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Conto Vedo - Allianz Bank

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Conto Vedo - Allianz Bank
Conto Vedo
Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari
e finanziari (D.Lgs.n.385/1993)
Norme contrattuali che regolano i servizi bancari e finanziari
prestati da Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.
Documento di sintesi VEDO START
Il presente Documento di Sintesi, che costituisce il frontespizio del contratto di conto corrente VEDO
START e dei servizi connessi, reca le più significative condizioni contrattuali nonché le condizioni economiche praticate al Cliente per il suddetto contratto, di cui costituisce parte integrante.
C ONDIZIONI RELATIVE AL CONTO CORRENTE
Tasso creditore
Tasso debitore per utilizzi senza fido
Commissioni di massimo scoperto per utilizzi senza fido
Periodicità di liquidazione
Canone fisso mensile di tenuta conto
Spese forfettarie estinzione conto
Ritenuta fiscale
0,00 %
Euribor + 5,00 %
0,75 %
Semestrale
Gratuito
Gratuite
Nella misura pro tempore vigente
SERVIZI TELEFONICI E ON-LINE DELLA BANCA
Costo della telefonata
Costo annuale Servizi Internet
Costo annuale servizio telefonico
Gratuito Numero Verde 800223344
Gratuito Indirizzo Internet www.allianzbank.it
Gratuito
SPESE DI TENUTA CONTO
Spese di liquidazione periodica
Spese per operazione
Estratto conto semestrale
Gratuito
Gratuito
Gratuito
AFFIDAMENTO CONVENZIONATO PER ACCREDITO STIPENDIO*
Tasso debitore entro i limiti del fido
Tasso debitore oltre i limiti del fido
Commissioni di massimo scoperto per utilizzi entro i limiti di fido
Commissioni di massimo scoperto per utilizzi oltre i limiti di fido
Euribor + 3,00 %
Euribor + 5,00 %
0,50%
0,75%
* (I fidi convenzionati per accredito stipendio non sono cumulabili con altri affidamenti in conto corrente)
CARTA BANCOMAT
Rilascio/Riemissione Canone Annuo
Spese per blocco carta
Spese per singola operazione di prelievo su ATM Italia e U.M.E.
Spese per singola operazione di prelievo su ATM
di paesi non appartenenti all’U.M.E.
Spese per singola operazione di PagoBancomat e Fastpay Italia
Spese per singola operazione di pagamento beni o servizi
tramite POS di esercenti di paesi non appartenenti all’U.M.E.
Valuta su prelevamenti effettuati con Bancomat
Valuta su pagamenti effettuati con PagoBancomat/POS
Versione 1 ottobre 2007
Gratuito
Gratuito
Gratuito
€ 3,00
Gratuito
€ 2,00
Data operazione
Data operazione
CARTASÌ*
Carta CLASSIC
Spese per rilascio e canone 1° anno
Canone annuo dal 2° anno
Spese per rilascio/rinnovo carta familiare e/o aggiuntiva
1° anno e successivi
Gratuito
€ 25,00
€ 25,00
Carta ORO
Spese per rilascio e canone 1° anno
Canone annuo dal 2° anno
Spese per rilascio/rinnovo carta familiare 1° anno e successivi
Spese per rilascio/rinnovo carta aggiuntiva 1° anno e successivi
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 25,00
Carta CLASSIC e ORO
Spese per operazioni di anticipo contante
per le operazioni in valuta estera
4 % con un minimo di € 0,52
per operazioni effettuate in Euro
ed un minimo di € 5,16
per le operazioni in valuta estera
€ 1,03
€ 0,77
Spese per invio estratto conto
Spese per ogni rifornimento di carburante effettuato in Italia
* (Per le voci non espressamente riportate si rimanda al Foglio Informativo CartaSì)
BONIFICI ITALIA (Valute applicate)
Tramite Internet
Verso nostra Banca
Verso altre banche
Commissioni aggiuntive per operazioni
con coordinate bancarie incomplete/mancanti
Commissioni per bonifico urgente
Con indicazione valuta beneficiario
Gratuito
Gratuito
€ 2,50
€ 2,50
Senza indicazione valuta beneficiario
Spese per ordine di bonifico con valuta antergata
Data esecuzione del bonifico
5 % annuo sull’ammontare del bonifico
con un minimo di € 3,00
€ 20,00
2 gg. lav. precedenti rispetto
alla valuta del beneficiario
BONIFICI ESTERI TRANSFRONTALIERI
Spese forfettarie per operazioni con coordinate bancarie complete
Spese forfettarie per operazioni con coordinate bancarie incomplete
Valuta su bonifici Esteri Transfrontalieri
Spese per verifiche e variazione dati
€ 2,50
€ 5,00
Data esecuzione del bonifico
€ 50,00
Documento di sintesi VEDO START
BONIFICI ESTERI ALTRI
Commissioni di intervento
Spese per operazione con oneri a carico ordinante (OUR)
Spese per operazione con oneri a carico beneficiario (BEN)
Spese per operazione con oneri a carico di entrambi (SHA)
Emissione C.V.S. (comunicazione valutaria statistica)
Valuta su bonifici esteri altri
Spese per verifiche e variazione dati
1 per 1000 min. € 2,50
€ 25,00
€ 10,00
€ 10,00
Gratuita
Giorno di esecuzione
€ 50,00
VALUTA E DISPONIBILITÀ SU VERSAMENTI DI ASSEGNI E CONTANTI EFFETTUATI
PRESSO SPORTELLI ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS
Contanti
Assegni nostra Banca
Assegni altra Banca
Assegni circolari
Vaglia
VALUTA
0 gg. lavorativi
1 gg. lavorativo
3 gg. lavorativi
3 gg. lavorativi
3 gg. lavorativi
DISPONIBILITÀ
0 gg. lavorativi
0 gg. lavorativi
8 gg. lavorativi
8 gg. lavorativi
8 gg. lavorativi
VALUTA E DISPONIBILITÀ SU VERSAMENTI DI ASSEGNI E CONTANTI EFFETTUATI
PRESSO SPORTELLI UNICREDIT BANCA
Contanti
Assegni nostra Banca
Assegni altra Banca
Assegni circolari
Vaglia
Misti (contanti + assegni)
VALUTA
1 gg. lavorativo
3 gg. lavorativi
3 gg. lavorativi
3 gg. lavorativi
3 gg. lavorativi
3 gg. lavorativi
DISPONIBILITÀ
0 gg. lavorativi
10 gg. lavorativi
10 gg. lavorativi
10 gg. lavorativi
10 gg. lavorativi
10 gg. lavorativi
VALUTA E DISPONIBILITÀ SU VERSAMENTI DI ASSEGNI E CONTANTI EFFETTUATI
PRESSO SPORTELLI DI BANCA BNL
Contanti
Assegni nostra Banca
Assegni altra Banca
Assegni circolari
Vaglia
VALUTA
1 gg. lavorativi
3 gg. lavorativi
3 gg. lavorativi
3 gg. lavorativi
3 gg. lavorativi
DISPONIBILITÀ
0 gg. lavorativi
10 gg. lavorativi
10 gg. lavorativi
10 gg. lavorativi
10 gg. lavorativi
VALUTA SU PRELEVAMENTI A MEZZO ASSEGNI
Assegni nostra Banca allo sportello
Assegni nostra Banca a mezzo stanza
Data assegno
Data assegno
SPESE PER ASSEGNI PROTESTATI, INSOLUTI O RICHIAMATI
Assegni versati
Assegni emessi
Versione 1 ottobre 2007
€ 15,00
€ 15,00
ASSEGNI ESTERI
Accredito assegni Euro pagabili su banche italiane
Accredito assegni USD pagabili su banche USA
Accredito assegni altri Europa
Accredito assegni esteri extra Europa
Commissioni per accredito assegni
Spese postali su incasso di assegni fino a € 12.500,00
o controvalore
Salvo buon fine
Salvo buon fine
Al dopo incasso
Al dopo incasso
1 per mille minimo € 2,50
€ 5,16
Spese postali su incasso a mezzo corriere di assegni oltre € 12.500
o controvalore
€ 25,00
VALUTA E DISPONIBILITÀ SU VERSAMENTI DI ASSEGNI ESTERI
Assegni Euro pagabili su banche italiane
Assegni USD pagabili su banche USA
VALUTA
10 gg. lavorativi
10 gg. lavorativi
DISPONIBILITÀ
30 gg. calendario
30 gg. calendario
C ONDIZIONI RELATIVE AL DEPOSITO TITOLI
SPESE DI CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE
Diritti di custodia e amministrazione titoli Italia
Diritti di custodia e amministrazione titoli Esteri
Spese per invio estratto conto titoli semestrale
gratuito
gratuito
gratuito
COMMISSIONI DI NEGOZIAZIONE SU STRUMENTI FINANZIARI
Titoli di stato ed obbligazioni Italia
Titoli di stato ed obbligazioni Estere
Azioni Italia
Azioni Estere
Spese fisse titoli azionari Esteri
0,40 % Minimo € 6,00
0,40 % Minimo € 10,00
0,40 % Minimo € 10,00
0,50% Minimo € 6,00
€ 30,00
COMMISSIONI DI NEGOZIAZIONE E SOTTOSCRIZIONE BOT
Negoziazione BOT
Sottoscrizione BOT sino a 80 giorni
Sottoscrizione BOT da 81 a 170 giorni
Sottoscrizione BOT da 171 a 330 giorni
Sottoscrizione BOT oltre 331 giorni
0,20 % minimo € 6,00
0,05 % minimo € 6,00
0,10 % minimo € 6,00
0,20 % minimo € 6,00
0,30 % minimo € 6,00
SPESE E COMMISSIONI VARIE
Spese per ineseguito per ordine
Commissioni per trasferimento titoli
Spese per chiusura deposito titoli
Spese per accredito dividendi e cedole
Spese per consegna titoli allo sportello
Spese per rimborso titoli estratti o scaduti
Spese per richieste cambio depositario
€ 5,00
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
€ 35,00
Documento di sintesi VEDO START
A LTRI SERVIZI
Imposta di bollo annuale su estratto conto corrente e deposito titoli
Nella misura
pro tempore vigente
Spese invio postale singole contabili (su richiesta)
Spese invio fax conferma operazione (su richiesta)
Spese invio estratto conto corrente mensile/trimestrale (su richiesta)
Spese invio estratto conto titoli mensile/trimestrale (su richiesta)
Spese per variazione condizioni
Spese per copie documenti contabili
Spese postali corriere veloce
Spese pagamento conto corrente postale
Spese per rilascio libretto assegni
Spese pagamento utenze domiciliate
Spese per invio valori richiesti direttamente dal cliente:
- a mezzo assicurata
- a mezzo corriere
- a mezzo corriere veloce
Spese per cambio valuta
€ 1,00
€ 2,00
€ 1,55
€ 1,55
Gratuito
€ 5,00
€ 10,00
€ 3,00
Gratuito
Gratuito
Versione 1 ottobre 2007
€ 6,00
€ 10,00
€ 15,00
€ 4,00
Documento di sintesi VEDO 1 REMUNERATO
Il presente Documento di Sintesi, che costituisce il frontespizio del contratto di conto corrente VEDO 1
REMUNERATO e dei servizi connessi, reca le più significative condizioni contrattuali nonché le condizioni
economiche praticate al Cliente per il suddetto contratto, di cui costituisce parte integrante.
C ONDIZIONI RELATIVE AL CONTO CORRENTE
Tasso creditore
Tasso debitore per utilizzi senza fido
Commissioni di massimo scoperto per utilizzi senza fido
Periodicità di liquidazione
Canone fisso mensile di tenuta conto
Spese forfettarie estinzione conto
Ritenuta fiscale
Euribor - 2,00 %
Euribor + 6,00 %
1,00 %
Semestrale
€ 7,50
Gratuite
Nella misura pro tempore vigente
SERVIZI TELEFONICI E ON-LINE DELLA BANCA
Costo della telefonata
Costo annuale Servizi Internet
Costo annuale servizio telefonico
Gratuito Numero Verde 800223344
Gratuito Indirizzo Internet www.allianzbank.it
Gratuito
SPESE DI TENUTA CONTO
Spese di liquidazione periodica
Spese per operazione
Estratto conto semestrale
Gratuito
Gratuito
Gratuito
AFFIDAMENTO CONVENZIONATO PER ACCREDITO STIPENDIO*
Tasso debitore entro i limiti del fido
Tasso debitore oltre i limiti del fido
Commissioni di massimo scoperto per utilizzi entro i limiti di fido
Commissioni di massimo scoperto per utilizzi oltre i limiti di fido
Euribor + 4,00 %
Euribor + 6,00 %
1,00 %
1,00 %
* (I fidi convenzionati per accredito stipendio non sono cumulabili con altri affidamenti in conto corrente)
CARTA BANCOMAT
Rilascio/Riemissione Canone Annuo
Spese per blocco carta
Spese per singola operazione di prelievo su ATM Italia e U.M.E.
Spese per singola operazione di prelievo su ATM
di paesi non appartenenti all’U.M.E.
Spese per singola operazione di PagoBancomat e Fastpay Italia
Spese per singola operazione di pagamento beni o servizi
tramite POS di esercenti di paesi non appartenenti all’U.M.E.
Valuta su prelevamenti effettuati con Bancomat
Valuta su pagamenti effettuati con PagoBancomat/POS
€ 5,00
Gratuito
Gratuito
€ 3,00
Gratuito
€ 2,00
Data operazione
Data operazione
Documento di sintesi VEDO 1 REMUNERATO
CARTASÌ*
Carta CLASSIC
Spese per rilascio e canone 1° anno
Canone annuo dal 2° anno
Spese per rilascio/rinnovo carta familiare e/o aggiuntiva
1° anno e successivi
Gratuito
€ 25,00
€ 25,00
Carta ORO
Spese per rilascio e canone 1° anno
Canone annuo dal 2° anno
Spese per rilascio/rinnovo carta familiare 1° anno e successivi
Spese per rilascio/rinnovo carta aggiuntiva 1° anno e successivi
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 25,00
Carta CLASSIC e ORO
Spese per operazioni di anticipo contante
per le operazioni in valuta estera
4 % con un minimo di € 0,52
per operazioni effettuate in Euro
ed un minimo di € 5,16
per le operazioni in valuta estera
€ 1,03
€ 0,77
Spese per invio estratto conto
Spese per ogni rifornimento di carburante effettuato in Italia
* (Per le voci non espressamente riportate si rimanda al Foglio Informativo CartaSì)
BONIFICI ITALIA (Valute applicate)
Tramite Internet
Verso nostra Banca
Verso altre banche
Commissioni aggiuntive per operazioni
con coordinate bancarie incomplete/mancanti
Commissioni per bonifico urgente
Con indicazione valuta beneficiario
Gratuito
Gratuito
€ 2,50
€ 2,50
Senza indicazione valuta beneficiario
Spese per ordine di bonifico con valuta antergata
Data esecuzione del bonifico
5 % annuo sull’ammontare del bonifico
con un minimo di € 3,00
€ 20,00
2 gg. lav. precedenti rispetto
alla valuta del beneficiario
BONIFICI ESTERI TRANSFRONTALIERI
Spese forfettarie per operazioni con coordinate bancarie complete
Spese forfettarie per operazioni con coordinate bancarie incomplete
Valuta su bonifici Esteri Transfrontalieri
Spese per verifiche e variazione dati
Versione 1 ottobre 2007
€ 2,50
€ 5,00
Data esecuzione del bonifico
€ 50,00
BONIFICI ESTERI ALTRI
Commissioni di intervento
Spese per operazione con oneri a carico ordinante (OUR)
Spese per operazione con oneri a carico beneficiario (BEN)
Spese per operazione con oneri a carico di entrambi (SHA)
Emissione C.V.S. (comunicazione valutaria statistica)
Valuta su bonifici esteri altri
Spese per verifiche e variazione dati
1 per 1000 min. € 2,50
€ 25,00
€ 10,00
€ 10,00
Gratuita
Giorno di esecuzione
€ 50,00
VALUTA E DISPONIBILITÀ SU VERSAMENTI DI ASSEGNI E CONTANTI EFFETTUATI
PRESSO SPORTELLI ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS
Contanti
Assegni nostra Banca
Assegni altra Banca
Assegni circolari
Vaglia
VALUTA
0 gg. lavorativi
1 gg. lavorativo
3 gg. lavorativi
3 gg. lavorativi
3 gg. lavorativi
DISPONIBILITÀ
0 gg. lavorativi
0 gg. lavorativi
8 gg. lavorativi
8 gg. lavorativi
8 gg. lavorativi
VALUTA E DISPONIBILITÀ SU VERSAMENTI DI ASSEGNI E CONTANTI EFFETTUATI
PRESSO SPORTELLI UNICREDIT BANCA
Contanti
Assegni nostra Banca
Assegni altra Banca
Assegni circolari
Vaglia
Misti (contanti + assegni)
VALUTA
1 gg. lavorativo
3 gg. lavorativi
3 gg. lavorativi
3 gg. lavorativi
3 gg. lavorativi
3 gg. lavorativi
DISPONIBILITÀ
0 gg. lavorativi
10 gg. lavorativi
10 gg. lavorativi
10 gg. lavorativi
10 gg. lavorativi
10 gg. lavorativi
VALUTA E DISPONIBILITÀ SU VERSAMENTI DI ASSEGNI E CONTANTI EFFETTUATI
PRESSO SPORTELLI DI BANCA BNL
Contanti
Assegni nostra Banca
Assegni altra Banca
Assegni circolari
Vaglia
VALUTA
1 gg. lavorativi
3 gg. lavorativi
3 gg. lavorativi
3 gg. lavorativi
3 gg. lavorativi
DISPONIBILITÀ
0 gg. lavorativi
10 gg. lavorativi
10 gg. lavorativi
10 gg. lavorativi
10 gg. lavorativi
VALUTA SU PRELEVAMENTI A MEZZO ASSEGNI
Assegni nostra Banca allo sportello
Assegni nostra Banca a mezzo stanza
Data assegno
Data assegno
SPESE PER ASSEGNI PROTESTATI, INSOLUTI O RICHIAMATI
Assegni versati
Assegni emessi
€ 15,00
€ 15,00
Documento di sintesi VEDO 1 REMUNERATO
ASSEGNI ESTERI
Accredito assegni Euro pagabili su banche italiane
Accredito assegni USD pagabili su banche USA
Accredito assegni altri Europa
Accredito assegni esteri extra Europa
Commissioni per accredito assegni
Spese postali su incasso di assegni fino a € 12.500,00
o controvalore
Salvo buon fine
Salvo buon fine
Al dopo incasso
Al dopo incasso
1 per mille minimo € 2,50
€ 5,16
Spese postali su incasso a mezzo corriere di assegni oltre € 12.500
o controvalore
€ 25,00
VALUTA E DISPONIBILITÀ SU VERSAMENTI DI ASSEGNI ESTERI
Assegni Euro pagabili su banche italiane
Assegni USD pagabili su banche USA
VALUTA
10 gg. lavorativi
10 gg. lavorativi
DISPONIBILITÀ
30 gg. calendario
30 gg. calendario
C ONDIZIONI RELATIVE AL DEPOSITO TITOLI
SPESE DI CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE
Diritti di custodia e amministrazione titoli Italia
Diritti di custodia e amministrazione titoli Esteri
Spese per invio estratto conto titoli semestrale
gratuito
gratuito
gratuito
COMMISSIONI DI NEGOZIAZIONE SU STRUMENTI FINANZIARI
Titoli di stato ed obbligazioni Italia
Titoli di stato ed obbligazioni Estere
Azioni Italia
Azioni Estere
Spese fisse titoli azionari Esteri
0,50 % Minimo € 6,00
0,50 % Minimo € 10,00
0,50 % Minimo € 10,00
0,50% Minimo € 6,00
€ 30,00
COMMISSIONI DI NEGOZIAZIONE E SOTTOSCRIZIONE BOT
Negoziazione BOT
Sottoscrizione BOT sino a 80 giorni
Sottoscrizione BOT da 81 a 170 giorni
Sottoscrizione BOT da 171 a 330 giorni
Sottoscrizione BOT oltre 331 giorni
0,20 % minimo € 6,00
0,05 % minimo € 6,00
0,10 % minimo € 6,00
0,20 % minimo € 6,00
0,30 % minimo € 6,00
SPESE E COMMISSIONI VARIE
Spese per ineseguito per ordine
Commissioni per trasferimento titoli
Spese per chiusura deposito titoli
Spese per accredito dividendi e cedole
Spese per consegna titoli allo sportello
Spese per rimborso titoli estratti o scaduti
Spese per richieste cambio depositario
Versione 1 ottobre 2007
€ 5,00
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
€ 35,00
A LTRI SERVIZI
Imposta di bollo annuale su estratto conto corrente e deposito titoli
Nella misura
pro tempore vigente
Spese invio postale singole contabili (su richiesta)
Spese invio fax conferma operazione (su richiesta)
Spese invio estratto conto corrente mensile/trimestrale (su richiesta)
Spese invio estratto conto titoli mensile/trimestrale (su richiesta)
Spese per variazione condizioni
Spese per copie documenti contabili
Spese postali corriere veloce
Spese pagamento conto corrente postale
Spese per rilascio libretto assegni
Spese pagamento utenze domiciliate
Spese per invio valori richiesti direttamente dal cliente:
- a mezzo assicurata
- a mezzo corriere
- a mezzo corriere veloce
Spese per cambio valuta
€ 1,00
€ 2,00
€ 1,55
€ 1,55
Gratuito
€ 5,00
€ 10,00
€ 3,00
Gratuito
Gratuito
€ 6,00
€ 10,00
€ 15,00
€ 4,00
Documento di sintesi VEDO 1 REMUNERATO
Documento di sintesi VEDO 2 ZERO SPESE
Il presente Documento di Sintesi, che costituisce il frontespizio del contratto di conto corrente VEDO 2
ZERO SPESE e dei servizi connessi, reca le più significative condizioni contrattuali nonché le condizioni
economiche praticate al Cliente per il suddetto contratto, di cui costituisce parte integrante.
C ONDIZIONI RELATIVE AL CONTO CORRENTE
Tasso creditore
Tasso debitore per utilizzi senza fido
Commissioni di massimo scoperto per utilizzi senza fido
Periodicità di liquidazione
Canone fisso mensile di tenuta conto
Spese forfettarie estinzione conto
Ritenuta fiscale
0,00 %
Euribor + 5,00 %
0,75 %
Semestrale
Gratuito
Gratuite
Nella misura pro tempore vigente
SERVIZI TELEFONICI E ON-LINE DELLA BANCA
Costo della telefonata
Costo annuale Servizi Internet
Costo annuale servizio telefonico
Gratuito Numero Verde 800223344
Gratuito Indirizzo Internet www.allianzbank.it
Gratuito
SPESE DI TENUTA CONTO
Spese di liquidazione periodica
Spese per operazione
Estratto conto semestrale
Gratuito
Gratuito
Gratuito
AFFIDAMENTO CONVENZIONATO PER ACCREDITO STIPENDIO*
Tasso debitore entro i limiti del fido
Tasso debitore oltre i limiti del fido
Commissioni di massimo scoperto per utilizzi entro i limiti di fido
Commissioni di massimo scoperto per utilizzi oltre i limiti di fido
Euribor + 3,00 %
Euribor + 5,00 %
0,50%
0,75%
* (I fidi convenzionati per accredito stipendio non sono cumulabili con altri affidamenti in conto corrente)
CARTA BANCOMAT
Rilascio/Riemissione Canone Annuo
Spese per blocco carta
Spese per singola operazione di prelievo su ATM Italia e U.M.E.
Spese per singola operazione di prelievo su ATM
di paesi non appartenenti all’U.M.E.
Spese per singola operazione di PagoBancomat e Fastpay Italia
Spese per singola operazione di pagamento beni o servizi
tramite POS di esercenti di paesi non appartenenti all’U.M.E.
Valuta su prelevamenti effettuati con Bancomat
Valuta su pagamenti effettuati con PagoBancomat/POS
Versione 1 ottobre 2007
Gratuito
Gratuito
Gratuito
€ 3,00
Gratuito
€ 2,00
Data operazione
Data operazione
CARTASÌ*
Carta CLASSIC
Spese per rilascio e canone 1° anno
Canone annuo dal 2° anno
Spese per rilascio/rinnovo carta familiare e/o aggiuntiva
1° anno e successivi
Gratuito
€ 25,00
€ 25,00
Carta ORO
Spese per rilascio e canone 1° anno
Canone annuo dal 2° anno
Spese per rilascio/rinnovo carta familiare 1° anno e successivi
Spese per rilascio/rinnovo carta aggiuntiva 1° anno e successivi
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 25,00
Carta CLASSIC e ORO
Spese per operazioni di anticipo contante
per le operazioni in valuta estera
4 % con un minimo di € 0,52
per operazioni effettuate in Euro
ed un minimo di € 5,16
per le operazioni in valuta estera
€ 1,03
€ 0,77
Spese per invio estratto conto
Spese per ogni rifornimento di carburante effettuato in Italia
* (Per le voci non espressamente riportate si rimanda al Foglio Informativo CartaSì)
BONIFICI ITALIA (Valute applicate)
Tramite Internet
Verso nostra Banca
Verso altre banche
Commissioni aggiuntive per operazioni
con coordinate bancarie incomplete/mancanti
Commissioni per bonifico urgente
Con indicazione valuta beneficiario
Gratuito
Gratuito
€ 2,50
€ 2,50
Senza indicazione valuta beneficiario
Spese per ordine di bonifico con valuta antergata
Data esecuzione del bonifico
5 % annuo sull’ammontare del bonifico
con un minimo di € 3,00
€ 20,00
2 gg. lav. precedenti rispetto
alla valuta del beneficiario
BONIFICI ESTERI TRANSFRONTALIERI
Spese forfettarie per operazioni con coordinate bancarie complete
Spese forfettarie per operazioni con coordinate bancarie incomplete
Valuta su bonifici Esteri Transfrontalieri
Spese per verifiche e variazione dati
€ 2,50
€ 5,00
Data esecuzione del bonifico
€ 50,00
Documento di sintesi VEDO 2 ZERO SPESE
BONIFICI ESTERI ALTRI
Commissioni di intervento
Spese per operazione con oneri a carico ordinante (OUR)
Spese per operazione con oneri a carico beneficiario (BEN)
Spese per operazione con oneri a carico di entrambi (SHA)
Emissione C.V.S. (comunicazione valutaria statistica)
Valuta su bonifici esteri altri
Spese per verifiche e variazione dati
1 per 1000 min. € 2,50
€ 25,00
€ 10,00
€ 10,00
Gratuita
Giorno di esecuzione
€ 50,00
VALUTA E DISPONIBILITÀ SU VERSAMENTI DI ASSEGNI E CONTANTI EFFETTUATI
PRESSO SPORTELLI ALLIANZBANK FINANCIAL ADVISORS
Contanti
Assegni nostra Banca
Assegni altra Banca
Assegni circolari
Vaglia
VALUTA
0 gg. lavorativi
1 gg. lavorativo
3 gg. lavorativi
3 gg. lavorativi
3 gg. lavorativi
DISPONIBILITÀ
0 gg. lavorativi
0 gg. lavorativi
8 gg. lavorativi
8 gg. lavorativi
8 gg. lavorativi
VALUTA E DISPONIBILITÀ SU VERSAMENTI DI ASSEGNI E CONTANTI EFFETTUATI
PRESSO SPORTELLI UNICREDIT BANCA
Contanti
Assegni nostra Banca
Assegni altra Banca
Assegni circolari
Vaglia
Misti (contanti + assegni)
VALUTA
1 gg. lavorativo
3 gg. lavorativi
3 gg. lavorativi
3 gg. lavorativi
3 gg. lavorativi
3 gg. lavorativi
DISPONIBILITÀ
0 gg. lavorativi
10 gg. lavorativi
10 gg. lavorativi
10 gg. lavorativi
10 gg. lavorativi
10 gg. lavorativi
VALUTA E DISPONIBILITÀ SU VERSAMENTI DI ASSEGNI E CONTANTI EFFETTUATI
PRESSO SPORTELLI DI BANCA BNL
Contanti
Assegni nostra Banca
Assegni altra Banca
Assegni circolari
Vaglia
VALUTA
1 gg. lavorativi
3 gg. lavorativi
3 gg. lavorativi
3 gg. lavorativi
3 gg. lavorativi
DISPONIBILITÀ
0 gg. lavorativi
10 gg. lavorativi
10 gg. lavorativi
10 gg. lavorativi
10 gg. lavorativi
VALUTA SU PRELEVAMENTI A MEZZO ASSEGNI
Assegni nostra Banca allo sportello
Assegni nostra Banca a mezzo stanza
Data assegno
Data assegno
SPESE PER ASSEGNI PROTESTATI, INSOLUTI O RICHIAMATI
Assegni versati
Assegni emessi
Versione 1 ottobre 2007
€ 15,00
€ 15,00
ASSEGNI ESTERI
Accredito assegni Euro pagabili su banche italiane
Accredito assegni USD pagabili su banche USA
Accredito assegni altri Europa
Accredito assegni esteri extra Europa
Commissioni per accredito assegni
Spese postali su incasso di assegni fino a € 12.500,00
o controvalore
Salvo buon fine
Salvo buon fine
Al dopo incasso
Al dopo incasso
1 per mille minimo € 2,50
€ 5,16
Spese postali su incasso a mezzo corriere di assegni oltre € 12.500
o controvalore
€ 25,00
VALUTA E DISPONIBILITÀ SU VERSAMENTI DI ASSEGNI ESTERI
Assegni Euro pagabili su banche italiane
Assegni USD pagabili su banche USA
VALUTA
10 gg. lavorativi
10 gg. lavorativi
DISPONIBILITÀ
30 gg. calendario
30 gg. calendario
C ONDIZIONI RELATIVE AL DEPOSITO TITOLI
SPESE DI CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE
Diritti di custodia e amministrazione titoli Italia
Diritti di custodia e amministrazione titoli Esteri
Spese per invio estratto conto titoli semestrale
gratuito
gratuito
gratuito
COMMISSIONI DI NEGOZIAZIONE SU STRUMENTI FINANZIARI
Titoli di stato ed obbligazioni Italia
Titoli di stato ed obbligazioni Estere
Azioni Italia
Azioni Estere
Spese fisse titoli azionari Esteri
0,40 % Minimo € 6,00
0,40 % Minimo € 10,00
0,40 % Minimo € 10,00
0,50% Minimo € 6,00
€ 30,00
COMMISSIONI DI NEGOZIAZIONE E SOTTOSCRIZIONE BOT
Negoziazione BOT
Sottoscrizione BOT sino a 80 giorni
Sottoscrizione BOT da 81 a 170 giorni
Sottoscrizione BOT da 171 a 330 giorni
Sottoscrizione BOT oltre 331 giorni
0,20 % minimo € 6,00
0,05 % minimo € 6,00
0,10 % minimo € 6,00
0,20 % minimo € 6,00
0,30 % minimo € 6,00
SPESE E COMMISSIONI VARIE
Spese per ineseguito per ordine
Commissioni per trasferimento titoli
Spese per chiusura deposito titoli
Spese per accredito dividendi e cedole
Spese per consegna titoli allo sportello
Spese per rimborso titoli estratti o scaduti
Spese per richieste cambio depositario
€ 5,00
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
€ 35,00
Documento di sintesi VEDO 2 ZERO SPESE
A LTRI SERVIZI
Imposta di bollo annuale su estratto conto corrente e deposito titoli
Nella misura
pro tempore vigente
Spese invio postale singole contabili (su richiesta)
Spese invio fax conferma operazione (su richiesta)
Spese invio estratto conto corrente mensile/trimestrale (su richiesta)
Spese invio estratto conto titoli mensile/trimestrale (su richiesta)
Spese per variazione condizioni
Spese per copie documenti contabili
Spese postali corriere veloce
Spese pagamento conto corrente postale
Spese per rilascio libretto assegni
Spese pagamento utenze domiciliate
Spese per invio valori richiesti direttamente dal cliente:
- a mezzo assicurata
- a mezzo corriere
- a mezzo corriere veloce
Spese per cambio valuta
€ 1,00
€ 2,00
€ 1,55
€ 1,55
Gratuito
€ 5,00
€ 10,00
€ 3,00
Gratuito
Gratuito
Versione 1 ottobre 2007
€ 6,00
€ 10,00
€ 15,00
€ 4,00
Documento di sintesi VEDO 2 REMUNERATO
Il presente Documento di Sintesi, che costituisce il frontespizio del contratto di conto corrente VEDO 1
REMUNERATO e dei servizi connessi, reca le più significative condizioni contrattuali nonché le condizioni
economiche praticate al Cliente per il suddetto contratto, di cui costituisce parte integrante.
C ONDIZIONI RELATIVE AL CONTO CORRENTE
Tasso creditore
Tasso debitore per utilizzi senza fido
Commissioni di massimo scoperto per utilizzi senza fido
Periodicità di liquidazione
Canone fisso mensile di tenuta conto
Spese forfettarie estinzione conto
Ritenuta fiscale
Euribor - 1,25 %
Euribor + 5,00 %
0,75%
Semestrale
€ 6,50
Gratuite
Nella misura pro tempore vigente
SERVIZI TELEFONICI E ON-LINE DELLA BANCA
Costo della telefonata
Costo annuale Servizi Internet
Costo annuale servizio telefonico
Gratuito Numero Verde 800223344
Gratuito Indirizzo Internet www.allianzbank.it
Gratuito
SPESE DI TENUTA CONTO
Spese di liquidazione periodica
Spese per operazione
Estratto conto semestrale
Gratuito
Gratuito
Gratuito
AFFIDAMENTO convenzionato PER ACCREDITO STIPENDIO*
Tasso debitore entro i limiti del fido
Tasso debitore oltre i limiti del fido
Commissioni di massimo scoperto per utilizzi entro i limiti di fido
Commissioni di massimo scoperto per utilizzi oltre i limiti di fido
Euribor + 3,00 %
Euribor + 5,00 %
0,50 %
0,75 %
* (I fidi convenzionati per accredito stipendio non sono cumulabili con altri affidamenti in conto corrente)
CARTA BANCOMAT
Rilascio/Riemissione Canone Annuo
Spese per blocco carta
Spese per singola operazione di prelievo su ATM Italia e U.M.E.
Spese per singola operazione di prelievo su ATM
di paesi non appartenenti all’U.M.E.
Spese per singola operazione di PagoBancomat e Fastpay Italia
Spese per singola operazione di pagamento beni o servizi
tramite POS di esercenti di paesi non appartenenti all’U.M.E.
Valuta su prelevamenti effettuati con Bancomat
Valuta su pagamenti effettuati con PagoBancomat/POS
Gratuito
Gratuito
Gratuito
€ 3,00
Gratuito
€ 2,00
Data operazione
Data operazione
Documento di sintesi VEDO 2 REMUNERATO
CARTASÌ*
Carta CLASSIC
Spese per rilascio e canone 1° anno
Canone annuo dal 2° anno
Spese per rilascio/rinnovo carta familiare e/o aggiuntiva
1° anno e successivi
Gratuito
€ 25,00
€ 25,00
Carta ORO
Spese per rilascio e canone 1° anno
Canone annuo dal 2° anno
Spese per rilascio/rinnovo carta familiare 1° anno e successivi
Spese per rilascio/rinnovo carta aggiuntiva 1° anno e successivi
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 25,00
Carta CLASSIC e ORO
Spese per operazioni di anticipo contante
per le operazioni in valuta estera
4 % con un minimo di € 0,52
per operazioni effettuate in Euro
ed un minimo di € 5,16
per le operazioni in valuta estera
€ 1,03
€ 0,77
Spese per invio estratto conto
Spese per ogni rifornimento di carburante effettuato in Italia
* (Per le voci non espressamente riportate si rimanda al Foglio Informativo CartaSì)
BONIFICI ITALIA (Valute applicate)
Tramite Internet
Verso nostra Banca
Verso altre banche
Commissioni aggiuntive per operazioni
con coordinate bancarie incomplete/mancanti
Commissioni per bonifico urgente
Con indicazione valuta beneficiario
Gratuito
Gratuito
€ 2,50
€ 2,50
Senza indicazione valuta beneficiario
Spese per ordine di bonifico con valuta antergata
Data esecuzione del bonifico
5 % annuo sull’ammontare del bonifico
con un minimo di € 3,00
€ 20,00
2 gg. lav. precedenti rispetto
alla valuta del beneficiario
BONIFICI ESTERI TRANSFRONTALIERI
Spese forfettarie per operazioni con coordinate bancarie complete
Spese forfettarie per operazioni con coordinate bancarie incomplete
Valuta su bonifici Esteri Transfrontalieri
Spese per verifiche e variazione dati
Versione 1 ottobre 2007
€ 2,50
€ 5,00
Data esecuzione del bonifico
€ 50,00
BONIFICI ESTERI ALTRI
Commissioni di intervento
Spese per operazione con oneri a carico ordinante (OUR)
Spese per operazione con oneri a carico beneficiario (BEN)
Spese per operazione con oneri a carico di entrambi (SHA)
Emissione C.V.S. (comunicazione valutaria statistica)
Valuta su bonifici esteri altri
Spese per verifiche e variazione dati
1 per 1000 min. € 2,50
€ 25,00
€ 10,00
€ 10,00
Gratuita
Giorno di esecuzione
€ 50,00
VALUTA E DISPONIBILITÀ SU VERSAMENTI DI ASSEGNI E CONTANTI EFFETTUATI
PRESSO SPORTELLI ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS
Contanti
Assegni nostra Banca
Assegni altra Banca
Assegni circolari
Vaglia
VALUTA
0 gg. lavorativi
1 gg. lavorativo
3 gg. lavorativi
3 gg. lavorativi
3 gg. lavorativi
DISPONIBILITÀ
0 gg. lavorativi
0 gg. lavorativi
8 gg. lavorativi
8 gg. lavorativi
8 gg. lavorativi
VALUTA E DISPONIBILITÀ SU VERSAMENTI DI ASSEGNI E CONTANTI EFFETTUATI
PRESSO SPORTELLI UNICREDIT BANCA
Contanti
Assegni nostra Banca
Assegni altra Banca
Assegni circolari
Vaglia
Misti (contanti + assegni)
VALUTA
1 gg. lavorativo
3 gg. lavorativi
3 gg. lavorativi
3 gg. lavorativi
3 gg. lavorativi
3 gg. lavorativi
DISPONIBILITÀ
0 gg. lavorativi
10 gg. lavorativi
10 gg. lavorativi
10 gg. lavorativi
10 gg. lavorativi
10 gg. lavorativi
VALUTA E DISPONIBILITÀ SU VERSAMENTI DI ASSEGNI E CONTANTI EFFETTUATI
PRESSO SPORTELLI DI BANCA BNL
Contanti
Assegni nostra Banca
Assegni altra Banca
Assegni circolari
Vaglia
VALUTA
1 gg. lavorativi
3 gg. lavorativi
3 gg. lavorativi
3 gg. lavorativi
3 gg. lavorativi
DISPONIBILITÀ
0 gg. lavorativi
10 gg. lavorativi
10 gg. lavorativi
10 gg. lavorativi
10 gg. lavorativi
VALUTA SU PRELEVAMENTI A MEZZO ASSEGNI
Assegni nostra Banca allo sportello
Assegni nostra Banca Financial Advisors a mezzo stanza
Data assegno
Data assegno
SPESE PER ASSEGNI PROTESTATI, INSOLUTI O RICHIAMATI
Assegni versati
Assegni emessi
€ 15,00
€ 15,00
Documento di sintesi VEDO 2 REMUNERATO
ASSEGNI ESTERI
Accredito assegni Euro pagabili su banche italiane
Accredito assegni USD pagabili su banche USA
Accredito assegni altri Europa
Accredito assegni esteri extra Europa
Commissioni per accredito assegni
Spese postali su incasso di assegni fino a € 12.500,00
o controvalore
Salvo buon fine
Salvo buon fine
Al dopo incasso
Al dopo incasso
1 per mille minimo € 2,50
€ 5,16
Spese postali su incasso a mezzo corriere di assegni oltre € 12.500
o controvalore
€ 25,00
VALUTA E DISPONIBILITÀ SU VERSAMENTI DI ASSEGNI ESTERI
Assegni Euro pagabili su banche italiane
Assegni USD pagabili su banche USA
VALUTA
10 gg. lavorativi
10 gg. lavorativi
DISPONIBILITÀ
30 gg. calendario
30 gg. calendario
C ONDIZIONI RELATIVE AL DEPOSITO TITOLI
SPESE DI CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE
Diritti di custodia e amministrazione titoli Italia
Diritti di custodia e amministrazione titoli Esteri
Spese per invio estratto conto titoli semestrale
gratuito
gratuito
gratuito
COMMISSIONI DI NEGOZIAZIONE SU STRUMENTI FINANZIARI
Titoli di stato ed obbligazioni Italia
Titoli di stato ed obbligazioni Estere
Azioni Italia
Azioni Estere
Spese fisse titoli azionari Esteri
0,50 % Minimo € 6,00
0,50 % Minimo € 10,00
0,50 % Minimo € 10,00
0,50% Minimo € 6,00
€ 30,00
COMMISSIONI DI NEGOZIAZIONE E SOTTOSCRIZIONE BOT
Negoziazione BOT
Sottoscrizione BOT sino a 80 giorni
Sottoscrizione BOT da 81 a 170 giorni
Sottoscrizione BOT da 171 a 330 giorni
Sottoscrizione BOT oltre 331 giorni
0,20 % minimo € 6,00
0,05 % minimo € 6,00
0,10 % minimo € 6,00
0,20 % minimo € 6,00
0,30 % minimo € 6,00
SPESE E COMMISSIONI VARIE
Spese per ineseguito per ordine
Commissioni per trasferimento titoli
Spese per chiusura deposito titoli
Spese per accredito dividendi e cedole
Spese per consegna titoli allo sportello
Spese per rimborso titoli estratti o scaduti
Spese per richieste cambio depositario
Versione 1 ottobre 2007
€ 5,00
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
€ 35,00
A LTRI SERVIZI
Imposta di bollo annuale su estratto conto corrente e deposito titoli
Nella misura
pro tempore vigente
Spese invio postale singole contabili (su richiesta)
Spese invio fax conferma operazione (su richiesta)
Spese invio estratto conto corrente mensile/trimestrale (su richiesta)
Spese invio estratto conto titoli mensile/trimestrale (su richiesta)
Spese per variazione condizioni
Spese per copie documenti contabili
Spese postali corriere veloce
Spese pagamento conto corrente postale
Spese per rilascio libretto assegni
Spese pagamento utenze domiciliate
Spese per invio valori richiesti direttamente dal cliente:
- a mezzo assicurata
- a mezzo corriere
- a mezzo corriere veloce
Spese per cambio valuta
€ 1,00
€ 2,00
€ 1,55
€ 1,55
Gratuito
€ 5,00
€ 10,00
€ 3,00
Gratuito
Gratuito
€ 6,00
€ 10,00
€ 15,00
€ 4,00
Documento di sintesi VEDO 2 REMUNERATO
Documento di sintesi VEDO 3 ZERO SPESE
Il presente Documento di Sintesi, che costituisce il frontespizio del contratto di conto corrente VEDO 3
ZERO SPESE e dei servizi connessi, reca le più significative condizioni contrattuali nonché le condizioni
economiche praticate al Cliente per il suddetto contratto, di cui costituisce parte integrante.
C ONDIZIONI RELATIVE AL CONTO CORRENTE
Tasso creditore
Tasso debitore per utilizzi senza fido
Commissioni di massimo scoperto per utilizzi senza fido
Periodicità di liquidazione
Canone fisso mensile di tenuta conto
Spese forfettarie estinzione conto
Ritenuta fiscale
0,00 %
Euribor + 4,00 %
0,25 %
Semestrale
Gratuito
Gratuite
Nella misura pro tempore vigente
SERVIZI TELEFONICI E ON-LINE DELLA BANCA
Costo della telefonata
Costo annuale Servizi Internet
Costo annuale servizio telefonico
Gratuito Numero Verde 800223344
Gratuito Indirizzo Internet www.allianzbank.it
Gratuito
SPESE DI TENUTA CONTO
Spese di liquidazione periodica
Spese per operazione
Estratto conto semestrale
Gratuito
Gratuito
Gratuito
AFFIDAMENTO CONVENZIONATO PER ACCREDITO STIPENDIO*
Tasso debitore entro i limiti del fido
Tasso debitore oltre i limiti del fido
Commissioni di massimo scoperto per utilizzi entro i limiti di fido
Commissioni di massimo scoperto per utilizzi oltre i limiti di fido
Euribor + 2,00 %
Euribor + 4,00 %
0,25%
0,25%
* (I fidi convenzionati per accredito stipendio non sono cumulabili con altri affidamenti in conto corrente)
CARTA BANCOMAT
Rilascio/Riemissione Canone Annuo
Spese per blocco carta
Spese per singola operazione di prelievo su ATM Italia e U.M.E.
Spese per singola operazione di prelievo su ATM
di paesi non appartenenti all’U.M.E.
Spese per singola operazione di PagoBancomat e Fastpay Italia
Spese per singola operazione di pagamento beni o servizi
tramite POS di esercenti di paesi non appartenenti all’U.M.E.
Valuta su prelevamenti effettuati con Bancomat
Valuta su pagamenti effettuati con PagoBancomat/POS
Versione 1 ottobre 2007
Gratuito
Gratuito
Gratuito
€ 3,00
Gratuito
€ 2,00
Data operazione
Data operazione
CARTASÌ*
Carta CLASSIC
Spese per rilascio e canone 1° anno
Canone annuo dal 2° anno
Spese per rilascio/rinnovo carta familiare e/o aggiuntiva
1° anno e successivi
Gratuito
€ 15,00
€ 25,00
Carta ORO
Spese per rilascio e canone 1° anno
Canone annuo dal 2° anno
Spese per rilascio/rinnovo carta familiare 1° anno e successivi
Spese per rilascio/rinnovo carta aggiuntiva 1° anno e successivi
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 25,00
Carta CLASSIC e ORO
Spese per operazioni di anticipo contante
per le operazioni in valuta estera
4 % con un minimo di € 0,52
per operazioni effettuate in Euro
ed un minimo di € 5,16
per le operazioni in valuta estera
€ 1,03
€ 0,77
Spese per invio estratto conto
Spese per ogni rifornimento di carburante effettuato in Italia
* (Per le voci non espressamente riportate si rimanda al Foglio Informativo CartaSì)
BONIFICI ITALIA (Valute applicate)
Tramite Internet
Verso nostra Banca
Verso altre banche
Commissioni aggiuntive per operazioni
con coordinate bancarie incomplete/mancanti
Commissioni per bonifico urgente
Con indicazione valuta beneficiario
Gratuito
Gratuito
€ 2,50
€ 2,50
Senza indicazione valuta beneficiario
Spese per ordine di bonifico con valuta antergata
Data esecuzione del bonifico
5 % annuo sull’ammontare del bonifico
con un minimo di € 3,00
€ 20,00
2 gg. lav. precedenti rispetto
alla valuta del beneficiario
BONIFICI ESTERI TRANSFRONTALIERI
Spese forfettarie per operazioni con coordinate bancarie complete
Spese forfettarie per operazioni con coordinate bancarie incomplete
Valuta su bonifici Esteri Transfrontalieri
Spese per verifiche e variazione dati
€ 2,50
€ 5,00
Data esecuzione del bonifico
€ 50,00
Documento di sintesi VEDO 3 ZERO SPESE
BONIFICI ESTERI ALTRI
Commissioni di intervento
Spese per operazione con oneri a carico ordinante (OUR)
Spese per operazione con oneri a carico beneficiario (BEN)
Spese per operazione con oneri a carico di entrambi (SHA)
Emissione C.V.S. (comunicazione valutaria statistica)
Valuta su bonifici esteri altri
Spese per verifiche e variazione dati
1 per 1000 min. € 2,50
€ 25,00
€ 10,00
€ 10,00
Gratuita
Giorno di esecuzione
€ 50,00
VALUTA E DISPONIBILITÀ SU VERSAMENTI DI ASSEGNI E CONTANTI EFFETTUATI
PRESSO SPORTELLI ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS
Contanti
Assegni nostra Banca
Assegni altra Banca
Assegni circolari
Vaglia
VALUTA
0 gg. lavorativi
1 gg. lavorativo
3 gg. lavorativi
3 gg. lavorativi
3 gg. lavorativi
DISPONIBILITÀ
0 gg. lavorativi
0 gg. lavorativi
8 gg. lavorativi
8 gg. lavorativi
8 gg. lavorativi
VALUTA E DISPONIBILITÀ SU VERSAMENTI DI ASSEGNI E CONTANTI EFFETTUATI
PRESSO SPORTELLI UNICREDIT BANCA
Contanti
Assegni nostra Banca
Assegni altra Banca
Assegni circolari
Vaglia
Misti (contanti + assegni)
VALUTA
1 gg. lavorativo
3 gg. lavorativi
3 gg. lavorativi
3 gg. lavorativi
3 gg. lavorativi
3 gg. lavorativi
DISPONIBILITÀ
0 gg. lavorativi
10 gg. lavorativi
10 gg. lavorativi
10 gg. lavorativi
10 gg. lavorativi
10 gg. lavorativi
VALUTA E DISPONIBILITÀ SU VERSAMENTI DI ASSEGNI E CONTANTI EFFETTUATI
PRESSO SPORTELLI DI BANCA BNL
Contanti
Assegni nostra Banca
Assegni altra Banca
Assegni circolari
Vaglia
VALUTA
1 gg. lavorativi
3 gg. lavorativi
3 gg. lavorativi
3 gg. lavorativi
3 gg. lavorativi
DISPONIBILITÀ
0 gg. lavorativi
10 gg. lavorativi
10 gg. lavorativi
10 gg. lavorativi
10 gg. lavorativi
VALUTA SU PRELEVAMENTI A MEZZO ASSEGNI
Assegni nostra Banca allo sportello
Assegni nostra Banca a mezzo stanza
Data assegno
Data assegno
SPESE PER ASSEGNI PROTESTATI, INSOLUTI O RICHIAMATI
Assegni versati
Assegni emessi
Versione 1 ottobre 2007
€ 15,00
€ 15,00
ASSEGNI ESTERI
Accredito assegni Euro pagabili su banche italiane
Accredito assegni USD pagabili su banche USA
Accredito assegni altri Europa
Accredito assegni esteri extra Europa
Commissioni per accredito assegni
Spese postali su incasso di assegni fino a € 12.500,00
o controvalore
Salvo buon fine
Salvo buon fine
Al dopo incasso
Al dopo incasso
1 per mille minimo € 2,50
€ 5,16
Spese postali su incasso a mezzo corriere di assegni oltre € 12.500
o controvalore
€ 25,00
VALUTA E DISPONIBILITÀ SU VERSAMENTI DI ASSEGNI ESTERI
Assegni Euro pagabili su banche italiane
Assegni USD pagabili su banche USA
VALUTA
10 gg. lavorativi
10 gg. lavorativi
DISPONIBILITÀ
30 gg. calendario
30 gg. calendario
C ONDIZIONI RELATIVE AL DEPOSITO TITOLI
SPESE DI CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE
Diritti di custodia e amministrazione titoli Italia
Diritti di custodia e amministrazione titoli Esteri
Spese per invio estratto conto titoli semestrale
gratuito
gratuito
gratuito
COMMISSIONI DI NEGOZIAZIONE SU STRUMENTI FINANZIARI
Titoli di stato ed obbligazioni Italia
Titoli di stato ed obbligazioni Estere
Azioni Italia
Azioni Estere
Spese fisse titoli azionari Esteri
0,30 % Minimo € 6,00
0,30 % Minimo € 10,00
0,30 % Minimo € 10,00
0,40% Minimo € 6,00
€ 30,00
COMMISSIONI DI NEGOZIAZIONE E SOTTOSCRIZIONE BOT
Negoziazione BOT
Sottoscrizione BOT sino a 80 giorni
Sottoscrizione BOT da 81 a 170 giorni
Sottoscrizione BOT da 171 a 330 giorni
Sottoscrizione BOT oltre 331 giorni
0,20 % minimo € 6,00
0,05 % minimo € 6,00
0,10 % minimo € 6,00
0,20 % minimo € 6,00
0,30 % minimo € 6,00
SPESE E COMMISSIONI VARIE
Spese per ineseguito per ordine
Commissioni per trasferimento titoli
Spese per chiusura deposito titoli
Spese per accredito dividendi e cedole
Spese per consegna titoli allo sportello
Spese per rimborso titoli estratti o scaduti
Spese per richieste cambio depositario
€ 5,00
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
€ 35,00
Documento di sintesi VEDO 3 ZERO SPESE
A LTRI SERVIZI
Imposta di bollo annuale su estratto conto corrente e deposito titoli
Nella misura
pro tempore vigente
Spese invio postale singole contabili (su richiesta)
Spese invio fax conferma operazione (su richiesta)
Spese invio estratto conto corrente mensile/trimestrale (su richiesta)
Spese invio estratto conto titoli mensile/trimestrale (su richiesta)
Spese per variazione condizioni
Spese per copie documenti contabili
Spese postali corriere veloce
Spese pagamento conto corrente postale
Spese per rilascio libretto assegni
Spese pagamento utenze domiciliate
Spese per invio valori richiesti direttamente dal cliente:
- a mezzo assicurata
- a mezzo corriere
- a mezzo corriere veloce
Spese per cambio valuta
€ 1,00
€ 2,00
€ 1,55
€ 1,55
Gratuito
€ 5,00
€ 10,00
€ 3,00
Gratuito
Gratuito
Versione 1 ottobre 2007
€ 6,00
€ 10,00
€ 15,00
€ 4,00
Documento di sintesi VEDO 3 REMUNERATO
Il presente Documento di Sintesi, che costituisce il frontespizio del contratto di conto corrente VEDO 3
REMUNERATO e dei servizi connessi, reca le più significative condizioni contrattuali nonché le condizioni
economiche praticate al Cliente per il suddetto contratto, di cui costituisce parte integrante.
C ONDIZIONI RELATIVE AL CONTO CORRENTE
Tasso creditore
Tasso debitore per utilizzi senza fido
Commissioni di massimo scoperto per utilizzi senza fido
Periodicità di liquidazione
Canone fisso mensile di tenuta conto
Spese forfettarie estinzione conto
Ritenuta fiscale
Euribor - 0,50 %
Euribor + 4,00 %
0,25%
Semestrale
€ 5,50
Gratuite
Nella misura pro tempore vigente
SERVIZI TELEFONICI E ON-LINE DELLA BANCA
Costo della telefonata
Costo annuale Servizi Internet
Costo annuale servizio telefonico
Gratuito Numero Verde 800223344
Gratuito Indirizzo Internet www.allianzbank.it
Gratuito
SPESE DI TENUTA CONTO
Spese di liquidazione periodica
Spese per operazione
Estratto conto semestrale
Gratuito
Gratuito
Gratuito
AFFIDAMENTO CONVENZIONATO PER ACCREDITO STIPENDIO*
Tasso debitore entro i limiti del fido
Tasso debitore oltre i limiti del fido
Commissioni di massimo scoperto per utilizzi entro i limiti di fido
Commissioni di massimo scoperto per utilizzi oltre i limiti di fido
Euribor + 2,00 %
Euribor + 4,00 %
0,25 %
0,25 %
* (I fidi convenzionati per accredito stipendio non sono cumulabili con altri affidamenti in conto corrente)
CARTA BANCOMAT
Rilascio/Riemissione Canone Annuo
Spese per blocco carta
Spese per singola operazione di prelievo su ATM Italia e U.M.E.
Spese per singola operazione di prelievo su ATM
di paesi non appartenenti all’U.M.E.
Spese per singola operazione di PagoBancomat e Fastpay Italia
Spese per singola operazione di pagamento beni o servizi
tramite POS di esercenti di paesi non appartenenti all’U.M.E.
Valuta su prelevamenti effettuati con Bancomat
Valuta su pagamenti effettuati con PagoBancomat/POS
Gratuito
Gratuito
Gratuito
€ 3,00
Gratuito
€ 2,00
Data operazione
Data operazione
Documento di sintesi VEDO 3 REMUNERATO
CARTASÌ*
Carta CLASSIC
Spese per rilascio e canone 1° anno
Canone annuo dal 2° anno
Spese per rilascio/rinnovo carta familiare e/o aggiuntiva
1° anno e successivi
Gratuito
€ 25,00
€ 25,00
Carta ORO
Spese per rilascio e canone 1° anno
Canone annuo dal 2° anno
Spese per rilascio/rinnovo carta familiare 1° anno e successivi
Spese per rilascio/rinnovo carta aggiuntiva 1° anno e successivi
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 25,00
Carta CLASSIC e ORO
Spese per operazioni di anticipo contante
per le operazioni in valuta estera
4 % con un minimo di € 0,52
per operazioni effettuate in Euro
ed un minimo di € 5,16
per le operazioni in valuta estera
€ 1,03
€ 0,77
Spese per invio estratto conto
Spese per ogni rifornimento di carburante effettuato in Italia
* (Per le voci non espressamente riportate si rimanda al Foglio Informativo CartaSì)
BONIFICI ITALIA (Valute applicate)
Tramite Internet
Verso nostra Banca
Verso altre banche
Commissioni aggiuntive per operazioni
con coordinate bancarie incomplete/mancanti
Commissioni per bonifico urgente
Con indicazione valuta beneficiario
Gratuito
Gratuito
€ 2,50
€ 2,50
Senza indicazione valuta beneficiario
Spese per ordine di bonifico con valuta antergata
Data esecuzione del bonifico
5 % annuo sull’ammontare del bonifico
con un minimo di € 3,00
€ 20,00
2 gg. lav. precedenti rispetto
alla valuta del beneficiario
BONIFICI ESTERI TRANSFRONTALIERI
Spese forfettarie per operazioni con coordinate bancarie complete
Spese forfettarie per operazioni con coordinate bancarie incomplete
Valuta su bonifici Esteri Transfrontalieri
Spese per verifiche e variazione dati
Versione 1 ottobre 2007
€ 2,50
€ 5,00
Data esecuzione del bonifico
€ 50,00
BONIFICI ESTERI ALTRI
Commissioni di intervento
Spese per operazione con oneri a carico ordinante (OUR)
Spese per operazione con oneri a carico beneficiario (BEN)
Spese per operazione con oneri a carico di entrambi (SHA)
Emissione C.V.S. (comunicazione valutaria statistica)
Valuta su bonifici esteri altri
Spese per verifiche e variazione dati
1 per 1000 min. € 2,50
€ 25,00
€ 10,00
€ 10,00
Gratuita
Giorno di esecuzione
€ 50,00
VALUTA E DISPONIBILITÀ SU VERSAMENTI DI ASSEGNI E CONTANTI EFFETTUATI
PRESSO SPORTELLI ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS
Contanti
Assegni nostra Banca
Assegni altra Banca
Assegni circolari
Vaglia
VALUTA
0 gg. lavorativi
1 gg. lavorativo
3 gg. lavorativi
3 gg. lavorativi
3 gg. lavorativi
DISPONIBILITÀ
0 gg. lavorativi
0 gg. lavorativi
8 gg. lavorativi
8 gg. lavorativi
8 gg. lavorativi
VALUTA E DISPONIBILITÀ SU VERSAMENTI DI ASSEGNI E CONTANTI EFFETTUATI
PRESSO SPORTELLI UNICREDIT BANCA
Contanti
Assegni nostra Banca
Assegni altra Banca
Assegni circolari
Vaglia
Misti (contanti + assegni)
VALUTA
1 gg. lavorativo
3 gg. lavorativi
3 gg. lavorativi
3 gg. lavorativi
3 gg. lavorativi
3 gg. lavorativi
DISPONIBILITÀ
0 gg. lavorativi
10 gg. lavorativi
10 gg. lavorativi
10 gg. lavorativi
10 gg. lavorativi
10 gg. lavorativi
VALUTA E DISPONIBILITÀ SU VERSAMENTI DI ASSEGNI E CONTANTI EFFETTUATI
PRESSO SPORTELLI DI BANCA BNL
Contanti
Assegni nostra Banca
Assegni altra Banca
Assegni circolari
Vaglia
VALUTA
1 gg. lavorativi
3 gg. lavorativi
3 gg. lavorativi
3 gg. lavorativi
3 gg. lavorativi
DISPONIBILITÀ
0 gg. lavorativi
10 gg. lavorativi
10 gg. lavorativi
10 gg. lavorativi
10 gg. lavorativi
VALUTA SU PRELEVAMENTI A MEZZO ASSEGNI
Assegni nostra Banca allo sportello
Assegni nostra Banca a mezzo stanza
Data assegno
Data assegno
SPESE PER ASSEGNI PROTESTATI, INSOLUTI O RICHIAMATI
Assegni versati
Assegni emessi
€ 15,00
€ 15,00
Documento di sintesi VEDO 3 REMUNERATO
ASSEGNI ESTERI
Accredito assegni Euro pagabili su banche italiane
Accredito assegni USD pagabili su banche USA
Accredito assegni altri Europa
Accredito assegni esteri extra Europa
Commissioni per accredito assegni
Spese postali su incasso di assegni fino a € 12.500,00
o controvalore
Salvo buon fine
Salvo buon fine
Al dopo incasso
Al dopo incasso
1 per mille minimo € 2,50
€ 5,16
Spese postali su incasso a mezzo corriere di assegni oltre € 12.500
o controvalore
€ 25,00
VALUTA E DISPONIBILITÀ SU VERSAMENTI DI ASSEGNI ESTERI
Assegni Euro pagabili su banche italiane
Assegni USD pagabili su banche USA
VALUTA
10 gg. lavorativi
10 gg. lavorativi
DISPONIBILITÀ
30 gg. calendario
30 gg. calendario
C ONDIZIONI RELATIVE AL DEPOSITO TITOLI
SPESE DI CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE
Diritti di custodia e amministrazione titoli Italia
Diritti di custodia e amministrazione titoli Esteri
Spese per invio estratto conto titoli semestrale
gratuito
gratuito
gratuito
COMMISSIONI DI NEGOZIAZIONE SU STRUMENTI FINANZIARI
Titoli di stato ed obbligazioni Italia
Titoli di stato ed obbligazioni Estere
Azioni Italia
Azioni Estere
Spese fisse titoli azionari Esteri
0,40 % Minimo € 6,00
0,40 % Minimo € 10,00
0,40 % Minimo € 10,00
0,50% Minimo € 6,00
€ 30,00
COMMISSIONI DI NEGOZIAZIONE E SOTTOSCRIZIONE BOT
Negoziazione BOT
Sottoscrizione BOT sino a 80 giorni
Sottoscrizione BOT da 81 a 170 giorni
Sottoscrizione BOT da 171 a 330 giorni
Sottoscrizione BOT oltre 331 giorni
0,20 % minimo € 6,00
0,05 % minimo € 6,00
0,10 % minimo € 6,00
0,20 % minimo € 6,00
0,30 % minimo € 6,00
SPESE E COMMISSIONI VARIE
Spese per ineseguito per ordine
Commissioni per trasferimento titoli
Spese per chiusura deposito titoli
Spese per accredito dividendi e cedole
Spese per consegna titoli allo sportello
Spese per rimborso titoli estratti o scaduti
Spese per richieste cambio depositario
Versione 1 ottobre 2007
€ 5,00
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
€ 35,00
A LTRI SERVIZI
Imposta di bollo annuale su estratto conto corrente e deposito titoli
Nella misura
pro tempore vigente
Spese invio postale singole contabili (su richiesta)
Spese invio fax conferma operazione (su richiesta)
Spese invio estratto conto corrente mensile/trimestrale (su richiesta)
Spese invio estratto conto titoli mensile/trimestrale (su richiesta)
Spese per variazione condizioni
Spese per copie documenti contabili
Spese postali corriere veloce
Spese pagamento conto corrente postale
Spese per rilascio libretto assegni
Spese pagamento utenze domiciliate
Spese per invio valori richiesti direttamente dal cliente:
- a mezzo assicurata
- a mezzo corriere
- a mezzo corriere veloce
Spese per cambio valuta
€ 1,00
€ 2,00
€ 1,55
€ 1,55
Gratuito
€ 5,00
€ 10,00
€ 3,00
Gratuito
Gratuito
€ 6,00
€ 10,00
€ 15,00
€ 4,00
Documento di sintesi VEDO 3 REMUNERATO
Principali clausole contrattuali
n orme e condizioni generali
Art. 4, commi 5 e 8 (esecuzione degli incarichi conferiti dalla Clientela);
Comma 5 - La Banca non è responsabile dei disguidi, ritardi, inadempimenti che possano intervenire nell’esecuzione delle disposizioni di
cui sopra dovute a circostanze alla stessa non imputabili o comunque
a cause che la stessa non possa ragionevolmente prevedere e curare
quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, impedimenti od ostacoli
determinati da normative di legge e consuetudinarie vigenti nel luogo
di pagamento degli effetti, documenti ed assegni, siano essi stilati in
moneta del Paese od in valuta estera; o da atti di autorità nazionali, ovvero ritardi o cadute di linea dei sistemi di comunicazione, interruzioni,
sospensioni, guasti, malfunzionamenti o non funzionamento degli
impianti telefonici o elettronici, controversie sindacali, scioperi: pertanto, la Banca non sarà responsabile di ogni eventuale danno diretto
o indiretto derivante da una mancata esecuzione o non tempestiva
esecuzione degli incarichi dovuta alle suddette circostanze.
Comma 8 - La modifica di una disposizione già impartita alla Banca
non è ammessa: a tal fine, il Cliente deve richiedere la revoca della
disposizione che intende modificare e quindi impartire quella nuova.
Art. 9, commi 2, 4 e 5 (revoca, modifica e cessazione, dei poteri
di rappresentanza);
Comma 2 - Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle
persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime,
non saranno opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto
la relativa comunicazione inviata a mezzo di lettera raccomandata
oppure la stessa sia stata presentata allo sportello presso il quale è
intrattenuto il rapporto e siano trascorsi comunque 10 giorni; ciò
anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state rese di
pubblica ragione.
Comma 4 - Quando il rapporto è intestato a più persone, i soggetti
autorizzati a rappresentare i cointestatari devono essere nominati
per iscritto da tutti. La revoca delle facoltà di rappresentanza può
essere effettuata, in deroga all’art. 1726 cod. civ., anche da uno solo dei
cointestatari mentre la modifica delle facoltà deve essere fatta da tutti.
Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revoche, modifiche e
rinunce, vale quanto stabilito al secondo comma. Il cointestatario che
ha disposto la revoca è tenuto ad informarne gli altri cointestatari.
Comma 5 - Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando essa non ne
abbia avuto notizia legalmente certa. Ciò vale anche nel caso in cui il
rapporto sia intestato a più persone.
Art. 10 (Cointestazione del rapporto con facoltà di utilizzo disgiunto);
Quando il rapporto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni separatamente, le disposizioni relative al
rapporto medesimo, ivi compresa quella di recedere da uno o più rapporti con la Banca, possono essere effettuate da ciascun intestatario
separatamente con piena liberazione della Banca anche nei confronti
degli altri cointestatari.
Tale facoltà di disposizione separata può essere modificata o revocata
solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla Banca da tutti i
cointestatari mediante lettera raccomandata.
I cointestatari rispondono in solido fra loro nei confronti della Banca
per tutte le obbligazioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione,
anche per atto o fatto di un solo cointestatario, ed in particolare per le
obbligazioni derivanti da concessioni di fido.
La Banca dovrà comunque pretendere il concorso di tutti i cointestatari per dare esecuzione a disposizioni disgiunte dei cointestatari in tutti i
casi in cui da uno di essi le sia stata comunicata opposizione, mediante
lettera raccomandata.
Nell’ipotesi in cui la Banca riceva a firma di due o più cointestatari
separatamente, nell’ambito della facoltà riconosciuta e disciplinata
dal presente articolo, disposizioni aventi contenuto contrastante tra
loro, essa fornirà prontamente comunicazione a tutti i disponenti
dell’impossibilità di dar corso a tali disposizioni e dovrà pretendere
il concorso di tutti i cointestatari per ogni disposizione successiva.
Tale ipotesi quindi determina il venir meno della facoltà di utilizzo
disgiunto del rapporto.
Nel caso di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari del
Versione 1 ottobre 2007
rapporto, ciascuno degli altri cointestatari conserva il diritto di disporre
separatamente sul rapporto. Analogamente conserva tale diritto il
legale rappresentante dell’incapace (Legale Rappresentante).
Nel caso di morte di uno dei cointestatari il rapporto rimarrà valido
ed efficace nei confronti degli altri cointestatari e degli eredi del de
cuius. La Banca può dare esecuzione alle disposizioni impartite dagli
eredi del de cuius solo se questi abbiano dimostrato tale loro qualifica
mediante atto notorio (gli Eredi). Sino a tale momento, la Banca può
dare esecuzione alle disposizioni impartite dagli altri cointestatari,
anche disgiuntamente tra loro, nei limiti della quota complessiva
di patrimonio di loro spettanza, determinata ai sensi dell’art. 1101
cod. civ. Successivamente al momento in cui in cui gli Eredi abbiano
dimostrato la loro qualifica:
< gli Eredi stessi potranno esercitare tutti i diritti derivanti dal rapporto, e già spettanti al de cuius, disgiuntamente rispetto agli altri
cointestatari ma solo congiuntamente tra loro;
< gli altri cointestatari potranno esercitare tutti i diritti derivanti dal
rapporto disgiuntamente tra loro e anche rispetto agli Eredi.
Sia nel caso di incapacità, sia nel caso di morte, la Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari, degli eventuali Eredi e dell’eventuale Legale Rappresentante, quando da uno di essi le sia stata
comunicata opposizione con lettera raccomandata.
Art. 11 (diritto di pegno e ritenzione, cessioni di crediti e garanzie);
La Banca è investita del diritto di pegno e del diritto di ritenzione
sui titoli o valori di pertinenza del Cliente comunque detenuti dalla
Banca stessa o che pervengano ad essa successivamente, a garanzia
di qualunque suo credito - anche se non liquido ed esigibile ed anche
se assistito da altra garanzia reale o personale - già in essere o che dovesse sorgere verso il Cliente, rappresentato da saldo passivo di conto
corrente e/o dipendente da qualunque operazione bancaria, quale ad
esempio: finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli o su merci,
anticipi su crediti, sconto o negoziazione di titoli o documenti, rilascio
di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli e
cambi, operazioni di intermediazione o prestazioni di servizi. Il diritto
di pegno e di ritenzione sono esercitati sugli anzidetti titoli o valori o
loro parte per importi congruamente correlati ai crediti vantati dalla
Banca e comunque non superiori a due volte il predetto credito.
In particolare le cessioni di credito e le garanzie pignoratizie a qualsiasi
titolo fatte o costituite a favore della Banca stanno a garantire con
l’intero valore anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto,
pure se non liquido ed esigibile, della Banca medesima, verso la stessa
persona.
Art. 12 (diritto di compensazione ed operatività dei diritti
di compensazione e di garanzia nei confronti dei cointestatari);
Quando esistono tra la Banca ed il Cliente più rapporti o più conti di
qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti
presso dipendenze italiane ed estere della Banca medesima, ha luogo
in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto.
Al verificarsi di una delle ipotesi previste dall’art. 1186 cod. civ., o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale,
finanziaria o economica del Cliente, in modo tale da porre palesemente
in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca, a giudizio della
Banca stessa quest’ultima ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi
ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o
formalità, fermo restando che dell’intervenuta compensazione - contro
la cui attuazione non potrà in nessun caso eccepirsi la convenzione di
assegno - la Banca darà pronta comunicazione al Cliente.
Per consentire l’esercizio dei diritti di cui all’articolo 11 e per effettuare
la compensazione la Banca è altresì autorizzata irrevocabilmente
dal Cliente a richiedere a suo nome e per suo conto la liquidazione,
il riscatto o il rimborso di tutte le attività del Cliente, inclusi, a titolo
esemplificativo, titoli, gestioni di patrimoni mobiliari, quote di fondi
comuni d’investimento, certificati di deposito e polizze assicurative
presso la Banca, presso società del Gruppo Allianz Bank Financial
Advisors e presso altre società del Gruppo Allianz S.p.A..
Se il rapporto è intestato a più persone, la Banca ha facoltà di valersi
dei diritti di cui al primo comma ed all’art. 11, sino a concorrenza
dell’intero credito risultante, anche nei confronti di conti e di rapporti
di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari.
La facoltà di compensazione è esclusa nei rapporti in cui il Cliente riveste la qualità di consumatore ai sensi dell’art. 1469-bis, cod. civ.
Art. 13 (Solidarietà e indivisibilità delle obbligazioni assunte
dalla Clientela ed imputazione dei pagamenti);
Tutte le obbligazioni del Cliente verso la Banca, ed in particolare quelle
derivanti da concessioni di fido, si intendono assunte - pure in caso
di cointestazione - in via solidale e indivisibile anche per gli eventuali
aventi causa a qualsiasi titolo dal Cliente stesso.
Qualora sussistano più rapporti di debito verso la Banca, il Cliente ha
diritto di dichiarare - ai sensi e per gli effetti dell’art. 1193, comma
1°, cod. civ. - nel momento del pagamento quale debito intende
soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, la Banca può imputare
- in deroga all’art. 1193, comma 2°, cod. civ. - i pagamenti effettuati
dal Cliente, o le somme comunque incassate da terzi, ad estinzione
o decurtazione di una o più delle obbligazioni assunte dal Cliente
medesimo dandone comunicazione a quest’ultimo.
Art. 14 (determinazione e modifica delle condizioni);
1. Le condizioni applicate ai rapporti posti in essere con il Cliente
sono indicate nel foglio informativo e riferite ai rispettivi rapporti. Per
i servizi prestati da altri soggetti, sulla base di apposite convenzioni,
saranno applicate le condizioni di volta in volta rese note. Dette condizioni potranno differire da quelle previste per analoghi servizi prestati
direttamente dalla banca.
2. La Banca si riserva la facoltà di modificare, qualora sussista un giustificato motivo, i tassi, i prezzi ed ogni altra condizione del presente
contratto, nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 11 8 del Decreto
Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario) vigente
e delle relative disposizioni di attuazione. La modifica sarà comunicata
in forma scritta con preavviso minimo di trenta giorni.
3. Ai fini di cui sopra il Cliente prende atto e accetta che, a titolo
meramente esemplificativo e non esaustivo, costituiscono ipotesi
di giustificato motivo le seguenti fattispecie: modifiche legislative
e/o regolamentari, disposizioni di organi giudiziari, amministrativi o
di vigilanza, variazioni generalizzate dei tassi conseguenti a decisioni
di politica monetaria, di parametri economico-finanziari rilevanti
(Euribor, Libor, IRS) o di altre condizioni finanziarie di mercato, mutamenti dei processi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale
della Banca incidenti in maniera rilevante sulle dinamiche dei costi,
ragioni di sicurezza o di maggiore efficienza, altre opportunità tecniche e operative, mutamenti relativi al grado di solvibilità ed affidabilità
finanziaria del Cliente.
4. Nel caso di modifica unilaterale delle condizioni di contratto ai sensi
dei commi che precedono, il Cliente ha diritto di recedere dal medesimo contratto entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della relativa
comunicazione, senza spese e con l’applicazione, in sede di liquidazione del rapporto, delle condizioni precedentemente praticate. Qualora
il Cliente non abbia comunicato alla Banca il proprio recesso entro il
termine predetto e nelle forme previste dal contratto, le modifiche
si intenderanno approvate dal Cliente medesimo, con la decorrenza
indicata nella citata comunicazione.
5. Nel caso in cui il tasso o le altre condizioni siano determinate con
riferimento a specifici parametri oggettivi prescelti dalle parti (es.
Euribor), non costituiscono modifica delle condizioni le variazioni
conseguenti al diverso valore di tali parametri; queste ultime sono,
pertanto, automaticamente applicate al rapporto e sono indicate al
Cliente nell’ambito delle ordinarie comunicazioni periodiche previste
dalla normativa tempo per tempo vigente.
Art. 15 (Efficacia probatoria delle scritture e delle registrazioni);
La Banca e il Cliente si danno reciprocamente atto del fatto che, in
relazione alla natura di ciascun rapporto, la prova delle operazioni
eseguite, nonché di ogni disposizione impartita o comunicazione effettuata, sarà validamente fornita, a seconda dei casi, per mezzo delle
scritture contabili della Banca e altresì per mezzo delle registrazioni
effettuate su supporto informatico duraturo, su nastro magnetico o su
altro supporto equivalente.
Art. 16 (recesso);
Salvo diverso accordo, i rapporti regolati dalle presenti norme si intendono a tempo indeterminato, fermo restando quanto disposto per
l’ipotesi di apertura di credito o di sovvenzione.
Ad ognuna delle parti è sempre riservato il diritto di recedere da tutti
o da singoli rapporti e/o servizi, in qualsiasi momento, con il preavviso
di quindici giorni da inviarsi mediante raccomandata A/R. Il recesso
potrà essere esercitato senza preavviso qualora sussista un giustificato
motivo: in tal caso dovrà essere data immediata comunicazione alla
controparte, mediante lettera raccomandata a.r.
Ai fini di cui sopra, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo,
costituiscono giustificato motivo, tra l’altro, i mutamenti di elementi
inerenti la meritevolezza del credito, le variazioni generalizzate dei
tassi di interesse e delle condizioni di mercato, nonché i mutamenti
della disciplina civilistica e fiscale relativa ai rapporti regolati dalle
presenti condizioni.
Art. 17 (Spese e oneri fiscali);
Le spese e gli oneri fiscali, che la Banca dovesse sostenere in relazione
ai rapporti posti in essere con il Cliente, sono a carico dello stesso.
La Banca è autorizzata ad addebitare sul conto corrente oltre alle
spese e agli oneri contemplati nel comma precedente, tutti gli oneri a
carico del Cliente ed inerenti ad ogni singolo rapporto ovvero ai servizi
richiesti alla Banca.
Art. 18 (legge applicabile e foro competente)
I rapporti con la Clientela sono regolati, salvo accordi specifici, dalla
legge italiana.
Salvo diverso accordo, per ogni controversia che possa sorgere tra il
Cliente e la Banca in dipendenza dei rapporti regolati dalle presenti
norme e di ogni altro rapporto di qualsiasi natura, il foro competente
per le azioni per cui la Banca è convenuta è esclusivamente quello di
Milano. La disposizione non si applica qualora il Cliente sia un consumatore ai sensi dell’art. 1469-bis Codice Civile.
n orme che regolano i Conti Correnti di Corrispondenza
e i Servizi connessi
Art. 2 (addebito in conto di assegni e cambiali);
Il Cliente autorizza la Banca ad addebitare sul suo conto assegni o
cambiali da lui tratti o emessi, ancorché recanti firme di girata illeggibili, incomplete o comunque non conformi ai requisiti di cui all’art. 11
della Legge Assegni e dell’art. 8 della Legge Cambiaria.
dempimento di tale obbligo, qualora la disposizione impartita comporti
per la Banca pagamenti per cassa, la stessa non è tenuta a darvi corso.
Pertanto, ove il beneficiario della disposizione non accetti modalità di
pagamento alternative, la Banca rifiuterà l’esecuzione della predetta disposizione, restando a carico del Cliente ogni connessa conseguenza.
Art. 8, comma 2 (non apposizione della clausola effettivo);
Il Cliente si obbliga a non apporre la clausola “effettivo” di cui all’art.
1279 cod. civ. sulle disposizioni impartite in valuta estera. In caso di ina-
Art. 11, commi 2 e 4 (approvazione dell’estratto conto);
Comma 2 - Salvo quanto previsto al successivo comma 3, trascorsi
60 giorni dalla data di ricevimento degli estratti conto senza che sia
Documento di sintesi
pervenuto alla Banca un reclamo specifico scritto, mediante lettera
raccomandata a.r., gli estratti conto si intenderanno senz’altro approvati dal Cliente.
Comma 4 - Salvo quanto disposto in precedenza ai commi 2 e 3, gli
eventuali reclami in merito alle operazioni effettuate dalla Banca per
conto del Cliente dovranno essere fatti da questi dal momento in cui
sia in possesso della comunicazione di esecuzione, per lettera raccomandata. Trascorsi 15 giorni dal ricevimento della comunicazione,
l’operato della Banca si intenderà approvato.
Art. 12 (compensazione e pagamento di assegni); Art. 13 (recesso)
Qualora la Banca si avvalga della compensazione di legge di cui
all’art. 12, della Sezione I “Norme e Condizioni Generali relative al
rapporto Banca-Cliente”, essa non è tenuta a pagare gli assegni tratti
o presentati con data posteriore alla stessa, nei limiti in cui, per effetto
dell’intervenuta compensazione, sia venuta meno la provvista.
Qualora la Banca operi la compensazione per crediti non liquidi ed
esigibili, prevista dall’art. 12, della Sezione I “Norme e Condizioni Generali relative al rapporto Banca/Cliente”, essa non è tenuta a pagare
- nei limiti in cui sia venuta meno la provvista - gli assegni tratti o
presentati con data posteriore al ricevimento da parte del Cliente della
comunicazione dell’intervenuta compensazione.
Nei casi previsti dai commi precedenti, il Cliente è tenuto a costituire
immediatamente i fondi necessari per il pagamento degli assegni
tratti con data anteriore all’intervenuta compensazione, dei quali non
sia ancora spirato il termine di presentazione, sul conto o sui conti a
debito dei quali la compensazione medesima si è verificata e nei limiti
in cui quest’ultima abbia fatto venir meno la disponibilità.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di
conti intestati a più persone.
n orme CHE REGOLANO GLI AFFIDAMENTI IN CONTO CORRENTE
Art. 3 (recesso);
Fermo quanto previsto dall’ art. 16 della Sezione I “Norme e Condizioni
Generali relative al rapporto Banca/Cliente”la Banca ha la facoltà di
recedere in qualsiasi momento dall’apertura di credito, ancorché
concessa a tempo determinato, nonché di ridurla o di sospenderla.
Il Cliente dovrà provvedere al pagamento di quanto dovuto entro
quindici giorni dalla relativa comunicazione.
Anche il Cliente ha facoltà di recedere con effetto di chiusura dell’operazione mediante pagamento di quanto dovuto.
In ogni caso il recesso ha l’effetto di sospendere immediatamente
l’utilizzo del credito concesso.
Le eventuali disposizioni allo scoperto che la Banca ritenesse di
eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione del
recesso non comportano il ripristino dell’apertura di credito neppure
per l’importo delle disposizioni eseguite. L’eventuale scoperto consentito oltre il limite dell’apertura di credito non comporta l’aumento
di tale limite.
Le disposizioni del presente articolo si applicano ad ogni altro credito
o sovvenzione contrattualmente prevista, comunque e sotto qualsiasi
forma concessi dalla Banca al Cliente.
Art. 4 (recesso, compensazione e pagamento di assegni)
In caso di recesso dall’apertura di credito da parte della Banca, il Cliente è tenuto a costituire senza dilazione i fondi necessari per il pagamento degli assegni tratti prima del ricevimento della comunicazione
di recesso, dei quali non sia decorso il termine di presentazione.
Nel caso di cui al comma precedente, la compensazione per crediti
non liquidi ed esigibili prevista dall’art. 12, della Sezione I “Norme
e Condizioni Generali relative al rapporto Banca/Cliente si intende
operata al momento stesso della ricezione della comunicazione di
recesso da parte del Cliente.
Le disposizioni di cui all’art. 12 della Sezione II (“Norme che regolano
i Conti Correnti di Corrispondenza e i Servizi connessi”) si applicano
anche nel caso di recesso dall’apertura di credito.
n orme SUL SERVIZIO DI DEPOSITO A CUSTODIA E/O AMMINISTRAZIONE
DI TITOLI E STRUMENTI FINANZIARI
Art. 5 (vendita dei titoli in caso di inadempimento del depositante);
Se il Cliente non adempie puntualmente ed interamente alle sue obbligazioni, di cui all’articolo precedente, la Banca lo diffida a mezzo di
lettera raccomandata a pagare entro il termine di 15 giorni decorrente
dalla ricezione della predetta comunicazione.
Se il Cliente rimane in mora, la Banca può valersi dei diritti ad essa
spettanti ai sensi degli artt. 2761, commi 3 e 4 e 2756, commi 2 e 3,
cod. civ., realizzando direttamente o a mezzo di altro intermediario
abilitato un quantitativo dei titoli depositati congruamente correlato al
credito vantato dalla Banca stessa.
Prima di realizzare i titoli, la Banca avverte il Cliente con lettera raccomandata del suo proposito, accordandogli un ulteriore termine di
10 giorni.
La Banca si soddisfa sul ricavo netto della vendita e tiene il residuo a
disposizione del Cliente.
Se la Banca ha fatto vendere solo parte dei titoli, tiene in deposito gli
altri alle stesse condizioni.
Art. 7 (recesso);
Si applica l’art. 16 della Sezione I “Norme e Condizioni Generali relative
al rapporto Banca/Cliente”.
Le parti convengono che qualora sul predetto rapporto, per il quale
una delle parti ha manifestato la volontà di recedere, vi siano titoli o
Versione 1 ottobre 2007
strumenti finanziari ancora in deposito, la banca, decorsi i predetti
10 giorni senza che le siano pervenute idonee istruzioni in merito al
loro trasferimento o alla loro vendita, potrà depositarli su un conto
transitorio curandone unicamente la custodia e senza più svolgere
l’attività di amministrazione.
Art. 9 (Cointestazione del rapporto con facoltà di utilizzo disgiunto);
Fermo quanto previsto dall’articolo 10 della Sezione I “Norme e Condizioni Generali relative al rapporto Banca/Cliente”, quando il deposito
è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere
operazioni anche separatamente a firma disgiunta, , ciascuno degli
altri cointestatari è autorizzato in nome e per conto di ciascun altro
cointestatario del rapporto a vendere i titoli nominativi, anche azionari,
intestatati ad uno solo dei titolari del rapporto; comprare titoli nominativi, anche azionari, facendoli intestare ad un altro dei cointestatari
del rapporto; trasferire i titoli nominativi, anche azionari, intestati ad
uno solo dei titolari del rapporto, apponendo sugli stessi le relative
girate o conferendo alla Banca il relativo mandato anche a favore dei
terzi o della Banca; dare in riporto i titoli, estinguere i riporti in essere;
utilizzare comunque i titoli nominativi, anche azionari, intestati ad uno
solo dei titolari del rapporto ed in particolare a dare le conferme per
l’esecuzione delle operazioni non adeguate e le autorizzazioni per le
operazioni in conflitto d’interesse. Si intende che la firma del presente
atto da parte di ciascun cointestatario assume anche valore ed efficacia di procura a favore disgiuntamente degli altri cointestatari, per la
realizzazione di quanto sopra previsto.
Art. 11 (subdeposito dei titoli cartacei presso società di gestione
accentrata);
La Banca è autorizzata a subdepositare i titoli cartacei presso una delle
società di gestione accentrata ai sensi e per gli effetti dell’art. 80 e ss.
Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e normativa di attuazione.
In relazione ai suddetti titoli subdepositati, il Cliente prende atto che
può disporre in tutto o in parte dei diritti inerenti ai medesimi titoli a
favore di altri depositanti ovvero chiedere la consegna di un corrispondente quantitativo di titoli della stessa specie di quelli subdepositati,
tramite la Banca depositaria-aderente e secondo le modalità indicate
nelle norme contenute nel regolamento dei servizi della società di
gestione accentrata .
Art. 12 (subdeposito dei titoli al portatore presso altri enti);
La Banca è altresì autorizzata a subdepositare i titoli al portatore anche
presso organismi diversi dalle società di gestione accentrata, a cui sia
consentita comunque la custodia e l’amministrazione accentrata; detti
organismi a loro volta, per particolari esigenze, possono affidarne la
materiale custodia a terzi.
Qualora i titoli di cui al comma precedente presentino caratteristiche
di fungibilità o quando altrimenti possibile - ferma restando la responsabilità del Cliente in ordine alla regolarità dei titoli - la Banca è anche
autorizzata a procedere al loro raggruppamento ovvero a consentirne
il raggruppamento da parte dei predetti organismi ed il Cliente accetta
di ricevere in restituzione altrettanti titoli della stessa specie e qualità.
Resta comunque inteso che, anche relativamente ai titoli subdepositati ai sensi di questo articolo, la Banca rimane responsabile nei confronti
del Cliente a norma del presente contratto.
Art. 13 (subdeposito di titoli emessi o circolanti all’estero)
Per i titoli emessi o circolanti all’estero la Banca è autorizzata a farsi
sostituire - nell’esecuzione delle operazioni di cui all’art. 3 - da società
estere subdepositarie a tal fine abilitate, depositando conseguentemente i titoli presso le stesse. Il servizio si svolge secondo le modalità
indicate nelle norme contenute nel regolamento di dette società estere subdepositarie.
n orme CHE REGOLANO IL SERVIZIO DI BANCA DIRETTA
Art. 3 (Obblighi di custodia);
Il Cliente si impegna a custodire con ogni cura il Codice Utente, Numero Personale e la Parola Chiave ed è responsabile della loro custodia e
del loro corretto utilizzo. Egli risponde del loro indebito uso, da chiunque operato, anche se in conseguenza di smarrimento o furto.
La Banca non potrà essere ritenuta responsabile del loro utilizzo fraudolento sinché il Cliente non le abbia comunicato il loro smarrimento
o furto mediante lettera raccomandata e la Banca non abbia potuto
di conseguenza provvedere al blocco dell’operatività, comunque non
oltre un giorno lavorativo dalla ricezione.
Art. 4, comma 2 (Riconoscimento della validità degli addebiti);
Il Cliente riconosce fin d’ora validi gli addebiti e gli accrediti operati
dalla Banca in conseguenza del Servizio.
Art. 5 (Autorizzazione alla registrazione);
Durante lo svolgimento del Servizio, la Banca provvede a effettuare, in
via continuativa la registrazione di tutte le conversazioni telefoniche
intercorse con i Clienti. Il Cliente autorizza sin d’ora la Banca ad effettuare tali registrazioni in via continuativa senza ulteriore preavviso.
Analogamente il Cliente autorizza la Banca ad effettuare tutte le registrazioni degli ordini o delle comunicazioni effettuate tramite sistemi
telematici diversi.
Tenuto conto della natura del Servizio, la prova delle operazioni
eseguite, nonché di ogni comunicazione effettuata tramite i sistemi
telematici o telefonici sarà validamente fornita per mezzo delle
scritture contabili, delle registrazioni fonografiche e delle registrazioni
dei dati informatici effettuate su supporto informatico o altro tipo
analogo di supporto.
Tali registrazioni, unitamente alle scritture contabili, che possono
formarsi anche attraverso il passaggio elettronico degli impulsi effettuato dal Cliente, fanno piena prova circa il ricevimento e il contenuto
degli ordini.
Art. 6 (Cointestazione);
Fermo quanto previsto dall’art. 10 della Sezione I “Norme e Condizioni
Generali relative al rapporto Banca/Cliente”, il Servizio potrà essere
applicato ai rapporti cointestati con il consenso scritto anche di uno
solo dei cointestatari, espresso mediante sottoscrizione del presente
contratto. In caso di cointestazione le operazioni svolte tramite il servizio si intendono sempre e comunque effettuate in modo disgiunto
dai singoli intestatari, quali creditori e debitori solidali ai sensi di legge
con piena liberazione della Banca per le operazioni svolte da ciascuno
di essi, così come previsto nelle Norme e Condizioni Generali relative
al rapporto Banca/Cliente e di quelle speciali che regolano ciascun
singolo servizio.
Art. 8 (Cause di esclusione della responsabilità - Cause di forza
maggiore);
Il Cliente è tenuto a seguire le istruzioni fornite dalla Banca per
l’utilizzo del Servizio, restando in ogni caso responsabile dei danni di
qualsiasi genere, diretti e indiretti, derivanti alla Banca medesima e/o
a terzi dall’inosservanza di dette istruzioni.
È esclusa la responsabilità della Banca per gli eventuali danni e/o
pregiudizi che derivassero al Cliente da eventuali interruzioni o sospensioni del Servizio per malfunzionamenti delle apparecchiature
e/o degli strumenti di collegamento di cui all’art. 1, e/o delle relative
reti di comunicazione (per esempio del servizio telefonico, postale o di
erogazione dell’energia elettrica) ovvero per serrate o scioperi, anche
del personale della Banca o società di cui la stessa si avvale, ovunque
verificatisi; per impedimenti od ostacoli determinati da disposizioni di
legge o da atti di autorità nazionali o estere; per provvedimenti o atti di
natura giudiziaria o fatti di terzi, e comunque per qualsiasi altra causa
non imputabili alla Banca.
La Banca ha la facoltà di sospendere, anche solo parzialmente, o
interrompere il Servizio in qualsiasi momento per ragioni connesse
all’efficienza e sicurezza del Servizio medesimo, nonché di sospendere
il Servizio nei confronti di i singoli Clienti.
Art. 10 (Libretti assegni);
Qualora il Cliente chieda mediante il canale telefonico o mediante il
canale telematico, e la Banca lo consenta, il rilascio e la spedizione a
mezzo posta e a proprio rischio di libretti di assegni bancari, gli verrà
ogni volta chiesto di dichiarare di non essere interdetto dall’emissione
di assegni bancari come previsto dall’art. 124 della Legge sull’assegno
e successive integrazioni e modificazioni. In tal caso tale dichiarazione
verrà registrata e dovrà essere sottoscritta utilizzando la parola chiave
attribuita unicamente dalla Banca al Cliente stesso. Il Cliente riconosce
a tale sottoscrizione valore di vera e valida dichiarazione di propria
responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 124 della sopra
citata Legge sull’assegno.
Art. 11 (Termini di esecuzione)
Le comunicazioni e le disposizioni del Cliente alla Banca saranno
eseguite, salvo diversa pattuizione, trascorso il termine massimo di
5 giorni lavorativi.
La Banca ha facoltà di assumere o meno le disposizioni conferite dal Cliente e, in caso negativo, ne darà tempestiva comunicazione all’interessato.
Documento di sintesi
n orme CHE REGOLANO L’USO DELLA CARTA BANCOMAT
Art. 3, comma 4 (Revoca o perdita dei poteri di rappresentanza);
La revoca ovvero la perdita dell’autorizzazione ad operare di cui ai
precedenti commi sono opponibili alla Banca a decorrere dalle ore
24,00 del giorno lavorativo successivo alla ricezione della segnalazione effettuata alla Banca mediante telefonata al Numero Verde
Allianz Bank Financial Advisors (per i Clienti di Banca Diretta), lettera
raccomandata, telegramma o fax, salvi i casi di forza maggiore, ivi
compreso lo sciopero, riguardanti la Banca e i suoi corrispondenti
anche non Bancari.
Art. 4 (Responsabilità per custodia della carta e del P.I.N.);
Il cliente è tenuto a custodire con ogni cura la Carta ed il P.I.N.;
quest’ultimo, in particolare, deve restare segreto e non deve essere
riportato sulla Carta né conservato insieme ad essa. Fermo restando
quanto previsto al successivo art. 5, il cliente è responsabile di ogni
conseguenza dannosa che possa derivare dall’abuso o dall’uso illecito
della Carta e del P.I.N.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 5, comma 1, in caso di smarrimento o sottrazione della Carta e/o del P.I.N. il cliente è responsabile
per le perdite derivanti da eventuali prelievi fraudolenti - nel limite
di 160 Euro per prelievo e fatti salvi i casi di dolo o colpa grave - fino
al momento in cui risulti opponibile alla Banca la segnalazione di
smarrimento o sottrazione della Carta e/o del P.I.N. medesimi, ai sensi
dell’art. 5, comma 5.
In caso di danneggiamento o deterioramento della Carta, il cliente è
tenuto a non effettuare ulteriori operazioni ed a consegnare la Carta
alla Banca nello stato in cui si trova.
Art. 5 comma 5 (Opponibilità della denuncia di smarrimento
o di sottrazione);
La segnalazione di smarrimento o sottrazione è opponibile alla Banca
a decorrere dalle ore 24,00 del giorno lavorativo successivo alla ricezione della segnalazione effettuata alla Banca mediante telefonata al
Numero Verde Allianz Bank Financial Advisors (per i Clienti di Banca
Diretta), lettera raccomandata, telegramma o fax, salvo i casi di forza
maggiore, ivi compreso lo sciopero, riguardanti la Banca o i suoi corrispondenti anche non Bancari.
Art. 6, comma 2 (Facoltà di modificare, sospendere o abolire i Servizi);
La Banca si riserva la facoltà di modificare l’ubicazione delle apparecchiature di cui all’art. 1, comma 3, sospendere o abolire i Servizi in
qualsiasi momento, in relazione ad eventi connessi all’efficienza ed
alla sicurezza dei Servizi medesimi.
Art. 8 (Facoltà di recesso della Banca o di temporaneo divieto
di utilizzo della Carta);
La Banca si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi
momento con preavviso di almeno 1 giorno, dandone comunicazione
scritta al cliente, il quale è tenuto a restituire immediatamente la Carta, nonché ogni altro materiale in precedenza consegnato.
Qualora ricorra un giustificato motivo ai sensi dell’art. 1469-bis,
comma 4, cod. civ., la Banca ha facoltà di recedere dal contratto senza
preavviso, dandone immediata comunicazione al cliente. Analoga
facoltà è riconosciuta alla Banca al fine di tutelare il buon funzionamento e di garantire la sicurezza dei Servizi.
Il cliente resta responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa
derivare dalla prosecuzione dell’uso dei Servizi successivamente al
recesso della Banca o nel periodo in cui abbia ricevuto dalla Banca
medesima eventuale comunicazione dell’esistenza di un temporaneo
divieto di utilizzazione della Carta.
Sezione D – Servizio di pagamento dei pedaggi autostradali
Art. 2 (Esonero di responsabilità per l’interruzione del servizio - Facoltà
di sospendere od abolire il servizi)
Il Servizio funziona, di norma, 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
Resta esclusa ogni responsabilità della Banca per interruzioni, sospensioni, irregolare o mancato funzionamento del Servizio per cause
ad essa non imputabili, tra le quali si indicano, a titolo meramente
esemplificativo, il mancato o irregolare funzionamento delle apparecchiature presso i varchi autostradali, sciopero anche del personale, o
altre cause di forza maggiore.
La Banca rimane totalmente estranea ad eventuali controversie tra
Titolare di Carta e Società od Enti convenzionati in ordine ai pedaggi
pagati utilizzando il Servizio.
Al fine di tutelare il buon funzionamento del Servizio e di garantire la
sicurezza, la Banca ha la facoltà, in qualsiasi momento, di procedere al
blocco della Carta, anche limitatamente al presente servizio, senza necessità di preventivo avviso al Titolare. La Banca si riserva, in ogni caso,
la facoltà, in qualunque momento, di sospendere il Servizio ovvero di
recedere dallo stesso, anche senza preavviso, senza responsabilità nei
confronti del Titolare, a seguito di norme legislative che ne rendano
non più perseguibile lo scopo, ovvero di disposizioni e/o direttive degli
Organi istituzionali competenti in materia.
In ogni caso è riconosciuta ad entrambe le parti la facoltà di recedere
dal presente Servizio, con preavviso di 15 giorni.
n orme IN MATERIA DI OPERAZIONI DI BONIFICO
Ai sensi dell’art. 4 del D.lgs. 253/2000, alle operazioni di bonifico si
applicano i seguenti termini massimi di esecuzione: in caso di ordine,
per l’accredito sul conto della banca del beneficiario, quinto giorno
lavorativo bancario successivo alla data di accettazione dell’ordine; in
caso di ricezione, per l’accredito sul conto del beneficiario, un giorno
lavorativo bancario successivo a quello in cui l’importo è stato accreditato sul conto della banca del beneficiario.
Il Correntista può sporgere reclamo nei termini previsti dal Regolamento dell’Ufficio Reclami e dell’Ombundsman Bancario e dal Rego-
10 Versione 1 ottobre 2007
lamento delle procedure di Reclamo in materia di bonifici transfrontalieri contenuto nelle Norme contrattuali che regolano i servizi bancari
e finanziari prestati da Allianz Bank Financial Advisors S.p.A..
In caso di mancato rispetto dei termini, nelle operazioni di bonifico transfrontaliero è dovuto un indennizzo nelle misure previste dagli artt. 4.3
e 4.6 del D.lgs. 253/2000. Sono salvi gli altri diritti dei clienti e degli enti
che hanno partecipato all’operazione, fermo restando l’esclusione/ limitazione delle responsabilità della banca per forza maggiore e negli altri
casi previsti dalla legge, anche ai sensi dell’art. 6 del D.lgs. 253/2000.
Avviso
P RINCIPALI NORME DI TRASPARENZA
Questo Avviso:
<richiama l’attenzione sui diritti e sugli strumenti di tutela previsti a favore dei Clienti
<riguardala trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari prevista dal d.lgs. N.385/1993 (Testo unico bancario) e dalle
Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia
<nonriguarda la trasparenza dei servizi di investimento e del servizio di consulenza in materia di investimenti in strumenti
finanziari disciplinata dal d.lgs. n. 58/1998 (Testo unico finanza) e dalle dsposizioni della Consob
Sezione I - Diritti
Il Cliente ha il diritto:
1. di avere a disposizione e di asportare copia di questo Avviso;
2.di avere a disposizione e di asportare i fogli informativi, datati e
tempestivamente aggiornati, contenenti una dettagliata informativa sulla banca, sulle caratteristiche e sui rischi tipici dell’operazione
o del servizio, sulle condizioni economiche e sulle principali clausole
contrattuali;
3.qualora la banca si avvalga di tecniche di comunicazione a distanza, di avere a disposizione mediante tali tecniche, su supporto
cartaceo o su altro supporto durevole, copia di questo Avviso ed i
fogli informativi relativi all’operazione o al servizio offerto;
4.di ottenere, prima della conclusione del contratto senza termini e
condizioni, una copia completa del relativo testo, contenente anche
un documento di sintesi riepilogativo delle condizioni economiche
e contrattuali, per una ponderata valutazione dello stesso e fermo
restando che la consegna di tale copia non impegna la banca (ed il
Cliente) alla stipula del contratto;
5.di ricevere un esemplare del contratto stipulato, che include il
documento di sintesi;
6.di ricevere comunicazioni periodiche sull’andamento dei rapporti,
alla scadenza del contratto di durata e comunque una volta all’anno,
mediante un rendiconto ed un documento di sintesi delle condizioni contrattuali;
7.di essere informato sulle variazioni sfavorevoli delle condizioni
contrattuali;
8.di recedere dal rapporto, in caso di variazioni sfavorevoli dei tassi,
prezzi ed altre condizioni, entro un periodo non inferiore a 15 giorni
dal ricevimento della comunicazione scritta ovvero dall’effettuazione delle altre forme di comunicazione ammesse, senza penalità e
alle condizioni precedentemente praticate;
9.di ottenere a proprie spese, entro e non oltre 90 giorni, copia della
documentazione relativa a singole operazioni compiute negli ultimi
dieci anni.
e, in particolare, per i contratti di credito al consumoI il Cliente, in
qualità di consumatore, ha diritto:
10.di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza
penalità, versando il capitale residuo, gli interessi, gli altri oneri
maturati fino a quel momento ed un compenso, se contrattualmente previsto, comunque non superiore all’1% del capitale
residuo;
11.di opporre al cessionario, nel caso di cessione dei crediti derivanti
dal contratto di credito al consumo, tutte le eccezioni che poteva
far valere nei confronti del cedente, ivi compresa la compensazione;
12.nel caso di inadempimento del fornitore di beni e servizi, che abbia
un accordo di esclusiva con il finanziatore, di agire contro quest’ultimo o il terzo cessionario dei relativi diritti di credito dopo aver
inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore.
Sezione II - Norme a tutela del cliente
Sono a tutela del Cliente:
1.l’obbligo della forma scritta del contratto, salvo i casi normativamente stabiliti, a pena di nullità;
2.l’obbligo, in caso di offerta svolta in luogo diverso dalla sede o dalle
dipendenze della banca e prima della conclusione del contratto, di
consegnare al Cliente copia di questo Avviso e dei fogli informativi
relativi all’operazione o servizio offerto;
3.l’obbligo di consegnare al Cliente, prima della sottoscrizione di titoli
strutturatiII, il relativo foglio informativo;
4.l’obbligo di consegnare, ai clienti consumatori, prima dell’acquisto
di prodotti complessi, il relativo foglio informativo;
5.l’obbligo di indicare nei contratti il tasso di interesse ed ogni altro
prezzo e condizione praticati inclusi, per i contratti di credito, gli
eventuali maggiori oneri in caso di mora;
6.I’approvazione specifica della clausola contrattuale che consente
di variare, in senso sfavorevole al Cliente, il tasso di interesse ed ogni
altro prezzo e condizione praticati;
7.l’approvazione specifica delle eventuali clausole contrattuali sulla
capitalizzazione degli interessi;
8.la previsione, nei rapporti di conto corrente, della stessa periodicità
nel conteggio degli interessi creditori e debitori;
9.la nullità delle clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione
praticati nonché delle clausole che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli di quelli pubblicizzati nei fogli informativi. Tali
clausole sono automaticamente sostituite applicando le condizioni
e i prezzi previsti dalla leggeIII;
10.la previsione che gli interessi sui versamenti presso una banca di
denaro, di assegni circolari emessi dalla stessa banca e di assegni
bancari tratti sulla stessa succursale presso la quale viene effettuato il
versamento sono conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il versamento e sono dovuti fino a quello del prelevamento;
11.nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato, la previsione:
a. dell’importo massimo della commissione eventualmente da
applicare per il compimento di tali operazioni;
b. dei criteri e parametri per la trasparente determinazione dei
rendimenti;
c. degli obblighi di pubblicità, trasparenza e propaganda che la
banca deve osservare nell’attività di collocamento stessa.
e, in particolare, per i contratti di credito al consumo, sono a tutela
del Cliente, in qualità di consumatore:
12.I’indicazione, nell’ambito della pubblicità e degli annunci pubblicitari, del tasso annuo effettivo globale (TAEG) e del relativo periodo
di validità;
13.l’obbligo di indicare nei contratti: l’ammontare e le modalità del
finanziamento; il numero, gli importi e le scadenze delle singole rate;
il TAEG; il dettaglio delle condizioni analitiche secondo cui il TAEG può
essere eventualmente modificato; l’importo e la causale degli oneri
che sono esclusi dal calcolo del TAEG; le eventuali garanzie richieste;
le eventuali coperture assicurative richieste al consumatore e non incluse nel calcolo del TAEG. In caso di assenza o nullità di tali previsioni,
la legge prevede meccanismi di sostituzione automatica;
Avviso
14.l’obbligo di indicare, nei contratti aventi ad oggetto l’acquisto di
determinati beni e servizi: i beni e servizi da acquistare; il prezzo di
acquisto in contanti; il prezzo stabilito dal contratto e l’ammontare
dell’eventuale acconto; le condizioni per il trasferimento del diritto di
proprietà, qualora il passaggio della proprietà non sia immediato;
15.l’obbligo di indicare a pena di nullità, nei contratti di apertura di credito in conto corrente non connessa all’uso di una carta di credito:
il massimale e l’eventuale scadenza del credito; il tasso di interesse
annuo ed il dettaglio analitico degli oneri applicabili dal momento
della conclusione del contratto, nonché le condizioni che possono
determinarne la modifica durante l’esecuzione del contratto stesso;
le modalità di recesso dal contratto;
16.I’applicazione delle disposizioni previste (dall’art.1525 codice civileIV):
nel caso di inadempimento del compratore ai contratti di credito
al consumo, a fronte dei quali sia stato concesso un diritto reale di
garanzia sul bene acquistato con il denaro ricevuto in prestito.
Sezione III - Procedure di reclamo e di composizione stragiudiziale delle controversieV
Questa banca aderisce all’Accordo per la costituzione dell’Ufficio
Reclami della Clientela e dell’Ombudsman “Giurì Bancario” che
prevede una procedura di risoluzione delle controversie alternativa rispetto al ricorso al giudice.
La procedura è gratuita per il Cliente, salve le spese relative alla
corrispondenza inviata all’Ufficio reclami o all’Ombudsman “Giurì
Bancario”.
Ogni cliente può rivolgersi all’Ufficio reclami della banca, entro due
anni da quando l’operazione contestata è stata eseguita.
Il reclamo va presentato con la lettera racc.ta a.r. o in via informatica o
consegnato allo sportello dove è intrattenuto il rapporto. Per la formulazione dei reclami possono essere utilizzati moduli standardizzati che
le banche e gli intermediari mettono a disposizione della clientela. Sono
comunque validi i reclami presentati in altra forma, purchè contengano
gli estremi del ricorrente, i motivi del reclamo, la sottoscrizione o analogo elemento che consenta l’identificazione certa del cliente. L’ufficio
reclami evade la richiesta entro il termine di 60 giorni dalla data di
presentazione del reclamo stesso. Per reclami aventi ad oggetto i servizi
di investimento il predetto termine è, invece, di 90 giorni.
Se la banca dà ragione al Cliente, la stessa deve comunicare i tempi
tecnici entro i quali si impegna a provvedere.
Il Cliente, qualora sia rimasto insoddisfatto dal ricorso all’Ufficio
reclami (perchè non ha avuto risposta, perchè la risposta è stata, in
tutto o in parte, negativa, ovvero perchè la decisione, sebbene positiva,
non è stata eseguita dalla Banca nei termini indicati), può presentare un
ricorso all’Ombudsman “Giurì Bancario”, Organo collegiale composto
di 5 membri, Via delle Botteghe Oscure, 46 - 00186 Roma.
Il ricorso all’Ombudsman Bancario va presentato entro un anno
dall’invio della contestazione all’Ufficio reclami della banca, mediante
una richiesta scritta, con indicazione specifica del contenuto della controversia, inviata preferibilmente con lettera raccomandata A/R oppure
utilizzando strumenti informatici, allegando ogni altra notizia e documento utili. L’Ombudsman può richiedere ulteriore documentazione,
ritenuta necessaria per la decisione, sia alla banca sia al Cliente.
Le controversie per cui è composta L’Ombudsman “Giurì Bancario”
sono quelle di valore non superiore a 50.000 euro purchè riferite ad
operazioni o servizi posti in essere a far data dal 1° gennaio 2006, fermi
restando i limiti in precedenza vigenti. La decisione viene adottata entro
90 giorni dal ricevimento della richiesta di intervento ed è vincolante per
la banca o per l’intermediario.
Una procedura analoga è prevista per i reclami in merito ai bonifici
transfrontalieriVI: in questo caso però l’Ufficio reclami ha 30 giorni per
evadere la richiesta del Cliente.
Qualora il Cliente (consumatore e non) sia rimasto insoddisfatto del
ricorso all’Ufficio reclami, può rivolgersi alla Sezione speciale dell’Ombudsman Bancario, al medesimo indirizzo e con le stesse modalità,
per controversie relative ai predetti bonifici, che abbiano un importo
fino a € 50.000, maggiorato delle spese sostenute dal Cliente e degli
eventuali interessi legali calcolati secondo i criteri indicati dal d.lgs. n.
253/2000. La Sezione deve decidere entro 60 giorni dalla presentazione
della richiesta.
Il ricorso all’Ufficio reclami o all’Ombudsman “Giurì Bancario” non
priva il Cliente del diritto di investire della controversia, in qualunque
momento, I’Autorità giudiziaria, un organismo conciliativo, ovvero, ove
previsto, un arbitro o un collegio arbitrale.
NOTE
IIl credito al consumo è una forma di prestito, che la banca accorda per l’acquisto di beni o servizi da parte di una persona fisica che agisce per
scopi estranei alla attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (consumatore).
II Per “titoli strutturati” si intendono quei titoli che incorporano uno strumento di debito di tipo tradizionale e un contratto derivato.
IIIIn particolare la sostituzione automatica prevede per gli interessi, il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro
annuali, rispettivamente per l e operazioni attive e per quelle passive mentre per gli altri prezzi e condizioni quelli pubblicizzati nel corso dello
durata del rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi (in mancanza di pubblicità nulla è dovuto).
IVArt. 1525 del codice civile (inadempimento del compratore nella vendita con riserva della proprietà): “Nonostante patto contrario, il mancato
pagamento di una sola rata, che non superi l’ottava parte del prezzo, non dà luogo alla risoluzione del contratto, e il compratore conserva il
beneficio del termine relativamente alle rate successive”.
VLe procedure di reclamo riguardano sia le operazioni e servizi bancari che i servizi di investimento.
VIPer “bonifico transfrontaliero” si intende un’operazione effettuata da una banca di uno Stato membro dell’Unione europea, che su incarico di
un Cliente mette una somma di denaro a disposizione di un soggetto beneficiario (Indicato dallo stesso Cliente) presso una banca di un altro
Stato membro; il Cliente che dà l’ordine ed il beneficiario (cioè colui che riceve la somma di denaro) possono coincidere.
Testo elaborato dall’Associazione Bancaria Italiana (ABI)
Versione 1 ottobre 2007
Foglio informativo
I NFORMAZIONI SULLA BANCA
Denominazione e forma giuridica: Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.
Sede Legale e Amministrativa: Piazza Velasca, 7/9 - 20122 Milano
Codice ABI: 03589
Numero di iscrizione all’Albo delle banche presso la Banca d’Italia: 5035
Indirizzo telematico: www.allianzbank.it
Numero di iscrizione al Registro delle imprese: 09733300157 - Milano
Capitale sociale interamente versato: € 95.000.000
Riserve (quali risultano da ultimo bilancio approvato): € 65.779.617
Capogruppo del Gruppo Bancario Allianz Bank Financial Advisors iscritto all’Albo dei gruppi Bancari
Società rientrante nell’area di consolidamento del bilancio del Gruppo Allianz S.p.A.
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e al Fondo Interbanario di Tutela dei Depositi
C ONTO CORRENTE
CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI
Struttura e funzione economica
Il conto corrente è un contratto con il quale la banca svolge un servizio di cassa per conto del cliente, custodendone il denaro e mantenendolo nella disponibilità dello stesso. Il cliente può effettuare versamenti
di contante e/o di assegni, ricevere bonifici e bancogiri, nonché effettuare prelevamenti, trarre assegni
e disporre pagamenti per utenze varie, bonifici e bancogiri, nei limiti del saldo disponibile. Le relative
operazioni sono registrate anche al fine del periodico invio dell’estratto conto.
Sul conto corrente possono essere regolate anche altre operazioni bancarie, quali ad esempio, i depositi,
le aperture di credito, i mutui, le carte di credito e di debito, gli incassi ed i pagamenti. Per queste operazioni si rinvia ai relativi fogli informativi.
Principali rischi tipici (generici e specifici)
Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:
<variazioni in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e
spese del servizio) ove contrattualmente previsto;
<utilizzo fraudolento da parte di terzi del libretto degli assegni, nel caso di smarrimento o sottrazione, e
di eventuali atti dispositivi apparentemente riferiti al cliente; pertanto va osservata la massima attenzione nella custodia del libretto degli assegni e dei relativi moduli di richiesta;
<accredito di assegni e di altri titoli similari al salvo buon fine, con conseguente possibilità di non poter
disporre degli importi accreditati sul conto prima della maturazione della disponibilità;
<traenza di assegni bancari che risultino senza provvista al momento della presentazione al pagamen
to, con conseguente iscrizione nella Centrale d’Allarme Interbancaria, istituita presso la Banca d’Italia,
qualora non intervenga il pagamento ai sensi della normativa vigente;
<variabilità del tasso di cambio, qualora il conto corrente sia in valuta estera (ad esempio, dollari USA)
<rischio di controparte. A fronte di questo rischio è prevista la copertura, nei limiti di importo di
103.291,38 Euro per ciascun correntista, delle disponibilità risultanti dal conto, per effetto dell’adesione della banca al sistema di garanzia dei depositi sopra indicato.
Foglio informativo
Legenda delle principali nozioni dell’operazione
Requisiti minimi di accesso
Sono i requisiti ritenuti indispensabili per l’inizio del rapporto
(ad esempio, versamento iniziale, accredito dello stipendio, etc.)
Saldo contabile
Saldo risultante dalla mera somma algebrica delle singole scritture dare/
avere in cui sono ricompresi importi ancora non giunti a maturazione
Saldo disponibile
Giacenza sul conto corrente che può essere effettivamente utilizzata
Commissioni per l’invio
estratto conto (ogni invio)
Sono le commissioni per l’invio di un estratto conto secondo
la periodicità pattuita
Spese di liquidazione periodica
Solo le spese per ogni determinazione ordinaria delle competenze
– conteggio semestrale degli interessi creditori.
n.b. non cumulano con quelle per il conteggio semestrale degli interessi
debitori
Canone fisso/spese forfettarie
Comprende le spese di liquidazione semestrale, per invio estratto conto,
per operazioni
Numero operazioni comprese
nel canone/forfait
Indica il numero di operazioni comprese nel canone fisso/forfait
Spesa singola operazione
non compresa nel canone fisso
Spese per singola scrittura eccedente il forfait o non compresa
nel canone
Spese di estinzione c/c
Sono le spese addebitate all’effettiva risoluzione del rapporto di c/c
Spese di documentazione
Spese per invio della corrispondenza e/o di contabili e/o comunicazioni
varie
Tasso creditore
Tasso nominale annuo con la capitalizzazione semestrale.
Il tasso effettivo tiene conto della periodicità delle capitalizzazioni
Valute sui versamenti
Indica, con riferimento alla data dell’operazione, la decorrenza dei giorni
lavorativi utili per il calcolo degli interessi
Valute sui prelevamenti
Indica, indipendentemente dalla data di negoziazione, l’effettiva data
di addebito per il conteggio dei giorni da imputare al calcolo degli
interessi
Disponibilità su versamenti
di assegni e delle somme
accreditate
Termini di disponibilità (non stornabilità) – salvo casi di forza maggiore
– espressi in giorni lavorativi successivi alla data di negoziazione e/o
lavorazione del versamento.
D EPOSITO TITOLI ACUSTODIA E/O AMMINISTRAZIONE
CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI
Struttura e funzione economica
In base a tale contratto la banca custodisce e/o amministra, per conto del cliente, strumenti finanziari e
titoli in genere, cartacei o dematerializzati (azioni, obbligazioni, titoli di Stato, quote di fondi comuni di investimento, ecc.). La banca, in particolare, mantiene la registrazione contabile di tali strumenti, cura il rinnovo
e l’incasso delle cedole, l’incasso degli interessi e dei dividendi, verifica i sorteggi per l’attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, procede, su incarico espresso del cliente, a specifiche operazioni (esercizio
del diritto di opzione, conversione, versamento di decimi) e in genere alla tutela dei diritti inerenti i titoli
stessi. Nello svolgimento del servizio la banca, su autorizzazione del cliente medesimo, può subdepositare
i titoli e gli strumenti finanziari presso organismi di deposito centralizzato ed altri depositari autorizzati.
Versione 1 ottobre 2007
Principali rischi tipici (generici e specifici)
Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:
<variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) ove
contrattualmente previsto
Legenda delle principali nozioni dell’operazione
Spese chiusura deposito titoli
È la spesa relativa all’effettiva chiusura del deposito
Spese accredito dividendi cedole
Commissione per l’accredito periodico delle cedole e dei
dividendi
Spese consegna titoli allo sportello
Commissioni per il servizio di consegna materiale dei titoli
allo sportello
Spese rimborso titoli estratti o scaduti
Commissioni relative ai titoli estratti per il rimborso o giunti
a scadenza
Commissione trasferimento titoli
Commissione calcolata per singolo codice di titolo
Commissione di trasferimento per dossier
Commissione calcolata per ogni dossier trasferito
B ANCOMAT E PAGOBANCOMAT
CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI
Struttura e funzione economica
Funzione Bancomat: è il servizio in forza del quale la banca (emittente), attraverso il rilascio di una Carta,
consente al correntista (c.d. “titolare”) di effettuare prelievi di denaro – entro massimali di utilizzo stabiliti dal contratto – presso sportelli automatici (ATM) contraddistinti dal marchi Bancomat, digitando un
codice segreto (c.d. P.I.N., “Personal Identification Number”). Funzione PagoBANCOMAT: è il servizio in
forza del quale il correntista, entro limiti di importo contrattualmente previsti, può compiere acquisti di
beni e servizi presso esercizi commerciali convenzionati che espongono il marchio “ PagoBANCOMAT”,
digitando il citato codice segreto. Gli importi dei prelievi e degli acquisti effettuati sono addebitati sul
conto corrente del correntista contestualmente all’utilizzo: è necessario quindi che questi effettui tali
operazioni in presenza di fondi disponibili sul conto corrente. Insieme alle funzioni Bancomat e PagoBancomat (operatività domestica) possono coesistere Marchi (Mastercard e Visa) che consentono l’utilizzo
della carta di debito nei rispettivi circuiti internazionali.
Principali rischi tipici (generici e specifici)
Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:
<variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) ove
contrattualmente previsto;
<utilizzo fraudolento da parte di terzi della Carta e del P.I.N., nel caso di smarrimento e sottrazione,
con conseguente possibilità di utilizzo da parte di soggetti non legittimati. Pertanto va osservata la
massima attenzione nella custodia della Carta e del P.I.N., nonché la massima riservatezza nell’uso del
medesimo P.I.N.; nei casi di smarrimento e sottrazione il cliente è tenuto a richiedere immediatamente il blocco della Carta, secondo le modalità contrattualmente previste;
<nel caso di irregolare utilizzazione della Carta da parte del titolare e di conseguente revoca, da parte
dell’emittente, dell’autorizzazione ad utilizzare la carta, i dati relativi alla stessa ed alle generalità del
titolare sono comunicati, ai sensi della normativa vigente, alla Centrale d’allarme interbancaria, istituita presso la Banca d’Italia.
Foglio informativo
Legenda delle principali nozioni dell’operazione
Carta Bancomat
Carta che consente il prelievo di contante, in presenza di fondi disponibili sul
conto corrente, presso sportelli automatici (ATM), sul circuito domestico
Carta PagoBancomat
Carta che consente l’acquisto di beni e servizi, in presenza di fondi disponibili sul
conto corrente, presso gli esercizi convenzionati, sul circuito domestico
ATM
Postazioni automatiche per l’utilizzo delle carte nelle funzioni previste
POS
Postazioni automatiche per l’utilizzo delle carte per l’acquisto di beni e servizi
Blocco della carta
Blocco dell’utilizzo della carta per smarrimento o furto
Riemissione della carta
Riemissione, successivamente al blocco, della carta smarrita o rubata
A FFIDAMENTI IN CONTO CORRENTE
CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI
Struttura e funzione economica
Con questa operazione la banca mette a disposizione del cliente, a tempo determinato o indeterminato,
una somma di denaro, concedendogli la facoltà di addebitare il conto corrente fino ad una cifra concordata, oltre la disponibilità.
Salvo diverso accordo, il cliente può utilizzare (anche mediante l’emissione di assegni bancari), in una o
più volte, questa somma e può con successivi versamenti, nonché bonifici o altri accrediti, ripristinare la
disponibilità di credito (cfr. anche il foglio informativo relativo al conto corrente).
Principali rischi tipici (generici e specifici)
Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:
<variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e
spese del servizio) ove contrattualmente previsto;
<variabilità del tasso di cambio, qualora l’apertura di credito sia utilizzabile in valuta estera (ad esempio,
dollari USA).
Legenda delle principali nozioni dell’operazione
Saldo contabile
Saldo risultante dalla mera somma algebrica delle scritture dare/
avere in cui sono compresi importi non ancora giunti a maturazione
Saldo disponibile
Giacenza sul conto corrente che può essere effettivamente
utilizzata
Tasso debitore:
- per utilizzo entro i limiti del fido
- per utilizzi oltre i limiti del fido
- per utilizzi senza fido
Tasso annuo con capitalizzazione semestrale
Il tasso effettivo tiene conto della periodicità delle capitalizzazioni
Commissione di massimo scoperto:
- per utilizzo entro i limiti del fido
- per utilizzi oltre i limiti del fido
- per utilizzi senza fido
Commissione calcolata sul più alto saldo debitore del semestre
Spese di liquidazione interessi
debitori
Comprende le spese collegate al conteggio semestrale, degli
interessi debitori
(n.b. non cumulano con eventuali spese per il conteggio di interessi creditori)
Spese di Istruttoria
Versione 1 ottobre 2007
Esame di concedibilità e/o di revisione di un fido
S ERVIZIO INCASSI E PAGAMENTIT
CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI
Caratteristiche (struttura e funzione economica)
Il servizio consente al correntista di:
<incassare assegni (bancari, circolari o titoli similari) a carico di altre banche italiane o estere, nonché
effetti (cambiali e titoli similari) domiciliati presso propri sportelli o presso sportelli di altre banche
italiane o estere; l’importo degli assegni e degli effetti è accreditato sul conto corrente salvo buon fine
(s.b.f.) ovvero è riconosciuto dalla banca ad incasso avvenuto (dopo incasso);
<incassare i propri crediti verso terzi mediante l’emissione di moduli contrassegnati con le diciture
‘MAV’ (pagamento mediante avviso) o ‘FRECCIA’ (bollettino bancario precompilato) inviati al debitore, il quale utilizza detti moduli per effettuare il pagamento a favore del creditore presso qualunque
sportello bancario (per ‘MAV’, anche presso uffici postali);
<incassare, tramite il servizio RID (rapporti interbancari diretti), i propri crediti verso terzi sulla base di
un ordine permanente di addebito in conto corrente conferito dal debitore; il debitore sottoscrive preliminarmente un apposito modulo di autorizzazione all’addebito in conto corrente e la disposizione
presentata per l’incasso può essere richiamata dal creditore in data antecedente alla data di scadenza.
Questo servizio può assumere connotazioni particolari: “ RID veloce” (termini temporali di esecuzione
brevi); “RID utenze” (nei confronti di società erogatrici di acqua, luce, gas, telecomunicazioni etc);
“RID commerciale” (nei confronti di esercizi commerciali per il pagamento di beni);
<incassare, tramite il servizio RiBa (ricevuta bancaria), i propri crediti mediante l’invio di un avviso e
successiva emissione di una ricevuta bancaria elettronica emessa dal creditore. La ricevuta bancaria
elettronica presentata per l’incasso può essere richiamata in data antecedente alla data di scadenza;
<di pagare mediante bonifico una somma determinata a favore di un beneficiario presso propri sportelli o presso sportelli di altre banche in Italia o all’estero o di altri soggetti (es. Poste). Per consentire
un’esecuzione efficiente e rapida del pagamento, nel caso di beneficiari correntisti della stessa banca
o di altre banche, l’ordine deve contenere le coordinate bancarie del beneficiario stesso. Per i bonifici
transfrontalieri da eseguire in euro presso banche dei paesi UE l’ordine deve contenere le coordinate
IBAN (International Bank Account Number) del beneficiario e il codice BIC (Bank Identification Code)
della banca destinataria ( cfr. Regolamento CE 2560/01);
<di pagare, oltre a imposte, contributi e tasse con le procedure F24 e F23, gratuite per la clientela, anche
le imposte iscritte al ruolo con la procedura RAV (riscossione mediante avviso), nonché l’ICI e taluni
contributi con gli appositi bollettini.
Principali rischi (generici e specifici)
Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:
<variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) ove
contrattualmente previsto;
<mancato pagamento dell’assegno per assenza di fondi sul conto del traente (assegni bancari); mancanza di autorizzazione a emettere assegni del traente (assegni bancari); irregolarità dell’assegno;
contraffazione totale o parziale dell’assegno;
<rischio di tasso di cambio per disposizioni di incasso e pagamento da effettuarsi in valuta estera.
Legenda delle principali nozioni dell’operazione
Assegni/effetti sbf
Assegni/effetti negoziati per i quali il correntista acquista la disponibilità
della somma solo dopo che il titolo è stato effettivamente pagato
Assegni/Effetti al dopo incasso
Assegni/effetti per i quali il correntista riceve l’accredito successivamente all’effettivo incasso
segue >
Foglio informativo
Richieste di esito
Richieste di esito su assegni/effetti inviati all’incasso
RID commerciale-utenze-veloce
Incasso di crediti sulla base di un ordine permanente di addebito confermato dal debitore
RiBa
Incasso di crediti mediante invio di ricevuta bancaria elettronica
emessa dal creditore
Incasso di crediti mediante invito al debitore di pagare presso qualunque sportello bancario o postale, utilizzando un apposito modulo
inviatogli dalla banca del creditore
MAV
Bollettino bancario “Freccia”
Servizio che consente al debitore, al quale è stato inviato dal creditore
un modulo standard di bollettino bancario precompilato, di utilizzarlo
per effettuare il pagamento presso qualsiasi sportello bancario
Bonifici ordinari Italia
con ordine ripetitivo
(da e per paesi UE in €)
Ordine di pagamento disposto a favore di un terzo con ordine ripetitivo
Bonifici con valuta antergata
Bonifico con valuta da riconoscere al beneficiario precedente alla data
di accredito dei fondi alla banca destinataria
Bonifici da/per l’estero
in divisa estera
Bonifici da e per l’estero espressi in valuta diversa da quella corrente
Bonifici con coordinate bancarie
del beneficiario mancanti (IBAN)
e del BIC della banca destinataria
Bonifici disposti senza l’indicazione o con l’indicazione errata dei codici di riferimento del beneficiario e della banca destinataria. In questo
caso la banca può addebitare al cliente commissioni supplementari
stabilite dalla normativa vigente.
Tasso di cambio
(fonte di riferimento)
Indica la fonte di riferimento del tasso di cambio (ad esempio, listino
cambi presso la filiale)
C ONDIZIONI RELATIVE AL CONTO CORRENTE
FASCIA 1
VEDO START1
Tasso2 creditore
Tasso2 debitore per
utilizzi senza fido
Commissioni di
massimo scoperto
per utilizzi senza fido
Periodicità di
liquidazione
Canone fisso mensile
di tenuta conto
Spese forfettarie
estinzione conto
Valuta su prelevamenti
a mezzo assegni
allo sportello
Ritenuta fiscale
Versione 1 ottobre 2007
FASCIA 2
FASCIA 3
VEDO 1
VEDO 2
VEDO 2
VEDO 3
VEDO 3
FASCIA 4
VEDO OLTRE
REMUNERATO
ZERO SPESE
REMUNERATO
ZERO SPESE
REMUNERATO
0,00 %
Euribor
– 2,00 %
0,00%
Euribor
– 1,25 %
0,00%
Euribor
– 0,50 %
Euribor
Euribor
+ 5,00%
Euribor
+ 6,00%
Euribor
+ 5,00%
Euribor
+ 5,00%
Euribor
+ 4,00%
Euribor
+ 4,00%
Euribor
+ 3,00%
0,75 %
1,00 %
0,75 %
0,75 %
0,25 %
0,25 %
0,00 %
semestrale
semestrale
semestrale
semestrale
semestrale
semestrale
semestrale
Gratuito
� 7,50
Gratuito
� 6,50
Gratuito
� 5,50
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Data assegno
Nella misura pro tempore vigente
SERVIZI TELEFONICI E
ON-LINE DELLA BANCA
FASCIA 1
VEDO START1
VEDO 1
REMUNERATO
Costo della telefonata
Costo annuale servizi
Internet
Costo annuale servizi
telefonico
SPESA DI TENUTA
CONTO
Spese di liquidazione
periodica
Spesa per operazione
Estratto conto
semestrale
AFFIDAMENTO
CONVENZIONATO PER
ACCREDITO STIPENDIO*
Tasso3 debitore
entro i limiti di fido4
Tasso3 debitore
oltre i limiti di fido4
Commissioni di massimo
scoperto per utilizzi
entro i limiti di fido
Commissioni di massimo
scoperto per utilizzi
oltre i limiti di fido
FASCIA 2
FASCIA 3
FASCIA 4
VEDO 2
VEDO 2
VEDO 3
VEDO 3
ZERO SPESE
REMUNERATO
ZERO SPESE
REMUNERATO
VEDO OLTRE
Gratuito NUMERO VERDE 800223344
Gratuito INDIRIZZO INTERNET www.allianzbank.it
Gratuito
Gratuito
FASCIA 1
VEDO START1
Gratuito
Gratuito
FASCIA 2
Gratuito
Gratuito
FASCIA 3
Gratuito
FASCIA 4
VEDO 1
VEDO 2
VEDO 2
VEDO 3
VEDO 3
VEDO OLTRE
REMUNERATO
ZERO SPESE
REMUNERATO
ZERO SPESE
REMUNERATO
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
FASCIA 1
VEDO START1
FASCIA 2
FASCIA 3
FASCIA 4
VEDO 1
VEDO 2
VEDO 2
VEDO 3
VEDO 3
VEDO OLTRE
REMUNERATO
ZERO SPESE
REMUNERATO
ZERO SPESE
REMUNERATO
Euribor
+ 3,00%
Euribor
+ 4,00%
Euribor
+ 3,00%
Euribor
+ 3,00%
Euribor
+ 2,00%
Euribor
+ 2,00%
Euribor
+ 1,00%
Euribor
+ 5,00%
Euribor
+ 6,00%
Euribor
+ 5,00%
Euribor
+ 5,00%
Euribor
+ 4,00%
Euribor
+ 4,00%
Euribor
+ 3,00%
0,50%
1,00%
0,50%
0,50%
0,25%
0,25%
0,00%
0,75%
1,00%
0,75%
0,75%
0,25%
0,25%
0,00%
* (I fidi convenzionati per accredito stipendio non sono cumulabili con altri affidamenti in conto corrente)
CARTA BANCOMAT
FASCIA 1
VEDO START1
Rilascio / riemissione
Canone annuo
Spese per singola
operazione di prelievo
su ATM Italia e U.M.E
Spese per singola
operazione di prelievo
su ATM di paesi non
appartenenti all’U.M.E
Spese per singola
operazione di
PagoBancomat e
Fastpay Italia
FASCIA 2
FASCIA 3
FASCIA 4
VEDO 1
VEDO 2
VEDO 2
VEDO 3
VEDO 3
VEDO OLTRE
REMUNERATO
ZERO SPESE
REMUNERATO
ZERO SPESE
REMUNERATO
Gratuito
� 5,00%
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
� 5,00%
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
� 3,00%
� 3,00%
� 3,00%
� 3,00%
� 3,00%
� 3,00%
� 3,00%
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
segue >
Foglio informativo
� 2,00
� 2,00
� 2,00
� 2,00
� 2,00
� 2,00
� 2,00
Spese per singola
operazione di
pagamento beni o
servizi tramite POS di
esercenti di paesi non
appartenenti all’U.M.E
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Spese per singola
operazione di blocco
della carta
Data
Data
Data
Data
Data
Data
Data
Valuta su prelevamenti
4
4
4
4
4
4
4
effettuati con Bancomat operazione operazione operazione operazione operazione operazione operazione
Data
Data
Data
Data
Data
Data
Data
Valuta su pagamenti
operazione4 operazione4 operazione4 operazione4 operazione4 operazione4 operazione4
effettuati con
PagoBancomat/POS
CARTASÌ*
FASCIA 1
VEDO START1
Carta CLASSIC
Spese per rilascio
e canone 1° anno
Canone annuo
dal 2° anno
Spese per
rilascio/rinnovo
carta familiare
e/o aggiuntiva
1° anno e successivi
Carta ORO
Spese per rilascio
e canone 1° anno
Canone annuo
dal 2° anno
Spese per
rilascio/rinnovo
carta familiare
1° anno e successivi
Spese per
rilascio/rinnovo
carta aggiuntiva
1° anno e successivi
Carta CLASSIC e ORO
Spese per operazioni
di anticipo contante
Spese per invio
estratto conto
Spese per ogni
rifornimento
di carburante
effettuato in Italia
FASCIA 2
Versione 1 ottobre 2007
FASCIA 4
VEDO 2
VEDO 2
VEDO 3
VEDO 3
REMUNERATO
ZERO SPESE
REMUNERATO
ZERO SPESE
REMUNERATO
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
� 25,00
� 25,00
� 25,00
� 25,00
� 15,00
� 25,00
� 15,00
� 25,00
� 25,00
� 25,00
� 25,00
� 25,00
� 25,00
� 15,00
� 50,00
� 50,00
� 50,00
� 50,00
� 50,00
� 50,00
Gratuito
� 50,00
� 50,00
� 50,00
� 50,00
� 50,00
� 50,00
� 15,00
� 50,00
� 50,00
� 50,00
� 50,00
� 50,00
� 50,00
� 15,00
� 25,00
� 25,00
� 25,00
� 25,00
� 25,00
� 25,00
� 15,00
4% con un minimo di � 0,52 per operazioni effettuate in Euro
ed un minimo di � 5,16 per le operazioni in valuta estera
� 1,03
� 0,77
*(Per le voci non espressamente riportate si rimanda al Foglio Informativo CartaSì)
FASCIA 3
VEDO 1
VEDO OLTRE
BONIFICI ITALIA
FASCIA 1
VEDO START1
Tramite Internet
Verso nostra Banca
Verso altre banche
Spese per ordine di bonifico
con valuta antergata
Commissioni aggiuntive
per operazioni con
coordinate bancarie
incomplete o mancanti
Commissioni per bonifico
urgente
VALUTE APPLICATE:
Con indicazione valuta
beneficiario
Senza indicazione
valuta beneficiario
BONIFICI ESTERI
TRANSFRONTALIERI
Spese forfettarie per
operazione con
coordinate
bancarie complete
Spese forfettarie per
operazione con
coordinate bancarie
incomplete
Valuta su bonifici
Esteri Transfrontalieri
Spese per verifiche
e variazione dati
FASCIA 3
FASCIA 4
VEDO 2
VEDO 2
VEDO 3
VEDO 3
VEDO OLTRE
REMUNERATO
ZERO SPESE
REMUNERATO
ZERO SPESE
REMUNERATO
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
� 2,50
� 2,50
� 2,50
� 2,50
� 2,50
� 2,50
Gratuito
5 % annuo sull’ammontare del bonifico con un minimo di � 3,00
� 2,50
� 20,00
2 gg. lavorativi precedenti rispetto alla valuta del beneficiario
Data esecuzione bonifico
FASCIA 1
VEDO START1
FASCIA 2
FASCIA 3
FASCIA 4
VEDO 1
VEDO 2
VEDO 2
VEDO 3
VEDO 3
VEDO OLTRE
REMUNERATO
ZERO SPESE
REMUNERATO
ZERO SPESE
REMUNERATO
� 2,50
� 2,50
� 2,50
� 2,50
� 2,50
� 2,50
Gratuito
� 5,00
� 5,00
� 5,00
� 5,00
� 5,00
� 5,00
� 2,50
� 50,00
� 50,00
Data esecuzione del bonifico
� 50,00
BONIFICI ESTERI ALTRI
� 50,00
FASCIA 1
VEDO START1
Commissioni di
intervento
Spese per operazione
con oneri a carico
ordinante (OUR)
Spese per operazione
con oneri a carico
del beneficiario (BEN)
FASCIA 2
VEDO 1
� 50,00
� 50,00
� 50,00
FASCIA 2
FASCIA 3
FASCIA 4
VEDO 1
VEDO 2
VEDO 2
VEDO 3
VEDO 3
REMUNERATO
ZERO SPESE
REMUNERATO
ZERO SPESE
REMUNERATO
VEDO OLTRE
1 per 1.000 minimo � 2,50
� 25,00
� 25,00
� 25,00
� 25,00
� 25,00
� 25,00
� 25,00
� 10,00
� 10,00
� 10,00
� 10,00
� 10,00
� 10,00
� 10,00
segue >
Foglio informativo
BONIFICI ESTERI ALTRI
FASCIA 1
VEDO START1
Spese per operazione
con oneri a carico
di entrambi (SHA)6
Emissione C.V.S
(comunicazione
valutaria statistica)
Valuta su bonifici
esteri altri
Spese per verifiche
e variazione dati
FASCIA 2
FASCIA 3
VEDO 1
VEDO 2
VEDO 2
VEDO 3
VEDO 3
FASCIA 4
VEDO OLTRE
REMUNERATO
ZERO SPESE
REMUNERATO
ZERO SPESE
REMUNERATO
� 10,00
� 10,00
� 10,00
� 10,00
� 10,00
� 10,00
� 10,00
Gratuita
Gratuita
Gratuita
Gratuita
Gratuita
Gratuita
Gratuita
� 50,00
� 50,00
Data esecuzione bonifico
� 50,00
� 50,00
� 50,00
� 50,00
� 50,00
VALUTA E DISPONIBILITÀ SU VERSAMENTI DI ASSEGNI E CONTANTI EFFETTUATI PRESSO
SPORTELLI UNICREDIT BANCA
Contanti
Assegni nostra Banca
Assegni altra Banca
Assegni circolari
Vaglia
Misti (contanti + assegni)
VALUTA
1 gg. lavorativo
3 gg. lavorativi
3 gg. lavorativi
3 gg. lavorativi
3 gg. lavorativi
3 gg. lavorativi
DISPONIBILITÀ
0 gg. lavorativi
10 gg. lavorativi
10 gg. lavorativi
10 gg. lavorativi
10 gg. lavorativi
10 gg. lavorativi
VALUTA E DISPONIBILITÀ SU VERSAMENTI DI ASSEGNI E CONTANTI EFFETTUATI
PRESSO SPORTELLI DI BANCA BNL
Contanti
Assegni nostra Banca
Assegni altra Banca
Assegni circolari
Vaglia
VALUTA
1 gg. lavorativi
3 gg. lavorativi
3 gg. lavorativi
3 gg. lavorativi
3 gg. lavorativi
DISPONIBILITÀ
0 gg. lavorativi
10 gg. lavorativi
10 gg. lavorativi
10 gg. lavorativi
10 gg. lavorativi
VALUTA SU PRELEVAMENTI A MEZZO ASSEGNI
Assegni nostra Banca allo sportello
Assegni nostra Banca a mezzo stanza
10 Versione 1 ottobre 2007
Data assegno
Data assegno
ASSEGNI ESTERI
Accredito assegni Euro pagabili su banche italiane
Accredito assegni USD pagabili su banche USA
Accredito assegni altri Europa
Accredito assegni esteri extra Europa
Commissioni per accredito assegni
Spese postali su incasso di assegni fino a € 12.500,00
o controvalore
Salvo buon fine
Salvo buon fine
Al dopo incasso
Al dopo incasso
1 per mille minimo € 2,50
€ 5,16
Spese postali su incasso a mezzo corriere di assegni oltre € 12.500
o controvalore
€ 25,00
C ONDIZIONI RELATIVE AL DEPOSITO TITOLI
SPESA DI CUSTODIA
E AMMINISTRAZIONE
Diritti di custodia
e amministrazione
titoli Italia
Diritti di custodia
e amministrazione
titoli Esteri
Spese per invio estratto
conto titoli semestrale
COMMISSIONI DI
NEGOZIAZIONE SU
STRUMENTI FINANZIARI
Titoli di stato ed
obbligazioni Italia8
Titoli di stato ed
obbligazioni Estere8
FASCIA 1
VEDO START1
FASCIA 2
FASCIA 3
FASCIA 4
VEDO 1
VEDO 2
VEDO 2
VEDO 3
VEDO 3
VEDO OLTRE
REMUNERATO
ZERO SPESE
REMUNERATO
ZERO SPESE
REMUNERATO
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
FASCIA 1
VEDO START1
FASCIA 2
FASCIA 3
FASCIA 4
VEDO 1
VEDO 2
VEDO 2
VEDO 3
VEDO 3
VEDO OLTRE
REMUNERATO
ZERO SPESE
REMUNERATO
ZERO SPESE
REMUNERATO
0,40 %
Minimo
� 6,00
0,50 %
Minimo
� 6,00
0,40 %
Minimo
� 6,00
0,50 %
Minimo
� 6,00
0,30 %
Minimo
� 6,00
0,40 %
Minimo
� 6,00
0,20 %
Minimo
� 6,00
0,40 %
Minimo
� 10,00
0,50 %
Minimo
� 10,00
0,40 %
Minimo
� 10,00
0,50 %
Minimo
� 10,00
0,30 %
Minimo
� 10,00
0,40 %
Minimo
� 10,00
0,20 %
Minimo
� 10,00
segue >
Foglio informativo 11
COMMISSIONI DI
NEGOZIAZIONE SU
STRUMENTI FINANZIARI
Azioni Italia9
FASCIA 1
FASCIA 2
FASCIA 3
FASCIA 4
VEDO 1
VEDO 2
VEDO 2
VEDO 3
VEDO 3
REMUNERATO
ZERO SPESE
REMUNERATO
ZERO SPESE
REMUNERATO
0,40 %
Minimo
� 10,00
0,50 %
Minimo
� 10,00
0,40 %
Minimo
� 10,00
0,50 %
Minimo
� 10,00
0,30 %
Minimo
� 10,00
0,40 %
Minimo
� 10,00
0,20 %
Minimo
� 10,00
Azioni Estere
0,50 %
Minimo
� 6,00
0,50 %
Minimo
� 6,00
0,50 %
Minimo
� 6,00
0,50 %
Minimo
� 6,00
0,40 %
Minimo
� 6,00
0,50 %
Minimo
� 6,00
0,30 %
Minimo
� 6,00
Spese fisse titoli
azionari Esteri
� 30,00
� 30,00
� 30,00
� 30,00
� 30,00
� 30,00
� 30,00
COMMISSIONI DI
NEGOZIAZIONE E
SOTTOSCRIZIONE BOT
Negoziazione BOT 8
VEDO START1
FASCIA 1
FASCIA 2
FASCIA 3
FASCIA 4
VEDO 1
VEDO 2
VEDO 2
VEDO 3
VEDO 3
REMUNERATO
ZERO SPESE
REMUNERATO
ZERO SPESE
REMUNERATO
0,20 %
Minimo
� 6,00
0,20 %
Minimo
� 6,00
0,20 %
Minimo
� 6,00
0,20 %
Minimo
� 6,00
0,20 %
Minimo
� 6,00
0,20 %
Minimo
� 6,00
0,20 %
Minimo
� 6,00
Sottoscrizione BOT
sino a 80 giorni
0,05 %
Minimo
� 6,00
0,05 %
Minimo
� 6,00
0,05 %
Minimo
� 6,00
0,05 %
Minimo
� 6,00
0,05 %
Minimo
� 6,00
0,05 %
Minimo
� 6,00
0,05 %
Minimo
� 6,00
Sottoscrizione BOT
da 81 a 170 giorni
0,10 %
Minimo
� 6,00
0,10 %
Minimo
� 6,00
0,10 %
Minimo
� 6,00
0,10 %
Minimo
� 6,00
0,10 %
Minimo
� 6,00
0,10 %
Minimo
� 6,00
0,10 %
Minimo
� 6,00
Sottoscrizione BOT
da 171 a 330 giorni
0,20 %
Minimo
� 6,00
0,20 %
Minimo
� 6,00
0,20 %
Minimo
� 6,00
0,20 %
Minimo
� 6,00
0,20 %
Minimo
� 6,00
0,20 %
Minimo
� 6,00
0,20 %
Minimo
� 6,00
Sottoscrizione BOT
oltre 331 giorni
0,30 %
Minimo
� 6,00
0,30 %
Minimo
� 6,00
0,30 %
Minimo
� 6,00
0,30 %
Minimo
� 6,00
0,30 %
Minimo
� 6,00
0,30 %
Minimo
� 6,00
0,30 %
Minimo
� 6,00
SPESE E
COMMISSIONI VARIE
Spese per ineseguito
per ordine10
Commissioni per
trasferimento titoli
Spese per chiusura
deposito titoli
Spese per accredito
dividendi e cedole
Spese per consegna
titoli allo sportello
Spese per rimborso
titoli estratti o scaduti
Spese per richieste
cambio depositario
12 Versione 1 ottobre 2007
VEDO START1
VEDO OLTRE
FASCIA 1
VEDO START1
FASCIA 2
FASCIA 3
VEDO 1
VEDO 2
VEDO 2
VEDO 3
VEDO 3
VEDO OLTRE
FASCIA 4
VEDO OLTRE
REMUNERATO
ZERO SPESE
REMUNERATO
ZERO SPESE
REMUNERATO
� 5,00
� 5,00
� 5,00
� 5,00
� 5,00
� 5,00
� 5,00
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
� 35,00
� 35,00
� 35,00
� 35,00
� 35,00
� 35,00
� 35,00
Imposta di bollo annuale su estratto conto corrente e deposito titoli
Nella misura
pro tempore vigente
Spese invio postale singole contabili (su richiesta)
Spese invio fax conferma operazione (su richiesta)
Spese invio estratto conto corrente mensile/trimestrale (su richiesta)
Spese invio estratto conto titoli mensile/trimestrale (su richiesta)
Spese per variazione condizioni
Spese per copie documenti contabili
Spese postali corriere veloce
Spese pagamento conto corrente postale
Spese per rilascio libretto assegni
Spese pagamento utenze domiciliate
Spese per invio valori richiesti direttamente dal cliente:
- a mezzo assicurata
- a mezzo corriere
- a mezzo corriere veloce
Spese per cambio valuta
€ 1,00
€ 2,00
€ 1,55
€ 1,55
Gratuito
€ 5,00
€ 10,00
€ 3,00
Gratuito
Gratuito
€ 6,00
€ 10,00
€ 15,00
€ 4,00
Foglio informativo 13
POSIZIONE GLOBALE DEL CLIENTE INTESTATARIO DI C/C
Fasce
Minimo
Fascia 1
fino a
Fascia 2
Euro 10.000
Fascia 3
Euro 50.000
Fascia 4
oltre Euro 500.000
14 Versione 1 ottobre 2007
Massimo
Euro 9.999
Euro 49.999
Oltre Euro 499.999
Foglio informativo 15
16 Versione 1 ottobre 2007
Principali clausole contrattuali
n orme e condizioni generali
Art. 4, commi 5 e 8 (esecuzione degli incarichi conferiti dalla Clientela);
Comma 5 - La Banca non è responsabile dei disguidi, ritardi, inadempimenti che possano intervenire nell’esecuzione delle disposizioni di
cui sopra dovute a circostanze alla stessa non imputabili o comunque
a cause che la stessa non possa ragionevolmente prevedere e curare
quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, impedimenti od ostacoli
determinati da normative di legge e consuetudinarie vigenti nel luogo
di pagamento degli effetti, documenti ed assegni, siano essi stilati in
moneta del Paese od in valuta estera; o da atti di autorità nazionali, ovvero ritardi o cadute di linea dei sistemi di comunicazione, interruzioni,
sospensioni, guasti, malfunzionamenti o non funzionamento degli
impianti telefonici o elettronici, controversie sindacali, scioperi: pertanto, la Banca non sarà responsabile di ogni eventuale danno diretto
o indiretto derivante da una mancata esecuzione o non tempestiva
esecuzione degli incarichi dovuta alle suddette circostanze.
Comma 8 - La modifica di una disposizione già impartita alla Banca
non è ammessa: a tal fine, il Cliente deve richiedere la revoca della
disposizione che intende modificare e quindi impartire quella nuova.
Art. 9, commi 2, 4 e 5 (revoca, modifica e cessazione, dei poteri
di rappresentanza);
Comma 2 - Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle
persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime,
non saranno opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto
la relativa comunicazione inviata a mezzo di lettera raccomandata
oppure la stessa sia stata presentata allo sportello presso il quale è
intrattenuto il rapporto e siano trascorsi comunque 10 giorni; ciò
anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state rese di
pubblica ragione.
Comma 4 - Quando il rapporto è intestato a più persone, i soggetti
autorizzati a rappresentare i cointestatari devono essere nominati
per iscritto da tutti. La revoca delle facoltà di rappresentanza può
essere effettuata, in deroga all’art. 1726 cod. civ., anche da uno solo dei
cointestatari mentre la modifica delle facoltà deve essere fatta da tutti.
Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revoche, modifiche e
rinunce, vale quanto stabilito al secondo comma. Il cointestatario che
ha disposto la revoca è tenuto ad informarne gli altri cointestatari.
Comma 5 - Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando essa non ne
abbia avuto notizia legalmente certa. Ciò vale anche nel caso in cui il
rapporto sia intestato a più persone.
Art. 10 (Cointestazione del rapporto con facoltà di utilizzo disgiunto);
Quando il rapporto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni separatamente, le disposizioni relative al
rapporto medesimo, ivi compresa quella di recedere da uno o più rapporti con la Banca, possono essere effettuate da ciascun intestatario
separatamente con piena liberazione della Banca anche nei confronti
degli altri cointestatari.
Tale facoltà di disposizione separata può essere modificata o revocata
solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla Banca da tutti i
cointestatari mediante lettera raccomandata.
I cointestatari rispondono in solido fra loro nei confronti della Banca
per tutte le obbligazioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione,
anche per atto o fatto di un solo cointestatario, ed in particolare per le
obbligazioni derivanti da concessioni di fido.
La Banca dovrà comunque pretendere il concorso di tutti i cointestatari per dare esecuzione a disposizioni disgiunte dei cointestatari in tutti i
casi in cui da uno di essi le sia stata comunicata opposizione, mediante
lettera raccomandata.
Nell’ipotesi in cui la Banca riceva a firma di due o più cointestatari
separatamente, nell’ambito della facoltà riconosciuta e disciplinata
dal presente articolo, disposizioni aventi contenuto contrastante tra
loro, essa fornirà prontamente comunicazione a tutti i disponenti
dell’impossibilità di dar corso a tali disposizioni e dovrà pretendere
il concorso di tutti i cointestatari per ogni disposizione successiva.
Tale ipotesi quindi determina il venir meno della facoltà di utilizzo
disgiunto del rapporto.
Nel caso di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari del
rapporto, ciascuno degli altri cointestatari conserva il diritto di disporre
separatamente sul rapporto. Analogamente conserva tale diritto il
legale rappresentante dell’incapace (Legale Rappresentante).
Nel caso di morte di uno dei cointestatari il rapporto rimarrà valido
ed efficace nei confronti degli altri cointestatari e degli eredi del de
cuius. La Banca può dare esecuzione alle disposizioni impartite dagli
eredi del de cuius solo se questi abbiano dimostrato tale loro qualifica
mediante atto notorio (gli Eredi). Sino a tale momento, la Banca può
dare esecuzione alle disposizioni impartite dagli altri cointestatari,
anche disgiuntamente tra loro, nei limiti della quota complessiva
di patrimonio di loro spettanza, determinata ai sensi dell’art. 1101
cod. civ. Successivamente al momento in cui in cui gli Eredi abbiano
dimostrato la loro qualifica:
< gli Eredi stessi potranno esercitare tutti i diritti derivanti dal rapporto, e già spettanti al de cuius, disgiuntamente rispetto agli altri
cointestatari ma solo congiuntamente tra loro;
< gli altri cointestatari potranno esercitare tutti i diritti derivanti dal
rapporto disgiuntamente tra loro e anche rispetto agli Eredi.
Sia nel caso di incapacità, sia nel caso di morte, la Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari, degli eventuali Eredi e dell’eventuale Legale Rappresentante, quando da uno di essi le sia stata
comunicata opposizione con lettera raccomandata.
Art. 11 (diritto di pegno e ritenzione, cessioni di crediti e garanzie);
La Banca è investita del diritto di pegno e del diritto di ritenzione
sui titoli o valori di pertinenza del Cliente comunque detenuti dalla
Banca stessa o che pervengano ad essa successivamente, a garanzia
di qualunque suo credito - anche se non liquido ed esigibile ed anche
se assistito da altra garanzia reale o personale - già in essere o che dovesse sorgere verso il Cliente, rappresentato da saldo passivo di conto
corrente e/o dipendente da qualunque operazione bancaria, quale ad
esempio: finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli o su merci,
anticipi su crediti, sconto o negoziazione di titoli o documenti, rilascio
di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli e
cambi, operazioni di intermediazione o prestazioni di servizi. Il diritto
di pegno e di ritenzione sono esercitati sugli anzidetti titoli o valori o
loro parte per importi congruamente correlati ai crediti vantati dalla
Banca e comunque non superiori a due volte il predetto credito.
In particolare le cessioni di credito e le garanzie pignoratizie a qualsiasi
titolo fatte o costituite a favore della Banca stanno a garantire con
l’intero valore anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto,
pure se non liquido ed esigibile, della Banca medesima, verso la stessa
persona.
Art. 12 (diritto di compensazione ed operatività dei diritti
di compensazione e di garanzia nei confronti dei cointestatari);
Quando esistono tra la Banca ed il Cliente più rapporti o più conti di
qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti
presso dipendenze italiane ed estere della Banca medesima, ha luogo
in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto.
Al verificarsi di una delle ipotesi previste dall’art. 1186 cod. civ., o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale,
finanziaria o economica del Cliente, in modo tale da porre palesemente
in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca, a giudizio della
Banca stessa quest’ultima ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi
ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o
formalità, fermo restando che dell’intervenuta compensazione - contro
la cui attuazione non potrà in nessun caso eccepirsi la convenzione di
assegno - la Banca darà pronta comunicazione al Cliente.
Per consentire l’esercizio dei diritti di cui all’articolo 11 e per effettuare
la compensazione la Banca è altresì autorizzata irrevocabilmente
dal Cliente a richiedere a suo nome e per suo conto la liquidazione,
il riscatto o il rimborso di tutte le attività del Cliente, inclusi, a titolo
esemplificativo, titoli, gestioni di patrimoni mobiliari, quote di fondi
comuni d’investimento, certificati di deposito e polizze assicurative
presso la Banca, presso società del Gruppo Allianz Bank Financial
Advisors e presso altre società del Gruppo Allianz S.p.A.
Foglio informativo 17
Se il rapporto è intestato a più persone, la Banca ha facoltà di valersi
dei diritti di cui al primo comma ed all’art. 11, sino a concorrenza
dell’intero credito risultante, anche nei confronti di conti e di rapporti
di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari.
La facoltà di compensazione è esclusa nei rapporti in cui il Cliente riveste la qualità di consumatore ai sensi dell’art. 1469-bis, cod. civ.
Art. 13 (Solidarietà e indivisibilità delle obbligazioni assunte
dalla Clientela ed imputazione dei pagamenti);
Tutte le obbligazioni del Cliente verso la Banca, ed in particolare quelle
derivanti da concessioni di fido, si intendono assunte - pure in caso
di cointestazione - in via solidale e indivisibile anche per gli eventuali
aventi causa a qualsiasi titolo dal Cliente stesso.
Qualora sussistano più rapporti di debito verso la Banca, il Cliente ha
diritto di dichiarare - ai sensi e per gli effetti dell’art. 1193, comma
1°, cod. civ. - nel momento del pagamento quale debito intende
soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, la Banca può imputare
- in deroga all’art. 1193, comma 2°, cod. civ. - i pagamenti effettuati
dal Cliente, o le somme comunque incassate da terzi, ad estinzione
o decurtazione di una o più delle obbligazioni assunte dal Cliente
medesimo dandone comunicazione a quest’ultimo.
Art. 14 (determinazione e modifica delle condizioni);
1. Le condizioni applicate ai rapporti posti in essere con il Cliente
sono indicate nel foglio informativo e riferite ai rispettivi rapporti. Per
i servizi prestati da altri soggetti, sulla base di apposite convenzioni,
saranno applicate le condizioni di volta in volta rese note. Dette condizioni potranno differire da quelle previste per analoghi servizi prestati
direttamente dalla banca.
2. La Banca si riserva la facoltà di modificare, qualora sussista un giustificato motivo, i tassi, i prezzi ed ogni altra condizione del presente
contratto, nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 11 8 del Decreto
Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario) vigente
e delle relative disposizioni di attuazione. La modifica sarà comunicata
in forma scritta con preavviso minimo di trenta giorni.
3. Ai fini di cui sopra il Cliente prende atto e accetta che, a titolo
meramente esemplificativo e non esaustivo, costituiscono ipotesi
di giustificato motivo le seguenti fattispecie: modifiche legislative
e/o regolamentari, disposizioni di organi giudiziari, amministrativi o
di vigilanza, variazioni generalizzate dei tassi conseguenti a decisioni
di politica monetaria, di parametri economico-finanziari rilevanti
(Euribor, Libor, IRS) o di altre condizioni finanziarie di mercato, mutamenti dei processi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale
della Banca incidenti in maniera rilevante sulle dinamiche dei costi,
ragioni di sicurezza o di maggiore efficienza, altre opportunità tecniche e operative, mutamenti relativi al grado di solvibilità ed affidabilità
finanziaria del Cliente.
4. Nel caso di modifica unilaterale delle condizioni di contratto ai sensi
dei commi che precedono, il Cliente ha diritto di recedere dal medesimo contratto entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della relativa
comunicazione, senza spese e con l’applicazione, in sede di liquidazione del rapporto, delle condizioni precedentemente praticate. Qualora
il Cliente non abbia comunicato alla Banca il proprio recesso entro il
termine predetto e nelle forme previste dal contratto, le modifiche
si intenderanno approvate dal Cliente medesimo, con la decorrenza
indicata nella citata comunicazione.
5. Nel caso in cui il tasso o le altre condizioni siano determinate con
riferimento a specifici parametri oggettivi prescelti dalle parti (es.
Euribor), non costituiscono modifica delle condizioni le variazioni
conseguenti al diverso valore di tali parametri; queste ultime sono,
pertanto, automaticamente applicate al rapporto e sono indicate al
Cliente nell’ambito delle ordinarie comunicazioni periodiche previste
dalla normativa tempo per tempo vigente.
Art. 15 (Efficacia probatoria delle scritture e delle registrazioni);
La Banca e il Cliente si danno reciprocamente atto del fatto che, in
relazione alla natura di ciascun rapporto, la prova delle operazioni
eseguite, nonché di ogni disposizione impartita o comunicazione effettuata, sarà validamente fornita, a seconda dei casi, per mezzo delle
scritture contabili della Banca e altresì per mezzo delle registrazioni
effettuate su supporto informatico duraturo, su nastro magnetico o su
altro supporto equivalente.
Art. 16 (recesso);
Salvo diverso accordo, i rapporti regolati dalle presenti norme si intendono a tempo indeterminato, fermo restando quanto disposto per
l’ipotesi di apertura di credito o di sovvenzione.
Ad ognuna delle parti è sempre riservato il diritto di recedere da tutti
o da singoli rapporti e/o servizi, in qualsiasi momento, con il preavviso
di quindici giorni da inviarsi mediante raccomandata A/R. Il recesso
potrà essere esercitato senza preavviso qualora sussista un giustificato
motivo: in tal caso dovrà essere data immediata comunicazione alla
controparte, mediante lettera raccomandata a.r.
Ai fini di cui sopra, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo,
costituiscono giustificato motivo, tra l’altro, i mutamenti di elementi
inerenti la meritevolezza del credito, le variazioni generalizzate dei
tassi di interesse e delle condizioni di mercato, nonché i mutamenti
della disciplina civilistica e fiscale relativa ai rapporti regolati dalle
presenti condizioni.
Art. 17 (Spese e oneri fiscali);
Le spese e gli oneri fiscali, che la Banca dovesse sostenere in relazione
ai rapporti posti in essere con il Cliente, sono a carico dello stesso.
La Banca è autorizzata ad addebitare sul conto corrente oltre alle
spese e agli oneri contemplati nel comma precedente, tutti gli oneri a
carico del Cliente ed inerenti ad ogni singolo rapporto ovvero ai servizi
richiesti alla Banca.
Art. 18 (legge applicabile e foro competente)
I rapporti con la Clientela sono regolati, salvo accordi specifici, dalla
legge italiana.
Salvo diverso accordo, per ogni controversia che possa sorgere tra il
Cliente e la Banca in dipendenza dei rapporti regolati dalle presenti
norme e di ogni altro rapporto di qualsiasi natura, il foro competente
per le azioni per cui la Banca è convenuta è esclusivamente quello di
Milano. La disposizione non si applica qualora il Cliente sia un consumatore ai sensi dell’art. 1469-bis Codice Civile.
norme che regolano i Conti Correnti di Corrispondenza
e i Servizi connessi
Art. 2 (addebito in conto di assegni e cambiali);
Il Cliente autorizza la Banca ad addebitare sul suo conto assegni o
cambiali da lui tratti o emessi, ancorché recanti firme di girata illeggibili, incomplete o comunque non conformi ai requisiti di cui all’art. 11
della Legge Assegni e dell’art. 8 della Legge Cambiaria.
dempimento di tale obbligo, qualora la disposizione impartita comporti
per la Banca pagamenti per cassa, la stessa non è tenuta a darvi corso.
Pertanto, ove il beneficiario della disposizione non accetti modalità di
pagamento alternative, la Banca rifiuterà l’esecuzione della predetta disposizione, restando a carico del Cliente ogni connessa conseguenza.
Art. 8, comma 2 (non apposizione della clausola effettivo);
Il Cliente si obbliga a non apporre la clausola “effettivo” di cui all’art.
1279 cod. civ. sulle disposizioni impartite in valuta estera. In caso di ina-
Art. 11, commi 2 e 4 (approvazione dell’estratto conto);
Comma 2 - Salvo quanto previsto al successivo comma 3, trascorsi
60 giorni dalla data di ricevimento degli estratti conto senza che sia
18 Versione 1 ottobre 2007
pervenuto alla Banca un reclamo specifico scritto, mediante lettera
raccomandata a.r., gli estratti conto si intenderanno senz’altro approvati dal Cliente.
Comma 4 - Salvo quanto disposto in precedenza ai commi 2 e 3, gli
eventuali reclami in merito alle operazioni effettuate dalla Banca per
conto del Cliente dovranno essere fatti da questi dal momento in cui
sia in possesso della comunicazione di esecuzione, per lettera raccomandata. Trascorsi 15 giorni dal ricevimento della comunicazione,
l’operato della Banca si intenderà approvato.
Art. 12 (compensazione e pagamento di assegni); Art. 13 (recesso)
Qualora la Banca si avvalga della compensazione di legge di cui
all’art. 12, della Sezione I “Norme e Condizioni Generali relative al
rapporto Banca-Cliente”, essa non è tenuta a pagare gli assegni tratti
o presentati con data posteriore alla stessa, nei limiti in cui, per effetto
dell’intervenuta compensazione, sia venuta meno la provvista.
Qualora la Banca operi la compensazione per crediti non liquidi ed
esigibili, prevista dall’art. 12, della Sezione I “Norme e Condizioni Generali relative al rapporto Banca/Cliente”, essa non è tenuta a pagare
- nei limiti in cui sia venuta meno la provvista - gli assegni tratti o
presentati con data posteriore al ricevimento da parte del Cliente della
comunicazione dell’intervenuta compensazione.
Nei casi previsti dai commi precedenti, il Cliente è tenuto a costituire
immediatamente i fondi necessari per il pagamento degli assegni
tratti con data anteriore all’intervenuta compensazione, dei quali non
sia ancora spirato il termine di presentazione, sul conto o sui conti a
debito dei quali la compensazione medesima si è verificata e nei limiti
in cui quest’ultima abbia fatto venir meno la disponibilità.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di
conti intestati a più persone.
n orme CHE REGOLANO GLI AFFIDAMENTI IN CONTO CORRENTE
Art. 3 (recesso);
Fermo quanto previsto dall’ art. 16 della Sezione I “Norme e Condizioni
Generali relative al rapporto Banca/Cliente”la Banca ha la facoltà di
recedere in qualsiasi momento dall’apertura di credito, ancorché
concessa a tempo determinato, nonché di ridurla o di sospenderla.
Il Cliente dovrà provvedere al pagamento di quanto dovuto entro
quindici giorni dalla relativa comunicazione.
Anche il Cliente ha facoltà di recedere con effetto di chiusura dell’operazione mediante pagamento di quanto dovuto.
In ogni caso il recesso ha l’effetto di sospendere immediatamente
l’utilizzo del credito concesso.
Le eventuali disposizioni allo scoperto che la Banca ritenesse di
eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione del
recesso non comportano il ripristino dell’apertura di credito neppure
per l’importo delle disposizioni eseguite. L’eventuale scoperto consentito oltre il limite dell’apertura di credito non comporta l’aumento
di tale limite.
Le disposizioni del presente articolo si applicano ad ogni altro credito
o sovvenzione contrattualmente prevista, comunque e sotto qualsiasi
forma concessi dalla Banca al Cliente.
Art. 4 (recesso, compensazione e pagamento di assegni)
In caso di recesso dall’apertura di credito da parte della Banca, il Cliente è tenuto a costituire senza dilazione i fondi necessari per il pagamento degli assegni tratti prima del ricevimento della comunicazione
di recesso, dei quali non sia decorso il termine di presentazione.
Nel caso di cui al comma precedente, la compensazione per crediti
non liquidi ed esigibili prevista dall’art. 12, della Sezione I “Norme
e Condizioni Generali relative al rapporto Banca/Cliente si intende
operata al momento stesso della ricezione della comunicazione di
recesso da parte del Cliente.
Le disposizioni di cui all’art. 12 della Sezione II (“Norme che regolano
i Conti Correnti di Corrispondenza e i Servizi connessi”) si applicano
anche nel caso di recesso dall’apertura di credito.
n orme SUL SERVIZIO DI DEPOSITO A CUSTODIA E/O AMMINISTRAZIONE
DI TITOLI E STRUMENTI FINANZIARI
Art. 5 (vendita dei titoli in caso di inadempimento del depositante);
Se il Cliente non adempie puntualmente ed interamente alle sue obbligazioni, di cui all’articolo precedente, la Banca lo diffida a mezzo di
lettera raccomandata a pagare entro il termine di 15 giorni decorrente
dalla ricezione della predetta comunicazione.
Se il Cliente rimane in mora, la Banca può valersi dei diritti ad essa
spettanti ai sensi degli artt. 2761, commi 3 e 4 e 2756, commi 2 e 3,
cod. civ., realizzando direttamente o a mezzo di altro intermediario
abilitato un quantitativo dei titoli depositati congruamente correlato al
credito vantato dalla Banca stessa.
Prima di realizzare i titoli, la Banca avverte il Cliente con lettera raccomandata del suo proposito, accordandogli un ulteriore termine di
10 giorni.
La Banca si soddisfa sul ricavo netto della vendita e tiene il residuo a
disposizione del Cliente.
Se la Banca ha fatto vendere solo parte dei titoli, tiene in deposito gli
altri alle stesse condizioni.
Art. 7 (recesso);
Si applica l’art. 16 della Sezione I “Norme e Condizioni Generali relative
al rapporto Banca/Cliente”.
Le parti convengono che qualora sul predetto rapporto, per il quale
una delle parti ha manifestato la volontà di recedere, vi siano titoli o
strumenti finanziari ancora in deposito, la banca, decorsi i predetti
10 giorni senza che le siano pervenute idonee istruzioni in merito al
loro trasferimento o alla loro vendita, potrà depositarli su un conto
transitorio curandone unicamente la custodia e senza più svolgere
l’attività di amministrazione.
Art. 9 (Cointestazione del rapporto con facoltà di utilizzo disgiunto);
Fermo quanto previsto dall’articolo 10 della Sezione I “Norme e Condizioni Generali relative al rapporto Banca/Cliente”, quando il deposito
è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere
operazioni anche separatamente a firma disgiunta, , ciascuno degli
altri cointestatari è autorizzato in nome e per conto di ciascun altro
cointestatario del rapporto a vendere i titoli nominativi, anche azionari,
intestatati ad uno solo dei titolari del rapporto; comprare titoli nominativi, anche azionari, facendoli intestare ad un altro dei cointestatari
del rapporto; trasferire i titoli nominativi, anche azionari, intestati ad
uno solo dei titolari del rapporto, apponendo sugli stessi le relative
girate o conferendo alla Banca il relativo mandato anche a favore dei
terzi o della Banca; dare in riporto i titoli, estinguere i riporti in essere;
utilizzare comunque i titoli nominativi, anche azionari, intestati ad uno
solo dei titolari del rapporto ed in particolare a dare le conferme per
l’esecuzione delle operazioni non adeguate e le autorizzazioni per le
operazioni in conflitto d’interesse. Si intende che la firma del presente
Foglio informativo 19
atto da parte di ciascun cointestatario assume anche valore ed efficacia di procura a favore disgiuntamente degli altri cointestatari, per la
realizzazione di quanto sopra previsto.
Art. 11 (subdeposito dei titoli cartacei presso società di gestione
accentrata);
La Banca è autorizzata a subdepositare i titoli cartacei presso una delle
società di gestione accentrata ai sensi e per gli effetti dell’art. 80 e ss.
Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e normativa di attuazione.
In relazione ai suddetti titoli subdepositati, il Cliente prende atto che
può disporre in tutto o in parte dei diritti inerenti ai medesimi titoli a
favore di altri depositanti ovvero chiedere la consegna di un corrispondente quantitativo di titoli della stessa specie di quelli subdepositati,
tramite la Banca depositaria-aderente e secondo le modalità indicate
nelle norme contenute nel regolamento dei servizi della società di
gestione accentrata .
Art. 12 (subdeposito dei titoli al portatore presso altri enti);
La Banca è altresì autorizzata a subdepositare i titoli al portatore anche
presso organismi diversi dalle società di gestione accentrata, a cui sia
consentita comunque la custodia e l’amministrazione accentrata; detti
organismi a loro volta, per particolari esigenze, possono affidarne la
materiale custodia a terzi.
Qualora i titoli di cui al comma precedente presentino caratteristiche
di fungibilità o quando altrimenti possibile - ferma restando la responsabilità del Cliente in ordine alla regolarità dei titoli - la Banca è anche
autorizzata a procedere al loro raggruppamento ovvero a consentirne
il raggruppamento da parte dei predetti organismi ed il Cliente accetta
di ricevere in restituzione altrettanti titoli della stessa specie e qualità.
Resta comunque inteso che, anche relativamente ai titoli subdepositati ai sensi di questo articolo, la Banca rimane responsabile nei confronti
del Cliente a norma del presente contratto.
Art. 13 (subdeposito di titoli emessi o circolanti all’estero)
Per i titoli emessi o circolanti all’estero la Banca è autorizzata a farsi
sostituire - nell’esecuzione delle operazioni di cui all’art. 3 - da società
estere subdepositarie a tal fine abilitate, depositando conseguentemente i titoli presso le stesse. Il servizio si svolge secondo le modalità
indicate nelle norme contenute nel regolamento di dette società estere subdepositarie.
n orme CHE REGOLANO IL SERVIZIO DI BANCA DIRETTA
Art. 3 (Obblighi di custodia);
Il Cliente si impegna a custodire con ogni cura il Codice Utente, Numero Personale e la Parola Chiave ed è responsabile della loro custodia e
del loro corretto utilizzo. Egli risponde del loro indebito uso, da chiunque operato, anche se in conseguenza di smarrimento o furto.
La Banca non potrà essere ritenuta responsabile del loro utilizzo fraudolento sinché il Cliente non le abbia comunicato il loro smarrimento
o furto mediante lettera raccomandata e la Banca non abbia potuto
di conseguenza provvedere al blocco dell’operatività, comunque non
oltre un giorno lavorativo dalla ricezione.
Art. 4, comma 2 (Riconoscimento della validità degli addebiti);
Il Cliente riconosce fin d’ora validi gli addebiti e gli accrediti operati
dalla Banca in conseguenza del Servizio.
Art. 5 (Autorizzazione alla registrazione);
Durante lo svolgimento del Servizio, la Banca provvede a effettuare, in
via continuativa la registrazione di tutte le conversazioni telefoniche
intercorse con i Clienti. Il Cliente autorizza sin d’ora la Banca ad effettuare tali registrazioni in via continuativa senza ulteriore preavviso.
Analogamente il Cliente autorizza la Banca ad effettuare tutte le registrazioni degli ordini o delle comunicazioni effettuate tramite sistemi
telematici diversi.
Tenuto conto della natura del Servizio, la prova delle operazioni
eseguite, nonché di ogni comunicazione effettuata tramite i sistemi
telematici o telefonici sarà validamente fornita per mezzo delle
scritture contabili, delle registrazioni fonografiche e delle registrazioni
dei dati informatici effettuate su supporto informatico o altro tipo
analogo di supporto.
Tali registrazioni, unitamente alle scritture contabili, che possono
formarsi anche attraverso il passaggio elettronico degli impulsi effettuato dal Cliente, fanno piena prova circa il ricevimento e il contenuto
degli ordini.
Art. 6 (Cointestazione);
Fermo quanto previsto dall’art. 10 della Sezione I “Norme e Condizioni
Generali relative al rapporto Banca/Cliente”, il Servizio potrà essere
applicato ai rapporti cointestati con il consenso scritto anche di uno
solo dei cointestatari, espresso mediante sottoscrizione del presente
contratto. In caso di cointestazione le operazioni svolte tramite il servizio si intendono sempre e comunque effettuate in modo disgiunto
dai singoli intestatari, quali creditori e debitori solidali ai sensi di legge
con piena liberazione della Banca per le operazioni svolte da ciascuno
di essi, così come previsto nelle Norme e Condizioni Generali relative
20 Versione 1 ottobre 2007
al rapporto Banca/Cliente e di quelle speciali che regolano ciascun
singolo servizio.
Art. 8 (Cause di esclusione della responsabilità - Cause di forza
maggiore);
Il Cliente è tenuto a seguire le istruzioni fornite dalla Banca per
l’utilizzo del Servizio, restando in ogni caso responsabile dei danni di
qualsiasi genere, diretti e indiretti, derivanti alla Banca medesima e/o
a terzi dall’inosservanza di dette istruzioni.
È esclusa la responsabilità della Banca per gli eventuali danni e/o
pregiudizi che derivassero al Cliente da eventuali interruzioni o sospensioni del Servizio per malfunzionamenti delle apparecchiature
e/o degli strumenti di collegamento di cui all’art. 1, e/o delle relative
reti di comunicazione (per esempio del servizio telefonico, postale o di
erogazione dell’energia elettrica) ovvero per serrate o scioperi, anche
del personale della Banca o società di cui la stessa si avvale, ovunque
verificatisi; per impedimenti od ostacoli determinati da disposizioni di
legge o da atti di autorità nazionali o estere; per provvedimenti o atti di
natura giudiziaria o fatti di terzi, e comunque per qualsiasi altra causa
non imputabili alla Banca.
La Banca ha la facoltà di sospendere, anche solo parzialmente, o
interrompere il Servizio in qualsiasi momento per ragioni connesse
all’efficienza e sicurezza del Servizio medesimo, nonché di sospendere
il Servizio nei confronti di i singoli Clienti.
Art. 10 (Libretti assegni);
Qualora il Cliente chieda mediante il canale telefonico o mediante il
canale telematico, e la Banca lo consenta, il rilascio e la spedizione a
mezzo posta e a proprio rischio di libretti di assegni bancari, gli verrà
ogni volta chiesto di dichiarare di non essere interdetto dall’emissione
di assegni bancari come previsto dall’art. 124 della Legge sull’assegno
e successive integrazioni e modificazioni. In tal caso tale dichiarazione
verrà registrata e dovrà essere sottoscritta utilizzando la parola chiave
attribuita unicamente dalla Banca al Cliente stesso. Il Cliente riconosce
a tale sottoscrizione valore di vera e valida dichiarazione di propria
responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 124 della sopra
citata Legge sull’assegno.
Art. 11 (Termini di esecuzione)
Le comunicazioni e le disposizioni del Cliente alla Banca saranno
eseguite, salvo diversa pattuizione, trascorso il termine massimo di
5 giorni lavorativi.
La Banca ha facoltà di assumere o meno le disposizioni conferite dal Cliente e, in caso negativo, ne darà tempestiva comunicazione all’interessato.
n orme CHE REGOLANO L’USO DELLA CARTA BANCOMAT
Art. 3, comma 4 (Revoca o perdita dei poteri di rappresentanza);
La revoca ovvero la perdita dell’autorizzazione ad operare di cui ai
precedenti commi sono opponibili alla Banca a decorrere dalle ore
24,00 del giorno lavorativo successivo alla ricezione della segnalazione effettuata alla Banca mediante telefonata al Numero Verde
Allianz Bank Financial Advisors (per i Clienti di Banca Diretta), lettera
raccomandata, telegramma o fax, salvi i casi di forza maggiore, ivi
compreso lo sciopero, riguardanti la Banca e i suoi corrispondenti
anche non Bancari.
Art. 4 (Responsabilità per custodia della carta e del P.I.N.);
Il cliente è tenuto a custodire con ogni cura la Carta ed il P.I.N.;
quest’ultimo, in particolare, deve restare segreto e non deve essere
riportato sulla Carta né conservato insieme ad essa. Fermo restando
quanto previsto al successivo art. 5, il cliente è responsabile di ogni
conseguenza dannosa che possa derivare dall’abuso o dall’uso illecito
della Carta e del P.I.N.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 5, comma 1, in caso di smarrimento o sottrazione della Carta e/o del P.I.N. il cliente è responsabile
per le perdite derivanti da eventuali prelievi fraudolenti - nel limite
di 160 Euro per prelievo e fatti salvi i casi di dolo o colpa grave - fino
al momento in cui risulti opponibile alla Banca la segnalazione di
smarrimento o sottrazione della Carta e/o del P.I.N. medesimi, ai sensi
dell’art. 5, comma 5.
In caso di danneggiamento o deterioramento della Carta, il cliente è
tenuto a non effettuare ulteriori operazioni ed a consegnare la Carta
alla Banca nello stato in cui si trova.
Art. 5 comma 5 (Opponibilità della denuncia di smarrimento
o di sottrazione);
La segnalazione di smarrimento o sottrazione è opponibile alla Banca
a decorrere dalle ore 24,00 del giorno lavorativo successivo alla ricezione della segnalazione effettuata alla Banca mediante telefonata al
Numero Verde Allianz Bank Financial Advisors (per i Clienti di Banca
Diretta), lettera raccomandata, telegramma o fax, salvo i casi di forza
maggiore, ivi compreso lo sciopero, riguardanti la Banca o i suoi corrispondenti anche non Bancari.
Art. 6, comma 2 (Facoltà di modificare, sospendere o abolire i Servizi);
La Banca si riserva la facoltà di modificare l’ubicazione delle apparecchiature di cui all’art. 1, comma 3, sospendere o abolire i Servizi in
qualsiasi momento, in relazione ad eventi connessi all’efficienza ed
alla sicurezza dei Servizi medesimi.
Art. 8 (Facoltà di recesso della Banca o di temporaneo divieto
di utilizzo della Carta);
La Banca si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi
momento con preavviso di almeno 1 giorno, dandone comunicazione
scritta al cliente, il quale è tenuto a restituire immediatamente la Carta, nonché ogni altro materiale in precedenza consegnato.
Qualora ricorra un giustificato motivo ai sensi dell’art. 1469-bis,
comma 4, cod. civ., la Banca ha facoltà di recedere dal contratto senza
preavviso, dandone immediata comunicazione al cliente. Analoga
facoltà è riconosciuta alla Banca al fine di tutelare il buon funzionamento e di garantire la sicurezza dei Servizi.
Il cliente resta responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa
derivare dalla prosecuzione dell’uso dei Servizi successivamente al
recesso della Banca o nel periodo in cui abbia ricevuto dalla Banca
medesima eventuale comunicazione dell’esistenza di un temporaneo
divieto di utilizzazione della Carta.
Sezione D – Servizio di pagamento dei pedaggi autostradali
Art. 2 (Esonero di responsabilità per l’interruzione del servizio - Facoltà
di sospendere od abolire il servizi)
Il Servizio funziona, di norma, 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
Resta esclusa ogni responsabilità della Banca per interruzioni, sospensioni, irregolare o mancato funzionamento del Servizio per cause
ad essa non imputabili, tra le quali si indicano, a titolo meramente
esemplificativo, il mancato o irregolare funzionamento delle apparecchiature presso i varchi autostradali, sciopero anche del personale, o
altre cause di forza maggiore.
La Banca rimane totalmente estranea ad eventuali controversie tra
Titolare di Carta e Società od Enti convenzionati in ordine ai pedaggi
pagati utilizzando il Servizio.
Al fine di tutelare il buon funzionamento del Servizio e di garantire la
sicurezza, la Banca ha la facoltà, in qualsiasi momento, di procedere al
blocco della Carta, anche limitatamente al presente servizio, senza necessità di preventivo avviso al Titolare. La Banca si riserva, in ogni caso,
la facoltà, in qualunque momento, di sospendere il Servizio ovvero di
recedere dallo stesso, anche senza preavviso, senza responsabilità nei
confronti del Titolare, a seguito di norme legislative che ne rendano
non più perseguibile lo scopo, ovvero di disposizioni e/o direttive degli
Organi istituzionali competenti in materia.
In ogni caso è riconosciuta ad entrambe le parti la facoltà di recedere
dal presente Servizio, con preavviso di 15 giorni.
n orme IN MATERIA DI OPERAZIONI DI BONIFICO
Ai sensi dell’art. 4 del D.lgs. 253/2000, alle operazioni di bonifico si
applicano i seguenti termini massimi di esecuzione: in caso di ordine,
per l’accredito sul conto della banca del beneficiario, quinto giorno
lavorativo bancario successivo alla data di accettazione dell’ordine; in
caso di ricezione, per l’accredito sul conto del beneficiario, un giorno
lavorativo bancario successivo a quello in cui l’importo è stato accreditato sul conto della banca del beneficiario.
Il Correntista può sporgere reclamo nei termini previsti dal Regolamento dell’Ufficio Reclami e dell’Ombundsman Bancario e dal Rego-
lamento delle procedure di Reclamo in materia di bonifici transfrontalieri contenuto nelle Norme contrattuali che regolano i servizi bancari
e finanziari prestati da Allianz Bank Financial Advisors S.p.A..
In caso di mancato rispetto dei termini, nelle operazioni di bonifico transfrontaliero è dovuto un indennizzo nelle misure previste dagli artt. 4.3
e 4.6 del D.lgs. 253/2000. Sono salvi gli altri diritti dei clienti e degli enti
che hanno partecipato all’operazione, fermo restando l’esclusione/ limitazione delle responsabilità della banca per forza maggiore e negli altri
casi previsti dalla legge, anche ai sensi dell’art. 6 del D.lgs. 253/2000.
Foglio informativo 21
Norme contrattuali che regolano i servizi bancari e finanziari
prestati da Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.
I NORME E CONDIZIONI GENERALI RELATIVE AL RAPPORTO
BANCA/ CLIENTE
Art.1 Ordine gerarchico delle Norme contrattuali
I rapporti eventualmente esistenti tra le Parti, e che saranno in futuro
costituiti, sono regolati, oltre che dalla legge e dagli usi, dalle infra indicate Norme e Condizioni Generali relative al rapporto Banca/Cliente,
dalle Norme che regolano i singoli servizi, nonché dalle Norme che
regolano il Servizio di Banca Diretta.
In caso di incompatibilità, le Norme e Condizioni Generali prevalgono sulle
Norme che regolano i singoli servizi, se non diversamente previsto.
Le Norme che regolano il Servizio di Banca Diretta si applicano ai Clienti che
aderiscono a tale Servizio ad integrazione delle Norme e Condizioni Generali
e/o delle Norme che regolano i singoli servizi; in caso di incompatibilità prevalgono le Norme che regolano il Servizio di Banca Diretta.
Art. 2 Diligenza della Banca nei rapporti con la Clientela
Nei rapporti con la Clientela, la Banca è tenuta ad osservare criteri di diligenza adeguati alla sua condizione professionale e alla natura dell’attività
svolta, in conformità a quanto previsto dall’art. 1176 cod. civ..
Art. 3 Pubblicità e trasparenza delle condizioni ed Ufficio reclami
della Clientela
La Banca osserva, nei rapporti con la Clientela, le disposizioni di cui al
Decreto legislativo l° settembre 1993, n. 385 e sue successive integrazioni e modificazioni (Testo unico delle leggi bancarie e creditizie) e le
relative disposizioni di attuazione.
Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la Banca,
il Cliente può rivolgersi all’Ufficio reclami della stessa e, ove ne ricorrano i
presupposti, all’Ombudsman bancario, seguendo le modalità indicate nell’apposita comunicazione il cui testo è allegato alle presenti condizioni generali.
Art. 4 Esecuzione degli incarichi conferiti dalla Clientela
La Banca è tenuta ad eseguire gli incarichi conferiti dal Cliente nei limiti e
secondo le previsioni contenute nei singoli contratti dallo stesso conclusi;
tuttavia, qualora ricorra un giustificato motivo, essa può rifiutarsi di assumere
l’incarico richiesto, dandone tempestiva comunicazione al cliente.
In assenza di particolari istruzioni del Cliente, la Banca determina le modalità di esecuzione degli incarichi con diligenza adeguata alla propria
condizione professionale e comunque tenendo conto degli interessi del
Cliente e della natura degli incarichi stessi, nonché delle procedure più
idonee nell’ambito della propria organizzazione.
In relazione agli incarichi assunti, la Banca, oltre alla facoltà ad essa
attribuita dall’art. 1856 cod. civ., è comunque autorizzata, ai sensi e per
gli effetti di cui all’art. 1717 cod. civ., a farsi sostituire nell’esecuzione
dell’incarico da un proprio corrispondente anche non bancario.
I tempi di esecuzione delle disposizioni tengono conto di quanto
previsto dai contratti che disciplinano i singoli rapporti ed inoltre, nel
caso di disposizioni da eseguire su mercati finanziari, anche dei tempi
di apertura dei mercati stessi.
La Banca non è responsabile dei disguidi, ritardi, inadempimenti che
possano intervenire nell’esecuzione delle disposizioni di cui sopra dovute a
circostanze alla stessa non imputabili o comunque a cause che la stessa non
possa ragionevolmente prevedere e curare quali, a titolo esemplificativo e
non esaustivo, impedimenti od ostacoli determinati da normative di legge
e consuetudinarie vigenti nel luogo di pagamento degli effetti, documenti
ed assegni, siano essi stilati in moneta del Paese od in valuta estera; o
da atti di autorità nazionali, ovvero ritardi o cadute di linea dei sistemi di
comunicazione, interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamenti o non
funzionamento degli impianti telefonici o elettronici, controversie sindacali,
scioperi: pertanto, la Banca non sarà responsabile di ogni eventuale danno
diretto o indiretto derivante da una mancata esecuzione o non tempestiva
esecuzione degli incarichi dovuta alle suddette circostanze.
Il Cliente ha facoltà di revocare, ai sensi dell’art. 1373 cod. civ., l’incarico
conferito alla Banca finché l’incarico stesso non abbia avuto un principio di
esecuzione, compatibilmente con le modalità dell’esecuzione medesima.
Le disposizioni sono eseguite a condizione che i rapporti cui esse si
Versione 1 ottobre 2007
riferiscono siano in essere e non siano oggetto di vincoli, blocchi o opposizioni che ne impediscano, in tutto o in parte, l’utilizzo. Inoltre, ai fini
dell’esecuzione delle disposizioni è necessario, secondo i casi, che:
<sul conto corrente siano presenti disponibilità sufficienti all’esecuzione delle disposizioni stesse;
<sul deposito titoli siano presenti strumenti finanziari sufficienti
all’esecuzione delle disposizioni stesse.
La modifica di una disposizione già impartita alla Banca non è ammessa:
a tal fine, il Cliente deve richiedere la revoca della disposizione che
intende modificare e quindi impartire quella nuova.
Art. 5 Invio di corrispondenza alla Banca
Le comunicazioni, gli ordini e qualunque altra dichiarazione del Cliente,
diretti alla Banca, vanno fatti pervenire allo sportello presso il quale sono
intrattenuti i rapporti.
Il Cliente curerà che le comunicazioni e gli ordini, nonché i documenti in
genere, diretti alla Banca – ivi compresi i titoli di credito - siano compilati
in modo chiaro e leggibile.
Art. 6 Invio della corrispondenza alla Clientela
L’invio al Cliente di lettere o di estratti conto, le eventuali notifiche e
qualunque altra dichiarazione o comunicazione della Banca - anche relativi alle presenti condizioni - saranno fatti al Cliente con pieno effetto
all’ultimo indirizzo comunicato per iscritto.
In mancanza di diverso accordo scritto, quando un rapporto è intestato
a più persone, le comunicazioni, le notifiche e l’invio degli estratti conto
vanno fatti dalla Banca ad uno solo dei cointestatari all’ultimo indirizzo
da questi indicato per iscritto e sono operanti a tutti gli effetti anche nei
confronti degli altri.
Per i rapporti che prevedono l’emissione di assegni, il domicilio eletto
per l’invio del preavviso di revoca ai sensi della Legge 386/90, così come
modificata dal D. lgs. 507/99, sarà l’indirizzo indicato nel contratto per
l’inoltro della corrispondenza. Tale domicilio eletto potrà essere modificato in ogni tempo mediante raccomandata a.r. da inviarsi presso la
sede legale di Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. – Piazza Velasca, 7/9
– 20122 Milano.
La Banca, in alternativa alla comunicazione scritta, si riserva la facoltà di
inviare per posta elettronica o con altro mezzo telematico, le comunicazioni in genere e le conferme delle operazioni eseguite. Le comunicazioni
effettuate dalla Banca tramite posta elettronica ai sensi del presente contratto saranno inviate all’ultimo indirizzo di posta elettronica comunicato
dal Cliente alla Banca; qualora il rapporto sia cointestato, le comunicazioni
sono inviate all’indirizzo di posta elettronica del primo intestatario e sono
operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri.
Qualora tuttavia la comunicazione scritta sia obbligatoria in base alla
normativa tempo per tempo vigente, la Banca si riserva la facoltà di inviare prontamente al Cliente, in aggiunta, comunicazione anche tramite
i mezzi telematici predetti.
Art. 7 Identificazione della Clientela e di altri soggetti che entrano in
rapporto con la Banca
All’atto della costituzione dei singoli rapporti, il Cliente è tenuto a fornire
alla Banca i dati identificativi propri e delle persone eventualmente autorizzate a rappresentarlo, in conformità alla normativa vigente anche in
materia di antiriciclaggio.
Al fine di tutelare il proprio Cliente, la Banca valuta, nello svolgimento delle operazioni comunque connesse ad atti di disposizione del medesimo,
l’idoneità dei documenti eventualmente prodotti come prova dell’identità
personale dei soggetti che entrano in rapporto con essa (quali portatori di
assegni, beneficiari di disposizioni di pagamento, ecc.).
Art. 8 Deposito delle firme autorizzate
Le firme del Cliente e dei soggetti a qualsiasi titolo autorizzati ad operare
nei rapporti con la Banca, sono depositate presso lo sportello ove il rela-
tivo rapporto è intrattenuto.
Il Cliente e i soggetti di cui al comma precedente sono tenuti ad utilizzare, nei rapporti con la Banca, la propria sottoscrizione autografa in forma
grafica corrispondente alla firma depositata, ovvero - previo accordo fra le
parti - nelle altre forme consentite dalle vigenti leggi (es. firma elettronica).
Art. 9 Poteri di rappresentanza
Il Cliente è tenuto a indicare per iscritto le persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con la Banca, precisando gli eventuali limiti
delle facoltà loro accordate.
Il Cliente si impegna altresì a rispettare e a far rispettare alle persone
autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con la Banca le disposizioni
relative alle modalità di conferimento e di esecuzione previste dalla normativa di riferimento e dalle procedure adottate dalla Banca.
Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate,
nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili alla
Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata
a mezzo di lettera raccomandata oppure la stessa sia stata presentata
allo sportello presso il quale è intrattenuto il rapporto e siano trascorsi
comunque 10 giorni; ciò anche quando dette revoche, modifiche e
rinunce siano state rese di pubblica ragione.
Salvo disposizione contraria, l’autorizzazione a disporre sul rapporto,
conferita successivamente, non determina revoca implicita delle precedenti autorizzazioni.
Quando il rapporto è intestato a più persone, i soggetti autorizzati a
rappresentare i cointestatari devono essere nominati per iscritto da
tutti. La revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata, in
deroga all’art. 1726 cod. civ., anche da uno solo dei cointestatari mentre
la modifica delle facoltà deve essere fatta da tutti. Per ciò che concerne
la forma e gli effetti delle revoche, modifiche e rinunce, vale quanto
stabilito al secondo comma. Il cointestatario che ha disposto la revoca è
tenuto ad informarne gli altri cointestatari.
Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente
certa. Ciò vale anche nel caso in cui il rapporto sia intestato a più persone.
Art. 10 Cointestazione del rapporto con facoltà di utilizzo disgiunto
Quando il rapporto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni separatamente, le disposizioni relative
al rapporto medesimo, ivi compresa quella di recedere da uno o più
rapporti con la Banca, possono essere effettuate da ciascun intestatario
separatamente con piena liberazione della Banca anche nei confronti
degli altri cointestatari.
Tale facoltà di disposizione separata può essere modificata o revocata
solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla Banca da tutti i
cointestatari mediante lettera raccomandata.
I cointestatari rispondono in solido fra loro nei confronti della Banca
per tutte le obbligazioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione,
anche per atto o fatto di un solo cointestatario, ed in particolare per le
obbligazioni derivanti da concessioni di fido.
La Banca dovrà comunque pretendere il concorso di tutti i cointestatari
per dare esecuzione a disposizioni disgiunte dei cointestatari in tutti i casi
in cui da uno di essi le sia stata comunicata opposizione, mediante lettera
raccomandata.
Nell’ipotesi in cui la Banca riceva a firma di due o più cointestatari separatamente, nell’ambito della facoltà riconosciuta e disciplinata dal presente
articolo, disposizioni aventi contenuto contrastante tra loro, essa fornirà
prontamente comunicazione a tutti i disponenti dell’impossibilità di dar
corso a tali disposizioni e dovrà pretendere il concorso di tutti i cointestatari per ogni disposizione successiva. Tale ipotesi quindi determina il venir
meno della facoltà di utilizzo disgiunto del rapporto.
Nel caso di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari del
rapporto, ciascuno degli altri cointestatari conserva il diritto di disporre
separatamente sul rapporto. Analogamente conserva tale diritto il legale
rappresentante dell’incapace (Legale Rappresentante).
Nel caso di morte di uno dei cointestatari il rapporto rimarrà valido ed
efficace nei confronti degli altri cointestatari e degli eredi del de cuius. La
Banca può dare esecuzione alle disposizioni impartite dagli eredi del de
cuius solo se questi abbiano dimostrato tale loro qualifica mediante atto
notorio (gli Eredi).Sino a tale momento, la Banca può dare esecuzione
alle disposizioni impartite dagli altri cointestatari, anche disgiuntamente
tra loro, nei limiti della quota complessiva di patrimonio di loro spettanza, determinata ai sensi dell’art. 1101 cod. civ. Successivamente al
momento in cui in cui gli Eredi abbiano dimostrato la loro qualifica:
<gli Eredi stessi potranno esercitare tutti i diritti derivanti dal rapporto,
e già spettanti al de cuius, disgiuntamente rispetto agli altri cointestatari ma solo congiuntamente tra loro;
<gli altri cointestatari potranno esercitare tutti i diritti derivanti dal
rapporto disgiuntamente tra loro e anche rispetto agli Eredi.
Sia nel caso di incapacità, sia nel caso di morte, la Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari, degli eventuali Eredi e dell’eventuale
Legale Rappresentante, quando da uno di essi le sia stata comunicata
opposizione con lettera raccomandata.
Art. 11 Diritto di garanzia
La Banca è investita del diritto di pegno e del diritto di ritenzione sui titoli
o valori di pertinenza del Cliente comunque detenuti dalla Banca stessa
o che pervengano ad essa successivamente, a garanzia di qualunque suo
credito - anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra
garanzia reale o personale - già in essere o che dovesse sorgere verso il
Cliente, rappresentato da saldo passivo di conto corrente e/o dipendente
da qualunque operazione bancaria, quale ad esempio: finanziamenti
sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture di crediti
documentari, anticipazioni su titoli o su merci, anticipi su crediti, sconto
o negoziazione di titoli o documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi
cauzionali, riporti, compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazioni di servizi. Il diritto di pegno e di ritenzione sono esercitati sugli anzidetti titoli o valori o loro parte per importi congruamente
correlati ai crediti vantati dalla Banca e comunque non superiori a due
volte il predetto credito.
In particolare le cessioni di credito e le garanzie pignoratizie a qualsiasi
titolo fatte o costituite a favore della Banca stanno a garantire con l’intero
valore anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, pure se non
liquido ed esigibile, della Banca medesima, verso la stessa persona.
Art. 12 Compensazione
Quando esistono tra la Banca ed il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso
dipendenze italiane ed estere della Banca medesima, ha luogo in ogni
caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto.
Al verificarsi di una delle ipotesi previste dall’art. 1186 cod. civ., o al
prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente, in modo tale da porre
palesemente in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca, a
giudizio della Banca stessa quest’ultima ha altresì il diritto di valersi della
compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano
liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso
e/o formalità, fermo restando che dell’intervenuta compensazione - contro la cui attuazione non potrà in nessun caso eccepirsi la convenzione di
assegno - la Banca darà pronta comunicazione al Cliente.
Per consentire l’esercizio dei diritti di cui all’articolo 11 e per effettuare la
compensazione la Banca è altresì autorizzata irrevocabilmente dal Cliente a
richiedere a suo nome e per suo conto la liquidazione, il riscatto o il rimborso
di tutte le attività del Cliente, inclusi, a titolo esemplificativo, titoli, gestioni
di patrimoni mobiliari, quote di fondi comuni d’investimento, certificati di
deposito e polizze assicurative presso la Banca, presso società del Gruppo Allianz Bank Financial Advisors e presso altre società del Gruppo Allianz S.p.A.
Se il rapporto è intestato a più persone, la Banca ha facoltà di valersi dei diritti
di cui al primo comma ed all’art. 11, sino a concorrenza dell’intero credito
risultante, anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza di alcuni
soltanto dei cointestatari.
La facoltà di compensazione prevista nel comma 2 è esclusa nei rapporti in cui il
Cliente riveste la qualità di consumatore ai sensi dell’art. 1469-bis, cod. civ.
Art. 13 Solidarietà e indivisibilità delle obbligazioni assunte
dalla Clientela ed imputazione dei pagamenti
Tutte le obbligazioni del Cliente verso la Banca, ed in particolare quelle
derivanti da concessioni di fido, si intendono assunte - pure in caso di
cointestazione - in via solidale e indivisibile anche per gli eventuali aventi
causa a qualsiasi titolo dal Cliente stesso.
Qualora sussistano più rapporti di debito verso la Banca, il Cliente ha diritto
di dichiarare - ai sensi e per gli effetti dell’art. 1193, comma 1°, cod. civ. - nel
momento del pagamento quale debito intende soddisfare. In mancanza di
tale dichiarazione, la Banca può imputare - in deroga all’art. 1193, comma
2°, cod. civ. - i pagamenti effettuati dal Cliente, o le somme comunque incassate da terzi, ad estinzione o decurtazione di una o più delle obbligazioni
Norme contrattuali
assunte dal Cliente medesimo dandone comunicazione a quest’ultimo.
Art. 14 Determinazione e modifica delle condizioni
1. Le condizioni applicate ai rapporti posti in essere con il Cliente sono indicate nel foglio informativo e riferite ai rispettivi rapporti. Per
i servizi prestati da altri soggetti, sulla base di apposite convenzioni,
saranno applicate le condizioni di volta in volta rese note. Dette
condizioni potranno differire da quelle previste per analoghi servizi
prestati direttamente dalla banca.
2. La Banca si riserva la facoltà di modificare, qualora sussista un
giustificato motivo, i tassi, i prezzi ed ogni altra condizione del
presente contratto, nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 1 l 8
del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico
Bancario) vigente e delle relative disposizioni di attuazione. La
modifica sard comunicata in forma scritta con preavviso minimo
di trenta giorni.
3. Ai fini di cui sopra il Cliente prende atto e accetta che, a titolo
meramente esemplificativo e non esaustivo, costituiscono ipotesi di
giustificato motivo le seguenti fattispecie: modifiche legislative e/o
regolamentari, disposizioni di organi giudiziari, amministrativi o di
vigilanza, variazioni generalizzate dei tassi conseguenti a decisioni
di politica monetaria, di parametri economico-finanziari rilevanti
(Euribor, Libor, IRS) o di altre condizioni finanziarie di mercato,
mutamenti dei processi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della Banca incidenti in maniera rilevante sulle dinamiche dei
costi, ragioni di sicurezza o di maggiore efficienza, altre opportunità
tecniche e operative, mutamenti relativi al grado di solvibilità ed
affidabilità finanziaria del Cliente.
4. Nel caso di modifica unilaterale delle condizioni di contratto ai
sensi dei commi che precedono, il Cliente ha diritto di recedere
dal medesimo contratto entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento
della relativa comunicazione, senza spese e con l’applicazione, in
sede di liquidazione del rapporto, delle condizioni precedentemente praticate. Qualora il Cliente non abbia comunicato alla Banca il
proprio recesso entro il termine predetto e nelle forme previste dal
contratto, le modifiche si intenderanno approvate dal Cliente medesimo, con la decorrenza indicata nella citata comunicazione.
5 Nel caso in cui il tasso o le altre condizioni siano determinate con
riferimento a specifici parametri oggettivi prescelti dalle parti (es.
Euribor), non costituiscono modifica delle condizioni le variazioni
conseguenti al diverso valore di tali parametri; queste ultime sono,
pertanto, automaticamente applicate al rapporto e sono indicate al
Cliente nell’ambito delle ordinarie comunicazioni periodiche previste dalla normativa tempo per tempo vigente.
Art. 15 Efficacia probatoria delle scritture
La Banca e il Cliente si danno reciprocamente atto del fatto che, in relazione alla natura di ciascun rapporto, la prova delle operazioni eseguite,
nonché di ogni disposizione impartita o comunicazione effettuata,
sarà validamente fornita, a seconda dei casi, per mezzo delle scritture
contabili della Banca e altresì per mezzo delle registrazioni effettuate su
supporto informatico duraturo, su nastro magnetico o su altro supporto
equivalente.
Art. 16 Recesso
Salvo diverso accordo, i rapporti regolati dalle presenti norme si intendono
a tempo indeterminato, fermo restando quanto disposto per l’ipotesi di
apertura di credito o di sovvenzione.
Ad ognuna delle parti è sempre riservato il diritto di recedere da tutti o
da singoli rapporti e/o servizi, in qualsiasi momento, con il preavviso di
quindici giorni da inviarsi mediante raccomandata A/R. Il recesso potrà
essere esercitato senza preavviso qualora sussista un giustificato motivo:
in tal caso dovrà essere data immediata comunicazione alla controparte,
mediante lettera raccomandata a.r.
Ai fini di cui sopra, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, costituiscono giustificato motivo, tra l’altro, i mutamenti di elementi inerenti
la meritevolezza del credito, le variazioni generalizzate dei tassi di interesse
e delle condizioni di mercato, nonché i mutamenti della disciplina civilistica e fiscale relativa ai rapporti regolati dalle presenti condizioni.
Art. 17 Spese e oneri fiscali
Le spese e gli oneri fiscali, che la Banca dovesse sostenere in relazione ai
rapporti posti in essere con il Cliente, sono a carico dello stesso.
La Banca è autorizzata ad addebitare sul conto corrente oltre alle spese
e agli oneri contemplati nel comma precedente, tutti gli oneri a carico
del Cliente ed inerenti ad ogni singolo rapporto ovvero ai servizi richiesti
alla Banca.
Art. 18 Legge applicabile e foro competente
I rapporti con la Clientela sono regolati, salvo accordi specifici, dalla
legge italiana.
Salvo diverso accordo, per ogni controversia che possa sorgere tra il
Cliente e la Banca in dipendenza dei rapporti regolati dalle presenti
norme e di ogni altro rapporto di qualsiasi natura, il foro competente
per le azioni per cui la Banca è convenuta è esclusivamente quello di
Milano. La disposizione non si applica qualora il Cliente sia un consumatore ai sensi dell’art. 1469-bis Codice Civile.
II NORME CHE REGOLANO I CONTI CORRENTI DI CORRISPONDENZA
E I SERVIZI CONNESSI
Art. 1 Convenzione di assegno
Le disposizioni con assegni sul conto si effettuano mediante l’uso di
moduli per assegni forniti dalla Banca. Il Cliente è tenuto a rilasciare
la dichiarazione di cui all’art. 124 della legge assegni.
Il Cliente è tenuto a custodire con ogni cura i moduli di assegni ed i
relativi moduli di richiesta. Il Cliente non è responsabile di ogni dannosa conseguenza che risulti dall’uso abusivo od illecito dei predetti
moduli dal momento in cui ha dato comunicazione scritta alla Banca
della perdita o sottrazione degli stessi mediante lettera raccomandata a.r. La Banca è tenuta ad informare il correntista, anche mediante
comunicazioni impersonali (cartelli, moduli prestampati, ecc.), delle
procedure che lo stesso può seguire per cautelarsi dall’illecita circolazione del titolo (sequestro, ammortamento, ecc.).
In caso di revoca della convenzione di assegno e comunque con
la cessazione del rapporto di conto corrente, i moduli non utilizzati
devono essere restituiti alla Banca.
In caso di prelievi a mezzo carta Bancomat/Pago Bancomat, in conformità alle condizioni che regolano detto servizio, la Banca - qualora
per effetto di tali prelievi le disponibilità in conto fossero divenute
insufficienti - non provvede al pagamento degli eventuali assegni che
ad essa pervengano per il pagamento, ancorché tratti in data anteriore
a quella del prelievo ed ancorché del prelievo stesso la Banca abbia
notizia successivamente al ricevimento o alla presentazione degli
Versione 1 ottobre 2007
assegni stessi, ma prima dell’addebito in conto.
In caso di pluralità di conti, la Banca non è tenuta al pagamento degli
assegni tratti su conti con disponibilità insufficiente, indipendentemente dalla eventuale presenza di fondi su altri conti di pertinenza
dello stesso Cliente, salvo che quest’ultimo e gli altri eventuali cointestatari del conto sul quale esistano le relative disponibilità diano
istruzioni specifiche a valere per la singola operazione, disposte in un
momento anteriore a quello della presentazione del titolo.
Art. 2 Addebito in conto di assegni o cambiali
Il Cliente autorizza la Banca ad addebitare sul suo conto assegni o
cambiali da lui tratti o emessi, ancorché recanti firme di girata illeggibili,
incomplete o comunque non conformi ai requisiti di cui all’art. 11 della
Legge Assegni e dell’art. 8 della Legge Cambiaria.
Art. 3 Misure di sicurezza relative al versamento di assegni
in conto
Poiché, per motivi di sicurezza, le Banche provvedono a tagliare
l’angolo superiore sinistro degli assegni di qualsiasi tipo e dei vaglia
cambiari emessi dalla Banca d’Italia, dal Banco di Napoli e dal Banco
di Sicilia, versati dalla Clientela, il Cliente si impegna a verificare l’integrità degli assegni ricevuti, prendendo atto che la Banca non accetta i
titoli di cui sopra, che risultino tagliati nell’angolo superiore sinistro.
Art. 4 Versamento in conto di assegni Bancari e circolari ed
accredito di disposizioni di incasso commerciale (RiBa e RID)
Art. 4 Versamento in conto di assegni Bancari e circolari ed accredito di
disposizioni di incasso commerciale (RIBa e RID)
L’importo degli assegni bancari e circolari è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine ed è disponibile appena decorsi i termini indicati nel
Foglio Informativo Analitico. La Banca potrà prorogare detti termini solo in
presenza di cause di forza maggiore - ivi compresi gli scioperi del personale
- verificatesi presso la Banca medesima e/o presso corrispondenti, anche
non bancari. Di tale proroga la Banca dà pronta notizia alla Clientela, anche
mediante comunicazioni impersonali (cartelli, moduli prestampati, avvisi
sul sito web ecc.).
La valuta applicata all’accreditamento determina unicamente la decorrenza
degli interessi senza conferire al Cliente alcun diritto circa la disponibilità
dell’importo, come stabilita al precedente comma 1.
Qualora tuttavia la Banca consentisse al Cliente di utilizzare anticipatamente,
in tutto o in parte, tale importo prima che siano decorsi i termini di cui al
precedente comma 1 ed ancorché sull’importo sia iniziata la decorrenza
degli interessi, ciò non comporterà affidamento di analoghe concessioni
per il futuro. Prima del decorso di detti termini, la Banca si riserva il diritto
di addebitare in qualsiasi momento l’importo dei titoli accreditati, nonché
di esercitare - in caso di mancato incasso - tutti i diritti ed azioni, compresi
quelli di cui all’art. 1829 cod. civ., nonché la facoltà di effettuare l’addebito
in conto.
Decorsi i termini di cui al precedente comma 1, resta inteso comunque che
la Banca trattarla - nel caso di assegni bancari - o la Banca emittente - nel
caso di assegni circolari - mantiene il diritto, ove ne ricorrano i presupposti, di
agire direttamente nei confronti del Cliente per il recupero dell’importo dei
titoli indebitamente pagati.
Nel caso di disposizioni RiBa e RID inoltrate per l’incasso dal Cliente valgono le
previsioni di cui ai precedenti commi. Resta inteso che il diritto di agire direttamente nei confronti del Cliente - nell’ipotesi prevista dal comma 4 - spetta
alla Banca domiciliataria della disposizione inoltrata per l’incasso.
Il Cliente pub effettuare versamenti per corrispondenza tramite le reti
utilizzate dalla Banca per il collocamento dei prodotti o per corrispondenza
tramite i servizi postali esclusivamente con le modalita di seguito descritte.
In entrambi i casi, il versamento e la presentazione dei titoli si considerano
avvenuti solo nel momento in cui essi pervengono materialmente allo sportello bancario della Banca e, qualora venga accertata una irregolarità nei titoli
o una discordanza tra le indicazioni risultanti nella distinta di presentazione
e l’accertata consistenza dei valori, la Banca stessa procederà, dandone comunicazione al Cliente, alla registrazione del versamento per il solo importo
accertato e regolare, con esonero da ogni responsabilità e facendo fede, ad
ogni fine, le risultanze del controllo compiuto dalla Banca.
Il relativo rischio è esclusivamente a carico del Cliente, non rispondendo la
Banca dello smarrimento, distruzione o sottrazione durante il trasporto.
Qualsiasi azione o reclamo del Cliente, da inoltrarsi per iscritto mediante lettera raccomandata a.r., inerente i versamenti effettuati secondo le modalità
anzidette devono essere proposti nel termine di decadenza di centoventi
giorni decorrenti dalla data di consegna dei titoli ovvero dalla data di spedizione. Detti assegni dovranno essere:
a) non trasferibili emessi dal Cliente ed intestati a sé medesimo; ovvero
b) intestati o girati al Cliente e resi non ulteriormente trasferibili.
Tutti gli assegni dovranno essere sbarrati nella parte anteriore e girati dal
Cliente valuta per l’incasso a Allianz Bank Financial Advisors S.p.A..
Non rientra nelle incombenze dei Promotori Finanziari e degli Agenti Assicurativi, che non hanno poteri di rappresentanza della Banca, accettare contanti e/o titoli di credito diversi da quelli sopra specificati e conseguentemente
la Banca non risponde della consegna al Promotore Finanziario o all’Agente
Assicurativo di mezzi di pagamento difformi.
La Banca dà notizia dell’accreditamento dei titoli di credito sul conto corrente
tramite l’estratto conto. Resta inteso che la Banca procederà al versamento
degli assegni sul conto corrente nella data di ricezione del medesimo comprovata dal timbro apposto sulla busta relativa.
l Cliente, inoltre, pub effettuare versamenti presso gli sportelli di una o più
banche che, in forza di apposite convenzioni con Allianz Bank Financial
Advisors, saranno abilitate a riceverli. L’esatta indicazione delle banche
convenzionate sarà di volta in volta resa disponibile al Cliente, così come
eventuali variazioni, aggiunte o soppressioni intervenute.
Art. 5 Versamento in conto di altri titoli, effetti, ricevute e documenti
similari
L’importo degli assegni diversi da quelli indicati nell’articolo 4 (vaglia ed altri
titoli similari) nonché degli effetti, ricevute e documenti similari, è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine e non è disponibile prima che la
Banca ne abbia effettuato la verifica o l’incasso e che dell’avvenuto incasso
abbia avuto conoscenza la dipendenza accreditante.
La valuta applicata all’accreditamento determina unicamente la decorrenza
degli interessi senza conferire al Cliente alcun diritto circa la disponibilità
dell’importo.
Qualora tuttavia la Banca consentisse al Cliente di utilizzare, in tutto o
in parte, tale importo prima di averne effettuato l’incasso ed ancorché
sull’importo sia iniziata la decorrenza degli interessi, ciò non comporterà
affidamento di analoghe concessioni per il futuro.
La Banca si riserva il diritto di addebitare in qualsiasi momento l’importo dei
titoli accreditati anche prima della verifica o dell’incasso e ciò anche nel caso
in cui abbia consentito al Cliente di utilizzare anticipatamente l’importo medesimo. In caso di mancato incasso, la Banca si riserva tutti i diritti ed azioni,
compresi quelli di cui all’art. 1829 cod. civ., nonché la facoltà di effettuare,
in qualsiasi momento, l’addebito in conto.
Art. 6 Versamento in conto di assegni sull’estero
In relazione al fatto che le banche degli Stati Uniti d’America e di altri Paesi
esigono dai cedenti di assegni e di effetti cambiari la garanzia del rimborso
qualora, successivamente al pagamento, venga comunque contestata
la regolarità formale di detti titoli o l’autenticità e la completezza di una
qualunque girata apposta sugli stessi, il cedente di assegni o di effetti su
detti Paesi è tenuto a rimborsarli in qualunque tempo a semplice richiesta
della Banca nel caso che alla stessa pervenisse analoga domanda dal suo
corrispondente o dal trattario.
Il cedente è tenuto altresì ad accettare, a legittimazione e prova della
richiesta di rimborso, i documenti idonei a tale scopo secondo la rispettiva
legge estera, anche se sostitutivi del titolo di credito.
Art. 7 Movimentazioni del conto
Salva espressa istruzione contraria e salvo che dalla natura dell’operazione
emerga una diversa esigenza, tutti i rapporti di dare ed avere fra Banca e
Cliente titolare del conto – ivi compresi i bonifici e le rimesse disposti da
terzi a favore del Cliente medesimo - sono regolati con annotazioni sul
conto stesso.
Tenuto conto che per i bonifici da eseguire negli Stati Uniti d’America o
in altri Paesi in cui le banche danno corso alle relative istruzioni facendo
prevalere il codice di conto rispetto alla denominazione del beneficiario
esplicitata in chiaro, qualsiasi inconveniente o danno che dovesse derivare
dall’eventuale errato pagamento determinato dalla inesatta indicazione del
codice da parte del Cliente resta a completo carico dello stesso. È inoltre
facoltà della Banca addebitare in ogni momento gli importi reclamati dalle
banche corrispondenti in relazione alle eventuali richieste risarcitorie alle
stesse opposte dal beneficiario, nel caso di errata esecuzione degli ordini
dipendente da inesatta indicazione del codice da parte del Cliente.
Art. 8 Utilizzabilità del conto corrente in valuta estera
Qualora la Banca consenta di utilizzare il conto anche per operazioni da
effettuarsi in valuta estera, il Cliente può eseguire i versamenti in una qualsiasi delle valute concordate ed il relativo controvalore viene accreditato in
conto, previa conversione in Euro - o nella valuta pattuita - al cambio corrente
pubblicizzato dalla Banca alla data di esecuzione della disposizione. Con
analoghe modalità sono accreditati in conto i bonifici e le rimesse disposti da
terzi e sono altresì regolate tutte le disposizioni in valuta estera impartite dal
Cliente con qualsiasi mezzo, ivi compresi gli assegni.
Il Cliente si obbliga a non apporre la clausola “effettivo” di cui all’art. 1279
cod. civ. sulle disposizioni impartite in valuta estera. In caso di inadempimento di tale obbligo, qualora la disposizione impartita comporti per la
Banca pagamenti per cassa, la stessa non è tenuta a darvi corso. Pertanto,
ove il beneficiario della disposizione non accetti modalità di pagamento
alternative, la Banca rifiuterà l’esecuzione della predetta disposizione,
restando a carico del Cliente ogni connessa conseguenza.
Art. 9 Chiusura periodica del conto e regolamento degli interessi,
commissioni e spese
I rapporti di dare e avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore,
vengono regolati con identica periodicità, portando in conto, con valuta
“data di regolamento” dell’operazione, gli interessi, le commissioni e le
spese ed applicando le trattenute fiscali di legge. Il saldo risultante dalla
chiusura periodica così calcolato produce interessi secondo le medesime
modalità.
Norme contrattuali
Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto produce
interessi nella misura pattuita; su questi interessi non è consentita la
capitalizzazione periodica.
Gli assegni pagati dalla Banca vengono addebitati sul conto del Cliente con
la valuta stabilita nel Foglio Informativo Analitico.
Salvo diverso accordo, escludendo le ipotesi di apertura di credito o di altra
sovvenzione disciplinate nella Sezione III (“Affidamenti in conto corrente”),
ad ognuna delle parti è sempre riservato il diritto di esigere il pagamento di
tutto quanto sia comunque dovuto.
Art. 10 Conto non movimentato
Qualora il conto non abbia avuto movimenti da oltre un anno e presenti un saldo creditore non superiore a 250 EURO la Banca cessa di
corrispondere gli interessi, di addebitare le spese di gestione del conto
corrente e di inviare l’estratto conto.
Ai fini del comma precedente non si considerano movimenti, ancorché
compiuti nel corso dell’anno ivi previsto, né le disposizioni impartite
da terzi, né le operazioni che la Banca effettua d’iniziativa (quali, ad
esempio, l’accredito di interessi ed il recupero di spese) ovvero in forza
di prescrizioni di legge o amministrative.
Art. 11 Approvazione dell’estratto conto
L’invio degli estratti conto, ad ogni chiusura contabile, sarà effettuato dalla
Banca, entro il termine di giorni 30 dalla data di chiusura, anche in adempimento degli obblighi di cui all’art. 1713 cod. civ..
Salvo quanto previsto al successivo comma 3, trascorsi 60 giorni dalla data
di ricevimento degli estratti conto senza che sia pervenuto alla Banca un
reclamo specifico scritto, mediante lettera raccomandata a.r., gli estratti
conto si intenderanno senz’altro approvati dal Cliente.
Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, il Cliente può esigere la rettifica di tali errori od omissioni nonché l’accreditamento con pari valuta degli importi erroneamente addebitati od omessi
entro il termine di prescrizione ordinaria decorrente dalla data di ricevimento
dell’estratto conto; siffatta rettifica od accreditamento è fatta senza spese per
il Cliente. Entro il medesimo termine di prescrizione ed a decorrere dalla data
di invio dell’estratto, la Banca può ripetere quanto dovuto per le stesse causali
e per indebiti accreditamenti.
Salvo quanto disposto in precedenza ai commi 2 e 3, gli eventuali reclami in
merito alle operazioni effettuate dalla Banca per conto del Cliente dovranno
essere fatti da questi dal momento in cui sia in possesso della comunicazione
di esecuzione, per lettera raccomandata. Trascorsi 15 giorni dal ricevimento
della comunicazione, l’operato della Banca si intenderà approvato.
Art. 12 Compensazione e pagamento di assegni
Qualora la Banca si avvalga della compensazione di legge di cui all’art.
12, della Sezione I “Norme e Condizioni Generali relative al rapporto
Banca-Cliente”, essa non è tenuta a pagare gli assegni tratti o presentati
con data posteriore alla stessa, nei limiti in cui, per effetto dell’intervenuta
compensazione, sia venuta meno la provvista.
Qualora la Banca operi la compensazione per crediti non liquidi ed esigibili,
prevista dall’art. 12, , della Sezione I “Norme e Condizioni Generali relative
al rapporto Banca/Cliente”, essa non è tenuta a pagare - nei limiti in cui sia
venuta meno la provvista - gli assegni tratti o presentati con data posteriore
al ricevimento da parte del Cliente della comunicazione dell’intervenuta
compensazione.
Nei casi previsti dai commi precedenti, il Cliente è tenuto a costituire
immediatamente i fondi necessari per il pagamento degli assegni tratti
con data anteriore all’intervenuta compensazione, dei quali non sia ancora
spirato il termine di presentazione, sul conto o sui conti a debito dei quali
la compensazione medesima si è verificata e nei limiti in cui quest’ultima
abbia fatto venir meno la disponibilità.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conti
intestati a più persone.
Art. 13 Recesso
Fermo quanto previsto dall’art. 16 della Sezione I “Norme e Condizioni
Generali relative al rapporto Banca/Cliente”, in caso di recesso dal
contratto di conto corrente e/o dalla inerente convenzione di assegno,
ognuna delle parti ha il diritto di esigere il pagamento di tutto quanto
sia reciprocamente dovuto. Il recesso dal contratto provoca la chiusura
del conto.
Qualora la Banca receda dal contratto di conto corrente, essa non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti ed a pagare gli assegni tratti con data
posteriore a quella in cui il recesso è divenuto efficace. Ove la revoca riguardi soltanto la convenzione di assegno, la Banca non è tenuta a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella in cui la revoca è divenuta
efficace. Resta salvo ogni diverso effetto della revoca dell’autorizzazione
ad emettere assegni disposta ai sensi dell’art. 9 della legge 15 dicembre
1990, n. 386 e successive eventuali integrazioni e/o modificazioni.
Qualora il Cliente receda dal contratto di conto corrente, la Banca, fermo
restando quanto disposto al comma precedente, non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti ed a pagare gli assegni tratti con data anteriore a
quella in cui il recesso è divenuto efficace; ove la revoca riguardi soltanto
la convenzione di assegno, la Banca non è tenuta a pagare gli assegni
tratti con data anteriore a quella in cui la revoca è divenuta efficace.
In deroga a quanto previsto nell’art. 16 della Sezione I come richiamato
dal primo comma del presente articolo, il Cliente, nell’esercitare il diritto
di recedere dal contratto, può per iscritto - al fine di disciplinare secondo
le proprie esigenze gli effetti del recesso sugli ordini impartiti e sugli assegni tratti - comunicare alla Banca un termine di preavviso maggiore di
dieci giorni, ovvero indicare alla stessa gli ordini e gli assegni che intende
siano onorati, purché impartiti o tratti in data anteriore al momento in cui
il recesso medesimo è divenuto operante.
L’esecuzione degli ordini ed il pagamento degli assegni di cui ai commi
precedenti vengono effettuati dalla Banca entro i limiti di capienza del
conto.
Il recesso dalla convenzione di assegno esercitato da uno dei cointestatari o dalla Banca nei confronti dello stesso lascia integra la convenzione
verso gli altri cointestatari, qualora sia prevista la facoltà per i contitolari
di compiere operazioni separatamente.
III NORME CHE REGOLANO GLI AFFIDAMENTI IN CONTO CORRENTE
Art. 1 Apertura di credito in conto corrente
Il Cliente può utilizzare in una o più volte la somma messagli a disposizione e può con successivi versamenti ripristinare la sua disponibilità.
Se l’apertura di credito è a tempo determinato, il Cliente è tenuto ad eseguire alla scadenza il pagamento di quanto da lui dovuto, anche senza
un’espressa richiesta della Banca.
Le condizioni economiche applicate per gli affidamenti in conto corrente
sono quelle previste tempo per tempo dalla banca e precisate all’atto del
perfezionamento del relativo contratto, ferma restando l’applicazione, ove
non diversamente previsto, delle presenti Norme e Condizioni Generali.
Le condizioni economiche relative agli affidamenti convenzionati per accredito stipendio sono quelle indicate nel foglio informativo analitico.
I fidi convenzionati per accredito stipendio non sono cumulabili con altri
affidamenti in conto corrente.
Art. 2 Maturazione degli interessi
Gli interessi dovuti dal Cliente alla Banca sono determinati nella misura
pattuita, ferma restando l’applicazione di quanto disposto dall’art. 9
Versione 1 ottobre 2007
della Sezione II (Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza
e i servizi connessi).
Art. 3 Recesso
Fermo quanto previsto dall’ art. 16 della Sezione I “Norme e Condizioni
Generali relative al rapporto Banca/Cliente”la Banca ha la facoltà di recedere
in qualsiasi momento dall’apertura di credito, ancorché concessa a tempo
determinato, nonché di ridurla o di sospenderla. Il Cliente dovrà provvedere al pagamento di quanto dovuto entro quindici giorni dalla relativa
comunicazione.
Anche il Cliente ha facoltà di recedere con effetto di chiusura dell’operazione
mediante pagamento di quanto dovuto.
In ogni caso il recesso ha l’effetto di sospendere immediatamente l’utilizzo
del credito concesso.
Le eventuali disposizioni allo scoperto che la Banca ritenesse di eseguire
dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione del recesso non
comportano il ripristino dell’apertura di credito neppure per l’importo
delle disposizioni eseguite. L’eventuale scoperto consentito oltre il limi-
te dell’apertura di credito non comporta l’aumento di tale limite.
Le disposizioni del presente articolo si applicano ad ogni altro credito
o sovvenzione contrattualmente prevista, comunque e sotto qualsiasi
forma concessi dalla Banca al Cliente.
Art. 4 Recesso, compensazione e pagamento di assegni
In caso di recesso dall’apertura di credito da parte della Banca, il Cliente
è tenuto a costituire senza dilazione i fondi necessari per il pagamento
degli assegni tratti prima del ricevimento della comunicazione di recesso, dei quali non sia decorso il termine di presentazione.
Nel caso di cui al comma precedente, la compensazione per crediti non
liquidi ed esigibili prevista dall’art. 12, della Sezione I “Norme e Condizioni Generali relative al rapporto Banca/Cliente si intende operata
al momento stesso della ricezione della comunicazione di recesso da
parte del Cliente.
Le disposizioni di cui all’art. 12 della Sezione II (“Norme che regolano
i Conti Correnti di Corrispondenza e i Servizi connessi”) si applicano
anche nel caso di recesso dall’apertura di credito.
Art. 5 Apertura di credito utilizzabile mediante presentazione di titoli
o ricevute
Qualora l’utilizzazione dell’apertura di credito sia subordinata alla
presentazione allo sconto o al salvo buon fine, da parte del Cliente, di
assegni vaglia o altri titoli similari, nonché di effetti, ricevute bancarie
o documenti similari, la Banca si riserva il diritto di esaminare ed eventualmente respingere quei titoli o documenti che a suo giudizio non
risultassero regolari o di suo gradimento. Dell’eventuale rifiuto la Banca
dà pronta comunicazione al Cliente.
Nell’ipotesi in cui la Banca receda dall’apertura di credito ai sensi e per
gli effetti di cui ai precedenti artt. 3 e 4 ed ancorché i titoli e i documenti
presentati non siano ancora scaduti o non ne sia ancora noto l’esito,
essa ha facoltà di richiedere l’integrale pagamento dell’ammontare
utilizzato, comprensivo dell’importo di detti titoli e documenti.
Qualora tali titoli e documenti, successivamente al recesso da parte
della Banca, risultassero pagati, le relative somme sono tenute a disposizione del Cliente ovvero portate a decurtazione dell’importo dallo
stesso dovuto.
IV NORME SUL SERVIZIO DI INCASSO O DI ACCETTAZIONE
DEGLI EFFETTI DOCUMENTI ED ASSEGNI
Art. 1 Oggetto e limiti del servizio
I servizi di incasso e di accettazione di effetti, di documenti e di assegni
sono svolti, per conto del Cliente, sulla base delle norme di seguito previste; per le operazioni di incasso e di accettazione da effettuarsi sull’estero,
si applicano anche le Norme della Camera di Commercio Internazionale
vigenti in materia di incassi documentari.
La Banca è tenuta a svolgere il servizio secondo i criteri di diligenza
professionale richiamati nell’art. 2 delle “Condizioni generali relative al
rapporto Banca-Cliente”; sono tuttavia a carico del Cliente le eventuali
conseguenze dannose derivanti da cause non imputabili alla Banca, tra
le quali vanno incluse, in via esemplificativa, quelle dipendenti da:
<indicazioni erronee, non precise o insufficienti, specie di importo, di
scadenza, di luogo di pagamento, di nomi, tanto sugli effetti, documenti ed assegni che sulle distinte di accompagnamento;
<casi di forza maggiore, compresi scioperi anche del proprio personale,
impedimenti od ostacoli determinati da normative di legge e consuetudinarie vigenti nel luogo di pagamento degli effetti, documenti
ed assegni, siano essi stilati in moneta del Paese od in valuta estera;
o da atti di autorità nazionali o estere, anche di fatto, o da provvedi-
menti od atti di natura giudiziaria (come sequestri, pignoramenti)
o da fatti di terzi;
Qualora il Cliente richieda di svolgere il servizio in relazione ad effetti,
documenti o assegni da presentare su piazze non bancabili presso l’Istituto di emissione e, in genere, su piazze per le quali vi siano difficoltà
di curare le incombenze relative al servizio medesimo, la Banca non
risponde della mancata presentazione per il pagamento o per l’accettazione o del mancato protesto in tempo utile di tali titoli e documenti.
Ugualmente essa non risponde delle conseguenze derivanti da omesso,
ritardato ed erroneo avviso di esito, qualora detto avviso debba darsi
mediante modulo predisposto dal Cliente. La clausola “incasso tramite”
e ogni altra analoga non comportante domiciliazione non sono vincolanti per la Banca che comunque non risponde del mancato protesto
di effetti per i quali risulti richiesto l’incasso per il tramite di sportello
situato in località diversa dal luogo di pagamento.
La Banca ha titolo per rivalersi sul Cliente di tutte le spese relative o
derivanti dall’espletamento del servizio, incluse quelle per la regolarizzazione nel bollo dei titoli ove la Banca stessa vi provvedesse, e quelle
per le pene pecuniarie eventualmente pagate.
V NORME SUL SERVIZIO DI DEPOSITO A CUSTODIA E/O
AMMINISTRAZIONE DI TITOLI E STRUMENTI FINANZIARI
Art. 1 Oggetto del contratto
La Banca svolge il servizio di deposito in amministrazione di titoli e
strumenti finanziari (di seguito denominati anche semplicemente titoli)
alle seguenti condizioni. Ove il servizio attenga a strumenti finanziari dematerializzati, esso si espleta, in regime di gestione accentrata, attraverso
appositi conti (di seguito denominati indifferentemente depositi).
Art. 2 Titoli e strumenti finanziari oggetto del deposito
Oggetto del deposito possono essere sia titoli e strumenti finanziari cartacei
che strumenti finanziari dematerializzati ai sensi del titolo V del Decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 e relativa normativa di attuazione.
Nel caso di deposito di titoli e strumenti finanziari cartacei il Cliente
deve presentare gli stessi accompagnati da una distinta contenente gli
estremi necessari per identificarli.
Quando oggetto del deposito sono strumenti finanziari dematerializzati,
la registrazione contabile dello strumento finanziario a nome del Cliente
presso la Banca depositaria prende luogo della consegna dello strumento
medesimo ed il trasferimento, ritiro o vincolo relativo agli stessi potranno
trovare attuazione solo attraverso iscrizioni contabili secondo le modalità e
per gli effetti di cui alla normativa sopra richiamata, restando esclusa ogni
possibilità di rilascio di certificati in forma cartacea.
Art. 3 Svolgimento del servizio
La Banca custodisce i titoli cartacei e mantiene la registrazione contabile
degli strumenti finanziari dematerializzati, esige gli interessi e i dividendi,
verifica i sorteggi per l’attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale,
cura le riscossioni per conto del Cliente ed il rinnovo del foglio cedole ed in
generale provvede alla tutela dei diritti inerenti ai titoli stessi.
Nel caso di esercizio del diritto di opzione, conversione dei titoli o
versamento di decimi, la Banca chiede istruzioni al Cliente e provvede
all’esecuzione dell’operazione soltanto a seguito di ordine scritto e previo
versamento dei fondi occorrenti. In mancanza di istruzioni in tempo utile,
la Banca depositaria cura la vendita dei diritti di opzione per conto del
Cliente stesso.
Per i titoli non quotati nelle Borse italiane, il Cliente è tenuto a dare alla
Banca tempestivamente le opportune istruzioni in mancanza delle quali
essa non può essere tenuta a compiere alcuna relativa operazione.
In mancanza di istruzioni operative contrarie da conferire alla Banca entro
15 giorni dalla data di negoziazione “ex cedola” o “ex dividendo”, la Banca
medesima cura l’incasso degli interessi o dei dividendi.
Art. 4 Obbligazioni del Cliente
Le spese di qualunque genere, che la Banca avesse a sostenere, in dipen-
Norme contrattuali
denza di pignoramenti o di sequestri operati sui titoli, stanno interamente a
carico del Cliente, anche se le dette spese non fossero ripetibili nei confronti di chi ha promosso o sostenuto il relativo procedimento.
La Banca è autorizzata a provvedere, anche mediante addebito in conto
corrente, alla regolazione di quanto ad essa dovuto a norma dei commi
precedenti.
Art. 5 Vendita dei titoli in caso di inadempimento del Cliente
Se il Cliente non adempie puntualmente ed interamente alle sue obbligazioni, di cui all’articolo precedente, la Banca lo diffida a mezzo di lettera
raccomandata a pagare entro il termine di 15 giorni decorrente dalla
ricezione della predetta comunicazione.
Se il Cliente rimane in mora, la Banca può valersi dei diritti ad essa
spettanti ai sensi degli artt. 2761, commi 3 e 4 e 2756, commi 2 e 3, cod.
civ., realizzando direttamente o a mezzo di altro intermediario abilitato
un quantitativo dei titoli depositati congruamente correlato al credito
vantato dalla Banca stessa.
Prima di realizzare i titoli, la Banca avverte il Cliente con lettera raccomandata del suo proposito, accordandogli un ulteriore termine di 10 giorni.
La Banca si soddisfa sul ricavo netto della vendita e tiene il residuo a
disposizione del Cliente.
Se la Banca ha fatto vendere solo parte dei titoli, tiene in deposito gli altri
alle stesse condizioni.
Art. 6 Modalità per il ritiro dei titoli cartacei oggetto di deposito
Per il parziale o totale ritiro dei titoli cartacei il Cliente deve far pervenire
avviso alla Banca almeno un giorno prima. In caso di mancato ritiro nel
giorno fissato l’avviso deve essere rinnovato.
In caso di parziale o totale ritiro dei suddetti titoli subdepositati a norma
dei successivi artt. 11, 12 e 13, la Banca provvederà alla loro restituzione
al Cliente entro il più breve tempo possibile comunque in relazione al
tempo richiesto dagli organismi subdepositari.
Art. 7 Recesso
Si applica l’art. 16 della Sezione I “Norme e Condizioni Generali relative
al rapporto Banca/Cliente”.
Le parti convengono che qualora sul predetto rapporto, per il quale
una delle parti ha manifestato la volontà di recedere, vi siano titoli o
strumenti finanziari ancora in deposito, la banca, decorsi i predetti 10
giorni senza che le siano pervenute idonee istruzioni in merito al loro
trasferimento o alla loro vendita, potrà depositarli su un conto transitorio curandone unicamente la custodia e senza più svolgere l’attività
di amministrazione.
Art. 8 Invio dell’estratto titoli
La Banca invia almeno una volta l’anno al Cliente una posizione dei titoli
in deposito. Trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento di tale posizione, senza che sia pervenuto alla Banca un reclamo specifico da inviarsi
mediante lettera raccomandata a. r., la posizione stessa si intenderà
senz’altro riconosciuta esatta ed approvata.
Art. 9 Cointestazione del rapporto con facoltà di utilizzo disgiunto e
cessazione della facoltà di disporre separatamente del deposito
Fermo quanto previsto dall’articolo 10 della Sezione I “Norme e Condizioni Generali relative al rapporto Banca/Cliente”, quando il deposito
è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere
operazioni anche separatamente a firma disgiunta, ciascuno degli altri
cointestatari è autorizzato in nome e per conto di ciascun altro cointestatario del rapporto a vendere i titoli nominativi, anche azionari,
intestatati ad uno solo dei titolari del rapporto; comprare titoli nominativi, anche azionari, facendoli intestare ad un altro dei cointestatari del
rapporto; trasferire i titoli nominativi, anche azionari, intestati ad uno
solo dei titolari del rapporto, apponendo sugli stessi le relative girate
o conferendo alla Banca il relativo mandato anche a favore dei terzi o
della Banca; dare in riporto i titoli, estinguere i riporti in essere; utilizzare
comunque i titoli nominativi, anche azionari, intestati ad uno solo dei
titolari del rapporto ed in particolare a dare le conferme per l’esecuzione
delle operazioni non adeguate e le autorizzazioni per le operazioni in
conflitto d’interesse. Si intende che la firma del presente atto da parte
di ciascun cointestatario assume anche valore ed efficacia di procura a
favore disgiuntamente degli altri cointestatari, per la realizzazione di
quanto sopra previsto.
Art. 10 Trasferimento del deposito di titoli cartacei
La Banca ha facoltà di custodire il deposito dei titoli cartacei ove essa
ritiene più opportuno in rapporto alle sue esigenze e altresì di trasferirli
dandone comunicazione al Cliente.
Art. 11 Subdeposito dei titoli cartacei presso società di gestione
accentrata
La Banca è autorizzata a subdepositare i titoli cartacei presso una delle
società di gestione accentrata ai sensi e per gli effetti dell’art. 80 e ss.
Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e normativa di attuazione.
In relazione ai suddetti titoli subdepositati, il Cliente prende atto che può
disporre in tutto o in parte dei diritti inerenti ai medesimi titoli a favore
di altri depositanti ovvero chiedere la consegna di un corrispondente
quantitativo di titoli della stessa specie di quelli subdepositati, tramite
la Banca depositaria-aderente e secondo le modalità indicate nelle
norme contenute nel regolamento dei servizi della società di gestione
accentrata.
Art. 12 Subdeposito dei titoli al portatore presso altri enti
La Banca è altresì autorizzata a subdepositare i titoli al portatore anche
presso organismi diversi dalle società di gestione accentrata, a cui sia
consentita comunque la custodia e l’amministrazione accentrata; detti organismi a loro volta, per particolari esigenze, possono affidarne la materiale
custodia a terzi.
Qualora i titoli di cui al comma precedente presentino caratteristiche di
fungibilità o quando altrimenti possibile - ferma restando la responsabilità
del Cliente in ordine alla regolarità dei titoli - la Banca è anche autorizzata
a procedere al loro raggruppamento ovvero a consentirne il raggruppamento da parte dei predetti organismi ed il Cliente accetta di ricevere in
restituzione altrettanti titoli della stessa specie e qualità.
Resta comunque inteso che, anche relativamente ai titoli subdepositati
ai sensi di questo articolo, la Banca rimane responsabile nei confronti del
Cliente a norma del presente contratto.
Art. 13 Subdeposito di titoli emessi o circolanti all’estero
Per i titoli emessi o circolanti all’estero la Banca è autorizzata a farsi
sostituire - nell’esecuzione delle operazioni di cui all’art. 3 - da società
estere subdepositarie a tal fine abilitate, depositando conseguentemente i titoli presso le stesse. Il servizio si svolge secondo le modalità
indicate nelle norme contenute nel regolamento di dette società estere
subdepositarie.
VI NORME CHE REGOLANO IL SERVIZIO DI BANCA DIRETTA
Art. 1 Il Servizio di Banca Diretta
Con il presente accordo il Cliente aderisce al Servizio di Banca Diretta (di
seguito denominato il Servizio).
Il Servizio consente di svolgere le operazioni abilitate dalla Banca
- e in genere consente di gestire tutti i rapporti instaurati dal Cliente
con la Banca (di seguito definiti i Rapporti con la Banca) - tramite il
telefono e/o personal computer e/o altre apparecchiature collegate
con la Banca e comunque tramite ogni altro strumento anche di
carattere informatico o telematico di cui sarà data comunicazione
al Cliente unitamente alle relative condizioni e istruzioni operative
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contenute nella Guida all’utilizzo della banca che verrà inviata all’indirizzo indicato nel contratto, ovvero in successivi separati documenti
(di seguito Documenti Operativi) da intendersi parte integrante del
presente contratto.
La Banca, inoltre, in relazione allo sviluppo dei sistemi tecnici disponibili
e alla sicurezza degli stessi e del completamento del quadro normativo e
regolamentare di riferimento, si riserva di rendere possibile l’utilizzo della
firma elettronica a sua discrezione, comunicandolo tempestivamente
di volta in volta a quei Clienti che ne abbiano fatto richiesta e in quanto
muniti delle idonee chiavi elettroniche private e pubbliche per l’utilizzo
della firma elettronica stessa.
Le modalità operative e di comunicazione di cui al secondo comma
posso essere utilizzate dalle parti in alternativa e in deroga rispetto a
quelle indicate nelle precedenti Norme Generali e speciali, secondo
quanto precisato nella Guida all’utilizzo della banca, ovvero nei Documenti
Operativi, salvi i casi in cui sia ivi previsto l’invio di lettere raccomandate o
raccomandate a. r.
L’utilizzo di una modalità per talune operazioni od atti non preclude la
facoltà di adottare diverse modalità per le operazioni o gli atti successivi.
Le presenti Norme sul Servizio, si applicano ai Rapporti con la Banca svolti
tramite il Servizio stesso, ad integrazione delle Norme Generali e di quelle
Speciali che regolano ciascun singolo servizio.
In caso di incompatibilità, si applicano le Norme sul Servizio.
L’interruzione o sospensione per qualunque causa del Servizio non
comportano l’automatica risoluzione o la sospensione dei Rapporti con la
Banca, che resteranno disciplinati dalle Norme Generali e da quelle Speciali
che regolano ciascun singolo servizio.
Considerato inoltre che il Servizio consente di accedere, tramite il sito
Allianz Bank Financial Advisors ad altri siti Internet di terzi, la Banca non
assume alcuna responsabilità circa l’accuratezza, la completezza, la
qualità o la legalità delle informazioni ricavabili da tali siti, ne la predetta
facoltà di accesso costituisce un invito da parte della Banca ad accedere
ai predetti siti di terzi.
Art. 2 Modalità di utilizzo del Servizio – Strumenti di identificazione
La Banca fornirà al Cliente gli strumenti necessari per effettuare le operazioni: il Codice Utente, il Numero Personale e la Parola Chiave.
Il Cliente si impegna a mantenere segreti e a non cedere ad alcuno i propri codici personali di identificazione di cui al comma precedente. Ai fini
dell’utilizzo del Servizio di cui alla presente sezione non sarà possibile
attribuire specifici codici personali di identificazione ai soggetti delegati
ad operare sui singoli rapporti dal Cliente, né questi ultimi potranno
usufruire dei codici personali forniti dalla Banca al Cliente stesso che
sono, incedibili e devono rimanere segreti. I delegati, pertanto, potranno
operare unicamente attraverso gli sportelli della Banca.
Il Codice Utente viene predisposto dalla Banca in modo automatico con
una procedura riservata e consente di svolgere operazioni di interrogazione sui rapporti accesi con la Banca.
Il Numero Personale viene scelto dal Cliente e comunicato dallo stesso
alla Banca secondo le modalità stabilite nella Guida all’utilizzo della
banca ed è idoneo, unitamente al Codice Utente, allo svolgimento di
operazioni di interrogazione sui rapporti accesi con la Banca.
La parola chiave viene predisposta dalla Banca in modo automatico con
una procedura riservata al momento dell’attivazione del servizio per
svolgere operazioni dispositive entro i limiti prestabiliti ed indicati nella
lettera sigillata contenente il Codice Utente e la Parola Chiave.
Il Codice Utente e la Parola Chiave (che è sconosciuta al personale della
Banca) verranno comunicati al Cliente, al proprio domicilio.
Il Codice Utente, Numero Personale e la Parola Chiave potranno essere
variati ogni qualvolta il Cliente lo ritenga opportuno secondo le modalità
definite nella Guida all’utilizzo della banca.
Le modalità tecniche di utilizzo del Servizio, gli strumenti o le modalità
di identificazione, l’elenco delle informazioni ottenibili dalla Banca, nonché l’elenco delle disposizioni che possono essere impartite a mezzo del
Servizio sono analiticamente indicate nella Guida all’utilizzo della banca,
ovvero nei Documenti Operativi.
Al fine di migliorare il Servizio in relazione anche all’evoluzione tecnica,
la Banca si riserva la facoltà di apportare modifiche e/o integrazioni
alle modalità e condizioni tecniche di utilizzo dello stesso, nonché agli
strumenti o alle modalità tecniche di identificazione. Tali eventuali
modifiche e/o integrazioni verranno comunicate dalla Banca al Cliente
in tempo utile senza che venga pregiudicata la sua operatività e comunque, in caso di urgenza, non appena necessario.
Il Cliente nell’utilizzo del Servizio tramite rete Internet è tenuto ad
avvalersi del sito predisposto dalla Banca. Il Cliente secondo quanto
specificatamente disciplinato dalle Norme del presente contratto, nonché secondo quanto indicato nella Guida all’utilizzo della banca, ovvero
nei Documenti Operativi, può fare pervenire o/ricevere dalla Banca in
generale comunicazioni sia informative sia dispositive, utilizzando di
volta in volta le modalità specificatamente previste. Il Cliente non può
utilizzare per le proprie comunicazioni sia informative sia dispositive la
funzione di posta elettronica disponibile liberamente sulla rete ne la
Banca le accetterà ne le eseguirà.
La Banca adotterà le opportune precauzioni per garantire la riservatezza
delle informazioni trattate nell’ambito del servizio. Tuttavia, la Banca non
sarà responsabile per la perdita, alterazione o diffusione non intenzionale
di informazioni trasmesse attraverso l’utilizzo di tecniche telematiche,
ascrivibili a difetti di funzionamento delle tecniche stesse e dovuti a eventi
al di fuori del controllo diretto della Banca.
Art. 4 Identificazione del Cliente
Nell’ambito del Servizio, in deroga ad ogni diversa previsione relativa ai
sottostanti Rapporti con la Banca, il Cliente verrà identificato da parte
della Banca esclusivamente mediante la verifica del Codice Utente e del
Numero Personale, nonché, per le operazioni dispositive, di due caratteri
della parola Chiave scelte in modo casuale al fine di garantire la segretezza. Le modalità di identificazione e verifica sono illustrate nelle istruzioni
fornite dalla Banca.
Il Cliente riconosce fin d’ora validi gli addebiti e gli accrediti operati dalla
Banca in conseguenza del Servizio.
La Banca inoltre, in relazione allo sviluppo dei sistemi tecnici disponibili e alla sicurezza degli stessi nonché al completamento del quadro
normativo e regolamentare di riferimento, si riserva di rendere possibile l’utilizzo della firma elettronica a sua discrezione, comunicandolo
tempestivamente di volta in volta a quei clienti che ne abbiano fatto
richiesta e in quanto muniti delle idonee chiavi elettroniche private e
pubbliche per l’utilizzo della firma elettronica stessa.
Art. 3 Obblighi di custodia
Il Cliente si impegna a custodire con ogni cura il Codice Utente, Numero
Personale e la Parola Chiave ed è responsabile della loro custodia e del
loro corretto utilizzo. Egli risponde del loro indebito uso, da chiunque
operato, anche se in conseguenza di smarrimento o furto.
La Banca non potrà essere ritenuta responsabile del loro utilizzo fraudolento sinché il Cliente non le abbia comunicato il loro smarrimento
o furto mediante lettera raccomandata e la Banca non abbia potuto di
conseguenza provvedere al blocco dell’operatività, comunque non oltre
un giorno lavorativo dalla ricezione.
Art. 5 Autorizzazione alla registrazione ed efficacia probatoria delle
stesse
Durante lo svolgimento del Servizio, la Banca provvede a effettuare, in
via continuativa la registrazione di tutte le conversazioni telefoniche intercorse con i Clienti. Il Cliente autorizza sin d’ora la Banca ad effettuare
tali registrazioni in via continuativa senza ulteriore preavviso.
Analogamente il Cliente autorizza la Banca ad effettuare tutte le registrazioni degli ordini o delle comunicazioni effettuate tramite sistemi
telematici diversi.
Tenuto conto della natura del Servizio, la prova delle operazioni eseguite, nonché di ogni comunicazione effettuata tramite i sistemi telematici
o telefonici sarà validamente fornita per mezzo delle scritture contabili,
delle registrazioni fonografiche e delle registrazioni dei dati informatici
effettuate su supporto informatico o altro tipo analogo di supporto.
Tali registrazioni, unitamente alle scritture contabili, che possono formarsi
anche attraverso il passaggio elettronico degli impulsi effettuato dal Cliente,
fanno piena prova circa il ricevimento e il contenuto degli ordini.
Art. 6 Cointestazione
Fermo quanto previsto dall’art. 10 della Sezione I “Norme e Condizioni
Generali relative al rapporto Banca/Cliente”, il Servizio potrà essere
applicato ai rapporti cointestati con il consenso scritto anche di uno solo
dei cointestatari, espresso mediante sottoscrizione del presente contratto. In caso di cointestazione le operazioni svolte tramite il servizio si
intendono sempre e comunque effettuate in modo disgiunto dai singoli
intestatari, quali creditori e debitori solidali ai sensi di legge con piena
liberazione della Banca per le operazioni svolte da ciascuno di essi, così
come previsto nelle Norme e Condizioni Generali relative al rapporto
Banca/Cliente e di quelle speciali che regolano ciascun singolo servizio.
Art. 7 Esclusione del Servizio
Il Cliente ha la facoltà, in qualsiasi momento, di richiedere alla Banca,
mediante invio di lettera raccomandata a.r. l’esclusione di uno o più
rapporti dall’ambito del Servizio, fermo quanto previsto all’ultimo
comma del precedente art.1. Per i rapporti cointestati tale facoltà potrà essere esercitata da ciascun intestatario separatamente con piena
liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari.
Norme contrattuali
La Banca ha la facoltà, in qualsiasi momento, di disporre, mediante invio di
lettera raccomandata a.r., la cessazione del Servizio nei confronti di uno o
più Clienti per uno o più rapporti, fermo quanto previsto all’ultimo comma
del precedente art. 1.
Art. 8 Cause di esclusione delle responsabilità – Cause di forza
maggiore
Il Cliente è tenuto a seguire le istruzioni fornite dalla Banca per l’utilizzo
del Servizio, restando in ogni caso responsabile dei danni di qualsiasi
genere, diretti e indiretti, derivanti alla Banca medesima e/o a
terzi dall’inosservanza di dette istruzioni.
È esclusa la responsabilità della Banca per gli eventuali danni e/o
pregiudizi che derivassero al Cliente da eventuali interruzioni o sospensioni del Servizio per malfunzionamenti delle apparecchiature
e/o degli strumenti di collegamento di cui all’art. 1, e/o delle relative
reti di comunicazione (per esempio del servizio telefonico, postale o di
erogazione dell’energia elettrica) ovvero per serrate o scioperi, anche
del personale della Banca o società di cui la stessa si avvale, ovunque
verificatisi; per impedimenti od ostacoli determinati da disposizioni di
legge o da atti di autorità nazionali o estere; per provvedimenti o atti di
natura giudiziaria o fatti di terzi, e comunque per qualsiasi altra causa
non imputabili alla Banca.
La Banca ha la facoltà di sospendere, anche solo parzialmente, o
interrompere il Servizio in qualsiasi momento per ragioni connesse
all’efficienza e sicurezza del Servizio medesimo, nonché di sospendere
il Servizio nei confronti di i singoli Clienti.
Art. 9 Modalità di svolgimento delle operazioni
Il Cliente per le operazioni dispositive, è tenuto ad operare, in ogni caso,
entro i limiti assegnati e comunque a fronte del saldo disponibile dei
conti stessi.
Art. 10 Libretti di assegni
Qualora il Cliente chieda mediante il canale telefonico o mediante il canale
telematico, e la Banca lo consenta, il rilascio e la spedizione a mezzo posta
e a proprio rischio di libretti di assegni bancari, gli verrà ogni volta chiesto
di dichiarare di non essere interdetto dall’emissione di assegni bancari
come previsto dall’art. 124 della Legge sull’assegno e successive integrazioni e modificazioni. In tal caso tale dichiarazione verrà registrata e dovrà
essere sottoscritta utilizzando la parola chiave attribuita unicamente dalla
Banca al Cliente stesso. Il Cliente riconosce a tale sottoscrizione valore di
vera e valida dichiarazione di propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 124 della sopra citata Legge sull’assegno.
Art. 11 Termini di esecuzione
Le comunicazioni e le disposizioni del Cliente alla Banca saranno eseguite, salvo diversa pattuizione, trascorso il termine massimo di 5 giorni
lavorativi.
La Banca ha facoltà di assumere o meno le disposizioni conferite dal
Cliente e, in caso negativo, ne darà tempestiva comunicazione all’interessato.
VII noRME IN MATERIA DI OPERAZIONI DI BONIFICO
Ai sensi dell’art. 4 del D.lgs. 253/2000, alle operazioni di bonifico si
applicano i seguenti termini massimi di esecuzione: in caso di ordine,
per l’accredito sul conto della banca del beneficiario, quinto giorno
lavorativo bancario successivo alla data di accettazione dell’ordine; in
caso di ricezione, per l’accredito sul conto del beneficiario, un giorno
lavorativo bancario successivo a quello in cui l’importo è stato accreditato sul conto della banca del beneficiario.
Il Correntista può sporgere reclamo nei termini previsti dal Regolamento dell’Ufficio Reclami e dell’Ombundsman Bancario e dal Rego-
lamento delle procedure di Reclamo in materia di bonifici transfrontalieri contenuto nelle Norme contrattuali che regolano i servizi bancari
e finanziari prestati da Allianz Bank Financial Advisors S.p.A..
In caso di mancato rispetto dei termini, nelle operazioni di bonifico transfrontaliero è dovuto un indennizzo nelle misure previste dagli artt. 4.3 e
4.6 del D.lgs. 253/2000. Sono salvi gli altri diritti dei clienti e degli enti che
hanno partecipato all’operazione, fermo restando l’esclusione/ limitazione delle responsabilità della banca per forza maggiore e negli altri casi
previsti dalla legge, anche ai sensi dell’art. 6 del D.lgs. 253/2000.
VIII NORME CHE REGOLANO L’USO DELLA CARTA BANCOMAT,
BANCOMAT/ PAGOBANCOMAT (MODALITÀ D’USO DELLA CARTA)
Art. 1 Oggetto
L’uso congiunto della Carta Bancomat/PagoBancomat, di seguito denominata Carta, e del “Codice Personale Segreto”, di seguito denominato
P.I.N. (Personal Identification Number), identifica e legittima il titolare
della Carta medesima, di seguito denominato cliente, a disporre del proprio conto corrente con modalità elettroniche per usufruire dei Servizi
più avanti disciplinati nelle apposite Sottosezioni A e B.
L’utilizzo dei Servizi deve avvenire entro i limiti d’importo e con le
modalità indicate nel modulo allegato ed in ogni caso entro il limite
costituito dal saldo disponibile del conto corrente. Il cliente, nel corso del
rapporto, può concordare con la Banca la modifica dei limiti di importo
previsti nel richiamato modulo.
I limiti di importo e le modalità di cui al comma precedente, in relazione ad esigenze di efficienza, possono essere modificati dalla Banca
in qualunque momento mediante comunicazione scritta al titolare e
tramite avvisi esposti nei locali della Banca stessa, sulle apparecchiature
previste dalle Sottosezioni, o nei locali nei quali le stesse sono installate,
indicando in ogni caso, con un preavviso di almeno 5 giorni, la data di
entrata in vigore delle modifiche medesime.
I limiti di importo e le modalità di cui al comma 2 possono essere modificati dalla Banca anche senza preavviso solo in relazione ad esigenze
di sicurezza.
Art. 2 Rilascio della Carta
La Carta resta di proprietà della Banca, è strettamente personale e non
può essere ceduta a terzi.
Versione 1 ottobre 2007
Ad ogni Carta viene assegnato un P.I.N., consegnato al cliente in un plico
sigillato. La Banca garantisce la massima riservatezza nella predisposizione del P.I.N. ed è tenuta a non rivelarlo a terzi.
La Banca consegna al cliente personalmente la Carta ed il relativo P.I.N.
all’atto della sottoscrizione del presente contratto. Dietro richiesta scritta del cliente, ed a rischio del medesimo, la Banca può provvedere alla
spedizione della Carta e del P.I.N. in plichi separati.
La Banca di sua iniziativa può inviare per posta la sola Carta esclusivamente in caso di sostituzione di quella in scadenza.
Art. 3 Poteri di rappresentanza
Il cliente è tenuto a comunicare per iscritto alla Banca le persone autorizzate a rappresentarlo nel ritiro e/o nell’utilizzo della Carta e del P.I.N.,
restando responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare
dall’uso della Carta e del P.I.N. medesimi da parte di tali persone.
In caso di persone giuridiche, la Carta deve essere rilasciata ed intestata
a soggetto autorizzato ad operare sul conto, ovvero ad altro soggetto
appositamente delegato, che ne diviene titolare, previa sottoscrizione
da parte di quest’ultimo dello specifico modulo di richiesta predisposto
da Allianz Bank Financial Advisors.
In caso di variazione del soggetto autorizzato, fermo restando quanto
disposto dall’art. 9, la Banca procederà al rilascio di una nuova Carta
e del PIN.
La revoca ovvero la perdita dell’autorizzazione ad operare di cui ai
precedenti commi sono opponibili alla Banca a decorrere dalle ore
24,00 del giorno lavorativo successivo alla ricezione della segnalazione
effettuata alla Banca mediante telefonata al Numero Verde Allianz Bank
Financial Advisors (per i Clienti di Banca Diretta), lettera raccomandata,
telegramma o fax, salvi i casi di forza maggiore, ivi compreso lo sciopero, riguardanti la Banca e i suoi corrispondenti anche non Bancari.
Art. 4 Custodia della Carta e del P.I.N.
Il cliente è tenuto a custodire con ogni cura la Carta ed il P.I.N.; quest’ultimo, in particolare, deve restare segreto e non deve essere riportato sulla
Carta né conservato insieme ad essa. Fermo restando quanto previsto al
successivo art. 5, il cliente è responsabile di ogni conseguenza dannosa che
possa derivare dall’abuso o dall’uso illecito della Carta e del P.I.N.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 5, comma 1, in caso di smarrimento o sottrazione della Carta e/o del P.I.N. il cliente è responsabile per
le perdite derivanti da eventuali prelievi fraudolenti - nel limite di 160 Euro
per prelievo e fatti salvi i casi di dolo o colpa grave - fino al momento in cui
risulti opponibile alla Banca la segnalazione di smarrimento o sottrazione
della Carta e/o del P.I.N. medesimi, ai sensi dell’art. 5, comma 5.
In caso di danneggiamento o deterioramento della Carta, il cliente è
tenuto a non effettuare ulteriori operazioni ed a consegnare la Carta alla
Banca nello stato in cui si trova.
Art. 5 Smarrimento o sottrazione di Carta e/o P.I.N.
In caso di smarrimento o sottrazione della Carta, da sola ovvero unitamente al P.I.N., il cliente è tenuto a chiedere immediatamente il blocco
della Carta medesima telefonando, in qualunque momento del giorno e
della notte, al Numero Verde indicato nella lettera che riceverà unitamente alla carta stessa e comunicando almeno le informazioni indispensabili
per procedere al blocco della Carta e cioè: nome, cognome, luogo e data
di nascita del cliente medesimo; inoltre, il cliente è tenuto anche a denunciare l’accaduto all’Autorità Giudiziaria o di Polizia.
Nel corso della telefonata l’operatore del Numero Verde comunicherà
al titolare il numero di blocco. Successivamente, e comunque entro
due giorni lavorativi bancari da quello della telefonata al Numero
Verde, il cliente dovrà confermare l’avvenuta segnalazione di blocco
alla propria Banca personalmente ovvero mediante lettera raccomandata, telegramma o telefax, fornendo non appena possibile copia della
denuncia presentata all’Autorità Giudiziaria o di Polizia ed indicando il
numero di blocco.
Nel caso di impossibilità di utilizzo del Numero Verde, il cliente è tenuto
comunque a segnalare nel più breve tempo possibile l’accaduto alla
propria Banca, personalmente ovvero mediante lettera raccomandata,
telegramma o telefax, fornendo copia della denuncia presentata all’Autorità Giudiziaria o di Polizia.
Appena ricevute le segnalazioni di cui ai precedenti commi, la Banca
provvede al blocco della Carta.
La segnalazione di smarrimento o sottrazione è opponibile alla Banca a
decorrere dalle ore 24,00 del giorno lavorativo successivo alla ricezione
della segnalazione effettuata alla Banca mediante telefonata al Numero
Verde Allianz Bank Financial Advisors (per i Clienti di Banca Diretta),
lettera raccomandata, telegramma o fax, salvo i casi di forza maggiore,
ivi compreso lo sciopero, riguardanti la Banca o i suoi corrispondenti
anche non Bancari.
Art. 6 Erogazione dei Servizi Bancomat/PagoBancomat
La Banca assicura il regolare funzionamento di tutte le apparecchiature
di cui all’art. 1, comma 3, negli orari indicati nelle Sottosezioni.
La Banca si riserva la facoltà di modificare l’ubicazione delle apparecchiature di cui all’art. 1, comma 3, sospendere o abolire i Servizi in
qualsiasi momento, in relazione ad eventi connessi all’efficienza ed alla
sicurezza dei Servizi medesimi.
Art. 7 Addebito in conto
L’addebito in conto delle operazioni compiute viene eseguito dalla
Banca in base alle registrazioni effettuate automaticamente dall’apparecchiatura presso la quale è stata eseguita l’operazione.
Salvo quanto previsto dal comma 4 della Sottosezione B – Servizio PagoBancomat, delle operazioni eseguite fa prova la comunicazione scritta
rilasciata dall’apparecchiatura al momento dell’operazione.
Art. 8 Recesso della Banca
La Banca si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi
momento con preavviso di almeno 1 giorno, dandone comunicazione
scritta al cliente, il quale è tenuto a restituire immediatamente la Carta,
nonché ogni altro materiale in precedenza consegnato.
Qualora ricorra un giustificato motivo ai sensi dell’art. 1469-bis, comma
4, cod. civ., la Banca ha facoltà di recedere dal contratto senza preavviso,
dandone immediata comunicazione al cliente. Analoga facoltà è riconosciuta alla Banca al fine di tutelare il buon funzionamento e di garantire
la sicurezza dei Servizi.
Il cliente resta responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dalla prosecuzione dell’uso dei Servizi successivamente al recesso
della Banca o nel periodo in cui abbia ricevuto dalla Banca medesima
eventuale comunicazione dell’esistenza di un temporaneo divieto di
utilizzazione della Carta.
Art. 9 Recesso del cliente e obbligo di restituzione della Carta
Il cliente ha facoltà di recedere dal presente contratto in qualunque
momento, dandone comunicazione scritta alla Banca e restituendo la
Carta, nonché ogni altro materiale in precedenza consegnato.
Il cliente inoltre è tenuto a restituire alla Banca la Carta e detto materiale:
<in caso di richiesta da parte della Banca, entro il termine da questa
indicato;
<alla scadenza dell’eventuale periodo di validità della Carta o del
presente contratto;
<in caso di variazione del soggetto autorizzato ai sensi dell’art. 3,
comma 2;
<contestualmente alla richiesta di estinzione del conto corrente.
La Carta deve essere restituita dagli eredi in caso di decesso del cliente
e, in caso di sopravvenuta incapacità di agire del medesimo, dal legale
rappresentante.
In ogni ipotesi di mancata restituzione, la Banca dovrà procedere al
blocco della Carta.
L’uso della Carta che non è stata restituita ai sensi del precedente art. 8 e
del presente articolo, o in eccesso rispetto al saldo disponibile del conto
corrente o al limite d’importo comunicato dalla Banca, ferme restando
le obbligazioni che ne scaturiscono, è illecito.
Sottosezione A
Servizio Bancomat/ATM
1.Il Servizio Bancomat/ATM consente al cliente di prelevare denaro
contante - entro i limiti d’importo indicati nella lettera sigillata
contenente i codici personali segreti e con le modalità indicate
nella lettera che riceverà unitamente alla carta - presso qualunque
sportello automatico contraddistinto dal Marchio Bancomat.
2.La Banca assicura il regolare funzionamento in circolarità del Servizio
dalle ore 6.00 alle ore 24.00 di tutti i giorni, fatta eccezione per gli
impianti situati all’interno di sportelli Bancari o di altri locali in cui vi
sia un orario di apertura al pubblico.
3.In caso di utilizzo errato rispetto a quanto previsto nei commi precedenti o comunque in difformità dalle presenti disposizioni o per
motivi di sicurezza, lo sportello automatico Bancomat può trattenere
la Carta ed il cliente è tenuto a contattare la sua Banca secondo
quanto indicato nel modulo medesimo.
4.In caso di difettoso funzionamento degli sportelli automatici il cliente è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni.
Sottosezione B
Servizio PagoBancomat
1.Il Servizio PagoBancomat consente al cliente di disporre pagamenti
nei confronti degli esercizi e dei soggetti convenzionati - entro i
limiti d’importo indicati negli avvisi sintetici pubblicizzati presso gli
sportelli e secondo le modalità descritte nella lettera che riceverà
unitamente alla carta stessa - a valere sul conto corrente del cliente
medesimo, mediante qualunque Terminale POS contrassegnato o
comunque individuato dal Marchio PagoBancomat. Il Servizio consente altresì al Cliente di disporre i suddetti pagamenti su apparecchiature diverse collegate al terminale POS, previa attivazione delle
specifiche funzionalità mediante utilizzo congiunto della Carta e del
P.I.N., secondo quanto indicato nelle istruzioni allegate (ad esempio,
per ricarica cellulari GSM).
2. Il Servizio funziona negli orari di apertura al pubblico degli esercizi
convenzionati.
Norme contrattuali 10
3.In caso di difettoso funzionamento dei Terminali il cliente è tenuto a
non effettuare ulteriori operazioni.
4.I pagamenti disposti tramite le suddette apparecchiature diverse
dai Terminali POS risulteranno dall’apparecchiatura stessa in forma
elettronica.
Sottosezione C
Servizio Cirrus/Maestro
Il servizio Cirrus/Maestro consente al cliente di effettuare in tutto il mondo,
a valere sul suo conto corrente, prelievi di contante presso tutti gli sportelli
automatici abilitati “ec” e/o “Cirrus” od il pagamento, mediante ordine
irrevocabile di giroconto elettronico a valere sul suo conto corrente, della
merce acquistata o dei servizi utilizzati presso tutti gli esercizi convenzionati dotati di appositi terminali POS contraddistinti dai simboli “edc”
e/o “Maestro”. Il servizio Cirrus/Maestro funziona di norma negli orari
vigenti nei singoli paesi. Gli sportelli automatici abilitati e i POS del servizio
Cirrus/Maestro effettuano operazioni nelle valuta avente corso legale nel
paese in cui sono installati. Ai relativi addebiti vengono applicati la valuta
del giorno in cui avviene il prelievo od il pagamento nonché il cambio del
giorno lavorativo successivo applicato dal sistema internazionale Europay.
L’utilizzo del servizio Cirrus/Maestro è sottoposto alle norme valutarie
vigenti all’epoca dell’utilizzo.
Sottosezione D
Servizio di pagamento dei Pedaggi Autostradali
1.Il Servizio di pagamento dei pedaggi autostradali (di seguito, per
brevità, servizio) consente al titolare di carta di effettuare, presso le
barriere autostradali dotate di apposite apparecchiature e contraddistinte dal marchio Fastpay, il pagamento dei pedaggi autostradali
relativi a percorsi su tratti gestiti da Società od Enti convenzionati,
autorizzando irrevocabilmente l’addebito sul proprio conto corrente
dei relativi importi.
Il Titolare è tenuto ad utilizzare il servizio secondo le modalità e
con i limiti di importo portati a conoscenza dalla Banca mediante
comunicazione scritta.
Il Titolare prende atto che la Banca è, parimenti, in tal modo irrevocabilmente autorizzata ad accreditare a dette Società od Enti l’importo
dei pedaggi sulla base delle registrazioni effettuate automatica-
mente sulle apparecchiature elettroniche installate presso i varchi
autostradali.
Il Titolare prende, altresì, atto che, per l’utilizzo del Servizio non è
prevista la digitazione del codice segreto e che la Carta potrà essere
utilizzata, di volta in volta, per un solo autoveicolo, non essendo,
pertanto, consentito convalidare il transito di altro veicolo, anche se
di seguito al primo.
2.Il Servizio funziona, di norma, 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
Resta esclusa ogni responsabilità della Banca per interruzioni, sospensioni, irregolare o mancato funzionamento del Servizio per
cause ad essa non imputabili, tra le quali si indicano, a titolo meramente esemplificativo, il mancato o irregolare funzionamento
delle apparecchiature presso i varchi autostradali, sciopero anche del
personale, o altre cause di forza maggiore.
La Banca rimane totalmente estranea ad eventuali controversie tra
Titolare di Carta e Società od Enti convenzionati in ordine ai pedaggi
pagati utilizzando il Servizio.
Al fine di tutelare il buon funzionamento del Servizio e di garantire la
sicurezza, la Banca ha la facoltà, in qualsiasi momento, di procedere al
blocco della Carta, anche limitatamente al presente servizio, senza necessità di preventivo avviso al Titolare. La Banca si riserva, in ogni caso,
la facoltà, in qualunque momento, di sospendere il Servizio ovvero di
recedere dallo stesso, anche senza preavviso, senza responsabilità nei
confronti del Titolare, a seguito di norme legislative che ne rendano
non più perseguibile lo scopo, ovvero di disposizioni e/o direttive degli
Organi istituzionali competenti in materia.
In ogni caso è riconosciuta ad entrambe le parti la facoltà di recedere
dal presente Servizio, con preavviso di 15 giorni.
3.La contabilizzazione in conto corrente dell’importo dei pedaggi
effettuati dal Titolare avverrà con un unico addebito mensile, comprensivo dei pagamenti effettuati nel mese antecedente a quello
dell’addebito, con valuta media ponderata calcolata sulla base delle
date e degli importi dei singoli pedaggi.
Le condizioni economiche applicate al servizio sono quelle rese pubbliche nei fogli informativi analitici posti a disposizione del pubblico
presso le filiali della Banca.
IX Regolamento TITOLARI
da consegnare al Cliente all’atto della sottoscrizione del contratto
1. Oggetto del contratto
Il presente contratto ha come oggetto l’emissione di carte di pagamento CartaSi nonché l’erogazione di servizi ad esse collegati.
2. Emissione della Carta
Le carte di pagamento CartaSi (di seguito, per brevità, “Carta” o “Carte”) sono emesse da CartaSi S.p.A. (di seguito, per brevità, “CartaSi”) e
gestite in collaborazione con la Banca indicata sul modulo di richiesta
(di seguito, per brevità, “Banca”).
La richiesta di emissione della Carta deve essere sottoscritta presso gli
sportelli della Banca.
La Banca effettuerà autonomamente l’istruttoria di tale richiesta secondo i criteri dalla stessa adottati per il rilascio di carte di pagamento,
restando nella piena discrezionalità della Banca l’emissione delle
Carte. Le Carte sono di proprietà esclusiva di CartaSi.
3. Validità della Carta
La Carta è rilasciata da CartaSi per un periodo normalmente di 36
mesi e viene rinnovata, di regola, per un uguale periodo di tempo, alle
condizioni in vigore al momento del rinnovo.
E’ facoltà di CartaSi e della Banca prevedere periodi diversi di validità
e/o rinnovo.
La Carta è valida fino al termine di scadenza indicato su di essa.
La quota annuale, ove prevista, viene addebitata al Titolare nel primo
estratto conto utile. L’importo relativo alla quota annuale, ove previsto,
è dovuto in misura fissa e non frazionabile anche per periodi di pos-
11 Versione 1 ottobre 2007
sesso della Carta inferiori all’anno, salvo diverso accordo con la Banca.
Solo per le Carte supplementari (aggiuntive/familiari) eventualmente
emesse in corso d’anno verrà disposto un addebito parziale della
quota di emissione, per i mesi di effettivo possesso.
E’ in ogni caso facoltà di CartaSi e della Banca di addebitare detto
importo nel primo estratto conto utile.
4. Limite di utilizzo e disponibilità di spesa
La Banca assegnerà alla Carta un limite di utilizzo mensile, il cui ammontare verrà stabilito dalla Banca stessa in base a proprie autonome
valutazioni.
Il Titolare potrà concordare con la Banca eventuali variazioni del limite
di utilizzo mensile della Carta; la Banca ha comunque la facoltà di
ridurre tale limite, con congruo preavviso e per giustificato motivo,
informandone tempestivamente per iscritto il Titolare. Il Titolare, in
tal caso, ha diritto di recedere dal contratto con le modalità indicate
all’articolo 18.
La disponibilità di spesa della Carta è determinata dalla differenza fra
limite di utilizzo e importi autorizzati o movimenti contabilizzati (per
le dilazioni di pagamento previste all’articolo 13 va sottratto anche il
debito residuo), e si ricostituisce all’inizio di ogni mese interamente,
ovvero al netto degli eventuali addebiti non ancora inseriti nell’estratto
conto.
5. Uso della Carta
La Carta dà diritto al Titolare di acquistare – nei limiti della disponibilità
di spesa della Carta al momento dell’utilizzo - merci e/o servizi dagli
Esercenti con la semplice firma dell’ordine di pagamento o di documento equivalente.
La Carta dà inoltre diritto al Titolare di ottenere anticipi di denaro
contante da parte delle banche, nei limiti della disponibilità di spesa
della Carta al momento dell’utilizzo. L’uso della Carta su Internet o
su altri canali virtuali, telematici o telefonici potrà prevedere modalità differenti, anche sulla base delle disposizioni fornite dal singolo
Esercente.
La Carta deve essere usata solo dal Titolare personalmente e non
può essere in nessun caso e per nessun motivo ceduta o data in
uso a terzi.
CartaSi non ha alcuna responsabilità nel caso in cui la Carta non sia
accettata dagli Esercenti.
6. Uso della Carta in Paesi non aderenti all’Unione Monetaria Europea
L’uso della Carta in Paesi non aderenti all’Unione Monetaria Europea è
sottoposto alle norme valutarie vigenti al momento dell’utilizzo - emanate dalle competenti Autorità - che il Titolare si impegna a rispettare.
Le operazioni avvenute con la Carta in tali Paesi saranno comunque
addebitate in Euro, al cambio determinato all’atto della data della conversione, nel rispetto degli accordi internazionali in vigore.
7. Firma sulla Carta e sugli ordini di pagamento
La firma apposta dal Titolare sugli ordini di pagamento al momento
dell’acquisto – ove prevista - deve essere conforme a quella apposta
dallo stesso Titolare sul contratto e sul retro della Carta stessa. Il Titolare ha l’obbligo di firmare la Carta sul retro non appena ne entra in
possesso ed è responsabile di ogni conseguenza che possa derivare
dall’indebito o illecito uso della Carta non firmata.
8. Codice segreto PIN: utilizzo e obbligo di custodia
A ciascuna Carta viene attribuito un codice personale segreto (PIN),
che deve essere utilizzato esclusivamente dal Titolare stesso, in abbinamento con la Carta, per il prelievo di denaro contante (operazioni
di anticipo contante) presso sportelli automatici abilitati, in Italia e
all’estero. Il PIN potrà essere utilizzato – se richiesto - anche per altre
tipologie di pagamento che prevedano l’utilizzo di apparecchiature
elettroniche. Il PIN, generato elettronicamente, non è noto né al personale di CartaSi, né a quello della Banca e viene consegnato al Titolare
dalla Banca, o inviato al suo domicilio direttamente da CartaSi: in ogni
caso, il codice è contenuto in un plico sigillato. Il PIN deve restare
segreto e non deve essere annotato sulla Carta, né conservato insieme
con quest’ultima o con documenti del Titolare. Il Titolare ha l’obbligo
di custodire il PIN con cura, restando responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall’indebito o illecito uso della Carta
insieme al PIN, anche se a seguito di smarrimento, furto, falsificazione
o contraffazione (in questi casi, il Titolare è tenuto a provvedere agli
adempimenti indicati all’articolo 16).
9. Rapporti con gli Esercenti
Il Titolare riconosce espressamente l’estraneità di CartaSi e della Banca ai
rapporti fra lui e gli Esercenti. Pertanto per qualsiasi controversia - come
pure per esercitare qualsiasi diritto - il Titolare dovrà rivolgersi esclusivamente agli Esercenti presso i quali sono stati acquistati le merci o i
servizi, restando comunque esclusa ogni responsabilità di CartaSi e della
Banca per difetti delle merci o dei servizi, tardata o mancata consegna
delle merci, tardata o mancata erogazione dei servizi, disservizi e simili,
anche nel caso in cui i relativi ordini di pagamento siano già stati pagati.
In ogni caso, nei rapporti con CartaSi e con la Banca, l’ordine impartito
attraverso l’uso della Carta è irrevocabile.
10. Identificazione del Titolare
L’Esercente e le banche presso le quali venga richiesto un anticipo
di contanti hanno facoltà di richiedere al Titolare l’esibizione di un
documento di riconoscimento che ne provi l’identità, provvedendo ad
annotarne gli estremi. Qualora ricorrano le ipotesi di cui agli articoli
18 e 20, ovvero sussistano altri giustificati motivi, il Titolare è tenuto
a consentire il trattenimento e l’invalidazione della Carta da parte
dell’Esercente o delle banche.
11. Servizi di sicurezza
Il Titolare in possesso di utenza di telefonia mobile che intenda
aderire ai servizi di sicurezza via SMS (Avviso Movimenti) dovrà indicare il numero di telefono cellulare sul contratto: in tal caso, CartaSi
provvederà automaticamente all’iscrizione. Il Titolare potrà aderire
anche successivamente a tali servizi, chiamando il Servizio Clienti di
CartaSi o registrandosi al sito www.cartasi.it. Il Titolare sarà avvisato
via SMS di ogni autorizzazione richiesta per la sua Carta per importi
superiori alla soglia standard definita da CartaSi, personalizzabile dal
Titolare attraverso il sito www.cartasi.it o chiamando il Servizio Clienti
di CartaSi. Il Titolare potrà così rilevare - e segnalare tempestivamente
al Servizio Clienti di CartaSi - eventuali utilizzi indebiti o illeciti della
Carta o del numero di Carta. Il Titolare si impegna altresì a segnalare a
CartaSi eventuali successive variazioni del numero di cellulare. Il Regolamento di tali servizi, nonché il valore della soglia standard di avviso,
sono consultabili sul sito www.cartasi.it, o possono essere richiesti al
Servizio Clienti di CartaSi.
12. Pagamenti
Il Titolare si obbliga a corrispondere a CartaSi:
a) l’importo di tutte le operazioni effettuate con la Carta, anche
attraverso apparecchiature elettroniche e canali virtuali, telefonici
e telematici;
b) l’importo relativo alla quota annuale di emissione o di rinnovo della
Carta, ove previsto;
c) le spese di emissione e invio degli estratti conto e le relative spese
di bollo, ove previste;
d) l’importo relativo al servizio di sostituzione urgente della Carta, ove
previsto, nel caso in cui tale servizio venga richiesto dal Titolare;
e) le commissioni per gli oneri di negoziazione relativi ad utilizzi
effettuati in valuta diversa dall’Euro (già incluse nei tassi di cambio
applicati);
f) le commissioni applicate sulle operazioni di anticipo di contante;
g) l’importo degli interessi dovuti nel caso di rimborso rateale di cui
all’articolo 13;
h) le commissioni dovute per operazioni di acquisto carburante in
Italia, ove previste;
i) le quote di adesione e di rinnovo, ove previste, relative ai servizi
accessori richiesti.
Il Titolare autorizza espressamente CartaSi e la Banca ad addebitare
sul conto corrente bancario indicato sul contratto tutti gli importi per
le causali di cui sopra, che verranno registrati nell’estratto conto alle
condizioni indicate nel prospetto “Condizioni Economiche”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Gli addebiti verranno effettuati con la valuta indicata nel medesimo
prospetto.
13. Dilazioni di pagamento
Ove previsto, il Titolare potrà richiedere alla Banca che il rimborso
delle somme dovute avvenga in modo dilazionato, attraverso rate non
inferiori all’importo indicato sul contratto.
La rateizzazione, se accordata, è regolata dalle condizioni esistenti all’atto della richiesta e rese note al Titolare, ovvero da quelle che - anche
in corso di rateizzazione - gli saranno rese note, in conformità a quanto
previsto dall’articolo 20.
Resta inteso che qualsiasi inadempimento da parte del Titolare degli
obblighi previsti nel presente Regolamento comporta la decadenza
del beneficio della rateizzazione, ove accordato.
Il beneficio della rateizzazione cesserà inoltre immediatamente in tutti
i casi di recesso dal contratto, con decorrenza dal momento di efficacia
del recesso stesso.
14. Estratti conto
CartaSi emette e invia (o rende disponibile via Internet) al Titolare un
estratto conto delle operazioni registrate a debito/credito di quest’ultimo, nonché dei Titolari delle eventuali Carte familiari.
L’estratto conto viene emesso e inviato (o reso disponibile via Internet)
con periodicità mensile, sempre che nel mese di riferimento siano
state registrate operazioni o vi sia stato l’addebito della quota annuale
di emissione o di rinnovo della Carta, qualora previsto.
La ritardata inclusione nell’estratto conto di addebiti relativi ad acquisti, pagamenti od operazioni di anticipo di contante, così come eventuali ritardi nella registrazione di accrediti disposti dagli Esercenti - ed
anche eventuali omissioni o ritardi nell’invio degli estratti conto - non
legittimano il Titolare a rifiutare o ritardare il pagamento.
Norme contrattuali 12
Trascorsi 60 giorni dalla data della ricezione dell’estratto conto (o della
notifica via e-mail della sua pubblicazione su Internet) senza che sia
pervenuto a CartaSi, anche tramite la Banca, un reclamo specifico per
iscritto l’estratto si intenderà senz’altro approvato dal Titolare, con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare
la risultanza del conto.
15. Variazioni del domicilio
Il Titolare si impegna a comunicare tempestivamente a CartaSi, anche
per il tramite della Banca, eventuali cambiamenti di residenza e/o
domicilio.
Gli estratti conto e le altre comunicazioni di CartaSi e della Banca
verranno inviati, con piena validità, all’indirizzo indicato dal Titolare
sul contratto, ovvero all’ultimo indirizzo successivamente da questi
comunicato a CartaSi.
16. Smarrimento, furto, falsificazione o contraffazione della Carta
Il Titolare è obbligato - adottando misure di massima cautela - alla
custodia e al buon uso della Carta ed è pertanto responsabile di tutte
le conseguenze che derivassero dall’utilizzo della Carta da parte di
terzi.
In caso di smarrimento, furto, falsificazione o contraffazione, il Titolare è tenuto a darne immediata comunicazione direttamente a
CartaSi, mediante telefonata al Servizio Clienti della stessa, ovvero
con qualsiasi altro mezzo, e a presentare tempestivamente denuncia
alle Autorità competenti. Il Titolare è tenuto inoltre a conservare copia
della denuncia a disposizione di CartaSi, per un periodo di almeno 12
mesi: entro tale periodo, CartaSi avrà facoltà di richiedere copia della
denuncia al Titolare che, in tal caso, dovrà trasmetterla entro 7 giorni
dalla richiesta.
In caso di smarrimento o furto della Carta, fino al momento della ricezione da parte di CartaSi della comunicazione di cui sopra, il Titolare
è responsabile di ogni conseguenza dannosa causata dall’indebito
o illecito uso della Carta stessa per l’importo massimo di 150 Euro,
salvo che egli abbia agito fraudolentemente, con dolo o colpa grave,
ovvero non abbia osservato le disposizioni di cui ai precedenti commi
e, in particolare, agli articoli 5 e 8. Tale importo non verrà addebitato
ai Titolari che, avendo aderito ai servizi di sicurezza via SMS (Avviso
Movimenti) di cui al precedente articolo 11, a fronte della ricezione di
un SMS relativo ad una transazione che riconoscano come indebita o
illecita, ne effettuino tempestiva segnalazione a CartaSi con le modalità indicate al secondo comma di questo articolo.
17. Uso illecito della Carta
L’utilizzo di una Carta scaduta, revocata o denunciata come smarrita,
rubata o falsificata costituisce illecito, che CartaSi e/o la Banca si riservano di perseguire anche penalmente, così come l’agevolazione o la
connivenza con altri usi fraudolenti della Carta.
18. Recesso delle parti
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 4 e 20, il Titolare ha
facoltà di recedere dal presente contratto mediante comunicazione
scritta da inviare a CartaSi o alla Banca, con preavviso di almeno due
mesi dalla data di rinnovo annuale. Trascorso il periodo di preavviso,
il Titolare dovrà provvedere ad invalidare la Carta, tagliandola in due
parti, e a restituirla a CartaSi e/o alla Banca, ferme restando tutte le
obbligazioni sorte a suo carico anteriormente alla data di ricezione, da
parte di CartaSi o della Banca, della Carta restituita.
Analoga facoltà spetta a CartaSi e/o alla Banca.
Inoltre, per giustificato motivo, che verrà reso noto al Titolare tramite
comunicazione scritta, CartaSi e/o la Banca potranno recedere in qualsiasi momento, anche senza preavviso, dal contratto dichiarando nulla
la Carta, che sarà in tal caso ritirata direttamente o a mezzo di altri a
tale scopo incaricati. Dal momento della ricezione della comunicazione, il Titolare non potrà far più uso della Carta e dovrà restituirla dietro
richiesta di CartaSi e/o della Banca, delle banche, degli Esercenti o di
altri a tale scopo incaricati, ferme restando tutte le obbligazioni sorte a
suo carico anteriormente alla data di ricezione della Carta restituita.
Il Titolare ha diritto di richiedere che la Carta venga invalidata in sua
presenza.
19. Offerte di ulteriori Carte di pagamento e servizi
Al Titolare potranno essere inviate offerte di ulteriori carte di pagamento emesse da CartaSi e/o dalla Banca, oltre a proposte di adesione
a servizi da queste erogati, o erogati da terzi e fruibili attraverso la
Carta.
20. Modifiche al regolamento
Tutti i tassi di interesse, costi, prezzi e condizioni economiche previsti
dal contratto hanno carattere essenziale e inscindibile; essi potranno
essere modificati unilateralmente da CartaSi e/o dalla Banca, anche
in senso sfavorevole al Titolare, con le modalità di comunicazione
previste dalla normativa vigente.
CartaSi si riserva inoltre il diritto di modificare le altre condizioni contrattuali, qualora sussista un giustificato motivo e preavvisando con
congruo anticipo il Titolare.
In entrambi i casi, il Titolare ha diritto di recedere dal contratto entro
15 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, provvedendo
a restituire la Carta, debitamente invalidata, alla Banca o a CartaSi,
personalmente o tramite raccomandata. In caso di tempestivo recesso
del Titolare a seguito dell’aumento dell’importo della quota annuale
prevista per il rinnovo della Carta, al Titolare verrà stornato il relativo
importo, se già addebitato. Il Titolare rimarrà comunque obbligato
all’adempimento di tutte le obbligazioni sorte a suo carico anteriormente alla ricezione, da parte di CartaSi e/o della Banca, della Carta
restituita e originate dall’uso della medesima.
21. Tutela dei dati personali
CartaSi e la Banca, in qualità di Titolari del Trattamento, si impegnano
in ordine alle informazioni ed ai dati che acquisiranno, durante tutto
il corso del contratto, al rispetto delle norme e degli obblighi imposti
dalla vigente normativa in materia di trattamento e protezione dei
dati personali.
X NORME RELATIVE ALL’INCARICO DI RICEZIONE, TRASMISSIONE E
NEGOZIAZIONE DI ORDINI SU STRUMENTI FINANZIARI E COLLOCAMENTO
Art. 1 - Conferimento degli ordini
La Banca svolge le attività riguardanti i servizi di negoziazione in
conto proprio e in conto terzi, di ricezione e trasmissione di ordini
su strumenti finanziari ai sensi del decreto legislativo n. 58 del 24
febbraio 1998 (T.U.F.) e successive modificazioni ed integrazioni e
dei relativi regolamenti di attuazione. Nello svolgimento dei predetti
servizi, la Banca è autorizzata ad agire per conto del Cliente anche in
nome proprio.
Gli ordini sono impartiti alla Banca di norma per iscritto anche attraverso promotori finanziari a tal fine autorizzati. All’atto del ricevimento
dell’ordine la Banca o il promotore finanziario rilasciano apposita
attestazione cartacea. Qualora gli ordini vengano impartiti telefoni-
13 Versione 1 ottobre 2007
camente, il Cliente dà atto che tali ordini saranno registrati su nastro
magnetico o su altro supporto equivalente. Analogamente la Banca
procederà a registrazione su supporto duraturo degli ordini impartiti
tramite sistemi telematici diversi nell’ambito del Servizio di Banca
Diretta secondo le modalità ivi disciplinate.
Qualora gli ordini siano impartiti attraverso promotori finanziari gli
ordini, ai fini dell’esecuzione nel rispetto della priorità della loro ricezione, si intendono conferiti alla Banca nel momento in cui provengono a quest’ultima. È fatto divieto ai promotori finanziari di riscuotere
denaro, strumenti finanziari e titoli di credito al portatore.
Il Cliente e la Banca riconoscono la validità degli ordini impartiti via
fac-simile, il Cliente che si avvale di tale strumento dovrà riportare
sull’ordine stesso, che in mancanza verrà considerato incompleto e
per tanto non procedibile:
<una dichiarazione dalla quale si evinca la consapevolezza sulla
rischiosità dell’operazione e sulla sua adeguatezza;
<un recapito telefonico ove rintracciarlo, affinché la Banca possa informarlo qualora ritenga comunque l’operazione non idonea o non
adeguata e intenda acquisire ulteriori elementi di certezza relativamente all’ordine ricevuto. La non reperibilità al recapito telefonico
indicato equivale a mancanza del recapito medesimo.
La Banca inoltre si riserva di chiedere l’invio dell’ordine in originale per
una verifica della conformità della firma apposta.
Gli ordini via fac-simile dovranno pervenire unicamente sui numeri
telefonici che la Banca comunicherà al Cliente in modo generalizzato
e impersonale, anche tramite modalità telematiche.
Gli ordini impartiti dal Cliente devono essere completi in ogni
elemento necessario alla loro esecuzione. È facoltà della Banca non
trasmettere o non eseguire l’ordine conferito dal Cliente stesso,
anche a mezzo di strumenti informatici, fornendo le ragioni alla base
di tale rifiuto.
La Banca si astiene dall’effettuare per conto del Cliente operazioni che,
sulla base delle informazioni in suo possesso, consideri non adeguate
per tipologia, oggetto, frequenza e dimensioni. Qualora la Banca riceva
dal Cliente disposizioni relative ad una operazione non adeguata,
provvede ad informarlo di tale circostanza e delle ragioni per cui
non ritiene opportuno procedere alla sua esecuzione. Se il Cliente
intende comunque dar corso all’operazione, dovrà confermare alla
Banca per iscritto l’ordine impartito, facendo espresso riferimento alle
avvertenze ricevute. Ove l’ordine sia impartito telefonicamente, in via
telematica o via fax, l’assolvimento dei cennati obblighi informativi ed
il rilascio della relativa autorizzazione da parte del Cliente risultano da
registrazione su nastro magnetico o su altro supporto equivalente.
Ove l’ordine sia impartivo via Internet e in genere per via telematica,
le citate avvertenze e la relativa autorizzazione da parte del Cliente
sono espresse mediante procedure telematiche predefinite, che
consentono la conservazione delle relative evidenze su supporto
duraturo.
Il Cliente in caso di indisponibilità della modalità di conferimento
dell’ordine prescelta, potrà sempre avvalersi di una delle altre modalità
alternative disciplinate nel presente contratto.
Per quanto occorra, si precisa che la massima tempestività di esecuzione degli ordini impartiti dal Cliente, è da porsi in relazione alla
modalità di conferimento prescelta fra quelle disciplinate nel presente
accordo, con prevalenza dei canali telematici e telefonici.
Viceversa, l’utilizzo da parte del Cliente del fac-simile o della corrispondenza scritta in genere, comportano, previamente alla successiva trasmissione o negoziazione da parte della Banca, la verifica dei requisiti
di disponibilità dei fondi (bene fondi) e di veridicità della sottoscrizione
apposta (bene firma), per il rispetto di precise disposizioni normative,
l’espletamento di tali procedure, in particolari condizioni di intensa
operatività sui mercati e di code di lavorazione, nonché l’avvenuta
ricezione da parte della Banca in fasce orarie pomeridiane, possono
implicare una esecuzione posticipata.
Art. 2 - Esecuzione degli ordini
Nell’eseguire gli ordini del Cliente la Banca si attiene alle disposizioni
dal medesimo impartite, realizzando le migliori condizioni possibili
con riferimento al momento, alle dimensioni ed alla natura delle operazioni stesse. Nell’individuare le migliori condizioni possibili, la Banca
ha riguardo ai prezzi pagati o ricevuti e gli altri oneri sostenuti direttamente o indirettamente dal Cliente. Qualora detti ordini siano eseguiti
sui mercati regolamentati saranno osservate le regole ivi previste.
Qualora il Cliente richieda che la negoziazione degli ordini su strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati avvenga al di fuori
di detti mercati, la negoziazione avverrà in conformità alle disposizioni
vigenti.
Nel caso in cui gli ordini siano eseguiti dalla Banca in conto proprio, e
cioè in contropartita diretta con il Cliente, la Banca comunica al Cliente
stesso, all’atto della ricezione dell’ordine, il prezzo al quale è disposta
a comprare o a vendere gli strumenti finanziari ed eseguire la negoziazione contestualmente all’assenso del Cliente; sul prezzo pattuito
non applica commissioni. Qualora l’ordine di negoziazione sia eseguito dalla Banca per conto terzi, ferma restando l’applicazione delle
commissioni e spese secondo il successivo art.10, il prezzo praticato al
Cliente è esclusivamente quello ricevuto o pagato dalla Banca.
La Banca non è responsabile della mancata esecuzione degli ordini
dovuta a impossibilità ad operare derivante da cause ad essa non
imputabili o, in ogni caso, a ritardi dovuti a malfunzionamenti del
mercato, mancata o irregolare trasmissione delle informazioni o a
cause al di fuori del suo controllo, inclusi, senza limitazione, ritardi o
cadute di linea del sistema di negoziazione o altri inconvenienti dovuti
a interruzioni, sospensioni, gusti, malfunzionamento o non funzionamento degli impianti telefonici elettronici, controversie sindacali, forza
maggiore, scioperi.
Art. 3 - Garanzie relative alle operazioni richieste
L’esecuzione degli ordini di compravendita su strumenti finanziari
impartite dal Cliente è subordinata alla costituzione da parte del Cliente
stesso delle garanzie indicate dalla Banca, comunque non inferiori agli
eventuali limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.
Il Cliente prende atto che gli ordini di cui sopra non saranno trasmessi/eseguiti dalla Banca, qualora la disponibilità del conto o del deposito
titoli sul quale deve essere regolata l’operazione non consenta alla
Banca di costituire le garanzie o di versare i margini richiesti per il
compimento della relativa operazione.
Art. 4 - Conflitti di interesse
La Banca può effettuare con o per conto della propria Clientela operazioni
in cui abbia direttamente o indirettamente, anche in relazione a rapporti di
gruppo, alla prestazione congiunta di più servizi, o ad altri rapporti di affari
propri o di società o enti del gruppo, un interesse in conflitto, purché abbia
preventivamente rivelato al Cliente la natura e l’estensione del proprio
interesse nell’operazione ed il Cliente abbia espressamente acconsentito
per iscritto all’effettuazione della stessa. Ove l’ordine sia impartito telefonicamente, l’assolvimento dei cennati obblighi informativi ed il rilascio della
relativa autorizzazione da parte del Cliente risultano da registrazioni su
nastro magnetico a su altro supporto equivalente.
Ove l’ordine sia impartivo via Internet e in genere per via telematica, le
citate informazioni e la relativa autorizzazione da parte del Cliente sono
espresse mediante procedure telematiche predefinite, che consentono
la conservazione delle relative evidenze su supporto duraturo.
Art. 5 - Variabilità del valore degli investimenti effettuati
Il Cliente prende atto che non ha alcuna garanzia di mantenere invariato il valore degli investimenti effettuati.
Art. 6 - Strumenti finanziari non ammessi alle negoziazioni in mercati
regolamentati
Con riguardo agli ordini relativi a strumenti finanziari non ammessi
alle negoziazioni in mercati regolamentati, diversi dai titoli di Stato o
garantiti dallo Stato e dalle quote di organismi di investimento collettivi,
il Cliente prende atto che tali investimenti possono comportare:
<il rischio di non essere facilmente liquidabili;
<la carenza di informazioni appropriate che rendano possibile accettarne agevolmente il valore corrente.
Art. 7 - Vendite allo scoperto
Per gli ordini di vendita allo scoperto di strumenti finanziari a diffusione
limitata il Cliente prende atto che la ricopertura dell’operazione può risultare difficoltosa e dare luogo ad oneri aggiuntivi e che comunque detta
operazione sarà eseguita in conformità alle vigenti disposizioni.
Art. 8 - Operazioni aventi ad oggetto strumenti derivati, warrant e
covered warrant
Con riguardo agli strumenti finanziari di cui all’art. 1, comma 2, lettere
da f) a j), Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U.F.) e successive modificazioni ed integrazioni, il Cliente prende atto che:
<il valore di mercato di tali strumenti è soggetto a notevoli variazioni;
<l’investimento effettuato su tali strumenti comporta l’assunzione
di elevato rischio di perdite di dimensioni anche eccedenti l’esborso originario e comunque non preventivamente quantificabili.
Nel caso di compravendita di strumenti finanziari derivati verrà stipulato
apposito atto integrativo nel quale saranno, tra l’altro, specificatamente
individuati i mezzi da costituire per l’esecuzione delle operazioni.
Il Cliente potrà impartire ordini aventi ad oggetto i warrant e i covered
warrant trattati nei mercati di riferimento del cui funzionamento il
Cliente è pienamente edotto.
Norme contrattuali 14
La Banca informa prontamente il Cliente appena le operazioni
in warrant e covered warrant da lui disposte per finalità diverse
da quelle di copertura abbiano generato una perdita, effettiva o
potenziale, pari o superiore al 50% del valore dei mezzi conferiti
per l’esecuzione delle operazioni. Il valore di riferimento di tali
mezzi si ridetermina in occasione della comunicazione al cliente
della perdita.
Il parametro di riferimento sul quale la Banca calcolerà le perdite superiori
al 50% sarà rappresentato dal controvalore dell’investimento in essere,
soggetto a modifiche nel caso di successivi acquisti / apporti o cessioni /
prelievi di strumenti. Il nuovo valore di riferimento è prontamente comunicato al cliente. In caso di acquisti / apporti o cessioni / prelievi è comunque
comunicato al cliente il risultato fino ad allora conseguito.
Art. 9 - Deposito degli strumenti finanziari
Gli strumenti finanziari oggetto delle operazioni di cui al presente contratto saranno immessi in un deposito amministrato presso la Banca
disciplinato da apposito contratto sottoscritto dal Cliente.
Art. 10 - Documentazione delle operazioni eseguite
Per ogni operazione eseguita la Banca invierà al Cliente, entro il settimo giorno lavorativo successivo a quello di esecuzione dell’ordine
di negoziazione o di ricevuta conferma dell’esecuzione dell’ordine
trasmesso, apposita documentazione contenente le informazioni di
cui all’art. 61 del Regolamento approvato dalla CONSOB con delibera
n. 11522 del 1° luglio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
In caso di collocamento, tale documentazione sarà inviata al Cliente
entro il settimo giorno lavorativo successivo alla conclusione del
collocamento medesimo.
La sopra indicata documentazione potrà essere trasmessa via Internet,
presso la casella di posta elettronica del Cliente.
La documentazione si intenderà tacitamente approvata dal Cliente
in mancanza di reclamo scritto motivato, che dovrà essere trasmesso
alla Banca entro 60 giorni dalla data di spedizione della documentazione stessa. Il Cliente ha comunque l’obbligo di segnalare alla Banca
l’eventuale mancata ricezione della documentazione entro 30 giorni
dalla scadenza del settimo giorno lavorativo successivo a quello di
esecuzione dell’operazione.
Art. 11 - Condizioni operative dei servizi di informazione
La Banca mette a disposizione dei Clienti una serie di servizi di informazione, statistici, scientifici, attraverso i nuovi canali telematici
con livelli di servizio differenziati per profondità e tempestività delle
informazioni fornite alle seguenti condizioni operative:
a) - Ambito territoriale
I servizi disponibili sul presente sito sono accessibili soltanto ai
propri Clienti fiscalmente residenti nel territorio italiano.
b) - Indicazioni generali
La Banca offre una serie di strumenti e informazioni per supportare i Clienti nelle scelte di investimento senza pretesa di
completezza, esaustività o esattezza.
Tali informazioni e strumenti sono realizzati da fornitori esterni
selezionati che basano le loro analisi su teorie peculiari e approcci differenziati tali da poter condurre a considerazioni diverse sul
medesimo strumento.
Resta pertanto demandata unicamente al Cliente la valutazione
sull’opportunità dell’investimento in relazione alla propria situazione
specifica e alle proprie esigenze di investimento.
c)-Condizioni
-Diritti del Cliente
In relazione al livello di servizio prescelto il Cliente ha il diritto di
visionare e prelevare documenti in formato digitale, stampandoli
o memorizzandoli.
-Obblighi del Cliente
Il Cliente si impegna ad usare le informazioni acquisite per proprio
esclusivo uso personale non a fini commerciali e a non fornirle a
terzi. Il Cliente prende nota che il materiale informativo reso disponibile nel sito è protetto da copyright e dalle leggi che tutelano i diritti
di proprietà e d’autore e si impegna a non riprodurlo, distribuirlo,
commerciarlo, trasmetterlo, venderlo, pubblicarlo o circolarizzarlo
senza consenso formale della Banca e/o dei suoi fornitori.
-Garanzie - Limiti
La Banca non assume alcuna responsabilità in merito all’effettiva
correttezza delle informazioni raccolte né assume alcun impegno
circa la cadenza di aggiornamento dei documenti presentati tramite
il servizio di informazione. Inoltre, in nessun caso le informazioni
contenute nei documenti possono essere interpretate come inviti o
consigli ad acquistare o vendere titoli o altri strumenti finanziari.
-Responsabilità per danni indiretti – Esclusione
La Banca e i suoi fornitori non potranno essere considerati
responsabili per i danni (inclusi, senza limitazioni, il danno per
perdita o mancato guadagno, interruzione dell’attività, perdita
di informazioni o altre perdite economiche) derivanti dall’uso
delle informazioni acquisite dall’utente, anche nel caso in cui la
Banca sia stata avvertita della possibilità di tali danni. La Banca
non garantisce né può garantire il comportamento futuro degli
investimenti effettuati dal Cliente. Non promette che gli investimenti realizzati dal Cliente sulla base delle indicazioni contenute
sul sito saranno profittevoli. Gli investimenti possono infatti essere
soggetti a numerosi rischi di mercato, valutari, economici, politici,
business. La Banca non può garantire la completezza, sequenza e
puntualità dell’informazione di mercato che ottiene da altri e che
mette a disposizione del Cliente.
Art. 12 - Svolgimento del Servizio di Collocamento
1. Nella prestazione del Servizio di collocamento la Banca si attiene
alle disposizioni dettate dall’offerente o dal soggetto che organizza
e che costituisce il consorzio di collocamento, al fine di assicurare
l’uniformità delle procedure di riparto ed il rispetto delle disposizioni
vigenti in materia.
2. La Banca osserva le disposizioni in tema di sollecitazione all’investimento e di promozione e collocamento, anche mediante Tecniche di
comunicazione a distanza, di prodotti e servizi. Restano di esclusiva
pertinenza e responsabilità delle societti prodotto gli adempimenti
prescritti dalla Normativa di riferimento ed a carico delle stesse.
3. Con il Servizio di collocamento la Banca può offrire al Cliente i
prodotti e servizi bancari, assicurativi e finanziari, i prodotti o servizi
ulteriori (dei quali verrà data adeguata informativa al Cliente) da essa
distribuiti o collocati.
Si precisa che, limitatamente al Servizio di collocamento di cui al presente articolo, ai sensi della Normativa di riferimento, ove il contratto
sia concluso fuori sede o a distanza, la sua efficacia è sospesa per la
durata prevista dalla normativa volta per volta applicabile ed il Cliente
potà comunicare alla Banca o al Promotore finanziario entro
i termine ivi previsto, il proprio recesso, senza spese né penalità.
4. Nella prestazione del Servizio di collocamento, ivi inclusa l’attività
di Offerta fuori sede, la Banca mette a disposizione ogni documentazione necessaria relativa all’operazione e redatta in conformità alla
Normativa di riferimento vigente.
5. Le commissioni relative al Servizio di collocamento e distribuzione
saranno precisate in ciascun programma di collocamento e distribuzione.
XI NORME CHE REGOLANO L’INCARICO PER L’OPERATIVITÀ A DISTANZA
SUI FONDI
Art.1 Univocità di intestazione
L’operatività a distanza su fondi tramite il Servizio di Banca Diretta
è da intendersi per tutte le posizioni attive presso Allianz Global
Investors Italia SGR S.p.A. con intestazione coincidente con quella del
corrispondente Conto corrente e Dossier Titoli richiamati nel presente
15 Versione 1 ottobre 2007
contratto.
Art.2 Evidenza delle quote sul conto di deposito titoli
L’utilizzo del Servizio di Banca Diretta, anche per l’operatività a distanza su fondi, comporta che tutte le quote dei fondi che abbiano identica intestazione, come previsto dall’art. 1, vengano evidenziate anche
sul conto di deposito titoli intestato ai clienti pur rimanendo immesse
nel certificato cumulativo depositato presso la Banca Depositaria.
Art.3 Mandato irrevocabile
I Clienti si impegnano ad effettuare tutte le operazioni di liquidazione,
riscatto e rimborso mediante disposizioni impartite direttamente a Allianz
Bank Financial Advisors a valere sul conto corrente di cui in premessa,
dando mandato irrevocabile a quest’ultima, anche nel suo interesse,
affinché comunichi a Allianz Global Investors Italia SGR S.p.A i termini
del presente accordo.
Ne consegue che eventuali richieste di rimborso delle quote dei fondi,
oggetto del presente accordo, richieste direttamente a Allianz Global
Investors Italia o attraverso altri collocatori e dagli stessi inoltrate a
Allianz Global Investors verranno regolarmente liquidate al cliente sul
conto corrente attivo presso Allianz Bank Financial Advisors in forza del
presente mandato irrevocabile.
Art.4 Canali previsti
Non è preclusa la possibilità di operare direttamente con Allianz Global
Investors Italia e/o con altri soggetti collocatori, così come previsto nel
regolamento dei Fondi, tranne per quanto sopra specificato.
Art.5 Disposizioni ammesse a distanza
Attraverso i canali Internet e telefonico è possibile eseguire le seguenti
disposizioni:
<Versamenti aggiuntivi su posizioni già aperte
<Richieste di rimborso
<Trasferimenti tra fondi
<Switch tra fondi
<Sottoscrizione iniziale – mediante versamento in unica soluzione
– di un fondo appartenente ad una famiglia diversa da quella di un
fondo già sottoscritto
L’efficacia di quest’ultima disposizione – sottoscrizione iniziale, è sospesa per
la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione medesima.
Art. 6 Mezzi di pagamento
Tutte le disposizioni impartite attraverso il presente servizio di operatività a distanza verranno regolate sul conto corrente acceso presso
Allianz Bank Financial Advisors e indicato sul presente contratto.
Art.7 Costo del servizio
Non è previsto l’addebito di alcun costo per il servizio di operatività
a distanza.
Art.8 Richiesta dei certificati
L’adesione all’operatività a distanza, preclude, in via transitoria, la
possibilità di richiedere l’emissione cartacea dei certificati, che resta
subordinata pertanto al recesso preventivo dal presente accordo.
Art.9 Variazione dell’intestazione
Per tutte le quote di fondi per le quali è prevista l’adesione al servizio
di operatività a distanza oggetto del presente accordo, in relazione
alla peculiarità del servizio e considerando l’attività di evidenziazione
anche nel conto di deposito, è preclusa la possibilità di richiedere la
variazione dell’intestazione; tale facoltà resta subordinata al recesso
preventivo dal presente incarico.
Art.10 Modifica delle norme
Si applica l’art. 14 della Sezione I “Norme e Condizioni Generali relative
al rapporto Banca/Cliente”.
Art.11 Conflitto di interesse
Nell’esecuzione degli incarichi Allianz Bank Financial Advisors può
avere, direttamente o indirettamente, anche in relazione a rapporti di
gruppo, un interesse in conflitto in quanto gli stessi incarichi hanno ad
oggetto strumenti finanziari emessi da Società appartenenti al Gruppo
Allianz Bank Financial Advisors o al Gruppo Allianz S.p.A. ed in quanto
percepisce da tali società commissioni commisurate all’ammontare
delle quote di fondi sottoscritti e non alienate.
Art.12 Prospetti
I Clienti dichiarano sin d’ora di aver ricevuto e di ben conoscere
i prospetti informativi relativi ai fondi gestiti dalla Allianz Global
Investors Italia SGR vigenti alla data di sottoscrizione del presente
modulo e pubblicati mediante deposito presso l’archivio prospetti
della Consob.
Art.13 Procura speciale per prima sottoscrizione di fondi di famiglia
diversa da quella già sottoscritta
I Clienti conferiscono procura speciale a Allianz Bank Financial Advisors
perché essa, anche in deroga all’art.1394 cod. civ., in loro nome e per
loro conto sottoscriva in una o più soluzioni le quote dei fondi comuni
di investimento gestiti da Allianz Global Investors Italia, e regolamentati nei prospetti informativi di cui all’art.12, nelle quantità, nei modi e
nei termini che di volta in volta le saranno indicati, mediante il Servizio
di Banca Diretta, dai Clienti stessi o da altre persone abilitate.
La presente procura si intende a tempo indeterminato, potrà venire
meno per revoca espressa del mandante o a seguito di estinzione del
conto corrente richiamato in premessa.
L’efficacia di questa sottoscrizione, è sospesa per la durata di sette
giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione medesima.
Art.14 Recesso
Si applica l’art. 16 della Sezione I “Norme e Condizioni Generali relative
al rapporto Banca/Cliente”.
XII NORME PER IL SERVIZIO DI CASSA ASSEGNI AUTOMATICA
Art. 1. L’impianto del servizio di -CASSA ASSEGNI AUTOMATICA - consente ai correntisti di far pervenire alla Banca determinati valori (assegni
e vaglia), che saranno accreditati sul conto a loro intestato, secondo le
norme che seguono e quelle che regolano il rapporto di conto corrente,
nonché di inviare comunicazioni libere dirette alla Banca.
Art. 2. La Banca mette a disposizione dei correntisti apposite buste
munite di distinta di versamento a ricalco; tale distinta andrà sempre
compilata secondo quanto previsto nel successivo art.4. Eventuali comunicazioni libere, invece, potranno essere inoltrate utilizzando buste
aventi dimensioni massime di cm. 25 x cm 19. In una fase transitoria la
Banca si riserva la facoltà di consegnare ai correntisti, per i versamenti,
buste di idoneo formato prive della distinta a ricalco e, separatamente,
apposite distinte di versamento per sportelli automatici che andranno
incluse nelle buste medesime
Art. 3. I valori vengono rinchiusi nelle apposite buste munite di
distinta che il correntista stesso immette nell’impianto secondo le
istruzioni riportate in prossimità della cassa assegni automatica dove
sono precisate anche le istruzioni per l’invio tramite l’impianto stesso
di comunicazioni libere.
Per l’utilizzo dell’impianto è necessario avvalersi della carta Bancomat
rilasciata dalla Banca. L’impianto, inoltre, rilascia uno scontrino attestante l’avvenuto utilizzo e contestualmente effettua la registrazione
dell’avvenuta operazione sul giornale di fondo ad uso della Banca,
fermo restando quanto previsto al successivo articolo 6 ai fini della
prova dell’avvenuto versamento.
Art. 4. In caso di versamento, il correntista, qualora si avvalga di buste
prive di distinta di versamento a ricalco, è tenuto ad immettere nel- le
buste, insieme ai valori, la distinta di versamento, datata e firmata,
trattenendone una copia, dalla quale deve risultare chiaramente, oltre
al dettaglio dei valori immessi, il numero del conto nonché il nome e
l’indirizzo dell’intestatario.
Art. 5. Il correntista, in caso di versamento, può immettere nei contenitori esclusivamente assegni e vaglia.
La Banca, sino a quando non ha ricevuto le buste e verificato il loro
contenuto nel modo previsto dall’art.6, risponde verso il correntista solo
dell’idoneità dell’impianto, salvo il caso fortuito o di forza maggiore.
Considerato che, come disciplinato al successivo art.6, le buste immesse negli impianti dislocati in luoghi diversi dai locali della Banca
Norme contrattuali 16
pervengono alla Banca stessa con cadenze infrasettimanali, l’inoltro da
parte del correntista di assegni su piazza o fuori piazza nell’imminenza
della scadenza dei termini utili per la presentazione, avviene a rischio
del correntista stesso che nulla potrà eccepire alla Banca sull’eventuale
decorso dei termini stessi, facendo fede, per il versamento e per la
successiva presentazione nei circuiti di pagamento, la data di effettiva
ricezione dei valori presso gli uffici di Milano della Banca.
Art. 6. L’apertura delle casse automatiche assegni avviene:
<giornalmente per gli impianti installati presso i locali della Banca;
<con cadenze infrasettimanali (due o più volte) per gli impianti
installati in luoghi diversi dai locali della Banca.
In questa seconda ipotesi il contenuto viene inoltrato alla Banca senza
ritardo con analoga cadenza per l’accreditamento in conto.
La verifica del contenuto delle buste è effettuata esclusivamente da
un incaricato della Banca.
I valori che vi sono contenuti vengono microfilmati e il numero delle
buste riscontrate viene indicato in un apposito registro vidimato dall’incaricato di cui sopra.
La banca dà notizia dell’accreditamento S.B.F. nel conto corrente dei
valori ricevuti inviando al correntista la relativa nota contabile.
Soltanto tale documento dà prova del versamento e del suo ammontare.
17 Versione 1 ottobre 2007
In caso di mancato ricevimento della predetta nota contabile, il
correntista deve darne comunicazione scritta alla Banca non oltre
il quindicesimo giorno lavorativo successivo a quello in cui è stata
effettuata la rimessa.
Art. 7. La Banca, qualora avesse a riscontrare irregolarità di qualsiasi
genere nei titoli immessi nel contenitore, o differenze fra l’accertata
consistenza dei valori e le indicazioni risultanti dalla distinta di versamento, ne darà comunicazione scritta al correntista e provvederà alla
registrazione del versamento per il solo importo accettato.
Art. 8. La Banca si riserva, in qualunque momento, la facoltà di revocare, sospendere e modificare l’uso del servizio stesso dandone avviso.
In nessun caso la Banca risponde delle conseguenze eventualmente
derivanti da temporanee interruzioni del servizio.
Art. 9. Il correntista è tenuto a seguire le istruzioni della Banca per
l’uso dell’impianto qui riportate e quelle elencate in prossimità della
cassa automatica ed assumere ogni responsabilità conseguente.
Art. 10. Il correntista è tenuto ad informare prontamente la Banca, a
mezzo raccomandata a.r., della eventuale variazione di domicilio.
Documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari
QUESTO DOCUMENTO NON DESCRIVE TUTTI I RISCHI ED ALTRI ASPETTI SIGNIFICATIVI RIGUARDANTI GLI INVESTIMENTI IN STRUMENTI FINANZIARI
ED I SERVIZI DI GESTIONE PATRIMONIALE PERSONALIZZATA MA HA LA FINALITÀ DI FORNIRE ALCUNE INFORMAZIOI DI BASE SUI RISCHI CONNESSI
A TALI INVESTIMENTI E SERVIZI.
A VVERTENZE GENERALI
Prima di effettuare un investimento in strumenti finanziari l’investitore deve informarsi presso il proprio intermediario sulla natura e i rischi delle
operazioni che si accinge a compiere.
L’investitore deve concludere un’operazione solo se ha ben compreso la sua natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta.
Prima di concludere un’operazione, una volta apprezzato il suo grado di rischio, l’investitore e l’intermediario devono valutare se l’investimento è
adeguato per l’investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d’investimento ed alla esperienza nel camp degli
investienti in strumenti finanziari di quest’ultimo.
P A R T E “A”
LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI UN INVESTIMENTO IN STRUMENTI FINANZIARI
Per apprezzare il rischio derivante da un investimento in strumenti
finanziari è necessario tenere presenti i seguenti elementi:
1) la variabilità del prezzo dello strumento finanziario; 2) la sua liquidità;
3) la divisa in cui è denominato;
4) gli altri fattori fonte di rischi generali.
1. La variabilità del prezzo.
Il prezzo di ciascun strumento finanziario dipende da numerose circostanze
e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura.
1.1 Titoli di capitale e titoli di debito.
Occorre distinguere innanzitutto tra titoli di capitale (i titoli più diffusi
di tale categoria sono le azioni) e titoli di debito (tra i più diffusi titoli
di debito si ricordano le obbligazioni e i certificati di deposito), tenendo
conto che:
a)acquistando titoli di capitale si diviene soci della società emittente,
partecipando per intero al rischio economico della medesima; chi investe in titoli azionari ha diritto a percepire annualmente il dividendo
sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l’assemblea dei
soci deciderà di distribuire. L’assemblea dei soci può comunque stabilire di non distribuire alcun dividendo;
b)acquistando titoli di debito si diviene finanziatori della società o
degli enti che li hanno emessi e si ha diritto a percepire periodicamente gli interessi previsti dal regolamento dell’emissione e, alla
scadenza, al rimborso del capitale prestato.
A parità di altre condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo
di debito, in quanto la remunerazione spettante a chi lo possiede è maggiormente legata all’andamento economico della società emittente. Il
detentore di titoli di debito invece rischierà di non essere remunerato
solo in caso di dissesto finanziario della società emittente.
Inoltre, in caso di fallimento della società emittente, i detentori di titoli
di debito potranno partecipare, con gli altri creditori, alla suddivisione
- che comunque si realizza in tempi solitamente molto lunghi - dei
proventi derivanti dal realizzo delle attività della società, mentre è
pressoché escluso che i detentori di titoli di capitale possano vedersi
restituire una parte di quanto investito.
1.2 Rischio specifico e rischio generico.
Sia per i titoli di capitale che per i titoli di debito, il rischio può essere idealmente scomposto in due componenti: il rischio specifico ed il rischio
generico (o sistematico). Il rischio specifico dipende dalle caratteristiche
peculiari dell’emittente (vedi il successivo punto 1.3) e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio),
mentre il rischio sistematico rappresenta quella parte di variabilità del
prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non
può essere eliminato per il tramite della diversificazione.
Il rischio sistematico per i titoli di capitale trattati su un mercato organizzato si origina dalle variazioni del mercato in generale; variazioni che
possono essere identificate nei movimenti dell’indice del mercato.
Il rischio sistematico dei titoli di debito (vedi il successivo punto 1.4)
si origina dalle fluttuazioni dei tassi d’interesse di mercato che si
ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo
tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua; la vita
residua di un titolo ad una certa data è rappresentata dal periodo di
tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso.
1.3 Il rischio emittente.
Per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare
la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime tenuto conto delle caratteristiche dei settori in
cui le stesse operano.
Si deve considerare che i prezzi dei titoli di capitale riflettono in ogni
momento una media delle aspettative che i partecipanti al mercato
hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti.
Con riferimento ai titoli di debito, il rischio che le società o gli enti
finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato si riflette nella misura degli interessi che tali
obbligazioni garantiscono all’investitore. Quanto maggiore è la rischiosità percepita dell’emittente tanto maggiore è il tasso d’interesse che
l’emittente dovrà corrispondere all’investitore.
Per valutare la congruità del tasso d’interesse pagato da un titolo si devono tenere presenti i tassi d’interessi corrisposti dagli emittenti il cui rischio
è considerato più basso, ed in particolare il rendimento offerto dai titoli di
Stato, con riferimento a emissioni con pari scadenza.
1.4 Il rischio d’interesse.
Con riferimento ai titoli di debito, l’investitore deve tener presente
che la misura effettiva degli interessi si adegua continuamente alle
condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo dei titoli stessi. Il
rendimento di un titolo di debito si avvicinerà a quello incorporato nel
titolo stesso al momento dell’acquisto solo nel caso in cui il titolo stesso
venisse detenuto dall’investitore fino alla scadenza.
Qualora l’investitore avesse necessità di smobilizzare l’investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi
diverso da quello garantito dal titolo al momento del suo acquisto.
In particolare, per i titoli che prevedono il pagamento di interessi in modo
predefinito e non modificabile nel corso della durata del prestito (titoli a
tasso fisso), più lunga è la vita residua maggiore è la variabilità del prezzo
del titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi d’interesse di mercato. Ad
esempio, si consideri un titolo zero coupon - titolo a tasso fisso che prevede il pagamento degli interessi in un’unica soluzione alla fine del periodo
- con vita residua 10 anni e rendimento del 10% all’anno; l’aumento di un
punto percentuale dei tassi di mercato determina, per il titolo suddetto,
una diminuzione del prezzo del 8,6%.
È dunque importante per l’investitore, al fine di valutare l’adeguatezza
del proprio investimento in questa categoria di titoli, verificare entro
quali tempi potrà avere necessità di smobilizzare l’investimento.
Norme contrattuali 18
1.5 L’effetto della diversificazione degli investimenti. Gli organismi di
investimento collettivo.
Come si è accennato, il rischio specifico di un particolare strumento
finanziario può essere eliminato attraverso la diversificazione, cioè
suddividendo l’investimento tra più strumenti finanziari. La diversificazione può tuttavia risultare costosa e difficile da attuare per un investitore con un patrimonio limitato. L’investitore può raggiungere un
elevato grado di diversificazione a costi contenuti investendo il proprio
patrimonio in quote o azioni di organismi di investimento collettivo
(fondi comuni d’investimento e Società d’investimento a capitale variabile - SICAV). Questi organismi investono le disponibilità versate dai
risparmiatori tra le diverse tipologie di titoli previsti dai regolamenti o
programmi di investimento adottati.
Con riferimento a fondi comuni aperti, ad esempio, i risparmiatori
possono entrare o uscire dall’investimento acquistando o vendendo le
quote del fondo sulla base del valore teorico (maggiorato o diminuito
delle commissioni previste) della quota; valore che si ottiene dividendo
il valore dell’intero portafoglio gestito del fondo, calcolato ai prezzi di
mercato, per il numero delle quote in circolazione.
Occorre sottolineare che gli investimenti in queste tipologie di
strumenti finanziari possono comunque risultare rischiosi a
causa delle caratteristiche degli strumenti finanziari in cui prevedono
di investire (ad esempio, fondi che investono solo in titoli emessi da
società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società
aventi sede in determinati Stati) oppure a causa di una insufficiente
diversificazione degli investimenti.
2. La liquidità.
La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a
trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore.
Essa dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati su
mercati organizzati sono più liquidi dei titoli non trattati su detti
mercati. Questo in quanto la domanda e l’offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili
quali indicatori dell’effettivo valore degli strumenti finanziari.
Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati in mercati
organizzati a cui sia difficile accedere, perché aventi sede in paesi lontani
o per altri motivi, può comunque comportare per l’investitore difficoltà di
liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi.
3. La divisa.
Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l’investitore, tipicamente l’Euro per
l’investitore italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell’investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio
tra la divisa di riferimento (Euro) e la divisa estera in cui è denominato
l’investimento.
L’investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di
molti paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente
volatili e che comunque l’andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell’investimento.
4. Gli altri fattori fonte di rischi generali.
4.1 Denaro e valori depositati.
L’investitore deve informarsi circa le salvaguardie previste per le somme di denaro ed i valori depositati per l’esecuzione delle operazioni, in
particolare, nel caso di insolvenza dell’intermediario. La possibilità di
rientrare in possesso del proprio denaro e dei valori depositati potrebbe essere condizionata da particolari disposizioni normative vigenti nei
luoghi in cui ha sede il depositario nonché dagli orientamenti degli organi a cui, nei casi di insolvenza, vengono attribuiti i poteri di regolare i
rapporti patrimoniali del soggetto dissestato.
4.2. Commissioni ed altri oneri.
Prima di avviare l’operatività, l’investitore deve ottenere dettagliate informazioni a riguardo di tutte le commissioni, spese ed altri oneri che saranno dovute all’intermediario. Tali informazioni devono essere comunque ri­por­tate
nel contratto d’intermediazione. L’investitore deve sempre considerare che
tali oneri andranno sottratti ai guadagni eventualmente ottenu­ti nelle operazioni effettuate mentre si aggiungeranno alle perdite subite.
4.3 Operazioni eseguite in mercati aventi sede in altre giurisdizioni.
Le operazioni eseguite su mercati aventi sede all’estero, incluse le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari trattati anche in mercati
nazionali, potrebbero esporre l’investitore a rischi aggiuntivi. Tali mercati
potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezioni
agli investitori. Prima di eseguire qualsiasi operazione su tali mercati, l’investitore dovrebbe informarsi sulle regole che riguardano tali operazioni.
Deve inoltre considerare che, in tali casi, l’autorità di controllo sarà impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti nelle giurisdizioni dove
le operazioni vengono eseguite. L’investitore dovrebbe quindi informarsi
circa le norme vigenti su tali mercati e le eventuali azioni che possono essere intraprese con riferimento a tali operazioni.
4.4 Sistemi elettronici di supporto alle negoziazioni.
Gran parte dei sistemi di negoziazione elettronici o ad asta gridata
sono supportati da sistemi computerizzati per le procedure di trasmissione degli ordini (order routing), per l’incrocio, la registrazione e la
compensazione delle operazioni. Come tutte le procedure automatizzate, i sistemi sopra descritti possono subire temporanei arresti o
essere soggetti a malfunzionamenti.
La possibilità per l’investitore di essere risarcito per perdite derivanti
direttamente o indirettamente dagli eventi sopra descritti potrebbe
essere compromessa da limitazioni di responsabilità stabilite dai fornitori dei sistemi o dai mercati. L’investitore dovrebbe informarsi presso
il proprio intermediario circa le limitazioni di responsabilità suddette
connesse alle operazioni che si accinge a porre in essere.
4.5 Sistemi elettronici di negoziazione.
I sistemi di negoziazione computerizzati possono essere diversi tra
loro oltre che differire dai sistemi di negoziazione “gridati”. Gli ordini da eseguirsi su mercati che si avvalgono di sistemi di negoziazione
computerizzati potrebbero risultare non eseguiti secondo le modalità
specificate dall’investitore o risultare ineseguiti nel caso i sistemi di negoziazione suddetti subissero malfunzionamenti o arresti imputabili
all’hardware o al software dei sistemi medesimi.
4.6 Operazioni eseguite fuori da mercati organizzati.
Gli intermediari possono eseguire operazioni fuori dai mercati organizzati.
L’intermediario a cui si rivolge l’investitore potrebbe anche porsi in diretta
contropartita del cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni
effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare uno strumento finanziario o apprezzarne il valore effettivo e
valutare l’effettiva esposizione al rischio, in particolare qualora lo strumento
finanziario non sia trattato su alcun mercato organizzato. Per questi motivi,
tali operazioni comportano l’assunzione di rischi più elevati.
Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l’investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.
P A R T E “B”
LA RISCHIOSITÀ DEGLI INVESTIMENTI IN STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Gli strumenti finanziari derivati sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata il cui apprezzamento da parte dell’investitore è ostacolato
dalla loro complessità. È quindi necessario che l’investitore concluda un’operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso
la natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. L’investitore deve considerare che la complessità di tali strumenti può favorire
l’esecuzione di operazioni non adeguate.
Si consideri che, in generale, la negoziazione di strumenti finanziari derivati non è adatta per molti investitori.
19 Versione 1 ottobre 2007
Una volta valutato il rischio dell’operazione, l’investitore e l’intermediario devono verificare se l’investimento è adeguato per l’investitore, con
particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d’investimento ed alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti
finanziari derivati di quest’ultimo. Si illustrano di seguito alcune caratteristiche di rischio dei più diffusi strumenti finanziari derivati.
1. I futures
1.1 L’effetto “leva”.
Le operazioni su futures comportano un elevato grado di rischio.
L’ammontare del margine iniziale è ridotto (pochi punti percentuali)
rispetto al valore dei contratti e ciò produce il così detto “effetto di
leva”. Questo significa che un movimento dei prezzi di mercato
relativamente piccolo avrà un impatto proporzionalmente più elevato
sui fondi depositati presso l’intermediario: tale effetto potrà risultare
a sfavore o a favore dell’investitore. Il margine versato inizialmente,
nonché gli ulteriori versamenti effettuati per mantenere la posizione,
potranno di conseguenza andare perduti completamente. Nel caso i
movimenti di mercato siano a sfavore dell’investitore, egli può essere
chiamato a versare fondi ulteriori con breve preavviso al fine di mantenere aperta la propria posizione in futures. Se l’investitore non provvede ad effettuare i versamenti addizionali richiesti entro il termine
comunicato, la posizione può essere liquidata in perdita e l’investitore
debitore di ogni altra passività prodottasi.
1.2 Ordini e strategie finalizzate alla riduzione del rischio.
Talune tipologie di ordini finalizzate a ridurre le perdite entro certi ammontari massimi predeterminati possono risultare inefficaci in quanto particolari condizioni di mercato potrebbero rendere impossibile l’esecuzione di
tali ordini. Anche strategie d’investimento che utilizzano combinazioni
di posizioni, quali le “proposte combinate standard” potrebbero avere la
stessa rischiosità di singole posizioni “lunghe” o “corte”.
2. Opzioni
Le operazioni in opzioni comportano un elevato livello di rischio.
L’investitore che intenda negoziare opzioni deve preliminarmente
comprendere il funzionamento delle tipologie di contratti che intende
negoziare (put e call).
2.1 L’acquisto di un’opzione.
L’acquisto di un’opzione è un investimento altamente volatile ed è
molto elevata la probabilità che l’opzione giunga a scadenza senza
alcun valore. In tal caso, l’investitore avrà perso l’intera somma utilizzata per l’acquisto del premio più le commissioni.
A seguito dell’acquisto di un’opzione, l’investitore può mantenere la posizione fino a scadenza o effettuare un’operazione di segno inverso, oppure,
per le opzioni di tipo “americano”, esercitarla prima della scadenza.
L’esercizio dell’opzione può comportare o il regolamento in denaro di
un differenziale oppure l’acquisto o la consegna dell’attività sottostante.
Se l’opzione ha per oggetto contratti futures, l’esercizio della medesima
determinerà l’assunzione di una posizione in futures e la connesse obbligazioni concernenti l’adeguamento dei margini di garanzia.
Un investitore che si accingesse ad acquistare un’opzione relativa ad
un’attività il cui prezzo di mercato fosse molto distante dal prezzo
a cui risulterebbe conveniente esercitare l’opzione (deep out of the
money), deve considerare che la possibilità che l’esercizio dell’opzio­ne
diventi profittevole è remota.
2.2 La vendita di un’opzione.
La vendita di un’opzione comporta in generale l’assunzione di un
rischio molto più elevato di quello relativo al suo acquisto. Infatti,
anche se il premio ricevuto per l’opzione venduta è fisso, le perdite
che possono prodursi in capo al venditore dell’opzione possono essere
potenzialmente illimitate.
Se il prezzo di mercato dell’attività sottostante si muove in modo sfavorevole, il venditore dell’opzione sarà obbligato ad adeguare i margini di garanzia al fine di mantenere la posizione assunta. Se l’opzione venduta è di
tipo “americano”, il venditore potrà essere in qualsiasi momento chiamato
a regolare l’operazione in denaro o ad acquistare o consegnare l’attività
sottostante. Nel caso l’opzione venduta abbia ad oggetto contratti futures,
il venditore assumerà una posizione in futures e le connesse obbligazioni
concernenti l’adeguamento dei margini di garanzia.
L’esposizione al rischio del venditore può essere ridotta detenendo
una posizione sul sottostante (titoli, indici o altro) corrispondente a
quella con riferimento alla quale l’opzione è stata venduta.
3. Gli altri fattori fonte di rischio comuni alle operazioni in futures
e opzioni.
Oltre ai fattori fonte di rischi generali già illustrati nella parte “A”,
l’investitore deve considerare i seguenti ulteriori elementi.
3.1 Termini e condizioni contrattuali.
L’investitore deve informarsi presso il proprio intermediario circa i
termini e le condizioni dei contratti derivati su cui ha intenzione di
operare. Particolare attenzione deve essere prestata alle condizioni
per le quali l’investitore può essere obbligato a consegnare o a ricevere
l’attività sottostante il contratto futures e, con riferimento alle opzioni,
alle date di scadenza e alle modalità di esercizio.
In talune particolari circostanze le condizioni contrattuali potrebbero
essere modificate con decisione della organo di vigilanza del mercato
o della clearing house al fine di incorporare gli effetti di cambiamenti
riguardanti le attività sottostanti.
3.2 Sospensione o limitazione degli scambi e della relazione tra i
prezzi.
Condizioni particolari di illiquidità del mercato nonché l’applicazione di
talune regole vigenti su alcuni mercati (quali le sospensioni derivanti da
movimenti di prezzo anomali c.d. circuit breakers), possono accrescere
il rischio di perdite rendendo impossibile effettuare operazioni o liquidare
o neutralizzare le posizioni. Nel caso di posizioni derivanti dalla vendita di
opzioni ciò potrebbe incrementare il rischio di subire delle perdite.
Si aggiunga che le relazioni normalmente esistenti tra il prezzo
dell’attività sottostante e lo strumento derivato potrebbero non tenere
quando, ad esempio, un contratto futures sottostante ad un contratto
di opzione fosse soggetto a limiti di prezzo mentre l’opzione non lo
fosse. L’assenza di un prezzo del sottostante potrebbe rendere difficoltoso il giudizio sulla significatività della valorizzazione del contratto
derivato.
3.3 Rischio di cambio.
I guadagni e le perdite relativi a contratti denominati in divise diverse
da quella di riferimento per l’investitore (tipicamente l’Euro) potrebbero essere condizionati dalle variazioni dei tassi di cambio.
4. Operazioni su strumenti derivati eseguite fuori dai mercati organizzati.
Gli swaps.
Gli intermediari possono eseguire operazioni su strumenti derivati
fuori da mercati organizzati. L’intermediario a cui si rivolge l’investitore
potrebbe anche porsi in diretta in contropartita del cliente (agire, cioè, in
conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati
può risultare difficoltoso o impossibile liquidare una posizione o apprezzarne il valore effettivo e valutare l’effettiva esposizione al rischio.
Per questi motivi, tali operazioni comportano l’assunzione di rischi
più elevati.
Le norme applicabili per tali tipologie di transazioni, poi, potrebbero
risultare diverse e fornire una tutela minore all’investitore.
Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l’investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.
4.1 I contratti di swaps.
I contratti di swaps comportano un elevato grado di rischio. Per questi
contratti non esiste un mercato secondario e non esiste una forma
standard. Esistono, al più, modelli standardizzati di contratto che
sono solitamente adattati caso per caso nei dettagli. Per questi motivi
potrebbe non essere possibile porre termine al contratto prima della
scadenza concordata, se non sostenendo oneri elevati.
Alla stipula del contratto, il valore di uno swaps è sempre nullo ma esso
può assumere rapidamente un valore negativo (o positivo) a seconda
di come si muove il parametro a cui è collegato il contratto.
Prima di sottoscrivere un contratto, l’investitore deve essere sicuro di
aver ben compreso in quale modo e con quale rapidità le variazioni
del parametro di riferimento si riflettono sulla determinazione dei
differenziali che dovrà pagare o ricevere.
Norme contrattuali 20
In determinate situazioni, l’investitore può essere chiamato
dall’intermediario a versare margini di garanzia anche prima della
data di regolamento dei differenziali.
Per questi contratti è particolarmente importante che la controparte
dell’operazione sia solida patrimonialmente, poiché nel caso dal contratto si origini un differenziale a favore dell’investitore esso potrà essere effettivamente percepito solo se la controparte risulterà solvibile.
Nel caso il contratto sia stipulato con una controparte terza,
l’investitore deve informarsi della solidità della stessa e accertarsi
che l’intermediario risponderà in proprio nel caso di insolvenza della
controparte.
Se il contratto è stipulato con una controparte estera, i rischi di corretta
esecuzione del contratto possono aumentare a seconda delle norme
applicabili nel caso di specie.
P A R T E “C”
LA RISCHIOSITÀ DI UNA LINEA DI GESTIONE DI PATRIMONI PERSONALIZZATA
Il servizio di gestione di patrimoni individuale consente di avvalersi delle conoscenze e dell’esperienza di professionisti del settore nella scelta degli
strumenti finanziari in cui investire e nell’esecuzione delle relative operazioni.
L’investitore, con le modalità preconcordate, può intervenire direttamente nel corso dello svolgimento del servizio di gestione impartendo
istruzioni vincolanti per il gestore.
La rischiosità della linea di gestione è espressa dalla variabilità dei risultati economici conseguiti dal gestore.
L’investitore può orientare la rischiosità del servizio di gestione definendo contrattualmente i limiti entro cui devono essere effettuate le scelte
di gestione. Tali limiti, complessivamente considerati, definiscono le caratteristiche di una linea di gestione e devono essere riportati obbligatoriamente nell’apposito contratto scritto.
La rischiosità effettiva della linea di gestione, tuttavia, dipende dalle scelte operate dall’intermediario che, seppure debbano rimanere entro i
limiti contrattuali, sono solitamente caratterizzate da ampi margini di discrezionalità circa i titoli da acquistare o vendere e il momento in cui
eseguire le operazioni.
L’intermediario deve comunque esplicitare il grado di rischio di ciascuna linea di gestione.
L’investitore deve informarsi approfonditamente presso l’intermediario sulle caratteristiche e sul grado di rischio della linea di gestione che
intende prescegliere e deve concludere il contratto solo se è ragionevolmente sicuro di aver compreso la natura della linea di gestione ed il grado
di esposizione al rischio che essa comporta.
Prima di concludere il contratto, una volta apprezzato il grado di rischio della linea di gestione prescelta, l’investitore e l’intermediario devono
valutare se l’investimento è adeguato per l’investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d’investimento ed alla
esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari di quest’ultimo.
1. La rischiosità di una linea di gestione.
L’investitore può orientare la rischiosità di una linea di gestione principalmente attraverso la definizione: a) delle categorie di strumenti
finanziari in cui può essere investito il patrimonio del risparmiatore e
dai limiti previsti per ciascuna categoria; b) del grado di leva finanziaria utilizzabile nell’ambito della linea di gestione.
2.1 Gli strumenti finanziari inseribili nella linea di gestione.
Con riferimento alle categorie di strumenti finanziari ed alla valutazione del rischio che tali strumenti comportano per l’investitore,
si rimanda alla parte del presente documento sulla valutazione del
rischio di un investimento in strumenti finanziari. Le caratteristiche
di rischio di una linea di gestione tenderanno a riflettere la rischiosità
degli strumenti finanziari in cui esse possono investire, in relazione
alla quota che tali strumenti rappresentano rispetto al patrimonio
gestito.
Ad esempio, una linea di gestione che preveda l’investimento di una
percentuale rilevante del patrimonio in titoli a basso rischio, avrà caratteristiche di rischio similari; al contrario, ove la percentuale di investimenti a
basso rischio prevista fosse relativamente piccola, la rischiosità complessiva della linea di gestione sarà diversa e più elevata.
2.2. La leva finanziaria.
Nel contratto di gestione deve essere stabilita la misura massima della
leva finanziaria della linea di gestione; la leva è rappresentata da un
numero uguale o superiore all’unità.
Si premette che per molti investitori deve considerarsi adeguata
una leva finanziaria pari ad uno. In questo caso, infatti, essa non
influisce sulla rischiosità della linea di gestione.
La leva finanziaria, in sintesi, misura di quante volte l’intermediario
può incrementare il controvalore degli strumenti finanziari detenuti
in gestione per conto del cliente rispetto al patrimonio di pertinenza
del cliente stesso.
L’incremento della leva finanziaria utilizzata comporta un aumento della rischiosità della linea di gestione patrimoniale.
L’intermediario può innalzare la misura della leva finanziaria facendo
ricorso a finanziamenti oppure concordando con le controparti di
regolare in modo differito le operazioni ovvero utilizzando strumenti
21 Versione 1 ottobre 2007
finanziari derivati (ove previsti dalla linea di gestione - si veda la parte
“B” del presente documento).
L’investitore, prima di selezionare una misura massima della leva
finanziaria superiore all’unità, oltre a valutarne con l’intermediario
l’adeguatezza in relazione alle proprie caratteristiche personali, deve:
a)indicare nel contratto di gestione il limite massimo di perdite al raggiungimento delle quali l’intermediario è tenuto a riportare la leva
finanziaria ad un valore pari ad uno (cioè a chiudere le posizioni
finanziate);
b)comprendere che variazioni di modesta entità dei prezzi degli
strumenti finanziari presenti nel patrimonio gestito possono determinare variazioni tanto più elevate quanto maggiore è la misura
della leva finanziaria utilizzata e che, in caso di variazioni negative
dei prezzi degli strumenti finanziari, il valore del patrimonio può
diminuire notevolmente;
c)comprendere che l’uso di una leva finanziaria superiore all’unità
può provocare, in caso di risultati negativi della gestione, perdite
anche eccedenti il patrimonio conferito in gestione e che pertanto
l’investitore potrebbe trovarsi in una situazione di debito nei confronti dell’intermediario.
3. Gli altri rischi generali connessi al servizio di gestione patrimoniale.
3.1 Richiamo.
Nell’ambito del servizio di gestione patrimoniale vengono effettuate
dall’intermediario per conto del cliente operazioni su strumenti finanziari.
È quindi opportuno che l’investitore prenda conoscenza di quanto riportato al riguardo nelle parti “A” e “B” del presente documento.
3.2 Commissioni ed altri oneri.
Prima di concludere il contratto di gestione, l’investitore deve ottenere
dettagliate informazioni a riguardo di tutte le commissioni ed alle modalità di calcolo delle medesime, delle spese e degli altri oneri dovuti
all’intermediario. Tali informazioni devono essere comunque riportate nel
contratto d’intermediazione. Nel valutare la congruità delle commissioni
di gestione patrimoniale, l’investitore deve considerare che modalità di
applicazione delle commissioni collegate, direttamente o indirettamente,
al numero delle operazioni eseguite potrebbero aumentare il rischio che
l’intermediario esegua operazioni non necessarie.
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Gentile Cliente,
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Ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento7.
Il presente consenso costituisce altresì autorizzazione a derogare al segreto bancario.
Può rivolgersi, per tutto ciò, direttamente a
ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS S.p.A. – Funzione Gestione Adempimenti Privacy - Piazza Velasca, 7/9 - 20122 Milano, titolare dei trattamenti.
Un Responsabile del trattamento è il Dirigente pro tempore dell’ Unità Organizzativa Front Office; l’elenco completo dei responsabili in essere è disponibile sul sito www.allianzbank.it.
Norme contrattuali 22
Barrando le relative caselle nel modulo di richiesta di apertura rapporti, Lei può decidere liberamente di dare o no il Suo consenso alla banca per
l’utilizzazione dei Suoi dati per attività non strettamente collegate ai servizi da Lei richiesti, ma utili per migliorarli e per conoscere i nuovi servizi
e prodotti offerti dalla banca e da altri soggetti.
La Sua sottoscrizione nel modulo di richiesta di apertura rapporti (firma n.2) costituisce manifestazione di consenso, qualora occorra ai sensi della
normativa vigente, alle comunicazioni a (e da ) tutti i soggetti menzionati, ed ai relativi trattamenti da parte degli stessi, dei Suoi dati personali
per le finalità descritte nella presente informativa.
Inoltre, tale Sua sottoscrizione (firma n.2), che Lei ci precisa essere conferita anche in nome e per conto dei soggetti terzi non cointestatari i cui
dati sono contenuti nel questionario di base e nelle schede approfondite, dai quali Lei dichiara di essere stato pienamente legittimato a comunicare i loro dati per i trattamenti relativi al servizio Wealth Planning, costituisce manifestazione di consenso al trattamento di tutti i dati personali
dei soggetti terzi non cointestatari che Lei fornirà nel questionario di base e nelle eventuali schede approfondite.
La stessa sottoscrizione costituisce altresì dichiarazione da parte Sua, anche in nome e per conto dei soggetti terzi menzionati, di essere consapevole che i progetti di investimento derivanti dalla elaborazione dei dati, che sono stati liberamente rilasciati, saranno puramente indicativi e
non daranno alcuna certezza in merito al risultato potenzialmente conseguibile e che, in relazione a tutto quanto sopra, nulla vi sarà sin d’ora a
pretendere da Allianz Bank Financial Advisors e/o dalle altre società emittenti del Gruppo Allianz S.p.A., che in tal senso ritiene/ritenete sollevate
da qualsiasi eventuale attribuzione di responsabilità.
Il presente consenso costituisce altresì autorizzazione a derogare al segreto bancario.
E’ infine necessario per l’eventuale conservazione delle informazioni sulla Sua puntualità nei pagamenti delle rate, e in genere delle scadenze,
relative ad eventuali prestiti o finanziamenti che Lei avesse in corso (cfr. successiva informativa per Codice di deontologia e di buona condotta per
i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti).
In particolare, Lei può consentire a che i Suoi dati non sensibili, ivi compreso il Suo indirizzo di posta elettronica che ci comunicherà, siano utilizzati,
secondo le modalità sopra descritte, per le seguenti finalità:
< la rilevazione della qualità dei servizi o dei bisogni della clientela effettuata da noi o, per nostro conto, da società specializzate cui, a tale scopo,
potremo comunicare i dati
< iniziative promozionali relative a prodotti e servizi nostri e delle società del Gruppo Allianz S.p.A effettuate da noi o, per nostro conto, da società
specializzate cui, a tale scopo, potremo comunicare i dati
< la comunicazione a società del Gruppo Allianz S.p.A che utilizzano i dati per rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela e/o effettuare
attività promozionali relative a prodotti o servizi delle società del Gruppo Allianz S.p.A
< l’effettuazione da parte nostra o delle società del Gruppo Allianz S.p.A, cui a tale scopo potremo comunicare i dati, di iniziative promozionali
relative a prodotti o servizi di altre società terze
< la comunicazione ad altre società terze affinché utilizzino tali dati per iniziative promozionali di loro prodotti e/o servizi
< il trasferimento di questi Suoi dati all’estero per gli stessi utilizzi
< l’eventuale conservazione delle informazioni sulla Sua puntualità nei pagamenti delle rate, e in genere delle scadenze, relative ad eventuali
prestiti o finanziamenti che Lei avesse in corso (cfr. successiva informativa per Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti).
NOTE
1Questi soggetti operano in autonomia come distinti titolari del trattamento, che sarà attuato sulla scorta della presente informativa e del
consenso, ove necessario, per le medesime finalità, necessarie alla corretta esecuzione dei rapporti che ha attivato e che attiverà con la nostra
banca; qualora invece i predetti soggetti intendano procedere con trattamenti aventi finalità diverse dovranno ottenere da Lei un autonomo
consenso e preventivamente informarLa.
I soggetti che svolgono i predetti trattamenti per finalità correlate svolgono servizi di pagamento, esattorie e tesorerie, intermediazione bancaria e finanziaria, lavorazioni massive relative a pagamenti, effetti, assegni e altri titoli, trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento
delle comunicazioni alla clientela, archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la clientela; revisione contabile e
certificazione di bilancio, servizi assicurativi, assistenziali e previdenziali, servizi bancari e finanziari, centrali rischi private, società che gestiscono stabilmente complessi sistemi di pagamento, società di recupero crediti, società operanti nel settore dei servizi di elaborazione dei dati,
reti distributive dei prodotti e servizi bancari, assicurativi e finanziari (promotori finanziari e subagenti assicurativi), enti associativi o consortili
propri del mondo bancario, società del gruppo e/o relativi collaboratori e/o relativi agenti che svolgono attività di controllo organizzativo. Il
loro elenco è costantemente aggiornato e può conoscerlo agevolmente e gratuitamente chiedendolo agli sportelli della banca, ove potrà
conoscere anche la lista dei Responsabili in essere nonché informazioni più dettagliate circa i soggetti che possono venire a conoscenza dei
dati in qualità di incaricati, e consultando il ns. sito Web www.allianzbank.it.
2Sono considerati sensibili i dati relativi ad esempio al Suo stato di salute, alle Sue opinioni politiche e sindacali e alle Sue convinzioni religiose
(art.4, comma 1, lett. d, del Codice in materia di protezione dei dati personali)
3Ci riferiamo, in particolare, ai versamenti che riguardano sindacati, forze politiche e determinate associazioni, ad accreditamenti di alcune
pensioni o di speciali rimborsi assicurativi. Per specifici servizi che comportano la conoscenza da parte della banca di dati sensibili (mutui assistiti da assicurazione, polizze vita, ecc.), Le sarà richiesto un consenso volta per volta.
4Altri soggetti che effettuano operazioni che La riguardano (a debito o a credito) o che, per soddisfare una Sua richiesta (ad es., per l’apertura
di un rapporto, per un finanziamento), forniscono alla banca informazioni commerciali, finanziarie, professionali, ecc.
5Ad esempio, conto corrente, apertura di credito, mutui e finanziamenti, libretti di deposito, deposito titoli, gestione valori mobiliari, incasso effetti,
documenti e assegni, cambio di valute estere, cassette di sicurezza, carte di credito, bancomat, pagamento utenze, contributi e tributi.
6Lo prevede. ad esempio, la disciplina contro il riciclaggio e fra altre, il sistema di rilevazione dei rischi di importo contenuto di cui alla delibera
del CICR del 3 maggio 1999 e alle istruzioni della Banca d’Italia del 10 novembre 2000, che verrà gestito dalla SIA, alla quale la Banca ha
l’obbligo di comunicare i dati previsti.
7Questi diritti sono previsti dall’art.7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003). La cancellazione e il blocco
riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l’integrazione occorre vantare un interesse. Il diritto di opposizione può essere sempre
esercitato nei riguardi del materiale commerciale e pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato. Negli altri casi, l’opposizione
presuppone un motivo legittimo.
23 Versione 1 ottobre 2007
Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi
gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo,
affidabilità e puntualità nei pagamenti – INFORMATIVA
Come utilizziamo i Suoi dati
(art. 13 del Codice sulla protezione dei dati personali art. 5 del codice deontologico sui sistemi di informazioni creditizie)
Gentile Cliente,
per concederLe il finanziamento richiesto, utilizziamo alcuni dati che La riguardano. Si tratta di informazioni che Lei stesso ci fornisce o che
otteniamo consultando alcune banche dati. Senza questi dati, che ci servono per valutare la Sua affidabilità, potrebbe non esserLe concesso il
finanziamento.
Queste informazioni saranno conservate presso di noi; alcune saranno comunicate a grandi banche dati istituite per valutare il rischio creditizio,
gestite da privati e consultabili da molti soggetti. Ciò significa che altre banche o finanziarie a cui Lei chiederà un altro prestito, un finanziamento,
una carta di credito, ecc., anche per acquistare a rate un bene di consumo, potranno sapere se Lei ha presentato a noi una recente richiesta di
finanziamento, se ha in corso altri prestiti o finanziamenti e se paga regolarmente le rate.
Qualora Lei sia puntuale nei pagamenti, la conservazione di queste informazioni da parte delle banche dati richiede il Suo consenso. In caso di
pagamenti con ritardo o di omessi pagamenti, oppure nel caso in cui il finanziamento riguardi la Sua attività imprenditoriale o professionale, o
nel caso di trattamento di dati positivi e/o negativi da parte di C.R.I.C., tale consenso non è necessario.
Lei ha diritto di conoscere i Suoi dati e di esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (rettifica, aggiornamento, cancellazione, ecc.).
Per ogni richiesta riguardante i Suoi dati, utilizzi nel Suo interesse il fac-simile presente sul sito www.allianzbank.it inoltrandolo alla nostra società:
Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. – Funzione Gestione Adempimenti Privacy - Piazza Velasca, 7/9 - 20122 Milano, titolare dei trattamenti.
e/o alle società sotto indicate, cui comunicheremo i Suoi dati:
CRIF S.p.A.
C.R.I.C.: Servizio Centralizzato di rilevazione dei Rischi Creditizi d’Importo Contenuto.
Troverà qui sotto i loro recapiti ed altre spiegazioni.
Conserviamo i Suoi dati presso la nostra società per tutto ciò che è necessario per gestire il finanziamento e adempiere ad obblighi di legge.
Al fine di meglio valutare il rischio creditizio, ne comunichiamo alcuni (dati anagrafici, anche della persona eventualmente coobbligata, tipologia
del contratto, importo del credito, modalità di rimborso) ai sistemi di informazioni creditizie, i quali sono regolati dal relativo Codice di deontologia
e di buona condotta (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale del 23 dicembre 2004, n. 300; disponibile sul sito web www.garanteprivacy.it). I dati sono resi accessibili anche ai diversi operatori bancari e finanziari partecipanti, di cui indichiamo di seguito le categorie.
I dati che La riguardano sono aggiornati periodicamente con informazioni acquisite nel corso del rapporto (andamento dei pagamenti, esposizione
debitoria residuale, stato del rapporto).
Nell’ambito dei sistemi di informazioni creditizie, i Suoi dati saranno trattati secondo modalità di organizzazione, raffronto ed elaborazione strettamente indispensabili per perseguire le finalità sopra descritte, e in particolare per estrarre in maniera univoca dal sistema di informazioni creditizie le informazioni a Lei ascritte. Tali elaborazioni verranno effettuate attraverso strumenti informatici, telematici e manuali che garantiscono
la sicurezza e la riservatezza degli stessi, anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.
I Suoi dati non sono oggetto di particolari elaborazioni statistiche al fine di attribuirLe un giudizio sintetico o un punteggio sul Suo grado di
affidabilità e solvibilità (cd. Credit scoring), tenendo conto delle seguenti principali tipologie di fattori: numero e caratteristiche dei rapporti di
credito in essere, andamento e storia dei pagamenti dei rapporti in essere o estinti, eventuale presenza e caratteristiche delle nuove richieste
di credito, storia dei rapporti di credito estinti. Alcune informazioni aggiuntive possono esserLe fornite in caso di mancato accoglimento di una
richiesta di credito.
I sistemi di informazioni creditizie cui noi aderiamo sono gestiti da:
1.ESTREMI IDENTIFICATIVI: CRIF S.p.A., con sede legale in Bologna, Ufficio Relazioni con il Pubblico: Via Montebello 2/2, 40126 Bologna. Fax: 051
6458940, Tel: 051 6458900, sito internet: www.consumatori.crif.com / TIPO DI SISTEMA: positivo e negativo / PARTECIPANTI: Banche, società
finanziarie e società di leasing / TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI: tempi indicati nel codice di deontologia, vedere tabella sotto riportata /
USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCORING: SI / ALTRO: CRIF S.p.A. aderisce ad un circuito internazionale di sistemi di informazioni
creditizie operanti in vari paesi europei ed extra-europei e, pertanto, i dati trattati potranno essere comunicati (sussistendo tutti i presupposti
di legge) ad altre società, anche estere, che operano – nel rispetto della legislazione del loro paese – come autonomi gestori dei suddetti
sistemi di informazioni creditizie e quindi perseguono le medesime finalità di trattamento del sistema gestito da CRIF S.p.A. (elenco sistemi
esteri convenzionati disponibili al sito www.crif.com/…).
2.ESTREMI IDENTIFICATIVI: C.R.I.C. Servizio Centralizzato di Rilevazione dei Rischi Creditizi di Importo Contenuto (CRIC) gestito da:Società Interbancaria per l’Automazione - CedBorsa S.p.A. Via Taramelli, 26 - 20124 Milano Tel. 02 6084 1. Fax Centrale Rischi: 02 6084 2543 – 2601, web
site: www.sia.it/ TIPO DI SISTEMA: Positivo e negativo/ PARTECIPANTI La partecipazione alla CRIC è obbligatoria per:
- le banche iscritte all’albo di cui all’art. 13 del Testo unico (banche italiane e filiali di banche comunitarie ed extracomunitarie stabilite nel
territorio della Repubblica);
- le società finanziarie di cui all’art. 65, comma 1, lett. a) e b) e gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del Testo
unico i quali esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di finanziamento sotto qualsiasi forma, come definita dall’art. 2 del Decreto
del Ministro del Tesoro del 6 luglio 1994 (l’attività di finanziamento si considera prevalente quando essa rappresenta oltre il 50 per cento
degli elementi dell’attivo). Sono esonerati dall’obbligo di partecipazione al servizio gli intermediari finanziari per i quali i crediti al consumo
rappresentino oltre il 50 per cento dell’attività di finanziamento/ TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI Ai sensi dell’articolo 1, comma 6, delle
Norme contrattuali 24
Istruzioni di Banca d’Italia, citate al punto 2, le informazioni anagrafiche sono conservate presso SIA per un periodo di dieci (10) anni a decorrere dall’ultima segnalazione di rischio pervenuta a nome del soggetto interessato ovvero dalla data di censimento; le segnalazioni relative
alle posizioni di rischio sono conservate per dodici (12) mesi./ USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCORING La CRIC non prevede
il trattamento dei dati personali mediante l’impiego di tecniche o sistemi automatizzati di credit scoring./ ALTRO Il Servizio Centralizzato di
Rilevazione dei Rischi Creditizi di Importo Contenuto (CRIC) è disciplinato:
- dalla delibera del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio del 03 maggio 1999, assunta ai sensi degli articoli 53, comma 1, lett.
b) e 107, comma 2 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
- dalle Istruzioni emanate da Banca d’Italia in data 10 Novembre 2000 in attuazione della sopra citata delibera CICR.
Lei ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano. Si rivolga alla nostra società (Funzione Gestione Adempimenti Privacy per il
riscontro alle istanze di cui all’ART. 7 DEL CODICE), oppure ai gestori dei sistemi di informazioni creditizie, ai recapiti sopra indicati.
Allo stesso modo può richiedere la correzione, l’aggiornamento o l’integrazione dei dati inesatti o incompleti, ovvero la cancellazione o il blocco
per quelli trattati in violazione di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta (art. 7 del Codice; art. 8
del codice deontologico).
Tempi di conservazione dei dati nei sistemi di informazioni creditizie:
Richieste di finanziamento 6 mesi, qualora l’istruttoria lo richieda, o 1 mese in caso di rifiuto della richiesta o rinuncia
alla stessa
Morosità di due rate o di due mesi poi sanate
12 mesi dalla regolarizzazione
Ritardi superiori sanati anche su transazione 24 mesi dalla regolarizzazione
Eventi negativi (ossia morosità,
36 mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto o dalla data in cui è risultato
gravi inadempimenti, sofferenze) non sanatinecessario l’ultimo aggiornamento (in caso di successivi accordi o altri eventi rilevanti in
relazione al rimborso)
Rapporti che si sono svolti positivamente
36 mesi in presenza di altri rapporti con eventi negativi non regolarizzati. Nei restanti casi,
(senza ritardi o altri eventi negativi)nella prima fase di applicazione del codice di deontologia, il termine sarà di 36 mesi dalla
data di cessazione del rapporto o di scadenza del contratto, ovvero dal primo aggiornamento effettuato nel mese successivo a tali date (nel secondo semestre del 2005, dopo la
valutazione del Garante, tale termine rimarrà a 36 mesi o verrà ridotto a 24 mesi: si veda il
sito www.garanteprivacy.it)
25 Versione 1 ottobre 2007
Ufficio reclami e Ombudsman “Giurì bancario”
Gentile Cliente,
La informiamo che la nostra banca ha sottoscritto nel 1993, in sede di Associazione Bancaria Italiana, l’accordo per la costituzione dell’Ufficio
Reclami e dell’Ombudsman “Giurì bancario” il cui regolamento, aggiornato dal Comitato esecutivo dell’Associazione Bancaria Italiana il 14 ottobre
1998 e dalla Circolare ABI Serie Legale n° 16 del 28/9/05, è di seguito riportato.
Di conseguenza il nostro Ufficio Reclami, dal 15 aprile 1993, opera per l’esame di reclami presentati da tutta la nostra clientela per qualunque
questione derivante da rapporti intrattenuti con noi ed aventi ad oggetto rilievi circa il modo in cui sono stati gestiti operazioni e/o servizi posti in
essere successivamente al 1° gennaio 1993.
Potrete pertanto proporre al predetto Ufficio, il cui indirizzo è indicato in calce alla presente, i reclami che non sono stati direttamente risolti
presso i nostri sportelli, mediante:
1)lettera da inviare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
2)lettera da consegnare allo sportello con il quale intrattenete il rapporto, che ne rilascerà ricevuta
3)modalità informatiche.
L’Ufficio Reclami evaderà la Vostra richiesta entro 60 giorni dalla data di ricezione del reclamo. Per i reclami aventi a oggetto i servizi
di investimento, il termine viene fissato in 90 giorni, così come previsto dall’art. 59 del Regolamento CONSOB approvato con delibera
n. 11522 del 1° luglio 1998. Riceverete una comunicazione scritta nella quale, nel caso in cui il reclamo sia stato da noi ritenuto fondato,
indicheremo anche i tempi tecnici entro i quali ci impegniamo a provvedere alla sistemazione della questione.
Vi informiamo inoltre che in sede interbancaria è attivo dal 1° Gennaio 2006 l’ “Ombudsman “Giurì bancario” (già in precedenza denominato Ombudsman Bancario): un organismo collegiale composto da un Presidente nominato dal Governatore dalla Banca d’Italia e da quattro
componenti (vedi art. 4) che esprime giudizi sulle controversie insorte fra banche e clienti.
La sua competenza è limitata alle controversie relative ai rapporti tra le banche e i clienti privati consumatori, aventi ad oggetto operazioni e servizi, intrattenuti per finalità estranee all’attività professionale o imprenditoriale eventualmente esercitata.
Per tale tipo di clientela, sarà possibile sottoporre al giudizio dell’Ombudsman “Giurì bancario” tutte le controversie che siano state esaminate
dall’Ufficio Reclami senza aver ottenuto una risposta soddisfacente e che:
–siano quantificabili in un valore non superiore a Euro 50.000 purché riferite a operazioni o servizi posti in essere a far data dal 01.01.2006;
–non siano state già portate all’esame dell’Autorità giudiziaria, di un collegio arbitrale o di un organismo conciliativo.
In presenza delle citate condizioni e di tutte quelle meglio specificate nel Regolamento allegato alla presente, i clienti interessati potranno rivolgere una richiesta scritta indirizzata a:
OMBUDSMAN “GIURÌ BANCARIO”
Via delle Botteghe Oscure, 46 - 00186 ROMA
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, specificando il contenuto della controversia e fornendo ogni altra notizia utile.
La decisione dell’Ombudsman sarà vincolante solo per la banca. Resta infatti fermo in ogni caso il diritto della clientela di investire della controversia l’Autorità giudiziaria.
Tutte le procedure descritte sono gratuite ad eccezione delle spese per la corrispondenza inviata all’Ufficio Reclami e all’Ombudsman “Giurì bancario”.
ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS S.p.A. - UFFICIO RECLAMI
PIAZZA VELASCA, 7/9 - 20122 MILANO
R EGOLAMENTO DELL’UFFICIO RECLAMI E DELL’OMBUDSMAN
“GIURÌ BANCARIO”
Sezione I - Ufficio Reclami
Art. 1
1. È istituito presso le banche e gli intermediari finanziari aderenti (di seguito
denominati “intermediari”), l’Ufficio Reclami, cui è preposto un responsabile.
2. A tale Ufficio la clientela può rivolgersi per qualunque questione derivante
da rapporti intrattenuti con la banca o l’intermediario ed avente ad oggetto
rilievi circa il modo con cui la banca o l’intermediario stesso abbia gestito
operazioni o servizi, purché posti in essere nei due anni precedenti il giorno
della presentazione del reclamo.
3. Per le banche o gli intermediari aventi non più di tre sportelli, il responsabile dell’Ufficio Reclami è il Presidente o il Direttore Generale e l’Ufficio è
costituito presso la relativa segreteria.
4. Per le banche e gli intermediari facenti parte di un gruppo bancario, può
essere costituito un unico Ufficio Reclami, di norma presso la capogruppo.
Art. 2
1. I reclami della clientela debbono essere inviati alla banca o all’intermediario per iscritto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o in
via informatica, ovvero consegnati allo sportello presso cui viene intrattenuto
il rapporto, previo rilascio di ricevuta.
2. Per la formulazione dei reclami possono essere utilizzati moduli standardizzati che le banche e gli intermediari mettono a disposizione della clientela.
Sono comunque validi i reclami presentati in altra forma, purché contengano
gli estremi del ricorrente, i motivi del reclamo, la sottoscrizione o analogo
elemento che consenta l’identificazione certa del cliente.
3. L’Ufficio Reclami provvede ad evadere tempestivamente le richieste pervenute entro sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui al
comma 1. Per i reclami aventi ad oggetto i servizi di investimento,si applica il ter-
Norme contrattuali 26
mine di novanta giorni previsto dall’art. 59 del Regolamento CONSOB approvato
con delibera n. 11522 del 1° luglio 1998, e successive modificazioni.
4. Ove il reclamo sia ritenuto fondato, nella comunicazione della banca o
dell’intermediario devono essere indicati anche i tempi tecnici entro i quali
questi si impegna a provvedere alla sua sistemazione.
Art. 3
1. Ai reclami aventi ad oggetto servizi di investimento è applicata la procedura prevista dal presente Regolamento, fermo restando il disposto dell’art.
59 del Regolamento CONSOB approvato con delibera n. 11522 del 1° luglio
1998, e successive modificazioni.
Sezione II - Ombudsman Giurì bancario
Art. 4
1. È costituito un organismo collegiale, denominato “Ombudsman Giurì
Bancario”, con il compito di dirimere controversie aventi le caratteristiche di
cui all’articolo 7.
2. L’ombudsman ha sede in Roma ed è composto da un Presidente, nominato dal Governatore della Banca d’Italia, e da quattro componenti, di cui:
a)due nominati dal Presidente dell’Associazione Bancaria;
b)uno nominato dal Presidente dell’Associazione Bancaria Italiana su designazione del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui
all’articolo 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281, ovvero da tre associazioni
di categoria scelte dal Consiglio stesso fra quelle iscritte nell’elenco di cui
all’articolo 5 della medesima legge;
c)uno nominato dal Presidente dell’Associazione Bancaria Italiana su designazione di almeno due associazioni rappresentative delle altre categorie di
clienti, scelte tra le seguenti: Confindustria (Confederazione Generale dell’Industria Italiana), Confcommercio (Confederazione Generale Italiana del
Commercio, del Turismo e dei Servizi), Confagricoltura (Confederazione
Generale dell’Agricoltura Italiana), Confartigianato (Confederazione
Generale Italiana dell’Artigianato).
3. Il Presidente, scelto tra persone di riconosciuta esperienza, professionalità e
indipendenza, dura in carica cinque anni con mandato rinnovabile una sola volta.
4. I componenti del Collegio, scelti tra persone di esperienza indipendenza e
professionalità, in particolare in materia giuridica, durano in carica tre anni con
mandato rinnovabile una sola volta.
5. Non possono essere nominati componenti del Collegio coloro che, nel
triennio precedente, abbiano ricoperto cariche o svolto attività di lavoro
subordinato, ovvero autonomo avente carattere di collaborazione coordinata
o continuativa presso gli enti aderenti e le loro associazioni o presso le associazioni dei consumatori o di altre categorie di clienti.
6. Il Presidente e gli altri componenti del Collegio non sono revocabili se non
per giusta causa.
7. Il possesso dei requisiti di cui al comma 4 e l’insussistenza delle situazioni di
cui al comma 5, per quanto riguarda i componenti del Collegio indicati al comma
2, lett. b) e c), e attestato dai designanti sotto la propria responsabilità.
8. La cessazione dei Presidente e degli altri componenti del Collegio per
scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Presidente o il
nuovo componente vengono nominati e assumono la funzione.
Art. 5
1. I componenti dell’ombudsman nominano al proprio interno un vice
Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento di
quest’ultimo. Per l’adozione della relativa delibera, é richiesta la presenza di
tutti i componenti del Collegio.
2. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più componenti, i
soggetti che li hanno nominati provvedono alla loro sostituzione, nel rispetto
dei meccanismi di designazione di cui al precedente articolo 4, comma 2, entro
sessanta giorni dalla richiesta avanzata dal Presidente o dal vice Presidente.
3. I componenti decadono di diritto dall’incarico qualora non siano presenti,
senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive dell’ombudsman. L’organo
collegiale, nella stessa seduta in cui si verifica la decadenza, ne prende atto e
chiede la sostituzione del componente decaduto ai sensi del comma precedente.
4. L’ombudsman è regolarmente costituito con la presenza del Presidente o
del vice Presidente e di almeno due componenti.
5. L’ombudsman delibera a maggioranza semplice dei presenti; in caso di
parità di voti, al voto del Presidente o, in sua assenza, del vice Presidente è
attribuito valore doppio.
6. L’ombudsman è convocato per iscritto (anche via telex, fax o in via informatica), con almeno tre giorni lavorativi bancari di preavviso, dal Presidente o,
in caso di impedimento di questi, dal vice Presidente.
Art. 6
1. L’ombudsman si avvale di una Segreteria tecnica, coordinata da un Segretario,
incaricata di istruire le pratiche da sottoporre all’esame dell’organismo collegiale.
27 Versione 1 ottobre 2007
2. Il Segretario assiste alle riunioni dell’ombudsman con funzioni consultive e
ne redige il verbale che viene sottoscritto, oltre che dal Segretario medesimo,
dal Presidente o dal vice Presidente.
3. La Segreteria Tecnica elabora un rapporto mensile contenente i dati statistici dell’attività svolta dall’ombudsman e, al termine di ogni anno, predispone
una relazione sulla medesima attività. Il rapporto mensile e la relazione annuale sono inviati dal Presidente dell’ombudsman al Presidente dell’Associazione
Bancaria Italiana, il quale ne informa il Comitato esecutivo.
4. Il Presidente richiede agli Uffici Reclami degli aderenti notizie ed informazioni al fine di monitorare la tipologia e la quantità dei reclami, stabilendo
altresì modalità e tempi di trasmissione.
Art. 7
1. All’ombudsman possono rivolgersi i clienti, per controversie relative a rapporti aventi ad oggetto operazioni o servizi, da essi intrattenuti con le banche
o gli intermediari, purché:
a)non siano state già portate all’esame dell’Autorità giudiziaria, di un collegio
arbitrale o di un organismo conciliativo;
b)riguardino questioni quantificabili in un valore non superiore a 50.000
euro, purché riferite a operazioni o servizi posti in essere a far data dal I°
gennaio 2006, fermi restando i limiti in precedenza vigenti e il disposto
dell’art. 1, comma 2 e dalla lettera d) del presente articolo. In nessun caso
è ammessa la riduzione della richiesta risarcitoria al fine di fare rientrare
quest’ultima nella competenza per valore dell’ombudsman;
c)il relativo contenuto sia già stato sottoposto all’esame dell’Ufficio reclami
della banca o dell’intermediario, ma:
i)la banca o l’intermediario non abbia fornito risposta nei termini di cui
all’articolo 2, comma 3;
ii) la risposta non sia stata favorevole, in tutto o in parte, per il cliente;
iii)all’accoglimento del reclamo non sia stata data attuazione, nei termini
indicati, dalla banca o dall’intermediario;
d)non sia trascorso un anno rispettivamente, dalla presentazione del reclamo
rimasto inevaso, dalla sua decisione in tutto o in parte non favorevole per il
cliente, ovvero dall’accoglimento del reclamo, cui non sia stata data attuazione.
2. Ove il cliente si sia rivolto all’ombudsman senza aver preventivamente
acquisito la decisione dell’Ufficio Reclami della banca o dell’intermediario,
la Segreteria trasmette la documentazione ricevuta a detto Ufficio e ne dà
avviso al cliente. La trasmissione della documentazione produce gli effetti
della presentazione del reclamo all’Ufficio.
Art. 8
1. L’ombudsman è investito mediante richiesta scritta del cliente, da inviarsi di
preferenza con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure utilizzando
strumenti informatici. Della ricezione di tale richiesta l’ombudsman provvede ad
informare tempestivamente per iscritto la banca o l’intermediario interessato.
2. Fermo restando il disposto dell’art. 9, oltre alla documentazione circa la
sussistenza degli elementi di cui all’art. 7, la richiesta deve specificare il contenuto
della controversia ed essere corredata da ogni altra notizia e documento utili.
Art. 9
1. Non appena pervenuto il ricorso, la Segreteria lo sottopone al Presidente, il
quale, ove constati l’evi­dente incompetenza dell’ombudsman, ne propone la
dichiarazione di inammissibilità al Collegio. Nel caso di conforme decisione del
Collegio, il provvedimento è comunicato, dalla Segreteria, al ricorrente nonché
alla banca o all’intermediario.
2. Se nel corso dell’istruttoria aperta dall’ombudsman la banca o l’intermediario raggiungono l’accordo con il ricorrente, l’ombudsman ne prende atto e
dichiara cessata la materia del contendere.
Art. 10
1. La decisione dell’ombudsman è motivata; essa deve essere resa entro
novanta giorni dal ricevimento della richiesta di intervento ed è vincolante per
la banca o per l’intermediario.
2. La Segreteria, se nel corso dell’istruttoria accerta che il ricorso e privo di
documentazione necessaria per la decisione, richiede al ricorrente l’integrazione della documentazione, fissando a tal riguardo un termine perentorio
breve, tale da permettere al Collegio di non superare per l’emanazione della
decisione il termine di 120 giorni complessivi dalla data del ricevimento del
ricorso. Del prolungamento del termine, la Segreteria dà comunicazione al
ricorrente con la lettera di richiesta della nuova documentazione.
3. I termini di cui ai commi precedenti sono sospesi per l’intero mese di
agosto di ogni anno.
4. La Segreteria può chiedere altresì, anche a mezzo fax, all’Ufficio Reclami
della banca o dell’intermediario di inviare, entro quindici giorni dalla ricezione
della richiesta, una memoria - corredata dalla documentazione utile alla
comprensione della controversia - illustrativa dei motivi che hanno condotto la
banca o l’intermediario a respingere, in tutto o in parte, il reclamo o a non dare
attuazione al relativo accoglimento nei termini indicati, oppure dei motivi per i
quali non è stata fornita risposta nei termini di cui all’articolo 2, comma 4.
5. Anche successivamente, ove ne sia il caso, possono essere richiesti, sia all’Ufficio Reclami della banca o dell’intermediario, sia al ricorrente ulteriori dati e notizie,
stabilendo allo scopo un termine perentorio breve, fermo restando il rispetto del
termine di centoventi giorni di cui al comma 2 del presente articolo.
6. Il mancato rispetto dei termini assegnati dalla Segreteria ai sensi dei
commi precedenti viene liberamente apprezzato dall’ombudsman.
7. La decisione è comunicata alle parti a cura della Segreteria mediante
lettera raccomandata, ovvero utilizzando strumenti informatici.
8. L’ombudsman, qualora venga a conoscenza che la banca non si è conformata alla decisione resa. assegna alla banca stessa un termine per provvedere,
decorso il quale rende nota l’inadempienza dandone pubblicità a mezzo
stampa, a spese della banca inadempiente.
Art. 11
1. L’ombudsman, nel rispetto dei principi stabiliti nella presente Sezione,
può disciplinare il proprio funzionamento e quello della segreteria tecnica
mediante apposite delibere, approvate con la maggioranza dei componenti
dell’organismo collegiale.
2. I componenti dell’ombudsman, il Segretario e gli addetti alla Segreteria
sono tenuti al segreto d’ufficio.
Sezione III - Disposizioni varie e transitorie
Art. 12
1. La banca o l’intermediario deve pubblicizzare sia l’adesione all’Accordo
sia il contenuto del presente Regolamento, in particolare mediante la messa
a disposizione della clientela, presso i locali aperti al pubblico, di idonea documentazione , avente caratteristiche di asportabilità.
2. In particolare, la banca o l’intermediario deve altresì pubblicizzare l’istituzione del proprio Ufficio Reclami e l’indirizzo dell’ombudsman.
Art. 13
1. Salve le spese relative alla corrispondenza inviata all’Ufficio Reclami o
all’ombudsman, le procedure di cui al presente Regolamento sono gratuite
per il cliente.
2. Il cliente può, a sue spese, farsi assistere o rappresentare nella presentazione del ricorso e delle memorie.
Art. 14
1. Possono essere oggetto di reclamo o di ricorso all’ombudsman le controversie relative ad operazioni o servizi posti in essere dalla banca o dall’intermediario a far data dalla loro adesione all’Accordo.
2. Il ricorso all’Ufficio Reclami o all’ombudsman non priva il cliente del diritto
di investire della controversia. in qualunque momento, l’autorità giudiziaria,
un organismo conciliativo, ovvero, ove previsto, il collegio arbitrale.
Art. 15
I. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2006. Fino a tale data
resta in carica il Collegio preesistente, il quale continua comunque a esercitare
le sue funzioni fin tanto che non viene insediato il nuovo Collegio, una volta
completate tutte le nomine.
2. Ove le designazione di cui all’articolo 4, comma 2, lett. b) e c) non avvengano entro 60 giorni dalla richiesta, il Presidente dell’Associazione Bancaria
Italiana provvede di sua iniziativa alla nomina del componente mancante - che
rimane in carica fino alla nomina del componente designato - che possiede i
requisiti di cui all’articolo 4, comma 4 e per il quale non sussistono le situazioni
di cui al comma 5 del medesimo articolo.
3. Nell’ipotesi di cui all’articolo 5, comma 2, ove la designazione non
pervenga in tempo utile per il rispetto del termine ivi previsto, il Presidente
dell’Associazione Bancaria Italiana provvede secondo quanto disposto dal
comma precedente.
R EGOLAMENTO DELLE PROCEDURE DI RECLAMO IN MATERIA DI BONIFICI
TRANSFRONTLIERI
(ai sensi dell’art. 8 del d. lgs. n. 253/2000 e del d.m. n. 456/2001)
Parte I - Ufficio Reclami
Art. 1
1. È istituito presso le banche e gli intermediari aderenti (di seguito denominati “intermediari”) l’Ufficio Reclami in materia di bonifici transfrontalieri2, ove
non già esistente quello costituito ai sensi dell’art. 1 del “Regolamento per la
costituzione dell’Ufficio Reclami della clientela e dell’ombudsman bancario”,
cui è preposto un responsabile.
2. A tale Ufficio il cliente della banca o dell’intermediario può rivolgersi per
qualunque questione derivante dall’esecuzione di bonifici transfrontalieri,
purché:
a)non siano trascorsi 180 giorni dalla scadenza del termine convenuto con
l’ordinante per l’esecuzione dell’ordine di bonifico ovvero con il beneficiario per la messa a sua disposizione dell’importo dello stesso;
b)la questione non sia stata già portata all’esame dell’Autorità giudiziaria, di
un arbitro o di un collegio arbitrale.
3. Per le banche o gli intermediari aventi non più di tre sportelli, il responsabile dell’Ufficio Reclami è il Presidente o il Direttore Generale e l’Ufficio è
costituito presso la relativa segreteria.
Art. 2
1. I reclami della clientela debbono essere inviati per iscritto, anche in via
informatica, ovvero consegnati allo sportello presso cui viene intrattenuto il
rapporto, previo rilascio di ricevuta.
2. Per la formulazione dei reclami possono essere utilizzati moduli standardizzati che le banche e gli intermediari mettono a disposizione della clientela.
Sono comunque validi i reclami presentati in altra forma, purché contengano
gli estremi del ricorrente, dell’ente e del bonifico transfrontaliero in questione,
i motivi del reclamo, la sottoscrizione o analogo elemento che consenta
l’identificazione certa del cliente.
3. La banca o l’intermediario interessati sono tenuti a prestare assistenza al
cliente nella predisposizione del reclamo, assicurando, in particolare, che esso
non sia affetto da vizi formali.
Art. 3
1. L’Ufficio Reclami provvede ad evadere le richieste pervenute entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui all’articolo precedente,
Norme contrattuali 28
dandone tempestiva notizia al cliente per iscritto, anche in via informatica,
ove quest’ultima sia stata dal cliente utilizzata nella presentazione del
reclamo.
2. Ove il reclamo sia ritenuto fondato, nella decisione l’Ufficio Reclami indica
i tempi tecnici. comunque non superiori a 5 giorni lavorativi bancari, entro i
quali la banca o l’intermediario provvede alla sua sistemazione.
Parte II - Sezione speciale dell’Ombudsman bancario
Art. 4
1. E costituita presso l’ombudsman bancario una Sezione destinata a
dirimere le controversie in materia di bonifici transfrontalieri, composta da
un Presidente, nominato dal Governatore della Banca d’Italia, e da quattro
componenti, di cui:
a) due nominati dal Presidente dell’Associazione Bancaria Italiana;
b)uno nominato dal Presidente dell’Associazione Bancaria Italiana su
designazione del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui
all’art. 4 della legge 30 luglio 1998. n. 281, ovvero da almeno tre associazioni di categoria scelte dal Consiglio stesso fra quelle iscritte nell’elenco
di cui all’art. 5 della legge menzionata;
c)uno nominato dal Presidente dell’Associazione Bancaria Italiana su designazione di almeno due associazioni rappresentative delle altre categorie
di clienti, scelte tra le seguenti: Confindustria (Confederazione Generale
dell’Industria Italiana), Confcommercio (Confederazione Generale
Italiana del Commercio, del Turismo e dei Servizi), Confagricoltura
(Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana), Confartigianato
(Confederazione Generale Italiana dell’Artigianato).
2. Il Presidente, scelto tra persone di riconosciuta professionalità e indipendenza, dura in carica 5 anni con mandato rinnovabile una sola volta.
3. I componenti del collegio, scelti tra persone di esperienza e professionalità, in particolare in materia giuridica, durano in carica 3 anni con mandato
rinnovabile una sola volta.
4. Non possono essere nominati componenti del collegio coloro che, nel
triennio precedente, abbiano ricoperto cariche o svolto attività di lavoro
subordinato, ovvero autonomo, avente carattere di collaborazione coordinata
o continuativa presso gli enti aderenti e le loro associazioni o presso le associazioni dei consumatori o di altre categorie di clienti.
5. Il Presidente e gli altri componenti della Sezione non sono revocabili se
non per giusta causa.
6. Il possesso dei requisiti di cui al precedente comma 3 e l’assenza delle
incompatibilità di cui al precedente comma 4 è documentato dagli enti designanti per i componenti nominati ai sensi delle lett. b) e c) del precedente
comma 1.
Art. 5
1. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più componenti della
Sezione, i soggetti che li hanno nominati - nel rispetto dei meccanismi di
designazione di cui al precedente art. 4, comma 1, lett. b) e c) - provvedono
alla loro sostituzione entro 30 giorni dalla richiesta, avanzata dal Presidente.
Nel caso in cui venga a mancare il Presidente, la richiesta della sua sostituzione viene avanzata dal componente più anziano d’età.
2. I componenti decadono di diritto dall’incarico qualora non siano presenti,
senza giustificato motivo, per 3 riunioni consecutive della Sezione. L’organo
collegiale, nella stessa seduta in cui si verifica la decadenza, ne prende atto e
chiede la sostituzione del componente decaduto ai sensi del comma precedente.
3. La Sezione delibera con la presenza del Presidente e di almeno un componente di cui all’art. 4, comma 1, lett. a) e di almeno un componente di cui
all’art. 4, comma 1, lett. b) e C).
4. Le delibere sono assunte a maggioranza semplice, con il voto, oltre che
del Presidente, di un egual numero di componenti rappresentativi, rispettivamente, delle banche o degli intermediari (art. 4, comma 1, lett. a) e dei clienti
(art. 4, comma 1, lett. b) e c). Il collegio prevede meccanismi di astensione al
fine di garantire la pariteticità dei voti in caso di numero diseguale di componenti presenti.
5. In caso di parità di voti, al voto del Presidente è attribuito valore doppio.
6. La Sezione è convocata dal Presidente per iscritto, anche via telex o fax,
con almeno 5 giorni lavorativi bancari di preavviso, secondo un calendario
stabilito dal collegio.
Art. 6
1. La Sezione si avvale di una Segreteria tecnica, coordinata da un Segretario,
incaricata di istruire le pratiche da sottoporre all’esame della Sezione medesima e di redigere una relazione per ogni ricorso maturo per la decisione.
29 Versione 1 ottobre 2007
Tale Segreteria può coincidere con quella costituita ai sensi dell’art. 6 del
“Regolamento per la costituzione dell’Ufficio reclami della clientela e dell’ombudsman bancario”.
2. Il Segretario assiste alle riunioni della Sezione e ne redige il verbale, che
viene sottoscritto, oltre che dal Segretario medesimo, dal Presidente.
3. La Sezione invia alla Banca d’Italia, con le modalità e nei termini da essa
stabiliti, informazioni anche periodiche in ordine ai reclami presentati, alle
soluzioni adottate e all’eventuale mancata ottemperanza alle decisioni.
4. La Sezione pubblica una relazione annuale relativa alle decisioni adottate,
in cui sono illustrati i risultati ottenuti e la natura delle controversie sottoposte
alla Sezione.
Art. 7
1. Per la risoluzione di controversie aventi ad oggetto l’esecuzione di bonifici
transfrontalieri che non siano state già portate all’esame dell’Autorità giudiziaria, di un arbitro o di un collegio arbitrale ed il cui contenuto sia già stato
sottoposto all’esame dell’Ufficio Reclami, i clienti della banca o dell’intermediario possono rivolgersi alla Sezione entro il termine di 30 giorni a far data
dalla:
a)decorrenza infruttuosa del termine per evadere il reclamo, di cui all’art. 3,
comma 1;
b)decorrenza infruttuosa del termine per provvedere alla sistemazione del
reclamo, ai sensi dell’art. 3, comma 2;
c)ricezione della decisione dell’Ufficio Reclami, che il cliente ritenga a sé
sfavorevole.
2. Ove il cliente si sia rivolto alla Sezione senza aver preventivamente
acquisito la decisione dell’Ufficio Reclami della banca o dell’intermediario, la
Sezione trasmette la documentazione ricevuta a detto Ufficio e ne dà avviso
al cliente. La trasmissione della documentazione produce gli effetti della
presentazione del reclamo all’Ufficio.
3. Ove, nel corso dell’istruttoria aperta dalla Sezione, la banca o l’intermediario raggiungano un accordo con il ricorrente, la Sezione, su comunicazione
del ricorrente medesimo, ne prende atto e dichiara cessata la materia del
contendere.
4. La Sezione è competente a decidere controversie aventi ad oggetto l’indennizzo o il rimborso, dovute all’esecuzione del bonifico transfrontaliero5
quantificabili nell’ammontare massimo dell’importo del bonifico medesimo,
che non può comunque superare il valore di 50.000 euro, maggiorato delle
spese sostenute dal cliente e di eventuali interessi legali calcolati secondo i
criteri di cui all’art. 4, commi da 1 a 63 , e di cui al l’art. 6, comma 1 , lett. a)4 ,
del d.lgs. n. 253/2000.
Art. 8
1. Il cliente investe la Sezione, con le medesime modalità di cui all’art. 2,
comma 1, informandone la banca o l’intermediario ovvero incaricando la
banca o l’intermediario di investire la Sezione medesima della controversia.
2. In entrambi i casi sarà cura della banca o dell’intermediario interessato
trasferire alla Sezione tutta la documentazione, comprese le controdeduzioni, entro 5 giorni lavorativi bancari dal ricevimento dell’informazione o
dell’incarico.
3. Se il cliente non informa la banca o l’intermediario del ricorso alla Sezione,
il trasferimento della documentazione avverrà su richiesta della Sezione,
entro il medesimo termine di cui al comma precedente.
Art. 9
1. La decisione deve essere resa dalla Sezione entro 60 giorni dalla ricezione
della documentazione fornita dalla banca o dall’intermediario o. in caso di
mancata trasmissione della documentazione, dalla infruttuosa scadenza del
termine di cui all’art. 8, comma 2.
2. La decorrenza del termine di cui al comma 1 viene sospesa allorché la
Sezione richieda al responsabile dell’Ufficio Reclami della banca o dell’intermediario ovvero al cliente ulteriori documenti, dati e notizie, ritenuti utili
alla comprensione della controversia, stabilendo il termine perentorio per la
risposta. Il mancato rispetto dei termini viene liberamente apprezzato dalla
Sezione medesima.
3. La decisione è motivata ed è assunta sulla base delle norme di legge
applicabili, dei codici di condotta, nonché dei principi contenuti nella
direttiva n. 97/5/CE, ovvero secondo equità. Essa è comunicata alle parti
a cura della segreteria tecnica mediante lettera raccomandata ed è
vincolante per la banca o per l’intermediario interessato se accettata dal
cliente.
4. Ricevuta la comunicazione. la banca o l’intermediario hanno 5 giorni
lavorativi bancari per dare esecuzione alla decisione, a decorrere dal
momento in cui ad essi e pervenuta l’accettazione della decisione da parte
del cliente, trasmessa con le modalità di cui all’art. 2, comma 1.
5. La Sezione, qualora venga a conoscenza che la banca o l’intermediario
interessato non si è conformato alla decisione resa, rende nota l’inadempienza dandone pubblicità a mezzo stampa, a spese della banca o
dell’intermediario.
6. La Sezione, in caso di grave inosservanza delle decisioni rese o delle
disposizioni del presente regolamento, ne dà notizia al Comitato esecutivo
dell’Associazione Bancaria Italiana, che provvede ad escludere dall’accordo la banca o l’intermediario inadempiente.
Art. 10
1. La Sezione, nel rispetto dei principi stabiliti nel presente regolamento,
può disciplinare il proprio funzionamento e quello della Segreteria tecnica
mediante apposite delibere, approvate con la maggioranza dei componenti dell’organismo collegiale.
2. I componenti della Sezione, il Segretario e gli addetti alla Segreteria
tecnica sono tenuti al segreto professionale, per la tutela del quale tutta la
documentazione relativa ai ricorsi trattati non può essere portata all’esterno degli uffici della Segreteria tecnica.
Parte III - Disposizioni varie
Art. 11
1. La banca o l’intermediario, secondo le disposizioni vigenti, deve pubblicizzare sia l’adesione all’Accordo sia il contenuto del presente regolamento,
in particolare mediante la messa a disposizione della clientela, presso i locali
aperti al pubblico, di idonea documentazione. avente caratteristiche di asportabilità.
2. La banca o l’intermediario deve altresì pubblicizzare, secondo le disposizioni vigenti, l’istituzione del proprio Ufficio Reclami e l’indirizzo della
Sezione.
Art. 12
1. Salve le spese relative alla corrispondenza inviata all’Ufficio Reclami o alla
Sezione, le procedure di cui alle Parti 1 e Il sono gratuite per il cliente.
Art. 13
1. Nelle procedure di cui alle Parti I e Il il cliente può farsi assistere o rappresentare.
2. Possono essere oggetto di reclamo o di ricorso alla Sezione le controversie,
relative all’esecuzione di bonifici transfrontalieri ordinati alla banca o all’intermediario, o da questi eseguiti, a far data dalla loro adesione all’Accordo.
3. Il ricorso all’Ufficio Reclami o alla Sezione non priva il cliente del diritto
di investire della controversia, in qualunque momento, l’autorità giudiziaria
ovvero, ove previsto, un arbitro o un collegio arbitrale.
Art. 14
1. Le modifiche al presente regolamento, deliberate dal Comitato esecutivo
dell’Associazione Bancaria Italiana, debbono essere preventivamente sottoposte alla Banca d’Italia affinché ne verifichi la conformità ai criteri previsti
dalla normativa vigente in materia.
Art. 15
1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 2002, anche con
riguardo alle controversie derivanti dall’esecuzione di bonifici transfrontalieri
effettuati a far data dal 1° giugno 2002.
NOTE
2Per bonifico transfrontaliero si intende, ai sensi dell’art. 1, lett. i), del d.lgs. n. 253/2000, “l’operazione effettuata, su incarico di un ordinante, da
un ente insediato in uno Stato membro dell’Unione europea, al fine di mettere una somma di denaro a disposizione di un beneficiario presso
un ente insediato in un altro Stato membro; l’ordinante e il beneficiario di un’operazione di bonifico transfrontaliero possono coincidere”. Tale
tipologia di bonifico deve essere, ai sensi dell’art. 2, comma 1, dello stesso d.lgs., di ammontare massimo pari a 50.000 euro.
3 Art. 4 del d.lgs. n. 253/2000:
1.L’ente dell’ordinante risponde dell’esecuzione del bonifico transfrontaliero nel termine convenuto con l’ordinante o, in assenza di tale termine, entro il quinto giorno lavorativo bancario successivo alla data di accettazione dell’ordine di bonifico transfrontaliero.
2.Quando l’importo del bonifico transfrontaliero non è accreditato sul conto dell’ente del beneficiario nei termini indicati nel comma 1, l’ente
dell’ordinante indennizza quest’ultimo. Se la mancata esecuzione del bonifico nei termini è imputabile a un ente intermediario, quest’ultimo
indennizza l’ente dell’ordinante.
3.L’indennizzo previsto dal comma 2 consiste nel pagamento di una somma corrispondente all’interesse legale calcolato sull’importo del
bonifico transfrontaliero per il periodo compreso tra lo scadere dei termini previsti dal comma 1 e la data nella quale l’importo del bonifico
transfrontaliero è accreditato sul conto dell’ente del beneficiario. Nel caso in cui l’ente dell’ordinante dimostri che il mancato rispetto dei
termini è imputabile all’ordinante non è dovuto alcun indennizzo.
4.L’ente del beneficiario mette a disposizione di quest’ultimo l’importo del bonifico transfrontaliero nel termine convenuto con il beneficiario o,
in assenza di tale termine, entro il giorno lavorativo bancario successivo a quello in cui l’importo stesso è accreditato sul conto del medesimo
ente.
5.Quando l’importo del bonifico transfrontaliero non è messo a disposizione del beneficiario nei termini previsti dal comma 4, l’ente del beneficiario indennizza il beneficiario.
6.L’indennizzo previsto dal comma 5 consiste nel pagamento di una somma corrispondente all’interesse legale calcolato sull’importo del
bonifico transfrontaliero per il periodo compreso tra lo scadere dei termini previsti dal comma 4 e la data nella quale l’importo del bonifico
transfrontaliero è messo a disposizione del beneficiario. Nel caso in cui l’ente del beneficiario dimostri che il mancato rispetto dei termini è
imputabile al beneficiario, non è dovuto alcun indennizzo.”
4Art. 6, comma 1, del d.lgs. n.253/2000: “Quando l’importo del bonifico transfrontaliero non è accreditato sul conto dell’ente del beneficiario, l’ente
che ha accettato l’ordine di bonifico transfrontaliero restituisce all’ordinante una somma, a titolo di provvisionale, corrispondente all’importo del
bonifico transfrontaliero non eseguito, fino ad un massimo di 12.500 euro, maggiorata:
a)dell’interesse legale calcolato sull’importo del bonifico transfrontaliero per il periodo compreso tra la data di accettazione dell’ordine di bonifico e quella dell’accredito;
b) delle spese relative al bonifico transfrontaliero sostenute dall’ordinante.
Norme contrattuali 30
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delle Imprese di Milano n. 09733300157
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Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia
e al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
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del bilancio del gruppo Allianz S.p.A.
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