il sistema di garanzia per i metalli preziosi il sistema di garanzia per
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il sistema di garanzia per i metalli preziosi il sistema di garanzia per
2 Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Pistoia UFFICIO ISPEZIONI SICUREZZA DEI PRODOTTI E TUTELA DEL CONSUMATORE CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PISTOIA SERVIZIO REGOLAZIONE DEL MERCATO UFFICIO ISPEZIONI Corso Silvano Fedi, 36 - 51100 PISTOIA - Tel. 0573 991456 - Fax 0573 991470 - CF/P.IVA 00332700475 marzo 2005 il sistema di garanzia per i metalli preziosi S.A.G.OR. - Servizio Analisi e Garanzia dell’Oreficeria di Arezzo Via Spallanzani 29 - 52100 Arezzo Tel. 0575/984196 - 7 - Fax 0575/984603 e-mail: [email protected] - Internet: www.sagoritalia.it Direttore: Dr. Mario Caneschi Laboratorio Chimico Merceologico della Sardegna Via Emilio Segre sn 09132 Elmas (CA) Tel. 070/241224 - Fax 070/212646 e-mail: [email protected] Direttore: Dr. Enrico Muttoni CISGEM - Azienda Speciale Centro Informazione e Servizi Gemmologici di Milano Via delle Orsole 4 - 20123 Milano Tel. 02/85155324 - Fax 02/85155258 e-mail: [email protected] Direttore: Dott.ssa Margherita Specchi Azienda Speciale Laboratorio Chimico Merceologico di Napoli C.so Meridionale 58 - 80143 Napoli Tel. 081/5547757 - Fax 081/5547757 e-mail: [email protected] Direttore: Dr. Raffaele Di Fiore Laboratorio chimico-merceologico Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma Via Appia Nuova 218 - 00183 Roma Tel. 06/7004390 - Fax 06/7000545 e-mail: [email protected] Direttore: Dr. Enzo Niri Azienda Speciale “Real Precious Quality” di Macerata Via Avogadro, 2 – 62010 Montelupone (MC) Tel. 0733 224084 e-mail: [email protected] - Internet: www.an.camcom.it Direttore: Dr. Diego Mordini indice e-mail: [email protected] Internet: www.vi.camcom.it/a_73_IT_399_1.html Direttore: P.Chim. Elio Poma 1 - DISCIPLINA DEI METALLI PREZIOSI ......................... Norme nazionali .......................................................................... Marchio di identificazione ........................................................... Titolo ............................................................................................ Materie prime .............................................................................. 3 3 3 3 3 2 - TITOLI LEGALI ................................................................. 5 3 - IL MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE ........................... Rinnovo annuale .......................................................................... Responsabilità del marchio .......................................................... Esenzioni dall'obbligo di marchiatura .......................................... Modalità di marchiatura per oggetti particolari ........................... Il Registro degli assegnatari dei Marchi di identificazione ......... Marchi tradizionali di fabbrica .................................................... 4 -DISPOSIZIONI PER LA MARCHIATURA DEI METALLI PREZIOSI .................................................. Importazione ................................................................................ Oggetti in metallo prezioso prodotti e commercializzati in ambito UE o SEE .................................................................... Oggetti in metallo prezioso prodotti e commercializati fuori dallo spazio UE o SEE ........................................................ Alcune tipologie di marcature estere ........................................... Disposizioni speciali per oggetti placcati, dorati, argentati, rinforzati o di fabbricazione mista ............................................... 7 9 10 10 11 13 14 15 15 15 15 15 18 5 - GARANZIE E CONTROLLI ............................................. Metodi di analisi per effettuare il saggio ..................................... Tipologie di lavorazione dei prodotti orafi .................................. Saggio facoltativo ........................................................................ Certificazione aggiuntiva ............................................................. Funzioni di controllo e di vigilanza delle C.C.I.A.A. .................. PRELIEVO CAMPIONI ............................................................. Tecniche di prelievo ..................................................................... Scelta dei punti di prelevamento ................................................. Materie prime .............................................................................. Oggetti Finiti ............................................................................... Strumenti per pesare .................................................................... 23 23 24 25 26 27 28 28 29 29 29 31 6 - VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE .......... Sanzioni amministrative .............................................................. Reati penali connessi alla normativa sui metalli preziosi ............ Sequestro di oggetti in metallo prezioso ...................................... 33 35 37 38 7- INDIRIZZI UTILI ................................................................ 39 40 7 INDIRIZZI UTILI Ufficio metrico provinciale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Pistoia Corso Silvano Fedi 36, 51100 Pistoia - Tel. 0573- 991456 - Fax 0573 – 991470 e-mail: [email protected] - Internet: www.pt.camcom.it (1) (1) percorso per accedere alla normativa e alla modulistica: servizi ! ufficio metrico ! metalli preziosi Ministero delle attività produttive – Direzione generale per l’armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori – ufficio D2 (metrologia e metalli preziosi) N.B.: prevalentemente attività amministrativa Via Molise, 2 – 00187 Roma - Tel. 0647052869 - Fax 0647887912 Internet: www.minindustria.it Ministero delle attività produttive – Direzione generale per l’armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori – ufficio D3 (strumenti di misura) N.B.: prevalentemente attività tecnica Via Bosio, 15 – 00161 Roma - Tel. 068416825 - Fax 068414194 Internet: www.minindustria.it Assicor - Associazione intercamerale di coordinamento per lo sviluppo produttivo dell’oreficeria, argenteria ed affini Sede legale: c/o Unioncamere – Piazza Sallustio, 21 – Roma Sede operativa: Via G.B. Morgagni, 30-H – Roma - Tel. 06 44285435 - Fax 06 44285220 e-mail: [email protected] - Internet: www.infoimprese.it/assicoritalia Confedorafi Viale Trastevere 108 - 00153 Roma Tel. (39) 06-58.13.613 - (39) 06-58.13.164 - Fax. (39) 06-58.14.523 e-mail: [email protected] - Internet: www.confedorafi.it UFFICIO ISPEZIONI Tel 0573 991456 0573 991480 0573 991481 Fax 0573 991470 ELENCO DEI LABORATORI DELLE CAMERE DI COMMERCIO CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI ANALISI DEI METALLI PREZIOSI Laboratorio Saggio Metalli Preziosi e chimico-merceologico di Vicenza Stradella del Garofolino, 5 - 36100 Vicenza Tel. 0444/994.868 - Fax 0444/994.834 oppure 0444/32.45.83 39 SEQUESTRO DI OGGETTI IN METALLO PREZIOSO Il sequestro degli oggetti preziosi è obbligatorio in caso di dubbio sull’ autenticità dei marchi, in caso di incompletezza, assenza o illeggibilità delle impronte del marchio e del titolo. I campioni di materie prime, semilavorati e oggetti finiti sequestrati - sono racchiusi in involucri autosigillanti firmati dal funzionario che ha effettuato il prelevamento e dal proprietario dello stesso materiale prelevato o da chi lo ha rappresentato durante le operazioni - sono successivamente inviati all’ autorità giudiziaria. Le cose sequestrate vengono assicurate con il sigillo dell’ ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro e, se possibile, con la firma del capo dell’ ufficio o del soggetto di cui al secondo comma dell’ art. 7 del DPR 571 del 1982 (art. 5 comma 1 DPR 571/82) Qualora siano stati sequestrati atti o documenti, coloro che li avevano in deposito possono chiedere all’ autorità indicata nel primo comma dell’ art. 18 della legge 689/ 1981 con istanza esente da bollo, il rilascio di copie autentiche. La predetta autorità, nel caso in cui autorizzi il rilascio, ne informa il capo dell’ ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro, il quale provvede a rilasciare le copie ed a certificarne l’ autenticità. Sulle copie deve in ogni caso essere fatta menzione del sequestro esistente. Il rilascio delle copie avviene gratuitamente, tranne che per le spese occorrenti per la riproduzione degli originali, che sono a carico del richiedente (art. 6 DPR 571/1982). 1 LA DISCIPLINA DEI METALLI PREZIOSI Norme nazionali D.Lgs. 31 Marzo 1998, n. 112 D.Lgs. 22 Maggio 1999, n. 251 D.P.C.M. 06 Luglio 1999 D.P.R. 30 Maggio 2002, n. 150 La disciplina dei titoli e dei marchi preziosi è contenuta nel D.Lgs. n. 251 del 22/05/ 1999 e nel regolamento attuativo adottato con DPR 30/05/2002 n. 150. Gli oggetti in metallo prezioso fabbricati e posti in commercio in Italia devono essere a titolo legale e portare impresso il titolo stesso ed il marchio di identificazione (art. 4, D.Lgs. 251/99). Tale obbligo è alla base del sistema italiano della garanzia del titolo. Adottando tale sistema lo Stato affida in gestione fiduciaria il marchio di garanzia al produttore, il quale assume la piena responsabilità sull’ esattezza del contenuto dichiarato di metallo prezioso negli oggetti prodotti, rispondendone sia nei confronti dell’ acquirente che della collettività. Nella maggior parte dei Paesi UE i titoli degli oggetti vengono garantiti dagli Assay Office. Le Camere di Commercio sono state delegate dallo Stato a vigilare sul rispetto delle norme che regolano la produzione e la commercializzazione dei metalli preziosi attraverso ispezioni, prelievi di campioni e saggi. La marchiatura deve avvenire prima che le materie prime e gli oggetti in metallo prezioso siano posti in commercio (art. 4.4, DPR 150/02). Le materie prime e gli oggetti in metallo prezioso sono considerati pronti per la vendita quando recano il marchio ed il titolo ed hanno ultimato il ciclo produttivo o quando lasciano la sede del fabbricante - importatore - commerciante per essere consegnati all’ acquirente. Marchio di identificazione: impronta poligonale recante all’ interno la sagoma di una stella a cinque punte, il numero caratteristico attribuito all’azienda e la sigla della provincia in cui l’ azienda ha la propria sede legale. Individua il produttore responsabile dell’ oggetto Titolo: rapporto espresso in millesimi tra il peso del fino ed il peso del complesso dei metalli componenti la lega Materie prime: le materie prime sono esclusivamente metalli preziosi puri e le loro leghe nelle seguenti forme: 38 3 - i lingotti i pani le verghe i bottoni i granuli i prodotti ricavati da fusione i laminati e i trafilati in barre, lamine, fili e ogni altro prodotto predisposto ad ogni processo di trasformazione - i semilavorati di qualsiasi forma e dimensione, che pur presentando una struttura finita o semifinita non possono essere direttamente utilizzati ma sono destinati ad essere intimamente inseriti in oggetti compositi, garantiti nel loro complesso dal produttore che ne opera il montaggio - le leghe brasanti, ad eccezione delle leghe per saldature ad argento destinate ad impieghi industriali estranei alla lavorazione dei metalli preziosi Il D.Lgs. 251/99 riconosce e disciplina i seguenti metalli preziosi: PLATINO PALLADIO ORO ARGENTO REATI PENALI CONNESSI ALLA NORMATIVA SUI METALLI PREZIOSI Nel campo dei metalli preziosi sono previste le seguenti ipotesi di reato con relative sanzioni penali: Contraffazione di pubblici sigilli o utilizzo di sigilli contraffatti ex art. 468 C.P. Reclusione da uno a cinque anni multa da Euro 103,00 a 1033,00 Messa in vendita o altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, di prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati tali da produrre nocumento all’ industria nazionale ex art. 514 C.P. Reclusione da uno a cinque anni e multa non inferiore a Euro 516,00 Reato di frode in commercio ex art. 515 C.P. (titolo inferiore al titolo legale impresso e dichiarato su fattura) Reclusione fino a tre anni e multa da Euro 103,00 a 2066 (Pt) (Pd) (Au) (Ag) Altri metalli come ad esempio il Rodio o il Rutenio, sebbene molto costosi e quindi preziosi per gli operatori, non sono invece considerati dalla legge italiana metalli preziosi. Messa in vendita o altrimenti in circolazione di opere dell’ ingegno o prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull’ origine, provenienza o qualità dell’ opera o del prodotto ex art. 517 C.P. Reclusione fino a un anno o multa fino a Euro 1032,00 Una copia del processo verbale, contenente anche l’ indicazione dell’ autorità alla quale gli interessati possono proporre opposizione ai sensi dell’ art. 19 della legge 689/1981, è immediatamente consegnata alla persona presso la quale le cose sono state sequestrate (art. 4 comma 2 DPR 571/1982) 4 37 alcun segno di alterazione (pagamento in misura ridotta previsto in ¤ 144,00 ); Chiunque fabbrica, pone in commercio o detiene per la vendita oggetti di metalli comuni con impresso un titolo, anche diverso da quelli legali, oppure con indicazioni letterali o numeriche che possono confondersi con quelle legali, è punito con la sanzione amministrativa da 30,00 ¤ a 309,00 ¤ (pagamento in misura ridotta previsto in ¤ 60,00 ); Chiunque smarrisce uno o più marchi di identificazione e non ne fa immediata denuncia alla Camera di Commercio è punito con la sanzione amministrativa da 30,00 ¤ a 309,00 ¤ (pagamento in misura ridotta previsto in ¤ 60,00 ); una sanzione amministrativa da 30,99 ¤ a 309,87 ¤ si applica altresì nei casi di inosservanza alle disposizioni sulla marchiatura di oggetti particolari (vedi punto 1) nonché per l’ inosservanza delle altre disposizioni previste dal D.Lgs. 251/99 e del D.P.R. 150/02 (pagamento in misura ridotta previsto in ¤ 61,98 ); Salvo i casi di particolare tenuità, qualora il fatto costituisca reato, alla condanna penale consegue la pubblicazione della sentenza a norma dell’art. 36 del codice penale (art. 26.1, D.Lgs. 251/99). 2 TITOLI LEGALI I titoli legali da garantire a fusione (indipendentemente dalla eterogeneità della lega o della natura compositiva delle diverse parti del manufatto), per ogni parte degli oggetti, sono i seguenti (art. 3 comma 2, D.Lgs. 251/99): per il PLATINO 950, 900 e 850 millesimi; per il PALLADIO 950 e 500 millesimi per l’ORO 750, 585 e 375 millesimi; per l’ARGENTO 925 e 800 millesimi; E’ ammesso qualsiasi titolo superiore al più alto indicato per ciascuno dei metalli preziosi (art. 3 comma 3, D.Lgs. 251/99). E’ inoltre ammesso in via eccezionale il titolo 753 millesimi esclusivamente per gli oggetti in oro eseguiti col metodo della fusione in cera persa con iniezione centrifuga. Gli oggetti in metallo prezioso aventi un titolo effettivo compreso tra due titoli legali rispettivamente ammessi, devono essere marchiati con il titolo legale inferiore (es. oro 700 millesimi deve essere marcato 585 millesimi) (art. 4.1, DPR 150/02). Le materie prime possono essere prodotte a qualsiasi titolo, ma devono recare impressa l’indicazione del loro titolo reale (art. 4.3, DPR 150/02). La forma geometrica e le dimensioni dell’ impronta del marchio del titolo, contenente le cifre del titolo legale, devono essere a norma di legge (art. 16 comma 1, DPR 150/02). In caso di recidiva, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 99 e seguenti del codice penale ove applicabili, alla sanzione consegue la sospensione dall’esercizio dell’attività di produzione o commercio di materie prime od oggetti di metalli preziosi per un periodo da un minimo di 15 giorni ad un massimo di 6 mesi (art. 26.2, D.Lgs. 251/99). Nella determinazione della misura della sanzione amministrativa si applicano le disposizioni della Legge 24.11.1981, n. 689. 36 Le cifre che indicano il titolo risultano incise sull’oggetto e non impresse a rilievo (art. 16 comma 2, DPR 150/02). Per motivi tecnici e pratici l’impronta di ciascun titolo legale è realizzata in una serie di quattro diverse grandezze (art. 16 comma 3, DPR 150/02). Ciascuno degli assegnatari del marchio di identificazione provvede direttamente, nelle forme normalizzate e sotto la propria responsabilità, alla fabbricazione dei punzoni recanti le impronte dei titoli legali (art. 16, comma 4, DPR 150/02). L’indicazione del titolo reale sulle materie prime si appone con l’impiego di im- 5 pronte normalizzate nei soli casi in cui il titolo predetto corrisponde esattamente ad uno dei titoli legali ammessi dal decreto (art. 17 comma 1, DPR 150/02). In tutti gli altri casi il titolo reale si appone con l’impiego di impronte non normalizzate, con l’indicazione dei millesimi in cifre, del relativo simbolo Pt, Pd, Au oppure Ag e del simbolo ‰ oppure della frazione con denominatore 1000 (art. 17.2, DPR 150/02). Chiunque vende al dettaglio oggetti di metalli preziosi deve esporre un cartello indicante, in cifre, in maniera chiara e ben in vista, i relativi titoli (art. 4.6, DPR 150/02). Non sono ammesse tolleranze negative sui titoli dichiarati nonché su quelli legali, con la sola eccezione dei casi elencati dall’art. 3.4, lettere a), b) e c) del D.Lgs. 251/ 99, ovvero: a) negli oggetti di platino massiccio e di pura lastra è ammessa una tolleranza di 5‰; negli oggetti di palladio massiccio e di pura lastra è ammessa una tolleranza di 5‰; b) negli oggetti di platino a saldatura semplice è ammessa una tolleranza di 10‰; negli oggetti di palladio a saldatura semplice è ammessa una tolleranza di 10‰; c) per gli oggetti in oro eseguiti con il metodo della fusione in cera persa, con iniezione centrifuga, è ammesso il titolo legale 753 con tolleranza di 3 millesimi. Per la determinazione del titolo effettivo nell’ambito del saggio viene tenuto conto solamente del fattore d’incertezza del metodo d’analisi. Per l’oro e l’argento detto fattore d’incertezza non è superiore a +/- 1,0 ‰. SANZIONI AMMINISTRATIVE Fatti salvi i casi di esenzione previsti dall’ art. 12 nonché quelli previsti dall’ art. 5 del D. Lgs. 251/1999 (oggetti preziosi prodotti e marcati in Paesi UE): - E’ fatto divieto ai produttori, importatori e commercianti di vendere oggetti in metalli preziosi sprovvisti di marchio di identificazione e di titolo legale; - E’ fatto divieto ai commercianti di detenere oggetti di metalli preziosi pronti per la vendita sprovvisti di marchio di identificazione e di titolo legale; Salva l’applicazione delle maggiori pene stabilite dalle leggi vigenti qualora il fatto costituisca reato, per le violazioni delle norme di cui al D.Lgs. 251/99 ed al D.P.R. 150/02 si applicano le seguenti sanzioni (art. 25, D.Lgs. 251/99): Chiunque produce, importa e pone in commercio o detiene materie prime ed oggetti in metalli preziosi senza aver ottenuto l’assegnazione del marchio, ovvero usa marchi assegnati ad altri (ad eccezione del caso in cui il titolare di marchio di identificazione, previa autorizzazione scritta e sotto la propria responsabilità, fa apporre il proprio marchio di identificazione ad altri soggetti titolari di marchi di identificazione, che partecipano al processo produttivo), ovvero usa marchi non assegnati o scaduti o ritirati o annullati è punito con la sanzione amministrativa da 154,00 ¤ a 1.549,00 ¤ (pagamento in misura ridotta previsto in ¤ 258,00 ); Chiunque pone in commercio o detiene per la vendita materie prime ed oggetti in metalli preziosi privi di marchio di identificazione o di titolo, ovvero muniti di marchi illeggibili e diversi da quelli legali, è punito con la sanzione amministrativa da 154,00 ¤ a 1.549,00 ¤ (pagamento in misura ridotta previsto in ¤ 258,00 ); Chiunque produce materie prime ed oggetti di metallo prezioso il cui titolo risulti inferiore a quello legale impresso, è punito con la sanzione amministrativa da 309,00 ¤ a 3.098,00 ¤ (pagamento in misura ridotta previsto in ¤ 618,00 ); Chiunque pone in commercio o detiene per la vendita materie prime od oggetti di metallo prezioso il cui titolo risulti inferiore a quello legale impresso, è punito con la sanzione amministrativa da 77,00 ¤ a 774,00 ¤, salvo che dimostri che egli non ne è il produttore e che gli oggetti non presentano 6 35 3 IL MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE I metalli preziosi e le loro leghe, prima di essere posti in vendita, devono portare impresso il marchio di identificazione. Il marchio ha forma poligonale recante all’ interno la sagoma di una stella a 5 punte, il numero caratteristico attribuito dalla Camera di Commercio all’ azienda assegnataria e la sigla della provincia ove la medesima ha la propria sede legale (vedi all. III DPR150/2002). E’ vietato l’uso di marchi di identificazione diversi da quelli stabiliti dalle norme vigenti (art. 2, D.Lgs. 251/99). 000PT I punzoni recanti l’ impronta del marchio di identificazione possono essere ordinati nelle quattro grandezze legali: 1) altezza mm 0,6 – larghezza mm 1,8 2) altezza mm 0,8 – larghezza mm 2,7 3) altezza mm 1,2 – larghezza mm 3,8 4) altezza mm 1,6 – larghezza mm 5,6 Sono tuttavia ammesse forme e dimensioni per punzoni di tipo speciale (autorizzati dalla Camera di Commercio competente per territorio, previa motivata richiesta accompagnata da un disegno quotato dei punzoni). È altresì autorizzato dalla Camera di Commercio, sempre previa motivata richiesta accompagnata da un disegno quotato dei punzoni, l’ allestimento di punzoni che, oltre a quelle del marchio di identificazione e del titolo, rechino l’ impronta anche di marchi tradizionali di fabbrica o di sigle particolari. I punzoni in uso alle aziende sono sottoposti a rigoroso rendiconto e sono oggetto di controllo ispettivo. Il marchio di identificazione è assegnato alle aziende che esercitano una o più delle seguenti attività (art. 26, DPR 150/02): a. vendita di metalli preziosi o loro leghe allo stato di materie prime o semilavorati; b. fabbricazione di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe; c. importazione di materie prime o semilavorati o di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe. In riferimento al punto b), il marchio di identificazione deve anche essere richiesto 34 7 da quelle aziende commerciali che, pur esercitando come attività principale la vendita di prodotti finiti di fabbricazione altrui, risultano dotate di un proprio laboratorio, idoneo alla fabbricazione di oggetti in metallo prezioso (art. 7 D.Lgs. 251/99). La concessione è comunque subordinata all’accertamento di tale requisito, da effettuarsi a spese dell’azienda interessata, dalla Camera di Commercio competente per territorio. La domanda deve contenere: 1) la denominazione dell’ azienda e la sede legale 2) le generalità del titolare della licenza di P.S. (art. 127 TULPS 773/31), non obbligatoria per gli iscritti all’ albo delle imprese artigiane (art. 16 D.Lgs 112/98) e la sua posizione in seno all’ azienda, oppure, per le ditte individuali o per le imprese artigiane, le generalità del titolare 3) l’ attività svolta dall’ azienda 4) il numero e l’ ubicazione di eventuali filiali o stabilimenti (anche in altra provincia) Dovranno essere allegati: copia della licenza di PS (ove prevista), ricevuta di avvenuto pagamento dei diritti di saggio e marchio, autocertificazione nel caso di aziende industriali del numero di dipendenti indipendentemente dalla loro qualifica e dal loro impiego in seno all’ azienda. La camera di commercio non oltre 2 mesi dalla data di presentazione della richiesta assegna al richiedente il numero caratteristico del marchio e fa eseguire le matrici recanti le impronte del marchio stesso. Le matrici vengono depositate presso la camera di commercio che provvederà anche alla loro conservazione. Sulla base di tali matrici la stessa camera di commercio, su richiesta del assegnatario del marchio, provvede alla fabbricazione dei punzoni contenenti le impronte dei marchi stessi, i quali vengono muniti inoltre dello speciale bollo che garantisce l’autenticità dei punzoni. Tale bollo è rappresentato da una figura geometrica contenente il numero caratteristico della Camera di Commercio (vedi all. VI al DPR 150/02). 6 VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE Diritti di concessione per l’iscrizione al registro degli assegnatari di marchi di identificazione (pagamento unico): 8 33 imprese artigiane iscritte all’albo delle imprese artigiane ......... 65,00 Euro laboratori annessi ad aziende commerciali ................................ 65,00 Euro aziende industriali fino a 100 dipendenti ................................... 258,00 Euro aziende industriali con più di 100 dipendenti ............................ 516,00 Euro RINNOVO ANNUALE La concessione del marchio è soggetta a rinnovazione annuale previo pagamento di un diritto da versarsi entro il mese di gennaio di ogni anno. In caso di ritardato pagamento sarà applicata l’indennità di mora pari ad un dodicesimo del diritto annuale per ogni mese o frazione di mese di ritardo nel pagamento del diritto. Qualora il pagamento non venga effettuato entro l’anno la Camera di Commercio provvede al ritiro del marchio di identificazione ed alla cancellazione dal registro degli assegnatari del marchio d’identificazione. Comunicazione del ritiro è trasmessa anche al questore, affinché provveda al ritiro della licenza di pubblica sicurezza (art. 7, D.Lgs. 251/99). Diritti di concessione per il rinnovo annuale del marchio di identificazione (entro gennaio): imprese artigiane iscritte all’albo delle imprese artigiane ......... 32,00 Euro laboratori annessi ad aziende commerciali ................................ 32,00 Euro aziende industriali fino a 100 dipendenti ................................... 129,00 Euro aziende industriali con più di 100 dipendenti ............................ 258,00 Euro Il marchio di identificazione ritirato per mancato pagamento del diritto entro l’ anno può essere riattribuito dalla Camera di Commercio subordinatamente alla presentazione di una nuova domanda di iscrizione al Registro e di concessione del marchio. Dei marchi di identificazione scaduti/ritirati/annullati o riattribuiti viene data informazione attraverso la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Il marchio di identificazione è assegnato all’ impresa e ad essa rimane attribuito indipendentemente dalle variazioni delle persone fisiche titolari della relativa licenza di P.S. (ove richiesta). Il trasferimento di proprietà dell’ impresa comporta anche il trasferimento al subentrante del vecchio marchio di identificazione, a condizione che questi continui l’ esercizio della medesima attività, possegga (ove richiesta) la licenza di P.S. e comunichi entro 30 gg. alla Camera di Commercio la denominazione dell’ azienda, la sede legale, le generalità del titolare della licenza di pubblica sicurezza, l’ attività esercitata e gli altri dati richiesti dall’ art. 27 del DPR 150/2002. Il numero caratteristico del marchio è assegnato in ordine progressivo alla data di 32 9 ricevimento delle domande; quello scaduto/ritirato/annullato non può essere più attribuito. Lo smarrimento o il furto di punzoni riportanti l’ impronta del marchio di identificazione deve essere denunciato entro 48 ore all’Ufficio Metrico della Camera di Commercio. Dei marchi di identificazione smarriti o rubati viene data notizia attraverso la pubblicazione sulla G.U. della Repubblica. I punzoni del marchio di identificazione delle aziende che cessano l’ attività e quelli usurati, cioè che non garantiscono una marchiatura regolare e leggibile, devono essere restituiti all’ufficio metrico della Camera di Commercio. I punzoni scaduti/ritirati/annullati o quelli inservibili riconsegnati alla Camera di Commercio sono successivamente deformati a cura dell’ Ufficio Metrico. Responsabilità del marchio: se concorrono alla fabbricazione diversi fabbricanti la responsabilità è di colui che immette in commercio il prodotto finito (lo scambio delle parti dell’ oggetto deve sempre avvenire attraverso involucri chiusi e sigillati). Sono esentati dall’ obbligo di detenere ed apporre il marchio (documenti giustificativi comprovanti l’ origine e la proprietà dell’ oggetto): a) soggetti che eseguono per conto terzi titolari di marchi lavori parziali che non alterano la sostanza costitutiva dell’ oggetto (pulitura, incastonatura, montaggio) b) riparatori di oggetti per conto di privati. finiti), del DPR 150/03, l’interessato può usufruire della possibilità che una parte della materia prelevata, sigillata dal personale della camera di commercio, venga lasciata in consegna all’interessato, se egli ne fa espressa richiesta, per eventuali contestazioni e ripetizioni dei saggi. I saggi dei campioni non danno luogo ad indennizzo. STRUMENTI PER PESARE Per la vendita diretta al pubblico possono essere usate, ai sensi dell’art. 2 e 3 comma 2 del D.Lgs. 29.12.1992, n. 517, esclusivamente bilance di tipo legale, che rispettano cioè le previsioni dell’ art. 3 comma 2 del D.Lgs. 517/92. Gli strumenti per pesare non legali NON possono essere messi in servizio. Le bilance soggette a verifica devono inoltre essere sottoposte a verifica periodica con scadenza triennale (art. 10 D.Lgs. 517/92 - D.M. 28.03.2000, n. 182). Esenzioni dall’obbligo di marchiatura: non sono soggetti all’obbligo del marchio di identificazione e dell’indicazione del titolo (art. 12, D.Lgs. 251/99): a. gli oggetti di peso inferiore ad un grammo; b. i semilavorati ed i lavori in metalli preziosi e loro leghe per odontoiatria; c. gli oggetti di antiquariato; l’autenticità degli stessi deve essere riconosciuta da esperti, iscritti nei ruoli dei periti e degli esperti, tenuti dalla camera di commercio; d. i semilavorati e le loro leghe, oggetti e strumenti per uso industriale; e. gli strumenti ed apparecchi scientifici; f. le monete; g. le medaglie e gli altri oggetti preziosi fabbricati dalla Zecca, che, in luogo del marchio di identificazione, saranno contrassegnati dal marchio speciale della Zecca medesima; h. gli oggetti usati in possesso delle aziende commerciali; la prova di oggetto usato deve essere data dalla descrizione dell’oggetto riportata nel registro delle operazioni previsto dall’art. 128 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ap- 10 31 ne di un filo continuo: 3 prelievi compatibilmente con l’ estensione dell’ oggetto, ritagliati in più punti dell’ oggetto stesso. Il titolo effettivo dell’ oggetto è dato dalla media aritmetica dei singoli saggi. Gli oggetti in platino, palladio, oro e argento di piccole dimensioni o di scarso peso sono prelevati in due o più esemplari. Il produttore/importatore/commerciante ha facoltà di effettuare direttamente o con l’ ausilio di persona di sua fiducia i prelievi seguendo le indicazioni fornite dal personale della Camera di Commercio Il verbale di prelievo, sottoscritto dal funzionario camerale che opera il prelievo e dal titolare dell’ azienda (o dal suo rappresentante), deve indicare: - luogo e circostanze del prelievo - eventuali altre indicazioni utili - dichiarazioni dell’ interessato o suo rappresentante Se il prelievo è effettuato presso aziende commerciali o che partecipano al processo produttivo ed autorizzate all’ utilizzo di marchio altrui, il titolare può richiedere nel verbale che i referti siano trattenuti presso la Camera di Commercio per almeno 5 giorni (per informare il titolare del marchio). Gli oggetti prelevati sono chiusi in plichi sigillati dal funzionario camerale e consegnati a chi ha in affidamento l’ azienda (con redazione di apposito verbale di consegna) con obbligo di presentare il plico alla Camera di Commercio entro le 24 ore successive. I campioni prelevati sono inviati al laboratorio chiusi in involucri sigillati e firmati dal funzionario che ha operato il prelievo e dal proprietario o rappresentante. Il laboratorio di saggio invia il risultato del saggio alla Camera di Commercio mediante certificato unitamente ai residui dei campioni; il risultato può essere rilasciato, in copia e dietro richiesta, all’ interessato. Il proprietario dell’ oggetto può richiedere, a sue spese, l’ esecuzione della fusione completa da effettuarsi nel laboratorio di saggio o presso l’ officina del titolare del marchio, se idoneamente attrezzata, alla presenza e secondo le direttive dei funzionari camerali. Se il titolo risulta conforme, il proprietario provvede entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione al ritiro dei residui e dei campioni (trascorso tale periodo la consegna verrà effettuata d’ ufficio). Qualora il titolo non risulti conforme si procederà con l’ irrogazione delle sanzioni previste e ne verrà data notizia al Questore. I residui e i campioni non usati sono trattenuti dalla Camera di Commercio per gli ulteriori adempimenti di legge. In base all’art. 7, comma 3 (materia prima) nonché all’art. 9, comma 3 (prodotti 30 provato con regio decreto 18.06.1931, n. 773, e dalla corrispondente fattura redatta dal commerciante acquirente; i. i residui di lavorazione; j. le leghe saldanti a base argento, platino o palladio Le materie prime in piccoli grani, in polvere e i semilavorati in genere di struttura particolare o di particolari dimensioni per i quali non è possibile eseguire bollatura, devono essere vendute in involucri chiusi, sigillati e autodistruttivi; i sigilli sono apposti su laminette in metallo o plastica recanti la parola “sigillo” seguita dall’ indicazione del titolo e dal marchio di identificazione del produttore (art. 19 DPR 150/2002). Lo stesso vale per gli oggetti preziosi di peso inferiore ad un grammo, nonché per i residui di lavorazione quando sono ceduti a terzi e quando provengono da materie prime di titolo omogeneo (art. 23 DPR 150/2002). Modalità di marchiatura per oggetti particolari (art. 20 DPR 150/2002) Oggetti delicati o con forma complessa o in cui siano presenti perle, pietre preziose o smalti: possono essere marchiati dal produttore ancora prima di essere finiti (allo stato grezzo o non ancora montati); il marchio è impresso su parte principale dell’ oggetto (di peso o volume prevalente) se tecnicamente idonea alla punzonatura oppure in qualsiasi altra parte se la principale rischia il danneggiamento per effetto della punzonatura (art. 20 DPR 150/2002) Oggetti composti di più parti dello stesso metallo smontabili manualmente: i marchi sono apposti su ciascuna di tali parti salvo il caso che alcune di queste sono di peso inferiore a un grammo (art. 20 c. 3 DPR 150/2002); in tal caso il marchio sulla parte principale garantisce anche le parti di peso inferiore. Catenine: marchio apposto sugli anellini terminali che possono essere asportati senza deformare le maglie contigue Oggetti che non consentono una diretta marchiatura o di particolare pregio artistico o i gioielli con pietre preziose: il marchio e l’ impronta del titolo legale sono apposti su piastrina dello stesso metallo dell’ oggetto, unita ad esso mediante saldatura con tale metallo (il valore aggiunto incluso il valore delle pietre preziose deve superare di almeno 10 volte il valore del 11 metallo (art. 20 DPR 150/2002); l’ accertamento viene fatto sulla base delle relative fatturazioni e in caso di dubbio è affidato ad esperti debitamente riconosciuti a norma dell’ art. 12 c. 3 del DPR 150/2002). Casse da orologio: marchiatura apposta esclusivamente sul fondello, sia nella parte esterna, sia in quella interna a condizione che il fondello sia apribile agevolmente, senza danno, per ogni possibile controllo. Le parti non marchiate sono allo stesso titolo del fondello e si intendono garantite dalla indicazione apposta su questo. I braccialetti ed ogni altro complemento o ornamento accessorio, applicato agli orologi, sono considerati a tutti gli effetti parti staccabili e sono sottoposti a specifica marchiatura. Oggetti di fabbricazione mista di due o più metalli preziosi: marchio e titolo vanno apposti su ciascuno dei metalli componenti nei casi in cui ciascun elemento sia di peso maggiore di un grammo e costituisca una parte nettamente distinta da ogni altra parte dell’ oggetto e risulti tecnicamente atta a ricevere l’ impronta. Negli altri casi le impronte del marchio e del titolo del metallo prezioso di peso prevalente vanno apposte su quest’ ultimo (art. 22 DPR 150/2002) Marchi dati in uso (contrattualizzato) a produttori assegnatari di marchio: i produttori su richiesta dei committenti hanno la facoltà di apporre l’indicazione del nominativo dei medesimi e della loro ragione sociale od apposite sigle identificative indicate dai singoli clienti; anche in questo caso i produttori devono presentare formale dichiarazione alla Camera di Commercio competente per territorio (art. 33 comma 2, DPR 150/02). Tali marchi dovranno essere depositati presso la Camera di Commercio su supporto cartaceo o informatico. MATERIE PRIME (art. 7, c. 4 DPR 150/2002) - Lingotti, verghe e simili: 3 prelievi di cui 2 alle opposte estremità del pezzo ed una in profondità del corpo medesimo - Bottoni e pezzi tondeggianti in genere: 2 prelievi di cui uno nel corpo del pezzo; nel caso di bottoni di piccole dimensioni si procede al ritiro di uno o più esemplari scelti a caso - Lastre, profilati ecc.: 2 prelievi in punti convenientemente distanti dal pezzo - Semilavorati: a) se di peso inferiore a 5 grammi: ritiro di 2 o più esemplari scelti a caso b) se di peso superiore a 5 grammi: prelievo di almeno un grammo di metallo su ciascun esemplare, da un gruppo di almeno 3, scelti a caso - Polveri ed affini: prelievo nella massa, previo rimescolamento della stessa - Leghe brasanti: 2 prelievi in punti convenientemente distanti OGGETTI FINITI (art. 9, c. 4 DPR 150/2002) - Oggetti stampati o microfusi o a canna vuota a diametro costante o elettroformati di grandi dimensioni: 3 prelievi in zone convenientemente distanti l’ una dall’ altra. - Oggetti a canna vuota a diametro variabile: 3 o più prelievi in zone convenientemente distanti in punti di diametro diverso. - Oggetti elettroformati di piccola pezzatura: fusione completa - Oggetti assemblati tramite saldature: un prelievo in parti lontane dalle saldature stesse. Ove questo non sia possibile (punti di saldatura non visibili), il titolo dell'oggetto é dato dalla media matematica dei risultati dei 3 prelievi. - Oggetti formati da leghe di colore diverso: ove possibile è fatto almeno un prelievo per ogni colore. Il titolo dell’ oggetto è dato dalla media aritmetica dei risultati dei prelievi per ogni colore; il numero dei prelievi non è inferiore a 3; - Lavori in filigrana, a piccole maglie e oggetti in genere ottenuti dalla lavorazio- 12 29 In applicazione delle norme di legge la camera di commercio territorialmente competente svolge i seguenti compiti: - gestione del registro degli assegnatari dei marchi di identificazione; - il deposito delle matrici, dalle quali sono ricavati i marchi di identificazione; - la produzione dei punzoni del marchio di identificazione; - registrazione di marchi tradizionali di fabbrica; - autorizzazione ai laboratori per l’esecuzione dei saggi di metalli preziosi; - effettuazione di visite ispettive, anche non preannunciate allo scopo di: a) prelevare campioni di materie prime, semilavorati ed oggetti finiti in metallo prezioso pronti per la vendita, per sottoporli a saggio ed accertare la corrispondenza del titolo legale o reale a quello dichiarato (vedi sopra punto 4); b) verificare l’esistenza della dotazione di punzoni recanti l’ impronta del marchio di identificazione; c) controllare le caratteristiche di autenticità dei marchi e la loro perfetta idoneità all’uso; d) controllare la corretta apposizione dei marchi e la loro legalità. IL REGISTRO DEGLI ASSEGNATARI DEI MARCHI DI IDENTIFICAZIONE (art. 14, D.Lgs. 251/99): Presso la camera di commercio è tenuto il registro degli assegnatari dei marchi di identificazione al quale devono iscriversi - coloro che vendono platino, palladio, oro ed argento in lingotti, verghe, laminati, profilati e semilavorati in genere; - coloro che fabbricano od importano oggetti contenenti platino, palladio, oro ed argento. Tale registro è pubblico. PRELIEVO DEI CAMPIONI (ex art. 21 D.Lgs. 251/99) I prelievi vengono effettuati secondo le modalità stabilite dall’art. 7 (materie prime) e dall’art. 9 (oggetti finiti) del D.P.R. 150/02, acquisendo la quantità di campione di analisi necessaria per l’ effettuazione di almeno quattro saggi (almeno 4 grammi). L’ interessato, qualora lo preferisca, può chiedere il prelievo dell’intero oggetto (art. 44 comma 2, DPR 150/02). Tecniche di prelievo: - trapanatura (qualsiasi tipo di oggetto) - cesoiatura (qualsiasi tipo di oggetto) - unghiatura (semilavorati e materie prime) - raschiatura (solo per i semilavorati) SCELTA DEI PUNTI DI PRELEVAMENTO I prelievi dovranno essere effettuati in più punti, compatibilmente con le caratteristiche e le dimensioni dell’ oggetto, dopo aver pulito le porzioni di superficie prescelte, avendo cura che materiali estranei eventualmente aderenti al metallo prezioso o agli utensili impiegati non abbiano a mescolarsi col campione prelevato. 28 13 MARCHI TRADIZIONALI DI FABBRICA I produttori di oggetti in metallo prezioso hanno la possibilità di apporre, in aggiunta al marchio di identificazione, dei marchi tradizionali di fabbrica, o sigle particolari. Gli stessi non devono però contenere alcuna indicazione atta a ingenerare equivoci con i titoli ed il marchio medesimo (art. 9, D.Lgs. 251/99). I produttori che intendono avvalersi della suddetta facoltà, devono presentare formale dichiarazione alla Camera di Commercio competente per territorio, accompagnandola con le impronte di tali marchi, impresse su lastrine metalliche, per ciascuna delle grandezze del marchio medesimo. I marchi tradizionali sono inoltre depositati su supporto cartaceo e informatico alla Camera di Commercio (formato PDF o JPG). La Camera di Commercio adotta un provvedimento di accettazione o di divieto di apposizione del marchio nel caso questi possa generare equivoco con un marchio legale. Contro l’ eventuale provvedimento di divieto è ammesso ricorso al Segretario Generale della Camera di Commercio, il quale potrà avvalersi di parere tecnico rilasciato dall’ ufficio D3 del Ministero delle Attività Produttive (art. 33 DPR 150/ 2002). verificare che i prodotti siano conformi, con particolare riguardo all’ apposizione dei marchi, ed effettua il prelevamento di un campione di analisi. Se l’ esito è positivo viene rilasciata all’ azienda, entro 60 gg. dalla visita, la facoltà di avvalersi della certificazione aggiuntiva. Su richiesta degli interessati può essere concesso l’ uso di un logo le cui caratteristiche e modalità d’ uso sono stabilite dal laboratorio o dall’ organismo che ha rilasciato la certificazione, il cui uso è subordinato alla permanenza della certificazione e la cui impronta, depositata presso la Camera di Commercio competente per territorio, è riprodotta sul registro degli assegnatari dei marchi a fianco dell’ indicazione del laboratorio o dell’ organismo che ha certificato l’ azienda. Se l’ esito è negativo perché i campioni saggiati non sono conformi alle disposizioni di legge o perché il titolo reale degli oggetti è inferiore a quello indicato l’ autorizzazione non viene rilasciata o viene revocata (in caso di controllo periodico). Di ciò deve esserne data immediata comunicazione alla Camera di Commercio competente, che provvederà alla cancellazione dell’ azienda quale “azienda certificata” dal Registro degli assegnatari dei marchi di identificazione. L‘ azienda può richiedere nuovamente la certificazione aggiuntiva non prima di sei mesi. La certificazione aggiuntiva diventa sempre più un fattore di rilievo per molti grandi fornitori orafi, poiché questo garantisce maggiormente i produttori loro clienti che, marchiando il prodotto, si assumono in ultima istanza tutte le responsabilità previste dalla normativa. FUNZIONI DI CONTROLLO E DI VIGILANZA DELLE CAMERE DI COMMERCIO La legge non consente di vendere né di detenere per la vendita oggetti in metallo prezioso privi di marchio di identificazione o con impronta falsa, illeggibile o diversa da quella legale La vigilanza è esercitata dal personale camerale che riveste funzioni di ufficiale o agente di polizia giudiziaria. Agli ufficiali ed agli agenti di polizia giudiziaria vengono rilasciate dalla Camera di Commercio apposite tessere di identificazione. A loro è consentito, durante l’ apertura al pubblico o durante la normale attività lavorativa, il libero accesso ai locali di: produzione, deposito (inclusi armadi di sicurezza e casseforti), vendita. In caso di rifiuto da parte del titolare/sostituto si ricorrerà all’ ausilio della forza pubblica; l’ assenza del titolare/rappresentante legale non impedisce l’ esecuzione della visita ispettiva. 14 27 CERTIFICAZIONE AGGIUNTIVA (art. 19 D.Lgs. 251/1999) 4 Il fabbricante o il suo mandatario può avvalersi della facoltà di certificazione aggiuntiva per qualificarsi maggiormente sia sul mercato interno che su quello estero; per fare questo deve rivolgersi ad un ente di certificazione o ad un laboratorio accreditato presentando apposita domanda nella quale deve: - specificare la finalità di garantire la conformità degli oggetti, dei semilavorati e delle materie prime alle disposizioni di legge; - autorizzare il laboratorio o l’ organismo prescelto a svolgere periodicamente, e comunque almeno tre volte l’ anno, presso le sedi di deposito, controlli sui lavori pronti per la vendita mediante prelievi di campioni da sottoporre ad analisi. L’ elenco aggiornato delle aziende che si avvalgono della certificazione aggiuntiva è trasmesso annualmente alla Camera di Commercio competente per territorio da parte dei laboratori e degli enti di certificazione. Le modalità di prelievo dei campioni di analisi - sono indicate nell’ art. 7 del DPR 150/2002 (vedi sopra al punto 4) - per ogni tipologia produttiva e tipo di lega utilizzata il numero di esemplari che costituisce il campione di saggio è individuato nell’ allegato VIII del DPR 150/ 2002 Numero di oggetti della stessa tipologia produttiva e tipo di lega 1 80 81 - 224 225 - 449 450 - 700 701 - 1000 oltre 1000 Numero degli esemplari da prelevare MINIMO MASSIMO 1 3 4 7 8 14 15 21 22 30 30 esemplari + 1 ogni 100 oggetti oltre i 1000 DISPOSIZIONI PER LA MARCHIATURA DI METALLI PREZIOSI IMPORTATI O ESPORTATI IMPORTAZIONE: a. oggetti in metallo prezioso prodotti e commercializzati in ambito UE o SEE: gli oggetti in metallo prezioso legalmente prodotti e commercializzati nei paesi membri dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, possono essere posti in commercio sul territorio italiano, se recano impressi l’indicazione del titolo in millesimi e il marchio di responsabilità previsto dalla normativa del Paese di provenienza, o, in sostituzione di quest’ultimo, di una punzonatura avente un contenuto informativo equivalente a quello del marchio di identificazione italiano e comprensibile per il consumatore finale (art. 5.1, D.Lgs. 251/99). b. oggetti in metallo prezioso prodotti e commercializzati fuori dallo spazio UE o SEE: gli oggetti in metallo prezioso importati da paesi che non siano membri dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, per essere posti in commercio nel territorio italiano, devono essere a titolo legale, recarne l’indicazione in millesimi, riportare il marchio di responsabilità del fabbricante estero ed il marchio di identificazione dell’importatore italiano (art. 5.2, D.Lgs. 251/99). L’applicazione del marchio di identificazione da parte dell’importatore italiano può essere messa soltanto nel caso in cui esiste un accordo di mutuo riconoscimento tra l’Italia ed il paese estero non appartenente all’UE o allo SEE da cui provengono gli oggetti (art. 5.3, D.Lgs. 251/99). Tabella di comparazione per i titoli e marchi riportati su oggetti importati Al fine di garantire una corretta informazione al consumatore, chiunque vende al dettaglio oggetti in metallo prezioso che riportano titoli e marchi differenti da quelli previsti per gli oggetti di produzione italiana, deve esporre in maniera chiara e ben visibile una tabella di comparazione. ALCUNE TIPOLOGIE DI MARCATURE ESTERE Gran Bretagna Una copia dei certificati di analisi dei campioni sono inviati all’ azienda interessata che li conserva per almeno 5 anni. Il laboratorio o l’ organismo prescelto effettua una prima visita presso l’ azienda per 26 15 SAGGIO FACOLTATIVO Esempio di marcatura Londra Argento (Silver) Titolo London Assay Office anno in cui è stata eseguita la punzonatura dal LAO (C=1958) I metalli preziosi e gli oggetti contenenti metalli preziosi possono essere sottoposti a saggio, a richiesta degli interessati ed a proprie spese, da parte della Camera di Commercio attraverso le loro Aziende Speciali. Le relative analisi vengono eseguite presso un laboratorio autorizzato in rispetto dei metodi ufficiali. Anche in questo caso non sono ammesse tolleranze negative sui titoli. La Camera di Commercio appone sul metallo o sull’oggetto saggiato apposito marchio (art. 13, D.Lgs. 251/99 e art. 34 c. 2 DPR 150/2002) con le impronte normalizzate con le dimensioni di cui all’ allegato VII DPR 150/2002. Nel caso in cui dall’analisi di oggetti destinati ad essere posti in vendita risulti un titolo reale inferiore a quello impresso sugli oggetti stessi, essi sono resi all’interessato e non sono rimessi in vendita se non previo adeguamento alle norme di legge. Il marchio facoltativo si appone, altresì, sulle materie prime, a garanzia del titolo reale riscontrato in sede di analisi. A tal fine il laboratorio di saggio provvede direttamente ad imprimere tale titolo, espresso in millesimi e decimi di millesimi, accanto al predetto marchio. L’apposizione di tale marchio facoltativo è, in ogni caso, subordinato alla preventiva apposizione da parte del produttore del proprio marchio di identificazione e del titolo. Se è presentato al saggio facoltativo un considerevole numero di oggetti, al fine di garantire modalità omogenee di prelevamento, il numero degli esemplari da cui estrarre i campioni di analisi, per ogni tipologia produttiva e lega utilizzata è fissato dal regolamento D.P.R. 150/02 (vedasi allegato VIII al DPR 150/02). In presenza di esito positivo delle analisi si procede, in alternativa su richiesta dell’interessato, all’applicazione del marchio su tutti gli oggetti, ovvero, alla certificazione dell’intera partita. Attualmente la certificazione aggiuntiva è disponibile solo presso le Camere di Arezzo e Vicenza. Irlanda 16 25 TIPOLOGIE DI LAVORAZIONE DEI PRODOTTI ORAFI I metalli preziosi possono essere lavorati seguendo svariate tecniche; le più comuni sono Oggetti in lastra ciondoli, medaglie piatte o accoppiate Microfusione utilizzata nella produzione di anelli, statuette, chiusure, croci e medagliette senza saldatura Oggetti pieni e massicci lavorazione tipica, quasi sempre eseguita a mano, dei gioielli più preziosi Canna vuota questa lavorazione (detta anche “in filo vuoto”) è eseguita chiudendo una canna di metallo prezioso, quasi sempre oro, sopra un filo di rame. Il tutto viene poi immerso in un bagno di acido nitrico che scioglie il rame. Con questa tecnica, ad esempio, vengono spesso realizzati gli orecchini, affinché siano più leggeri. Si distingue dalla lavorazione a canna piena (o “in filo pieno”) per un rigo laterale più scuro, simile ad una saldatura senza rilievi. Oggetti elettroformati vengono realizzati per elettrolisi, utilizzando una forma in Zama, una lega a bassissimo grado di fusione composta da Zinco, Alluminio, Magnesio adoperata, dopo pressofusione, anche per la realizzazione di rubinetterie, maniglie, corpi di pompe e carburatori. Si distinguono dalle altre lavorazioni per un forellino che serve per lo svuotamento della struttura utilizzata per il processo di elettrodeposizione; si usa per oggetti piuttosto grandi. Portogallo Francia Spagna Austria Rep. Ceca Finlandia Irlanda Portogallo Olanda Svezia Gran Bretagna 24 17 Danimarca Norvegia Svizzera Esportazione: E’ consentita la produzione di oggetti con titoli diversi da quelli stabiliti dalla norma italiana sia ai fini dell’esportazione fuori dallo Spazio economico europeo sia di commercializzazione nei Paesi dello Spazio economico europeo, sempreché tali titoli siano previsti dalla normativa di quel Paese (art. 6, D.Lgs. 251/99). DISPOSIZIONI SPECIALI PER OGGETTI PLACCATI, DORATI, ARGENTATI E RINFORZATI O DI FABBRICAZIONE MISTA Le denominazioni “gioielleria” “oreficeria” e “argenteria” non sono applicabili a: - Oggetti costituiti di metalli comuni recanti rivestimenti di oro: in questi casi è consentita solo l’ iscrizione del termine “dorato”, “placcato”, “laminato” seguito dal simbolo Au; tali termini, seguiti rispettivamente dai simboli Pt, Pd, Ag, sono usati anche per gli oggetti rivestiti di platino, palladio e argento (art. 36 DPR 150/2002 c.1) - Oggetti costituiti di sostanze non metalliche, senza pregiudizio di limite di peso specifico, recanti rivestimenti di metalli preziosi realizzati mediante procedimento di deposizione elettrogalvanica: è consentita l’ apposizione di un particolare marchio di fabbrica composto da una impronta racchiusa in un ottagono (modello unificato - vedasi allegato IX, D.P.R. 150/02) recante all’ interno (art. 36 DPR 150/2002 c. 2): - sigla del produttore - indicazione DG - simbolo del metallo prezioso - peso del fino in grammi (seguito dalla “g”) - sigla della provincia in cui il produttore ha la sua sede legale sigla della provincia in cui il produttore ha la sede legale spazio riservato al logotipo del produttore MT mascherina di alloggiamento per i punzoni delle cifre relative al peso DG 123 g grammi A 18 5 GARANZIA E CONTROLLI METODI DI ANALISI PER L’EFFETTUAZIONE DEL SAGGIO Per tutti i metalli preziosi, le analisi sono eseguite con doppia determinazione del titolo, per ciascun campione di analisi prelevato dalla lega in esame (art. 11.2, DPR 150/02). Si procede alla fusione completa quando il primo (o eventualmente anche il secondo) saggio presenta dubbi o quando il possessore dell’ oggetto lo richiede esplicitamente Le analisi sono eseguite presso i laboratori di analisi o presso l’ officina (idonea) del titolare del marchio in presenza e sotto le direttive del personale camerale. Metodi ufficiali di analisi per l’ accertamento dei titoli sono: Platino (3 metodi): norma UNI EN ISO 11210, norma UNI EN ISO 11489, coppellazione e spartimento (quest’ ultimo per le sole materie prime) Grado di precisione: incertezza ! ± 3,0 ‰ Palladio: norma UNI EN ISO 11490 Grado di precisione: incertezza ! ± 2,0 ‰ Oro: norma UNI EN ISO 11426 Grado di precisione: incertezza ! ± 1,0 ‰ Argento: (2 metodi): norma UNI EN 31427, norma UNI EN 3753 Grado di precisione: incertezza ! ± 1,0 ‰ Possono essere considerati metodi ufficiali di analisi tutti quei metodi previsti da norme emanate da enti di normazione nazionale o internazionale il cui grado di precisione comporti una incertezza eguale o minore a quelli dettati nell’ allegato II del DPR 150/02. Un elenco dei laboratori delle camere di commercio che effettuano il saggio dei metalli preziosi è disponibile presso la Camera di Commercio. g simbolo chimico del metallo prezioso 23 lavorazione a cera persa lavorazione in filigrana Gli oggetti devono rispondere alle seguenti prescrizioni: - il materiale ricoperto non è alterabile né degradabile - il rivestimento ha uno spessore tale da consentire autonomamente, in ogni sua parte, l’ applicazione delle indicazioni di cui sopra. Il marchio particolare di fabbrica, prova dell’ indicazione relativa al peso, è depositato dagli interessati presso la Camera di Commercio competente per territorio, che stabilisce se lo stesso è conforme alle prescrizioni del modello unificato ed ha facoltà di vietare, in caso di difformità, l’uso del marchio stesso. E' ammesso il ricorso gerarchico al Segretario Generale nel caso di divieto dell'uso del marchio ritenuto dalla Camera di Commercio non conforme al modello - oggetti costituiti da una lamina sottilissima di metallo prezioso (contenente almeno 1 g di fino) applicata su una lastra di metallo comune: è consentita in questo caso l’ apposizione, nell’ordine, di tutti i seguenti elementi: - sigla della provincia in cui l’ azienda ha sede legale - simbolo chimico del metallo prezioso - indicazione in cifra della massa di fino arrotondata al grammo seguita dal simbolo “g” e sigla del produttore coincidente con il numero caratteristico del marchio di identificazione (art. 36 c. 6 DPR 150/2002) Su tali oggetti è vietata l’impressione del marchio di identificazione, nonché qualsiasi indicazione di titolo in millesimi o in carati a norma dell’articolo 15 del decreto (art. 36.7 D.P.R. 150/02). Gli oggetti completati con legno, osso, avorio, cuoio, porcellana, smalto, cristallo, marmi e pietre dure, fissati al metallo prezioso con collegamenti in modo visibile, e le lastre in metallo prezioso realizzate con la tecnica dello stampaggio e successivamente completate con materiale plastico o similare, sono soggetti all’ obbligo della apposizione dei soli titolo e marchio (art. 37 DPR 150/2002). Gli oggetti finiti, pronti per essere posti in commercio, che, per loro natura o per gli usi cui sono destinati o per esigenze di ordine tecnico, si compongono di parti in metallo prezioso e di parti in metallo comune sono soggetti all’obbligo della indicazione del titolo e del marchio e alle seguenti ulteriori prescrizioni: a. tutte le parti in metallo comune devono essere chiaramente visibili e distinguibili, anche per colore, o smontabili dalle parti in metallo prezioso; b. su ciascuna delle parti in metallo non prezioso è impressa in maniera visibile l’indicazione “M”, racchiusa in un quadrato o, facoltativamente, l’indicazione “Metallo”, ovvero il nome specifico del metallo o della lega impiegata, o, per 19 l’acciaio, l’indicazione “inox” (art. 38.1 D.P.R. 150/02). Sugli oggetti in lega di metallo prezioso è fatto divieto di depositare metalli non preziosi, ad eccezione di iridio, osmio, rodio e rutenio, con il metodo di deposizione galvanica o metodi simili (art. 38.2 D.P.R. 150/02). Negli oggetti cavi di platino, palladio, oro e argento è vietata l’ introduzione di metalli non preziosi e di sostanze di qualsiasi genere con le seguenti eccezioni: - negli oggetti parzialmente o totalmente rivestiti in lamina di metallo prezioso è consentito l’ uso di mastice per fissare la lamina al suo supporto, a condizione che la densità del mastice non sia superiore a 2,5 g/cm3 e che la sua percentuale in peso non superi il 25% del peso totale dell’ oggetto, e che sia incisa l’ indicazione “R” racchiusa in un quadrato accompagnata dalla indicazione del peso del metallo in grammi e decimi di grammo seguita dal simbolo “g” per i rivestimenti in platino, palladio e oro (per i rivestimenti in argento vedi più avanti); - nei piedi o basamenti di vasi, candelabri, coppe e oggetti affini che per praticità di uso sono rinforzati ed appesantiti è ammessa la introduzione di un riempimento metallico a condizione che questo sia applicato in maniera da poter essere smontato e che risulti totalmente visibile o che, se ricoperto con piastre o coperchi metallici o non metallici, tale copertura sia fissata in modo da poter essere agevolmente smontata. Su ogni parte di metallo comune, ivi comprese le piastre di copertura, deve essere impressa l’ indicazione “metallo” ovvero il nome specifico del metallo o della lega usati. Nel caso in cui la piastra di copertura sia in metallo prezioso, reca il marchio di identificazione, l’ indicazione del titolo, il termine “riempito”, nonché il peso del metallo fino espresso in grammi seguito dalla lettera “g” della piastra stessa - nei manici di coltelli è ammesso il riempimento con sostanze non metalliche senza pregiudizio dei limiti di densità, ed è consentito altresì che la lama sia fissata al manico con saldatura in metallo non prezioso a condizione che in ogni manico sia inciso il termine “riempito” o facoltativamente l’ indicazione “R” R racchiusa in un quadrato, accompagnata dalla indicazione del peso della lega di metallo prezioso, in grammi e decimi di grammo, seguita dal simbolo “g”. Nei manici in argento, nei quali il peso del metallo prezioso è inferiore o uguale a 50 grammi, detto peso però può essere espresso anziché col suo valore effettivo, in maniera approssimata, facendo seguire la lettera “R” da una delle seguenti nota- 20 zioni: due cifre, separate dal simbolo “÷” seguite dalla lettera “g”, nelle quali le cifre rappresentano, in grammi, i valori minimo e massimo entro i quali il peso stesso deve intendersi contenuto (art. 39 DPR 150/2002). Gli oggetti contenenti congegni a molla hanno le molle composte dello stesso metallo costitutivo dell’ oggetto, con le seguenti eccezioni nelle quali è consentito l’ impiego di molle in materiale non prezioso per motivi di funzionalità: - anellini a molla, moschettoni con molle e braccialetti estensibili, ad elementi smontabili, con il limite di peso di 1,5 grammi; - portasigarette, accendisigari, borsette, scatole, casse da orologio, e in genere qualsiasi altro oggetto nel quale la presenza di molle di acciaio è giustificata da esigenze tecniche e le molle stesse sono applicate in modo visibile e distinguibile dal metallo prezioso e il loro peso non supera 1g per il platino, palladio ed oro e di 3g per l’ argento In questi ultimi due casi le molle non sono campionate per la determinazione del titolo. Se gli oggetti sono provvisti di molle superiori a quelli indicati, o di organi in acciaio di varia natura quali viti, perni, cerniere e simili, è impressa l’ indicazione “M” (metallo) racchiusa in un quadrato ed il peso complessivo delle parti in acciaio espresse in grammi e decimi di grammo seguito dal simbolo “g” (art. 40 DPR 150/2002). Oggetti di fabbricazione mista di due o più metalli preziosi: marchio e titolo vanno su ciascuno dei metalli componenti nei casi in cui ciascun elemento sia di peso maggiore di un grammo e costituisca una parte nettamente distinta da ogni altra parte dell’ oggetto e risulta tecnicamente atta a ricevere l’ impronta. Le impronte del marchio e del titolo del metallo prezioso di peso prevalente vanno apposte su quest’ ultimo in tutti gli altri casi (art. 22 DPR 150/2002) e in particolare: a) negli oggetti nei quali i diversi metalli pur risultando distinguibili uno dall’ altro sono intimamente combinati tra loro, per motivi artistici o per esigenze di natura tecnica b) negli oggetti nei quali i metalli di maggior pregio sono inseriti, per incastonatura od intarsi, nel corpo del metallo di peso prevalente c) nelle casse da orologio (fondello) 21