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Fondi di Solidarietà
JOBS ACT Fondi di Solidarietà III. Fondi di solidarietà Le aziende appartenenti a settori non coperti dalle integrazioni salariali, oppure rientranti nel campo di applicazione di queste ma che vogliono garantire ai propri dipendenti ulteriori trattamenti possono sottoscrivere accordi istitutivi di fondi di solidarietà, che erogano ai lavoratori integrazioni sostitutive o integrative dei trattamenti CIG, CIGS e mobilità (artt. 26 – 34 D.Lgs. 148/2015). I nuovi fondi vengono istituiti tramite accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, stipulati dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Tipologie di fondi In tabella, la disciplina delle diverse tipologie di fondi di solidarietà, a seconda del settore cui appartiene l’azienda. SETTORI ESCLUSI DALLE INTEGRAZIONI SALARIALI (ordinarie e straordinarie: artt. 1-25 D.Lgs. 148/2015) Fondi Limite Finalità Finanziamento occupazionale Bilaterali (1)(2)(3)(4) Mediamente più di 5 Assicurare ai Determinato dai dipendenti (fino a 5 lavoratori una decreti che dipendenti, non tutela in costanza istituiscono il sussiste alcun obbligo), di rapporto di fondo: compresi gli lavoro nei casi di ● contribuzione apprendisti riduzione o ordinaria, ripartita sospensione tra azienda e dell'attività lavoratori (rispettivamente lavorativa (5) 2/3 e 1/3) Residuale (2) già istituito Mediamente più di 15 ● se sono previsti con DM (DM 79141/2014), dipendenti l’assegno ordinario riservato a datori di lavoro che (art. 30, c. 1, non hanno costituito fondi di D.Lgs. 148/2015) e solidarietà bilaterali (art. 26 l’assegno di D.Lgs. 148/2015) o fondi di solidarietà (art. 31 solidarietà bilaterali alternativi D.Lgs. 148/2015): (art. 27 D.Lgs. 148/2015) a carico del datore, contributo addizionale, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse, nella misura comunque non inferiore all'1,5%. Fatto salvo quanto disposto in relazione al contributo addizionale del 4% previsto a carico di chi utilizza le prestazione del fondo di integrazione salariale (art. 29, c. 8 secondo periodo, D.Lgs. 148/2015) ● per l'assegno straordinario (art. 26, c. 9, D.Lgs. 148/2015), da parte del datore di 17 D.Lgs. 148/2015 artt. 26 e 33 artt. 28 e 33 JOBS ACT Di integrazione salariale, dal 1° gennaio 2016, prende il posto del fondo residuale e pertanto riservato a datori di lavoro che non hanno costituito fondi di solidarietà bilaterali (art. 26 D.Lgs. 148/2015) o fondi di solidarietà bilaterali alternativi (art. 27 D.Lgs. 148/2015) (2)(6) Bilaterale “alternativo”, per i settori artigianato e somministrazione di lavoro nei quali, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale hanno adeguato al 24 settembre 2015 le fonti normative e istitutive dei rispettivi fondi bilaterali, o dei fondi interprofessionali (art. 118 L. 388/2000), oppure del fondo bilaterale per la somministrazione di lavoro (art. 12 D.Lgs. 276/2003) (2)(8) 18 Mediamente più di 5 dipendenti (compresi gli apprendisti) Garantire: - a tutti l'assegno di solidarietà (art. 31 D.Lgs. 148/2015) (7); - ai dipendenti di aziende con mediamente più di 15 dipendenti, l'ulteriore assegno ordinario (art. 30, c. 1, D.Lgs. 148/2015), per una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile, in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie, ad esclusione delle intemperie stagionali, e straordinarie, limitatamente alle causali per riorganizzazione e crisi aziendale ● Assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa. ● Prestazioni: - assegno di durata e misura pari all'assegno ordinario (art. 30, c. 1, D.Lgs. 148/2015); - assegno di solidarietà (art. 31 D.Lgs. 148/2015), eventualmente lavoro: contributo straordinario di importo corrispondente al fabbisogno di copertura dell'assegno straordinario erogabile e della contribuzione correlata (art. 34 D.Lgs. 148/2015) ● Con i contributi dei datori di lavoro appartenenti al fondo e dei lavoratori da questi occupati (art. 33, c. 1, 2 e 4, D.Lgs. 148/2015). ● Dal 1° gennaio 2016: - 0,65 %, per aziende che occupano mediamente più di 15 dipendenti - 0,45%, aziende che occupano mediamente sino a 15 dipendenti. ● È stabilita una contribuzione addizionale a carico dei datori di lavoro connessa all'utilizzo delle prestazioni, pari al 4 % della retribuzione persa Come definito dagli accordi e dai contratti collettivi: aliquota complessiva non inferiore, fatto salvo il caso in cui sia previsto il confluire di quote già previste per gli altri fondi, allo 0,45% della retribuzione imponibile previdenziale a decorrere dal 1° gennaio 2016, ripartita fra datore di lavoro e lavoratore, secondo art. 29 art. 27 JOBS ACT limitandone il periodo massimo (purchè non inferiore a 26 settimane in un biennio mobile) (9)(10) criteri che devono essere stabiliti da un accordo tra le parti sociali istitutive del fondo entro il 31 dicembre 2015 (11) SETTORI CUI GIÀ SI APPLICANO LE INTEGRAZIONI SALARIALI (ordinarie e straordinarie: artt. 1-25 D.Lgs. 148/2015) Fondi Limite Finalità Aliquota di occupazionale finanziamento Bilaterali (anche alternativi: Mediamente più di 5 Garantire, ad Vedi sopra art. 27 D.Lgs. 148/2015) (2) dipendenti (fino a 5 esempio, dipendenti, non prestazioni sussiste alcun obbligo). integrative, in A tal fine sui termini di importi o computano anche gli durate, rispetto alle apprendisti prestazioni previste dalla legge (12) D.Lgs. 148/2015 art. 26, c. 10 1) Gli accordi e i contratti collettivi possono prevedere che nel fondo bilaterale confluisca anche l'eventuale fondo interprofessionale istituito dalle medesime parti firmatarie (art. 118 L. 388/2000). 2) Ai fondi di solidarietà si applicano le disposizioni in materia di (art. 39 D.Lgs. 148/2015): - estensione della prestazione agli apprendisti e proroga del periodo di apprendistato in misura pari alle ore di integrazione salariale fruite (art. 2, c. 1 e 4, D.Lgs. 148/2015); - durata massima complessiva dei trattamenti pari a 24 mesi nell’arco del quinquennio, salvo quanto previsto per i CDSD (artt. 4, c. 1, e 22, c. 5, D.Lgs. 148/2015); - pagamento, rimborso e conguaglio delle prestazioni di integrazione salariale (art. 7, c. 1-4, D.Lgs. 148/2015); - condizioni per il mantenimento del diritto alla prestazione in corso di fruizione della stessa (art. 8 D.Lgs. 148/2015). 3) Se gli accordi istitutivi dei fondi bilaterali (art. 26 D.Lgs. 148/2015) riguardano settori, datori di lavoro e classi dimensionali già coperti dal fondo residuale, dalla data di decorrenza del nuovo fondo i datori di lavoro del relativo settore rientrano nell'ambito di applicazione di questo e non sono più soggetti alla disciplina del fondo residuale, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate. I fondi costituiti secondo le procedure in esame prevedono un'aliquota di finanziamento almeno pari a quella stabilita per il fondo di integrazione salariale (art. 29 D.Lgs. 148/2015), in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente fino a 15 dipendenti, e garantiscono l'assegno ordinario (art. 30, c. 1, D.Lgs. 148/2015). I contributi eventualmente già versati o dovuti in base al decreto istitutivo del fondo residuale restano acquisiti al medesimo fondo. 4) I fondi già costituiti al 24 settembre 2015 si adeguano alle disposizioni a quanto concerne l’obbligo di istituzione dei fondi entro il 31 dicembre 2015. In mancanza, i datori di lavoro del relativo settore, che occupano mediamente più di 5 dipendenti, dal 1° gennaio 2016 confluiscono nel fondo di integrazione salariale (art. 29 D.Lgs. 148/2015) e i contributi da questi già versati o comunque dovuti ai fondi vengono trasferiti al fondo di integrazione salariale. 5) Le prestazioni e i relativi obblighi contributivi non si applicano al personale dirigente se non espressamente previsto. 6) Le prestazioni sono determinate in relazione all'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo datore di lavoro, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso, in via transitoria, nei seguenti limiti: nessuno per le prestazioni erogate nel 2016; 10 volte nel 2017; 8 volte nel 2018; 7 volte nel 2019; 6 volte nel 2020; 5 volte nel 2021; 4 volte, a regime. In ogni caso, le prestazioni possono essere erogate soltanto nei limiti delle risorse finanziarie acquisite al fondo (art. 44, c. 5, D.Lgs. 148/2015). 7) I datori di lavoro che occupano mediamente sino a 15 dipendenti possono tuttavia richiederlo per gli eventi di sospensione o riduzione del lavoro verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2016. 8) Se è avvenuta la confluenza, in tutto o in parte, di un fondo interprofessionale in un unico fondo bilaterale, rimangono fermi gli obblighi contributivi per la formazione professionale (art. 118 L. 388/2000), e le risorse derivanti da tali obblighi sono vincolate alle finalità formative. 9) I fondi si adeguano per garantire dette prestazioni entro il 31 dicembre 2015. In mancanza, i datori di lavoro, che occupano mediamente più di 5 dipendenti, aderenti ai fondi suddetti, confluiscono nel fondo di integrazione salariale (art. 29 D.Lgs. 148/2015) dal 1° gennaio 2016 e possono richiedere le prestazioni previste dal fondo di integrazione salariale per gli eventi di sospensione o riduzione del lavoro verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2016. 10) Gli accordi e i contratti collettivi definiscono: a) le tipologie di prestazioni in funzione delle disponibilità del fondo; b) l'adeguamento dell'aliquota in funzione dell'andamento della gestione o la rideterminazione delle prestazioni in relazione alle erogazioni, tra l'altro tenendo presente in via previsionale gli andamenti del relativo settore in relazione anche a quello più generale dell'economia e l'esigenza dell'equilibrio finanziario del fondo; c) la possibilità di far confluire al fondo quota parte del contributo previsto per l'eventuale fondo interprofessionale (art. 118 L. 388/2000); d) la possibilità di far confluire al fondo quota parte del contributo previsto per la somministrazione di lavoro (art. 12 D.Lgs. 276/2003), prevedendo un'aliquota complessiva di contribuzione ordinaria di finanziamento del predetto fondo a esclusivo carico del datore di lavoro, in misura non inferiore allo 0,30 % della retribuzione imponibile previdenziale a decorrere dal 1° gennaio 2016; e) la possibilità per il fondo di avere le finalità di (art. 26, c. 9, lett. a) e b) D.Lgs. 148/2015): - assicurare ai lavoratori prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro, o prestazioni integrative, in termini di importo, rispetto a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente; 19 JOBS ACT - prevedere un assegno straordinario per il sostegno al reddito, riconosciuto nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni; f) criteri e requisiti per la gestione del fondo. Ai fondi di solidarietà bilaterali alternativi si applica l’estensione della prestazione agli apprendisti e la proroga del periodo di apprendistato in misura pari alle ore di integrazione salariale fruite (art. 2, c. 1 e 4, D.Lgs. 148/2015: art. 39 D.Lgs. 148/2015). 11) In difetto del quale i datori di lavoro, che occupano mediamente più di 5 dipendenti, aderenti al fondo, confluiscono nel fondo di integrazione salariale dal 1° gennaio 2016 e possono richiedere le prestazioni previste dal medesimo fondo per gli eventi di sospensione o riduzione del lavoro verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2016. 12) Per le imprese nei confronti delle quali trovano applicazione le disposizioni in materia di indennità di mobilità (artt. 4 e s. L. 223/91) gli accordi e contratti collettivi possono prevedere che il fondo di solidarietà sia finanziato, dal 1° gennaio 2017, con un'aliquota contributiva nella misura dello 0,30 % delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali. 1) Le province autonome di Trento e di Bolzano possono sostenere l'istituzione di un fondo di solidarietà territoriale intersettoriale (art. 40 D.Lgs. 148/2015) cui, salvo diverse disposizioni, si applica la disciplina prevista per i fondi di solidarietà bilaterali (art. 26 D.Lgs. 148/2015). Dalla data di istituzione del fondo, sono soggetti alla sua disciplina i datori di lavoro appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell'ambito di applicazione delle integrazioni salariali (ordinarie e straordinarie: artt. 1-25 D.Lgs. 148/2015) e che non abbiano costituito fondi di solidarietà bilaterali o fondi di solidarietà bilaterali alternativi, che occupano almeno il 75% dei propri dipendenti in unità produttive ubicate nel territorio delle province di Trento e di Bolzano. Hanno facoltà di aderire al fondo i datori di lavoro già aderenti a fondi di solidarietà bilaterali o a fondi di solidarietà bilaterali alternativi, che occupano almeno il 75% dei propri dipendenti in unità produttive ubicate nel territorio delle province di Trento e Bolzano. I datori di lavoro già aderenti al fondo residuale o al fondo di integrazione salariale, e i datori di lavoro che esercitano la facoltà appena citata, non sono più soggetti alla disciplina del fondo di provenienza a decorrere, rispettivamente, dalla data di istituzione del fondo intersettoriale o dalla data di adesione a tale fondo, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate. I contributi eventualmente già versati o dovuti al fondo di provenienza restano acquisiti a questo. Tali disposizioni (art. 40, c. 5, D.Lgs. 148/2015) si applicano anche ai datori di lavoro aderenti al fondo intersettoriale che aderiscono a fondi di solidarietà bilaterali costituiti successivamente. Il fondo intersettoriale prevede un'aliquota di finanziamento almeno pari a quella stabilita per il fondo di integrazione salariale (art. 29 D.Lgs. 148/2015), in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente fino a 15 dipendenti. 2) La disciplina del fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo (art. 1 ter DL 249/2004 conv. in L. 291/2004) è adeguata con DM alle norme in esame, sulla base di accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale nel settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale (art. 40, c. 9, D.Lgs. 148/2015). Prestazioni Assegno ordinario I fondi bilaterali (art. 26 D.Lgs. 148/2015) assicurano, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie o straordinarie, la prestazione di un assegno ordinario di importo almeno pari all'integrazione salariale (art. 30 D.Lgs. 148/2015). I fondi stabiliscono la durata massima della prestazione, non inferiore a 13 settimane in un biennio mobile e non superiore, a seconda della causale invocata, alle durate massime previste per la CIGO (art. 12 D.Lgs. 148/2015) e la CIGS (art. 22 D.Lgs. 148/2015) e comunque nel rispetto della durata massima complessiva dei trattamenti (art. 4, c. 1, D.Lgs. 148/2015). All'assegno ordinario si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie. La domanda di accesso all'assegno ordinario erogato dai fondi bilaterali (art. 26 D.Lgs. 148/2015) e residuale (art. 28 D.Lgs. 148/2015) deve essere presentata non prima di 30 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa eventualmente programmata e non oltre il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. Assegno di solidarietà Dal 1° gennaio 2016 il fondo residuale (art. 28 D.Lgs. 148/2015) garantisce un assegno di solidarietà, in favore dei dipendenti di datori di lavoro che stipulano con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative accordi collettivi aziendali che stabiliscono una riduzione dell'orario di lavoro, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura prevista (art. 24 L. 223/91), o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo (art. 31 D.Lgs. 148/2015). L'assegno può essere corrisposto per un periodo massimo di 12 mesi in un biennio mobile. 20 JOBS ACT Ai fini della determinazione della misura dell'assegno di solidarietà per le ore di lavoro non prestate si applicano le disposizioni previste per le integrazioni salariali (art. 3 D.Lgs. 148/2015). Gli accordi collettivi aziendali individuano i lavoratori interessati dalla riduzione oraria. La riduzione media oraria non può essere superiore al 60% dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro non può essere superiore al 70% nell'arco dell'intero periodo per il quale l'accordo di solidarietà è stipulato. Gli accordi devono specificare le modalità attraverso le quali, qualora sia necessario soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, il datore di lavoro può modificare in aumento, nei limiti del normale orario di lavoro, l'orario ridotto. Il maggior lavoro prestato comporta una corrispondente riduzione dell'assegno di solidarietà. Per l'ammissione all'assegno di solidarietà, il datore di lavoro presenta in via telematica all'INPS domanda di concessione, corredata dall'accordo sindacale, entro 7 giorni dalla data di conclusione di questo. Nella domanda deve essere indicato l'elenco dei lavoratori interessati alla riduzione di orario, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e dal datore di lavoro. Tali informazioni sono inviate dall'INPS alle Regioni e Province Autonome, per il tramite del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro. La riduzione dell'attività lavorativa deve avere inizio entro il 30° giorno successivo alla data di presentazione della domanda. All'assegno di solidarietà si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie. Prestazioni ulteriori I fondi bilaterali (art. 26 D.Lgs. 148/2015) possono erogare prestazioni volte (art. 32 D.Lgs. 148/2015): a) ad assicurare ai lavoratori prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro, ovvero prestazioni integrative, in termini di importo, rispetto a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente; b) prevedere un assegno straordinario per il sostegno al reddito, riconosciuto nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 5 anni; c) contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'Unione europea. I fondi bilaterali alternativi (art. 27 D.Lgs. 148/2015) possono inoltre erogare prestazioni volte a perseguire le finalità di (art. 26, c. 9 lett. a) e b), D.Lgs. 148/2015): - assicurare ai lavoratori prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro, o prestazioni integrative, in termini di importo, rispetto a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente; - prevedere un assegno straordinario per il sostegno al reddito, riconosciuto nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 5 anni. Tutti i fondi di solidarietà (artt. 26-29 D.Lgs. 148/2015) possono prevedere che le prestazioni integrative continuino ad applicarsi in caso di accettazione di una offerta di lavoro congrua, nella misura massima della differenza tra l'indennità complessiva inizialmente prevista, aumentata del 20%, e la nuova retribuzione (art. 25, c. 2, D.Lgs. 150/2015). 21