funzione di un eventuale reimpiego dei militari direttamente interessati. Tale iter procedurale si attiva, nell’ordinario, mediante un colloquio tra il militare dipendente e il proprio Comandante di Corpo il quale può segnalare lungo la line la problematica di cui è venuto a conoscenza, ove ritenga che la stessa: − sia meritevole di essere sottoposta alla valutazione delle Superiori Autorità; − non possa trovare soluzione mediante i restanti strumenti normativi a disposizione. Si evidenzia che tale procedura non è attivabile ad iniziativa dell’interessato mediante presentazione di apposita istanza. In caso di presentazione di istanza di trasferimento ai sensi della presente previsione normativa, il Comando di appartenenza è tenuto a restituire la stessa all’interessato in quanto inoltrata in maniera irrituale. L’attivazione da parte del Comandante di Corpo non dà origine ad alcun procedimento amministrativo. Pertanto, il militare interessato non è titolare di alcun diritto né di aspettative connesse con la definizione di ipotetici procedimenti amministrativi. Ove intervengano pareri concordi lungo tutta la catena di comando, il Comandante di Vertice dell’Area di impiego del militare può proporre allo Stato Maggiore dell’Esercito un eventuale reimpiego del militare interessato. Nel caso in cui, al contrario, uno dei Comandanti lungo la catena di comando esprima parere negativo in merito al reimpiego del militare che gli viene segnalato, l’iter procedurale si arresta definitivamente. Il dissenso del Comandante Superiore deve essere motivato e può essere espresso (al Comandante che ha proposto il reimpiego) o oralmente o tramite promemoria (che non deve essere necessariamente notificato al militare interessato). In caso di pareri favorevoli lungo la line, il Dipartimento Impiego del Personale provvederà a valutare il caso prospettato dal Comando di Vertice d’Area e interessare, per la necessaria approvazione, il Capo di SME. In caso di riscontro positivo, il militare interessato sarà invitato a presentare istanza di trasferimento per la sede auspicata e l’iter procedurale si intenderà 21 definitivamente concluso con l’emissione del dispaccio di trasferimento “a domanda”. In caso di riscontro negativo, il Dipartimento Impiego del Personale comunicherà il diniego della proposta al Comando di Vertice d’Area competente per il successivo riscontro alla catena di comando. Il Comandante di Corpo dovrà comunicare, vie brevi l’esito negativo della proposta al militare interessato non appena venuto a conoscenza della determinazione assunta dalle Superiori Autorità. 22 CAPITOLO III TRANSITO IN FORZA POTENZIALE 1. DEFINIZIONE La forza potenziale, introdotta con D.P.R. 21 febbraio 2006, n. 167, è costituita da: − personale militare e civile in aspettativa; − personale militare e civile sospeso dall’impiego o dal servizio, dalle funzioni o dalle attribuzioni del grado; − personale militare in ausiliaria o in riserva; − personale civile in posizione di comando presso altre amministrazioni. 2. LIVELLO DECISIONALE DELLA DETERMINAZIONE I Comandanti di Corpo disporranno il transito del personale interessato: − con automatismo, senza previa determinazione dello Stato Maggiore dell’Esercito – Dipartimento Impiego del Personale, per quanto riguarda le “licenze straordinarie per motivi di salute”1; − in applicazione della relativa determinazione dello SME o di PERSOMIL, negli altri casi. 3. CARATTERI GENERALI a. Presupposti Non sono state apportate specifiche modifiche all’assetto normativo disciplinante la problematica. Restano invariate, pertanto, le prescrizioni all’uopo dettate dalla competente D.G. PERSOMIL in materia di transito in forza potenziale (ex forza assente). b. Gestione amministrativa e matricolare. E’ devoluta all’Ente che amministrava l’interessato prima del transito in forza potenziale. Tale disciplina si applica anche nelle more della definizione delle pratiche di transito nel ruolo civile, con riferimento al personale non più idoneo al s.m.i.. c. Incombenze Il Comandante di corpo deve assicurare, entro 3 giorni dal provvedimento di transito, la comunicazione di tutti i movimenti da e per la forza potenziale (specificando la fattispecie sottesa alla variazione): − a mezzo e.mail sulla rete EINET al seguente indirizzo [email protected], limitatamente al personale SU., ovvero a mezzo e.message indirizzato allo SME-DIPE Uf. competente per categoria nei restanti casi; − a PERSOMIL; 1 Con questa dizione si comprendono la licenza straordinaria di convalescenza, i riposi medici domiciliari ed i ricoveri in luogo di cura, nella considerazione di cui al successivo punto 3. a. (2). Allo scopo di chiarire eventuali dubbi interpretativi, si precisa, che in questo caso, lo SME non emetterà alcun provvedimento, neanche “a sanzione”, come avveniva in precedenza, in quanto la funzione è delegata al Cte di Corpo. Pertanto, gli EDR dovranno porre la massima cura nel computo dei giorni di assenza. 23 − per conoscenza, allo SME-DIPE Uf. Formazione e Politica d’Impiego e agli Enti immediatamente sovraordinati. 4. MODALITA’ ESECUTIVE Si rinvia alle disposizioni contenute nel foglio n. 1773/07/C-PI 5.9.1 in data 28 febbraio 2007 e successive modifiche/integrazioni. In particolare, per quanto concerne i militari in rientro dalla posizione di “forza potenziale” precedentemente sospesi dal servizio per effetto di sentenze (decreti penali, etc.), si precisa che il Comandante di corpo dell’interessato è sempre tenuto a chiedere tempestivamente allo SME-DIPE (Ufficio Impiego competente per categoria) i conseguenti provvedimenti da adottare. 24 CAPITOLO IV POSIZIONE DI COMANDATO (ambito nazionale) 1. DEFINIZIONE Il “comando” (ai sensi del presente capitolo) è la posizione amministrativa e d’impiego disposta nei confronti di personale temporaneamente impiegato presso un Comando/Ente/Reparto diverso da quello di appartenenza, per: − la frequenza di “corsi di perfezionamento” o di “qualificazione”; − particolari ed eccezionali esigenze di servizio. 2. 3. LIVELLO DECISIONALE DELLA DETERMINAZIONE a. Gli Enti/Comandi (riepilogati in All. K) hanno la facoltà di “comandare” autonomamente il personale, nell’ambito dell’Area di competenza, fino ad un massimo di 120 giorni e per una sola volta nell’arco temporale di un anno solare (senza determinazione dello Stato Maggiore dell’Esercito – Dipartimento Impiego del Personale. Lo SME-DIPE deve essere comunque informato di quanto disposto dal Vertice dell’Area di Impiego). b. Qualora l’esigenza dovesse protrarsi oltre i 120 giorni ovvero in caso di personale da “comandare” presso altra Area d’Impiego, dovrà essere preventivamente interessato, per competenza, lo Stato Maggiore dell’Esercito – Dipartimento Impiego del Personale (Uf. Imp. competente per categoria) e la richiesta deve essere avanzata almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’esigenza. c. Nel caso di esigenze di durata non superiore a 30 giorni, la facoltà di “comandare” il personale compete al Comandante di Corpo. Per i Comandi Intermedi e per NRDCITA detto limite è pari a 60 giorni. I suddetti limiti temporali non incrementano il numero massimo di giorni previsto per ciascun Vertice d’Area d’Impiego e, pertanto, sono da considerarsi compresi nei citati 120 giorni. d. Nel caso di frequenza di corsi, di qualsiasi durata, non è necessaria la determinazione dello Stato Maggiore dell’Esercito – Dipartimento Impiego del Personale. MODALITA’ ESECUTIVE a. Personale comandato fino ad un massimo di 120 giorni (All. L). (1) Modalità di attuazione. I Comandi che, nell’ambito della propria Area d’impiego, hanno disposto autonomamente la posizione di comandato per il personale dipendente - purché di durata superiore a 30 giorni - devono darne tempestiva comunicazione allo Stato Maggiore dell’Esercito - Dipartimento Impiego del Personale tramite e.message all’Ufficio Impiego competente per categoria. (2) Criteri di valutazione. La posizione di comandato deve rivestire carattere di eccezionalità e temporaneità e non deve riguardare sistematicamente il medesimo personale. Pertanto essa non deve in nessun caso costituire un “artifizio”, che preluda ad un trasferimento. Conseguentemente sono vietate quelle pratiche intese a sommare più posizioni di “comandato” inferiori a 120 giorni, intervallate da brevi soluzioni di 25 continuità, relative alla stessa persona. Eventuali eccezioni dovranno essere sottoposte al preventivo esame dello Stato Maggiore dell’Esercito – Dipartimento Impiego del Personale, che assumerà le determinazioni ritenute necessarie in merito, previo accertamento dell’assoluta indispensabilità del movimento temporaneo. In tale contesto, si precisa che l’istituto in argomento non è applicabile al personale VFP-1, in ragione della limitatezza della durata del loro periodo di servizio. Infatti, un’eventuale posizione di aggregato/comandato potrebbe essere percepito come un artifizio atto ad evitare un trasferimento in una sede non gradita, in elusione alla graduatoria di merito predisposta da PERSOMIL, con gli evidenti riflessi in materia di contenzioso che da tale situazione potrebbero determinarsi. Pertanto, eventuali specifiche esigenze dovranno essere proposte allo SME-DIPE sulla linea di comando. (3) Dipendenza amministrativa. Il personale “comandato” presso un Comando/Ente/Reparto dipende: − per l’impiego, dal Comando/Ente/Reparto stesso, nell’intendimento che tale personale sia utilizzato per l’assolvimento del servizio che ha determinato la posizione in titolo; − disciplinarmente, dal medesimo Comando/Ente/Reparto, qualora il rapporto di dipendenza non sia giornaliero e sia regolarizzato con formali provvedimenti amministrativi. (4) Comunicazioni. Secondo schema in All. M. b. Personale comandato per un periodo superiore a 120 giorni o in Area d’impiego diversa da quella di appartenenza. Il Vertice dell’Area d’Impiego che, per esigenze di servizio, ha la necessità di comandare personale dipendente per un periodo complessivamente superiore a 120 giorni o in altra Area di impiego, deve chiedere preventivamente allo Stato Maggiore – Dipartimento Impiego del Personale la relativa determinazione, indicandone la motivazione, e potranno dar corso al movimento solo dopo che sia stato regolarizzato formalmente il provvedimento amministrativo da parte dello SME. POSIZIONE DI COMANDATO (all’estero) Per quanto concerne la posizione di “comandato” relativa al personale impiegato all’estero, restano valide le disposizioni contenute nella Direttiva SME PERS 2001 (parte II). Al riguardo, il Capo di SME, periodicamente, provvede a conferire a varie Autorità militari la delega alla firma degli ordini di missione. Pertanto, la competenza in materia è suscettibile di variazioni in base alle esigenze del momento. In ambito Stato Maggiore dell’Esercito, i suddetti decreti di delega (a firma del Capo di SME) vengono predisposti dal Reparto Pianificazione Generale e Finanziaria – Uf. Pro.Fi.Bi.Sta.. 26 CAPITOLO V PERSONALE GIUDICATO PARZIALMENTE NON IDONEO AL SERVIZIO MILITARE INCONDIZIONATO 1. PREMESSA La particolare materia è disciplinata dalla “Direttiva applicativa delle norme relative al personale militare giudicato inidoneo permanentemente al servizio militare incondizionato in modo parziale a seguito di lesioni, ferite ed infermità connesse con l’espletamento di compiti istituzionali”, emanata dallo SME in data 17 febbraio 2009 ed a tale documento si rimanda per una completa ed approfondita disamina della problematica. In questa sede, si ritiene opportuno richiamare alcuni concetti che comunque dovranno essere conosciuti dagli addetti al settore Personale. Al personale militare sottoposto ad accertamenti sanitari per la verifica dell’idoneità, per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio o per la concessione dell’equo indennizzo, può essere riconosciuto il giudizio di permanente inidoneità al servizio militare incondizionato in modo parziale. Qualora ricorra tale circostanza, le CMO competenti sono chiamate anche ad esplicitare valutazioni in ordine alla possibilità di impiego quale militare “inidoneo parzialmente” ed a fornire indicazioni sulle eventuali relative controindicazioni allo svolgimento di determinate attività. 2. PROCEDURA NEL CASO DI “INIDONEITÀ PARZIALE” DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO Dal momento in cui il verbale emesso dalla competente CMO viene ricevuto dall’EDR di appartenenza del militare, nel caso di dipendenza da causa di servizio, ha inizio il procedimento amministrativo di ufficio, del quale deve essere data comunicazione all’interessato oltre che al Dipartimento Impiego del Personale dello Stato Maggiore. In particolare, entro dieci giorni dalla ricezione del citato verbale, il Comando interessato dovrà: − comunicare all’interessato l’avvio del procedimento; − inviare al DIPE il citato verbale corredato della aggiornata documentazione matricolare del militare, di una relazioni contenente indicazioni di carattere tecnico-operativo e di eventuale dichiarazione/memoria resa dall’interessato (comprendente anche un eventuale elenco delle sedi di gradita assegnazione), informandone contestualmente la propria linea di comando. Entro 70 giorni dall’avvio del provvedimento amministrativo, la Commissione Consultiva Centrale, nominata annualmente dal Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, si riunirà per decretare a riguardo. In particolare, la Commissione dovrà esprimersi in merito a: − area di impiego cui destinare l’interessato; − Ente cui assegnarlo; − incarico da attribuirgli. Al termine di tale fase verrà emesso dal DIPE il relativo provvedimento di impiego. Il personale interessato, in attesa del provvedimento d’impiego, a cura dell’ EDR di appartenenza sarà: − posto “a disposizione per incarichi vari” ed impiegato in mansioni compatibili con il nuovo profilo sanitario, se in servizio permanente; 27 − impiegato “in mansioni compatibili con il nuovo profilo sanitario” qualora in ferma volontaria prefissata/ferma breve e per il quale trovi applicazione quanto disposto dal D.L. n. 393/2000. In considerazione dell’imprescindibilità della riconosciuta dipendenza dell’infermità inabilitante da causa di servizio, il sopra descritto iter dovrà essere avviato solo dal momento della decretazione di tale dipendenza da parte della competente Direzione Generale. In attesa di tale decretazione, nel caso in cui invece sia già stata riconosciuta la parziale inidoneità, il personale in: − servizio permanente sarà posto in aspettativa, anche oltre i limiti massimi previsti dalla normativa vigente; − ferma volontaria prefissata/ferma breve, sarà collocato in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura, e, a domanda, essere trattenuto alle armi con ulteriori rafferme annuali, fino alla definizione della pratica medico-legale. Qualora la dipendenza da causa di servizio non venisse riscontrata, il personale cessa dal servizio e viene posto nella categoria della riserva in data corrispondente a quella della notifica all’interessato. 3. LINEAMENTI D’IMPIEGO L’impiego del personale costituisce l’utilizzazione motivata del personale mediante la sua collocazione più appropriata nella struttura della Forza Armata, degli Enti interforze ed internazionale e degli Enti ove è presente la componente dell’Esercito. In tale quadro, pur nella preliminare considerazione che non esistono posizioni organiche specifiche da destinare al personale “parzialmente inidoneo”, occorre evidenziare che anche il personale con particolari limitazioni fisiche può decisamente risultare produttivo, se impiegato in servizi compatibili con le citate limitazioni, senza per questo configurare forme meramente assistenziali. Inoltre, al fine di garantire ai militari in argomento la possibilità di fornire il proprio apporto e contributo nell’assolvimento dei compiti istituzionali e, nel contempo, preservare gli stessi da attività che, in relazione alla particolare infermità, potrebbero peggiorarne il quadro clinico, dovrà essere posta particolare attenzione nell’individuazione di tutte quelle attività, sia addestrative che operative, che possano essere praticate senza nocumento per l’interessato. Pertanto, in tutti i casi ove ciò sia possibile, sarà fatto ogni sforzo per permettere l’impiego del personale “parzialmente inidoneo” presso gli EDR dell’Area Operativa, valutando caso per caso, in maniera approfondita e coerente, le reali capacità residue del militare con limitazioni fisiche. In tale contesto, appare evidente come venga ad assumere una rilevanza particolare l’azione del Comandante, primo responsabile dell’impiego del personale a lui assegnato, il quale dovrà cercare in ogni modo possibile di rendere le esigenze sopra citate compatibili tra di loro, avvalendosi anche delle particolari competenze fornite dagli organi sanitari a sua disposizione. 28 CAPITOLO VI ASSEGNAZIONE UFFICIALI 1. ALL’ARMA ED ALLA SPECIALITA’ DEGLI ASSEGNAZIONE ALL’ARMA a. Attuazione. Gli Ufficiali del ruolo normale e del ruolo speciale vengono assegnati alle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni con determinazione del Capo di SME, all’atto della nomina ad Ufficiale. b. Variazioni. L’assegnazione all’Arma e le eventuali successive modificazioni costituiscono variazione matricolare. 2. ASSEGNAZIONE ALLA SPECIALITA’ a. Attuazione. Le Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni comprendono le seguenti specialità: − Arma di fanteria: granatieri, bersaglieri, alpini, paracadutisti, lagunari e AVES; − Arma di cavalleria: cavalieri di linea, carristi e AVES; − Arma di artiglieria: artiglieri terrestri, artiglieri contraerei e AVES; − Arma del genio: pionieri, guastatori, pontieri, ferrovieri e AVES; − Arma delle trasmissioni: specialisti in telematica, specialisti in guerra elettronica e AVES. L’assegnazione alle specialità è un provvedimento di impiego, la cui competenza risale a SME-DIPE. La specialità viene assegnata durante i corsi di Formazione, previo accertamento dei requisiti psico-fisici previsti. b. Variazioni. (1) Il personale assume la specialità del reparto di appartenenza. L’assunzione della specialità ed i successivi cambiamenti, costituiscono variazione matricolare e per ogni Ufficiale delle varie Armi (fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni) si deve sempre riportare nelle comunicazioni scritte la relativa specialità utilizzando le previste abbreviazioni. (2) Il personale militare che presta servizio “fuori corpo”, mantiene la specialità dell’ultimo reparto di appartenenza. E’ data facoltà, comunque, a tale tipologia di personale “fuori corpo” di inoltrare specifica istanza a SME-DIPE, al fine di essere riassegnato alla specialità originariamente attribuitagli, a condizione che l’interessato abbia prestato servizio presso un Reparto di questa specialità per un periodo minimo di tre anni anche non continuativi. 29 ASSEGNAZIONE DELLA SPECIALIZZAZIONE, INCARICO PRINCIPALE POSIZIONE ORGANICA AI SOTTUFFICIALI DEL RUOLO MARESCIALLI E DEL RUOLO SERGENTI 1. RUOLO MARESCIALLI a. Attuazione. I Sottufficiali del Ruolo Marescialli vengono assegnati ai Corsi di Laurea (pertanto alle relative Specializzazioni SANITA’ e COMANDO) subito dopo l’incorporazione, in tempo utile per l’iscrizione degli stessi ai suddetti Corsi1. La Competenza della relativa determinazione risale ad un’apposita Commissione nominata da SME-DIPE. Al termine del 1° anno di corso e nell’ambito della Specializzazione precedentemente attribuita, gli Allievi Marescialli vengono assegnati alla rispettiva “arma-specialità” / “Incarico Principale – Posizione Organica”. La competenza della relativa determinazione risale ad un’apposita Commissione nominata dalla Direzione Generale per il Personale Militare. b. Variazioni. L’assegnazione della citata Specializzazione, dell’Incarico Principale e della Posizione Organica e le eventuali successive modificazioni costituiscono variazioni che devono essere apportate sulla documentazione matricolare, secondo le modalità prescritte nelle vigenti specifiche Direttive. 2. RUOLO SERGENTI a. Attuazione. I Sottufficiali del Ruolo Sergenti vengono assegnati alla Specializzazione di OPERATORI, TECNICI o RIPARATORI e ad un Incarico Principale e Posizione Organica ad essa correlata al termine della “fase basica” del Corso svolto presso l’80° RAV “Roma” in Cassino. La competenza della relativa determinazione risale ad un’apposita Commissione nominata dalla Direzione Generale per il Personale Militare. b. Variazioni. L’assegnazione della citata Specializzazione, dell’Incarico Principale e della Posizione Organica e le eventuali successive modificazioni costituiscono variazioni che devono essere apportate sulla documentazione matricolare, secondo le modalità prescritte nelle vigenti specifiche Direttive. 3. VARIE I SU. del Ruolo Marescialli e del Ruolo Sergenti assumono l’Arma e la specialità del corpo dove prestano servizio. In caso di trasferimenti/assegnazioni ad Enti “pluriarma”, il personale in questione manterrà l’Arma e la specialità dell’ultimo corpo dove ha prestato servizio. 1 Variante introdotta a partire dal 9 Corso “Pubblico” / 6 “Interno” con la Direttiva n. 3005 Rec 2 05.02.11/03 in data 19 luglio 2006 di SME – RAGEP – Ufficio Reclutamento concernente “L’assegnazione degli Allievi Marescialli ai Corsi di Laurea”. 30 CAPITOLO VII RIQUALIFICAZIONE DEI SOTTUFFICIALI 1. PREMESSA: CONCETTO DI RIQUALIFICAZIONE E RISPECIALIZZAZIONE Al fine di dirimere eventuali dubbi in merito al concetto di “riqualificazione” e di “rispecializzazione” si precisa che: - la “riqualificazione” (c.d. ordinaria) è quel provvedimento, emesso dallo SME-DIPE in seguito alla frequenza (con esito favorevole) di un apposito corso da parte di un dato Sottufficiale, che abilita lo stesso allo svolgimento di nuove mansioni previste per una data posizione organica, diversa da quella precedentemente attribuita, ma che rientra tra quelle della medesima specializzazione di provenienza; - la “rispecializzazione” è quel provvedimento, emesso dallo SME-DIPE in seguito alla frequenza (con esito favorevole) di un apposito corso da parte di un dato Sottufficiale, che abilita lo stesso allo svolgimento di nuove mansioni previste per una data posizione organica, diversa da quella precedentemente attribuita e che rientra tra quelle di una specializzazione diversa da quella di provenienza. In questi termini appare evidente che detta distinzione, ancorché concettualmente importantissima, assume un carattere eminentemente formale/lessicale in quanto, ai fini pratici, non sussistono differenze sostanziali in termini di corsi da svolgere e tanto meno nell’iter procedurale da intraprendere. Pertanto il termine “riqualificazione” potrà essere univocamente adottato in riferimento ad entrambe le casistiche fin qui esposte. In tale contesto e per completezza di trattazione è anche opportuno evidenziare che, per i Sottufficiali del ruolo Marescialli del c.d. “precedente iter” e per quelli del ruolo Sergenti, oltre alla c.d. procedura “ordinaria” è prevista anche la “procedura straordinaria”, che non contempla la frequenza di corsi ma soltanto la sanzione di specifiche “situazioni di fatto” (Direttiva per la riqualificazione dei Sottufficiali - fino al 77° Corso AS di SME – Reparto Impiego del Personale – Ufficio Impiego Sottufficiali e Personale Civile - Ed. 2002 e Direttiva per la riqualificazione dei sottufficiali del ruolo Sergenti di SME – DIPE – Ufficio Impiego Sottufficiali e Personale Civile – ed. 2005). Peraltro, in merito all’ulteriore “procedura ridotta” (che prevede la frequenza di corsi di breve durata fondati su specifici pregressi culturali/professionali) già contemplata nella suddetta direttiva, si precisa che deve intendersi abrogata con effetto immediato, in quanto riconducibile, a seconda delle casistiche e delle valutazioni dello SME-DIPE, nelle suddette procedure “ordinaria” ovvero “straordinaria”. 2. VINCOLI, CASISTICHE E CONDIZIONI DI APPLICABILITA’ La “riqualificazione” rappresenta un provvedimento d’impiego a cui deve essere dato corso soltanto per sopperire a reali esigenze funzionali e che in nessun caso deve essere avviato per rispondere a esigenze di carattere personale. In ordine alle motivazioni che sottendono alla riqualificazione dei Sottufficiali, sono distinte le seguenti casistiche: - esigenze straordinarie (esoneri per: “inidoneità permanente a uno specifico incarico” ovvero laddove necessario - per “inidoneità permanente al servizio militare in modo parziale”, 31 riconfigurazione delle Tabelle Organiche dell’Ente/Reparto di appartenenza, reimpiego in altro Ente/Reparto, ecc...); - esigenze delle Aree d’Impiego (perequazione in ambito Ente/Reparto); - esigenze di Forza Armata (reimpiego negli Organi Centrali e per particolari esigenze contingenti di Forza Armata, casistiche specifiche valutate a ragion veduta dallo SME-DIPEUfficio Impiego Sottufficiali e Personale Civile); - esigenze connesse con l’applicabilità delle nuove procedure di trattazione delle istanze di trasferimento “ordinarie” avanzate dal personale (le modalità e i vincoli saranno di volta in volta indicati nella circolare applicativa dell’anno in corso). Preme sottolineare che per il personale proveniente dal: - Ruolo Marescialli del “precedente iter” sarà possibile procedere con le riqualificazioni nelle posizioni organiche di qualsiasi specializzazione; - Ruolo Marescialli del “nuovo iter” sarà possibile procedere con le riqualificazioni (più propriamente definite “qualificazioni”, così come sancito nella direttiva “Profili d’impiego dei Sottufficiali del ruolo marescialli “nuovo iter” della specializzazione comando” e degli Ufficiali subalterni del ruolo speciale delle varie armi e dell’arma dei trasporti e dei materiali ed. 2006) nelle posizioni organiche delle sole specializzazioni COMANDO e SANITA’; - Ruolo Sergenti sarà possibile procedere con le riqualificazioni nelle posizioni organiche delle sole specializzazioni OPERATORI, TECNICI e RIPARATORI. Nello specifico i vincoli, le casistiche e le condizioni di applicabilità per la riqualificazione/qualificazione sono regolamentate, a seconda della tipologia di Sottufficiali di cui trattasi, rispettivamente dalle seguenti direttive: - ruolo Marescialli “precedente iter”: Direttiva per la riqualificazione dei Sottufficiali (fino al 77° Corso AS) di SME – RIP – Ufficio Impiego Sottufficiali e Personale Civile - ed. 2002 (e successive integrazioni/varianti); - ruolo Marescialli “nuovo iter”: Profili d’impiego dei Sottufficiali del ruolo Marescialli “nuovo iter” della specializzazione comando” e degli Ufficiali subalterni del ruolo speciale delle varie armi e dell’arma dei trasporti e dei materiali di SME – DIPE – Ufficio Impiego Sottufficiali e Personale Civile - ed. 2006 (e successive integrazioni/varianti); - ruolo Sergenti: Direttiva per la riqualificazione dei sottufficiali del ruolo Sergenti di SME – DIPE – Ufficio Impiego Sottufficiali e Personale Civile – ed. 2005 (e successive integrazioni/varianti); - a fattor comune: ulteriori direttive/circolari già emanate ovvero che saranno di volta in volta emanate al riguardo dallo SME – DIPE – Ufficio Impiego Sottufficiali e Personale Civile. 3. PROCEDURE PER LA RIQUALIFICAZIONE Come già indicato nel precedente para 1, per avviare l’iter di riqualificazione dei Sottufficiali è possibile dare corso a due possibili procedure: - ordinaria; - straordinaria. Fermo restando quanto disposto con le specifiche direttive emanate a riguardo in merito ai criteri/vincoli/casistiche/condizioni di applicabilità (Direttiva per la riqualificazione dei Sottufficiali - fino al 77° Corso AS di SME – RIP – Ufficio Impiego Sottufficiali e Personale Civile - ed. 2002 e successive integrazioni/varianti, Direttiva per la riqualificazione dei sottufficiali del ruolo Sergenti di SME – DIPE – Ufficio Impiego Sottufficiali e Personale Civile – ed. 2005 e successive integrazioni/varianti e “Profili d’impiego dei Sottufficiali del ruolo 32 marescialli “nuovo iter” della specializzazione comando” e degli Ufficiali subalterni del ruolo speciale delle varie armi e dell’arma dei trasporti e dei materiali - ed. 2006 e successive integrazioni/varianti) si precisa che, in merito alle modalità di avvio della procedura di: - qualificazione/riqualificazione “ordinaria”, l’invio dei “Piani annuali delle qualificazioni/riqualificazioni ordinarie” (PAQ/PAR) dovrà avvenire secondo le disposizioni emanate annualmente nel quadro della “Direttiva per la formazione avanzata” e delle specifiche disposizioni applicative di dettaglio ad essa correlate di volta in volta emanate dallo SME-DIPE, al fine di procedere alla pianificazione dei corsi da svolgere nel quadro dell’esercizio finanziario dell’anno in considerazione; - riqualificazione “straordinaria”, che le relative istanze di riqualificazione, a far data dal 2008, dovranno essere inviate dagli EDR direttamente allo SME-DIPE-Ufficio Impiego Sottufficiali e Personale Civile, informando per conoscenza la rispettiva linea gerarchica; dette istanze dovranno essere inviate dai vari EDR, entro il mese di aprile/agosto/dicembre di ogni anno, a corredo del “Piano aperiodico delle riqualificazioni previa procedura “straordinaria” (P.A.R.S.)”, prodotto in un’unica soluzione sia per il personale del ruolo Marescialli “precedente iter” sia per quello del ruolo Sergenti. 33 CAPITOLO VIII ATTIVITA’ AVIOLANCISTICA CONTINUATIVA 1. DEFINIZIONE L’attività aviolancistica continuativa costituisce l‘addestramento periodico cui sono interessati i paracadutisti militari “fuori corpo”, al fine di mantenere i livelli operativi previsti per l’impiego nelle Aviotruppe. Lo svolgimento di tale attività, oltre alle implicazioni relative all’impiego, comporta anche, come noto, effetti di natura economica (c.d. “indennità per paracadutisti militari fuori corpo”). Per tali aspetti, valgono le disposizioni di legge (da ultimo, D.P.R. 13 giugno 2002 n. 163), nonché quelle applicative emanate da PERSOMIL (1). 2. LIVELLO DECISIONALE/COMPETENZE La procedura per l’assegnazione del personale interessato all’attività di aviolancio e allo svolgimento della stessa (vedasi successivo capo 3. a. (1)) prevede specifiche competenze. In particolare: − lo SME-DIPE emana i provvedimenti di assegnazione del personale al Centro Addestramento Paracadutismo in PISA, dove è previsto lo svolgimento dell’attività aviolancistica a seguito di preventiva e specifica autorizzazione rilasciata dal Comando FOTER; − il Comando FOTER è l’organo tecnico che provvede a: • verificare che il personale che chiede di effettuare l’attività in argomento sia in possesso dei requisiti previsti dalla presente Direttiva, nonché dalle altre eventuali normative di settore; • rilasciare l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività aviolancistica continuativa; • riconoscere la causa di forza di maggiore al personale. Al riguardo, ovviamente la concessione del riconoscimento è limitata al personale precedentemente segnalatosi per l’esecuzione dell’attività aviolancistica continuativa; − il Centro Addestramento di Paracadutismo, sulla base delle indicazioni fornite dallo SME-Reparto Impiego delle Forze/COE (per gli aspetti addestrativi e finanziari) e da COMFOTER, dirama, nel corso del 4° trimestre di ogni anno, la programmazione dell’attività aviolancistica a beneficio del personale di cui trattasi, riferita all’anno successivo. 3. MODALITA’ ESECUTIVE a. Criteri per la concessione dell’autorizzazione. (1) Requisiti minimi. Il personale militare in spe già in servizio presso i Reparti paracadutisti di F.A./Interforze può svolgere, a domanda, attività aviolancistica continuativa “fuori corpo” se in possesso dei seguenti requisiti: − status: Ufficiali, Sottufficiali e Volontari in spe, già in servizio nelle Aviotruppe; − qualifica: paracadutista militare, ai sensi della Pub. n. 6479 ediz. 1992 di ISPEFAC; (1) Circolari DGPM/IV/12^/149300/30 in data 5 ottobre 2002 e DGPM/IV/12^/156219/50 in data 18 dicembre 2002. 34 − idoneità psicofisica: idoneo quale paracadutista; − esperienza: permanenza nella forza effettiva di reparti paracadutisti di F.A./Interforze non inferiore a 3 anni, anche non consecutivi; − rendimento: • documentazione caratteristica con qualifica “eccellente” negli ultimi 3 anni; • parere favorevole del competente Comando delle Aviotruppe di F.A./Interforze (Cdo B. par. “Folgore”, Cdo 4° rgt. alp. par. ovvero COFS). (2) Permanenza nella posizione di paracadutista militare “fuori corpo”. (a) Il reimpiego nelle Aviotruppe non appare più remunerativo per la F.A., allorché il personale abbia trascorso un periodo di tempo eccessivamente lungo fuori dei reparti paracadutisti (in particolare, quando il personale non abbia maturato una pregressa lunga esperienza professionale nella specialità). Pertanto, la permanenza nella posizione di paracadutista militare “fuori corpo” è definita secondo i seguenti criteri: − personale effettivo a reparti delle Aviotruppe per un periodo da 3 a 10 anni: 10 anni; al termine del citato periodo temporale, il Comando FOTER procederà con immediatezza ad attivare la procedura di revoca a svolgere l’attività in argomento per i militari interessati; − personale effettivo a reparti delle Aviotruppe per un periodo superiore a 10 anni: nessuna limitazione temporale. (b) L’eventuale riassegnazione a reparti della Specialità interrompe il periodo di permanenza nella posizione “fuori corpo” (2). Tale posizione può essere riassunta successivamente – anche più volte, in caso di nuovi trasferimenti ad Enti/reparti non delle Aviotruppe – e mantenuta, ogni volta, per un periodo di 10 anni, ovvero superiore, in applicazione del criterio sopra indicato. (3) Calcolo del servizio prestato nelle Aviotruppe. Ai fini del calcolo del servizio prestato nelle Aviotruppe si applicano i seguenti criteri: − si sommano tutti i periodi di servizio prestato, anche con soluzione di continuità, nella forza effettiva di Unità paracadutisti; − la somma così ottenuta (espressa in anni, mesi e giorni) esprime il periodo di servizio computabile ai fini della permanenza nella posizione di paracadutista militare “fuori corpo”. b. Procedura per l’autorizzazione. L’iter, obbligatorio anche per il personale precedentemente autorizzato a svolgere attività addestrativa nella posizione di paracadutista “fuori corpo”, si articola nelle seguenti fasi: − istanza dell’interessato (All. N), corredata di: (2) ciò significando che anche per il personale che ha acquisito permanentemente la qualifica di paracadutista “fuori corpo” in forza di precedenti decretazioni, decade da tale status. Gli Uffici Impiego del DIPE, al riguardo, invieranno copia dei dispacci di trasferimento dei paracadutisti (U. SU. e Tr.) anche all’Ufficio Addestramento del Comando delle Forze Operative Terrestri. 35 • • − − − c. stralcio della documentazione matricolare attestante i periodi temporali svolti nell’ambito delle Aviotruppe, rilasciata, per copia conforme, dall’Ente presso cui è impiegato l’interessato; computo dei periodi di effettivo impiego presso reparti delle Aviotruppe, sottoscritto dal Cte di Corpo/Capo Ufficio (apd. 1 All. N); valutazione della stessa a cura del Comando FOTER, che tiene conto del parere tecnico del competente Comando delle Aviotruppe di Forza Armata/Interforze (All. O); rilascio, a cura del Comando FOTER, dell’autorizzazione, per le finalità di cui all’art. 5, comma 4 della L. n. 78/1983 e successive modifiche (valida per un periodo di 10 anni, ovvero senza limitazione temporale, in base ai criteri di valutazione indicati al precedente punto a. (2) (a)) (All. P); emanazione, a cura dello SME-DIPE, del provvedimento di assegnazione dell’interessato al Ce. Add. Par. di PISA, per il periodo di tempo necessario allo svolgimento dell’attività (All. Q). Adesione dell’interessato alle attività programmate. Il personale autorizzato a svolgere attività aviolancistica continuativa, sulla base del programma annualmente diramato dal Centro Addestramento Paracadutismo, dovrà segnalarsi per svolgere la suddetta attività, indicando per ogni semestre un turno principale e un turno di riserva (All. R). d. Decadenza dalla posizione di paracadutista “fuori corpo” (All. S). E’ prevista, con carattere d’automatismo, nelle ipotesi di: − − − − riassegnazione in un Ente delle Aviotruppe; cessazione dal servizio; non idoneità permanente al lancio; mancata: • • • 4. adesione alle attività programmate annualmente dal Centro Addestramento Paracadutismo per 2 anni consecutivi, a meno di comprovati motivi di salute/di servizio, attestati dal Comandante di corpo, che abbiano impossibilitato il personale interessato all’inoltro della richiesta. Al riguardo, la documentazione eventualmente prodotta dal militare dovrà essere valutata dal COMFOTER; richiesta di riconoscimento della causa di forza maggiore per 4 semestri consecutivi; disponibilità all’impiego quale augmentees. ATTIVITA’ AVIOLANCISTICA FUORI CORPO ALL’ESTERO a. I paracadutisti militari ”fuori corpo” possono svolgere attività aviolancistica presso Eserciti di altri Paesi e Missioni Italiane all’estero, valida a tutti gli effetti per l’attività minima prevista per attività addestrative e/o di scambio. Gli interessati dovranno chiedere specifica autorizzazione al Comando FOTER ed al III Reparto Impiego delle Forze/COE dello Stato Maggiore dell’Esercito (All. T). b. Le comunicazioni dei lanci effettuati all’estero devono essere inviate al Ce. Add. Par. per la registrazione. Esse saranno valide ai fini matricolari ed amministrativi solo se l’attività 36 sarà stata attestata dalla competente Autorità Militare del Paese interessato. Di ciò deve tenere conto il Ce. Add. Par., nel comunicare gli stralci dei lanci “fuori corpo” agli Enti che li amministrano. c. I paracadutisti militari “fuori corpo” destinati (ovvero già in servizio) all’estero dovranno richiedere comunque, tramite il proprio Comandante di Corpo, la partecipazione ai turni di attività aviolancistica - principale e di riserva - programmata presso il Ce. Add. Par., in modo da garantire la partecipazione, in concreto, all’attività medesima. d. Gli Addetti Militari e/o superiori gerarchici nazionali dovranno agevolare gli interessati, consentendo loro di svolgere la prescritta attività, prioritariamente, inviandoli al Ce. Add. Par. nei turni programmati (gli interessati saranno inviati in servizio isolato in Italia, con foglio di viaggio specifico per l’effettuazione di attività aviolancistica). All’uopo, i Comandi dovranno provvedere autonomamente a richiedere per tempo, nell’ambito della specifica programmazione finanziaria, i fondi necessari per la copertura finanziaria dell’esigenza. L’eventuale impossibilità di effettuare attività aviolancistica in Patria durante il periodo di servizio all’estero, può costituire motivo di riconoscimento della “causa di forza maggiore” per il personale interessato. 5. MANCATO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ AVIOLANCISTICA MINIMA PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE a. Competenza. Il Comando FOTER è competente a riconoscere la dipendenza da causa di forza maggiore dell’attività aviolancistica minima non effettuata dai paracadutisti militari “fuori corpo”. L’eventuale riconoscimento della causa di forza maggiore farà seguito a specifiche istanze individuali, opportunamente motivate. b. Presentazione dell’istanza. I paracadutisti militari “fuori corpo”, che non hanno effettuato ovvero completato l’attività minima semestrale, devono presentare l’istanza di riconoscimento della causa di forza maggiore, da inoltrare al Comando FOTER (All. U), corredata dei pareri dei superiori gerarchici sino a livello di Cte di Corpo e della necessaria documentazione probatoria (certificati medici, dichiarazioni dei superiori, copia della segnalazione relativa ai turni, etc.). Le domande devono essere presentate al termine del semestre utile per il recupero dell’attività non svolta ovvero entro i sei mesi successivi. c. Valutazione. Poiché l’attività aviolancistica minima non effettuata in un dato semestre può essere recuperata nel semestre successivo, le istanze di cui sopra saranno valutate dal Comando FOTER in base a criteri di eccezionalità (cancellazione di esercitazioni, motivi di servizio o non idoneità fisica debitamente documentati, etc.). Si precisa che solo i lanci effettuati dopo i tre previsti quale attività minima per un dato semestre possono essere accreditati al semestre precedente. d. Varie. I paracadutisti militari autorizzati “fuori corpo”, con cadenza annuale (entro il mese di gennaio) all’atto della prevista compilazione della disponibilità al reimpiego nella aviotruppe, dovranno dichiarare anche la propria disponibilità ad essere impiegati quali augmentees nell’ambito di esercitazioni, operazioni in territorio nazionale/estero ed a sottoporsi ai connessi iter/percorsi formativi ritenuti opportuni dallo SME. Tale dichiarazione dovrà essere inviata al COMFOTER-Ufficio Addestramento ed allo SME37 e. DIPE (Ufficio Impiego competente in funzione della categoria di appartenenza del militare) (Apd. 2 All. N). Tale disposizione non si applica agli Ufficiali Generali. Disposizioni particolari − − Al fine di snellire l’iter per il riconoscimento della causa di forza maggiore, per annullamento dell’attività, mancanza di velivoli o altra motivazione sancita dal Comando delle FOTER il messaggio emanato al riguardo dal citato Comando di Vertice d’Area dovrà essere considerato valido per la concessione della relativa causa di forza maggiore, per il solo personale che ha presentato nei termini previsti specifica istanza di inserimento ai turni di lancio programmati e che non abbia potuto recuperare nei termini previsti l’attività per cui chiede il riconoscimento; gli interessati, pertanto, nel caso di specie, non dovranno presentare alcuna istanza al COMFOTER, ma, tramite il proprio Comandante di Corpo, dovranno attivare le previste annotazioni/variazioni matricolari. per un limitato numero di personale impiegato in particolari posizioni con rilevanza nazionale/internazionale ovvero di Comando, i cui impegni di servizio non consentano di svolgere l’attività aviolancistica nei turni regolarmente programmati dal COMFOTER, può essere richiesta, previa segnalazione annuale, di effettuare la stessa “fuori turno” indicandone le motivazioni, che dovranno essere corredate del parere del rispettivo Comandante di Corpo. Il COMFOTER valuterà tali istanze secondo criteri di eccezionalità (motivi di servizio o non idoneità fisica debitamente documentati etc.), sentito il parere di fattibilità del Ce. Add. Par.; − lo SME si riserva la possibilità di autorizzare in forma centralizzata il personale in servizio presso gli Organi Centrali ad effettuare gli aviolanci fuori turno ovvero con unità diverse dal Ce. Add. Par., qualora richiesto dalla situazione contingente. Le suddette autorizzazioni hanno validità annuale (un anno solare). − − Il personale in uscita dai reparti delle Aviotruppe/Forze Speciali/FOS “a domanda” non può chiedere di essere riconosciuto paracadutista militare fuori corpo. Da tale limitazione è escluso il personale che viene trasferito per motivi gravi ed urgenti (All. “H” al T.U. ed. ’08 e L. n. 104/92). Il Ce. Add. Par. (oltre a svolgere le specifiche incombenze di carattere organizzativo-procedurale) deve provvedere a segnalare al COMFOTER e per conoscenza allo SME-DIPE l’elenco del personale che: • • − − segnalatosi per svolgere l’attività, non si è presentato senza fornire alcuna motivazione al riguardo; al 31 dic. di ogni anno non si è segnalato per l’attività aviolancistica continuativa per l’anno successivo, per l’avvio della prevista procedura di revoca dell’autorizzazione a svolgere tale attività. Mancato svolgimento dell’attività aviolancistica minima per motivi di servizio per il personale effettivo presso i reparti della Brigata “Folgore”, il 26° REOS, il 4° rgt. alp. par., il COFS e l’Ufficio Addestramento del COMFOTER: l’attività in argomento potrà essere disposta/sanata a cura dei rispettivi Comandanti di Corpo. Il personale in uscita dai reparti delle aviotruppe a domanda ed assegnato, per esigenze istituzionali, in una posizione prevista per la specialità di appartenenza nell'ambito della sede richiesta, può presentare istanza di ammissione all'attività aviolancistica continuativa per il 38 personale fuori corpo, fermi restando i requisiti previsti per accedere a tale status (Prot. nr. 13228 Cod.id. 07/C-PI Ind.cl. 8.2.2.9 in data 08/11/2011). 39 CAPITOLO IX ATTIVITA’ DI VOLO E CONNESSA AL VOLO CAPO I – GENERALITÀ 1. DEFINIZIONE Possono essere ammessi allo svolgimento dell'attività di volo/connessa al volo gli U./SU. in possesso del brevetto militare di pilota e gli U./SU./VSP in possesso del brevetto militare di specialista purché rispettino le seguenti condizioni: − essere idonei al volo; − non essere in servizio presso le Unità di volo (1); − limitatamente ai SU., ricoprire una posizione organica specifica per l’attività di volo. 2. LIVELLO DECISIONALE Il COMFOTER, tramite il Comando Aviazione dell’Esercito, è l’organo tecnico competente a: − assegnare il personale alle Unità di volo per lo svolgimento dell’attività di volo/connessa al volo; − revocare tale concessione per riassegnazione presso un’Unità di volo, cessazione dal servizio, non idoneità al volo e altre situazioni/motivazioni che determinano la mancanza dei requisiti necessari per lo svolgimento dell’attività. Il suddetto Comando, con apposita circolare annuale, comunicherà l’assegnazione del personale interessato alle Unità di volo per lo svolgimento della specifica attività allo SME-DIPE, per la successiva sanzione. Il Comando Aviazione dell’Esercito è, inoltre, competente a verificare i contenuti dello specifico programma addestrativo teorico-pratico predisposto dal reparto di volo di volta in volta competente, nonché le relative modalità organizzative. CAPO II – MODALITÀ ESECUTIVE 1. REQUISITI Svolge attività di volo/connessa al volo il seguente personale, purché idoneo al volo e non in servizio presso le Unità di volo: − Ufficiali in possesso del brevetto di pilota militare dell’Esercito/specialista; − Sottufficiali in possesso del brevetto di pilota militare dell’EI e inquadrati nella posizione organica di “Pilota osservatore di elicottero” (è quindi da ritenersi escluso tutto il personale che, ancorché in possesso del citato brevetto, sia stato riqualificato in “altra” posizione organica); − Sottufficiali specializzati Tecnico Elettronico di Aeromobili (TEA) e Tecnico Meccanico di Aeromobili (TMA) e inquadrati nelle posizioni organiche di “Tecnico Elettronico di Aeromobili” e “Tecnico Meccanico di Aeromobili” (è quindi da ritenersi escluso tutto il personale che, ancorché in possesso dei citati brevetti di specializzazione, sia stato riqualificato in “altra” posizione organica); 1 Sono considerate Unità di volo ai sensi della Direttiva “Addestramento e qualifiche per gli equipaggi di volo dell’Aviazione dell’Esercito” del Comando Aviazione dell’Esercito (ed. 2008): il Comando dell’Aviazione dell’Esercito, il Comando Brigata AVES e il Centro Addestrativo AVES, il Comando Brigata Aeromobile “Friuli”, i rgt. AVES e i rgt. sost. AVES e altri Enti non di F.A. presso i quali il personale Pilota e/o Tecnico dell’AVES svolge attività di volo operativa/addestrativa continuativa. 40 − Volontari in servizio permanente specializzati Tecnico Elettronico di Aeromobili (TEA) e Tecnico Meccanico di Aeromobili (TMA) e inquadrati negli incarichi di “Aiuto Tecnico Elettronico di Aeromobili” e “Aiuto Tecnico Meccanico di Aeromobili” (è quindi da ritenersi escluso tutto il personale che, ancorché in possesso dei citati brevetti di specializzazione, sia stato riqualificato in “altri” incarichi). Al riguardo, si precisa che, al fine di limitare la fuoriuscita di personale dai reparti della specialità, non verranno ammessi allo svolgimento dell'attività di volo/connessa al volo gli U./SU./VSP trasferiti: − d'autorità in Unità non di volo, su indicazione degli interessati, nel quadro di provvedimenti ordinativi di soppressione/riconfigurazione di Enti/Comandi/Reparti; − "a domanda" in Unità non di volo. Con particolare riferimento al personale trasferito “a domanda” in unità non di volo ed assegnato, per esigenze istituzionali, in una p.o. prevista per la specialità di appartenenza nell'ambito della sede richiesta2 si sottolinea inoltre che può presentare istanza di ammissione all'attività di volo/connessa al volo in relazione alle qualifiche possedute nel rispetto della procedura (valida unicamente per tale tipologia di personale, mentre per il restante rimane in vigore la procedura di cui al seguente para.) che prevede l’inoltro dell’istanza tramite Cte di Corpo al DIPE, Uf. Imp. della categoria di appartenenza, che procederà alla relativa sanzione previo parere del COMFOTER e COMAVES. In particolare, l’ammissione all’attività di volo/connessa al volo comporterà per il personale: − Pilota: la percezione dell’indennità di aeronavigazione (ex art. 5 Legge 78/83); − Specialista: la percezione dell’indennità di volo (ex art. 6 Legge 78/83 e Circ. n. 7130/T.E.B. del 29 marzo 1983 di DGUE), a condizione che venga inserito, a cura dell’Unità AVES di assegnazione, negli Equipaggi Fissi di Volo dell’Unità stessa, per lo svolgimento dell’attività connessa al volo (tale inserimento costituisce condicio sine qua non per la corresponsione dell’indennità in parola). Al personale pilota e specialista nelle condizioni di cui sopra, non potrà, comunque, essere corrisposta l’“indennità supplementare per pronto intervento aereo”, tenuto conto che mancano i requisiti dell’effettiva assegnazione all’Unità di volo e del mantenimento in stato costante di pronto intervento previsti dal quadro normativo vigente (ex art. 13 Legge 78/83). 2. PROCEDURA (a) Il Comandante di Corpo degli Ufficiali/Sottufficiali di cui al precedente paragrafo, il giorno successivo a quello dell’assunzione in forza dell’interessato, deve comunicare al Comando Aviazione dell’Esercito il nominativo del militare, unitamente alle relative abilitazioni/specializzazioni possedute. Il Comandante di Corpo è anche responsabile della comunicazione al Comando AVES di qualsiasi variazione che riguardi il personale in argomento e che abbia attinenza con lo svolgimento dell’attività di volo/connessa al volo (impiego all’estero, provvedimenti sanitari, etc.). (b) Il Comando Aviazione dell’Esercito, valutati: − i requisiti e le abilitazioni/specializzazioni possedute dal personale; − l’assenza di eventuali fattori ostativi di carattere sanitario/disciplinare; 2 E’ considerata una p.o. “targata” AVES quella per la quale le Tabelle Organiche Ordinative dell’E/D/R di assegnazione prescrivono, anche per l’equipollenza, il solo impiego dell’ U./SU. pilota/Specialista AVES (codificazione: “ae” per Ufficiali; incarico principale “Specialista AVES” per SU. - COD SP “CO” COD IP “08” COD PO “01/02/03/04/05” e schema di conversione come specificato nella circolare O/SU 2012 prot. n. 878/151/5.6.1 del 1 marzo 2012 di RPGF - OF). 41 − le possibilità in termini di ore/volo per ciascuna tipologia di macchina delle Unità di volo (comprese le Unità della Brigata Aeromobile “Friuli” ed i rgt. di sost. AVES), assegna il personale ad una Unità di volo (lettera in All. V) che, per tipo di macchina in dotazione e ore/volo disponibili, possa garantire la possibilità di svolgere l’attività addestrativa, dandone contestuale comunicazione allo SME-DIPE. Tale comunicazione riporterà: − l’Unità presso la quale l’Ufficiale/Sottufficiale/VSP AVES, in relazione alle proprie abilitazioni/specializzazioni, è stato assegnato per lo svolgimento dell’attività di volo o ad essa connessa; − la data di decorrenza dell’assegnazione all’Unità di volo dell’U./SU./VSP. Parimenti, al sopraggiungere di variazioni tali da comportare la revoca della suddetta assegnazione, il Comando dell’Aviazione dell’Esercito dovrà darne pronta comunicazione anche allo Stato Maggiore dell’Esercito – Dipartimento Impiego del Personale. (c) In linea di principio, il personale deve essere assegnato per il volo all’unità organica dell’Area di Impiego, salvo i casi di mancato possesso delle abilitazioni sugli aeromobili in organico. 3. PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE ED ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ Al fine di mantenere un adeguato livello di preparazione tecnico-professionale, nonché dare la giusta motivazione al personale che si trova ad operare per esigenze istituzionali in contesti posti al di fuori dell’ambito AVES, i Comandanti delle Unità che assumono “in forza” il Pilota/Specialista/Tecnico AVES per lo svolgimento dell’attività di volo o ad essa connessa devono comunicare all’interessato, entro il 20 dicembre di ogni anno, i periodi di presumibile svolgimento dell’attività addestrativa in questione nel corso dei due semestri successivi dandone definitiva conferma alla vigilia dell’effettuazione delle attività stesse, ovvero rendendo noti i motivi ostativi al suo svolgimento. 4. MANCATO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ ADDESTRATIVA MINIMA In caso di mancato svolgimento della minima attività di volo prevista per ogni semestre dovuto a cause indipendenti dalla volontà dell’interessato, il Comandante dell’Aviazione dell’Esercito è l’unica Autorità competente a riconoscere e sanzionare il sussistere della “causa di forza maggiore” per il mancato svolgimento dell’attività di volo o connessa al volo nonché a definire le procedure per ottenere tale riconoscimento. 5. VARIE Gli Ufficiali ed i Sottufficiali dell’Aviazione dell’Esercito (Pilota/Specialista/Tecnico AVES) all’atto del trasferimento presso un E/D/R esterno ai Reparti AVES, dovranno dichiarare anche la propria disponibilità ad essere impiegati quale augmentees nell’ambito di esercitazioni, operazioni in territorio nazionale/estero ed a sottoporsi ai connessi iter/percorsi formativi ritenuti opportuni dallo SME. Tale dichiarazione dovrà essere inviata a cura del nuovo E/D/R di appartenenza del soggetto allo SME-DIPE (all’Ufficio Impiego competente in funzione della categoria di appartenenza del militare) entro il mese di gennaio di ogni anno (seguito All. V). 42 6. DISPOSIZIONI TRANSITORIE Le disposizioni contenute nel presente capitolo entrano in vigore a partire dal 01 gennaio 2009, al fine di consentire ai Vertici delle Aree di Impiego di porre in atto le relative predisposizioni organizzative. Il personale pilota/specialista aves trasferito a domanda in unità non di volo ed assegnato, per esigenze istituzionali, in una p.o. prevista per la specialità di appartenenza nell'ambito della sede richiesta, può presentare istanza di ammissione all'attività di volo/connessa al volo in relazione alle qualifiche possedute status (Prot. nr. 13228 Cod.id. 07/C PI Ind.cl. 8.2.2.9 in data 08/11/2011) 43 CAPITOLO X AGGIORNAMENTO SCIISTICO E/O ALPINISTICO DEL PERSONALE IN SERVIZIO PERMANENTE DELLE TRUPPE ALPINE CHE NON PRESTA SERVIZIO NELL’AMBITO DEI COMANDI ED UNITA’ DELLE TRUPPE ALPINE 1. DEFINIZIONE L’aggiornamento del personale in servizio permanente delle truppe alpine ha la finalità di mantenere integra la capacità tecnica sciistica/alpinistica del personale fuori corpo al fine di conservare i livelli di addestramento previsti per il reimpiego nelle Truppe Alpine. Lo svolgimento di tale attività è regolato dalla pubblicazione 5898 ed. 2005 integrata dalle disposizioni di seguito indicate. 2. LIVELLO DECISIONALE/COMPETENZE Le domande devono essere inoltrate entro la prima decade di novembre di ogni anno al Comando FOTER tramite il Comando Truppe Alpine, ai sensi del capitolo VIII della citata pubblicazione, il quale provvede a verificare che il personale che chiede di effettuare l’attività in argomento sia in possesso dei requisiti previsti dalla suddetta Pubblicazione, ovvero sulla base degli esiti di tale valutazione (integrata da quanto riportato al paragrafo successivo) rilascia l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività attribuendo al personale la qualifica di alpino fuori corpo. 3. MODALITA’ ESECUTIVE a. Criteri per la concessione dell’autorizzazione. (1) Requisiti minimi. − grado: Ufficiale in spe, Sottufficiale in spe, VSP; − status: già in servizio nelle Truppe Alpine quale Ufficiale in spe, Sottufficiale in spe, VSP; − qualifica: aver superato con esito positivo i corsi di addestramento sciistico/alpinistico (basico) tenuti dal Centro Addestramento Alpino ovvero i corsi sciistico/alpinistico tenuti dalle Brigate alpine/6° reggimento alpini/reggimenti (laddove vi sia la disponibilità del Direttore Tecnico); − idoneità psicofisica: idoneità al SMI; − esperienza: permanenza nella forza effettiva di reparti delle TA non inferiore a 5 anni, anche non consecutivi; − rendimento: documentazione caratteristica con qualifica almeno “superiore alla media” negli ultimi 3 anni. (2) Permanenza nella posizione di “fuori corpo”. (a) La permanenza nella posizione di “fuori corpo” è definita secondo i seguenti criteri: − personale effettivo a reparti delle TA per un periodo compreso da 3 a 10 anni: 10 anni; − personale effettivo a reparti delle TA per un periodo superiore a 10 anni: nessuna limitazione temporale. 44 (b) L’eventuale riassegnazione a reparti delle Truppe alpine interrompe il periodo di permanenza nella posizione “fuori corpo”. Tale posizione può essere riassunta successivamente – anche più volte, in caso di nuovi trasferimenti ad Enti/reparti non delle TA – e mantenuta, ogni volta, per un periodo di 10 anni, ovvero superiore, in applicazione del criterio sopra indicato. (3) Calcolo del servizio prestato nelle TA. Ai fini del calcolo del servizio prestato nelle TA si applicano i seguenti criteri: − si sommano tutti i periodi di servizio prestato, anche con soluzione di continuità, nella forza effettiva di Unità delle TA; − la somma così ottenuta (espressa in anni, mesi e giorni) esprime il periodo di servizio computabile ai fini della permanenza nella posizione di “fuori corpo”. b. Procedura per l’autorizzazione. La procedura si articola nelle seguenti fasi: − − − − c. istanza dell’interessato secondo quanto previsto dalla Pubblicazione 5898 ed. 2005; il tale contesto, il militare dovrà dichiarare la propria disponibilità al reimpiego nella TA, e deve anche fornire la propria disponibilità ad essere impiegato quale augmentees nell’ambito di esercitazioni, operazioni in territorio nazionale/estero svolte di Reparti delle TA. Tale dichiarazione dovrà essere inviata celermente allo SME-DIPE (all’Ufficio Impiego competente in funzione della categoria di appartenenza del militare); valutazione della stessa a cura del COMFOTER che tiene conto del parere tecnico del competente Comando delle TA; rilascio, a cura del citato Comando di Vertice d’Area dell’autorizzazione, valida per un periodo di 10 anni, ovvero senza limitazione temporale, in base ai criteri di valutazione indicati al sottoparagrafo precedente; emanazione, a cura del Comando Truppe Alpine, delle disposizioni di dettaglio per lo svolgimento dell’attività. Disposizioni amministrative L’attività sciistica e/o alpinistica non può superare la durata di 5 giorni ciascuna ed ha cadenza annuale. Il Comando TA dovrà rendere disponibile per i turni di aggiornamento personale istruttore per l’attività e organizzare nel dettaglio le attività giornaliere. Le spese di missione sono a carico dell’Ente di appartenenza che per il personale in possesso dell’autorizzazione provvederà alla programmazione finanziaria dei fondi sul competente capitolo di bilancio tramite SIEFIN. 45 CAPITOLO XI RICHIAMI E TRATTENIMENTI IN SERVIZIO Capo I – Premessa 1. DEFINIZIONE. Il richiamo in servizio del personale militare ha lo scopo di fronteggiare specifiche esigenze di carattere eccezionale della Difesa o di altre Pubbliche Amministrazioni, legate alla mancanza di personale in servizio e caratterizzate da continuità nelle prestazioni lavorative. Può essere attuato nelle seguenti modalità: − con assegni, quando viene disposto d’autorità per Ufficiali e Sottufficiali in ausiliaria; − senza assegni, solo per gli Ufficiali in congedo. I richiami vengono pianificati e disposti annualmente e sono contenuti nell’arco dell’anno solare (1 gennaio – 31 dicembre). 2. BASE NORMATIVA Le procedure e le norme richiamate in questo capitolo, sono quelle attualmente in vigore (Pub. SMD-P-102 ed. 2002, edita dallo Stato Maggiore della Difesa, e circolare prot. n. DGPM/II/4/6/2057 in data 18 ottobre 2001 della Direzione Generale per il Personale Militare); ogni successiva e diversa disposizione amministrativa in materia, emanata da parte di SMD e/o PERSOMIL, determinerà l’automatica abrogazione delle procedure e norme richiamate in questo capitolo. 3. POTESTÀ AUTORIZZATIVA La potestà autorizzativa dei richiami risale al Ministro della Difesa, il quale ha delegato il Capo di Stato Maggiore della Difesa per i soli richiami in servizio senza assegni del personale militare in ausiliaria, che ha cessato il servizio con grado non superiore a Generale di Brigata e corrispondenti, per le sole esigenze della Difesa. Capo II – Richiami in servizio 1. RICHIAMO IN SERVIZIO CON ASSEGNI a. Il richiamo in servizio con assegni è un istituto da utilizzare a carattere di “estrema” eccezionalità, ed è sancito con Decreto del Ministro della Difesa di concerto con il Ministro dell’Economia e Finanze: − per i richiami in servizio presso l’Amministrazione della Difesa; − e con il Ministro della Funzione Pubblica, per i richiami in servizio presso altra Pubblica Amministrazione. b. Ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 1997, n. 498 può essere richiamato il personale che all’atto del collocamento in ausiliaria abbia espresso la propria disponibilità al richiamo in servizio. A sua volta, il collocamento in ausiliaria può essere disposto solo con la preventiva manifestazione di volontà da parte dell’interessato che dichiara la propria disponibilità a prestare servizio quale richiamato nell’ambito del Comune o della Provincia di residenza, presso l’Amministrazione di appartenenza o altra Amministrazione. c. E’ previsto per incarichi caratterizzati da continuità delle prestazioni e correlata responsabilità amministrativa. 46 d. Durante il periodo di richiamo in servizio con assegni, agli Ufficiali e Sottufficiali in ausiliaria compete il trattamento economico continuativo del personale di pari grado e pari anzianità in servizio permanente ed il trattamento economico eventuale solo in relazione agli impieghi ed agli incarichi attribuiti, rimanendo sospeso il pagamento della pensione nonché dell’indennità di ausiliaria. e. Possono essere richiamati altresì gli U. Co.sa. nei casi specificatamente previsti dall’art. 1 della Legge 913/801. 2. RICHIAMO IN SERVIZIO SENZA ASSEGNI a. Il richiamo in servizio senza assegni, ai sensi della legge n. 113/1954, è previsto, a domanda, solo per gli Ufficiali in congedo e viene attuato con Decreto del Direttore della Direzione Generale per il Personale Militare in casi di comprovata necessità, dopo aver accertato inequivocabilmente l’impossibilità di soddisfare l’esigenza con il personale in servizio. b. Tale istituto comporta continuità nella prestazione e osservanza dell’orario di servizio ed è subordinato alla dichiarata disponibilità dell’interessato al richiamo “senza assegni”. c. Il richiamo “senza assegni” è: − previsto nei casi indicati dalla specifica “policy” interforze e di F.A. sulla base di una pianificazione annuale relativa all’anno solare successivo a quello in corso e per incarichi di breve durata, espressamente contemplati dalla Direttiva SMD-P-102 Ed. 2002 e successive varianti (al massimo un anno entro l’anno solare di riferimento); − consentito per ricoprire posizioni organicamente previste, solo in attesa della nomina del titolare e purché la stessa non sia configurabile come posizione di “comando”. d. Per il richiamo in servizio senza assegni, non è dovuta alcuna retribuzione stipendiale. Per quanto attiene al trattamento economico eventuale, è riconosciuto il diritto al: − compenso per lavoro straordinario; − l’indennità di missione per il servizio fuori sede; − l’indennità prevista dalla l. n. 86/2001, qualora, nel corso del richiamo, sia disposto un trasferimento “d’autorità”; − indennità di imbarco, di cui alla l. n. 78/1983; − trattamento economico di cui alla l. n. 642/1961, qualora già spettante ed alle condizioni previste dalla legge. Capo III – Procedura per il Richiamo in Servizio 1. ITER PROCEDURALE Lo Stato Maggiore dell’Esercito elabora ed invia allo Stato Maggiore della Difesa, entro settembre di ogni anno, il proprio piano richiami riferito alle esigenze per l’anno successivo. Proposizioni formulate in tempi successivi alla scadenza di presentazione del predetto piano devono avere una connotazione di eccezionalità e sono rappresentate direttamente ai massimi livelli. Le attività propedeutiche alla elaborazione del predetto piano sono attivate con congruo anticipo e coinvolgono le Aree d’impiego che: 1 Legge 22 dicembre 1980, n. 913 “Norme per la composizione del collegio medico-legale del Ministero della Difesa”. 47 − sono invitate ad indicare particolari esigenze funzionali ed a raccogliere l’eventuale disponibilità al richiamo di personale in ausiliaria, o prossimo al collocamento in tale posizione, per la costituzione di un apposito serbatoio in particolare per l’individuazione di Ufficiali nel grado dirigenziale da destinare quali Presidenti di Commissione dei concorsi (fac-simili dichiarazioni di disponibilità al richiamo in servizio in All. W, X e Y); − devono far prevenire allo Stato Maggiore dell’Esercito le proposte unitamente alle previste dichiarazioni di disponibilità al richiamo degli interessati entro il 30 giugno di ogni anno. Per quanto attiene alla carica di Presidente di Commissione, si precisa che possono essere richiamati in servizio gli Ufficiali Generali / Colonnelli collocati in ausiliaria da non più di tre anni e residenti nelle sedi concorsuali o località viciniori. Lo Stato Maggiore della Difesa, ricevute le proposte di richiamo, valuta le singole richieste e provvede a: − interessare la Direzione Generale del Personale Militare per acquisire il nulla osta per gli aspetti di legittimità, penale e disciplinare; − richiamare in servizio il personale “senza assegni” rispondente ai requisiti generali, per le esigenze della Difesa e fino al grado di Generale di Brigata ed equivalenti; − fornire il parere di competenza al Gabinetto del Ministro della Difesa per il personale da richiamare “con assegni”, per il personale da richiamare “senza assegni” con grado superiore a quello di Generale di Brigata e corrispondenti e per il personale destinato al soddisfacimento di esigenze diverse da quelle della Difesa. Per il personale da richiamare in servizio “con assegni” il Ministro della Difesa, di norma, dispone in via transitoria e nelle more dell’adesione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, il richiamo in servizio “senza assegni” (in tal senso gli interessati devono aver preventivamente redatto una dichiarazione di disponibilità al richiamo senza assegni nelle more dell’adesione del citato Dicastero). 2. CASI PARTICOLARI a. Possono essere richiamati in servizio gli Ufficiali che, avendo prestato servizio di prima nomina, non sono ancora transitati nella riserva di complemento per sopravvenuti limiti di età. Tale richiamo in linea di massima non viene effettuato a meno di casi eccezionali, in cui l’interessato è in possesso di specifiche professionalità. b. Gli Ufficiali ed i Sottufficiali appartenenti alla riserva hanno obblighi di servizio soltanto in tempo di guerra. I soli Ufficiali, tuttavia, possono essere richiamati, previa disponibilità dell’interessato, solo nell’impossibilità di ricorrere a Ufficiali in ARQ o in ausiliaria. c. L’Ufficiale che si trovi nella posizione di ARQ (Aspettativa per Riduzione dei Quadri)2 può essere impiegato nelle cariche previste per gli Ufficiali in servizio effettivo per sopperire a deficienze organiche di Ufficiali pari grado di tale posizione. Trattandosi di posizione del servizio permanente, l’utilizzo del personale dall’ARQ non si configura propriamente come un richiamo, ma come modalità di impiego che tuttavia dovrà essere contemplato nel piano dei richiami in servizio con le medesime modalità e tempistica di cui al para 1. E’ comunque previsto l’assenso del Ministero dell’Economia e delle Finanze. d. Gli Ufficiali del ruolo d’onore3 possono essere richiamati in servizio, con il loro consenso, in tempo di guerra e in tempo di pace solo in casi particolari, per essere impiegati in 2 3 vedasi, al riguardo, la pubblicazione “Note informative per il personale collocato in Aspettativa Riduzione Quadri” edizione 2006 di SME – RAGEP. Sono iscritti d’Ufficio e previo collocamento in congedo assoluto, gli Ufficiali riconosciuti permanentemente inabili al servizio militare per mutilazioni o invalidità nei casi previsti dall’art. 116 della l. n. 113/1954. 48 incarichi o servizi compatibili con le loro condizioni fisiche, escluso in ogni caso il comando di unità o di reparto. In ogni caso il richiamo, da configurarsi come “con assegni”, può essere disposto fino al raggiungimento dei limiti di età fissati per la cessazione dal servizio permanente di pari grado. Il personale iscritto nel ruolo d’onore, se decorato al valor militare o civile, ha diritto, a domanda4, di rimanere o essere richiamato in servizio, sempre che non abbia superato il limite di età previsto ai fini della cessazione dal servizio permanente o continuativo. e. Gli Ufficiali cessati dal servizio a domanda, ai sensi della Legge 224/1986 (c.d. “L. ANGELINI”), possono essere richiamati in servizio, a domanda, solo in caso di mobilitazione, ovvero per il completamento dei Comandi/Enti/Unità in vita. Tuttavia tale personale, potrà essere: − richiamato in servizio “con assegni” d’autorità presso l’Amministrazione della Difesa o altra Amministrazione in quanto collocato in ausiliaria in ragione della disponibilità all’impiego manifestata all’atto del collocamento in congedo; − richiamato in servizio “senza assegni”, ma solo dopo un ragionevole periodo di tempo, nel quale si presuppone siano sopravvenuti elementi nuovi che modificano le valutazioni espresse dall’Amministrazione Difesa, che in precedenza aveva accolto la domanda di cessazione dal servizio. Capo IV – Trattenimenti in Servizio 1. Gli Ufficiali, all’atto della cessazione dal servizio permanente, possono essere trattenuti in servizio fino ad un massimo di sessanta giorni oltre il limite d’età: − per completare l’attività in corso; − in attesa del sostituto; − per garantire un congruo periodo di affiancamento. 2. Il Comandante dell’Area di Impiego ha facoltà di trattenere l’interessato, previa comunicazione a PERSOMIL ed a SME-DIPE, fino ad un massimo di quindici giorni dalla data di cessazione dal servizio permanente per età, mentre, per il restante periodo, è necessaria l’autorizzazione formale del Direttore di PERSOMIL, previo parere favorevole del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito. 3. La richiesta, corredata dei pareri gerarchici, deve pervenire allo SME almeno 60 giorni prima del collocamento in ausiliaria dell’interessato. Lo SME, verificata l’esistenza delle motivazioni che giustifichino il trattenimento in servizio, provvederà ad interessare PERSOMIL per gli adempimenti di competenza. Il trattenimento in servizio di Ufficiali nel grado di Generale di Corpo d’Armata o equivalenti, deve essere preventivamente autorizzato dal Ministro della Difesa per il tramite del Capo di SMD. 4. Gli Ufficiali cessati dal servizio permanente e trattenuti in servizio, che durante tale periodo siano ricoverati in luoghi di cura o inviati a cure domiciliari, debbono essere collocati in congedo dalla data di ricovero in ospedale o di invio a cure domiciliari. Il collocamento in congedo deve essere disposto con automatismo da parte dell’Ente di appartenenza, che ne deve dare tempestiva comunicazione a PERSOMIL e a SME-DIPE. 5. Durante il trattenimento in servizio al personale militare compete il trattenimento economico continuativo degli Ufficiali pari grado e pari anzianità in servizio permanente, ivi compresi 4 Legge 27 febbraio 1989, n. 79 “Nuove norme in materia di permanenza in servizio dei militari iscritti nel ruolo d’onore decorati al valor militare o civile”. 49 sia eventuali miglioramenti economici sopraggiunti nel periodo di trattenimento in servizio sia: − l’indennità di posizione che veniva percepita per il grado posseduto e l’incarico assolto in servizio permanente, per i Gen. D./Magg. Gen. ed i Gen. C.A./Ten. Gen.; − l’indennità perequativa che veniva percepita per il grado posseduto e l’incarico assolto in servizio permanente, per i Colonnelli e i Gen. B./Brig. Gen.. 6. Non possono essere trattenuti in servizio gli Ufficiali che cessano dal servizio permanente a domanda. 50 CAPITOLO XII PROCEDURE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO (Direttiva “Procedure per il contenzioso” ediz. 2001 dello SME RIP) Capo I – Generalità 1. In materia di impiego del personale, il destinatario di un ordine di trasferimento o di un provvedimento amministrativo di diniego può esperire i rimedi giustiziali previsti dalla normativa in materia, facendo scaturire un contenzioso giurisdizionale e/o amministrativo. Considerato che il Capo di SME, ai sensi della l. n. 25/1997 e del DPR n. 556/1999, è responsabile in materia di impiego del personale militare e del relativo contenzioso, si è reso necessario disciplinare la materia del contenzioso che, in passato, era gestita direttamente dalle Direzioni Generali. 2. Pertanto, lo Stato Maggiore dell’Esercito – Dipartimento Impiego del Personale - ha competenza esclusiva per la trattazione del contenzioso conseguente a provvedimenti di impiego di Ufficiali, Sottufficiali e Volontari. 3. Allo scopo di disciplinare in maniera chiara ed inequivocabile la materia, sono emanate le seguenti disposizioni1 (da considerarsi assolutamente inderogabili), volte a: − consentire all’A.D. di porre in essere un’efficace e tempestiva difesa dinanzi agli Organi giurisdizionali competenti, rappresentando in modo organico ed esaustivo le motivazioni poste alla base di trasferimenti d’autorità e/o dei dinieghi di movimenti a domanda2; − scongiurare l’eventuale insorgenza di responsabilità disciplinare, amministrativa, civile o penale per la mancata esecuzione dei provvedimenti giudiziari; − evitare l’emanazione di pronunce sfavorevoli, dovute alla mancata o incompleta difesa in giudizio, e produttive di effetti pregiudizievoli per il buon andamento dell’organizzazione militare (paralizzando, anche retroattivamente, l’esecuzione di movimenti di personale assolutamente necessari per garantire la copertura di posizioni organiche presso Enti/Comandi/reparti di F.A.). Capo II – Procedure 1. COMPETENZE DEGLI ENTI/COMANDI PERIFERICI a. Alla luce di quanto esposto nel paragrafo precedente, si ribadisce che lo SME è l’unico interlocutore diretto con gli Organi giurisdizionali e con l’Avvocatura dello Stato e, in tale quadro, predispone e trasmette ai citati Organismi le memorie difensive, utili ad apprestare le difese dell’A.D. in giudizio. b. Nel caso in cui gli Enti/Comandi/Reparti, inseriti nella catena gerarchica del militare interessato dal provvedimento impugnato, ricevano direttamente la notifica di un ricorso giurisdizionale, debbono inviarlo con immediatezza allo SME – Dipartimento Impiego del Personale, a mezzo fax ai seguenti numeri: − Ufficiali: 3/8118 – fax 06/47358079; − Sottufficiali: 3/4491 - fax 06/47358983; 1 2 Disposizioni emanate già con la Direttiva “Procedure per il contenzioso” ediz. 2001 dello SME RIP, che si è ritenuto opportuno trasfondere nel presente Testo Unico, considerando la stretta attinenza con le procedure di impiego. Ciò conferma la necessità che l’istruttoria relativa ai procedimenti di cui ai capitoli I e II della presente Direttiva sia condotta da tutti gli Enti/Comandi aventi causa in maniera completa e approfondita (soprattutto con riferimento allo scrupoloso esame delle memorie ostative ed all’acquisizione dei documenti relativi alle istanze di trasferimento). 51 − Truppa: 3/8816 – fax 06/47358079, informando altresì i Comandi sovraordinati. c. Tenuto conto che, nella maggior parte dei casi, il ricorso contiene anche la domanda incidentale di sospensiva del provvedimento, alla suddetta comunicazione devono essere allegati tutti i documenti utili ad apprestare un’esauriente difesa dell’A.D. in sede cautelare. Si rammenta, infatti, che le udienze cautelari sono fissate a cura del richiedente, dinanzi al TAR competente entro pochi giorni dalla data di notifica del ricorso e di deposito della documentazione e, pertanto, lo SME ha necessità di disporre, in tempi strettissimi, degli elementi indispensabili ad approntare memorie difensive. d. In particolare, nel caso in cui il provvedimento di impiego sia stato adottato a seguito di pianificazione decentrata, è necessario che l’Area di Impiego interessata invii allo SME una nota sintetica in cui dia conto delle motivazioni poste a base del trasferimento o del diniego dello stesso, soprattutto nei casi in cui l’interessato abbia prodotto memorie ostative (che debbono essere state oggetto di attenta valutazione, come già evidenziato nel capitolo I, capo III). e. Nel caso, invece, in cui l’interessato abbia presentato un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, notificandolo direttamente all’Ente di appartenenza, questo lo deve inviare allo SME - Dipartimento Impiego del Personale ed all’Area di Impiego competente (corredato di tutta la documentazione utile ai fini della trattazione) utilizzando la posta prioritaria o a mezzo corriere, in quanto l’A.D. dispone di un lasso di tempo maggiore per l’istruttoria. 2. LINEE DI AZIONE GIURISDIZIONALI DA ADOTTARE A SEGUITO DI PRONUNCE a. La questione dei comportamenti da adottare nel caso in cui intervengano pronunce (cautelari o definitive) del giudice amministrativo, costituisce un punto molto delicato, in quanto, nella maggior parte dei casi, l’esecuzione di tali pronunce (c.d. “ottemperanza”) può avvenire con modalità differenti. b. Pertanto, ove gli Enti/Comandi/Reparti di appartenenza del personale interessato ricevano la notifica di siffatti provvedimenti, debbono curarne la immediata trasmissione allo SME - Dipartimento Impiego del Personale (secondo le modalità di cui al precedente para 1. lett. b.), a cui compete in via esclusiva3 la valutazione degli effetti della pronuncia sull’esecuzione degli atti impugnati, l’adozione di eventuali provvedimenti conseguenti (ad esempio, annullamento, differimento o sospensione del trasferimento) ed infine, la disamina volta ad interporre un eventuale appello al Consiglio di Stato/Consiglio di Giustizia Amministrativa. c. Nelle more delle determinazioni dello SME, i suddetti Enti/Comandi/Reparti debbono astenersi da qualsiasi iniziativa autonoma (che rischia di non essere aderente alle linee di azione che lo SME intende adottare), mentre il personale interessato deve comunque dare esecuzione al movimento. Al riguardo, si rammenta che istanze di esecuzione, istanze di revoca, diffide, memorie, domande di riconoscimento benefici ex L. 104/92, presentate dall’interessato, non annullano o sospendono l’efficacia del provvedimento (vds, capitolo I capo II para 4 lett. c. (2)), in quanto saranno valutate ed istruite nell'ambito di autonomo procedimento amministrativo. 3 In virtù del principio della competenza, visto che il provvedimento impugnato è stato emesso dallo SME. 52 CAPITOLO XIII VARIE 1. ASSEGNAZIONE E NOMINA ASSISTENTI GIUDIZIARI Competenza: SME – DIPE - Ufficio Impiego Ufficiali. Riferimento normativo: legge 7 maggio 1981, n. 180. Procedura: l’assegnazione e la relativa nomina degli Assistenti Giudiziari presso gli Uffici Giudiziari Militari avviene previo parere favorevole del Procuratore Generale Militare presso la Corte di Cassazione, per il tramite dello SMD. Firma (proposizione): Capo DIPE. 2. ISTRUTTORI DI VOLO E DI SPECIALITA’. Competenza: PERSOMIL – III Reparto – 10a Divisione Riferimento normativo: legge del 23 marzo 1983 n. 78 (prevede l’emanazione di un decreto ministeriale). Procedura: Il Cdo AVES invia il verbale di idoneità e la proposta di nomina ad istruttore del personale militare che ha superato il corso al COMFOTER. Il citato Comando di Vertice d’Area invia direttamente a PERSOMIL e, per conoscenza, allo SMEDIPE le proposte di nomina in argomento. PERSOMIL provvede all’emanazione del relativo decreto. 3. DECRETI DI COMANDO PRESSO ALTRI DICASTERI (COMPRESI GLI ENTI APPARTENENTI ALL’AGENZIA INDUSTRIE DIFESA). Competenza: SME –DIPE - Ufficio Impiego ……………... Riferimento normativo: - Legge del 23 agosto 1988, n. 400; - D.P.R. 4 agosto 1990, n. 251. Procedura: Lo SME provvede alla designazione dell’U./SU., decretandone la posizione di “comandato” presso il Dicastero interessato su specifica richiesta di quest’ultimo. Firma: Capo di SME. 4. NOMINA A CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO. Competenza: SME – DIPE - Ufficio Impiego Ufficiali. Riferimento normativo: DPR 21 febbraio 2006, n. 167 (RAD). Procedura: Disposizione nell’ordine d’impiego o, se successiva a tale provvedimento, sanzione con lettera su proposta del Comando d’Area, previa verifica dei requisiti. Firma: Capo DIPE. 5. NOMINA A CASSIERE DEGLI ORGANISMI DI PROTEZIONE SOCIALE. Competenza: SME – DIPE - Ufficio Impiego ……..………….. Riferimento normativo: DPR 21 febbraio 2006, n. 167 (RAD). 53 Procedura: Lo SME, su richiesta della Direzione di Amministrazione Esercito (che tiene conto delle indicazioni degli Enti/Reparti di appartenenza degli interessati) redige il relativo decreto, lo invia alla Ragioneria Generale dello Stato presso il Ministero della Difesa per l’approvazione del visto. Invia copia dei decreti alla Direzione di Amministrazione Esercito e, periodicamente, ne invia copia all’Ufficio Legislativo di U.G. per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Firma: Capo Ufficio. 6. NULLA OSTA PER CESSAZIONE PROSCIOGLIMENTO DA FERMA. DAL SERVIZIO PERMANENTE O Competenza: SME – DIPE - Ufficio Impiego ………….. Procedura: Lo SME comunica a PERSOMIL - __ Divisione il proprio “nulla osta” all’accoglimento dell’istanza di cessazione dal servizio permanente/proscioglimento dalla ferma biennale. Firma: Capo DIPE. 7. AUTORIZZAZIONI DA RILASCIARE AL PERSONALE IMPIEGATO NELL’AMBITO DEGLI ORGANISMI INTERNAZIONALI INVIATO ALL’ESTERO E IN RIENTRO IN PATRIA. Competenza: SME – Ufficio Amministrazione. Riferimenti normativi: − Direttiva SMD-P-104 “Impiego del personale in Organismi Internazionali”, ed. 1996; − R.D. n. 941 in data 3 giugno 1926; − Legge n. 642 in data 8 luglio 1961; − Legge n. 838 in data 27 dicembre 1973; − Circolare di BILANDIFE n. 16144 in data 1 luglio 1993; − D.P.R. n. 394 in data 31 luglio 1995. Procedura: Lo SME, su richiesta dell’interessato rilascia le seguenti autorizzazioni: − per il personale inviato all’estero: • ricongiungimento del nucleo familiare convivente ed a carico fiscale con mezzo di trasporto previsto ovvero diverso (All. Z); • trasporto extrabagaglio (All. AA); • utilizzo della licenza straordinaria per trasferimento all’estero prima della prevista assegnazione (All. AB); − per il personale in rientro dall’estero: • utilizzo di un mezzo diverso da quello previsto per l’interessato e per il proprio nucleo familiare convivente ed a carico fiscale (All. AC); • rientro anticipato del proprio nucleo familiare convivente ed a carico fiscale (All. AD); • rientro anticipato di mobili e masserizie (All. AE); • trasporto dell’extrabagaglio; • fruizione della licenza ordinaria maturata all’estero e non goduta per esigenza di servizio. Firma: Capo Ufficio. 54 8. DECRETI DI ASSUNZIONE/CESSAZIONE INCARICO CONSEGNATARIO PER DEBITO DI CUSTODIA. Competenza: Comandi di Vertice d’Area. Riferimento normativo: art. 6, comma 4, del DPR 21 febbraio 2006, n. 167 (RAD). Procedura: I comandi competenti dovranno tempestivamente comunicare allo SME l’avvenuta adozione del provvedimento amministrativo in argomento. Firma: Cte di Vertice d’Area. 9. ATTRIBUZIONE DISTINTIVO DI INCARICO PER GLI UFFICIALI DESIGNATI A RICOPRIRE FUNZIONI/INCARICHI DI LIVELLO SUPERIORE – PRESCRIZIONI PARTICOLARI. Riferimenti normativi: − DPR 15 marzo 2010, n. 90 (Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare), art. 95 (Attribuzioni in campo nazionale dei Capi di stato maggiore di Forza armata); − Pubblicazione n. 6566, Regolamento sulle Uniformi dell’Esercito, edizione 2009, dello SME III RIF/COE. Procedura Il distintivo di incarico/grado funzionale per l’Ufficiale designato a ricoprire un incarico di Comando/Staff di livello superiore (All. AG): − in ambito nazionale: • è conferito, con automatismo, all’atto dell’assunzione dell’incarico (a seguito dell’emanazione dello specifico provvedimento d’impiego) e limitatamente al periodo in cui è esercitato l’incarico, nei casi in cui la posizione organica sia prevista esclusivamente per il livello superiore (con riferimento al grado riportato nelle T.O. sia nella colonna “organico” che in quella “equipollenza per l’impiego”); • non è conferito, se la posizione organica è prevista per il livello superiore, ma con “equipollenza per l’impiego” corrispondente al grado già rivestito dall’Ufficiale; − in Comandi Multinazionali di Contingenza o Organismi Internazionali (all’estero e in Patria) viene: • conferito, con automatismo, all’atto dell’assunzione dell’incarico, a seguito dell’emanazione dello specifico provvedimento d’impiego o messaggio di designazione (emesso dal DIPE o dai Vertici d’Area competenti) e limitatamente al periodo in cui è esercitato l’incarico, nei casi in cui la posizione organica sia prevista esclusivamente per il livello superiore; • attribuito tramite determinazione individuale motivata del Comandante di Contingente ovvero del Senior Italian Officer (SENITOFF) qualora la posizione, nell’ambito delle job description dei Peacetime Establishment / Crisis Establishment sia prevista per il livello superiore o per il grado già rivestito dall’Ufficiale, ed eccezionali ragioni di opportunità/funzionalità lo richiedano. Tale provvedimento di determinazione dovrà essere comunicato con immediatezza al militare interessato ed al DIPE – Uf. Imp. U. 55 CAPITOLO XIV SISTEMA INFORMATIVO GESTIONALE DELL’ESERCITO (SIGE) 1. Il Sistema Informativo dell’Esercito è stato distribuito fin dall’anno 2000 a tutti i Comandi/Enti/Reparti dell’E.I. e costituisce l’elemento fondamentale per la corretta, integrata ed efficace conduzione di tutti i settori in esso coinvolti, rivelandosi uno strumento moderno e di grande valenza, in grado di ottimizzare e razionalizzare le risorse della F.A.. 2. In tale contesto particolare significato hanno avuto ed ancora di più assumeranno le implementazioni del sottosistema “Personale”, in quanto proprio in tale delicato e particolare settore l’utilizzazione a tutti i livelli del sistema informatico in argomento costituisce condizione indispensabile per la modernizzazione della F.A. che non può prescindere dalla fattiva collaborazione di tutti gli aventi causa, in particolare per quanto attiene all’immissione dei dati necessari alla piena funzionalità della banca dati del Sistema stesso. 3. Per quanto precede, e tenuto conto che il SIGE Personale è lo strumento di elezione per una corretta gestione delle “risorse umane”, ciascun EDR deve porre in essere ogni utile azione, finalizzata alla rapida e completa immissione dei dati necessari al funzionamento della banca dati del SIGE in quanto tale operazione costituisce obiettivo prioritario di F.A.. In tale contesto, al fine di utilizzare il Sistema per tutte le potenzialità che esso offre, è stato predisposto in All. AF un quadro riassuntivo dei campi definiti, la cui implementazione, al momento, è da considerarsi obbligatoria, che nulla toglie all’aggiornamento di tutti gli altri dati previsti. 4. Si precisa inoltre che, all’atto del trasferimento del militare, l’Ente cedente è obbligato a trasmettere entro 7 giorni lavorativi il flusso SIGE completo ed aggiornato alla data del movimento. L’Ente ricevente avrà cura di verificare l’avvenuta ricezione del flusso amministrativo entro i suddetti termini temporali, decorsi i quali dovrà attivarsi al fine di verificare, mediante contatti diretti e informali con l’Ente cedente, i motivi impeditivi della compiuta definizione del trasferimento di flussi. 5. Sulla materia, in ambito SME è stato attivato uno specifico GdL che, oltre a definire obiettivi, competenze e responsabilità di inserimento dei dati nel sistema, ha integrato i campi disponibili in base alle concrete esigenze dell’impiego del personale. Il nuovo software, denominato SIGE Pers, sarà integrato da un apposito documento, denominato appunto “disciplinare”, nel quale verranno indicate anche le relative procedure. 56 TESTO UNICO sulle procedure d’impiego del personale militare Edizione 2008 Allegati Roma, lì TRASFERIMENTO D’AUTORITA’/ A DOMANDA RIFE. LET. N. DATATA DI. ASSUME L’INCARICO DI: A. . . . . . . . . . . . PRESENTAZIONE IN FORZA A SEDE DA . . . . . . . . . . . IN FORZA SEDE IN DATA: SI DISPONE/SANZIONA IL TRASFERIMENTO DELL’U. / SU. / VSP IN OGGETTO OGGETTO: Grado, arma, ruolo, Nome e Cognome. Dispaccio di trasferimento. Prot.n. Ufficio Impiego ……………. Dipartimento Impiego del Personale Stato Maggiore dell’Esercito E P.C. A: Mod. TD Allegato “A” Allegato “B” MOD. DP/570 MODULO PER MESSAGGIO Qualifica per competenza Qualifica per conoscenza PRIORITÀ Gruppo data/orario PRIORITÀ DA (FM) STATESERCITO DIPE ROMA A (TO) AREA IMPIEGO INTERESSATA SEDE PERCO (INFO) Numero ________ Istruzioni per il messaggio Prefisso GR Classifica di segretezza NON CLASSIFICATO SUBJECT CODE INDIRIZZI IN ALLEGATO “A” INDICATOR SIC N° di prot. del mittente UNCLASS DISTRIBUZ. INTERNA OGGETTO: TRASFERIMENTO SOTTUFFICIALI AREA _____________ . 1. PERSONALE MENZIONATO IN ALLEGATO “B” EST TRASFERITO “D’AUTORITÀ”/ “A DOMANDA” NEI TERMINI E NEI TEMPI A FIANCO DI CIASCUNO SPECIFICATI. 2. ASSICURARE. FIRMATO _________________________________________ . NOTA: AVVERSO PRESENTE PROVVEDIMENTO EST AMMESSO RICORSO AT TAR COMPETENTE AI SENSI ART. 21 LEGGE 6 DIC. 1971, N. 1034 COME MODIFICATO DA ART. 1 LEGGE 21 LUG. 2000, N. 205 AUT IN ALTERNATIVA RICORSO STRAORDINARIO AT PRESIDENTE REPUBBLICA AI SENSI ART. 8 ET SEGUENTI DPR. 24 NOV. 1971, N. 1199 DA PRESENTARE ENTRO TERMINE PERENTORIO RISPETTIVAMENTE DI 60 AUT 120 GIORNI DA DATA NOTIFICA CHE DEBET ESSERE ACQUISITA AD ATTI. MESSAGGIO DI RIFERIMENTO NOME DEL COMPILATORE Uf. Capo SME Uf S. Capo SME Uf. Gen. C.R.A. E.I. Uf Amministraz. D.I.P.E. Uf. Imp. U. Uf. Imp. SU. Uf. Imp. Tr. Uf. POLIMPIEGO Uf. . R.A.G.E.P. Uf. Reclutamento Uf. Cons. Giur. Leg. Uf. S.A.T.E.R.M. Rep. Imp. Forze Uf. Sic. e I. Uf. Piani e Sit. Uf. DAR Uf. Ctrl. Arm. Reparto Logistico Uf. Coord. Log. Uf. Tecn. Avanzate Uf. Appr. Sist. Mbt. Uf. Appr. Sist. NBC Uf. Infrastrutture Uf. Com. e Sistemi Rep. Affari Gen. Uf. Affari Generali Uf. Storico Ce. Pub. Esercito Ufficio ROC Uf. Pub. Inform. Rep. PGF Uf. Pianificazione Uf. Organ. Forze Uf. PROFIBISTA UFFICIO N TELEF PAGINA __1_ DI __1__PAGINE CLASSIFICATO SI DATA PER USO DELLO OPERATORE R ORA SISTEMA NO OPERAT DATA T ORA SISTEMA OPERAT FIRMA DELL’UFFICIALE CHE AUTORIZZA LA TRASMISSIONE Segue Allegato “B” MOD. DP/570 MODULO PER MESSAGGIO Qualifica per competenza Qualifica per conoscenza PRIORITÀ Gruppo data/orario PRIORITÀ DA (FM) STATESERCITO DIPE ROMA A (TO) AREA IMPIEGO INTERESSATA SEDE PERCO (INFO) REPARTO REPARTO Istruzioni per il messaggio Prefisso GR Classifica di segretezza NON CLASSIFICATO SUBJECT CODE SEDE SEDE INDICATOR SIC N° di prot. del mittente UNCLASS OGGETTO: TRASFERIMENTO SOTTUFFICIALI AREA _____________ . 1. 1° MAR. “RIPARATORI-RIPARATORI DI MEZZI / MECCANICO” COGNOME NOME, CLASSE 1960. 2. DISPONESI, SOTTO DATA 15/12/2005, TRASFERIMENTO “D’AUTORITÀ”/“A DOMANDA” SOTTUFFICIALE IN OGGETTO DA 1° RGT. IN ROMA AT 2° RGT. IN MILANO. 3. (EVENTUALE) SOTTUFFICIALE EST CONTESTUALMENTE RIQUALIFICATO NELLA SPECIALIZZAZIONE ____________, INCARICO PRINCIPALE ______________, POSIZIONE ORGANICA ________________. 4. (EVENTUALE) DA PRESENTE ATTO CONSEGUE DIRTTO AT TRATTAMENTO ECONOMICO PREVISTO DA LEGGE N. 86/2001. 5. ASSICURARE. FIRMATO _________________________________________ . NOTA: AVVERSO PRESENTE PROVVEDIMENTO EST AMMESSO RICORSO AT TAR COMPETENTE AI SENSI ART. 21 LEGGE 6 DIC. 1971, N. 1034 COME MODIFICATO DA ART. 1 LEGGE 21 LUG. 2000, N. 205 AUT IN ALTERNATIVA RICORSO STRAORDINARIO AT PRESIDENTE REPUBBLICA AI SENSI ART. 8 ET SEGUENTI DPR. 24 NOV. 1971, N. 1199 DA PRESENTARE ENTRO TERMINE PERENTORIO RISPETTIVAMENTE DI 60 AUT 120 GIORNI DA DATA NOTIFICA CHE DEBET ESSERE ACQUISITA AD ATTI. MESSAGGIO DI RIFERIMENTO Numero ________ NOME DEL COMPILATORE DISTRIBUZ. INTERNA Uf. Capo SME Uf. S. Capo SME Uf. Gen C.R.A. E.I. Uf. Amministraz. D.I.P.E. Uf. Imp. U. Uf. Imp. SU. Uf. Imp. Tr. Uf. Coordinamento Uf. . R.A.G.E.P. Uf. Reclutamento Uf. Cons. Giur. Leg. Uf. S.A.T.E.R.M. Rep. Imp. Forze Uf. Sic. e PM Uf. Piani e Sit. Uf. DAR Uf. Ctrl. Arm. Reparto Logistico Uf. Coord. Log. Uf. Tecn. Avanzate Uf. Appr. Sist. Mbt. Uf. Appr. Sist. NBC Uf. Infrastrutture Uf. Com. e Sistemi Rep. Affari Gen. Uf. Affari Generali Uf. Storico Ce. Pub. Esercito Ufficio ROC Uf. Pub. Inform. Rep. PGF Uf. Pianificazione Uf. Organ. Forze Uf. PROFIBISTA Uf. Contr. Int. Gestione UFFICIO N TELEF PAGINA __1_ DI __1__PAGINE CLASSIFICATO SI DATA PER USO DELLO OPERATORE R ORA SISTEMA NO OPERAT DATA T ORA SISTEMA OPERAT FIRMA DELL’UFFICIALE CHE AUTORIZZA LA TRASMISSIONE Allegato “C” STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO DIPARTIMENTO IMPIEGO DEL PERSONALE UFFICIO IMPIEGO TRUPPA Prot.n. Allegati n. 00187 Roma, OGGETTO: A: e, per conoscenza ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 1. Nel quadro di __________________________ si dispone: - il trasferimento “d’Autorità” di n. _________ volontari in servizio permanente (nominativi in allegato) dai rispettivi Reggimenti di appartenenza alle unità a fianco di ciascuno indicate; - la data di attuazione: _____________ 2. Si dispone, peraltro, che il personale volontario riportato in allegato, sia: - esonerato dall’incarico di “_________________________”; - riqualificato nell’incarico di “_______________________”, mediante la frequenza del corso di specializzazione presso la Scuola di __________________, in affiancamento al ________ corso VSP a decorrere dal _______________. Il Comando della citata Scuola, al termine del corso, dovrà inviare a questo Stato Maggiore dell’Esercito, copia del verbale di idoneità al nuovo incarico, per la relativa sanzione. Nella conseguente variazione matricolare, inoltre, è necessario citare gli estremi del presente atto. 3. Si prega di assicurare. IL CAPO DIPARTIMENTO Allegato “E” DE RIFE ;0002 0361221 ZNR UUUUU O 041437B FEB 08 FM REPARTO CHE ASSUME IN FORZA (°) TO STATESERCITO DIPE POLIMPIEGO ROMA BT UNCLAS SIC WAQ OGGETTO/:/ASSUNZIONE IN FORZA PER TRASFERIMENTO D'AUTORITÀ A TITOLO ONEROSO (U. SU. TR.)/./ RIFE: ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO D'IMPIEGO/./ A. GRADO/;/ B. COGNOME E NOME/;/ C. INCARICO EFFETTIVAMENTE ASSEGNATO/;/ D. DATA ASSUNZIONE IN FORZA/./ E. SI ASSICURA LA RICEZIONE SUL SIEFIN DEL SOTTONOTATO FINANZIAMENTO/:/ - 4221/9 PROG.83/:/ _________________________ (COMPILARE)/;/ - 4203/3 PROG.83/:/ _________________________ (COMPILARE)/./ F. L'INTERESSATO HA OPTATO PER LA CONCESSIONE DEI BENEFICI DI CUI ALL'ART. 1 L. 86/2001/;/(¹) G. L'INTERESSATO HA OPTATO PER IL RIMBORSO TRIENNALE DEL CANONE MENSILE D'AFFITTO/./(¹) FINE/./ FIRMATO ____________________/./ PDC _________________ SOTRIN/./ (¹)RIPORTARE UNA DELLE OPZIONI IN BASE ALLA SCELTA EFFETTUATA. (¹)TALE INDICAZIONE, DA FORNIRE ENTRO 5 GIORNI LAVORATIVI DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELL'INTERESSATO, È DA INTENDERSI OBBLIGATORIA MA NON VINCOLANTE. (°)LA COMUNICAZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE E-MESSAGE Allegato “F” ELENCO ENTI/COMANDI AUTORIZZATI AL DIFFERIMENTO DELLA DATA DI ATTUAZIONE DEL TRASFERIMENTO DI SEDE D’AUTORITA’ STATO MAGGIORE DELLA DIFESA SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA/DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI COMANDO LOGISTICO DELL’ESERCITO COMANDO DELLE SCUOLE E SCUOLA DI APPLICAZIONE E ISTITUTO DI STUDI MILITARI DELL’ESERCITO ISPETTORATO PER LE INFRASTRUTTURE DELL’ESERCITO Allegato “G” DP/5701 Difesa MODULO PER MESSAGGIO NUMERO............. __________________________________________________________________________________________ PRIORITA' DA (FM) A (TO) NON CLASSIFICATO _______________________ PERCO . (INFO) UNCLAS SEGUITO DISPACCIO N. . DATATO DATATO ALT ALT OGGETTO DUEPT GRADO /,/ ARMA /,/ RUOLO /,/ COGNOME ET NOME EFFETTIVO AT _________________ SEDE _______________ ALT AT VARIANTE DISPACCIO AT SEGUITO DATA PRESENTAZIONE PRESENTAZIONE U. / SU. / VSP OGGETTO AT ______________________ SEDE__________ DEBET INTENDERSI ___/___/____/ ET NON RIPETO NON ___/___/___/ ALT PDC Allegato “H” SITUAZIONI DI PARTICOLARE GRAVITA’ CHE COSTITUISCONO DEROGA AI VINCOLI TEMPORALI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI TRASFERIMENTO (esclusi i casi di istanze presentate ai sensi della l. 104/1992) 1. U./SU./VSP con coniuge e/o prole con patologia a prognosi infausta. 2. U./SU./VSP con coniuge e/o prole diversamente abili sotto il profilo fisico, psichico o sensoriale, ovvero totalmente e/o permanentemente inabili, che possono essere curati o assistiti solo prestando servizio in una determinata sede. La documentazione prodotta, comprovante le suddette inabilità, dovrà essere stata rilasciata a cura di Enti pubblici sanitari. 3. U./SU./VSP celibe/nubile, che a seguito della perdita di uno o entrambi i genitori sia divenuto unico/a soggetto convivente in grado di sostenere economicamente e moralmente i componenti del proprio nucleo familiare e che siano in minore età, oppure portatori di handicap fisici, psichici o sensoriali, ovvero totalmente o permanentemente inabili. 4. U./SU./VSP vedovo/a, con prole nella minore età. 5. U./SU./VSP celibe/nubile, figlio/a unico/a di militare deceduto in servizio o per causa di servizio. 6. U./SU./VSP che abbia sofferto la perdita per incidente o altro evento traumatico dell’unico fratello o dell’unica sorella ovvero qualora sussistesse la impellente necessità di dover accudire uno o entrambi i genitori non autosufficienti (ovvero con età superiore ai 70 anni) rimasti soli nel contesto familiare. 7. Malattie con prognosi severa, opportunamente documentate, dell’interessato/a (U./SU./VSP), che necessitano di prolungate terapie e/o assistenza. 8. Affidamento a carico del esclusivo al richiedente della prole in età scolare, così come risultante dal provvedimento del giudice adottato a seguito di pronuncia relativa al di divorzio, ovvero laddove dagli atti del procedimento emerga la necessità di procedere al reimpiego dell’interessato, al fine di tutelare l’interesse dei minori. 9. Attivazione inequivocabile delle procedure tendenti all’adozione di minori instaurate presso il tribunale per i minorenni del Distretto in cui è residente il richiedente. 10. Situazioni particolarmente gravi/urgenti che ciascun Comandante di Vertice d’Area intende sottoporre all’attenzione del Capo di SME per la successiva valutazione. Le proposte di reimpiego, formulate previo colloquio diretto con il militare interessato ovvero su segnalazione della line, dovranno contenere circostanziate valutazioni di opportunità da parte del relativo Comandante areale. Grado Arma Ruolo Cognome Nome Data di nascita Corso RN / RS Anzianità di grado Stato di famiglia ( ds. legenda) T po di alloggio Data ultimo trasferimento (indicare a domanda / d'autorità) INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE Fru zione Istanze in corso benefici (L. Gradimento a Sedi Moti az oni (trasf. a ic. richieste 10 /92 D.Lgs. reimpiego in Titolo di poste a sostegno reciproco ecc.) (nel caso d altra Area/sed studio 267/2000 dell'istanza. istanze) ecc.) (1) (3) (2) DATI MOBILITA' DATI RELATIVI ALL'UFFICIALE Incarico Rappresen Precedenti Riconoscime ricoperto ante Documen. penali e presso COBAR - caratteris. ul im nti (encomi d sciplinari l Ente di COIR 10 anni elogi ecc.) (4) apparten. COCER Condizioni pre iste dal c.3 art. 1 del D.Lgs. 90/97 DATI PROFESSIONALI/DOCUMENTAZIONE edimen o di riferimento. Corso puritematico aderito/non aderito Sintesi es ti inter ista (5) Ente Posizioni Posizioni di % ripianate impiego edimenti di tipo disciplinare. Le situazioni particolarmente delicate/complesse possono essere rappresentate con comunicazioni a parte (indicare il riferimento). legenda A coniugato/a (esplicitare se coniugato/a con altro militare C celibe N nubile D di orziato/a S separato/a V edo o/a es. A/2 (coniugato con 2 figli) (11) Indicare SI/NO. (10) Indicare anche il parere sintetico FAVOREVOLE/SFAVOREVOLE per le domande di trasferimento. (9) Si precisa che i mo imenti proposti de ono essere elencati in ordine di priorità a prescindere dal grado ndicandone la tipologia A mo imento da attuare entro il c clo d'impiego dell'anno in corso in relazione alla copertura finanziaria B mo imento che può essere e entualmente differito al successi o c clo d'impiego. (8) Indicare i nominati i degli Uffic ali proposti nell'ambito della pianificazione decentrata in ingresso all Ente ed in uscita dall Ente. (7) I dati relati i all'Ente di assegnazione non anno inseriti nel caso in cui si renda disponibile l'U. per l'impiego in al re Aree. (6) Nel caso in cui l'U. appartenga all'Arma Tramat la situazione organica a riferita alle posizioni pre iste per la citata Arma. (5) Compilazione a cura SME-DIPE qualora l U. sia stato inter istato nell'ambito di colloqui programmati. ( ) Indicare SI/NO per i procedimenti penali e/o in modo sintetico i pro Posizioni ripianate Posizioni di mpiego % Ente Posizioni Posizioni di % impiego ripianate Posizioni Posizioni d ripianate impiego % ENTE DI ASSEGNAZIONE (7) riferita al grado ri estito d ll'U Varie Armi (6)/ TOT DATI RELATIVI AGLI ENTI INTERESSATI ENTE D'APPARTENENZA r ferita al grado ri estito d ll'U Varie Armi (6) / TOT (3) La cella può essere compilata nei seguenti casi in cui Caso A l'U. abbia espresso ai propri Comandanti sulla linea gerarchica il grad mento per un reimpiego in altra sede o ero una disponibilità al reimpiego sul tutto il territorio nazionale (indicare SI ed il li ello dell'Autorità) Caso B successi amente a seguito dell'a io del procedimento a cura del Vertice d'Area per i mo imenti d'autorità l'U. abbia presentato memoria ostati a (indicare NO). Si precisa che tale informazione può essere comunicata allo SME con carattere di tempesti ità anche in una fase successi a all'in io della pianificazione decentrata. (2) Indicare gli estremi del pro (1) Si precisa che le domande di trasferimento ordinarie non possono essere presenta e se non è concluso il procedimento relati o a istanze presentate in precedenza. Corso di SM DA COMPILARE A CURA DELL'AREA D'IMPIEGO UFFICIALI DIRETTIVI DELLE VARIE ARMI PROPOSTI PER UN REIMPIEGO NELL'AMBITO DELLA STESSA AREA OVVERO RESI DISPONIBILI PER L'IMPIEGO IN ALTRA AREA - ANNO 2008 AREA D'IMPIEGO (COMFOTER/COMSCUOLE-SA/COMLOG/ISPEINFRA) (*) Lo specchio può essere util zzato sia per i mo imenti a domanda s a per quelli d'autorità. Pertanto a seconda del tipo di mo imento de ono essere compilati i campi appropria i (in erde solo per i mo imen i a domanda in arancione solo per quelli d'autorità). 10 9 8 7 6 5 3 2 1 N. DATI ANAGRAFICI I dati contenuti nel presente prospetto sono soggetti alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 Altri mo imenti proposti per l Ente (8) Prior tà assegnata al movimento (9) Motivazioni del movimento proposto (10) Requisiti di sicurezza (11) Valutazioni Decisioni S.A. DA COMPILARE A CURA DI SME Allegato "I" Apd. 1 Allegato “I” Presentazione istanze Esame Area d’impiego Inoltro allo SME del Piano impiego annuale da parte Area d’Impiego DIC. GEN. – FEB. ENTRO IL 20 MAR. Valutazione Pianificazione da parte dello SME APR. – GIU. Adozione provvedimenti da parte dello SME LUG. A chi compete 2° Semestre 1° Semestre Gennaio DIPE di concerto con le Aree d'Impiego DIPE Emana apposita circolare, che sarà pubblicata anche sul sito EINET di Forza Armata Pubblicazione Definizioni delle sedi per le delle vacanze quali è possibile organiche presentare istanza Dicembre Marzo EDR Ricevono le candidature, che saranno inserite in BDC/Sige Pers Presentazione delle proprie candidature con inserimento in BDC Febbraio Maggio Giugno DIPE Elabora la graduatoria, che sarà pubblicata sul sito EINET di Forza Armata Luglio Agosto Settembre EDR DIPE ricevono le in caso di istanze di rinuncia da trasferimento parte dei degli U candidati idonei classificatisi in interessa i DIPE posizione utile "sottoriga" Emissione dei nella provvedimenti di graduatoria di EDR trasferimento merito, le ricevono le acquisiscono istanze, le agli atti e le acquisiscono caricano, in agli atti e le caricano in formato PDF, in BDC BDC Pubblicazione della graduatoria di merito per sede Ottobre Dicembre Presentazione Eventuale delle istanze da presentazione parte degli U Emanazione dei delle istanze da collocatisi in provvedimenti di parte del posizione utile trasferimento personale nella "ripescato" graduatoria Novembre Nel secondo semeste, si seguono le stesse attività accanto elencate Pubblicazione Definizioni delle delle sedi per le Presentazione delle quali è possibile proprie candidature con vacanze inserimento in BDC presentare organiche istanza Presentazione Eventuale delle istanze da presentazione Pubblicazione parte degli U Emanazione dei delle istanze da della collocatisi in provvedimenti di parte del graduatoria di posizione utile trasferimento personale merito per sede nella "ripescato" graduatoria Aprile ITER DELLE ISTANZE DI TRASFERIMENTO SEQUENZA DELLE ATTIVITA' Apd 2 All "I" Apd. 3 All. "I" CRITERI GENERALI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA DI MERITO NELL'AMBITO DELLE ISTANZE DI TRASFERIMENTO DEGLI UFFICIALI DIRETTIVI DELLE V.A. (*) CRITERIO PUNTEGGIO MASSIMO QUALITA' DEL SERVIZIO PRESTATO 10 Documentazione caratteristica degli ultimi 5 anni Precedenti disciplinari negli ultimi 7 anni Ricompense ed onerificenze ECCELLENTE/FAVOREVOLE SUPERIORE ALLA MEDIA NELLA MEDIA/NON FAVOREVOLE INFERIORE ALLA MEDIA RIMPROVERO CONSEGNA SEMPLICE CONSEGNA DI RIGORE SOSPENSIONE DAL SERVIZIO Ordine Militare d'Italia Medaglia al valore militare dell'Esercito Croce al merito dell'Esercito Encomio solenne Encomio semplice Elogio 0 -2 -5 -7 -0,2 -0,3 -2 -3 5 4 2 0,5 0,2 0,1 0 - 100 Km. 0 101 - 250 Km. 0,2 251 - 500 Km. 0,4 501 - 750 km. 0,7 oltre 750 Km. 1 10 SITUAZIONE FAMILIARE Nucleo familiare residente nella sede di auspicata assegnazione, con il coniuge che svolge attività lavorativa con contratto a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato da almeno 5 anni 2 Invalidità al 100% del coniuge o dei figli 5 Divorziato/a con figli minori in affidamento congiunto Impiego all'estero Per il coniuge e per ogni figlio 0,5 con figli minori in affidamento esclusivo 1 con figli minori in affidamento congiunto 1,5 con figli minori in affidamento esclusivo 4 10 PROFILO PROFESSIONALE IN GENERALE Trasferimenti negli ultimi 10 anni per ciascuno per ciascuno per ciascuno 1 DISTANZA DELLA SEDE DI SERVIZIO DALLA SEDE RICHIESTA Separato/a da alemno 2 anni per documento per documento per documento per provvedimento per giorno per giorno per giorno d'autorità 0,3 per ogni trasferimento a domanda -1 per ogni trasferimento missioni fuori area 0,1 per ogni mese di missione o frazione superiore ai 15 giorni Laurea specialistica 0,3 Laurea triennale 0,1 Lingua inglese da 0,2 a 0,5 1°liv.: 0,2 2° liv.: 0,3 3° liv.: 0,5 Altra lingua da 0,2 a 0,4 1°liv.: 0,2 2° liv.: 0,3 3° liv.: 0,4 Sedi di difficile alimentazione (definite nella circolare) 0,08 per ogni mese o frazione superiore ai 15 giorni Istruzione per ogni laurea (fino ad un massimo di 2) per ogni laurea (fino ad un massimo di 2) Conoscenze linguistiche Ente di servizio negli ultmi 5 anni (*) I criteri possono subire variazioni/integrazioni nell'ambito delle specifiche circolari semestrali applicative. Allegato “J” Individuaz. vacanze org. (di concerto con A.I.) GENNAIO-FEBBRAIO Emanazione Circolare (fissa sedi, p.o. e tempistiche) MARZO Inoltro istanze TEMPISTICA FISSATA DALLA CIRCOLARE Elaborazione graduatorie per ogni sede/p.o. ( a cura dello SME) Emanazione provvedimenti d’impiego SETTEMBRE-DICEMBRE GENNAIO-FEBBRAIO Allegato “K” ELENCO ENTI/COMANDI AUTORIZZATI A DISPORRE LA POSIZIONE DI COMANDATO STATO MAGGIORE DELLA DIFESA SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA/DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI COMANDO LOGISTICO DELL’ESERCITO COMANDO PER LA FORMAZIONE, SPECIALIZZAZIONE E DOTTRINA DELL’ESERCITO COMANDO MILITARE DELLA CAPITALE ISPETTORATO PER LE INFRASTRUTTURE DELL’ESERCITO Allegato “L” POSIZIONE DI COMANDATO Fino a 30 gg. (60 per i COINT e NRDC-ITA) Cte corpo Da 30 a 120 gg. Area d’impiego > 120 gg. Area d’impiego Richiesta movimento a SME Dispone il movimento Stessa Area d’Impiego Area diversa Accogliere richiesta Non accogliere richiesta Dispone il movimento Lettera di comunicaz. Allegato “M” DG/AREA D’IMPIEGO/UG Prot. n. Allegati : Data P.D.C. OGGETTO: Grado, arma, ruolo, categoria, nome e cognome, effettivo a ….. Posizione di comandato. A STATO MAGGIORE DELL' ESERCITO Dipartimento Impiego del Personale – Ufficio Impiego …………. e, per conoscenza DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 14^ Divisione – Documentazione Esercito ^^^^^^^^^^^^ Il grado, arma, ruolo, categoria, nome e cognome, dal / / al / / ,è comandato a prestare servizio presso ……………………………………… sede ……………………………. per………………………………………… (motivazioni) IL COMANDANTE Allegato “N” AL COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI VERONA Ufficio Addestramento e, per conoscenza: STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO Dipartimento Impiego del Personale Ufficio Impiego_________ Ufficio Formazione e Politica d’Impiego ROMA ROMA CENTRO ADDESTRAMENTO PARACADUTISMO PISA Il sottoscritto (grado, cognome, nome), effettivo al (Ente/reparto), qualificato paracadutista militare con brevetto n. ______ in data _______, in possesso dei requisiti previsti dal Testo unico, ed. 2008, chiede l’autorizzazione a svolgere attività aviolancistica continuativa “fuori corpo”, ai sensi dell’art. 5, quarto comma, della legge 78/1983 e successive modificazioni. Il sottoscritto si dichiara altresì disponibile al reimpiego, in qualsiasi momento, nelle Aviotruppe ovvero quale “augmentees” nell’ambito di esercitazioni, operazioni in territorio nazionale/estero ed a sottopormi ai connessi iter/percorsi formativi ritenuti opportuni dallo SME. All’uopo, allega: − copia della documentazione matricolare (stralcio relativo ai periodi temporali svolti nelle Aviotruppe); − originale del verbale rilasciato dai competenti Organi Sanitari attestante l’idoneità al s.m.i. e quale paracadutista (solo per le domande presentate a Comandi di reparto non delle Aviotruppe); − scheda computo dei periodi di effettivo impiego presso Reparti delle Aviotruppe di F.A./Interforze. (firma dell’interessato) -------------------(data) TIMBRO LINEARE DEL CORPO 1. Istanza presentata in data ________________ 2. Esprimo parere favorevole/contrario all’accettazione della stessa. -----------------------------(Luogo e data) ____________________________________ (firma del Cte di Corpo) Apd. 1 Allegato “N” ………………………………….. ( Denominazione Ente/reparto) Computo dei periodi di effettivo impiego presso Reparti delle Aviotruppe di F.A./Interforze, utili ai fini del rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento di “attività aviolancistica continuativa” per paracadutisti militari “fuori corpo”. …………………………………………………………………………: (grado, cognome e nome) Anni mesi giorni dal……………. al………….. …… …… …….. dal……………. al………….. …… …… …….. dal……………. al………….. …… …… …….. dal……………. al………….. …… …… …….. dal……………. al………….. …… …… …….. dal……………. al………….. …… …… …….. …… …… …….. TOTALE ………………………………………. (firma del richiedente) VISTO: ………………………………………. (firma del Cte Corpo/Ca. Uf.) Apd. n. 2 all’Allegato “N” AL COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI Ufficio Addestramento VERONA e, per conoscenza: STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO Dipartimento Impiego del Personale Ufficio Impiego_________ Ufficio Formazione e Politica d’Impiego ROMA ROMA CENTRO ADDESTRAMENTO PARACADUTISMO PISA Il sottoscritto (grado, cognome, nome), effettivo al (Ente/reparto), qualificato paracadutista militare con brevetto n. ______ in data _______, in possesso dei requisiti previsti dal Testo unico, ed. 2008, autorizzato a svolgere l’attività aviolancistica continuativa “fuori corpo” in forma permanente/decennale con decorrenza dal __________ e con autorizzazione n. ___________ in data ___________ rilasciata da______________, dichiara di rendersi disponibile al reimpiego, in qualsiasi momento, nelle Aviotruppe ovvero quale “augmentees” nell’ambito di esercitazioni, operazioni in territorio nazionale/estero ed a sottopormi ai connessi iter/percorsi formativi ritenuti opportuni dallo SME. (firma dell’interessato) -------------------(data) TIMBRO LINEARE DEL CORPO Istanza presentata in data ________________ -----------------------------(Luogo e data) ____________________________________ (firma del Cte di Corpo) 1 NOTA: da compilare a cura del personale paracadutista militare “fuori corpo” Allegato “O” (TIMBRO LINEARE DELL’ENTE) Prot.n. OGGETTO: Parere in merito all’opportunità di impiegare nelle aviotruppe il Grado, Cognome, Nome, effettivo al ____________ COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI Ufficio Addestramento A VERONA e, perco: STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO Dipartimento Impiego del Personale Ufficio Formazione e Politica d’Impiego ROMA ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ In merito all’istanza di autorizzazione ad effettuare attività aviolancistica continuativa in qualità di paracadutista militare “fuori corpo” presentata dal (gr do, cognome, ome), si esprime parere favorevole/contrario alla concessione, in quanto l’interessato: - rispetta/non rispetta i criteri di esperienza e rendimento previsti per l’autorizzazione ad effettuare attività aviolancistica continuativa in qualità di p racadutista militare “fuori corpo” (in caso negativo, specificare le carenze rilevate); - è (ovvero non è) utilmente reimpiegabile nei reparti delle Aviotruppe. -------------- -------- -----(Luogo e data) ____________________________________ (firma Cte di Corpo) Allegato “P” COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI Ufficio Addestramento Prot. n. 37121 Verona, OGGETTO: Attività aviolancistica continuativa. Paracadutisti militari fuori corpo. A STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO Dipartimento Impiego del Personale Ufficio Formazione e Politica d’Impiego Centro Addestramento Paracadutismo Reparto di appartenenza del richiedente ROMA PISA XXXX ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Rife. f. ____________ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 1. Il (grado, arma, ruolo, nome e cognome) è autorizzato a svolgere attività aviolancistica continuativa, per un periodo pari a XXXX anni, in quanto riconosciuto in possesso delle condizioni previste. 2. In merito alle limitazioni temporali applicate in base al criterio della reimpiegabilità nelle Aviotruppe, si precisa che il predetto Ufficiale potrà svolgere l’attività dal ___/___/___/ al ___/___/___/. _____________________________ Allegato “Q” STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO Dipartimento Impiego del Personale Ufficio Formazione e Politica d’Impiego Prot. n. 00187 Roma, OGGETTO: Grado, arma, ruolo nome e cognome. Attività aviolancistica continuativa paracadutisti militari fuori corpo. COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI A VERONA e, per conoscenza: Centro Addestramento Paracadutismo PISA Ente di appartenenza dell’interessato - Ufficio Personale - Ufficio Amministrazione ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Rife. dispaccio n. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 1. Il grado, arma, XXXX XXXX in data ___/___/___/. ruolo, categoria, nome e cognome, cognome effettivo a _________________________ sede _________________, a decorrere decorrer dal ___/___/___/ e sino al ___/___/___/ è assegnato al Centro Addestramento Paracadutismo per lo svolgimento dell’ attività aviolancistica continuativa quale paracadutista militare “fuori co corpo”. 2. Si soggiunge, altresì, che questo Stato Maggiore si riserva di impiegare, in qualsiasi que momento, il suddetto militare nelle Aviotruppe ovvero quale augmentees nell’ambito di esercitazioni, operazioni in territorio nazionale/estero ed a sottoporlo ai connessi percorsi formativi ritenuti opportuni. _____________________________ Nome file Allegato “R” MOD. DP/570 MODULO PER MESSAGGIO Qualifica per competenza Qualifica per conoscenza Gruppo data/orario DA (FM) EDR A (TO) CAPAR PERCO (INFO) COMFOTER ADDESTRAMENTO Numero ________ Istruzioni per il messaggio Prefisso GR Classifica di segretezza NON CLASSIFICATO PISA SUBJECT INDICATOR CODE OGGETTO /:/ ATTIVITA’ AVIOLANCISTICA PER PARACADUTISTI MILITARI FUORI CORPO ANNO _____/./ SIC N° di prot. del mittente RIFE. LET. N. _______ DATATA _______ DI COMFOTER /./ SEGNALASI SEGUENTE PERSONALE PER EFFETTUAZIONE ATTIVITA’ OGGETTO /:/ ALFA GRADO COGNOME NOME BREVETTO N. ______ IN DATA_________ AUTORIZZATO A SVOLGERE ATTIVITA’ OGGETTO CON LET. N. _________ IN DATA _______ DI ___________________ PER I SEGUENTI TURNI IN ORDINE DI PRIORITA’ /:/ /-/ 1° SEMESTRE /:/ 2° (DA _______ AT_______) ET 4° (DA _______ AT_______) /;/ /-/ 2° SEMESTRE /:/ 6° (DA _______ AT_______) ET 8° (DA _______ AT_______) /;/ BRAVO GRADO COGNOME NOME BREVETTO N. ______ IN DATA_________ AUTORIZZATO A SVOLGERE ATTIVITA’ OGGETTO CON LET. N. ________________________ IN DATA _______ DI ___________________ PER I SEGUENTI TURNI IN ORDINE DI PRIORITA’ /:/ /-/ 1° SEMESTRE /:/ 1° (DA _______ AT_______) ET 3° (DA _______ AT_______) /;/ /-/ 2° SEMESTRE /:/ 5° (DA _______ AT_______) ET 7° (DA _______ AT_______) /;/ PERSONALE SOPRAINDICATO HABET CONFERMATO DISPONIBILITA’ AT REIMPIEGO PRESSO REPARTO AVIOTRUPPE IN QUALSIASI MOMENTO /./ MESSAGGIO DI RIFERIMENTO NOME DEL COMPILATORE UFFICIO N.TELEF. PAGINA __1_ DI __1__PAGINE CLASSIFICATO SI PER USO DELLO OPERATORE DATA R ORA SISTEMA NO OPERAT DATA T ORA SISTEMA OPERAT FIRMA DELL’UFFICIALE CHE AUTORIZZA LA TRASMISSIONE Allegato “S” COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI Ufficio Addestramento Prot.n. 37121 Verona, OGGETTO: Attività aviolancistica continuativa. Paracadutisti militari fuori corpo. (G.do, Cognome, Nome, effettivo al ____________) STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO A Dipartimento Impiego del Personale Ufficio Impiego ……………….. ROMA Centro Addestramento Paracadutismo PISA ENTE DI APPARTENENZA (per la comunicazione all’interessato) XXXX e, perco: ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Rif. ……….. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Si dispone la revoca al (grado, arma, ruolo, nome e cognome) dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività aviolancistica continuativa in quanto riconosciuto non più in possesso dei requisiti richiesti dalla Pub. “Testo Unico – Procedure per l’impiego del personale militare dell’Esercito, ed. _____”. In particolare, il suindicato U./SU./Vol. non è risultato più in possesso dei seguenti requisiti: - ………………………………… - ………………………………… _____________________________ (Firma) Allegato “T” AL COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI Ufficio Addestramento 37100 VERONA Il sottoscritto (grado, cognome, nome), in servizio/in procinto di assumere servizio presso (1) __________________________________ per ordine di (2) __________________________________ (prot. n. _______________ in data__________) dal ___/___/___/ fino al (3) ___/___/___/, in possesso del brevetto n. ____________ rilasciato in data ___/___/___/ e di autorizzazione a svolgere attività aviolancistica continuativa n. ___________, rilasciata dal COMFOTER, CHIEDE di essere autorizzato a svolgere attività aviolancistica presso (4) _____________________________________________________ delle F.A. del citato Paese estero, nel periodo sopraindicato, effettuando lanci (5) _________________________ con paracadute (6) ______________________ Il sottoscritto allega altresì la dichiarazione di disponibilità a svolgere attività aviolancistica ogni qual volta venga inviato in Italia per licenza o ser izio, prev a concessione del relativo foglio di viaggio da parte della competente Autorità nazionale. (Firma ) ------- -- ---------- -- -(Luogo e da a) _____________________________________________________________________________ NULLA OSTA DEL SUPERIORE NAZIONALE ALL’ESTERO ^^^^^ NOTE: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ente e Paese estero. Ente ed estremi dell’ordine. Data certa o presunta. Indicare l’Unità paracadutisti (se nota). Vincolati o con la tecnica della caduta libera. Tipo di paracadute. All’estero ovvero in Patria, secondo che l’interessato si trovi all’estero o in patria. Allegato “U” Al COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI Ufficio Addestramento 37100 VERONA Il sottoscritto (grado, cognome, nome), effettivo al (Ente/reparto), qualificato paracadutista militare con brevetto n. ______ autorizzazione n. ________ in data _______ del ________________________, amministrato da ______________________________________, CHIEDE il riconoscimento della causa di forza maggiore per la mancata effettuazione dell’attività aviolancistica minima prevista per il _____ semestre ___________, durante il quale prestava servizio presso _____________________________________________________ in quanto: − − essendo stato assegnato ai seguenti turni di attività aviolancistica presso il Centro di Addestramento Paracadutismo nel semestre sopracitato: principale: ___° turno (dal ___/___/___/ al ___/___/___/); riserva: ___° turno (dal ___/___/___/ al ___/___/___/); non ha potuto parteciparvi per i seguenti motivi: ___° turno _____________________________ ________________; ___° turno ____ ________________________ ________________; essendo stato ssegnato ai seguenti turni di attività aviolancistica presso il Centro di Addestramento Paracadutismo nel semestre successivo a quello sopracitato: principale: _ _° turno (dal ___/___/___/ al ___/___/___/); riserva: ___° turno (dal ___/___/___/ al ___/___/___/); n n ha potuto effettuare/completare l’attività aviolancistica prevista per il semestre precedente per i seguenti motivi: ___ turno ______________________________________________; ___° turno ______________________________________________; Allega, all’uopo, la seguente documentazione: _____________________________________________________________________________ ---------------------------- ________________________ (Luogo e data) (firma dell’interessato) VISTO ________________________________________ (Cte Corpo/Ca.Uf.) Allegato “V” COMANDO AVIAZIONE DELL’ESERCITO Prot. n. OGGETTO: Grado, arma, ruolo Nome e Cognome. Attività di volo o connessa al volo. A STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO Dipartimento Impiego del Personale Ufficio Impiego ……………… ROMA e, per conoscenza: COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI SME – DIPE UFFICIO FORMAZIONE AZIONE E POLITICA DI IMPIEGO ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Rife. dispaccio n. VERONA ROMA in data ___/___/___/. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Per il (grado, arma, ruolo, categoria, nome e cognome) trasferito presso _________________ sede ______________con dispaccio a riferimento, si determina l’assegnazione al __________________ sede_________ per lo svolgimento dell’ attività di volo o connessa al volo a decorrere dal ___/___/___. _____________________________ (Firma) Seguito Allegato “V” A STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO Dipartimento Impiego del Personale Ufficio Impiego_______ Ufficio Formazione e Politica d’Impiego ROMA ROMA e, per conoscenza: AL COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI VERONA COMANDO AVES VITERBO Il sottoscritto (grado, cognome, nome), effettivo al (Ente/reparto), qualificato pilota/specialista militare con brevetto n. ______ in data _______, in possesso dei requisiti previsti dal Testo unico, ed. 2008, DICHIARA di essere disponibile al reimpiego, in qualsiasi momento, in un Reparto AVES ovvero quale “augmentees” nell’ambito di esercitazioni, operazioni in territorio nazionale/estero ed a sottopormi ai connessi iter/percorsi formativi ritenuti opportuni dallo SME. (firma dell’interessato) -------------------(data) TIMBRO LINEARE DEL CORPO Istanza presentata in data ________________ -----------------------------(Luogo e data) ____________________________________ (firma del Cte di Corpo) Allegato “W” A STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO ROMA Dipartimento Impiego del Personale OGGETTO: Richiamo in servizio a domanda “senza assegni” – anno _______ (1). Il sottoscritto (2)_____________________________________, nato a___________, il ____________, residente in __________________via ______________________ recapito telefonico (abit. e cell.) ________________/_______________, attualmente nella posizione di (3)_________________________________cessando dal servizio permanente per età. DICHIARA la propria disponibilità ad essere richiamato in servizio “senza assegni” dal (4) __________ al __________, con l’incarico di (5)____________________________ presso (6) ___________________, sede di servizio (7) _______________________ ai sensi dell’art. 50 della L. 10 aprile 1954 n. 113, e in aderenza alle direttive impartite dallo Stato Maggiore della Difesa nella pubblicazione SMD-P-102. (8)__________________________ FIRMA ____________________________ NOTE: (1) La presente dichiarazione è un atto puramente conoscitivo che non obbliga lo SME ad alcun riscontro di merito nei confronti del richiedente; (2) Grado - Cognome - Nome; (3) “in servizio” (con data decorrenza ausiliaria), “ausiliaria dal”, “riserva dal”; (4) Il periodo di richiamo deve essere contenuto entro l’anno solare; (5) Specificare l’incarico; (6) Ente che impiega l’Ufficiale richiamato; (7) Indicare la sede di servizio; (8) Località e data. Allegato “X” A STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO Dipartimento Impiego del Personale ROMA OGGETTO: Richiamo in servizio a domanda “senza assegni” – anno _______ (1). Il sottoscritto (2)_____________________________________, nato a___________, il ____________, residente in __________________via ______________________ recapito telefonico (abit. e cell.) ________________/_______________, attualmente nella posizione di (3)_________________________________cessando dal servizio permanente per età. DICHIARA la propria disponibilità ad essere richiamato in servizio “senza assegni” dal (4) __________ al __________, con l’incarico di Presidente in Commissione Concorsi presso la Direzione Generale per il Personale Militare, sede di servizio Roma ai sensi dell’art. 50 della L. 10 aprile 1954 n. 113, e in aderenza alle direttive impartite dallo Stato Maggiore della Difesa nella pubblicazione SMD-P-102. (5)__________________________ FIRMA ____________________________ NOTE: (1) La presente dichiarazione è un atto puramente conoscitivo che non obbliga lo SME ad alcun riscontro di merito nei confronti del richiedente; (2) Grado - Cognome - Nome; (3) “in servizio” (con data decorrenza ausiliaria), “ausiliaria dal”, “riserva dal”; (4) Il periodo di richiamo deve essere contenuto entro l’anno solare; (5) Specificare l’incarico; (6) Ente che impiega l’Ufficiale richiamato; (7) Indicare la sede di servizio; (8) Località e data. Allegato “Y” A STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO Dipartimento Impiego del Personale ROMA OGGETTO: Richiamo in servizio a domanda dall’ARQ – anno ______ (1). Il sottoscritto (2) ________________________________, nato ________________, il __________________, residente a _________________________ recapito telefonico (abit. e cell.) _____________ / ___________________, attualmente nella posizione di (3) “___________________”. DICHIARA di essere disponibile, qualora fosse collocato in Aspettativa per Riduzione Quadri alla data del 31 dicembre 2006, ai sensi degli artt.58 e 65 del D.Lgvo 30 dicembre 1997, n. 490, ad essere richiamato in servizio dal (4) ________________ al _________________, con l’incarico di (5) ________________________“presso (6) __________________, sede di servizio (7) _____________ ai sensi dell’art. 50 della L. 10 aprile 1954 n. 113 della Pubblicazione SMD-P-102 dello SMD. La presente dichiarazione è un atto puramente conoscitivo che non obbliga lo SME ad alcun riscontro di merito nei confronti del richiedente. (8)__________________________ FIRMA ____________________________ NOTE: (1) I richiami devono essere contenuti entro l’anno solare; (2) Grado - Cognome - Nome; (3) “in servizio”; (4) Il periodo di richiamo deve essere contenuto entro l’anno solare; (5) Specificare l’incarico; (6) Ente che impiega l’Ufficiale richiamato; (7) Indicare la sede di servizio; (8)Località e data Allegato “Z” OGGETTO: (indicare il nominativo dell’interessato). Richiesta autorizzazione ricongiungimento nucleo familiare. A STATO MAGGIORE ESERCITO UFFICIO AMMINISTRAZIONE ROMA ^^^^^^^^^^^ Rif. f. n. ___________/093-DISP/CP in data ____________ ^^^^^^^^^^^ Il sottoscritto _________________, in procinto di assumere servizio presso ___________ come disposto con il dispaccio cui si fa riferimento, CHIEDE l’autorizzazione al ricongiungimento del proprio nucleo familiare presso la nuova sede di servizio, la cui partenza avverrà (contestualmente ovvero indicare la data ed il tipo di vettore) al sottoscritto ed a tale scopo dichiara che il proprio nucleo familiare, (indicare se convivente ed a carico fiscale), è così composto: _________________ coniuge nata a __________________ il _______________________; _________________ figlio/a nato/a a __________________ il ______________________; _________________ figlio/a nato/a a __________________ il ______________________. In tale quadro, il sottoscritto dichiara che in base a quanto indicato dalla Direttiva SMD – P- 104 Ed. 1996, di esonerare l’Amministrazione Militare da ogni eventuale responsabilità e maggiori oneri finanziari derivanti dall’uso di un mezzo di trasporto diverso da quello previsto. LUOGO E DATA _________________ IL RICHIEDENTE __________________________ VISTO IL COMANDANTE DI CORPO __________________________________ Allegato “AA” OGGETTO: (indicare il nominativo dell’interessato). Richiesta per extrabagaglio. A STATO MAGGIORE ESERCITO UFFICIO AMMINISTRAZIONE ROMA ^^^^^^^^^^^ Rif. f. n. ___________/092-DISP/CP in data ____________ ^^^^^^^^^^^ Il sottoscritto _________________, in servizio presso ___________________, e di previsto impiego all’estero (ovvero in rientro in patria), come disposto con il dispaccio cui si fa riferimento CHIEDE il rilascio dell’autorizzazione al rimborso di extrabagaglio per una quota di bagaglio complessiva non superiore a 50 Kg. con viaggio aereo che avverrà in data _________ . Dichiara inoltre, in base a quanto indicato dalla normativa vigente, di esonerare l’Amministrazione Militare da ogni eventuale responsabilità e maggiori oneri finanziari derivanti dall’uso del vettore e della tratta autorizzati. LUOGO E DATA ________________ IL RICHIEDENTE _______________________ VISTO IL COMANDANTE DI CORPO __________________________________ Allegato “AB” OGGETTO: (indicare il nominativo dell’interessato). Richiesta anticipo partenza. A STATO MAGGIORE ESERCITO UFFICIO AMMINISTRAZIONE ROMA ^^^^^^^^^^^ Rif. f. n. ___________/092-DISP/CP in data ____________ ^^^^^^^^^^^ Il sottoscritto _________________, in procinto di assumere servizio presso ___________ come disposto con il dispaccio cui si fa riferimento, CHIEDE l’autorizzazione a raggiungere in anticipo la citata sede di servizio in data ____________, (giorno di partenza _________), precisando che detta richiesta è motivata da: x indicare eventuali esigenze di carattere personale (sistemazione alloggiativi, inizio delle scuole dei figli); In tale quadro, il sottoscritto dichiara che: nel periodo di permanenza presso la nuova sede di servizio dal _________ al _________, nulla avrà a pretendere a titolo di rimborso/pagamento diaria, in quanto si troverà in licenza straordinaria speciale per trasferimento all’estero (come da copia in allegato) (art. 13 DPR 394/95); in base a quanto indicato dalla Direttiva SMD – P-104 Ed. 1996, di esonerare l’Amministrazione Militare da ogni eventuale responsabilità e maggiori oneri finanziari derivanti dall’uso di un mezzo di trasporto diverso da quello previsto. LUOGO E DATA _______________ IL RICHIEDENTE __________________________ VISTO IL COMANDANTE DI CORPO __________________________________ Allegato “AC” OGGETTO: (indicare il nominativo dell’interessato). Richiesta autorizzazione utilizzo mezzo diverso da quello previsto. A STATO MAGGIORE ESERCITO ROMA UFFICIO AMMINISTRAZIONE ^^^^^^^^^^^ Rif. f. n. ___________/092-DISP/CP in data ____________ ^^^^^^^^^^^ Il sottoscritto 1 _________________, in servizio presso 2 ___________________, _____________________ come disposto con il dispaccio cui si fa riferimento, dal CHIEDE il rilascio dell’autorizzazione all'uso del mezzo di trasporto diverso da quello previsto (indicare la tipologia del vettore 3 ) che avverrà con partenza da _________________________ presumibilmente in data _____________________, per raggiungere la sede di _______________________ e all'uopo dichiara: di stabilirsi nella medesima località della nuova sede di servizio e/o in comune viciniore sito entro un raggio di 90 km dalla nuova sede di servizio; il contestuale trasferimento del proprio nucleo familiare 4 , così composto: x _________________ coniuge nata a __________________ il _______________________; x _________________ figlio/a nato/a a __________________ il ______________________; x _________________ figlio/a nato/a a __________________ il ______________________; di sollevare l'Amministrazione Militare da ogni responsabilità connessa con l'uso del citato mezzo e di essere a conoscenza che gli eventuali maggiori oneri rispetto all'uso del mezzo di trasporto previsto sono a carico dello scrivente . LUOGO E DATA _______________ IL RICHIEDENTE ______________________ VISTO IL COMANDANTE DI CORPO _________________________________ 1 2 3 4 Grado, Arma e qualifica, Nome e Cognome. Ente di appartenenza, incarico ricoperto. Aereo/Nave/Autovettura. Qualora si utilizzi l’autovettura indicare tipo vettura e targa. Indicare se convivente ed a carico fiscale. Allegato “AD” OGGETTO: (indicare il nominativo dell’interessato). Richiesta autorizzazione rientro anticipato del proprio nucleo familiare. A STATO MAGGIORE ESERCITO ROMA UFFICIO AMMINISTRAZIONE ^^^^^^^^^^^ Rif. f. n. ___________/092-DISP/CP in data ____________ ^^^^^^^^^^^ Il sottoscritto 1 _________________, in servizio presso 2 ___________________, _____________________ come disposto con il dispaccio cui si fa riferimento, dal CHIEDE il rilascio dell’autorizzazione al rientro anticipato del proprio nucleo familiare che avverrà partenza da _________________________ presumibilmente in data _____________________ mezzo ____________________________ 3 , per raggiungere la sede _______________________ e all'uopo dichiara: di stabilirsi nella medesima località della nuova sede di servizio e/o in comune viciniore entro un raggio di 90 km dalla nuova sede di servizio; che il proprio nucleo familiare convivente ed a carico fiscale, è così composto: con con di 4 sito x _________________ coniuge nata a __________________ il _______________________; x _________________ figlio/a nato/a a __________________ il ______________________; x _________________ figlio/a nato/a a __________________ il ______________________; di sollevare l'Amministrazione Militare da ogni responsabilità connessa con l'uso del citato mezzo e di essere a conoscenza che gli eventuali maggiori oneri rispetto all'uso del mezzo di trasporto previsto sono a carico dello scrivente . LUOGO E DATA _______________ IL RICHIEDENTE ______________________ VISTO IL COMANDANTE DI CORPO _________________________________ 1 2 3 4 Grado, Arma e qualifica, Nome e Cognome. Ente di appartenenza, incarico ricoperto. Indicare la tipologia del vettore che si utilizza (aereo, nave, autovettura, in quest’ultimo caso specificare tipo e targa). Ente di proposto reimpiego in Italia. Allegato “AE” OGGETTO: (indicare il nominativo dell’interessato). Richiesta autorizzazione rientro anticipato mobili e masserizie. A STATO MAGGIORE ESERCITO ROMA UFFICIO AMMINISTRAZIONE ^^^^^^^^^^^ Rif. f. n. ___________/092-DISP/CP in data ____________ ^^^^^^^^^^^ Il sottoscritto 1 _________________, in servizio presso 2 ___________________, _____________________ come disposto con il dispaccio cui si fa riferimento, dal CHIEDE il rilascio dell’autorizzazione al rientro anticipato dei mobili e masserizie e all'uopo dichiara: di stabilirsi nella medesima località della nuova sede di servizio e/o in comune viciniore sito entro un raggio di 90 km dalla nuova sede di servizio; di sollevare l'Amministrazione Militare da ogni responsabilità connessa con l'uso del citato mezzo e di essere a conoscenza che gli eventuali maggiori oneri. LUOGO E DATA _______________ IL RICHIEDENTE ______________________ VISTO IL COMANDANTE DI CORPO _________________________________ 1 2 Grado, Arma e qualifica, Nome e Cognome. Ente di appartenenza, incarico ricoperto. Allegato "AF" Codice fiscale Cognome Nome Data nascita Sesso Foto Stato civile Numero dei figli Numero dei figli a carico Luogo di nascita Domicilio Residenza Grado Area funzionale Posizione economica Codice unificato Codice profilo Promozioni Distretto militare Corso provenienza Arma specilità Ruolo Categoria Posizione organica OSU Incarico assegnato 2° incarico assegnato Incarico svolto Branca impiego incarico svolto Ente di appartenenza Ente di servizio Ente amministrativo Ente matricolare Assunzione in forza Statura Clauv Patente Idoneità parziale Titolo studio Corso svolto Lingua accertata Missione svolta Valutazione caratteristica Ricompensa ricevuta Sanzione Assenza Domanda trasferimento Abilitazioni Brevetti Forza potenziale “Con automatismo”, all’atto dell’assunzione dell’incarico e limitatamente al periodo in cui si esercita l’incarico ATTRIBUZIONE DEL DISTINTIVO DI INCARICO Posizione organica prevista esclusivamente per il livello superiore DISTINTIVO DI INCARICO NO Posizione organica prevista per il livello superiore, ma con “equipollenza per l’impiego” corrispondente al grado già rivestito dall’Ufficiale. In ambito nazionale “Con automatismo”, all’atto dell’assunzione dell’incarico e limitatamente al periodo in cui si esercita l’incarico ATTRIBUZIONE DEL DISTINTIVO DI INCARICO Posizione prevista dalle job description esclusivamente per il livello superiore da parte del Comandante di Contingente ovvero del Senior Italian Officer (SENITOFF), che dovrà essere comunicata con immediatezza al DIPE – Uf. Imp. U. ATTRIBUZIONE DEL DISTINTIVO DI INCARICO PREVIA DETERMINAZIONE INDIVIDUALE MOTIVATA Posizione prevista dalle job description per il livello superiore o per il grado già rivestito dall’Ufficiale. In Comandi Multinazionali di Contingenza e negli Organismi Internazionali all’estero e in Patria UFFICIALI DESIGNATI A RICOPRIRE INCARICHI DI COMANDO/STAFF DI LIVELLO SUPERIORE ATTRIBUZIONE GRADO FUNZIONALE PER UFFICIALI DESIGNATI A RICOPRIRE INCARICHI DI LIVELLO SUPERIORE Allegato AG