...

Reddito agrario e dominicale per le società agricole semplici

by user

on
Category: Documents
52

views

Report

Comments

Transcript

Reddito agrario e dominicale per le società agricole semplici
UNICO 2011
Così i redditi
delle società
I
l modello Unico
2011 - società di persone, ha un utilizzo alternativo a seconda che
venga utilizzato per la
società semplice oppure
per le società in nome
collettivo o in accomandita semplice. La struttu-
ra dei quadri per la società semplice è simile a
quella delle persone fisiche, mentre per le Snc e
Sas agricole il reddito
ha sempre natura di reddito d'impresa e viene
dichiarato in due soli
quadri e cioè RF e
RG. •
TOSCO 1011
Scatta il forfait per i prodotti lavorati non compresi nel decreto
Reddito agrario e dominicale
per le società agricole semplici
1
1 modello
Unico
2011 - società di persone, ha un utilizzo
alternativo a seconda che
venga utilizzato per la società semplice oppure per
le società in nome collettivo o in accomandita semplice.
La struttura dei quadri
per la società semplice è
simile a quella delle persone fisiche, mentre per le
altre società (Snc e Sas),
comprese quelle agricole,
il reddito ha sempre natura di reddito d'impresa e
quindi viene dichiarato sostanzialmente in due soli
quadri e cioè il quadro RF
o il quadro RG (articolo
55 del Tuir).
L'aspetto comune è che
tali società determinano il
reddito (o la perdita) per
poi attribuirlo per trasparenza ai soci distinguendosi anche per questo dalle
società di capitali, le quali
possono però adottare il
regime della trasparenza
fiscale per opzione (articolo 115 e 116 del Tuir).
La distinzione tra società semplice e altre società
di persone deriva dal fatto
che la società semplice
non può svolgere attività
commerciale (per divieto
civilistico) e quindi non è
considerata, ai fini fiscali,
una società «commerciale» (ovvero che produce
esclusivamente
reddito
d'impresa).
La società semplice
La società semplice, al
pari delle altre società di
persone, compila il modello Unico SP indicando i
relativi redditi che vengono poi attribuiti per trasparenza ai propri soci che
provvederanno a tassarli
secondo la loro aliquota
Irpef. I quadri che la stessa può compilare, a seconda dell'attività esercitata,
sono diversi a differenza
delle Snc e Sas che compilano il quadro relativo alla determinazione del reddito d'impresa (RF o RG
a seconda del tipo di contabilità adottata). La determinazione del reddito
complessivo della società
semplice è del tutto simile
a quella delle persone fisiche. Infatti a seconda della tipologia di reddito conseguito la società semplice deve classificarlo in
una delle categorie reddituali di cui all'articolo 6
del Tuir.
In particolare, la socie-
Tassazione su base
catastale per Snc e Sas
con qualifica agricola
tà semplice, per le attività
che può svolgere, solitamente produce redditi destinati alla categoria dei
redditi fondiari (attività
agricole), di capitale (se
possiede titoli o partecipazioni), di lavoro autonomo (gli studi associati) e
redditi diversi. In casi particolari la società semplice, solo ai fini fiscali, può
produrre anche redditi
che sono qualificati come
d'impresa. Un caso tipico
riguarda lo svolgimento
da parte di un società semplice agricola di un'attività connessa (trasformazione) il cui prodotto agricolo trasformato non rientra
nel Dm 5 agosto 2010
(esempio vendita di tuorlo e albume delle uova).
In questa eventualità l'attività di trasformazione del
prodotto ai fini civilistici
è comunque considerata
agricola (terzo comma dell'articolo 2135 del codice
civile), ma ai fini fiscali
rientra fra i redditi d'impresa seppur tassato in ragione del 15% dei corrispettivi registrati ai fini
Iva (art. 56-bis comma 2
del Tuir). In questo caso
si compila il quadro RD.
Per le attività agricole
la società semplice invece
compila il quadro RA indicando il reddito agrario se
conduce il terreno (sia in
qualità di proprietaria che
di affittuaria); nel caso in
cui sia la proprietaria dei
terreni indicherà per gli
stessi anche il reddito dominicale (che ai sensi dell' articolo 26 del Tuir spetta ai proprietari o ai titolari di diritti reali sui terreni).
Qualora invece una società semplice agricola
conceda in affitto per usi
non agricoli alcuni dei
suoi terreni il compenso
percepito costituisce reddito diverso di cui all'articolo 67, lettera e), del Tuir
che concorre alla formazione del reddito complessivo per l'ammontare dei
canoni percepito.
Quindi le società sem-
plici proprietarie o titolari
di altro diritto reale (usufrutto ed enfiteusi) sui terreni situati nel territorio
dello Stato, o conduttrici
dei terreni medesimi in
forza di contratto di affitto o ad altro titolo, come
detto sono tenute alla compilazione del quadro RA
del modello Unico 2011,
relativo ai redditi dei terreni. In particolare, le società semplici dichiarano il
reddito dominicale se proprietarie del terreno e il
reddito agrario in caso di
conduzione diretta.
Il reddito dominicale
così come risultante dai
certificati catastali deve
essere rivalutato dell'80%
e il reddito agrario del
70%. La rivalutazione
non deve essere fatta qualora il terreno sia stato affittato a giovani agricoltori (età inferiore ai 40 anni
alla stipula/rinnovo del
contratto), coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali. Relativamente alle rendite dei terreni occorre tenere conto
delle variazioni colturali
di cui all'elenco dei Comuni pubblicato sulla
Gazzetta ufficiale il 30 dicembre 2010.
Le Snc e Sas
Se è una società in nome collettivo (o Sas) a
esercitare attività agricola
invece, per espressa previsione dell'articolo 55,
comma 2, lettera e) del
Tuir, la stessa produce solamente reddito d'impresa
di cui all'articolo 55 del
Tuir. La categoria di reddito d'impresa permane anche se le stesse svolgono
attività agricola nei limiti
indicati nell'articolo 32,
Dpr 917/1986. Si ricorda
però che le Snc e le Sas
che posseggono la qualifica di società agricola di
cui al Dlgs 99/2004, articolo 2, possono optare
per determinazione del
reddito su base catastale
ai sensi del comma 1093,
legge 296/2006, ma anche
in questo caso compilano
il quadro RF o RG.
Nel quadro RB va
indicata la rendita
attribuita ai fabbricati
Quindi la rendita dei terreni non deve essere inclusa nei quadri RA o RB
del modello Unico SP
2011 ma nel rigo RF10 (o
RG9, colonna 4 per le società in contabilità semplificata).
Anche le snc e sas che
concedono in affitto i terreni dichiarano il solo reddito dominicale e non l'affitto percepito come detto
per le società semplici.
Il reddito dei fabbricati
Le società semplici proprietarie o titolari di usufrutto o altro diritto reale,
di fabbricati situati sul territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti
con attribuzione di rendita nel catasto edilizio urbano devono compilare il
quadro RB del modello
Unico2011. Analoga procedura si applica in presenza di fabbricati che
hanno perduto il requisito
di ruralità.
Il quadro RB va compilato indicando la rendita
catastale del fabbricato, rivalutata del 5%. Se invece le unità immobiliari
non sono ancora iscritte
in catasto.
In caso di locazione, occorre porre a confronto il
canone di locazione dell'unità immobiliare, ridot-
to forfetariamente
del
15%, con la rendita catastale rivalutata. Il reddito
imponibile è dato dal maggiore dei due elementi posti a confronto quindi si
dichiara il canone di locazione nella misura dell'85% se questo è superiore alla rendita. In caso
contrario si tiene invece
conto della rendita catastale rivalutata del 5 per cento.
Le Snc e le Sas inseriscono nei quadri RF o RG
il reddito derivante dagli
immobili patrimonio (ovvero che non costituiscono immobili merce o strumentali) applicando le regole previste per i redditi
fondiari. Nel caso in cui
questi immobili siano affittati si deve quindi procedere al confronto tra il canone di locazione ridotto
forfetariamente del 15%
(ma solo fino a concorrenza di spese di manutenzione ordinaria sostenute)
con la rendita catastale
dell'immobile rivalutata.
Quindi deve essere indicato il maggiore dei due. •
GIAM PAOLO TOSOMI
Fly UP