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IL COMITATO UNICO DI GARANZIA NELLA PUBBLICA
Commissione provinciale per le Pari Opportunità tra uomo e donna Consigliera di Parità della Provincia autonoma di Trento IL COMITATO UNICO DI GARANZIA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE GUIDA PRATICA PER LA RETE PROVINCIALE DEI COMITATI DI PARI OPPORTUNITA' E COMITATI UNICI DI GARANZIA Giunta della Provincia autonoma di Trento !" ##$ %&#'&#'( #) *+,- #.! , '# / %%001, 21 & 32&# 1%451 16 ', 7 8%2%',&# 2#9 1%&# :77!7!7!1 1/ # 1 1; %%001, 21 & 32&# 1%451 16 0 <#'# 1 1= &'## 1 17 ,5<#& 19 177 & # 1 17 GUIDA PRATICA PER LA RETE PROVINCIALE DEI COMITATI DI PARI OPPORTUNITA' E COMITATI UNICI DI GARANZIA Giunta della Provincia autonoma di Trento 2013 Redazione del testo: dott.ssa Erika Freschi, dott.ssa Marina Piazza Parti del testo relative alla specificità del territorio trentino: dott.ssa Simonetta Fedrizzi – Presidente Commissione provinciale Pari Opprtunità avv.ta Eleonora Stenico – Consigliera di Parità della Provincia autonoma di Trento Progettazione e coordinamento: Commissione Pari Opportunità e Consigliera di Parità della Provincia autonoma di Trento Il COMITATO unico di garanzia nella Pubblica amministrazione : guida pratica per la rete provinciale dei Comitati di pari opportunità e Comitati unici di garanzia / a cura di Commissione provinciale per le pari opportunità tra uomo e donna, Consigliera di parità della Provincia autonoma di Trento. – [Trento] : Provincia autonoma di Trento. Giunta, 2013. – 93 p. ; 24 cm. Con appendice legislativa 1. Comitati unici di garanzia 2. Comitati di pari opportunità I. Trento (Provincia). Commissione provinciale per le pari opportunità tra uomo e donna II. Trento (Provincia). Consigliera di parità 352.608 !" ! " # $ % & ' ## '## " (# #)*+,- $ ! # !'###,-####. !/# ! 0 * & '# 1 & '! 223$ & '## #4 5 ,- # 43###6## 5 73#! 223$ 8 # 8 ,- !! 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Le pubbliche amministrazioni garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro. Le pubbliche amministrazioni garantiscono altresì un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e si impegnano a rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica al proprio c) all'articolo 57, al comma 1 sono premessi i seguenti: «01. Le pubbliche amministrazioni costituiscono al proprio interno, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il "Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, costituiti in applicazione della contrattazione % interno»; collettiva, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni. 02. Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni ha composizione paritetica ed é formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi. Il presidente del Comitato unico di garanzia é designato dall'amministrazione. 03. Il Comitato unico di garanzia, all'interno dell'amministrazione pubblica, ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e opera in collaborazione con la consigliera o il consigliere nazionale di parità. Contribuisce all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori. 04. Le modalità di funzionamento dei Comitati unici di garanzia sono disciplinate da linee guida contenute in una direttiva emanata di concerto dal Dipartimento della funzione pubblica e dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. 05. La mancata costituzione del Comitato unico di garanzia comporta responsabilità dei dirigenti incaricati della gestione del personale, da valutare anche al fine del raggiungimento degli obiettivi»; d) all'articolo 57, comma 1, la lettera d) é sostituita dalla seguente: «d) possono finanziare programmi di azioni positive e l'attività dei Comitati unici di garanzia per le pari opportunità, per la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio»; e) all'articolo 57, il comma 2 é sostituito dal seguente: «2. Le pubbliche amministrazioni, secondo le modalità di cui all'articolo 9, adottano tutte le misure per attuare le direttive dell'Unione europea in materia di pari opportunità, contrasto alle discriminazioni ed alla violenza morale o psichica, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - 0 Dipartimento della funzione pubblica». (/.==(;* '(9.. -,(* <,''. +*'(=> ( 8,9?(9*+.9= .( 5+(=*=( ,9(( ( -*/*9?(* ./ '. */( /=,9(=>3 '* ;*'/(??*?(9. .' H.9.<<./. ( N( '*;/* . 9=/ '. (</(+(9*?(9(5 7*/=3'.--.!9;.+H/.2239$B Alle Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L’INNOVAZIONE IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITA’ Visti gli articoli 3, 4, 35, 36, 37, 97 della Costituzione della Repubblica Italiana; Vista la legge 20 maggio 1970, n. 300 – “Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”; Visto l’art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica in data 23 agosto 1988, n. 395 recante la definizione, in sede di contrattazione di comparto, delle misure e dei meccanismi atti a consentire una reale parità uomo – donna nell’ambito del pubblico impiego; Visti gli artt. 1, 3, 7, 40, 43 e 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 recante il “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” ai sensi dell’art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246, in particolare gli artt. 13, 15, 36, 37, 38, 43, 46 e 48, come modificato dal decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5 recante l’attuazione della direttiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo riguardante il principio delle pari opportunità e della parità di trattamento uomo - donna in materia di occupazione e impiego; Vista la direttiva dei Ministri per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione e per le Pari Opportunità 23 maggio 2007 recante “Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche”; Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni recante disciplina in Visto il decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 recante disposizioni integrative e correttive in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; Visti gli artt. 1, 3, 8, 9, 13 e 14 del decreto legislativo 27 dicembre 2009, n. 150 recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; materia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; Visto l’art. 21 della legge 4 novembre 2010, n. 183 recante semplificazioni e razionalizzazioni in tema di pari opportunità, benessere di chi lavora e assenza di discriminazioni nelle amministrazioni pubbliche; Vista la circolare 18 novembre 2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali recante l’approvazione delle indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato di cui all’art. 28, comma 1 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche; Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale delle amministrazioni pubbliche; Acquisito il parere favorevole della Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 nella seduta del 3 marzo 2011; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008, recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione e innovazione al Ministro senza portafoglio On. Prof. Renato Brunetta; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008, recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pari opportunità al Ministro senza portafoglio On. Dott.ssa Maria Rosaria Carfagna; EMANANO LA SEGUENTE DIRETTIVA Premessa L’ordinamento italiano ha recepito i principi veicolati dalla Unione Europea in tema di pari opportunità uomo/donna sul lavoro, contrasto ad ogni forma di discriminazione e mobbing. L’amministrazione pubblica, che deve essere datore di lavoro esemplare, ha attuato per prima questi principi che si ritrovano, tra le altre, in disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in particolare negli artt. 7 e 57, e nella contrattazione collettiva. L’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa e la produttività passano necessariamente attraverso il miglioramento dell’organizzazione del lavoro. Un contesto lavorativo improntato al benessere dei lavoratori e delle lavoratrici rappresenta, infatti, un elemento imprescindibile per garantire il miglior apporto sia in termini di produttività che di affezione al lavoro. È circostanza nota che un ambiente lavorativo ove si verifichino episodi di discriminazione o mobbing si associa quasi inevitabilmente alla riduzione e al peggioramento delle prestazioni. Oltre al disagio arrecato ai sia sulla loro efficienza. La dirigenza pubblica deve essere chiamata a rispondere delle proprie capacità organizzative anche in relazione alla realizzazione di ambienti di lavoro improntati al rispetto dei principi comunitari e nazionali in materia di pari opportunità, benessere organizzativo, contrasto alle discriminazioni e mobbing. lavoratori e alle lavoratrici, si hanno ripercussioni negative sia sull’immagine delle amministrazioni pubbliche, Allo stato attuale buona parte dell’attenzione sui temi delle pari opportunità e del mobbing è stata veicolata nelle amministrazioni pubbliche attraverso lo strumento della contrattazione collettiva che ha previsto i Comitati per le Pari Opportunità e i Comitati paritetici per il contrasto al fenomeno del mobbing. Nel quadro dei recenti interventi di razionalizzazione dell’amministrazione pubblica, fra i quali, da ultimo, il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, specificamente finalizzato all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, si inserisce anche l’art. 21 della legge 4 novembre 2010, n. 183 (cd “Collegato lavoro”), che è intervenuto in tema di pari opportunità, benessere di chi lavora e assenza di discriminazioni nelle amministrazioni pubbliche. La legge 183/2010, apportando alcune importanti modifiche agli articoli 1, 7 e 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 prevede, in particolare, che le pubbliche amministrazioni costituiscano “al proprio interno, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il “Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni“ che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, costituiti in applicazione della contrattazione collettiva, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni” (art. 57, comma 01). La presente direttiva, emanata di concerto dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi del comma 04, dell’art. 57, del d.lgs 165/2001, detta linee guida per il funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia (d’ora innanzi chiamati CUG). La novità, costituita dalla previsione normativa di un organismo che assume - unificandole - tutte le funzioni che la legge, i contratti collettivi e altre disposizioni attribuiscono ai Comitati per le Pari Opportunità e ai Comitati paritetici sul fenomeno del mobbing da tempo operanti nella Pubblica Amministrazione, rende opportuna una illustrazione del contesto normativo ed applicativo sul quale la legge è intervenuta, innovando, razionalizzando e rafforzando competenze e funzioni. A quasi venti anni dall’introduzione nella Pubblica Amministrazione dei Comitati per le Pari Opportunità è indiscutibilmente positivo, e rispondente anche alle indicazioni dell’Unione Europea, l’avere previsto organismi paritetici che, come strumenti delle stesse amministrazioni nell’ambito delle quali operano, svolgono un compito importante: contribuire a fornire elementi utili per la corretta gestione del personale in un’ottica di parità e contrasto alle discriminazioni. Sebbene di più recente costituzione, anche l’esperienza dei Comitati paritetici sul fenomeno del mobbing è tema del benessere lavorativo e l’instaurarsi di una cultura del rispetto della dignità del lavoratore e delle lavoratrici. Appare quindi in linea con i tempi la previsione dell’articolo 21, comma 4, della legge 183/2010, che ha previsto l’ampliamento delle garanzie, oltre che alle discriminazioni legate al genere, anche ad ogni altra forma di discriminazione, diretta ed indiretta, che possa discendere da tutti quei fattori di rischio più volte enunciati dalla legislazione comunitaria: età, orientamento sessuale, razza, origine etnica, disabilità e lingua, stata sicuramente positiva, in quanto ha introdotto nella Pubblica Amministrazione una sensibilizzazione al estendendola all’accesso, al trattamento e alle condizioni di lavoro, alla formazione, alle progressioni in carriera e alla sicurezza. Un ambiente di lavoro in grado di garantire pari opportunità, salute e sicurezza è elemento imprescindibile per ottenere un maggior apporto dei lavoratori e delle lavoratrici, sia in termini di produttività, sia di appartenenza. Risponde in pieno a queste esigenze la novella legislativa, prevedendo espressamente che le amministrazioni pubbliche garantiscano pari opportunità, un ambiente improntato al benessere organizzativo e si impegnino a prevenire, rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza sessuale, morale o psichica al proprio interno. L’unicità del CUG risponde all’esigenza di garantire maggiore efficacia ed efficienza nell’esercizio delle funzioni alle quali il nuovo organismo è preposto, rappresentando, altresì, un elemento di razionalizzazione. Si viene così ad eliminare la proliferazione di comitati, affidando tutte le competenze ad un unico organismo che non va duplicato per aree funzionali e dirigenza. In questo modo i CUG risulteranno rafforzati in termini di ruolo e di funzioni. L’art. 57 del d.lgs 165/2001 (come modificato dall’art. 21 della legge 183/2010) è in linea, inoltre, con il quadro delineato dal d.lgs. 150/2009, che ha inteso attuare una riforma organica della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, prevedendo la promozione delle pari opportunità come uno strumento chiave per realizzare tale riforma. Il riferimento alle pari opportunità, contenuto sia tra i principi generali (art.1) sia nei successivi articoli (artt. 3, 8, 9, 13 e 14) del d.lgs. 150/2009, rappresenta un significativo elemento d’innovazione: le politiche di pari opportunità, oltre ad essere uno strumento di tutela della condizione femminile, divengono una leva importante per il miglioramento dell’efficienza organizzativa e della qualità dei servizi resi. Per la prima volta la questione della parità e delle pari opportunità entra a pieno titolo in una normativa di carattere generale tra i fattori che condizionano il funzionamento organizzativo. Perseguire la parità tra i generi nella Pubblica Amministrazione significa, dunque, agire contemporaneamente sui diversi fronti dell’innovazione dei modelli organizzativi, del rinnovamento della classe dirigente, dell’uguaglianza delle opportunità e del riconoscimento del merito e, non ultimo, della capacità delle amministrazioni di promuovere la parità anche nel contesto esterno. 1. Finalità e destinatari In attuazione del dettato normativo, la presente direttiva contiene linee guida per il funzionamento dei discriminazioni” che, nelle amministrazioni pubbliche, di cui all’art.1, comma 2, del d.lgs. 165/2001, sostituiscono -unificandoli - i “Comitati per le Pari Opportunità” e i “Comitati paritetici sul fenomeno del mobbing”, previsti della contrattazione collettiva Nazionale. Le linee guida hanno carattere generale e contengono le indicazioni alle quali le amministrazioni in indirizzo devono attenersi, tenuto conto delle specificità dei rispettivi ordinamenti e dei singoli contratti collettivi. “Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le I CUG opereranno in un’ottica di continuità con l’attività e le progettualità poste in essere dagli organismi preesistenti. Le amministrazioni in cui operi personale in regime di diritto pubblico, ai sensi dell’articolo 3 del d.lgs. 165/2001, possono conformarsi alle presenti linee guida in un’ottica di semplificazione ordinamentale ed efficienza funzionale costituendo CUG unici, sia nel senso di unificazione tra comitati (Pari Opportunità e Mobbing), sia nel senso di non duplicazione per aree funzionali e dirigenza. Le regioni e gli enti locali adottano, nell’ambito dei propri ordinamenti e dell’autonomia organizzativa ai medesimi riconosciuta, le linee di indirizzo necessarie per l’attuazione dell’art. 21 della legge 183/2001 nelle sfere di rispettiva competenza e specificità, nel rispetto dei principi dettati dalle presenti linee guida. 2. Il contesto di riferimento I Comitati per le Pari Opportunità sono stati costituiti nella Pubblica Amministrazione attraverso la contrattazione collettiva, in attuazione dell’art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395 (“in sede di contrattazione di comparto saranno definiti misure e meccanismi atti a consentire una reale parità uomo-donna nell’ambito del pubblico impiego”). Per effetto della stessa contrattazione collettiva, le “misure per favorire pari opportunità nel lavoro” sono entrate a far parte delle materie oggetto di contrattazione integrativa (ad es. i contratti collettivi degli enti pubblici non economici, regioni e autonomie locali, ministeri). Con la tornata contrattuale del 2002 è stata prevista l’introduzione dei Comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, inteso come forma di violenza morale e/o psichica in occasione di lavoro, attuato dal datore di lavoro o da altri dipendenti nei confronti di un lavoratore o di una lavoratrice. La moltiplicazione dei comitati anche all’interno di una stessa amministrazione ha causato, negli anni, una frammentazione delle competenze in quanto al CPO erano attribuite quelle relative al contrasto alle discriminazioni di genere e alle molestie sessuali, e ai Comitati antimobbing erano attribuite competenze relative alla tutela del benessere dei lavoratori e delle lavoratrici e alla sfera della molestia/violenza di carattere psicologico. La composizione dei due comitati (CPO e Comitato sul fenomeno del mobbing) - che il CUG assorbe e unifica - era del tutto simile, con analogie che si ritrovavano anche in molti tra le disposizioni dei regolamenti di funzionamento adottati: riunioni periodiche mensili, modalità di svolgimento dei lavori mediante attività in 3. Il Comitato Unico di Garanzia Il CUG, seppure in una logica di continuità con i Comitati per le Pari Opportunità ed i Comitati per il contrasto del fenomeno del mobbing, si afferma come soggetto del tutto nuovo, attraverso il quale il legislatore, tenendo conto delle criticità esistenti, intende raggiungere più obiettivi: a) Assicurare, nell’ambito del lavoro pubblico, parità e pari opportunità di genere, rafforzando la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici e garantendo l’assenza di qualunque forma di violenza morale o sottocomitati, relazioni annuali ecc. psicologica e di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all’età, all’orientamento sessuale, alla razza, all’origine etnica, alla disabilità, alla religione e alla lingua. Senza diminuire l’attenzione nei confronti delle discriminazioni di genere, l’ampliamento ad una tutela espressa nei confronti di ulteriori fattori di rischio, sempre più spesso coesistenti, intende adeguare il comportamento del datore di lavoro pubblico alle indicazioni della Unione Europea. b) Favorire l’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l’efficienza delle prestazioni lavorative, anche attraverso la realizzazione di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e di contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici. c) Razionalizzare e rendere efficiente ed efficace l’organizzazione della Pubblica Amministrazione anche in materia di pari opportunità, contrasto alle discriminazioni e benessere dei lavoratori e delle lavoratrici, tenendo conto delle novità introdotte dal d.lgs 150/2009 e delle indicazioni derivanti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 (T.U. in materia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), come integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n.106 (Disposizioni integrative e correttive del d.lgs. 81/2008 ) e dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198 come modificato dal decreto legislativo 25 gennaio 2010, n.5 (Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego). La razionalizzazione, ottenuta anche mediante l’unificazione di competenze, determina un aumento di incisività ed efficacia dell’azione, la semplificazione organizzativa e la riduzione dei costi indiretti di gestione andrà a vantaggio di attività più funzionali al perseguimento delle finalità del CUG, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 57 comma 1, lett.d) del d.lgs. 165/2001. 3.1 MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO 3.1.1. Costituzione e durata del mandato Ogni amministrazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, costituisce un CUG, ai sensi dell’art. 57 del d.lgs 165/2001 (come novellato dall’art. 21 della legge 183/2010). Le amministrazioni di piccole dimensioni hanno la possibilità di associarsi al fine di garantire maggiore efficacia ed efficienza nell’esercizio delle proprie funzioni e ottimizzare le risorse. Come più volte richiamato, il CUG sostituisce, unificandoli, i Comitati per le Pari Opportunità e i Comitati paritetici per il contrasto del fenomeno del mobbing, costituiti in applicazione della contrattazione collettiva e ne assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi o da altre disposizioni. Tenuto conto della trasversalità delle materie oggetto delle competenze del CUG, al fine di favorire il coinvolgimento di tutti/e i/le dipendenti pubblici, le amministrazioni costituiscono un unico CUG che includa rappresentanze di tutto il personale appartenente all’amministrazione (dirigente e non dirigente). Il CUG è unico ed esplica le proprie attività nei confronti di tutto il personale. Nelle amministrazioni in cui coesista personale in regime di diritto pubblico, di cui all’art. 3 del d.lgs 165/2001, e personale contrattualizzato, è auspicabile la creazione di CUG unici nei quali siano rappresentate entrambe le componenti. Le Università, nell’ambito dell’autonomia e delle specificità loro riconosciute, disciplinano nei rispettivi Statuti le modalità di costituzione e di funzionamento dei CUG, ai sensi dell’articolo 57 del d.lgs. 165/2001, come novellato dall’articolo 21 della legge 183/2010. I/le componenti del CUG rimangono in carica quattro anni. Gli incarichi possono essere rinnovati una sola volta. Il CUG si intende costituito e può operare ove sia stata nominata la metà più uno dei/delle componenti previsti. 3.1.2. Criteri di composizione Il CUG ha composizione paritetica ed è formato da componenti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi degli artt. 40 e 43 del d.lgs 165/2001, e da un pari numero di rappresentanti dell’amministrazione, nonché da altrettanti componenti supplenti, assicurando nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi. I/le componenti supplenti possono partecipare alle riunioni del CUG solo in caso di assenza o impedimento dei rispettivi titolari. Si auspica, ove possibile, che i/le componenti provengano dalle diverse aree geografiche e funzionali. È fatta salva la possibilità di ammettere la partecipazione ai lavori del CUG, senza diritto di voto, di soggetti non facenti parte dei ruoli amministrativi e dirigenziali nonché di esperti, con modalità da disciplinare nei rispettivi regolamenti interni dei CUG. 3.1.3 Nomina Il CUG è nominato con atto del dirigente preposto al vertice dell’amministrazione, secondo quanto previsto per i singoli ordinamenti. Nel caso in cui al vertice dell’amministrazione siano preposti più dirigenti pari ordinati, la competenza è del dirigente tra i cui compiti rientri la gestione delle risorse umane. In caso di pari ordinazione di dirigenti tra i cui compiti rientri la gestione delle risorse umane, il CUG è nominato d’intesa tra i pari ordinati. requisiti indicati di seguito, oltre ad elevate capacità organizzative e comprovata esperienza maturata anche in analoghi organismi o nell’esercizio di funzioni di organizzazione e gestione del personale. La complessità dei compiti demandati al CUG richiede che i/le componenti siano dotati/e di requisiti di professionalità, esperienza, attitudine, anche maturati in organismi analoghi e, pertanto, essi devono possedere: • adeguate conoscenze nelle materie di competenza del CUG; Il/la Presidente è scelto/a tra gli appartenenti ai ruoli della stessa amministrazione e deve possedere tutti i • adeguate esperienze, nell’ambito delle pari opportunità e/o del mobbing, del contrasto alle discriminazioni, rilevabili attraverso il percorso professionale; • adeguate attitudini, intendendo per tali le caratteristiche personali, relazionali e motivazionali. Al fine di accertare il possesso dei requisiti di cui sopra, l’amministrazione fa riferimento, in primo luogo, ai curricula degli/delle interessati/e, eventualmente presentati secondo un modello predisposto dall’amministrazione stessa. A regime, e, ove possibile anche in sede di prima costituzione del CUG, con riguardo alla quota di rappresentanti dell’amministrazione, i curricula potranno pervenire all’amministrazione a seguito di una procedura trasparente di interpello rivolta a tutto il personale. Il dirigente preposto al vertice dell’amministrazione può, comunque, prevedere colloqui con i/le candidati/e ai quali può partecipare anche il/la Presidente precedentemente nominato/a. Resta salva la possibilità, per le amministrazioni in cui è consolidata la prassi dell’elezione dei/delle componenti, di nominare gli stessi attraverso tale procedura. Le amministrazioni tengono conto dell’attività svolta dai/dalle componenti all’interno del CUG (per esempio ai fini della quantificazione dei carichi di lavoro). L’articolo 57, comma 05, del d.lgs. 165/2001, come novellato dall’articolo 21 della legge 183/2010, prevede che “la mancata costituzione del CUG comporta responsabilità dei dirigenti incaricati della gestione del personale, da valutare anche al fine del raggiungimento degli obiettivi”. 3.2 Compiti Nell’amministrazione di appartenenza, il CUG esercita compiti propositivi, consultivi e di verifica, nell’ambito delle competenze allo stesso demandate che, ai sensi dell’articolo 57, comma 01, del d.lgs. 165/2001 (così come introdotto dall’articolo 21 della legge 183/2010), sono quelle che la legge, i contratti collettivi o altre disposizioni in precedenza demandavano ai Comitati per le Pari Opportunità e ai Comitati paritetici sul fenomeno del mobbing oltre a quelle indicate nella norma citata. A titolo esemplificativo, il CUG esercita i compiti di seguito seguenti indicati. Propositivi su: • predisposizione di piani di azioni positive, per favorire l’uguaglianza sostanziale sul lavoro tra uomini e donne; • promozione e/o potenziamento di ogni iniziativa diretta ad attuare politiche di conciliazione vita • temi che rientrano nella propria competenza ai fini della contrattazione integrativa; • iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l’affermazione sul lavoro della pari dignità delle privata/lavoro e quanto necessario per consentire la diffusione della cultura delle pari opportunità; persone nonché azioni positive al riguardo; • analisi e programmazione di genere che considerino le esigenze delle donne e quelle degli uomini (es. bilancio di genere); • diffusione delle conoscenze ed esperienze, nonché di altri elementi informativi, documentali, tecnici e statistici sui problemi delle pari opportunità e sulle possibili soluzioni adottate da altre amministrazioni o enti, anche in collaborazione con la Consigliera di parità del territorio di riferimento; • azioni atte a favorire condizioni di benessere lavorativo; • azioni positive, interventi e progetti, quali indagini di clima, codici etici e di condotta, idonei a prevenire o rimuovere situazioni di discriminazioni o violenze sessuali, morali o psicologiche mobbing – nell’amministrazione pubblica di appartenenza. Consultivi, formulando pareri su: • progetti di riorganizzazione dell’amministrazione di appartenenza; • piani di formazione del personale; • orari di lavoro, forme di flessibilità lavorativa e interventi di conciliazione; • criteri di valutazione del personale, • contrattazione integrativa sui temi che rientrano nelle proprie competenze. Di verifica su: • risultati delle azioni positive, dei progetti e delle buone pratiche in materia di pari opportunità; • esiti delle azioni di promozione del benessere organizzativo e prevenzione del disagio lavorativo; • esiti delle azioni di contrasto alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro – mobbing; • assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all’età, all’orientamento sessuale, alla razza, all’origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell’accesso, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, promozione negli avanzamenti di carriera, nella sicurezza sul lavoro. Il CUG promuove, altresì, la cultura delle pari opportunità ed il rispetto della dignità della persona nel contesto lavorativo, attraverso la proposta, agli organismi competenti, di piani formativi per tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici, anche attraverso un continuo aggiornamento per tutte le figure dirigenziali. Il CUG opera in stretto raccordo con il vertice amministrativo dell’ente di appartenenza ed esercita le proprie funzioni utilizzando le risorse umane e strumentali, idonee a garantire le finalità previste dalla legge, che l’amministrazione metterà a tal fine a disposizione, anche sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi Le amministrazioni forniscono ai CUG tutti i dati e le informazioni necessarie a garantirne l’effettiva operatività. L’amministrazione è invitata a consultare preventivamente il CUG, ogni qualvolta saranno adottati atti interni nelle materie di competenza (es. flessibilità e orario di lavoro, part-time, congedi, formazione, progressione di carriera ecc.). % vigenti. È auspicabile che le modalità di consultazione siano predeterminate dal vertice dell’amministrazione, sentito il CUG, con atti interni (circolari o direttive). Ciascuna amministrazione provvede a realizzare sul proprio sito web un’apposita area dedicata alle attività del CUG, periodicamente aggiornata a cura dello stesso. Poiché un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e all’assenza di ogni forma di discriminazione è funzionale alla garanzia di condizioni di sicurezza sul lavoro, si richiama l’attenzione sulla circolare sulla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato, emanata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e sulle successive eventuali integrazioni (lettera circolare 18 novembre 2010 n. 5). In questo contesto, è auspicabile una collaborazione tra il CUG e l’amministrazione di appartenenza (ad esempio, con i responsabili della prevenzione e sicurezza e/o con il medico competente), per lo scambio di informazioni utili ai fini della valutazione dei rischi in ottica di genere e dell’individuazione di tutti quei fattori che possono incidere negativamente sul benessere organizzativo, in quanto derivanti da forme di discriminazione e/o da violenza morale o psichica. 3.3 Relazioni Il CUG redige, entro il 30 marzo di ogni anno, una dettagliata relazione sulla situazione del personale nell’amministrazione pubblica di appartenenza, riferita all’anno precedente, riguardante l’attuazione dei principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni e alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro - mobbing. La relazione tiene conto anche dei dati e delle informazioni forniti sui predetti temi: • dall’amministrazione e dal datore di lavoro ai sensi del d. lgs. 81/2009; • dalla relazione redatta dall’amministrazione ai sensi della direttiva 23 maggio 2007 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimenti della Funzione Pubblica e per le Pari Opportunità recante “misure per realizzare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche”. La relazione deve essere trasmessa ai vertici politici ed amministrativi dell’ente di appartenenza. 3.4 Regolamento interno Il CUG, entro 60 giorni dalla sua costituzione, adotta un regolamento per la disciplina delle modalità di funzionamento dello stesso recante, in particolare, disposizioni relative a: convocazioni; periodicità delle riunioni, validità delle stesse (quorum strutturale e funzionale); verbali; rapporto/i sulle attività; diffusione dei/delle componenti; audizione di esperti, modalità di consultazione con altri organismi etc.. 4. Collaborazione con altri organismi 4.1 Osservatorio sulla contrattazione decentrata e buone prassi per l’organizzazione del lavoro 0 delle informazioni; accesso ai dati; casi di dimissioni, decadenza e cessazione della/del Presidente e La collaborazione con il/la Consigliere/a nazionale di parità, prevista dall’art. 57 del d.lgs. 165/2001, (come novellato dalla legge 183/2010), si realizza anche attraverso il raccordo con “l’Osservatorio interistituzionale sulle buone prassi e la contrattazione decentrata” previsto dal Piano Italia 2020 ”Programma di azioni per l’inclusione delle donne nel mercato del lavoro”, dei Ministri del Lavoro e delle Politiche Sociali e per le Pari Opportunità. L’Osservatorio, costituito presso l’Ufficio del/la Consigliere/a nazionale di parità, la cui attività attiene sia al lavoro privato sia a quello pubblico, detiene una raccolta organica e aggiornata dei contratti collettivi (nazionali e decentrati), degli Accordi - anche informali - e delle prassi più interessanti sviluppate a livello territoriale e aziendale finalizzati sia ad incrementare le politiche attive per l'occupazione, l'ingresso e il mantenimento nel mercato del lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori e ad incoraggiare, sotto il profilo dell’organizzazione del lavoro, la flessibilità degli orari per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. L’Osservatorio, presso il quale è altresì presente una Banca dati sulle sentenze nazionali e comunitarie in materia antidiscriminatoria, è costantemente implementato grazie ad un’azione congiunta e coordinata di tutti i soggetti che operano nel mercato del lavoro. I CUG potranno alimentare l’Osservatorio trasmettendo le cd. nuove prassi. 4.2 La collaborazione con il/la Consigliere/a nazionale di parità La collaborazione dei CUG con il/la Consigliere/a nazionale di parità è da intendersi come modalità di lavoro trasparente e semplificata che consente un significativo scambio di informazioni circa le reciproche attività e funzioni svolte dai soggetti sopra indicati, e ciò anche in considerazione del ruolo centrale del/la Consigliere/a nazionale di parità, come delineato dal d.lgs.198/2006, modificato dal d.lgs. 5/2010 (si vedano, in particolare gli artt. 13-15-36-37-38-43-46-48 e le altre norme di legge che specificano le funzioni dei/le Consiglieri/e di parità). Ogni ulteriore indicazione operativa in merito alla collaborazione dei CUG con il/la Consigliere/a nazionale di parità sarà oggetto dell’attività del Gruppo di lavoro, di cui al punto 6 delle presenti linee guida, al quale il/la Consigliere/a nazionale di parità partecipa. Per rendere agevole lo scambio di informazioni tra i CUG e l’Ufficio del/la Consigliere/a nazionale di parità: a) verrà predisposta “una scheda tipo”, pubblicata sui siti internet del/la Consigliere/a nazionale di parità, del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Dipartimento per le Pari Opportunità, da compilarsi per la trasmissione della documentazione che, prima della pubblicazione nell’Osservatorio, verrà sottoposta all’esame e successiva validazione da parte del/la Consigliere/a b) verrà indicato un indirizzo di posta elettronica dedicato cui trasmettere la documentazione; c) verranno individuate modalità per la realizzazione di attività inerenti ai più recenti provvedimenti in materia di politiche attive del mercato del lavoro. nazionale di parità; Ogni ulteriore informazione in ordine alla trasmissione delle “nuove prassi” sarà pubblicata sui siti internet del/la Consigliere/a nazionale di parità - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Dipartimento per le Pari Opportunità. Nell’ambito delle presenti linee guida, i/le Consiglieri/e di parità territorialmente competenti e i CUG potranno valutare l’opportunità di sottoscrivere accordi di cooperazione strategica volti a definire, concordemente e su ambiti specifici, iniziative e progetti condivisi e assicurare una collaborazione strutturale per sviluppare politiche attive e promozione delle pari opportunità mirate alla implementazione dell’Osservatorio interministeriale di cui al punto 4.1 delle presenti linee guida. 4.3 L’UNAR Il CUG, per quanto di sua competenza, può operare in collaborazione con l’UNAR - Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, istituito presso il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per tutte le azioni ascrivibili all’ambito delle discriminazioni per razza o provenienza etnica. 4.4 Gli OIV Il CUG opera in collaborazione con gli Organismi Indipendenti di Valutazione, previsti dall’art. 14 del d.lgs. 150/2009, per rafforzare, attraverso l’introduzione dei temi delle pari opportunità e del benessere lavorativo, la valutazione delle performance. Una amministrazione pubblica efficiente e trasparente, esigente nei confronti dei propri operatori e operatrici, ma garante al tempo stesso di condizioni di lavoro esemplari, deve programmare e valutare politiche attive di parità di genere. 5. La direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimenti della Funzione Pubblica e per le Pari Opportunità- 23 maggio 2007 “Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche”. A decorrere dalla costituzione, sarà svolto dai CUG il ruolo che la direttiva dei Dipartimenti della Funzione Pubblica e per le Pari Opportunità del 27 maggio 2007, “Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche” attribuisce ai Comitati per le Pari Opportunità. Restano fermi gli impegni previsti dalla citata direttiva per le amministrazioni. In particolare, i responsabili del personale per la stesura della relazione annuale prevista dalla suddetta le Pari Opportunità, si dovranno avvalere del CUG. Ogni anno il format è reso disponibile nei siti dei due Dipartimenti. Tale relazione deve essere firmata dal responsabile del personale e dal Presidente del CUG, così come previsto dalla direttiva. direttiva, che richiede la compilazione del format predisposto dai Dipartimenti della Funzione Pubblica e per 6. Gruppo di lavoro per il monitoraggio ed il supporto alla costituzione e sperimentazione dei Comitati Unici di Garanzia Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica e Dipartimento per le Pari Opportunità - opera un Gruppo di lavoro, in collaborazione con il/la Consigliere/a nazionale di parità, per il monitoraggio e supporto alla prima fase di avvio dell’attività dei CUG. Il recapito al quale far pervenire richieste di chiarimenti e quesiti sarà pubblicato sui siti internet dei due Dipartimenti. 7. Disposizioni finali Le presenti linee guida, al termine del primo biennio dall’entrata in vigore della legge 183/2010, potranno essere sottoposte a revisione a cura dei Dipartimenti della Funzione Pubblica e per le Pari Opportunità, anche al fine di apportare adeguati correttivi in relazione alle criticità emerse a seguito delle segnalazioni delle amministrazioni destinatarie. Roma, Il Ministro per la Pubblica Il Ministro per le Pari Opportunità Amministrazione e l’Innovazione On. Dott.ssa Mara Carfagna On. Prof. Renato Brunetta 8/+*= /.-'*+.9= 8,9?(9*+.9= ,- 7J ,9 /.-'*+.9= =( N. ,Y .<<./. *==*=*(,-*=(='.<.+'(8(*=(;B REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA DELL’AMMINISTRAZIONE .............................................................................................. Art. 1 Oggetto del Regolamento Il presente Regolamento disciplina l'attività del Comitato Unico di Garanzia (di seguito Comitato) per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, dell’Amministrazione................................... ..................................., istituito con ................................... n…… del ................................... ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n165 (come modificato dall’articolo 21 della legge 4 novembre 2010 n. 183) e della Direttiva emanata dai Dipartimenti della Funzione Pubblica e per le Pari Opportunità del 4 marzo 2011 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 134 dell’11 giugno 2011). Art. 2 Composizione e sede Il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità (di seguito Comitato) è composto: • da componenti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi degli artt. 40 e 43 del decreto legislativo 165/2001; • da un pari numero di rappresentanti dell'Amministrazione. Per ogni componente effettivo è previsto un supplente. II Comitato dell’Amministrazione ……………………………………….. , ha sede presso ................................... Art. 3 Durata in carica del nuovo organismo. Tutti gli incarichi possono essere rinnovati una sola volta. I Componenti nominati nel corso del quadriennio cessano comunque dall'incarico allo scadere del mandato del Comitato. Il Comitato ha durata quadriennale e i suoi Componenti continuano a svolgere le funzioni fino alla nomina Art. 4 Compiti del Presidente Il Presidente rappresenta il Comitato, ne convoca e presiede le riunioni, stabilendone l’ordine del giorno anche sulla base delle indicazioni dei componenti, e ne coordina i lavori. Il Presidente provvede affinché l’attività del Comitato si svolga in stretto raccordo con i competenti organi dell’Amministrazione .................................... Art. 5 Convocazioni II Comitato si riunisce in convocazione ordinaria, di norma, almeno ................................... Il Presidente convoca il Comitato in via straordinaria ogniqualvolta sia richiesto da almeno il ................................... dei suoi componenti effettivi. La convocazione ordinaria viene effettuata via e-mail almeno ................................... giorni lavorativi prima della data prescelta per la riunione; la convocazione straordinaria viene effettuata con le stesse modalità almeno ................................... giorni, prima della data prescelta. La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno e la documentazione strettamente necessaria per la trattazione dei relativi argomenti. Art. 6 Deliberazioni Il Comitato può validamente deliberare quando sia presente la metà più uno dei Componenti aventi diritto di voto. Hanno diritto al voto i componenti legittimamente presenti alla riunione Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti palesi espressi dai presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. I Componenti impossibilitati a partecipare alle riunioni devono darne tempestiva comunicazione al Presidente ed al Componente supplente. Le riunioni del Comitato devono essere verbalizzate in forma sintetica e il verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario. I Componenti possono far risultare a verbale le loro dichiarazioni testuali. I verbali delle sedute vengono inviati, a cura del Segretario, anche ai componenti supplenti al fine di favorire il loro costante aggiornamento sui temi trattati. Le funzioni di Segretario sono svolte da …………. Le deliberazioni approvate sono inoltrate (n.d.r. indicare il vertice dell’Amministrazione di riferimento per il CUG) ................................... per le successive valutazioni dell’Amministrazione. Il Comitato può deliberare la richiesta di sostituzione del componente che si assenti reiteratamente senza giustificato motivo per più di tre volte; la delibera verrà tempestivamente comunicata all’Amministrazione.................................... Art. 7 Dimissioni dei componenti Le dimissioni di un componente del Comitato devono essere presentate per iscritto al Presidente del Comitato stesso, che ne dà anche comunicazione all’Amministrazione................................... per consentirne la sostituzione. Il Comitato ne prende atto nella prima seduta successiva alla data di trasmissione della lettera di dimissioni. Il Presidente comunica, in forma scritta, le proprie dimissioni al Comitato e all’Amministrazione.................................... Art. 8 Commissioni e gruppi di lavoro Nello svolgimento della sua attività il Comitato può operare in commissioni o gruppi di lavoro Il Comitato può deliberare la partecipazione alla sedute, su richiesta del Presidente o dei Componenti, di soggetti esterni al Comitato senza diritto di voto . Il Presidente, sentito il Comitato, può designare tra i componenti un responsabile per singoli settori o competenze del Comitato stesso. Il responsabile svolge le funzioni di relatore sulle questioni rientranti nel settore assegnato e a tal fine cura l’attività preparatoria ed istruttoria, riferisce al Comitato e formula proposte di deliberazione. Art. 9 Compiti del Comitato Il Comitato esercita i compiti ad esso spettanti ai sensi dell’articolo 57, comma 3, del d.lgs.165/2001, introdotto dall’articolo 21 della l.183/2010 e della Direttiva emanata il 4 marzo 2011 dai Dipartimenti Della Art.10 Relazione annuale Il Comitato redige entro il 30 marzo di ciascun anno di mandato, una relazione sulla situazione del personale nell’Amministrazione di appartenenza riferita all’anno precedente, riguardante l’attuazione dei principi di Funzione Pubblica e Per le Pari Opportunità. parità, pari opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni e alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro - mobbing. La relazione tiene conto anche dei dati e delle informazioni forniti : - dall’Amministrazione................................... ai sensi della Direttiva 23 maggio 2007 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimenti Della Funzione Pubblica e per le Pari Opportunità recante “misure per realizzare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche”; - dal servizio di prevenzione e sicurezza dell’Amministrazione.................................... La relazione deve essere trasmessa ai vertici politici ed amministrativi dell’Amministrazione.................................... Art.11 Rapporti tra il Comitato e l’Amministrazione di riferimento I rapporti tra il Comitato e l’Amministrazione................................... sono improntati ad una costante ed efficace collaborazione. Il Comitato provvede ad aggiornare periodicamente l’apposita area dedicata alle attività svolte sul sito WEB dell’Amministrazione.................................... Il Comitato può richiedere dati, documenti e informazioni inerenti alle materie di competenza, nel rispetto delle procedure e delle norme vigenti. Il Comitato mette a disposizione le informazioni e/o i progetti utili agli organismi e Uffici dell'Amministrazione.................................., che hanno il compito di formulare proposte e realizzare interventi inerenti argomenti e materie tra quelli di competenza del Comitato stesso. Art. 12 Trattamento dei dati personali Le informazioni ed i documenti assunti dal Comitato nel corso dei suoi lavori devono essere utilizzati nel rispetto delle norme contenute nel Codice per la protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30giugno 2003 n. 196., Entrata in vigore e modifiche del Regolamento Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell’Amministrazione... ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione. Le modifiche al presente Regolamento sono approvate dalla maggioranza qualificata dei componenti del Comitato. Art. 13 Le modifiche sono pubblicate anch’esse sul sito istituzionale dell’Amministrazione ed entrano in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione ./.='.-(<'*=(;2+*/?2239 K9/+. -.9./*'( <,''S/(9*+.9= *++(9(<=/*?(9(,HH'(N.L .' '*;/ *''. (.9.9?. .''. */=('( +(8(*=( *''*/= 7+(<,/. *==. * -*/*9=(/. */( /=,9(=>3 H.9.<<./.(N('*;/*.*<<.9?*((</(+(9*?(9(9.''.*++(9(<=/*?(9(,HH'(N.B .''*'.--.!9;.+H/.2239$ Art. 1 Finalità ed ambito di applicazione (Art. 1 del d.lgs n. 29 del 1993, come modificato dall’art. 1 del d.lgs n. 80 del 1998) 1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano l’organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dell’articolo 97, comma primo, della Costituzione, al fine di: a) accrescere l’efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell’Unione europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici; b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica; c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori nonché l'assenza di qualunque forma di discriminazione e di violenza morale o psichica. 2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane. e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti. I principi desumibili dall’articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni, e dall’articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, costituiscono altresì, per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. 1 Le modifiche apportate dalla legge 183/2010 sono evidenziate dall’utilizzo del corsivo. % 3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi dell’articolo 117 della Art. 7 Gestione delle risorse umane (Art. 7 del D.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 5 del D.lgs n. 546 del 1993 e poi modificato dall'art. 3 del D.lgs n. 387 del 1998) 1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro. Le pubbliche amministrazioni garantiscono altresì un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e si impegnano a rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica al proprio interno. 2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la libertà di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca. 3. Le amministrazioni pubbliche individuano criteri certi di priorità nell'impiego flessibile del personale, purché compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266. 4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, garantendo altresì l'adeguamento dei programmi formativi al fine di contribuire allo sviluppo della cultura di genere della pubblica amministrazione. 5. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese. 6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. & 7*##&#&&3 ##S&##!#&&3 ##S!3 $##$2#&&$ ##S" ##$"#&&$B .' , && ! &&! 0 ( ! ! ! ! && .+ 8 ! & 7 9 8 7 9 .%8 !9 9 &&! ! & & 9 &&! 9 & ! & .6, && ) + .:, ! & ' #6 3 # #S### ##1 4 B ## 3 # #43 # ## 3 # ##S# 3 3#BA B # 4 # #3 ## #### : B # ## # # ## # ## 2 Direttiva 7.03.2011 “Linee guida sulle modalità di funzionamento dei “Comitati unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”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li effetti delle iniziative assunte dagli enti, a norma del comma 5, formano oggetto di valutazione dei Comitati di cui al comma 2, che elaborano e diffondono, annualmente, uno specifico rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuno dei profili delle diverse categorie ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione e della promozione professionale, dei passaggi di categoria e della progressione economica all'interno della categoria nonché della retribuzione complessiva di fatto percepita. 7. I Comitati per le pari opportunità rimangono in carica per un quadriennio e comunque fino alla costituzione dei nuovi. I loro componenti possono essere rinnovati nell'incarico per una sola volta. 8. I Comitati per le pari opportunità si riuniscono trimestralmente o su richiesta di almeno tre componenti. 9'.9=(,HH'((99.9+((&&$:22 & !"( ( # 43 ##S ## ##S#B3# 1 B # ## 3 6 #S A B # 6## ##S!3 3#*BA B "- - # # ##S, . #S # ### 4## 36G-###)&& ( 3 ##S 3 ## # # 9' ##S (# # # :?"$ - " 3#"!"(3 4 ## # # #3 6 6## ##### #1 :"- # #4# #6# @# ## #A :$()# #####6"A : "$( ( # 4 # @ @ ## ( ##S # 3 “Altre forma di partecipazione” ! 3 ?( # # # ( #3--$$-- 3##S #3 ####!")- -##S# 9'.9=(,HH'((99.9+((22:22& TITOLO II RELAZIONI SINDACALI Art. 4 Modifiche al sistema delle relazioni sindacali […] All'art. 7 (Comitato pari opportunità) del CCNL del 16 febbraio 1999, il comma 1 è sostituito dai seguenti commi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rt. 7 Comitato pari opportunità 1. I Comitati per le pari opportunità, istituiti presso ciascuna amministrazione, nell'ambito delle forme di partecipazione previste dall'art. 6, lett. d), svolgono i seguenti compiti: a) raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza, che l'amministrazione è tenuta a fornire; b) formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione integrativa, di cui all'art. 4, comma 3, lett. A; c) promozione di iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone nonché azioni positive, ai sensi della legge n. 125/1991. 2. I Comitati, presieduti da un rappresentante dell'amministrazione, sono costituiti da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali di comparto firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di funzionari in rappresentanza dell'amministrazione. Il presidente del Comitato designa un vicepresidente. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente. 3. Nell'ambito dei vari livelli di relazioni sindacali previsti per ciascuna delle materie sottoindicate, sentite le proposte formulate dai Comitati pari opportunità, sono previste misure per favorire effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale: - accesso e modalità di svolgimento dei corsi di formazione professionale; - flessibilità degli orari di lavoro in rapporto a quello dei servizi sociali nella fruizione del part-time; - perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali nel sistema classificatorio; - processi di mobilità. 4. Le amministrazioni favoriscono l'operatività dei Comitati e garantiscono tutti gli strumenti idonei al loro funzionamento. In particolare, valorizzano e pubblicizzano con ogni mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dagli stessi. I Comitati sono tenuti a svolgere una relazione annuale sulle condizioni delle lavoratrici all'interno delle amministrazioni. 5. I Comitati per le pari opportunità rimangono in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione dei nuovi. I componenti dei Comitati possono essere rinnovati nell'incarico per un solo mandato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Le parti prendono atto del fenomeno del mobbing, inteso come forma di violenza morale o psichica in occasione di lavoro - attuato dal datore di lavoro o da altri dipendenti - nei confronti di un lavoratore. Esso è caratterizzato da una serie di atti, atteggiamenti o comportamenti, diversi e ripetuti nel tempo in modo sistematico ed abituale, aventi connotazioni aggressive, denigratorie e vessatorie tali da comportare un degrado delle condizioni di lavoro e idonei a compromettere la salute o la professionalità o la dignità del lavoratore stesso nell’ambito dell’ufficio di appartenenza o, addirittura, tali da escluderlo dal contesto lavorativo di riferimento. 2. In relazione al comma 1, le parti, anche con riferimento alla risoluzione del Parlamento Europeo del 20 settembre 2001, riconoscono la necessità di avviare adeguate ed opportune iniziative al fine di contrastare la diffusione di tali situazioni, che assumono rilevanza sociale, nonché di prevenire il verificarsi di possibili conseguenze pericolose per la salute fisica e mentale del lavoratore interessato e, più in generale, migliorare la qualità e la sicurezza dell’ambiente di lavoro. 3. Nell’ambito delle forme di partecipazione previste dall’art. 25 del CCNL dell’1.4.1999 sono, pertanto, istituiti, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente contratto, specifici Comitati Paritetici presso ciascun ente con i seguenti compiti: a) raccolta dei dati relativi all’aspetto quantitativo e qualitativo del fenomeno del mobbing in relazione alle materie di propria competenza; b) individuazione delle possibili cause del fenomeno, con particolare riferimento alla verifica l’insorgere di situazioni persecutorie o di violenza morale; 4 L’articolo dedicato al “Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing” è pressoché identico nei diversi contratti, motivo per cui si è deciso di riportare un’unica volta il relativo testo, tralasciando l’indicazione delle rare differenze tra i comparti, che non ne intaccano la sostanza. dell’esistenza di condizioni di lavoro o fattori organizzativi e gestionali che possano determinare c) formulazione di proposte di azioni positive in ordine alla prevenzione e alla repressione delle situazioni di criticità, anche al fine di realizzare misure di tutela del dipendente interessato; d) formulazione di proposte per la definizione dei codici di condotta. 4. Le proposte formulate dai Comitati vengono presentate agli enti per i conseguenti adempimenti tra i quali rientrano, in particolare, la costituzione ed il funzionamento di sportelli di ascolto, nell’ambito delle strutture esistenti, l’istituzione della figura del consigliere/consigliera di fiducia nonché la definizione dei codici, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto. 5. In relazione all’attività di prevenzione del fenomeno di cui al comma 3, i Comitati propongono, nell’ambito dei piani generali per la formazione, previsti dall’art. 23 del CCNL del 1° aprile 1999, idonei interventi formativi e di aggiornamento del personale, che possono essere finalizzati, tra l’altro, ai seguenti obiettivi: a) affermare una cultura organizzativa che comporti una maggiore consapevolezza della gravità del fenomeno e delle sue conseguenze individuali e sociali; b) favorire la coesione e la solidarietà dei dipendenti, attraverso una più specifica conoscenza dei ruoli e delle dinamiche interpersonali all’interno degli uffici, anche al fine di incentivare il recupero della motivazione e dell’affezione all’ambiente lavorativo da parte del personale. 6. I Comitati sono costituiti da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali di comparto firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di rappresentanti dell’ente. Il Presidente del Comitato viene designato tra i rappresentanti dell’ente ed il vicepresidente dai componenti di parte sindacale. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente. Ferma rimanendo la composizione paritetica dei Comitati, di essi fa parte anche un rappresentante del Comitato per le pari opportunità, appositamente designato da quest’ultimo, allo scopo di garantire il raccordo tra le attività dei due organismi. Enti, territorialmente contigui, con un numero di dipendenti inferiore a 30, possono concordare la costituzione di un unico Comitato disciplinandone la composizione della parte pubblica e le modalità di funzionamento. 7. Gli enti favoriscono l’operatività dei Comitati e garantiscono tutti gli strumenti idonei al loro funzionamento. In particolare valorizzano e pubblicizzano con ogni mezzo, nell’ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dagli stessi. I Comitati adottano un regolamento per la disciplina dei propri lavori e sono tenuti a svolgere una relazione annuale sull’attività svolta. 8. I Comitati di cui al presente articolo rimangono in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione dei nuovi. I componenti dei Comitati possono essere rinnovati nell’incarico; per la loro partecipazione alle riunioni non è previsto alcun compenso. 9'/.-(9(.*,=9+(.'*'(22!:*/=$ 9'.9=(,HH'((99.9+((22:*/= (.(9==*/.'*=(;*''.+'.<=(.<.<<,*'(9.(',-N(('*;/ 1) Gli enti, nel rispetto delle forme di partecipazione di cui al CCNL 1999, adottano con proprio atto, il codice di condotta relativo ai provvedimenti da assumere nella lotta contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro, come previsto dalla Raccomandazione della Commissione del 27.11.91, n. 92/131/CEE. Le parti, allo scopo di fornire linee guida uniformi in materia, allegano a titolo esemplificativo il codice-tipo: Schema di codice di condotta da adottare nella lotta contro le molestie sessuali Art. 1 - Definizione 1) Per molestia sessuale si intende ogni atto o comportamento indesiderato, anche verbale, a connotazione sessuale arrecante offesa alla dignità e alla libertà della persona che lo subisce, ovvero che sia suscettibile di creare ritorsioni o un clima di intimidazione nei suoi confronti. Art. 2 – Principi 1) Il Codice è ispirato ai seguenti principi: (a) è inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale nella definizione sopra riportata; (b) è sancito il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale; (c) è sancito il diritto delle lavoratrici/dei lavoratori a denunciare le eventuali intimidazioni o ritorsioni subite sul luogo di lavoro derivanti da atti o comportamenti molesti; (d) è istituita la figura della Consigliera/del Consigliere di fiducia, così come previsto dalla risoluzione del Parlamento Europeo A3-0043/94, e denominata/o d'ora in poi Consigliera/Consigliere, e viene garantito Consigliera/del Consigliere o che sporga denuncia di molestie sessuali, fornendo chiare ed esaurimenti indicazioni circa la procedura da seguire, mantenendo la riservatezza e prevenendo ogni eventuale l'impegno delle aziende a sostenere ogni componente del personale che si avvalga dell'intervento della ritorsione. Analoghe garanzie sono estese agli eventuali testimoni; (e) viene garantito l'impegno dell'Amministrazione a definire preliminarmente, d'intesa con i soggetti firmatari del Protocollo d'Intesa per l'adozione del presente Codice, il ruolo, l'ambito d'intervento, i compiti e i requisiti culturali e professionali della persona da designare quale Consigliera/Consigliere. Per il ruolo di Consigliera/Consigliere le Amministrazioni individuano al proprio interno persone idonee a ricoprire l'incarico alle quali rivolgere un apposito percorso formativo; 5 Per gli enti di piccole dimensioni il la Consigliera/il Consigliere è riferimento di livello territoriale . (f) è assicurata, nel corso degli accertamenti, l'assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti; (g) nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori autori di molestie sessuali si applicano le misure disciplinari ai sensi di quanto previsto dagli artt. 55 e 56, D.lgs. n. 165/01, venga inserita, precisandone in modo oggettivo i profili ed i presupposti, un'apposita tipologia di infrazione relativamente all'ipotesi di persecuzione o vendetta nei confronti di un dipendente che ha sporto denuncia di molestia sessuale. I suddetti comportamenti sono comunque valutabili ai fini disciplinari ai sensi delle disposizioni normative e contrattuali attualmente vigenti; (h) l'Amministrazione s'impegna a dare ampia informazione, a fornire copia ai propri dipendenti e dirigenti, del presente Codice di comportamento e, in particolare, alle procedure da adottarsi in caso di molestie sessuali, allo scopo di diffondere una cultura improntata al pieno rispetto della dignità della persona. 2) Per i dirigenti, il predetto comportamento costituisce elemento negativo di valutazione con le conseguenze 6 previste dai CCNL in vigore . Art. 3 - Procedure da adottare in caso di molestie sessuali 1) Qualora si verifichi un atto o un comportamento indesiderato a sfondo sessuale sul posto di lavoro la dipendente/il dipendente potrà rivolgersi alla Consigliera/al Consigliere designata/o per avviare una procedura informale nel tentativo di dare soluzione al caso. 2) L'intervento della Consigliera/del Consigliere dovrà concludersi in tempi ragionevolmente brevi in rapporto alla delicatezza dell'argomento affrontato. 3) La Consigliera/il Consigliere, che deve possedere adeguati requisiti e specifiche competenze e che sarà adeguatamente formato dagli Enti, è incaricata/o di fornire consulenza e assistenza alla dipendente/al dipendente oggetto di molestie sessuali e di contribuire alla soluzione del caso. Art. 4 - Procedura informale intervento della consigliera/del Consigliere 1) La Consigliera/il Consigliere, ove la dipendente/il dipendente oggetto di molestie sessuali lo ritenga opportuno, interviene al fine di favorire il superamento della situazione di disagio per ripristinare un sereno offende, crea disagio e interferisce con lo svolgimento del lavoro. 2) L'intervento della Consigliera/del Consigliere deve avvenire mantenendo la riservatezza che il caso richiede. 5 Capoverso non presente nel CCNL Enti pubblici non economici. 6 Comma non presente nel CCNL Regioni e Autonomie Locali. % ambiente di lavoro, facendo presente alla persona che il suo comportamento scorretto deve cessare perché Art. 5 - Denuncia formale 1) Ove la dipendente/il dipendente oggetto delle molestie sessuali non ritenga di far ricorso all'intervento della Consigliera/del Consigliere, ovvero, qualora dopo tale intervento, il comportamento indesiderato permanga, potrà sporgere formale denuncia, con l'assistenza della Consigliera/del Consigliere, alla dirigente/al dirigente o responsabile dell'ufficio di appartenenza che sarà tenuta/o a trasmettere gli atti all'Ufficio competenze dei procedimenti disciplinari, fatta salva, in ogni caso, ogni altra forma di tutela giurisdizionale della quale potrà avvalersi. 2) Qualora la presunta/il presunto autore di molestie sessuali sia la dirigente/il dirigente dell'ufficio di appartenenza, la denuncia potrà essere inoltrata direttamente alla direzione generale. 3) Nel corso degli accertamenti è assicurata l'assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti. 4) Nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125/91, qualora l'Amministrazione, nel corso del procedimento disciplinare, ritenga fondati i dati, adotterà, ove lo ritenga opportuno, d'intesa con le OOSS e sentita la Consigliera/il Consigliere, le misure organizzative ritenute di volta in volta utili alla cessazione immediata dei comportamenti di molestie sessuali e a ripristinare un ambiente di lavoro in cui uomini e donne rispettino reciprocamente l'inviolabilità della persona. 5) Sempre nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125/91 e nel caso in cui l'Amministrazione nel corso del procedimento disciplinare ritenga fondati i fatti, la denunciante/il denunciante ha la possibilità di chiedere di rimanere al suo posto di lavoro o di essere trasferito altrove in una sede che non gli comporti disagio. 6) Nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125/91, qualora l'Amministrazione nel corso del procedimento disciplinare non ritenga fondati i fatti, potrà adottare, su richiesta di uno o entrambi gli interessati, provvedimenti di trasferimento in via temporanea, in attesa della conclusione del procedimento disciplinare, al fine di ristabilire nel frattempo un clima sereno; in tali casi è data la possibilità ad entrambi gli interessati di esporre le proprie ragioni, eventualmente con l'assistenza delle OOSS, ed è comunque garantito ad entrambe le persone che il trasferimento non venga in sedi che creino disagio. Art. 6 - Attività di sensibilizzazione 1) Nei programmi di formazione del personale e dei dirigenti le aziende dovranno includere informazioni circa gli orientamenti adottati in merito alla prevenzione delle molestie sessuali e alle procedure da seguire 2) L'Amministrazione dovrà, peraltro, predisporre specifici interventi formativi in materia di tutela della libertà e della dignità della persona al fine di prevenire il verificarsi di comportamenti configurabili come molestie sessuali. Particolare attenzione dovrà essere posta alla formazione delle dirigenti e dei dirigenti che dovranno promuovere e diffondere la cultura del rispetto della persona volta alla prevenzione delle molestie sessuali sul posto di lavoro. 0 qualora la molestia abbia luogo. 3) Sarà cura dell'Amministrazione promuovere, d'intesa con le OOSS, la diffusione del Codice di condotta contro le molestie sessuali anche attraverso assemblee interne. 4) Verrà inoltre predisposto del materiale informativo destinato alle dipendenti/ai dipendenti sul comportamento da adottare in caso di molestie sessuali. 5) Sarà cura dell'Amministrazione promuovere un'azione di monitoraggio al fine di valutare l'efficacia del Codice di condotta nella prevenzione e nella lotta contro le molestie sessuali. A tale scopo la Consigliera/il Consigliere, d'intesa con il CPO, provvederà a trasmettere annualmente ai firmatari del Protocollo e alla Presidente del Comitato nazionale di parità un'apposita relazione sullo stato di attuazione del presente Codice. 6) L'Amministrazione e i soggetti firmatari del Protocollo d'Intesa per l'adozione del presente Codice s'impegnano ad incontrarsi al termine del primo anno per verificare gli esisti ottenuti con l'adozione del Codice di condotta contro le molestie sessuali e a procedere alle eventuali integrazioni e modificazioni ritenute necessarie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