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Straniero divenuto italiano
Straniero divenuto italiano Efficacia e trascrizioni degli atti di stato civile Relatore: Valeria Pini – Esperto Anusca Provincia di Bergamo, 9 maggio 2012 D.P.R. n°396 del 03/11/2000 “Regolamento dello stato Civile” Legge n°218 del 31/05/1995 “Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato” Legge n°184 del 04/05/1983 e successive modifiche “Diritto del minore ad una famiglia” Legge n°91 del 05/02/1992 “Nuove norme sulla cittadinanza” Codice civile Riferimenti normativi Dovrà avere trascritti gli atti di stato civile formati all’estero, che lo riguardano e precisamente: Nascita Riconoscimento di filiazione naturale successivo alla nascita Disconoscimento di paternità Adozione Cambiamento cognome e/o nome Il cittadino straniero diventa italiano Matrimonio Divorzio Morte e inoltre… Se alcuni atti fossero già iscritti nei registri dello Stato Civile, in quanto gli eventi sono avvenuti in Italia, dovranno essere annotati sull’atto di nascita. Gli atti formati all’estero potrebbero essere stati trascritti su richiesta dell’interessato, ancora cittadino straniero, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 396/2000. Attenzione!!! Ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n°396/2000 l’atto di nascita dello straniero divenuto italiano deve essere trascritto nel Comune di residenza Il neocittadino può chiedere la trascrizione di tutti gli atti di stato civile che lo riguardano; la trascrizione presuppone l’annotazione a margine dell’atto di nascita. Comune competente alla trascrizione Dovrà essere: Tradotto dall’autorità diplomatica o consolare italiana, oppure da un traduttore ufficiale, oppure da un interprete che attesti con giuramento davanti all’ufficiale dello Stato Civile la conformità al testo straniero (art. 22 D.P.R. 396/2000) Legalizzato solo dall’autorità diplomatica o consolare italiana all’estero (art. 21 D.P.R. 396/2000) Caratteristiche del documento proveniente dall’estero Specifiche convenzioni internazionali sottoscritte sia dall’Italia che dallo Stato estero, dal quale proviene l’atto, prevedono l’abolizione della legalizzazione con o senza l’applicazione dell’apostille. Attenzione!!! Deve essere effettuata sul documento in lingua straniera La rappresentanza diplomatica italiana all’estero ha competenza esclusiva in merito alla formazione di atti effettuati all’estero Sulla legalizzazione Gli atti che vanno trascritti devono essere originali od in copia conforme formati all’estero N.B.: non sono valide ai fini delle trascrizioni le certificazioni desunte da documenti originali e formati da organi diversi da quelli che hanno formalmente stilato l’atto di Stato Civile. Anche la traduzione in lingua italiano dell’atto da trascrivere, se effettuata da un pubblico ufficiale straniero, deve essere completata dalla legalizzazione della sottoscrizione del soggetto che ha provveduto alla traduzione dell’atto stesso Altri aspetti formali Non possono essere trascritti nei registri dello Stato Civile atti contrari all’ordine pubblico italiano Il principio è contenuto nell’art. 18 del D.P.R. 396/2000 ma anche sancito dall’art. 16 della legge 218/1995 La non contrarietà dell’ordine pubblico è il limite non derogabile per la trascrizione di atti di stato civile La sentenza e i provvedimenti di natura giurisdizionale hanno invece dei limiti specificati negli art. 64, 65, 66 della legge 218/1995 Importante L’ufficiale dello Stato Civile dovrà tenere presente che: Se l’atto di nascita è relativo ad un minore, nato all’estero al di fuori del matrimonio, lo stesso deve contenere la manifestazione di volontà al riconoscimento da parte dei genitori o del genitore Il documento chiamato “Affidavit” non è un atto di nascita, ma meramente una dichiarazione in sostituzione di un atto inesistente; pertanto non può essere trascritto nei registri di nascita Trascrizioni atti di nascita Dovrà essere chiesta la formazione dell’atto mancante al tribunale competente per territorio (art. 95 e 100 del D.P.R. 396/2000 e inoltre… L’ufficiale di stato civile dovrà verificare che: L’atto formato all’estero sia valido anche secondo la legge di celebrazione (art. 8 legge n°218/1995) Non sussistano impedimenti al matrimonio e non siano contenute nell’atto contrarietà all’ordine pubblico (es.: matrimonio contratto da due persone dello stesso sesso) oppure matrimonio poligamico Siano indicati nell’atto il luogo di celebrazione, la data del matrimonio e la volontà degli sposi di prendersi in marito e moglie Trascrizioni atti di matrimonio In caso di matrimonio islamico solo il primo matrimonio celebrato da un cittadino di religione islamica, può essere trascritto L’atto modificato come “ripresa coniugale” successivo al matrimonio tra i due coniugi, sciolto per “rifiuto coniugale” è solamente una registrazione della volontà degli stessi di riprendere la loro vita coniugale e quindi è intrascrivibile (è paragonabile alla nostra riconciliazione) Non è possibile trascrivere gli atti relativi alla esistenza o allo scioglimento di una convivenza registrata E’ bene ricordare che Viene effettuata ai sensi dell’art. 64 della legge n°218 Il certificato di divorzio non può sostituire la sentenza, ma indica solamente che la stessa è diventata definitiva e contiene la data alla quale dispiega i suoi effetti Un divorzio “revocabile” non è riconoscibile in quanto presenta contrasto con l’ordine pubblico italiano Trascrizione del “divorzio” L’atto di ripudio è intrascrivibile, essendo imposto solo dal marito, anche se esiste una sentenza dell’autorità giurisdizionale all’estero che convalida l’atto di ripudio e inoltre…