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PB59D420.114 - 10313743 TORO TUTELA EVOLUTION Contratto di Assicurazione Infortuni, Malattia e Assistenza Il presente Fascicolo Informativo contenente: › Nota Informativa e Glossario › Condizioni di Assicurazione deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto. Per informazioni: tel. +39 011 0029.111 - fax +39 011 83 75 54 www.toro.generali.it - email: [email protected] www.das.it Generali Italia S.p.A. - Sede legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021 - Telefono 041/5492111 - www.generali.it - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso n. 00409920584 - Partita IVA 00885351007 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v. - Società iscritta all’Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all’attività di direzione e coordinamento dell’Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell’Albo dei gruppi assicurativi. D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. di Assicurazione specializzata nel ramo “Tutela Legale” - Sede e Direzione Generale: 37135 VERONA - Via Enrico Fermi, 9/B - Tel. 045.8372611 - Fax 045.8300010 [email protected] - www.das.it - Cap. Soc. euro 2.750.000,00 interamente versato - Aut. D.M. del 26.11.59 n. 3646 - Codice Fiscale, P.I. e Reg. Imprese VR n. 00220930234 - CCIAA VR REA n. 98740 - Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione n. 1.00028 sez. I - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al n. 026 - Società soggetta alla direzione e coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa. Contratto di Assicurazione di Tutela Legale per la Copertura dei Rischi di Assistenza stragiudiziale e giudiziale in ambito Vita Privata Il presente Fascicolo Informativo contenente: › Nota Informativa e Glossario › Condizioni di Assicurazione › Informativa Privacy deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa. TORO TUTELA EVOLUTION Contratto di Assicurazione Infortuni, Malattia e Assistenza Il presente Fascicolo Informativo contenente: › Nota Informativa e Glossario › Condizioni di Assicurazione deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa. PAGINA BIANCA PER ESIGENZE TIPOGRAFICHE TORO TUTELA EVOLUTION Nota Informativa e Glossario I dati contenuti nel presente documento sono aggiornati al 1° gennaio 2014 Toro Tutela Evolution › Nota Informativa e Glossario 1 di 10 Indice pag. NOTA INFORMATIVA E GLOSSARIO 3 GLOSSARIO 5 5 5 A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa di assicurazione 5 5 7 7 7 7 7 8 8 8 8 B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni 4. Periodi di carenza contrattuale 5. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Questionario sanitario - Nullità 6. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni della professione 7. Premi 8. Adeguamento del premio e delle somme assicurate 9. Diritto di recesso 10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto 11. Legge applicabile al contratto 12. Regime fiscale 8 8 9 9 C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 13. Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo 14. Reclami 15. Arbitrato 2 di 10 Toro Tutela Evolution › Nota Informativa e Glossario Nota Informativa e Glossario CONTRATTO DI ASSICURAZIONE INFORTUNI, MALATTIA E ASSISTENZA La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. GLOSSARIO › Assicurato Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione. › Assicurazione È il contratto con il quale l’Assicuratore, a fronte del pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’Assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana (Art. 1882 del Codice Civile). › Beneficiario Il soggetto o i soggetti ai quali la Società deve liquidare l’indennizzo in caso di sinistro mortale. › Carenza il periodo di tempo trascorso il quale la garanzia diviene operante. › Contraente Il soggetto che stipula l’assicurazione. › Convalescenza Il periodo tra la fine della fase acuta dell’alterazione dello stato di salute e la stabilizzazione o la guarigione. › Day hospital Degenza diurna in Istituto di cura, che non comporta pernottamento, documentato da cartella clinica. › Day surgery Intervento chirurgico effettuato in istituto di cura in regime di degenza diurna, che non comporta pernottamento, documentato da cartella clinica. › Franchigia Parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato. › Gessatura Consiste nell’immobilizzazione di arti, apparati e distretti anatomici mediante apparecchi ortopedici immobilizzanti realizzati con gesso espressamente modellato o altri materiali similari. Può consistere anche nell’immobilizzazione mediante tutori ortopedici esterni di materiale vario, fissatori esterni, stecche digitali che raggiungano le stesse finalità terapeutiche del gesso da modellare e la cui applicazione, effettuata in Istituto di cura e comunque da specialista ortopedico, sia resa necessaria a seguito di fratture ossee, lesioni capsulari o rotture legamentose complete o parziali e distorsioni. È equiparata a gessatura anche l’immobilizzazione dovuta a fratture scomposte delle coste e del bacino o a frattura composta di almeno due archi costali. Non sono comunque considerati mezzi di immobilizzazione validi ai fini dell’efficacia della garanzia assicurativa: a) le fasce elastiche in genere b) i bendaggi alla colla di zinco o cosiddetti “molli” c) i busti ortopedici elastici (CAMP 35, MZ e simili) d) i collari di Schanz, Colombari o Philadelphia e) altri mezzi di semplice sostegno, contenimento o di immobilizzazione aventi analoghe caratteristiche di quelli elencati alle precedenti lettere a), b), c), d). Toro Tutela Evolution › Nota Informativa e Glossario 3 di 10 › Inabilità temporanea Temporanea incapacità ad attendere all’occupazione professionale dichiarata in polizza. › Indennizzo La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. › Infortunio Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca, come conseguenza diretta ed esclusiva, lesioni fisiche obiettivamente rilevabili. › Intervento chirurgico Interventi terapeutici o diagnostici mediante uso di strumenti chirurgici, ovvero mediante utilizzo di sorgenti di energia meccanica, termica o luminosa. › Invalidità permanente da infortunio o malattia La perdita definitiva, a seguito di infortunio o malattia, in misura totale o parziale, della capacità generica dell’Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione. › Istituto di cura L’ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale che private, regolarmente autorizzate al ricovero dei malati, esclusi comunque stabilimenti termali, case di convalescenza e di soggiorno, colonie della salute e cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche. nonché RSA (Residenza Sanitaria Assistenziale). › Malattia Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio. › Malattia coesistente Malattia o invalidità presente nell’Assicurato, che non determini alcuna influenza sulla malattia denunciata come sinistro, e sulla invalidità permanente da essa causata, in quanto interessa sistemi organo-funzionali diversi. › Malattia concorrente Malattia o invalidità presente nell’Assicurato, che determini una influenza peggiorativa sulla malattia denunciata come sinistro, e sulla invalidità permanente da essa causata, in quanto interessa uno stesso sistema organo-funzionale. › Nucleo familiare Le persone riportate dallo stato di famiglia e i conviventi che tali risultino da riscontro anagrafico. › Personale infermieristico Addetti preposti all’assistenza e forniti di specifico diploma. › Polizza Il documento che prova l’assicurazione. › Premio La somma dovuta dal Contraente alla Società. › Ricovero Degenza in Istituto di cura che comporta pernottamento. › Rischio la probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne. › Sinistro Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è stipulata l’assicurazione. 4 di 10 Toro Tutela Evolution › Nota Informativa e Glossario › Società Generali Italia S.p.A. › Sport professionale Attività sportiva che preveda una qualsiasi forma di compenso, a qualunque titolo, assoggettabile all’imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF). › Struttura Organizzativa La struttura di Europ Assistance Italia S.p.a. – Piazza Trento 8 – 20135 Milano, costituita da: medici, tecnici, operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Società provvede, per incarico di quest’ultima, al contatto telefonico con l’assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico della Società stessa, le prestazioni di assistenza previste in polizza. A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. INFORMAZIONI GENERALI a) Generali Italia S.p.A. (di seguito “Società”) è una Società per Azioni appartenente al Gruppo Generali iscritto all’albo dei gruppi assicurativi con il numero 026. b) La sede legale è in Via Marocchesa, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) - Italia c) Recapito telefonico: 011.0029.111 Sito internet: www.toro.generali.it Indirizzo di posta elettronica: [email protected] d) Generali Italia S.p.A. è una Società per Azioni autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con decreto del Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato n. 289 del 2 dicembre 1927 ed è iscritta al n. 1.00021 dell’Albo delle imprese di assicurazione. Si rinvia al sito internet per la consultazione di eventuali aggiornamenti al presente Fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative. 2. INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE Patrimonio netto Euro 1.856.772.958,00; Capitale Sociale Euro 618.628.450,00; Totale riserve patrimoniali Euro 1.238.144.508,00. L’indice di solvibilità gestione danni è pari a 1,43 - l’indice rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Avvertenza: Il contratto alla naturale scadenza prevede il tacito rinnovo di anno in anno. Ad ogni tacito rinnovo, l’eventuale disdetta deve essere inviata all’assicuratore almeno trenta giorni prima della scadenza. In caso di mancata disdetta il contratto si rinnova di anno in anno e cessa automaticamente alla prima scadenza successiva al compimento dell’80esimo anno di età di almeno un Assicurato presente in polizza. Tale limite è ridotto a 65 se è stata sottoscritta la parte IV – Invalidità Permanente da Malattia. Si rinvia all’art. 9, Proroga dell’assicurazione e periodo di assicurazione, delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. 3. COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE – LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI Toro Tutela Evolution offre una copertura modulare e personalizzabile per far fronte ai rischi derivanti da Infortunio. Prevede inoltre alcune garanzie Malattia, sottoscrivibili anche singolarmente. Il Contraente potrà scegliere le garanzie da attivare all’interno di quelle previste dalle seguenti Parti: Toro Tutela Evolution › Nota Informativa e Glossario 5 di 10 › PARTE I: Infortuni Prevede la corresponsione di un indennizzo a seguito del verificarsi di un infortunio che l’Assicurato subisca nello svolgimento delle attività professionali principali e secondarie dichiarate e di ogni altra attività non avente carattere professionale e dal quale derivi la Morte (art. 4), l’Invalidità Permanente (art. 5) e/o l’Inabilità Temporanea (art. 6) dell’Assicurato. La garanzia Diaria da infortunio (artt. 7, 8, e 9) assicura il pagamento dell’importo convenuto e indicato sul modulo di polizza per ogni giorno di ricovero e/o convalescenza e/o gessatura. L’Assicurato potrà optare inoltre per la garanzia Rimborso Spese Sanitarie da infortunio (art.10) per avere il rimborso delle spese affrontate dopo l’evento. Le garanzie principali possono essere integrate con delle garanzie accessorie. › PARTE II – Diaria da infortunio e malattia A seguito di infortunio e malattia, garantisce il pagamento dell’importo convenuto e indicato sul modulo di polizza per ogni giorno di ricovero. L’Assicurato può optare anche per la garanzia accessoria Diaria da convalescenza e gessatura. › PARTE III – Grande Intervento Chirurgico Garantisce il rimborso delle spese sostenute dall’Assicurato seguito di grande intervento chirurgico, intendendosi per tali quelli riportati nell’Allegato 4 delle Condizioni di Assicurazione, sino alla concorrenza del massimale indicato in polizza. › PARTE IV – Invalidità Permanente da Malattia Garantisce all’Assicurato il pagamento di un indennizzo, fino alla concorrenza del capitale assicurato, in caso di invalidità permanente conseguente a malattia. L’indennizzo verrà determinato in base alla Tabella riportata nell’art.6. Nessun indennizzo spetta quando l’Invalidità accertata è inferiore al 25%. › PARTE V – Assistenze Garantisce una serie di prestazioni di assistenza in caso di infortunio o malattia. Tale garanzia è accessoria alle Parti precedenti. Per gli aspetti di dettaglio di ogni singola garanzia si rinvia alle Condizioni di Assicurazione. Avvertenze comuni a tutte le Parti: › la copertura assicurativa contenuta nell’oggetto del contratto prevede esclusioni e limitazioni. Si rinvia agli artt. 2 e 4 (Parte I), art. 2 (Norme Comuni Parte II, III, IV) e art. 3 (Parte V) delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio; › l’indennizzo spettante viene determinato, sulla base dei criteri stabiliti dalle Condizioni di Assicurazione, cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio, nei limiti dei capitali e dei massimali assicurati e con applicazione delle franchigie previste. Esempio: › Indennizzo per Invalidità Permanente da infortunio, franchigia a scaglioni: Capitale assicurato Euro 200.000,00; franchigia a scaglioni (3% fino a Euro 150.000,00 – 5% oltre Euro 150.000,00 e fino a Euro 400.000,00 – 10% oltre Euro 400.000,00 e fino a Euro 800.000,00 – 15% oltre Euro 800.000,00). In caso di sinistro, che abbia comportato un’Invalidità permanente accertata pari a 20 punti, l’indennizzo viene così determinato: Indennizzo: 150.000*(20-3)% + 50.000*(20-5)% = Euro 33.000,00 Esempio: › Indennizzo per Invalidità Permanente da Malattia, franchigia assoluta 25%: Capitale assicurato Euro 200.000,00; In caso di sinistro che abbia comportato un’Invalidità permanente accertata pari a 38 punti l’indennizzo viene determinato in base alla tabella riportata nell’art. 6 e, in questo caso, è pari al 30% della somma assicurata: Indennizzo: 200.000*30% = Euro 60.000,00 Esempio: › Indennizzo per Inabilità Temporanea: Somma giornaliera assicurata: Euro 50,00. Franchigia: 7 giorni. Il sinistro comporta un’inabilità temporanea documentata di 15 giorni. Indennizzo: 50*(15-7) = Euro 400,00 Esempio: › Massimale rimborso spese Euro 10.000,00: il massimale, riportato nel modulo di polizza, è annuo e per persona e costituisce il massimo 6 di 10 Toro Tutela Evolution › Nota Informativa e Glossario 4. 5. 6. 7. 8. impegno dell’Impresa di assicurazione. Nel caso di massimale assicurato per spese sanitarie da infortunio pari ad Euro 10.000,00, ove più sinistri abbiamo complessivamente comportato una spesa di Euro 15.000,00, il rimborso massimo sarà pari all’intero massimale Esempio: › Diaria: diaria giornaliera da ricovero assicurata: Euro 100,00. In caso di ricovero di durata pari a 7 giorni l’indennizzo sarà pari a: 100*7= Euro 700,00. PERIODI DI CARENZA CONTRATTUALI Avvertenza: la copertura assicurativa per le sole garanzie Diaria da infortunio e malattia, Rimborso Spese da Grande Intervento Chirurgico e Invalidità Permanente da Malattia prevede dei termini di carenza. Si rinvia all’art. 3 della Parte “Norme Comuni – Parte II, III, IV” delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO QUESTIONARIO SANITARIO - NULLITÀ Avvertenza: le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte della Impresa di assicurazione possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile (art. 2, Norme Comuni a tutte le Parti, delle Condizioni di Assicurazione). Avvertenza: la compilazione delle dichiarazioni sanitarie e dell’eventuale questionario sanitario deve essere fatta in maniera precisa e veritiera. Avvertenza: sono presenti cause di nullità. Esempio: › l’Assicurato dichiara di essere un impiegato (classe di rischio A), ma esercita l’attività di calciatore professionista (soggetto non assicurabile). AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO E VARIAZIONI NELLA PROFESSIONE L’Assicurato deve dare comunicazione scritta all’impresa di ogni aggravamento e diminuzione del rischio e delle variazioni nella professione. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (articolo 1898 del Codice Civile). Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive. Si rinvia all’art.16 delle Condizioni di Assicurazione per le conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione dell’eventuale cambio di professione. Esempio di aggravamento del rischio: › attività dichiarata al momento della stipula: Impiegato amministrativo (classe di rischio A). Nuova attività: geometra con accesso ai cantieri (classe di rischio C). PREMI Il premio viene determinato su base annuale. Sono ammessi i seguenti frazionamenti di premio: annuale o semestrale (per questa seconda ipotesi è richiesto un aumento del 3% sul premio semestrale). Il pagamento del premio può essere effettuato con uno dei seguenti mezzi: › assegno (*) bancario, postale o circolare, non trasferibile; intestato all'impresa o all’intermediario, espressamente in tale qualità › ordine di bonifico o altro mezzo di pagamento bancario o postale, sistema di pagamento elettronico (ove presente presso l'intermediario) › denaro contante per importi fino a Euro 750,00, limite annuo per contratto. (*) Nota: In relazione agli assegni bancari e/o postali, nel rispetto del principi o di correttezza e buona fede, è facoltà dell’intermediario richiedere il pagamento del premio anche tramite altra modalità tra quelle previste. Avvertenza: è prevista l’applicazione di sconti di premio in presenza di determinate condizioni, espressamente indicate nella tariffa di prodotto e in allegati specifici. ADEGUAMENTO DEL PREMIO E DELLE SOMME ASSICURATE Qualora sul modulo di polizza sia indicato l’indice iniziale di adeguamento, le somme assicurate, il Toro Tutela Evolution › Nota Informativa e Glossario 7 di 10 9. 10. 11. 12. premio e i limiti di indennizzo non espressi in percentuale o in frazione sono soggetti annualmente ad adeguamento in proporzione alle variazioni percentuali dell’"Indice generale nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati” (indice costo della vita). L’adeguamento automatico non è operante qualora venga attivata la parte IV – Invalidità Permanente da Malattia. Si rinvia all’art. 13, Adeguamento automatico, delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Inoltre, ad ogni tacito rinnovo, per le garanzie Invalidità Permanente da Malattia, Diaria da infortunio e malattia e Grande Intervento Chirurgico il premio viene aggiornato in base all’età raggiunta dagli Assicurati. DIRITTO DI RECESSO Avvertenza: È facoltà di entrambe le Parti recedere dal contratto in caso di sinistro. Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’indennizzo il Contraente e la Società possono recedere dall’assicurazione. Le Parti, qualora non abbiano esercitato la facoltà di recesso entro il compimento del secondo anno di assicurazione e sempreché non sia prestata la garanzia di Inabilità Temporanea nei confronti di qualche Assicurato, si impegnano a mantenere in vigore l’assicurazione sino alla naturale scadenza pattuita, rinunciando a tale facoltà di recesso. Si rinvia all’art. 11, Recesso in caso di sinistro, delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Avvertenza: In caso di durata pluriennale il Contraente ha facoltà di recedere dal contratto ad ogni scadenza annuale senza oneri e con preavviso di 60 giorni. Qualora sia stata resa operativa l’opzione “Sconto per contratti pluriennali” il Contraente, trascorso il quinquennio ex art. 1899 C.C. o il minore termine contrattualmente pattuito indicato nell’allegato specifico “Gestione contratti pluriennali”, avrà facoltà di recesso senza oneri e con preavviso di 60 giorni. PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO I diritti derivanti dal contratto di assicurazione, si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO Per tutto quanto non diversamente regolato dalle Condizioni di Assicurazione, valgono le norme di legge italiana (art. 17, Rinvio alle norme di legge, delle Condizioni di Assicurazione). REGIME FISCALE Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1961, n°1216 e successive modifiche ed integrazioni. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 13. SINISTRI – LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO Avvertenza: Il sinistro deve essere denunciato dal Contraente o dall’Assicurato o dai suoi aventi diritto alla Società non appena ne abbiano la possibilità. In caso di infortunio la denuncia deve contenere il luogo, il giorno e l’ora dell’evento, le cause che l’hanno determinato e deve essere corredata da certificato medico attestante l’entità e la sede delle lesioni: il decorso delle stesse deve essere documentato con continuità da ulteriori certificati medici, fino a guarigione avvenuta. In caso di ricovero la denuncia deve essere corredata da certificazione medica che contenga la diagnosi e i motivi delle prestazioni prescritte. In caso di malattia che abbia comportato un Invalidità Permanente, questa deve essere comunicata per iscritto entro 30 giorni da quando, secondo parere medico, ci sia motivo di ritenere che la malattia stessa possa interessare la suddetta garanzia; in caso di scadenza del contratto la denuncia può essere presentata non oltre un anno dalla cessazione dello stesso. 8 di 10 Toro Tutela Evolution › Nota Informativa e Glossario In ogni caso l’Assicurato deve sottoporsi, a spese della Società, agli accertamenti e controlli medici disposti dalla stessa e deve consentire a qualsiasi indagine che questa ritenga necessaria. Si rinvia agli artt. Denuncia del sinistro e obblighi relativi (Parti I, II, III e IV) e alla Sezione “Cosa fare in caso di sinistro” delle Condizioni di Assicurazione. Avvertenza: Per quanto riguarda la garanzia Assistenze, Parte V delle Condizioni di Assicurazione, per ricevere le prestazioni a seguito di infortunio o malattia l’Assicurato dovrà mettersi in contatto con la Struttura Organizzativa, gestita da Europ Assistance SERVICE S.p.A. Si rinvia all’art 4, Modalità di accesso alla Struttura Organizzativa. 14. RECLAMI Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: Generali Italia S.p.A. “Reclami Generali-Toro” Via Mazzini, 53 - 10123 Torino - Italia Fax: 011.0029.893; e-mail: [email protected] Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela degli Utenti - via del Quirinale 21 - 00187 Roma, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. Il reclamo conterrà i seguenti elementi: nome, cognome e domicilio del reclamante, dell'intermediario di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/internal market/finservices-retail/finnet/index en.htm). Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria. 15. ARBITRATO In caso di controversia tra le parti è possibile ricorrere ad un collegio medico arbitrale . Avvertenza: in ogni caso resta salva la facoltà di rivolgersi in alternativa all'Autorità Giudiziaria. Generali Italia S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Generali Italia S.p.A. Amministratore Delegato e Direttore Generale Philippe Donnet Toro Tutela Evolution › Nota Informativa e Glossario 9 di 10 PAGINA BIANCA PER ESIGENZE TIPOGRAFICHE 10 di 10 Toro Tutela Evolution › Nota Informativa e Glossario TORO TUTELA EVOLUTION Condizioni di Assicurazione I dati contenuti nel presente documento sono aggiornati al 1° gennaio 2014 Toro Tutela Evolution › Condizioni di Assicurazione 1 di 61 Indice pag. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 4 Benvenuti tra gli Assicurati di Toro Tutela Evolution 5 Premessa 6 PARTE I - Infortuni 6 7 7 8 9 13 14 14 15 16 16 17 18 18 18 19 Delimitazione del rischio Art. 1 › Definizione di infortunio Art. 2 › Ambito di applicazione Art. 3 › Esclusioni Art. 4 › Morte Art. 5 › Invalidità Permanente Art. 6 › Inabilità Temporanea Art. 7 › Diaria da ricovero da infortunio Art. 8 › Diaria da convalescenza da infortunio Art. 9 › Diaria da gessatura da infortunio Art. 10 › Rimborso spese sanitarie da infortunio Art. 11 › Danno estetico Art. 12 › Perdita anno scolastico Art. 13 › Denuncia dell’infortunio e obblighi relativi Art. 14 › Cumulo di indennizzi Art. 15 › Modalità di pagamento dell’indennizzo Art. 16 › Cambiamento dell’attività professionale - Attività diversa da quella dichiarata Attività non assicurabile 20 PARTE II - Diaria da Infortunio e Malattia 20 20 21 21 Delimitazione del rischio Art. 1 › Garanzia base - Diaria da ricovero Art. 2 › Garanzia facoltativa - Diaria da convalescenza e gessatura Art. 3 › Denuncia del sinistro e obblighi relativi Art. 4 › Documentazione sanitaria 23 PARTE III - Grande Intervento Chirurgico 23 24 24 Delimitazione del rischio Art. 1 › Oggetto della Garanzia Art. 2 › Denuncia del sinistro e obblighi relativi Art. 3 › Documentazione sanitaria 25 PARTE IV - Invalidità Permanente da Malattia 25 25 25 26 26 26 Delimitazione del rischio Art. 1 › Oggetto della Garanzia Art. 2 › Carattere personale dell’indennità Art. 3 › Massimo indennizzo cessazione anticipata dell’assicurazione Art. 4 › Denuncia del sinistro e obblighi relativi Art. 5 › Criteri di liquidazione dell’indennizzo Art. 6 › Modalità di liquidazione dell’indennizzo 2 di 61 Toro Tutela Evolution › Condizioni di Assicurazione 28 NORME COMUNI ALLE PARTI II, III e IV 28 28 29 29 Esclusioni - Periodi di aspettativa Art. 1 › Questionario sanitario Art. 2 › Esclusioni Art. 3 › Periodi di aspettativa Art. 4 › Delimitazioni dell’assicurazione 31 PARTE V - Assistenze 31 33 33 34 Delimitazione del rischio Art. 1 › Oggetto della Garanzia Art. 2 › Norme che regolano le assistenze Art. 3 › Esclusioni Art. 4 › Modalità di accesso alla Struttura Organizzativa 36 Norme comuni a tutte le Parti 36 36 36 37 37 37 37 37 37 38 38 38 38 39 40 40 40 Art. 1 › Persone non assicurabili Art. 2 › Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Art. 3 › Pagamento del premio e decorrenza della garanzia Art. 4 › Assicurazione presso diversi Assicuratori Art. 5 › Assicurazione per conto altrui Art. 6 › Aggravamento del rischio Art. 7 › Diminuzione del rischio Art. 8 › Modifiche dell’Assicurazione Art. 9 › Proroga dell’Assicurazione e periodo di Assicurazione Art. 10 › Oneri fiscali Art. 11 › Recesso in caso di sinistro Art. 12 › Rinuncia al diritto di rivalsa Art. 13 › Adeguamento automatico Art. 14 › Controversie - Arbitrato irrituale Art. 15 › Variazione della residenza Art. 16 › Validità territoriale Art. 17 › Rinvio alle norme di legge 41 41 Allegato 1 Tabella accertamento grado di Invalidità Permanente 43 43 Allegato 2 Tabella INAIL di maggiorazione valori di Invalidità Permanente 46 46 Allegato 3 Tabella elenco attività professionali 51 51 Allegato 4 Elenco grandi interventi chirurgici 55 55 Allegato 5 Criteri e parametri indicativi per la valutazione della Invalidità Permanente da Malattia 60 Cosa fare in caso di sinistro Toro Tutela Evolution › Condizioni di Assicurazione 3 di 61 Benvenuti tra gli Assicurati di Toro Tutela Evolution › Benvenuti tra gli Assicurati di Toro Tutela Evolution D420 Siamo orgogliosi che ci abbiate affidato la sicurezza vostra e della vostra famiglia. Ne avremo la massima cura. › Cos’è È un’assicurazione completa che indennizza i danni derivanti da infortunio, consentendovi di far fronte agli imprevisti che potrebbero compromettere la vostra salute o la vostra integrità fisica e di conseguenza il vostro patrimonio. Prevede inoltre la possibilità di accrescere la sicurezza con le garanzie Grandi Interventi Chirurgici, Diaria da Infortunio o Malattia e Invalidità Permanente da Malattia. › Cosa assicura A seconda delle garanzie sottoscritte: › A seguito di infortunio, se vi è stata riconosciuta una invalidità permanente, garantisce un capitale proporzionato al grado di invalidità; vi rimborsa inoltre le spese di cura che avete dovuto affrontare e vi riconosce una indennità convenuta per il periodo in cui non avete potuto attendere alla vostra normale attività lavorativa. In caso di morte riconosce agli eredi o beneficiari il capitale assicurato. › Assicura il pagamento dell’indennità convenuta per ogni giorno di ricovero reso necessario da infortunio o malattia e per ogni giorno di successiva convalescenza. › Rimborsa le spese sostenute in caso di grande intervento chirurgico. › A seguito di malattia, se vi è stata riconosciuta una invalidità permanente, garantisce un capitale proporzionato al grado di invalidità. › Vi mette a disposizione una serie di prestazioni in ambito sanitario. › Com’è composta Toro Tutela Evolution è composta da 5 parti distinte: › Infortuni › Diaria da ricovero e convalescenza › Grandi interventi chirurgici › Invalidità Permanente da Malattia › Assistenze È un sistema flessibile e modulare che permette di scegliere per quali importi e per quali garanzie assicurare voi ed i vostri familiari. Comprende garanzie base ed altre facoltative che potete scegliere secondo le vostre esigenze. › Come si stipula Il Cliente espone all’Agente le sue necessità ed i rischi contro i quali desidera tutelarsi. L’Agente prepara per lui un preventivo dettagliato e personalizzato e fornisce al Cliente le presenti Condizioni di Assicurazione. Se quanto proposto è di gradimento del Cliente, l’Agente, sulla base delle informazioni fornitegli, compila la polizza nella quale specifica i dati del Contraente e degli Assicurati, le garanzie scelte, ciascuna con il relativo massimale e quelle escluse riportando le opportune indicazioni nelle diverse caselle. Il Contraente firma la polizza e versa il relativo premio. Il contratto è ora impegnativo per le parti. 4 di 61 Toro Tutela Evolution › Condizioni di Assicurazione Premessa Le Condizioni di polizza riportate nelle pagine che seguono costituiscono parte integrante della polizza Toro Tutela Evolution stipulata dal Contraente su mod. D420. Resta pertanto inteso che: › Si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni del Contraente riportate sul modulo di polizza; › L’assicurazione è prestata per le somme o massimali indicati, per le singole garanzie, sul modulo di polizza, fatti salvi i limiti di risarcimento, le franchigie o scoperti eventualmente previsti sul modulo stesso o nelle presenti condizioni; › L’assicurazione è operante esclusivamente per le garanzie relativamente alle quali sul modulo di polizza è stata indicata la somma assicurata o precisato il massimale. La presente normativa contrattuale viene integrata a tutti gli effetti dal Glossario presente in Nota Informativa. Le definizioni riportate nel Glossario hanno valore convenzionale. In ottica di trasparenza le parti del testo sottolineate rispondono ai criteri di evidenziazione previsti dal Nuovo Codice delle assicurazioni. Toro Tutela Evolution › Condizioni di Assicurazione 5 di 61 Parte I - Infortuni Delimitazioni del rischio ART. 1 › DEFINIZIONE DI INFORTUNIO 1. Cosa si intende per infortunio Per infortunio si intende l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca all’Assicurato lesioni fisiche obiettivamente rilevabili. L’assicurazione vale anche per gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi o subiti in stato o in conseguenza di malore, vertigini o incoscienza. Sono considerati infortuni anche: › l’asfissia, purché non dipendente da malattia; › gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze o inalazioni accidentali di sostanze tossiche; › l’annegamento; › l’assideramento o congelamento, la folgorazione, i colpi di sole o di calore; › le infezioni causate da morsi d’animali o punture d’insetti (con esclusione delle infezioni malariche e le malattie tropicali, nonché le conseguenze delle punture di zecca); › le ulteriori lesioni derivanti da interventi chirurgici o trattamenti resi necessari da infortunio; › gli strappi muscolari e le ernie muscolari derivanti da sforzo; › la rottura sottocutanea del tendine d’Achille, del tendine del muscolo bicipite brachiale o di un altro tendine della cuffia dei rotatori, del tendine del quadricipite femorale, nei limiti di quanto riportato nell’apposita tabella per l’accertamento dell’invalidità permanente. 2. Rischi con particolari delimitazioni L’assicurazione vale per gli infortuni: a) Derivanti da tumulti popolari, atti di terrorismo, attentati, a condizione che l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva; b) Subiti come conducente di qualsiasi veicolo o natante a motore, compresi motocicli di qualsiasi cilindrata, purché l’Assicurato sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore, o con patente scaduta, sempreché l’Assicurato ottenga il rinnovo della stessa entro i 90 giorni successivi al sinistro o alla dimissione dall’istituto di cura se l’infortunio ha comportato ricovero, o come trasportato sugli stessi; c) Derivanti dalla pratica non professionale di qualsiasi sport con esclusione di: › salto dal trampolino con sci e idroscì, sci acrobatico ed estremo, bob, pugilato e atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, rugby, football americano, scalata di roccia o ghiaccio oltre il terzo grado della scala U.I.A.A., arrampicata libera (freeclimbing), canoa fluviale oltre il 3°grado, salto con l’elastico (bungee jumping), rafting, torrentismo, kite surf, hydrospeed e tutti gli altri sport estremi in genere; › paracadutismo e sport aerei in genere; › immersioni con autorespiratore; › corse e gare (con relative prove) e prove su pista per qualsiasi motivo eseguite, comportanti l’uso di veicoli o natanti a motore, salvo che si tratti di gare di regolarità pura. Si conviene inoltre che, in caso di invalidità permanente, l’indennizzo dovuto a termini di polizza è ridotto del 30% per gli infortuni verificatisi in occasione di: › speleologia; 6 di 61 Toro Tutela Evolution › Condizioni di Assicurazione Testo di spiegazione Sottolineiamo le caratteristiche della definizione di infortunio: è un evento dovuto a causa: › fortuita: casuale, accidentale e involontaria › violenta: rapida, subitanea e concentrata nel tempo › esterna: proveniente dall’esterno dell’organismo. Tutte queste condizioni devono sussistere contemporaneamente. Alla luce di questa definizione non sono considerati infortuni ad esempio tutte le forme di autolesionismo, il suicidio, le malattie in genere, l’infarto. Il malore, le vertigini, gli svenimenti non sono infortuni, ma se a causa di una di queste situazioni l’Assicurato si fa male (ad esempio cade dalla scala per un’improvvisa vertigine) l’eventuale infortunio è coperto da garanzia. U.I.A.A. (Union International des Associatios d’Alpinisme): classifica i vari gradi di difficoltà di roccia ed è riferimento universale. › corse o gare e relative prove e allenamenti organizzati o comunque svolti sotto l’egida delle competenti Federazioni Sportive relativamente a calcio, sport equestri, hockey e ciclismo, sempreché praticati a livello non professionale. d) Subiti in qualità di passeggero, durante i viaggi aerei turistici o di trasferimento rischio volo). Sono compresi i voli effettuati su velivoli ed elicotteri da chiunque eserciti, tranne che da Società / Aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico di passeggeri, e da Aeroclubs. e) A parziale deroga dell’Art. 3 Esclusioni punto c), derivanti da guerra anche civile, insurrezione, occupazione militare, invasione, per un periodo massimo di 14 giorni dall’inizio della guerra, dell’insurrezione, dell’invasione o dell’occupazione militare, se l’Assicurato, quale civile, risulti sorpreso da tali eventi mentre si trova all’estero. Sono comunque esclusi dalla garanzia gli infortuni che colpiscano l’Assicurato nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino. Testo di spiegazione Toro Tutela Evolution è pensata per coprire l’infortunio di chi svolge una attività sportiva per semplice hobby durante il tempo libero e non per l’atleta professionista. Sono inoltre esclusi alcuni sport , anche se svolti a livello non professionale perché troppo pericolosi e rischiosi. Con questa estensione si vuole garantire l’Assicurato che, trovandosi all’estero per turismo o per lavoro, viene sorpreso dallo scoppio di una guerra o altri eventi bellici. La copertura, purché non si partecipi alle ostilità, è attiva per 14 giorni, periodo considerato sufficiente per organizzare il rimpatrio. ART. 2 › AMBITO D’APPLICAZIONE L’assicurazione vale per gli infortuni avvenuti nell’ambito dell’attività professionale dichiarata in polizza (Rischio professionale) e delle attività legate alla vita privata (Rischio extraprofessionale). Sul modulo di polizza risulta indicato in corrispondenza della voce “Cod. Prof” il numero identificativo della professione svolta dall’Assicurato, ricavato dall’ALLEGATO 3 Tabella elenco attività professionali. L’assicurazione può essere limitata: a) ai soli infortuni avvenuti nell’ambito delle attività legate alla vita privata (Rischio solo extraprofessionale); b) ai soli infortuni avvenuti nell’ambito dell’attività professionale dichiarata in polizza (Rischio solo professionale); sono compresi inoltre gli infortuni subiti durante: ›il percorso compiuto dall’Assicurato dall’abitazione al luogo di lavoro e viceceversa (rischio in itinere), ›l’intero arco delle 24 ore qualora vengano effettuate trasferte fuori dal Comune, sede abituale di lavoro, Semprechè, in entrambi i casi a) e b), l’Assicurato svolga un’attività professionale alle dipendenze di terzi, vincolata ad un orario fisso e predeterminato di lavoro. Sul modulo di polizza risulterà indicata in corrispondenza della voce “Cod.Prof”: › nel caso sub a) la sigla EXTRA; › nel caso sub b) il numero identificativo della professione svolta dall’Assicurato. La probabilità che si verifichi un infortunio è collegata sia alla propria attività professionale sia a quell’insieme, non ben definibile, di attività che ciascuno di noi, indipendentemente dalla professione, normalmente svolge: utilizzo di mezzi di trasporto, attività ricreative, lavori domestici, hobbistica ecc. Queste limitazioni possono essere effettuate solo da chi svolge un’attività con orario chiaramente delimitato. Infatti per chi svolge un’attività in proprio come il commerciante, il libero professionista, il rappresentante è impossibile distinguere l’ambito professionale da quello extraprofessionale. ART. 3 › ESCLUSIONI L’assicurazione non è operante per: a) gli infortuni causati da delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato; b) gli infortuni causati dall’abuso di psicofarmaci e dall’uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; Toro Tutela Evolution › Condizioni di Assicurazione 7 di 61 c) gli infortuni causati da guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione; d) gli infarti e le ernie non traumatiche; e) gli infortuni che l’Assicurato può subire durante l’uso, anche come passeggero, di apparecchi per il volo da diporto o sportivo quali alianti, deltaplani, ultraleggeri, parapendio e simili. f) gli infortuni sofferti durante l’arruolamento volontario, il richiamo alle armi per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale; g) gli infortuni subiti all’estero durante l’espletamento del servizio militare o del servizio civile sostitutivo dello stesso; h) gli infortuni occorsi in occasione di: › trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); › terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni; › conseguenze di operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortuni. ART. 4 › MORTE 1. Oggetto della garanzia La Società, qualora si verifichi un infortunio indennizzabile a termini di polizza che determini la Morte dell’Assicurato, effettua il pagamento della somma assicurata ai beneficiari designati o, in mancanza di designazione, agli eredi testamentari o legittimi in parti uguali tra loro. L’indennizzo viene riconosciuto purchè la morte avvenga entro due anni dal giorno dell’infortunio, ancorché successivamente alla scadenza della polizza. 2. Morte presunta Qualora a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, il corpo dell’Assicurato non venisse ritrovato, e si presuma sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà ai beneficiari la somma assicurata prevista in caso di morte. La liquidazione della somma assicurata non avverrà prima che siano trascorsi 6 mesi dalla presentazione dell’istanza per la dichiarazione di morte presunta a termini degli Articoli 60 e 62 del Codice Civile. Ove si sia trattato di infortunio, avvenuto in volo indennizzabile a termini di polizza, o durante la navigazione, valgono le disposizioni del Codice della Navigazione. Se successivamente è provata l’esistenza in vita dell’Assicurato, la Società avrà diritto alla restituzione della somma pagata. 3. Commorienza dei coniugi In caso di morte in un unico sinistro dei coniugi, entrambi assicurati con la presente polizza, la sola quota parte della somma assicurata spettante ai figli superstiti che al momento del sinistro risultino minorenni a carico sarà raddoppiata, restando inteso che la maggiorazione totale non potrà superare un importo pari a Euro 250.000,00. 4. Trasformazione del capitale caso morte in rendita All’atto della stipula, ogni Assicurato presente in polizza ha la facoltà di scegliere che il capitale caso morte venga trasformato, in caso di sinistro, in una rendita immediata a favore di un beneficiario, tramite la stipula di una polizza di assicurazione con la Società. Tale scelta deve essere effet- 8 di 61 Toro Tutela Evolution › Condizioni di Assicurazione Testo di spiegazione Si possono indicare come beneficiari anche persone diverse dagli eredi legittimi o testamentari: la designazione (sempre per scritto) può essere modificata in ogni momento anche tramite testamento. Il capitale liquidato non è soggetto a tassa di successione. Nel caso in cui uno degli eredi legittimi o dei beneficiari sia un minore, chi ne esercita la patria potestà dovrà fare istanza al Giudice Tutelare affinché disponga in merito all’utilizzo della parte spettante al minore. Un caso tipico di morte presunta si verifica in occasione di disastri aerei o di naufragi: può infatti accadere che i corpi delle persone non siano più ritrovati. In questo caso Toro Tutela Evolution agisce con la sua copertura, ma è necessario esibire l’istanza di morte presunta da infortunio presentata presso il tribunale. tuata compilando l’allegato M100 – beneficiari trasformazione in rendita. La rendita annua, pagabile in rate semestrali posticipate e calcolata secondo le tariffe in vigore alla data di inizio della corresponsione, potrà avere le seguenti caratteristiche: a) rendita certa, per beneficiari di età inferiore ai 25 anni, fino al compimento del 25esimo anno di età. Nel caso il beneficiario sia minorenne, l'impiego dell'indennità è subordinato alla presentazione del decreto di autorizzazione del Giudice Tutelare che preveda l'espresso esonero della responsabilità della Società sul reimpiego della somma. b) rendita vitalizia, per beneficiari di età non inferiore a 60 anni o portatori di handicap all’atto della stipula. Testo di spiegazione ART. 5 › INVALIDITÀ PERMANENTE 1. Oggetto della garanzia La Società, qualora si verifichi un infortunio indennizzabile a termini di polizza, effettua, in caso di invalidità permanente, il pagamento di una percentuale della somma assicurata, in proporzione al grado di invalidità permanente accertato secondo i criteri indicati al successivo punto 5 e secondo le percentuali riportate nella “Tabella accertamento grado di Invalidità Permanente” Allegato 1). In caso di invalidità permanente di grado pari o superiore al 70% sarà liquidata l’intera somma assicurata. L’indennizzo per invalidità permanente è riconosciuto a condizione che sussistano postumi permanenti e che gli stessi si siano stabilizzati entro due anni dal giorno dell’infortunio, ancorché successivamente alla scadenza della polizza. Nel caso in cui, trascorsi due anni dall’infortunio, i postumi dello stesso non risultino ancora stabilizzati, l’indennizzo sarà liquidato in via definitiva secondo la valutazione in riferimento al quadro presentato dall’Assicurato in quel momento. 2. Trasformazione dell’indennizzo Invalidità Permanente in Rendita All’atto della stipula, ogni Assicurato presente in polizza ha la facoltà di scegliere che il capitale l’indennizzo dovuto in caso di Invalidità Permanente venga trasformato, in caso di sinistro, in una rendita immediata a favore dell’Assicurato stesso, tramite la stipula di una polizza di assicurazione con la Società. Tale scelta deve essere effettuata compilando l’allegato M100 – beneficiari trasformazione in rendita. La rendita annua, pagabile in rate semestrali posticipate e calcolata secondo le tariffe in vigore alla data di inizio della corresponsione, sarà vitalizia. 3. Invalidità permanente gratuita a favore di figli minori di tre anni. Qualora un infortunio indennizzabile a termini di polizza determini una invalidità permanente superiore al 50% a carico di un figlio di genitori, entrambi assicurati per il caso di Invalidità Permanente con la presente polizza, di età inferiore a tre anni al momento del sinistro e non assicurato con la presente o con altre polizze con la Società, verrà riconosciuto un indennizzo forfettario. L’importo dell’indennizzo sarà pari al 40% del minore dei capitali Invalidità Permanente assicurati dai genitori e comunque non inferiore a Euro 26.000,00 e non superiore a Euro 260.000,00. L’importo dell’indennizzo sarà riconosciuto esclusivamente sotto for- Il figlio di età inferiore a tre anni godrà di questa copertura gratuita solo fino al compimento del terzo anno di età. Toro Tutela Evolution › Condizioni di Assicurazione 9 di 61 ma di premio unico anticipato per la stipula, a favore del minore infortunato, di una polizza di assicurazione con la Società, di durata pari agli anni necessari al raggiungimento della sua maggiore età e garantirà alla scadenza un capitale o una rendita, calcolata secondo le tariffe in vigore alla data del compimento della maggiore età. L'impiego dell'indennità nella stipulazione di detta polizza è subordinato alla presentazione del decreto di autorizzazione del Giudice Tutelare che preveda l'espresso esonero della responsabilità della Società sul reimpiego della somma. Qualora nel medesimo evento siano coinvolti più figli non assicurati del Contraente, di età inferiore a tre anni, l'indennità sarà ripartita in parti uguali tra gli stessi. 4. Franchigia su Invalidità Permanente La liquidazione dell’indennizzo per invalidità permanente sarà effettuata applicando le percentuali di franchigia riportate sul modulo di polizza. Pertanto su ciascuna fascia di capitale assicurato l’indennizzo sarà dovuto solo se il grado di Invalidità Permanente accertato è superiore alla percentuale di franchigia indicata sul modulo per quella stessa fascia di capitale. In caso di invalidità permanente di grado pari o superiore al 30%, la Società liquiderà l’indennizzo dovuto senza applicazione di alcuna franchigia. 5. Accertamento del grado di Invalidità Permanente Il grado di invalidità permanente è accertato secondo le percentuali indicate nella Tabella riportata su Allegato 1 e secondo i seguenti criteri: › nei casi di preesistenti menomazioni conseguenti ad infortuni, postumi di pregresse malattie od intossicazioni croniche od invalidanti, malformazioni o difetti fisici, l’indennizzo per invalidità permanente è liquidato per le sole conseguenze dirette causate dall’infortunio, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti suddette; › la perdita totale ed irrimediabile della funzionalità di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se si tratta di limitazione della funzionalità, le percentuali indicate in Allegato 1 vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta; › nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà a singole valutazioni la cui somma non potrà superare il valore corrispondente alla perdita totale dell’arto stesso; › la perdita anatomica o funzionale di più organi o arti o loro parti comporta l’applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%; › per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell’eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi; › in caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente; › in caso di constatato mancinismo le percentuali suesposte riferite all’arto superiore destro si intendono applicate all’arto sinistro e viceversa; Nei casi non specificati nella Tabella dell’Allegato 1, l’indennizzo è stabilito in riferimento alle percentuali ed ai criteri sopra indicati tenendo 10 di 61 Toro Tutela Evolution › Condizioni di Assicurazione Testo di spiegazione È una parte del danno che rimane a carico dell’Assicurato: è espressa in punti percentuale che vengono detratti dai punti percentuale di danno accertato. Quando il danno si configura con valori significativi di invalidità, non si applica più la franchigia. Per determinare il grado di invalidità non conta il tipo di professione svolta, il reddito, l’età o il sesso dell’Assicurato, né gli eventuali danni morali, biologici o estetici. Ci si basa unicamente sulla tabella di cui all’Allegato1 e sui capitali assicurati. I valori indicati in tabella sono le percentuali di danno in caso di lesioni: sono attribuiti alle diverse parti del corpo e ne quantificano il danno in caso di perdita anatomica (es. amputazione) o funzionale (completa inutilizzazione). L’ammontare dell’indennizzo in caso di Invalidità Permanente è dato dalla percentuale corrispondente al danno fisico applicata al capitale assicurato. Esempio: sordità completa di un orecchio: danno accertato 10% Se però l’orecchio era stato precedentemente colpito da una menomazione che ne aveva diminuito del 50% la funzionalità, il danno accertato del 10% viene ridotto in proporzione del 50% e l’invalidità riconosciuta sarà pertanto pari al 5% conto della complessiva diminuzione della capacità lavorativa generica dell’Assicurato, indipendentemente dalla sua professione. 6. Anticipo dell’indennizzo L’Assicurato può richiedere, non prima di 150 giorni dalla data di presentazione della denuncia di infortunio, il pagamento di un acconto sino al massimo del 50% del presumibile indennizzo, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità e che la presunta percentuale di invalidità stimata dalla Società in base alla documentazione acquisita sia superiore al 20%. Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso la Società comunicherà all’Assicurato l’importo dell’anticipo e provvederà a versarlo entro 30 giorni. Detto importo si intenderà versato a titolo di acconto sull’indennizzo totale dovuto per invalidità permanente e come tale sarà scomputato all’atto della liquidazione definitiva dello stesso. La liquidazione dell’anticipo non pregiudica alcuna ragione di successiva contestazione totale o parziale del diritto all’indennizzo da parte della Società e la conseguente ripetizione della somma anticipata ove risultasse in tutto o in parte contrattualmente non dovuta. 7. Spese di prima necessità Qualora l’Assicurato riporti lesioni a seguito di grave infortunio indennizzabile a termini di polizza, lo stesso potrà richiedere alla Società la concessione quale anticipo sull’indennizzo, di una cifra forfettaria, pari a Euro 1.300,00 a fronte di spese immediate imposte dall’evento. A tal fine l’Assicurato dovrà rivolgersi alla competente Agenzia e la Società potrà concedere l’anticipo richiesto purché si verifichino comunque le seguenti condizioni: › la richiesta deve pervenire all’Agenzia entro e non oltre 30 giorni dalla data dell’infortunio; › le lesioni subite dovranno essere documentate e accertate dal foglio di dimissione oppure, in caso di persistente degenza, da dichiarazione della Direzione Sanitaria o da personale medico del reparto di ricovero da cui si rilevi il tipo di lesione e la causale dell’infortunio; › dalla documentazione sanitaria inviata all’Agenzia e dagli ulteriori accertamenti eventualmente richiesti, la lesione deve comportare a giudizio del medico della Società una presunta percentuale di invalidità permanente pari o superiore al 10%. La Società comunicherà all’Assicurato l’esito della richiesta ed in caso di positivo accoglimento, provvederà a versare l’anticipo entro 15 giorni. Detto importo si intenderà versato a titolo di acconto sull’indennizzo totale dovuto per invalidità permanente e come tale sarà scomputato all’atto della liquidazione definitiva dello stesso. La liquidazione dell’anticipo non pregiudica alcuna ragione di successiva contestazione totale o parziale del diritto all’indennizzo da parte della Società e la conseguente ripetizione della somma anticipata ove risultasse in tutto o in parte contrattualmente non dovuta. La richiesta dell’anticipo equivale a tutti gli effetti, ove non già presentata in precedenza, a denuncia di sinistro a sensi delle Condizioni di Assicurazione. 8. Estensioni alle garanzie Morte e Invalidità Permanente A) Tabella INAIL Si conviene che per ogni Assicurato, qualora venga indicato A sul mo- Testo di spiegazione Sono deroghe facoltative alle condizioni di polizza, che ampliano la garanzia secondo le specifiche esigenze dell’Assicurato, valide solo se espressamente concordate tra le parti e comportano quindi una maggiorazione del premio. Per ciascun Assicurato deve essere indicata sul modulo di polizza la rispettiva lettera nella casella relativa all’estensione. Toro Tutela Evolution › Condizioni di Assicurazione 11 di 61 % I.P. ACCERTATA % I.P. LIQUIDATA % I.P. ACCERTATA % I.P. LIQUIDATA 20 40 75 61 100 82 123 21 22 41 78 62 100 83 124,5 22 24 42 81 63 100 84 126 23 26 43 84 64 100 85 127,5 24 28 44 87 65 100 86 129 25 30 45 90 66 100 87 130,5 26 32 46 93 67 100,5 88 132 27 34 47 96 68 102 89 133,5 28 36 48 99 69 103,5 90 135 29 38 49 100 70 105 91 136,5 30 40 50 100 71 106,5 92 138 31 42 51 100 72 108 93 139,5 32 44 52 100 73 109,5 94 141 33 46 53 100 74 111 95 142,5 34 48 54 100 75 112,5 96 144 35 50 55 100 76 114 97 145,5 36 63 56 100 77 115,5 98 147 36 63 57 100 78 117 99 148,5 37 66 58 100 79 118,5 100 150 38 69 59 100 80 120 39 72 60 100 81 121,5 Toro Tutela Evolution › Condizioni di Assicurazione % I.P. LIQUIDATA % I.P. LIQUIDATA 20 12 di 61 % I.P. ACCERTATA % I.P. ACCERTATA dulo di polizza nella casella “Estensioni”, in caso di Invalidità Permanente la tabella delle percentuali prevista in Allegato 1, si intende sostituita con quella allegata al DPR 30 giugno 1965 n. 1124 in vigore al 31/12/1999 e con rinuncia da parte della Società all’applicazione della franchigia prevista dalla legge stessa (Ex tabella INAIL, Allegato 2). Per la valutazione delle lesioni e delle menomazioni si procederà in base a quanto indicato al punto 5 Accertamento del grado di Invalidità Permanente. Per le lesioni e le menomazioni non esplicitamente menzionate nella tabella Ex Inail, si utilizzeranno le percentuali previste nella Tabella in Allegato 1. B) Assorbimento franchigia su Invalidità Permanente Qualora venga indicato B sul modulo di polizza nella casella “Estensioni”, si conviene di ridurre dal 30% al 10% il grado di Invalidità Permanente a partire dal quale non viene applicata alcuna franchigia (a parziale deroga del Punto 4 - Franchigia su Invalidità Permanente dell’Art. 5); C) Sopravvalutazione valori di liquidazione Qualora venga indicato C sul modulo di polizza nella casella “Estensioni”, si conviene di liquidare l’I.P. accertata di grado pari o superiore al 20%, secondo le percentuali riportate nella seguente tabella: Testo di spiegazione Questa tabella ha un importante vantaggio: quantifica con percentuali più elevate le menomazioni riferite ad alcune parti del corpo, come si evidenzia negli esempi sottoriportati Tabella Tabella Allegato 1 Allegato 2 › perdita arto superiore destro › perdita del piede › perdita del medio della mano dx 70% 85% 40% 50% 8% 12% D) Scalata di roccia Si conviene che: › qualora venga indicato D sul modulo di polizza nella casella “Estensioni”, è compresa in garanzia la pratica non professionale della scalata di roccia sino al 5° grado della scala di U.I.A.A.; E) Immersioni con autorespiratore Qualora venga indicato E sul modulo di polizza nella casella “Estensioni”, è compresa in garanzia la pratica non professionale delle immersioni con autorespiratore, sempreché l’Assicurato sia in possesso del brevetto di attività subacquea rilasciato da associazione legalmente autorizzata o stia partecipando al corso volto all’ottenimento del suddetto brevetto. Sono pertanto comprese anche le embolie gassose. Le estensioni D ed E: › sono prestate sino alla concorrenza delle somme assicurate con il limite comunque di Euro 200.000,00 per la garanzia Morte e Invalidità permanente; non sono invece operanti per la garanzia Inabilità temporanea, se sottoscritta. Si conviene infine che se l'Assicurato ha optato per le estensioni D e/o E: › in caso di invalidità permanente la liquidazione dell’indennizzo sarà effettuata applicando una franchigia del 10%, pertanto l’indennizzo sarà dovuto solo se il grado di invalidità permanente è superiore al 10%; in tal caso l’indennità verrà liquidata solo per la percentuale di invalidità permanente eccedente il 10%%, in espressa deroga e sostituzione dell’Art. 5.4 Franchigia su Invalidità Permanente; › non potranno essere operative le estensioni di garanzia di cui ai precedenti punti A, B e C anche se sottoscritte. F) Terremoto Qualora venga indicato F sul modulo di polizza nella casella “Estensioni”, sono compresi in garanzia gli infortuni occorsi all’Assicurato a seguito di terremoto, a parziale deroga dell’ art. 3 – Esclusioni, punto h). La presente estensione è prestata per le garanzie morte ed invalidità permanente sino alla concorrenza delle somme assicurate con il limite comunque di Euro 250.000,00; non è invece operante per le altre garanzie, anche se sottoscritte. Si conviene inoltre che: › in caso di invalidità permanente, la liquidazione dell’indennizzo verrà effettuata solo in caso di invalidità accertata pari o superiore al 50%, secondo le percentuali riportate nella Tabella accertamento grado di invalidità permanente - Allegato 1, senza applicazione di alcuna franchigia; › non potranno essere operative le estensioni di garanzia di cui ai precedenti punti A, B e C anche se sottoscritte. ART. 6 › INABILITÀ TEMPORANEA 1. Oggetto della garanzia Qualora si verifichi un infortunio indennizzabile a termini di polizza, la Società effettua in caso di inabilità temporanea il pagamento della somma giornaliera assicurata, per un periodo massimo di un anno dal giorno dell’infortunio, con le seguenti modalità: Testo di spiegazione U.I.A.A.: (union internationale des Association d’Alpinisme): classifica i vari gradi di difficoltà di scalata di roccia ed è di riferimento universale. Ad esempio: se l’infortunio non dà luogo a liquidazione di invalidità permanente, l’Inabilità Temporanea viene comunque liquidata se ne esistono i presupposti. L’inabilità temporanea è il periodo più o meno lungo, ma comunque limitato nel tempo, durante il quale l’Assicurato a seguito di infortunio, non può svolgere le proprie occupazioni professionali. Toro Tutela Evolution › Condizioni di Assicurazione 13 di 61 › integralmente, per ogni giorno in cui l’Assicurato si è trovato nella totale incapacità fisica di esercitare le sue occupazioni professionali; › ridotta al 50%, per ogni giorno in cui l’Assicurato non ha potuto attendere che in parte alle sue occupazioni professionali. L’indennizzo per inabilità temporanea decorre dalle ore 24 del giorno dell’infortunio regolarmente denunciato come disposto all’Art. 13 Denuncia dell’infortunio e obblighi relativi, dedotti i giorni di franchigia indicati sul modulo di polizza e viene corrisposto fino alle ore 24 dell’ultimo giorno di inabilità, fermo il limite sopraindicato. 2. Documentazione sanitaria Il decorso delle lesioni deve essere documentato senza soluzione di continuità da certificati medici fino a guarigione avvenuta; tali certificati devono essere trasmessi alla Società. Nel caso in cui l’Assicurato non abbia rinnovato i certificati medici, la liquidazione dell’indennizzo viene fatta considerando quale data di guarigione quella pronosticata dall’ultimo certificato regolarmente inviato, salvo che la Società possa stabilire una data anteriore. Testo di spiegazione I certificati medici devono essere rinnovati alle rispettive scadenze fino a guarigione avvenuta. ART. 7 › DIARIA DA RICOVERO DA INFORTUNIO 1. Oggetto della garanzia Qualora si verifichi un infortunio indennizzabile a termini di polizza, la Società assicura la corresponsione dell’importo indicato sul modulo di polizza in caso di ricovero in Istituto di cura sia in Italia che all’estero (compreso Day hospital e Day surgery). La Società, sempreché la polizza sia in vigore, corrisponde il pagamento dal primo giorno del ricovero della somma giornaliera assicurata sino ad un massimo di 365 giorni, anche se non consecutivi, da quello dell’infortunio ma comunque non oltre 2 anni dallo stesso, complessivamente per uno o più sinistri avvenuti nello stesso periodo assicurativo annuo. Agli effetti del computo dell’indennità dovuta, il primo e l’ultimo giorno di ricovero si considerano giorno unico. 2. Documentazione sanitaria La Società effettua il pagamento di quanto dovuto a termini di polizza, su presentazione di copia conforme della cartella clinica completa dalla quale risulti la causa dell’infortunio e la durata del ricovero. Ad esempio: se l’infortunio non dà luogo a liquidazione di invalidità permanente, la Diaria da ricovero da Infortunio viene comunque liquidata se ne esistono i presupposti. ART. 8 › DIARIA DA CONVALESCENZA DA INFORTUNIO 1. Oggetto della garanzia Qualora si verifichi un infortunio indennizzabile a termini di polizza la Società assicura la corresponsione dell’importo indicato sul modulo di polizza in caso di giustificata convalescenza successiva a ricovero dipendente da infortunio in Istituto di cura sia in Italia che all’estero (compreso Day hospital e Day surgery). In caso di convalescenza successiva ad uno o più ricoveri dipendenti dal medesimo infortunio, la Società corrisponde il pagamento della somma giornaliera assicurata per ogni giorno di convalescenza, purché prescritta e documentata dal medico curante, con un limite massimo di 20 giorni o, se più favorevole per l’Assicurato, per un numero massimo di giorni complessivamente non superiore a 3 volte quelli di ciascun ricovero, comunque con il limite massimo di 120 giorni. 14 di 61 Toro Tutela Evolution › Condizioni di Assicurazione Ad esempio: se l’infortunio non dà luogo a liquidazione di invalidità permanente, la Diaria da convalescenza da Infortunio viene comunque liquidata se ne esistono i presupposti. 2. Documentazione sanitaria La Società effettua il pagamento di quanto dovuto a termini di polizza su presentazione dei relativi certificati medici. Testo di spiegazione ART. 9 › DIARIA DA GESSATURA DA INFORTUNIO 1. Oggetto della garanzia Qualora si verifichi un infortunio indennizzabile a termini di polizza la Società assicura la corresponsione dell’importo indicato sul modulo di polizza in caso di gessatura che rientri nella fattispecie di cui alla voce “Gessatura” nel contesto del Glossario riportato in Nota Informativa. La Società corrisponde il pagamento della somma giornaliera assicurata a decorrere: › in caso di immobilizzazione con gesso o materiali similari dalle ore 24 del giorno dell’applicazione della gessatura sino al giorno della sua rimozione, ma comunque per un periodo non superiore a 20 giorni per le dita e a 60 giorni in tutti gli altri casi; › in caso di immobilizzazione mediante tutori ortopedici esterni, fissatori esterni, stecche digitali per tutto il periodo di effettiva immobilizzazione ma comunque per un periodo non superiore a 20 giorni in caso di frattura delle dita e di 60 giorni in tutti gli altri casi; › in caso di frattura scomposta di coste o del bacino o di frattura composta di almeno due archi costali per tutto il periodo di effettiva immobilizzazione, ma comunque per un periodo non superiore a 60 giorni. Qualora a seguito della gessatura sia prescritta una convalescenza di almeno 5 giorni, la Società corrisponde un’ulteriore indennità forfettaria pari al 25% dei giorni di gessatura, con il massimo di 10 giorni. 2. Documentazione sanitaria La Società effettua il pagamento di quanto dovuto a termini di polizza, su presentazione, di certificati medici attestanti l’entità e la sede delle lesioni, la data di applicazione e di rimozione del gesso, il periodo di effettiva immobilizzazione nei casi diversi dall’applicazione del gesso. Tutte le lesioni devono essere clinicamente diagnosticate e documentate mediante radiografia o TAC (tomografia assiale computerizzata) o RM (risonanza magnetica) o in ecografia o in artroscopia. TIPO DI IMMOBILIZZAZIONE TIPO DI LESIONE DURATA DELLA CORRESPONSIONE DELLA DIARIA Ad esempio: se l’infortunio non dà luogo a liquidazione di invalidità permanente, la Diaria da gessatura da Infortunio viene comunque liquidata se ne esistono i presupposti. Si illustrano alcuni esempi di liquidazione dell’indennità forfettaria da convalescenza: › 28 giorni di gesso e 4 giorni di convalescenza: nessun indennizzo; › 28 giorni di gesso e 7 giorni di convalescenza: 7 giorni di indennità di convalescenza; › 40 giorni di gesso e 10 di convalescenza: 10 giorni di indennità di convalescenza; › 60 giorni di gesso e 10 di convalescenza: 10 giorni di indennità di convalescenza. Per una migliore compreansione la gessatura può essere così schematizzata: TUTORI ORTOPEDICI GESSO O MATERIALI CASI PARTICOLARI FISSATORI ESTERNI SIMILARI STECCHE DIGITALI FRATTURE OSSEE, LESIONI FRATTURA SCOMPOSTA CAPSULARI ROTTURE DELLE COSTE E DEL BACINO TUTTE LEGAMENTOSE COMPLETE O FRATTURA COMPOSTA DI ALMEO PARZIALI (DISTORSIONI) NO DUE ARCHI COSTALI PER TUTTO IL PERIODO DI SINO AL GIORNO DELLA PER TUTTO IL PERIODO DOCUMENTATA IMMOBILIZZAZIONE CON RIMOZIONE CON IL MASSIMO DI DOCUMENTATA IL MASSIMO DI 20 GIORNI PER LE DITA DI 20 GIORNI PER LE DITA IMMOBILIZZAZIONE CON (FRATTURE, LESIONI CAPSULARI E 60 GIORNI IN TUTTI IL MASSIMO DI 60 GIORNI E ROTTURE LEGAMENTOSE) GLI ALTRI CASI PER LE COSTE E IL BACINO E 60 IN TUTTI GLI ALTRI CASI TUTTI I TIPI DI LESIONE DEVONO COMUNQUE ESSERE CLINICAMENTE DIAGNOSTICATI E DOCUMENTATI CON RADIOGRAFIE O TAC O RM O IN ECOGRAFIA O IN ARTROSCOPIA Toro Tutela Evolution › Condizioni di Assicurazione 15 di 61 ART. 10 › RIMBORSO SPESE SANITARIE DA INFORTUNIO 1. Oggetto della garanzia Qualora si verifichi un infortunio indennizzabile a termini di polizza, la Società assicura sino alla concorrenza del massimale indicato sul modulo di polizza, complessivamente per uno o più sinistri verificatisi nel medesimo periodo di assicurazione annuo, il rimborso delle spese sanitarie sostenute: a) durante il ricovero per: › onorari di medici e di chirurghi; › diritti di sala operatoria e materiali ed apparecchiature applicati durante l’intervento; › rette di degenza; › assistenza e cure mediche, esami ed accertamenti diagnostici; › trasporto in ambulanza o qualunque altro mezzo di trasporto sanitario all’istituto di cura, con un limite di rimborso pari al 20% del massimale prescelto dall’Assicurato; › trattamenti fisioterapici e rieducativi. In alternativa al rimborso delle spese di ricovero, l’Assicurato può optare per la corresponsione di una indennità, per ciascun giorno di ricovero, pari a Euro 130,00, fino ad un massimo di 90 giorni. La giornata di entrata e quella di uscita dall’istituto di cura sono considerate come un’unica giornata , qualunque sia l’ora del ricovero e quella della dimissione. b) nei 90 giorni successivi al termine del ricovero o all’infortunio senza ricovero e sempreché la polizza sia in vigore, per: › prestazioni mediche ed infermieristiche ambulatoriali ed esami; › trattamenti fisioterapici e rieducativi, previa detrazione del 25% delle spese. In caso di gessatura i 90 giorni decorrono dal giorno in cui viene rimossa la stessa; in entrambi i casi, purché direttamente conseguenti all’infortunio, e prescritti dal medico curante. Sono in ogni caso esclusi i medicinali e le protesi dentarie. Non sono previsti rimborsi in caso di danni estetici al viso dovuti a sfregi o deturpazioni conseguenti ad infortunio. 2. Documentazione sanitaria La Società effettua il pagamento di quanto dovuto a termini di polizza, su presentazione di copia conforme della cartella clinica completa, di certificati medici attestanti l’entità e la sede delle lesioni e delle fatture in originale di spesa che saranno successivamente restituite dalla Società, previa apposizione della data di pagamento e dell’importo pagato. Qualora l’Assicurato abbia presentato a terzi l’originale delle fatture per ottenere un rimborso, la Società effettua il pagamento di quanto dovuto a termini di polizza, al netto di quanto a carico dei predetti terzi, dietro presentazione della copia delle fatture delle spese sostenute dall’Assicurato e del documento, in originale, comprovante il rimborso effettuato dai suddetti terzi. Testo di spiegazione Ad esempio: se l’infortunio non dà luogo a liquidazione di invalidità permanente, le spese sanitarie da Infortunio viengono comunque liquidate se ne esistono i presupposti. ART. 11 › DANNO ESTETICO 1. Oggetto della garanzia Qualora a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, l'Assicurato riporti lesioni al viso tali da provocarne lo sfregio permanente o la deturpazione, la Società riconosce il rimborso delle spese sostenute per cure ed applicazioni effettuate, entro due anni dalla guarigione clinica - sempreché la polizza sia in vigore -, allo scopo di ridurre o eliminare il 16 di 61 Toro Tutela Evolution › Condizioni di Assicurazione Ad esempio: se l’infortunio non dà luogo a liquidazione di invalidità permanente, le spese sanitarie per danni estetici vengono comunque liquidate se ne esistono i presupposti. danno estetico nonché per interventi di chirurgia plastica e estetica. Il rimborso spese per danni estetici è riconosciuto fino alla concorrenza della somma indicata nel modulo di polizza con riferimento ai danni estetici e complessivamente per uno o più sinistri verificatisi nel medesimo periodo di assicurazione annuo; è esteso a lesioni subite in altre parti del corpo sempreché l'Assicurato abbia riportato un'Invalidità Permanente superiore al 3%. L'assicurazione non riconosce le spese per l'eliminazione o la correzione di difetti fisici preesistenti all'evento. La Società assicura il rimborso delle spese sanitarie sostenute: a) durante il ricovero per: › onorari di medici e di chirurghi; › diritti di sala operatoria e materiali ed apparecchiature applicati durante l’intervento; › rette di degenza; › assistenza e cure mediche, esami ed accertamenti diagnostici. In alternativa al rimborso delle spese di ricovero, l’Assicurato può optare per la corresponsione di una indennità, per ciascun giorno di ricovero, pari a Euro 130,00, fino ad un massimo di 90 giorni. La giornata di entrata e quella di uscita dall’istituto di cura sono considerate come un’unica giornata, qualunque sia l’ora del ricovero e quella della dimissione. b) nei 90 giorni successivi al termine del ricovero o, in assenza di ricovero, alla prima cura o applicazione e sempreché la polizza sia in vigore, per: › prestazioni mediche ed infermieristiche ambulatoriali ed esami, purché relativi al danno estetico e prescritti dal medico curante. Sono in ogni caso esclusi i medicinali e le protesi dentarie. 2. Documentazione sanitaria La Società effettua il pagamento di quanto dovuto a termini di polizza, su presentazione di copia conforme della cartella clinica completa, di certificati medici attestanti l’entità e la sede delle lesioni e delle fatture in originale di spesa che saranno successivamente restituite dalla Società, previa apposizione della data di pagamento e dell’importo pagato. Qualora l’Assicurato abbia presentato a terzi l’originale delle fatture per ottenere un rimborso, la Società effettua il pagamento di quanto dovuto a termini di polizza, al netto di quanto a carico dei predetti terzi, dietro presentazione della copia delle fatture delle spese sostenute dall’Assicurato e del documento, in originale, comprovante il rimborso effettuato dai suddetti terzi. Testo di spiegazione ART. 12 › PERDITA ANNO SCOLASTICO 1. Oggetto della garanzia Qualora l'Assicurato-studente, di età inferiore a 20 anni, non sia ammesso alla classe superiore a seguito di assenze dalle lezioni in conseguenza esclusiva di infortunio indennizzabile a termini di polizza, la Società corrisponde l'indennità indicata sul modulo di polizza. Tale indennità spetta a condizione che: a) i giorni di assenza dalle lezioni siano successivi all'entrata in vigore della polizza, non siano inferiori a 60 giorni consecutivi o a 75 giorni in più soluzioni e siano registrati nel corso dello stesso anno scolastico; Toro Tutela Evolution › Condizioni di Assicurazione 17 di 61 b) la mancata ammissione alla classe superiore riguardi la frequenza di scuole elementari, medie inferiori e medie superiori. 2. Documentazione La Società effettua il pagamento di quanto dovuto a termini di polizza, su presentazione di: a) certificazione rilasciata dalla segreteria della scuola o dal Provveditorato agli Studi dalla quale risulti il numero dei giorni di assenza successivi alla data dell'infortunio; b) certificazione medica atta a dimostrare che le assenze dalle lezioni sono state conseguenza dell'infortunio denunciato. Testo di spiegazione ART. 13 › DENUNCIA DELL’INFORTUNIO E OBBLIGHI RELATIVI Il sinistro deve essere denunciato dal Contraente o dall’Assicurato o dai suoi aventi diritto, alla Società non appena ne abbia la possibilità. La denuncia deve contenere il luogo, il giorno e l’ora dell’evento, le cause che lo hanno determinato e deve essere corredata da certificato medico attestante l’entità e la sede delle lesioni; il decorso delle stesse deve essere documentato con continuità da ulteriori certificati medici, fino a guarigione avvenuta. L’Assicurato, i suoi familiari ed aventi diritto devono consentire alla visita di medici della Società ed a qualsiasi indagine che questa ritenga necessaria, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato o curato l’Assicurato stesso. L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo (Art. 1915 Codice Civile). ART. 14 › CUMULO DI INDENNIZZI L’indennizzo per morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente l’Assicurato muore entro due anni dal giorno dell’infortunio ed in conseguenza di questo, la Società corrisponde ai beneficiari la differenza fra l’indennizzo pagato e la somma assicurata per morte, ove questa sia superiore, e non chiede il rimborso in caso contrario. Gli altri indennizzi previsti dalle garanzie facoltative sono invece cumulabili con quelli per invalidità permanente e per morte. La perdita del diritto all’indennizzo può essere: › totale quando l’inadempimento è voluto (si configura cioè il dolo) › parziale quando l’inadempimento è dovuto a semplice dimenticanza (si configura cioè la colpa grave) ART. 15 › MODALITÀ DI PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO Relativamente ad ogni garanzia sottoscritta che sia stata interessata da sinistro, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquida gli indennizzi che risultino dovuti, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 30 giorni. Per gli infortuni avvenuti all’estero il pagamento verrà effettuato in Italia nella valuta vigente. Il diritto all’indennizzo per invalidità permanente e per inabilità temporanea è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’Assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo 18 di 61 Toro Tutela Evolution › Condizioni di Assicurazione Se ad esempio, l’infortunio comporta sia Inabilità temporanea che Invalidità Permanente, entrambe assicurate, i giorni di temporanea verranno liquidati, senza aspettare che venga quantificata la percentuale di postumi di Permanente. che gli indennizzi siano stati liquidati o comunque offerti in misura determinata, la Società paga ai beneficiari o agli eredi l’importo liquidato od offerto. Testo di spiegazione ART. 16 › CAMBIAMENTO DELL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE ATTIVITÀ DIVERSA DA QUELLA DICHIARATA ATTIVITÀ NON ASSICURABILE a) Qualora nel corso del contratto si verifichi un cambiamento dell’attività professionale dichiarata in polizza come indicato in Tabella elenco attività professionali (ALLEGATO 3), si applica il disposto degli Artt. 6 e 7 delle Norme comuni a tutte le Parti e pertanto l’Assicurato è tenuto a darne comunicazione alla Società. Se il cambiamento implica aggravamento del rischio, le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto, salvo accordo per la prosecuzione del contratto stesso a condizioni modificate. Se invece il cambiamento implica la diminuzione del rischio, la Società provvederà a ridurre correlativamente il premio. In entrambi i casi le nuove condizioni di premio decorreranno dall’annualità successiva alla comunicazione. b) Se l’infortunio si verifica nel corso di una attività professionale diversa da quella dichiarata in polizza, ovvero nello svolgimento di una diversa attività che presenti comunque obiettivi caratteri di professionalità, l’indennizzo è dovuto: › in misura integrale se all’attività in questione corrisponde un rischio non maggiore di quello dell’attività professionale indicata in polizza; › in misura non integrale, ridotto delle percentuali indicate nella tabella sottoriportata, se all’attività in questione corrisponde un rischio maggiore. ATTIVITÀ PROFESSIONALE DICHIARATA CLASSE A ATTIVITÀ AL MOMENTO DELL’INFORTUNIO CLASSE B CLASSE C CLASSE D CLASSE A = = = = CLASSE B 30% = = = CLASSE C 45% 25% = = CLASSE D 65% 50% 35% = c) agli effetti dell’applicazione di quanto previsto alle lettere a) e b) che precedono, per la valutazione del grado di rischio inerente alle varie attività professionali, si fa riferimento alla classificazione delle attività medesime risultante all’ALLEGATO 3 – Tabella elenco attività professionali. In caso di attività eventualmente non specificate saranno utilizzati criteri di equivalenza o analogia ad una attività elencata. d) Se l’infortunio si verifica nel corso di una attività professionale che sia classificata come “non assicurabile” dalla sopracitata Tabella elenco attività professionali, non è dovuto alcun indennizzo. Esempio: attività dichiarata alla stipulazione della polizza: insegnante di materie non sperimentali (classe A); variazione in corso di contratto: casalinga (classe B) È interesse dell’Assicurato comunicare con tempestività la modifica della sua attività professionale: infatti in caso di attività meno rischiosa, il premio di polizza alla prima scadenza, verrà proporzionalmente ridotto. Se non comunicata, in caso di attività più rischiosa, incorrerà in una riduzione di indennizzo, sempre che l’attività sia assicurabile. In caso non risulti assicurabile non spetterà all’Assicurato alcuno indennizz. Ad esempio: attività dichiarata: muratore (classe D) - nuova attività professionale accertata: speleologo (attività non assicurabile). In questo caso Toro Tutela Evolution non copre il rischio. Toro Tutela Evolution › Condizioni di Assicurazione 19 di 61 Parte II - Diaria da Infortunio e Malattia Delimitazioni del rischio ART. 1 › GARANZIA BASE - DIARIA DA RICOVERO La Società assicura la corresponsione dell’importo giornaliero indicato sul modulo di polizza in caso di ricovero in istituto di cura sia in Italia che all’estero, reso necessario da: › malattia o infortunio › parto o aborto spontaneo o post-traumatico sino ad un massimo di 360 giorni complessivamente per uno o più ricoveri dipendenti dalla stessa malattia o dal medesimo infortunio. Agli effetti del computo dell’indennizzo dovuto, il primo e l’ultimo giorno di ricovero, si considerano un solo giorno. Per il parto senza taglio cesareo la somma giornaliera assicurata viene corrisposta forfetariamente per 3 giorni, anche se vi siano state complicanze. Per il parto con taglio cesareo la somma giornaliera assicurata viene corrisposta forfetariamente per 5 giorni, anche se vi siano state complicanze. In caso di ricovero in istituto di cura in Italia o all’estero per Grande Intervento Chirurgico, compreso tra quelli di cui all’Allegato 4, la Società corrisponde il pagamento per ogni giorno di ricovero del doppio della somma assicurata, sino ad un massimo di 360 giorni, complessivamente per uno o più ricoveri dipendenti dalla stessa malattia o dal medesimo infortunio. Il Day surgery è equiparato al ricovero purché sia rilasciata la relativa cartella clinica da parte dell’istituto di cura. Sono indennizzabili, ai sensi della presente garanzia, anche le chemioterapie oncologiche e le radioterapie antitumorali effettuate in regime di day hospital o in regime ambulatoriale. Testo di spiegazione La diaria consiste nel pagamento all’Assicurato di un importo fisso per ogni giorno di durata del ricovero indipendentemente dalle spese sostenute. L’importo della diaria è scelto dall’Assicurato, secondo le sue esigenze. ART. 2 › GARANZIA FACOLTATIVA - DIARIA DA CONVALESCENZA E GESSATURA La Società assicura la corresponsione dell’importo giornaliero indicato sul modulo di polizza: a) in caso di convalescenza, successiva ad uno o più ricoveri dipendenti dallo stesso infortunio o dalla stessa malattia, indennizzabili secondo le modalità di cui alla precedente garanzia base, per ogni giorno di convalescenza purché prescritta e documentata dal medico curante, con un limite massimo di 20 giorni o, se più favorevole per l’Assicurato, per un numero massimo di giorni complessivamente non superiore a tre volte quelli di ciascun ricovero, comunque con il limite massimo di 120 giorni. Agli effetti del computo dell’indennizzo dovuto, il primo e l’ultimo giorno di ricovero si considerano un solo giorno. Per il parto senza taglio cesareo la somma giornaliera assicurata viene corrisposta forfetariamente per 2 giorni, anche se vi siano state complicanze. Per il parto con taglio cesareo la somma giornaliera assicurata viene corrisposta forfetariamente per 5 giorni, anche se vi siano state complicanze. In caso di Grande Intervento Chirurgico la Società assicura la corresponsione, per ogni giorno di ricovero, di un importo pari alla somma 20 di 61 Toro Tutela Evolution › Condizioni di Assicurazione Quindi: in caso di parto senza taglio cesareo verranno riconosciuti oltre ai 3 giorni di ricovero, anche 2 di convalescenza; in caso di parto cesareo oltre ai 5 giorni di ricovero verranno riconosciuti anche 5 giorni di convalescenza. assicurata. b) in caso di gessatura conseguente ad infortunio con o senza ricovero che rientri nellafattispecie di cui alla voce “Gessatura” nel contesto delle Definizioni riportate nel Glossario della Nota Informativa, a decorrere: › in caso di immobilizzazione con gesso o materiali similari, dalle ore 24 del giorno dell’applicazione della gessatura, sino al giorno della sua rimozione, ma comunque per un periodo non superiore a 20 giorni per le dita e a 60 giorni in tutti gli altri casi; › in caso di immobilizzazione mediante tutori ortopedici esterni, fissatori esterni, stecche digitali per tutto il periodo di effettiva immobilizzazione ma comunque per un periodo non superiore a 20 giorni in caso di frattura delle dita e di 60 giorni in tutti gli altri casi; › in caso di frattura scomposta di coste o del bacino o di frattura composta di almeno due archi costali per tutto il periodo di effettiva immobilizzazione, ma comunque per un periodo non superiore a 60 giorni. In caso di gessatura conseguente ad infortunio con ricovero l’Assicurato, in alternativa, potrà scegliere la soluzione a) se a lui più favorevole. In ogni caso, con o senza ricovero, qualora a seguito della gessatura sia prescritta una convalescenza di almeno 5 giorni, la Società corrisponde un’ulteriore indennità forfettaria pari al 25% dei giorni di gessatura, con il massimo di 10 giorni. ART. 3 › DENUNCIA DEL SINISTRO E OBBLIGHI RELATIVI Il sinistro deve essere denunciato dal Contraente o dall’Assicurato o dai suoi aventi diritto alla Società non appena ne abbia la possibilità. La denuncia deve essere corredata da certificazione medica che contenga la diagnosi ed i motivi del ricovero o della gessatura, nonché l’entità e la sede delle lesioni in caso di infortunio. L’Assicurato deve sottoporsi a spese della Società agli accertamenti e controlli medici, disposti dalla stessa, fornire ogni informazione e produrre copia della cartella clinica completa e di ogni altra documentazione sanitaria a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato. L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo (Art. 1915 del Codice Civile). ART. 4 › DOCUMENTAZIONE SANITARIA La Società effettua il pagamento di quanto dovuto a termini di polizza, su presentazione › per la Diaria da Ricovero, compreso Day Hospital e Day Surgery, di copia conforme della cartella clinica completa, dalla quale risulti la diagnosi circostanziata e la durata del ricovero; › per la Diaria da Convalescenza dei relativi certificati medici; › per la Gessatura, certificati medici attestanti l’entità e la sede delle lesioni, la data di rimozione del gesso, il periodo di effettiva immobilizzazione nei casi diversi dall’applicazione del gesso. Testo di spiegazione Si illustrano alcuni esempi di liquidazione dell’indennità forfettaria da convalescenza: › 28 giorni di gesso e 4 di convalescenza: 28 giorni di indennità giornaliera; › 28 giorni di gesso e 7 di convalescenza: 28 giorni di indennità giornaliera più 7 giorni di indennità forfettaria; › 40 giorni di gesso e 10 di convalescenza: 40 giorni di indennità giornaliera più 10 giorni di indennità forfettaria; › 60 giorni di gesso e 10 di convalescenza: 60 giorni di indennità giornaliera più 10 giorni di indennità forfettaria. La perdita del diritto all’indennizzo può essere: › totale quando l’inadempimento è voluto (si configura cioè il dolo) › parziale quando l’inadempimento è dovuto a semplice dimenticanza (si configura cioè la colpa grave). Toro Tutela Evolution › Condizioni di Assicurazione 21 di 61 Tutte le lesioni devono essere clinicamente diagnosticate e documentate mediante radiografia, TAC (tomografia assiale computerizzata), RM (risonanza magnetica) o in ecografia o in artroscopia. TIPO DI IMMOBILIZZAZIONE TIPO DI LESIONE DURATA DELLA CORRESPONSIONE DELLA DIARIA 22 di 61 Testo di spiegazione Per una migliore compreansione la gessatura può essere così schematizzata: TUTORI ORTOPEDICI GESSO O MATERIALI CASI PARTICOLARI FISSATORI ESTERNI SIMILARI STECCHE DIGITALI FRATTURE OSSEE, LESIONI FRATTURA SCOMPOSTA CAPSULARI ROTTURE DELLE COSTE E DEL BACINO TUTTE LEGAMENTOSE COMPLETE O FRATTURA COMPOSTA DI ALMEO PARZIALI (DISTORSIONI) NO DUE ARCHI COSTALI PER TUTTO IL PERIODO DI SINO AL GIORNO DELLA PER TUTTO IL PERIODO DOCUMENTATA IMMOBILIZZAZIONE CON RIMOZIONE CON IL MASSIMO DI DOCUMENTATA IL MASSIMO DI 20 GIORNI PER LE DITA DI 20 GIORNI PER LE DITA IMMOBILIZZAZIONE CON (FRATTURE, LESIONI CAPSULARI E 60 GIORNI IN TUTTI IL MASSIMO DI 60 GIORNI E ROTTURE LEGAMENTOSE) GLI ALTRI CASI PER LE COSTE E IL BACINO E 60 IN TUTTI GLI ALTRI CASI TUTTI I TIPI DI LESIONE DEVONO COMUNQUE ESSERE CLINICAMENTE DIAGNOSTICATI E DOCUMENTATI CON RADIOGRAFIE O TAC O RM O IN ECOGRAFIA O IN ARTROSCOPIA Toro Tutela Evolution › Condizioni di Assicurazione Parte III - Grande Intervento Chirurgico Delimitazioni del rischio ART. 1 › OGGETTO DELLA GARANZIA Testo di spiegazione In caso di Grande Intervento Chirurgico – intendendosi per tali quelli elencati nell’Allegato 4 o altri, che per complessità o per tecniche operatorie adottate siano ad essi equiparabili – la Società assicura sino alla concorrenza del massimale indicato in polizza il rimborso delle seguenti spese sanitarie sostenute dall’Assicurato: a) nei 90 giorni precedenti l’inizio del ricovero per: › esami, accertamenti diagnostici e visite mediche effettuati anche al di fuori dell’istituto di cura, purché pertinenti alla malattia o all’infortunio che hanno determinato il successivo Grande intervento Chirurgico; b) durante il ricovero, per un massimo di 360 giorni per: › onorari dell’equipe medica › diritti di sala operatoria e materiale di intervento, compresi gli apparecchi terapeutici e le endoprotesi; › rette di degenza, prestazioni mediche, consulti, cure mediche, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali, esami ed accertamenti diagnostici; › rette di vitto e pernottamento dell’accompagnatore fino alla concorrenza di Euro 3.800,00. In alternativa al rimborso delle spese di ricovero, l’Assicurato può optare per la corresponsione di una indennità, per ciascun giorno di ricovero pari a Euro 130,00, fino ad un massimo di 90 giorni. La giornata di entrata e quella di uscita dall’istituto di cura sono considerate come unica giornata, qualunque sia l’ora del ricovero e quella della dimissione. In caso di trapianto di organo, sono comprese le spese di ricovero del donatore vivente per il prelievo e in ogni caso le spese per il trasporto di organi o parte di essi. c) nei 180 giorni successivi al ricovero per: › ricoveri che non comportino intervento chirurgico; › esami, accertamenti diagnostici, prestazioni mediche; › medicinali; › trattamenti fisioterapici e rieducativi anche se effettuati in regime di ricovero, cure termali (escluse le spese di natura alberghiera), sino alla concorrenza di Euro 1.300,00; purché pertinenti alla malattia o all’infortunio che hanno determinato il Grande Intervento Chirurgico. d) Assisitenza fornita da personale infermieristico durante il ricovero e nei 90 giorni successivi al ricovero presso il domicilio dell’Assicurato sino alla concorrenza di Euro 3.800,00; e) trasporto dell’Assicurato per il ricovero con uso di qualsiasi mezzo sanitario in Italia ed all’estero per accedere all’istituto di cura, per il trasferimento da un istituito di cura ad un altro e per il rientro al domicilio. Limitatamente ai ricoveri all’estero (esclusi Stato della Città del Vaticano e Repubblica di S. Marino) la garanzia è valida anche per le spese di viaggio, debitamente documentate, sostenute da un accompagnatore. Il rimborso di tutte le predette spese viene effettuato sino alla concorrenza di Euro 3.200,00. In questo elenco di interventi tutti molto impegnativi e costosi possono eccezionalmente essere ricondotte anche altre voci di intervento a seguito dell’introduzione di nuove tecniche di alta chirurgia, secondo un criterio di equivalenza o analogia. Talvolta si preferisce l’ospedale pubblico alla clinica privata e le spese da rimborsare sono poche o nessuna. In questo caso potete richiedere al posto del rimborso l’indennità alternativa. Toro Tutela Evolution › Condizioni di Assicurazione 23 di 61 ART. 2 › DENUNCIA DEL SINISTRO E OBBLIGHI RELATIVI Il sinistro deve essere denunciato dal Contraente o dall’Assicurato o dai suoi aventi diritto alla Società non appena ne abbia la possibilità. La denuncia deve essere corredata da certificazione medica che contenga la diagnosi ed i motivi del ricovero. L’Assicurato deve sottoporsi a spese della Società agli accertamenti e controlli medici, disposti dalla stessa, fornire ogni informazione e produrre copia della cartella clinica completa e di ogni altra documentazione sanitaria a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato. L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo (Art. 1915 del Codice Civile). ART. 3 › DOCUMENTAZIONE SANITARIA La Società effettua il pagamento di quanto dovuto a termini di polizza, su presentazione di copia conforme della cartella clinica completa, di certificati medici e delle fatture in originale di spesa che saranno successivamente restituite dalla Società, previa apposizione della data di pagamento e dell’importo pagato. Qualora l’Assicurato abbia presentato a terzi l’originale delle fatture per ottenere un rimborso, la Società effettua il pagamento di quanto dovuto a termini di polizza, al netto di quanto a carico dei predetti terzi, dietro presentazione della copia delle fatture delle spese sostenute dall’Assicurato e del documento, in originale, comprovante il rimborso effettuato dai suddetti terzi. 24 di 61 Toro Tutela Evolution › Condizioni di Assicurazione Testo di spiegazione La perdita del diritto all’indennizzo è: › totale quando l’inadempimento è voluto (si configura cioè il dolo) › parziale quando l’inadempimento è dovuto a semplice dimenticanza (si configura cioè la colpa grave) Parte IV - Invalidità Permanente da Malattia Delimitazioni del rischio ART. 1 › OGGETTO DELLA GARANZIA Testo di spiegazione La Società garantisce all’Assicurato il pagamento di un indennizzo, fino a concorrenza del capitale assicurato, in caso di invalidità permanente conseguente a malattia, a condizione che l’invalidità: a) abbia un grado pari o superiore al 25% della totale; b) sia conseguenza di una malattia manifestatasi successivamente alla data di effetto del contratto - fermo quanto disposto dal-l’art. 3 - Periodi di aspettativa delle Norme Comuni alle Parti II, III e IV, ma non oltre la sua scadenza. Nel corso dell’assicurazione, le invalidità permanenti derivanti dalla stessa malattia già indennizzate non potranno essere oggetto di ulteriore valutazione sia in caso di loro aggravamento, sia in caso di loro concorrenza con nuove malattie e sia anche in caso di loro eventuale remissione. L’assicurazione vale anche per le conseguenze di malformazioni, difetti fisici e condizioni patologiche preesistenti alla stipulazione del contratto, purché in quel momento non noti al Contraente e/o all’Assicurato. ART. 2 › CARATTERE PERSONALE DELL’INDENNITÀ Il diritto all’indennizzo è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’Assicurato muore dopo che l’indennizzo gli sia stato formalmente offerto in misura determinata dalla Società, quest’ultima corrisponde il relativo importo agli eredi dell’Assicurato secondo le norme della successione legittima o testamentaria. ART. 3 › MASSIMO INDENNIZZO CESSAZIONE ANTICIPATA DELL’ASSICURAZIONE Il capitale indicato sul modulo di polizza per ciascuna persona assicurata rappresenta l’importo massimo che la Società indennizza complessivamente durante l’intera durata del contratto. Infatti, in caso di più invalidità permanenti indennizzabili che si verifichino nel corso del contratto, conseguenti a malattie diverse - sia contemporanee che successive - la sommatoria dei relativi singoli indennizzi non potrà essere maggiore del capitale assicurato. Pertanto, contestualmente alla liquidazione di ogni sinistro, il capitale assicurato si riduce automaticamente di un importo pari a quello dell’indennizzo liquidato. Parimenti, si riduce in proporzione, a partire dall’annualità successiva a quella della liquidazione del sinistro, il premio di polizza. Di conseguenza, resta inteso che l’assicurazione cessa automaticamente nel momento stesso in cui la sommatoria degli indennizzi liquidati risulti pari al capitale assicurato. L’eventuale incasso di un premio non più dovuto o maggiore di quello dovuto dopo che si siano verificate le condizioni sopra previste non costituisce deroga contrattuale, ma impegna la Società a restituire, entro 45 giorni, il corrispettivo importo. Toro Tutela Evolution › Condizioni di Assicurazione 25 di 61 ART. 4 › DENUNCIA DEL SINISTRO E OBBLIGHI RELATIVI L’Assicurato, o chi per esso, deve dare avviso scritto della malattia all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, o alla Società, entro 30 giorni da quando, secondo parere medico, ci sia motivo di ritenere che la malattia stessa per le sue caratteristiche e presumibili conseguenze, possa interessare la garanzia prestata. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo (art. 1915 del Codice Civile). La denuncia deve essere corredata, o tempestivamente seguita, da dettagliata certificazione medica che contenga la diagnosi. L’Assicurato deve consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari e produrre copia delle eventuali cartelle cliniche complete e di ogni altra documentazione sanitaria, a tal fine sciogliendo qualsiasi medico dal segreto professionale. In caso di scadenza del contratto prima che la malattia sia stata denunciata, la relativa denuncia può essere presentata non oltre un anno dalla cessazione del contratto stesso, sempreché la malattia si sia manifestata entro il periodo di validità dell’assicurazione. ART. 5 › CRITERI DI LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO. La Società corrisponde l’indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive causate dalla singola malattia denunciata come se essa avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. Qualora la malattia colpisca un soggetto già affetto da altre patologie, non è indennizzabile il maggior pregiudizio derivante da condizioni menomative coesistenti. Pertanto, qualora la malattia colpisca un soggetto la cui invalidità sia stata indennizzata per una precedente diversa malattia, la valutazione dell’ulteriore invalidità sarà effettuata in modo autonomo, senza tenere conto del maggior pregiudizio arrecato dalla preesistente condizione menomativa. ART. 6 › MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO La percentuale di invalidità permanente viene accertata in un periodo non superiore ai 18 mesi dalla data di denuncia della malattia, secondo i criteri ed i parametri previsti nell’Allegato 5 - CRITERI E PARAMETRI INDICATIVI PER LA VALUTAZIONE DELL’INVALIDITA’ PERMANENTE. Nel caso in cui, trascorsi 18 mesi dalla denuncia della malattia, i postumi della stesso non risultino ancora stabilizzati, l’indennizzo sarà liquidato in via definitiva secondo la valutazione in riferimento al quadro presentato dall’Assicurato in quel momento. Nei casi di invalidità permanente non specificati nel citato capitolo, la percentuale di invalidità è accertata, in riferimento ai parametri ed ai criteri di valutazione ivi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell’Assicurato. La Società liquida un indennizzo calcolato sulla somma assicurata, secondo 26 di 61 Toro Tutela Evolution › Condizioni di Assicurazione Testo di spiegazione lo schema seguente, fermo restando che nessun indennizzo spetta all’Assicurato quando l’invalidità permanente accertata sia di grado inferiore al 25%. FASCE GRADO PERCENTUALE DELLA INVALIDITÀ PERMANENTE PERCENTUALE DI INDENNIZZO DA LIQUIDARE Fascia I Inferiore al 25% 0 Fascia II 25% - 34% 15% Fascia III 35% - 44% 30% Fascia IV 45% - 54% 45% Fascia V 55% - 64% 60% Fascia VI 65% - 74% 70% Fascia VII Superiore 74% 100% Testo di spiegazione Toro Tutela Evolution › Condizioni di Assicurazione 27 di 61 Norme comuni alle Parti II, III e IV Esclusioni - Periodi di aspettativa ART. 1 › QUESTIONARIO SANITARIO Testo di spiegazione Le garanzie Diaria da Infortunio e Malattia, Grande Intervento Chirurgico e Invalidità Permanente da Malattia sono prestate anche in base alle dichiarazioni riportate sull’allegato M040 o, qualora richiesto, in base alle dichiarazioni riportate sul questionario di polizza mod. CR590002.498, che formano parte integrante del contratto se richiamati sul modulo di polizza. La mancata compilazione dei questionari, ove previsti, rende inoperanti le garanzie nei confronti dell’Assicurato che ha omesso la relativa sottoscrizione. ART. 2 › ESCLUSIONI L’assicurazione prestata nella Parte II Diaria da Infortunio e Malattia, nella Parte III Grande Intervento Chirurgico e nella Parte IV Invalidità Permanente da Malattia non è operante in caso di infortuni o malattie: a) causati da delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato; b) causati dall’abuso di psicofarmaci o dall’uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; c) occorsi in conseguenza di trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X ecc.); d) occorsi in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni; e) comportanti ricoveri effettuati successivamente alla data di scadenza o di anticipata cessazione per qualsiasi motivo della polizza, anche se la malattia si è manifestata, o l’infortunio è avvenuto durante la validità della garanzia. Fanno eccezione i ricoveri iniziati durante il periodo di validità del-l’assicurazione e protrattisi successivamente senza soluzione di continuità sino alla data di dimissione, per i quali: › relativamente alla Parte II Diaria da ricovero e convalescenza, verrà corrisposto esclusivamente l’indennizzo giornaliero per tutta la durata del ricovero, con esclusione dell’indennizzo per convalescenza; › relativamente alla Parte III Grande Intervento Chirurgico, verranno rimborsate esclusivamente le spese sanitarie di cui alla lettera b) dell’Art. 1 Oggetto della garanzia. L’assicurazione non è inoltre operante in caso di: f) conseguenze dirette di infortuni, malattie e stati patologici conosciuti e/o diagnosticati anteriormente alla stipulazione del contratto sottaciuti alla Società con dolo o colpa grave, all’atto della stipula del contratto; g) cure e interventi per l’eliminazione o correzione di difetti fisici e malformazioni (intendendosi per tali la formazione anomala di parti anatomiche) obiettivamente riscontrabili o clinicamente diagnosticati prima della stipulazione della polizza; h) malattie mentali e disturbi psichici in genere; i) aborto volontario non terapeutico e sue conseguenze; l) cure dentarie e paradontopatie quando non siano rese necessarie da infortunio; m) prestazioni aventi finalità estetiche, salvo interventi di chirurgia plastica o stomatologica ricostruttiva resi necessari da infortunio; n) sieropositività H.I.V.; 28 di 61 Toro Tutela Evolution › Condizioni di Assicurazione Sono elencate una serie di situazioni soggettive, occasionali o catastrofali comunque anomale o più gravi rispetto alla normalità del rischio e che pertanto vengono escluse dalla garanzia di Toro Tutela Evolution. Se la malattia di cui soffrite è sopravvenuta mentre è in vigore la polizza, ma i ricoveri sono successivi alla sua scadenza non avete diritto ad alcun indennizzo. Fanno eccezione i ricoveri che sono iniziati durante il periodo di validità della polizza e si sono protratti senza mai interrompersi, successivamente alla scadenza della stessa. o) prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche che si rendono necessarie per la diagnosi e/o il trattamento sia della sterilità che della infecondità maschile e/o femminile compresa la fecondazione assistita, dell'impotenza, della frigidità. Testo di spiegazione ART. 3 › PERIODI DI ASPETTATIVA La garanzia prevista dalla Parte II Diaria da Infortunio e Malattia, dalla Parte III Grande Intervento Chirurgico e dalla Parte IV Invalidità Permanente da Malattia, decorre: a) per gli infortuni: ›dal momento in cui ha effetto l’assicurazione ai sensi dell’Art. 3 delle Norme comuni a tutte le Parti - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia; b) per le malattie: ›dal 30° giorno successivo a quello di effetto dell’assicurazione; c) per le invalidità permanenti conseguenti a malattia: ›dal 90° giorno successivo a quello dell’effetto dell’assicurazione; d) per le conseguenze di malattie, esiti di infortuni preesistenti alla stipulazione della polizza ma non manifestati e non noti in quel momento all’Assicurato e per i quali non sono stati praticati accertamenti o terapie: ›dal 180° giorno successivo a quello di effetto dell’assicurazione; e) per il parto: ›dal 360° giorno successivo a quello di effetto dell’assicurazione; f) per le complicazioni a seguito di aborto volontario o di aborto terapeutico e per le malattie dipendenti da gravidanza o puerperio, sempreché la gravidanza abbia avuto inizio in un momento successivo a quello di effetto dell’assicurazione: ›dal 30° giorno successivo a quello di effetto dell’assicura-zione. Qualora la polizza sia stata emessa in sostituzione, senza soluzione di continuità, di altra polizza, stipulata con la Società per lo stesso rischio e riguardante lo stesso Assicurato e le stesse garanzie, i termini di aspettativa di cui sopra operano: › dal giorno in cui aveva avuto effetto la polizza sostituita, per le prestazioni e i massimali da quest’ultima previsti; › dal giorno in cui ha effetto la presente assicurazione, limitatamente alle maggiori somme e alle diverse prestazioni da essa previste. La norma di cui al comma precedente vale anche nel caso di variazioni intervenute nel corso di uno stesso contratto. Dopo la stipula della polizza è previsto un periodo in cui la garanzia non è operante. Una volta trascorso questo termine di aspettativa iniziale l’assicurazione opera normalmente. ART. 4 › DELIMITAZIONI DELL’ASSICURAZIONE 4.1 Attività Sportive L’assicurazione non è operante per le conseguenze di infortuni derivanti dalla pratica dei seguenti sport sempreché costituiscano per l'Assicurato attività professionale principale: › pugilato e atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, rugby, football americano, calcio, sport equestri, hockey e ciclismo; › corse e gare (e relative prove) comportanti l’uso di veicoli o natanti a motore. Toro Tutela Evolution › Condizioni di Assicurazione 29 di 61 4.2 Servizio Militare L'assicurazione non vale per le conseguenze di infortuni subiti durante l'arruolamento per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale - fermo il diritto per il Contraente di richiedere la risoluzione dell'assicurazione stessa - nonché infortuni subiti durante la partecipazione a operazioni ed interventi militari, fuori dai confini della Repubblica Italiana - fermo il diritto per il Contraente di richiedere la sospensione dell'assicurazione. Nel caso di risoluzione, spetta al Contraente il rimborso della parte di premio, al netto dell'imposta, pagato e non goduto; nel caso di sospensione, l'Assicurato ha diritto ad ottenere la prosecuzione gratuita dell'assicurazione al termine della sospensione, per un periodo uguale a quello della sospensione stessa. 4.3 Guerra L'assicurazione non vale per le conseguenze di infortuni derivanti da guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione. La garanzia è invece operante per le conseguenze di infortuni derivanti da guerra anche civile, insurrezione, invasione, occupazione militare che l'Assicurato subisca fuori dal territorio della Repubblica Italiana, dello Stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, per un periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità sempreché l'Assicurato, quale civile, risulti sorpreso da tali eventi mentre già si trovava all'estero. 30 di 61 Toro Tutela Evolution › Condizioni di Assicurazione Testo di spiegazione Parte V - Assistenze Delimitazione del rischio ART. 1 › OGGETTO DELLA GARANZIA Testo di spiegazione La Società alle condizioni ed entro i limiti di seguito riportati si obbliga a prestare all’Assicurato che, a seguito di infortunio o malattia, ne abbia necessità, le prestazioni sottodescritte. 1. Consulenza medica Qualora a seguito di infortunio o malattia l’Assicurato necessiti di una consulenza medica può mettersi in contatto direttamente o tramite il proprio medico curante con i medici della Struttura Organizzativa che valuteranno quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore. 2. Invio di un medico generico in casi di urgenza Qualora, a seguito di infortunio o malattia, l’Assicurato in Italia necessiti di un medico, dalle ore 20 alle ore 8 o nei giorni festivi e non riesca a reperirlo, la Struttura Organizzativa, accertata la necessità della prestazione, provvederà ad inviare a spese della Società uno dei medici convenzionati. In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la Struttura Organizzativa organizzerà, in via sostitutiva, il trasferimento dell’Assicurato nei centro medico idoneo più vicino mediante autoambulanza. 3. Assistenza per cure fisioterapiche con indirizzo riabilitativo Qualora l’Assicurato, a seguito di traumi o fratture semplici derivanti da infortunio, necessiti dell’assistenza di un fisioterapista a domicilio, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare al suo domicilio un fisioterapista. La Società terrà a proprio carico l’onorario del fisioterapista sino al massimo di Euro 250,00 per sinistro. 4. Invio di un infermiere a domicilio Qualora l’Assicurato, nella settimana successiva al rientro da un ricovero in ospedale a seguito di infortunio o malattia, abbia bisogno di essere assistito da un infermiere, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all’Assicurato un infermiere a tariffa controllata. La Società terrà a proprio carico l’onorario dell’infermiere sino ad un massimo di Euro 250,00 per sinistro. 5. Viaggio di un familiare Qualora a seguito di infortunio o malattia l’Assicurato necessiti di un ricovero in istituto di cura per un periodo superiore a 10 giorni, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un componente la famiglia residente in Italia, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (I classe) di andata e ritorno, la cui spesa sarà a carico della Società. 6. Rientro sanitario Qualora a seguito di infortunio o malattia le condizioni dell’Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione tra i medici della Struttura Organizzativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in ospedale attrezzato in Italia , o alla sua residenza, la Struttura Organizzativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa riterranno più idoneo alle condizioni del paziente: › aereo sanitario; › aereo di linea (classe economica), eventualmente in barella; › treno I classe e, occorrendo, vagone letto; › autoambulanza (senza vincoli di chilometraggio). Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato a spese della Società, inclusa l’assistenza medica ed infermieri- La ricerca del medico è a carico di Toro Tutela Evolution come il pagamento della parcella Queste spese sono a carico di Toro Tutela Evolution fino a Euro 150,00, purché sostenute nella settimana successiva alle dimissioni dall’ospedale. In questo caso Toro Tutela Evolution oltre ad organizzare il trasferimento del familiare paga anche il suo biglietto se l’evento avviene a più di 50 Km dalla residenza dell’Assicurato. Toro Tutela Evolution › Condizioni di Assicurazione 31 di 61 stica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa stessa. La Struttura Organizzativa utilizzerà l’aereo sanitario esclusivamente nei caso di sinistri verificatisi nei Paesi europei. La Struttura Organizzativa, qualora abbia provveduto al rientro dell’Assicurato a spese della Società, ha il diritto di richiedere all’Assicurato stesso, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc. non utilizzato. Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che, a giudizio dei medici, possono essere curate sui posto, o che non impediscono all’Assicurato di proseguire il viaggio. La prestazione inoltre non è dovuta qualora l’Assicurato o i familiari dello stesso addivengano a dimissioni volontarie, contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l’Assicurato è ricoverato. 7. Rimpatrio salma Qualora a seguito di infortunio o malattia, l’Assicurato sia deceduto, la Struttura Organizzativa organizza ed effettua il trasporto della salma fino ai luogo di sepoltura purché sito in Italia, tenendo la Società a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di Euro 2.600,00 per sinistro. Se la prestazione comportasse un esborso maggiore di tale importo, la prestazione diventerà operante dal momento in cui in Italia la Struttura Organizzativa avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo, ritenute da essa adeguate. Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre ed all’eventuale recupero della salma. 8. Trasporto in autoambulanza in Italia Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio o malattia, necessiti di un trasporto in autoambulanza, successivamente al ricovero di primo soccorso, la Struttura Organizzativa invierà direttamente un’autoambulanza, tenendo la Società a proprio carico la relativa spesa fino alla concorrenza di un importo pari a quello necessario per compiere km 200 di percorso complessivo (andata/ritorno). 9. Trasferimento in un centro ospedaliero attrezzato Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio o malattia, sia affetto da una patologia che venga ritenuta non curabile nell’ambito dell’organizzazione ospedaliera della regione di residenza per caratteristiche obiettive accertate da medici della Struttura Organizzativa previa analisi del quadro clinico e d’intesa con il medico curante, la Struttura Organizzativa provvederà: › ad individuare e a prenotare, tenuto conto delle disponibilità esistenti, l’istituto di cura italiano o estero ritenuto più attrezzato per la patologia dell’Assicurato; › ad organizzare il trasporto dell’Assicurato con il mezzo più idoneo alle sue condizioni: › aereo sanitario; › aereo di linea classe economica, eventualmente in barella; › treno prima classe e, occorrendo, vagone letto; › autoambulanza senza limiti di percorso. La Struttura Organizzativa utilizzerà l’aereo sanitario solo nel caso in cui il trasferimento avvenga in Paesi europei; › ad assistere l’Assicurato durante il trasporto con personale medico o paramedico se ritenuto necessario dai medici della Struttura Organizzativa. 32 di 61 Toro Tutela Evolution › Condizioni di Assicurazione Testo di spiegazione La prestazione potrà essere richiesta purché l’incidente sia avvenuto ad oltre 50 Km dalla residenza dell’Assicurato. La prestazione potrà essere richiesta purché l’incidente sia avvenuto ad oltre 50 Km dalla residenza dell’Assicurato. Non danno luogo alla prestazione le lesioni che a giudizio dei medici possano essere curate presso l’unità ospedaliera della regione di residenza dell’Assicurato, nonché le terapie riabilitative. 10. Rientro dal centro ospedaliero attrezzato Quando l’Assicurato, in conseguenza della prestazione di cui al punto 10 che precede, venga dimesso dal centro ospedaliero dopo la degenza, la Struttura Organizzativa provvederà al suo rientro con il mezzo che i medici della Struttura stessa ritengono più idoneo alle sue condizioni: › aereo di linea classe economica, eventualmente in barella; › treno prima classe e, occorrendo, vagone letto; › autoambulanza senza limiti di percorso. Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato a spese della Società, inclusa l’assistenza medica ed infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura stessa. L’Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa l’ospedale presso cui è ricoverato, unitamente al nome e recapito telefonico del medico che lo ha in cura, affinché la Struttura Organizzativa possa stabilire i necessari contatti. Testo di spiegazione ART. 2 › NORME CHE REGOLANO LE ASSISTENZE 1. Ogni assistenza viene fornita fino a tre volte per ciascun tipo, entro il periodo di durata annuale della garanzia. 2. Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni relative al servizio, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. 3. Il diritto alle assistenze fornite dalla Società decade qualora l’Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro. 4. Le prestazioni dei punti 6, 7, 8, sono operanti quando, in conseguenza di un sinistro verificatosi in un luogo ad oltre 50 km dal comune di residenza dell’Assicurato, determinano la richiesta di assistenza da parte dell’Assicurato dalla medesima località ove si è determinato il sinistro. 5. La durata massima della copertura per ciascun periodo di permanenza continuata all’estero nel corso di ciascun anno di validità del servizio è di 60 giorni. La Società declina ogni responsabilità per ritardi o impedimenti che possano sorgere durante l’esecuzione di tali prestazioni a seguito di: › disposizioni delle Autorità locali che vietino l’intervento di assistenza previsto; › ogni circostanza fortuita od imprevedibile; › cause di forza maggiore. Le prestazioni di assistenza sono fornite, per conto della Società, dalla Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno. È importante sottolineare che per usufruire del diritto alle assistenze è sempre necessario contattare la Struttura Organizzativa che è in funzione 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno. ART. 3 › ESCLUSIONI L’assicurazione non è operante per infortuni e malattie: a) causati da delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato; b) causati dall’abuso di psicofarmaci e dall’uso non terapeutico di stupefa- Toro Tutela Evolution › Condizioni di Assicurazione 33 di 61 centi ed allucinogeni; c) causati da guerra, insurrezioni, occupazione militare, invasione; d) occorsi in occasione di: › trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); › terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni. L’assicurazione non è inoltre operante nel caso di: e) atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti; f) scioperi, rivoluzioni, sommosse e movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e vandalismo. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza. ART. 4 › MODALITÀ DI ACCESSO ALLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l’Assicurato potrà telefonare alla Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24 facente capo al numero verde: 800.017325 oppure al numero di Milano: 02.58.28.6433 (telefonando dall’estero, il numero dovrà essere preceduto dal prefisso internazionale) oppure se non può telefonare può inviare un telex al 321363 EURO I o un telegramma a: EUROP ASSISTANCE SERVICE S.p.A. Piazza Trento, 8 20135 MILANO MI Oppure al numero di fax 02.58.38.4234 L’Assicurato dovrà sempre comunicare con precisione: 1. Il tipo di assistenza di cui necessita 2. Nome e Cognome 3. Numero di polizza preceduto dalla sigla TINF 4. Indirizzo del luogo in cui si trova 5. Il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell’assistenza. Le spese telefoniche successive alla prima chiamata sono a carico della Struttura Organizzativa. La Struttura Organizzativa potrà richiedere all’Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente › ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell’assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli ORIGINALI (non le fotocopie) dei relativi giustificativi, fatture, ricevute delle spese. L’Assicurato libera dal segreto professionale relativamente ai sinistri formanti oggetto di questo servizio i medici che lo hanno visitato e curato dopo o anche prima del sinistro. 34 di 61 Toro Tutela Evolution › Condizioni di Assicurazione Testo di spiegazione In ogni caso l’intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l’effettuazione. Il diritto alle prestazioni fornite dalla Società decade qualora l’Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro. In ogni caso l’intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l’effettuazione. Testo di spiegazione Toro Tutela Evolution › Condizioni di Assicurazione 35 di 61 Norme comuni a tutte Parti ART. 1 › PERSONE NON ASSICURABILI Testo di spiegazione Limitatamente alle Parti I, Infortuni, e V, Assistenze, premesso che la Società non avrebbe acconsentito a prestare l’assicurazione qualora al momento della stipulazione del contratto fosse stata a conoscenza che l’Assicurato era affetto da alcoolismo, tossicodipendenza, da AIDS o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniacodepressive o stati paranoidi resta inteso che, al manifestarsi di tali condizioni nel corso del contratto, l’assicurazione cessa contestualmente – indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell’Assicurato - a norma dell’art. 1898 del Codice Civile e senza obbligo per la Società di corrispondere indennizzo alcuno. Limitatamente alle garanzie malattia, disciplinate dalle Parti II, III e IV, premesso che la Società non avrebbe acconsentito a prestare l’assicurazione qualora al momento della stipulazione del contratto fosse stata a conoscenza che l’Assicurato era affetto da alcoolismo, tossicodipendenza o da AIDS resta inteso che, al manifestarsi di tali condizioni nel corso del contratto, l’assicurazione cessa contestualmente - indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell’Assicurato - a norma dell’art. 1898 del Codice Civile e senza obbligo per la Società di corrispondere indennizzo alcuno. La cessazione dell’assicurazione in corso comporta l’obbligo per la Società a parziale deroga dell’art. 1898 del Codice Civile - di rimborsare al Contraente la parte di premio pagato e non goduto, relativa al periodo che intercorre tra il momento della cessazione del contratto e il termine del periodo di assicurazione per il quale è stato pagato il premio stesso, al netto dell’imposta. ART. 2 › DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. ART. 3 › PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati: altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Resta in ogni caso fermo il periodo di aspettativa indicato all’Art. 3 Periodi di aspettativa delle Norme Comuni alle Parti II, III e IV. I premi devono essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure presso la sede della Società. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento ferme le successive scadenze e fermo il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’Art. 1901 del Codice Civile. Se il Contraente non paga il premio entro 90 giorni dalla scadenza, i termini di aspettativa riprendono a decorrere dalle ore 24 del giorno in cui è 36 di 61 Toro Tutela Evolution › Condizioni di Assicurazione È vostro interesse, al momento della stipulazione della polizza, dichiarare con esattezza e sincerità l’esistenza di precedenti infortuni o di malattie in corso di cui siete a conoscenza. In caso di omissione voluta infatti può essere compromesso il vostro diritto all’indennizzo o la polizza può essere impugnata dalla Società. La garanzia non decorre automaticamente dalla data di effetto indicata sul modulo di polizza, ma dalla data di effettivo pagamento del premio. Analogamente il periodo di aspettativa decorre sempre da questa data. stato pagato il premio. Testo di spiegazione ART. 4 › ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI Il Contraente o l’Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio: in caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (Art. 1910 del Codice Civile). La presente assicurazione è prestata indipendentemente e in aggiunta alle assicurazioni obbligatorie previste per gli infortuni sul lavoro dalle leggi vigenti. ART. 5 › ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI Poiché la presente assicurazione può essere stipulata anche per conto altrui, in tale caso gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’Assicurato, così come disposto dall’Art. 1891 del Codice Civile. ART. 6 › AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’Art. 1898 del Codice Civile. ART. 7 › DIMINUZIONE DEL RISCHIO Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio e le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato, ai sensi dell’Art. 1897 del Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso. ART. 8 › MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE Attenzione a rispettare le scadenze di pagamento, perché altrimenti dal 15° giorno la garanzia rimane sospesa. Infatti se pagate il premio con il ritardo di un mese, per i primi 15 giorni siete coperti, per i successivi no. La scadenza comunque non si sposta: avete semplicemente perso 15 giorni di copertura. È un preciso obbligo dell’Assicurato o del Contraente, dichiarare le eventuali assicurazioni stipulate con altre Società sia prima della sottoscrizione della polizza che successivamente. Altrettanto è tenuto a fare l’Assicurato in caso di sinistro. Questo caso si verifica quando l’Assicurato è una persona diversa da chi ha stipulato il contratto assicurativo. Al Contraente compete l’obbligo di pagare il premio e di assolvere gli altri doveri previsti dal contratto stesso. In caso di mutamento del rischio assicurato, come ad esempio può succedere se cambiate l’attività professionale, avvertite subito il vostro agente che vi consiglierà gli eventuali cambiamenti da apportare nelle varie garanzie sottoscritte. È vostro interesse: un ritardo o omissione può compromettere il riconoscimento dell’indennizzo o la continuazione del contratto stesso. In caso di riduzione dello stato del rischio assicurato è importante avvertire subito l’Agente per ottenere, se vi compete, una riduzione del premio. Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto. ART. 9 › PROROGA DELL’ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Il tacito rinnovo cessa automaticamente alla prima scadenza successiva al compimento dell’80° anno di età di almeno un Assicurato presente in polizza. Tale limite è ridotto al 65° anno per gli assicurati che hanno sottoscritto la parte IV-Invalidità Permanente da Malattia. Toro Tutela Evolution › Condizioni di Assicurazione 37 di 61 Qualora vengano sottoscritte le parti II-Diaria da Infortunio e Malattia e/o IIIGrande Intervento Chirurgico e/o IV-Invalidità Permanente da Malattia, in occasione di ogni tacito rinnovo, la Società comunicherà al Contraente almeno 60 giorni prima della scadenza (senza pregiudizio della facoltà di cui al comma precedente) il nuovo premio proposto per il rinnovo delle suddette parti. Nel caso in cui il Contraente non comunichi, almeno 30 giorni prima della scadenza, di non accettare il premio proposto, il contratto si intenderà rinnovato alle condizioni di premio comunicate dalla società. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l’assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto. In caso di durata poliennale il Contraente ha facoltà di recedere dal contratto ad ogni scadenza annuale senza oneri e con preavviso di 60 giorni. Testo di spiegazione ART. 10 › ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente. ART. 11 › RECESSO IN CASO DI SINISTRO Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’indennizzo il Contraente e la Società possono recedere dall’assicurazione. Il recesso avrà effetto alla scadenza della rata di premio in corso, anche di frazionamento, oppure, se la relativa comunicazione è stata spedita dalle Parti meno di 30 giorni prima, alla scadenza successiva. Tuttavia, se esercitato dal Contraente può avere effetto a sua richiesta dal giorno stesso della spedizione della raccomandata. In tal caso la Società rimborsa al Contraente, entro 45 giorni dalla cessazione dell’assicurazione, la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio non corso. La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro non potranno essere interpretati come rinuncia a valersi della facoltà di recesso. Le Parti, qualora non abbiano esercitato la facoltà di recesso entro il compimento del secondo anno di assicurazione e sempreché non sia prestata la garanzia di inabilità temporanea nei confronti di qualche Assicurato, si impegnano a mantenere in vigore l’assicurazione sino alla naturale scadenza pattuita, rinunciando a tale facoltà di recesso. ART. 12 › RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA La Società rinuncia, a favore dell’Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all’Art. 1916 del Codice Civile, verso i terzi responsabili, ad esclusione delle garanzie “Rimborso spese sanitarie da infortunio” e “Grande intervento chirurgico”. ART. 13 › ADEGUAMENTO AUTOMATICO Qualora sul modulo di polizza sia indicato l’indice iniziale di adeguamen- 38 di 61 Toro Tutela Evolution › Condizioni di Assicurazione Dopo il secondo anno di vita, se non è prestata la garanzia inabilità temporanea, Toro Tutela Evolution si impegna a non recedere dall’assicurazione a seguito di sinistro. L’adeguamento ha lo scopo di aggiornare automaticamente le somme assicurate secondo l’indice Istat: eviterete, così, di avere dopo qualche anno, massimali inadeguati alle vostre esigenze. Contestualmente viene adeguato anche il premio. to, le somme assicurate, i limiti di indennizzo non espressi in percentuale od in frazione ed il premio vengono aggiornati in base agli indici dei Prezzi al consumo per Famiglie di Operai o Impiegati (base 1985=100) pubblicati dall’Istituto Centrale di Statistica di Roma, in conformità a quanto segue: a) nel corso di ogni anno solare sarà adottato, come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti, l’indice del mese di giugno dell’anno precedente; b) alla scadenza di ogni rata annua, se si sarà verificata una variazione in più o in meno rispetto all’indice iniziale od a quello dell’ultimo adeguamento (od al loro equivalente) le somme assicurate, i limiti di indennizzo non espressi in percentuale od in frazione ed il premio, verranno aumentati o ridotti in proporzione; c) l’aumento o la riduzione decorreranno dalla scadenza della rata annua di premio successiva al 31 dicembre dell’anno in cui si è verificata la variazione, dietro rilascio al Contraente di apposita quietanza in base al nuovo indice di riferimento. Ai successivi adeguamenti si procede analogamente, prendendo per base l’ultimo indice che ha dato luogo a variazioni. Qualora, in conseguenza della variazione degli indici le somme assicurate, i limiti di indennizzo non espressi in percentuale od in frazione ed il premio venissero a superare il doppio degli importi inizialmente stabiliti, sarà in facoltà di ciascuna delle Parti di rinunciare all’ulteriore aggiornamento della polizza, mediante lettera raccomandata spedita all’altra Parte almeno 90 giorni prima della scadenza annuale della polizza stessa. In tal caso, a decorrere dalla predetta scadenza, la presente clausola cesserà di avere vigore e le somme assicurate i limiti di indennizzo non espressi in percentuale od in frazione ed il premio rimarranno quelli risultanti dall’ultimo aggiornamento effettuato. In caso di eventuale ritardo od interruzione nella pubblicazione degli indici, la Società proporrà l’adeguamento tenendo conto delle variazioni notoriamente avvenute nei prezzi correnti rispetto all’ultimo adeguamento. Qualora il Contraente non accetti l’adeguamento, il contratto rimarrà in vigore in base all’ultimo adeguamento effettuato. Qualora sul modulo di polizza non sia indicato l’indice iniziale per l’adeguamento, la presente clausola non sarà operativa. L’adeguamento automatico non è operante qualora venga attivata la parte IV – Invalidità Permanente da Malattia. Testo di spiegazione ART. 14 › CONTROVERSIE - ARBITRATO IRRITUALE In caso di controversie: › per la Parte I Infortuni, sul grado di invalidità permanente, sul grado o durata dell’inabilità temporanea o sull’applicazione dei criteri di indennizzabilità ovvero sulla misura delle indennità per le garanzie diaria da infortunio o da gessatura o dei rimborsi per la garanzia rimborso spese sanitarie da infortunio; › per le Parti II (Diaria da ricovero e convalescenza) e III (Grande intervento chirurgico), sulla misura dei rimborsi o delle indennità; › per la Parte IV (Invalidità permanente da malattia), sul grado di invalidità permanente o sull’applicazione dei criteri di indennizzabilità; le Parti possono conferire per iscritto mandato di decidere se ed in quale misura sia dovuto l’indennizzo, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte, ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove Toro Tutela Evolution › Condizioni di Assicurazione 39 di 61 deve riunirsi il collegio. Il collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni devono essere raccolti in apposito verbale da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuno delle Parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti, anche se uno dei medici si rifiuta di firmare il relativo verbale. Tale rifiuto deve risultare nel verbale definitivo. ART. 15 › VARIAZIONE DELLA RESIDENZA Premesso che il premio della Parte I Infortuni è determinato per ciascun Assicurato anche sulla base del comune di residenza, l'Assicurato stesso, o per esso il Contraente, è tenuto a dare immediata comunicazione di eventuali variazioni intervenute in corso di contratto. La Società entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, si riserva di declinare le nuove condizioni di premio, che decorreranno dall'annualità successiva alla comunicazione. Resta inteso che, in caso di trasferimento della residenza all’estero, l’assicurazione cessa contestualmente a norma dell’art. 1898 del Codice Civile. La cessazione dell’assicurazione in corso comporta l’obbligo per la Società - a parziale deroga dell’art. 1898 del Codice Civile - di rimborsare al Contraente, entro 45 giorni dalla cessazione stessa, la parte di premio - al netto dell’imposta - già pagata per l’Assicurato e relativa al tempo che intercorre tra il momento della cessazione della garanzia e il termine del periodo di assicurazione per il quale è stato corrisposto il premio stesso. Il Contraente che non accetti il premio proposto , può recedere dal contratto con preavviso di almeno 30 giorni prima della data di scadenza annuale da cui decorrerà l'aumento. In caso di omessa comunicazione di variazioni, eventuali indennizzi saranno ridotti in proporzione del rapporto tra il premio pagato e quello che sarebbe stato fissato. ART. 16 › VALIDITÀ TERRITORIALE L’assicurazione vale in tutto il mondo. Limitatamente alla parte V Assistenze l’assicurazione vale in Italia (comprese Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano), Stati dell’Unione Europea, Norvegia, Islanda, Principato di Monaco, Svizzera. ART. 17 › RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. 40 di 61 Toro Tutela Evolution › Condizioni di Assicurazione Testo di spiegazione In caso di disaccordo sulla quantificazione del danno è possibile evitare una controversia processuale ricorrendo al cosiddetto arbitrato: la valutazione del danno viene affidata ad un collegio di tre medici nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo. Le spese del vostro medico e la metà di quelle del terzo medico sono a vostro carico Allegato 1 Tabella accertamento grado di Invalidità Permanente Destro Perdita totale, anatomica o funzionale, di: › un arto superiore › una mano o un avambraccio › un pollice › un indice › un medio › un anulare › un mignolo › la falange ungueale del pollice › una falange di altro dito della mano Sinistro 70% 60% 60% 50% 18% 16% 14% 12% 8% 6% 8% 6% 12% 10% 9% 8% 1/3 del valore del dito Anchilosi: › della scapolo-omerale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola › del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con prono supinazione libera › del polso in estensione rettilinea (con prono supinazione libera) 25% 20% 20% 10% 15% 8% Paralisi completa: › del nervo radiale › del nervo ulnare 35% 20% 30% 17% Esiti di rottura tendinea completa, indipendentemente dal trattamento e dal quadro clinico obiettivato: › del capo prossimale o distale del bicipite brachiale › di un tendine della cuffia dei rotatori 5% 5% 4% 4% Perdita anatomica o funzionale di un arto inferiore: › al di sopra della metà della coscia › al di sotto della metà della coscia ma al di sopra del ginocchio › al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba › di un piede › di ambedue i piedi › di un alluce › di un altro dito del piede › della falange ungueale dell’alluce 70% 60% 50% 40% 100% 5% 1% 2,5% Postumi di lesioni meniscali: › se complete e disposte in senso trasversale › in tutti gli altri casi 3% 1% Postumi di rottura completa di legamento del ginocchio: › collaterale interno › collaterale esterno › crociato anteriore › crociato posteriore 12% 8% 6% 6% Anchilosi: › dell’anca in posizione favorevole › del ginocchio in estensione › della tibio-tarsica ad angolo retto con anchilosi della sotto astragalica 35% 25% 15% Toro Tutela Evolution › Condizioni di Assicurazione 41 di 61 Paralisi completa del nervo: › sciatico popliteo esterno 15% Esiti di rottura tendine completa indipendentemente dal trattamento e dal quadro clinico obiettivato: › tendine di Achille › quadricipite femorale Esiti di frattura scomposta di una costa 4% 5% 1% Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di: › una vertebra cervicale › una vertebra dorsale › 12a dorsale › una vertebra lombare Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo Esiti di frattura del sacro Esiti di frattura del coccige con callo deforme 12% 5% 10% 10% 2% 3% 5% Perdita totale anatomica o funzionale di: › un occhio › ambedue gli occhi 25% 100% Sordità completa di: › un orecchio › ambedue gli orecchi 10% 40% Stenosi nasale assoluta: › monolaterale › bilaterale 4% 10% Perdita anatomica di: › un rene › della milza senza compromissioni significative della crasi ematica 15% 8% 42 di 61 Toro Tutela Evolution › Condizioni di Assicurazione Allegato 2 Tabella INAIL di maggiorazione valori di Invalidità Permanente Secondo i criteri stabiliti dalla legge sugli infortuni sul lavoro (T.U. 30 giugno 1965 n.1124) Percentuale Menomazione a destra a sinistra › Sordità completa di un orecchio 15% › Sordità completa bilaterale 60% › Perdita totale della facoltà visiva di un occhio 35% › Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di protesi 40% › Altre menomazioni della facoltà visiva (si veda tabella specifica) --› Stenosi nasale assoluta unilaterale 8% › Stenosi nasale assoluta bilaterale 18% › Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria: a) con possibilità di applicazione di protesi efficace 11% b) senza possibilità di applicazione di protesi efficace 30% › Perdita di un rene con integrità del rene superstite 25% › Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica 15% › Per la perdita di un testicolo non si corrispondono indennità --› Esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazione dei movimenti del braccio 5% › Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola 50% 40% › Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole con normale mobilità della scapola 40% 30% › Perdita del braccio: a) per disarticolazione scapolo omerale 85% 75% b) per amputazione al terzo superiore 80% 70% › Perdita del braccio al terzo medio o totale dell'avambraccio 75% 65% › Perdita dell'avambraccio al terzo medio o perdita della mano 70% 60% › Perdita di tutte le dita della mano 65% 55% › Perdita del pollice e del primo metacarpo 35% 30% › Perdita totale del pollice 28% 23% › Perdita totale dell'indice 15% 13% › Perdita totale del medio 12% › Perdita totale dell'anulare 8% › Perdita totale del mignolo 12% › Perdita della falange ungueale del pollice 15% 12% › Perdita della falange ungueale dell'indice 7% 6% › Perdita della falange ungueale del medio 5% › Perdita della falange ungueale dell'anulare 3% › Perdita della falange ungueale del mignolo 5% › Perdita delle due ultime falangi dell'indice 11% 9% › Perdita delle due ultime falangi del medio 8% › Perdita delle due ultime falangi dell'anulare 6% › Perdita delle due ultime falangi del mignolo 8% › Anchilosi totale dell'articolazione del gomito con angolazione tra 110°-75°: a) in semipronazione 30% 25% b) in pronazione 35% 30% c) in supinazione 45% 40% d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione 25% 20% Toro Tutela Evolution › Condizioni di Assicurazione 43 di 61 › Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in flessione massima o quasi › Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in estensione completa o quasi: a) in semipronazione b) in pronazione c) in supinazione d) quando l'anchilosi sia totale da permettere i movimenti di pronosupinazione › Anchilosi completa dell'articolazione radiocarpica in estensione rettilinea › Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione: a) in semipronazione b) in pronazione c) in supinazione › Anchilosi completa coxo-femoralecon arto in estensione e in posizione favorevole › Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo-femoraleo amputazionealta, che non renda possibile l'applicazione di un apparecchio di protesi › Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto › Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato › Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato › Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede › Perdita dell'avampiede alla linea tarso-metatarso › Perdita dell'alluce e corrispondente metatarso › Perdita totale del solo alluce › Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si dà luogo ad alcuna indennità, ma ove concorra perdita di più dita ogni altro dito perduto é valutato il › Anchilosi completa rettilinea del ginocchio › Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto › Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri › Perdita totale della voce 44 di 61 Toro Tutela Evolution › Condizioni di Assicurazione 55% 50% 40% 45% 55% 35% 40% 50% 35% 30% 18% 15% 22% 25% 35% 18% 22% 30% 45% 80% 70% 65% 55% 50% 30% 16% 7% 3% 35% 20% 11% 35% Tabella di valutazione delle menomazioni dell'acutezza visiva Visus perduto Visus residuo Percentuale per occhio con acutezza visiva minore (occhio peggiore) Percentuale per occhio con acutezza visiva maggiore (occhio migliore) 1/10 9/10 1% 2% 2/10 8/10 3% 6% 3/10 7/10 6% 12% 4/10 6/10 10% 19% 5/10 5/10 14% 26% 6/10 4/10 18% 34% 7/10 3/10 23% 42% 8/10 2/10 27% 50% 9/10 1/10 31% 58% 10/10 0 35% 65% Note: 1. In caso di menomazione binoculare, si procede a conglobamento delle valutazioni effettuate in ciascun occhio. 2. La valutazione è riferita all'acutezza visiva quale risulta dopo la correzione ottica, sempre che la correzione stessa sia tollerata; in caso diverso la valutazione è riferita al visus naturale. 3. Nei casi in cui la valutazione è riferita all'acutezza visiva raggiunta con correzione, il grado di invalidità permanente, calcolato secondo le norme che precedono, viene aumentato in misura variabile da 2 a 10 punti a seconda dell'entità del vizio di rifrazione. 4. La perdita di 5/10 di visus in un occhio, essendo l'altro normale, è valutata il 16%. 5. In caso di afachia monolaterale: › con visus corretto di 10/10, 9/10, 8/10 15% › con visus corretto di 7/10 18% › con visus corretto di 6/10 21% › con visus corretto di 5/10 24% › con visus corretto di 4/10 28% › con visus corretto di 3/10 32% › con visus corretto inferiore a 3/10 35% 6. In casi di afachia bilaterale, dato che la correzione ottica è pressoché uguale e pertanto tollerata, si applica la tabella di valutazione delle menomazioni dell'acutezza visiva, aggiungendo il 15%, per la correzione ottica e per la mancanza del potere accomandativo. Toro Tutela Evolution › Condizioni di Assicurazione 45 di 61 Allegato 3 Tabella elenco attività professionali 001 162 163 164 165 166 002 003 004 167 168 005 006 169 008 007 009 012 010 011 170 171 013 014 015 016 019 018 017 172 173 174 175 177 020 024 023 038 027 179 180 181 140 028 030 031 182 034 035 Abbattitori di piante, boscaioli Addetti a centri elaborazione dati Addetti agli zoo Addetti in imprese di pulizia con uso di impalcature esterne Addetti in imprese di pulizia senza uso di impalcature esterne Addetti in lavanderia, pulisecco, tintorie e stirerie Agenti di cambio o di borsa, agenti immobiliari, promotori finanziari Agenti di commercio Agenti/ispettori di assicurazione, produttori liberi, impiegati commerciali con mansioni anche all'esterno Agenzia di recapito (fattorini) Agenzia di recapito (impiegati) Agricoltori (proprietari, affittuari, ecc.) che non prendono parte ai lavori manuali Agricoltori che lavorano manualmente, braccianti agricoli Agronomi Albergatori con prestazioni manuali Albergatori senza prestazioni manuali Allenatori sportivi Allevatori di altri animali, pastori Allevatori di equini, bovini, suini che non prestano opera manuale Allevatori di equini, bovini, suini che prestano opera manuale Altri artigiani con uso di macchine Altri artigiani senza uso di macchine Amministratori di beni propri o altrui Analisti chimici Antennisti (installatori di antenne radio-TV) Antiquari senza restauro Architetti che accedono anche ai cantieri Architetti occupati prevalentemente all'esterno ma senza accesso ai cantieri Architetti occupati prevalentemente in ufficio Argentieri/doratori Artisti di varietà, attori, musicisti, cantanti, agenti teatrali, registi, sceneggiatori Assistenti sociali Attrezzisti, macchinisti (settore spettacoli) Autisti di autobus, autocarri, motocarri Autisti di autovetture in servizio pubblico o privato, taxi, autoambulanza, autofunebri Autorimesse: addetti a lavori di riparazione, manutenzione, lavaggio ecc. Autorimesse: esercenti che non lavorano manualmente Autoriparatore (carrozzieri o meccanici) Avvocati e procuratori legali Ballerini Bambinaie, baby-sitter, collaboratori familiari, badanti Bambini (0-13 anni) Bar, caffè, bottiglierie, proprietari/ addetti a birrerie, enoteche, paninoteche Barbieri, parrucchieri da donna Benestanti senza occupazione Bidelli, Custodi di musei Biologi/addetti a laboratori di analisi mediche Callisti, manicure, pedicure, estetisti Calzolai 46 di 61 Toro Tutela Evolution › Condizioni di Assicurazione Classe di rischio D A C D C C B C B C A C D C D B C C C D D B B C D B C B B C B B D D C D B D B C B C B C B C B C C 036 183 184 037 039 040 041 042 185 046 186 047 050 187 051 052 188 189 190 055 054 053 057 056 059 058 060 061 063 062 064 191 130 123 127 136 124 126 133 135 Camerieri Carabinieri, guardie di finanza, guardie doganali, guardie portuali, pubblica sicurezza, forze armate (personale amministrativo) Carabinieri, guardie di finanza, guardie doganali, guardie portuali, pubblica sicurezza (personale operativo) Carpentieri in legno o ferro Casalinghe Casari Cave a giorno con o senza uso di mine: proprietari o addetti che non lavorano manualmente Cave a giorno: proprietari o addetti che lavorano manualmente Certificatori di bilancio e revisori dei conti Clero (appartenenti al) Collaudatori di veicoli e natanti a motore Commercialisti, Consulenti del lavoro Concessionari auto-motoveicoli Conciai, pellettieri, pellicciai Corniciai Cuochi Custodi/portieri di stabili, alberghi, musei e simili, uscieri Demolitori di autoveicoli Diplomatici, politici, sindacalisti Dirigenti occupati anche all'esterno con accesso a cantieri, ponti, impalcature ecc. Dirigenti occupati anche all'esterno escluso accessi a cantieri, ponti, impalcature ecc. Dirigenti occupati solo in ufficio Disegnatori che frequentano anche ambienti di lavoro Disegnatori occupati solo in ufficio Distributori automatici di carburante (gestori di) con operazioni di manutenzione, lavaggio e simili Distributori automatici di carburante (gestori di) senza operazioni di manutenzione, lavaggio e simili Domestici Elettrauto Elettricisti che lavorano anche all'esterno di edifici ed a contatto anche con correnti ad alta tensione Elettricisti che lavorano solo all'interno di edifici ed a contatto con correnti a bassa tensione (< 600 V. corrente continua, e < 400 V. corrente alternata) Enologi ed enotecnici Esercito, marina militare ed aviazione (personale con mansioni non amministrative) Esercizi commerciali Rivendita pane, latterie, pasticcerie e gelaterie senza produzione propria Esercizi commerciali Abiti, confezioni, mercerie, pellicce, tessuti Esercizi commerciali Articoli ed apparecchi fotografici e di ottica, dischi e musica, strumenti musicali Esercizi commerciali diversi da quelli elencati Esercizi commerciali Articoli in pelle, calzature Esercizi commerciali Cartolerie, librerie, edicole, profumerie Esercizi commerciali Casalinghi Esercizi commerciali Elettrodomestici, radio TV, mobili, articoli igienico-sanitari: Toro Tutela Evolution › Condizioni di Assicurazione C B NA D B C B D B B D B B C C C C D B B A A B B D B C D D C C NA B B B C B B B 47 di 61 134 132 125 067 066 068 069 070 128 072 193 074 073 075 079 078 077 080 082 194 195 083 086 196 087 089 088 090 197 091 093 092 094 198 199 095 098 097 096 099 102 100 101 103 104 200 per tutti esclusa installazione esclusa la posa di antenne Esercizi commerciali Ferramenta, colori e vernici, accessori per autoveicoli Esercizi commerciali Frutta e verdura, fiori e piante Esercizi commerciali Giocattoli, articoli sportivi Fabbri anche su impalcature e ponti Fabbri solo a terra Facchini (portabagagli di piccoli colli) Facchini addetti al carico e scarico di merci in genere (portuali, doganali, ecc) Falegnami Farmacie, Farmacisti e Erboristerie Floricoltori Fonditori Fotografi anche all'esterno Fotografi solo in studio Geologi Geometri che accedono anche ai cantieri Geometri occupati anche all'esterno ma senza accesso ai cantieri Geometri occupati solo in ufficio Giardinieri - Vivaisti Giornalisti (cronisti, corrispondenti) Gommisti/vulcanizzatori Grafici Guardiacaccia, guardapesca, guardie campestri, guardie forestali Guardie notturne, giurate, guardie armate, portavalori, investigatori privati, guardie del corpo Guide turistiche Idraulici solo all'interno di edifici o a terra Imbianchini anche all'esterno di edifici e con uso di scale, impalcature e ponti Imbianchini solo all'interno di edifici e senza l'uso di lunghe scale, impalcature e ponti Impiegati amministrativi in genere impiegati in agenzie d'affari, di pubblicità e di viaggi Impiegati tecnici (anche Architetti, Ingegneri, Geometri, Farmacisti, Commessi, se dipendenti e occupati solo in ufficio/studio/negozio) Imprenditori edili che possono prendere parte ai lavori Imprenditori in genere che non lavorano manualmente Imprenditori in genere che possono prendere parte ai lavori Incisori/coniatori Indossatori e modelli Infermieri diplomati Ingegneri che accedono anche ai cantieri Ingegneri occupati anche all'esterno ma senza accesso ai cantieri Ingegneri occupati solo in ufficio Insegnanti di alpinismo, guide alpine Insegnanti di educazione fisica, sci, basket, tennis, scherma, ballo, atletica leggera Insegnanti di equitazione, insegnanti hockey e rugby Insegnanti di judo, karatè ,od altri similari, insegnanti di atletica pesante ed arti marziali Insegnanti di materie non sperimentali e non di pratica professionale Insegnanti di materie sperimentali anche in laboratorio o di pratica professionale Insegnanti di nuoto e bagnini 48 di 61 Toro Tutela Evolution › Condizioni di Assicurazione B B B B D D C D D B C D C B C C B B C B C B NA NA B C D C A A A C B C C B C C B B NA D D D A C D 107 106 108 201 109 110 111 202 203 112 113 114 115 118 117 119 120 121 122 142 143 116 105 129 144 145 204 138 205 147 206 300 148 049 048 207 208 209 151 141 210 139 152 211 212 153 215 216 Istruttori di pratica (guida) di scuola guida Istruttori di teoria di scuola guida Lattonieri anche su impalcature e ponti, Idraulici anche all'esterno Liberi professionisti (non elencati) Litografi e tipografi Magistrati Magliaie Marinai - con uso di macchine Marinai - senza uso di macchine Marmisti (posatori), muratori, piastrellisti, pavimentatori, palchettisti tutti solo a terra Marmisti anche su impalcature e ponti Massaggiatori, fisioterapisti Materassai Mediatori di bestiame Mediatori in genere (escluso bestiame) Medici (per i radiologi sono esclusi gli effetti sia interni che esterni delle emanazioni radioattive), biologi e psicologici Mobilieri: fabbricazione mobili in ferro Mobilieri: fabbricazione mobili in legno Muratori, piastrellisti, pavimentatori, palchettisti anche su impalcature e ponti Notai Odontotecnici Operai (dipendenti) e lavoratori dipendenti diversi da impiegati, quadri e dirigenti, con uso di macchine e accesso ad officine, cantieri ponteggi ed impalcature Operai (dipendenti) e lavoratori dipendenti diversi da impiegati, quadri e dirigenti, senza uso di macchine e accesso ad officine, cantieri ponteggi ed impalcature Oreficerie, orologerie, gioiellerie Ortopedici (fabbricanti di apparecchi) Ostetriche Palombari/sommozzatori Panetterie, pasticcerie, gelaterie: per tutti compresa produzione propria Pensionati Periti liberi professionisti occupati anche all'esterno Personale del circo, giostre e simili Personale viaggiante dell'aviazione civile Pescatori (pesca marittima costiera) Piazzisti, Rappresentanti, Commessi viaggiatori con trasporto e consegna merce Piazzisti, Rappresentanti, Commessi viaggiatori senza trasporto e consegna merce Restauratori ed antiquari con restauro (esclusi mobili e senza uso di impalcature) Restauratori ed antiquari con restauro con uso di impalcature Restauratori ed antiquari con restauro di mobili Riparatori elettrodomestici e computer Ristoranti, trattorie, pizzerie Saldatori Salumerie, rosticcerie, macellerie, pescherie Sarti Scrittori Scultori/Intagliatori Speleologi Studenti (>13 anni) di scuola professionale Studenti (>13 anni) non di scuola professionale Toro Tutela Evolution › Condizioni di Assicurazione D A D C C A C D D C D B C C C B D D D B C D C B C B NA D B C C NA D C C C D C C B D C C B C NA C B 49 di 61 131 155 217 218 157 158 159 160 161 Tabaccherie, profumerie, drogherie, vini e liquori Tappezzieri Topografi Tornitori Veterinari Vetrai Vetrinisti Vigili del fuoco Vigili urbani Attività sportive professionali non assicurabili 033 Calciatori di altre serie o divisioni 032 Calciatori di serie A-B-C 045 Ciclisti: corridori dilettanti 044 Ciclisti: corridori professionisti 071 Fantini 213 Sportivi dilettanti (diversi da calciatori e ciclisti) 214 Sportivi professionisti (diversi da calciatori e ciclisti) 50 di 61 Toro Tutela Evolution › Condizioni di Assicurazione B C C D D D C NA NA NA NA NA NA NA NA NA Allegato 4 Elenco grandi interventi chirurgici Cardiochirurgia › By-pass aorto coronarici multipli (C.E.C.) › By-pass aorto coronarico singolo (C.E.C.) › Cardiochirurgia a cuore aperto, in età adulta e neonatale, compresi aneurismi e sostituzioni valvolari multiple (C.E.C.), salvo gli interventi descritti › Cisti del cuore o del pericardio › Ferite o corpi estranei o tumori del cuore o per tamponamento, interventi per › Fistole arterovenose del polmone, interventi per › Pericardiectomia totale › Reintervento con ripristino di C.E.C. › Sostituzione valvolare singola (C.E.C.) › Sostituzioni valvolari con by-pass aorto coronarico (C.E.C.) › Valvuloplastica chirurgica Chirurgia generale › Amputazione addomino-perineale secondo Miles, trattamento completo › Anastomosi porto-cava o spleno-renale o mesenterica-cava › Colectomia totale (compresa eventuale stomia) › Colectomia totale con linfoadenectomia (compresa eventuale stomia) › Coledoco-epatico digiunostomia con o senza colecistectomia › Coledoco-epatico-digiunoduodenostomia con o senza colecistectomia › Duodeno cefalo pancreatectomia compresa eventuale linfoadenectomia › Emicolectomia sinistra con linfoadenectomia ed eventuale colostomia › Emicolectomia destra con linfoadenectomia › Esofagectomia totale con esofagoplastica, in un tempo, compresa linfoadenectomia › Esofago cervicale, resezione dell’, con esofagostomia › Esofago, resezione parziale dell’, con esofagostomia › Esofago-gastrectomia totale, per via toraco-laparotomica ed eventuale linfoadenectomia › Esofagogastroplastica-esofagodigiunoplastica-esofagocoloplastica (sostitutiva o palliativa) › Fistola gastro-digiuno-colica, intervento per › Gastrectomia parziale con linfoadenectomia › Gastrectomia totale con linfoadenectomia (trattamento completo) › Megacolon, intervento per (compresa colostomia) › Neoplasie del pancreas endocrino, interventi per › Pancreatectomia sinistra compresa splenectomia ed eventuale linfoadenectomia › Pancreatectomia totale (compresa eventuale linfoadenectomia) › Pancreatite acuta, interventi demolitivi › Resezione anteriore retto-colica compresa linfoadenectomia ed eventuale colostomia › Resezioni epatiche maggiori › Retto, amputazione del, con linfoadenectomia › Tiroidectomia totale per neoplasie maligne con svuotamento laterocervicale monolaterale › Tiroidectomia totale per neoplasie maligne con svuotamento laterocervicale bilaterale Chirurgia toraco-polmonare › Bilobectomie, intervento di › Fistole del moncone bronchiale dopo exeresi o interventi assimilabili (intervento per) › Mastectomia radicale, qualsiasi tecnica, con linfoadenectomie associate › Neoplasie maligne e/o cisti del mediastino per via sternotomica › Neoplasie maligne della trachea › Pleuropneumonectomia e pneumonectomia di completamento (qualsiasi patologia e tecnica) › Pneumonectomia › Resezione bronchiale con reimpianto Toro Tutela Evolution › Condizioni di Assicurazione 51 di 61 › Resezione segmentaria o lobectomia › Resezioni segmentarie tipiche › Toracectomia per asportazione di tumore maligno coste e/o sterno con ricostruzione della parete Chirurgia vascolare › Aneurismi aorta addominale + dissecazione: resezione e trapianto › Aneurismi, resezione e trapianto: arterie glutee, arterie viscerali e tronchi sovraortici › By-pass aortico-iliaco o aorto-femorale, carotideo - succlavio › By-pass aorto-anonima, aorto-carotideo › By-pass aorto-renale, aorto-mesenterico o celiaco ed eventuale TEA e plastica basale › Tromboendoarteriectomia aorto-iliaca ed eventuale plastica vasale › Tromboendoarteriectomia e by-pass e/o embolectomia di carotide e vasi epiaortici › Tromboendoarteriectomia e patch e/o embolectomia di carotide e vasi epiartoci › Tromboendoarteriectomia e trapianto e/o embolectomia di carotide e vasi epiaortici Ginecologia - Ostetricia › Eviscerazione pelvica › Isterectomia radicale per via laparotomica o vaginale con linfoadenectomia › Isterectomia radicale per via laparotomia o vaginale senza linfoadenectomia › Tumori maligni vaginali con linfoadenectomia, intervento radicale per › Tumori maligni vaginali senza linfoadenectomia, intervento radicale per › Vulvectomia radicale allargata con linfoadenectomia inguinale e pelvica, intervento di Neurochirugia › Anastomosi vasi intra-extra cranici › Ascesso o ematoma intracranico, intervento per › Cerniera atlanto-occipitale, intervento per malformazioni › Cordotomia, rizotomia e affezioni mieloradicolari varie, intervento di › Corpo estraneo intracranico, asportazione di › Craniotomia per ematoma extradurale › Craniotomia per lesioni traumatiche intracerebrali › Craniotomia per tumori cerebellari, anche basali › Derivazione liquorale diretta ed indiretta, intervento per › Epilessia focale, intervento per › Ernia del disco dorsale per via trans-toracica › Ernia del disco intervertebrale cervicale, mielopatie, radiculopatie › Ernia del disco per via anteriore con artrodesi intersomatica › Fistole artero venose, terapia chirurgica con legatura vaso afferente › Fistole artero venose, terapia chirurgica per aggressione diretta › Ipofisi, intervento per via transfenoidale › Laminectomia per tumori intra-durali extra midollari › Laminectomia per tumori intramidollari › Malformazione aneurismatica (aneurismi sacculari, aneurismi arterovenosi) › Neoplasie endocraniche o aneurismi, asportazione di › Neoplasie, cordotomie, radicotomie ed affezioni meningomidollari, intervento endorachideo › Neurotomia retrogasseriana, sezione intracranica di altri nervi (come unico intervento) › Plesso brachiale, intervento sul, con tecnica microchirurgica › Rizotomie e microdecompressioni radici endocraniche › Scheggectomia e craniectomia per frattura volta cranica con plastica › Talamotomia, pallidotomia ed altri interventi similari › Traumi vertebro-midollari via anteriore, intervento per › Traumi vertebro-midollari via posteriore 52 di 61 Toro Tutela Evolution › Condizioni di Assicurazione › Tumore orbitale, asportazione per via endocranica › Tumori della base cranica, intervento per via transorale › Tumori orbitari, intervento per Ortopedia › Artrodesi vertebrale per via anteriore › Artrodesi vertebrale per via posteriore › Artrodesi vertebrale per via posteriore e anteriore › Artroprotesi spalla, totale › Artroprotesi: anca totale › Artroprotesi: ginocchio › Disarticolazione interscapolo toracica › Disarticolazioni, grandi › Emipelvectomia › Emipelvectomie “interne” con salvataggio dell’arto › Ernia del disco dorsale per via transtoracica › Ernia del disco intervertebrale cervicale, mielopatie, radiculopatie › Ernia del disco per via anteriore con artrodesi intersomatica › Osteotomia complessa (bacino, vertebrale, etc.) › Reimpianti di arto o suo segmento › Ricostruzione secondaria del pollice o delle altre dita in microchirurgia › Rivascolarizzazione di arto o di suo segmento (come unico intervento) › Scoliosi, intervento per › Spalla, resezioni complete secondo Tickhor-Limberg › Trattamento microchirurgico delle lesioni del plesso brachiale › Tumori ossei e forme pseudo tumorali, vertebrali, asportazione di › Uncoforaminotomia o vertebrotomia (trattamento completo) Otorinolaringoiatria › Ascesso cerebrale, apertura per via transmastoidea › Laringectomia parziale o totale con o senza svuotamento laterocervicale › Laringofaringectomia totale › Neoplasie parafaringee anche con svuotamento linfonodale monolaterale (maligne) › Neoplasie parafaringee benigne › Nervo vestibolare, sezione del › Neurinoma dell’ottavo paio › Petrosectomia › Stapedectomia › Stapedotomia › Tumori maligni del naso o dei seni, asportazione di Chirurgia oro - maxillo - facciale › Lingua e pavimento orale, intervento per tumori maligni con svuotamento latero-cervicale funzionale o radicale Urologia › Cistectomia totale compresa linfoadenectomia e prostatovesciculectomia o uteroannessiectomia con ileo o colobladder › Cistectomia totale compresa linfoadenectomia e prostatovesciculectomia o uteroannessiectomia con neovescica rettale compresa › Cistectomia totale compresa linfoadenectomia e prostatovesciculectomia o uteroannessiectomia con ureterosigmoidostomia bilaterale o ureterocutaneostomia › Emasculatio totale ed eventuale linfoadenectomia Toro Tutela Evolution › Condizioni di Assicurazione 53 di 61 › Eminefrectomia › Nefrectomia allargata per tumore (compresa surrenectomia) › Nefroureterectomia radicale con linfoadenectomia più eventuale surrenectomia, intervento per › Neovescica ileale, colica, ileocolica › Orchiectomia allargata con linfoadenectomia addominale › Prostatectomia radicale per carcinoma con linfoadenectomia (qualsiasi accesso e tecnica) › Surrenectomia (trattamento completo) trattamento trombocavale › Ureteroenteroplastica con tasche continenti (bilaterale), intervento di › Uretero-ileo-anastomosi bilaterale › Uretero-ileo-anastomosi monolaterale Trapianti d’organo Tutti 54 di 61 Toro Tutela Evolution › Condizioni di Assicurazione Allegato 5 Criteri e parametri indicativi per la valutazione della Invalidità Permanente da Malattia 1. SISTEMA NERVOSO CENTRALE I postumi delle malattie che colpiscono il cervello, il cervelletto ed il midollo spinale quali ad esempio le encefaliti, le meningiti, la sclerosi a placche, il Parkinson, l'epilessia, l'ictus cerebrale, i tumori ecc., verranno valutati in base ai seguenti: Criteri di valutazione › disturbi del linguaggio; › disturbi delle funzioni cerebrali complesse integrate, realizzanti la sindrome cerebrale organica; › disturbi della coscienza; › disturbi neurologici episodici (in particolare: sincopi, convulsioni e crisi epilettiche); › disturbi della statica e della marcia; › disturbi neurologici vescicali, rettali, sessuali. Condizioni che determinano una Invalidità Permanente inferiore al 25% I postumi della malattia non comportano nessuna delle seguenti condizioni: › il soggetto comprende l'eloquio ma non può produrre un linguaggio appropriato; › il soggetto presenta alterazioni delle funzioni cerebrali integrate complesse tanto da necessitare di un controllo o supervisione per incombenze particolari; › disordini neurologici che comportano una moderata alterazione cronica dello stato di coscienza; › disturbi episodici (sincopi, crisi epilettiche, convulsioni) tali da interferire moderatamente sulle attività quotidiane; › il soggetto può mantenere la stazione eretta, ma cammina con difficoltà su superfici pianeggianti; › presenza di attività vescicale e rettale riflessa, con marcata riduzione del controllo volontario. Condizioni che determinano una Invalidità Permanente superiore al 74% I postumi della malattia comportano almeno una delle seguenti condizioni: › il soggetto non può comprendere o produrre un linguaggio comprensibile con impossibilità completa a comunicare; › il soggetto non può prendere cura di se stesso nella maggior parte delle situazioni giornaliere; › disordini neurologici cronici che comportano uno stato stuporoso persistente; › episodi sincopali e/o epilettici e/o convulsivi frequenti, non controllabili dalla terapia e tali da limitare grandemente le attività della vita di ogni giorno; › il soggetto può mantenere la stazione eretta, ma è assolutamente incapace a deambulare; › alterazione della motilità degli arti inferiori con scomparsa dei riflessi e del controllo degli sfinteri vescicale e rettale e perdita della funzione sessuale. 2. APPARATO CARDIO-VASCOLARE. I postumi delle malattie che colpiscono il cuore, le arterie e le vene quali ad esempio l'angina pectoris, l'infarto, le pericarditi, le cardiomiopatie, gli aneurismi, le trombosi, le tromboflebiti ecc., verranno valutati in base ai seguenti criteri di valutazione: › Classificazione dell'insufficienza cardiaca proposta dalla New York Heart (NYHA): › Classe 1: l'attività fisica abituale non provoca affaticamento né palpitazioni; › Classe 2: l'attività fisica abituale provoca affaticamento, palpitazioni, dispnea o dolore anginoso; › Classe 3: a riposo i pazienti non hanno questo tipo di disturbi, ma già una attività fisica inferiore a quella abituale provoca affaticamento, palpitazioni, dispnea o dolore anginoso; › Classe 4: i sintomi della cardiopatia congestizia sono presenti anche a riposo. Ciascun tipo di attività fisica aggrava i disturbi. › Pressione arteriosa › Efficacia della terapia medica e chirurgica › Criteri clinici generali Condizioni che determinano una Invalidità Permanente inferiore al 25% I postumi della malattia non comportano nessuna delle seguenti condizioni: › soggetto in classe funzionale NYHA 2 non controllabile da adeguata terapia; › soggetto in classe funzionale NYHA 2 correggibile terapeuticamente ma con dilatazione o ipertrofia cardiaca o moderata valvulopatia; Toro Tutela Evolution › Condizioni di Assicurazione 55 di 61 › soggetto in classe funzionale NYHA 2 correggibile terapeuticamente, ma con ostruzione fissa o dinamica, non inferiore al 50%, di una sola arteria coronarica; › soggetto in classe funzionale NYHA 2 correggibile terapeuticamente ma in presenza di angioplastica o di by-pass coronarico; › soggetto in classe funzionale NYHA 2 correggibile terapeuticamente ma in presenza di segni di miocardiopatia dilatativa, ipertrofica o restrittiva; › soggetto in classe funzionale NYHA 2 correggibile terapeuticamente ma con pressione diastolica superiore a 95 mmHg nonostante la terapia antiipertensiva e con ipertrofia ventricolare sinistra senza segni di scompenso; › soggetto con persistenti aritmie non correggibili terapeuticamente ma che riesce comunque a condurre una vita attiva. Condizioni che determinano una I.P. superiore al 74% I postumi della malattia comportano almeno una delle seguenti condizioni: › soggetto in classe funzionale NYHA 4 non correggibile da terapia medica o chirurgica; › soggetto in classe funzionale NYHA 3 non controllabile terapeuticamente, e con ostruzione del 50% di almeno un ramo coronarico non più correggibile chirurgicamente; › soggetto in classe funzionale NYHA 3 non correggibile terapeuticamente e con pressione diastolica superiore a 115 mmHg, nonostante la terapia antiipertensiva e con segni di insufficienza renale o cerebrovasculopatia o ipertrofia ventricolare o retinopatia ipertensiva; › soggetto in classe funzionale NYHA 3 non controllabile terapeuticamente, e con segni di miocardiopatia dilatativa, ipertrofica o restrittiva; › soggetto in classe funzionale NYHA 3 non controllabile terapeuticamente, e con aritmie costanti e segni di inadeguata gittata cardiaca o con ricorrenti episodi sincopali. 3. APPARATO RESPIRATORIO. I postumi delle malattie che colpiscono la laringe, i bronchi, i polmoni, la pleura ed il mediastino quali ad esempio le bronchiti croniche, l'asma bronchiale, l'enfisema polmonare, l'edema polmonare, l'infarto polmonare, le pleuriti, i tumori ecc., verranno valutati ai seguenti criteri di valutazione: › Funzionalità respiratoria calcolata in base ai seguenti parametri spirometrici: FVC, FVC 1, FVC 1/FVC. Tali parametri debbono essere ottenuti con buona collaborazione del soggetto e, in caso di componente broncospastica, dopo test di broncodilatazione. I risultati ottenuti vanno poi riferiti ai valori teorici CECA previsti per un soggetto di pari età e sesso; › concentrazione di ossigeno nel sangue arterioso (Pa02) riferita al valore teorico previsto per un soggetto di pari età; › criteri clinici generali. Condizioni che determinano una Invalidità Permanente inferiore al 25% I postumi della malattia comportano una alterazione, nella misura prevista, di uno soltanto o di nessuno dei tre parametri spirometrici indicati: › FVC inferiore al 70% del valore teorico CECA; › FVC 1 inferiore al 70% del valore teorico CECA › FVC 1 / FVC inferiore al 60% del valore teorico CECA; oppure la PaO2 inferiore all'80% del valore teorico. Condizioni che determinano una Invalidità Permanente superiore al 74% I postumi della malattia comportano una alterazione, nella misura prevista, di almeno due dei tre parametri spirometrici indicati: › FVC inferiore al 50% del valore teorico CECA; › FVC 1 inferiore al 50% del valore teorico CECA; › FVC 1 / FVC inferiore al 40% del valore teorico CECA; oppure la PaO2 inferiore al 65% del valore teorico. 4. APPARATO DIGERENTE I postumi delle malattie che colpiscono l'esofago, lo stomaco, l'intestino, il fegato ed il pancreas quali ad 56 di 61 Toro Tutela Evolution › Condizioni di Assicurazione esempio le esofagiti, le malattie ulcerose, il morbo di Crohn, le epatiti e le pancreatiti acute e croniche, i tumori ecc., verranno valutati ai seguenti criteri di valutazione: › Efficacia del trattamento terapeutico medico e chirurgico; › postumi anatomici e funzionali accertati con esami radiologici e/o endoscopici e/o laboratoristici; › variazione del peso corporeo in riferimento a quello teorico; › criteri clinici generali. Condizioni che determinano una Invalidità Permanente inferiore al 25% ESOFAGO, STOMACO, INTESTINO TENUE E PANCREAS › I postumi della malattia o del trattamento chirurgico che essa ha comportato sono controllati agevolmente dalla terapia e/o da modeste restrizioni dietetiche e la perdita di peso determinata dalla malattia non supera il 10% del valore teorico e nel caso di malattie pancreatiche croniche, non sono documentati episodi di recidive. COLON, SIGMA E RETTO › I postumi della malattia o del suo trattamento chirurgico comportano disturbi soggettivi modesti e saltuarie alterazioni dell'alvo e il trattamento prevede restrizioni alimentari marginali ed una terapia farmacologica solo sintomatica. FEGATO › I dati strumentali e laboratoristici indicativi di una epatopatia cronica non si correlano a manifestazioni cliniche di insufficienza epatica e non sono documentati precedenti episodi di ascite o di sanguinamento da varici del tubo digerente o di encefalopatia epatica e i postumi della malattia non compromettono lo stato di nutrizione. Condizioni che determinano una Invalidità Permanente superiore al 74% ESOFAGO, STOMACO, INTESTINO TENUE E PANCREAS › I postumi della malattia o del trattamento chirurgico che essa ha comportato non sono controllabili dalla terapia medica né dalla dieta, non sono correggibili da ulteriori interventi chirurgici ed impediscono lo svolgimento della maggior parte delle attività abituali e la perdita di peso determinata dalla malattia supera il 20% del valore teorico. COLON, SIGMA E RETTO › I postumi organici della malattia o del suo trattamento chirurgico comportano disturbi severi, una persistente alterazione dell'alvo e manifestazioni generali quali ad esempio febbre ed anemia cronica e la perdita di peso determinata dalla malattia supera il 20% del valore teorico. FEGATO › Sono presenti dati strumentali e laboratoristici indicativi di una epatopatia cronica evolutiva e/o di importante insufficienza della funzionalità epatica e sono documentati episodi recidivanti e non controllabili da adeguate terapie di ascite o di sanguinamento da varici del tubo digerente o di encefalopatia epatica e lo stato di nutrizione è gravemente compromesso. 5. APPARATO URINARIO I postumi delle malattie che colpiscono i reni, gli ureteri, la vescica e l'uretra, quali ad esempio le nefriti, le pielonefriti, la calcolosi renale, l'insufficienza renale, i tumori ecc., verranno valutati in ai seguenti criteri di valutazione: › determinazione della clearance della creatinina (valori corretti in base alla superficie corporea); › valori diastolici della pressione arteriosa; › determinazione quantitativa della proteinuria; › efficacia del trattamento medico e chirurgico › criteri clinici generali Condizioni che determinano una Invalidità Permanente inferiore al 25% Clearance creatinina superiore a 50 ml/min. oppure Clearance creatinina inferiore a 60 ml/min. con ipertensione lieve (valori diastolici pari o inferiori a 100 mm Hg) senza adeguata terapia oppure Toro Tutela Evolution › Condizioni di Assicurazione 57 di 61 sindrome nefrosica parzialmente controllata dalla terapia, con valore di proteinuria persistente inferiore a 2,5 gr/die. Condizioni che determinano una Invalidità Permanente superiore al 74% Clearance creatinina inferiore a 20 ml/min. oppure Clearance creatinina inferiore a 30 ml/min. con ipertensione grave (valori diastolici superiori a 115 mm Hg) non controllata da adeguata terapia oppure sindrome nefrosica grave, persistente e non controllabile da adeguata terapia, con valore di proteinuria persistente superiore a 8 gr/die. 6. SISTEMA ENDOCRINO I postumi delle malattie che colpiscono le ghiandole endocrine, quali ad esempio le tiroiditi, i gozzi, il diabete mellito e quello insipido, le malattie delle paratiroidi, delle ghiandole surrenali, dell'ipofisi, i tumori ecc., verranno valutati in base ai seguenti criteri di valutazione: › efficacia del trattamento terapeutico medico e chirurgico; › postumi anatomici e funzionali accertati con indagini laboratoristiche e strumentali non invasive; › criteri clinici generali. Condizioni che determinano una Invalidità Permanente inferiore al 25% La malattia è controllata in modo soddisfacente con adeguata terapia oppure diabete insulino-dipendente controllabile in modo soddisfacente dal trattamento terapeutico e dalla dieta, e non sono accertate lesioni d'organo diabete dipendenti. Condizioni che determinano una Invalidità Permanente superiore al 74% La malattia non è assolutamente controllabile con adeguata terapia e non è suscettibile di trattamento chirurgico oppure la malattia di per sé controllabile con la terapia, ha però determinato lesioni di altri organi di entità tale da superare, secondo i criteri previsti da questa tabella, una invalidità superiore al 74%. 7. SISTEMA EMATOPOIETICO E LINFATICO I postumi delle malattie che colpiscono il midollo osseo, la milza e le ghiandole linfatiche, quali ad esempio le anemie, le leucemie, i tumori in genere ecc., verranno valutati in base ai seguenti criteri di valutazione: › efficacia del trattamento terapeutico medico e chirurgico; › postumi anatomici e funzionali accertati con indagini laboratoristiche e strumentali non invasive; › criteri clinici generali. Condizioni che determinano una Invalidità Permanente inferiore al 25% Anemia cronica con valori di emoglobinemia non inferiore a gr. 10/100 ml, non necessita di emotrasfusioni oppure sintomatologia assente o controllabile con adeguata terapia oppure leucemia linfatica cronica in 1° stadio oppure leucemia mieloide cronica controllabile con adeguata terapia e senza compromissione dello stato generale; Condizioni che determinano una Invalidità Permanente superiore al 74% Anemia cronica con valori di emoglobinemia inferiori a gr. 10/100 ml, con necessità di emotrasfusioni periodiche (2-3 unità ogni 4-6 settimane) oppure presenza di sintomatologia importante non controllabile in alcun modo da adeguata terapia continuativa oppure leucemia acuta o riacutizzata non più controllabile da adeguata terapia continuativa 58 di 61 Toro Tutela Evolution › Condizioni di Assicurazione 8. MALATTIE NEOPLASTICHE I postumi di tutte le forme tumorali, qualsiasi organo, apparato o sistema colpiscano, verranno valutati in base ai seguenti criteri di valutazione: › gli esiti obiettivati a carico dell'organo o apparato o sistema colpito, dopo le cure mediche e/o chirurgiche; › la prognosi in riferimento alle ulteriori possibilità terapeutiche ed alle eventuali localizzazioni metastatiche. A) se la malattia neoplastica è stata adeguatamente curata con terapia medica e/o chirurgica, ed al momento della valutazione non vi sono segni laboratoristici e/o strumentali di diffusione metastatica, la valutazione dell'Invalidità Permanente è fatta in riferimento alla condizione menomativa accertabile in quel momento degli organi, apparati o sistemi interessati, secondo i criteri previsti nel presente punto. B) se la malattia neoplastica comporta al momento della valutazione una prognosi a breve termine sfavorevole per la vita, o perché è presente una diffusione metastatica, verrà riconosciuta una invalidità superiore al 74%, indipendentemente dalle alterazioni funzionali obiettivabili. Toro Tutela Evolution › Condizioni di Assicurazione 59 di 61 Cosa fare in caso di sinistro Premessa Questa guida alla denuncia di sinistro contiene consigli e suggerimenti che sono forniti esclusivamente a titolo informativo e non sostituiscono il testo contrattuale che deve essere letto con estrema cura. È suddivisa in argomenti e precisamente: › Morte e Invalidità Permanente › Inabilità Temporanea › Diaria da Ricovero e convalescenza da infortunio e/o malattia - gessatura › Rimborso spese sanitarie da infortunio e Grande Intervento Chirurgico › Assistenze Potrete così, in caso di necessità, consultando i vari paragrafi, dar corso alla denuncia di sinistro nel modo più corretto e idoneo al vostro caso. › Morte Gli Eredi o i Beneficiari devono denunciare immediatamente alla Società l'avvenuto decesso dell'Assicurato indicando: › la data, l'ora ed il luogo in cui si è verificato l'infortunio nonché modalità del fatto; › se vi è stato intervento dell'Autorità; successivamente devono far pervenire: › il certificato di morte; › il certificato di stato di famiglia; › certificazione medica da cui risultino le cause del decesso; › il verbale dell'Autorità intervenuta e copia di eventuali atti penali; › certificato autoptico, quando disponibile; › atto notorio comprovante gli aventi diritto (eredi legittimi o testamentari); › in presenza di risarcimenti spettanti a figli minori, decreto del giudice tutelare che autorizza la riscossione della quota di indennizzo a loro spettante, con espresso esonero da ogni responsabilità della Società relativamente al reimpiego della somma; › certificato di non gravidanza della madre e/o della vedova dell'Assicurato. › Invalidità Permanente L’Assicurato o chi per esso deve denunciare appena possibile il sinistro alla propria Agenzia indicando: › la data, l'ora ed il luogo in cui si è verificato l'infortunio nonché le modalità del fatto; › se vi è stato intervento dell'Autorità; successivamente deve far pervenire › certificato medico attestante le lesioni subite, la regione anatomica colpita, la prognosi; › eventuali certificati medici di proroga della guarigione; › in caso di ricovero, copia della cartella clinica; › certificato medico definitivo che attesti i postumi di Invalidità Permanente residuati. › Inabilità Temporanea L'Assicurato o chi per esso deve denunciare appena possibile il sinistro alla propria Agenzia indicando: › la data, l'ora ed il luogo in cui si è verificato l'infortunio nonché le modalità del fatto; › se vi è stato intervento dell'Autorità; successivamente deve far pervenire: › certificato medico attestante le lesioni subite, la regione anatomica colpita, la prognosi e la durata della totale o parziale incapacità fisica ad esercitare la propria attività; › rinnovo dei certificati medici alle rispettive scadenza fino ad avvenuta guarigione. › Diaria da Ricovero e da convalescenza da infortunio e/o malattia - gessatura › Qualora l'infortunio abbia comportato ricovero o gessatura anche senza ricovero, l'Assicurato o chi per esso, deve denunciare il sinistro alla propria Agenzia appena possibile. Successivamente deve far pervenire: › copia conforme della cartella clinica integrale, attestante il ricovero ed ogni altra documentazione sanitaria; 60 di 61 Toro Tutela Evolution › Condizioni di Assicurazione › certificazione medica da cui risultino i giorni di convalescenza assegnati; › in caso di gessatura, certificato medico attestante: › entità e sede delle lesioni; › data di rimozione dei gesso; › nei casi in cui non venga applicato il gesso, il periodo di effettiva immobilizzazione. A tale certificazione deve sempre essere allegata relativa documentazione radiografica, comprovante la lesione (RX, TAC, RM, esito dell’ecografia o dell'artroscopia). › Rimborso Spese Sanitarie - Grande Intervento Chirurgico Qualora a seguito di ricovero conseguente ad infortunio, o a grande intervento chirurgico da infortunio o malattia, siano state sostenute spese, l'Assicurato o chi per esso deve denunciare alla propria Agenzia il sinistro appena possibile e far pervenire la documentazione completa delle spese sostenute, in originale, opportunamente dettagliate (regolari notule, parcelle, distinte delle spese debitamente quietanzate), nonché copia della cartella clinica completa ed ogni altra documentazione sanitaria. In caso di intervento di enti terzi pagatori, potrà essere presentata la copia delle fatture delle spese sostenute accompagnata dal documento in originale comprovante il rimborso dei suddetti enti. › Assistenze Per attivare tutta la serie di Assistenze che Toro Tutela Evolution mette a disposizione, sempreché sia stata sottoscritta la relativa garanzia, è sufficiente telefonare al numero verde riportato in polizza alla Struttura Organizzativa, che è disponibile 24 ore su 24, per 365 giorni all'anno. Toro Tutela Evolution › Condizioni di Assicurazione 61 di 61 PB59D420.114 - 10313743 Per informazioni: tel. +39 011 0029.111 - fax +39 011 83 75 54 - www.toro.generali.it - email: [email protected] Generali Italia S.p.A. - Sede legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021 - Telefono 041/5492111 - www.generali.it C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso n. 00409920584 - Partita IVA 00885351007 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v. Società iscritta all’Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all’attività di direzione e coordinamento dell’Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell’Albo dei gruppi assicurativi. TORO TUTELA EVOLUTION Contratto di Assicurazione di Tutela Legale per la Copertura dei Rischi di Assistenza stragiudiziale e giudiziale in ambito Vita Privata Il presente Fascicolo Informativo contenente: › Nota Informativa e Glossario › Condizioni di Assicurazione › Informativa Privacy deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa. PAGINA BIANCA PER ESIGENZE TIPOGRAFICHE TORO TUTELA EVOLUTION Nota Informativa e Glossario I dati contenuti nel presente documento sono aggiornati al 1° gennaio 2014 Toro Tutela Evolution › Tutela Legale - Nota Informativa e Glossario 1 di 8 Indice pag. NOTA INFORMATIVA E GLOSSARIO 3 GLOSSARIO 5 5 5 A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa di assicurazione 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 1. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni 2. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio 3. Premi 4. Adeguamento del premio e delle somme assicurate 5. Surroghe/Rimborsi 6. Diritto di recesso 7. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto 8. Legge applicabile al contratto 9. Regime fiscale 7 7 7 8 C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 1. Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo 2. Reclami 3. Arbitrato 2 di 8 Toro Tutela Evolution › Tutela Legale - Nota Informativa e Glossario Nota Informativa e Glossario La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. GLOSSARIO A) Assicurativo › Assicurato Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione. › Assicurazione Il contratto di assicurazione. › Carenza Assicurativa Il periodo dove non c’è copertura contrattuale › Contraente Chi stipula il contratto di assicurazione. › Indennizzo/Risarcimento La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro/caso assicurativo. › Infortunio/Malattia Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che abbia conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche oggettivamente contestabili/Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio. › Massimale La somma entro la quale la Società risponde per ogni caso assicurativo › Polizza Il documento che prova l’assicurazione › Premio La somma dovuta dal Contraente alla Società a fronte della stipulazione dell'assicurazione. › Sinistro/Caso Assicurativo Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. › Società L’impresa assicuratrice, e cioè D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. B) Giuridico › Arbitrato È una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l’insorgenza. › Assistenza stragiudiziale È l'attività che viene svolta tentando una mediazione tra le parti, al fine di comporre bonariamente una controversia ed evitare quindi il ricorso al giudice. › Contravvenzione È un reato (vedi alla voce Reati). Nelle contravvenzioni non si considera l’elemento psicologico e cioè la Toro Tutela Evolution › Tutela Legale - Nota Informativa e Glossario 3 di 8 volontarietà di chi lo ha commesso: per la legge è irrilevante se il fatto è stato commesso volontariamente o involontariamente. Le contravvenzioni sono punite con l’arresto e/o l’ammenda. › Danno extracontrattuale È il danno ingiusto derivante da un fatto illecito: tipicamente è il danno subito alla persona o a cose in conseguenza di un comportamento colposo di altre persone: esempio tipico il danno subito nel corso di un incidente stradale; oppure il danno subito alla propria abitazione; ma anche il danno subito dal derubato, dal truffato, ecc.. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l’evento dannoso. › Delitto È un reato (vedi alla voce Reati) più grave della contravvenzione, che può essere commesso volontariamente o involontariamente. Più esattamente si definisce: › delitto colposo se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza o imperizia; › delitto preterintenzionale se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e volute; › delitto doloso se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un delitto. Il delitto è punito con la multa o la reclusione. › Diritto civile È il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone): quando nasce un contrasto tra due soggetti privati questi si rivolgono al giudice perché, in base al diritto civile, decida chi ha ragione e chi ha torto. Nelle cause civili il giudice decide esclusivamente sulla base degli elementi forniti dalle parti ed è stabilito che chi afferma qualcosa è tenuto a provarlo. › Diritto penale È il complesso di norme stabilito per la tutela della collettività contro i comportamenti dannosi dei singoli. La responsabilità che deriva dalla violazione della legge penale può essere addebitata solo a persone fisiche, a differenza di quella derivante dalla violazione della legge civile (vedi alla voce Diritto civile) che si può attribuire sia a persone fisiche che a persone giuridiche. Mentre nelle cause civili le parti sono soggetti privati, nei processi penali è lo Stato che promuove il processo stesso, poiché questo si svolge nell’interesse della collettività. Ne consegue che mentre nella causa civile chi perde viene generalmente condannato a pagare tutte le spese, nel processo penale l’imputato dovrà comunque pagare le spese della sua difesa, anche se assolto, ma non quelle di giustizia (vedi alla voce relativa) che invece si accollerà lo Stato. › Fatto illecito Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell’ordinamento giuridico, fuori delle ipotesi di inadempimento contrattuale. L’illecito è quindi civile, se consiste nella violazione della legge civile, penale se in violazione di norme penali, amministrativo se contrario alle norme stabilite per il funzionamento della Pubblica Amministrazione. › Insorgenza (del caso assicurativo/sinistro) Il momento nel quale inizia la violazione anche presunta di una norma di legge o di contratto. Ai fini della validità delle garanzie contenute nella polizza di Tutela Legale, questo momento deve essere successivo a quello di perfezionamento della polizza e, se il comportamento contestato è continuato, si prende in considerazione la prima violazione. Più semplicemente, l’insorgenza non è il momento nel quale inizia la controversia o il procedimento, ma quello in cui si verifica la violazione che determina la controversia o il procedimento stesso. Più specificamente, l’insorgenza è: › nell'’potesi di procedimento penale: il momento in cui sarebbe stato commesso il reato; › nell'ipotesi di danno extracontrattuale: il momento in cui si verifica l’evento dannoso; › nell'ipotesi di vertenza contrattuale: il momento in cui una delle parti avrebbe posto in essere il primo comportamento in violazione di norme contrattuali. 4 di 8 Toro Tutela Evolution › Tutela Legale - Nota Informativa e Glossario › Procedimento penale Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante Informazione di Garanzia. Questa contiene l’indicazione della norma violata e il titolo (colposo, preterintenzionale o doloso). Per la garanzia di polizza rileva la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio). › Reato Violazione della legge penale. I reati si distinguono in contravvenzioni e delitti (vedi alle voci relative) a seconda del tipo di pena prevista dalla legge. › Spese di giustizia Sono le spese del processo penale che vengono poste a carico dell’imputato in caso di sua condanna (vedi alla voce Diritto penale). › Spese di soccombenza Sono le spese che la parte che perde una causa civile dovrà pagare alla parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle parti (vedi alla Voce Diritto civile). › Spese peritali Sono quelle relative all’opera del perito nominato dal giudice (C.T.U.- consulente tecnico di ufficio) o dalle parti (consulente di parte). › Transazione Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere. › Vertenza contrattuale Controversia insorta a seguito del mancato rispetto, da una delle parti, di un obbligo derivante da accordi, patti o contratti. A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. INFORMAZIONI GENERALI a) Il Contratto sarà concluso con D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. di Assicurazione - Società appartenente al Gruppo Generali; b) Sede legale: 37135 Verona (Italia); c) La Direzione Generale in Italia: 37135 Verona (Italia) - Via Enrico Fermi n. 9/B; d) recapito telefonico: +39 045 8372611, sito internet: www.das.it, e-mail: [email protected]; e) l’Impresa di assicurazioni è autorizzata all’esercizio delle assicurazioni nei rami n.17 “Tutela Legale” (con Decreto Ministeriale 26/11/1959 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 dell’11/12/1959), n.16 “Perdite pecuniarie di vario genere” e n.18 “Assistenza” (Provvedimento ISVAP - oggi IVASS - n.2593 del 27/02/2008), ed è iscritta al numero n. 1.00028 sez. I dell’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione. Si rinvia al sito internet dell’Impresa per la consultazione di eventuali aggiornamenti del fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative. 2. INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE Il patrimonio netto ammonta a 17,52 milioni di euro, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a 2,75 milioni di euro e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta a 12,01 milioni di euro. L'indice di solvibilità, riferito alla gestione danni, è 1,49 (tale indice rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente). Toro Tutela Evolution › Tutela Legale - Nota Informativa e Glossario 5 di 8 B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Il contratto alla naturale scadenza prevede il tacito rinnovo di anno in anno, salvo disdetta. Avvertenza: la disdetta, qualora non si voglia il rinnovo di un anno, deve essere inviata all’assicuratore almeno trenta giorni prima della scadenza. Si rinvia all’art. 14 delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. 1. COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE – LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI Il contratto è destinato all’assicurazione della tutela dei diritti dell’Assicurato per i rischi di assistenza stragiudiziale e giudiziale in ambito vita privata per i casi d’infortunio o malattia. Per i dettagli delle garanzie previste nell’assicurazione, si rinvia agli artt. 1, 2, 3 delle condizioni Generali di Assicurazione. Avvertenze: Nel contratto sono previste limitazioni ed esclusioni alle garanzie assicurative ovvero condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento del rimborso e/o indennizzo. Si rinvia all’art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Il contratto di assicurazione prevede limiti di massimale e carenze. Si rinvia agli artt. 1, 5, 6 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Esempio numerico di massimo esborso di massimale: › In caso di sinistro con spese legali pari a Euro 12.000,00 e limite massimo di esborso per sinistro pari a Euro 10.000,00: › le spese legali che eccedono gli Euro 10.000,00, pari a Euro 2.000,00 non verranno indennizzate/ rimborsate rimanendo a carico dell’Assicurato; › le spese legali fino a Euro 10.000,00 verranno totalmente indennizzate/ rimborsate. Esempio di carenza: › se è presente una carenza pari a 90 giorni: › i sinistri insorti entro 90 giorni dalla stipula del contratto non verranno indennizzati/rimborsati › i sinistri insorti successivamente ai 90 giorni dalla stipula del contratto verranno indennizzati/ rimborsati (nei limiti dei massimali previsti). 2. DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO Avvertenze: Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione assicurativa ai sensi dei seguenti articoli del codice civile: artt. 1892 (Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave), 1893 (Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave). 3. PREMI Il pagamento del premio è annuo. Alla stipulazione del contratto è possibile optare per il frazionamento del premio annuo in rate semestrali; in tal caso il premio viene aumentato del 3%. I possibili mezzi di pagamento sono tutti quelli ammessi dalla legge italiana, I pagamenti effettuati in contanti sono consentiti solo qualora l’ammontare del premio annuo (ancorchè frazionato) non superi l’importo di Euro 750,00. 4. ADEGUAMENTO DEL PREMIO E DELLE SOMME ASSICURATE Le somme assicurate ed il premio possono essere soggetti ad indicizzazione. Si rinvia all’art. 15 delle Condizioni Generali di polizza. 5. SURROGHE/RIMBORSI Avvertenze: Ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile, l’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’Assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell’Assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. Avvertenze: Si prevede all’art.9 delle Condizioni Generali di Assicurazione che tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell’Assicurato, mentre spetta alla Società quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari. 6 di 8 Toro Tutela Evolution › Tutela Legale - Nota Informativa e Glossario 6. DIRITTO DI RECESSO Avvertenze: Il contratto prevede, sia per il contraente sia per l’assicuratore, la facoltà di recedere dal contratto nei casi previsti dalla legge o dopo ogni denuncia di caso assicurativo e fino al 60° giorno dalla definizione dello stesso, dandone comunicazione all’altra parte mediante lettera raccomandata, con preavviso di almeno 30 giorni. Si rinvia all’art. 10 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Avvertenza: Qualora sia stata resa operativa l’opzione “Sconto per contratti pluriennali” il Contraente, trascorso il quinquennio ex art. 1899 C.C. o il minore termine contrattualmente pattuito indicato nell’allegato specifico “Gestione contratti pluriennali”, avrà facoltà di recesso senza oneri e con preavviso di sessanta giorni. 7. PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile. Avvertenze: Resta fermo quanto previsto dall’art. 1915 del codice civile per cui se l’Assicurato dolosamente non adempie l’obbligo di avviso del sinistro perde il diritto all’indennizzo/ risarcimento, mentre se l’Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo l’assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto. 8. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO La legislazione applicabile al contratto è quella italiana. 9. REGIME FISCALE Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1961, n° 1216 e successive modificazioni ed integrazioni. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 1. SINISTRI – LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO Avvertenze: La denuncia del caso assicurativo deve essere fatta tempestivamente per iscritto come previsto dell’art. 6 delle condizioni generali di assicurazione e con la narrazione del fatto (data, luogo e cause del sinistro) e la trasmissione di tutti gli atti e documenti occorrenti. Per la gestione del caso assicurativo si rinvia all’art.7 delle condizioni generali di assicurazione. 2. RECLAMI Eventuali reclami riguardanti la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto, devono essere inoltrati per iscritto a: D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. Servizio Clienti Via Enrico Fermi, 9/B 37135 Verona Telefax: 045 8351025 Posta elettronica: [email protected]. Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni): IVASS, Servizio Tutela degli Utenti Via del Quirinale, 21 00187 ROMA Fax: 06 42133745 - 06 42133353 I reclami indirizzati all’IVASS dovranno contenere: Toro Tutela Evolution › Tutela Legale - Nota Informativa e Glossario 7 di 8 a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c) breve descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni assicurative e l’attribuzione della responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. 3. ARBITRATO Avvertenza: in caso di divergenza di opinione fra l’Assicurato e la società sulle possibilità di esito positivo di un giudizio o di un ricorso la questione potrà essere demandata ad un arbitro secondo quanto stabilito nell’art. 8 delle condizioni generali di assicurazione. In ogni caso resta salva la facoltà di rivolgersi in alternativa all’Autorità Giudiziaria. D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. D.A.S. SpA Assicurazioni Difesa Legale D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. di Assicurazione specializzata nel ramo “Tutela Legale” - Sede e Direzione Generale: 37135 VERONA - Via Enrico Fermi, 9/B - Tel. 045.8372611 - Fax 045.8300010 - [email protected] - www.das.it - Cap. Soc. euro 2.750.000,00 interamente versato - Aut. D.M. del 26.11.59 n. 3646 - Codice Fiscale, P.I. e Reg. Imprese VR n. 00220930234 - CCIAA VR - REA n. 98740 - Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione n. 1.00028 sez. I Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al n. 026 - Società soggetta alla direzione e coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. 8 di 8 Toro Tutela Evolution › Tutela Legale - Nota Informativa e Glossario TORO TUTELA EVOLUTION Condizioni di Assicurazione I dati contenuti nel presente documento sono aggiornati al 1° gennaio 2014 Toro Tutela Evolution › Tutela legale - Condizioni di Assicurazione 1 di 8 Indice pag. TUTELA LEGALE - TORO TUTELA EVOLUTION 3 PARTE 1 - OGGETTO E DELIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE 3 3 3 3 4 Art. 1 › Oggetto ell’assicurazione Art. 2 › Persone assicurate e ambito dell’assicurazione Art. 3 › Estensione territoriale Art. 4 › Esclusioni Art. 5 › Insorgenza del sinistro - Operatività della garanzia 5 PARTE 2 - DENUNCIA E LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO 5 5 5 6 Art. 6 › Denuncia del sinistro e libera scelta del legale Art. 7 › Gestione del sinistro Art. 8 › Disaccordo sulla gestione del sinistro Art. 9 › Recupero somme 7 PARTE 3 - CONDIZIONI GENERALI 7 7 7 7 7 8 8 8 8 Art. 10 › Recesso in caso di sinistro Art. 11 › Forma delle comunicazioni Art. 12 › Pagamento del premio e decorrenza della garanzia Art. 13 › Altre assicurazioni Art. 14 › Rinnovo del contratto Art. 15 › Adeguamento automatico Art. 16 › Oneri a carico del Contraente Art. 17 › Rinvio alle norme di legge Art. 18 › Foro competente 2 di 8 Toro Tutela Evolution › Tutela legale - Condizioni di Assicurazione Tutela Legale - Toro Tutela Evolution Parte 1 - Oggetto e delimitazione dell’assicurazione ART. 1 › OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE La Società assicura, sino alla concorrenza per ogni sinistro, di Euro 10.000,00 per sinistro, il rischio delle spese di assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessarie a tutela dei diritti dell’Assicurato assunti in garanzia e più precisamente: › gli oneri per l’intervento di un legale; › gli oneri per l’intervento del perito/consulente tecnico d’ufficio; › gli oneri per l’intervento di un consulente tecnico di parte; › le spese liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza; › le spese conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società; › degli arbitri e del legale intervenuti nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri. › le spese di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri; › le spese per la redazione di denunce, querele, istanze all’Autorità Giudiziaria. La Società non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e, fatta eccezione per l’IVA esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e per il pagamento del contributo unificato, gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza. ART. 2 › PERSONE ASSICURATE E AMBITO DELL’ASSICURAZIONE Si intendono assicurati l’Assicurato/Contraente e le persone appartenenti al suo nucleo familiare. La garanzia riguarda la tutela dei diritti del’Assicurato allorchè sia rimasto vittima di infortunio o malattia e vale per: 1. ottenere il risarcimento dei danni extracontrattuali subiti per fatto illecito di terzi; qualora l’evento che ha causato l’infortunio o la malattia abbia contestualmente causato anche un danno a cose, la garanzia vale anche per il recupero dei danni materiali; 2. eventuali vertenze di natura contrattuale nei confronti di medici o altri professionisti in ambito Sanitario o di strutture pubbliche o private, ai quali l’Assicurato si sia rivolto in seguito ad infortunio o malattia. ART. 3 › ESTENSIONE TERRITORIALE Le garanzie riguardano i sinistri che insorgono e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti: › in tutti gli Stati d’Europa, nelle ipotesi di danni extracontrattuali; › in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, nei casi di vertenze contrattuali. ART. 4 › ESCLUSIONI La garanzia è esclusa per: › sinistri derivanti da fatti dolosi compiuti dall’Assicurato; › danni subiti per disastro ecologico, atomico,radioattivo; › materia fiscale ed amministrativa. Inoltre se l’infortunio o la malattia deriva da evento occorso all’Assicurato mentre si trovava alla guida di un veicolo, l’Assicurazione è esclusa: 1. se l’Assicurato non è munito di patente valida e regolare in relazione al veicolo o se non ottempera agli obblighi prescritti dalla patente stessa; 2. se, al momento del sinistro, il veicolo non risulta coperto da una valida polizza di assicurazione di Responsabilità Civile ai sensi della Legge 24.12.1969 n. 990 e successive modificazioni; 3. se l’Assicurato: › è imputato di guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o gli sia stata appli- Toro Tutela Evolution › Tutela legale - Condizioni di Assicurazione 3 di 8 cata una delle sanzioni previste dagli artt. 186 n. 6 e 187 n. 5 del Nuovo Codice della Strada; › è imputato del reato di fuga o di omissione di soccorso(art. 189 Nuovo Codice della Strada). In deroga all’esclusione di cui al punto 1, la garanzia è operante se il Conducente non ha ancora ottenuto la patente pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida oppure è munito di patente scaduta, purché ottenga il rilascio o il rinnovo della stessa entro i 90 giorni successivi al sinistro. ART. 5 › INSORGENZA DEL SINISTRO - OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA Il sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l’Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali. La garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono: › dalle ore 24 del giorno di stipulazione del contratto, se si tratta di risarcimento di danni extracontrattuali; › trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto, nelle restanti ipotesi. La garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione del contratto, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno degli stipulanti. Le vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti sinistro unico. 4 di 8 Toro Tutela Evolution › Tutela legale - Condizioni di Assicurazione Tutela Legale - Toro Tutela Evolution Parte 2 - Denuncia e liquidazione del sinistro ART. 6 › DENUNCIA DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE L’Assicurato deve tempestivamente denunciare il caso assicurativo alla Società oppure all’Agenzia, trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro. L’Assicurato dovrà far pervenire alla Direzione Generale della Società la notizia di ogni atto, a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa. Contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo o al momento dell’avvio dell’eventuale fase giudiziale, l’Assicurato può indicare alla Società un legale - residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l’Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia - al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di bonaria definizione non abbia esito positivo. Se l’Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, la Società garantirà gli onorari del domiciliatario, con il limite della somma di Euro 3.000,00. Tale somma è compresa nei limiti del massimale per caso assicurativo e per anno. La scelta del legale fatta dall’Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con la Società. ART. 7 › GESTIONE DEL SINISTRO Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, la Società (ai sensi dell’art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs 209/05) si adopera per gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la Società trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell’art. 6. Per ogni stato della vertenza e grado del giudizio, gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati con la Società. Allo stesso modo, per le fasi giudiziali successive a quella già autorizzata, anche gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con la Società, sempre che le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi l’Assicurato rilascerà le necessarie procure. L’esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo verrà estesa a due tentativi. L’Assicurato, senza preventiva autorizzazione della Società, non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri a carico della Società. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l’Assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati dalla Società, che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell’operazione. La Società non è responsabile dell’operato di legali e periti. ART. 8 › DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO In caso di divergenza di opinione fra l’Assicurato e la Società sulla gestione del sinistro la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l’arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge. L’arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Qualora la decisione dell’arbitro sia sfavorevole all’Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere dalla Società la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito dalla Società stessa, in linea di fatto o di diritto. Toro Tutela Evolution › Tutela legale - Condizioni di Assicurazione 5 di 8 ART. 9 › RECUPERO SOMME Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell’Assicurato, mentre spetta alla Società quanto liquidato a favore dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari. 6 di 8 Toro Tutela Evolution › Tutela legale - Condizioni di Assicurazione Tutela Legale - Toro Tutela Evolution Parte 3 - Condizioni generali ART. 10 › RECESSO IN CASO DI SINISTRO Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto della garanzia, ciascuna delle Parti può recedere dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni, dandone comunicazione all’altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso avrà effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione, se la relativa comunicazione è stata spedita dalle Parti meno di 30 giorni prima, alla scadenza successiva. ART. 11 › FORMA DELLE COMUNICAZIONI Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente e l’Assicurato sono tenuti, devono essere fatte con lettera raccomandata indirizzata alla Direzione della Società oppure all’Agenzia alla quale è assegnato il contratto. Si intenderanno altresì efficaci anche per D.A.S. S.p.A. tutte le comunicazioni inviate presso Generali Italia S.p.A. ART. 12 › PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati presso l’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure presso la Società. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e fermo il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’articolo 1901 del Codice Civile. ART. 13 › ALTRE ASSICURAZIONI Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione per iscritto alla Società dell’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (articolo 1910 del Codice Civile). ART. 14 › RINNOVO DEL CONTRATTO In mancanza di disdetta data da una delle parti con lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza, l’Assicurazione, se di durata non inferiore all’anno, è rinnovata per una durata pari ad un anno, e così successivamente. Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l’assicurazione sia stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto. La garanzia prestata da D.A.S. S.p.A. è autonoma rispetto alle garanzie prestate da Generali Italia S.p.A. Resta tuttavia convenuto che la disdetta inviata presso Generali Italia S.p.A. relativamente alle garanzie di questa, si intenderà efficace anche per D.A.S. S.p.A. in relazione alla propria garanzia. Toro Tutela Evolution › Tutela legale - Condizioni di Assicurazione 7 di 8 ART. 15 › ADEGUAMENTO AUTOMATICO Qualora sul modulo di polizza sia indicato l’indice iniziale di adeguamento, il massimale, i limiti di indennizzo non espressi in percentuale od in frazione ed il premio vengono aggiornati in base agli indici dei “Prezzi al Consumo per Famiglie di Operai e Impiegati” pubblicati dall’Istituto Centrale di statistica di Roma, in conformità a quanto segue: a) nel corso di ogni anno solare sarà adottato, come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti, l’indice del mese di giugno dell’anno precedente; b) alla scadenza di ogni rata annua, se si sarà verificata una variazione in più o in meno rispetto all’indice iniziale od a quello dell’ultimo adeguamento (od al loro equivalente), il massimale, i limiti di indennizzo non espressi in percentuale o frazione ed il premio verranno aumentati o ridotti in proporzione; c l’aumento o la riduzione decorreranno dalla scadenza della rata annua, dietro rilascio al Contraente di apposita quietanza in base al nuovo indice di riferimento. Qualora in conseguenza della variazione degli indici il massimale, i limiti di indennizzo non espressi in percentuale od in frazione ed il premio venissero a superare il doppio degli importi inizialmente stabiliti, sarà facoltà di ciascuna delle Parti di rinunciare all’ulteriore aggiornamento di polizza mediante raccomandata spedita all’altra Parte almeno 60 giorni prima della scadenza annuale della polizza stessa. In tal caso, a decorrere dalla precedente scadenza, la presente clausola cesserà di aver vigore e il massimale, i limiti di indennizzo non espressi in percentuale od in frazione ed il premio, rimarranno quelli risultanti dall’ultimo aggiornamento effettuato. In caso di eventuale ritardo od interruzione nella pubblicazione degli indici, la Società proporrà l’adeguamento tenendo conto delle variazioni notoriamente avvenute nei prezzi correnti rispetto all’ultimo adeguamento. Qualora il Contraente non accetti l’adeguamento, il contratto rimarrà in vigore in base all’ultimo adeguamento effettuato. Qualora sul modulo di polizza non sia indicato l’indice iniziale per l’adeguamento, la presente clausola non sarà operativa. ART. 16 › ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE Le spese di bollo, tasse e imposte dipendenti dal presente contratto sono a carico del Contraente, anche se il loro pagamento sia stato anticipato dalla Società. ART. 17 › RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. ART. 18 › FORO COMPETENTE Il Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o dove ha sede legale il Contraente e/o l’Assicurato. D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. di Assicurazione specializzata nel ramo “Tutela Legale” - Sede e Direzione Generale: 37135 VERONA - Via Enrico Fermi, 9/B - Tel. 045.8372611 - Fax 045.8300010 - [email protected] - www.das.it - Cap. Soc. euro 2.750.000,00 interamente versato - Aut. D.M. del 26.11.59 n. 3646 - Codice Fiscale, P.I. e Reg. Imprese VR n. 00220930234 - CCIAA VR - REA n. 98740 - Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione n. 1.00028 sez. I Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al n. 026 - Società soggetta alla direzione e coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. 8 di 8 Toro Tutela Evolution › Tutela legale - Condizioni di Assicurazione TORO TUTELA EVOLUTION Informativa Privacy I dati contenuti nel presente documento sono aggiornati al 1° gennaio 2014 Toro Tutela Evolution › Tutela Legale - Informativa Privacy 1 di 3 Informativa Privacy Informativa ai sensi dell'Articolo 13 del Decreto Legislativo n. 196/03 Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, La informiamo che la nostra Società, in qualità di autonomo titolare di trattamento, intende acquisire o già detiene dati personali che La riguardano, eventualmente anche sensibili o giudiziari(1), al fine di fornire i servizi assicurativi(2) da Lei richiesti o in Suo favore previsti. I dati forniti da Lei o da altri soggetti(3), sono solo quelli strettamente necessari per fornirLe i servizi sopracitati e sono trattati solo con le modalità e procedure - effettuate anche con l’ausilio di strumenti elettronici - necessarie a questi scopi, anche quando comunichiamo a tal fine alcuni di questi dati ad altri soggetti connessi al nostro settore, in Italia o all’estero; per taluni servizi, inoltre, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto, in Italia o all’estero, compiti di natura tecnica, organizzativa e operativa(4). I suoi dati possono essere conosciuti dai nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattarli in qualità di Responsabili o Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate. I Suoi dati non sono soggetti a diffusione. Senza i Suoi dati – alcuni dei quali ci debbono essere forniti da Lei o da terzi per obbligo di legge(5) – non potremo fornirLe i nostri servizi, in tutto o in parte. Lei ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso di noi, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento(6). Lei potrà esercitare tali diritti e richiedere informazioni in merito ai soggetti o alle categorie di soggetti cui vengono comunicati i dati o che possono venirne a conoscenza, in qualità di Responsabili o Incaricati preposti ai trattamenti sopra indicati, rivolgendosi al Responsabile ex art. 7 D. Lgs. 196/2003: D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA - Servizio Legale Societario, Via Enrico Fermi 9B, 37135 Verona, tel. 045/83.72.611, fax 045/83.10.522. Il sito www.das.it riporta ulteriori notizie in merito alle politiche privacy della nostra Società, tra cui l’elenco aggiornato dei Responsabili ed il testo di informativa aggiornato. Consenso al trattamento per finalità contrattuali Sulla base di quanto sopra, apponendo la Sua firma in calce al frontespizio di polizza, Lei può esprimere il consenso al trattamento per fini contrattuali dei dati, eventualmente anche sensibili, effettuato dalla Società sopraindicata, alla loro comunicazione ai soggetti sopraindicati e al trattamento da parte di questi ultimi. NOTE: (1) L’art.4, co.1, lett. d) del D. Lgs. 196/2003 definisce sensibili, ad esempio, i dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali e alle convinzioni religiose; lo stesso art.4, co.1, lett. e) definisce giudiziari i dati inerenti il casellario giudiziale, l’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato o dei carichi pendenti e la qualità di imputato o di indagato. (2) Predisposizione e stipulazione di contratti di assicurazione, raccolta dei premi, liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione esercizio e difesa di diritti dell’assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche (come individuati dalla Raccomandazione del Consiglio d’Europa REC(2002)9). 2 di 3 Toro Tutela Evolution › Tutela Legale - Informativa Privacy (3) (4) (5) (6) Ad esempio contraenti di polizze collettive o individuali che La qualificano come assicurato, beneficiario, proprietario dei beni assicurati o danneggiato, nonché banche dati che vengono consultate in fase preassuntiva, assuntiva o liquidativa. I soggetti possono svolgere la funzione di Responsabili del nostro trattamento, oppure operare in totale autonomia come distinti Titolari di trattamenti aventi le medesime finalità sopra indicate o finalità ad esse correlate. Si tratta, in particolare, di soggetti facenti parte della cosiddetta “catena assicurativa”: contraenti, assicurati; agenti, subagenti ed altri collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; legali e medici fiduciari, attuari, consulenti tecnici, periti, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di recupero crediti e altri erogatori convenzionati di servizi; tali dati possono essere inoltre comunicati a società del Gruppo Generali e ad altre società che per nostro conto svolgono servizi di gestione e liquidazione dei sinistri, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di rilevazione della qualità del servizio, di archiviazione, di stampa della corrispondenza e di gestione della posta in arrivo e in partenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio. I dati possono essere comunicati a società del Gruppo Generali per attività di prevenzione e individuazione delle frodi assicurative, nonché ad organismi associativi (ANIA) e consortili (v. CID) propri del settore assicurativo nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati o per tutelare i diritti dell’industria assicurativa; alcuni dati possono essere comunicati, per obbligo di legge o regolamento, ad organismi istituzionali quali Autorità Giudiziaria e Forze dell’Ordine, ISVAP (oggi IVASS), Banca d’Italia – UIF, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero delle Attività Produttive, CONSAP, UCI, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione, concessionarie per la riscossione dei tributi. Lo prevede ad esempio la normativa in tema di constatazione amichevole di sinistro. Questi diritti sono previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003. L’integrazione presuppone un interesse. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Negli altri casi, l’opposizione presuppone un motivo legittimo. D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. di Assicurazione specializzata nel ramo “Tutela Legale” - Sede e Direzione Generale: 37135 VERONA - Via Enrico Fermi, 9/B - Tel. 045.8372611 - Fax 045.8300010 - [email protected] - www.das.it - Cap. Soc. euro 2.750.000,00 interamente versato - Aut. D.M. del 26.11.59 n. 3646 - Codice Fiscale, P.I. e Reg. Imprese VR n. 00220930234 - CCIAA VR - REA n. 98740 - Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione n. 1.00028 sez. I Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al n. 026 - Società soggetta alla direzione e coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. Toro Tutela Evolution › Tutela Legale - Informativa Privacy 3 di 3 PB59D420.114 - 10313743 D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. di Assicurazione specializzata nel ramo “Tutela Legale” - Sede e Direzione Generale: 37135 VERONA - Via Enrico Fermi, 9/B - Tel. 045.8372611 - Fax 045.8300010 - [email protected] - www.das.it - Cap. Soc. euro 2.750.000,00 interamente versato - Aut. D.M. del 26.11.59 n. 3646 - Codice Fiscale, P.I. e Reg. Imprese VR n. 00220930234 - CCIAA VR - REA n. 98740 - Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione n. 1.00028 sez. I Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al n. 026 - Società soggetta alla direzione e coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. PB59D420.114 - 10313743 TORO TUTELA EVOLUTION Contratto di Assicurazione Infortuni, Malattia e Assistenza Il presente Fascicolo Informativo contenente: › Nota Informativa e Glossario › Condizioni di Assicurazione deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto. Per informazioni: tel. +39 011 0029.111 - fax +39 011 83 75 54 www.toro.generali.it - email: [email protected] www.das.it Generali Italia S.p.A. - Sede legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021 - Telefono 041/5492111 - www.generali.it - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso n. 00409920584 - Partita IVA 00885351007 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v. - Società iscritta all’Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all’attività di direzione e coordinamento dell’Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell’Albo dei gruppi assicurativi. D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. di Assicurazione specializzata nel ramo “Tutela Legale” - Sede e Direzione Generale: 37135 VERONA - Via Enrico Fermi, 9/B - Tel. 045.8372611 - Fax 045.8300010 [email protected] - www.das.it - Cap. Soc. euro 2.750.000,00 interamente versato - Aut. D.M. del 26.11.59 n. 3646 - Codice Fiscale, P.I. e Reg. Imprese VR n. 00220930234 - CCIAA VR REA n. 98740 - Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione n. 1.00028 sez. I - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al n. 026 - Società soggetta alla direzione e coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa. Contratto di Assicurazione di Tutela Legale per la Copertura dei Rischi di Assistenza stragiudiziale e giudiziale in ambito Vita Privata Il presente Fascicolo Informativo contenente: › Nota Informativa e Glossario › Condizioni di Assicurazione › Informativa Privacy deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.