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L`art. 175 comma 2 c.p.p., riconosce all`imputato destinatario di

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L`art. 175 comma 2 c.p.p., riconosce all`imputato destinatario di
www.dirittifondamentali.it - Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale – ISSN: 2240-9823
« Decreto penale di condanna e restituzione in termini per l’opposizione»
( Cassazione penale sez. I, 05 febbraio – 27 marzo 2015 n. 13045)
Termini nel processo penale - restituzione in termini - decreto di condanna
L'art. 175 comma 2 c.p.p., riconosce all'imputato destinatario di decreto
penale di condanna il diritto incondizionato alla restituzione nel
termine per proporre opposizione quando non abbia avuto tempestivamente - effettiva conoscenza del provvedimento, salvo che vi
abbia volontariamente rinunciato. Non spetta al condannato fornire la
prova positiva della mancanza di conoscenza o di rinunzia, che deve
invece presumersi in difetto di elementi contrari.
***
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORTESE Arturo
- Presidente Dott. TARDIO Angela
- Consigliere Dott. SANDRINI Enrico G. - rel. Consigliere Dott. CASA Filippo
- Consigliere Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
B.S. N. IL (OMISSIS);
avverso l'ordinanza n. 6444/2012 GIP TRIBUNALE di MONZA,
del 10/03/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. U. De Augustinis che ha
chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 10.03.2014 il GIP del Tribunale di Monza ha
rigettato l'istanza di restituzione nel termine per proporre opposizione
avverso il decreto penale di condanna emesso il 28.09.2012, proposta da
B.S. sul presupposto della mancata tempestiva conoscenza del decreto
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notificato presso lo studio del difensore d'ufficio dove il condannato
aveva eletto domicilio, decreto di cui il B. era venuto a conoscenza solo
in data 14.02.2014 a seguito dell'estrazione di copia da parte del
difensore di fiducia da lui nominato il giorno precedente; il GIP
rilevava, da un lato, che la missiva a suo tempo inviata al B. dal
difensore d'ufficio, avv. Lorena Croatto, non era tornata al mittente, per
cui doveva presumersi ricevuta dal destinatario, e, dall'altro, che
l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio era riconducibile a
una scelta libera e consapevole del B., al quale era perciò imputabile
l'inerzia nel contattare tempestivamente l'avv. Croatto.
2. Ricorre per cassazione B.S., a mezzo del difensore di fiducia avv.
Angelo Proserpio, deducendo come motivi di gravame violazione di
legge in relazione all'art. 462 c.p.p., e art. 175 c.p.p., comma 2, , nonchè
vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, coi quali lamenta:
- l'erronea valutazione della sussistenza della prova della ricezione da
parte del B. della missiva inviatagli dal difensore d'ufficio per il tramite
della corrispondenza ordinaria, nonchè dell'addebitabilità al ricorrente
della mancata presa di contatto con l'avv. Croatto;
- l'illogica presunzione della conoscenza degli estremi del decreto
penale in data antecedente l'estrazione di copia (il 14.02.2014) da parte
dell'avv. Proserpio, data - quest'ultima - rispetto alla quale l'istanza di
restituzione presentata il 6.03.2014 risultava tempestiva.
3. Il Procuratore Generale ha presentato conclusioni scritte, chiedendo
l'annullamento
del
provvedimento
impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
2. Questa Corte ha affermato, con orientamento costante, che l'art. 175
c.p.p., comma 2, nel riconoscere all'imputato destinatario di decreto
penale di condanna il diritto incondizionato alla restituzione nel
termine per proporre opposizione nell'ipotesi in cui non abbia avuto tempestivamente - effettiva conoscenza del provvedimento, salvo che vi
abbia volontariamente rinunciato, esclude che spetti al condannato
fornire la prova positiva della mancanza di conoscenza o di rinunzia,
che deve invece presumersi in difetto di elementi contrari; in
particolare, deve escludersi l'idoneità della notificazione del decreto
penale effettuata al difensore d'ufficio nominato domiciliatario in fase
preprocessuale a dimostrare l'effettiva conoscenza del provvedimento
in capo all'imputato, salvo che tale conoscenza emerga aliunde ovvero
sussista la prova - positiva - che il difensore d'ufficio è riuscito a
rintracciare il proprio assistito e ad instaurare un effettivo rapporto
professionale con lui (Sez. 1 n. 8225 del 10/02/2010, Rv. 246630; Sez. 4 n.
991 del 18/07/2013, Rv. 257901).
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L'ordinanza impugnata non ha fatto corretta applicazione al caso
concreto di tali principi (che pure ha dichiarato astrattamente di
condividere), avendo ritenuto provata - per quanto risulta dal testo del
provvedimento - la tempestiva conoscenza del decreto penale da parte
del B. sulla base di criteri presuntivi che invertono la regola normativa
secondo cui deve sussistere invece la prova positiva dell'instaurazione
di un effettivo rapporto professionale dell'imputato col difensore
d'ufficio, idoneo a dimostrare che questi aveva portato ad effettiva
conoscenza dell'assistito l'esistenza del titolo giudiziale. Da un lato,
infatti, il GIP ha valorizzato, con motivazione del tutto incongrua e
incoerente al dato normativo, il mero fatto che l'avv. Croatto avesse
cercato di mettersi in contatto col B., inviandogli una comunicazione
che - in relazione alle modalità di trasmissione utilizzate, costituite dalla
spedizione di una lettera col mezzo della posta ordinaria - non è idonea
a supportare in modo certo o comunque univoco la prova dell'avvenuta
ricezione da parte del destinatario, che non può ricavarsi dalla sola
circostanza che la lettera non sia stata restituita al mittente.
Dall'altro, l'enfatizzazione del fatto che l'elezione volontaria di
domicilio presso il difensore d'ufficio sia stata effettuata da un imputato
cittadino italiano e residente nello Stato, come motivo idoneo a radicare
un onere del B. di mettersi in contatto con l'avv. Croatto e di informarsi
tempestivamente dell'esito del procedimento per decreto (celebrato per
sua natura in assenza di contraddittorio) che lo riguardava, si pone in
evidente e aperto contrasto - oltre che col succitato indirizzo della
giurisprudenza di legittimità - con la stessa regula iuris che esige la
prova della conoscenza effettiva del provvedimento, vietando
l'operatività di una mera presunzione di conoscibilità.
Va, infine, rilevato che in relazione alla data di conoscenza effettiva del
decreto penale allegata dal ricorrente, sia essa il 13 o il 14 febbraio 2014,
l'istanza di restituzione presentata il 6.03.2014 appare comunque
rispettosa del termine di decadenza di 30 giorni stabilito dall'art. 175
comma 2-bis cod.proc.pen., la cui osservanza non può essere messa in
discussione con argomentazioni di natura perplessa e ipotetica come
quelle contenute nell'ordinanza impugnata (posto che a fronte
dell'assolvimento dell'onere di allegazione dell'imputato, grava sul
giudice l'onere di valutare la tempestività dell'istanza e di individuare
in atti l'eventuale - diverso - momento dal quale computare la
decorrenza del termine decadenziale per proporla: Sez. 4 n. 4106 del
7/01/2014, Rv. 258440).
3. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata, con rinvio per
nuovo esame al GIP del Tribunale di Monza.
P.Q.M.
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Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al GIP del
Tribunale di Monza.
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2015.
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