Comments
Transcript
maggiorazioni per il personale maeci nelle sedi
Oggetto: Fwd: SERVIZIO PRESTATO IN SEDI DISAGIATE E PARTICOLARMENTE DISAGIATE - MAGGIORAZIONI AI FINI PENSIONISTICI EX ART. 144 DEL DPR 18/1967, COME MODIFICATO DALLA LEGGE DI STABILITA' 2015 CON EFFETTO DAL 1 LUGLIO 2015. Oggetto: SERVIZIO PRESTATO IN SEDI DISAGIATE E PARTICOLARMENTE DISAGIATE - MAGGIORAZIONI AI FINI PENSIONISTICI EX ART. 144 DEL DPR 18/1967, COME MODIFICATO DALLA LEGGE DI STABILITA' 2015 CON EFFETTO DAL 1 LUGLIO 2015. SI TRASCRIVE DI SEGUITO IL TESTO DEL MESSAGGIO A FIRMA DIRETTORE GENERALE DGRI n. 0141570 del 1.7.2015 RELATIVO ALL’OGGETTO. 1 - La legge di stabilita' 2015 (legge 24 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 319) ha introdotto significative novita' in materia di maggiorazioni ai fini pensionistici spettanti per il servizio prestato in sedi disagiate e particolarmente disagiate, modificando l'art. 23 del DPR 1092/73 e l'art. 144 del DPR 18/67. 2 - Tale modifica normativa - la cui decorrenza e' fissata al 1 luglio 2015 - riforma le disposizioni con le quali si prevede il riconoscimento automatico in favore dei dipendenti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale della maggiorazione per il servizio prestato in sedi disagiate e particolarmente disagiate, prevedendo la necessita' di un'espressa domanda del dipendente o del superstite avente causa per la valutazione maggiorata, ai fini previdenziali, di tale servizio. 3 - La riforma nasce dall'esigenza di ovviare alle conseguenze che le citate disposizioni hanno per coloro che si trovano nel sistema previdenziale misto (parte retributivo e parte contributivo) e nel sistema interamente contributivo. Infatti, se tali maggiorazioni di servizio per i destinatari del trattamento pensionistico liquidato con il sistema retributivo valgono sia ai fini della maturazione del diritto che della misura della pensione, per i dipendenti che rientrano nel sistema previdenziale misto o in quello esclusivamente contributivo dette maggiorazioni saranno utili esclusivamente ai fini della maturazione del diritto, non recando tuttavia alcun beneficio ai fini della misura della pensione. 4 - Il legislatore, su impulso dell'Amministrazione, ha quindi ritenuto opportuno prevedere una modifica normativa che consente di rendere facoltativo tale riconoscimento per i dipendenti o superstiti aventi causa, che possono cosi' scegliere liberamente se usufruire delle maggiorazioni - garantendosi la maturazione del diritto alla pensione in anticipo rispetto ai limiti di eta' anagrafici - o rinunziarvi, qualora preferiscano non essere penalizzati nel calcolo dell'importo della pensione stessa. 5 - La domanda di attribuzione delle maggiorazioni deve essere presentata - utilizzando i moduli (25 per i dipendenti, 26 per gli aventi causa) reperibili sulla MAENET al percorso: Home > Personale > Regime pensionistico > modulistica - in originale o tramite posta elettronica certificata ( all'indirizzo: [email protected] ), dopo aver completato un periodo di servizio in una sede disagiata o particolarmente disagiata, all'Ufficio VIII di questa DGRI, che provvedera' a istruire la relativa pratica. 6 - Si richiama l'attenzione sul fatto che tutti i servizi prestati in sedi disagiate e particolarmente disagiate fino al 30 giugno 2015 hanno gia' formato oggetto di maggiorazioni automatiche. Pertanto, le istanze in questione dovranno riguardare esclusivamente i servizi prestati a decorrere dal 1 luglio 2015, e andranno presentate soltanto dopo aver completato un periodo di servizio in una determinata sede. 7 - Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento, l'Ufficio VIII della DGRI puo' essere contattato all'indirizzo di posta elettronica: [email protected].