...

Contratto scritto per l`alienazione di un`arma

by user

on
Category: Documents
47

views

Report

Comments

Transcript

Contratto scritto per l`alienazione di un`arma
DIPARTIMENTO FEDERALE DI GIUSTIZIA E POLIZIA
Contratto scritto per l'alienazione di un'arma
Articolo 11 della legge sulle armi (RS 514.54; LArm)
Indicazioni importanti
L'acquisto ai sensi della legge include tutte le forme di trasferimento di possesso (p.es . compravendita, permuta, donazione, noleggio, prestito) di armi o di parti essenziali di armi.
Ogni parte deve conservare il contratto per almeno 10 anni (art. 11 LArm).
Acquisto da parte di cittadini stranieri senza permesso di domicilio
I cittadini stranieri senza permesso di domicilio necessitano per ogni acquisto di un’arma o di una parte
essenziale di arma di un permesso d’acquisto di armi ai sensi dell’articolo 8 LArm (art. 12 LArm).
Obbligo di diligenza
L'identità dell'acquirente deve essere controllata sulla base di un documento ufficiale di legittimazione (p.es. passaporto;
art. 9 cpv. 2 LArm).
L'acquirente deve soddisfare i criteri ai sensi dell'articolo 8 capoverso 2 LArm.
In caso di dubbio deve essere richiesto un estratto originale del casellario giudiziale centrale da conservare insieme
al contratto (cfr. art. 13 dell'ordinanza sulle armi; RS 514.541, OArm).
Alienante
Cognome:
Cognome da nubile:
Nome:
Data di nascita:
Indirizzo:
NPA:
Domicilio:
Firma dell'alienante:
Arma / parte essenziale di arma:
Tipo (pistola, rivoltella ecc.):
Fabbricante:
Designazione (modello):
Calibro:
Numero dell'arma:
Acquirente:
Cognome:
Cognome da nubile:
Nome:
Data di nascita:
Indirizzo:
NPA:
Firma dell'acquirente:
Luogo e data dell'alienazione:
-
1 esemplare per l'alienante
1 esemplare per l'acquirente
Domicilio:
Estratto della legge sulle armi (in vigore dal 1.1.1999)
Art. 5 Atti vietati in materia di armi
1
Sono vietati l’acquisto, il porto e la mediazione a destinatari in Svizzera nonché l’importazione di:
a. armi da fuoco per il tiro a raffica e armi da fuoco per il tiro a raffica modificate in armi da fuoco portatili semiautomatiche, nonché loro parti costruite appositamente;
b. armi secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettera c;
c. armi secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettere d ed e;
d. armi che simulano oggetti d’uso corrente;
e. accessori di armi.
2
È vietato sparare con armi da fuoco per il tiro a raffica.
3
I Cantoni possono prevedere eccezioni.
4
Il Consiglio federale designa le armi vietate secondo il capoverso 1 lettera b. Può prevedere eccezioni.
5
L’arma da fuoco di ordinanza svizzera per il tiro a raffica modificata in arma da fuoco portatile semiautomatica non è considerata arma ai sensi del capoverso 1 lettera a.
6
Le armi e gli accessori di armi menzionati nel capoverso 1 possono essere acquistati mediante successione.
Art. 8 Acquisto nell’ambito commerciale
1
Chiunque intende acquistare un’arma o una parte essenziale di arma nell’ambito co mmerciale necessita di un permesso d’acquisto di armi.
Il permesso d’acquisto di armi non è rilasciato alle persone che:
a. non hanno compiuto 18 anni;
b. sono interdette;
c. danno motivi di ritenere che esporranno a pericolo sé stessi o terzi;
d. in ragione di una condanna per reati che denotano carattere violento o pericoloso o per crimini o delitti commessi ripetutamente, sono iscritti nel casellario giudiziale, fintanto che
l’iscrizione non sia cancellata.
3
Il permesso d’acquisto di armi è rilasciato dall’autorità competente del Cantone di domicilio o, per gli Svizzeri domiciliati all’estero, dall’autorità competente del Cantone in cui l’arma
è acquistata. È valido in tutta la Svizzera.
4
Il permesso d’acquisto di armi autorizza l’acquisto di un’unica arma o di un’unica parte essenziale di arma. Il Consiglio federale prevede eccezioni, segnatamente per l’acquisto di
più armi o parti essenziali di armi presso la stessa persona e in caso di sostituzione di parti essenziali di un’arma acquistata legalmente.
5
Il permesso d’acquisto di armi è valido sei mesi. L’autorità competente può prorogarne la validità di tre mesi al massimo.
2
Art. 9 Acquisto tra privati
1
Chiunque intende acquistare un’arma o una parte essenziale di arma da un privato non necessita del permesso d’acquisto di armi.
Un’arma o parte essenziale di arma può essere alienata soltanto ove l’alienante sia in grado di ritenere, secondo le circostanze, che non sussiste alcun motivo d’impedimento
giusta l’articolo 8 capoverso 2 per quanto concerne l’acquisto. L’alienante deve controllare identità ed età dell’acquirente sulla base di un documento ufficiale di legittimazione.
2
Art. 11 Contratto scritto
1
Per ogni alienazione di un’arma di cui agli articoli 9 e 10 dev’essere stipulato un contratto scritto. Ogni parte deve conservare il contratto per almeno dieci anni.
Il contratto deve contenere le indicazioni seguenti:
a. cognome, nome, data di nascita, indirizzo e firma della persona che aliena l’arma;
b. cognome, nome, data di nascita, indirizzo e firma della persona che acquista l’arma;
c. tipo, fabbricante, designazione, numero dell’arma, nonché data e luogo dell’alienazione.
2
Art. 12 Condizioni
1
I cittadini stranieri senza permesso di domicilio necessitano per ogni acquisto di un’arma o di una parte essenziale di arma di un permesso d’acquisto di armi ai sensi dell’articolo 8.
Essi ottengono il permesso d’acquisto di armi presso l’autorità competente del Cantone in cui acquistano l’arma o la parte essenziale di arma.
Devono presentare all’autorità un’attestazione ufficiale del Paese di domicilio o di cui possiedono la cittadinanza che li autorizza ad acquistare un’arma o una parte essenziale di
arma.
4
Se l’autenticità dell’attestazione è dubbia o se quest’ultima non può essere prodotta, i Cantoni trasmettono i documenti all’autorità federale competente (Ufficio centrale).
Quest’ultima verifica l’attestazione o, se necessario, la rilascia.
2
3
Estratto dell'ordinanza sulle armi (In vigore dal 1.1.1999, stato 1.5.2001)
Art. 5 Parti essenziali di armi
(art. 4 cpv. 3 LArm)
Sono considerate parti essenziali di armi:
a. nelle pistole:
1. l’impugnatura,
2. la culatta,
3. la canna;
b. nelle rivoltelle:
1. il telaio,
2. la canna;
c. nelle armi da fuoco portatili:
1. il castello di culatta,
2. la culatta,
3. la canna.
Art. 9 Divieto per i cittadini di determinati Stati
(art. 7 cpv. 1 LArm)
1
L’acquisto di armi, parti essenziali di armi, accessori di armi, munizioni ed elementi di munizioni nonché il porto di armi sono vietati ai cittadini dei seguenti Stati:
a. Repubblica Federale di Jugoslavia;
b. Croazia;
c. Bosnia-Erzegovina;
d. Macedonia;
e. Turchia;
f. Sri Lanka;
g. Algeria;
h. Albania.
2
L’Ufficio centrale Armi può eccezionalmente rilasciare un’autorizzazione d’acquisto e di porto, in particolare a persone che partecipano a manifestazioni di caccia o sportive oppure
che svolgono compiti di protezione di persone o oggetti. L’autorizzazione va limitata nel tempo e può essere vincolata a oneri. È fatto salvo l’articolo 30.
3
Le persone che chiedono un’autorizzazione eccezionale ai sensi del capoverso 2 devono compilare l’apposito modulo e inviarlo all’Ufficio centrale Armi con i seguenti allegati:
a. estratto del casellario giudiziale centrale, rilasciato da tre mesi al massimo;
b. copia di un documento ufficiale di legittimazione;
c. motivazione scritta della domanda.
4
L’Ufficio centrale Armi può chiedere alle autorità cantonali ulteriori informazioni.
Art. 13 Obbligo di diligenza
(art. 9, 10 e 15 LArm)
1
Se per l’acquisto di un’arma o di una parte essenziale di arma non è necessario un permesso d’acquisto di armi oppure se sono alienate munizioni o elementi di munizioni,
l’alienante deve badare che, per l’alienazione, non esista alcun motivo d’impedimento g iusta l’articolo 8 capoverso 2 della legge.
2
Se non vi sono indizi contrari, l’alienante è autorizzato a presupporre l’assenza di un m otivo d’impedimento quando l’acquirente:
a. è un membro della comunione domestica o un congiunto ai sensi dell’articolo 110 numeri 2 e 3 del Codice penale2; oppure
b. presenta un permesso d’acquisto per un’arma che gli è stato rilasciato da meno di due anni.
3
Se, considerate le circostanze, dubita che le condizioni per l’alienazione dell’arma siano adempite, l’alienante deve esigere un estratto del casellario giudiziale centrale
dall’acquirente o chiedere, con il consenso di questi, le necessarie informazioni presso le autorità o persone competenti.
4
L’estratto del casellario giudiziale centrale deve essere conservato insieme al contratto scritto.
- 2–
ultimo adattamento del documento:27.6.2001
Fly UP