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Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 3 Num. 8395 Anno 2015
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: D'AMICO PAOLO
SENTENZA
sul ricorso 25807-2012 proposto da:
DE
NINA ANGELO
DNNNGL60B12H163Q,
elettivamente
domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 308,
presso lo studio dell'avvocato UGO RUFFOLO,
rappresentato e difeso dall'avvocato CARLO BERTI
giusta procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente contro
RAGNO LORENZO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
SABOTINO, 46, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO
ROMANO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Data pubblicazione: 24/04/2015
CERIELLO giusta procura speciale in calce al
controricorso;
- controricorrente nonchè contro
SARA ASSICURAZIONI SPA ;
avverso la sentenza n. 2920/2011 della CORTE
D'APPELLO di MILANO, depositata il 27/10/2011, R.G.N.
1957/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/12/2014 dal Consigliere Dott. PAOLO
D'AMICO;
udito l'Avvocato PIERA CARTONI MOSCATELLI per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per
il rigetto del ricorso.
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
- intimata -
Svolgimento del processo
Lorenzo Ragno convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale
di Monza, l'avv. Angelo De Nina chiedendo di accertare
l'errore commesso dal professionista nella causa definita con
sentenza n. 2784/01 e di condannare lo stesso al relativo
nel giudizio RG 112/00 davanti al Tribunale di Monza.
L'avv. De Nina si costituì contestando le doglianze di
controparte, propose domanda riconvenzionale e chiese di
chiamare in causa, onde esserne garantito, la Compagnia Sara
Assicurazioni.
Il Tribunale di Monza, con sentenza 2006/2007 dell'8
giugno 2007, in accoglimento delle domande attrici, condannò
il De Nina al pagamento, in favore del Ragno, della somma di
C 2.878,00, oltre accessori, a titolo di risarcimento danni;
dichiarò la terza chiamata obbligata a tenere indenne ed a
rifondere al convenuto gli esborsi in favore dell'attore;
rigettò la domanda riconvenzionale svolta dal De Nina.
Propose appello quest'ultimo.
Si costituirono entrambi gli appellati.
La Corte d'appello di Milano, pronunciando sull'appello
proposto dall'avv. Angelo De Nina, ha respinto gli appelli
avverso la sentenza n. 2006/2007 dell'8 giugno 2007 del
Tribunale di Monza. Ha condannato gli appellanti principale e
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risarcimento ed alla restituzione di tutti i compensi ricevuti
incidentale a rifondere all'appellato, in via solidale, le
spese del grado.
Propone ricorso per cassazione l'avv. Angelo De Nina con
tre motivi e presenta memoria.
Resiste con controricorso Lorenzo Ragno.
Con il primo motivo si denuncia «violazione e falsa
applicazione degli artt. 645 638 c.p.c. e 1176 c.c. in
relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. e, comunque, omessa,
insufficiente o contraddittoria motivazione in relazione
all'art. 360 n. 5 c.p.c..»
Ad avviso del ricorrente la sentenza della Corte
d'appello si è limitata a riprendere
l'iter
argomentativo
sviluppato dal giudice di prime cure, trasfuso de plano nella
sentenza impugnata, senza che a tale statuizione il giudice
d'appello sia pervenuto attraverso l'esame della fondatezza
dei motivi di gravame.
Con tale generica motivazione, sostiene il ricorrente, la
Corte d'appello ha omesso di considerare: l) che non può
ritenersi negligente la condotta di un professionista che, in
conformità di quanto previsto dagli artt. 638 e 645, l ° comma,
provvedeva a notificare l'atto di citazione in opposizione a
d.i. presso il procuratore indicato nel ricorso prima della
scadenza del termine indicato nei 40 giorni; 2) non può
integrare negligenza professionale l'aver richiesto la
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Motivi della decisione
notifica di un atto ben 6 giorni prima della scadenza, non
potendosi prevedere che una notifica a mezzo del servizio
postale si sarebbe perfezionata oltre detto termine.
Il motivo è fondato.
L'impugnata
sentenza
ha
ritenuto
negligente
il
postale la notifica di un atto di opposizione a decreto
ingiuntivo, a soli cinque giorni dalla scadenza dei termini
perentori ed ha ritenuto che egli si è assunto così il rischio
della decadenza dall'opposizione nell'eventualità di un
ritardo nel perfezionamento della notifica stessa.
Tale assunto è errato.
La Corte costituzionale infatti, con decisione efficace
nella vicenda in esame, ha stabilito che è costituzionalmente
illegittimo il combinato disposto dell'art. 149 del codice di
procedura civile e dell'art. 4, comma terzo, della legge 20
novembre 1982, n. 890, nella parte in cui prevede che la
notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di
ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a
quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale
giudiziario. Ha in tal senso ritenuto palesemente
irragionevole, oltre che lesivo del diritto di difesa del
notificante, che un effetto di decadenza possa discendere dal
ritardo nel compimento di un'attività riferibile non al
notificante, ma a soggetti diversi (l'ufficiale giudiziario e
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comportamento dell'avvocato che aveva affidato al servizio
l'agente postale come ausiliario di questo), e perciò del
tutto estranea alla sfera di disponibilità del primo. Gli
effetti della notificazione a mezzo posta devono, dunque,
essere ricollegati, per quanto riguarda il notificante, al
solo compimento delle attività a lui direttamente imposte
all'ufficiale giudiziario; resta, naturalmente, fermo, per il
destinatario, il principio del perfezionamento della
notificazione solo alla data di ricezione dell'atto, attestata
dall'avviso di ricevimento, con la conseguente decorrenza da
quella stessa data di qualsiasi termine imposto al
destinatario medesimo (Corte cost., 22 ottobre 2002, n. 477).
La
retroattività
della
pronuncia
della
Corte
costituzionale comporta l'accoglimento del primo motivo.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia «violazione
e falsa applicazione degli artt. 1223 e 2697 c.c. in
riferimento all'art. 360 co. 3 c.p.c. e, comunque, omessa,
insufficiente o contraddittoria motivazione in relazione
all'art. 360 n. 5 c.p.c..»
Con il terzo motivo si denuncia «violazione e falsa
applicazione degli artt. 2721, 2729 e 2697 c.c. in riferimento
all'art. 360 co. 3 cpc e, comunque, omessa, insufficiente o
contraddittoria motivazione in relazione all'art. 360 n. 5
c.p.c..»
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
dalla legge, ossia alla consegna dell'atto da notificare
L'accoglimento del primo motivo comporta l'assorbimento
della trattazione del secondo e del terzo motivo.
In conclusione, deve essere accolto il primo motivo,
assorbiti gli altri, con conseguente cassazione dell'impugnata
sentenza e rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa
principi e deciderà anche sulle spese del giudizio di
cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo; assorbiti gli altri.
Cassa e rinvia alla Corte d'appello di Milano, in diversa
composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Roma, 11 dicembre 2014
Il Consigliere estensore
«37 ,0A
144
L•
D
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composizione, che si atterrà nella decisione ai suddetti
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