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Amministrazione di sostegno per i soggetti deboli
A norma di legge MARTEDÌ 6 OTTOBRE 2015 Giornale di Merate A cura di Publi(iN) Tel. 039.9989.1 38 UNA INNOVAZIONE CHE RIDOTTO DRASTICAMENTE IL RICORSO A INTERDIZIONE E INABILITAZIONE Amministrazione di sostegno per i soggetti deboli Pensata per la tutela di chi è incapace, anche temporaneamente, di badare in autonomia alla propria persona MERATE (afm) L’Amministrazione di Sostegno è un istituto introdotto nel nostro ordinamento a far tempo dal 2004 che ha come obbiettivo quello di tutelare i soggetti infermi e/o disabili nel segno della flessibilità e della sussidiarietà, conservando in via tendenziale la capacità di agire dell’interessato. Con l’introduzione dell’Amministrazione di Sostegno, i classici strumenti previsti dalla legge per la tutela dei soggetti deboli, interdizione ed inabilitazione, sono, di fatto, divenuti residuali e poco utilizzati nei Tribunali italiani. Beneficiario di una Amministrazione di Sostegno può essere una persona anziana che non è più in condizione di badare ai propri interessi, una persona diversamente abile (affetta, ad esempio, dalla sindrome di down), una persona in stato di coma o stato vegetativo – permanente e non -, una persona affetta da alcolismo, tossicodipendenza, prodigalità, ludopatia o, più in generale, da una patologia psichica e/o fisica che lo rende incapace (anche temporaneamente) di badare in autonomia alla propria persona ed ai propri interessi. L’Amministrazione di Sostegno La legge consente al Giudice Tutelare di “costruire” una procedura su misura in base alle effettive necesità del caso, lasciando ampia capacità di agire in autonomia al beneficiario ovvero nessuna (per esempio in caso di stato vegetativo). L’Amministratore di Sostegno può essere un soggetto terzo od un familiare può essere richiesta dallo stesso beneficiario (anche se minore, interdetto o inabilitato), ovvero dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti fino al quarto grado, dagli affini fino al secondo, dal tutore o dal curatore ed, ovviamente, dal pubblico ministero. Competente a nominare l’Amministratore di Sostegno è il Giudice Tutelare del Tribunale nella cui circoscrizione risiede oppure è domiciliato il beneficiario. Questo istituto si propone con un ricorso al Tribunale in cui devono essere indicati una serie di dati e di notizie relative al beneficiario, ai parenti fino al quarto grado ed agli affini fino al secondo, alle ragioni che stanno alla base della richiesta (occorre allegare al ricorso adeguata do- RAPPRESENTANZA DIFESA ED ASSISTENZA LEGALE PER LE IMPRESE ED I PRIVATI CONSULENZA STRAGIUDIZIALE CONTENZIOSO CIVILE E PENALE MERATE (LC) - Via Statale n.5/R Tel. 039.59.82.013 - Fax 039.92.70.459 www.notaroeassociati.it cumentazione sia medica che patrimoniale) ed il tipo di poteri che si intendono attribuire all’Amministratore di Sostegno. La flessibilità è la caratteristica principale di questo istituto perché la legge consente al Giudice Tutelare di “costruire” una procedura su misura in base alle effettive necesità del caso, lasciando ampia capacità di agire in autonomia al beneficiario ovvero nessuna, si pensi, ad esempio, alle ipotesi in cui il beneficiario si trovi in uno stato vegetativo permanente ed irreversibile, casi in cui non vi è alcuna capacità residuale. L’Amministratore di Sostegno può essere un soggetto terzo od un familiare ed è tenuto ad agire nel rispetto di quanto stabilito nel decreto di nomina. Ogni anno, l’Amministratore di Sostegno deve depositare in Tribunale un rendiconto in cui devono essere indicate le entrate, le uscite ed a cui devono essere allegate tutte le pezze giustificative (si pensi, ad esempio, alle ricevute di pagamento di una casa di riposto, al certificato di pensione etc.). Il Decreto di nomina, prevede espressamente che per tutte le operazioni di natura straordinaria (compravendita di immobili, costituzioni di usufrutto, pegno od ipoteca) ovvero che hanno per oggetto i diritti “personalissimi” di una persona (ad esempio, fare testamento, contrarre matrimonio, separarsi o divorziare) debbano essere preventivamente autorizzate dal Giudice Tutelare su richiesta scritta dell’Amministratore di Sostegno. Una recente ordinanza della Suprema Corte ha legittimato la richiesta di separazione avanzata dall’Amministratore di Sostegno di una donna in stato vegetativo, rappresentata, per l’occasione da un curatore speciale di nomina giudiziale. Nella scelta dell’Amministratore di Sostegno, prevale, ove possibile, la volontà del beneficiario che, con scrittura privata od atto pubblico può designare il proprio Amministratore “in previ- sione della propria eventuale futura incapacità”. In questi casi, il Giudice Tutelare si può discostare dalla scelta manifestata dal beneficiario solo in presenza di “gravi motivi”. Nel caso in cui il beneficiario non possa far valere la propria scelta, non abbia parenti, oppure, la famiglia non riesca ad individuare di comune accordo un Amministratore di Sostegno è il Giudice Tutelare che lo sceglie direttamente (in tutti questi casi potrà essere nominato un Avvocato oppure, in casi particolari, il Sindaco del paese in cui il beneficiario risiede, ovvero un altro soggetto ritenuto idoneo dal Tribunale). La legge stabilisce espressamente che tale decisione “avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi del beneficiario”. L’Amministratore di Sostegno può essere revocato se non adempie in maniera corretto al proprio compito e, di regola, non ha diritto ad alcun compenso. In tutti i casi in cui l’Amministratore di Sostegno è un soggetto terzo, magari un libero professionista, il Giudice Tutelare può liquidare in suo favore una indennità per compensarlo del tempo che ha dedicato al beneficiario e, di conseguenza, sottratto al proprio lavoro. L’Amministrazione di Sostegno viene meno in caso di morte del beneficiario, oppure se è prevista per un tempo limitato al raggiungimento del termine stabilito dal Tribunale. L’allungamento della vita media, l’aumento delle patologie invalidanti, l’inserimento di soggetti anziani nelle case di riposo ha generato un fortissimo utilizzo della Amministrazione di Sostegno che è ormai entrato a pieno titolo nella vita di centinaia di migliaia di persone ed ha reso residuali sia l’interdizione che l’inabilitazione. Avv. Andrea Bonaiti Studio Legale Notaro e Associati Via Statale 5/R Merate Tel. 039 5982013