L`art. 175 comma 2 c.p.p., riconosce all`imputato destinatario di
by user
Comments
Transcript
L`art. 175 comma 2 c.p.p., riconosce all`imputato destinatario di
www.dirittifondamentali.it - Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale – ISSN: 2240-9823 « Decreto penale di condanna e restituzione in termini per l’opposizione» ( Cassazione penale sez. I, 05 febbraio – 27 marzo 2015 n. 13045) Termini nel processo penale - restituzione in termini - decreto di condanna L'art. 175 comma 2 c.p.p., riconosce all'imputato destinatario di decreto penale di condanna il diritto incondizionato alla restituzione nel termine per proporre opposizione quando non abbia avuto tempestivamente - effettiva conoscenza del provvedimento, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato. Non spetta al condannato fornire la prova positiva della mancanza di conoscenza o di rinunzia, che deve invece presumersi in difetto di elementi contrari. *** LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CORTESE Arturo - Presidente Dott. TARDIO Angela - Consigliere Dott. SANDRINI Enrico G. - rel. Consigliere Dott. CASA Filippo - Consigliere Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da: B.S. N. IL (OMISSIS); avverso l'ordinanza n. 6444/2012 GIP TRIBUNALE di MONZA, del 10/03/2014; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI; lette/sentite le conclusioni del PG Dott. U. De Augustinis che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 10.03.2014 il GIP del Tribunale di Monza ha rigettato l'istanza di restituzione nel termine per proporre opposizione avverso il decreto penale di condanna emesso il 28.09.2012, proposta da B.S. sul presupposto della mancata tempestiva conoscenza del decreto www.dirittifondamentali.it - Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale – ISSN: 2240-9823 notificato presso lo studio del difensore d'ufficio dove il condannato aveva eletto domicilio, decreto di cui il B. era venuto a conoscenza solo in data 14.02.2014 a seguito dell'estrazione di copia da parte del difensore di fiducia da lui nominato il giorno precedente; il GIP rilevava, da un lato, che la missiva a suo tempo inviata al B. dal difensore d'ufficio, avv. Lorena Croatto, non era tornata al mittente, per cui doveva presumersi ricevuta dal destinatario, e, dall'altro, che l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio era riconducibile a una scelta libera e consapevole del B., al quale era perciò imputabile l'inerzia nel contattare tempestivamente l'avv. Croatto. 2. Ricorre per cassazione B.S., a mezzo del difensore di fiducia avv. Angelo Proserpio, deducendo come motivi di gravame violazione di legge in relazione all'art. 462 c.p.p., e art. 175 c.p.p., comma 2, , nonchè vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, coi quali lamenta: - l'erronea valutazione della sussistenza della prova della ricezione da parte del B. della missiva inviatagli dal difensore d'ufficio per il tramite della corrispondenza ordinaria, nonchè dell'addebitabilità al ricorrente della mancata presa di contatto con l'avv. Croatto; - l'illogica presunzione della conoscenza degli estremi del decreto penale in data antecedente l'estrazione di copia (il 14.02.2014) da parte dell'avv. Proserpio, data - quest'ultima - rispetto alla quale l'istanza di restituzione presentata il 6.03.2014 risultava tempestiva. 3. Il Procuratore Generale ha presentato conclusioni scritte, chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. 2. Questa Corte ha affermato, con orientamento costante, che l'art. 175 c.p.p., comma 2, nel riconoscere all'imputato destinatario di decreto penale di condanna il diritto incondizionato alla restituzione nel termine per proporre opposizione nell'ipotesi in cui non abbia avuto tempestivamente - effettiva conoscenza del provvedimento, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato, esclude che spetti al condannato fornire la prova positiva della mancanza di conoscenza o di rinunzia, che deve invece presumersi in difetto di elementi contrari; in particolare, deve escludersi l'idoneità della notificazione del decreto penale effettuata al difensore d'ufficio nominato domiciliatario in fase preprocessuale a dimostrare l'effettiva conoscenza del provvedimento in capo all'imputato, salvo che tale conoscenza emerga aliunde ovvero sussista la prova - positiva - che il difensore d'ufficio è riuscito a rintracciare il proprio assistito e ad instaurare un effettivo rapporto professionale con lui (Sez. 1 n. 8225 del 10/02/2010, Rv. 246630; Sez. 4 n. 991 del 18/07/2013, Rv. 257901). 2 www.dirittifondamentali.it - Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale – ISSN: 2240-9823 L'ordinanza impugnata non ha fatto corretta applicazione al caso concreto di tali principi (che pure ha dichiarato astrattamente di condividere), avendo ritenuto provata - per quanto risulta dal testo del provvedimento - la tempestiva conoscenza del decreto penale da parte del B. sulla base di criteri presuntivi che invertono la regola normativa secondo cui deve sussistere invece la prova positiva dell'instaurazione di un effettivo rapporto professionale dell'imputato col difensore d'ufficio, idoneo a dimostrare che questi aveva portato ad effettiva conoscenza dell'assistito l'esistenza del titolo giudiziale. Da un lato, infatti, il GIP ha valorizzato, con motivazione del tutto incongrua e incoerente al dato normativo, il mero fatto che l'avv. Croatto avesse cercato di mettersi in contatto col B., inviandogli una comunicazione che - in relazione alle modalità di trasmissione utilizzate, costituite dalla spedizione di una lettera col mezzo della posta ordinaria - non è idonea a supportare in modo certo o comunque univoco la prova dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario, che non può ricavarsi dalla sola circostanza che la lettera non sia stata restituita al mittente. Dall'altro, l'enfatizzazione del fatto che l'elezione volontaria di domicilio presso il difensore d'ufficio sia stata effettuata da un imputato cittadino italiano e residente nello Stato, come motivo idoneo a radicare un onere del B. di mettersi in contatto con l'avv. Croatto e di informarsi tempestivamente dell'esito del procedimento per decreto (celebrato per sua natura in assenza di contraddittorio) che lo riguardava, si pone in evidente e aperto contrasto - oltre che col succitato indirizzo della giurisprudenza di legittimità - con la stessa regula iuris che esige la prova della conoscenza effettiva del provvedimento, vietando l'operatività di una mera presunzione di conoscibilità. Va, infine, rilevato che in relazione alla data di conoscenza effettiva del decreto penale allegata dal ricorrente, sia essa il 13 o il 14 febbraio 2014, l'istanza di restituzione presentata il 6.03.2014 appare comunque rispettosa del termine di decadenza di 30 giorni stabilito dall'art. 175 comma 2-bis cod.proc.pen., la cui osservanza non può essere messa in discussione con argomentazioni di natura perplessa e ipotetica come quelle contenute nell'ordinanza impugnata (posto che a fronte dell'assolvimento dell'onere di allegazione dell'imputato, grava sul giudice l'onere di valutare la tempestività dell'istanza e di individuare in atti l'eventuale - diverso - momento dal quale computare la decorrenza del termine decadenziale per proporla: Sez. 4 n. 4106 del 7/01/2014, Rv. 258440). 3. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata, con rinvio per nuovo esame al GIP del Tribunale di Monza. P.Q.M. 3 www.dirittifondamentali.it - Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale – ISSN: 2240-9823 Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al GIP del Tribunale di Monza. Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2015. Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2015. 4