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cc 5_2016 acquisto area Ono degno

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cc 5_2016 acquisto area Ono degno
COMUNE DI PERTICA BASSA
PROVINCIA DI BRESCIA
CAP 25078 TEL. (0365) 821131 – FAX (0365) 821195
DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO
COMUNALE N. 5
DEL 04.04.2016
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 5 DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 04.04.2016
OGGETTO: ACQUISTO IMMOBILI UBICATI IN COMUNE CENSUARIO DI
PERTICA BASSA CATASTO TERRENI – SEZIONE ONO DEGNO - FG. LOG. 9 - MAPP.
1915 - HA. 0.18.00 CA. CATASTALI - FG. LOG. 9 - MAPP. 1916 - HA. 0.00.95 CA.
CATASTALI DELLA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI HA. 0.1895 CA. CATASTALI.
L’anno DUEMILASEDICI, il giorno QUATTRO del mese di APRILE, alle ore 21.00 nella sala
delle adunanze presso la Residenza Municipale, previa osservanza di tutte le formalità prescritte
dalla legislazione vigente, si è riunito, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima
convocazione, sotto la presidenza del Sindaco, Dott. Manuel Nicola Bacchetti, il Consiglio
Comunale, composto dai Signori:
MANUEL NICOLA
BACCHETTI
ANDREA BUTTURINI
SINDACO
Presente
CONSIGLIERE
Assente
ROMINA FACCHETTI
CONSIGLIERE
Presente
ILARIA BACCHETTI
CONSIGLIERE
Presente
ENNIO BONOMI
CONSIGLIERE
Presente
WILMA BONOMI
CONSIGLIERE
Presente
FRANCESCA GARZONI
CONSIGLIERE
Presente
DAMIANO MUFFOLINI
CONSIGLIERE
Presente
DIEGO ARRIGHINI
CONSIGLIERE
Assente
NICOLA ARRIGHINI
CONSIGLIERE
Assente
VICTOR DAMIANI
CONSIGLIERE
Assente
PRESENTI N.7;
ASSENTI N.4.
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Reggente, Dott. Lorenzi Alberto, il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Dott. Manuel Nicola Bacchetti, dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al punto n. 5 dell’ordine del
giorno.
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 04.04.2016
OGGETTO:
ACQUISTO IMMOBILI UBICATI IN COMUNE CENSUARIO DI
PERTICA BASSA CATASTO TERRENI – SEZIONE ONO DEGNO - FG. LOG. 9 - MAPP.
1915 - HA. 0.18.00 CA. CATASTALI - FG. LOG. 9 - MAPP. 1916 - HA. 0.00.95 CA.
CATASTALI DELLA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI HA. 0.1895 CA. CATASTALI.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che il comune di Pertica Bassa (BS) intende addivenire all’acquisto dei beni
immobile in oggetto identificati ubicato in comune censuario di Pertica Bassa (BS), catasto Terreni
– sezione Ono Degno - Fg. Log.9 - mapp. 1915 - Ha. 0.18.00 ca. catastali e Fg. Log.9 - mapp.
1916 - Ha. 0.00.95 ca. catastali della superficie complessiva di Ha. 0.1895 ca. catastali.
Atteso che l’area richiesta è già parzialmente utilizzata dal Comune come parcheggio per
uso pubblico per autoveicoli e per la fermata della corriera di linea del servizio pubblico.
Il Comune di Pertica Bassa offre un prezzo/corrispettivo di € 1.000,00 (euro mille/00) a
corpo netti, accollandosi tutte le spese tecniche, le imposte e le tasse inerenti e conseguenti al
trasferimento della proprietà.
Visto il verbale n. 6^ D’ORDINE 2015, nel testo di cui in allegato formante parte
integrante e sostanziale del presente deliberato,del Consiglio di Amministrazione dell'Ente
Ecclesiastico denominato: "ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO
DELLA DIOCESI DI BRESCIA" con sede in Brescia (BS), Contrada delle Bassiche n. 47/g
richiesta cessione area Amministrazione Comunale, della delibera in data 29 settembre 2015
risultante alle pagine da 14 a 41 comprese, del libro "Verbali del Consiglio di Amministrazione",
come da estratto autentico repertorio n. 86881 del notaio Alberto Broli, Notaio in Brescia, Collegio
Notarile di Brescia di seguito riportato:
“n. 86881 DI REP.
ESTRATTO AUTENTICO
Certifico io sottoscritto, Alberto Broli, Notaio in Brescia, Collegio Notarile di Brescia, che il
presente estratto, redatto in tre mezzi fogli, è relativo al punto 2) PERTICA BASSA: richiesta
cessione area Amministrazione Comunale, della delibera in data 29 settembre 2015 risultante alle
pagine da 14 a 41 comprese, del libro "Verbali del Consiglio di Amministrazione" dell'Ente
Ecclesiastico denominato: "ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO
DELLA DIOCESI DI BRESCIA" con sede in Brescia (BS), Contrada delle Bassiche n. 47/g, Codice
Fiscale: 98015170172, riconosciuto con Decreto del Ministro degli Interni in data 20 dicembre
1985 pubblicato sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 1986, iscritto
nel Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Brescia al n. 269.
Libro debitamente vidimato, per la prima vidimazione, in data 1 settembre 2015 n.86551 di rep.
Notaio Alberto Broli.
Certifico inoltre che quanto omesso non contrasta con quanto sopra riportato.
Il presente estratto viene rilasciato in unico esemplare.
Brescia, nel mio studio in via Creta n. 21, oggi dieci dicembre duemilaquindici.”
Visto il verbale dell’Agenzia del Demanio prot. 2016/3681/CG rilasciato nella seduta
dell’08/03/2016 dalla “Commissione per la verifica di congruità delle valutazioni tecnico –
economico – estimative”, istituita ai sensi dell’art. 1 comma 479 della L. 266/2005;
Verificato che la Commissione suddetta ha espresso parere di congruità sul valore
complessivo di € 1.000,00;
Visto l’art. 12 commi 1-bi e 1-ter del Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 Gazzetta Ufficiale
Repubblica Italiana 6 luglio 2011, n. 155 Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.
[Manovra d'estate 2011] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1 L. 15.07.2011, n.111 del
seguente tenore:
“1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 nel caso di operazioni di acquisto di immobili, ferma
restando la verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, l'emanazione del decreto
previsto dal comma 1 è effettuata anche sulla base della documentata indispensabilità e
indilazionabilità attestata dal responsabile del procedimento. La congruità del prezzo è attestata
dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese fatto salvo quanto previsto dal contratto di
servizi stipulato ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di
attuazione del presente comma. (comma inserito dall'art. 1, comma 138, L. 24.12.2012, n. 228, con
decorrenza dal 01.01.2013).
1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2014 al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a
quelli previsti dal patto di stabilità interno, gli enti territoriali e gli enti del Servizio sanitario
nazionale effettuano operazioni di acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate
documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento.
La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese. Delle
predette operazioni è data preventiva notizia, con l'indicazione del soggetto alienante e del prezzo
pattuito, nel sito internet istituzionale dell'ente. (comma inserito dall'art. 1, comma 138, L.
24.12.2012, n. 228, con decorrenza dal 01.01.2013).
Pertanto, come chiarito da pronunce della Corte dei Conti, a decorrere dal 1° gennaio 2014,
a differenza di quanto disposto per il 2013, gli enti locali possono effettuare operazioni
di acquisto di beni immobili, sia pure nei limiti e con le modalità previste dal comma 1-ter del citato
art. 12, D.L. n. 98 del 2011, introdotto dall'art. 1, comma 138, L. n. 228 del 2012. Attualmente,
quindi, non è più vigente la precedente norma preclusiva che, nel 2013, ha
vietato l'acquisto di beni immobili (contenuta nel comma 1-quater dell'indicato art.12, D.L. n. 98 del
2011). ( Vedi Corte dei conti, sezione regionale di controllo Lombardia, delibera 24 settembre
2015, n. 310)
Dato atto che ricorre, nel caso di specie la comprovata indispensabilità ed indilazionabilità
di procedere all’acquisto in considerazione del prezzo convenuto particolarmente conveniente e
della necessità di dover disporre dell’immobile per indeclinabili scopi istituzionali (parcheggio
pubblico e fermata di autobus di linea).
Atteso che la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che il contratto di compravendita di
bene immobile, che necessita di forma scritta anche nei casi in cui interviene la P.A. quale parte,
deve essere redatto per atto di notaio o in forma pubblico-amministrativa e ciò perché solo
attraverso la puntuale e precisa descrizione e consistenza del bene, può essere validamente
espresso il consenso alla vendita. Pertanto gli atti del procedimento antecedenti la stipula dell’atto
non possono essere sostitutivi del rogito ed avere effetti traslativi della proprietà (Cass. Civ., Sez.
III, 22 giugno 2009, n. 14545).
Precisato che in tutte le fasi ed atti successivi alla decisione di compravendere un immobile
sono di competenza di organi aventi competenze gestionali e segnatamente del responsabile del
sevizio senza la necessità di un intervento neppure di natura giuntale (art. 107 del d. lgs. n. 267/2000
testo unico enti locali e art. 4 comma 2 d.lgs. n. 165/2001 testo unico pubblico impiego).
Atteso che la valutazione circa l'indispensabilità/indilazionabilità dell'acquisto di un
immobile ex art. 12, comma 1-ter, D.L. n. 98 del 2011, importa una scelta gestionale, da adottarsi
sulla base di dati concreti e fattuali, riservata all'amministrazione in via esclusiva e preclude
l'intervento della funzione consultiva della Corte dei conti. (C. Conti Sardegna Sez. contr. Delibera,
30-01-2015, n. 12).
Atteso che la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, ha ribadito
con la sentenza n. 22 del 21 gennaio 2015 che il divieto di acquisto di un immobile da parte di un
ente territoriale a partire dal 2014 è consentito se sono rispettate determinate condizioni come
l'indispensabilità dell'acquisto, attestata dal responsabile del procedimento, e la congruità del
prezzo attestata dall'Agenzia del demanio. (Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la
Lombardia, sentenza 26 gennaio 2015, n. 2).
I giudici contabili della sezione della Lombardia hanno preliminarmente rilevato che non risulta più
in vigore l'art. 12, comma 1-quater, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla L. 15 luglio 2011, n.
111, che vietava alle amministrazioni pubbliche di acquistare beni immobili a titolo oneroso e la cui
efficacia temporale era espressamente limitata all'anno 2013.
La Corte dei Conti osserva che la materia è regolata dall'art. 12, comma 1-ter, del medesimo decreto
legge, novellato dall'art. 1, comma 138, L. 24 dicembre 2012, n. 228; tale norma stabilisce che a
decorrere dal 1 gennaio 2014 al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli
previsti dal patto di stabilità interno, gli enti territoriali e gli enti del servizio sanitario nazionale
effettuano operazioni di acquisto di immobili solo se:
a) siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal
responsabile del procedimento;
b) la congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese.
Delle predette operazioni è data preventiva notizia, con l'indicazione del soggetto alienante e del
prezzo pattuito, nel sito internet istituzionale dell'ente. (Vedi anche Corte dei conti, sezione
regionale di controllo Lombardia, delibera 24 settembre 2015, n. 310 con riferimento al contratto
di transazione).
Vista la Circolare Nota Prot. n. 29349 del 9 dicembre 2013 - Congruità dell'Agenzia del
demanio per acquisto immobili da parte di Pubbliche Amministrazioni ed il relativo allegato
“VALUTAZIONE TECNICO – ESTIMATIVA Modello sintetico (ovvero modello contenente gli
elementi tecnico-estimativi minimi richiesti)”.
Atteso che l'art. 42, comma 2, lett. l) Tuel 267/2000 prevede che l'organo consiliare ha
competenza, tra l'altro, in materia di acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e
concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne
costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di
funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri Funzionari a’ sensi degli
articoli 107 comma 3 lettera c) ( stipula dei contratti) e dell’art. 4 comma 2 del d.lgs. n. 165/2001
(vedi TAR PUGLIA – BARI, Sez. I – Sentenza 19 novembre 2009 n. 2774).
Visto l’art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997 n. 59 il quale dispone che “gli atti, i
dati e i documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici e
telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione
con strumenti informatici, sono validi e rilavanti a tutti gli effetti di legge”, il d.lgs. 7 marzo 2005 n.
82, Codice dell’Amministrazione digitale”
Acquisiti in argomento il parere di rito del responsabile del servizio in ordine alla regolarità
tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità
contabile, emesso dal responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato a’ sensi degli
articoli 49, 147 comma 2 lettera c) e 147-bis (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. d), D.L. 10
ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del
TuelD.Lgs. n. 267/2000.
Dato atto che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi del regolamento comunale sul
sistema dei controlli interni e dell’articolo 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito
dall’articolo 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre
2012, n. 213, è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità
amministrativa e contabile.
Tutto ciò premesso;
CON VOTI unanimi favorevoli n. 7 (sette), astenuti nessuno, contrari nessuno, espressi da
n. 7 (sette) componenti il consiglio comunale presenti e votanti in forma palese, per alzata di mano.
DELIBERA
1. DI ACQUISTARE dall’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero della Diocesi
di Brescia, al prezzo/corrispettivo di € 1.000,00 (euro mille//00) a corpo, al netto di IVA (se
dovuta) e di imposte e tasse di legge, gli immobili siti in comune amministrativo di Pertica
Bassa (BS), catastalmente classificati ed individuati in comune censuario di Pertica Bassa
(BS) al catasto Terreni – sezione Ono Degno - Fg. Log.9 - mapp. 1915 - Ha. 0.18.00 ca.
catastali e Fg. Log.9 - mapp. 1916 - Ha. 0.00.95 ca. catastali della superficie complessiva
di Ha. 0.1895 ca. catastali, individuati nell’estratto mappa allegato al presente deliberato per
formare con esso parte integrante e sostanziale (allegato “A”);
2. DI DARE ATTO che l’efficacia del presente deliberato che dispone l’acquisto dei beni
immobili in argomento è in ogni caso, subordinata alle seguenti condizioni a’ sensi dell’art.
1, comma 138, della legge n. 228/2012 ( legge di Stabilità 2013) che ha introdotto il comma
1-bis all’art. 12 del d.l. n. 98/2011 e dell’art. 1-ter del d.l. n. 98/2011 medesimo:
a) indispensabilità e indilazionabilità dell’operazione comprovate mediante attestazione del
responsabile del procedimento (allegato “B”);
b) congruità del prezzo attestata e verificata dall’Agenzia del Demanio, previo rimborso spese
(allegato “C”);
c) preventiva pubblicazione nel sito internet istituzionale dell’Ente di circostanziata notizia
dell’operazione con indicazione in particolare del soggetto alienante e del prezzo pattuito,
(comma inserito dall'art. 1, comma 138, L. 24.12.2012, n. 228, con decorrenza dal
01.01.2013).
3. DI DARE ATTO che il prezzo/corrispettivo sopraindicato di € 1.000,00 (euro mille//00) a
corpo, al netto di IVA (se dovuta) e di imposte e tasse di legge è stato dichiarato congruo
con verbale prot. 2016/3681/CG dall’Agenzia del Demanio, a sensi del summenzionato art.
12 comma 1-bis e 1-ter del Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 Gazzetta Ufficiale Repubblica
Italiana 6 luglio 2011, n. 155.
4. DI DARE ATTO che tutte le spese tecniche, ivi comprese quelle inerenti ad eventuali
frazionamenti, le imposte e le tasse inerenti e conseguenti al trasferimento della proprietà,
sono totale carico del comune di Pertica Bassa (BS).
5. DI ISCRIVERE, a’ sensi dell’art. 58 del d.l. n. 112/2008 convertito in legge n. 33/2008, il
bene quale identificato al punto n. 1 lettere a) e b) del dispositivo del presente deliberato,
nell’elenco dei beni iscritti nel patrimonio immobiliare del comune di Pertica Bassa a’ sensi
dell’art. 58 del d.l. n. 112/2008.
6. DI DARE ATTO che sarà cura del Sindaco, Dott. Bacchetti Manuel Nicola, in qualità di
Responsabile del Servizio Tecnico porre in essere tutte le operazioni relative alla
compravendita dei predetti beni immobili, ivi compresa la firma e sottoscrizione del rogito
notarile, che, in ogni caso, sono di competenza del Responsabile del Servizio medesimo,
nominato con provvedimento/decreto sindacale a’ sensi dell’art. 50 comma 10 del tuel enti
locali D. Lgs. N. 267/2000, a mente dell’art. 107 comma 3 lettera c) del tuel enti locali D.
lgs. n. 267/2000 e dell’art. 4 comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001 testo unico sul pubblico
impiego ( vedi Deliberazione Corte dei Conti - sez. regionale di controllo per la Lombardia
20/2/2008 n. 9/pareri/2008 in merito alla competenza del dirigente/ responsabile del servizio
per la stipula di contratti; TAR Sardegna sez. I, 27 luglio 2009 n. 1391, T.A.R. Sicilia
Catania Sez. III, 14-07-2009, n. 1288, T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, 21-07-2009, n.
4257, T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, 22-07-2009, n. 4410, Consiglio di Stato sez. IV
18/10/2010 n. 7548,TAR Lazio – Roma, Sezione I-quater, 16 giugno 2010, n. 18196, TAR
Lombardia-Milano, SEZ. I– Sentenza 15 luglio 2010, n. 2999, Tribunale Amministrativo
Regionale Lombardia Brescia sez. I 27/8/2010 n. 3235, Tribunale Amministrativo Regionale
Sardegna sez. I 28/10/2010 n. 2350, per la responsabilità delle procedure di appalto e la
stipulazione dei contratti). In caso di assenza o impedimento del Responsabile del Servizio
competente alla firma è il Sindaco quale legale rappresentante dell'Ente ai sensi dell'art. 50
comma 2 T.U.E.L.D.Lgs. 267/2000.
SUCCESSIVAMENTE
UDITA la proposta del Sindaco intesa a dare immediata eseguibilità alla presente deliberazione;
VISTO l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
CON VOTI favorevoli numero 7 (sette), contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi in forma
palese, per alzata di mano, da numero 7 (sette) Consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
COMUNE DI PERTICA BASSA
PROVINCIA DI BRESCIA
CAP 25078 TEL. (0365) 821131 – FAX (0365) 821195
DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO
COMUNALE N. 5
DEL 04.04.2016
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 5 DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 04.04.2016
OGGETTO: ACQUISTO IMMOBILI UBICATI IN COMUNE CENSUARIO DI PERTICA
BASSA CATASTO TERRENI – SEZIONE ONO DEGNO - FG. LOG. 9 - MAPP. 1915 - HA.
0.18.00 CA. CATASTALI - FG. LOG. 9 - MAPP. 1916 - HA. 0.00.95 CA. CATASTALI
DELLA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI HA. 0.1895 CA. CATASTALI.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Con riferimento alla presente proposta di Deliberazione, sottoposta all’esame del Consiglio
Comunale, ai sensi dell’art.49, comma I, del D.Lgs. n.267/2000, si esprime parere favorevole in
merito alla regolarità tecnica.
Pertica Bassa, 04.04.2016
Il Responsabile del Servizio
F.TO Dott. Bacchetti Manuel Nicola
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Con riferimento alla presente proposta di Deliberazione, sottoposta all’esame della Giunta
Comunale, ai sensi dell’art.49, comma I, del D.Lgs. n.267/2000, si esprime parere favorevole in
merito alla regolarità contabile.
Pertica Bassa, 04.04.2016
Il Responsabile dei Servizi Finanziari
F.TO Castelli Samantha
Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto come segue :
Il Sindaco
F.TO Dott. Manuel Nicola Bacchetti
Il Segretario Comunale Reggente
F.TO Lorenzi Dott. Alberto
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
ART. 134 DEL D.Lgs. 18-8-2000 n. 267
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del verbale della su estesa Deliberazione, ai
sensi e per gli effetti di cui all’ art. 32 della legge n. 69/2009, viene pubblicata oggi 27.04.2016
all’Albo Pretorio on-line di questo Comune ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Pertica Bassa, lì 27.04.2016
Il Segretario Comunale Reggente
F.TO Lorenzi Dott. Alberto
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Art. 134 del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che la presente deliberazione è stata dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.
Pertica Bassa, lì 04.04.2016
Il Segretario Comunale Reggente
F.TO Lorenzi Dott. Alberto
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