Comunicazione a tutti gli utenti acquedotto Si ritiene utile riportare
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Comunicazione a tutti gli utenti acquedotto Si ritiene utile riportare
Comunicazione a tutti gli utenti acquedotto Si ritiene utile riportare qui di seguito gli articoli del vigente Regolamento per il servizio di fornitura acqua potabile che disciplinano i casi di morosità nel pagamento delle bollette, le sanzioni di mora applicabili a chi ritarda od omette il pagamento. Stralcio Regolamento modificato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. del 07/05/2011 ARTICOLO 22 – Pagamenti Il pagamento delle forniture deve essere effettuato dall’Utente in base alle fatture che gli sono periodicamente recapitate, con le modalità indicate sulle fatture stesse. Qualsiasi opposizione che l’Utente ritenesse di fare in merito alla fatturazione, dovrà essere presentata al Comune entro il termine del trentesimo giorno successivo alla scadenza del pagamento indicato nella fattura. Il termine di scadenza per il pagamento non può essere inferiore a 25 giorni dalla data di invio della bolletta. Trascorsa la scadenza della fattura, fatte salve pagamento. eventuali opposizioni, il Comune invia sollecito di In caso di morosità persistente oltre 30 giorni dopo l’invio del sollecito di pagamento, Il Comune tramite lettera raccomandata R.R. comunica all’utente che trascorsi altri 30 giorni, in assenza di pagamento si procederà alla sospensione della fornitura ovvero riduzione del flusso al contatore con spese a carico dell’utente moroso. L’utente che effettui il pagamento prima della sospensione della fornitura, dovrà provvedere a darne comunicazione al Comune esibendo le ricevute dell’avvenuto pagamento. Tutte le spese di recapito delle comunicazioni all’utenza per ritardato pagamento saranno addebitate nella successiva bolletta ivi comprese le spese per sospensione e/o riduzione. Nel periodo d’interruzione della fornitura e fino alla risoluzione del contratto o cessazione per disdetta o voltura, decorrerà l’obbligo della quota fissa. ARTICOLO 23 Addebiti in caso di ritardato pagamento Il mancato pagamento delle somme dovute al Comune a seguito dell’emissione di fatture ai sensi del precedente articolo 22, entro il termine di scadenza indicato nelle stesse fatture, comporterà i seguenti addebiti a carico degli utenti: a) Nei primi 30 giorni di ritardo dalla data di scadenza della fattura sarà applicato una sanzione fissa in misura del 5% sull’importo dovuto. b) Dal 31 giorno sarà applicata una maggiorazione di 30 punti percentuali a titolo di sanzione sul debito non pagato. Per motivi di particolare rilievo, il Sindaco, previa richiesta scritta dell’interessato, può consentire il pagamento rateizzato delle somme dovute maggiorate degli interessi pari a quelli richiesti dal Tesoriere Comunale per le anticipazioni di Cassa. Si invitano pertanto gli utenti del servizio ad effettuare con puntualità i pagamenti delle bollette entro i termini di scadenza indicati per non incorrere nell’applicazione delle relative sanzioni e nei casi più gravi, alla riduzione del flusso dell’acqua o alla sospensione completa della fornitura. Si ritiene opportuno riportare qui di seguito l’articolo 12 del Regolamento Tassa Rifiuti solidi urbani interni modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 7/05/2011 “Articolo 12 – Riduzioni tariffarie per particolari condizioni d’uso 1. Le tariffe unitarie si applicano in misura ridotta, su richiesta degli interessati, nei seguenti casi: a. Riduzione del 20% - Parte abitativa delle costruzioni rurali occupate dall’agricoltore che svolge l’attività di imprenditore agricolo; b. Riduzione del 15% nel caso di abitazione principale con unico occupante residente di età superiore a 65 anni con indicatore ISEE non superiore a 8.000, 00 Euro c. Riduzione del 10% nel caso di abitazione occupata da famiglia residente di cui fanno parte soggetti portatori di handicap con disabilità o invalidità in misura non inferiore al 100%, in possesso di idonea documentazione (certificazione ASL) comprovante la propria condizione. d. Riduzione del 25% nel caso di abitazione principale con unico occupante residente portatore di handicap con disabilità o invalidità in misura non inferiore al 100%, in possesso di idonea documentazione (certificazione ASL) comprovante la propria condizione. Le riduzioni di cui ai precedenti commi, saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell’effettiva sussistenza delle condizioni suddette, con decorrenza dal primo bimestre solare successivo a quello di presentazione della domanda.” ******************************* N.B. Chi fosse in possesso di questi requisiti deve recarsi presso l’ufficio tributi del Comune di Monguzzo munito della fattura tarsu relativa all’anno 2011 e di tutta la documentazione sopra richiesta per poter ottenere la riduzione e quindi lo sgravio della somma risultante prima di procedere al versamento della seconda rata (30 settembre 2011).