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GUIDA PER I LAVORATORI FRONTALIERI ITALIA/SLOVENIA
ČEZMEJNI EURES Italija Slovenija EURES TRANSFRONTALIERO Italia Slovenia GUIDA PER I LAVORATORI FRONTALIERI ITALIA/SLOVENIA diritti - opportunità - consulenza Realizzato con il contributo dell’Unione Europea - Progetto VS/2010/0741 (SI.576690) 1 IL LAVORO FRONTALIERO IN EURADRIA TUTTI I CITTADINI UE HANNO DIRITTO AD ESSERE LAVORATORI FRONTALIERI E PER QUESTO NON DEVONO ESSERE DISCRIMINATI Puoi trovare informazioni dettagliate ed opportunità specifiche sul nostro sito www.euradria.org TUTTI I CITTADINI UE HANNO IL DIRITTO DI VIVERE, LAVORARE E STUDIARE IN UN ALTRO PAESE DELL’UE Se preferisci un’assistenza personale mirata, puoi rivolgerti direttamente ai consulenti EURES Euradria! Fonte normativa: Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri Possiamo offrirti un servizio di orientamento e counselling, darti risposte specifiche e concrete a questioni relative a: - le condizioni di vita e lavoro in Euradria - aspetti fiscali - sicurezza sociale - diritto del lavoro - riconoscimento dei titoli di studio ecc. Possiamo aiutarti nella ricerca di un lavoro! Il servizio è gratuito e fa parte dei servizi garantiti dalla rete EURES - European Employment Service. L’EURES T Euradria fa parte della rete di cooperazione EURES che ha lo scopo di facilitare la libera circolazione dei lavoratori all’interno dello spazio economico europeo. Questa funzione è particolarmente importante nelle regioni di frontiera. I partner dell’EURES T Euradria sono i Ministeri per il Lavoro, i servizi pubblici per l’Impiego, le associazioni sindacali e datoriali di Italia e Slovenia. Quella del LAVORATORE TRANSFRONTALIERO è una posizione particolare. Proprio per questo motivo l’Unione Europea ne garantisce il giusto riconoscimento giuridico e politico. Soggetto per aspetti specifici alla legislazione ed alla competenza di volta in volta di un Paese o dell’altro, per il lavoratore frontaliero le regole devono essere particolarmente chiare, definite e conosciute! Art. 1.f del Regolamento 883/2004/CE: “lavoratore frontaliero”, qualsiasi persona eserciti un’attività subordinata o autonoma in uno stato membro e che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna di massima ogni giorno o almeno una volta alla settimana. LAVORARE IN ITALIA, RISIEDERE IN SLOVENIA È POSSIBILE! LAVORARE IN SLOVENIA, RISIEDERE IN ITALIA - Se vuoi continuare ad abitare in Slovenia e vuoi lavorare in Italia, tornando almeno una volta alla settimana a casa, questo è possibile! Diventerai un lavoratore frontaliero! - Non hai bisogno di permessi di lavoro, i tuoi diritti sono gli stessi dei lavoratori residenti nel paese in cui lavorano. Saranno tutelati i diritti acquisiti per quanto riguarda la tua pensione e tutti gli altri diritti relativi ai sistemi di sicurezza sociale che non siano strettamente legati alla residenza sul territorio! Devi però ricordarti che esistono regole specifiche ed adempimenti da soddisfare per esportare e cumulare i DIRITTI acquisiti! ČEZMEJNI In questa brochure troverai informazioni relative a: EURES Italija Slovenija EURES TRANSFRON TALIERO Italia Slovenia RATORI R I LAVO GUIDA PE IERI FRONTAL VENIA ITALIA/SLO po diritti - op rtunità - ■ Libera Circolazione nell’Unione Europea a consulenz ■ Il mercato del lavoro in Euradria e come trovare lavoro ■ Sistema a tutela dei diritti dei lavoratori frontalieri 2 buto dell’U con il contri 41 (SI.576690) tto VS/2010/07 ea - Proge nione Europ Realizzato 1 - i tuoi diritti del lavoro saranno garantiti poiché è obbligatoria l’applicazione dello stesso contratto collettivo di lavoro al quale fanno riferimento i tuoi compagni di lavoro residenti nel paese di lavoro a parità di mansioni e orario; - i tuoi diritti relativi al sistema di sicurezza sociale saranno garantiti perché potrai fruire di quanto sancito dal rinnovato sistema di coordinamento di sicurezza sociale in Europa; - i tuoi diritti a non subire una doppia imposizione fiscale saranno garantiti dalla Convenzione bilaterale italo-slovena contro le doppie imposizione fiscali; - il tuoi diritto ad esercitare la professione regolamentata per la quale ti sei formato sarà riconosciuto attraverso il meccanismo previsto in tal senso dall’Unione Europea; - il tuo titolo di studio potrà essere riconosciuto in base al meccanismo stabilito in tal senso dall’UE e dalla specifica normativa concordata tra Italia e Slovenia. 3 TROVARE LAVORO IN EURADRIA È POSSIBILE !!! Per trovare lavoro in Euradria puoi rivolgerti: 1. al sistema di COLLOCAMENTO PUBBLICO 2. al sistema di COLLOCAMENTO PRIVATO 3. cercando direttamente le offerte di lavoro su stampa e media locali COLLOCAMENTO PUBBLICO in Italia In Friuli Venezia Giulia i servizi offerti dal sistema di collocamento pubblico sono promossi dai CENTRI PER L’IMPIEGO che sono organizzati a livello Provinciale: I Centri per l’ Impiego (CPI) sono l’ espressione operativa e decentrata delle politiche del lavoro nell’ intera provincia. Svolgono attività di supporto per le aziende, e per le persone che vogliono inserirsi nel mondo del lavoro. Forniscono informazioni sui servizi disponibili per l’ accesso al lavoro, sulle opportunità e i vincoli del mercato locale e del sistema formativo. Operano per favorire l’incontro domanda/offerta di lavoro. Per iscriversi al Centro per l’Impiego bisogna essere residenti o domiciliati nei Comuni di pertinenza!!! Indirizzi Provincia di Trieste - www.provincia.trieste.it Centro per l’Impiego di Trieste Scala Cappuccini 1, Trieste Tel. +39 040 369104 int. 237; Fax: +39 040 369577 e-mail: [email protected] Provincia di Udine - www.provincia.udine.it Centro per l’Impiego di Udine Viale Duodo 3, Udine Tel. +39 0432 209400; Fax: +39 0432 209570 e-mail: [email protected] 4 in Slovenia Nella regione Euradria operato due enti regionali dell’Ente di collocamento della Slovenia: Koper/Capodistria e Nova Gorica. Per iscriversi nelle liste di disoccupazione dell’Istituto di collocamento sloveno i cittadini italiani devono presentare: - un documento d’identità valido - il modulo d’iscrizione alle liste di disoccupazione I cittadini dell’UE possono vivere in Slovenia senza dichiarare il proprio il proprio domicilio per i primi 3 mesi. Per questo motivo possono iscriversi alle liste di disoccupazione presentando solo i documenti sopra indicati. Se dopo 3 mesi non presenta il certificato di residenza l’Ente lo esclude dalle liste. Eccezione: colore che hanno presentato il modulo U2 (ex modulo E303) non sono tenuti a presentare il certificato di residenza. Gli iscritti alle liste di disoccupazione possono usufruire dei seguenti servizi: - consulenza professionale e di collocamento - inclusione nelle politiche attive per l’occupazione - diritto all’indennità di disoccupazione se adempie agli obblighi di legge Indirizzi Provincia di Gorizia - www.provincia.gorizia.it Centro per l’Impiego di Gorizia Via Alfieri 38, Gorizia Tel. +39 0481 524296; Fax: 0481 525582 e-mail: [email protected] ZRSZ – Območna služba Koper: Kmečka ulica 2, Koper Tel: +386 5 6135000 Fax: +386 5 6271511 e-mail: [email protected] Provincia di Pordenone www.provincia.pordenone.it Centro per l’impiego di Pordenone Via borgo San Antonio 23, Pordenone Tel. +39 0434 529009; Fax: +39 0434 523529 e-mail: [email protected] ZRSZ – Območna služba Nova Gorica Ulica tolminskih puntarjev 4, Nova Gorica Tel: +386 5 3350200 Fax: +386 3350250 e-mail: [email protected] IL COLLOCAMENTO PRIVATO LE AGENZIE PER IL LAVORO sia in Italia che in Slovenia sono operatori abilitati, attraverso autorizzazione rilasciata dal Ministero competente, ed iscritte in un apposito albo informatico. Le Agenzie possono svolgere le seguenti funzioni: - Somministrazione di lavoro - Intermediazione - Ricerca e selezione del personale - Supporto alla ricollocazione professionale Per visualizzare le offerte di lavoro o avere maggiori informazioni puoi consultare i siti o rivolgerti direttamente presso le sedi delle Agenzie per il lavoro accreditate aventi sede nel Friuli Venezia Giulia: http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaLavoro/occupazione/AlboInformatico/ Per visualizzare le offerte di lavoro o avere maggiori informazioni puoi consultare i siti o rivolgerti direttamente presso le sedi delle Agenzie per il lavoro accreditate aventi sede in Slovenia: http://www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/prosta_delovna_mesta/iskanje_dela/drugi_zaposlitveni_portali Particolarità della Slovenia sono le Agenzie del lavoro per gli studenti (sia italiani che sloveni) che studiano in Slovenia. La lista delle agenzie si trova sul sito del Ministero della famiglia e gli affari sociali sloveno: http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje/posredovanje_in_zagotavljanje_dela/seznam_koncesionarjev_studentske_koncesije/ BANCHE DATI ON LINE Collocamento Pubblico: EURES: ec.europa.eu/eures IT: www.provincia.trieste.it; www.provincia.udine.it; www.provincia.gorizia.it; www.provincia.pordenone.it SITO DEL MINISTERO DEL LAVORO: http://www.cliclavoro.gov.it/Pagine/default.aspx SLO: www.ess.gov.si Le offerte di lavoro su stampa e media locali IT: www.ilmercatino.it; triveneto.miojob.repubblica.it; http://www.la-bancarella.it/ SLO: www.aktiv.si; zaposlitev.delo.si; www.dnevnik.si/zaposlitve_in_kariera; web.vecer.com per informazioni sul sistema contrattuale italiano e sloveno e comparazione tra i principali CCNL puoi consultare www.euradria.org o rivolgerti ai nostri consulenti Euradria attivi presso le sedi sindacali. 5 V uoi svolgere la tua professione in un paese diverso rispetto a quello dove hai ottenuto la tua qualifica, sia come lavoratore autonomo o libero professionista che come lavoratore dipendente? Per prima cosa devi verificare se la tua professione è considerata UNA PROFESSIONE REGOLAMENTATA NEL PAESE DOVE VUOI ESERCITARE LA TUA ATTIVITÀ! RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE IN EURADRIA È POSSIBILE !!! Professioni non-regolamentate: sono quelle che si possono esercitare senza necessità di possedere uno specifico titolo di studio. Si tratta di professioni aperte indifferentemente sia ai possessori di titoli di studio italiani e sloveni che esteri. Chi intende svolgere in Italia o in Slovenia una professione non-regolamentata ed è in possesso di un titolo estero non ha necessità di ottenerne il riconoscimento legale o formale per potersi inserire nel mercato del lavoro. Professioni regolamentate: sono quelle il cui esercizio è regolato dalla legislazione nazionale: la legge stabilisce sia il titolo di studio indispensabile che i successivi requisiti di addestramento alla pratica della professione (per es. tirocinio e/o Esame di Stato per l’abilitazione professionale) e le norme di deontologia professionale. L’esercizio di tali professioni è protetto dalla legge ed è consentito esclusivamente ai soggetti abilitati secondo la normativa specifica per la tipologia di professione regolamentata. In Italia sono 148 le professioni regolamentate, in Slovenia 254. L’elenco completo delle professioni regolamentate in Europa è disponibile e molte altre informazioni utili le trovi: ■ http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/index_en.htm L’Unione Europea, nel quadro della LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI, riconosce le qualifiche professionali estere (è il cosiddetto “riconoscimento professionale”) attraverso un sistema di riconoscimento delle qualifiche professionali, che si compone di alcune direttive “settoriali” ed una direttiva a carattere generico, che copre i casi non previsti dalle direttive settoriali. Le direttive settoriali sono previste per le seguenti professioni: medico (16/93/ CE), infermiere (452/77/CE), assistenza domestica (154/80/CE), veterinario (1026/1026/CE), dentista (686/76/CE), farmacista (433/85/CE), architetto (384/85/CE), avvocato (5/98/CE). In tutti gli altri casi il riconoscimento è basato su quanto previsto dalla Direttiva 2005/36/CE. 6 Il SISTEMA di riconoscimento delle qualifiche sancito dalla Direttiva 2005/36/ CE si fonda su regimi basati su: - riconoscimento automatico – per le professioni elencate nell’allegato V degli atti di recepimento della Direttiva 2005/36/CE. - es. infermiere professionale, odontoiatra, veterinario, etc. La domanda deve essere corredata da una certificazione dell’autorità competente dello Stato membro di origine attestante che il titolo di formazione soddisfa i requisiti stabiliti dalla normativa comunitaria in materia di riconoscimento dei titoli di studio. - sistema generale- se la persona è autorizzata nello stato di provenienza ad esercitare una data professione, Il riconoscimento si ottiene in base al confronto tra i percorsi formativi. Se sussiste una “differenza sostanziale”si possono richiedere delle “misure compensative”(prova attitudinale o tirocinio di adattamento). - esperienza professionale- maturata nello Stato membro di origine. Si applica nel caso delle professioni elencate all’art. IV degli atti di recepimento della Direttiva 2005/36/CE.Il riconoscimento è automatico se sono rispettate le condizioni espressamente espresse previste per le singole categorie professionali). I beneficiari del riconoscimento devono avere la conoscenza linguistica necessaria all’esercizio della professione nello Stato membro ospitante. La domanda deve essere presentata presso l’Autorità competente dello Stato membro di accoglienza! La Direttiva 2005/36/CE prevede anche la possibilità per un cittadino di esercitare temporaneamente e occasionalmente la propria attività in un altro Stato membro con il proprio titolo professionale di origine, senza dover richiedere il riconoscimento della qualifica o del titolo di studio. In tal caso se la professione è regolamentata nel Paese d’origine si richiede i documenti che lo attestino, in caso contrario può essere richiesta una certificazione di esperienza professionale. AUTORITÀ COMPETENTE: il ruolo di Coordinatore Nazionale e Punto di contatto IN ITALIA Dipartimento per il coordinamento delle Politiche Comunitarie, presso la presidenza del Consiglio dei Ministri. ■ http://www.politichecomunitarie.it/ IN SLOVENIA Ministero per il Lavoro, la famiglia e gli affari sociali ■ http://www.mddsz.gov.si/ 7 S ei in possesso di un diploma e vuoi continuare gli studi o avvalerti del tuo titolo accademico in un altro stato membro dellʼUe? Devi ottenere iL “RICONOSCIMENTO DEL TUO TITOLO ACCADEMICO”. RICONOSCIMENTO TITOLI DI STUDIO IN EURADRIA È POSSIBILE !!! …Riconoscimento titoli in Italia.. …Riconoscimento titoli in Slovenia… CIMEA Centro informazioni Mobilità Equivalenze accademiche ■ www.cimea.it Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Sektor za priznavanje izobraževanja, ENIC-NARIC ■ www.mvzt.gov.si Sul sito del CIMEA trovi tutte le informazioni relative al riconoscimento al fine di: • ammissione all’Università (le cui procedure si distinguono tra: I ciclo-iscrizione ai corsi di laurea; II ciclo, iscrizione a corso di laurea Magistrale; III ciclo-iscrizione a dottorati di ricerca) • Equipollenza titolo di studio (procedura mediante la quale l’autorità scolastica o accademica di uno Stato membro determina l’equivalenza, a tutti gli effetti giuridici, di un Titolo di studio conseguito in un altro Stato membro con un determinato Titolo presente nel proprio ordinamento) In tutti i casi ci si deve rivolgere alla Segreteria dell’Università che offre il titolo di interesse e richiedere tutte le informazioni del caso. Procedure particolari sono previste nel caso si voglia partecipare ad un concorso pubblico e si voglia far valere il proprio titolo di studio estero. Le autorità italiane competenti al riconoscimento dei titoli di studio sono: • per i Titoli di Studio pre - universitari; gli Uffici Scolastici Provinciali, • per i diplomi di Laurea - le Università, • per i titoli di Dottorato; il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (MIUR), Altri Link utili: www.istruzione.it Università/cooperaz. Internazionale 8 Si può richiedere il riconoscimento dei titoli di studio al fine di : • continuare il proprio percorso formativo (la richiesta va inoltrata all’istituto in cui si desidera studiare utilizzando il modulo “N”) ITALIA-SLOVENIA - riconoscimento titoli di studio Tra Italia e Slovenia esiste un accordo bilaterale per il riconoscimento dei titoli di studio: Memorandum d’intesa firmato a Roma il 10.7.1995 L. n. 103 del 7.4.97 su G.U. n. 93 del 22.4.97. Entrato in vigore il 6.8.97. Detto Memorandum ha ripristinato l’applicazione con la Slovenia (dopo la sua sospensione il 20.9.94) dell’Accordo con la ex-Jugoslavia del 1983 con regole di maggiore garanzia, in attesa di mettere a punto un nuovo accordo complessivo ed aggiornato maggiormente rispondente alle recenti riforme strutturali dell’istruzione universitaria italiana. Il Memorandum determina che: − − − − i diplomi possono essere riconosciuti se conseguiti presso università, altri istituti universitari statali o legalmente riconosciuti dai due Paesi sono esclusi diplomi parzialmente svolti in Paesi terzi sono esclusi corsi di laurea accelerati o estivi i titoli vengono riconosciuti previo accertamento che l’interessato abbia effettivamente soggiornato nel Paese in cui ha sede l’università (non valido per appartenenti a minoranza slovena in Italia ed italiana in Slovenia). • ai fini dell’assunzione (la richiesta va inoltrata al Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo utilizzando il modulo “Z”) Se ti iscrivi ad un istituto scolastico sloveno puoi accedere al lavoro studentesco. Per maggiori informazioni rivolgiti al Servizio studenti dell’istituto a cui sei iscritto (Študentski servis) Link per scaricare i moduli: in sloveno: www.mvzt.gov.si/si/delovna_podrocja/ priznavanje_izobrazevanja_enicnaric/ priznavanje_in_vrednotenje/ in inglese: www.mvzt.gov.si/en/areas_of_work/ recognition_and_assessment_of_ education/general/#c897 9 Il lavoratore frontaliero e il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale Il Coordinamento in materia di sicurezza sociale, stabilisce regole e principi comuni al fine di garantire che l’applicazione delle singole normative nazionali non vada a scapito delle persone che esercitano il diritto di spostarsi e soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri: stabilisce quale legislazione si applica ad ogni caso specifico e garantisce il cumulo dei periodi assicurativi e l’esportabilità di alcune prestazioni. Le disposizioni sul coordinamento dei regimi di sicurezza sociale si applicano ai cittadini comunitari e nei Paesi dell’UE, in Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera. Fonte: Regolamento (CE) n. 883/2004 e Regolamento 987/2009 “coordinamento rinnovato dell’UE in materia di sicurezza sociale dell’UE” Le materie coperte dai regolamenti sono: - prestazioni di malattia - prestazioni di maternità ed equivalenti prestazioni di paternità - infortuni sul lavoro - malattie professionali - prestazioni d’invalidità - pensioni di vecchiaia - prestazione per i superstiti - indennità in caso di morte - prestazioni di disoccupazione - prestazioni familiari - prestazioni di prepensionamento Il “coordinamento rinnovato dell’UE in materia di sicurezza sociale dell’UE”, prevede, infatti, una serie di disposizioni specifiche per i lavoratori transfrontalieri. Essendo equiparati alle altre categorie di soggetti interessati da tali disposizioni: - sono assicurati nello stato in cui lavorano - hanno diritto agli assegni familiari anche per i familiari residenti in un altro Stato - percepiscono una pensione distinta per ogni Paese ove sono stati assicurati per almeno un anno La persona in questo caso risiede in uno Stato diverso rispetto a quello nel quale è assicurato. Di norma il Paese competente è il Paese di lavoro. Le prestazioni in natura sono erogate dal Paese di residenza, mentre le prestazioni in denaro sono di norma erogate dal Paese dove si svolge l’attività lavorativa. Se l’importo delle indennità dipende dal numero di familiari, si terrà conto anche di quelli residenti nel territorio di un altro Stato membro. 10 Per prestazioni di malattia e le indennità di disoccupazione vigono speciali disposizioni. Le prestazioni in natura sono erogate dal Paese di residenza, come se il beneficiario fosse assicurato in quel Paese. Quindi, l’interessato dovrà iscriversi presso l’assicurazione malattia del luogo di residenza. Per fare ciò dovrà prima richiedere all’organismo presso cui è assicurato un documento “S1”. L’ente preposto del Paese di residenza può entrare in contatto con l’ente con cui l’interessato è assicurato per scambiare le informazioni necessarie sui suoi diritti. Di norma, poi, l’organismo del luogo di residenza viene rimborsato dall’ente corrispondente presso cui il beneficiario è assicurato. Nel caso di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali sarà necessario produrre un documento “DA1” rilasciato dall’Ente che ha assicurato l’interessato. Nel caso di infortuni sul lavoro mentre è in viaggio in un Paese diverso da quello in cui è assicurato, nel caso di infortuni in itinere, il soggetto continuerà ad avere diritto alla copertura assicurativa contro i rischi infortuni e alle prestazioni specifiche. Il soggetto può dimostrare i suoi diritti all’assistenza sanitaria presentando il documento “DA1”. Pensione di vecchiaia. Se il soggetto è stato assicurato in più Stati nella propria carriera lavorativa, tutti i periodi saranno sommati (cumulo) per far valere la anzianità contributiva. Ogni stato in cui la persona è assicurata è tenuto a corrisponderle una pensione di vecchiaia al raggiungimento dell’età pensionabile. Ogni singola pensione sarà calcolata in base all’anzianità contributiva dell’interessato in ciascun stato membro. La domanda di pensione dovrà essere presentata nel paese di residenza a meno che non vi si abbia mai lavorato. In questo caso la domanda va presentata nell’ultimo Paese nel quale si è stati assicurati. Lo Stato competente, quindi, si occuperà di contattare tutti gli altri Stati coinvolti e fornirà la sintesi della situazione al soggetto riepilogata in un documento “P1”. Disoccupazione completa. Anche qui vale il principio di cumulo ed esportabilità. L’interessato può richiedere all’ente competente dello Stato dove ha lavorato, anche come lavoratore autonomo, un documento “U1”. che certifichi i periodi di assicurazione o occupazione. Nel caso dei transfrontalieri valgono regole specifiche. Nel caso di disoccupazione completa dovrà richiedere l’indennità di disoccupazione nel suo Stato di residenza, riceverà le prestazioni come se vi fosse assicurato nel corso dell’ultimo periodo di assicurazione. Se il calcolo dell’ammontare dipende da salario o reddito professionale, si deve tener conto del reddito effettivamente percepito dal lavoratore nello stato membro. In teoria il lavoratore transfrontaliero ha diritto a iscriversi anche presso il centro per l’impiego dell’ultimo Paese presso il quale ha lavorato, continua però a ricevere l’indennità dal Paese di residenza il cui Ufficio di collocamento resta prioritario. Disoccupazione parziale e/o intermittente: è lo Stato membro in cui l’interessato 11 lavora ad essere responsabile dell’indennità di disoccupazione, indipendentemente dalla sua residenza Assegni familiari: se i familiari non risiedono nello Stato in cui il soggetto interessato è coperto, spettano naturalmente anche per essi gli assegni familiari, sono quindi naturalmente a tutti gli effetti considerati parte del nucleo familliare. Particolarità: I familiari del lavoratore frontaliero che abbiamo domicilio nel Paese competente, ossia nel Paese di lavoro del frontaliero, possono richiedere in tale Paese le prestazioni in natura, anche se hanno la residenza nell’altro Paese. Questo per quanto riguarda residenti in Italia con domicilio in Slovenia. L’Italia, invece, ha richiesto di sospendere questo tipo di possibilità per i primi quattro anni dall’entrata in vigore del nuovo regolamento. Ulteriori diritti sono inerenti alla possibilità di chiedere prestazioni in natura nel Paese competente, quindi non quello di residenza, in alcuni casi specifici ed in condizioni particolari, per i pensionati ex frontalieri, e per i suoi familiari. Autorità di riferimento in Italia INPS – www.inps.it INAIL – www.inail.it Autorità di riferimento in Slovenia ZPIZ – www.zpiz.si Iscrizione al servizio sanitario nazionale È bene prima di tutto specificare che il diritto di ingresso e stabilimento riconosciuto ai cittadini di Stati membri dell’Unione Europea, non comporta automaticamente il diritto all’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, di conseguenza non e’ sufficiente il fatto di poter entrare liberamente in un Paese UE per dare all’individuo il diritto di iscrizione. La normativa europea e nazionale dettano infatti norme ben precise in ordine a tale possibilità, prevalentemente distinguendo le varie categorie di soggetti che hanno o meno diritto all’iscrizione a seconda delle motivazioni del soggiorno. Se sei un lavoratore trasfrontaliero HAI DIRITTO AD ISCRIVERTI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE DEL PAESE DOVE LAVORI. In Italia, infatti, i lavoratori subordinati con contratto di lavoro a tempo indeterminato e loro familiari, lavoratori autonomi e loro familiari possono iscriversi al SSN a tempo indeterminato. 12 In Slovenia, con la firma del contratto di lavoro si è automaticamente iscritti all’assicurazione sanitaria obbligatoria che garantisce le prestazioni base. Bisogna procurarsi da soli l’assicurazione complementare fornita da varie assicurazioni private. L’assicurazione sanitaria può essere allargata anche ai famigliari del lavoratore. L’assicurazione obbligatoria comprende l’assistenza ospedaliera, l’assistenza per malattia e infortunio al di fuori e sul posto di lavoro. L’assicurazione complementare è a discrezione del cittadino. E’ conveniente averla per non dover pagare le prestazioni che l’assicurazione obbligatoria non offre. Per questo motivo la maggioranza dei cittadini sloveni ha l’assicurazione complementare. Iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale in Italia Link utili Ministero per la Salute www.salute.gov.it - sezione “assistenza sanitaria italiani all’estero e stranieri in Italia” Indirizzi Aziende sanitarie locali ed aziende ospedaliere; http://www.salute.gov.it/infoSalute/atlanteHome.jsp?menu=atlante Iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale in Slovenia Link utili Ministero della Salute: http://www.mz.gov.si/si/mz_za_vas/ Ministero della Salute - Direttiva sull’assicurazione transfrontaliera: http://www. mz.gov.si/si/mz_za_vas/direktiva_o_pravicah_pacientov_na_podrocju_cezmejnega_zdravstvenega_varstva Ente per l’assicurazione sanitaria: www.zzzs.si Hai diritto a non essere soggetto ad una doppia imposizione fiscale La fiscalità è un tema che l’Europa lascia alla potestà nazionale e non vi sono nemmeno “sistemi” europei di coordinamento, così come previsto, invece, in materia di sicurezza sociale. Esiste, però, il sistema delle Convenzioni tra i singoli Paesi che definiscono il sistema per evitare la DOPPIA IMPOSIZIONE FISCALE. Tra Italia e Slovenia è in vigore la Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, che è pienamente in vigore a partire dal 12 gennaio 2010. Come molte altre convenzioni tra Stati per evitare la doppia imposizione fiscale, si basa su un modello definito dall’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico), ma nel caso di Italia e Slovenia non è previsto alcun articolo specifico riguardante la tassazione dei lavoratori transfrontalieri. L’Accordo prevede, a seconda delle tipologie interessate, la possibilità che entrambi gli Stati prelevino un’imposta sullo stesso reddito (tassazione concorrente) oppure, talvolta, la tassazione esclusiva da parte di uno Stato. La disciplina convenzionale comporta, su richiesta del contribuente, il diritto al rimborso da parte dello Stato della fonte, dell’imposta eventualmente prelevata in eccedenza rispetto al limite stabilito convenzionalmente, oppure, talvolta, il diritto all’applicazione immediata del beneficio previsto, già in sede. 13 SE RISIEDI NEL PAESE “A”, MA LAVORI NEL PAESE “B” I principi di base della Convenzione Italia - Slovenia contro la doppia imposizione fiscale Il lavoratore frontaliero tra Italia e Slovenia, a meno di eccezioni viene considerato fiscalmente residente nel Paese nel quale risiede, il Paese A. art. 1 e 2 della Convenzione bilaterale Per ulteriori informazioni ed una consulenza individuale e mirata puoi rivolgerti ai nostri consulenti EURES – Naši EURES svetovalci ■ Koper e Nova Gorica ■ Trieste si ha TASSAZIONE CONCORRENTE: il lavoratore frontaliero, quindi, sarà, in generale, tassato nel Paese B per i redditi prodotti nel Paese B, anche se fiscalmente è residente nel Paese A. art. 15 della Convenzione bilaterale Mirela Pekica - ZRSZ - OS Koper Monica Ukmar - CGIL FVG Kmečka ulica 2 Via Vidali 1 tel: +386 5 6135000 tel: +39 040 768844 -Se il lavoratore, che risiede fiscalmente nel paese A possiede elementi di reddito che sono imponibili nel Paese B, il Paese A può includere nella base imponibile di tali imposte anche gli elementi di reddito prodotti nel Paese B, detraendo, però, dalle imposte così calcolate, l’imposta dui redditi già pagata dal lavoratore nel Paese B. L’ammontare di tale detrazione non può eccedere la quota di imposta del Paese A attribuibile ai predetti elementi di redditi nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo email: [email protected] email: [email protected] Euro Brozič - OSO - KS90 Michele Berti - UIL FVG Trg Brolo 2 Via Polonio 5 tel: +386 5 6124013 tel: +39 040 367800 email: [email protected] email: [email protected] ■ Pordenone ■ Gorizia Stefania Garofalo - Provincia di Pordenone Ilaria Sicilia - CPI Gorizia Largo S. Giorgio 12 Via Alfieri 38 tel: +39 0434 231465 tel: +39 0481 525582 email: [email protected] email: [email protected] -Le imposte riscosse mediante ritenute alla fonte da uno Stato contraente, in base alla Convenzione, sono rimborsate a richiesta del contribuente. E’ necessario il codice fiscale emesso dal Paese B in quanto si è soggetti alla tassazione per i redditi prodotti anche nel Paese B. Basterà andare all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate/Davčna Uprava Republike Slovenije con un documento in corso di validità e verrà indicato il domicilio fiscale nel Comune nel quale è stato prodotto il reddito. Autorità di riferimento in Italia Agenzia delle Entrate - www.agenziaentrate.gov.it Ministero dellʼEconomia e delle Finanze – www.finanze.it Autorità di riferimento in Slovenia Davčna Uprava Republike Slovenije – www.durs.gov.si Ministrstvo za Finance – www.mf.gov.si ■ Udine Ingrid Avanzolini - Confartigianato FVG Via del Pozzo 8 tel: +39 0432 26309 email: [email protected] www.euradria.org 14 15 ČEZMEJNI EURES Italija Slovenija EURES TRANSFRONTALIERO Italia Slovenia