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La detenzione delle munizioni
044 dalle associazioni La detenzione delle munizioni I testi delle norme “fondamentali” di riferimento sembrano essere abbastanza chiari ma nascondono delle “trappoCome e? er ten de o ss po o tip le” nelle quali è bene evitare di cadere e prima di entrare to e Quante cartucce di un da iar nc nu de vo De ti? en nel vivo dell’argomento sarà opportuno chiarire un paio di propell il è regolata la detenzione e ie ec sp la sia di questioni. Il decreto legislativo 26 ottobre 2010 n. 204 ute, quale che ne o tutte le munizioni deten ist qu ac ha riaffermato una volta per tutte (articolo 6) che sono i limiti per detenzione ed no so ali Qu ? vo ati tit an da caccia tutte le armi a canna rigata camerate per muniqu mande ricorrenti, do le te es qu no So e? cc zioni di calibro uguale o superiore al 5,56. Ciò significa delle cartu ssiedono armi po e ch o lor co tra ti, ofi che sono da caccia anche armi camerate per cartucce “da soprattutto per i ne i così po e bb re sa n no ali qu e pistola” e per tali armi lo stesso DL (articolo 7) stabilisce e munizioni; domande all e, ch to fat il r pe se (peraltro riaffermando una interpretazione già accettata fos se non difficile dare una risposta sto tto piu a e consolidata) che il limite detentivo è quello di 200 al riguardo risult ni italico more, la normativa zio eta pr cartucce, ovvero lo stesso previsto dall’art. 97 del Regolavolta non mancano inter tal e ch to tan , a” lat co rti mento TULPS per le armi corte. e “a llo armerie” non propon rte po “s Lo e. ios tas fan Sorge a questo punto spontanea una domanda: “come alquanto a “fotografare” ita lim si a m i ion az lut si fa a distinguere le cartucce per arma corta da quelle va interpretazioni o ssibile po più to an qu gio ag gu per arma lunga?”. La risposta si trova nella “storia” e lin i la situazione usando un ier m ar ad e, tir en ns co nella “cultura” di settore ma senza necessità di lunghe r ismi pe semplice e privo di tecnic La . va ati rm elucubrazioni, basta dire che la distinzione avviene rispettando la no ed utenti, di “muoversi” a un naturalmente sulla base dell’utilizzo prevalente di una ale oni è il tipico caso nel qu izi un m lle de ne zio ten data munizione. 7,65 Browning, 9x21, 40 S&W, 45ACP, de risulta decisamente ne zio ua sit la eli ng co 357 Magnum, 44 Magnum, 45 Colt sono cartucce nate e “foto” ch per le armi corte e in esse largamente utilizzate e anche appropriata se esistono alcune armi lunghe che le possono utilizzare, queste cartucce sono “pacificamente” per arma corta. Facendo un esempio “al contrario”, è pur vero che esistono armi corte monocolpo er poter “fare ordine” nell’argomento che affrontiamo quecamerate 308 Winchester, ma questa munizione è utilizzata quasi sto mese è necessario premettere quali sono le norme che esclusivamente da armi lunghe e quindi anche se detengo una pistola regolano la detenzione di munizioni senza una specifica licenza così camerata la cartuccia è e resterà “per arma lunga”. Qualche “dubprefettizia. I “fondamentali” della questione si trovano nell’art. bio” potrebbe sorgere trovandosi di fronte a munizioni come le 32-20 97 del Regolamento al TULPS e nell’articolo 26 della legge e 44-40 che, nate per armi lunghe e in esse utilizzate, sono poi andate 110/75, che riproduciamo nei box relativi per le parti che ci sosempre più diffondendosi nelle armi corte e in esse vengono preno di immediato interesse. valentemente utilizzate. Anche in questo caso però l’uso nelle armi corte è stato ed è largamente prevalente e se le cartucce sono “nate” per armi lunghe, si tratta pur sempre di munizioni concettualmente da Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 “Regolamento per l’esecuzione del Testo Unico 18 arma corta, che sono state sviluppate proprio giugno 1931, n. 773 delle Leggi di Pubblica Sicurezza” per avere prestazioni “diverse” (non solo in Art. 97 senso balistico ma anche sotto altri parametri, Possono tenersi in deposito o trasportarsi nello Stato senza licenza, esplosivi della prima catead esempio struttura e dimensioni dell’arma goria in quantità non superiore a cinque chilogrammi di peso netto, od artifici in quantità non lunga che le utilizzava) rispetto a quelle ottenisuperiore a chilogrammi venticinque di peso lordo, escluso l’imballaggio, ovvero un numero di bili con munizioni specifiche per arma lunga. millecinquecento cartucce da fucile da caccia caricate a polvere, nonché duecento cartucce cariL’articolo 26 della legge 110/75 “dice” che non che per pistola o rivoltella, ed un numero illimitato di bossoli innescati e di micce dì sicurezza. devono essere denunciate le cartucce a pallini Possono essere acquistati, trasportati ed impiegati senza licenza, nonché detenuti senza obbligo se le stesse sono detenute in numero inferiore della denuncia di cui all’articolo 38 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, i prodotti esploa 1.000 unità. Sembra tutto semplice e chiaro: denti della categoria 5), gruppo D), fino a 5 kg netti e della categoria 5), gruppo E), in quantità basta sapere cosa si intende con la dizione illimitata. “pallini”. In realtà meglio sarebbe stato se il Le(omissis) gislatore, così come ha fatto in altre occasioni Per tenere in deposito o per trasportare esplosivi della prima categoria o cartucce cariche in quantità superiore a quella indicata, occorre la licenza del prefetto ai termini degli articoli Legge 18 aprile 1975, n. 110 50 e 51 della legge. Art 26. Limiti alla detenzione senza denuncia di munizioni (omissis) È soggetto all’obbligo della denuncia, stabilito dall’art. 38 del TULPS 18 giugno 1931, n. 773, chi, in possesso di armi regolarmente denunziate, detiene munizioni per armi comuni da sparo eccedenti la dotazione di 1000 cartucce a pallini per fucili da caccia. P 044-045 cncn 2.indd 44 01/09/11 16:07 dalle associazioni avesse utilizzato il termine “munizione spezzata” e questo per il semplice motivo che non esiste una distinzione ope legis tra pallini e pallettoni. Per convenzione e tradizione c’è chi fa scattare la distinzione tra pallini e pallettoni con il 4/0 della scala italiana, con ciò intendendo che devono essere considerati “pallettoni” tutti i “piombi” che hanno diametro superiore a quello del 4/0. Ma questa distinzione, peraltro assolutamente “non ufficiale”, poteva avere un senso tanti anni fa, quando i campi di utilizzo dei “pallini” e dei “pallettoni” erano più chiaramente delimitati. Oggi non è raro che si usino “pallettoni” anche per tiri di caccia nei quali si utilizzavano prevalentemente dei pallini e tale stato di fatto è stato reso ancora più evidente dall’introduzione dei caricamenti con pallini in ferro (che fanno parte degli steel shot ma non sono i soli a cadere entro questa classificazione) per i quali, a parità di situazione venatoria, dobbiamo utilizzare una numerazione che è di due volte “maggiore” rispetto a quella utilizzata col piombo. Quindi, dove sparavamo piombo 5 dobbiamo utilizzare pallini di ferro del 3 e se avessimo sparati piombo 2/0 dovremmo utilizzare ferro 4/0. In assenza di un qualsiasi riferimento normativo, visto quanto sopra enunciato e ricordando che comunque i “pallettoni” sono sempre stati utilizzati a caccia (l’unico divieto riguarda la caccia agli ungulati), è convinzione diffusa (indiscutibile sul piano tecnico) che i termini “pallini” e “munizione spezzata” debbano essere considerati del tutto equivalenti e che pertanto se deteniamo meno di 1.000 cartucce a munizione spezzata esse sono esenti dall’obbligo di denuncia I limiti Alla luce di quanto abbiamo fin qui visto, i limiti di detenibilità di munizioni e propellenti risultano essere i seguente. Con obbligo di denuncia ex art. 38 TULPS: 200 cartucce per arma corta, limite che rimane inalterato anche se abbiamo delle armi lunghe “da caccia” camerate per cartucce da arma corta; 1.500 cartucce per arma lunga liscia o rigata; 5 chilogrammi di propellenti. Senza obbligo di denuncia ex art. 38 TULPS: 1.000 cartucce a munizione spezzata (rientrano comunque nel totale delle cartucce per arma lunga detenibili) Le 1.500 cartucce da arma lunga detenibili comprendono tutte le tipologie di munizionamento “specifico” per arma lunga: munizione spezzata, slug, con bossolo metallico. L’obbligatorietà della denuncia scatta nel momento in cui possiedo anche una sola cartuccia a palla oppure più di 1.000 cartucce a munizione spezzata. Se possiedo cartucce a palla e cartucce a munizione spezzata il loro totale non deve essere superiore a 1.500 colpi e se l’obbligo di denuncia per le cartucce a munizione spezzata “scatta” nel momento in cui ne possiedo più di 1.000, il numero di queste cartucce deve comunque essere “computato” nel totale anche quando ne possiedo meno di 1.000. Facendo un esempio, se possiedo 800 cartucce a munizione spezzata e 200 cartucce a palla, dovrò denunciare solo queste ultime ma se possiedo 1.000 cartucce a munizione spezzata e 200 a palla dovrò denunciare tutte le 1.200 cartucce possedute. C’è chi considera le 1.000 cartucce a pallini come “svincolate” dal totale delle munizioni detenibili ma questa interpretazione cozza contro il fatto che l’art. 97 fa parte del capitolo 11 del Regolamento, quello che riferimento al capo V del TULPS: “Della prevenzione degli infortuni 044-045 cncn 2.indd 45 045 045 e dei disastri”. Il Legislatore ha voluto porre un limite quantitativo alla detenzione di munizioni senza apposita licenza per evitare i rischi per la sicurezza connessi con una elevata quantità di prodotti esplodenti e combustibili. Questi limiti sono molto cautelativi (si può dire anche eccessivi) sul piano tecnico, ma sono limiti previsti dalla norma e non si può pensare che il Legislatore abbia voluto “infrangere” una norma esistente, norma che se del caso avrebbe potuto modificare mentre invece non lo ha fatto. Come abbiamo visto è possibile detenere un quantitativo di propellenti non superiore a 5 kg, quantità che, non tutti se ne rendono conto, comprende anche il propellente contenuto nelle munizioni detenute. Ma come fare a “calcolare” il propellente contenuto nelle munizioni? Non esiste una norma che ci consenta di stabilire la corrispondenza tra numero di cartucce e quantità di propellente, o per meglio dire non esiste per chi non è titolare di licenza prefettizia in quanto l’Allegato B del Regolamento al TULPS (Capitolo VI, Art. 3 – contenuto della licenza per gli esercizi di minuta vendita) recita:…(omissis)…. Ai fini del computo delle cartucce un chilogrammo netto di polvere di lancio di I categoria è considerato pari a: n. 300 cartucce per armi lunghe ad anima liscia o rigata caricate con polvere nera, oppure n. 560 cartucce per armi lunghe ad anima liscia o rigata caricate con polvere senza fumo, oppure n. 4.000 cartucce per arma corta, oppure n. 12.000 cartucce a percussione anulare per arma corta o lunga, oppure n. 25.000 cartucce per armi Flobert, oppure n. 12.000 cartucce da salve; ………(omissis)…. Il propellente non muta se è detenuto da un privato o da una minuta vendita e quindi l’equivalenza prevista dall’Allegato B al TULPS può tranquillamente essere utilizzata per calcolare la “polvere” contenuta nelle cartucce detenute. In base a questa equivalenza le 200 cartucce per arma corta equivarranno a (1.000/4.000) x 200 = 50 grammi di propellente. Un po’ più consistente la quantità di propellente contenuta nelle cartucce da arma lunga che per ogni 100 cartucce “contengono” (1.000/560) x 100 = 178,6 grammi di propellente. Giusto per fare un esempio, se detengo le mie 200 cartucce per arma corta e 600 cartucce per arma lunga la polvere in esse contenute sarà pari a 50 + (178,6 x 6) = 1.121,6 grammi. Poiché posso detenere fino a 5.000 grammi complessivi di propellente, la quantità “disponibile” sarà pari a 5.000 - 1.121,6 = 3.878,4. Il propellente detenuto dovrà essere denunciato, al pari delle cartucce (con le eccezioni prima ricordate, che comunque entrano anche nel computo del propellente) ai sensi dell’art. 38 TULPS. Ma questo sarà l’argomento del nostro prossimo appuntamento, dove vedremo, oltre agli obblighi di denuncia, le possibilità di “esenzione” e l’eventuale rilascio della licenza per detenere fino a 1.000 colpi per arma corta. JL L’esperto risponde Il servizio “Sportello Armerie” è raggiungibile via fax (06 54282691), telefono (348 8551291) o tramite e-mail ([email protected]) per quesiti tecnici, amministrativi e legali. 01/09/11 16:07