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REGOLAMENTO ANTICIPAZIONI Aprile 2013 - REGOLAMENTO ANTICIPAZIONI ..................................................................................................................... 2 - ART. 1 – TITOLARI DEL DIRITTO ...................................................................................................................... 2 - ART. 2 – MISURA DELL’ANTICIPAZIONE ....................................................................................................... 2 - ART.3 – CAUSALI .................................................................................................................................................... 3 a) Spese Sanitarie ...................................................................................................................................................... 3 b) Acquisto della prima casa di abitazione, incluse pertinenze per sè o per i figli ................................................ 3 c) Interventi relativamente alla prima casa di abitazione, incluse pertinenze per sè o per i figli .......................... 3 - manutenzione ordinaria - manutenzione straordinaria - restauro e risanamento conservativo - ristrutturazione edilizia d) Estinzione o riduzione della parte residua di un mutuo acceso per l'acquisto della prima casa, incluse pertinenze, per sé o per i figli (la richiesta di anticipazione deve essere presentata entro un anno dalla data di acquisto della casa ....................4 e) Ulteriori esigenze dell’ Iscritto per un importo non superiore al 30% della propria posizione individuale ....................... .......4 - ART. 4 – DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE ................................................................................................ 4 a) Spese sanitarie ....................................................................................................................................................... 4 b) Acquisto della prima casa di abitazione, incluse le pertinenze per sé o per i figli ................................................................... 4 c) Interventi di ristrutturazione, restauro e manutenzione relativi alla prima casa di abitazione, incluse le pertinenze per sé o per i figli ............................................................................................................................................................................................6 d) Estinzione o riduzione, in quanto consentita dall’ente erogatore, della parte residua di un mutuo acceso per acquisto della e) prima casa, incluse pertinenze, per sé o per i figli (la richiesta di anticipazione é consentita entro un anno dalla data di acquisto della casa .................................................................................................................................................................... 6 Ulteriori esigenze dell’ Iscritto per un importo non superiore al 30% della propria posizione indivi- duale ..................... 7 - ART. 5 - FACOLTA’ DI REINTEGRO .................................................................................................................. 7 - ART. 6 – OBBLIGO DI REINTEGRO ..................................................................................................................... 8 REGOLAMENTO ANTICIPAZIONI In applicazione delle previsioni dell’articolo 11 commi 7 ed 8 del Dlgs 252/05 e dell’art. 13 dello Statuto, l’Iscritto al Fondo può richiedere una anticipazione a valere sull'ammontare del proprio Conto Pensione secondo i limiti, le causali e le modalità di seguito indicate. ART. 1 – TITOLARI DEL DIRITTO Titolare del diritto a chiedere l’anticipazione è - tranne che per spese sanitarie - l’ Iscritto al Fondo da almeno otto anni1. Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per la richiesta delle anticipazioni sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall’ Iscritto per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale. Le richieste devono essere inserite “online” accedendo nella propria "Area Riservata" del sito web alla funzione "Richiesta Anticipazione". Dal sistema devono, poi, essere stampati i moduli relativi, da firmare e, uniti alla documentazione richiesta, inviati direttamente al Fondo Pensione. Si considerano validamente presentate quando sono corredate da probante documentazione, come previsto dal successivo art. 3. Ogni mese vengono presentate al Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione le richieste la cui documentazione perviene in originale entro la mattinata del giorno 25 ovvero quello precedente la trasmissione dei dati al Service Amministrativo per l’elaborazione. Qualora l’Iscritto abbia acceso dei finanziamenti ponendo a garanzia la propria posizione individuale, il Fondo non procederà all’erogazione senza il benestare dell’Istituto mutuante (nel frattempo infatti il credito potrebbe essere estinto anche attraverso la cessione del quinto dello stipendio). Per rendere più spedita la procedura l’Iscritto potrà comunque documentare il suddetto benestare. ART. 2 – MISURA DELL’ANTICIPAZIONE 1. La misura complessiva delle anticipazioni (per qualsiasi causale ammessa), tenuto conto anche di quelle già eventualmente ricevute non può eccedere il 75% del totale dei versamenti, comprese le quote del TFR e dei rendimenti, effettuati alle forme pensionistiche complementari a decorrere dal primo momento di iscrizione a forme di previdenza complementare senza che sia intervenuto alcun riscatto, quali risultanti dalla contabilità del Fondo Pensione alla data della richiesta, al netto di tutte le imposte ed oneri. 2. L’importo minimo, al lordo delle imposte, che può essere richiesto come anticipazione è stato fissato dal Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione in Euro 2.000,00= (duemila/00). Non essendovi una relazione diretta fra l’importo netto dell’anticipazione ed il lordo, quest’ultimo si determina tramite approssimazioni successive sostanzialmente manuali: con il passaggio ai comparti e quindi con la posizione individuale ripartita su di essi, tale sistema diventa difficilmente applicabile; orientativamente, il sistema, all’atto dell’inserimento della richiesta, indica un valore minimo ed un massimo. L’importo lordo da anticipare verrà ripartito proporzionalmente fra i comparti scelti dall’Iscritto. In via eccezionale sarà possibile prelevare l’anticipazione addebitando i comparti in modo non proporzionale; l’esercizio di tale facoltà, tuttavia, comporterà un costo amministrativo aggiuntivo pari a 180 Euro a carico dell’Iscritto interessato e l’eventuale ribilanciamento dei comparti qualora, dopo la scelta, uno o più di essi eccedano i limiti consentiti (ad esempio: se la quota del comparto azionario, dopo l’anticipazione, risultasse superiore al 70%). 3. L’Iscritto deve contestualmente dichiarare altri rimborsi assicurativi richiesti da lui e/o dagli altri componenti il nucleo familiare in relazione alle spese e alle causali per le quali viene richiesta 1 Ai sensi dell’art. 11 comma 4 del Decreto Legge n. 174, G.U. 10 ottobre 2012 (convertito dalla legge 07 dicembre 2012 n. 213, G.U. 7 dicembre 2012), si rende possibile, in via transitoria, accogliere le richieste di anticipazione di cui ai punti b), c), d), e) del successivo art. 3 –avanzate da parte degli Iscritti residenti nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo– a prescindere dal requisito degli otto anni di iscrizione ad una forma pensionistica complementare. Tale disciplina transitoria ha durata triennale e si applica alle domande inviate al Fondo nel periodo intercorrente fra il 22 maggio 2012 e il 22 maggio 2015. 4. 5. 6. 7. l’anticipazione al Fondo Pensione. L’ammontare delle somme anticipabili non può comunque superare l’onere effettivo da sostenere e documentato con riferimento alle specifiche fattispecie. Fermo restando quanto previsto dal precedente punto 1, la misura dell’anticipazione, al netto delle ritenute fiscali di legge, concedibile per le causali di cui alle lettere da a) a d) del successivo art.3, è pari all’ammontare delle spese da sostenere dall’interessato e documentate, sia in preventivo che a consuntivo, come previsto dal successivo art. 4. Nel corso dell’anno solare possono essere accettate non più di due richieste di anticipazione. Per interventi relativi alla prima casa di abitazione effettuati sul medesimo immobile può essere accettata una sola richiesta di anticipazione nell’arco di 12 mesi. Non sono ammesse anticipazioni né per spese sostenute anteriormente alla presentazione della richiesta, nè nel caso in cui una eventuale richiesta di anticipazione precedente non sia completa di documentazione dovuta a consuntivo. ART. 3 - CAUSALI Le causali che legittimano la richiesta di anticipazione sono: a) Spese sanitarie fino al 75% del montante liquido effettivamente in essere al momento della richiesta (per un massimo, comprese le eventuali anticipazioni già ricevute, del 75% di quanto accantonato): per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge ed ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche (incluso il medico di base) Per tale causale non è richiesta alcun requisito di anzianità di partecipazione al Fondo. b) Acquisto della prima casa di abitazione, incluse pertinenze, per sé o per i figli fino al 75% del montante liquido effettivamente in essere al momento della richiesta (per un massimo, comprese le eventuali anticipazioni già ricevute, del 75% di quanto accantonato): per "prima casa di abitazione" si ritiene la casa di abitazione per sé ed il proprio nucleo familiare e tale circostanza deve essere dichiarata esplicitamente all'atto della richiesta (qualora il Fondo Pensione venisse a conoscenza di una situazione diversa la somma erogata dovrà essere restituita); per “acquisto” si intende: acquisto da terzi (anche con eventuale e contestuale ristrutturazione); acquisto in cooperativa; costruzione in proprio. Non è ammessa la richiesta per acquisto di una pertinenza della prima casa di abitazione già di proprietà dell’ Iscritto. c) Interventi relativi alla prima casa di abitazione, incluse pertinenze, per sé o per i figli fino al 75% del montante liquido effettivamente in essere al momento della richiesta (per un massimo, comprese le eventuali anticipazioni già ricevute, del 75% di quanto accantonato): per la definizione di "prima casa di abitazione" e relativa dichiarazione, si rinvia a quella di cui alla precedente lett. b). per “interventi” si intende: - manutenzione ordinaria opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; - manutenzione straordinaria opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso; - restauro e risanamento conservativo interventi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze d’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio; - ristrutturazione edilizia opere rivolte a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, la eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. d) Estinzione o riduzione, in quanto consentita dall’ente erogatore, della parte residua di un mutuo acceso per l’acquisto della prima casa, incluse pertinenze, per sé o per i figli fino al 75% del montante liquido effettivamente in essere al momento della richiesta (per un massimo, comprese le eventuali anticipazioni già ricevute, del 75% di quanto accantonato): la richiesta di anticipazione é consentita entro un anno dalla data di acquisto della casa. e) Ulteriori esigenze dell’ Iscritto, per un importo non superiore al 30% del montante liquido effettivamente in essere al momento della richiesta. In ogni caso, per la suddetta causale, non sono ammesse anticipazioni che complessivamente superino: al lordo di precedenti anticipazioni già ricevute per la stessa causale, il 30% del totale del montante accumulato; al lordo di precedenti anticipazioni già ricevute per la stessa causale o per altre causali, il 75% del totale del montante accumulato. Per maggiori chiarimenti si può far riferimento agli esempi riportati sul sito internet del Fondo. Non sono ammesse anticipazioni con causali diverse da quelle previste dal presente articolo; ciò anche con riferimento alla parte del Conto Pensione finanziata con quote di TFR. ART. 4 – DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE a) Spese sanitarie: preventivamente: attestazione della struttura pubblica competente, incluso il medico di base, relativa alla terapia e/o all'intervento (Allegato 4: fac-simile di dichiarazione che deve essere presentata su certificato medico in originale) preventivo di spesa redatto dall'ente o professionista sanitario che effettuerà la prestazione; documento attestante lo stato di famiglia, nel caso di prestazioni riguardanti moglie e/o figli (Allegato 5). quando ne ricorra il caso: preventivo delle spese di viaggio del malato nonché di quelle di viaggio e soggiorno dell’eventuale accompagnatore; preventivo di ogni altra spesa, complementare ed essenziale, rispetto a quelle sanitarie. benestare dell’Istituto mutuante in presenza di finanziamenti garantiti dalla propria posizione presso il Fondo. a consuntivo: documentazione delle spese sostenute (fatture o documentazione valida ai fini fiscali) b) Acquisto della prima casa di abitazione, incluse le pertinenze per sé o per i figli: - da terzi preventivamente: atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Allegato 2) dal quale risulti che l'immobile per il quale viene avanzata la richiesta costituirà la "prima casa di abitazione" per sé ed il proprio nucleo famigliare; compromesso di compravendita con l’indicazione del prezzo di acquisto definitivo; documento attestante lo stato di famiglia (Allegato 5); benestare dell’Istituto mutuante in presenza di finanziamenti garantiti dalla propria posizione presso il Fondo a consuntivo: atto notarile di acquisto; certificato di residenza presso l'immobile qualora l'acquisto riguardi un immobile situato in comune diverso da quello ove è effettuata la prestazione lavorativa. Il certificato deve essere prodotto entro 90 giorni dall'acquisto salvo comprovate ragioni che giustifichino la proroga del detto termine. - da terzi con contestuale ristrutturazione preventivamente: atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Allegato 2) dal quale risulti che l'immobile per il quale viene avanzata la richiesta costituirà la "prima casa di abitazione" per sé ed il proprio nucleo famigliare; compromesso di compravendita con l’indicazione del prezzo di acquisto definitivo; autorizzazione edilizia del Comune; preventivo di spesa inerente i lavori; documento attestante lo stato di famiglia (Allegato 5). benestare dell’Istituto mutuante in presenza di finanziamenti garantiti dalla propria posizione presso il Fondo a consuntivo: atto notarile di acquisto; fatture attestanti l’ammontare delle spese per quanto riguarda la ristrutturazione; Documentazione prevista dall'art.1, comma 3, legge 27 dicembre 1997, n. 449 (pagamento tramite bonifico bancario, dichiarazione di assunzione di responsabilità ai sensi del Par. 6, Lett. C della Circ. Min. 24/2/98, N. 57/E da parte delle imprese che eseguono i lavori Allegato 1, copia pagamento ICI per l'immobile interessato); certificato di residenza presso l'immobile qualora l'acquisto riguardi un immobile situato in comune diverso da quello ove è effettuata la prestazione lavorativa. Il certificato deve essere prodotto entro 90 giorni dall'acquisto salvo comprovate ragioni che giustifichino la proroga del detto termine. - in cooperativa preventivamente: atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Allegato 2) dal quale risulti che l'immobile per il quale viene avanzata la richiesta costituirà la "prima casa di abitazione" per sé ed il proprio nucleo famigliare; contratto preliminare di assegnazione; estratto notarile del libro verbale di assegnazione dell’alloggio; documento attestante lo stato di famiglia (Allegato 5). benestare dell’Istituto mutuante in presenza di finanziamenti garantiti dalla propria posizione presso il Fondo a consuntivo: atto notarile di assegnazione di alloggio; rogito di assegnazione della proprietà individuale. certificato di residenza presso l'immobile qualora l'acquisto riguardi un immobile situato in comune diverso da quello ove è effettuata la prestazione lavorativa. Il certificato deve essere prodotto entro 90 giorni dall'acquisto salvo comprovate ragioni che giustifichino la proroga del detto termine. - costruzione in proprio preventivamente: atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Allegato 2) dal quale risulti che l'immobile per il quale viene avanzata la richiesta costituirà la "prima casa di abitazione" per sé ed il proprio nucleo famigliare; titolo di proprietà del terreno; concessione edilizia rilasciata dal Comune; preventivo di spesa dell'impresa costruttrice; documento attestante lo stato di famiglia (Allegato 5). benestare dell’Istituto mutuante in presenza di finanziamenti garantiti dalla propria posizione presso il Fondo a consuntivo: fatture attestanti l’ammontare delle spese per quanto riguarda la costruzione. certificato di residenza presso l'immobile qualora l'acquisto riguardi un immobile situato in comune diverso da quello ove è effettuata la prestazione lavorativa. Il certificato deve essere prodotto entro 90 giorni dall'acquisto salvo comprovate ragioni che giustifichino la proroga del detto termine. c) Interventi di ristrutturazione, restauro e manutenzione relativi alla prima casa di abitazione, incluse le pertinenze preventivamente: atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Allegato 2) dal quale risulti che l'immobile per il quale viene avanzata la richiesta costituisce la "prima casa di abitazione" per sé ed il proprio nucleo famigliare; autorizzazione edilizia o denuncia di inizio attività; preventivo di spesa; in caso di manutenzioni e/o restauri e/o ristrutturazioni effettuati su parti comuni condominiali è necessario produrre copia della delibera assembleare attestante l’incarico per l’effettuazione dei lavori e la ripartizione millesimale dei costi; documento attestante lo stato di famiglia (Allegato 5) benestare dell’Istituto mutuante in presenza di finanziamenti garantiti dalla propria posizione presso il Fondo. a consuntivo: Fatture attestanti il pagamento dei lavori effettuati; Documentazione prevista dall'art.1, comma 3, legge 27 dicembre 1997, n. 449 (pagamento tramite bonifico bancario, dichiarazione di assunzione di responsabilità ai sensi del Par. 6, Lett. C della Circ. Min. 24/2/98, N. 57/E da parte delle imprese che eseguono i lavori Allegato 1, copia pagamento ICI per l'immobile interessato); In caso di manutenzioni e/o restauri e/o ristrutturazioni effettuati su parti comuni condominiali è necessario produrre copia consuntivo di spesa con l’avvenuta ripartizione millesimale. d) Estinzione o riduzione, in quanto consentita dall’ente erogatore, della parte residua di un mutuo acceso per l'acquisto della prima casa, incluse pertinenze, per sé o per i figli (la richiesta di anticipaizone é consentita entro un anno dalla data di acquisto della casa). preventivamente: Copia dei documenti relativi all'accensione del mutuo; Dichiarazione dell'Istituto di credito mutuante relativa al debito residuo benestare dell’Istituto mutuante in presenza di finanziamenti garantiti dalla propria posizione presso il Fondo a consuntivo: Dichiarazione dell'Istituto di credito mutuante relativa all'importo versato e nuovo eventuale debito residuo e) Spese per ulteriori esigenze dell’ Iscritto per un importo non superiore al 30%. preventivamente: Nessuna documentazione benestare dell’Istituto mutuante in presenza di finanziamenti garantiti dalla propria posizione presso il Fondo a consuntivo: Nessuna documentazione ******************************* La richiesta di anticipazione deve essere inoltrata in originale al Fondo Pensione tramite l’apposito modulo stampato all’atto dell’inserimento “online” della richiesta e sottoscritto dal richiedente. Il modulo dovrà essere accompagnato dalla documentazione ove prevista dal presente Regolamento. ******************************* ART. 5 – FACOLTA’ DI REINTEGRO Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 11 comma 8 del D. Lgs. 252/05 e successive modificazioni il Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione concede la facoltà di reintegro della propria posizione previdenziale anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di 5.164,47 Euro; il reintegro può avvenire ratealmente con una rata minima di 500 Euro. Sugli importi versati a reintegro di anticipazioni relative a quanto accantonato a partire dal 1° gennaio 2007, che eccedono il predetto limite, è riconosciuto un credito di imposta pari all’imposta pagata al momento dell’erogazione dell’anticipazione, proporzionalmente riferita a quanto reintegrato. ART. 6 – OBBLIGO DI REINTEGRO A seguito di verifica da parte del Fondo Pensione dell’irregolarità della documentazione presentata a supporto della anticipazione, l’ Iscritto dovrà procedere alla restituzione della stessa entro e non oltre novanta giorni dalla data della richiesta formale del Fondo in unica soluzione.