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La detenzione delle munizioni

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La detenzione delle munizioni
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dalle associazioni
La detenzione delle munizioni
I testi delle norme “fondamentali” di riferimento sembrano essere abbastanza chiari ma nascondono delle “trappoCome
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nel vivo dell’argomento sarà opportuno chiarire un paio
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cartucce, ovvero lo stesso previsto dall’art. 97 del Regolavolta non mancano inter
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Sorge a questo punto spontanea una domanda: “come
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elucubrazioni, basta dire che la distinzione avviene
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357 Magnum, 44 Magnum, 45 Colt sono cartucce nate
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per le armi corte e in esse largamente utilizzate e anche
appropriata
se esistono alcune armi lunghe che le possono utilizzare,
queste cartucce sono “pacificamente” per arma corta. Facendo un
esempio “al contrario”, è pur vero che esistono armi corte monocolpo
er poter “fare ordine” nell’argomento che affrontiamo quecamerate 308 Winchester, ma questa munizione è utilizzata quasi
sto mese è necessario premettere quali sono le norme che
esclusivamente da armi lunghe e quindi anche se detengo una pistola
regolano la detenzione di munizioni senza una specifica licenza
così camerata la cartuccia è e resterà “per arma lunga”. Qualche “dubprefettizia. I “fondamentali” della questione si trovano nell’art.
bio” potrebbe sorgere trovandosi di fronte a munizioni come le 32-20
97 del Regolamento al TULPS e nell’articolo 26 della legge
e 44-40 che, nate per armi lunghe e in esse utilizzate, sono poi andate
110/75, che riproduciamo nei box relativi per le parti che ci sosempre più diffondendosi nelle armi corte e in esse vengono preno di immediato interesse.
valentemente utilizzate. Anche in questo caso però l’uso nelle armi
corte è stato ed è largamente prevalente e se le
cartucce sono “nate” per armi lunghe, si tratta
pur sempre di munizioni concettualmente da
Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 “Regolamento per l’esecuzione del Testo Unico 18
arma corta, che sono state sviluppate proprio
giugno 1931, n. 773 delle Leggi di Pubblica Sicurezza”
per avere prestazioni “diverse” (non solo in
Art. 97
senso balistico ma anche sotto altri parametri,
Possono tenersi in deposito o trasportarsi nello Stato senza licenza, esplosivi della prima catead esempio struttura e dimensioni dell’arma
goria in quantità non superiore a cinque chilogrammi di peso netto, od artifici in quantità non
lunga che le utilizzava) rispetto a quelle ottenisuperiore a chilogrammi venticinque di peso lordo, escluso l’imballaggio, ovvero un numero di
bili con munizioni specifiche per arma lunga.
millecinquecento cartucce da fucile da caccia caricate a polvere, nonché duecento cartucce cariL’articolo 26 della legge 110/75 “dice” che non
che per pistola o rivoltella, ed un numero illimitato di bossoli innescati e di micce dì sicurezza.
devono essere denunciate le cartucce a pallini
Possono essere acquistati, trasportati ed impiegati senza licenza, nonché detenuti senza obbligo
se le stesse sono detenute in numero inferiore
della denuncia di cui all’articolo 38 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, i prodotti esploa 1.000 unità. Sembra tutto semplice e chiaro:
denti della categoria 5), gruppo D), fino a 5 kg netti e della categoria 5), gruppo E), in quantità
basta sapere cosa si intende con la dizione
illimitata.
“pallini”. In realtà meglio sarebbe stato se il Le(omissis)
gislatore, così come ha fatto in altre occasioni
Per tenere in deposito o per trasportare esplosivi della prima categoria o cartucce cariche in
quantità superiore a quella
indicata, occorre la licenza del
prefetto ai termini degli articoli
Legge 18 aprile 1975, n. 110
50 e 51 della legge.
Art 26. Limiti alla detenzione senza denuncia di munizioni
(omissis)
È soggetto all’obbligo della denuncia, stabilito dall’art. 38 del TULPS 18 giugno 1931, n. 773, chi, in possesso di armi regolarmente denunziate, detiene munizioni per armi comuni da sparo eccedenti la dotazione di 1000 cartucce a pallini per fucili da caccia.
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avesse utilizzato il termine “munizione spezzata” e questo per il semplice
motivo che non esiste una distinzione ope legis tra pallini e pallettoni. Per
convenzione e tradizione c’è chi fa scattare la distinzione tra pallini e pallettoni con il 4/0 della scala italiana, con ciò intendendo che devono essere considerati “pallettoni” tutti i “piombi” che hanno diametro superiore
a quello del 4/0. Ma questa distinzione, peraltro assolutamente “non ufficiale”, poteva avere un senso tanti anni fa, quando i campi di utilizzo dei
“pallini” e dei “pallettoni” erano più chiaramente delimitati. Oggi non è
raro che si usino “pallettoni” anche per tiri di caccia nei quali si utilizzavano prevalentemente dei pallini e tale stato di fatto è stato reso ancora
più evidente dall’introduzione dei caricamenti con pallini in ferro (che
fanno parte degli steel shot ma non sono i soli a cadere entro questa classificazione) per i quali, a parità di situazione venatoria, dobbiamo utilizzare una numerazione che è di due volte “maggiore” rispetto a quella
utilizzata col piombo. Quindi, dove sparavamo piombo 5 dobbiamo
utilizzare pallini di ferro del 3 e se avessimo sparati piombo 2/0 dovremmo utilizzare ferro 4/0. In assenza di un qualsiasi riferimento normativo,
visto quanto sopra enunciato e ricordando che comunque i “pallettoni”
sono sempre stati utilizzati a caccia (l’unico divieto riguarda la caccia agli
ungulati), è convinzione diffusa (indiscutibile sul piano tecnico) che i
termini “pallini” e “munizione spezzata” debbano essere considerati del
tutto equivalenti e che pertanto se deteniamo meno di 1.000 cartucce a
munizione spezzata esse sono esenti dall’obbligo di denuncia
I limiti
Alla luce di quanto abbiamo fin qui visto, i limiti di detenibilità di munizioni e propellenti risultano essere i seguente.
Con obbligo di denuncia ex art. 38 TULPS:
200 cartucce per arma corta, limite che rimane inalterato anche se
abbiamo delle armi lunghe “da caccia” camerate per cartucce da arma
corta; 1.500 cartucce per arma lunga liscia o rigata; 5 chilogrammi di
propellenti.
Senza obbligo di denuncia ex art. 38 TULPS:
1.000 cartucce a munizione spezzata (rientrano comunque nel totale
delle cartucce per arma lunga detenibili)
Le 1.500 cartucce da arma lunga detenibili comprendono tutte le tipologie di munizionamento “specifico” per arma lunga: munizione spezzata,
slug, con bossolo metallico. L’obbligatorietà della denuncia scatta nel
momento in cui possiedo anche una sola cartuccia a palla oppure più
di 1.000 cartucce a munizione spezzata. Se possiedo cartucce a palla e
cartucce a munizione spezzata il loro totale non deve essere superiore a
1.500 colpi e se l’obbligo di denuncia per le cartucce a munizione spezzata “scatta” nel momento in cui ne possiedo più di 1.000, il numero
di queste cartucce deve comunque essere “computato” nel totale anche
quando ne possiedo meno di 1.000. Facendo un esempio, se possiedo
800 cartucce a munizione spezzata e 200 cartucce a palla, dovrò denunciare solo queste ultime ma se possiedo 1.000 cartucce a munizione
spezzata e 200 a palla dovrò denunciare tutte le 1.200 cartucce possedute. C’è chi considera le 1.000 cartucce a pallini come “svincolate” dal
totale delle munizioni detenibili ma questa interpretazione cozza contro
il fatto che l’art. 97 fa parte del capitolo 11 del Regolamento, quello che
riferimento al capo V del TULPS: “Della prevenzione degli infortuni
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e dei disastri”. Il Legislatore ha voluto porre un limite quantitativo alla
detenzione di munizioni senza apposita licenza per evitare i rischi per
la sicurezza connessi con una elevata quantità di prodotti esplodenti
e combustibili. Questi limiti sono molto cautelativi (si può dire anche
eccessivi) sul piano tecnico, ma sono limiti previsti dalla norma e non
si può pensare che il Legislatore abbia voluto “infrangere” una norma
esistente, norma che se del caso avrebbe potuto modificare mentre
invece non lo ha fatto. Come abbiamo visto è possibile detenere un
quantitativo di propellenti non superiore a 5 kg, quantità che, non tutti
se ne rendono conto, comprende anche il propellente contenuto nelle
munizioni detenute. Ma come fare a “calcolare” il propellente contenuto
nelle munizioni?
Non esiste una norma che ci consenta di stabilire la corrispondenza tra
numero di cartucce e quantità di propellente, o per meglio dire non
esiste per chi non è titolare di licenza prefettizia in quanto l’Allegato B del
Regolamento al TULPS (Capitolo VI, Art. 3 – contenuto della licenza per
gli esercizi di minuta vendita) recita:…(omissis)…. Ai fini del computo
delle cartucce un chilogrammo netto di polvere di lancio di I categoria è
considerato pari a: n. 300 cartucce per armi lunghe ad anima liscia o rigata
caricate con polvere nera, oppure n. 560 cartucce per armi lunghe ad anima
liscia o rigata caricate con polvere senza fumo, oppure n. 4.000 cartucce
per arma corta, oppure n. 12.000 cartucce a percussione anulare per arma
corta o lunga, oppure n. 25.000 cartucce per armi Flobert, oppure n. 12.000
cartucce da salve;
………(omissis)….
Il propellente non muta se è detenuto da un privato o da una minuta
vendita e quindi l’equivalenza prevista dall’Allegato B al TULPS può
tranquillamente essere utilizzata per calcolare la “polvere” contenuta
nelle cartucce detenute. In base a questa equivalenza le 200 cartucce
per arma corta equivarranno a (1.000/4.000) x 200 = 50 grammi di
propellente. Un po’ più consistente la quantità di propellente contenuta
nelle cartucce da arma lunga che per ogni 100 cartucce “contengono”
(1.000/560) x 100 = 178,6 grammi di propellente. Giusto per fare un
esempio, se detengo le mie 200 cartucce per arma corta e 600 cartucce
per arma lunga la polvere in esse contenute sarà pari a 50 + (178,6 x 6)
= 1.121,6 grammi. Poiché posso detenere fino a 5.000 grammi complessivi di propellente, la quantità “disponibile” sarà pari a 5.000 - 1.121,6
= 3.878,4. Il propellente detenuto dovrà essere denunciato, al pari delle
cartucce (con le eccezioni prima ricordate, che comunque entrano anche nel computo del propellente) ai sensi dell’art. 38 TULPS. Ma questo
sarà l’argomento del nostro prossimo appuntamento, dove vedremo,
oltre agli obblighi di denuncia, le possibilità di “esenzione” e l’eventuale
rilascio della licenza per detenere fino a 1.000 colpi per
arma corta.
JL
L’esperto risponde
Il servizio “Sportello Armerie” è raggiungibile via
fax (06 54282691), telefono (348 8551291) o tramite
e-mail ([email protected]) per quesiti tecnici,
amministrativi e legali.
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