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Le operazioni di Factoring nel contesto degli IAS

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Le operazioni di Factoring nel contesto degli IAS
Le operazioni di Factoring
nel contesto degli IAS
Prof. Alessandro Gaetano
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Facoltà di Economia
1
Struttura dell’intervento
1. Il Factoring: un inquadramento concettuale
2. Lo IAS 39 e le operazioni di factoring
3. Le problematiche connesse alla
recognition/derecognition dei crediti oggetto di
cessione
4. Il trattamento contabile delle fasi di vita dei
crediti oggetto di cessione
2
1. Il Factoring: un inquadramento
concettuale
IlIl factoring,
factoring, come
come definizione,
definizione, èèun
uncontratto
contrattoper
perililquale
quale
un'impresa
un'impresatrasferisce
trasferiscei isuoi
suoicrediti
crediticommerciali
commercialipresenti
presentieefuturi,
futuri,
limitatamente
limitatamentenel
neltempo
tempo eeaatitolo
titolooneroso,
oneroso,aauna
unasocietà
società
specializzata,
specializzata,ottenendone
ottenendonein
in cambio
cambiola
lagestione,
gestione,l'incasso
l'incassoe,
e, aa
seconda
secondadel
deltipo
tipodi
dicontratto,
contratto, l'anticipo
l'anticipoparziale
parzialeoototale.
totale.
La disciplina delle operazioni di factoring è affidata a:
Codice Civile: artt. 1260 – 1267 sulla cessione dei crediti;
Legge 21 febbraio 1991 n. 52: relativa alla cessione dei
crediti di impresa, integra la normativa civilistica introducendo
una disciplina specifica per i soggetti qualificati che svolgono
professionalmente tale attività.
La
Lastruttura
strutturacontrattuale
contrattualedelle
delleoperazioni
operazionidi
difactoring
factoringconsente
consentedi
di
individuare
individuarel’effettivo
l’effettivotrasferimento
trasferimentodei
deirischi
rischieedei
deibenefici
beneficiconnessi
connessi
con
il
diritto
di
credito,
spesso
legato
anche
al
verificarsi
di
condizioni
con il diritto di credito, spesso legato anche al verificarsi di condizioni
estranee
estraneealle
allevicende
vicendedel
delcredito
creditoceduto.
ceduto.
3
Struttura dell’intervento
1. Il Factoring: un inquadramento concettuale
2. Lo IAS 39 e le operazioni di factoring
3. Le problematiche connesse alla
recognition/derecognition dei crediti oggetto di
cessione
4. Il trattamento contabile delle fasi di vita dei
crediti oggetto di cessione
4
2. Lo IAS 39 e le operazioni di factoring
Lo IAS 39 è il principio di riferimento per il
trattamento delle operazioni di factoring anche se
il factoring non è esplicitamente contemplato
Problematiche IAS
Tempistica
introduzione
a) 2005 Bilancio Consolidato di Gruppo
Bancario o Quotato
b) 2005 Bilancio Individuale Società di
Factoring o Impresa appartenente ad un
Gruppo Quotato (IAS)
c) 2006 Società di Factoring e Banche
5
2. Lo IAS 39 e le operazioni di factoring
Fasi di vita dell’operazione
Livello di problematicità
Bassa
Media
Alta
Derecognition
Classification
Measurement
Impairment
6
Im
(S pair
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Ai
Aisensi
sensidello
delloIAS
IAS39,
39,la
lacancellazione
cancellazionedi
diun’attività
un’attività
finanziaria
finanziariadal
dalbilancio
bilanciodel
delcedente
cedenterichiede
richiedeun
un
processo
processovalutativo
valutativocomplesso
complesso
Aspetti rilevanti
• Trasferimento al cessionario del diritto ad incassare i flussi finanziari
attesi;
• Trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al diritto di credito
• Trasferimento del controllo sull’attività ceduta
Aspetti non rilevanti
• Effettivo versamento del corrispettivo da parte del cessionario;
• Modalità di trasferimento del corrispettivo al cedente (pagamento
anticipato o a scadenza, …)
Con
Conriferimento
riferimentospecifico
specificoalle
alleoperazioni
operazionidi
difactoring,
factoring,la
la
problematica
problematicadella
dellacancellazione
cancellazionedei
deicrediti
credititrasferiti
trasferitisi
sipone
pone
esclusivamente
soluto
esclusivamenteper
perle
lecessioni
cessionipro
prosoluto.
soluto.
Cfr.
Cfr.OIC-Guida
OIC-GuidaOperativa,
Operativa,Appendice
Appendice55§2
§2
7
IAS 39
§AG36
8
Im
(S pair
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De
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zio
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)
Dato per scontato il trasferimento del diritto a percepire i flussi di
cassa dal cedente al cessionario, occorre accertare le pattuizioni
contrattuali in merito ai due successivi criteri richiesti dallo IAS 39:
Criterio principale
Trasferimento sostanziale della totalità dei rischi/benefici
connessi con l’attività trasferita
Criterio additivo
Mantenimento del controllo sull’attività trasferita
Il
Ilmantenimento
mantenimentodel
delcontrollo
controlloèèconsiderato
consideratocriterio
criterioadditivo
additivoin
inquanto
quanto
sembra
grigi” generati
sembradover
doverintervenire
intervenirenei
neicasi
casi““grigi”
generatidall’applicazione
dall’applicazionedel
del
primo
criterio,
vale
a
dire
tutti
quei
casi
concreti
in
cui
si
realizza
un
primo criterio, vale a dire tutti quei casi concreti in cui si realizza un
trasferimento
trasferimentoparziale
parzialedei
deirischi/benefici
rischi/beneficiconnessi
connessicon
conl’attività
l’attività
finanziaria
finanziariaoggetto
oggettodi
dicessione.
cessione.
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Trasferimento dei rischi
I principali profili di rischio che caratterizzano i crediti oggetto delle
operazioni di factoring possono essere così individuati:
•
•
•
•
Rischio di credito;
credito
Rischio di liquidità;
Rischio di tasso;
tasso
Altri rischi (es. rischio cambio)
Tali profili di rischio
incidono sulla variabilità
dei flussi di cassa connessi
all’attività ceduta
trasferimentodei
deirischi,
rischi,pertanto,
pertanto,sisilega
lega
IlIltrasferimento
allasignificativa
significativadiminuzione
diminuzionedell’esposizione
dell’esposizione
alla
allavariabilità
variabilitàdel
delvalore
valoreattuale
attualedei
deiflussi,
flussi,
flussi
alla
dovutaai
aisuddetti
suddettiprofili
profilidi
dirischio.
rischio.
dovuta
La valutazione di tale cambiamento deve tenere
necessariamente conto della dimensione effettiva
del profilo di rischio iniziale
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Trasferimento del controllo
Il trasferimento del controllo dipende dalla concreta capacità
del cessionario di vendere l’attività nella sua interezza ad
una terza parte non correlata, senza bisogno di porre in essere
restrizioni o clausole limitative del trasferimento
Cointinuing involvement
Il parziale trasferimento da parte dell’entità cedente dei rischi e
benefici dell’attività trasferita, unitamente al mantenimento del
controllo sull’attività stessa, individuano la fattispecie del
Continuing involvement,
involvement che, sotto il profilo della
rappresentazione contabile, richiede che ciascuna parte rilevi nel
proprio bilancio l’attività nei limiti della parte di rischi e
benefici che si è effettivamente assunta.
Quello descritto è l’unico caso in cui è ammessa una
rilevazione parziale degli assets trasferiti.
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Struttura dell’intervento
1. Il Factoring: un inquadramento concettuale
2. Lo IAS 39 e le operazioni di factoring
3. Le problematiche connesse alla
recognition/derecognition dei crediti oggetto di
cessione
4. Il trattamento contabile delle fasi di vita dei
crediti oggetto di cessione
12
3. Le problematiche connesse alla
recognition/derecognition dei crediti
oggetto di cessione
La verifica delle condizioni per la derecognition dovrebbe essere
condotta su ogni attività finanziaria ceduta,
ceduta presa singolarmente o
aggregata in pool, di cui si possano individuare i corrispondenti
cash flow.
flow
Nel caso specifico dell’attività di factoring, tale verifica può essere
condotta in corrispondenza di uno dei seguenti quattro livelli alternativi:
• singolo credito,
credito fattura o
addirittura scadenza,
scadenz
alla condizione che non vi siano clausole che
limitano gli effetti di questo trasferimento in
dipendenza, per esempio, dell’andamento
complessivo del portafoglio di cui fa parte o per
effetto di clausole di first loss protection;
protection
•insieme dei crediti ceduti
da un cedente vantati nei
confronti di un debitore
specifico
in questo caso si dovrà valutare se l’intero
stock di crediti facenti parte del medesimo
rapporto deve essere trattato come un unico
portafoglio o separato in due portafogli
distinti, uno contenente i soli crediti garantiti
e l’altro quelli non garantiti;
13
3. Le problematiche connesse alla
recognition/derecognition dei crediti
oggetto di cessione
• totalità del portafoglio
crediti ceduto dal
cedente
anche in questo caso si dovrà valutare se sia
possibile effettuare la valutazione di
recognition sul portafoglio complessivo
ovvero disaggregarla nelle sue due
componenti, garantita e non garantita;
• singola operazione di
cessione,
laddove non si operi nel quadro di rapporti
continuativi, ma con singoli contratti
specifici.
La
Ladefinizione
definizionedel
dellivello
livellodi
diaggregazione
aggregazionecui
cuicondurre
condurreililtest
testfinalizzato
finalizzato
alla
allaverifica
verificadell’esistenza
dell’esistenzadelle
dellecondizioni
condizioniper
perla
laderecognition
derecognition(dal
(dal
bilancio
bilanciodel
delcedente)
cedente)//recognition
recognition(nel
(nelbilancio
bilanciodel
delcessionario)
cessionario)dei
dei
crediti
credititrasferiti
trasferitidipende
dipendedalla
dallaeffettiva
effettivacapacità
capacitàdi
diriuscire
riuscireaadimostrare
dimostrare
l’avvenuto
l’avvenutotrasferimento
trasferimento(sostanziale
(sostanzialeooparziale)
parziale)dei
deirischi
rischitra
trale
leparti
parti
contrattuali
contrattuali
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3. Le problematiche connesse alla
recognition/derecognition dei crediti
oggetto di cessione
Trasferimento sostanziale dei rischi/benefici
Lo IAS 39 non fornisce una soglia di significatività.
Necessità di stime puramente qualitative:
1. Individuazione
componenti di
rischio (cfr. supra)
2. Comparazione estensione
dell’esposizione ai profili di
rischio individuati tra
cedente e cessionario
(ruolo
(ruolo
clausole
clausole
mitigazione
mitigazione
delrischio)
rischio)
del
rischio
L’analisi necessita spesso di essere integrata ricorrendo a parametri
quantitativi (tassi di performance storica) spesso a disposizione negli
archivi delle società di factoring:
• Tassi di default:
default andamento storico delle perdite sulle quantità erogate
nei periodi considerati;
• Tassi di recovery e tempistica di recovery:
recovery importi medi recuperati
sulle attività passate in default (punto precedente);
• Tassi di delay e tempistica di delay:
delay incidenza media dei ritardati
pagamenti rispetto agli importi erogati in un dato arco temporale.
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3. Le problematiche connesse alla
recognition/derecognition dei crediti
oggetto di cessione
Livello di
aggregazione
dell’attività
Ritenzione sostanziale di
tutti i rischi e benefici
Trasferimento sostanziale di
tutti i rischi e benefici
Né ritenzione, né
trasferimento
Cessione
pro solvendo
Cessione pro soluto maturity o,
comunque, con un termine di
pagamento finale del corrispet-tivo
compatibile con un ritardo
commercialmente accettabile
Cessione pro soluto con un
termine di pagamento finale
del corrispettivo largamente
eccedente il ritardo
commercialmente accettabile
Rapporto
cedente /
debitore
Rapporto
pro solvendo
Quota pro solvendo di un
rapporto pro soluto con
esposizione superiore al plafond
Come sopra, nei limiti
dell’ammontare del plafond (parte
pro soluto) e tenendo conto
dell’effetto delle eventuali clausole
di mitigazione (al netto
dell’eventuale franchigia
individuale e sostituendo al
plafond eventuali più limitati
massimali contrattuali)
Come sopra ed inoltre nei casi
in cui non sia possibile
separare in due parti il
portafoglio (garantita e non
garantita) o valutare l’impatto
delle eventuali clausole di
mitigazione
Intero
portafoglio
cedente o
singola
operazione
Contratto
pro solvendo
Contratto pro soluto,
limitatamente alla parte non
garantita
Contratto pro soluto con
franchigia aggregata
largamente superiore alla
perdita storica o privo di un
termine finale di pagamento del
corrispettivo dei crediti
Contratto pro soluto,
limitatamente alla parte garantita
e se gli effetti delle eventuali
clausole di mitigazione sono
evidentemente immateriali rispetto
all’esperienza storica
Contratto pro soluto in cui non
è possibile separare
l’eventuale subportafoglio non
garantito o con franchigia
aggregata sostanzialmente
allineata alla perdita storica
del portafoglio
Singolo credito
Fonte: IAS ABI BlueBook n. 32
16
3. Le problematiche connesse alla
recognition/derecognition dei crediti
oggetto di cessione
Trasferimento del controllo
La definizione di controllo fornita dallo IAS 39 (cfr. §§ 23 e AG43),
fa riferimento alla capacità del cessionario di rivendere liberamente
le attività acquistate
a) Dimensione contrattuale: non devono riscontrarsi
clausole limitative della disponibilità dei crediti acquistati;
b) Dimensione di diritto comune: criticità potenziale legata
alle operazioni nelle quali è stata omessa la notifica al
debitore (eventuale necessità di coinvolgere il cedente al
fine di rendere opponibile al debitore il diritto del nuovo
cessionario in caso di ulteriore trasferimento dei crediti)
In caso di trasferimento parziale dei rischi e benefici:
• il cedente deve stornare il credito dal proprio bilancio se il cessionario ne
ha acquisito il controllo;
• si rende necessaria la misurazione del continuing involvement nel caso
in cui il cedente ha mantenuto il controllo dei crediti trasferiti
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Struttura dell’intervento
1. Il Factoring: un inquadramento concettuale
2. Lo IAS 39 e le operazioni di factoring
3. Le problematiche connesse alla
recognition/derecognition dei crediti oggetto di
cessione
4. Il trattamento contabile delle fasi di vita dei
crediti oggetto di cessione
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• Loans and Receivables
• Held to Maturity
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Portafogli IAS 39
Categoriadi
diriferimento
riferimento
Categoria
perle
leattività
attivitàrelative
relativealle
alle
per
operazionidi
difactoring
factoring
operazioni
Accoglie
Accogliei icrediti
creditiacquistati
acquistati
destinati
destinatiaaconfluire
confluirein
inoperazioni
operazioni
di
dicartolarizzazione
cartolarizzazioneooal
alservizio
serviziodi
di
operazioni
di
provvista
operazioni di provvista
• Held for Trading
• Available for sale
Ai fini della rappresentazione nel bilancio dell’intermediario
(normativa Banca d’Italia)
ATTIVO
Crediti vs. clienti
Accoglie:
ƒ Crediti acquistati pro soluto
ƒ Importi erogati al cedente a titolo di anticipo del
corrispettivo per acquisto pro solvendo
PASSIVO
Debiti vs. clienti
Accoglie il debito verso il cedente ossia la parte di
corrispettivo non anticipata per acquisti pro soluto
Iscrizione al Fair
Value iniziale
Relazioni con il
valore nominale
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Rilevazione della
eventuale
passività
finanziaria
associata
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Classificazione dell’attività finanziaria
tra i crediti a “breve” oppure a
“medio-lungo” termine
18
mesi
Il factor deve anche rilevare, al fair
value incrementato dei costi di
transazione attribuibili, la passività
finanziaria collegata ossia il debito
nei confronti del cedente per il
corrispettivo pattuito. L’eventuale
anticipo erogato rappresenta
l’acconto del corrispettivo pattuito;
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Individuazione e classificazione dei costi/ricavi connessi
all’attività finanziaria tra i “costi/ricavi di transazione” oppure
tra i “costi/ricavi operativi”
Commissioni di Gestione: si configurano come
corrispettivo a fronte di una prestazione di una pluralità di
servizi
Commissioni di Garanzia: si configurano come
corrispettivo a fronte dell’assunzione da parte del Factor di
parte o di tutta la componente rischio
Altre commissioni. In tale categoria sono ricompresse
quelle voci di costo/ricavo non rientranti nelle due categorie
precedenti (ad esempio le provvigioni verso intermediari,
etc.)
IAS 18
IAS 39
Singola
valutazione
per ciascuna
voce
La criticità si presenta nel caso in cui, le componenti di ricavo/costo citate
vengono percepite/pagate in modo indiscriminato in relazione a tutti i
crediti acquisiti in cessione dal Factor, indipendentemente dal fatto che essi
posseggano i requisiti per l’iscrizione nel bilancio della cessionaria
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)
Valutazione iniziale
Valutazione
iniziale
Pro soluto
valore equo dei
crediti ceduti
Pro solvendo
valore equo del
pagamento anticipato
Fair Value
Nell’osservare l’operatività di factoring, alla luce del contenuto dei nuovi
principi contabili e secondo le indicazione fornite dall’ABI, non vanno
compresi nella determinazione del fair value i recuperi dei costi,
quali a titolo esemplificativo: recuperi di spese bancarie, insoluti, bolli,
postali, valutazione debitori, tenuta conto, legali, istruttoria, oltre alle
commissioni di gestione riferite a recupero di costi amministrativi.
Non sono da ricomprendere inoltre i ricavi determinabili in
momenti successivi rispetto alla data di acquisizione del credito o
di erogazione dell’anticipo quali le commissioni pro mese ed il plus
factoring
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Valutazione iniziale: operazioni pro soluto
Creditiaa
Crediti
breve
breve
termine
termine
Creditiaa
Crediti
mediolungo
lungo
medio
termine
termine
l’attualizzazione del cash flow richiesta dal principio può essere
irrilevante nel caso dei crediti commerciali a breve termine si può
legittimamente assumere che l’iscrizione dei crediti al loro
valore nominale approssimi, nella maggior parte dei casi
concreti, il fair value dei crediti stessi.
il fair value dovrebbe essere stimato già in partenza come il
valore attuale di tutti i futuri incassi ed il tasso di interesse
da utilizzare per l’attualizzazione (anche laddove l’operazione
non si realizzi con contestuale erogazione dell’anticipo al cedente)
andrebbe identificato con il tasso pattuito col cedente per
l’anticipo, poiché questo è il tasso al quale le parti hanno
convenuto di scambiare un credito esigibile ad una certa data con
un corrispettivo erogabile in via anticipata rispetto a questa stessa
data. La medesima operazione deve essere effettuata anche con
riferimento alla passività eventualmente associata al credito
iscritto in bilancio.
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Valutazione iniziale: operazioni pro solvendo
Oggetto di misurazione è il fair value del corrispettivo anticipato al
cedente a fronte di crediti acquistati pro solvendo o, comunque, per i quali
non si possano considerare verificate le condizioni per la loro iscrizione diretta in
bilancio, nonché degli eventuali finanziamenti, a qualsiasi titolo erogati dal factor.
Le caratteristiche di questi attivi sono:
• le esposizioni sono fruttifere di interessi
• le esposizioni hanno natura sostanzialmente revolving, essendo prive di una
durata predeterminata e/o di un piano di rimborso, ovvero sono rimborsabili “a
vista”, a semplice richiesta del factor;
• non sono individuabili costi di transazione relativamente agli anticipi su
crediti pro solvendo
l’iscrizione di questi attivi al loro valore nominale può
costituire una accettabile approssimazione del loro fair value
Operazioni di finanziamento puro dovranno essere contabilizzate e valutate in
funzione degli specifici parametri di durata e dei costi/ricavi da transazione che
andranno a caratterizzarle
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Valutazione successiva
Creditiaa
Crediti
breve
breve
termine
termine
Creditiaa
Crediti
mediolungo
lungo
medio
termine
termine
Il Factor potrà riconoscere il credito al suo valore originario,
previa verifica dell’irrilevanza dell’effetto di
attualizzazione, “attribuendo in maniera lineare a conto
economico e per tutta la durata contrattuale dei finanziamenti i
relativi costi di transazione e commissioni direttamente
attribuibili” (cfr. OIC-Guida Operativa, Capitolo II §4).
Pur non essendo obbligato all’applicazione del costo
ammortizzato, qualora il Factor fosse in grado di applicare tale
configurazione di costo a tutti i crediti, tale condotta
consentirebbe da un lato il recepimento degli effetti di
attualizzazione, dall’altro la ripartizione delle commissioni e costi
di transazione in relazione al tasso interno di rendimento.
Lo IAS 39 definisce che il credito deve essere valutato al costo
ammortizzato, qualora il credito sia iscritto nella categoria “Loans
and Receivables”, oppure al Fair Value, nel caso in cui il credito
sia iscritto nella categoria “Available for sale”.
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Impairment
Nella determinazione del valore attuale degli strumenti oggetto di valutazione
analitica, occorre tener conto dell’orizzonte temporale di recupero, attualizzando
i flussi attesi con il tasso interno di rendimento attribuito all’attività impaired
Fattori di criticità per il calcolo della perdita durevole di valore del factoring:
Cedenti: anticipazioni
del corrispettivo
Tassodi
di
Tasso
attualizzazione
attualizzazione
I casi in cui viene operata una valutazione individuale
corrispondono a quelli di insolvenza del cedente. In
questi casi è teoricamente disponibile l’ultimo
tasso applicato prima della classificazione a
crediti problematici. Laddove non sia praticamente
possibile rinvenire l’informazione si dovrà fare ricorso
ad un tasso convenzionale che possa approssimare
l’effetto indotto dall’applicazione del principio
Orizzonte
Orizzonte
temporale
temporale
Debitori: crediti
assunti pro soluto
Trattandosi di crediti commerciali acquisiti
pro soluto, risulta impossibile determinare
un tasso di rendimento che abbia una
qualche corrispondenza con un’obbligazione positiva del debitore. Si ritiene quindi
che si possa anche fare ricorso al
parametro meno sbagliato, quello del
tasso di interesse legale.
deve essere in via di principio operata per ciascuna attività o pool di
attività omogenee, ricorrendo eventualmente anche all’esperienza
storica rilevata per classi omogenee di esposizioni
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Impairment
Gli input del processo di misurazione dell’impairment sono determinati:
• per i debitori pro soluto, dal passaggio a sofferenza e dal pagamento sotto
garanzia al cedente;
• per i cedenti, dal passaggio a incaglio o a sofferenza, in quanto questo è il
momento in cui si determina una potenziale riduzione di valore;
e, successivamente, dalla movimentazione dell’esposizione in linea capitale o dalla
modifica della curva di attualizzazione delle previsioni di recupero (variazione dei tempi
stimati per il recupero o dei tassi di attualizzazione).
Ai fini del calcolo della curva di attualizzazione del cash flow, è necessario prevedere
l’alimentazione di tabelle contenenti i seguenti dati elementari per ogni esposizione a rischio o
scadenza di rientro di una parte di essa:
• data, vale a dire la scadenza alla quale si presume di incassare l’importo;
• importo, espresso in valore numerario che si presume di incassare alla data;
• tasso, il tasso d’interesse da utilizzare per attualizzare il valore dell’importo alla data odierna.
Per la valutazione collettiva si ritiene che le metodologie attualmente in uso
presso ciascun intermediario per la determinazione delle rettifiche di valore forfetarie a
fronte delle attività in bonis possano costituire una base di valutazione adeguata, sino
alla loro sostituzione con le stime di portafoglio basate sui parametri di Basilea 2.
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Conclusioni
• Le regole IAS 39 non sono state scritte pensando alle
operazioni di factoring “all’italiana”.
• Le difficoltà di dotarsi ed alimentare moduli
quantitativi per la verifica dei rischi e benefici.
• I possibili disallineamenti tra cedente e cessionario:
la necessità di una coerenza negli approcci.
• L’informativa di nota integrativa per le imprese.
• Le problematiche fiscali connesse.
• Necessità di confronto tecnico e di posizioni
condivise.
• Le modifiche sulla contrattualistica e sul business.
• Il prodotto resta valido e le prospettive sembrano
interessanti con miglioramento della qualità dei bilanci.
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