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SICUREZZA DEI PRODOTTI RESPONSABILITA` PER DANNO DA
SICUREZZA DEI PRODOTTI RESPONSABILITA’ PER DANNO DA PRODOTTI DIFETTOSI Artt. 102 e ss. Codice del Consumo FONTI NORMATIVE • CODICE CIVILE (artt. 1490 ss - 2043 - 2050) • DIRETTIVA 374/85/CE: “Direttiva del Consiglio relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi” DPR 224/1988 “Attuazione della direttiva CEE numero 85/374 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, ai sensi dell'art. 15 della l. 183/1987” • • • DIRETTIVA 92/59/CEE “Direttiva del Consiglio relativa alla sicurezza generale dei prodotti” D.Lgs. 17 marzo 1995, n.115“Attuazione della direttiva 92/59/CEE relativa alla sicurezza generale dei prodotti” • DIRETTIVA 1999/34/CEE “Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 85/374/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi” D.LGS. 2 FEBBRAIO 2001, N. 25 • • • DIRETTIVA 2001/95/CE “Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla sicurezza generale dei prodotti” D.LGS. 21 MAGGIO 2004, N. 172 “Attuazione della direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti” • D.LGS 206/2005: CODICE DEL CONSUMO (artt. 102-113 sicurezza prodotti / 114-127 responsabilità produttore) • D. LGS 221/2007 “Disposizioni correttive ed integrative del D.lgs 206/2005, recante Codice del consumo” Avv. Stefano Iorio DEFINIZIONI PRODOTTO • DPR 224/1998 (Dir. 374/85/CE) - responsabilità: ogni bene mobile, anche se incorporato in altro bene mobile o immobile (inclusa l'elettricità / esclusi i prodotti agricoli, dell'allevamento, della pesca e della caccia, che non abbiano subito trasformazioni) • DLgs 172/2004 (Dir. 2001/95/CE) - sicurezza: qualsiasi prodotto destinato al consumatore, anche nel quadro di una prestazione di servizi, o suscettibile, in condizioni ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzato dal consumatore, anche se non a lui destinato, fornito o reso disponibile a titolo oneroso o gratuito nell'ambito di un'attività commerciale • CODICE DEL CONSUMO [art. 3 – DEFINIZIONE GENERALE / art. 103 – SICUREZZA DEI PRODOTTI] qualsiasi prodotto destinato al consumatore, anche nel quadro di una prestazione di servizi, o suscettibile, in condizioni ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzato dal consumatore, anche se non a lui destinato, fornito o reso disponibile a titolo oneroso o gratuito nell'ambito di un'attività commerciale, indipendentemente dal fatto che sia nuovo, usato o rimesso a nuovo; tale definizione non si applica ai prodotti usati, forniti come pezzi d'antiquariato, o come prodotti da riparare o da rimettere a nuovo prima dell'utilizzazione, purché il fornitore ne informi per iscritto la persona cui fornisce il prodotto [ART. 115 – RESPONSABILITÀ PER DIFETTI] ogni bene mobile, anche se incorporato in altro bene mobile o immobile; anche l'elettricità beni immobili esclusi beni immateriali prestazioni di servizi - ≠ da quanto previsto in tema di sicurezza dei prodotti - Corte giustizia comunita' Europee, 203/2001 “un prodotto difettoso si considera messo in circolazione quando è utilizzato in occasione della prestazione di un servizio medico” Avv. Stefano Iorio DEFINIZIONI DIFETTO DOTTRINA: DI PROGETTAZIONE difformità del design (del progetto) rispetto allo standard (modello ideale) esigibile dal produttore (errata scelta di materiali, errata tecnica di realizzazione): difetto della linea di produzione DI FABBRICAZIONE difformità di un singolo prodotto dagli altri esemplari della stessa linea di produzione (onere prova agevolato, basta provare vizi specifici singolo prodotto) immissione del prodotto in commercio senza la necessaria dotazione di istruzioni per il suo uso corretto (sicuro) (v. art. 5 e ss. C. Consumo) DI INFORMAZIONE (WARNING DEFECT) DA SVILUPPO inosservanza regole tecniche conosciute o conoscibili al momento della fabbricazione (th. del cost of accident: il rischio occulto di danni è una componente del costo di produzione, i.e. il produttore deve vagliare se appare più conveniente approfondire la ricerca o sopportare eventuali danni imputabili alla pericolosità del bene) Avv. Stefano Iorio DEFINIZIONI - DIFETTO CODICE CIVILE vizi funzionali art. 1490 vizi che rendono la cosa venduta inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore art. 1497 mancanza di qualità promesse ovvero quelle essenziali per l'uso a cui è destinata aliud pro alio (giurisprudenza) cosa completamente difforme da quella contrattata, appartenendo ad un genere del tutto diverso, assolutamente priva delle caratteristiche funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell'acquirente, difetti che la rendano inservibile, compromessa la destinazione del bene all'uso che abbia costituito elemento determinante per l'offerta di acquisto Avv. Stefano Iorio DEFINIZIONI - DIFETTO • Dir.374/85/CE - DPR 224/1988 carenza di sicurezza Un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze: la presentazione, l'uso al quale può essere ragionevolmente destinato, il momento della messa in circolazione. un prodotto non può essere considerato difettoso per il solo fatto che un prodotto più perfezionato sia stato messo in circolazione successivamente ad esso • Dir. 2001/95/CE - DLgs 172/2004 prodotto pericoloso qualsiasi prodotto che non risponda alla definizione di "prodotto sicuro” prodotto sicuro: qualsiasi prodotto che, in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili, non presenti alcun rischio oppure presenti unicamente rischi minimi, compatibili con l'impiego del prodotto e considerati accettabili nell'osservanza di un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle persone Avv. Stefano Iorio DEFINIZIONI - DIFETTO CODICE DEL CONSUMO [103 – SICUREZZA DEI PRODOTTI] prodotto sicuro in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili, non presenti alcun rischio oppure presenti rischi minimi, considerati accettabili nell'osservanza di un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle persone in funzione, in particolare, dei seguenti elementi caratteristiche del prodotto (composizione, assemblaggio, installazione e manutenzione) imballaggio, effetto del prodotto su altri prodotti, qualora sia ragionevolmente prevedibile l'utilizzazione del primo con i secondi presentazione, etichettatura, avvertenze e istruzioni per il suo uso e la sua eliminazione delle categorie di consumatori che si trovano in condizione di rischio nell'utilizzazione (in particolare minori e anziani) Avv. Stefano Iorio DEFINIZIONI - DIFETTO [117 – RESPONSABILITÀ PER DIFETTI] prodotto difettoso a) quando non offre la sicurezza (non di matrice legislativa, ma) che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui: 1. il modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze fornite; 2. l'uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato e i comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere; 3. il tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione b) se non offre la sicurezza offerta normalmente dagli altri esemplari della medesima serie non basta il solo fatto che un prodotto più perfezionato sia stato in qualunque tempo messo in commercio Avv. Stefano Iorio DEFINIZIONI PRODUTTORE Dir.374/85/CE - DPR 224/1988 fabbricante del prodotto finito, di una sua componente, della materia prima, chi trasforma i prodotti agricoli, dell'allevamento, di caccia e pesca, produttore apparente: chi si presenti come produttore apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto o sulla sua confezione [art. 2572 c.c. “Il rivenditore può apporre il proprio marchio ai prodotti che mette in vendita, ma non può sopprimere il marchio del produttore”] importatore nella Comunità europea o chiunque si presenti come tale apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo se il produttore non è individuato, il fornitore che abbia distribuito il prodotto nell'esercizio di un'attività commerciale, se abbia omesso di comunicare al danneggiato, l'identità e il domicilio del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto DLgs 172/2004 (Dir. 2001/95/CE) il fabbricante del prodotto stabilito nella Comunità il fabbricante apparente l'importatore del prodotto; gli altri operatori professionali della catena di commercializzazione nella misura in cui la loro attività possa incidere sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti; Avv. Stefano Iorio DEFINIZIONI - PRODUTTORE CODICE DEL CONSUMO [art. 3 – DEFINIZIONE GENERALE] il fabbricante del bene o il fornitore del servizio, o un suo intermediario, l'importatore del bene o del servizio nel territorio dell'Unione europea qualsiasi altra persona fisica o giuridica che si presenta come produttore identificando il bene o il servizio con il proprio nome, marchio o altro segno distintivo [art. 103 – SICUREZZA DEI PRODOTTI] o il fabbricante del prodotto stabilito nella Comunità o il rappresentante del fabbricante se quest'ultimo non è stabilito nella Comunità o, qualora non vi sia un rappresentante stabilito nella Comunità, l'importatore del prodotto; o qualsiasi altra persona che si presenti come fabbricante apponendo sul prodotto il proprio nome, il proprio marchio o un altro segno distintivo, o colui che rimette a nuovo il prodotto; o gli altri operatori professionali della catena di commercializzazione nella misura in cui la loro attività possa incidere sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti; [ART. 115 – RESPONSABILITÀ PER DIFETTI] il fabbricante del prodotto finito / di una sua componente / della materia prima, per i prodotti agricoli, dell'allevamento, della pesca e della caccia, rispettivamente l'agricoltore, l'allevatore, il pescatore ed il cacciatore quando il produttore non sia individuato (es. per prodotti sfusi), è sottoposto alla stessa responsabilità il fornitore - che abbia distribuito il prodotto nell'esercizio di un'attività commerciale, - se ha omesso di comunicare al danneggiato, entro il termine di tre mesi dalla richiesta, l'identità e il domicilio del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto (responsabilità non solidale ma alternativa sostitutiva: non sussiste se è nota l’identità del Avv.oStefano Iorio reale produttore) DEFINIZIONI DANNO • CODICE CIVILE – – • danno patrimoniale (danno emergente / lucro cessante) danno non patrimoniale (danno morale, biologico) Dir.374/85/CE - DPR 224/1988 / DLgs 172/2004 (Dir. 2001/95/CE) / CODICE danno alla persona DEL CONSUMO morte o lesioni personali previa detrazione di una franchigia danno ad una cosa cosa diversa dal prodotto difettoso (cd. danni da rimbalzo) (per beni scindibili, v. 118 lett. f*) di tipo normalmente destinato all'uso o consumo privato utilizzata dal danneggiato principalmente per proprio uso o consumo privato (consumatore) *Es. auto danneggiata da esplosione pneumatico, risponde produttore pneumatico, che dovrà risarcire danni alle parti della vettura diverse dal pneumatico Eventuali danni patrimoniali ulteriori (es. danno al prodotto difettoso, perdita capacità lavorativa, perdita di chance) o non patrimoniali dovranno essere azionati ex art. 2043 c.c. Avv. Stefano Iorio REQUISITI DI SICUREZZA 2001/95/CE CODICE DEL CONSUMO scopo garantire che i prodotti immessi nel mercato UE siano sicuri sussidiaria si applica a prodotti per i quali non esiste disciplina specifica residuale se vi è disciplina specifica, si applica per gli aspetti non regolati disciplina materiale elettrico discipline speciali l. 791/1977, att. Dir. 73/23/CEE, D.lgs 25.11.626/1996, rec. Dir. 93/68/CEE in materia di marcatura CE del materiale elettrico, dir. 2006/95/CE giocattoli D.lgs 27.9.1991 n. 313, att. Dir. 88/378/CEE, Dir. 93/68/CEE rec. D.lgs 41/1997 alimentari Regolamento CE 28.1.2002 n. 178 Avv. Stefano Iorio REQUISITI DI SICUREZZA OBBLIGHI PRODUTTORE che presentano rischi minimi se utilizzati in modo prevedibile 1) immettere nel mercato solo prodotti sicuri informativi tutte le notizie utili alla prevenzione dei rischi insiti nell’utilizzo del prodotto (caratteristiche del prodotto, istruzioni d’uso, e avvertenze sulla pericolosità in relazione ad un utilizzo anche improprio purché prevedibile)* 2) di vigilanza controllare, anche a campione, i prodotti commercializzati, monitorando gli effetti del loro utilizzo, esaminando gli eventuali reclami di prevenzione “misure proporzionate per intraprendere iniziative opportune ad evitare rischi” diffusione di notizie specifiche sui rischi del prodotto (es. mediante campagne informative) ritiro (impedire distribuzione ed esposizione) richiamo (ottenere restituzione prodotto) Avv. Stefano Iorio REQUISITI DI SICUREZZA OBBLIGHI DISTRIBUTORE 1) agire con diligenza per garantire immissione nel mercato di prodotti sicuri a) non fornire prodotti di cui conosce o avrebbe dovuto conoscere la pericolosità quale di operatore professionale 2) b) partecipare al controllo di sicurezza del prodotto immesso sul mercato, trasmettendo informazioni al produttore e alle autorità c) collaborare ai controlli a campione, conservando e fornendo la documentazione idonea a rintracciare l'origine dei prodotti per un periodo di dieci anni dalla data di cessione al consumatore finale Tribunale di Mantova, 29/12/2005 ha escluso la responsabilità per la potenziale dannosità di un prodotto allorché “non venga dimostrato che il distributore era a conoscenza della pericolosità del prodotto ed anzi risulti che abbia chiesto al produttore particolare garanzia circa il contenuto del preparato e svolto autonomamente analisi per riscontrare la presenza di sostanze vietate dalla normativa sui cosmetici” Avv. Stefano Iorio REQUISITI DI SICUREZZA a) discipline specifiche UE o dello Stato in cui prodotto è messo in commercio presunzione di sicurezza non esclude prova contraria b) prescrizioni tecniche interne che recepiscono le cd. “norme tecniche armonizzate comunitarie” (regole tecniche standard, individuate da enti privati specializzati, su mandato della Commissione Europea – ex art. 4 direttiva 2001/95/CE -, vincolanti con pubblicazione del riferimento sulla G.U. U.E. es. “Iso” (“International organisation for standardisation”), “Cen” (“Comité européen de normalisation”), “Cenelec” (“Comité européen de norm. electrotechnique”) “Etsi” (“European telecommunications standards institute”). in mancanza valutazione di sicurezza i. norme tecniche non armonizzate (non richiamate in G.U.) ii. norme dello Stato comunitario in cui il prodotto è commercializzato, iii. raccomandazioni della Commissione Europea contenenti orientamenti sulla valutazione di sicurezza dei prodotti, iv. codici di buona condotta vigenti nel settore di riferimento v. gli ultimi ritrovati della tecnica, vi. livello che i consumatori possono ragionevolmente attendersi Avv. Stefano Iorio REQUISITI DI SICUREZZA SANZIONI salvo reato più grave 1. immissione sul mercato di prodotti pericolosi - arresto fino ad un anno - ammenda 10.000/50.000 2. violazione divieto Autorità immissione nel mercato - arresto fino ad un anno - ammenda 10.000/50.000 3. violazione provvedimenti che impongano avvertenze /condizioni preventive -ammenda 10.000/25.000 4. mancata collaborazione a verifiche di sicurezza / ispezioni - sanzione amm.va 2.500/40.000 5 . Violazione altri obblighi produttore /distributore - sanzione amm.va 1.500/30.000 Avv. Stefano Iorio RESPONSABILITÀ PER DANNO DA PRODOTTI DIFETTOSI 1. RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE / EXTRACONTRATTUALE soggetti contrattuale extracontrattuale inadempimento di obbligazioni: pregresso commissione fatto illecito: violazione del rapporto obbligatorio, qualunque sia la fonte dovere generico del neminem laedere, (contratto, atto unilaterale, delitto, sentenza o altro) parte contrattuale chiunque prescrizione 10 anni 5 anni onere prova presunzione di colpa nel caso d'inadempimento: debitore della prestazione (produttore-venditore) deve provare che l'inadempimento o il ritardo non sono a lui imputabili. colui che pretende il risarcimento dei danni dovrà provare: condotta dolosa o colposa del produttore - venditore danno ingiusto nesso di causalità tra condotta e danno danno risarcibile - fonte - 1223 c.c.: damnum emergens e lucrum cessans, conseguenza immediata e diretta 1227: concorso colposo del creditore 1225 c.c.: se dolo, risponde dei danni prevedibili e non; se colpa, soltanto prevedibili Avv. Stefano Iorio art. 2056 richiama artt. 1223, 1226 e 1227 cod. civ., art. 2056 non richiama 1225 c.c. (prevedibilità del danno) → adeguata diretta causalità RESPONSABILITÀ PER DANNO DA PRODOTTI DIFETTOSI 2. NEL CODICE CIVILE nei confronti del primo avente causa (acquirente) risoluzione contratto, o riduzione prezzo + risarcimento danni 1490 e ss. 2043 qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno nei confronti di terzi risarcimento danni 2050 chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di una attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno 2051 ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito Avv. Stefano Iorio RESPONSABILITÀ PER DANNO DA PRODOTTI DIFETTOSI CASISTICA (favor giurisprudenziale per il consumatore) - onere di valutazione della pericolosità del prodotto Cass. civ., 8395/1991, n. “Deve essere confermata la sentenza di merito che affermi ex art. 2050 c. c. la responsabilità del produttore di farmaci dannosi in base alla valutazione della disponibilità, al momento della messa in commercio del prodotto, di tecniche idonee a rilevarne la pericolosità, affermando l'obbligo del produttore di verificare la purezza biologica delle gammaglobuline utilizzate per confezionare il medicinale” - onere di controllo dei componenti forniti da altri App. Trieste, 16/06/1987: “Il produttore venditore di un medicinale, che utilizzi, nella composizione di quest'ultimo, un componente acquistato da terzi e da altri prodotto, è tenuto a sottoporre ad un diligente controllo il componente per accertare che non sia difettoso e quindi inidoneo a provocare danno a colui al quale venga somministrato il medicinale stesso; non occorre che siffatto obbligo sia stabilito normativamente, derivando dal generico dovere di diligenza imposto dall’art. 2043 c.c.” - onere di prevedere gli utilizzi ragionevoli da parte del consumatore, e i rischi conseguenti Cass. civ., 10274/1995, n.: “il danno subito da colui che si serve di una cosa può essere addebitato ad un difetto di costruzione della cosa medesima solo se questa è stata usata secondo la destinazione che il produttore (o il custode) poteva ragionevolmente prevedere e se il comportamento tenuto dall'utente (e dal quale il danno è dipeso) era ragionevolmente prevedibile, a meno che l'utente non fosse stato posto in grado di rappresentarsi che taluni di quei modi di uso andavano in concreto evitati perchè si sarebbe potuto determinare una situazione foriera di danno” (nella specie, è stata esclusa la responsabilità del produttore per il danno subito da un ragazzo dodicenne che, oscillando in piedi sui braccioli del sediolino di una altalena, si era appoggiato allo snodo superiore di una delle due sbarre di sostegno del sediolino subendo l'amputazione di un dito della mano accidentalmente introdotto nel punto di frizione delle lamiere) Avv. Stefano Iorio RESPONSABILITÀ PER DANNO DA PRODOTTI DIFETTOSI - presunzione giurisprudenziale di colpa (danneggiato è esonerato da onere prova della colpa del produttore) Trib. Savona, 31/12/1971 “Il fornitore-imbottigliatore di bibite gassate è responsabile del danno subito dal rivenditore, in seguito all’esplosione di una bottiglia” Cass. civ., 28/10/1980, n. 5795 “Se in materia di responsabilità extracontrattuale spetta all'attore provare, per il risarcimento del danno, la colpa di colui che l'ha cagionato, tuttavia ciò non comporta che il giudice debba acquisire la dimostrazione di detta colpa esclusivamente dal materiale probatorio offerto dal danneggiato, ben potendo la prova essere desunta dai fatti e dalle circostanze di causa ed essere anche presuntiva” (nel caso di specie la cassazione ha confermato la valutazione dei giudici di merito che avevano ritenuto la colpa della società d'imbottigliamento per lo scoppio di una bottiglia sufficientemente provata dall'esclusione di qualsiasi altra plausibile spiegazione) - responsabilità oggettiva (prescinde da colpa) Cass. civ., Sez. I, 19/01/1995, n. 567: “Con riguardo al danno provocato dallo scoppio di una bombola di gas, nell'ipotesi in cui non si fornisca la prova della causa dello scoppio, possono operare cumulativamente la presunzione di responsabilità a carico del produttore-distributore, quale esercente attività pericolosa, e quella a carico dell'utente, quale custode, riferendosi a due comportamenti od omissioni differenti ed essendo la prima prospettabile anche quando la bombola sia passata, a seguito della consegna, nella disponibilità dell'utente” Cass. civ., 13/01/1981, n. 294: “Il distributore di bombole di gas liquido risponde, ex art. 2050 c.c., del danno provocato dallo scoppio di una bombola vuota consegnata ad un terzo, senza aver provveduto alla sua completa bonifica, ai sensi dell'art. 249 d. pres. rep. 27 aprile 1955, n. 547 (nella specie: la consegna era avvenuta ad opera di un commesso del distributore)”. Avv. Stefano Iorio RESPONSABILITÀ PER DANNO DA PRODOTTI DIFETTOSI 3. CON LA DIR 374/85/CE • “considerando che il ravvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di responsabilità del produttore per i danni causati dal carattere difettoso dei suoi prodotti è necessario perché le disparità esistenti fra tali legislazioni possono falsare il gioco della concorrenza e pregiudicare la libera circolazione delle merci all'interno del mercato comune determinando disparità nel grado di protezione del consumatore contro i danni causati alla sua salute e ai suoi beni da un prodotto difettoso” • “considerando che solo la responsabilità del produttore, indipendente dalla sua colpa, costituisce un'adeguata soluzione del problema, specifico di un'epoca caratterizzata dal progresso tecnologico, di una giusta attribuzione dei rischi inerenti alla produzione tecnica moderna” Avv. Stefano Iorio RESPONSABILITÀ PER DANNO DA PRODOTTI DIFETTOSI NEL DPR 224/1988 art. 1 Il produttore è responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto art. 8 Il danneggiato deve provare il danno, il difetto e la connessione causale tra difetto e danno. art. 6 Esclusione della responsabilità. art. 13 Il diritto al risarcimento si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del danno, del difetto e dell'identità del responsabile art. 14 Il diritto al risarcimento si estingue alla scadenza di dieci anni dal giorno in cui il produttore o l'importatore nella Comunità europea ha messo in circolazione il prodotto che ha cagionato il danno. Trib. Milano, 31/01/2003: “la tutela prevista dal D.P.R. n. 224 del 1998 configura una responsabilità extracontrattuale del produttore non fondata sulla colpa ma sulla riconducibilità del danno alla presenza di un difetto nel prodotto e residuale rispetto alla responsabilità generale prevista dall’art. 2043 c.c.” Trib. Trapani, 23/09/2005: “il DPR 224/1988ha introdotto in Italia una forma di responsabilità extracontrattuale – di cui è ad oggi dibattuta la riconducibilità nell’ambito della responsabilità oggettiva o della colpa presunta – che prescinde dalla esistenza di un rapporto negoziale tra produttore e consumatore. Il legislatore nazionale, ha anche inteso superare i rigorosi limiti che la tutela del consumatore incontrava in precedenza nella materia “de qua”, ancorata com’era tale tutela ai presupposti e ai limiti temporali della garanzia per vizi nella vendita, oppure agli oneri probatori imposti dalle regole in tema di responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c.” Trib. Roma, Sez. XII, 03/11/2003: “In tema di difettoso funzionamento di un prodotto acquistato, spetta al produttore/fornitore fornire idonea e rigorosa prova liberatoria. Di conseguenza, qualsiasi causa anche solo probabile è imputabile al produttore e non al consumatore, il quale ha il pieno diritto di usufruire di prodotti non difettosi” (nella specie: il tribunale ha condannato il produttore ritenendo l’elevatissima probabilità che un sinistro stradale fosse imputabile ad un difetto meccanico o di assemblaggio verificatosi in fase di produzione ovvero l’insufficiente serraggio o montaggio del dado autobloccante del sistema sterzante di motociclo) Avv. Stefano Iorio RESPONSABILITÀ PER DANNO DA PRODOTTI DIFETTOSI CUMULO DI AZIONI • 374/85/CE: considerando che secondo i sistemi giuridici degli Stati membri il danneggiato può avere diritto al risarcimento in base alla responsabilità contrattuale o ad un titolo fondato sulla responsabilità extracontrattuale diverso da quello previsto dalla presente direttiva; che, nella misura in cui tali disposizioni perseguono anch'esse l'obiettivo di un'efficace protezione dei consumatori, esse non devono essere pregiudicate dalla presente direttiva; • Cass. civ., Sez. II, 15/04/2002, n. 5428: “Nelle cosiddette vendite a catena spettano all'acquirente due azioni; delle quali quella contrattuale sorge solo nei confronti del diretto venditore, in quanto l'autonomia di ciascuna vendita non gli consente di rivolgersi contro i precedenti venditori, restando salva l'azione di rivalsa del rivenditore nei confronti del venditore intermedio, mentre la diversa azione extracontrattuale è esperibile dal compratore contro il produttore, per il danno sofferto in dipendenza dei vizi che rendono la cosa pericolosa, anche quando tale danno si sia verificato dopo il passaggio della cosa nella altrui sfera giuridica” • App. Roma, Sez. II, 19/05/2005: “L'acquirente finale del bene, in aggiunta alle azioni contrattuali ex artt. 1490 ss. c.c., può avvalersi, nei confronti del produttore, solo dell'azione extracontrattuale per i danni subiti in conseguenza del difetto costruttivo, ai sensi dell’art. 2043 c.c. e se ne sussistono i presupposti, ex DPR 224/1988, poiché ciascuna delle vendite che trasferiscono la proprietà del bene da uno ad un altro dei soggetti della catena conserva la propria autonomia funzionale e di trasferimento dei rischi e dei benefici connessi all'acquisto della proprietà”. • Cass. civ., Sez. III, 29/04/2005, n. 8981: “In caso d'incendio di un autoveicolo che cagioni danno al proprietario, l'assicuratore che abbia indennizzato il danneggiato può agire per il rimborso nei confronti del produttore con azione per far valere la responsabilità extracontrattuale di questi, dovuta a difetto di costruzione, essendo possibile, stante la diversità di presupposti, il concorso di azione contrattuale ed extracontrattuale, senza che sia di impedimento la legislazione speciale in tema di responsabilità del produttore, trattandosi di tutela che si affianca e non si sostituisce a Avv. Stefano Iorio quella generale per risarcire il danno ingiusto” RESPONSABILITÀ PER DANNO DA PRODOTTI DIFETTOSI 4. [114] CODICE DEL CONSUMO il produttore è responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto a) se il produttore non ha messo il prodotto in circolazione (es. furto, v. art. 119); b) se il difetto che ha cagionato il danno non esisteva quando il produttore ha messo il prodotto in circolazione (fattori causali autonomi); è sufficiente dimostrare che, tenuto conto delle circostanze, è probabile che il difetto non esistesse ancora nel momento in cui il prodotto è stato messo in circolazione (120) esclusione della responsabilità [118] nullo patto di esclusione [124] c) se il produttore non ha fabbricato il prodotto per la vendita o per qualsiasi altra forma di distribuzione a titolo oneroso, né lo ha fabbricato o distribuito nell'esercizio della sua attività professionale d) se il difetto è dovuto alla conformità del prodotto a una norma giuridica imperativa o a un provvedimento vincolante (pr. di non contraddizione – ≠ standards minimi di sicurezza); e) se lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, al momento in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto, non permetteva ancora di considerare il prodotto come difettoso (rischio da sviluppo – es. farmaci); f) nel caso del produttore o fornitore di una parte componente o di una materia prima, se il difetto è interamente dovuto alla concezione del prodotto in cui è stata incorporata la parte o materia prima o alla conformità di questa alle istruzioni date dal produttore che la ha utilizzata. Avv. Stefano Iorio RESPONSABILITÀ PER DANNO DA PRODOTTI DIFETTOSI ONERE DELLA PROVA difetto danneggiato fatti costitutivi responsabilità danno connessione causale tra difetto e danno danneggiante • • • fatti impeditivi, estintivi, modificativi della responsabilità cause di esclusione della responsabilità se è verosimile che il danno sia stato causato da un difetto del prodotto, il giudice può ordinare che le spese della consulenza tecnica siano anticipate dal produttore rimane estranea all’indagine istruttoria la questione circa la causa del difetto del prodotto (pr. vicinanza della prova, eventuale onere convenuto es 118 f, 116, chiamata in causa). prova del difetto, v. nozione difetto (presentazione, istruzioni, uso prevedibile, ecc.). Avv. Stefano Iorio RESPONSABILITÀ PER DANNO DA PRODOTTI DIFETTOSI NESSO DI CAUSALITÀ normalità o regolarità statistica, che rende prevedibile un dato effetto come conseguenza del verificarsi di una data causa Per la dottrina: può ritenersi nesso di causalità tra difetto e danno se c’è una comprovata successione cronologica tra difetto e danno non risulti l’intervento di altro fattore antecedente tale da porre in dubbio la sussistenza di un’unica serie causale (41 c.p.) Cass. civ. 1270 /1964: una volta esclusa, come nella specie, ogni colpa del negoziante in ordine all’ alterazione del prodotto alienato, ben può il giudice di merito, nell’ esercizio dei suoi poteri discrezionali, ricollegare l’avaria, attraverso un processo logico presuntivo, alla difettosa fabbricazione del prodotto stesso, quale sua unica possibile causa, cioè, praticamente a una condotta colposa della ditta fabbricante, che la renda responsabile ex lege aquilia, dei lamentati danni Cass. civ., 6007/2007: la responsabilità del produttore per danni causati da prodotti difettosi è subordinata alla prova non del mero nesso di causalità tra l'uso del prodotto ed il danno derivatone, bensì alla prova del nesso causale tra il danno lamentato ed il difetto del prodotto, il quale (difetto) assume il carattere di prerequisito della responsabilità. Avv. Stefano Iorio RESPONSABILITÀ PER DANNO DA PRODOTTI DIFETTOSI CONCORSO DI COLPA DEL DANNEGGIATO 1227 C. Civ. • • se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza applicazione del principio di causalità Trib. Genova, 27/03/2008 (Cass. civ. 4954/2007) In tema di concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, a norma degli artt. 1227, 1° comma, e 2056 c.c., la prova che il creditore danneggiato avrebbe potuto evitare i danni dei quali chiede il risarcimento usando l'ordinaria diligenza, deve essere fornita dal debitore - danneggiante che pretende di non risarcire in tutto o in parte il creditore, anche se il giudice deve porsi d'ufficio l'indagine in ordine al concorso di colpa del danneggiato, sempre che risultino prospettati in causa gli elementi di fatto dai quali sia ricavabile la colpa concorrente. Avv. Stefano Iorio RESPONSABILITÀ PER DANNO DA PRODOTTI DIFETTOSI nelle ipotesi di concorso del fatto colposo del danneggiato il risarcimento si valuta secondo le disposizioni dell' articolo 1227 del codice civile 122 C. Cons. il risarcimento non è dovuto quando il danneggiato sia stato consapevole del difetto del prodotto e del pericolo che ne derivava e nondimeno vi si sia volontariamente esposto * nell'ipotesi di danno a cosa, la colpa del detentore di questa è parificata alla colpa del danneggiato** Produttore non è esonerato se comportamento del danneggiato che ha concorso a cagionare il danno era tra quelli ragionevolmente prevedibili Cass. civ.,12750/2005: Le norme volte a salvaguardare i consumatori da difetti di fabbricazione dei prodotti sono applicabili anche nel caso in cui l'uso dei prodotti stessi è consentito solo da parte di chi sia in possesso dei prescritti titoli abilitanti all'uso; infatti, la mancanza del titolo rileva (quando i danni siano derivati in ragione del difetto) solo sul piano della concreta rilevanza dell'eventuale comportamento imperito, ai fini dell'apprezzamento del nesso causale tra difetto ed evento. Avv. Stefano Iorio RESPONSABILITÀ PER DANNO DA PRODOTTI DIFETTOSI PRESCRIZIONE E DECADENZA si prescrive diritto al risarcimento si estingue Avv. Stefano Iorio