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4. la cessione del quinto e la delegazione di

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4. la cessione del quinto e la delegazione di
4. LA CESSIONE DEL QUINTO E LA DELEGAZIONE
DI PAGAMENTO
1
GLOSSARIO
10
APPROFONDIMENTI
14
NORMATIVA
15
4. LA CESSIONE DEL QUINTO E LA DELEGAZIONE DI PAGAMENTO
Al termine del capitolo sarai in grado di descrivere i prestiti garantiti da cessione del quinto
dello stipendio/della pensione e la delegazione di pagamento.
4.1 Caratteristiche generali
Negli ultimi anni si sono molto diffusi sul mercato prodotti di finanziamento caratterizzati da
particolari modalità di rimborso.
Si tratta dei finanziamenti erogati contro cessione di quote dello stipendio o della
pensione del soggetto finanziato.
Questi prodotti prevedono infatti che, al momento della conclusione del contratto, il soggetto
finanziato ceda il proprio credito retributivo o pensionistico, ossia ceda il credito futuro che
egli vanterà nei confronti:
•
•
del datore di lavoro per l’attività lavorativa da svolgersi o
dell’istituto di previdenza per trattamenti pensionistici futuri.
L’operazione, pur non prevedendo garanzie in senso tecnico, è comunque caratterizzata da
forme di tutela a favore del finanziatore: la cessione del credito dà infatti all’intermediario
erogante una ragionevole sicurezza di ottenere la restituzione del prestito, visto che le rate di
rimborso sono versate direttamente dal datore di lavoro/istituto previdenziale, previa
trattenuta dallo stipendio o dalla pensione.
I finanziamenti erogati con cessione del quinto sono una forma di credito non finalizzato,
poiché il soggetto finanziato non utilizza le somme ricevute per acquistare specifici beni o servizi
indicati all’intermediario finanziario.
1
Questi prodotti sono indirizzati solitamente a soggetti che, pur disponendo di un posto di lavoro
(anche parasubordinato o a temine), non presentano buoni indici di merito creditizio. La
complessità e l’onerosità dell’istruttoria necessaria per l’erogazione di prestiti contro cessione
del quinto rispetto agli altri prestiti personali, rendono infatti questo prodotto di norma più
costoso per il soggetto finanziato; per questo non è richiesto da clienti che potrebbero
ottenere un prestito personale a costi, generalmente, più contenuti.
La complessità degli adempimenti richiesti per l’erogazione del prestito e l’elevata
“burocratizzazione” dell’istruttoria hanno fatto sì che gli intermediari del credito acquisissero
un ruolo importante nella distribuzione del prodotto: banche e intermediari finanziari
affidano infatti spesso ad agenti e mediatori l’attività di raccolta di tutta la
documentazione necessaria per istruire la pratica e i contatti con il cliente finanziato e il
suo datore di lavoro.
2
4.2 La cessione del quinto dello stipendio
La cessione del quinto dello stipendio è una forma di finanziamento senza vincolo di
destinazione che consiste nell’erogazione di una somma di denaro a favore di un lavoratore
subordinato, con impegno di quest’ultimo a restituire l’importo percepito mediante il versamento
di rate costanti che sono direttamente trattenute dal datore di lavoro e corrisposte al
finanziatore fino alla definitiva estinzione del debito.
I prestiti garantiti da cessione del quinto dello stipendio sono regolamentati in maniera molto
dettagliata dal DPR n. 180 del 1950 (“Testo Unico delle leggi concernenti il sequestro, il
pignoramento e la cessione di stipendi e salari dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”) e
dal Regolamento attuativo (DPR n. 895 del 1950). Si tratta di una normativa in attesa di
riorganizzazione e ammodernamento ormai da molti anni.
I due DPR citati disciplinavano originariamente i soli prestiti con cessione del quinto dello
stipendio da parte dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
Negli anni ’90 e nei primi anni 2000 molti operatori hanno erogato prestiti anche a lavoratori del
settore privato, pur in mancanza di un’espressa previsione legislativa che ammettesse
l’applicazione analogica della normativa a tale settore.
Negli anni 2004/2005 alcuni provvedimenti normativi hanno ampliato in maniera significativa
l’ambito di applicazione della disciplina in materia di cessione del quinto, “sanando” la prassi
precedente che riguardava i lavoratori privati.
Con la Finanziaria 2005 (Legge n. 311/2004) è infatti stata estesa la disciplina sulla cessione
del quinto anche ai dipendenti delle aziende private, specificando che l’operazione
poteva essere effettuata sia a favore dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato
sia a favore dei lavoratori a termine.
3
Con tale intervento normativo è stata risolta l’incertezza rispetto alla legittimità dell’uso di questa
forma di finanziamento anche per i lavoratori del settore privato, purché assunti con contratto di
lavoro subordinato.
A distanza di pochi mesi il Legislatore ha ulteriormente ampliato l’ambito di applicazione
della disciplina sulla cessione del quinto: con la Legge n. 80/2005 (c.d. Decreto competitività) la
normativa è stata estesa anche ai lavoratori parasubordinati.
Quindi oggi qualsiasi lavoratore subordinato o non subordinato che operi in maniera
continuativa a favore di un’impresa può cedere a un intermediario finanziario una quota
pari a un quinto del suo compenso, valutato al netto delle ritenute fiscali, purché questo
abbia carattere certo e continuativo e a condizione che il rapporto non abbia durata
inferiore a 12 mesi.
Il contratto di finanziamento ricalca il modello contrattuale del mutuo ma prevede alcuni elementi
aggiuntivi e vincoli legislativi per quanto riguarda il contenuto. I lavoratori dipendenti e
parasubordinati possono contrarre prestiti da estinguersi con cessione di quote dello stipendio
fino al quinto del loro ammontare, valutato al netto di ritenute, e per periodi non superiori a 10
anni.
Inoltre, per i rapporti di lavoro a tempo determinato, il limite decennale si abbrevia fino a
coincidere – nella misura massima – con la durata residua del rapporto di lavoro. I prestiti
garantiti da cessione del quinto dello stipendio possono essere erogati esclusivamente da:
•
•
•
•
banche
intermediari finanziari iscritti nell’elenco previsto dall’art. 106 del TUB
compagnie di assicurazione
Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica (INPDAP).
La cessione del quinto è generalmente erogata da intermediari specializzati in questo tipo di
prodotto, talvolta di emanazione bancaria.
Il modello distributivo della cessione del quinto è caratterizzato in molti casi dall’importante
ruolo delle reti di mediatori o agenti. L’elevato numero di adempimenti
burocratico/amministrativi richiesti per questo tipo di prodotti rispetto al prestito personale
semplice e la necessità di curare “sul campo” i contatti con le amministrazioni datrici di lavoro
hanno favorito l’affidamento della distribuzione delle cessioni del quinto a reti indirette.
4
Tutte le attività riguardanti la raccolta della documentazione (ultime buste paga, dichiarazioni
dei redditi, ecc.) e l’iniziale istruttoria della pratica sono infatti spesso compiute da agenti
in attività finanziaria o mediatori creditizi: resta in ogni caso accentrato in capo
all’intermediario finanziario l’esame del merito di credito del soggetto che richiede il
finanziamento e dei presupposti per la deliberazione del prestito. La pratica di erogazione
del finanziamento prevede, di norma, i seguenti passaggi.
1. La richiesta di
finanziamento
La richiesta di finanziamento viene presentata in 4 copie all’intermediario
finanziario, in molti casi attraverso un mediatore o un agente in attività
finanziaria. La richiesta deve essere accompagnata da una dichiarazione
che attesti l’ammontare mensile dello stipendio: tali dichiarazioni
(denominate “certificato di stipendio”) indicano di norma anche l’entità della
quota cedibile di stipendio e l’ammontare del TFR accantonato. Il
lavoratore deve inoltre presentare un certificato di sana costituzione fisica.
2. L’emissione
della copertura
assicurativa
L’intermediario finanziario, se ritiene il lavoratore meritevole del
finanziamento richiesto, sottopone la pratica a una compagnia assicurativa
affinché presti la necessaria copertura.
3. La
conclusione del
contratto
Se tutti i passaggi precedenti hanno esito positivo, si conclude il contratto
di finanziamento, che deve rispettare tutte le norme vigenti in materia di
trasparenza contrattuale nel credito ai consumatori.
4. La notifica del
contratto
Il contratto viene notificato dall’intermediario finanziario al datore di lavoro.
La notifica può essere effettuata con qualsiasi mezzo purché recante data
certa: di norma la notifica viene effettuata a mezzo di un ufficiale
giudiziario.
5. L’emissione
dell’atto di
benestare
Sebbene il codice civile e il DPR n. 180/1950 prevedano che la cessione
del credito retributivo sia efficace fin dal momento della notifica, gli
intermediari finanziari di solito acquisiscono, per maggiore cautela, una
dichiarazione con la quale il datore di lavoro accetta la cessione del
credito nei suoi confronti (c.d. “atto di benestare”). Dopo la notifica della
cessione il datore di lavoro “ceduto” è tenuto a:



effettuare le trattenute sullo stipendio nella misura prevista dal
contratto e versare gli importi trattenuti direttamente all’intermediario
finanziario con cadenza mensile
dare immediata notizia all’intermediario finanziario di qualsiasi fatto
che possa determinare riduzione, sospensione o arresto definitivo del
pagamento
nel caso in cui il rapporto di lavoro cessi per qualsiasi motivo,
trattenere il TFR e le ulteriori spettanze di fine servizio, al fine di
corrisponderle al creditore.
5
6. L’erogazione
del
finanziamento
Al momento dell’erogazione l’intermediario finanziario trattiene dall’importo
finanziato il premio da corrispondere all’assicurazione, le spese da
addebitare al cliente in via anticipata (spese di istruttoria, di notifica) e la
commissione per l’intermediazione da corrispondere all’agente in
attività finanziaria o al mediatore che ha intermediato il prodotto.
A causa dell’elevata incidenza delle spese inerenti il premio assicurativo e la
provvigione dovuta all’intermediario del credito, l’importo effettivamente
erogato al lavoratore è di norma significativamente inferiore all’importo
complessivamente finanziato (c.d “montante lordo”).
Il prestito contro cessione del quinto è obbligatoriamente assistito da una copertura
assicurativa contro i rischi di:
•
•
•
decesso del soggetto finanziato
cessazione del servizio per qualsiasi causa (per es. sopravvenuta invalidità,
dimissioni, licenziamento, fallimento del datore di lavoro)
riduzione di stipendio o salario per effetto della quale non sia più consentita la ritenuta
nell’intera quota ceduta.
Il beneficiario della garanzia assicurativa è
l’ente erogatore, che incassa l’importo residuo
del credito nel caso in cui si verifichi uno degli
eventi citati. Per le somme corrisposte
all’intermediario finanziario la compagnia
assicurativa ha poi il diritto di rivalersi nei
confronti del lavoratore/debitore.
Il diritto di rivalsa non opera però nei casi di
decesso del lavoratore: questo evento estingue
infatti ogni obbligo del mutuatario e dei suoi eredi
nei confronti dell’assicuratore.
La disciplina legislativa originariamente riservava l’emissione delle coperture assicurative
esclusivamente all’INPDAP: il monopolio dell’ente previdenziale pubblico è stato soppresso con
la Legge Finanziaria 2004 (Legge n. 311/2004), che ha liberalizzato il mercato e aperto alla
concorrenza fra compagnie di assicurazione private.
Attualmente nel settore delle coperture assicurative del rischio di credito (Credit Protection
Insurance - CPI) operano in via pressoché esclusiva compagnie specializzate.
I prestiti garantiti da cessione del quinto possono essere estinti – come tutte le altre forme di
finanziamento – anche in via anticipata. Nel recente passato si è assistito a un eccessivo ricorso
ad operazioni di estinzione anticipata con contestuale rinnovo della cessione. Con questa
operazione i soggetti finanziati utilizzano:
•
•
una parte del nuovo prestito ottenuto dall’intermediario finanziario per estinguere
(anticipatamente) il debito precedente
e la parte restante delle somme erogate per il proprio fabbisogno finanziario.
6
Il rinnovo della cessione non è ammesso prima che siano trascorsi almeno i due quinti
del periodo di ammortamento (art. 39 DPR n. 180/1950): la scarsa attenzione dimostrata da
alcuni operatori rispetto a tale principio ha imposto all’Autorità di Vigilanza di controllare con
particolare rigore l’attività delle reti distributive e degli intermediari specializzati nella
cessione del quinto, censurando il fenomeno dei c.d. “rinnovi ante-termine”.
Attraverso il frequente ricorso a operazioni di sostituzione/rinnovo del finanziamento contro
cessione del quinto i soggetti finanziati si trovavano infatti a dover sopportare ingenti costi di
intermediazione e di copertura assicurativa che non era possibile “ammortizzare” per tutta la
durata del finanziamento proprio in ragione della sua estinzione anticipata.
4.3 La cessione del quinto della pensione
Con il “Decreto competitività” del 2005 la
possibilità di erogare finanziamenti contro
cessione del quinto è stata estesa, oltre che ai
lavoratori parasubordinati, anche ai pensionati.
I prestiti garantiti da cessione del quinto della
pensione possono essere concessi:
•
•
dalle banche
dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco
previsto dall’art. 106 del TUB.
La disciplina della cessione dei crediti pensionistici è contenuta nel DPR n. 180/50 e nel
Regolamento del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 313 del 27 dicembre 2006, in vigore
dal febbraio del 2007.
L’iter per l’istruzione della pratica e l’erogazione del finanziamento coincidono in gran parte con
quanto previsto per la cessione dello stipendio. Oltre alla copia del documento d’identità e al
codice fiscale sono richiesti il cedolino emesso dall’ente previdenziale e il certificato di
pensione (“modello Obis M”).
La cessione del credito previdenziale deve essere notificata all’Amministrazione terza ceduta
(INPS, INPDAP): la notifica può avvenire con qualsiasi mezzo, purché rechi data certa e con
modalità che consentano all’Amministrazione che deve operare la ritenuta, di identificare
l’intermediario che ha richiesto la notifica.
La cessione ha efficacia dalla data di notifica e le amministrazioni cedute devono iniziare a
effettuare le trattenute dal 3° mese successivo alla notifica stessa.
Per garantire ai pensionati l’applicazione di condizioni contrattuali più favorevoli rispetto a quelle
medie praticate sul mercato, gli enti previdenziali concludono convenzioni con gli intermediari
che offrono finanziamenti contro cessione del quinto della pensione.
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Spesso l’erogazione di prestiti con cessione del quinto dello stipendio è abbinata a un ulteriore
finanziamento con delegazione di pagamento.
Si tratta di una forma tecnica simile alla cessione del quinto: l’operazione consiste
nell’erogazione di un finanziamento senza vincolo di destinazione, la cui restituzione avviene
mediante il pagamento di rate costanti da parte del datore di lavoro.
Il contratto prevede infatti che il datore di lavoro si impegni a effettuare trattenute mensili pari a
un quinto degli emolumenti (netti) spettanti al lavoratore e a versare direttamente
all’intermediario finanziario gli importi trattenuti.
L’abbinamento dei due prodotti (cessione dello stipendio e delegazione di pagamento) permette
di elevare fino al 40% la quota di stipendio che viene trattenuta mensilmente dal datore di
lavoro per rimborsare il prestito ottenuto dal suo dipendente.
La delegazione di pagamento si realizza con modalità e iter pressoché coincidenti con quelli
previsti per i prestiti contro cessione dello stipendio ma in questo caso il contratto non prevede
una cessione del credito bensì una semplice delega a pagare.
I soggetti che possono erogare il finanziamento sono gli stessi per entrambe le forme di
finanziamento (banche e intermediari iscritti nell’elenco previsto dall’art. 106 TUB).
La principale differenza tra delegazione di pagamento e cessione del quinto dello stipendio è
che la delegazione di pagamento richiede il consenso del datore di lavoro. Viceversa, nella
cessione del quinto, l’efficacia della cessione del credito è un effetto automatico dell’accordo
concluso tra lavoratore/finanziato e intermediario finanziario e della successiva notifica al datore
di lavoro: in questi casi infatti la sottoscrizione dell’atto di benestare da parte dello stesso datore
di lavoro è un adempimento richiesto dagli enti finanziatori al solo fine di limitare il rischio di
contenzioso con il datore di lavoro e quindi per propria maggiore tutela.
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4.4 La delegazione di pagamento
Il prestito può essere assistito da delegazione di pagamento quando il soggetto finanziato è un
lavoratore dipendente (non un pensionato); la durata non può essere superiore a 10 anni.
Al datore di lavoro è riconosciuto di norma un indennizzo per assolvere l’incarico di effettuare le
trattenute e versare le rate all’intermediario finanziario.
Il coinvolgimento del datore di lavoro, la necessità della sua adesione all’accordo di delegazione,
la molteplicità degli adempimenti di carattere burocratico rendono la delegazione di pagamento
un prodotto tipicamente riservato alle reti distributive esterne. Ferma restando infatti
l’attribuzione al solo intermediario finanziario delle attività di verifica del merito creditizio e di
conclusione del contratto di finanziamento, agli intermediari del credito è in molti casi
rimessa la gestione dei contatti con il datore di lavoro e il lavoratore finanziato e tutta
l’attività di raccolta della documentazione riguardante il rapporto di lavoro e il reddito del
soggetto finanziato.
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GLOSSARIO
Affidabilità creditizia
Capacità di un soggetto di ottenere credito dal sistema finanziario; essa è determinata sulla
base della capacità di reddito, del livello di indebitamento in essere e della capacità dimostrata
in passato di onorare le promesse di pagamento.
Agente in attività finanziaria
Soggetto che promuove e conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto
qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari
finanziari , istituti di pagamento o istituti di moneta elettronica.
Attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma
La concessione di crediti, ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegni
di firma. Tale attività comprende, tra l'altro, ogni tipo di finanziamento connesso con operazioni
di:
a) locazione finanziaria;
b) acquisto di crediti;
c) credito al consumo, così come definito dall'articolo 121 del Testo unico, fatta eccezione per
la forma tecnica della dilazione di pagamento del prezzo svolta dai soggetti autorizzati alla
vendita di beni e servizi nel territorio della Repubblica;
d) credito ipotecario;
e) prestito su pegno;
f) rilascio di fideiussioni, l'avallo, l'apertura di credito documentaria, l'accettazione, la girata,
l'impegno a concedere credito, nonché ogni altra forma di rilascio di garanzie e di impegni
di firma. Sono esclusi le fideiussioni e gli altri impegni di firma previsti nell'ambito di contratti
di fornitura in esclusiva e rilasciati unicamente a banche e intermediari finanziari.
Carta di credito
Tessera personale e non cedibile con la quale un ente emittente autorizza il titolare, entro dei
limiti di spesa prestabiliti, a:
•
•
pagare i propri acquisti di beni e servizi presso esercizi commerciali convenzionati con
l'emittente stesso,
ottenere anticipazioni di contante (cash advance) presso sportelli automatici (ATM) o
presso gli sportelli bancari,
senza dar luogo all'addebito immediato delle somme spese o prelevate.
Carta di credito revolving
Carta di credito che permette di accedere ad una disponibilità di denaro sotto forma di linea di
credito. Il titolare di una carta di credito revolving rimborsa gli acquisti effettuati a rate e per
questo paga alla banca un tasso di interesse.
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Carta di debito
Documento che abilita il titolare, in base a un rapporto contrattuale con l'emittente, a effettuare
operazioni di prelievo presso gli ATM o di pagamento attraverso terminale (POS, Point of Sale,
o cassa continua, cash dispenser) con addebito in tempo reale su conto corrente bancario del
controvalore di ogni operazione effettuata.
Cartolarizzazione
Operazione mediante la quale un soggetto (detto “originator”) cede un suo credito pro soluto
(cioè senza garanzia dell’incasso) a una società che si obbliga a incorporare il credito stesso in
uno o più titoli da cedere a terzi sul mercato.
Cessione del credito
Contratto con il quale un soggetto (creditore cedente) trasferisce un altro soggetto
(cessionario) un diritto di credito, determinando una modificazione soggettiva del rapporto
obbligatorio dal lato del creditore lasciando immutata l’identità del debitore (debitore ceduto).
Consumatore
Persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale
o professionale eventualmente svolta.
Contratto di credito collegato
Contratto di credito finalizzato esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene o la
prestazione di un servizio specifici se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
1) il finanziatore si avvale del fornitore del bene o del prestatore del servizio per promuovere o
concludere il contratto di credito;
2) il bene o il servizio specifici sono esplicitamente individuati nel contratto di credito.
Contratto di mutuo
Contratto col quale una parte (mutuante) consegna all'altra una determinata quantità di danaro
o di altre cose fungibili, e l'altra (mutuatario) si obbliga a restituire altrettante cose della stessa
specie e qualità.
Costituzione in mora
Consiste nella richiesta scritta formulata dal creditore al debitore di adempiere l'obbligazione,
cioè di effettuare un pagamento o consegnare un bene.
La richiesta è di norma inoltrata a mezzo piego o lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, per dare certezza alla data del ricevimento. Alla costituzione in mora conseguono
vari effetti, tra i quali:
•
•
•
la maturazione degli interessi moratori, nella misura pattuita tra le parti o, in mancanza, in
misura pari all'interesse legale;
l'interruzione del termine di prescrizione;
l'obbligo in capo al debitore di risarcire gli eventuali danni che si producano dopo
la messa in mora.
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Fideiussione
Contratto definito dall'art. 1936 del cod. civ. con cui il fideiussore si obbliga personalmente
verso il creditore garantendo l'adempimento di un'obbligazione altrui. Nel caso di mancato
adempimento dell'obbligazione da parte dell'obbligato, il creditore può rivolgersi
indifferentemente o al fideiussore o all'obbligato stesso. La fideiussione non è valida se non è
valida l’obbligazione principale.
Finanziamento finalizzato
Erogazione di una somma di denaro, da parte di una banca o un intermediario finanziario, al
fine di permettere al soggetto finanziato di acquistare uno specifico bene o servizio.
Gestione caratteristica o corrente
Insieme di processi che generano costi e ricavi e pagamenti e incassi riferibili all'insieme delle
attività (di acquisto, trasformazione e vendita) proprie dell'azienda.
Intermediari finanziari
Soggetti a cui è riservato l’esercizio nei confronti del pubblico dell’attività di concessione di
finanziamenti sotto qualsiasi forma, iscritti nell’elenco previsto dall’art. 106 del TUB.
Intermediario del credito
Sono considerati tali gli agenti in attività finanziaria, i mediatori creditizi o qualsiasi altro
soggetto, diverso dal finanziatore, che nell'esercizio della propria attività commerciale o
professionale svolge, a fronte di un compenso in denaro o di altro vantaggio economico
oggetto di pattuizione e nel rispetto delle riserve di attività previste dal Titolo VI-bis del TUB,
almeno una delle seguenti attività:
1) presentazione o proposta di contratti di credito ovvero altre attività preparatorie in vista della
conclusione di tali contratti;
2) conclusione di contratti di credito per conto del finanziatore.
Ipoteca
Diritto reale di garanzia, costituito dal debitore (o da un terzo) su un bene, a garanzia di un
credito. L'ipoteca attribuisce al creditore il potere di espropriare il bene sul quale è stata iscritta
e di essere soddisfatto con preferenza sul ricavato della vendita. L'ipoteca si estingue
automaticamente dopo venti anni.
Lavoratori parasubordinati
(argomento trattato a pagina 4 della dispensa)
Soggetti che collaborano con un’impresa senza essere avvinti da rapporti di lavoro subordinato
(cioè di lavoro dipendente ex art. 2094 cod. civ.) e in maniera non occasionale. Vi rientrano, per
esempio, i collaboratori coordinati continuativi (oggi “a progetto”), gli agenti, i rappresentanti di
commercio (art. 409 cod. proc. civ.).
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Mediatore creditizio
Soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari
finanziari con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.
Pegno
Diritto reale di garanzia che ha la funzione di garantire la soddisfazione di un credito. Esso può
costituirsi su cose di proprietà del debitore o su cose appartenenti a terzi. È causa legittima di
prelazione perché attribuisce al creditore garantito il diritto di potersi soddisfare sul bene
oggetto del pegno con preferenza rispetto ad altri creditori.
Periodo di ammortamento
(argomento trattato a pagina 7 della dispensa)
Corrisponde al lasso di tempo necessario per rimborsare interamente il prestito erogato
dall’intermediario. Il piano di ammortamento è infatti il programma di pagamenti pattuiti tra
intermediario e cliente per la restituzione del finanziamento mediante la corresponsione di rate
periodiche.
Rischio di credito
Rischio che il debitore non assolva, anche parzialmente, agli obblighi contratti con il creditore.
Rischio di obsolescenza
Rischio a cui è esposto il proprietario di un bene con riferimento a un possibile deprezzamento
del valore di mercato del bene stesso più intenso rispetto a quello rappresentato dal processo
di ammortamento; il deprezzamento può essere provocato dall'uso del bene o dalla comparsa
sul mercato di beni analoghi maggiormente all'avanguardia o di sostituti.
Sconfinamento
Utilizzo da parte del consumatore di fondi concessi dal finanziatore in eccedenza rispetto al
saldo del conto corrente in assenza di apertura di credito ovvero rispetto all'importo
dell'apertura di credito concessa.
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APPROFONDIMENTI
Trasparenza contrattuale nel credito ai consumatori
(argomento trattato a pagina 5 della dispensa)
La normativa sulla trasparenza contrattuale nei rapporti tra intermediari e consumatori è
costituita dall’insieme di regole volte ad assicurare ai clienti un'informazione corretta, chiara ed
esauriente, che agevoli la comprensione delle caratteristiche, dei rischi e dei costi dei prodotti
finanziari offerti e ne consenta la facile confrontabilità con altre offerte.
Tale disciplina regolamenta il contenuto e le caratteristiche di base della documentazione
contrattuale elaborata dagli intermediari per assicurarne la completezza e la comprensibilità
per qualsiasi cliente.
La Banca d'Italia ha emanato le disposizioni su "Trasparenza delle operazioni e dei servizi
bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti" anche con il contributo
delle segnalazioni ricevute dall'utenza bancaria e finanziaria.
Tali previsioni definiscono standard minimi e generali di redazione dei documenti informativi e
contrattuali predisposti per la clientela:






annunci pubblicitari
fogli informativi
documento sui principali diritti del cliente
documento di sintesi
testo del contratto di finanziamento
invio della documentazione periodica.
Le disposizioni si riferiscono, in particolare, alla struttura dei documenti, alle informazioni
essenziali da fornire, alle scelte lessicali, alla standardizzazione di alcune tipologie di contratti
più diffusi (per es.: conti correnti, mutui).
Le disposizioni emanate dall’Autorità di Vigilanza hanno inoltre introdotto – al fine di rafforzare i
presidi di tutela per il consumatori – obblighi di controllo a carico degli intermediari per il
rispetto della disciplina di trasparenza e la correttezza nei rapporti con l'utenza.
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NORMATIVA
•
D.P.R. 28 luglio 2000, n. 287, Regolamento di attuazione dell'articolo 6 della legge 7 marzo
1996, n. 108, recante disciplina dell'attività di mediazione creditizia
•
Decreto del presidente della repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 approvazione del testo
unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari
e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni
•
Banca d’Italia, Cessione del quinto dello stipendio e operazioni assimilate: cautele e indirizzi
per gli operatori
•
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Decreto 27 dicembre 2006, n. 313, Regolamento
di attuazione dell’articolo 13-bis del decreto –legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80
•
Codice civile, Libro IV - Delle obbligazioni, TITOLO III - Dei singoli contratti, CAPO XVII Dei contratti bancari, SEZIONE III - Dell'apertura di credito bancario
•
Comunicazione UIF del 16 marzo 2012 - schemi rappresentativi di comportamenti anomali
ai sensi dell’articolo 6, comma 7, lettera b) del d.lgs. 231/2007- operatività connessa con il
rischio di frodi nell’attività di factoring
•
Decreto Ministeriale 17 febbraio 2009 n. 29, Regolamento recante disposizioni in materia di
intermediari finanziari di cui agli articoli 106, 107, 113 e 155, commi 4 e 5 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385
15
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