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Straniero divenuto italiano

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Straniero divenuto italiano
Straniero divenuto
italiano
Efficacia e trascrizioni degli atti di stato civile
Relatore: Valeria Pini – Esperto Anusca
Provincia di Bergamo, 9 maggio 2012

D.P.R. n°396 del 03/11/2000 “Regolamento dello
stato Civile”

Legge n°218 del 31/05/1995 “Riforma del
sistema italiano di diritto internazionale privato”

Legge n°184 del 04/05/1983 e successive
modifiche “Diritto del minore ad una famiglia”

Legge n°91 del 05/02/1992 “Nuove norme sulla
cittadinanza”

Codice civile
Riferimenti normativi
Dovrà avere trascritti gli atti di stato civile formati
all’estero, che lo riguardano e precisamente:

Nascita

Riconoscimento di filiazione naturale successivo
alla nascita

Disconoscimento di paternità

Adozione

Cambiamento cognome e/o nome
Il cittadino straniero diventa
italiano

Matrimonio

Divorzio

Morte
e inoltre…

Se alcuni atti fossero già iscritti nei registri dello
Stato Civile, in quanto gli eventi sono avvenuti in
Italia, dovranno essere annotati sull’atto di
nascita.

Gli atti formati all’estero potrebbero essere stati
trascritti su richiesta dell’interessato, ancora
cittadino straniero, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R.
396/2000.
Attenzione!!!

Ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n°396/2000 l’atto
di nascita dello straniero divenuto italiano deve
essere trascritto nel Comune di residenza

Il neocittadino può chiedere la trascrizione di
tutti gli atti di stato civile che lo riguardano; la
trascrizione presuppone l’annotazione a margine
dell’atto di nascita.
Comune competente alla
trascrizione
Dovrà essere:

Tradotto dall’autorità diplomatica o consolare
italiana, oppure da un traduttore ufficiale, oppure
da un interprete che attesti con giuramento
davanti all’ufficiale dello Stato Civile la
conformità al testo straniero (art. 22 D.P.R.
396/2000)

Legalizzato solo dall’autorità diplomatica o
consolare italiana all’estero (art. 21 D.P.R.
396/2000)
Caratteristiche del documento
proveniente dall’estero
Specifiche convenzioni internazionali sottoscritte
sia dall’Italia che dallo Stato estero, dal quale
proviene l’atto, prevedono l’abolizione della
legalizzazione con o senza l’applicazione
dell’apostille.
Attenzione!!!

Deve essere effettuata sul documento in lingua
straniera

La rappresentanza diplomatica italiana all’estero
ha competenza esclusiva in merito alla
formazione di atti effettuati all’estero
Sulla legalizzazione

Gli atti che vanno trascritti devono essere
originali od in copia conforme formati all’estero
N.B.: non sono valide ai fini delle trascrizioni le
certificazioni desunte da documenti
originali e formati da organi diversi da
quelli che hanno formalmente stilato l’atto
di Stato Civile.

Anche la traduzione in lingua italiano dell’atto da
trascrivere, se effettuata da un pubblico ufficiale
straniero, deve essere completata dalla
legalizzazione della sottoscrizione del soggetto
che ha provveduto alla traduzione dell’atto stesso
Altri aspetti formali

Non possono essere trascritti nei registri dello
Stato Civile atti contrari all’ordine pubblico
italiano

Il principio è contenuto nell’art. 18 del D.P.R.
396/2000 ma anche sancito dall’art. 16 della
legge 218/1995

La non contrarietà dell’ordine pubblico è il limite
non derogabile per la trascrizione di atti di stato
civile

La sentenza e i provvedimenti di natura
giurisdizionale hanno invece dei limiti specificati
negli art. 64, 65, 66 della legge 218/1995
Importante
L’ufficiale dello Stato Civile dovrà tenere presente
che:

Se l’atto di nascita è relativo ad un minore, nato
all’estero al di fuori del matrimonio, lo stesso
deve contenere la manifestazione di volontà al
riconoscimento da parte dei genitori o del
genitore

Il documento chiamato “Affidavit” non è un atto
di nascita, ma meramente una dichiarazione in
sostituzione di un atto inesistente; pertanto non
può essere trascritto nei registri di nascita
Trascrizioni atti di nascita

Dovrà essere chiesta la formazione dell’atto
mancante al tribunale competente per territorio
(art. 95 e 100 del D.P.R. 396/2000
e inoltre…
L’ufficiale di stato civile dovrà verificare che:
 L’atto formato all’estero sia valido anche secondo
la legge di celebrazione (art. 8 legge
n°218/1995)
Non sussistano impedimenti al matrimonio e non
siano contenute nell’atto contrarietà all’ordine
pubblico (es.: matrimonio contratto da due
persone dello stesso sesso) oppure matrimonio
poligamico
 Siano indicati nell’atto il luogo di celebrazione, la
data del matrimonio e la volontà degli sposi di
prendersi in marito e moglie

Trascrizioni atti di matrimonio



In caso di matrimonio islamico solo il primo
matrimonio celebrato da un cittadino di religione
islamica, può essere trascritto
L’atto modificato come “ripresa coniugale”
successivo al matrimonio tra i due coniugi,
sciolto per “rifiuto coniugale” è solamente una
registrazione della volontà degli stessi di
riprendere la loro vita coniugale e quindi è
intrascrivibile (è paragonabile alla nostra
riconciliazione)
Non è possibile trascrivere gli atti relativi alla
esistenza o allo scioglimento di una convivenza
registrata
E’ bene ricordare che

Viene effettuata ai sensi dell’art. 64 della legge
n°218

Il certificato di divorzio non può sostituire la
sentenza, ma indica solamente che la stessa è
diventata definitiva e contiene la data alla quale
dispiega i suoi effetti

Un divorzio “revocabile” non è riconoscibile in
quanto presenta contrasto con l’ordine pubblico
italiano
Trascrizione del “divorzio”

L’atto di ripudio è intrascrivibile, essendo imposto
solo dal marito, anche se esiste una sentenza
dell’autorità giurisdizionale all’estero che
convalida l’atto di ripudio
e inoltre…
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