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APPRENDISTATO fino a 29 anni
Il centro per l’impiego informa REGIONE TOSCANA UNIONE EUROPEA Fondo sociale europeo Fare impiego apprendistato Supplemento al periodico FARE - Iscrizione al Tribunale di Grosseto n. 1/98 - Direttore Responsabile: Lina Senserini Apprendistato fino a 29 anni L’ apprendistato è da sempre una buona prospettiva di inserimento lavorativo per i giovani e, negli ultimi anni, abbiamo assistito ad un consistente aggiornamento delle norme per la sua applicazione. Tutti i giovani di età compresa tra i 18 e 29 anni possono essere assunti con il contratto di apprendistato, che prevede attività formative esterne all’azienda, ed anche i giovani tra i 16 ed i 18 anni in diritto-dovere di istruzione e formazione, con alcune specificità rispetto ai maggiorenni e con una tipologia contrattuale a loro dedicata. I datori di lavoro possono assumere apprendisti, usufruendo dei relativi sgravi contributivi e benefici normativi, da un bacino più ampio. Con le norme approvate dal 2003 ad oggi, la Regione Toscana esige, però, garanzie riguardo la formazione dei neo-assunti. All’atto dell’assunzione è adesso prevista la compilazione di un piano formativo individuale, da allegare al contratto, che specifica le competenze che il giovane dovrà acquisire durante l’intero periodo di apprendistato. Il percorso formativo deve inoltre essere seguito da un tutor aziendale, tenuto ad affiancare l’apprendista, a curarne la formazione e ad inviare, al competente Centro per l’Impiego, una relazione sui progressi del giovane. Per i datori di lavoro, c’è quindi l’obbligo di far frequentare all’apprendista i corsi gratuiti di formazione esterna (240 ore per gli apprendisti in diritto-dovere; 120 ore per gli apprendisti con contratto professionalizzante, ridotte a 80 ore nel caso di giovani diplomati o laureati). All’interno L’apprendistato in poche parole Tipologie di apprendistato I vantaggi per l’azienda L’assunzione dell’apprendista Formazione interna ed esterna Il piano formativo individuale Servizi al Centro per l’Impiego Se ti stai avvicinando al mondo del lavoro, il Centro per l’Impiego ed i suoi Uffici Territoriali ti offrono un supporto per capire come funzionano i contratti ed in particolare il nuovo apprendistato. Troverai: • informazioni e banche dati sulle opportunità • operatori che ti aiutano nella ricerca • consulenti di orientamento che ti aiutano a costruire un progetto professionale Apprendistato fino a 29 anni L’apprendistato in poche parole Tra stipendio, contributi previdenziali e premi assicurativi una ditta che assume un giovane apprendista risparmia migliaia di euro all’anno ma in cambio deve garantirgli una formazione interna adeguata e la partecipazione, durante l’orario di lavoro, a corsi di formazione. Questi corsi sono programmati e finanziati attraverso le Province, tenute a predisporre il piano annuale della formazione esterna. La formazione esterna verrà realizzata mediante voucher da utilizzare presso agenzie formative accreditate, corsi di formazione o attraverso i poli di teleformazione e i web learning points (sistema TRIO). L’applicazione della delibera regionale n. 427 del 2005 è per il momento circoscritta a quei settori in cui il contratto collettivo nazionale di lavoro ha già previsto e regolamentato l’apprendistato professionalizzante. Per tutti gli altri settori continuano ad applicarsi le disposizioni precedenti, restando, pertanto, ancora valido il vecchio limite di età di 24 anni (elevabili a 26 nelle aree ob. 2). Chi può essere apprendista Secondo la nuova normativa, possono essere assunti come apprendisti i giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni. Il numero degli apprendisti che una ditta può assumere non può superare il numero dei dipendenti qualificati e specializzati in servizio. In ogni caso, il datore di lavoro che non ha dipendenti può assumere fino a tre apprendisti. I vantaggi economici per l’azienda Nonostante la necessità di rispettare il piano formativo dell’apprendista, il datore di lavoro ha un risparmio economico sostanzioso. Infatti, oltre a una retribuzione ridotta (poiché inquadrato due livelli inferiori rispetto alle mansioni svolte) per l’apprendista si pagano dei contributi minimi (circa 13 euro al mese) e non è dovuta copertura Inail. Le tipologie di apprendistato Il D.Lgs. 276 del 2003 ha introdotto una ripartizione del vecchio contratto di apprendistato in tre tipologie diversificate in base alla situazione del giovane e all’obiettivo formativo da raggiungere. L’apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere d’istruzione e formazione: per i ragazzi tra i 16 e 18 anni non compiuti, unica forma di lavoro possibile per gli adolescenti in diritto-dovere, ha l’obiettivo di far conseguire una qualifica di istruzione e formazione professionale, un titolo di studio per l’assolvimento del diritto/dovere. Il contratto ha una durata massima di 3 anni. L’apprendistato professionalizzante: per i giovani da 18 a 29 anni di età, ha come obiettivo finale il conseguimento di una qualifica professionale, ottenuta con un percorso di formazione sul lavoro e l’acquisizione di competenze di base, di tipo trasversale ed anche tecnico-professionali. Dal 1º aprile l’apprendistato professionalizzante è applicato in quei settori dove i contratti collettivi nazionali di lavoro hanno provveduto a dettarne la disciplina. Con il rinnovo dei contratti collettivi nazionali sarà pian piano esteso a tutti i settori. La durata del contratto è da 2 a 6 anni. Infine, l’apprendistato di alta formazione: ha come scopo il conseguimento di titolo di studio di livello secondario, universitario, di alta formazione o di specializzazione tecnica superiore (IFTS), sempre per i giovani tra i 18 ed i 29 anni. La durata del contratto è da 1 a 3 anni. Il piano formativo individuale L’assunzione dell’apprendista Diversamente dal passato, per l’assunzione dell’apprendista non sono più necessari autorizzazione da parte dell’Ispettorato del Lavoro e parere di conformità da parte degli Enti Bilaterali ma rimane l’obbligo della visita medica che accerti l’idoneità del giovane alle mansioni richieste. Come per tutte le altre assunzioni, anche l’assunzione dell’apprendista deve essere comunicata entro le ore 24 del giorno precedente al Centro per l’Impiego. Deve altresì essere comunicato al Centro per l’Impiego, entro 30 giorni, il nome del tutor. Per tali adempimenti i datori di lavoro possono utilizzare il modello unificato predisposto dalla Provincia. Formazione interna e formazione esterna L’apprendista acquisisce le conoscenze e le capacità del profilo professionale in parte grazie agli insegnamenti in azienda del tutor e degli altri lavoratori e in parte con percorsi di formazione esterna. La durata della formazione esterna è di: • 240 ore - per l’apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere d’istruzione e formazione (16-18 anni) • 120 ore - per l’apprendistato professionalizzante (ridotte ad 80 se il giovane è in possesso di un diploma o di una laurea) • almeno il 70% delle ore totali previste dal percorso formativo - per l’apprendistato di alta formazione (sperimentazione regionale toscana). La formazione esterna degli apprendisti è programmata ed attuata dalla Provincia di Grosseto mediante corsi specifici e gratuiti svolti da agenzie formative accreditate. A tal fine, i Centri per l’Impiego provvedono a contattare il datore di lavoro e a convocare l’apprendista per il colloquio di orientamento per la scelta dell’agenzia formativa. I corsi, da svolgere durante l’orario di lavoro, sono organizzati tenendo conto le esigenze delle aziende e degli apprendisti stessi, ma sono obbligatori: il giovane deve frequentarli e l’azienda è obbligata a inviarlo. Le nuove disposizioni nazionali e regionali sull’apprendistato, prevedono che al contratto di assunzione venga allegato il piano formativo individuale, sottoscritto dal datore di lavoro e dal giovane apprendista. Alla formulazione del piano partecipa anche il tutor aziendale, quale garante del percorso formativo. Il piano, che deve essere conforme al modello regionale e descrive il percorso formativo dell’apprendista per tutta la durata del contratto, per la formazione esterna. Al piano si aggiunge poi il patto formativo integrato dove si indicano moduli, competenze e organizzazione del periodo di formazione esterna scelto dall’apprendista. Per l’assistenza alla compilazione, l’azienda e l’apprendista possono rivolgersi al Centro per l’Impiego. Sulla base di quanto previsto nel piano e nel patto formativo, a conclusione della formazione, il tutor aziendale e il tutor dell’agenzia formativa compileranno la dichiarazione delle competenze del giovane, dove si indicano capacità e conoscenze che ha acquisito durante il periodo di apprendistato. La qualifica professionale Al termine del periodo di apprendistato, il datore di lavoro attribuisce al giovane la qualifica professionale che, in ogni caso, può richiederne il riconoscimento direttamente alla Regione, sostenendo un esame. I giovani in apprendistato per l’espletamento del dirittodovere all’istruzione e formazione, al termine del contratto, sostengono un apposito esame, presso le Province, per conseguire la qualifica professionale. La Regione Toscana ha anche approvato, con Delibera G.R. n. 706 del 4 luglio 2005, la procedura per l` approvazione dei profili formativi dell`apprendistato professionalizzante e, per facilitare aziende e futuri apprendisti nella ricerca dei profili, è stata realizzata una banca dati on-line, che attraverso l’individuazione del Contratto Collettivo Nazionale e della qualifica contrattuale, consente di trovare il profilo formativo regionale corrispondente. La Banca Dati è disponibile all’indirizzo http://web.rete.toscana.it/ProfiliApprendistato Nel caso in cui il profilo di interesse non sia ancora presente nella Banca Dati, il datore di lavoro potrà procedere alla assunzione ma dovrà richiedere l’approvazione del profilo alla Regione. Il piano annuale della formazione Gli indirizzi del Centro in Provincia di Grosseto Centro per l’Impiego della Provincia di Grosseto Via Scopetani Cittadella dello Studente tel. 0564 484719 fax 0564 484970 centroimpiego@provincia. grosseto.it La Provincia è tenuta a predisporre il piano annuale della formazione esterna per gli apprendisti. Il piano annuale viene predisposto sentite le parti sociali, sulla base delle risorse assegnate dalla Regione e del numero degli apprendisti e deve necessariamente tener conto dei criteri stabiliti dal regolamento regionale e dalla delibera n. 427/05. Modalità di attuazione del piano di formazione Uffici Territoriali Grosseto Via Scopetani Cittadella dello Studente tel. 0564 484719 Arcidosso via Lazzeretti, 100 0564 966218 Follonica via Nenni, 2 0566 57690 Apprendistato professionalizzante Nel corso del primo anno di durata del contratto, con le seguenti priorità: • buoni individuali, da utilizzare presso agenzie accreditate; • corsi di formazione professionale; • formazione a distanza. Apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione • Buoni individuali, da utilizzare presso agenzie accreditate; • Corsi professionali. Per gli anni successivi: • Formazione a distanza, garantita dal sistema regionale di teleformazione TRIO, mediante i poli di teleformazione e i web learning points. Manciano Largo D’Antona 0564 628077 Orbetello piazza della Repubblica, 2 0564 867230 Hanno collaborato: Roberta Giulietti, Massimo Caramelli, Lorella Dragoni Coordinamento redazionale: Maurizio Serafin Realizzazione: Centro Studi Pluriversum Progetto grafico e impaginazione: Alessandro Bellucci La formazione dei tutor aziendali Il tutor aziendale è chiamato a svolgere un ruolo fondamentale nel nuovo apprendistato. Per questo la disciplina nazionale e quella regionale prevedono la sua partecipazione a specifiche iniziative formative di durata non inferiore ad otto ore. La Provincia di Grosseto organizza annualmente specifici corsi rivolti ai tutor aziendali.