Reddito agrario e dominicale per le società agricole semplici
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Reddito agrario e dominicale per le società agricole semplici
UNICO 2011 Così i redditi delle società I l modello Unico 2011 - società di persone, ha un utilizzo alternativo a seconda che venga utilizzato per la società semplice oppure per le società in nome collettivo o in accomandita semplice. La struttu- ra dei quadri per la società semplice è simile a quella delle persone fisiche, mentre per le Snc e Sas agricole il reddito ha sempre natura di reddito d'impresa e viene dichiarato in due soli quadri e cioè RF e RG. • TOSCO 1011 Scatta il forfait per i prodotti lavorati non compresi nel decreto Reddito agrario e dominicale per le società agricole semplici 1 1 modello Unico 2011 - società di persone, ha un utilizzo alternativo a seconda che venga utilizzato per la società semplice oppure per le società in nome collettivo o in accomandita semplice. La struttura dei quadri per la società semplice è simile a quella delle persone fisiche, mentre per le altre società (Snc e Sas), comprese quelle agricole, il reddito ha sempre natura di reddito d'impresa e quindi viene dichiarato sostanzialmente in due soli quadri e cioè il quadro RF o il quadro RG (articolo 55 del Tuir). L'aspetto comune è che tali società determinano il reddito (o la perdita) per poi attribuirlo per trasparenza ai soci distinguendosi anche per questo dalle società di capitali, le quali possono però adottare il regime della trasparenza fiscale per opzione (articolo 115 e 116 del Tuir). La distinzione tra società semplice e altre società di persone deriva dal fatto che la società semplice non può svolgere attività commerciale (per divieto civilistico) e quindi non è considerata, ai fini fiscali, una società «commerciale» (ovvero che produce esclusivamente reddito d'impresa). La società semplice La società semplice, al pari delle altre società di persone, compila il modello Unico SP indicando i relativi redditi che vengono poi attribuiti per trasparenza ai propri soci che provvederanno a tassarli secondo la loro aliquota Irpef. I quadri che la stessa può compilare, a seconda dell'attività esercitata, sono diversi a differenza delle Snc e Sas che compilano il quadro relativo alla determinazione del reddito d'impresa (RF o RG a seconda del tipo di contabilità adottata). La determinazione del reddito complessivo della società semplice è del tutto simile a quella delle persone fisiche. Infatti a seconda della tipologia di reddito conseguito la società semplice deve classificarlo in una delle categorie reddituali di cui all'articolo 6 del Tuir. In particolare, la socie- Tassazione su base catastale per Snc e Sas con qualifica agricola tà semplice, per le attività che può svolgere, solitamente produce redditi destinati alla categoria dei redditi fondiari (attività agricole), di capitale (se possiede titoli o partecipazioni), di lavoro autonomo (gli studi associati) e redditi diversi. In casi particolari la società semplice, solo ai fini fiscali, può produrre anche redditi che sono qualificati come d'impresa. Un caso tipico riguarda lo svolgimento da parte di un società semplice agricola di un'attività connessa (trasformazione) il cui prodotto agricolo trasformato non rientra nel Dm 5 agosto 2010 (esempio vendita di tuorlo e albume delle uova). In questa eventualità l'attività di trasformazione del prodotto ai fini civilistici è comunque considerata agricola (terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile), ma ai fini fiscali rientra fra i redditi d'impresa seppur tassato in ragione del 15% dei corrispettivi registrati ai fini Iva (art. 56-bis comma 2 del Tuir). In questo caso si compila il quadro RD. Per le attività agricole la società semplice invece compila il quadro RA indicando il reddito agrario se conduce il terreno (sia in qualità di proprietaria che di affittuaria); nel caso in cui sia la proprietaria dei terreni indicherà per gli stessi anche il reddito dominicale (che ai sensi dell' articolo 26 del Tuir spetta ai proprietari o ai titolari di diritti reali sui terreni). Qualora invece una società semplice agricola conceda in affitto per usi non agricoli alcuni dei suoi terreni il compenso percepito costituisce reddito diverso di cui all'articolo 67, lettera e), del Tuir che concorre alla formazione del reddito complessivo per l'ammontare dei canoni percepito. Quindi le società sem- plici proprietarie o titolari di altro diritto reale (usufrutto ed enfiteusi) sui terreni situati nel territorio dello Stato, o conduttrici dei terreni medesimi in forza di contratto di affitto o ad altro titolo, come detto sono tenute alla compilazione del quadro RA del modello Unico 2011, relativo ai redditi dei terreni. In particolare, le società semplici dichiarano il reddito dominicale se proprietarie del terreno e il reddito agrario in caso di conduzione diretta. Il reddito dominicale così come risultante dai certificati catastali deve essere rivalutato dell'80% e il reddito agrario del 70%. La rivalutazione non deve essere fatta qualora il terreno sia stato affittato a giovani agricoltori (età inferiore ai 40 anni alla stipula/rinnovo del contratto), coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali. Relativamente alle rendite dei terreni occorre tenere conto delle variazioni colturali di cui all'elenco dei Comuni pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il 30 dicembre 2010. Le Snc e Sas Se è una società in nome collettivo (o Sas) a esercitare attività agricola invece, per espressa previsione dell'articolo 55, comma 2, lettera e) del Tuir, la stessa produce solamente reddito d'impresa di cui all'articolo 55 del Tuir. La categoria di reddito d'impresa permane anche se le stesse svolgono attività agricola nei limiti indicati nell'articolo 32, Dpr 917/1986. Si ricorda però che le Snc e le Sas che posseggono la qualifica di società agricola di cui al Dlgs 99/2004, articolo 2, possono optare per determinazione del reddito su base catastale ai sensi del comma 1093, legge 296/2006, ma anche in questo caso compilano il quadro RF o RG. Nel quadro RB va indicata la rendita attribuita ai fabbricati Quindi la rendita dei terreni non deve essere inclusa nei quadri RA o RB del modello Unico SP 2011 ma nel rigo RF10 (o RG9, colonna 4 per le società in contabilità semplificata). Anche le snc e sas che concedono in affitto i terreni dichiarano il solo reddito dominicale e non l'affitto percepito come detto per le società semplici. Il reddito dei fabbricati Le società semplici proprietarie o titolari di usufrutto o altro diritto reale, di fabbricati situati sul territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti con attribuzione di rendita nel catasto edilizio urbano devono compilare il quadro RB del modello Unico2011. Analoga procedura si applica in presenza di fabbricati che hanno perduto il requisito di ruralità. Il quadro RB va compilato indicando la rendita catastale del fabbricato, rivalutata del 5%. Se invece le unità immobiliari non sono ancora iscritte in catasto. In caso di locazione, occorre porre a confronto il canone di locazione dell'unità immobiliare, ridot- to forfetariamente del 15%, con la rendita catastale rivalutata. Il reddito imponibile è dato dal maggiore dei due elementi posti a confronto quindi si dichiara il canone di locazione nella misura dell'85% se questo è superiore alla rendita. In caso contrario si tiene invece conto della rendita catastale rivalutata del 5 per cento. Le Snc e le Sas inseriscono nei quadri RF o RG il reddito derivante dagli immobili patrimonio (ovvero che non costituiscono immobili merce o strumentali) applicando le regole previste per i redditi fondiari. Nel caso in cui questi immobili siano affittati si deve quindi procedere al confronto tra il canone di locazione ridotto forfetariamente del 15% (ma solo fino a concorrenza di spese di manutenzione ordinaria sostenute) con la rendita catastale dell'immobile rivalutata. Quindi deve essere indicato il maggiore dei due. • GIAM PAOLO TOSOMI