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Amministrazione di sostegno per i soggetti deboli

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Amministrazione di sostegno per i soggetti deboli
A norma di legge
MARTEDÌ 6 OTTOBRE 2015
Giornale di Merate
A cura di Publi(iN) Tel. 039.9989.1
38
UNA INNOVAZIONE CHE RIDOTTO DRASTICAMENTE IL RICORSO A INTERDIZIONE E INABILITAZIONE
Amministrazione di sostegno per i soggetti deboli
Pensata per la tutela di chi è incapace, anche temporaneamente, di badare in autonomia alla propria persona
MERATE (afm) L’Amministrazione di Sostegno è un istituto introdotto nel nostro ordinamento a far tempo dal 2004 che ha
come obbiettivo quello di tutelare i soggetti infermi e/o disabili
nel segno della flessibilità e della sussidiarietà, conservando in
via tendenziale la capacità di agire dell’interessato.
Con l’introduzione dell’Amministrazione di Sostegno, i classici
strumenti previsti dalla legge
per la tutela dei soggetti deboli,
interdizione ed inabilitazione,
sono, di fatto, divenuti residuali
e poco utilizzati nei Tribunali italiani.
Beneficiario di una Amministrazione di Sostegno può essere
una persona anziana che non è
più in condizione di badare ai
propri interessi, una persona diversamente abile (affetta, ad
esempio, dalla sindrome di down), una persona in stato di coma o stato vegetativo – permanente e non -, una persona
affetta da alcolismo, tossicodipendenza, prodigalità, ludopatia o, più in generale, da una
patologia psichica e/o fisica che
lo rende incapace (anche temporaneamente) di badare in autonomia alla propria persona ed
ai propri interessi.
L’Amministrazione di Sostegno
La legge consente
al Giudice
Tutelare di
“costruire” una
procedura su
misura in base
alle effettive
necesità del caso,
lasciando ampia
capacità di agire
in autonomia al
beneficiario
ovvero nessuna
(per esempio in
caso di stato
vegetativo).
L’Amministratore
di Sostegno può
essere un soggetto
terzo od un
familiare
può essere richiesta dallo stesso beneficiario (anche se minore, interdetto o inabilitato),
ovvero dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente,
dai parenti fino al quarto grado,
dagli affini fino al secondo, dal
tutore o dal curatore ed, ovviamente, dal pubblico ministero.
Competente a nominare l’Amministratore di Sostegno è il
Giudice Tutelare del Tribunale
nella cui circoscrizione risiede
oppure è domiciliato il beneficiario.
Questo istituto si propone con
un ricorso al Tribunale in cui devono essere indicati una serie di
dati e di notizie relative al beneficiario, ai parenti fino al quarto grado ed agli affini fino al
secondo, alle ragioni che stanno
alla base della richiesta (occorre
allegare al ricorso adeguata do-
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cumentazione sia medica che
patrimoniale) ed il tipo di poteri
che si intendono attribuire
all’Amministratore di Sostegno.
La flessibilità è la caratteristica
principale di questo istituto perché la legge consente al Giudice
Tutelare di “costruire” una procedura su misura in base alle
effettive necesità del caso, lasciando ampia capacità di agire
in autonomia al beneficiario ovvero nessuna, si pensi, ad
esempio, alle ipotesi in cui il
beneficiario si trovi in uno stato
vegetativo permanente ed irreversibile, casi in cui non vi è
alcuna capacità residuale.
L’Amministratore di Sostegno
può essere un soggetto terzo
od un familiare ed è tenuto ad
agire nel rispetto di quanto stabilito nel decreto di nomina.
Ogni anno, l’Amministratore di
Sostegno deve depositare in Tribunale un rendiconto in cui devono essere indicate le entrate,
le uscite ed a cui devono essere
allegate tutte le pezze giustificative (si pensi, ad esempio, alle
ricevute di pagamento di una
casa di riposto, al certificato di
pensione etc.).
Il Decreto di nomina, prevede
espressamente che per tutte le
operazioni di natura straordinaria (compravendita di immobili,
costituzioni di usufrutto, pegno
od ipoteca) ovvero che hanno
per oggetto i diritti “personalissimi” di una persona (ad
esempio, fare testamento, contrarre matrimonio, separarsi o
divorziare) debbano essere preventivamente autorizzate dal
Giudice Tutelare su richiesta
scritta dell’Amministratore di
Sostegno.
Una recente ordinanza della Suprema Corte ha legittimato la
richiesta di separazione avanzata dall’Amministratore di Sostegno di una donna in stato
vegetativo, rappresentata, per
l’occasione da un curatore speciale di nomina giudiziale.
Nella scelta dell’Amministratore
di Sostegno, prevale, ove possibile, la volontà del beneficiario
che, con scrittura privata od atto
pubblico può designare il proprio Amministratore “in previ-
sione della propria eventuale futura incapacità”. In questi casi, il
Giudice Tutelare si può discostare dalla scelta manifestata
dal beneficiario solo in presenza
di “gravi motivi”.
Nel caso in cui il beneficiario non
possa far valere la propria scelta, non abbia parenti, oppure, la
famiglia non riesca ad individuare di comune accordo un Amministratore di Sostegno è il
Giudice Tutelare che lo sceglie
direttamente (in tutti questi casi
potrà essere nominato un Avvocato oppure, in casi particolari, il Sindaco del paese in cui il
beneficiario risiede, ovvero un
altro soggetto ritenuto idoneo
dal Tribunale).
La legge stabilisce espressamente che tale decisione “avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi del beneficiario”.
L’Amministratore di Sostegno
può essere revocato se non
adempie in maniera corretto al
proprio compito e, di regola,
non ha diritto ad alcun compenso. In tutti i casi in cui l’Amministratore di Sostegno è un
soggetto terzo, magari un libero
professionista, il Giudice Tutelare può liquidare in suo favore
una indennità per compensarlo
del tempo che ha dedicato al
beneficiario e, di conseguenza,
sottratto al proprio lavoro.
L’Amministrazione di Sostegno
viene meno in caso di morte del
beneficiario, oppure se è prevista per un tempo limitato al
raggiungimento del termine
stabilito dal Tribunale.
L’allungamento della vita media,
l’aumento delle patologie invalidanti, l’inserimento di soggetti
anziani nelle case di riposo ha
generato un fortissimo utilizzo
della Amministrazione di Sostegno che è ormai entrato a pieno
titolo nella vita di centinaia di
migliaia di persone ed ha reso
residuali sia l’interdizione che
l’inabilitazione.
Avv. Andrea Bonaiti
Studio Legale Notaro
e Associati
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