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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 3 Num. 8395 Anno 2015 Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA Relatore: D'AMICO PAOLO SENTENZA sul ricorso 25807-2012 proposto da: DE NINA ANGELO DNNNGL60B12H163Q, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 308, presso lo studio dell'avvocato UGO RUFFOLO, rappresentato e difeso dall'avvocato CARLO BERTI giusta procura speciale a margine del ricorso; - ricorrente contro RAGNO LORENZO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SABOTINO, 46, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO ROMANO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI 1 Corte di Cassazione - copia non ufficiale Data pubblicazione: 24/04/2015 CERIELLO giusta procura speciale in calce al controricorso; - controricorrente nonchè contro SARA ASSICURAZIONI SPA ; avverso la sentenza n. 2920/2011 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 27/10/2011, R.G.N. 1957/2008; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/12/2014 dal Consigliere Dott. PAOLO D'AMICO; udito l'Avvocato PIERA CARTONI MOSCATELLI per delega; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. 2 Corte di Cassazione - copia non ufficiale - intimata - Svolgimento del processo Lorenzo Ragno convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Monza, l'avv. Angelo De Nina chiedendo di accertare l'errore commesso dal professionista nella causa definita con sentenza n. 2784/01 e di condannare lo stesso al relativo nel giudizio RG 112/00 davanti al Tribunale di Monza. L'avv. De Nina si costituì contestando le doglianze di controparte, propose domanda riconvenzionale e chiese di chiamare in causa, onde esserne garantito, la Compagnia Sara Assicurazioni. Il Tribunale di Monza, con sentenza 2006/2007 dell'8 giugno 2007, in accoglimento delle domande attrici, condannò il De Nina al pagamento, in favore del Ragno, della somma di C 2.878,00, oltre accessori, a titolo di risarcimento danni; dichiarò la terza chiamata obbligata a tenere indenne ed a rifondere al convenuto gli esborsi in favore dell'attore; rigettò la domanda riconvenzionale svolta dal De Nina. Propose appello quest'ultimo. Si costituirono entrambi gli appellati. La Corte d'appello di Milano, pronunciando sull'appello proposto dall'avv. Angelo De Nina, ha respinto gli appelli avverso la sentenza n. 2006/2007 dell'8 giugno 2007 del Tribunale di Monza. Ha condannato gli appellanti principale e 3 Corte di Cassazione - copia non ufficiale risarcimento ed alla restituzione di tutti i compensi ricevuti incidentale a rifondere all'appellato, in via solidale, le spese del grado. Propone ricorso per cassazione l'avv. Angelo De Nina con tre motivi e presenta memoria. Resiste con controricorso Lorenzo Ragno. Con il primo motivo si denuncia «violazione e falsa applicazione degli artt. 645 638 c.p.c. e 1176 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. e, comunque, omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c..» Ad avviso del ricorrente la sentenza della Corte d'appello si è limitata a riprendere l'iter argomentativo sviluppato dal giudice di prime cure, trasfuso de plano nella sentenza impugnata, senza che a tale statuizione il giudice d'appello sia pervenuto attraverso l'esame della fondatezza dei motivi di gravame. Con tale generica motivazione, sostiene il ricorrente, la Corte d'appello ha omesso di considerare: l) che non può ritenersi negligente la condotta di un professionista che, in conformità di quanto previsto dagli artt. 638 e 645, l ° comma, provvedeva a notificare l'atto di citazione in opposizione a d.i. presso il procuratore indicato nel ricorso prima della scadenza del termine indicato nei 40 giorni; 2) non può integrare negligenza professionale l'aver richiesto la 4 Corte di Cassazione - copia non ufficiale Motivi della decisione notifica di un atto ben 6 giorni prima della scadenza, non potendosi prevedere che una notifica a mezzo del servizio postale si sarebbe perfezionata oltre detto termine. Il motivo è fondato. L'impugnata sentenza ha ritenuto negligente il postale la notifica di un atto di opposizione a decreto ingiuntivo, a soli cinque giorni dalla scadenza dei termini perentori ed ha ritenuto che egli si è assunto così il rischio della decadenza dall'opposizione nell'eventualità di un ritardo nel perfezionamento della notifica stessa. Tale assunto è errato. La Corte costituzionale infatti, con decisione efficace nella vicenda in esame, ha stabilito che è costituzionalmente illegittimo il combinato disposto dell'art. 149 del codice di procedura civile e dell'art. 4, comma terzo, della legge 20 novembre 1982, n. 890, nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario. Ha in tal senso ritenuto palesemente irragionevole, oltre che lesivo del diritto di difesa del notificante, che un effetto di decadenza possa discendere dal ritardo nel compimento di un'attività riferibile non al notificante, ma a soggetti diversi (l'ufficiale giudiziario e 5 Corte di Cassazione - copia non ufficiale comportamento dell'avvocato che aveva affidato al servizio l'agente postale come ausiliario di questo), e perciò del tutto estranea alla sfera di disponibilità del primo. Gli effetti della notificazione a mezzo posta devono, dunque, essere ricollegati, per quanto riguarda il notificante, al solo compimento delle attività a lui direttamente imposte all'ufficiale giudiziario; resta, naturalmente, fermo, per il destinatario, il principio del perfezionamento della notificazione solo alla data di ricezione dell'atto, attestata dall'avviso di ricevimento, con la conseguente decorrenza da quella stessa data di qualsiasi termine imposto al destinatario medesimo (Corte cost., 22 ottobre 2002, n. 477). La retroattività della pronuncia della Corte costituzionale comporta l'accoglimento del primo motivo. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia «violazione e falsa applicazione degli artt. 1223 e 2697 c.c. in riferimento all'art. 360 co. 3 c.p.c. e, comunque, omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c..» Con il terzo motivo si denuncia «violazione e falsa applicazione degli artt. 2721, 2729 e 2697 c.c. in riferimento all'art. 360 co. 3 cpc e, comunque, omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c..» 6 TY- Corte di Cassazione - copia non ufficiale dalla legge, ossia alla consegna dell'atto da notificare L'accoglimento del primo motivo comporta l'assorbimento della trattazione del secondo e del terzo motivo. In conclusione, deve essere accolto il primo motivo, assorbiti gli altri, con conseguente cassazione dell'impugnata sentenza e rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa principi e deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo; assorbiti gli altri. Cassa e rinvia alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione. Roma, 11 dicembre 2014 Il Consigliere estensore «37 ,0A 144 L• D Corte di Cassazione - copia non ufficiale composizione, che si atterrà nella decisione ai suddetti