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La cessione del quinto dello stipendio
Incontro informativo “I SEMINARI DEL LAVORO” LA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO Milano, 18 novembre 2010 “I SEMINARI DEL LAVORO” LA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO Relatori: Valeria Innocenti – Area Lavoro e Previdenza Claudia Lesioli - Area Lavoro e Previdenza Milano, 18 novembre 2010 La cessione dello stipendio Atto di autonomia privata con il quale il lavoratore (cedente) trasferisce il proprio credito alla retribuzione ad altro soggetto banca, finanziaria (cessionario) verso il quale il datore di lavoro (debitore ceduto) è tenuto ad eseguire la prestazione Lo schema della cessione LAVORATORE – CREDITORE CEDENTE DATORE DI LAVORO – TERZO – DEBITORE CEDUTO SOCIETA’ FINANZIARIA – CESSIONARIO La cessione del quinto è una cessione di credito Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia natura personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge (art.1260-1267 c.c) Elementi qualificanti la cessione del credito Automaticità della cessione, non è necessario il consenso del debitore ceduto La cessione è efficace dal momento della notifica al debitore ceduto Il credito non deve avere carattere strettamente personale Il trasferimento non deve essere vietato dalla legge La specificità della normativa sulla cessione della retribuzione per i dipendenti privati: evoluzione normativa Fino al 1 gennaio 2005 (entrata in vigore della Legge n. 311/2004, Finanziaria 2005): nessuna regolamentazione specifica, si applica il codice civile La Legge Finanziaria 2005 estende al settore privato alcune disposizioni del D.p.r. n. 180/1950 relativo ai dipendenti pubblici. Viene fissato il limite quantitativo del quinto La Legge n. 80/2005 (decreto competitività) introduce alcune modifiche, ad esempio in tema di cedibilità del tfr La Legge Finanziaria 2006 apporta ulteriori modifiche, in tema di notifica, tfr, successione di cessioni… Per definire il regime applicabile è MOLTO IMPORTANTE verificare QUANDO è stata effettuata la cessione Il legislatore ha… adeguato un testo concepito per il comparto pubblico (il D.p.r. n. 180/50) al settore privato reso le norme al passo con i tempi (es. estensione ai parasubordinati) favorito indirettamente il credito al consumo Le norme che si applicano alla cessione del quinto Codice Civile art. 1260 D.P.R. del 5 gennaio del 1950, n. 180 Legge 30 dicembre 2004, n. 311, comma 137, art. 1 - Legge Finanziaria 2005 D.L. 14 marzo 2005, art. 13 bis - Decreto Competitività (convertito dalla Legge 14 maggio 2005, n. 80) Legge 23 dicembre 2005, n. 266, comma 346, art. 1 - Legge Finanziaria 2006 Il fenomeno “cessione” nella gestione del personale Aumento del numero delle cessioni Incertezza normativa causata dal testo legislativo Aggressività delle società finanziarie Incertezza dovuta ad un possibile aumento del contenzioso e scarsità di pronunce giurisprudenziali Aumento degli oneri economici sostenuti dalle aziende per gestire le numerose cessioni Principio generale (art.1 D.P.R 180/1950) Il principio generale è quello dell’incedibilità della retribuzione L’eccezione è costituita dalla disciplina della cessione del quinto Che cosa può cedere il lavoratore? La Retribuzione Il Compenso (se è parasubordinato) La Pensione Il trattamento di fine rapporto Le indennità corrisposte a fine rapporto La retribuzione: limiti quantitativi Per le cessioni poste in essere fino al 31 dicembre 2004: Per le cessioni poste in essere dal 1 gennaio 2005: non esiste il limite quantitativo del quinto (è possibile avere ancora in atto cessioni di questo tipo) limite quantitativo del quinto La quota di retribuzione va: Calcolata al netto delle ritenute fiscali e previdenziali Versata entro il mese successivo a quello cui le quote si riferiscono Pagata sul conto corrente del creditore, salvo diverse previsioni di CCNL o usi aziendali Il compenso dei parasubordinati Cedibilità dei compensi dei co.co.co, agenti, rappresentanti di commercio Compenso con carattere certo e continuativo Durata del rapporto non inferiore ai 12 mesi Durata della cessione non superiore a quella del contratto La Pensione cedibilità nei limiti del quinto durata max 10 anni nel caso in cui il rapporto di lavoro si risolva per pensionamento e prima dell'estinzione della cessione, l'efficacia di essa si estende al diritto alla pensione Trattamento di fine rapporto/1 Regime di cedibilità del TFR Fino al 31 dicembre 2004: totale cedibilità per i dipendenti privati (Cass. n. 4930/2003) e totale incedibilità per i pubblici (Cass. n. 1428/1999) Dal 1 gennaio 2005 (Finanziaria 2005) in vigore il D.p.r. n. 180 per le aziende private: è discussa l’incedibilità totale del tfr anche per i privati Dal 15 maggio 2005 (decreto competitività) fino al 31 dicembre 2005: 1/5 di tfr per lavoratori indeterminato, intero tfr per lavoratori a termine a tempo Dal 1 gennaio 2006 totale cedibilità (Finanziaria 2006) Prassi delle finanziarie: clausole che vincolano tutto il tfr Trattamento di fine rapporto/2 Orientamento Confindustria: illegittimità delle clausole dei contratti che vincolano tutto il TFR se notificati prima di gennaio 2006: verificare con attenzione il momento in cui è stato notificato l’atto di cessione, al fine ricostruire la normativa applicabile al caso concreto Comportamento gennaio 2006 delle aziende: per atti notificati dopo il primo verificare l’ammontare del residuo debito del lavoratore versare il TFR alla finanziaria per la parte necessaria a coprire il debito e l’eventuale parte residua di tfr al lavoratore verificare sempre la sussistenza di altri limiti alla cedibilità del TFR anticipazioni del TFR: prima di concederle verificare che l’intero TFR non sia stato ceduto: se è stato ceduto verificare se sia capiente Trattamento di fine rapporto/3 Limiti legali alla cedibilità: decesso lavoratore Art. 2122 c.c.: indennità di morte (TFR + ind. sost. del preavviso) spetta ai soggetti legittimati iure proprio (coniuge, figli, parenti convivente di 2°e affini di 3°gr.) Limiti legali di cedibilità: scioglimento del matrimonio Art. 12 bis, L. n. 898/1970: coniuge divorziato con diritto ad alimenti - ha diritto al 40% del TFR se non è passato a nuove nozze Prima di versare il TFR alla finanziaria verificare se ci siano aventi diritto (cfr. sentenza di divorzio eventualmente notificata al dat. lav.) Tfr e fondi di previdenza complementare Il TFR può trovarsi c/o l’azienda - INPS c/o l’azienda – INPS - Fondo di Previdenza c/o Il Fondo di previdenza Tfr e fondi di previdenza complementare Orientamento ministeriale: la scelta di aderire al Fondo non pregiudica il credito la società finanziaria deve rivalersi prioritariamente sul TFR accantonato in azienda rispetto a quello accumulato c/o il Fondo pensione Indennità corrisposte a fine rapporto Clausole che prevedono il versamento di tutte le somme corrisposte a fine rapporto, alla cessazione del rapporto illegittime se stipulate dopo il primo gennaio 2005, perché: - principio generale di incedibilità assoluta art. 1, D.p.r. n. 180: “stipendi gratifiche sussidi, pensioni, compensi di qualunque specie corrisposti a qualunque persona (impiegati, dirigenti, quadri) in conseguenza ed effetto dell’opera prestata” - eccezioni tassative: cedibilità solo per retribuzione, TRF, pensioni, compensi dei parasubordinati Comportamento del datore di lavoro - somme di natura retributiva cedibili nel limite del quinto (es. ind sostitutiva del preavviso, ratei di 13 e 14) - somme di natura indennitaria/risarcitoria incedibili (es. indennità sost. delle ferie) Quali lavoratori possono cedere la “retribuzione” ? Lavoratori subordinati a tempo indeterminato Lavoratori subordinati a termine Parasubordinati Pensionati A condizione che la durata della cessione non superi la scadenza del contratto di lavoro Il lavoratore può cedere la retribuzione se: è in servizio ha uno stipendio fisso e continuativo ha meno di 65 anni se al lavoratore mancano meno di meno di 10 anni per il collocamento a riposo non può contrarre un prestito maggiore alla cessione di tante quote mensili quanti sono i mesi necessari per il collocamento a riposo Gli istituti autorizzati a concedere prestiti: istituto nazionale delle assicurazioni; società di assicurazioni legalmente esercenti; istituti e società esercenti il credito, escluse quelle in nome collettivo e in accomandita semplice; casse di risparmio e i monti di credito su pegno Importante: La cessione della retribuzione non può essere utilizzata per qualsiasi pagamento da effettuarsi a un terzo ma solo per estinguere prestiti contratti con istituti finanziari espressamente autorizzati dalla legge. L’efficacia della cessione La cessione acquista efficacia dalla sua notifica al debitore ceduto (l’azienda). L’accettazione del debitore non è necessaria a perfezionare la cessione. La notifica può avvenire in qualsiasi forma avente data certa La durata della cessione non può essere superiore: a 10 anni al tempo per il conseguimento del 65 esimo anno di età Importante: la cessione si estende di diritto sulla pensione se non viene estinta prima della cessazione dal servizio La determinazione e il versamento della trattenuta Determinazione trattenuta: max 1/5 della retribuzione al netto di trattenute previdenziali e fiscali Termine: il versamento della trattenuta deve avvenire entro il mese successivo a quello cui la quota si riferisce Luogo del pagamento: domicilio del creditore versamento sul conto corrente indicato dall’istituto di credito I Costi di gestione della cessione E’ possibile addebitare al dipendente le spese inerenti al finanziamento. E’ opportuno disciplinare la gestione delle spese con un regolamento aziendale adeguatamente diffuso fra i dipendenti. La modalità di gestione scelta va comunicata: al lavoratore all’Istituto di credito acquisire dal dipendente la conferma dell’avvenuto finanziamento prima di procedere al versamento La riduzione della retribuzione: conseguenze Nel caso intervengano eventi modificativi del rapporto di lavoro che riducano o sospendano la retribuzione, l’azienda potrebbe dover ricalcolare la quota oggetto di cessione secondo i seguenti principi: riduzione della retribuzione in misura inferiore o pari a 1/3 Trattenuta nella misura inizialmente stabilita riduzione della retribuzione superiore al Trattenuta ricalcolata su terzo 1/5 dello stipendio netto ridotto Importante: informare la società finanziaria per calcolare la riduzione della quota Notifica di più cessioni sullo stesso credito Se all’azienda vengono notificati più atti di cessione relativi alla stessa retribuzione prevale la cessione che cronologicamente per prima è stata notificata al datore di lavoro o quella che - sebbene successiva rispetto alle altre - sia stata per prima accettata dallo stesso con atto di data certa (art. 1265 c.c.) Importante: il lavoratore non può avere simultaneamente in corso più di una cessione Il rinnovo della cessione Si ha un rinnovo di cessione quando un soggetto già titolare di una cessione stipula una nuova cessione successiva alla prima Poiché è vietata la coesistenza simultanea di due cessioni diverse, la seconda cessione per essere valida: deve comunque estinguere la prima può essere stipulata solo decorso il periodo (c.d. limiti temporali) che la legge prevede fra una cessione e l’altra Il rinnovo: limiti temporali Una cessione può essere validamente rinnovata se sono decorsi i seguenti periodi di tempo tra la prima cessione e il rinnovo: trascorsi almeno 2 anni dall’inizio della prima cessione stipulata per 5 anni trascorsi almeno 4 anni dall’inizio della prima cessione stipulata per 10 anni Il D.M. Economia e Finanze n. 313/2006 ha precisato il criterio di calcolo dei limiti temporali nel caso di rinnovo di cessione: è consentito trascorsi i due quinti della durata della prima cessione Es. 1 cessione di 35 mesi, la 2° cessione è ammissibile dopo 14 mesi dalla prima (2/5 di 35=14) Il rinnovo: limiti temporali ed eccezioni Eccezioni ai limiti temporali: è possibile contrarre una cessione decennale (se fatta per la prima volta) anche prima che siano trascorsi 2 anni dalla stipula di una cessione quinquennale L’estinzione anticipata della cessione È la facoltà di estinguere la cessione mediante versamento anticipato del debito residuo non ci sono più limiti temporali per procedere all’estinzione in caso di stipula di una nuova cessione dovrà passare almeno un anno Pignoramento e sequestro Pignoramento: fase dell'esecuzione forzata del credito che un terzo creditore ha nei confronti del debitore e che ha per oggetto i crediti che il lavoratore vanta nei confronti del datore di lavoro (art. 492 c.p.c) Sequestro: mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale. Vincolo di indisponibilità materiale e giuridica autorizzato dal giudice sui beni del debitore e su istanza del creditore che ha fondato motivo di perdere la garanzia del proprio credito (art. 671 c.p.c) L'atto di pignoramento L'atto di pignoramento deve contenere tassativamente una serie di elementi Quelli che interessano il datore di lavoro sono: l'intimazione di non disporre senza ordine del giudice delle somme dovute al debitore (il datore di lavoro diventa “custode”) la citazione del datore di lavoro a comparire davanti al giudice per rilasciare la c.d “dichiarazione di quantità” Obblighi del datore di lavoro Dopo la notifica dell'atto di pignoramento il datore di lavoro: non può compiere atti che compromettano la tutela del creditore pignorante nei limiti previsti dalla legge fino al provvedimento di assegnazione del credito deve provvisoriamente trattenere e accantonare un importo pari alla garanzia che la legge riconosce al creditore (1/5 o 1/3 per i crediti alimentari) Dichiarazione del terzo (art. 547 c.p.c) L'azienda cui è stato notificato il pignoramento deve presentarsi davanti al giudice per dichiarare: l’entità somme dovute al lavoratore i sequestri e pignoramenti in corso le cessioni in atto Presentarsi preferibilmente con una nota scritta Pignoramento e sequestro: limiti quantitativi 1/3 della retribuzione al netto di ritenute per i soli crediti alimentari 1/5 della retribuzione al netto di ritenute per tutti i debiti verso lo Stato e verso gli altri enti ed aziende da cui il debitore dipende, derivanti dal rapporto di impiego 1/5 della retribuzione al netto di ritenute per tributi allo Stato, alle province e comuni 1/5 della retribuzione per ogni specie di credito (Cort.Cost n.89/1987 e n.878/1988) Stesse regole per TFR Pignoramento e sequestro: concorso Limiti quantitativi: 1/5 per simultaneo concorso di pignoramenti e sequestri per crediti di qualunque natura diversi da quelli per cause alimentari 1/2 solo per il simultaneo concorso di crediti alimentari con crediti di altra natura Concorso cessione/pignoramento/sequestro cessione successiva al pignoramento o sequestro La cessione = 2/5 della R netta – la quota pignorata: Esempio retribuzione al netto delle trattenute è pari a 100, pignoramento nel limite del quinto (20), la quota di retribuzione cedibile è pari alla differenza tra i 2/5 di 100 (40) e la quota pignorata (20), ossia sarà pari a 20 cessione anteriore al pignoramento o sequestro Pignoramento = ½ della retribuz netta – quota ceduta Esempio: R netta è pari a 100, cessione nei limiti del quinto (20), il pignoramento successivo non potrà superare la differenza tra 50 e 20 ossia ( non oltre) 30 (fermi i limiti di cui all’art. 2 D.p.r. n. 180: si potrà arrivare fino a 30 solo nel caso di crediti alimentari (cfr. art. 2, c. 1) ovvero nel caso di concorso tra crediti alimentari e crediti di altra natura (cfr. art. 2, c. 2) Delegazione: indicazioni operative Disciplina applicabile ai privati: cod.civ. 1268 -1271 Nozione: atto trilaterale che si perfeziona con l’accettazione del terzo delegato e non con la semplice notifica dell’atto, come per la cessione Efficacia: il terzo delegato/datore di lavoro non è obbligato ad accettare l’incarico/sottoscrivere il contratto Non accettare le delegazioni di pagamento notificate perché: dubbi sulla applicabilità D.p.r. n. 180 (limiti/requisiti): rischi contenzioso la gestione amministrativa comporta un aggravio di oneri pecuniari e organizzativi per le aziende che si aggiungono a quelli già gravosi dovuti alle cessioni della retribuzione Responsabilità del datore di lavoro In base alla normativa del codice civile il terzo debitore non deve verificare la sussistenza dei presupposti di validità della cessione (Cass. n. 2055/1972). Al contrario il debitore ceduto è obbligato a dare esecuzione alla cessione, senza poter opporre al cessionario le eccezioni sulla validità della cessione (salvo eccezioni che derivano dal rapporto di lavoro con il cedente), perché è rimasto estraneo e tale rapporto non incide in alcun modo sull’obbligo di adempiere (Cass. n. 1257/1988) Operativamente: alla notifica della cessione l’azienda deve verificare la validità dell’atto di notifica (requisiti oggettivi e soggettivi) Non è necessaria l’accettazione del datore di lavoro “ceduto” Non sottoscrivere atti non richiesti dalla legge Operativamente: alla notifica della cessione Il datore di lavoro è soltanto tenuto a ricevere la notifica e non anche a sottoscrivere atti Poichè non esiste un obbligo di legge e’ sconsigliato firmare: il Certificato di stipendio: E’ sufficiente per il dipendente presentare all’istituto di credito la busta paga. E’ consigliabile rispondere all’Istituto di credito con una comunicazione informale, indicando solo le informazioni autorizzate dal dipendente ex D.lgs. n. 196/2003 (anzianità di servizio, R, numero mensilità, trattenute su R, tfr, adesione ai Fondi) l’Atto di benestare: E’ preferibile una comunicazione informale all’istituto di credito, prendendo atto della notifica, dove si dichiara che a decorrere del mese di riferimento la società eseguirà la trattenuta (nei limiti e alle condizioni di legge) Operativamente: notifica di più cessioni in caso di pluralità di cessioni diverse sullo stesso credito, prevale la cessione notificata o accettata per prima (art. 1265 c.c.) L’azienda comunicherà all’istituto di credito che non potrà dar corso alla seconda cessione sino all’estinzione di quella in corso Nel caso di rinnovo di cessione è opportuno che l’azienda verifichi il rispetto dei presupposti di legge : capienza nel quinto, limiti temporali, avvenuta estinzione della prima cessione E’ opportuno che l’azienda comunichi la precedente cessione al secondo Istituto di Credito, chiedendo al dipendente la prova dell’avvenuta estinzione della prima cessione. Ove non venisse fornita tale prova dal lavoratore, è consigliabile per l’azienda non dar corso alla nuova cessione, valutando caso per caso, in relazione al rischio di possibili contenziosi Operativamente: notifica di atti diversi dalla cessioni L’azienda non è obbligata ad effettuare il versamento di quote di retribuzione qualora gli vengano notificati contratti di finanziamento diversi da quelli garantiti dalla cessione se si tratta di negozi che richiedono il consenso del datore di lavoro (es delegazioni, mandato irrevocabile del lavoratore ex art. 1720,c.c.) Operativamente: la trattenuta Calcolo trattenuta nei limiti del quinto Versamento della trattenuta nel mese successivo a quello cui la quota si riferisce Scelta della politica di addebito dei costi di gestione amministrativa delle pratiche da comunicare a dipendenti e finanziaria Monitoraggio di eventi sopravvenuti che possono incidere sulla retribuzione per un eventuale ricalcolo e conseguenti comunicazioni: in caso di riduzione/sospensione della retribuzione superiore al terzo è opportuno che l’azienda dia comunicazione alla istituto di credito Operativamente: cessione e risoluzione del rapporto E’ opportuno che l’azienda comunichi all’istituto di credito la cessazione del rapporto di lavoro e si faccia indicare dalla finanziaria il debito residuo al fine di verificare le eventuali competenze da liquidare alla finanziaria. le somme spettanti a titolo retributivo al lavoratore liquidabili nei limiti previsti dalla legge Il TFR, nei limiti di quanto ceduto e cedibile per legge Verificare eventuali ulteriori obbligazioni assunte con la sottoscrizione di atti inoltrati dalla finanziaria Tfr e previdenza complementare: è opportuno che l’azienda informi l’Istituto di credito dell’eventuale scelta del lavoratore di aderire al Fondo di previdenza complementare Operativamente: cessione e pensionamento E’ consigliabile che l’azienda dia comunicazione all’Istituto di credito contenente la precisazione che il lavoratore percepirà il trattamento pensionistico dall’Istituto di previdenza E’ opportuno che l’azienda informi anche l’Istituto previdenziale che sulla retribuzione è in corso una cessione, comunicando tutti dati necessari affinché l’Istituto possa disporre, fin dall’inizio, la trattenuta delle ulteriori quote sulla pensione