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minori richiedenti asilo
LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DEI MINORI Avv. Mariella Console A.S.G.I. Strumenti normativi internazionali • • • • • • • • Protezione internazionale Convenzione di Ginevra 1951 Convenzione europea dei diritti dell’uomo 1950 Regolamento CE 604/13 - Dublino III (e precedente Regolamento CE 343/03 - Dublino II fino al 1/1/14) Direttiva 2011/95/CE - “qualifiche” Direttiva 2005/85/CE - “procedure” (modifica dir. 32/13, recepimento entro 20/7/15) Direttiva 2003/9/CE - “accoglienza” (modifica dir. 33/13, recepimento entro 20/7/15) Direttiva 2011/51/CE - Pds CE di lungo periodo Regolamento CE 2007/04 - Frontex MINORI Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata e resa esecutiva con legge n. 176/91 Convenzione dell'Aja sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale del 1993, ratificata in Italia con legge n.476/98 Strumenti normativi nazionali Protezione Internazionale • Costituzione della Repubblica Italiana art.2, art. 10 • D. Lgs. 251/07 (modificato da D. Lgs. 18/14) (recepimento qualifiche) • D. Lgs. 25/08 (recepimento procedure) • D. Lgs. 140/05 (recepimento accoglienza) • D. Lgs. 150/11 (rito sommario di cognizione) • D. Lgs. 12/14 (Pds CE di lungo periodo) MINORI Costituzione della Repubblica Italiana (artt. 2, 3,4, 30, 31,32, 34, 37, ecc); D.lgs. 286/98 - Testo Unico sull’immigrazione, e successive modifiche ( in particolare: D.lgs. 113/99, L. 189/2002; Dlgs. n. 5/2007 ); Legge 184/83 sull’adozione e l’ affidamento e successive modifiche (L. 476/98, L.149/2001); Codice Civile, Titoli X e XI; D.P.R. 394/99 Regolamento di attuazione del T.U. 286/98 e successive modifiche (D.P.R..334/04) D.P.C.M. 535/99 - Regolamento del Comitato per i minori stranieri; Le diverse forme di protezione • • • • Status di rifugiato Protezione sussidiaria Protezione umanitaria Asilo costituzionale Lo status di rifugiato • Convenzione di Ginevra (L. 775/54) Chiunque nel giustificato timore d’essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato; oppure chiunque, essendo apolide e trovandosi fuori dei suo Stato di domicilio in seguito a tali avvenimenti, non possa o, per il timore sopra indicato, non voglia ritornarvi (art. 1, lett. a) Atti di persecuzione a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale; b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio; c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie; d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria; e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'articolo 10, comma 2; e bis) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie che comportano gravi violazioni di diritti umani fondamentali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare per motivi di natura morale, religiosa, politica o di appartenenza etnica o nazionale f) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia. Motivi di persecuzione a) «razza»: si riferisce, in particolare, a considerazioni inerenti al colore della pelle, alla discendenza o all'appartenenza ad un determinato gruppo etnico; b) «religione»: include, in particolare, le convinzioni teiste, non teiste e ateiste, la partecipazione a, o l'astensione da, riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni di fede, nonché le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte; c) «nazionalità»: non si riferisce esclusivamente alla cittadinanza, o all'assenza di cittadinanza, ma designa, in particolare, l'appartenenza ad un gruppo caratterizzato da un'identità culturale, etnica o linguistica, comuni origini geografiche o politiche o la sua affinità con la popolazione di un altro Stato; d) «particolare gruppo sociale»: è quello costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune, che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, ovvero quello che possiede un'identità distinta nel Paese di origine, perchè vi è percepito come diverso dalla società circostante. In funzione della situazione nel Paese d'origine, un particolare gruppo sociale può essere individuato in base alla caratteristica comune dell'orientamento sessuale, fermo restando che tale orientamento non includa atti penalmente rilevanti ai sensi della legislazione italiana; ai fini della determinazione dell'appartenenza a un determinato gruppo sociale o dell'individuazione delle caratteristiche proprie di tale gruppo, si tiene debito conto delle considerazioni di genere, compresa l'identità di genere e) «opinione politica»: si riferisce, in particolare, alla professione di un'opinione, un pensiero o una convinzione su una questione inerente ai potenziali persecutori di cui all'articolo 5 e alle loro politiche o ai loro metodi, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia tradotto tale opinione, pensiero o convinzione in atti concreti. Responsabili della persecuzione a) lo Stato; b) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio; c) soggetti non statuali, se i responsabili di cui alle lettere a) e b), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi. Valutazione della domanda a) tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese d'origine al momento dell'adozione della decisione; b) dichiarazioni e documentazione pertinenti presentate dal richiedente; c) la condizione sociale, il sesso e l'età; d) dell'eventualità che le attività svolte dal richiedente, dopo aver lasciato il Paese d'origine, abbiano mirato, esclusivamente o principalmente, a creare le condizioni necessarie alla presentazione di una domanda di protezione internazionale; e) possibilità che il richiedente faccia ricorso alla protezione di un altro Paese, di cui potrebbe dichiararsi cittadino. Attendibilità del richiedente Attenuazione dell’onere della prova a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile; e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile. Esclusione dello status • a) che abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità; • b) che abbia commesso al di fuori del territorio italiano, prima di esservi ammesso come richiedente, un reato grave (valutata anche tenendo conto della pena prevista dalla legge italiana per il reato non inferiore nel minimo a 4 anni o nel massimo a 10 anni) ovvero che abbia commesso atti particolarmente crudeli, anche se perpetrati con un dichiarato obiettivo politico, che possano essere classificati quali reati gravi; • c) che si sia reso colpevole di atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite, (preambolo, artt. 1 e 2 della Carta delle Nazioni Unite). Cessazione dello status • a) si sia volontariamente avvalso di nuovo della protezione del Paese di cui ha la cittadinanza; • b) avendo perso la cittadinanza, l'abbia volontariamente riacquistata; • c) abbia acquistato la cittadinanza italiana ovvero altra cittadinanza e goda della protezione del Paese di cui ha acquistato la cittadinanza; • d) si sia volontariamente ristabilito nel Paese che ha lasciato o in cui non ha fatto ritorno per timore di essere perseguitato; • e) – f) sono venute meno le circostanze che hanno determinato il riconoscimento dello status di rifugiato. Diniego dello status • Mancanza dei presupposti; • Pericolo per la sicurezza dello Stato; • Pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, sulla base di condanna con sentenza definitiva per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale. Revoca dello status Quando il riconoscimento dello status di rifugiato è stato determinato, in modo esclusivo, da fatti presentati in modo erroneo o dalla loro omissione, o dal ricorso ad una falsa documentazione dei medesimi fatti. Quando la persona è ritenuta un pericolo per la sicurezza dello Stato o per l'ordine pubblico. Riconoscimento dello status Accertamento positivo Accertamento negativo Atto di persecuzione Cessazione Motivo della persecuzione Esclusione Agente della persecuzione Revoca Impossibilità di protezione di origine Attendibilità del richiedente Onere probatorio (attenuato) del Paese Pericolo per la sicurezza dello Stato Pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica Carattere dichiarativo, non costitutivo La protezione sussidiaria Per il cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese. Danno grave a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sent. 30/1/2014 causa n. C‑285/12 “grave danno”: non soltanto in caso di conflitto armato internazionale e di conflitto armato che non presenta carattere internazionale, così come definiti dal diritto internazionale umanitario, ma, altresì, in caso di conflitto armato interno, purché tale conflitto sia caratterizzato dal ricorso ad una violenza indiscriminata. Scontri tra le forze governative di uno Stato ed uno o più gruppi armati o tra due o più gruppi armati + violenza indiscriminata + situazione personale Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sent. 17/2/2009; C. Cassazione Sentt. n. 26056 del 2010 e n. 17576 del 2010 Non è necessario che il richiedente fornisca prova concreta del rischio del danno grave: a differenza di quanto accade per lo status di rifugiato, è, infatti, sufficiente determinare, avvalendosi anche delle valutazioni delle organizzazioni internazionali, se effettivamente il ritorno in patria, possa comportare un rischio di subire minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona Esclusione e revoca dalla protezione Medesimi presupposti stabiliti beneficiario dello status di rifugiato per il Cessazione dalla protezione quando le circostanze che hanno indotto al riconoscimento sono venute meno o sono mutate in misura così significativa e non temporanea che la persona ammessa al beneficio della protezione sussidiaria non sia più esposta al rischio effettivo di danno grave e non devono sussistere gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel Paese di origine La protezione umanitaria Presupposto: seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano (art. 5, c. 6, D. Lgs. 286/98) Il permesso di soggiorno per motivi umanitari è rilasciato dal questore secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione Rilascio del permesso umanitario Questore previo parere delle Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato ovvero previa acquisizione dall'interessato di documentazione riguardante i motivi della richiesta relativi ad oggettive e gravi situazioni personali che non consentono l'allontanamento dello straniero dal territorio nazionale Presentazione della domanda Personalmente dal richiedente presso l'ufficio di polizia di frontiera all'atto dell'ingresso nel territorio nazionale o presso l'ufficio della questura competente in base al luogo di dimora; Da un genitore per i figli minori non coniugati presenti sul territorio nazionale con il genitore all'atto della presentazione; Direttamente dal minore non accompagnato (assistenza del tutore in ogni fase, eventuale accertamento dell’età). Diritto di soggiornare in Italia • Il richiedente è autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato, ai fini esclusivi della procedura fino alla decisione della Commissione territoriale in ordine alla domanda. • Il prefetto può stabilire un luogo di residenza o un'area geografica ove i richiedenti asilo possano circolare Istruttoria della domanda Redazione del verbale delle dichiarazioni del richiedente (approvato e sottoscritto dal richiedente cui ne è rilasciata copia, unitamente alla copia della documentazione allegata) Determinazione dello Stato competente per l'esame della domanda (Regolamento CE 343/2003) I minori non accompagnati sono assistiti dal tutore Trasmissione del fascicolo alla Commissione territoriale Trattazione della domanda • Rilascio di un permesso di soggiorno valido per tre mesi, rinnovabile fino alla definizione della procedura • Accoglienza dello straniero presso un C.A.R.A. o trattenimento presso un C.I.E. con rilascio di un attestato nominativo che certifica la sua qualità di richiedente la protezione internazionale ATTENZIONE I minori NON possono essere trattenuti nei C.I.E. o nei C.A.R.A. GARANZIE PER I MINORI NON ACCOMPAGNATI E ACCERTAMENTO DELL’ETA’ PRESUNZIONE DI MINORE ETA’ Art. 19 Dlgs. 25/08 Se sussistono dubbi in ordine all'eta', il minore non accompagnato può essere sottoposto, previo consenso del minore stesso o del suo rappresentante legale, ad accertamenti medico-sanitari non invasivi al fine di accertarne l'età. Se gli accertamenti effettuati non consentono l'esatta determinazione dell'età si applicano le disposizioni del presente articolo. Il rifiuto, da parte del minore, di sottoporsi alla visita medica, non costituisce motivo di impedimento all'accoglimento della domanda, ne' all'adozione della decisione. Art. 8 c. 2 D.P.R. 448/88 "qualora, anche dopo la perizia, permangono dubbi sull'età del minore, questa è presunta ad ogni effetto" Circolare Ministero dell'interno del 27/7/2007 “...il principio di presunzione della minore età, (...) fondato sul dovere di garantire al minore la più ampia tutela dei diritti, si ritiene possa trovare applicazione in via analogica anche in materia di immigrazione, ogni volta in cui sia necessario procedere all'accertamento della minore età. Pertanto, la minore età deve essere presunta qualora la perizia di accertamento indichi un margine di errore.” Mancanza di documenti, mancata registrazione alla nascita (nel 2006, non risultavano registrati circa 51 milioni di bambini, soprattutto in Asia e nell’Africa Sub-sahariana); Margine di errore insito nell’interpretazione delle lastre da parte dell’operatore esperto (+/- 3 o 6 mesi); Margine di variabilità insito nel test effettuato (+/- 2 anni) Procedure per l'accertamento dell'età Parere del Consiglio Superiore di Sanità del 25.2.2009 Accertamento dell’età dei minori secondo il modello dell’approccio multidimensionale Art. 4 Dlgs. 24/2014 (Tratta) rilevazione radiologica del grado di maturazione ossea del distretto polso-mano; esame fisico (misurazioni antropometriche, ispezione dei segni di maturazione sessuale, con identificazione degli eventuali disturbi dello sviluppo, definizione dello stadio di dentizione), svolto da un pediatra; colloquio con il presunto minore. Con l’età cronologica dovrà essere sempre indicato il margine di errore e, nel dubbio di attribuzione dell’età cronologica deve essere applicato il principio della presunzione della minore età. Applicazione della legge nazionale per quanto riguarda il raggiungimento della maggiore età: Art. 42 della legge 218/1995 (diritto internazionale privato):la protezione dei minori è regolata dalla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, resa esecutiva in Italia con la legge 742/1980; Le disposizioni della Convenzione si applicano "anche alle persone considerate minori soltanto dalla loro legge nazionale” (Cfr. Decreto Tribunale di Roma del 20/09/2011 nel proc. n. 17850/2011) PROTEZIONE DEI MINORI Art. 2 Conv. New York Gli Stati parte si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione ed a garantirli ad ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione pubblica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza” Art. 3 Conv. New York Art. 28 c. D.Lgs. 286/98 In tutte le decisioni riguardanti i minori deve essere tenuto in conto come considerazione preminente il loro superiore interesse. Divieto di espulsione Art. 19 c.2 lett a) del Dlgs. 286/98 i minori non possano essere espulsi, tranne che per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato ( in questi casi il provvedimento di espulsione è disposto dal Tribunale per i minorenni) e salvo il diritto a seguire il genitore espulso. Permesso di soggiorno Art. 32 D.lgs.286/98 “motivi familiari” - minori di 14 anni: iscritti sul permesso di soggiorno del genitore o dell'affidatario (c.1); - da 14 a 18 anni: permesso di soggiorno per motivi familiari (c.2) Art. 28 del D.P.R. 394/99 “minore età” per i minori non accompagnati Diritto alla nomina di un tutore Diritto all'accoglienza in strutture idonee Diritto alla salute Diritto all'istruzione Diritto al lavoro Diritto di non discriminazione NOMINA DEL TUTORE Art. 9 L.184/83 I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità, debbono riferire al più presto al tribunale per i minorenni sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengono a conoscenza in ragione del proprio ufficio. Chiunque, non essendo parente entro il quarto grado, accoglie stabilmente nella propria abitazione un minore, qualora l'accoglienza si protragga per un periodo superiore a sei mesi, deve, trascorso tale periodo, darne segnalazione al giudice tutelare. Art. 26 c. 5 Dlgs. 25/08 Domanda di p.i. presentata da un minore non accompagnato: • Sospensione del procedimento; • Immediata comunicazione al Tribunale dei minorenni e al Giudice tutelare per l'apertura della tutela e per la nomina del tutore, informazione al Comitato per i minori stranieri; • Nomina del tutore nelle 48 ore successive alla comunicazione (N.B.: termine ordinatorio); • Il tutore conferma la domanda, ai fini dell'ulteriore corso del procedimento e l'adozione dei provvedimenti relativi all'accoglienza del minore; • Informativa al servizio centrale del sistema di protezione. Art. 343 c.c. Se entrambi i genitori sono morti o per altre cause non possono esercitare la potestà, si apre la tutela presso il tribunale del circondario dove è la sede principale degli affari e interessi del minore Art. 354 c.c. La tutela dei minori, che non hanno nel luogo del loro domicilio parenti conosciuti o capaci di esercitare l'ufficio di tutore, può essere deferita dal giudice tutelare ad un ente di assistenza nel comune dove ha domicilio il minore o alla comunità in cui questi è ospitato. È tuttavia in facoltà del giudice tutelare nominare un tutore al minore quando le circostanze lo richiedano. DIRITTO ALL’ACCOGLIENZA Art.403 c.c. : Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato, la pubblica autorità a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia lo colloca in luogo sicuro sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione. N.B. In tal caso, sino alla nomina di un tutore i poteri tutelari sono esercitato dall'ente di assistenza in cui il minore è ospitato (cfr. art. 402 e 354 c.c.) Art. 5 c. 5 D. Lgs 140/2005 “ L'accesso alle misure di accoglienza e' disposto dal momento della presentazione della domanda di asilo”. N.B. L'art. 17 c. 1 Direttiva 2013/33 stabilisce “Gli Stati membri provvedono a che i richiedenti asilo abbiano accesso alle condizioni materiali d'accoglienza nel momento in cui manifestano la volontà di chiedere la protezione internazionale”. Art. 5 c.2 D.lgs. 140/05 Il richiedente asilo, cui e' rilasciato il permesso di soggiorno, che risulta privo di mezzi sufficienti a garantire una qualità di vita adeguata per la salute e per il sostentamento proprio e dei propri familiari, ha accesso, con i suoi familiari,alle misure di accoglienza, secondo le norme del presente decreto” ATTENZIONE Non può ritenersi valida l'esclusione dall'accoglienza in caso di presentazione della domanda di asilo decorsi gli otto giorni dall'ingresso nel territorio nazionale. L’art. 20 c.2 della nuova Direttiva accoglienza prevede solo la possibilità di ridurre le condizioni di accoglienza nel caso incui il richiedente, senza giustificato motivo, non ha presentato la domanda di protezione non appena ciò era ragionevolmente possibile dopo il suo arrivo Art. 8 Dlgs. 140/2005 - Previsione nell'ambito dei servizi del sistema di protezione dei richiedenti asilo e dei rifugiati, gli enti locali interessati di specifici programmi di accoglienza riservati ai minori non accompagnati, richiedenti asilo e rifugiati, che partecipano alla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo. - Stipula di convenzioni con l'Organizzazione internazionale delle migrazioni (OIM) o con la Croce Rossa Italiana per l'attuazione di programmi diretti a rintracciare i familiari dei minori non accompagnati, nel rispetto del superiore interesse del minore e tutelando la riservatezza e la sicurezza del richiedente asilo ATTENZIONE In base al principio di non discriminazione (art. 2 Conv. New York, art.3 Cost.) ai minori stranieri richiedenti asilo dovrebbero essere garantiti quantomeno gli stessi standard di accoglienza previsti per i minori italiani o comunque inseriti nel circuito assistenziale. Inoltre ove possibile dovrebbe essere preferito l’inserimento in una famiglia affidataria piuttosto che in strutture comunitarie (v. L. 184/83) DURATA ACCOGLIENZA In caso di riconoscimento di protezione internazionale o di concessione di protezione umanitaria, il progetto deve articolarsi in un periodo di permanenza assistita non superiore a complessivi 6 mesi. I tempi di accoglienza possono essere prorogati, per circostanze eccezionali e debitamente motivate, previa autorizzazione del Ministero dell’Interno tramite il Servizio centrale, per ulteriori 6 mesi ovvero per maggiori periodi temporali secondo le effettive esigenze personali, in relazione a comprovati motivi di salute o ai percorsi di integrazione avviati. Il beneficiario esce dal progetto qualora si verifichi: - L’integrazione sul territorio o in altre zone; - Abbandono volontario del progetto; - La scadenza dei termini, qualora non sia stata richiesta o autorizzata la proroga; - L’allontanamento a causa di gravi violazioni delle norme interne del progetto; - La scelta di un rimpatrio volontario N.B. Anche per i minori richiedenti asilo può farsi ricorso all’istituto del c.d. “prosieguo amministrativo” che consente, in condizioni di particolare disagio ed a seguito di provvedimento del Tribunale per i minorenni, la prosecuzione della presa in carico del neomaggiorenne da parte dei servizi sociali e l’eventuale permanenza in comunità fino all’età di 21 anni. ( v. Artt. 29 R.D.1404/34 mod. L.888/50 e Art. 23L.391/75) DIRITTO ALLA SALUTE - Art. 24 Conv. New York. - Art. 32 Cost. - Art. 34 Dlgs. 286/98 e 27 Dlgs. 251/07: iscrizione servizio sanitario nazionale - Art. 35 c.3 del D.lgs.286/98: cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative; tutela della salute dei minori. DIRITTO ALL’ISTRUZIONE - Art. 28 Conv. New York. - Artt. 3 e 34 Cost. - Art. 38 del D.lgs.286/98 i minori stranieri presenti sul territorio nazionale, a prescindere dalla propria situazione rispetto alle normative sul soggiorno, sono comunque soggetti all’obbligo scolastico a parità di condizioni con il minore italiano Art. 45 D.P.R. 394/99 • iscrizione sulla base dei dati forniti dal minore o dal genitore o da chi lo rappresenta, anche in mancanza di documentanti di identità • la mancanza di documenti non incide sulla possibilità del minore proseguire gli studi e conseguire il titolo finale. L’obbligo scolastico, integrato nel più ampio concetto di diritto-dovere all’istruzione e alla formazione (art. 68 della Legge 17 maggio 1999, n. 144, ripreso nell’art. 2 della Legge n. 53/2003 e nell’art.1 del Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76 relativi al diritto-dovere all’istruzione e alla formazione) concerne anche i minori stranieri che abbiano tra i 15 e i 18 anni, fino al completamento del corso di studi. DIRITTO AL LAVORO - Art.32 Conv. New York - Art.3, 4, 37 Cost. Tutti i minori in possesso di permesso di soggiorno hanno diritto a svolgere attività lavorativa purché nel rispetto delle leggi sul lavoro minorile. Accesso al lavoro e alla formazione professionale Art. 11 D.lgs. 140/2005 Qualora la decisione sulla domanda di asilo non venga adottata entro sei mesi dalla presentazione della domanda ed il ritardo non possa essere attribuito al richiedente asilo, il permesso di soggiorno per richiesta asilo è rinnovato per la durata di sei mesi e consente di svolgere attività lavorativa fino alla conclusione della procedura di riconoscimento. I richiedenti asilo possono frequentare corsi di formazione professionale, eventualmente previsti dal programma dell'ente locale dedicato all'accoglienza del richiedente asilo. VALUTAZIONE DELLA DOMANDA E TUTELA GIURISDIZIONALE Commissioni territoriali • Le Commissioni territoriali sono nominate con decreto del Ministro dell'interno sono composte da: • un funzionario della carriera prefettizia, con funzioni di presidente • un funzionario della Polizia di Stato • un rappresentante di un ente territoriale designato dalla Conferenza Stato - città ed autonomie locali • un rappresentante dell'ACNUR. Commissione nazionale • revoca e cessazione degli status di protezione internazionale riconosciuti • indirizzo e coordinamento delle Commissioni territoriali • formazione e aggiornamento dei componenti delle medesime Commissioni • costituzione e aggiornamento di una banca dati informatica Esame prioritario • la domanda è palesemente fondata; • la domanda è presentata da un richiedente appartenente alle categorie di persone vulnerabili (minori, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, persone per le quali è stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale ); • la domanda è presentata da un richiedente accolto o trattenuto Inammissibilità della domanda • il richiedente è stato riconosciuto rifugiato da uno Stato firmatario della Convenzione di Ginevra e possa ancora avvalersi di tale protezione; • il richiedente ha reiterato identica domanda dopo che sia stata presa una decisione da parte della Commissione stessa senza addurre nuovi elementi in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine. Manifesta infondatezza • palese insussistenza dei presupposti previsti dalla legge • domanda presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento Esito della domanda Rigetto della domanda qualora • non sussistono i presupposti • ricorre una delle cause di cessazione o esclusione dalla protezione internazionale, • il richiedente proviene da un Paese di origine sicuro e non abbia addotto gravi motivi (gravi discriminazioni e repressioni di comportamenti non costituenti reato per l'ordinamento italiano) Riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria Trasmissione degli atti al Questore per l’eventuale rilascio del permesso di soggiorno umanitario Conseguenze del riconoscimento • Status di rifugiato: p. sogg. quinquennale e rinnovabile • Protezione sussidiaria: p. sogg. quinquennale rinnovabile previa verifica delle condizioni di rilascio • Protezione umanitaria: p. sogg. annuale rinnovabile previa verifica delle condizioni di rilascio Diritti sociali • Accesso all’assistenza sanitaria e sociale (equiparazione al cittadino italiano) • Accesso all’istruzione • Acceso all’alloggio • Accesso al lavoro • Accesso al pubblico impiego (solo per i titolari dello status di rifugiato) • Cittadinanza in 5 anni (solo per i titolari dello status di rifugiato) • Rilascio di un documento di viaggio • Protezione dall’espulsione (tranne nei casi in cui rappresenti un pericolo per la sicurezza dello Stato) Diritto all’unità familiare • I beneficiari della protezione internazionale hanno diritto al ricongiungimento familiare senza condizioni relative ad alloggio e reddito • Ai familiari dei beneficiari della protezione internazionale presenti sul territorio nazionale che individualmente non hanno diritto a tale status è rilasciato il permesso di soggiorno familiare. • Se il rifugiato e’ un minore non accompagnato, e’ consentito l’ingresso ed il soggiorno, ai fini del ricongiungimento, degli ascendenti diretti di primo grado. Tutela giudiziaria • Avverso la decisione della Commissione territoriale e la decisione della Commissione nazionale sulla revoca o sulla cessazione dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria è ammesso ricorso dinanzi all’A.G.O. • Il ricorso è ammesso anche nel caso in cui l'interessato abbia richiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e sia stato ammesso esclusivamente alla protezione sussidiaria o umanitaria Competenza dell’A.G. • Tribunale, in composizione monocratica, del capoluogo del distretto di corte di appello in cui ha sede la Commissione territoriale • Nei casi di accoglienza o trattenimento è competente il tribunale, in composizione monocratica, che ha sede nel capoluogo di distretto di corte di appello in cui ha sede il centro ove il ricorrente è accolto o trattenuto Ricorso • Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero – il termine è dimezzato in caso di accoglienza presso un Cara o di trattenimento presso un CIE • Il ricorso può essere depositato anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana. Effetto sospensivo del ricorso • • • • Escluso solo nei casi di Accoglimento o trattenimento Domanda dichiarata inammissibile Domanda dichiarata manifestamente infondata Allontanamento del richiedente dal centro giustificato motivo senza Possibilità di richiedere la sospensione all’A.G. quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni Decreto pronunciabile anche fuori udienza se ricorre i pericolo imminente di un danno grave ed irreparabile Conseguenze dell'effetto sospensivo (art. 36 c.1 Dlgs. 25/08) In attesa della definizione del ricorso si applica l'art. 11 del Dlgs. 140/2005 (permesso di soggiorno, possibilità di svolgere attività lavorativa, corsi di formazione professionale, accoglienza) • “Il richiedente conserva peraltro il diritto alle misure di assistenza sino alla conclusione del procedimento, laddove non riesca a reperire un’occupazione che gli consenta di guadagnare quanto serve per una vita dignitosa” (V. Sentenze TAR Friuli Venezia Giulia n.151/2011 e n.156/2011) • Art. 11 del D. Lgs. 140/05: il richiedente asilo (e come tale deve intendersi anche il ricorrente in forza del richiamo di cui all’art. 36 c.1 Dlgs. 25/08) che svolge attività lavorativa può permanere all’interno del centro eventualmente contribuendo alle spese di mantenimento.