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Il testo unico aggiornato a luglio 2013 lo puoi

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Il testo unico aggiornato a luglio 2013 lo puoi
STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO
Dipartimento Impiego del Personale
Ufficio Coordinamento
TESTO UNICO
sulle procedure d’impiego
del personale militare
Edizione
2008
INDICE
PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI
ELENCO DEGLI ALLEGATI
CAPITOLO I- TRASFERIMENTO D’AUTORITA’
Pag. 1
CAPO I - Procedimento
1. Definizione
2. Livello decisionale
3. Modalità esecutive
4. Casi particolari
CAPO II - Movimenti locali
1. Definizione
2. Presupposti
3. Modalità esecutive
CAPO III - VARIE (Prot. nr. 177 Cod.id. 07/C-PI Ind.cl. 5.3.1 in data 13/01/2010)
1. Trasferimento a seguito di rinvio a giudizio del militare
2. Trasferimento a seguito di rientro dalla forza potenziale del militare a seguito di cessazione degli effetti
giuridici della sospensione obbligatoria ovvero facoltativa dal servizio
3. Disposizioni ulteriori
CAPITOLO II – ISTANZE DI TRASFERIMENTO
(prot. nr. 6266 Cod. id. 07/C-PI ind. Cl. 5.3.1 in data 24/07/2013)
CAPO I - Premessa
1. Definizione
2. Ambito soggettivo di applicazione e casistica
3.Tutela della privacy
4. Vincoli generali
CAPO II - Procedura per gli Ufficiali (Prot. 28789 cod. id. 092 ind. cl. 2.4.1 in data 04/12/2012)
1. Generalità
2. Livello decisionale/competenze
3. Modalità
4. Criteri di valutazione
5. Vincoli
6. Istanze non ammissibili
CAPO III - Procedura per i Sottufficiali e VSP
1. Generalità
2. Modalità di attuazione
3. Istanze non ammissibili
CAPO IV - Rigetto dell’istanza
CAPO V - Casi particolari (Prot. nr. 7198 cod. id. 07/C-PI ind. cl. 5.3.1 in data 17/07/2012)
(Prot. nr. 1358 cod.id. 07/C-PI ind. cl. 5.3.2 in data 14/02/2013)
Pag. 9
CAPITOLO III – TRANSITO IN FORZA POTENZIALE
Pag. 23
1. Definizione
2. Livello decisionale della determinazione
3. Caratteri generali
4. Modalità esecutive
CAPITOLO IV – POSIZIONE DI COMANDATO (ambito nazionale)
Pag. 25
(prot. nr. 4111 Cod. id. 07/C-PI ind. Cl. 5.3.1 in data 16/05/2013)
1. Definizione
2. Livello decisionale della determinazione
3. Modalità esecutive
POSIZIONE DI COMANDATO ALL’ESTERO
CAPITOLO V – PERSONALE GIUDICATO PARZIALMENTE NON IDONEO
AL SERVIZIO MILITARE INCONDIZIONATO
Pag. 27
1. Premessa
2. Procedura nel caso di “inidoneità parziale” dipendente da causa di servizio
3. Lineamenti d’impiego
CAPITOLO VI
Pag. 29
ASSEGNAZIONE ALL’ARMA ED ALLA SPECIALITA’ DEGLI UFFICIALI
1. Assegnazione all’arma
2. Assegnazione alla specialità
ASSEGNAZIONE DELLA SPECIALIZZAZIONE, INCARICO PRINCIPALE,
POSIZIONE ORGANICA AI SOTTUFFICIALI DEL RUOLO MARESCIALLI E
DEL RUOLO SERGENTI
1. Ruolo Marescialli
2. Ruolo Sergenti
3. Varie
CAPITOLO VII – RIQUALIFICAZIONE DEI SOTTUFFICIALI
Pag. 31
1. Premessa: concetto di riqualificazione e rispecializzazione
2. Vincoli, casistiche e condizioni di applicabilità
3. Procedure per la riqualificazione
CAPITOLO VIII – ATTIVITA’ AVIOLANCISTICA CONTINUATIVA
(Prot. nr. 6267 Cod.id. 07/C-PI Ind.cl. 5.3.2 in data 24/07/2013)
1. Definizione
2. Livello decisionale/competenze
3. Modalità esecutive
4. Attività aviolancistica fuori corpo all’estero
5. Mancato svolgimento dell’attività aviolancistica minima per causa di forza maggiore
Pag. 34
CAPITOLO IX – ATTIVITA’ DI VOLO E CONNESSA AL VOLO
Pag. 40
(Prot. nr. 6267 Cod.id. 07/C-PI Ind.cl. 5.3.2 in data 24/07/2013)
CAPO I - Generalità
1. Definizione
2. Livello Decisionale
CAPO II - Modalità esecutive
1. Requisiti
2. Procedura
3. Pianificazione, organizzazione ed esecuzione delle attività
4. Mancato svolgimento dell’attività addestrativa minima
5. Varie
6. Disposizioni transitorie
CAPITOLO X – AGGIORNAMENTO SCIISTICO E/O ALPINISTICO DEL PERSONALE
IN SERVIZIO PERMANENTE DELLE TRUPPE ALPINE CHE NON PRESTA SERVIZIO
NELL’AMBITO DEI COMANDI ED UNITA’ DELLE TRUPPE ALPINE
Pag. 44
1. Definizione
2. Livello decisionale/competenze
3. Modalità esecutive
CAPITOLO XI – RICHIAMI E TRATTENIMENTI IN SERVIZIO
Pag. 46
CAPO I - Premessa
1. Definizione
2. Base normativa
3. Potestà autorizzativa
CAPO II - Richiami in servizio
1. Richiamo in servizio con assegni
2. Richiamo in servizio senza assegni
CAPO III - Procedura per il richiamo in servizio
1. Iter procedurale
2. Casi particolari
CAPO IV - Trattenimenti in servizio
CAPITOLO XII – PROCEDURE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO
Pag. 51
CAPO I - Generalità
CAPO II - Procedure
1. Competenze degli Enti/Comandi periferici
2. Linee di azione da adottare a seguito di pronunce giurisdizionali
CAPITOLO XIII – VARIE
1. Assegnazione e nomina assistenti giudiziari
2. Istruttori di volo e di specialità
3. Decreti di comando presso altri Dicasteri
Pag. 53
4. Nomina a Capo Servizio Amministrativo
5. Nomina a Cassiere degli Organismi di Protezione Sociale
6. Nulla Osta per cessazione dal Servizio Permanente o proscioglimento da ferma
7. Autorizzazione da rilasciare al personale impiegato nell’ambito degli O. I. inviato
all’estero e in rientro in Patria
8. Decreti di assunzione/cessazione incarico consegnatario per debito di custodia
9. Attribuzione distintivo di incarico per gli Ufficiali designati a ricoprire funzioni/incarichi di livello
superiore – prescrizioni particolari (prot. nr. 10677 cod. id. 07/C-PI ind. cl. 5.3.1 in data 08/11/2012)
CAPITOLO XIV – SISTEMA INFORMATIVO GESTIONALE DELL’ESERCITO
Pag. 56
PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI
-
Legge 10 aprile 1954, n. 113 “Stato degli Ufficiali dell’Esercito, della Marina e
dell’Aeronautica”;
-
Legge 31 luglio 1954, n. 599 “Stato degli Sottufficiali dell’Esercito, della Marina e
dell’Aeronautica”;
-
D.P.R. 21 febbraio 2006, n. 167 “Regolamento per l’amministrazione e la contabilità
degli organismi della Difesa, a norma dell’art. 7, comma 1, della legge 14 novembre 2000,
n. 331” e le relative Istruzioni Tecnico Applicative;
-
Legge 14 novembre 2000, n. 331, “Norme per l’istituzione del servizio militare
professionale”;
-
R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, “Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme
giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello stato e sull’ordinamento
dell'avvocatura dello stato”;
-
Legge 7 maggio 1981, n. 180 “Modifiche all’ordinamento giudiziario di pace”;
-
Legge 23 marzo 1983, n. 78 “Aggiornamento della legge 5 marzo 1976, n. 187 relativa
alle
indennità
operative
del
personale
militare”
e
successive
modifiche/integrazioni/circolari applicative;
-
Legge 23 agosto 1988, n. 400 “Disciplina dell’attività di governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri”;
-
Legge 27 febbraio 1989, n. 79 “Nuove norme in materia di permanenza in servizio dei
militari iscritti nel ruolo d’onore decorati al valor militare o civile”;
-
Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
-
Legge 11 febbraio 2005, n. 15 “Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n.
241, concernenti norme generali sull’azione amministrativa”;
-
D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai
documenti amministrativi”;
-
D. Lgs. n. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia protezione dei dati personali”
-
Legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i
diritti delle persone handicappate”;
-
D.M. del Ministero della Difesa 13 aprile 2006, n. 203, “Regolamento recante
identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal
Ministero della difesa, in attuazione degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196”;
-
D. Lgs.12 maggio 1995, n. 196 “Attuazione dell’art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in
materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento
del personale non direttivo delle Forze Armate”;
-
D.P.R. 31 luglio 1995, n. 394 “Recepimento del provvedimento di concertazione del 20
luglio 1995 riguardante il personale delle Forze Armate (Esercito, Marina e Aeronautica)”;
-
Legge 18 febbraio 1997, n. 25 “Attribuzioni del Ministro della Difesa, ristrutturazione dei
Vertici della Forza Armata e dell’Amministrazione della Difesa”;
-
D.P.R. 25 ottobre 1999, n. 556 “Regolamento di attuazione della legge 18 febbraio 1997,
n. 25;
-
D. Lgs. 30 dicembre 1997, n. 490 “Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'articolo 1, comma 97, della L. 23 dicembre
1996, n. 662”;
-
D. Lgs. 30 dicembre 1997, n. 498 “Modifiche alla normativa concernente la posizione di
ausiliaria del personale militare, a norma della Legge 23 dicembre 1996, n. 662“;
-
D. Lgs. 30 dicembre 1997, n. 505 “Armonizzazione del trattamento giuridico dei volontari
al terzo anno di ferma breve con quello del personale militare in servizio permanente
effettivo“;
-
Legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
-
D.M. 1° giugno 1999, concernente l’assegnazione all’arma ed alle specialità degli Ufficiali
dell’Esercito;
-
Legge 28 luglio 1999, n. 266, “Delega al governo per il riordino delle carriere diplomatica
e prefettizia, nonché disposizioni per il restante personale del ministero degli affari esteri,
per il personale militare del ministero della difesa, per il personale dell'amministrazione
penitenziaria e per il personale del consiglio superiore della magistratura”;
-
D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”;
-
D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di
tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8
marzo 2000, n. 53”;
-
Circolare n. DPGM/II/5/30001/L52 del 26 marzo 2001 di PERSOMIL concernente
“Legge 8 marzo 2000, n. 53, “Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità,
per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città.
Applicazione al personale militare delle Forze Armate, con esclusione di quello di leva”,
come modificata dalla Circolare n. DGPM/II/5/1/30001/L52 in data 17 gennaio 2003;
-
Legge 29 marzo 2001, n. 86 “Disposizioni in materia di personale delle Forze Armate e
delle Forze di Polizia”;
-
Direttiva SME PERS 2001, recante i criteri per l’impiego del personale militare
dell’Esercito;
-
Direttiva “Procedure per il contenzioso” ediz. 2001, dello SME RIP recante disposizioni
in merito alla trattazione del contenzioso;
-
D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 “Regolamento recante semplificazione dei procedimenti
per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, per la concessione della
pensione privilegiata ordinaria e dell’equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la
composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie”;
-
Decreto Legislativo 8 maggio 2001, n. 215 “Disposizioni per disciplinare la
trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'articolo
3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331”;
-
D.P.R. 11 settembre 2007, n. 171, “Recepimento del provvedimento di concertazione per
il personale non dirigente delle Forze Armate (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio
economico 2006-2007”;
-
Direttiva n. 100069/269/IS/1^, in data 8 luglio 2002 di SME-RIP, “Riqualificazione dei
Sottufficiali del Ruolo Marescialli (fino al 77° Corso A.S.)”;
-
Circolare n. DPGM/II/5/C61 in data 17 marzo 2003 di PERSOMIL, recante norme
applicative del D.P.R. n. 461/2001 e del D.P.R. n. 163/2002 in materia di parziale idoneità
al servizio militare in modo permanente;
-
Decreto Ministeriale 3 novembre 2003, istituente la specialità AVES come specialità
delle Varie Armi;
-
Circolare n. 1187/07/PIC-1000, in data 1 aprile 2003 dello SME–RIP, recante
disposizioni in merito alla posizione di “forza assente” per Ufficiali e Sottufficiali;
-
Decreto Legge 9 novembre 2004, n. 266 "Proroga o differimento di termini previsti da
disposizioni legislative";
-
Legge 2 dicembre 2004, n. 299/2004 recante modifiche in materia di reclutamento stato
ed avanzamento degli Ufficiali (d.d.l. c.d. “On. GAMBA – LAVAGNINI) e successive
modificazioni/integrazioni;
-
Circolare n. 1940/07/PIC-100, in data 16 marzo 2004 di SME–DIPE, recante disposizioni
sulle istanze di avvicendamento reciproco del personale militare dell’Esercito;
-
Circolare n. 3824/07/C-PI-100, in data 3 dicembre 2004 di SME–DIPE, recante
disposizioni sulle “istanze di trasferimento del personale militare dell’Esercito ferito in
Teatro Operativo ad opera di atti ostili” e successive integrazioni;
-
Direttiva n. 8872 Cod.Id.SUCIV/2^ Ind. Cl. 5, in data 26 maggio 2005 di SME-DIP
“Riqualificazione dei Sottufficiali del Ruolo Sergenti”;
-
Direttiva applicativa delle norme relative al personale militare giudicato inidoneo
permanentemente al servizio militare incondizionato in modo parziale a seguito di
lesioni, ferite ed infermità connesse con l’espletamento dei compiti istituzionali, ed.
2009, in data 17 feb. 2009 dello SME – I RAGEP;
-
Circolare n. 7890/07/C-PI/5.3.1, in data 29 giugno 2009 di SME–DIPE, avente ad oggetto
“Assegnazione temporanea del personale militare per gravissimi motivi di carattere
familiare”;
-
Circolare n. 10108/07/C-PI/5.3.1, in data 7 settembre 2009 di SME–DIPE, avente ad
oggetto “Vademecum per la trattazione dei casi di incompatibilità ambientale”.
INDICE ALLEGATI
CAPITOLO I – TRASFERIMENTO D’AUTORITA’
- Allegato “A”
(dispaccio di trasferimento d’autorità)
- Allegato “B”
(dispaccio di trasferimento collettivo SU.)
- Allegato “C”
(dispaccio di trasferimento collettivo TR.)
- Allegato “D”
(designazione d’impiego) Prot. nr. 9046 / 07 / 5.1.2 del 02/11/10
- Allegato “E”
(fac-simile messaggio di assunzione in forza/assicurazione finanziamento)
-
Allegato “F”
- Allegato “G”
(elenco Enti/Comandi autorizzati al differimento della data di attuazione del trasferimento d’autorità)
(fac-simile messaggio di differimento della data di presentazione all’Ente di assegnazione)
CAPITOLO II – ISTANZE DI TRASFERIMENTO
-
Allegato “H”
(situazioni gravi costituenti deroga ai vincoli temporali di presentazione delle istanze di trasferimento)
- Allegato “I”
(modulo pianificazione decentrata)
- Apd. 1 All.“I”
(tempistiche pianificazione decentrata)
-
Apd. 2 All. “I” (Iter delle istanze di trasferimento – sequenza delle attività)
-
Apd. 3 All. “I” (criteri generali per la formulazione della graduatoria di merito nell’ambito delle istanze di trasferimento
degli Ufficiali direttivi delle v. A.)
- Allegato “J”
(schema procedure istanze SU./TR.)
CAPITOLO IV – POSIZIONE DI COMANDATO (ambito nazionale)
-
Allegato “K”
(elenco Enti/Comandi autorizzati a disporre la posizione di comandato)
- Allegato “L”
(schema vincoli temporali per la posizione di comandato)
- Allegato “M”
(fac-simile messaggio di comunicazione per il personale comandato presso un E/D/R)
CAPITOLO VIII – ATTIVITA’ AVIOLANCISTICA CONTINUATIVA
- Allegato “N”
(richiesta di autorizzazione svolgimento attività Aviolancistica)
- Apd. 1 All.“N” (computo periodi effettivo impiego in Aviotruppe)
- Apd. 2 All.“N” (dichiarazione di disponibilità al reimpiego nelle Aviotruppe ovvero quale “augmentees”)
- Allegato “O”
(parere Comando Aviotruppe di Forza Armata/Interforze)
- Allegato “P”
(fac-simile autorizzazione COMFOTER)
- Allegato “Q”
(fac-simile assegnazione SME - DIPE)
- Allegato “R”
(fac-simile segnalazione turni)
- Allegato “S”
(revoca posizione paracadutista militare fuori corpo)
- Allegato “T”
(richiesta autorizzazione al COMFOTER per esecuzione attività aviolancistica all’estero)
- Allegato “U”
(fac-simile richiesta riconoscimento causa di forza maggiore)
CAPITOLO IX – ATTIVITA’ DI VOLO E CONNESSA AL VOLO
- Allegato “V”
(fac-simile lettera di assegnazione del personale ad Unità di volo)
CAPITOLO XI – RICHIAMI E TRATTENIMENTO IN SERVIZIO
- Allegato “W”
(fac-simile dichiarazione di disponibilità al richiamo in servizio “senza assegni”)
- Allegato “X”
(fac-simile dichiarazione di disponibilità al richiamo in servizio “senza assegni” con l’incarico di
Presidente Commissioni Concorsi)
- Allegato “Y”
(fac-simile dichiarazione di disponibilità al richiamo in servizio a domanda dall’ARQ)
CAPITOLO XIII – VARIE
- Allegato “Z”
(fac-simile richiesta di autorizzazione ricongiungimento nucleo familiare)
- Allegato “AA” (fac-simile richiesta extrabagaglio)
- Allegato “AB” (fac-simile richiesta anticipo partenza)
- Allegato “AC” (fac-simile richiesta di autorizzazione utilizzo mezzo diverso da quello previsto)
- Allegato “AD” (fac-simile richiesta di autorizzazione rientro anticipato del proprio nucleo familiare)
- Allegato “AE” (fac-simile richiesta di autorizzazione rientro anticipato mobili e masserizie)
- Allegato “AG”
(Schema per l’attribuzione del distintivo di incarico per gli Ufficiali)
CAPITOLO XIV – SISTEMA INFORMATIVO GESTIONALE DELL’ESERCITO (SIGE)
- Allegato “AF”
(quadro riassuntivo dei campi da implementare nel SIGE)
CAPITOLO I
TRASFERIMENTO D’AUTORITÀ
CAPO I – Procedimento
1.
DEFINIZIONE
Il trasferimento d’autorità è il provvedimento con il quale viene disposto, nei confronti del
personale militare, un cambiamento di sede o, nell’ambito della stessa sede, di
Comando/Ente/Reparto. La movimentazione si formalizza mediante l’emanazione da parte
del DIPE di un ordine di impiego, la cui qualifica trae fondamento dall’orientamento
giurisprudenziale che configura i trasferimenti del personale militare come ordini che
attengono ad una semplice modalità di svolgimento del servizio, e come tali rientrano nella
sfera degli atti discrezionali dell’A.D.. Da ciò consegue il dovere, per il militare interessato, di
dare esecuzione al movimento nel tempo stabilito (vds. successivo para 3.b.), salvo che non
intervengano provvedimenti amministrativi di sospensione, differimento o annullamento che
possono discendere unicamente dallo stesso SME-DIPE.
Nel concetto di trasferimento d’autorità rientrano, come detto, sia i movimenti nella stessa
sede (anche fra Aree di Impiego diverse), sia quelli che comportano un cambio di sede.
Ovviamente, la maggior parte delle disposizioni riportate nei paragrafi successivi si riferiscono,
in particolare, ai trasferimenti del secondo tipo che incidono maggiormente sugli interessi
personali e familiari dei destinatari.
Al fine di dirimere talune incertezze/dubbi interpretativi, occorre sottolineare, altresì, che l’atto
conclusivo del procedimento d’impiego è costituito esclusivamente dal documento di
trasferimento (mod. TD, All. A – vds. successivo para 2.), che si configura come l’unico atto
di natura provvedimentale avverso il quale il personale destinatario dell’azione amministrativa
può invocare, nei termini prescritti e con le modalità previste dalla legge, i rimedi
giurisdizionali e/o giustiziali. La necessità di definire l’“ordine di impiego” nel contesto di un
procedimento amministrativo in senso stretto trae fondamento dalla vigenza del D.M. 16
settembre 1993, n. 603 “Regolamento recante disposizioni di attuazione degli artt. 2 e 4 della
Legge 7 agosto 1990, n. 241, nell’ambito dell’Amministrazione della Difesa”, che annovera tra
i procedimenti soggetti alla suddetta disciplina anche quelli in materia d’impiego.
Per i SU. ed i Volontari di Truppa il dispaccio di trasferimento può essere anche collettivo ed è
emesso dallo SME-DIPE con i facsimile riportati in All. B e C.
Pertanto, allo scopo di non ingenerare dubbi interpretativi, non si dovrà notificare al
personale interessato alcun altro tipo di comunicazione a chiusura del procedimento, se
non il citato ordine di impiego.
1
2.
LIVELLO DECISIONALE
L’emanazione dell’ordine di impiego che dispone il trasferimento d’autorità di sede o,
nell’ambito della stessa sede, del reparto di appartenenza (c.d. “dispaccio” o, più
propriamente, mod. TD, citati All. A ÷ C) è competenza esclusiva dello Stato Maggiore
dell’Esercito. Di conseguenza, tenuto conto che la responsabilità relativa alla definizione di
qualsiasi procedimento di impiego risale, per legge, all’Autorità di Vertice della Forza Armata,
anche le pianificazioni c.d. decentrate/locali, predisposte in autonomia dai rispettivi
Comandanti dei Vertici d’Area, debbono essere sempre sottoposte alla verifica di coerenza e
congruenza da parte del Dipartimento Impiego del Personale. Per tale attività, costituiranno
riferimento principale sia le tabelle organiche in vigore per gli E/D/R di F.A., sia i progetti
avviati dallo SME.
3.
MODALITA’ ESECUTIVE
a. Comunicazione di avvio del procedimento.
Il personale militare, designato per un trasferimento d’autorità (anche nella stessa sede),
deve essere informato dell’avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della legge 8 agosto
1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito citata come L. n. 241/90) per
il tramite del rispettivo Comando di appartenenza.
Tale comunicazione (completa delle indicazioni stabilite nell’art. 8 della citata L. n.
241/1990 – facsimile in All. D) deve essere notificata all’interessato solo nel momento in
cui l’Ente/Reparto/sede di destinazione sia stata definita con l’approvazione da parte1:
- del Vertice dell’Area di Impiego, delle proposte avanzate dagli Enti/Reparti dipendenti,
nel caso dei movimenti decentrati/locali nell’ambito della medesima Area d’Impiego;
- dello SME, sia in caso di impiego accentrato, sia in caso di proposte avanzate dai
Vertici delle Aree di Impiego, per i movimenti al di fuori dell’Area d’Impiego stessa
(relativamente al personale reso disponibile a “livello superiore”).
E’ solo in tale fase, infatti, che il procedimento di impiego, divenendo concreto ed attuale, è
idoneo a produrre effetti diretti nei confronti dell’interessato il quale può partecipare
fattivamente allo stesso, attraverso la produzione di apposite memorie.
La comunicazione, sottoscritta dall’interessato “per presa visione”, deve essere
trasmessa senza ritardo alcuno a seconda dei casi o al Vertice dell’Area di Impiego o allo
Stato Maggiore dell’Esercito. Qualora sussistano obiettive ragioni che ostino alla predetta
tempestiva trasmissione, sarà cura del Comando dell’interessato informare, con
immediatezza, anche a mezzo fax, lo Stato Maggiore dell’Esercito in merito alle
menzionate ragioni ostative.
Nella comunicazione di avvio del procedimento amministrativo è necessario indicare, ai
sensi del richiamato disposto normativo:
- l’oggetto del procedimento;
- l’Ufficio e la persona responsabile;
- l’Ufficio in cui si può prendere visione degli atti;
- la data entro la quale (secondo i termini stabiliti dal DM n.603/93) deve concludersi il
procedimento in questione ed i rimedi esperibili in caso di inerzia dell’amministrazione;
1
Al riguardo, tuttavia, tenuto conto del frequente insorgere di esigenze istituzionali urgenti e/o imprevedibili, non è
possibile stabilire un termine perentorio e valido in assoluto. Peraltro, la stessa l. 241/1990 prevede la possibilità,
per “…particolari esigenze di celerità del procedimento…”, di omettere la comunicazione in argomento.
2
- in aggiunta ai suddetti elementi indispensabili ai fini della validità dell’atto, è possibile
indicare l’epoca di preferibile movimentazione del militare interessato, a cura del
Comandante del Reparto di appartenenza. Detta indicazione, qualora considerata
necessaria, dovrà essere motivata in ragione di comprovate esigenze operative
dell’Unità, fatto salvo il potere decisionale dello SME che contempererà le suddette
esigenze con quelle funzionali della Forza Armata/Area Interforze/Internazionale.
b. Procedura.
(1) L’ordine di trasferimento viene indirizzato all’Ente/Reparto/Unità di appartenenza del
personale, a quello di assegnazione, a quello che amministra o che dovrà amministrare
il militare (se diverso dai primi due) e, per conoscenza, a tutti i Comandi dai quali i
suddetti Enti/Comandi gerarchicamente dipendono. Il documento in questione viene
inviato anche in copia digitalizzata tramite il servizio di messaggistica della rete
EINET. Limitatamente ai SU. l’Ente che assume in forza il militare deve inviare la
relativa conferma di ricevuta via e.mail sulla rete EINET al seguente indirizzo
[email protected] entro 3 (tre) giorni dalla data di
presentazione dello stesso al nuovo EDR.
(2) In un’ottica di progressiva razionalizzazione delle procedure in uso volte ad ottenere
un sempre maggiore snellimento dell’azione amministrativa dello SME-DIPE, il
cosiddetto mod. TA è abrogato. Il movimento è da intendersi perfezionato/eseguito
nella tempistica prevista, in caso di mancata comunicazione, a cura degli Enti
interessati – entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di presentazione al nuovo
Ente disposta nel dispaccio di trasferimento – del mancato perfezionamento del
trasferimento e delle relative motivazioni. Relativamente agli aspetti finanziari del
movimento d’autorità a titolo oneroso, l’Ente di nuova assegnazione ha l’obbligo di
comunicare mediante e-message (facsimile in All. E), entro 5 (cinque) giorni
lavorativi, allo SME-DIPE POLIMPIEGO:
- l’importo del finanziamento ricevuto sul circuito SIEFIN, suddiviso per i pertinenti
capitoli di bilancio;
- la data di effettiva presentazione del militare (a fattor comune per tutte e 3 le
categorie di personale);
- la scelta effettuata dall’interessato tra la corresponsione dell’indennità ai sensi
dell’art. 1 comma 1 della Legge 86/2001 ed il 90% del canone mensile riferito
all’alloggio privato. Sul punto, si precisa che, tenuto conto che il soggetto trasferito
potrebbe non aver ancora optato, nei 5 giorni, per una delle due possibilità, l’Ente
dovrà indicare, nel messaggio allo SME-DIPE, l’opzione “indennità ai sensi
dell’art. 1 comma 1 della Legge 86/2001”, fatta salva una successiva
comunicazione con cui renderà nota la scelta definitiva effettuata dal militare;
- incarico attribuito al militare, ove non riportato sul documento di trasferimento di
sede d’autorità. Al riguardo si precisa che dovrà essere indicato espressamente se il
militare ricopre una posizione organica ovvero è stato assegnato in “extraorganico”.
c. Data di attuazione del movimento.
(1) L’attuazione del trasferimento d’autorità del militare deve avvenire nel rispetto
dei tempi riportati nei provvedimenti indicati al precedente para 1. Tuttavia, in
relazione a situazioni eccezionali, i Vertici dell’Area di Impiego a ciò appositamente
autorizzati dallo Stato Maggiore dell’Esercito (elenco in All. F) hanno la facoltà di
“differire” la data di presentazione dell’interessato all’Ente di assegnazione, fino ad
un massimo di 90 giorni e limitatamente a movimenti disposti nell’ambito
3
dell’Area di competenza, dandone tempestiva ed immediata comunicazione allo
Stato Maggiore dell’Esercito – Dipartimento Impiego del Personale secondo lo schema
in All. G. Per i SU. lo SME DIPE prenderà atto della effettiva data di presentazione
del personale sancita dal Vertice dell’Area di Impiego e allegherà tale documento al
dispaccio originale senza ulteriori comunicazioni. Al riguardo, dovranno essere
dettagliatamente specificate le motivazioni che hanno determinato l’eventuale
differimento.
(2) Nel caso in cui vi sia l’esigenza di differire il trasferimento per un periodo superiore a
90 giorni ovvero il differimento interessi Aree d’Impiego diverse (o l’Area SMD), la
decisione compete sempre allo Stato Maggiore dell’Esercito - Dipartimento Impiego
del Personale, cui dovrà essere proposta la variazione con un congruo anticipo.
Nel caso in cui lo Stato Maggiore dell’Esercito - Dipartimento Impiego del Personale
autorizzi il differimento, sarà inviato un messaggio di parziale variante, cui gli
Enti/Comandi interessati dovranno fare riferimento per aggiornare la documentazione
caratteristica ed amministrativa del militare trasferito.
(3) Il personale trasferito viene perso di forza dall’Ente cedente ed assunto da quello
ricevente dal giorno successivo. Nel caso di viaggio di durata superiore e nei casi di
trasferimento da e per Comandi/Enti/Reparti dislocati fuori dal territorio nazionale,
l’Ente cedente2 perde di forza il personale dal giorno indicato sul dispaccio di
trasferimento. L’Ente subentrante lo assumerà in forza a partire dal giorno successivo
(compresa quindi la durata del viaggio).
d. Indicazione dell’incarico.
Nell’ordine di impiego che dispone il trasferimento “d’autorità” lo SME-DIPE riporta
l’assunzione di:
- incarichi di particolare rilevanza, quali quelli relativi ad Ufficiali Generali,
Colonnelli, Ufficiali in s.SM, Capi Ufficio/Sezione presso gli Organi Centrali, Capi
Ufficio presso Alti Comandi, Comandanti di btg/gr./gr.sqd. o reparto equipollente, Capi
servizio amministrativo3, qualora il movimento avvenga in ambito nazionale;
- qualsiasi incarico, ove il militare sia trasferito presso Organismi Internazionali, in
territorio nazionale o all’estero,
significando che procederà a valutare/effettuare sanzioni solo per i predetti incarichi.
Tutti gli altri casi sono di competenza del Comando di Vertice dell’Area d’Impiego.
e. Provvedimenti di riordino della Forza Armata.
In presenza di provvedimenti di riordino della Forza Armata che comportino il cambio di
denominazione di un Comando/Ente/Reparto, i Comandanti di Corpo devono provvedere,
con automatismo e senza ritardi, a disporre le variazioni conseguenti per il personale
dipendente, dandone comunicazione allo Stato Maggiore dell’Esercito - Dipartimento
Impiego del Personale per le eventuali successive determinazioni, tenendo sempre
informato il rispettivo Vertice dell’Area di Impiego.
2
3
In caso di trasferimento presso Organismi Internazionali all’estero, la documentazione caratteristica e matricolare
del personale interessato dovrà essere inviata allo SME - Ufficio Amministrazione – Sezione Personale all’Estero,
nella cui forza matricolare il suddetto personale permarrà per tutta la durata del periodo di impiego.
Solo nel caso in cui l’assunzione dell’incarico sia nota allo SME già al momento in cui viene disposto il
trasferimento; in caso contrario, l’assunzione della carica di Capo Servizio Amministrativo sarà, previa proposta
dell’Ente di assegnazione dell’interessato, inoltrata via gerarchica, eventualmente autorizzata dallo SME ove se ne
accerti la fattibilità.
4
f. Limiti all’emanazione del trasferimento di sede d’autorità.
(1) Il militare che, all’atto del trasferimento, rivesta la carica di amministratore locale (ai
sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), non può essere soggetto, per tutta la durata
del mandato, a trasferimenti d’autorità in sede diversa da quella di servizio, se non con
il proprio espresso consenso.
Ove l’ordine di trasferimento di sede sia stato adottato prima dell’elezione del militare,
questi (anche se nel frattempo assume la carica di amministratore locale) è tenuto a
dare comunque esecuzione al movimento, potendo tuttavia presentare istanza di
avvicinamento al luogo nel quale espleta il mandato elettorale ai sensi del disposto
normativo richiamato (vedasi Direttiva n. 6467/07/C-PI 5.3.5.2 del 25.09.2006 dello
SME e successive modifiche/integrazioni).
(2) Il trasferimento d’autorità in sede diversa da quella di servizio può essere disposto
anche per il personale appartenente ad un organo della Rappresentanza Militare
(COCER, COIR, COBAR), previa acquisizione obbligatoria del parere, non
vincolante, del Consiglio cui il militare appartiene. Peraltro, come previsto dal DPR 4
nov. ’79 n.691, in caso di “discordanza” prevarranno le motivate necessità di
impiego dell’amministrazione militare, in aderenza al consolidato orientamento
giurisprudenziale in materia.
(3) Relativamente al personale militare cui lo SME abbia riconosciuto i benefici di cui alla
L. n. 104/92, si precisa che lo stesso può essere trasferito d’autorità ad altra sede solo
previo suo consenso ai sensi dell’art. 33 comma 5 della citata legge, fermo restando
che l’interessato è tenuto a comunicare ogni modifica delle condizioni che hanno
determinato la concessione del beneficio.
4.
CASI PARTICOLARI
a. Per il personale destinato ad organismi internazionali in territorio:
(1)
Estero: l’ordine di impiego che dispone il trasferimento d’autorità viene inviato dallo
SME all’Ente nazionale incaricato dell’amministrazione del personale interessato.
Tale Ente curerà gli adempimenti di cui al precedente para 3.a.;
(2)
Nazionale: si applica la procedura descritta al precedente para 3..
b. Congedi parentali.
Il beneficio del congedo parentale, di cui al D.Lgs. 26 marzo 2001, n.151, assimilabile per
fattispecie e procedure di gestione alla licenza straordinaria, decorre dalla data di
concessione da parte dell’Amministrazione e non dalla data di presentazione dell’istanza.
Peraltro, la problematica è regolamentata da circolari applicative emanate da PERSOMIL,
che è la tenutaria della materia e quindi ogni Comando/Ente dovrà valutare il caso concreto
avendo cura di conciliare la tutela del personale richiedente, tali benefici ed i
provvedimenti di impiego disposti.
5
CAPO II – MOVIMENTI LOCALI
1.
DEFINIZIONE
Per movimento “locale” è da intendersi quel provvedimento attraverso il quale viene disposto
il trasferimento di un militare in servizio permanente, da un Reparto ad un altro ubicato
nell’ambito della stessa sede di servizio.
2.
PRESUPPOSTI
La formalizzazione del provvedimento, di competenza esclusiva dello SME-DIPE, effettuata
previa valutazione di coerenza e congruenza, potrà intervenire solo nell’ipotesi in cui la
proposta di trasferimento avanzata dai Vertici delle Aree d’Impiego sarà stata formulata in
aderenza ai sottonotati requisiti:
a. il trasferimento dovrà interessare solo militari in servizio permanente;
b. la proposta deve essere motivata da comprovate e specifiche esigenze organico/funzionali.
3.
MODALITA’ ESECUTIVE
I suddetti movimenti, benché non comportino oneri finanziari a carico dell’A.D., devono essere
proposti allo SME da parte dei Vertici delle Aree d’Impiego nel contesto delle specifiche
pianificazioni decentrate di impiego, fatte salve comprovate ed eccezionali esigenze che
determinino la necessità di movimentare il militare in tempistiche non riconducibili a quelle
previste per le citate pianificazioni.
Pertanto, qualora intervengano improcrastinabili esigenze di servizio tali da rendere necessaria
una pronta esecuzione del movimento locale (che potrà comunque essere attuato solamente
nella stessa sede) - come già detto - in tempistiche non riconducibili a quelle previste per le
suddette pianificazioni, il Vertice dell’Area d’Impiego deve proporre il trasferimento allo SME
senza ritardo alcuno, potendo movimentare immediatamente il militare presso il Reparto di
destinazione – purché sussistano i sopradeterminati presupposti – nella posizione di comandato
(vds. Cap. IV), nei limiti di 120 giorni complessivi. Di tale provvedimento, il Vertice dell’Area
d’Impiego dovrà darne immediata comunicazione allo SME-DIPE, Ufficio competente per
categoria, al fine di consentire la definizione della problematica nei citati limiti temporali.
Ove dovessero intervenire motivi ostativi all’adozione del provvedimento di trasferimento
locale, lo SME comunicherà il diniego all’accoglimento della proposta al Vertice dell’Area che
entro 3 giorni dalla ricezione della comunicazione, dovrà assumere determinazioni finalizzate al
pronto rientro al reparto di appartenenza del militare eventualmente comandato.
6
CAPO III – VARIE
1.
TRASFERIMENTO A SEGUITO DI RINVIO A GIUDIZIO DEL MILITARE
Nell’ipotesi di rinvio a giudizio di un militare della Forza Armata per uno dei reati contemplati
dall’articolo 3 della Legge n. 97/2001 (delitti contro la Pubblica Amministrazione), a
prescindere dall’adozione di un provvedimento di sospensione da parte della Direzione Generale
per il Personale Militare, il Comandante di Corpo dovrà:
a. nell’immediato, valutare la possibilità di impiegare l’interessato, nell’ambito dell’Unità, in
incarico differente rispetto a quello ricoperto nel tempo in cui si è verificato il fatto di reato
contestato;
b. senza ritardo, inoltrare specifica comunicazione direttamente allo SME –DIPE (Uf.
competente per categoria) - informando per conoscenza la linea gerarchica - nell’ottica di
consentire una specifica valutazione dell’opportunità di far permanere il militare in
argomento presso l’Ente di appartenenza ovvero di movimentarlo in sede di servizio
differente. Tale comunicazione dovrà essere corredata di tutta la documentazione a
disposizione dell’Ente di appartenenza strettamente attinente alla problematica rappresentata
e, nell’ambito della stessa, il comandante di Corpo dovrà specificare gli eventuali
provvedimenti adottati in merito (ad es. cambio incarico del dipendente).
2. TRASFERIMENTO A SEGUITO DI RIENTRO DALLA FORZA POTENZIALE DEL
MILITARE A SEGUITO DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI GIURIDICI DELLA
SOSPENSIONE OBBLIGATORIA OVVERO FACOLTATIVA DAL SERVIZIO
Il Comandante di Corpo, nel caso in cui un proprio militare dipendente venga riammesso in
servizio a seguito di cessazione degli effetti giuridici della sospensione obbligatoria/facoltativa
precedentemente adottata a suo carico, deve informare, con carattere d’immediatezza, lo SME –
DIPE (Uf. competente per categoria) - informando per conoscenza la linea gerarchica nell’ottica di consentire una specifica valutazione in merito all’opportunità di far permanere
l’interessato nell’ambito dell’Unità di appartenenza ovvero reimpiegarlo in altra sede di
servizio. Tali disposizioni valgono, a fattor comune, per tutte e 3 le categorie di personale.
3.
DISPOSIZIONI ULTERIORI
Nella considerazione della particolare sensibilità degli elementi informativi trattati nei casi di
cui ai punti 1 e 2, si richiama l’attenzione dei Comandanti di Corpo e degli operatori del settore
in merito al rispetto delle vigenti norme a tutela della privacy, con particolare riferimento ai
contenuti del decreto legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”. In tale ottica, pertanto, è doveroso:
a. gestire con il massimo riserbo il patrimonio di informazioni eventualmente acquisito;
b. adottare le necessarie cautele nella trasmissione dei dati in argomento.
Relativamente alla documentazione eventualmente allegata alla comunicazione da inoltrare allo
SME-DIPE, si evidenzia altresì la necessità che la stessa non venga inoltrata in copia ai
Comandi destinatari per conoscenza.
7
Infine, si precisa che il suesposto iter procedurale è da intendersi compatibile – e non alternativo
– rispetto a quello specificamente previsto nell’ambito della circolare dello SME-DIPE n. 10108
Cod.Id. 07/C-PI Ind.cl. 5.3.1 in data 7 set. 09’ avente ad oggetto:”Vademecum per la trattazione
dei casi di incompatibilità ambientale”.
8
CAPITOLO II
ISTANZE DI TRASFERIMENTO
CAPO I – PREMESSA
1. DEFINIZIONE
Il trasferimento (tra sedi diverse) ad istanza dell’interessato costituisce un provvedimento a
carattere eccezionale e consegue ad un attento processo valutativo alla cui definizione
concorrono, di massima, tutti i livelli della linea di comando.
2. AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE E CASISTICA
Il trasferimento ad istanza dell’interessato, essendo a carattere eccezionale, può essere disposto
solo nei confronti del personale militare in servizio permanente, per cui non è consentito
l’inoltro di istanze di trasferimento da parte del personale il cui rapporto d’impiego con
l’Amministrazione è “a tempo determinato”, quali gli U. in Ferma Pref., i VFB, VFP1/4, etc..
Le esperienze maturate nel corso degli ultimi anni hanno reso evidente l’esigenza di inserire la
trattazione delle istanze in un quadro più ampio di gestione delle risorse umane al fine di:
− gestire in maniera organica e con visione d’insieme la problematica connessa con la
movimentazione del personale di tutte le Aree d’Impiego;
− attuare i movimenti congiuntamente con l’assegnazione del personale in uscita dai corsi di
formazione e inseriti nelle Pianificazioni Decentrate dei Comandi di Vertice delle Aree
d’Impiego;
− conciliare, per quanto possibile, le esigenze di servizio con quelle di carattere personale o
familiare dei singoli;
− rispettare quanto sancito dalla L.241/90 e relativo decreto attuativo in merito alla durata
del procedimento amministrativo;
− porre in essere gli adempimenti previsti dalla legge 11/2005, art. 10 bis che, con la modifica
apportata alla L. 241/90, regolamenta un nuovo istituto di partecipazione dei privati al
procedimento amministrativo.
In tale ottica, è stata elaborata una nuova procedura per la trattazione delle istanze di
trasferimento più snella, funzionale e aderente alle attuali esigenze della Forza Armata, da attuare
sulla base della valutazione di parametri resi noti annualmente a priori1.
Tale procedura, applicata inizialmente alle categorie dei Sottufficiali e VSP, caratterizzate da
una mobilità limitata che costringe il personale a permanere nella stessa sede per lungo tempo,
allo scopo di favorirne gli spostamenti senza, peraltro, creare il “miraggio” di raggiungere
località che, per situazione organica e specializzazioni richieste, non sono nelle condizioni di
“accogliere” nuovi arrivi, viene ora estesa, con alcune limitazioni, anche agli Ufficiali Direttivi
delle Varie Armi, con l’esclusione degli Ufficiali:
− in possesso del titolo ISSMI ovvero frequentatori del Corso ISSMI;
− in servizio presso gli Organismi Internazionali in Italia e all’estero;
− in attività di comando di btg./gr./gr.sqd.
1
Tramite una circolare dello SME (anche su EI-NET) riportante:
− sedi e posti disponibili per i quali è possibile produrre istanza di trasferimento;
− criteri per la formazione delle graduatorie.
9
3. TUTELA DELLA “PRIVACY” (D. Lgs.
30 giugno 2003, n. 196 e successive
modifiche/integrazioni – Codice in materia di protezione dei dati personali).
Tenuto conto che le istanze di trasferimento sono, nella maggior parte dei casi, motivate da
situazioni personali/familiari di diversa gravità, è necessario che, ove la documentazione allegata
alla domanda faccia riferimento a dati personali “sensibili” o comunque afferenti alla sfera
personale (soprattutto stato di salute, stato civile, etc.), la trattazione avvenga nel rispetto del
disposto normativo in titolo.
Pertanto, gli Enti/Comandi che ricevono le istanze devono attenersi alle prescrizioni
contenute nel D.M. 203/2006 “Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e
giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della Difesa in
attuazione degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196”, con particolare riguardo
all’adozione di adeguate misure volte alla corretta gestione/conservazione dei dati sensibili
del personale militare.
I dati in argomento non possono essere trattati per finalità estranee al procedimento di
trasferimento a domanda per il quale sono stati acquisiti.
Nell’inoltro delle comunicazioni gli EDR dovranno specificare che i dati oggetto della
comunicazione dovranno essere trattati ai sensi delle citate fonti normative.
4. VINCOLI GENERALI.
A fattor comune per U./SU. e VSP, fatte salve le ipotesi per le quali sussistano situazioni
familiari/personali di particolare gravità ed urgenza (ad es. All. “H” e L. n. 104/1992), non potrà
presentare istanze di trasferimento il personale:
− in forza potenziale (vds. successivo capitolo III);
− che abbia al momento della presentazione dell’istanza
l’amministrazione inerenti a problematiche d’impiego.
pendenti
ricorsi
contro
Inoltre, non potrà essere presentata istanza più di una volta l’anno2 e, comunque, solo ad
esito cognito di quella precedentemente inviata, fatta salva la possibilità di inoltrare una nuova
domanda di trasferimento, ai sensi di disposizioni di legge vigenti (ad esempio L.104/92, D.Lgs.
267/00, etc.) ovvero ai sensi dell’All. H. In tali ipotesi, la nuova richiesta fa automaticamente
decadere l’istanza “pendente”.
CAPO II - PROCEDURA PER GLI UFFICIALI
1. GENERALITÀ
a. Situazioni “ordinarie”
(1) Ufficiali Direttivi delle Varie Armi
Gli Ufficiali, in servizio permanente3, possono avanzare la propria candidatura per un
trasferimento solo nelle sedi che lo SME renderà semestralmente disponibili con apposita
circolare, ove verranno comunicati anche i criteri ed i vincoli sulla base dei quali
verranno effettuate le scelte.
2
Ad eccezione degli U. direttivi delle varie Armi che, in virtù della mobilità che li caratterizza ed allo scopo di ripianare
in tempi ristretti le posizioni che si rendono vacanti, potranno presentarla due volte l’anno, nell’ambito delle circolari
semestrali
3
Con l’esclusione degli U. in possesso del titolo ISSMI, frequentatori del Corso ISSMI, in servizio presso gli Organismi
Internazionali in Italia e all’estero, in attività di comando di btg./gr./gr.sqd.
10
Tale candidatura non dovrà essere corredata di pareri gerarchici né sorretta da alcuna
motivazione, nella considerazione che situazioni particolari/gravi/urgenti possono
comunque essere ricondotte ad altre fattispecie procedurali
La candidatura può essere presentata solo per il trasferimento in sede/i diversa/e da quella
dove si presta servizio.
La richiesta deve essere presentata secondo il format riportato nella specifica circolare,
firmata dall’interessato, vidimata dal Comandante di Corpo e tenuta agli atti presso l’Ente
di appartenenza.
(2) Ufficiali Direttivi dell’Arma TRAMAT e dei Corpi
Gli Ufficiali in servizio permanente4 possono presentare istanza di trasferimento in
qualsiasi momento della propria carriera, anche se ciò non determina alcun obbligo per
l’A.D. di accogliere la domanda medesima.
L’istanza non deve essere sorretta da ragioni particolari, anche se l’indicazione dei motivi
è utile per:
− facilitare l’A.D. nella sua valutazione, specie nel caso in cui si intenda soddisfare la
richiesta del militare;
− l’elaborazione di studi statistici e/o indagini sulla qualità della vita nelle strutture
militari.
Le domande, corredate dai rispettivi pareri gerarchici, vengono esaminate esclusivamente
dallo SME – DIPE che, al fine di indirizzare il personale nella presentazione delle
specifiche istanze ordinarie di trasferimento, nel mese di novembre, provvederà a rendere
note le sedi di prioritaria alimentazione, non precludendo tuttavia la possibilità di
esprimere il gradimento per altre sedi non espressamente indicate.
Inoltre, al fine di soddisfare precipue esigenze funzionali di Forza Armata, potranno
essere istituite “ad hoc” apposite ricerche di personale.
b. Situazioni personali/familiari “gravi/urgenti”
Derogano dalla tempistica “normale” e trovano soluzione al di fuori della specifica circolare,
le istanze ai sensi:
− della L. n. 104/1992, della L. n. 267/2000 e della direttiva dello SME n. 1358/07/C-PI5.3.2 in data 14 febbraio 2013 (personale in s.p. ferito in Teatro Operativo ad opera di atti
ostili) le cui procedure sono trattate al Capo V;
− dell’All. H al presente Testo Unico nel quale sono elencati una serie di casi in cui, pur non
sussistendo un diritto ad essere trasferiti nella sede di servizio desiderata, la situazione del
militare deve essere valutata con particolare attenzione e comprensione, anche per le
possibili ricadute negative sul rendimento in servizio dell’interessato.
2. LIVELLO DECISIONALE/COMPETENZE
a. Situazioni “ordinarie”.
(1) Ufficiali Direttivi delle Varie Armi
L’accoglimento ovvero il rigetto della candidatura risale esclusivamente in capo allo
SME, che valuterà la coerenza della stessa con i criteri ed i vincoli che saranno resi noti
nell’apposita circolare semestrale.
(2) Ufficiali Direttivi dell’Arma TRAMAT e dei Corpi
4
Con l’esclusione degli U. in possesso del titolo ISSMI, frequentatori del Corso ISSMI, in servizio presso gli Organismi
Internazionali in Italia e all’estero, in attività di comando di btg./gr./gr.sqd.
11
L’accoglimento ovvero il rigetto dell’istanza di trasferimento è di esclusiva competenza
dello SME - DIPE (impiego “diretto”) ed è attuato annualmente mediante l’elaborazione
di specifica pianificazione.
b. Situazioni personali/familiari gravi ed urgenti.
Relativamente alle istanze presentate ai sensi dell’All. H, ciascun Vertice d’Area d’Impiego
deve inoltrare immediatamente (senza alcun vincolo temporale) l’istanza allo SME-DIPE
per l'immediata trattazione, fornendo, al riguardo, una valutazione, sotto forma di proposta, in
merito alla sussistenza dei presupposti riconducibili alle fattispecie definite nel citato All. H.
Per le istanze presentate ai sensi della L. n. 104/1992, ovvero da personale in s.p. ferito in
Teatro Operativo ad opera di atti ostili, invece, si rimanda alle disposizioni contenute nel
Capo V.
3. MODALITÀ
a. Ufficiali Direttivi delle Varie Armi
(1) Lo SME, di concerto con le Aree d’Impiego, nei mesi di dicembre e giugno, provvederà
ad individuare le sedi ove sussistono E/D/R in condizioni di vacanze organiche. Tali
vacanze potranno essere definite in termini quantitativi e, in relazione alla tipologia delle
posizioni, anche con la precisazione di particolari requisiti di cui deve essere in possesso
l’Ufficiale che potrà ricoprirla.
(2) Nei mesi di gennaio e di luglio sarà emanata una specifica circolare, nella quale tali sedi
e/o posizioni saranno rese note, significando che sarà possibile, per gli interessati,
presentare la candidatura per il trasferimento desiderato, indicando fino ad un massimo di
cinque località (senza specificare alcun Ente di assegnazione), senza alcun ordine di
priorità. Nella circolare saranno specificati anche gli eventuali requisiti da possedere per
la presentazione della propria candidatura ed i criteri che saranno presi in esame per la
stesura dell’eventuale graduatoria di merito.
(3) Gli E/D/R, dopo l’emanazione/pubblicazione della specifica circolare semestrale,
dovranno inserire in Banca Dati Centrale le candidature del personale dipendente secondo
le modalità che saranno indicate nella predetta circolare, entro il termine perentorio del 15
marzo e del 15 settembre.
(4) Lo SME, in seguito, sulla base dei criteri indicati nella circolare, provvederà ad elaborare,
per ciascuna sede, la relativa graduatoria di merito provvisoria, che sarà resa pubblica sul
sito EINET entro i mesi di aprile e di ottobre.
(5) Nei dieci giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria provvisoria, il personale
interessato, visionata la propria posizione ed il relativo punteggio, può rappresentare allo
SME eventuali osservazioni.
(6) Al termine dei dieci giorni, lo SME provvederà – anche sulla base delle segnalazioni
pervenute – a redigere la graduatoria di merito definitiva, che sarà resa pubblica sul sito
EINET.
(7) Sulla base della graduatoria di merito, gli Ufficiali collocatosi in posizione utile per il
trasferimento in una delle sedi richieste, dovranno produrre specifica istanza di
trasferimento per la località indicata entro il termine perentorio del 30 maggio e del 30
novembre, significando che decorso questo senza che sia stata prodotta l’istanza, lo SME
provvederà ad interessare l’Ufficiale posto in posizione immediatamente successiva
all’ultimo candidato utilmente collocato nella graduatoria relativa alla sede in questione,
invitandolo a presentare istanza di trasferimento per la stessa entro 7 giorni dalla
comunicazione.
12
(8) Pervenute tutte le istanze di trasferimento, nel mese di giugno e di dicembre saranno
emanati i relativi provvedimenti amministrativi di movimento.
(9) Le candidature del personale presentate:
− per sedi diverse da quelle indicate;
− al di fuori della tempistica indicata nella specifica circolare;
− contestualmente ad altra tipologia di istanza di trasferimento;
− per la stessa sede ove presta servizio,
saranno considerate inammissibili e verranno rigettate direttamente all’interessato
dall’E/D/R di appartenenza, con le modalità riportate nella specifica circolare.
(10) Al termine del processo di individuazione del personale da trasferire, se sussisterà la
disponibilità finanziaria, i candidati prescelti verranno inviati alla frequenza di un corso
di branca della durata massima di due settimane, al fine di attribuire loro le conoscenze
necessarie all’espletamento del nuovo incarico qualora non le possedessero.
La sequenza delle attività è riportata nell’apd 2 All. I.
b. Ufficiali Direttivi dell’Arma TRAMAT e dei Corpi
Le domande, redatte in carta semplice, dovranno essere:
− indirizzate allo Stato Maggiore dell’Esercito - Dipartimento Impiego del Personale,
presentate al Comando/Ente/Reparto di appartenenza, ed inoltrate per il tramite gerarchico
secondo la tempistica prevista (apd. 1 All. I)5;
− corredate dell’indicazione di un massimo di 3 sedi di preferita destinazione diversa/e da
quella di servizio, senza specificare eventuali Comandi/Enti/Reparti di gradita
assegnazione;
− comprensive della documentazione probatoria in originale o in copia autenticata o, per i
casi previsti, ricorrendo all’autocertificazione. La documentazione sanitaria, inoltre, dovrà
provenire o dalla ASL competente per territorio ovvero da Enti ospedalieri o altre strutture
pubbliche;
− corredate del parere circostanziato del Comandante di Corpo, sintetizzato, a conclusione,
esclusivamente con le seguenti diciture: “FAVOREVOLE” o “CONTRARIO”.
4. CRITERI DI VALUTAZIONE6
a. I criteri di valutazione, che saranno dettagliatamente riportati nella specifica circolare, si
basano, di massima, su parametri oggettivi, riconducibili prevalentemente alla qualità del
servizio prestato, alla situazione personale e familiare dell’interessato, alla distanza tra sede
di servizio e sedi richieste, al profilo professionale posseduto, alla difficile alimentazione
della sede di servizio attuale. L’elenco di tali sedi farà parte della circolare stessa (apd. 3 All.
I).
b. Ad ogni criterio è attribuito un coefficiente numerico, la cui sommatoria contribuirà alla
formazione del punteggio di merito, che concorrerà alla determinazione della graduatoria
finale. I valori dei coefficienti saranno riportati, di volta in volta, nella circolare semestrale e
potranno essere suscettibili di variazioni.
c. A parità di punteggio finale, sarà data precedenza per l’accoglimento dell’istanza
all’Ufficiale in possesso del punteggio più alto nel profilo professionale, in caso di ulteriore
parità, all’Ufficiale più anziano nel grado e, nel caso della stessa anzianità di grado,
all’Ufficiale anagraficamente più anziano.
5
Al fine di poter disporre, per tempo, di un quadro di situazione completo, gli E/D/R di appartenenza dell’Ufficiale
dovranno trasmettere, all’atto dell’inoltro dell’istanza per il tramite gerarchico, copia della stessa allo SME – DIPE.
6
Riferiti esclusivamente alle candidature avanzate dagli Ufficiali Direttivi delle Varie Armi.
13
d. Lo SME, allo scopo di non penalizzare gli E/D/R che presentano situazioni organiche
sfavorevoli, laddove dallo stesso E/D/R risultassero collocati in graduatoria utile per un
trasferimento più Ufficiali, procederà ad accogliere le istanze a partire dall’Ufficiale con il
maggior numero di anni di permanenza presso l’E/D/R (nel caso di stesso numero di anni,
sarà data precedenza all’Ufficiale anagraficamente più anziano). Non si darà luogo al
movimento se presso l’E/D/R di servizio sussiste una percentuale di Ufficiali direttivi nella
forza effettiva inferiore al 90% di quella organica.
e. Per alcune E/D/R, sarà possibile avanzare la candidatura solo se l’interessato sarà in possesso
dei requisiti (job description/expertise) resi noti di volta in volta nella circolare semestrale.
f. Il personale che si candiderà per l’impiego nella sede di ROMA (Organi Centrali), ove
ritenuto necessario, potrà essere interessato ad un preliminare colloquio di idoneità.
g. Lo SME si riserva comunque la facoltà di valutare discrezionalmente la posizione d’impiego
di tutti gli Ufficiali, per sopraggiunte esigenze istituzionali.
5. VINCOLI
Il personale militare in servizio permanente non può presentare domanda di trasferimento
ordinaria:
− prima che siano trascorsi:
• tre anni di permanenza nella sede di 1ª assegnazione anche in seguito a variazioni di
categoria/posizioni di stato;
• due anni di permanenza in uno stesso Comando/Ente/reparto.
− se interessato nell’anno in corso alla frequenza del Corso ISSMI ovvero di Stato Maggiore;
− se interessato nell’anno in corso alla “chiamata” per l’adesione all’iter selettivo per la
frequenza del Corso ISSMI;
− se interessato nell’anno in corso alla frequenza di un Corso di durata superiore ai 6 mesi
ovvero se già designato per un impiego fuori area di pari durata;
− se rinviato a giudizio o ammesso a riti alternativi per delitto non colposo;
− se condannato per delitto non colposo (per 5 anni dalla data della condanna);
− se ha in corso ricorsi, afferenti a problematiche d’impiego, pendenti con l’Amministrazione
Difesa all’atto della presentazione dell’istanza;
− se non sia trascorso il periodo obbligatorio di permanenza presso l’Ente, ove previsto (ad es.
impiego presso le FOS, 13° btg. “Aquileia”, ecc.);
− se si trova a meno di tre anni dal collocamento in quiescenza per limiti d’età, all’atto del
termine temporale ultimo per la presentazione dell’istanza di trasferimento;
− se è già designato per un successivo impiego.
6. ISTANZE NON AMMISSIBILI
Saranno dichiarate inammissibili tutte le istanze ordinarie (che dovranno essere restituite,
all’atto della presentazione, direttamente dai Cti dell’E/D/R di appartenenza del
richiedente che potranno, nel provvedimento di restituzione, far riferimento alle
disposizioni dello SME diramate con la presente direttiva ovvero mediante circolare
semestrale):
− limitatamente agli U. v.A., presentate per sedi non indicate nella circolare semestrale dello
SME – DIPE;
14
− limitatamente agli U. tramat e dei Corpi, presentate al di fuori del periodo espressamente
indicato in apd. 1 All. I;
− tese ad ottenere un trasferimento nella stessa sede;
− presentate da personale che abbia inoltrato una qualsiasi altra istanza di trasferimento non
ancora definita, incluse quelle inoltrate ai sensi:
• dell’Allegato “H” al presente Testo Unico;
• della L. n.104/92;
• del D. Lgs. 267/2000;
• della circolare sulle istanze di avvicendamento reciproco;
• del ricongiungimento nucleo familiare.
CAPO III - PROCEDURA PER I SOTTUFFICIALI E VSP
1. GENERALITÀ
A meno delle istanze presentate ai sensi di disposizioni di legge vigenti (ad esempio L.104/92,
D.Lgs. 267/00, etc.) ovvero ai sensi dell’All. H al presente Testo Unico, che potranno essere
inoltrate senza vincoli temporali, i Sottufficiali ed i VSP possono presentare domanda di
trasferimento solo per le sedi e le Posizioni Organiche che lo SME renderà annualmente
disponibili con apposita circolare, in funzione delle reali esigenze della F.A..
Le istanze non dovranno essere corredate di pareri gerarchici e della motivazione in quanto
tali elementi non costituiscono elemento di valutazione delle istanze essendo le stesse
subordinate alle sole esigenze predeterminate dallo SME di concerto con i Vertici delle Aree
d’Impiego e rese note con una circolare annuale diramata dallo Stato Maggiore dell’Esercito.
Ciascuna istanza sarà esaminata sulla base dei criteri e dei vincoli indicati nella circolare
annuale dello SME e riceverà risposta, singola e motivata, a graduatoria ultimata.
2. MODALITÀ DI ATTUAZIONE (schema in All. J).
a. Situazioni “ordinarie”
(1) Lo SME-DIPE, di concerto con i Vertici delle Aree d’Impiego (COMFOTER,
COMLOG, COMSCUOLE-SA e ISPEINFRASTRUTTURE), nei mesi di
gennaio/febbraio di ciascun anno, provvederà ad individuare le vacanze organiche,
suddivise per sede e per posizione organica, che si prevedono per l’anno successivo
sulla base delle/a:
− effettive carenze organiche;
− previste cessazioni dal servizio;
− necessità di realizzare l’opportuna osmosi tra l’Area Operativa e le altre Aree
d’Impiego.
(2) Lo SME-DIPE, di massima nel mese di marzo, emanerà (anche via EI-NET) una
circolare per rendere note le sedi e le posizioni organiche per le quali sarà possibile
presentare istanza di trasferimento nonché i requisiti che saranno presi in esame con le
relative modalità di valutazione.
(3) Sulla base della suddetta circolare, le istanze di trasferimento dovranno pervenire,
esclusivamente per le posizioni organiche, le sedi ed i periodi indicati nell’ambito della
citata circolare.
15
(4) Gli E/D/R dovranno inviare tempestivamente le istanze del personale dipendente
direttamente, per competenza, allo SME-DIPE e, per conoscenza, lungo la via
gerarchica, fornendo contestualmente espressa comunicazione al personale che ha
presentato l’istanza.
(5) Lo SME-DIPE, successivamente, sulla base dei criteri indicati nella circolare,
provvederà, per ciascuna sede e posizione organica, ad elaborare la relativa graduatoria
le cui risultanze saranno rese note nel corso dell’ultimo quadrimestre 7 e
contestualmente sarà data risposta alle istanze non accolte8.
(6) Sulla base delle graduatorie determinate, nei mesi di gennaio/febbraio dell’anno
successivo, lo SME-DIPE emanerà i provvedimenti di trasferimento da attuare nel
periodo luglio - settembre.
(7) I Vertici d’Area d’Impiego dovranno comunque monitorare le istanze presentate dal
personale dipendente in modo tale da:
− avere una situazione sempre aggiornata delle vacanze organiche colmate, di quelle
rimaste tali e di quelle che potrebbero generarsi a seguito dell’attuazione dei
movimenti;
− predisporre una Pianificazione d’impiego Decentrata, da sottoporre all’approvazione
dello SME entro il giorno 15 settembre dell’anno di riferimento, nella quale
proporre i soli movimenti “d’autorità” necessari a sopperire alle esigenze
funzionali non soddisfatte ovvero alle carenze derivanti dai movimenti attuati “a
domanda”. Al riguardo si ribadisce che su tale pianificazione decentrata di impiego il
DIPE effettuerà le necessarie verifiche di coerenza e congruenza. Per tale attività,
costituiranno riferimento principale sia le tabelle organiche in vigore per gli E/D/R di
F.A., sia i progetti avviati dallo SME.
(8) Lo SME provvederà a soddisfare le vacanze organiche non coperte ovvero quelle
determinatesi con personale in uscita dai corsi di formazione ovvero in sede di “osmosi”
con le altre Aree d’Impiego.
b. Situazioni personali/familiari “gravi/urgenti”
Derogano dalla tempistica “normale” e trovano soluzione al di fuori della specifica circolare,
le istanze ai sensi:
− della L. n. 104/1992, della L. n. 267/2000 e della direttiva dello SME n. 1358/07/C-PI5.3.2 in data 14 febbraio 2013 (personale in s.p. ferito in Teatro Operativo ad opera di atti
ostili) le cui procedure sono trattate al Capo V;
− dell’All. H al presente Testo Unico nel quale sono elencati una serie di casi in cui, pur non
sussistendo un diritto ad essere trasferiti nella sede di servizio desiderata, la situazione del
militare deve essere valutata con particolare attenzione e comprensione, anche per le
possibili ricadute negative sul rendimento in servizio dell’interessato.
3. ISTANZE NON AMMISSIBILI
Non saranno accolte e quindi dichiarate inammissibili tutte le istanze (che dovranno essere
rigettate direttamente dai Cti dell’E/D/R di appartenenza del richiedente che potranno nel
provvedimento di rigetto far riferimento alle disposizioni dello SME):
− rivolte a sedi e posizioni organiche non indicate nella circolare annuale dello SME-DIPE;
7
8
Tramite lettera/messaggio e sito dello SME su EI-net.
L. 241/90 – Obbligo della motivazione.
16
− limitatamente ai SU., inoltrate per posizioni organiche differenti da quella posseduta
dall’interessato all’atto della presentazione dell’istanza;
− pervenute al di fuori dei periodi espressamente indicati per la presentazione delle istanze dalla
circolare annuale dello SME;
− presentate da personale che abbia inoltrato una qualsiasi altra istanza tesa ad ottenere un
trasferimento incluse quelle inoltrate ai sensi:
• dell’Allegato “H” al presente Testo Unico;
• della L. n.104/92;
• del D. Lgs. 267/2000;
• della circolare sulle istanze di avvicendamento reciproco.
Un’ulteriore istanza di trasferimento potrà essere presentata solo dopo che sia stata
definita e conclusa quella in itinere e comunque non più di una volta l’anno;
− tese ad ottenere un trasferimento nella stessa sede, intendendo per sede il luogo, la località, la
città e non il Reparto/Comando/ Ente.
CAPO IV – RIGETTO DELL’ISTANZA
La legge 11 febbraio 2005, n. 15, recante “Modifiche ed integrazioni alla Legge 7 agosto 1990, n.
241, concernente norme generali sull’azione amministrativa”, ha introdotto, con l’articolo 10 bis, un
nuovo istituto che estende le garanzie di partecipazione dei privati al procedimento amministrativo:
la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza. In particolare, nei
procedimenti ad istanza di parte, il responsabile del procedimento è tenuto, prima della formale
adozione di un provvedimento negativo, a comunicare agli istanti i motivi che ostano
all’accoglimento della domanda. Detta comunicazione viene effettuata per consentire agli
interessati di presentare, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, eventuali
osservazioni e documenti dei quali l’Amministrazione dovrà tener conto ai fini della decisione
finale, significando che, tuttavia, in tale contesto, gli interessati non potranno comunque
indicare ulteriori sedi di gradita assegnazione. La comunicazione dei motivi ostativi interrompe i
termini fissati per la conclusione del procedimento, che iniziano a decorrere nuovamente dalla data
di presentazione delle osservazioni (o, in mancanza, dalla scadenza del suddetto termine di 10
giorni ). Tale procedura viene posta in essere dallo SME-DIPE.
CAPO V – CASI PARTICOLARI
Le disposizioni di cui al Capo II e al Capo III sono suscettibili di ulteriori eccezioni oltre a quelle
derivanti da situazioni familiari/personali di particolare gravità ed urgenza (All. “H” e L. n.
104/1992), in particolare, nel caso di:
− militare che, all’atto del trasferimento, rivesta la carica di amministratore locale (ai sensi
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267). Tale categoria di personale – assegnato temporaneamente
all’Ente per lo svolgimento del mandato - non può presentare, per tutta la durata del
mandato stesso, istanza di trasferimento.
La materia è comunque disciplinata dalla direttiva dello SME n. 6467/07/C-PI 5.3.5.2 del
25.09.06 ed eventuali successive modifiche/integrazioni.
− Personale che presta servizio presso sedi di difficile alimentazione 9.
9
Le seguenti disposizioni sono da intendersi abrogate:
− n. 1798/092 del 23 nov. 1995 Impiego degli Ufficiali e dei Sottufficiali presso il 2° rgt. AVES “Sirio” ;
− n. 99/092 del 24 gen.1997 Impiego degli Ufficiali e Sottufficiali presso il 2° rgt. AVES. Variante.
17
Al riguardo, a partire dal 2008, lo SME annualmente diramerà una circolare nella quale saranno
indicate le sedi in argomento, che verranno concertate con i Vertici delle Aree di Impiego.
Al fine di gestire il transitorio, allo scopo di tutelare il personale (U., SU. e VSP) in servizio ed
assegnato a tutto il 31 dic. 2007 presso le sedi considerate disagiate nel Testo Unico Ed. 2000,
rimarranno valide le preesistenti determinazioni. Di conseguenza, la citata procedura, a partire
dal 01 gen. 2011, è da intendersi definitivamente abrogata (anno per anno, in modo progressivo).
Al riguardo, con particolare riferimento alla categoria dei Sottufficiali, nell’ottica di
regolamentare l’impiego dei militari effettivi presso comandi/Scuole/Centri a connotazione
interforze (Poligono Sperimentale Interforze di Salto di Quirra, Scuola di Aerocooperazione di
GUIDONIA, Centro Interforze Studi ed Applicazioni Militari di S. PIERO A GRADO, Scuola
Interforze per la Difesa NBC di RIETI e Scuola delle Telecomunicazioni delle Forze Armate di
CHIAVARI), lo SME ha diramato specifiche disposizioni con f. n. 13630 Cod.Id. SU.NAZ.
Ind.cl. 5.15 in data 15 luglio 2009.
− Istanze di avvicendamento reciproco (direttiva dello SME n. 7198 07/C-PI 5.3.5.3 in data 17
luglio 2012).
Con tale procedura viene data la possibilità al personale in servizio permanente di avanzare
istanza di trasferimento di sede avvicendandosi con un altro militare della medesima categoria.
L’istituto non è applicabile al personale dirigente ed al personale in servizio presso gli organismi
Internazionali.
Per quanto attiene alle condizioni, criteri e procedure per poter accedere a tale tipologia
d’impiego, si rimanda alle disposizioni contenute nella specifica direttiva dello SME.
−
Istanze di trasferimento del personale Militare dell’Esercito ferito in Teatro Operativo ad
opera di atti ostili (direttiva dello SME f.n. 1358 07/C-PI / 5.3.2 datato 14 febbraio 2013).
Con tale procedura si rende merito al personale che ha riportato ferite/lesioni nell’adempimento
del proprio dovere. Pertanto, il militare:
in servizio permanente che, a seguito di ferite/lesioni quali conseguenza diretta dovute al
perpetrarsi di atti ostili, abbia riportato una temporanea non idoneità al servizio militare
incondizionato di almeno 90 giorni, può presentare istanza di trasferimento verso una sede di
proprio gradimento, in deroga ai termini previsti dalle vigenti direttive sull’impiego del
personale (Linee Guida e Direttive sulla formazione e l’impiego del personale militare, ed.
2013 – Testo Unico sulle procedure d’impiego del personale militare, ed. 2008) entro 90
giorni dalla riacquisita idoneità al servizio militare incondizionato;
il militare “non in servizio permanente” che, a seguito di ferite/lesioni quali conseguenza
diretta di atti ostili, abbia riportato ferite e lesioni di rilevanza particolare che comportino una
temporanea non idoneità al servizio militare incondizionato di almeno 90 giorni, può
presentare istanza di trasferimento verso una sede di proprio gradimento, in deroga ai termini
previsti dalle vigenti direttive sull’impiego del personale (Linee Guida e Direttive sulla
formazione e l’impiego del personale militare, ed. 2013 – Testo Unico sulle procedure
d’impiego del personale militare, ed. 2008) inderogabilmente entro 120 giorni
dall’emanazione del Decreto definitivo della Direzione Generale per il Personale
Militare (PERSOMIL), per l’immissione nel servizio permanente dell’Esercito, per la
rispettiva categoria di appartenenza.
In sede di prima applicazione è ammessa anche la possibilità di presentare istanza di
trasferimento – inderogabilmente entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della circolare a
riferimento - da parte del personale già transitato in servizio permanente che, a seguito di
18
ferite/lesioni quali conseguenza diretta di atti ostili, abbia riportato una temporanea non idoneità
al servizio militare incondizionato di almeno 90 giorni quando era in regime di ferma volontaria
L’esame delle istanze sarà attuato dal Dipartimento Impiego del Personale dell’Esercito (Uf. Imp.
di categoria) che nominerà, per la valutazione dei singoli casi, una Commissione interna, la
quale, sulla base della documentazione prodotta, verificherà, altresì, la presenza del nesso di
casualità tra evento e patologia sofferta, condizione imprescindibile per l’esito positivo della
richiesta. La medesima Commissione potrà essere, eventualmente, integrata dal Comandante di
Corpo (o di un suo qualificato rappresentante) del militare all’atto dell’evento ovvero da quello
in Patria qualora l’Ufficiale che all’epoca dei fatti rivestiva tale carica appartenga ad altra F.A..
La domanda dovrà pervenire al DIPE (Uf. Imp. di categoria) direttamente dal Comando cui il
militare interessato al beneficio è effettivo, corredata del parere del Comandante di Corpo.
−
Istanze ai sensi della L. n. 104/92 (direttiva dello SME n. 1447/07/PIC-100 del 03 ott. ’03 ed
eventuali successive modifiche/integrazioni).
Destinatari del disposto di cui all’art. 33, comma 5, della L. n. 104/92 sono tutti gli Ufficiali,
Sottufficiali e Volontari in Servizio Permanente che debbano assistere un proprio familiare
(coniuge, parente od affine entro il terzo grado, persona in affidamento ai sensi della legge 4
maggio 1983, n. 184 e successive modifiche) diversamente abile.
La definizione di persona diversamente abile è contenuta nell’art. 3 della L. n. 104/92, mentre
l’accertamento di questa condizione è competenza delle ASL, mediante le commissioni mediche
di cui all’art. 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, integrate da un operatore sociale e da un
esperto nei casi da esaminare.
L’Autorità per il personale dell’Esercito competente a riconoscere i benefici discendenti dalla
L. n. 104/92 deve essere individuata solo ed esclusivamente nello Stato Maggiore dell’Esercito
– Dipartimento Impiego del Personale. La catena gerarchica dovrà comunque essere informata
circa la presentazione di un’istanza ai sensi del disposto normativo in parola, da parte di un
militare in forza ad un Reparto dipendente, senza che vengano, tuttavia, specificati i motivi su cui
la stessa si fonda. Per altro, si precisa che la documentazione a sostegno della richiesta deve
essere inoltrata esclusivamente allo SME-DIPE Ufficio competente per categoria, onde
garantire il diritto alla riservatezza del richiedente ed evitare la conoscenza di dati
personali/sensibili da parte di soggetti non coinvolti nel processo decisionale.
In materia di assistenza, integrazione sociale e diritti dei portatori di handicap, nel premettere che
il diritto del militare all’applicazione del disposto normativo in oggetto deve essere
necessariamente contemperato con le imprescindibili esigenze di servizio, e sul presupposto che
l’A.D. possieda la facoltà di sospendere/differire la fruizione del beneficio concesso, si evidenzia
che il riconoscimento dell’esistenza delle condizioni di Legge da parte dello SME comporterà:
− nel caso in cui il dipendente, all’atto della domanda, presti servizio in sede diversa da quella
in cui risiede il familiare da assistere, l’emissione del relativo dispaccio di trasferimento (“a
domanda”);
− nel caso in cui il dipendente sia già in servizio nella sede, la concessione a cura del
Comandante di Corpo dei permessi mensili di cui all’art. 33, 3° comma, della L. n. 104/92.
Pertanto, è possibile accedere alla possibilità di usufruire dei benefici di cui alla L. n. 104/92 solo
dopo la determinazione dello Stato Maggiore dell’Esercito – Dipartimento Impiego del
Personale, fermo restando che, ove non ricorrano i presupposti di legge o non sia stata
ancora adottata la relativa determinazione, il Cte di Corpo può concedere altri benefici
previsti dalle norme vigenti (permessi privati, licenza straordinaria, etc.) per consentire al
personale di soddisfare con immediatezza le proprie necessità familiari.
19
Per quanto attiene ai criteri e procedure per poter accedere al beneficio ed ai lineamenti
d’impiego, nel rimandare alle disposizioni contenute nella direttiva dello SME emanata con
lettera n. 1447/07/PIC-100 in data 3 ott. ’03 e successive integrazioni, si precisa che:
− anche i benefici ex art. 33 comma 2 possono essere concessi esclusivamente dallo Stato
Maggiore dell’Esercito, previa verifica dei previsti requisiti di legge. Nel caso in cui, invece,
successivamente alla concessione del beneficio (ex art. 33 comma 2 o 3) le esigenze
organizzatorie/funzionali dell’Ente dovessero divenire prevalenti rispetto a quelle
personali/familiari del beneficiario, e pertanto emerga la necessità di impiegare il militare (in
attività operative e/o addestrative in Patria o all’estero), il Comandante del reparto di
appartenenza, nel tener conto di eventuali vincoli fissati dal D.P.R. n. 171/2007, dovrà
procedere ad una compiuta valutazione della situazione concreta, effettuando un’equa
comparazione tra le prioritarie esigenze di servizio e l’esercizio del diritto da parte
dell’interessato, derivante dalla necessità di dover procedere, o meno, alla modifica
(sospensione/differimento) del provvedimento di concessione del beneficio. I consequenziali
provvedimenti opportunamente adottati a livello locale, supportati da una esauriente
motivazione, oltre ad essere partecipati nelle forme dovute al personale interessato,
dovranno essere portati a conoscenza dello Stato Maggiore dell’Esercito. In ogni caso, al
personale beneficiario dovrà essere comunque garantita la possibilità della fruizione del
beneficio al termine del periodo di sospensione, recuperando eventualmente anche i periodi
“non goduti”;
− la soppressione, nel testo di legge originario, dell’inciso che prevedeva la necessità del
requisito della convivenza tra il portatore di handicap e il dipendente che invoca la
concessione del beneficio, operata per effetto della L. n. 53/2000, è da ritenersi applicabile
esclusivamente alle istanze prodotte ai sensi dell’art. 33 comma 5, in armonia con le più
recenti interpretazioni giurisprudenziali. Si conferma, pertanto, la necessità del
presupposto della convivenza ai fini della concessione delle ulteriori agevolazioni previste
dalla normativa vigente;
− l’istante, nella dichiarazione di notorietà contenente l’indicazione dei familiari che, per
ubicazione di domicilio, sarebbero in grado di prestare assistenza, deve specificare tutti i
parenti ed affini entro il terzo grado del disabile, specificandone l’età e la località di
residenza/domicilio.
Si precisa, infine, che la giurisprudenza prevalente è incline nel ritenere che la tutela prevista ai
sensi dell’art. 33 della L. n. 104/92 non sia applicabile a personale militare, già riconosciuto
titolare del beneficio in parola, comandato per impieghi “temporanei” (missioni in teatro
Operativo, corsi obbligatori di Forza Armata, missioni e/o esercitazioni addestrative nazionali o
internazionali), atteso che tali impegni, non avendo la connotazione di trasferimento strictu
sensu, non determinano quell’impatto e quei disagi al nucleo familiare propri di un movimento
“definitivo”. Ciò nella considerazione che la mobilità rappresenta un elemento costitutivo della
specificità dello status di militare.
−
Istanze di ricongiungimento familiare ai sensi dell’art. 17 della L. n. 266/99 e della direttiva
dello SME n. 724/07/C-PI 5.3.5.1 in data 29 gennaio 2007 (e successive
varianti/integrazioni).
In base al disposto normativo in titolo, è data facoltà all’U./SU./Volontario, in qualità di coniuge
convivente del personale appartenente alle F.A. (compresa l’Arma dei CC, il Corpo della G.d.F.,
il Corpo dei V.F. e le Forze di polizia ad ordinamento civile) legato da rapporto di lavoro a
tempo indeterminato e trasferito d’autorità, di presentare istanza di trasferimento presso la sede
del coniuge, o, in mancanza, nella sede più vicina. Fermo restando il diritto soggettivo a
presentare l’istanza in argomento nell’ipotesi in cui sussistano i presupposti previsti ex lege, al
fine di assecondare quanto più possibile le aspettative personali/familiari del personale della
20
F.A., lo SME ha emanato un’apposita direttiva volta a favorire il ricongiungimento familiare del
personale dell’Esercito coniugato con altro militare della F.A.. Al riguardo, per gli aspetti
procedurali si rinvia in toto alle prescrizioni contenute nell’ambito della direttiva dello SME n.
724/07/C-PI 5.3.5.1 in data 29 gennaio 2007 e successive integrazioni/varianti.
−
Istanze di assegnazione temporanea per gravissimi motivi di carattere familiare ai sensi
della direttiva dello SME n. 7890/07/C-PI 5.3.1 in data 29 giugno 2009 (e successive
varianti/integrazioni).
La direttiva in argomento si applica a Ufficiali, Sottufficiali e Volontari anche non in spe. I
relativi benefici possono essere concessi, nei limiti di 60 giorni calendariali - non frazionabili e
rinnovabili solo una volta - esclusivamente in casi eccezionali:
− connotati da estrema gravità ed urgenza della situazione, da valutare di volta in volta,
evitando di procedere a tipizzazioni di fattispecie che rischiano di restringere eccessivamente
il campo di applicazione dell’istituto;
− non risolvibili mediante tutti gli altri strumenti normativi a disposizione del personale, con
particolare riferimento a quelli previsti dal legislatore (es. L. n. 104/92) o dalla F.A. (es. All.
“H” al T.U., ed. 2008);
− che abbiano carattere di temporaneità.
− Proposte di reimpiego del Comandante di Vertice d’Area
Con riguardo ai casi non riconducibili alle specifiche fattispecie di cui all’All. “H” al presente
Testo Unico, ciascun Comandante di Vertice d’Area ha la facoltà di sottoporli all’attenzione del
Capo di SME per una valutazione in funzione di un eventuale reimpiego dei militari direttamente
interessati.
Tale iter procedurale si attiva, nell’ordinario, mediante un colloquio tra il militare dipendente e il
proprio Comandante di Corpo il quale può segnalare lungo la line la problematica di cui è venuto
a conoscenza, ove ritenga che la stessa:
− sia meritevole di essere sottoposta alla valutazione delle Superiori Autorità;
− non possa trovare soluzione mediante i restanti strumenti normativi a disposizione.
Si evidenzia che tale procedura non è attivabile ad iniziativa dell’interessato mediante
presentazione di apposita istanza. In caso di presentazione di istanza di trasferimento ai sensi
della presente previsione normativa, il Comando di appartenenza è tenuto a restituire la stessa
all’interessato in quanto inoltrata in maniera irrituale.
L’attivazione da parte del Comandante di Corpo non dà origine ad alcun procedimento
amministrativo. Pertanto, il militare interessato non è titolare di alcun diritto né di aspettative
connesse con la definizione di ipotetici procedimenti amministrativi.
Ove intervengano pareri concordi lungo tutta la catena di comando, il Comandante di Vertice
dell’Area di impiego del militare può proporre allo Stato Maggiore dell’Esercito un eventuale
reimpiego del militare interessato. Nel caso in cui, al contrario, uno dei Comandanti lungo la
catena di comando esprima parere negativo in merito al reimpiego del militare che gli viene
segnalato, l’iter procedurale si arresta definitivamente. Il dissenso del Comandante Superiore
deve essere motivato e può essere espresso (al Comandante che ha proposto il reimpiego) o
oralmente o tramite promemoria (che non deve essere necessariamente notificato al militare
interessato).
In caso di pareri favorevoli lungo la line, il Dipartimento Impiego del Personale provvederà a
valutare il caso prospettato dal Comando di Vertice d’Area e interessare, per la necessaria
approvazione, il Capo di SME. In caso di riscontro positivo, il militare interessato sarà invitato a
presentare istanza di trasferimento per la sede auspicata e l’iter procedurale si intenderà
21
definitivamente concluso con l’emissione del dispaccio di trasferimento “a domanda”. In caso di
riscontro negativo, il Dipartimento Impiego del Personale comunicherà il diniego della proposta
al Comando di Vertice d’Area competente per il successivo riscontro alla catena di comando. Il
Comandante di Corpo dovrà comunicare, vie brevi l’esito negativo della proposta al militare
interessato non appena venuto a conoscenza della determinazione assunta dalle Superiori
Autorità.
22
CAPITOLO III
TRANSITO IN FORZA POTENZIALE
1.
DEFINIZIONE
La forza potenziale, introdotta con D.P.R. 21 febbraio 2006, n. 167, è costituita da:
− personale militare e civile in aspettativa;
− personale militare e civile sospeso dall’impiego o dal servizio, dalle funzioni o dalle
attribuzioni del grado;
− personale militare in ausiliaria o in riserva;
− personale civile in posizione di comando presso altre amministrazioni.
2.
LIVELLO DECISIONALE DELLA DETERMINAZIONE
I Comandanti di Corpo disporranno il transito del personale interessato:
− con automatismo, senza previa determinazione dello Stato Maggiore dell’Esercito –
Dipartimento Impiego del Personale, per quanto riguarda le “licenze straordinarie per
motivi di salute”1;
− in applicazione della relativa determinazione dello SME o di PERSOMIL, negli altri
casi.
3. CARATTERI GENERALI
a. Presupposti
Non sono state apportate specifiche modifiche all’assetto normativo disciplinante la
problematica. Restano invariate, pertanto, le prescrizioni all’uopo dettate dalla
competente D.G. PERSOMIL in materia di transito in forza potenziale (ex forza
assente).
b. Gestione amministrativa e matricolare.
E’ devoluta all’Ente che amministrava l’interessato prima del transito in forza
potenziale. Tale disciplina si applica anche nelle more della definizione delle pratiche
di transito nel ruolo civile, con riferimento al personale non più idoneo al s.m.i..
c. Incombenze
Il Comandante di corpo deve assicurare, entro 3 giorni dal provvedimento di transito, la
comunicazione di tutti i movimenti da e per la forza potenziale (specificando la
fattispecie sottesa alla variazione):
− a
mezzo
e.mail
sulla
rete
EINET
al
seguente
indirizzo
[email protected], limitatamente al personale SU.,
ovvero a mezzo e.message indirizzato allo SME-DIPE Uf. competente per
categoria nei restanti casi;
− a PERSOMIL;
1
Con questa dizione si comprendono la licenza straordinaria di convalescenza, i riposi medici domiciliari ed i
ricoveri in luogo di cura, nella considerazione di cui al successivo punto 3. a. (2). Allo scopo di chiarire
eventuali dubbi interpretativi, si precisa, che in questo caso, lo SME non emetterà alcun provvedimento,
neanche “a sanzione”, come avveniva in precedenza, in quanto la funzione è delegata al Cte di Corpo.
Pertanto, gli EDR dovranno porre la massima cura nel computo dei giorni di assenza.
23
− per conoscenza, allo SME-DIPE Uf. Formazione e Politica d’Impiego e agli Enti
immediatamente sovraordinati.
4. MODALITA’ ESECUTIVE
Si rinvia alle disposizioni contenute nel foglio n. 1773/07/C-PI 5.9.1 in data 28 febbraio
2007 e successive modifiche/integrazioni.
In particolare, per quanto concerne i militari in rientro dalla posizione di “forza potenziale”
precedentemente sospesi dal servizio per effetto di sentenze (decreti penali, etc.), si precisa
che il Comandante di corpo dell’interessato è sempre tenuto a chiedere
tempestivamente allo SME-DIPE (Ufficio Impiego competente per categoria) i
conseguenti provvedimenti da adottare.
24
CAPITOLO IV
POSIZIONE DI COMANDATO (ambito nazionale)
1.
DEFINIZIONE
Il “comando” (ai sensi del presente capitolo) è la posizione amministrativa e d’impiego
disposta nei confronti di personale temporaneamente impiegato presso un
Comando/Ente/Reparto diverso da quello di appartenenza, per:
− la frequenza di “corsi di perfezionamento” o di “qualificazione”;
− particolari ed eccezionali esigenze di servizio.
2.
3.
LIVELLO DECISIONALE DELLA DETERMINAZIONE
a.
Gli Enti/Comandi (riepilogati in All. K) hanno la facoltà di “comandare”
autonomamente il personale, nell’ambito dell’Area di competenza, fino ad un
massimo di 120 giorni e per una sola volta nell’arco temporale di un anno solare
(senza determinazione dello Stato Maggiore dell’Esercito – Dipartimento Impiego del
Personale. Lo SME-DIPE deve essere comunque informato di quanto disposto dal
Vertice dell’Area di Impiego).
b.
Qualora l’esigenza dovesse protrarsi oltre i 120 giorni ovvero in caso di personale da
“comandare” presso altra Area d’Impiego, dovrà essere preventivamente interessato,
per competenza, lo Stato Maggiore dell’Esercito – Dipartimento Impiego del
Personale (Uf. Imp. competente per categoria) e la richiesta deve essere avanzata
almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’esigenza.
c.
Nel caso di esigenze di durata non superiore a 30 giorni, la facoltà di “comandare” il
personale compete al Comandante di Corpo. Per i Comandi Intermedi e per NRDCITA detto limite è pari a 60 giorni. I suddetti limiti temporali non incrementano il
numero massimo di giorni previsto per ciascun Vertice d’Area d’Impiego e, pertanto,
sono da considerarsi compresi nei citati 120 giorni.
d.
Nel caso di frequenza di corsi, di qualsiasi durata, non è necessaria la determinazione
dello Stato Maggiore dell’Esercito – Dipartimento Impiego del Personale.
MODALITA’ ESECUTIVE
a. Personale comandato fino ad un massimo di 120 giorni (All. L).
(1) Modalità di attuazione.
I Comandi che, nell’ambito della propria Area d’impiego, hanno disposto
autonomamente la posizione di comandato per il personale dipendente - purché di
durata superiore a 30 giorni - devono darne tempestiva comunicazione allo Stato
Maggiore dell’Esercito - Dipartimento Impiego del Personale tramite e.message
all’Ufficio Impiego competente per categoria.
(2) Criteri di valutazione.
La posizione di comandato deve rivestire carattere di eccezionalità e
temporaneità e non deve riguardare sistematicamente il medesimo personale.
Pertanto essa non deve in nessun caso costituire un “artifizio”, che preluda ad un
trasferimento. Conseguentemente sono vietate quelle pratiche intese a sommare più
posizioni di “comandato” inferiori a 120 giorni, intervallate da brevi soluzioni di
25
continuità, relative alla stessa persona. Eventuali eccezioni dovranno essere
sottoposte al preventivo esame dello Stato Maggiore dell’Esercito – Dipartimento
Impiego del Personale, che assumerà le determinazioni ritenute necessarie in
merito, previo accertamento dell’assoluta indispensabilità del movimento
temporaneo. In tale contesto, si precisa che l’istituto in argomento non è
applicabile al personale VFP-1, in ragione della limitatezza della durata del loro
periodo di servizio. Infatti, un’eventuale posizione di aggregato/comandato
potrebbe essere percepito come un artifizio atto ad evitare un trasferimento in
una sede non gradita, in elusione alla graduatoria di merito predisposta da
PERSOMIL, con gli evidenti riflessi in materia di contenzioso che da tale
situazione potrebbero determinarsi. Pertanto, eventuali specifiche esigenze
dovranno essere proposte allo SME-DIPE sulla linea di comando.
(3) Dipendenza amministrativa.
Il personale “comandato” presso un Comando/Ente/Reparto dipende:
− per l’impiego, dal Comando/Ente/Reparto stesso, nell’intendimento che tale
personale sia utilizzato per l’assolvimento del servizio che ha determinato la
posizione in titolo;
− disciplinarmente, dal medesimo Comando/Ente/Reparto, qualora il rapporto di
dipendenza non sia giornaliero e sia regolarizzato con formali provvedimenti
amministrativi.
(4) Comunicazioni.
Secondo schema in All. M.
b. Personale comandato per un periodo superiore a 120 giorni o in Area d’impiego diversa
da quella di appartenenza.
Il Vertice dell’Area d’Impiego che, per esigenze di servizio, ha la necessità di
comandare personale dipendente per un periodo complessivamente superiore a 120
giorni o in altra Area di impiego, deve chiedere preventivamente allo Stato Maggiore –
Dipartimento Impiego del Personale la relativa determinazione, indicandone la
motivazione, e potranno dar corso al movimento solo dopo che sia stato regolarizzato
formalmente il provvedimento amministrativo da parte dello SME.
POSIZIONE DI COMANDATO (all’estero)
Per quanto concerne la posizione di “comandato” relativa al personale impiegato all’estero,
restano valide le disposizioni contenute nella Direttiva SME PERS 2001 (parte II).
Al riguardo, il Capo di SME, periodicamente, provvede a conferire a varie Autorità militari la
delega alla firma degli ordini di missione. Pertanto, la competenza in materia è suscettibile di
variazioni in base alle esigenze del momento. In ambito Stato Maggiore dell’Esercito, i suddetti
decreti di delega (a firma del Capo di SME) vengono predisposti dal Reparto Pianificazione
Generale e Finanziaria – Uf. Pro.Fi.Bi.Sta..
26
CAPITOLO V
PERSONALE GIUDICATO PARZIALMENTE NON IDONEO AL SERVIZIO
MILITARE INCONDIZIONATO
1.
PREMESSA
La particolare materia è disciplinata dalla “Direttiva applicativa delle norme relative al
personale militare giudicato inidoneo permanentemente al servizio militare incondizionato in
modo parziale a seguito di lesioni, ferite ed infermità connesse con l’espletamento di compiti
istituzionali”, emanata dallo SME in data 17 febbraio 2009 ed a tale documento si rimanda per
una completa ed approfondita disamina della problematica. In questa sede, si ritiene opportuno
richiamare alcuni concetti che comunque dovranno essere conosciuti dagli addetti al settore
Personale.
Al personale militare sottoposto ad accertamenti sanitari per la verifica dell’idoneità, per il
riconoscimento della dipendenza da causa di servizio o per la concessione dell’equo
indennizzo, può essere riconosciuto il giudizio di permanente inidoneità al servizio militare
incondizionato in modo parziale. Qualora ricorra tale circostanza, le CMO competenti sono
chiamate anche ad esplicitare valutazioni in ordine alla possibilità di impiego quale militare
“inidoneo parzialmente” ed a fornire indicazioni sulle eventuali relative controindicazioni allo
svolgimento di determinate attività.
2.
PROCEDURA NEL CASO DI “INIDONEITÀ PARZIALE” DIPENDENTE DA CAUSA
DI SERVIZIO
Dal momento in cui il verbale emesso dalla competente CMO viene ricevuto dall’EDR di
appartenenza del militare, nel caso di dipendenza da causa di servizio, ha inizio il procedimento
amministrativo di ufficio, del quale deve essere data comunicazione all’interessato oltre che al
Dipartimento Impiego del Personale dello Stato Maggiore.
In particolare, entro dieci giorni dalla ricezione del citato verbale, il Comando interessato
dovrà:
− comunicare all’interessato l’avvio del procedimento;
− inviare al DIPE il citato verbale corredato della aggiornata documentazione matricolare del
militare, di una relazioni contenente indicazioni di carattere tecnico-operativo e di eventuale
dichiarazione/memoria resa dall’interessato (comprendente anche un eventuale elenco delle
sedi di gradita assegnazione), informandone contestualmente la propria linea di comando.
Entro 70 giorni dall’avvio del provvedimento amministrativo, la Commissione Consultiva
Centrale, nominata annualmente dal Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, si riunirà per
decretare a riguardo. In particolare, la Commissione dovrà esprimersi in merito a:
− area di impiego cui destinare l’interessato;
− Ente cui assegnarlo;
− incarico da attribuirgli.
Al termine di tale fase verrà emesso dal DIPE il relativo provvedimento di impiego.
Il personale interessato, in attesa del provvedimento d’impiego, a cura dell’ EDR di
appartenenza sarà:
− posto “a disposizione per incarichi vari” ed impiegato in mansioni compatibili con il nuovo
profilo sanitario, se in servizio permanente;
27
− impiegato “in mansioni compatibili con il nuovo profilo sanitario” qualora in ferma
volontaria prefissata/ferma breve e per il quale trovi applicazione quanto disposto dal D.L. n.
393/2000.
In considerazione dell’imprescindibilità della riconosciuta dipendenza dell’infermità
inabilitante da causa di servizio, il sopra descritto iter dovrà essere avviato solo dal momento
della decretazione di tale dipendenza da parte della competente Direzione Generale.
In attesa di tale decretazione, nel caso in cui invece sia già stata riconosciuta la parziale
inidoneità, il personale in:
− servizio permanente sarà posto in aspettativa, anche oltre i limiti massimi previsti dalla
normativa vigente;
− ferma volontaria prefissata/ferma breve, sarà collocato in licenza straordinaria di
convalescenza o in ricovero in luogo di cura, e, a domanda, essere trattenuto alle armi con
ulteriori rafferme annuali, fino alla definizione della pratica medico-legale.
Qualora la dipendenza da causa di servizio non venisse riscontrata, il personale cessa dal
servizio e viene posto nella categoria della riserva in data corrispondente a quella della notifica
all’interessato.
3.
LINEAMENTI D’IMPIEGO
L’impiego del personale costituisce l’utilizzazione motivata del personale mediante la sua
collocazione più appropriata nella struttura della Forza Armata, degli Enti interforze ed
internazionale e degli Enti ove è presente la componente dell’Esercito.
In tale quadro, pur nella preliminare considerazione che non esistono posizioni organiche
specifiche da destinare al personale “parzialmente inidoneo”, occorre evidenziare che anche il
personale con particolari limitazioni fisiche può decisamente risultare produttivo, se impiegato
in servizi compatibili con le citate limitazioni, senza per questo configurare forme meramente
assistenziali.
Inoltre, al fine di garantire ai militari in argomento la possibilità di fornire il proprio apporto e
contributo nell’assolvimento dei compiti istituzionali e, nel contempo, preservare gli stessi da
attività che, in relazione alla particolare infermità, potrebbero peggiorarne il quadro clinico,
dovrà essere posta particolare attenzione nell’individuazione di tutte quelle attività, sia
addestrative che operative, che possano essere praticate senza nocumento per l’interessato.
Pertanto, in tutti i casi ove ciò sia possibile, sarà fatto ogni sforzo per permettere l’impiego del
personale “parzialmente inidoneo” presso gli EDR dell’Area Operativa, valutando caso per
caso, in maniera approfondita e coerente, le reali capacità residue del militare con limitazioni
fisiche.
In tale contesto, appare evidente come venga ad assumere una rilevanza particolare l’azione del
Comandante, primo responsabile dell’impiego del personale a lui assegnato, il quale dovrà
cercare in ogni modo possibile di rendere le esigenze sopra citate compatibili tra di loro,
avvalendosi anche delle particolari competenze fornite dagli organi sanitari a sua disposizione.
28
CAPITOLO VI
ASSEGNAZIONE
UFFICIALI
1.
ALL’ARMA
ED
ALLA
SPECIALITA’
DEGLI
ASSEGNAZIONE ALL’ARMA
a. Attuazione.
Gli Ufficiali del ruolo normale e del ruolo speciale vengono assegnati alle Armi di
fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni con determinazione del Capo di SME,
all’atto della nomina ad Ufficiale.
b. Variazioni.
L’assegnazione all’Arma e le eventuali successive modificazioni costituiscono
variazione matricolare.
2.
ASSEGNAZIONE ALLA SPECIALITA’
a. Attuazione.
Le Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni comprendono le seguenti
specialità:
− Arma di fanteria: granatieri, bersaglieri, alpini, paracadutisti, lagunari e AVES;
− Arma di cavalleria: cavalieri di linea, carristi e AVES;
− Arma di artiglieria: artiglieri terrestri, artiglieri contraerei e AVES;
− Arma del genio: pionieri, guastatori, pontieri, ferrovieri e AVES;
− Arma delle trasmissioni: specialisti in telematica, specialisti in guerra elettronica e
AVES.
L’assegnazione alle specialità è un provvedimento di impiego, la cui competenza risale
a SME-DIPE. La specialità viene assegnata durante i corsi di Formazione, previo
accertamento dei requisiti psico-fisici previsti.
b. Variazioni.
(1) Il personale assume la specialità del reparto di appartenenza. L’assunzione della
specialità ed i successivi cambiamenti, costituiscono variazione matricolare e per
ogni Ufficiale delle varie Armi (fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni)
si deve sempre riportare nelle comunicazioni scritte la relativa specialità utilizzando
le previste abbreviazioni.
(2) Il personale militare che presta servizio “fuori corpo”, mantiene la specialità
dell’ultimo reparto di appartenenza. E’ data facoltà, comunque, a tale tipologia di
personale “fuori corpo” di inoltrare specifica istanza a SME-DIPE, al fine di essere
riassegnato alla specialità originariamente attribuitagli, a condizione che l’interessato
abbia prestato servizio presso un Reparto di questa specialità per un periodo minimo
di tre anni anche non continuativi.
29
ASSEGNAZIONE
DELLA
SPECIALIZZAZIONE,
INCARICO
PRINCIPALE POSIZIONE ORGANICA AI SOTTUFFICIALI DEL
RUOLO MARESCIALLI E DEL RUOLO SERGENTI
1.
RUOLO MARESCIALLI
a. Attuazione.
I Sottufficiali del Ruolo Marescialli vengono assegnati ai Corsi di Laurea (pertanto alle
relative Specializzazioni SANITA’ e COMANDO) subito dopo l’incorporazione, in
tempo utile per l’iscrizione degli stessi ai suddetti Corsi1. La Competenza della relativa
determinazione risale ad un’apposita Commissione nominata da SME-DIPE.
Al termine del 1° anno di corso e nell’ambito della Specializzazione precedentemente
attribuita, gli Allievi Marescialli vengono assegnati alla rispettiva “arma-specialità” /
“Incarico Principale – Posizione Organica”. La competenza della relativa determinazione
risale ad un’apposita Commissione nominata dalla Direzione Generale per il Personale
Militare.
b. Variazioni.
L’assegnazione della citata Specializzazione, dell’Incarico Principale e della Posizione
Organica e le eventuali successive modificazioni costituiscono variazioni che devono
essere apportate sulla documentazione matricolare, secondo le modalità prescritte nelle
vigenti specifiche Direttive.
2.
RUOLO SERGENTI
a. Attuazione.
I Sottufficiali del Ruolo Sergenti vengono assegnati alla Specializzazione di
OPERATORI, TECNICI o RIPARATORI e ad un Incarico Principale e Posizione
Organica ad essa correlata al termine della “fase basica” del Corso svolto presso l’80°
RAV “Roma” in Cassino. La competenza della relativa determinazione risale ad
un’apposita Commissione nominata dalla Direzione Generale per il Personale Militare.
b. Variazioni.
L’assegnazione della citata Specializzazione, dell’Incarico Principale e della Posizione
Organica e le eventuali successive modificazioni costituiscono variazioni che devono
essere apportate sulla documentazione matricolare, secondo le modalità prescritte nelle
vigenti specifiche Direttive.
3.
VARIE
I SU. del Ruolo Marescialli e del Ruolo Sergenti assumono l’Arma e la specialità del corpo
dove prestano servizio.
In caso di trasferimenti/assegnazioni ad Enti “pluriarma”, il personale in questione manterrà
l’Arma e la specialità dell’ultimo corpo dove ha prestato servizio.
1
Variante introdotta a partire dal 9 Corso “Pubblico” / 6 “Interno” con la Direttiva n. 3005 Rec 2 05.02.11/03 in data 19 luglio 2006 di SME
– RAGEP – Ufficio Reclutamento concernente “L’assegnazione degli Allievi Marescialli ai Corsi di Laurea”.
30
CAPITOLO VII
RIQUALIFICAZIONE DEI SOTTUFFICIALI
1. PREMESSA: CONCETTO DI RIQUALIFICAZIONE E RISPECIALIZZAZIONE
Al fine di dirimere eventuali dubbi in merito al concetto di “riqualificazione” e di
“rispecializzazione” si precisa che:
-
la “riqualificazione” (c.d. ordinaria) è quel provvedimento, emesso dallo SME-DIPE in
seguito alla frequenza (con esito favorevole) di un apposito corso da parte di un dato
Sottufficiale, che abilita lo stesso allo svolgimento di nuove mansioni previste per una data
posizione organica, diversa da quella precedentemente attribuita, ma che rientra tra quelle
della medesima specializzazione di provenienza;
-
la “rispecializzazione” è quel provvedimento, emesso dallo SME-DIPE in seguito alla
frequenza (con esito favorevole) di un apposito corso da parte di un dato Sottufficiale, che
abilita lo stesso allo svolgimento di nuove mansioni previste per una data posizione
organica, diversa da quella precedentemente attribuita e che rientra tra quelle di una
specializzazione diversa da quella di provenienza.
In questi termini appare evidente che detta distinzione, ancorché concettualmente
importantissima, assume un carattere eminentemente formale/lessicale in quanto, ai fini pratici,
non sussistono differenze sostanziali in termini di corsi da svolgere e tanto meno nell’iter
procedurale da intraprendere.
Pertanto il termine “riqualificazione” potrà essere univocamente adottato in riferimento
ad entrambe le casistiche fin qui esposte.
In tale contesto e per completezza di trattazione è anche opportuno evidenziare che, per i
Sottufficiali del ruolo Marescialli del c.d. “precedente iter” e per quelli del ruolo Sergenti, oltre
alla c.d. procedura “ordinaria” è prevista anche la “procedura straordinaria”, che non contempla
la frequenza di corsi ma soltanto la sanzione di specifiche “situazioni di fatto” (Direttiva per la
riqualificazione dei Sottufficiali - fino al 77° Corso AS di SME – Reparto Impiego del
Personale – Ufficio Impiego Sottufficiali e Personale Civile - Ed. 2002 e Direttiva per la
riqualificazione dei sottufficiali del ruolo Sergenti di SME – DIPE – Ufficio Impiego
Sottufficiali e Personale Civile – ed. 2005).
Peraltro, in merito all’ulteriore “procedura ridotta” (che prevede la frequenza di corsi di
breve durata fondati su specifici pregressi culturali/professionali) già contemplata nella
suddetta direttiva, si precisa che deve intendersi abrogata con effetto immediato, in quanto
riconducibile, a seconda delle casistiche e delle valutazioni dello SME-DIPE, nelle suddette
procedure “ordinaria” ovvero “straordinaria”.
2. VINCOLI, CASISTICHE E CONDIZIONI DI APPLICABILITA’
La “riqualificazione” rappresenta un provvedimento d’impiego a cui deve essere dato corso
soltanto per sopperire a reali esigenze funzionali e che in nessun caso deve essere avviato per
rispondere a esigenze di carattere personale.
In ordine alle motivazioni che sottendono alla riqualificazione dei Sottufficiali, sono distinte le
seguenti casistiche:
- esigenze straordinarie (esoneri per: “inidoneità permanente a uno specifico incarico” ovvero laddove necessario - per “inidoneità permanente al servizio militare in modo parziale”,
31
riconfigurazione delle Tabelle Organiche dell’Ente/Reparto di appartenenza, reimpiego in
altro Ente/Reparto, ecc...);
- esigenze delle Aree d’Impiego (perequazione in ambito Ente/Reparto);
- esigenze di Forza Armata (reimpiego negli Organi Centrali e per particolari esigenze
contingenti di Forza Armata, casistiche specifiche valutate a ragion veduta dallo SME-DIPEUfficio Impiego Sottufficiali e Personale Civile);
- esigenze connesse con l’applicabilità delle nuove procedure di trattazione delle istanze di
trasferimento “ordinarie” avanzate dal personale (le modalità e i vincoli saranno di volta in
volta indicati nella circolare applicativa dell’anno in corso).
Preme sottolineare che per il personale proveniente dal:
- Ruolo Marescialli del “precedente iter” sarà possibile procedere con le riqualificazioni nelle
posizioni organiche di qualsiasi specializzazione;
- Ruolo Marescialli del “nuovo iter” sarà possibile procedere con le riqualificazioni (più
propriamente definite “qualificazioni”, così come sancito nella direttiva “Profili d’impiego dei
Sottufficiali del ruolo marescialli “nuovo iter” della specializzazione comando” e degli
Ufficiali subalterni del ruolo speciale delle varie armi e dell’arma dei trasporti e dei materiali ed. 2006) nelle posizioni organiche delle sole specializzazioni COMANDO e SANITA’;
- Ruolo Sergenti sarà possibile procedere con le riqualificazioni nelle posizioni organiche delle
sole specializzazioni OPERATORI, TECNICI e RIPARATORI.
Nello specifico i vincoli, le casistiche e le condizioni di applicabilità per la
riqualificazione/qualificazione sono regolamentate, a seconda della tipologia di Sottufficiali di
cui trattasi, rispettivamente dalle seguenti direttive:
-
ruolo Marescialli “precedente iter”: Direttiva per la riqualificazione dei Sottufficiali (fino al
77° Corso AS) di SME – RIP – Ufficio Impiego Sottufficiali e Personale Civile - ed. 2002 (e
successive integrazioni/varianti);
-
ruolo Marescialli “nuovo iter”: Profili d’impiego dei Sottufficiali del ruolo Marescialli
“nuovo iter” della specializzazione comando” e degli Ufficiali subalterni del ruolo speciale
delle varie armi e dell’arma dei trasporti e dei materiali di SME – DIPE – Ufficio Impiego
Sottufficiali e Personale Civile - ed. 2006 (e successive integrazioni/varianti);
-
ruolo Sergenti: Direttiva per la riqualificazione dei sottufficiali del ruolo Sergenti di SME –
DIPE – Ufficio Impiego Sottufficiali e Personale Civile – ed. 2005 (e successive
integrazioni/varianti);
-
a fattor comune: ulteriori direttive/circolari già emanate ovvero che saranno di volta in volta
emanate al riguardo dallo SME – DIPE – Ufficio Impiego Sottufficiali e Personale Civile.
3. PROCEDURE PER LA RIQUALIFICAZIONE
Come già indicato nel precedente para 1, per avviare l’iter di riqualificazione dei Sottufficiali è
possibile dare corso a due possibili procedure:
- ordinaria;
- straordinaria.
Fermo restando quanto disposto con le specifiche direttive emanate a riguardo in merito ai
criteri/vincoli/casistiche/condizioni di applicabilità (Direttiva per la riqualificazione dei
Sottufficiali - fino al 77° Corso AS di SME – RIP – Ufficio Impiego Sottufficiali e Personale
Civile - ed. 2002 e successive integrazioni/varianti, Direttiva per la riqualificazione dei
sottufficiali del ruolo Sergenti di SME – DIPE – Ufficio Impiego Sottufficiali e Personale Civile
– ed. 2005 e successive integrazioni/varianti e “Profili d’impiego dei Sottufficiali del ruolo
32
marescialli “nuovo iter” della specializzazione comando” e degli Ufficiali subalterni del ruolo
speciale delle varie armi e dell’arma dei trasporti e dei materiali - ed. 2006 e successive
integrazioni/varianti) si precisa che, in merito alle modalità di avvio della procedura di:
-
qualificazione/riqualificazione “ordinaria”, l’invio dei “Piani annuali delle
qualificazioni/riqualificazioni ordinarie” (PAQ/PAR) dovrà avvenire secondo le disposizioni
emanate annualmente nel quadro della “Direttiva per la formazione avanzata” e delle
specifiche disposizioni applicative di dettaglio ad essa correlate di volta in volta emanate
dallo SME-DIPE, al fine di procedere alla pianificazione dei corsi da svolgere nel quadro
dell’esercizio finanziario dell’anno in considerazione;
-
riqualificazione “straordinaria”, che le relative istanze di riqualificazione, a far data
dal 2008, dovranno essere inviate dagli EDR direttamente allo SME-DIPE-Ufficio
Impiego Sottufficiali e Personale Civile, informando per conoscenza la rispettiva linea
gerarchica; dette istanze dovranno essere inviate dai vari EDR, entro il mese di
aprile/agosto/dicembre di ogni anno, a corredo del “Piano aperiodico delle riqualificazioni
previa procedura “straordinaria” (P.A.R.S.)”, prodotto in un’unica soluzione sia per il
personale del ruolo Marescialli “precedente iter” sia per quello del ruolo Sergenti.
33
CAPITOLO VIII
ATTIVITA’ AVIOLANCISTICA CONTINUATIVA
1.
DEFINIZIONE
L’attività aviolancistica continuativa costituisce l‘addestramento periodico cui sono
interessati i paracadutisti militari “fuori corpo”, al fine di mantenere i livelli operativi
previsti per l’impiego nelle Aviotruppe.
Lo svolgimento di tale attività, oltre alle implicazioni relative all’impiego, comporta anche,
come noto, effetti di natura economica (c.d. “indennità per paracadutisti militari fuori
corpo”). Per tali aspetti, valgono le disposizioni di legge (da ultimo, D.P.R. 13 giugno 2002
n. 163), nonché quelle applicative emanate da PERSOMIL (1).
2.
LIVELLO DECISIONALE/COMPETENZE
La procedura per l’assegnazione del personale interessato all’attività di aviolancio e allo
svolgimento della stessa (vedasi successivo capo 3. a. (1)) prevede specifiche competenze.
In particolare:
− lo SME-DIPE emana i provvedimenti di assegnazione del personale al Centro
Addestramento Paracadutismo in PISA, dove è previsto lo svolgimento dell’attività
aviolancistica a seguito di preventiva e specifica autorizzazione rilasciata dal Comando
FOTER;
− il Comando FOTER è l’organo tecnico che provvede a:
• verificare che il personale che chiede di effettuare l’attività in argomento sia in
possesso dei requisiti previsti dalla presente Direttiva, nonché dalle altre eventuali
normative di settore;
• rilasciare l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività aviolancistica continuativa;
• riconoscere la causa di forza di maggiore al personale. Al riguardo, ovviamente la
concessione del riconoscimento è limitata al personale precedentemente segnalatosi
per l’esecuzione dell’attività aviolancistica continuativa;
− il Centro Addestramento di Paracadutismo, sulla base delle indicazioni fornite dallo
SME-Reparto Impiego delle Forze/COE (per gli aspetti addestrativi e finanziari) e da
COMFOTER, dirama, nel corso del 4° trimestre di ogni anno, la programmazione
dell’attività aviolancistica a beneficio del personale di cui trattasi, riferita all’anno
successivo.
3.
MODALITA’ ESECUTIVE
a. Criteri per la concessione dell’autorizzazione.
(1)
Requisiti minimi.
Il personale militare in spe già in servizio presso i Reparti paracadutisti di
F.A./Interforze può svolgere, a domanda, attività aviolancistica continuativa “fuori
corpo” se in possesso dei seguenti requisiti:
− status: Ufficiali, Sottufficiali e Volontari in spe, già in servizio nelle
Aviotruppe;
− qualifica: paracadutista militare, ai sensi della Pub. n. 6479 ediz. 1992 di
ISPEFAC;
(1) Circolari DGPM/IV/12^/149300/30 in data 5 ottobre 2002 e DGPM/IV/12^/156219/50 in data 18 dicembre
2002.
34
− idoneità psicofisica: idoneo quale paracadutista;
− esperienza: permanenza nella forza effettiva di reparti paracadutisti di
F.A./Interforze non inferiore a 3 anni, anche non consecutivi;
− rendimento:
• documentazione caratteristica con qualifica “eccellente” negli ultimi 3
anni;
• parere favorevole del competente Comando delle Aviotruppe di
F.A./Interforze (Cdo B. par. “Folgore”, Cdo 4° rgt. alp. par. ovvero
COFS).
(2)
Permanenza nella posizione di paracadutista militare “fuori corpo”.
(a)
Il reimpiego nelle Aviotruppe non appare più remunerativo per la F.A.,
allorché il personale abbia trascorso un periodo di tempo eccessivamente
lungo fuori dei reparti paracadutisti (in particolare, quando il personale non
abbia maturato una pregressa lunga esperienza professionale nella specialità).
Pertanto, la permanenza nella posizione di paracadutista militare “fuori
corpo” è definita secondo i seguenti criteri:
− personale effettivo a reparti delle Aviotruppe per un periodo da 3 a 10
anni: 10 anni; al termine del citato periodo temporale, il Comando FOTER
procederà con immediatezza ad attivare la procedura di revoca a svolgere
l’attività in argomento per i militari interessati;
− personale effettivo a reparti delle Aviotruppe per un periodo superiore a
10 anni: nessuna limitazione temporale.
(b)
L’eventuale riassegnazione a reparti della Specialità interrompe il periodo di
permanenza nella posizione “fuori corpo” (2). Tale posizione può essere
riassunta successivamente – anche più volte, in caso di nuovi trasferimenti ad
Enti/reparti non delle Aviotruppe – e mantenuta, ogni volta, per un periodo di
10 anni, ovvero superiore, in applicazione del criterio sopra indicato.
(3) Calcolo del servizio prestato nelle Aviotruppe.
Ai fini del calcolo del servizio prestato nelle Aviotruppe si applicano i seguenti
criteri:
− si sommano tutti i periodi di servizio prestato, anche con soluzione di
continuità, nella forza effettiva di Unità paracadutisti;
− la somma così ottenuta (espressa in anni, mesi e giorni) esprime il periodo di
servizio computabile ai fini della permanenza nella posizione di paracadutista
militare “fuori corpo”.
b.
Procedura per l’autorizzazione.
L’iter, obbligatorio anche per il personale precedentemente autorizzato a svolgere
attività addestrativa nella posizione di paracadutista “fuori corpo”, si articola nelle
seguenti fasi:
−
istanza dell’interessato (All. N), corredata di:
(2) ciò significando che anche per il personale che ha acquisito permanentemente la qualifica di paracadutista “fuori
corpo” in forza di precedenti decretazioni, decade da tale status. Gli Uffici Impiego del DIPE, al riguardo,
invieranno copia dei dispacci di trasferimento dei paracadutisti (U. SU. e Tr.) anche all’Ufficio Addestramento
del Comando delle Forze Operative Terrestri.
35
•
•
−
−
−
c.
stralcio della documentazione matricolare attestante i periodi temporali svolti
nell’ambito delle Aviotruppe, rilasciata, per copia conforme, dall’Ente presso
cui è impiegato l’interessato;
computo dei periodi di effettivo impiego presso reparti delle Aviotruppe,
sottoscritto dal Cte di Corpo/Capo Ufficio (apd. 1 All. N);
valutazione della stessa a cura del Comando FOTER, che tiene conto del parere
tecnico del competente Comando delle Aviotruppe di Forza Armata/Interforze (All.
O);
rilascio, a cura del Comando FOTER, dell’autorizzazione, per le finalità di cui
all’art. 5, comma 4 della L. n. 78/1983 e successive modifiche (valida per un
periodo di 10 anni, ovvero senza limitazione temporale, in base ai criteri di
valutazione indicati al precedente punto a. (2) (a)) (All. P);
emanazione, a cura dello SME-DIPE, del provvedimento di assegnazione
dell’interessato al Ce. Add. Par. di PISA, per il periodo di tempo necessario allo
svolgimento dell’attività (All. Q).
Adesione dell’interessato alle attività programmate.
Il personale autorizzato a svolgere attività aviolancistica continuativa, sulla base del
programma annualmente diramato dal Centro Addestramento Paracadutismo, dovrà
segnalarsi per svolgere la suddetta attività, indicando per ogni semestre un turno
principale e un turno di riserva (All. R).
d.
Decadenza dalla posizione di paracadutista “fuori corpo” (All. S).
E’ prevista, con carattere d’automatismo, nelle ipotesi di:
−
−
−
−
riassegnazione in un Ente delle Aviotruppe;
cessazione dal servizio;
non idoneità permanente al lancio;
mancata:
•
•
•
4.
adesione alle attività programmate annualmente dal Centro Addestramento
Paracadutismo per 2 anni consecutivi, a meno di comprovati motivi di salute/di
servizio, attestati dal Comandante di corpo, che abbiano impossibilitato il
personale interessato all’inoltro della richiesta. Al riguardo, la documentazione
eventualmente prodotta dal militare dovrà essere valutata dal COMFOTER;
richiesta di riconoscimento della causa di forza maggiore per 4 semestri
consecutivi;
disponibilità all’impiego quale augmentees.
ATTIVITA’ AVIOLANCISTICA FUORI CORPO ALL’ESTERO
a. I paracadutisti militari ”fuori corpo” possono svolgere attività aviolancistica presso
Eserciti di altri Paesi e Missioni Italiane all’estero, valida a tutti gli effetti per l’attività
minima prevista per attività addestrative e/o di scambio.
Gli interessati dovranno chiedere specifica autorizzazione al Comando FOTER ed al III
Reparto Impiego delle Forze/COE dello Stato Maggiore dell’Esercito (All. T).
b.
Le comunicazioni dei lanci effettuati all’estero devono essere inviate al Ce. Add. Par. per
la registrazione. Esse saranno valide ai fini matricolari ed amministrativi solo se l’attività
36
sarà stata attestata dalla competente Autorità Militare del Paese interessato. Di ciò deve
tenere conto il Ce. Add. Par., nel comunicare gli stralci dei lanci “fuori corpo” agli Enti
che li amministrano.
c.
I paracadutisti militari “fuori corpo” destinati (ovvero già in servizio) all’estero dovranno
richiedere comunque, tramite il proprio Comandante di Corpo, la partecipazione ai turni
di attività aviolancistica - principale e di riserva - programmata presso il Ce. Add. Par.,
in modo da garantire la partecipazione, in concreto, all’attività medesima.
d.
Gli Addetti Militari e/o superiori gerarchici nazionali dovranno agevolare gli interessati,
consentendo loro di svolgere la prescritta attività, prioritariamente, inviandoli al Ce. Add.
Par. nei turni programmati (gli interessati saranno inviati in servizio isolato in Italia, con
foglio di viaggio specifico per l’effettuazione di attività aviolancistica). All’uopo, i
Comandi dovranno provvedere autonomamente a richiedere per tempo, nell’ambito della
specifica programmazione finanziaria, i fondi necessari per la copertura finanziaria
dell’esigenza.
L’eventuale impossibilità di effettuare attività aviolancistica in Patria durante il periodo
di servizio all’estero, può costituire motivo di riconoscimento della “causa di forza
maggiore” per il personale interessato.
5. MANCATO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ AVIOLANCISTICA MINIMA PER
CAUSA DI FORZA MAGGIORE
a. Competenza.
Il Comando FOTER è competente a riconoscere la dipendenza da causa di forza
maggiore dell’attività aviolancistica minima non effettuata dai paracadutisti militari
“fuori corpo”. L’eventuale riconoscimento della causa di forza maggiore farà seguito a
specifiche istanze individuali, opportunamente motivate.
b. Presentazione dell’istanza.
I paracadutisti militari “fuori corpo”, che non hanno effettuato ovvero completato
l’attività minima semestrale, devono presentare l’istanza di riconoscimento della causa
di forza maggiore, da inoltrare al Comando FOTER (All. U), corredata dei pareri dei
superiori gerarchici sino a livello di Cte di Corpo e della necessaria documentazione
probatoria (certificati medici, dichiarazioni dei superiori, copia della segnalazione
relativa ai turni, etc.).
Le domande devono essere presentate al termine del semestre utile per il recupero
dell’attività non svolta ovvero entro i sei mesi successivi.
c. Valutazione.
Poiché l’attività aviolancistica minima non effettuata in un dato semestre può essere
recuperata nel semestre successivo, le istanze di cui sopra saranno valutate dal Comando
FOTER in base a criteri di eccezionalità (cancellazione di esercitazioni, motivi di
servizio o non idoneità fisica debitamente documentati, etc.).
Si precisa che solo i lanci effettuati dopo i tre previsti quale attività minima per un dato
semestre possono essere accreditati al semestre precedente.
d. Varie.
I paracadutisti militari autorizzati “fuori corpo”, con cadenza annuale (entro il mese di
gennaio) all’atto della prevista compilazione della disponibilità al reimpiego nella
aviotruppe, dovranno dichiarare anche la propria disponibilità ad essere impiegati quali
augmentees nell’ambito di esercitazioni, operazioni in territorio nazionale/estero ed a
sottoporsi ai connessi iter/percorsi formativi ritenuti opportuni dallo SME. Tale
dichiarazione dovrà essere inviata al COMFOTER-Ufficio Addestramento ed allo SME37
e.
DIPE (Ufficio Impiego competente in funzione della categoria di appartenenza del
militare) (Apd. 2 All. N). Tale disposizione non si applica agli Ufficiali Generali.
Disposizioni particolari
−
−
Al fine di snellire l’iter per il riconoscimento della causa di forza maggiore, per
annullamento dell’attività, mancanza di velivoli o altra motivazione sancita
dal Comando delle FOTER il messaggio emanato al riguardo dal citato Comando
di Vertice d’Area dovrà essere considerato valido per la concessione della relativa
causa di forza maggiore, per il solo personale che ha presentato nei termini previsti
specifica istanza di inserimento ai turni di lancio programmati e che non abbia
potuto recuperare nei termini previsti l’attività per cui chiede il riconoscimento; gli
interessati, pertanto, nel caso di specie, non dovranno presentare alcuna istanza al
COMFOTER, ma, tramite il proprio Comandante di Corpo, dovranno attivare le
previste annotazioni/variazioni matricolari.
per un limitato numero di personale impiegato in particolari posizioni con
rilevanza nazionale/internazionale ovvero di Comando, i cui impegni di servizio
non consentano di svolgere l’attività aviolancistica nei turni regolarmente
programmati dal COMFOTER, può essere richiesta, previa segnalazione annuale,
di effettuare la stessa “fuori turno” indicandone le motivazioni, che dovranno
essere corredate del parere del rispettivo Comandante di Corpo. Il COMFOTER
valuterà tali istanze secondo criteri di eccezionalità (motivi di servizio o non
idoneità fisica debitamente documentati etc.), sentito il parere di fattibilità del Ce.
Add. Par.;
−
lo SME si riserva la possibilità di autorizzare in forma centralizzata il personale in
servizio presso gli Organi Centrali ad effettuare gli aviolanci fuori turno ovvero
con unità diverse dal Ce. Add. Par., qualora richiesto dalla situazione contingente.
Le suddette autorizzazioni hanno validità annuale (un anno solare).
−
−
Il personale in uscita dai reparti delle Aviotruppe/Forze Speciali/FOS “a domanda”
non può chiedere di essere riconosciuto paracadutista militare fuori corpo. Da tale
limitazione è escluso il personale che viene trasferito per motivi gravi ed urgenti
(All. “H” al T.U. ed. ’08 e L. n. 104/92).
Il Ce. Add. Par. (oltre a svolgere le specifiche incombenze di carattere
organizzativo-procedurale) deve provvedere a segnalare al COMFOTER e per
conoscenza allo SME-DIPE l’elenco del personale che:
•
•
−
−
segnalatosi per svolgere l’attività, non si è presentato senza fornire alcuna
motivazione al riguardo;
al 31 dic. di ogni anno non si è segnalato per l’attività aviolancistica
continuativa per l’anno successivo, per l’avvio della prevista procedura di
revoca dell’autorizzazione a svolgere tale attività.
Mancato svolgimento dell’attività aviolancistica minima per motivi di servizio
per il personale effettivo presso i reparti della Brigata “Folgore”, il 26° REOS,
il 4° rgt. alp. par., il COFS e l’Ufficio Addestramento del COMFOTER:
l’attività in argomento potrà essere disposta/sanata a cura dei rispettivi Comandanti
di Corpo.
Il personale in uscita dai reparti delle aviotruppe a domanda ed assegnato, per esigenze
istituzionali, in una posizione prevista per la specialità di appartenenza nell'ambito della sede
richiesta, può presentare istanza di ammissione all'attività aviolancistica continuativa per il
38
personale fuori corpo, fermi restando i requisiti previsti per accedere a tale status (Prot. nr. 13228
Cod.id. 07/C-PI Ind.cl. 8.2.2.9 in data 08/11/2011).
39
CAPITOLO IX
ATTIVITA’ DI VOLO E CONNESSA AL VOLO
CAPO I – GENERALITÀ
1.
DEFINIZIONE
Possono essere ammessi allo svolgimento dell'attività di volo/connessa al volo gli U./SU. in
possesso del brevetto militare di pilota e gli U./SU./VSP in possesso del brevetto militare di
specialista purché rispettino le seguenti condizioni:
− essere idonei al volo;
− non essere in servizio presso le Unità di volo (1);
− limitatamente ai SU., ricoprire una posizione organica specifica per l’attività di volo.
2.
LIVELLO DECISIONALE
Il COMFOTER, tramite il Comando Aviazione dell’Esercito, è l’organo tecnico competente a:
− assegnare il personale alle Unità di volo per lo svolgimento dell’attività di volo/connessa al
volo;
− revocare tale concessione per riassegnazione presso un’Unità di volo, cessazione dal
servizio, non idoneità al volo e altre situazioni/motivazioni che determinano la mancanza dei
requisiti necessari per lo svolgimento dell’attività.
Il suddetto Comando, con apposita circolare annuale, comunicherà l’assegnazione del personale
interessato alle Unità di volo per lo svolgimento della specifica attività allo SME-DIPE, per la
successiva sanzione.
Il Comando Aviazione dell’Esercito è, inoltre, competente a verificare i contenuti dello
specifico programma addestrativo teorico-pratico predisposto dal reparto di volo di volta in
volta competente, nonché le relative modalità organizzative.
CAPO II – MODALITÀ ESECUTIVE
1. REQUISITI
Svolge attività di volo/connessa al volo il seguente personale, purché idoneo al volo e non in
servizio presso le Unità di volo:
− Ufficiali in possesso del brevetto di pilota militare dell’Esercito/specialista;
− Sottufficiali in possesso del brevetto di pilota militare dell’EI e inquadrati nella posizione
organica di “Pilota osservatore di elicottero” (è quindi da ritenersi escluso tutto il personale
che, ancorché in possesso del citato brevetto, sia stato riqualificato in “altra” posizione
organica);
− Sottufficiali specializzati Tecnico Elettronico di Aeromobili (TEA) e Tecnico Meccanico di
Aeromobili (TMA) e inquadrati nelle posizioni organiche di “Tecnico Elettronico di
Aeromobili” e “Tecnico Meccanico di Aeromobili” (è quindi da ritenersi escluso tutto il
personale che, ancorché in possesso dei citati brevetti di specializzazione, sia stato
riqualificato in “altra” posizione organica);
1
Sono considerate Unità di volo ai sensi della Direttiva “Addestramento e qualifiche per gli equipaggi di volo
dell’Aviazione dell’Esercito” del Comando Aviazione dell’Esercito (ed. 2008): il Comando dell’Aviazione
dell’Esercito, il Comando Brigata AVES e il Centro Addestrativo AVES, il Comando Brigata Aeromobile “Friuli”, i
rgt. AVES e i rgt. sost. AVES e altri Enti non di F.A. presso i quali il personale Pilota e/o Tecnico dell’AVES svolge
attività di volo operativa/addestrativa continuativa.
40
− Volontari in servizio permanente specializzati Tecnico Elettronico di Aeromobili (TEA) e
Tecnico Meccanico di Aeromobili (TMA) e inquadrati negli incarichi di “Aiuto Tecnico
Elettronico di Aeromobili” e “Aiuto Tecnico Meccanico di Aeromobili” (è quindi da
ritenersi escluso tutto il personale che, ancorché in possesso dei citati brevetti di
specializzazione, sia stato riqualificato in “altri” incarichi).
Al riguardo, si precisa che, al fine di limitare la fuoriuscita di personale dai reparti della
specialità, non verranno ammessi allo svolgimento dell'attività di volo/connessa al volo gli
U./SU./VSP trasferiti:
− d'autorità in Unità non di volo, su indicazione degli interessati, nel quadro di provvedimenti
ordinativi di soppressione/riconfigurazione di Enti/Comandi/Reparti;
− "a domanda" in Unità non di volo.
Con particolare riferimento al personale trasferito “a domanda” in unità non di volo ed
assegnato, per esigenze istituzionali, in una p.o. prevista per la specialità di appartenenza
nell'ambito della sede richiesta2 si sottolinea inoltre che può presentare istanza di ammissione
all'attività di volo/connessa al volo in relazione alle qualifiche possedute nel rispetto della
procedura (valida unicamente per tale tipologia di personale, mentre per il restante rimane in
vigore la procedura di cui al seguente para.) che prevede l’inoltro dell’istanza tramite Cte di
Corpo al DIPE, Uf. Imp. della categoria di appartenenza, che procederà alla relativa sanzione
previo parere del COMFOTER e COMAVES. In particolare, l’ammissione all’attività di
volo/connessa al volo comporterà per il personale:
− Pilota: la percezione dell’indennità di aeronavigazione (ex art. 5 Legge 78/83);
− Specialista: la percezione dell’indennità di volo (ex art. 6 Legge 78/83 e Circ. n.
7130/T.E.B. del 29 marzo 1983 di DGUE), a condizione che venga inserito, a cura
dell’Unità AVES di assegnazione, negli Equipaggi Fissi di Volo dell’Unità stessa, per lo
svolgimento dell’attività connessa al volo (tale inserimento costituisce condicio sine qua
non per la corresponsione dell’indennità in parola).
Al personale pilota e specialista nelle condizioni di cui sopra, non potrà, comunque, essere
corrisposta l’“indennità supplementare per pronto intervento aereo”, tenuto conto che
mancano i requisiti dell’effettiva assegnazione all’Unità di volo e del mantenimento in stato
costante di pronto intervento previsti dal quadro normativo vigente (ex art. 13 Legge 78/83).
2.
PROCEDURA
(a) Il Comandante di Corpo degli Ufficiali/Sottufficiali di cui al precedente paragrafo, il giorno
successivo a quello dell’assunzione in forza dell’interessato, deve comunicare al Comando
Aviazione dell’Esercito il nominativo del militare, unitamente alle relative
abilitazioni/specializzazioni possedute.
Il Comandante di Corpo è anche responsabile della comunicazione al Comando AVES di
qualsiasi variazione che riguardi il personale in argomento e che abbia attinenza con lo
svolgimento dell’attività di volo/connessa al volo (impiego all’estero, provvedimenti
sanitari, etc.).
(b) Il Comando Aviazione dell’Esercito, valutati:
− i requisiti e le abilitazioni/specializzazioni possedute dal personale;
− l’assenza di eventuali fattori ostativi di carattere sanitario/disciplinare;
2
E’ considerata una p.o. “targata” AVES quella per la quale le Tabelle Organiche Ordinative dell’E/D/R di
assegnazione prescrivono, anche per l’equipollenza, il solo impiego dell’ U./SU. pilota/Specialista AVES
(codificazione: “ae” per Ufficiali; incarico principale “Specialista AVES” per SU. - COD SP “CO” COD IP “08”
COD PO “01/02/03/04/05” e schema di conversione come specificato nella circolare O/SU 2012 prot. n. 878/151/5.6.1
del 1 marzo 2012 di RPGF - OF).
41
− le possibilità in termini di ore/volo per ciascuna tipologia di macchina delle Unità di
volo (comprese le Unità della Brigata Aeromobile “Friuli” ed i rgt. di sost. AVES),
assegna il personale ad una Unità di volo (lettera in All. V) che, per tipo di macchina in
dotazione e ore/volo disponibili, possa garantire la possibilità di svolgere l’attività
addestrativa, dandone contestuale comunicazione allo SME-DIPE.
Tale comunicazione riporterà:
− l’Unità presso la quale l’Ufficiale/Sottufficiale/VSP AVES, in relazione alle proprie
abilitazioni/specializzazioni, è stato assegnato per lo svolgimento dell’attività di volo o
ad essa connessa;
− la data di decorrenza dell’assegnazione all’Unità di volo dell’U./SU./VSP.
Parimenti, al sopraggiungere di variazioni tali da comportare la revoca della suddetta
assegnazione, il Comando dell’Aviazione dell’Esercito dovrà darne pronta comunicazione
anche allo Stato Maggiore dell’Esercito – Dipartimento Impiego del Personale.
(c) In linea di principio, il personale deve essere assegnato per il volo all’unità organica
dell’Area di Impiego, salvo i casi di mancato possesso delle abilitazioni sugli aeromobili in
organico.
3.
PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE ED ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ
Al fine di mantenere un adeguato livello di preparazione tecnico-professionale, nonché dare la
giusta motivazione al personale che si trova ad operare per esigenze istituzionali in contesti
posti al di fuori dell’ambito AVES, i Comandanti delle Unità che assumono “in forza” il
Pilota/Specialista/Tecnico AVES per lo svolgimento dell’attività di volo o ad essa connessa
devono comunicare all’interessato, entro il 20 dicembre di ogni anno, i periodi di presumibile
svolgimento dell’attività addestrativa in questione nel corso dei due semestri successivi
dandone definitiva conferma alla vigilia dell’effettuazione delle attività stesse, ovvero rendendo
noti i motivi ostativi al suo svolgimento.
4.
MANCATO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ ADDESTRATIVA MINIMA
In caso di mancato svolgimento della minima attività di volo prevista per ogni semestre dovuto
a cause indipendenti dalla volontà dell’interessato, il Comandante dell’Aviazione dell’Esercito
è l’unica Autorità competente a riconoscere e sanzionare il sussistere della “causa di forza
maggiore” per il mancato svolgimento dell’attività di volo o connessa al volo nonché a definire
le procedure per ottenere tale riconoscimento.
5.
VARIE
Gli Ufficiali ed i Sottufficiali dell’Aviazione dell’Esercito (Pilota/Specialista/Tecnico AVES)
all’atto del trasferimento presso un E/D/R esterno ai Reparti AVES, dovranno dichiarare
anche la propria disponibilità ad essere impiegati quale augmentees nell’ambito di esercitazioni,
operazioni in territorio nazionale/estero ed a sottoporsi ai connessi iter/percorsi formativi
ritenuti opportuni dallo SME. Tale dichiarazione dovrà essere inviata a cura del nuovo E/D/R di
appartenenza del soggetto allo SME-DIPE (all’Ufficio Impiego competente in funzione della
categoria di appartenenza del militare) entro il mese di gennaio di ogni anno (seguito All. V).
42
6.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Le disposizioni contenute nel presente capitolo entrano in vigore a partire dal 01 gennaio 2009,
al fine di consentire ai Vertici delle Aree di Impiego di porre in atto le relative predisposizioni
organizzative.
Il personale pilota/specialista aves trasferito a domanda in unità non di volo ed assegnato, per
esigenze istituzionali, in una p.o. prevista per la specialità di appartenenza nell'ambito della
sede richiesta, può presentare istanza di ammissione all'attività di volo/connessa al volo in
relazione alle qualifiche possedute status (Prot. nr. 13228 Cod.id. 07/C PI Ind.cl. 8.2.2.9 in
data 08/11/2011)
43
CAPITOLO X
AGGIORNAMENTO SCIISTICO E/O ALPINISTICO DEL PERSONALE
IN SERVIZIO PERMANENTE DELLE TRUPPE ALPINE CHE NON
PRESTA SERVIZIO NELL’AMBITO DEI COMANDI ED UNITA’ DELLE
TRUPPE ALPINE
1.
DEFINIZIONE
L’aggiornamento del personale in servizio permanente delle truppe alpine ha la finalità di
mantenere integra la capacità tecnica sciistica/alpinistica del personale fuori corpo al fine di
conservare i livelli di addestramento previsti per il reimpiego nelle Truppe Alpine. Lo
svolgimento di tale attività è regolato dalla pubblicazione 5898 ed. 2005 integrata dalle
disposizioni di seguito indicate.
2.
LIVELLO DECISIONALE/COMPETENZE
Le domande devono essere inoltrate entro la prima decade di novembre di ogni anno al
Comando FOTER tramite il Comando Truppe Alpine, ai sensi del capitolo VIII della citata
pubblicazione, il quale provvede a verificare che il personale che chiede di effettuare
l’attività in argomento sia in possesso dei requisiti previsti dalla suddetta Pubblicazione,
ovvero sulla base degli esiti di tale valutazione (integrata da quanto riportato al paragrafo
successivo) rilascia l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività attribuendo al personale
la qualifica di alpino fuori corpo.
3.
MODALITA’ ESECUTIVE
a. Criteri per la concessione dell’autorizzazione.
(1)
Requisiti minimi.
− grado: Ufficiale in spe, Sottufficiale in spe, VSP;
− status: già in servizio nelle Truppe Alpine quale Ufficiale in spe, Sottufficiale
in spe, VSP;
− qualifica: aver superato con esito positivo i corsi di addestramento
sciistico/alpinistico (basico) tenuti dal Centro Addestramento Alpino ovvero i
corsi sciistico/alpinistico tenuti dalle Brigate alpine/6° reggimento
alpini/reggimenti (laddove vi sia la disponibilità del Direttore Tecnico);
− idoneità psicofisica: idoneità al SMI;
− esperienza: permanenza nella forza effettiva di reparti delle TA non inferiore a
5 anni, anche non consecutivi;
− rendimento: documentazione caratteristica con qualifica almeno “superiore
alla media” negli ultimi 3 anni.
(2)
Permanenza nella posizione di “fuori corpo”.
(a)
La permanenza nella posizione di “fuori corpo” è definita secondo i seguenti
criteri:
− personale effettivo a reparti delle TA per un periodo compreso da 3 a 10
anni: 10 anni;
− personale effettivo a reparti delle TA per un periodo superiore a 10 anni:
nessuna limitazione temporale.
44
(b)
L’eventuale riassegnazione a reparti delle Truppe alpine interrompe il
periodo di permanenza nella posizione “fuori corpo”. Tale posizione può
essere riassunta successivamente – anche più volte, in caso di nuovi
trasferimenti ad Enti/reparti non delle TA – e mantenuta, ogni volta, per un
periodo di 10 anni, ovvero superiore, in applicazione del criterio sopra
indicato.
(3) Calcolo del servizio prestato nelle TA.
Ai fini del calcolo del servizio prestato nelle TA si applicano i seguenti criteri:
− si sommano tutti i periodi di servizio prestato, anche con soluzione di
continuità, nella forza effettiva di Unità delle TA;
− la somma così ottenuta (espressa in anni, mesi e giorni) esprime il periodo di
servizio computabile ai fini della permanenza nella posizione di “fuori corpo”.
b.
Procedura per l’autorizzazione.
La procedura si articola nelle seguenti fasi:
−
−
−
−
c.
istanza dell’interessato secondo quanto previsto dalla Pubblicazione 5898 ed. 2005;
il tale contesto, il militare dovrà dichiarare la propria disponibilità al reimpiego
nella TA, e deve anche fornire la propria disponibilità ad essere impiegato quale
augmentees nell’ambito di esercitazioni, operazioni in territorio nazionale/estero
svolte di Reparti delle TA. Tale dichiarazione dovrà essere inviata celermente
allo SME-DIPE (all’Ufficio Impiego competente in funzione della categoria di
appartenenza del militare);
valutazione della stessa a cura del COMFOTER che tiene conto del parere tecnico
del competente Comando delle TA;
rilascio, a cura del citato Comando di Vertice d’Area dell’autorizzazione, valida
per un periodo di 10 anni, ovvero senza limitazione temporale, in base ai criteri di
valutazione indicati al sottoparagrafo precedente;
emanazione, a cura del Comando Truppe Alpine, delle disposizioni di dettaglio per
lo svolgimento dell’attività.
Disposizioni amministrative
L’attività sciistica e/o alpinistica non può superare la durata di 5 giorni ciascuna ed ha
cadenza annuale. Il Comando TA dovrà rendere disponibile per i turni di
aggiornamento personale istruttore per l’attività e organizzare nel dettaglio le attività
giornaliere. Le spese di missione sono a carico dell’Ente di appartenenza che per il
personale in possesso dell’autorizzazione provvederà alla programmazione finanziaria
dei fondi sul competente capitolo di bilancio tramite SIEFIN.
45
CAPITOLO XI
RICHIAMI E TRATTENIMENTI IN SERVIZIO
Capo I – Premessa
1. DEFINIZIONE.
Il richiamo in servizio del personale militare ha lo scopo di fronteggiare specifiche esigenze
di carattere eccezionale della Difesa o di altre Pubbliche Amministrazioni, legate alla
mancanza di personale in servizio e caratterizzate da continuità nelle prestazioni lavorative.
Può essere attuato nelle seguenti modalità:
− con assegni, quando viene disposto d’autorità per Ufficiali e Sottufficiali in ausiliaria;
− senza assegni, solo per gli Ufficiali in congedo.
I richiami vengono pianificati e disposti annualmente e sono contenuti nell’arco dell’anno
solare (1 gennaio – 31 dicembre).
2. BASE NORMATIVA
Le procedure e le norme richiamate in questo capitolo, sono quelle attualmente in vigore
(Pub. SMD-P-102 ed. 2002, edita dallo Stato Maggiore della Difesa, e circolare prot. n.
DGPM/II/4/6/2057 in data 18 ottobre 2001 della Direzione Generale per il Personale
Militare); ogni successiva e diversa disposizione amministrativa in materia, emanata da parte
di SMD e/o PERSOMIL, determinerà l’automatica abrogazione delle procedure e norme
richiamate in questo capitolo.
3. POTESTÀ AUTORIZZATIVA
La potestà autorizzativa dei richiami risale al Ministro della Difesa, il quale ha delegato il
Capo di Stato Maggiore della Difesa per i soli richiami in servizio senza assegni del
personale militare in ausiliaria, che ha cessato il servizio con grado non superiore a Generale
di Brigata e corrispondenti, per le sole esigenze della Difesa.
Capo II – Richiami in servizio
1. RICHIAMO IN SERVIZIO CON ASSEGNI
a. Il richiamo in servizio con assegni è un istituto da utilizzare a carattere di “estrema”
eccezionalità, ed è sancito con Decreto del Ministro della Difesa di concerto con il
Ministro dell’Economia e Finanze:
− per i richiami in servizio presso l’Amministrazione della Difesa;
− e con il Ministro della Funzione Pubblica, per i richiami in servizio presso altra
Pubblica Amministrazione.
b. Ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 1997, n. 498 può essere richiamato il
personale che all’atto del collocamento in ausiliaria abbia espresso la propria disponibilità
al richiamo in servizio. A sua volta, il collocamento in ausiliaria può essere disposto solo
con la preventiva manifestazione di volontà da parte dell’interessato che dichiara la
propria disponibilità a prestare servizio quale richiamato nell’ambito del Comune o della
Provincia di residenza, presso l’Amministrazione di appartenenza o altra
Amministrazione.
c. E’ previsto per incarichi caratterizzati da continuità delle prestazioni e correlata
responsabilità amministrativa.
46
d. Durante il periodo di richiamo in servizio con assegni, agli Ufficiali e Sottufficiali in
ausiliaria compete il trattamento economico continuativo del personale di pari grado e pari
anzianità in servizio permanente ed il trattamento economico eventuale solo in relazione
agli impieghi ed agli incarichi attribuiti, rimanendo sospeso il pagamento della pensione
nonché dell’indennità di ausiliaria.
e. Possono essere richiamati altresì gli U. Co.sa. nei casi specificatamente previsti dall’art. 1
della Legge 913/801.
2. RICHIAMO IN SERVIZIO SENZA ASSEGNI
a. Il richiamo in servizio senza assegni, ai sensi della legge n. 113/1954, è previsto, a
domanda, solo per gli Ufficiali in congedo e viene attuato con Decreto del Direttore della
Direzione Generale per il Personale Militare in casi di comprovata necessità, dopo aver
accertato inequivocabilmente l’impossibilità di soddisfare l’esigenza con il personale in
servizio.
b. Tale istituto comporta continuità nella prestazione e osservanza dell’orario di servizio ed è
subordinato alla dichiarata disponibilità dell’interessato al richiamo “senza assegni”.
c. Il richiamo “senza assegni” è:
− previsto nei casi indicati dalla specifica “policy” interforze e di F.A. sulla base di una
pianificazione annuale relativa all’anno solare successivo a quello in corso e per
incarichi di breve durata, espressamente contemplati dalla Direttiva SMD-P-102 Ed.
2002 e successive varianti (al massimo un anno entro l’anno solare di riferimento);
− consentito per ricoprire posizioni organicamente previste, solo in attesa della nomina
del titolare e purché la stessa non sia configurabile come posizione di “comando”.
d. Per il richiamo in servizio senza assegni, non è dovuta alcuna retribuzione stipendiale. Per
quanto attiene al trattamento economico eventuale, è riconosciuto il diritto al:
− compenso per lavoro straordinario;
− l’indennità di missione per il servizio fuori sede;
− l’indennità prevista dalla l. n. 86/2001, qualora, nel corso del richiamo, sia disposto un
trasferimento “d’autorità”;
− indennità di imbarco, di cui alla l. n. 78/1983;
− trattamento economico di cui alla l. n. 642/1961, qualora già spettante ed alle
condizioni previste dalla legge.
Capo III – Procedura per il Richiamo in Servizio
1. ITER PROCEDURALE
Lo Stato Maggiore dell’Esercito elabora ed invia allo Stato Maggiore della Difesa, entro
settembre di ogni anno, il proprio piano richiami riferito alle esigenze per l’anno successivo.
Proposizioni formulate in tempi successivi alla scadenza di presentazione del predetto piano
devono avere una connotazione di eccezionalità e sono rappresentate direttamente ai massimi
livelli.
Le attività propedeutiche alla elaborazione del predetto piano sono attivate con congruo
anticipo e coinvolgono le Aree d’impiego che:
1
Legge 22 dicembre 1980, n. 913 “Norme per la composizione del collegio medico-legale del Ministero della
Difesa”.
47
− sono invitate ad indicare particolari esigenze funzionali ed a raccogliere l’eventuale
disponibilità al richiamo di personale in ausiliaria, o prossimo al collocamento in tale
posizione, per la costituzione di un apposito serbatoio in particolare per l’individuazione
di Ufficiali nel grado dirigenziale da destinare quali Presidenti di Commissione dei
concorsi (fac-simili dichiarazioni di disponibilità al richiamo in servizio in All. W, X e Y);
− devono far prevenire allo Stato Maggiore dell’Esercito le proposte unitamente alle previste
dichiarazioni di disponibilità al richiamo degli interessati entro il 30 giugno di ogni
anno.
Per quanto attiene alla carica di Presidente di Commissione, si precisa che possono essere
richiamati in servizio gli Ufficiali Generali / Colonnelli collocati in ausiliaria da non più di
tre anni e residenti nelle sedi concorsuali o località viciniori.
Lo Stato Maggiore della Difesa, ricevute le proposte di richiamo, valuta le singole richieste e
provvede a:
− interessare la Direzione Generale del Personale Militare per acquisire il nulla osta per gli
aspetti di legittimità, penale e disciplinare;
− richiamare in servizio il personale “senza assegni” rispondente ai requisiti generali, per le
esigenze della Difesa e fino al grado di Generale di Brigata ed equivalenti;
− fornire il parere di competenza al Gabinetto del Ministro della Difesa per il personale da
richiamare “con assegni”, per il personale da richiamare “senza assegni” con grado
superiore a quello di Generale di Brigata e corrispondenti e per il personale destinato al
soddisfacimento di esigenze diverse da quelle della Difesa. Per il personale da richiamare
in servizio “con assegni” il Ministro della Difesa, di norma, dispone in via transitoria e
nelle more dell’adesione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, il richiamo in
servizio “senza assegni” (in tal senso gli interessati devono aver preventivamente redatto
una dichiarazione di disponibilità al richiamo senza assegni nelle more dell’adesione del
citato Dicastero).
2. CASI PARTICOLARI
a. Possono essere richiamati in servizio gli Ufficiali che, avendo prestato servizio di prima
nomina, non sono ancora transitati nella riserva di complemento per sopravvenuti limiti di
età. Tale richiamo in linea di massima non viene effettuato a meno di casi eccezionali, in
cui l’interessato è in possesso di specifiche professionalità.
b. Gli Ufficiali ed i Sottufficiali appartenenti alla riserva hanno obblighi di servizio soltanto
in tempo di guerra. I soli Ufficiali, tuttavia, possono essere richiamati, previa disponibilità
dell’interessato, solo nell’impossibilità di ricorrere a Ufficiali in ARQ o in ausiliaria.
c. L’Ufficiale che si trovi nella posizione di ARQ (Aspettativa per Riduzione dei Quadri)2
può essere impiegato nelle cariche previste per gli Ufficiali in servizio effettivo per
sopperire a deficienze organiche di Ufficiali pari grado di tale posizione. Trattandosi di
posizione del servizio permanente, l’utilizzo del personale dall’ARQ non si configura
propriamente come un richiamo, ma come modalità di impiego che tuttavia dovrà essere
contemplato nel piano dei richiami in servizio con le medesime modalità e tempistica di
cui al para 1. E’ comunque previsto l’assenso del Ministero dell’Economia e delle
Finanze.
d. Gli Ufficiali del ruolo d’onore3 possono essere richiamati in servizio, con il loro consenso,
in tempo di guerra e in tempo di pace solo in casi particolari, per essere impiegati in
2
3
vedasi, al riguardo, la pubblicazione “Note informative per il personale collocato in Aspettativa Riduzione
Quadri” edizione 2006 di SME – RAGEP.
Sono iscritti d’Ufficio e previo collocamento in congedo assoluto, gli Ufficiali riconosciuti permanentemente
inabili al servizio militare per mutilazioni o invalidità nei casi previsti dall’art. 116 della l. n. 113/1954.
48
incarichi o servizi compatibili con le loro condizioni fisiche, escluso in ogni caso il
comando di unità o di reparto. In ogni caso il richiamo, da configurarsi come “con
assegni”, può essere disposto fino al raggiungimento dei limiti di età fissati per la
cessazione dal servizio permanente di pari grado. Il personale iscritto nel ruolo d’onore, se
decorato al valor militare o civile, ha diritto, a domanda4, di rimanere o essere richiamato
in servizio, sempre che non abbia superato il limite di età previsto ai fini della cessazione
dal servizio permanente o continuativo.
e. Gli Ufficiali cessati dal servizio a domanda, ai sensi della Legge 224/1986 (c.d. “L.
ANGELINI”), possono essere richiamati in servizio, a domanda, solo in caso di
mobilitazione, ovvero per il completamento dei Comandi/Enti/Unità in vita. Tuttavia tale
personale, potrà essere:
− richiamato in servizio “con assegni” d’autorità presso l’Amministrazione della Difesa o
altra Amministrazione in quanto collocato in ausiliaria in ragione della disponibilità
all’impiego manifestata all’atto del collocamento in congedo;
− richiamato in servizio “senza assegni”, ma solo dopo un ragionevole periodo di tempo,
nel quale si presuppone siano sopravvenuti elementi nuovi che modificano le
valutazioni espresse dall’Amministrazione Difesa, che in precedenza aveva accolto la
domanda di cessazione dal servizio.
Capo IV – Trattenimenti in Servizio
1. Gli Ufficiali, all’atto della cessazione dal servizio permanente, possono essere trattenuti in
servizio fino ad un massimo di sessanta giorni oltre il limite d’età:
− per completare l’attività in corso;
− in attesa del sostituto;
− per garantire un congruo periodo di affiancamento.
2. Il Comandante dell’Area di Impiego ha facoltà di trattenere l’interessato, previa
comunicazione a PERSOMIL ed a SME-DIPE, fino ad un massimo di quindici giorni dalla
data di cessazione dal servizio permanente per età, mentre, per il restante periodo, è
necessaria l’autorizzazione formale del Direttore di PERSOMIL, previo parere favorevole del
Capo di Stato Maggiore dell’Esercito.
3. La richiesta, corredata dei pareri gerarchici, deve pervenire allo SME almeno 60 giorni prima
del collocamento in ausiliaria dell’interessato. Lo SME, verificata l’esistenza delle
motivazioni che giustifichino il trattenimento in servizio, provvederà ad interessare
PERSOMIL per gli adempimenti di competenza. Il trattenimento in servizio di Ufficiali nel
grado di Generale di Corpo d’Armata o equivalenti, deve essere preventivamente autorizzato
dal Ministro della Difesa per il tramite del Capo di SMD.
4. Gli Ufficiali cessati dal servizio permanente e trattenuti in servizio, che durante tale periodo
siano ricoverati in luoghi di cura o inviati a cure domiciliari, debbono essere collocati in
congedo dalla data di ricovero in ospedale o di invio a cure domiciliari. Il collocamento in
congedo deve essere disposto con automatismo da parte dell’Ente di appartenenza, che ne
deve dare tempestiva comunicazione a PERSOMIL e a SME-DIPE.
5. Durante il trattenimento in servizio al personale militare compete il trattenimento economico
continuativo degli Ufficiali pari grado e pari anzianità in servizio permanente, ivi compresi
4
Legge 27 febbraio 1989, n. 79 “Nuove norme in materia di permanenza in servizio dei militari iscritti nel ruolo
d’onore decorati al valor militare o civile”.
49
sia eventuali miglioramenti economici sopraggiunti nel periodo di trattenimento in servizio
sia:
− l’indennità di posizione che veniva percepita per il grado posseduto e l’incarico assolto in
servizio permanente, per i Gen. D./Magg. Gen. ed i Gen. C.A./Ten. Gen.;
− l’indennità perequativa che veniva percepita per il grado posseduto e l’incarico assolto in
servizio permanente, per i Colonnelli e i Gen. B./Brig. Gen..
6. Non possono essere trattenuti in servizio gli Ufficiali che cessano dal servizio permanente a
domanda.
50
CAPITOLO XII
PROCEDURE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO
(Direttiva “Procedure per il contenzioso” ediz. 2001 dello SME RIP)
Capo I – Generalità
1. In materia di impiego del personale, il destinatario di un ordine di trasferimento o di un
provvedimento amministrativo di diniego può esperire i rimedi giustiziali previsti dalla
normativa in materia, facendo scaturire un contenzioso giurisdizionale e/o amministrativo.
Considerato che il Capo di SME, ai sensi della l. n. 25/1997 e del DPR n. 556/1999, è
responsabile in materia di impiego del personale militare e del relativo contenzioso, si è reso
necessario disciplinare la materia del contenzioso che, in passato, era gestita direttamente
dalle Direzioni Generali.
2. Pertanto, lo Stato Maggiore dell’Esercito – Dipartimento Impiego del Personale - ha
competenza esclusiva per la trattazione del contenzioso conseguente a provvedimenti di
impiego di Ufficiali, Sottufficiali e Volontari.
3. Allo scopo di disciplinare in maniera chiara ed inequivocabile la materia, sono emanate le
seguenti disposizioni1 (da considerarsi assolutamente inderogabili), volte a:
− consentire all’A.D. di porre in essere un’efficace e tempestiva difesa dinanzi agli Organi
giurisdizionali competenti, rappresentando in modo organico ed esaustivo le motivazioni
poste alla base di trasferimenti d’autorità e/o dei dinieghi di movimenti a domanda2;
− scongiurare l’eventuale insorgenza di responsabilità disciplinare, amministrativa, civile o
penale per la mancata esecuzione dei provvedimenti giudiziari;
− evitare l’emanazione di pronunce sfavorevoli, dovute alla mancata o incompleta difesa in
giudizio, e produttive di effetti pregiudizievoli per il buon andamento dell’organizzazione
militare (paralizzando, anche retroattivamente, l’esecuzione di movimenti di personale
assolutamente necessari per garantire la copertura di posizioni organiche presso
Enti/Comandi/reparti di F.A.).
Capo II – Procedure
1.
COMPETENZE DEGLI ENTI/COMANDI PERIFERICI
a. Alla luce di quanto esposto nel paragrafo precedente, si ribadisce che lo SME è l’unico
interlocutore diretto con gli Organi giurisdizionali e con l’Avvocatura dello Stato e, in
tale quadro, predispone e trasmette ai citati Organismi le memorie difensive, utili ad
apprestare le difese dell’A.D. in giudizio.
b. Nel caso in cui gli Enti/Comandi/Reparti, inseriti nella catena gerarchica del militare
interessato dal provvedimento impugnato, ricevano direttamente la notifica di un ricorso
giurisdizionale, debbono inviarlo con immediatezza allo SME – Dipartimento Impiego
del Personale, a mezzo fax ai seguenti numeri:
−
Ufficiali: 3/8118 – fax 06/47358079;
−
Sottufficiali: 3/4491 - fax 06/47358983;
1
2
Disposizioni emanate già con la Direttiva “Procedure per il contenzioso” ediz. 2001 dello SME RIP, che si è
ritenuto opportuno trasfondere nel presente Testo Unico, considerando la stretta attinenza con le procedure di
impiego.
Ciò conferma la necessità che l’istruttoria relativa ai procedimenti di cui ai capitoli I e II della presente
Direttiva sia condotta da tutti gli Enti/Comandi aventi causa in maniera completa e approfondita (soprattutto
con riferimento allo scrupoloso esame delle memorie ostative ed all’acquisizione dei documenti relativi alle
istanze di trasferimento).
51
−
Truppa: 3/8816 – fax 06/47358079,
informando altresì i Comandi sovraordinati.
c. Tenuto conto che, nella maggior parte dei casi, il ricorso contiene anche la domanda
incidentale di sospensiva del provvedimento, alla suddetta comunicazione devono essere
allegati tutti i documenti utili ad apprestare un’esauriente difesa dell’A.D. in sede
cautelare. Si rammenta, infatti, che le udienze cautelari sono fissate a cura del
richiedente, dinanzi al TAR competente entro pochi giorni dalla data di notifica del
ricorso e di deposito della documentazione e, pertanto, lo SME ha necessità di disporre,
in tempi strettissimi, degli elementi indispensabili ad approntare memorie difensive.
d. In particolare, nel caso in cui il provvedimento di impiego sia stato adottato a seguito di
pianificazione decentrata, è necessario che l’Area di Impiego interessata invii allo SME
una nota sintetica in cui dia conto delle motivazioni poste a base del trasferimento o del
diniego dello stesso, soprattutto nei casi in cui l’interessato abbia prodotto memorie
ostative (che debbono essere state oggetto di attenta valutazione, come già evidenziato
nel capitolo I, capo III).
e. Nel caso, invece, in cui l’interessato abbia presentato un ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, notificandolo direttamente all’Ente di appartenenza, questo
lo deve inviare allo SME - Dipartimento Impiego del Personale ed all’Area di Impiego
competente (corredato di tutta la documentazione utile ai fini della trattazione)
utilizzando la posta prioritaria o a mezzo corriere, in quanto l’A.D. dispone di un lasso
di tempo maggiore per l’istruttoria.
2.
LINEE DI AZIONE
GIURISDIZIONALI
DA
ADOTTARE
A
SEGUITO
DI
PRONUNCE
a. La questione dei comportamenti da adottare nel caso in cui intervengano pronunce
(cautelari o definitive) del giudice amministrativo, costituisce un punto molto delicato,
in quanto, nella maggior parte dei casi, l’esecuzione di tali pronunce (c.d.
“ottemperanza”) può avvenire con modalità differenti.
b. Pertanto, ove gli Enti/Comandi/Reparti di appartenenza del personale interessato
ricevano la notifica di siffatti provvedimenti, debbono curarne la immediata
trasmissione allo SME - Dipartimento Impiego del Personale (secondo le modalità di cui
al precedente para 1. lett. b.), a cui compete in via esclusiva3 la valutazione degli effetti
della pronuncia sull’esecuzione degli atti impugnati, l’adozione di eventuali
provvedimenti conseguenti (ad esempio, annullamento, differimento o sospensione del
trasferimento) ed infine, la disamina volta ad interporre un eventuale appello al
Consiglio di Stato/Consiglio di Giustizia Amministrativa.
c. Nelle more delle determinazioni dello SME, i suddetti Enti/Comandi/Reparti debbono
astenersi da qualsiasi iniziativa autonoma (che rischia di non essere aderente alle linee di
azione che lo SME intende adottare), mentre il personale interessato deve comunque
dare esecuzione al movimento. Al riguardo, si rammenta che istanze di esecuzione,
istanze di revoca, diffide, memorie, domande di riconoscimento benefici ex L. 104/92,
presentate dall’interessato, non annullano o sospendono l’efficacia del provvedimento
(vds, capitolo I capo II para 4 lett. c. (2)), in quanto saranno valutate ed istruite
nell'ambito di autonomo procedimento amministrativo.
3
In virtù del principio della competenza, visto che il provvedimento impugnato è stato emesso dallo SME.
52
CAPITOLO XIII
VARIE
1. ASSEGNAZIONE E NOMINA ASSISTENTI GIUDIZIARI
Competenza: SME – DIPE - Ufficio Impiego Ufficiali.
Riferimento normativo: legge 7 maggio 1981, n. 180.
Procedura: l’assegnazione e la relativa nomina degli Assistenti Giudiziari presso gli Uffici
Giudiziari Militari avviene previo parere favorevole del Procuratore Generale
Militare presso la Corte di Cassazione, per il tramite dello SMD.
Firma (proposizione): Capo DIPE.
2. ISTRUTTORI DI VOLO E DI SPECIALITA’.
Competenza: PERSOMIL – III Reparto – 10a Divisione
Riferimento normativo: legge del 23 marzo 1983 n. 78 (prevede l’emanazione di un decreto
ministeriale).
Procedura: Il Cdo AVES invia il verbale di idoneità e la proposta di nomina ad istruttore del
personale militare che ha superato il corso al COMFOTER. Il citato Comando di
Vertice d’Area invia direttamente a PERSOMIL e, per conoscenza, allo SMEDIPE le proposte di nomina in argomento.
PERSOMIL provvede all’emanazione del relativo decreto.
3. DECRETI DI COMANDO PRESSO ALTRI DICASTERI (COMPRESI GLI ENTI
APPARTENENTI ALL’AGENZIA INDUSTRIE DIFESA).
Competenza: SME –DIPE - Ufficio Impiego ……………...
Riferimento normativo: - Legge del 23 agosto 1988, n. 400;
- D.P.R. 4 agosto 1990, n. 251.
Procedura: Lo SME provvede alla designazione dell’U./SU., decretandone la posizione di
“comandato” presso il Dicastero interessato su specifica richiesta di quest’ultimo.
Firma: Capo di SME.
4. NOMINA A CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO.
Competenza: SME – DIPE - Ufficio Impiego Ufficiali.
Riferimento normativo: DPR 21 febbraio 2006, n. 167 (RAD).
Procedura: Disposizione nell’ordine d’impiego o, se successiva a tale provvedimento, sanzione
con lettera su proposta del Comando d’Area, previa verifica dei requisiti.
Firma: Capo DIPE.
5. NOMINA A CASSIERE DEGLI ORGANISMI DI PROTEZIONE SOCIALE.
Competenza: SME – DIPE - Ufficio Impiego ……..…………..
Riferimento normativo: DPR 21 febbraio 2006, n. 167 (RAD).
53
Procedura: Lo SME, su richiesta della Direzione di Amministrazione Esercito (che tiene conto
delle indicazioni degli Enti/Reparti di appartenenza degli interessati) redige il
relativo decreto, lo invia alla Ragioneria Generale dello Stato presso il Ministero
della Difesa per l’approvazione del visto. Invia copia dei decreti alla Direzione di
Amministrazione Esercito e, periodicamente, ne invia copia all’Ufficio Legislativo
di U.G. per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Firma: Capo Ufficio.
6. NULLA OSTA PER CESSAZIONE
PROSCIOGLIMENTO DA FERMA.
DAL
SERVIZIO
PERMANENTE
O
Competenza: SME – DIPE - Ufficio Impiego …………..
Procedura: Lo SME comunica a PERSOMIL - __ Divisione il proprio “nulla osta”
all’accoglimento
dell’istanza
di
cessazione
dal
servizio
permanente/proscioglimento dalla ferma biennale.
Firma: Capo DIPE.
7. AUTORIZZAZIONI
DA
RILASCIARE
AL
PERSONALE
IMPIEGATO
NELL’AMBITO DEGLI ORGANISMI INTERNAZIONALI INVIATO ALL’ESTERO E
IN RIENTRO IN PATRIA.
Competenza: SME – Ufficio Amministrazione.
Riferimenti normativi:
−
Direttiva SMD-P-104 “Impiego del personale in Organismi Internazionali”, ed. 1996;
−
R.D. n. 941 in data 3 giugno 1926;
−
Legge n. 642 in data 8 luglio 1961;
−
Legge n. 838 in data 27 dicembre 1973;
−
Circolare di BILANDIFE n. 16144 in data 1 luglio 1993;
−
D.P.R. n. 394 in data 31 luglio 1995.
Procedura: Lo SME, su richiesta dell’interessato rilascia le seguenti autorizzazioni:
−
per il personale inviato all’estero:
• ricongiungimento del nucleo familiare convivente ed a carico fiscale con mezzo di
trasporto previsto ovvero diverso (All. Z);
• trasporto extrabagaglio (All. AA);
• utilizzo della licenza straordinaria per trasferimento all’estero prima della prevista
assegnazione (All. AB);
−
per il personale in rientro dall’estero:
• utilizzo di un mezzo diverso da quello previsto per l’interessato e per il proprio
nucleo familiare convivente ed a carico fiscale (All. AC);
• rientro anticipato del proprio nucleo familiare convivente ed a carico fiscale (All.
AD);
• rientro anticipato di mobili e masserizie (All. AE);
• trasporto dell’extrabagaglio;
• fruizione della licenza ordinaria maturata all’estero e non goduta per esigenza di
servizio.
Firma: Capo Ufficio.
54
8. DECRETI DI ASSUNZIONE/CESSAZIONE INCARICO CONSEGNATARIO PER
DEBITO DI CUSTODIA.
Competenza: Comandi di Vertice d’Area.
Riferimento normativo: art. 6, comma 4, del DPR 21 febbraio 2006, n. 167 (RAD).
Procedura: I comandi competenti dovranno tempestivamente comunicare allo SME l’avvenuta
adozione del provvedimento amministrativo in argomento.
Firma: Cte di Vertice d’Area.
9.
ATTRIBUZIONE DISTINTIVO DI INCARICO PER GLI UFFICIALI DESIGNATI A
RICOPRIRE FUNZIONI/INCARICHI DI LIVELLO SUPERIORE – PRESCRIZIONI
PARTICOLARI.
Riferimenti normativi:
− DPR 15 marzo 2010, n. 90 (Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di
ordinamento militare), art. 95 (Attribuzioni in campo nazionale dei Capi di stato maggiore
di Forza armata);
− Pubblicazione n. 6566, Regolamento sulle Uniformi dell’Esercito, edizione 2009, dello
SME III RIF/COE.
Procedura
Il distintivo di incarico/grado funzionale per l’Ufficiale designato a ricoprire un incarico di
Comando/Staff di livello superiore (All. AG):
− in ambito nazionale:
• è conferito, con automatismo, all’atto dell’assunzione dell’incarico (a seguito
dell’emanazione dello specifico provvedimento d’impiego) e limitatamente al
periodo in cui è esercitato l’incarico, nei casi in cui la posizione organica sia prevista
esclusivamente per il livello superiore (con riferimento al grado riportato nelle T.O.
sia nella colonna “organico” che in quella “equipollenza per l’impiego”);
• non è conferito, se la posizione organica è prevista per il livello superiore, ma con
“equipollenza per l’impiego” corrispondente al grado già rivestito dall’Ufficiale;
− in Comandi Multinazionali di Contingenza o Organismi Internazionali (all’estero e in
Patria) viene:
• conferito, con automatismo, all’atto dell’assunzione dell’incarico, a seguito
dell’emanazione dello specifico provvedimento d’impiego o messaggio di
designazione (emesso dal DIPE o dai Vertici d’Area competenti) e limitatamente al
periodo in cui è esercitato l’incarico, nei casi in cui la posizione organica sia prevista
esclusivamente per il livello superiore;
• attribuito tramite determinazione individuale motivata del Comandante di
Contingente ovvero del Senior Italian Officer (SENITOFF) qualora la posizione,
nell’ambito delle job description dei Peacetime Establishment / Crisis Establishment
sia prevista per il livello superiore o per il grado già rivestito dall’Ufficiale, ed
eccezionali ragioni di opportunità/funzionalità lo richiedano. Tale provvedimento di
determinazione dovrà essere comunicato con immediatezza al militare interessato ed
al DIPE – Uf. Imp. U.
55
CAPITOLO XIV
SISTEMA INFORMATIVO GESTIONALE DELL’ESERCITO (SIGE)
1. Il Sistema Informativo dell’Esercito è stato distribuito fin dall’anno 2000 a tutti i
Comandi/Enti/Reparti dell’E.I. e costituisce l’elemento fondamentale per la corretta,
integrata ed efficace conduzione di tutti i settori in esso coinvolti, rivelandosi uno strumento
moderno e di grande valenza, in grado di ottimizzare e razionalizzare le risorse della F.A..
2. In tale contesto particolare significato hanno avuto ed ancora di più assumeranno le
implementazioni del sottosistema “Personale”, in quanto proprio in tale delicato e particolare
settore l’utilizzazione a tutti i livelli del sistema informatico in argomento costituisce
condizione indispensabile per la modernizzazione della F.A. che non può prescindere dalla
fattiva collaborazione di tutti gli aventi causa, in particolare per quanto attiene
all’immissione dei dati necessari alla piena funzionalità della banca dati del Sistema stesso.
3. Per quanto precede, e tenuto conto che il SIGE Personale è lo strumento di elezione per una
corretta gestione delle “risorse umane”, ciascun EDR deve porre in essere ogni utile azione,
finalizzata alla rapida e completa immissione dei dati necessari al funzionamento della banca
dati del SIGE in quanto tale operazione costituisce obiettivo prioritario di F.A.. In tale
contesto, al fine di utilizzare il Sistema per tutte le potenzialità che esso offre, è stato
predisposto in All. AF un quadro riassuntivo dei campi definiti, la cui implementazione, al
momento, è da considerarsi obbligatoria, che nulla toglie all’aggiornamento di tutti gli altri
dati previsti.
4. Si precisa inoltre che, all’atto del trasferimento del militare, l’Ente cedente è obbligato a
trasmettere entro 7 giorni lavorativi il flusso SIGE completo ed aggiornato alla data del
movimento. L’Ente ricevente avrà cura di verificare l’avvenuta ricezione del flusso
amministrativo entro i suddetti termini temporali, decorsi i quali dovrà attivarsi al fine di
verificare, mediante contatti diretti e informali con l’Ente cedente, i motivi impeditivi della
compiuta definizione del trasferimento di flussi.
5. Sulla materia, in ambito SME è stato attivato uno specifico GdL che, oltre a definire
obiettivi, competenze e responsabilità di inserimento dei dati nel sistema, ha integrato i
campi disponibili in base alle concrete esigenze dell’impiego del personale. Il nuovo
software, denominato SIGE Pers, sarà integrato da un apposito documento, denominato
appunto “disciplinare”, nel quale verranno indicate anche le relative procedure.
56
TESTO UNICO
sulle procedure d’impiego
del personale militare
Edizione 2008
Allegati
Roma, lì
TRASFERIMENTO D’AUTORITA’/ A DOMANDA
RIFE. LET. N.
DATATA
DI.
ASSUME L’INCARICO DI:
A. . . . . . . . . . . .
PRESENTAZIONE
IN FORZA A
SEDE
DA . . . . . . . . . . .
IN FORZA
SEDE
IN DATA:
SI DISPONE/SANZIONA IL TRASFERIMENTO DELL’U. / SU. / VSP IN OGGETTO
OGGETTO: Grado, arma, ruolo, Nome e Cognome.
Dispaccio di trasferimento.
Prot.n.
Ufficio Impiego …………….
Dipartimento Impiego del Personale
Stato Maggiore dell’Esercito
E P.C.
A:
Mod. TD
Allegato “A”
Allegato “B”
MOD. DP/570
MODULO PER MESSAGGIO
Qualifica per competenza
Qualifica per conoscenza
PRIORITÀ
Gruppo data/orario
PRIORITÀ
DA (FM)
STATESERCITO DIPE
ROMA
A (TO)
AREA IMPIEGO INTERESSATA
SEDE
PERCO (INFO)
Numero ________
Istruzioni per il
messaggio
Prefisso GR
Classifica di segretezza
NON CLASSIFICATO
SUBJECT
CODE
INDIRIZZI IN ALLEGATO “A”
INDICATOR
SIC
N° di prot. del mittente
UNCLASS
DISTRIBUZ. INTERNA
OGGETTO: TRASFERIMENTO SOTTUFFICIALI AREA _____________ .
1. PERSONALE MENZIONATO IN ALLEGATO “B” EST TRASFERITO
“D’AUTORITÀ”/ “A DOMANDA” NEI TERMINI E NEI TEMPI A
FIANCO DI CIASCUNO SPECIFICATI.
2. ASSICURARE.
FIRMATO _________________________________________ .
NOTA: AVVERSO PRESENTE PROVVEDIMENTO EST AMMESSO
RICORSO AT TAR COMPETENTE AI SENSI ART. 21 LEGGE 6
DIC. 1971, N. 1034 COME MODIFICATO DA ART. 1 LEGGE 21
LUG. 2000, N. 205 AUT IN ALTERNATIVA RICORSO
STRAORDINARIO AT PRESIDENTE REPUBBLICA AI SENSI
ART. 8 ET SEGUENTI DPR. 24 NOV. 1971, N. 1199 DA
PRESENTARE
ENTRO
TERMINE
PERENTORIO
RISPETTIVAMENTE DI 60 AUT 120 GIORNI DA DATA
NOTIFICA CHE DEBET ESSERE ACQUISITA AD ATTI.
MESSAGGIO DI RIFERIMENTO
NOME DEL COMPILATORE
Uf. Capo SME
Uf S. Capo SME
Uf. Gen. C.R.A. E.I.
Uf Amministraz.
D.I.P.E.
Uf. Imp. U.
Uf. Imp. SU.
Uf. Imp. Tr.
Uf. POLIMPIEGO
Uf. .
R.A.G.E.P.
Uf. Reclutamento
Uf. Cons. Giur. Leg.
Uf. S.A.T.E.R.M.
Rep. Imp. Forze
Uf. Sic. e I.
Uf. Piani e Sit.
Uf. DAR
Uf. Ctrl. Arm.
Reparto Logistico
Uf. Coord. Log.
Uf. Tecn. Avanzate
Uf. Appr. Sist. Mbt.
Uf. Appr. Sist. NBC
Uf. Infrastrutture
Uf. Com. e Sistemi
Rep. Affari Gen.
Uf. Affari Generali
Uf. Storico
Ce. Pub. Esercito
Ufficio ROC
Uf. Pub. Inform.
Rep. PGF
Uf. Pianificazione
Uf. Organ. Forze
Uf. PROFIBISTA
UFFICIO
N TELEF
PAGINA __1_ DI __1__PAGINE
CLASSIFICATO
SI
DATA
PER USO
DELLO
OPERATORE
R
ORA
SISTEMA
NO
OPERAT
DATA
T
ORA
SISTEMA
OPERAT
FIRMA DELL’UFFICIALE CHE AUTORIZZA LA
TRASMISSIONE
Segue Allegato “B”
MOD. DP/570
MODULO PER MESSAGGIO
Qualifica per competenza
Qualifica per conoscenza
PRIORITÀ
Gruppo data/orario
PRIORITÀ
DA (FM)
STATESERCITO DIPE
ROMA
A (TO)
AREA IMPIEGO INTERESSATA
SEDE
PERCO (INFO) REPARTO
REPARTO
Istruzioni per il
messaggio
Prefisso GR
Classifica di segretezza
NON CLASSIFICATO
SUBJECT
CODE
SEDE
SEDE
INDICATOR
SIC
N° di prot. del mittente
UNCLASS
OGGETTO: TRASFERIMENTO SOTTUFFICIALI AREA _____________ .
1. 1° MAR. “RIPARATORI-RIPARATORI DI MEZZI / MECCANICO”
COGNOME NOME, CLASSE 1960.
2. DISPONESI,
SOTTO
DATA
15/12/2005,
TRASFERIMENTO
“D’AUTORITÀ”/“A DOMANDA” SOTTUFFICIALE IN OGGETTO DA
1° RGT. IN ROMA AT 2° RGT. IN MILANO.
3. (EVENTUALE)
SOTTUFFICIALE
EST
CONTESTUALMENTE
RIQUALIFICATO NELLA SPECIALIZZAZIONE ____________,
INCARICO PRINCIPALE ______________, POSIZIONE ORGANICA
________________.
4. (EVENTUALE) DA PRESENTE ATTO CONSEGUE DIRTTO AT
TRATTAMENTO ECONOMICO PREVISTO DA LEGGE N. 86/2001.
5. ASSICURARE.
FIRMATO _________________________________________ .
NOTA: AVVERSO PRESENTE PROVVEDIMENTO EST AMMESSO
RICORSO AT TAR COMPETENTE AI SENSI ART. 21 LEGGE 6
DIC. 1971, N. 1034 COME MODIFICATO DA ART. 1 LEGGE 21
LUG. 2000, N. 205 AUT IN ALTERNATIVA RICORSO
STRAORDINARIO AT PRESIDENTE REPUBBLICA AI SENSI
ART. 8 ET SEGUENTI DPR. 24 NOV. 1971, N. 1199 DA
PRESENTARE
ENTRO
TERMINE
PERENTORIO
RISPETTIVAMENTE DI 60 AUT 120 GIORNI DA DATA
NOTIFICA CHE DEBET ESSERE ACQUISITA AD ATTI.
MESSAGGIO DI RIFERIMENTO
Numero ________
NOME DEL COMPILATORE
DISTRIBUZ. INTERNA
Uf. Capo SME
Uf. S. Capo SME
Uf. Gen C.R.A. E.I.
Uf. Amministraz.
D.I.P.E.
Uf. Imp. U.
Uf. Imp. SU.
Uf. Imp. Tr.
Uf. Coordinamento
Uf. .
R.A.G.E.P.
Uf. Reclutamento
Uf. Cons. Giur. Leg.
Uf. S.A.T.E.R.M.
Rep. Imp. Forze
Uf. Sic. e PM
Uf. Piani e Sit.
Uf. DAR
Uf. Ctrl. Arm.
Reparto Logistico
Uf. Coord. Log.
Uf. Tecn. Avanzate
Uf. Appr. Sist. Mbt.
Uf. Appr. Sist. NBC
Uf. Infrastrutture
Uf. Com. e Sistemi
Rep. Affari Gen.
Uf. Affari Generali
Uf. Storico
Ce. Pub. Esercito
Ufficio ROC
Uf. Pub. Inform.
Rep. PGF
Uf. Pianificazione
Uf. Organ. Forze
Uf. PROFIBISTA
Uf. Contr. Int. Gestione
UFFICIO
N TELEF
PAGINA __1_ DI __1__PAGINE
CLASSIFICATO
SI
DATA
PER USO
DELLO
OPERATORE
R
ORA
SISTEMA
NO
OPERAT
DATA
T
ORA
SISTEMA
OPERAT
FIRMA DELL’UFFICIALE CHE AUTORIZZA LA
TRASMISSIONE
Allegato “C”
STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO
DIPARTIMENTO IMPIEGO DEL PERSONALE
UFFICIO IMPIEGO TRUPPA
Prot.n.
Allegati n.
00187 Roma,
OGGETTO:
A:
e, per conoscenza
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
1.
Nel quadro di __________________________ si dispone:
- il trasferimento “d’Autorità” di n. _________ volontari in servizio permanente (nominativi
in allegato) dai rispettivi Reggimenti di appartenenza alle unità a fianco di ciascuno indicate;
- la data di attuazione: _____________
2.
Si dispone, peraltro, che il personale volontario riportato in allegato, sia:
- esonerato dall’incarico di “_________________________”;
- riqualificato nell’incarico di “_______________________”, mediante la frequenza del corso
di specializzazione presso la Scuola di __________________, in affiancamento al ________
corso VSP a decorrere dal _______________.
Il Comando della citata Scuola, al termine del corso, dovrà inviare a questo Stato Maggiore
dell’Esercito, copia del verbale di idoneità al nuovo incarico, per la relativa sanzione. Nella
conseguente variazione matricolare, inoltre, è necessario citare gli estremi del presente atto.
3.
Si prega di assicurare.
IL CAPO DIPARTIMENTO
Allegato “E”
DE RIFE ;0002 0361221
ZNR UUUUU
O 041437B FEB 08
FM REPARTO CHE ASSUME IN FORZA (°)
TO STATESERCITO DIPE POLIMPIEGO ROMA
BT
UNCLAS
SIC WAQ
OGGETTO/:/ASSUNZIONE IN FORZA PER TRASFERIMENTO D'AUTORITÀ
A TITOLO ONEROSO (U. SU. TR.)/./
RIFE: ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO D'IMPIEGO/./
A. GRADO/;/
B. COGNOME E NOME/;/
C. INCARICO EFFETTIVAMENTE ASSEGNATO/;/
D. DATA ASSUNZIONE IN FORZA/./
E. SI ASSICURA LA RICEZIONE SUL SIEFIN DEL SOTTONOTATO
FINANZIAMENTO/:/
- 4221/9 PROG.83/:/ _________________________ (COMPILARE)/;/
- 4203/3 PROG.83/:/ _________________________ (COMPILARE)/./
F. L'INTERESSATO HA OPTATO PER LA CONCESSIONE DEI BENEFICI DI CUI
ALL'ART. 1 L. 86/2001/;/(¹)
G. L'INTERESSATO HA OPTATO PER IL RIMBORSO TRIENNALE DEL CANONE
MENSILE D'AFFITTO/./(¹)
FINE/./
FIRMATO ____________________/./ PDC _________________ SOTRIN/./
(¹)RIPORTARE UNA DELLE OPZIONI IN BASE ALLA SCELTA EFFETTUATA.
(¹)TALE INDICAZIONE, DA FORNIRE ENTRO 5 GIORNI LAVORATIVI DALLA DATA
DI PRESENTAZIONE DELL'INTERESSATO, È DA INTENDERSI OBBLIGATORIA
MA NON VINCOLANTE.
(°)LA COMUNICAZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE
E-MESSAGE
Allegato “F”
ELENCO ENTI/COMANDI AUTORIZZATI AL
DIFFERIMENTO DELLA DATA DI ATTUAZIONE DEL
TRASFERIMENTO DI SEDE D’AUTORITA’
STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA/DIREZIONE NAZIONALE DEGLI
ARMAMENTI
STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO
COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI
COMANDO LOGISTICO DELL’ESERCITO
COMANDO DELLE SCUOLE E SCUOLA DI APPLICAZIONE E ISTITUTO DI STUDI
MILITARI DELL’ESERCITO
ISPETTORATO PER LE INFRASTRUTTURE DELL’ESERCITO
Allegato “G”
DP/5701
Difesa
MODULO PER MESSAGGIO
NUMERO.............
__________________________________________________________________________________________
PRIORITA'
DA (FM)
A
(TO)
NON CLASSIFICATO
_______________________
PERCO
.
(INFO)
UNCLAS
SEGUITO DISPACCIO N.
.
DATATO
DATATO
ALT
ALT
OGGETTO DUEPT GRADO /,/ ARMA /,/ RUOLO /,/ COGNOME ET NOME
EFFETTIVO AT _________________ SEDE _______________ ALT AT VARIANTE
DISPACCIO AT SEGUITO DATA PRESENTAZIONE
PRESENTAZIONE U. / SU. / VSP OGGETTO AT
______________________ SEDE__________ DEBET INTENDERSI ___/___/____/ ET NON
RIPETO NON ___/___/___/ ALT PDC
Allegato “H”
SITUAZIONI DI PARTICOLARE GRAVITA’ CHE COSTITUISCONO
DEROGA AI VINCOLI TEMPORALI DI PRESENTAZIONE DELLE
ISTANZE DI TRASFERIMENTO
(esclusi i casi di istanze presentate ai sensi della l. 104/1992)
1. U./SU./VSP con coniuge e/o prole con patologia a prognosi infausta.
2. U./SU./VSP con coniuge e/o prole diversamente abili sotto il profilo fisico, psichico
o sensoriale, ovvero totalmente e/o permanentemente inabili, che possono essere
curati o assistiti solo prestando servizio in una determinata sede. La
documentazione prodotta, comprovante le suddette inabilità, dovrà essere stata
rilasciata a cura di Enti pubblici sanitari.
3. U./SU./VSP celibe/nubile, che a seguito della perdita di uno o entrambi i genitori
sia divenuto unico/a soggetto convivente in grado di sostenere economicamente e
moralmente i componenti del proprio nucleo familiare e che siano in minore età,
oppure portatori di handicap fisici, psichici o sensoriali, ovvero totalmente o
permanentemente inabili.
4. U./SU./VSP vedovo/a, con prole nella minore età.
5. U./SU./VSP celibe/nubile, figlio/a unico/a di militare deceduto in servizio o per
causa di servizio.
6. U./SU./VSP che abbia sofferto la perdita per incidente o altro evento traumatico
dell’unico fratello o dell’unica sorella ovvero qualora sussistesse la impellente
necessità di dover accudire uno o entrambi i genitori non autosufficienti (ovvero
con età superiore ai 70 anni) rimasti soli nel contesto familiare.
7. Malattie con prognosi severa, opportunamente documentate, dell’interessato/a
(U./SU./VSP), che necessitano di prolungate terapie e/o assistenza.
8. Affidamento a carico del esclusivo al richiedente della prole in età scolare, così
come risultante dal provvedimento del giudice adottato a seguito di pronuncia
relativa al di divorzio, ovvero laddove dagli atti del procedimento emerga la
necessità di procedere al reimpiego dell’interessato, al fine di tutelare l’interesse
dei minori.
9. Attivazione inequivocabile delle procedure tendenti all’adozione di minori
instaurate presso il tribunale per i minorenni del Distretto in cui è residente il
richiedente.
10. Situazioni particolarmente gravi/urgenti che ciascun Comandante di Vertice
d’Area intende sottoporre all’attenzione del Capo di SME per la successiva
valutazione. Le proposte di reimpiego, formulate previo colloquio diretto con il
militare interessato ovvero su segnalazione della line, dovranno contenere
circostanziate valutazioni di opportunità da parte del relativo Comandante areale.
Grado
Arma
Ruolo
Cognome
Nome
Data di
nascita
Corso
RN / RS
Anzianità
di grado
Stato di
famiglia
( ds.
legenda)
T po di
alloggio
Data ultimo
trasferimento
(indicare a
domanda /
d'autorità)
INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE
Fru zione
Istanze in corso
benefici (L. Gradimento a
Sedi
Moti az oni
(trasf. a ic.
richieste 10 /92 D.Lgs. reimpiego in Titolo di
poste a sostegno
reciproco ecc.)
(nel caso d
altra Area/sed studio
267/2000
dell'istanza.
istanze)
ecc.)
(1)
(3)
(2)
DATI MOBILITA'
DATI RELATIVI ALL'UFFICIALE
Incarico Rappresen
Precedenti
Riconoscime
ricoperto
ante
Documen.
penali e
presso
COBAR - caratteris. ul im nti (encomi
d sciplinari
l Ente di
COIR 10 anni
elogi ecc.)
(4)
apparten. COCER
Condizioni
pre iste dal c.3
art. 1 del
D.Lgs. 90/97
DATI PROFESSIONALI/DOCUMENTAZIONE
edimen o di riferimento.
Corso
puritematico
aderito/non
aderito
Sintesi es ti
inter ista
(5)
Ente
Posizioni Posizioni di
%
ripianate
impiego
edimenti di tipo disciplinare. Le situazioni particolarmente delicate/complesse possono essere rappresentate con comunicazioni a parte (indicare il riferimento).
legenda
A coniugato/a (esplicitare se coniugato/a con altro militare
C celibe
N nubile
D di orziato/a
S separato/a
V edo o/a
es. A/2 (coniugato con 2 figli)
(11) Indicare SI/NO.
(10) Indicare anche il parere sintetico FAVOREVOLE/SFAVOREVOLE per le domande di trasferimento.
(9) Si precisa che i mo imenti proposti de ono essere elencati in ordine di priorità a prescindere dal grado ndicandone la tipologia
A mo imento da attuare entro il c clo d'impiego dell'anno in corso in relazione alla copertura finanziaria
B mo imento che può essere e entualmente differito al successi o c clo d'impiego.
(8) Indicare i nominati i degli Uffic ali proposti nell'ambito della pianificazione decentrata in ingresso all Ente ed in uscita dall Ente.
(7) I dati relati i all'Ente di assegnazione non anno inseriti nel caso in cui si renda disponibile l'U. per l'impiego in al re Aree.
(6) Nel caso in cui l'U. appartenga all'Arma Tramat la situazione organica a riferita alle posizioni pre iste per la citata Arma.
(5) Compilazione a cura SME-DIPE qualora l U. sia stato inter istato nell'ambito di colloqui programmati.
( ) Indicare SI/NO per i procedimenti penali e/o in modo sintetico i pro
Posizioni
ripianate
Posizioni
di
mpiego
%
Ente
Posizioni Posizioni di
%
impiego
ripianate
Posizioni Posizioni d
ripianate
impiego
%
ENTE DI ASSEGNAZIONE (7)
riferita al grado ri estito
d ll'U
Varie Armi (6)/ TOT
DATI RELATIVI AGLI ENTI INTERESSATI
ENTE D'APPARTENENZA
r ferita al grado ri estito
d ll'U
Varie Armi (6) / TOT
(3) La cella può essere compilata nei seguenti casi in cui
Caso A l'U. abbia espresso ai propri Comandanti sulla linea gerarchica il grad mento per un reimpiego in altra sede o ero una disponibilità al reimpiego sul tutto il territorio nazionale (indicare SI ed il li ello dell'Autorità)
Caso B successi amente a seguito dell'a io del procedimento a cura del Vertice d'Area per i mo imenti d'autorità l'U. abbia presentato memoria ostati a (indicare NO). Si precisa che tale informazione può essere comunicata allo SME con carattere di tempesti ità anche in una fase successi a all'in io della pianificazione decentrata.
(2) Indicare gli estremi del pro
(1) Si precisa che le domande di trasferimento ordinarie non possono essere presenta e se non è concluso il procedimento relati o a istanze presentate in precedenza.
Corso di
SM
DA COMPILARE A CURA DELL'AREA D'IMPIEGO
UFFICIALI DIRETTIVI DELLE VARIE ARMI PROPOSTI PER UN REIMPIEGO NELL'AMBITO DELLA STESSA AREA OVVERO RESI DISPONIBILI PER L'IMPIEGO IN ALTRA AREA - ANNO 2008
AREA D'IMPIEGO (COMFOTER/COMSCUOLE-SA/COMLOG/ISPEINFRA)
(*) Lo specchio può essere util zzato sia per i mo imenti a domanda s a per quelli d'autorità. Pertanto a seconda del tipo di mo imento de ono essere compilati i campi appropria i (in erde solo per i mo imen i a domanda in arancione solo per quelli d'autorità).
10
9
8
7
6
5
3
2
1
N.
DATI ANAGRAFICI
I dati contenuti nel presente prospetto sono
soggetti alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003
Altri
mo imenti
proposti per
l Ente
(8)
Prior tà
assegnata al
movimento
(9)
Motivazioni del
movimento
proposto
(10)
Requisiti di
sicurezza
(11)
Valutazioni
Decisioni
S.A.
DA COMPILARE A CURA DI SME
Allegato "I"
Apd. 1 Allegato “I”
Presentazione istanze
Esame Area d’impiego
Inoltro allo SME
del Piano impiego annuale
da parte Area d’Impiego
DIC.
GEN. – FEB.
ENTRO IL 20 MAR.
Valutazione Pianificazione
da parte dello SME
APR. – GIU.
Adozione provvedimenti
da parte dello SME
LUG.
A chi
compete
2°
Semestre
1°
Semestre
Gennaio
DIPE
di concerto
con le Aree
d'Impiego
DIPE
Emana
apposita
circolare, che
sarà pubblicata
anche sul sito
EINET di Forza
Armata
Pubblicazione
Definizioni delle sedi per le
delle vacanze quali è possibile
organiche
presentare
istanza
Dicembre
Marzo
EDR
Ricevono le
candidature, che
saranno inserite in
BDC/Sige Pers
Presentazione delle
proprie candidature
con inserimento in
BDC
Febbraio
Maggio
Giugno
DIPE
Elabora la
graduatoria, che
sarà pubblicata
sul sito EINET
di Forza Armata
Luglio
Agosto
Settembre
EDR
DIPE
ricevono le
in caso di
istanze di
rinuncia da
trasferimento
parte dei
degli U
candidati idonei
classificatisi in
interessa i
DIPE
posizione utile
"sottoriga"
Emissione dei
nella
provvedimenti di
graduatoria di
EDR
trasferimento
merito, le
ricevono le
acquisiscono
istanze, le
agli atti e le
acquisiscono
caricano, in
agli atti e le
caricano in
formato PDF, in
BDC
BDC
Pubblicazione
della
graduatoria di
merito per sede
Ottobre
Dicembre
Presentazione
Eventuale
delle istanze da
presentazione
parte degli U
Emanazione dei
delle istanze da
collocatisi in
provvedimenti di
parte del
posizione utile
trasferimento
personale
nella
"ripescato"
graduatoria
Novembre
Nel secondo semeste, si seguono le stesse attività accanto elencate
Pubblicazione
Definizioni delle delle sedi per le Presentazione delle
quali è possibile proprie candidature con
vacanze
inserimento in BDC
presentare
organiche
istanza
Presentazione
Eventuale
delle istanze da
presentazione
Pubblicazione
parte degli U
Emanazione dei
delle istanze da
della
collocatisi in
provvedimenti di
parte del
graduatoria di
posizione utile
trasferimento
personale
merito per sede
nella
"ripescato"
graduatoria
Aprile
ITER DELLE ISTANZE DI TRASFERIMENTO
SEQUENZA DELLE ATTIVITA'
Apd 2 All "I"
Apd. 3 All. "I"
CRITERI GENERALI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA DI MERITO
NELL'AMBITO DELLE ISTANZE DI TRASFERIMENTO DEGLI UFFICIALI DIRETTIVI
DELLE V.A. (*)
CRITERIO
PUNTEGGIO MASSIMO
QUALITA' DEL SERVIZIO PRESTATO
10
Documentazione caratteristica
degli ultimi 5 anni
Precedenti disciplinari negli
ultimi 7 anni
Ricompense ed onerificenze
ECCELLENTE/FAVOREVOLE
SUPERIORE ALLA MEDIA
NELLA MEDIA/NON FAVOREVOLE
INFERIORE ALLA MEDIA
RIMPROVERO
CONSEGNA SEMPLICE
CONSEGNA DI RIGORE
SOSPENSIONE DAL SERVIZIO
Ordine Militare d'Italia
Medaglia al valore militare dell'Esercito
Croce al merito dell'Esercito
Encomio solenne
Encomio semplice
Elogio
0
-2
-5
-7
-0,2
-0,3
-2
-3
5
4
2
0,5
0,2
0,1
0 - 100 Km.
0
101 - 250 Km.
0,2
251 - 500 Km.
0,4
501 - 750 km.
0,7
oltre 750 Km.
1
10
SITUAZIONE FAMILIARE
Nucleo familiare residente nella sede di auspicata assegnazione, con il coniuge che svolge
attività lavorativa con contratto a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato da
almeno 5 anni
2
Invalidità al 100% del coniuge o dei figli
5
Divorziato/a
con figli minori in affidamento congiunto
Impiego all'estero
Per il coniuge e per ogni figlio
0,5
con figli minori in affidamento esclusivo
1
con figli minori in affidamento congiunto
1,5
con figli minori in affidamento esclusivo
4
10
PROFILO PROFESSIONALE IN GENERALE
Trasferimenti negli ultimi 10 anni
per ciascuno
per ciascuno
per ciascuno
1
DISTANZA DELLA SEDE DI SERVIZIO DALLA SEDE RICHIESTA
Separato/a da alemno 2 anni
per documento
per documento
per documento
per provvedimento
per giorno
per giorno
per giorno
d'autorità
0,3
per ogni trasferimento
a domanda
-1
per ogni trasferimento
missioni fuori area
0,1
per ogni mese di missione o frazione
superiore ai 15 giorni
Laurea specialistica
0,3
Laurea triennale
0,1
Lingua inglese
da 0,2 a 0,5
1°liv.: 0,2
2° liv.: 0,3
3° liv.: 0,5
Altra lingua
da 0,2 a 0,4
1°liv.: 0,2
2° liv.: 0,3
3° liv.: 0,4
Sedi di difficile alimentazione
(definite nella circolare)
0,08
per ogni mese o frazione superiore ai
15 giorni
Istruzione
per ogni laurea
(fino ad un massimo di 2)
per ogni laurea
(fino ad un massimo di 2)
Conoscenze linguistiche
Ente di servizio negli ultmi 5 anni
(*) I criteri possono subire variazioni/integrazioni nell'ambito delle specifiche circolari semestrali applicative.
Allegato “J”
Individuaz. vacanze org.
(di concerto con A.I.)
GENNAIO-FEBBRAIO
Emanazione Circolare
(fissa sedi, p.o. e tempistiche)
MARZO
Inoltro istanze
TEMPISTICA FISSATA
DALLA CIRCOLARE
Elaborazione graduatorie
per ogni sede/p.o.
( a cura dello SME)
Emanazione provvedimenti
d’impiego
SETTEMBRE-DICEMBRE
GENNAIO-FEBBRAIO
Allegato “K”
ELENCO ENTI/COMANDI AUTORIZZATI A DISPORRE
LA POSIZIONE DI COMANDATO
STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA/DIREZIONE NAZIONALE DEGLI
ARMAMENTI
STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO
COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI
COMANDO LOGISTICO DELL’ESERCITO
COMANDO PER LA FORMAZIONE, SPECIALIZZAZIONE E DOTTRINA DELL’ESERCITO
COMANDO MILITARE DELLA CAPITALE
ISPETTORATO PER LE INFRASTRUTTURE DELL’ESERCITO
Allegato “L”
POSIZIONE
DI COMANDATO
Fino a 30 gg.
(60 per i COINT
e NRDC-ITA)
Cte
corpo
Da 30 a 120 gg.
Area
d’impiego
> 120 gg.
Area
d’impiego
Richiesta
movimento
a SME
Dispone il
movimento
Stessa
Area
d’Impiego
Area
diversa
Accogliere
richiesta
Non
accogliere
richiesta
Dispone il
movimento
Lettera
di
comunicaz.
Allegato “M”
DG/AREA D’IMPIEGO/UG
Prot. n.
Allegati :
Data
P.D.C.
OGGETTO: Grado, arma, ruolo, categoria, nome e cognome, effettivo a …..
Posizione di comandato.
A
STATO MAGGIORE DELL' ESERCITO
Dipartimento Impiego del Personale
– Ufficio Impiego ………….
e, per conoscenza
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
14^ Divisione – Documentazione Esercito
^^^^^^^^^^^^
Il grado, arma, ruolo, categoria, nome e cognome, dal
/
/
al
/
/ ,è
comandato a prestare servizio presso ……………………………………… sede
……………………………. per…………………………………………
(motivazioni)
IL COMANDANTE
Allegato “N”
AL
COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI
VERONA
Ufficio Addestramento
e, per conoscenza:
STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO
Dipartimento Impiego del Personale
Ufficio Impiego_________
Ufficio Formazione e Politica d’Impiego
ROMA
ROMA
CENTRO ADDESTRAMENTO PARACADUTISMO
PISA
Il sottoscritto (grado, cognome, nome), effettivo al (Ente/reparto), qualificato
paracadutista militare con brevetto n. ______ in data _______, in possesso dei requisiti
previsti dal Testo unico, ed. 2008, chiede l’autorizzazione a svolgere attività aviolancistica
continuativa “fuori corpo”, ai sensi dell’art. 5, quarto comma, della legge 78/1983 e
successive modificazioni.
Il sottoscritto si dichiara altresì disponibile al reimpiego, in qualsiasi momento, nelle
Aviotruppe ovvero quale “augmentees” nell’ambito di esercitazioni, operazioni in territorio
nazionale/estero ed a sottopormi ai connessi iter/percorsi formativi ritenuti opportuni dallo
SME.
All’uopo, allega:
− copia della documentazione matricolare (stralcio relativo ai periodi temporali svolti
nelle Aviotruppe);
− originale del verbale rilasciato dai competenti Organi Sanitari attestante l’idoneità al
s.m.i. e quale paracadutista (solo per le domande presentate a Comandi di reparto non
delle Aviotruppe);
− scheda computo dei periodi di effettivo impiego presso Reparti delle Aviotruppe di
F.A./Interforze.
(firma dell’interessato)
-------------------(data)
TIMBRO LINEARE DEL CORPO
1. Istanza presentata in data ________________
2. Esprimo parere favorevole/contrario all’accettazione della stessa.
-----------------------------(Luogo e data)
____________________________________
(firma del Cte di Corpo)
Apd. 1 Allegato “N”
…………………………………..
( Denominazione Ente/reparto)
Computo dei periodi di effettivo impiego presso Reparti delle Aviotruppe di
F.A./Interforze, utili ai fini del rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento di
“attività aviolancistica continuativa” per paracadutisti militari “fuori corpo”.
…………………………………………………………………………:
(grado, cognome e nome)
Anni
mesi
giorni
dal……………. al…………..
……
……
……..
dal……………. al…………..
……
……
……..
dal……………. al…………..
……
……
……..
dal……………. al…………..
……
……
……..
dal……………. al…………..
……
……
……..
dal……………. al…………..
……
……
……..
……
……
……..
TOTALE
……………………………………….
(firma del richiedente)
VISTO:
……………………………………….
(firma del Cte Corpo/Ca. Uf.)
Apd. n. 2 all’Allegato “N”
AL
COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI
Ufficio Addestramento
VERONA
e, per conoscenza:
STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO
Dipartimento Impiego del Personale
Ufficio Impiego_________
Ufficio Formazione e Politica d’Impiego
ROMA
ROMA
CENTRO ADDESTRAMENTO PARACADUTISMO
PISA
Il sottoscritto (grado, cognome, nome), effettivo al (Ente/reparto), qualificato
paracadutista militare con brevetto n. ______ in data _______, in possesso dei requisiti
previsti dal Testo unico, ed. 2008, autorizzato a svolgere l’attività aviolancistica
continuativa “fuori corpo” in forma permanente/decennale con decorrenza dal __________
e con autorizzazione n. ___________ in data ___________ rilasciata da______________,
dichiara di rendersi disponibile al reimpiego, in qualsiasi momento, nelle Aviotruppe
ovvero quale “augmentees” nell’ambito di esercitazioni, operazioni in territorio
nazionale/estero ed a sottopormi ai connessi iter/percorsi formativi ritenuti opportuni dallo
SME.
(firma dell’interessato)
-------------------(data)
TIMBRO LINEARE DEL CORPO
Istanza presentata in data ________________
-----------------------------(Luogo e data)
____________________________________
(firma del Cte di Corpo)
1
NOTA: da compilare a cura del personale paracadutista militare “fuori corpo”
Allegato “O”
(TIMBRO LINEARE DELL’ENTE)
Prot.n.
OGGETTO: Parere in merito all’opportunità di impiegare nelle aviotruppe il Grado,
Cognome, Nome, effettivo al ____________
COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI
Ufficio Addestramento
A
VERONA
e, perco:
STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO
Dipartimento Impiego del Personale
Ufficio Formazione e Politica d’Impiego
ROMA
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
In merito all’istanza di autorizzazione ad effettuare attività aviolancistica continuativa in qualità
di paracadutista militare “fuori corpo” presentata dal (gr do, cognome, ome), si esprime parere
favorevole/contrario alla concessione, in quanto l’interessato:
- rispetta/non rispetta i criteri di esperienza e rendimento previsti per l’autorizzazione ad
effettuare attività aviolancistica continuativa in qualità di p racadutista militare “fuori corpo”
(in caso negativo, specificare le carenze rilevate);
- è (ovvero non è) utilmente reimpiegabile nei reparti delle Aviotruppe.
-------------- -------- -----(Luogo e data)
____________________________________
(firma Cte di Corpo)
Allegato “P”
COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI
Ufficio Addestramento
Prot. n.
37121 Verona,
OGGETTO: Attività aviolancistica continuativa. Paracadutisti militari fuori corpo.
A
STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO
Dipartimento Impiego del Personale
Ufficio Formazione e Politica d’Impiego
Centro Addestramento Paracadutismo
Reparto di appartenenza del richiedente
ROMA
PISA
XXXX
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Rife. f. ____________
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
1. Il (grado, arma, ruolo, nome e cognome) è autorizzato a svolgere attività aviolancistica
continuativa, per un periodo pari a XXXX anni, in quanto riconosciuto in possesso delle
condizioni previste.
2. In merito alle limitazioni temporali applicate in base al criterio della reimpiegabilità nelle
Aviotruppe, si precisa che il predetto Ufficiale potrà svolgere l’attività dal ___/___/___/ al
___/___/___/.
_____________________________
Allegato “Q”
STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO
Dipartimento Impiego del Personale
Ufficio Formazione e Politica d’Impiego
Prot. n.
00187 Roma,
OGGETTO: Grado, arma, ruolo nome e cognome.
Attività aviolancistica continuativa paracadutisti militari fuori corpo.
COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI
A
VERONA
e, per conoscenza:
Centro Addestramento Paracadutismo
PISA
Ente di appartenenza dell’interessato
- Ufficio Personale
- Ufficio Amministrazione
^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Rife. dispaccio n.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^
1. Il
grado,
arma,
XXXX
XXXX
in data ___/___/___/.
ruolo,
categoria,
nome
e
cognome,
cognome
effettivo
a
_________________________ sede _________________, a decorrere
decorrer dal ___/___/___/ e
sino al ___/___/___/ è assegnato al Centro Addestramento Paracadutismo per lo
svolgimento dell’ attività aviolancistica continuativa
quale paracadutista militare “fuori
co
corpo”.
2. Si soggiunge, altresì, che questo
Stato Maggiore si riserva di impiegare, in qualsiasi
que
momento, il suddetto militare nelle Aviotruppe ovvero quale augmentees nell’ambito di
esercitazioni, operazioni in territorio nazionale/estero ed a sottoporlo ai connessi percorsi
formativi ritenuti opportuni.
_____________________________
Nome file
Allegato “R”
MOD. DP/570
MODULO PER MESSAGGIO
Qualifica per competenza
Qualifica per conoscenza
Gruppo data/orario
DA (FM)
EDR
A (TO)
CAPAR
PERCO (INFO)
COMFOTER ADDESTRAMENTO
Numero ________
Istruzioni per il
messaggio
Prefisso
GR
Classifica di segretezza
NON CLASSIFICATO
PISA
SUBJECT INDICATOR CODE
OGGETTO /:/ ATTIVITA’ AVIOLANCISTICA PER PARACADUTISTI
MILITARI FUORI CORPO ANNO _____/./
SIC
N° di prot. del mittente
RIFE. LET. N. _______ DATATA _______ DI COMFOTER /./
SEGNALASI SEGUENTE PERSONALE PER EFFETTUAZIONE
ATTIVITA’ OGGETTO /:/
ALFA GRADO COGNOME NOME BREVETTO N. ______ IN
DATA_________ AUTORIZZATO A SVOLGERE ATTIVITA’
OGGETTO CON LET. N. _________ IN DATA _______ DI
___________________ PER I SEGUENTI TURNI IN ORDINE DI
PRIORITA’ /:/
/-/ 1° SEMESTRE /:/ 2° (DA _______ AT_______) ET 4° (DA _______
AT_______) /;/
/-/ 2° SEMESTRE /:/ 6° (DA _______ AT_______) ET 8° (DA _______
AT_______) /;/
BRAVO GRADO COGNOME NOME BREVETTO N. ______ IN
DATA_________ AUTORIZZATO A SVOLGERE ATTIVITA’
OGGETTO CON LET. N. ________________________ IN DATA
_______ DI ___________________ PER I SEGUENTI TURNI IN
ORDINE DI PRIORITA’ /:/
/-/ 1° SEMESTRE /:/ 1° (DA _______ AT_______) ET 3° (DA _______
AT_______) /;/
/-/ 2° SEMESTRE /:/ 5° (DA _______ AT_______) ET 7° (DA _______
AT_______) /;/
PERSONALE
SOPRAINDICATO
HABET
CONFERMATO
DISPONIBILITA’ AT REIMPIEGO PRESSO REPARTO AVIOTRUPPE
IN QUALSIASI MOMENTO /./
MESSAGGIO DI RIFERIMENTO
NOME DEL COMPILATORE
UFFICIO
N.TELEF.
PAGINA __1_ DI __1__PAGINE
CLASSIFICATO
SI
PER USO
DELLO
OPERATORE
DATA
R
ORA
SISTEMA
NO
OPERAT
DATA
T
ORA
SISTEMA
OPERAT
FIRMA DELL’UFFICIALE CHE AUTORIZZA LA
TRASMISSIONE
Allegato “S”
COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI
Ufficio Addestramento
Prot.n.
37121 Verona,
OGGETTO: Attività aviolancistica continuativa. Paracadutisti militari fuori corpo.
(G.do, Cognome, Nome, effettivo al ____________)
STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO
A
Dipartimento Impiego del Personale
Ufficio Impiego ………………..
ROMA
Centro Addestramento Paracadutismo
PISA
ENTE DI APPARTENENZA
(per la comunicazione all’interessato)
XXXX
e, perco:
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Rif. ………..
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Si dispone la revoca al (grado, arma, ruolo, nome e cognome)
dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività aviolancistica continuativa in quanto
riconosciuto non più in possesso dei requisiti richiesti dalla Pub. “Testo Unico – Procedure
per l’impiego del personale militare dell’Esercito, ed. _____”. In particolare, il suindicato
U./SU./Vol. non è risultato più in possesso dei seguenti requisiti:
-
…………………………………
-
…………………………………
_____________________________
(Firma)
Allegato “T”
AL
COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI
Ufficio Addestramento
37100 VERONA
Il sottoscritto (grado, cognome, nome), in servizio/in procinto di assumere servizio presso (1)
__________________________________
per
ordine
di
(2)
__________________________________ (prot. n. _______________ in data__________) dal
___/___/___/ fino al (3) ___/___/___/, in possesso del brevetto n. ____________ rilasciato in
data ___/___/___/ e di autorizzazione a svolgere attività aviolancistica continuativa n.
___________, rilasciata dal COMFOTER,
CHIEDE
di essere autorizzato a svolgere attività aviolancistica presso (4)
_____________________________________________________ delle F.A. del citato Paese
estero, nel periodo sopraindicato, effettuando lanci (5) _________________________ con
paracadute (6) ______________________
Il sottoscritto allega altresì la dichiarazione di disponibilità a svolgere attività aviolancistica ogni
qual volta venga inviato in Italia per licenza o ser izio, prev a concessione del relativo foglio di
viaggio da parte della competente Autorità nazionale.
(Firma )
------- -- ---------- -- -(Luogo e da a)
_____________________________________________________________________________
NULLA OSTA DEL SUPERIORE NAZIONALE ALL’ESTERO
^^^^^
NOTE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Ente e Paese estero.
Ente ed estremi dell’ordine.
Data certa o presunta.
Indicare l’Unità paracadutisti (se nota).
Vincolati o con la tecnica della caduta libera.
Tipo di paracadute.
All’estero ovvero in Patria, secondo che l’interessato si trovi all’estero o in patria.
Allegato “U”
Al
COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI
Ufficio Addestramento
37100 VERONA
Il sottoscritto (grado, cognome, nome), effettivo al (Ente/reparto), qualificato paracadutista
militare con brevetto n. ______ autorizzazione n. ________ in data _______ del
________________________, amministrato da ______________________________________,
CHIEDE
il riconoscimento della causa di forza maggiore per la mancata effettuazione dell’attività
aviolancistica minima prevista per il _____ semestre ___________, durante il quale prestava
servizio presso _____________________________________________________ in quanto:
−
−
essendo stato assegnato ai seguenti turni di attività aviolancistica presso il Centro di
Addestramento Paracadutismo nel semestre sopracitato:
principale:
___° turno (dal ___/___/___/ al ___/___/___/);
riserva:
___° turno (dal ___/___/___/ al ___/___/___/);
non ha potuto parteciparvi per i seguenti motivi:
___° turno _____________________________ ________________;
___° turno ____ ________________________ ________________;
essendo stato ssegnato ai seguenti turni di attività aviolancistica presso il Centro di
Addestramento Paracadutismo nel semestre successivo a quello sopracitato:
principale:
_ _° turno (dal ___/___/___/ al ___/___/___/);
riserva:
___° turno (dal ___/___/___/ al ___/___/___/);
n n ha potuto effettuare/completare l’attività aviolancistica prevista per il semestre
precedente per i seguenti motivi:
___ turno ______________________________________________;
___° turno ______________________________________________;
Allega, all’uopo, la seguente documentazione:
_____________________________________________________________________________
----------------------------
________________________
(Luogo e data)
(firma dell’interessato)
VISTO
________________________________________
(Cte Corpo/Ca.Uf.)
Allegato “V”
COMANDO AVIAZIONE DELL’ESERCITO
Prot. n.
OGGETTO: Grado, arma, ruolo Nome e Cognome.
Attività di volo o connessa al volo.
A
STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO
Dipartimento Impiego del Personale
Ufficio Impiego ………………
ROMA
e, per conoscenza:
COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI
SME – DIPE UFFICIO FORMAZIONE
AZIONE E POLITICA DI
IMPIEGO
^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Rife. dispaccio n.
VERONA
ROMA
in data ___/___/___/.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Per il (grado, arma, ruolo, categoria, nome e cognome) trasferito presso
_________________ sede ______________con dispaccio a riferimento, si determina
l’assegnazione al __________________ sede_________ per lo svolgimento dell’ attività di
volo o connessa al volo a decorrere dal ___/___/___.
_____________________________
(Firma)
Seguito Allegato “V”
A
STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO
Dipartimento Impiego del Personale
Ufficio Impiego_______
Ufficio Formazione e Politica d’Impiego
ROMA
ROMA
e, per conoscenza:
AL
COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI
VERONA
COMANDO AVES
VITERBO
Il sottoscritto (grado, cognome, nome), effettivo al (Ente/reparto), qualificato
pilota/specialista militare con brevetto n. ______ in data _______, in possesso dei requisiti
previsti dal Testo unico, ed. 2008,
DICHIARA
di essere disponibile al reimpiego, in qualsiasi momento, in un Reparto AVES ovvero quale
“augmentees” nell’ambito di esercitazioni, operazioni in territorio nazionale/estero ed a
sottopormi ai connessi iter/percorsi formativi ritenuti opportuni dallo SME.
(firma dell’interessato)
-------------------(data)
TIMBRO LINEARE DEL CORPO
Istanza presentata in data ________________
-----------------------------(Luogo e data)
____________________________________
(firma del Cte di Corpo)
Allegato “W”
A
STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO
ROMA
Dipartimento Impiego del Personale
OGGETTO: Richiamo in servizio a domanda “senza assegni” – anno _______ (1).
Il sottoscritto (2)_____________________________________, nato a___________,
il ____________, residente in __________________via ______________________
recapito telefonico (abit. e cell.) ________________/_______________, attualmente
nella posizione di (3)_________________________________cessando dal servizio
permanente per età.
DICHIARA
la propria disponibilità ad essere richiamato in servizio “senza assegni” dal (4)
__________ al __________, con l’incarico di (5)____________________________
presso (6) ___________________, sede di servizio (7) _______________________
ai sensi dell’art. 50 della L. 10 aprile 1954 n. 113, e in aderenza alle direttive
impartite dallo Stato Maggiore della Difesa nella pubblicazione SMD-P-102.
(8)__________________________
FIRMA
____________________________
NOTE: (1) La presente dichiarazione è un atto puramente conoscitivo che non obbliga lo SME ad alcun riscontro di
merito nei confronti del richiedente;
(2) Grado - Cognome - Nome;
(3) “in servizio” (con data decorrenza ausiliaria), “ausiliaria dal”, “riserva dal”;
(4) Il periodo di richiamo deve essere contenuto entro l’anno solare;
(5) Specificare l’incarico;
(6) Ente che impiega l’Ufficiale richiamato;
(7) Indicare la sede di servizio;
(8) Località e data.
Allegato “X”
A
STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO
Dipartimento Impiego del Personale
ROMA
OGGETTO: Richiamo in servizio a domanda “senza assegni” – anno _______ (1).
Il sottoscritto (2)_____________________________________, nato a___________, il
____________, residente in __________________via ______________________
recapito telefonico (abit. e cell.) ________________/_______________, attualmente
nella posizione di (3)_________________________________cessando dal servizio
permanente per età.
DICHIARA
la propria disponibilità ad essere richiamato in servizio “senza assegni” dal (4)
__________ al __________, con l’incarico di Presidente in Commissione Concorsi
presso la Direzione Generale per il Personale Militare, sede di servizio Roma ai sensi
dell’art. 50 della L. 10 aprile 1954 n. 113, e in aderenza alle direttive impartite dallo
Stato Maggiore della Difesa nella pubblicazione SMD-P-102.
(5)__________________________
FIRMA
____________________________
NOTE: (1) La presente dichiarazione è un atto puramente conoscitivo che non obbliga lo SME ad alcun riscontro di merito
nei confronti del richiedente;
(2) Grado - Cognome - Nome;
(3) “in servizio” (con data decorrenza ausiliaria), “ausiliaria dal”, “riserva dal”;
(4) Il periodo di richiamo deve essere contenuto entro l’anno solare;
(5) Specificare l’incarico;
(6) Ente che impiega l’Ufficiale richiamato;
(7) Indicare la sede di servizio;
(8) Località e data.
Allegato “Y”
A
STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO
Dipartimento Impiego del Personale
ROMA
OGGETTO: Richiamo in servizio a domanda dall’ARQ – anno ______ (1).
Il sottoscritto (2) ________________________________, nato ________________,
il __________________, residente a _________________________ recapito
telefonico (abit. e cell.) _____________ / ___________________, attualmente nella
posizione di (3) “___________________”.
DICHIARA
di essere disponibile, qualora fosse collocato in Aspettativa per Riduzione Quadri alla
data del 31 dicembre 2006, ai sensi degli artt.58 e 65 del D.Lgvo 30 dicembre 1997,
n. 490, ad essere richiamato in servizio dal (4) ________________ al
_________________, con l’incarico di (5) ________________________“presso (6)
__________________, sede di servizio (7) _____________ ai sensi dell’art. 50 della
L. 10 aprile 1954 n. 113 della Pubblicazione SMD-P-102 dello SMD.
La presente dichiarazione è un atto puramente conoscitivo che non obbliga lo SME
ad alcun riscontro di merito nei confronti del richiedente.
(8)__________________________
FIRMA
____________________________
NOTE: (1) I richiami devono essere contenuti entro l’anno solare;
(2) Grado - Cognome - Nome;
(3) “in servizio”;
(4) Il periodo di richiamo deve essere contenuto entro l’anno solare;
(5) Specificare l’incarico;
(6) Ente che impiega l’Ufficiale richiamato;
(7) Indicare la sede di servizio;
(8)Località e data
Allegato “Z”
OGGETTO: (indicare il nominativo dell’interessato). Richiesta autorizzazione ricongiungimento
nucleo familiare.
A
STATO MAGGIORE ESERCITO
UFFICIO AMMINISTRAZIONE
ROMA
^^^^^^^^^^^
Rif. f. n. ___________/093-DISP/CP in data ____________
^^^^^^^^^^^
Il sottoscritto _________________, in procinto di assumere servizio presso ___________ come
disposto con il dispaccio cui si fa riferimento,
CHIEDE
l’autorizzazione al ricongiungimento del proprio nucleo familiare presso la nuova sede di servizio,
la cui partenza avverrà (contestualmente ovvero indicare la data ed il tipo di vettore) al sottoscritto
ed a tale scopo dichiara che il proprio nucleo familiare, (indicare se convivente ed a carico fiscale),
è così composto:
_________________ coniuge nata a __________________ il _______________________;
_________________ figlio/a nato/a a __________________ il ______________________;
_________________ figlio/a nato/a a __________________ il ______________________.
In tale quadro, il sottoscritto dichiara che in base a quanto indicato dalla Direttiva SMD – P- 104
Ed. 1996, di esonerare l’Amministrazione Militare da ogni eventuale responsabilità e maggiori
oneri finanziari derivanti dall’uso di un mezzo di trasporto diverso da quello previsto.
LUOGO E DATA
_________________
IL RICHIEDENTE
__________________________
VISTO IL COMANDANTE DI CORPO
__________________________________
Allegato “AA”
OGGETTO: (indicare il nominativo dell’interessato). Richiesta per extrabagaglio.
A
STATO MAGGIORE ESERCITO
UFFICIO AMMINISTRAZIONE
ROMA
^^^^^^^^^^^
Rif. f. n. ___________/092-DISP/CP in data ____________
^^^^^^^^^^^
Il sottoscritto _________________, in servizio presso ___________________, e di previsto
impiego all’estero (ovvero in rientro in patria), come disposto con il dispaccio cui si fa riferimento
CHIEDE
il rilascio dell’autorizzazione al rimborso di extrabagaglio per una quota di bagaglio complessiva
non superiore a 50 Kg. con viaggio aereo che avverrà in data _________ .
Dichiara inoltre, in base a quanto indicato dalla normativa vigente, di esonerare l’Amministrazione
Militare da ogni eventuale responsabilità e maggiori oneri finanziari derivanti dall’uso del vettore e
della tratta autorizzati.
LUOGO E DATA
________________
IL RICHIEDENTE
_______________________
VISTO IL COMANDANTE DI CORPO
__________________________________
Allegato “AB”
OGGETTO: (indicare il nominativo dell’interessato). Richiesta anticipo partenza.
A
STATO MAGGIORE ESERCITO
UFFICIO AMMINISTRAZIONE
ROMA
^^^^^^^^^^^
Rif. f. n. ___________/092-DISP/CP in data ____________
^^^^^^^^^^^
Il sottoscritto _________________, in procinto di assumere servizio presso ___________ come
disposto con il dispaccio cui si fa riferimento,
CHIEDE
l’autorizzazione a raggiungere in anticipo la citata sede di servizio in data ____________,
(giorno di partenza _________), precisando che detta richiesta è motivata da:
x indicare eventuali esigenze di carattere personale (sistemazione alloggiativi, inizio delle
scuole dei figli);
In tale quadro, il sottoscritto dichiara che:
nel periodo di permanenza presso la nuova sede di servizio dal _________ al _________, nulla
avrà a pretendere a titolo di rimborso/pagamento diaria, in quanto si troverà in licenza
straordinaria speciale per trasferimento all’estero (come da copia in allegato) (art. 13 DPR
394/95);
in base a quanto indicato dalla Direttiva SMD – P-104 Ed. 1996, di esonerare
l’Amministrazione Militare da ogni eventuale responsabilità e maggiori oneri finanziari
derivanti dall’uso di un mezzo di trasporto diverso da quello previsto.
LUOGO E DATA
_______________
IL RICHIEDENTE
__________________________
VISTO IL COMANDANTE DI CORPO
__________________________________
Allegato “AC”
OGGETTO: (indicare il nominativo dell’interessato). Richiesta autorizzazione utilizzo mezzo
diverso da quello previsto.
A
STATO MAGGIORE ESERCITO
ROMA
UFFICIO AMMINISTRAZIONE
^^^^^^^^^^^
Rif. f. n. ___________/092-DISP/CP in data ____________
^^^^^^^^^^^
Il sottoscritto 1 _________________, in servizio presso 2 ___________________,
_____________________ come disposto con il dispaccio cui si fa riferimento,
dal
CHIEDE
il rilascio dell’autorizzazione all'uso del mezzo di trasporto diverso da quello previsto (indicare la
tipologia del vettore 3 ) che avverrà con partenza da _________________________
presumibilmente in data _____________________, per raggiungere la sede di
_______________________ e all'uopo dichiara:
di stabilirsi nella medesima località della nuova sede di servizio e/o in comune viciniore sito
entro un raggio di 90 km dalla nuova sede di servizio;
il contestuale trasferimento del proprio nucleo familiare 4 , così composto:
x _________________ coniuge nata a __________________ il _______________________;
x _________________ figlio/a nato/a a __________________ il ______________________;
x _________________ figlio/a nato/a a __________________ il ______________________;
di sollevare l'Amministrazione Militare da ogni responsabilità connessa con l'uso del citato
mezzo e di essere a conoscenza che gli eventuali maggiori oneri rispetto all'uso del mezzo di
trasporto previsto sono a carico dello scrivente .
LUOGO E DATA
_______________
IL RICHIEDENTE
______________________
VISTO IL COMANDANTE DI CORPO
_________________________________
1
2
3
4
Grado, Arma e qualifica, Nome e Cognome.
Ente di appartenenza, incarico ricoperto.
Aereo/Nave/Autovettura. Qualora si utilizzi l’autovettura indicare tipo vettura e targa.
Indicare se convivente ed a carico fiscale.
Allegato “AD”
OGGETTO: (indicare il nominativo dell’interessato). Richiesta autorizzazione rientro anticipato
del proprio nucleo familiare.
A
STATO MAGGIORE ESERCITO
ROMA
UFFICIO AMMINISTRAZIONE
^^^^^^^^^^^
Rif. f. n. ___________/092-DISP/CP in data ____________
^^^^^^^^^^^
Il sottoscritto 1 _________________, in servizio presso 2 ___________________,
_____________________ come disposto con il dispaccio cui si fa riferimento,
dal
CHIEDE
il rilascio dell’autorizzazione al rientro anticipato del proprio nucleo familiare che avverrà
partenza da _________________________ presumibilmente in data _____________________
mezzo
____________________________ 3 ,
per
raggiungere
la
sede
_______________________ e all'uopo dichiara:
di stabilirsi nella medesima località della nuova sede di servizio e/o in comune viciniore
entro un raggio di 90 km dalla nuova sede di servizio;
che il proprio nucleo familiare convivente ed a carico fiscale, è così composto:
con
con
di 4
sito
x _________________ coniuge nata a __________________ il _______________________;
x _________________ figlio/a nato/a a __________________ il ______________________;
x _________________ figlio/a nato/a a __________________ il ______________________;
di sollevare l'Amministrazione Militare da ogni responsabilità connessa con l'uso del citato
mezzo e di essere a conoscenza che gli eventuali maggiori oneri rispetto all'uso del mezzo di
trasporto previsto sono a carico dello scrivente .
LUOGO E DATA
_______________
IL RICHIEDENTE
______________________
VISTO IL COMANDANTE DI CORPO
_________________________________
1
2
3
4
Grado, Arma e qualifica, Nome e Cognome.
Ente di appartenenza, incarico ricoperto.
Indicare la tipologia del vettore che si utilizza (aereo, nave, autovettura, in quest’ultimo caso specificare tipo e targa).
Ente di proposto reimpiego in Italia.
Allegato “AE”
OGGETTO: (indicare il nominativo dell’interessato). Richiesta autorizzazione rientro anticipato
mobili e masserizie.
A
STATO MAGGIORE ESERCITO
ROMA
UFFICIO AMMINISTRAZIONE
^^^^^^^^^^^
Rif. f. n. ___________/092-DISP/CP in data ____________
^^^^^^^^^^^
Il sottoscritto 1 _________________, in servizio presso 2 ___________________,
_____________________ come disposto con il dispaccio cui si fa riferimento,
dal
CHIEDE
il rilascio dell’autorizzazione al rientro anticipato dei mobili e masserizie e all'uopo dichiara:
di stabilirsi nella medesima località della nuova sede di servizio e/o in comune viciniore sito
entro un raggio di 90 km dalla nuova sede di servizio;
di sollevare l'Amministrazione Militare da ogni responsabilità connessa con l'uso del citato
mezzo e di essere a conoscenza che gli eventuali maggiori oneri.
LUOGO E DATA
_______________
IL RICHIEDENTE
______________________
VISTO IL COMANDANTE DI CORPO
_________________________________
1
2
Grado, Arma e qualifica, Nome e Cognome.
Ente di appartenenza, incarico ricoperto.
Allegato "AF"
Codice fiscale
Cognome
Nome
Data nascita
Sesso
Foto
Stato civile
Numero dei figli
Numero dei figli a carico
Luogo di nascita
Domicilio
Residenza
Grado
Area funzionale
Posizione economica
Codice unificato
Codice profilo
Promozioni
Distretto militare
Corso provenienza
Arma specilità
Ruolo
Categoria
Posizione organica OSU
Incarico assegnato
2° incarico assegnato
Incarico svolto
Branca impiego incarico svolto
Ente di appartenenza
Ente di servizio
Ente amministrativo
Ente matricolare
Assunzione in forza
Statura
Clauv
Patente
Idoneità parziale
Titolo studio
Corso svolto
Lingua accertata
Missione svolta
Valutazione caratteristica
Ricompensa ricevuta
Sanzione
Assenza
Domanda trasferimento
Abilitazioni
Brevetti
Forza potenziale
“Con automatismo”,
all’atto dell’assunzione
dell’incarico e
limitatamente al periodo in
cui si esercita l’incarico
ATTRIBUZIONE DEL
DISTINTIVO DI
INCARICO
Posizione organica prevista
esclusivamente per il
livello superiore
DISTINTIVO DI
INCARICO
NO
Posizione organica
prevista per il livello
superiore, ma con
“equipollenza per
l’impiego”
corrispondente al grado
già rivestito
dall’Ufficiale.
In ambito nazionale
“Con automatismo”,
all’atto dell’assunzione
dell’incarico e
limitatamente al periodo in
cui si esercita l’incarico
ATTRIBUZIONE DEL
DISTINTIVO DI
INCARICO
Posizione prevista dalle
job description
esclusivamente per il
livello superiore
da parte del Comandante di
Contingente ovvero del Senior
Italian Officer (SENITOFF), che
dovrà essere comunicata con
immediatezza al DIPE – Uf. Imp. U.
ATTRIBUZIONE DEL
DISTINTIVO DI INCARICO
PREVIA DETERMINAZIONE
INDIVIDUALE MOTIVATA
Posizione prevista dalle
job description per il
livello superiore o per il
grado già rivestito
dall’Ufficiale.
In Comandi Multinazionali di
Contingenza e negli Organismi
Internazionali all’estero e in Patria
UFFICIALI DESIGNATI A RICOPRIRE INCARICHI
DI COMANDO/STAFF DI LIVELLO SUPERIORE
ATTRIBUZIONE GRADO FUNZIONALE PER UFFICIALI DESIGNATI A RICOPRIRE INCARICHI DI LIVELLO SUPERIORE
Allegato AG
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