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SICUREZZA DEI PRODOTTI RESPONSABILITA` PER DANNO DA

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SICUREZZA DEI PRODOTTI RESPONSABILITA` PER DANNO DA
SICUREZZA DEI PRODOTTI
RESPONSABILITA’ PER DANNO DA
PRODOTTI DIFETTOSI
Artt. 102 e ss. Codice del Consumo
FONTI NORMATIVE
•
CODICE CIVILE (artt. 1490 ss - 2043 - 2050)
•
DIRETTIVA 374/85/CE: “Direttiva del Consiglio relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti
difettosi”
DPR 224/1988 “Attuazione della direttiva CEE numero 85/374 relativa al ravvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da
prodotti difettosi, ai sensi dell'art. 15 della l. 183/1987”
•
•
•
DIRETTIVA 92/59/CEE “Direttiva del Consiglio relativa alla sicurezza generale dei prodotti”
D.Lgs. 17 marzo 1995, n.115“Attuazione della direttiva 92/59/CEE relativa alla sicurezza generale dei
prodotti”
•
DIRETTIVA 1999/34/CEE “Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva
85/374/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi”
D.LGS. 2 FEBBRAIO 2001, N. 25
•
•
•
DIRETTIVA 2001/95/CE “Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla sicurezza generale
dei prodotti”
D.LGS. 21 MAGGIO 2004, N. 172 “Attuazione della direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale
dei prodotti”
•
D.LGS 206/2005: CODICE DEL CONSUMO (artt. 102-113 sicurezza prodotti / 114-127 responsabilità
produttore)
•
D. LGS 221/2007 “Disposizioni correttive ed integrative del D.lgs 206/2005, recante Codice del consumo”
Avv. Stefano Iorio
DEFINIZIONI
PRODOTTO
•
DPR 224/1998 (Dir. 374/85/CE) - responsabilità:
ogni bene mobile, anche se incorporato in altro bene mobile o immobile
(inclusa l'elettricità / esclusi i prodotti agricoli, dell'allevamento, della pesca e della caccia, che non abbiano
subito trasformazioni)
•
DLgs 172/2004 (Dir. 2001/95/CE) - sicurezza:
qualsiasi prodotto destinato al consumatore, anche nel quadro di una prestazione di servizi, o suscettibile, in
condizioni ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzato dal consumatore, anche se non a lui
destinato, fornito o reso disponibile a titolo oneroso o gratuito nell'ambito di un'attività commerciale
•
CODICE DEL CONSUMO
[art. 3 – DEFINIZIONE GENERALE / art. 103 – SICUREZZA DEI PRODOTTI]
qualsiasi prodotto destinato al consumatore, anche nel quadro di una prestazione di servizi, o suscettibile, in
condizioni ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzato dal consumatore, anche se non a lui
destinato, fornito o reso disponibile a titolo oneroso o gratuito nell'ambito di un'attività commerciale,
indipendentemente dal fatto che sia nuovo, usato o rimesso a nuovo; tale definizione non si applica ai
prodotti usati, forniti come pezzi d'antiquariato, o come prodotti da riparare o da rimettere a nuovo prima
dell'utilizzazione, purché il fornitore ne informi per iscritto la persona cui fornisce il prodotto
[ART. 115 – RESPONSABILITÀ PER DIFETTI]
ogni bene mobile, anche se incorporato in altro bene mobile o immobile; anche l'elettricità
beni immobili
esclusi
beni immateriali
prestazioni di servizi
- ≠ da quanto previsto in tema di sicurezza dei prodotti
- Corte giustizia comunita' Europee, 203/2001 “un prodotto
difettoso si considera messo in circolazione quando è utilizzato in
occasione della prestazione di un servizio medico”
Avv. Stefano Iorio
DEFINIZIONI
DIFETTO
DOTTRINA:
DI
PROGETTAZIONE
difformità del design (del progetto) rispetto allo standard
(modello ideale) esigibile dal produttore
(errata scelta di materiali, errata tecnica di realizzazione): difetto
della linea di produzione
DI
FABBRICAZIONE
difformità di un singolo prodotto dagli altri esemplari della stessa
linea di produzione
(onere prova agevolato, basta provare vizi specifici singolo
prodotto)
immissione del prodotto in commercio senza la necessaria
dotazione di istruzioni per il suo uso corretto (sicuro)
(v. art. 5 e ss. C. Consumo)
DI
INFORMAZIONE
(WARNING
DEFECT)
DA SVILUPPO
inosservanza regole tecniche conosciute o conoscibili al momento
della fabbricazione
(th. del cost of accident: il rischio occulto di danni è una
componente del costo di produzione, i.e. il produttore deve
vagliare se appare più conveniente approfondire la ricerca o
sopportare eventuali danni imputabili alla pericolosità del bene)
Avv. Stefano Iorio
DEFINIZIONI - DIFETTO
CODICE CIVILE
vizi funzionali
art. 1490
vizi che rendono la cosa venduta inidonea all'uso a cui è destinata
o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore
art. 1497
mancanza di qualità promesse ovvero quelle essenziali per l'uso a
cui è destinata
aliud pro alio
(giurisprudenza)
cosa completamente difforme da quella contrattata,
appartenendo ad un genere del tutto diverso,
assolutamente priva delle caratteristiche funzionali necessarie
a soddisfare i bisogni dell'acquirente,
difetti che la rendano inservibile,
compromessa la destinazione del bene all'uso che abbia
costituito elemento determinante per l'offerta di acquisto
Avv. Stefano Iorio
DEFINIZIONI - DIFETTO
• Dir.374/85/CE - DPR 224/1988
carenza di sicurezza
Un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente
attendere tenuto conto di tutte le circostanze:
la presentazione,
l'uso al quale può essere ragionevolmente destinato,
il momento della messa in circolazione.
un prodotto non può essere considerato difettoso per il solo fatto che un prodotto più
perfezionato sia stato messo in circolazione successivamente ad esso
• Dir. 2001/95/CE - DLgs 172/2004
prodotto pericoloso qualsiasi prodotto che non risponda alla definizione di
"prodotto sicuro”
prodotto sicuro: qualsiasi prodotto che, in condizioni di uso normali o
ragionevolmente prevedibili, non presenti alcun rischio oppure presenti
unicamente rischi minimi, compatibili con l'impiego del prodotto e considerati
accettabili nell'osservanza di un livello elevato di tutela della salute e della
sicurezza delle persone
Avv. Stefano Iorio
DEFINIZIONI - DIFETTO
CODICE DEL CONSUMO
[103 – SICUREZZA DEI PRODOTTI]
prodotto sicuro
in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili, non
presenti alcun rischio oppure presenti rischi minimi, considerati
accettabili nell'osservanza di un livello elevato di tutela della salute e
della sicurezza delle persone in funzione, in particolare, dei seguenti
elementi
caratteristiche del prodotto (composizione,
assemblaggio, installazione e manutenzione)
imballaggio,
effetto del prodotto su altri prodotti, qualora sia ragionevolmente
prevedibile l'utilizzazione del primo con i secondi
presentazione, etichettatura, avvertenze e istruzioni per il suo uso e
la sua eliminazione
delle categorie di consumatori che si trovano in condizione di
rischio nell'utilizzazione (in particolare minori e anziani)
Avv. Stefano Iorio
DEFINIZIONI - DIFETTO
[117 – RESPONSABILITÀ PER DIFETTI]
prodotto difettoso
a) quando non offre la sicurezza (non di matrice legislativa, ma) che ci
si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze,
tra cui:
1. il modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, la sua
presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le
avvertenze fornite;
2. l'uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato e i
comportamenti che, in relazione ad esso, si possono
ragionevolmente prevedere;
3. il tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione
b) se non offre la sicurezza offerta normalmente dagli altri esemplari
della medesima serie
non basta il solo fatto che un prodotto più perfezionato sia stato in
qualunque tempo messo in commercio
Avv. Stefano Iorio
DEFINIZIONI
PRODUTTORE
Dir.374/85/CE - DPR 224/1988
fabbricante del prodotto finito, di una sua componente, della materia prima, chi trasforma i
prodotti agricoli, dell'allevamento, di caccia e pesca,
produttore apparente: chi si presenti come produttore apponendo il proprio nome, marchio
o altro segno distintivo sul prodotto o sulla sua confezione
[art. 2572 c.c. “Il rivenditore può apporre il proprio marchio ai prodotti che mette in vendita,
ma non può sopprimere il marchio del produttore”]
importatore nella Comunità europea o chiunque si presenti come tale apponendo il proprio
nome, marchio o altro segno distintivo
se il produttore non è individuato, il fornitore che abbia distribuito il prodotto nell'esercizio
di un'attività commerciale, se abbia omesso di comunicare al danneggiato, l'identità e il
domicilio del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto
DLgs 172/2004 (Dir. 2001/95/CE)
il fabbricante del prodotto stabilito nella Comunità
il fabbricante apparente
l'importatore del prodotto;
gli altri operatori professionali della catena di commercializzazione nella misura in cui la loro
attività possa incidere sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti;
Avv. Stefano Iorio
DEFINIZIONI - PRODUTTORE
CODICE DEL CONSUMO
[art. 3 – DEFINIZIONE GENERALE]
il fabbricante del bene o il fornitore del servizio, o un suo intermediario,
l'importatore del bene o del servizio nel territorio dell'Unione europea
qualsiasi altra persona fisica o giuridica che si presenta come produttore identificando il bene o
il servizio con il proprio nome, marchio o altro segno distintivo
[art. 103 – SICUREZZA DEI PRODOTTI]
o il fabbricante del prodotto stabilito nella Comunità
o il rappresentante del fabbricante se quest'ultimo non è stabilito nella Comunità o, qualora non
vi sia un rappresentante stabilito nella Comunità, l'importatore del prodotto;
o qualsiasi altra persona che si presenti come fabbricante apponendo sul prodotto il proprio
nome, il proprio marchio o un altro segno distintivo, o colui che rimette a nuovo il prodotto;
o gli altri operatori professionali della catena di commercializzazione nella misura in cui la loro
attività possa incidere sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti;
[ART. 115 – RESPONSABILITÀ PER DIFETTI]
il fabbricante del prodotto finito / di una sua componente / della materia prima,
per i prodotti agricoli, dell'allevamento, della pesca e della caccia, rispettivamente l'agricoltore,
l'allevatore, il pescatore ed il cacciatore
quando il produttore non sia individuato (es. per prodotti sfusi), è sottoposto alla stessa
responsabilità il fornitore
- che abbia distribuito il prodotto nell'esercizio di un'attività commerciale,
- se ha omesso di comunicare al danneggiato, entro il termine di tre mesi dalla richiesta,
l'identità e il domicilio del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto
(responsabilità non solidale ma alternativa
sostitutiva:
non sussiste se è nota l’identità del
Avv.oStefano
Iorio
reale produttore)
DEFINIZIONI
DANNO
• CODICE CIVILE
–
–
•
danno patrimoniale (danno emergente / lucro cessante)
danno non patrimoniale (danno morale, biologico)
Dir.374/85/CE - DPR 224/1988 / DLgs 172/2004 (Dir. 2001/95/CE) / CODICE
danno alla persona
DEL CONSUMO
morte o lesioni personali
previa detrazione di una franchigia
danno ad una cosa
cosa diversa dal prodotto difettoso (cd. danni da rimbalzo)
(per beni scindibili, v. 118 lett. f*)
di tipo normalmente destinato all'uso o consumo privato
utilizzata dal danneggiato principalmente per proprio uso o consumo
privato (consumatore)
*Es. auto danneggiata da esplosione pneumatico, risponde produttore pneumatico, che dovrà risarcire danni
alle parti della vettura diverse dal pneumatico
Eventuali danni patrimoniali ulteriori (es. danno al prodotto difettoso, perdita capacità lavorativa, perdita di
chance) o non patrimoniali dovranno essere azionati ex art. 2043 c.c.
Avv. Stefano Iorio
REQUISITI DI SICUREZZA
2001/95/CE
CODICE DEL CONSUMO
scopo
garantire che i prodotti immessi nel mercato UE siano sicuri
sussidiaria
si applica a prodotti per i quali non esiste disciplina specifica
residuale
se vi è disciplina specifica, si applica per gli aspetti non regolati
disciplina
materiale elettrico
discipline speciali
l. 791/1977, att. Dir. 73/23/CEE,
D.lgs 25.11.626/1996, rec. Dir. 93/68/CEE in materia di
marcatura CE del materiale elettrico,
dir. 2006/95/CE
giocattoli
D.lgs 27.9.1991 n. 313, att. Dir. 88/378/CEE,
Dir. 93/68/CEE rec. D.lgs 41/1997
alimentari
Regolamento CE 28.1.2002 n. 178
Avv. Stefano Iorio
REQUISITI DI SICUREZZA
OBBLIGHI PRODUTTORE che presentano rischi minimi se utilizzati in modo prevedibile
1) immettere nel mercato solo prodotti sicuri
informativi
tutte le notizie utili alla prevenzione dei rischi insiti nell’utilizzo del
prodotto (caratteristiche del prodotto, istruzioni d’uso, e avvertenze
sulla pericolosità in relazione ad un utilizzo anche improprio purché
prevedibile)*
2)
di vigilanza
controllare, anche a campione, i prodotti commercializzati,
monitorando gli effetti del loro utilizzo, esaminando gli eventuali
reclami
di prevenzione
“misure proporzionate per intraprendere iniziative opportune ad
evitare rischi”
diffusione di notizie specifiche sui rischi del prodotto (es.
mediante campagne informative)
ritiro (impedire distribuzione ed esposizione)
richiamo (ottenere restituzione prodotto)
Avv. Stefano Iorio
REQUISITI DI SICUREZZA
OBBLIGHI DISTRIBUTORE
1) agire con diligenza per garantire immissione nel mercato di prodotti sicuri
a) non fornire prodotti di cui conosce o avrebbe dovuto conoscere la pericolosità quale
di operatore professionale
2)
b) partecipare al controllo di sicurezza del prodotto immesso sul mercato,
trasmettendo informazioni al produttore e alle autorità
c) collaborare ai controlli a campione, conservando e fornendo la documentazione
idonea a rintracciare l'origine dei prodotti per un periodo di dieci anni dalla data di
cessione al consumatore finale
Tribunale di Mantova, 29/12/2005 ha escluso la responsabilità per la potenziale dannosità di un
prodotto allorché “non venga dimostrato che il distributore era a conoscenza della
pericolosità del prodotto ed anzi risulti che abbia chiesto al produttore particolare garanzia
circa il contenuto del preparato e svolto autonomamente analisi per riscontrare la presenza
di sostanze vietate dalla normativa sui cosmetici”
Avv. Stefano Iorio
REQUISITI DI SICUREZZA
a) discipline specifiche UE o dello Stato in cui prodotto è messo
in commercio
presunzione di sicurezza
non esclude prova contraria
b) prescrizioni tecniche interne che recepiscono le cd. “norme
tecniche armonizzate comunitarie”
(regole tecniche standard, individuate da enti privati
specializzati, su mandato della Commissione Europea – ex art.
4 direttiva 2001/95/CE -, vincolanti con pubblicazione del
riferimento sulla G.U. U.E.
es. “Iso” (“International organisation for standardisation”),
“Cen” (“Comité européen de normalisation”),
“Cenelec” (“Comité européen de norm. electrotechnique”)
“Etsi” (“European telecommunications standards institute”).
in mancanza
valutazione di sicurezza
i. norme tecniche non armonizzate (non richiamate in G.U.)
ii. norme dello Stato comunitario in cui il prodotto è
commercializzato,
iii. raccomandazioni della Commissione Europea contenenti
orientamenti sulla valutazione di sicurezza dei prodotti,
iv. codici di buona condotta vigenti nel settore di riferimento
v. gli ultimi ritrovati della tecnica,
vi. livello che i consumatori possono ragionevolmente
attendersi
Avv. Stefano Iorio
REQUISITI DI SICUREZZA
SANZIONI
salvo reato
più grave
1. immissione sul mercato di prodotti
pericolosi
- arresto fino ad un anno
- ammenda 10.000/50.000
2. violazione divieto Autorità immissione
nel mercato
- arresto fino ad un anno
- ammenda 10.000/50.000
3. violazione provvedimenti che
impongano avvertenze /condizioni
preventive
-ammenda 10.000/25.000
4. mancata collaborazione a verifiche di
sicurezza / ispezioni
- sanzione amm.va 2.500/40.000
5 . Violazione altri obblighi produttore
/distributore
- sanzione amm.va 1.500/30.000
Avv. Stefano Iorio
RESPONSABILITÀ PER DANNO DA
PRODOTTI DIFETTOSI
1. RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE / EXTRACONTRATTUALE
soggetti
contrattuale
extracontrattuale
inadempimento di obbligazioni: pregresso commissione fatto illecito: violazione del
rapporto obbligatorio, qualunque sia la fonte dovere generico del neminem laedere,
(contratto, atto unilaterale, delitto, sentenza o
altro)
parte contrattuale
chiunque
prescrizione
10 anni
5 anni
onere prova
presunzione
di
colpa
nel
caso
d'inadempimento: debitore della prestazione
(produttore-venditore) deve provare che
l'inadempimento o il ritardo non sono a lui
imputabili.
colui che pretende il risarcimento dei
danni dovrà provare:
condotta dolosa o colposa del
produttore - venditore
danno ingiusto
nesso di causalità tra condotta e
danno
danno risarcibile
-
fonte
-
1223 c.c.: damnum emergens e lucrum cessans, conseguenza immediata e diretta
1227: concorso colposo del creditore
1225 c.c.: se dolo, risponde dei danni prevedibili e
non; se colpa, soltanto prevedibili
Avv. Stefano Iorio
art. 2056 richiama artt. 1223, 1226 e 1227
cod. civ.,
art. 2056 non richiama 1225 c.c.
(prevedibilità del danno) → adeguata
diretta causalità
RESPONSABILITÀ PER DANNO DA PRODOTTI DIFETTOSI
2.
NEL CODICE CIVILE
nei confronti del
primo avente causa
(acquirente)
risoluzione contratto,
o
riduzione prezzo
+
risarcimento danni
1490 e ss.
2043 qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona
ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha
commesso il fatto a risarcire il danno
nei confronti di terzi
risarcimento
danni
2050 chiunque cagiona danno ad altri nello
svolgimento di una attività pericolosa, per sua
natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto
al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte
le misure idonee a evitare il danno
2051 ciascuno è responsabile del danno cagionato
dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso
fortuito
Avv. Stefano Iorio
RESPONSABILITÀ PER DANNO DA PRODOTTI DIFETTOSI
CASISTICA (favor giurisprudenziale per il consumatore)
- onere di valutazione della pericolosità del prodotto
Cass. civ., 8395/1991, n. “Deve essere confermata la sentenza di merito che affermi ex art. 2050 c. c. la
responsabilità del produttore di farmaci dannosi in base alla valutazione della disponibilità, al
momento della messa in commercio del prodotto, di tecniche idonee a rilevarne la pericolosità,
affermando l'obbligo del produttore di verificare la purezza biologica delle gammaglobuline
utilizzate per confezionare il medicinale”
- onere di controllo dei componenti forniti da altri
App. Trieste, 16/06/1987: “Il produttore venditore di un medicinale, che utilizzi, nella composizione di
quest'ultimo, un componente acquistato da terzi e da altri prodotto, è tenuto a sottoporre ad un
diligente controllo il componente per accertare che non sia difettoso e quindi inidoneo a provocare
danno a colui al quale venga somministrato il medicinale stesso; non occorre che siffatto obbligo
sia stabilito normativamente, derivando dal generico dovere di diligenza imposto dall’art. 2043
c.c.”
- onere di prevedere gli utilizzi ragionevoli da parte del consumatore, e i rischi conseguenti
Cass. civ., 10274/1995, n.: “il danno subito da colui che si serve di una cosa può essere addebitato ad un
difetto di costruzione della cosa medesima solo se questa è stata usata secondo la destinazione
che il produttore (o il custode) poteva ragionevolmente prevedere e se il comportamento tenuto
dall'utente (e dal quale il danno è dipeso) era ragionevolmente prevedibile, a meno che l'utente non
fosse stato posto in grado di rappresentarsi che taluni di quei modi di uso andavano in concreto
evitati perchè si sarebbe potuto determinare una situazione foriera di danno” (nella specie, è stata
esclusa la responsabilità del produttore per il danno subito da un ragazzo dodicenne che, oscillando
in piedi sui braccioli del sediolino di una altalena, si era appoggiato allo snodo superiore di una
delle due sbarre di sostegno del sediolino subendo l'amputazione di un dito della mano
accidentalmente introdotto nel punto di frizione delle lamiere)
Avv. Stefano Iorio
RESPONSABILITÀ PER DANNO DA PRODOTTI DIFETTOSI
- presunzione giurisprudenziale di colpa (danneggiato è esonerato da onere prova della colpa del
produttore)
Trib. Savona, 31/12/1971 “Il fornitore-imbottigliatore di bibite gassate è responsabile del danno
subito dal rivenditore, in seguito all’esplosione di una bottiglia”
Cass. civ., 28/10/1980, n. 5795 “Se in materia di responsabilità extracontrattuale spetta all'attore
provare, per il risarcimento del danno, la colpa di colui che l'ha cagionato, tuttavia ciò non
comporta che il giudice debba acquisire la dimostrazione di detta colpa esclusivamente dal
materiale probatorio offerto dal danneggiato, ben potendo la prova essere desunta dai fatti e
dalle circostanze di causa ed essere anche presuntiva” (nel caso di specie la cassazione ha
confermato la valutazione dei giudici di merito che avevano ritenuto la colpa della società
d'imbottigliamento per lo scoppio di una bottiglia sufficientemente provata dall'esclusione di
qualsiasi altra plausibile spiegazione)
- responsabilità oggettiva (prescinde da colpa)
Cass. civ., Sez. I, 19/01/1995, n. 567: “Con riguardo al danno provocato dallo scoppio di una
bombola di gas, nell'ipotesi in cui non si fornisca la prova della causa dello scoppio, possono
operare cumulativamente la presunzione di responsabilità a carico del produttore-distributore,
quale esercente attività pericolosa, e quella a carico dell'utente, quale custode, riferendosi a due
comportamenti od omissioni differenti ed essendo la prima prospettabile anche quando la
bombola sia passata, a seguito della consegna, nella disponibilità dell'utente”
Cass. civ., 13/01/1981, n. 294: “Il distributore di bombole di gas liquido risponde, ex art. 2050 c.c.,
del danno provocato dallo scoppio di una bombola vuota consegnata ad un terzo, senza aver
provveduto alla sua completa bonifica, ai sensi dell'art. 249 d. pres. rep. 27 aprile 1955, n. 547
(nella specie: la consegna era avvenuta ad opera di un commesso del distributore)”.
Avv. Stefano Iorio
RESPONSABILITÀ PER DANNO DA PRODOTTI DIFETTOSI
3. CON LA DIR 374/85/CE
• “considerando che il ravvicinamento delle legislazioni nazionali in materia
di responsabilità del produttore per i danni causati dal carattere difettoso
dei suoi prodotti è necessario perché le disparità esistenti fra tali
legislazioni possono falsare il gioco della concorrenza e pregiudicare la
libera circolazione delle merci all'interno del mercato comune
determinando disparità nel grado di protezione del consumatore contro i
danni causati alla sua salute e ai suoi beni da un prodotto difettoso”
• “considerando che solo la responsabilità del produttore, indipendente
dalla sua colpa, costituisce un'adeguata soluzione del problema, specifico
di un'epoca caratterizzata dal progresso tecnologico, di una giusta
attribuzione dei rischi inerenti alla produzione tecnica moderna”
Avv. Stefano Iorio
RESPONSABILITÀ PER DANNO DA PRODOTTI DIFETTOSI
NEL DPR 224/1988
art. 1
Il produttore è responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto
art. 8
Il danneggiato deve provare il danno, il difetto e la connessione causale tra difetto e danno.
art. 6
Esclusione della responsabilità.
art. 13
Il diritto al risarcimento si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto o
avrebbe dovuto avere conoscenza del danno, del difetto e dell'identità del responsabile
art. 14
Il diritto al risarcimento si estingue alla scadenza di dieci anni dal giorno in cui il produttore o
l'importatore nella Comunità europea ha messo in circolazione il prodotto che ha cagionato il
danno.
Trib. Milano, 31/01/2003: “la tutela prevista dal D.P.R. n. 224 del 1998 configura una responsabilità extracontrattuale del
produttore non fondata sulla colpa ma sulla riconducibilità del danno alla presenza di un difetto nel prodotto e residuale
rispetto alla responsabilità generale prevista dall’art. 2043 c.c.”
Trib. Trapani, 23/09/2005: “il DPR 224/1988ha introdotto in Italia una forma di responsabilità extracontrattuale – di cui è ad
oggi dibattuta la riconducibilità nell’ambito della responsabilità oggettiva o della colpa presunta – che prescinde dalla
esistenza di un rapporto negoziale tra produttore e consumatore. Il legislatore nazionale, ha anche inteso superare i rigorosi
limiti che la tutela del consumatore incontrava in precedenza nella materia “de qua”, ancorata com’era tale tutela ai
presupposti e ai limiti temporali della garanzia per vizi nella vendita, oppure agli oneri probatori imposti dalle regole in tema
di responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c.”
Trib. Roma, Sez. XII, 03/11/2003: “In tema di difettoso funzionamento di un prodotto acquistato, spetta al produttore/fornitore
fornire idonea e rigorosa prova liberatoria. Di conseguenza, qualsiasi causa anche solo probabile è imputabile al
produttore e non al consumatore, il quale ha il pieno diritto di usufruire di prodotti non difettosi” (nella specie: il tribunale ha
condannato il produttore ritenendo l’elevatissima probabilità che un sinistro stradale fosse imputabile ad un difetto
meccanico o di assemblaggio verificatosi in fase di produzione ovvero l’insufficiente serraggio o montaggio del dado
autobloccante del sistema sterzante di motociclo)
Avv. Stefano Iorio
RESPONSABILITÀ PER DANNO DA PRODOTTI DIFETTOSI
CUMULO DI AZIONI
•
374/85/CE: considerando che secondo i sistemi giuridici degli Stati membri il danneggiato può
avere diritto al risarcimento in base alla responsabilità contrattuale o ad un titolo fondato sulla
responsabilità extracontrattuale diverso da quello previsto dalla presente direttiva; che, nella
misura in cui tali disposizioni perseguono anch'esse l'obiettivo di un'efficace protezione dei
consumatori, esse non devono essere pregiudicate dalla presente direttiva;
•
Cass. civ., Sez. II, 15/04/2002, n. 5428: “Nelle cosiddette vendite a catena spettano all'acquirente
due azioni; delle quali quella contrattuale sorge solo nei confronti del diretto venditore, in quanto
l'autonomia di ciascuna vendita non gli consente di rivolgersi contro i precedenti venditori,
restando salva l'azione di rivalsa del rivenditore nei confronti del venditore intermedio, mentre la
diversa azione extracontrattuale è esperibile dal compratore contro il produttore, per il danno
sofferto in dipendenza dei vizi che rendono la cosa pericolosa, anche quando tale danno si sia
verificato dopo il passaggio della cosa nella altrui sfera giuridica”
•
App. Roma, Sez. II, 19/05/2005: “L'acquirente finale del bene, in aggiunta alle azioni contrattuali ex
artt. 1490 ss. c.c., può avvalersi, nei confronti del produttore, solo dell'azione extracontrattuale
per i danni subiti in conseguenza del difetto costruttivo, ai sensi dell’art. 2043 c.c. e se ne
sussistono i presupposti, ex DPR 224/1988, poiché ciascuna delle vendite che trasferiscono la
proprietà del bene da uno ad un altro dei soggetti della catena conserva la propria autonomia
funzionale e di trasferimento dei rischi e dei benefici connessi all'acquisto della proprietà”.
•
Cass. civ., Sez. III, 29/04/2005, n. 8981: “In caso d'incendio di un autoveicolo che cagioni danno al
proprietario, l'assicuratore che abbia indennizzato il danneggiato può agire per il rimborso nei
confronti del produttore con azione per far valere la responsabilità extracontrattuale di questi,
dovuta a difetto di costruzione, essendo possibile, stante la diversità di presupposti, il concorso di
azione contrattuale ed extracontrattuale, senza che sia di impedimento la legislazione speciale in
tema di responsabilità del produttore, trattandosi di tutela che si affianca e non si sostituisce a
Avv. Stefano Iorio
quella generale per risarcire il danno ingiusto”
RESPONSABILITÀ PER DANNO DA PRODOTTI DIFETTOSI
4.
[114]
CODICE DEL CONSUMO
il produttore è responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto
a) se il produttore non ha messo il prodotto in circolazione (es. furto, v. art. 119);
b) se il difetto che ha cagionato il danno non esisteva quando il produttore ha
messo il prodotto in circolazione (fattori causali autonomi); è sufficiente
dimostrare che, tenuto conto delle circostanze, è probabile che il difetto non
esistesse ancora nel momento in cui il prodotto è stato messo in circolazione
(120)
esclusione della
responsabilità
[118]
nullo patto di
esclusione
[124]
c) se il produttore non ha fabbricato il prodotto per la vendita o per qualsiasi
altra forma di distribuzione a titolo oneroso, né lo ha fabbricato o distribuito
nell'esercizio della sua attività professionale
d) se il difetto è dovuto alla conformità del prodotto a una norma giuridica
imperativa o a un provvedimento vincolante (pr. di non contraddizione – ≠
standards minimi di sicurezza);
e) se lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, al momento in cui il
produttore ha messo in circolazione il prodotto, non permetteva ancora di
considerare il prodotto come difettoso (rischio da sviluppo – es. farmaci);
f) nel caso del produttore o fornitore di una parte componente o di una materia
prima, se il difetto è interamente dovuto alla concezione del prodotto in cui è
stata incorporata la parte o materia prima o alla conformità di questa alle
istruzioni date dal produttore
che
la ha utilizzata.
Avv. Stefano
Iorio
RESPONSABILITÀ PER DANNO DA PRODOTTI DIFETTOSI
ONERE DELLA PROVA
difetto
danneggiato
fatti costitutivi responsabilità
danno
connessione
causale tra
difetto e danno
danneggiante
•
•
•
fatti impeditivi, estintivi,
modificativi della responsabilità
cause di esclusione
della responsabilità
se è verosimile che il danno sia stato causato da un difetto del prodotto, il giudice
può ordinare che le spese della consulenza tecnica siano anticipate dal produttore
rimane estranea all’indagine istruttoria la questione circa la causa del difetto del
prodotto (pr. vicinanza della prova, eventuale onere convenuto es 118 f, 116,
chiamata in causa).
prova del difetto, v. nozione difetto (presentazione, istruzioni, uso prevedibile,
ecc.).
Avv. Stefano Iorio
RESPONSABILITÀ PER DANNO DA PRODOTTI DIFETTOSI
NESSO DI CAUSALITÀ
normalità o regolarità statistica, che rende prevedibile un dato effetto come
conseguenza del verificarsi di una data causa
Per la dottrina: può ritenersi nesso di causalità tra difetto e danno se c’è
una comprovata successione cronologica tra difetto e danno
non risulti l’intervento di altro fattore antecedente tale da porre in dubbio la sussistenza di
un’unica serie causale (41 c.p.)
Cass. civ. 1270 /1964: una volta esclusa, come nella specie, ogni colpa del negoziante in ordine
all’ alterazione del prodotto alienato, ben può il giudice di merito, nell’ esercizio dei suoi
poteri discrezionali, ricollegare l’avaria, attraverso un processo logico presuntivo, alla
difettosa fabbricazione del prodotto stesso, quale sua unica possibile causa, cioè,
praticamente a una condotta colposa della ditta fabbricante, che la renda responsabile ex
lege aquilia, dei lamentati danni
Cass. civ., 6007/2007: la responsabilità del produttore per danni causati da prodotti difettosi è
subordinata alla prova non del mero nesso di causalità tra l'uso del prodotto ed il danno
derivatone, bensì alla prova del nesso causale tra il danno lamentato ed il difetto del
prodotto, il quale (difetto) assume il carattere di prerequisito della responsabilità.
Avv. Stefano Iorio
RESPONSABILITÀ PER DANNO DA PRODOTTI DIFETTOSI
CONCORSO DI COLPA DEL DANNEGGIATO
1227
C. Civ.
•
•
se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il
danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della
colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate
il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore
avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza
applicazione del principio di causalità
Trib. Genova, 27/03/2008 (Cass. civ. 4954/2007) In tema di concorso del fatto
colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, a norma degli
artt. 1227, 1° comma, e 2056 c.c., la prova che il creditore danneggiato
avrebbe potuto evitare i danni dei quali chiede il risarcimento usando
l'ordinaria diligenza, deve essere fornita dal debitore - danneggiante che
pretende di non risarcire in tutto o in parte il creditore, anche se il giudice
deve porsi d'ufficio l'indagine in ordine al concorso di colpa del danneggiato,
sempre che risultino prospettati in causa gli elementi di fatto dai quali sia
ricavabile la colpa concorrente.
Avv. Stefano Iorio
RESPONSABILITÀ PER DANNO DA PRODOTTI DIFETTOSI
nelle ipotesi di concorso del fatto colposo del danneggiato il
risarcimento si valuta secondo le disposizioni dell' articolo 1227
del codice civile
122
C. Cons.
il risarcimento non è dovuto quando il danneggiato sia stato
consapevole del difetto del prodotto e del pericolo che ne
derivava e nondimeno vi si sia volontariamente esposto *
nell'ipotesi di danno a cosa, la colpa del detentore di questa è
parificata alla colpa del danneggiato**
Produttore non è esonerato se comportamento del danneggiato che ha concorso a
cagionare il danno era tra quelli ragionevolmente prevedibili
Cass. civ.,12750/2005: Le norme volte a salvaguardare i consumatori da difetti di
fabbricazione dei prodotti sono applicabili anche nel caso in cui l'uso dei prodotti
stessi è consentito solo da parte di chi sia in possesso dei prescritti titoli abilitanti
all'uso; infatti, la mancanza del titolo rileva (quando i danni siano derivati in
ragione del difetto) solo sul piano della concreta rilevanza dell'eventuale
comportamento imperito, ai fini dell'apprezzamento del nesso causale tra difetto
ed evento.
Avv. Stefano Iorio
RESPONSABILITÀ PER DANNO DA PRODOTTI DIFETTOSI
PRESCRIZIONE E DECADENZA
si prescrive
diritto al
risarcimento
si estingue
Avv. Stefano Iorio
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