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Un amico a quattro zampe

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Un amico a quattro zampe
Un amico a quattro zampe
Comportamenti, diritti e doveri, informazioni utili
SOMMARIO:
- Quando si compra o si adotta un cane
- Quando si vuole addestrare un cane
- Quando si esce con il cane
- Quando si usano mezzi di trasporto
- Quando si vuole andare in vacanza
- Quando il cane scappa o si smarrisce
- Quando si incontra o si trova un cane
- Quando si vede maltrattare un cane
- Quando il cane morde
- Quando il cane si ammala
- Quando il cane muore
- Se non si può avere un cane proprio
- Alcuni consigli
- Altri indirizzi utili e siti internet di interesse
- Normativa di riferimento
Sono circa 13.041 i cani iscritti all’anagrafe canina del Comune di Imola a novembre 2015:
questo significa che moltissime persone hanno un amico a quattro zampe come cani da
compagnia, da caccia e da guardia.
Le note che seguono vogliono aiutare chi possiede un cane a conoscere le regole e i
diritti/doveri dei loro amici a quattro zampe, così come vogliono orientare e informare chi
invece non possiede animali e chi vuole sentirsi tutelato e sicuro nelle strade e nelle aree verdi
della nostra città.
Buona lettura
Le operatrici dell’URP/Informacittadino
_________________________________________________________________________
Testo aggiornato a gennaio 2016.
Attenzione: le norme in vigore possono variare in ogni momento, così come informazioni
utili, indirizzi e recapiti qui indicati: invitiamo quindi tutti gli interessati ad informarsi
periodicamente presso gli uffici competenti.
Ci scusiamo anticipatamente per eventuali errori ed omissioni in testi, recapiti e indirizzi vari,
che preghiamo di volerci gentilmente segnalare: presso l’URP/Informacittadino-Anagrafe
Canina in v. Appia 5, tel. 0542 602308 oppure 0542 602286 fax. 0542 602310,
e-mail [email protected] oppure [email protected]
Quando si compra o si adotta un cane
Si può entrare in possesso di un cane o per nascita da cani già in possesso o acquistandolo presso
gli allevamenti, i privati, i negozi specializzati oppure adottandolo gratuitamente dal canile municipale.
E’ comunque molto importante avere un’indicazione sulla scelta del cane da persone qualificate
(addestratori, veterinari), in modo da essere ben consapevoli delle caratteristiche di razza che ne
contraddistinguono ognuno.
Comunque si venga in possesso di un cane
l’animale deve essere iscritto all’anagrafe
canina regionale o presso il comune di
residenza, o presso i medici veterinari liberi
professionisti (dal 1 gennaio 2016 potranno
effettuare l’iscrizione solo se accreditati dalla
regione E.R.) in quanto la rapida e certa
identificazione degli animali permette non solo
al proprietario che ha smarrito il proprio cane di
ritrovarlo in tempi più brevi, ma ne impedisce
anche l’abbandono da parte di persone
irresponsabili, riducendo drasticamente il
fenomeno del randagismo e della popolazione
canina costretta a vivere nei canili a spese della
collettività.
Attenzione: L’iscrizione al registro ENCI dei cani di razza NON sostituisce l’iscrizione all’anagrafe
canina che è sempre e comunque obbligatoria.
La Del Reg. 139 del 7/2/2011 prevede che i proprietari di cani, gli allevatori e i detentori a scopo di
commercio sono tenuti a iscrivere gli animali all’anagrafe canina entro 30 giorni da quando ne
vengono a qualsiasi titolo in possesso e comunque prima della vendita o cessione. Va segnalato
l’indirizzo in cui il cane è detenuto prevalentemente, se diverso da quello di residenza del proprietario.
Sono possibili le seguenti procedure:
1) Registrazione tramite Comune: l’iscrizione avviene presso gli uffici comunali di anagrafe canina
con la consegna al proprietario dell’attestato di iscrizione. Lo stesso proprietario deve poi recarsi entro
30 giorni da un medico veterinario per l’inserimento del microchip. Per i nuovi nati l’Ord. Minist.
2/8/2008 prevede che è obbligatorio provvedere a identificare e registrare l’animale nel secondo mese
di vita mediante l’applicazione del microchip: l’iscrizione all’anagrafe canina deve quindi avvenire
entro il primo mese di vita e poi si hanno altri 30 gg. per recarsi dal veterinario per l’installazione del
mc. (identificazione e registrazione devono avvenire entro i 2 mesi di età).
2) Registrazione direttamente tramite medici veterinari accreditati: in questo caso i medici
veterinari provvedono direttamente all’identificazione e contestuale iscrizione dei cani all’anagrafe
regionale degli animali di affezione e nel caso di cuccioli l’identificazione e registrazione deve avvenire
entro i 2 mesi di età. In questo caso non è più obbligatoria la preventiva iscrizione all’anagrafe canina
entro il primo mese di vita (nota Reg. E.R. nr. 109083 del 20/2/2015).
Con nota della Regione Emilia Romagna lett. N. 353 prot. PG/2010/ 98634 dell’8/4/2010 viene chiarito
che ”l’Ordinanza Ministeriale sancisce all’art. 1 comma 4 che tutti i cani devono essere accompagnati
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in tutti i loro trasferimenti di proprietà dal certificato di iscrizione all’anagrafe canina. La Del G.R. 64
del 2011 prevede all’art. 3/comma 3b) che per i cani già identificati mediante microchip il proprietario
può richiedere la registrazione al Comune solo se in possesso di un attestato comprovante tale
identificazione (certificazione veterinaria, passaporto europeo, certificato di iscrizione ad altra
anagrafe canina, attestato ENci iscrizione libri genealogici)
La stessa ordinanza N. 353 prot. PG/2010/ 98634 dell’8/4/2010 all’art. 2 vieta oltre che la vendita di
cani di età inferiore ai due mesi anche la vendita, includendo anche la cessione, di cani non identificati
e registrati in conformità alla presente ordinanza. I cani devono essere identificati e iscritti
all’anagrafe canina prima della vendita o cessione”. I cani provenienti dall’estero non possono essere
registrati se hanno meno di 3 mesi e 21 giorni di vita, in quanto solo questo periodo garantisce che
siano state fatte tutte le vaccinazioni necessarie.
L’iscrizione all’Anagrafe Canina è gratuita. E’ da prevedere solo il costo del rilascio del microchip
(presso i veterinari accreditati con la Regione o l’Anagrafe canina) .
Il certificato di iscrizione all’anagrafe canina deve accompagnare il cane in tutti i trasferimenti
di proprietà e di residenza.
I proprietari sono sempre responsabili dei propri animali, anche quando sono affidati ad altra persona
(sentenza Corte Cassazione 34765- sett. 2008).
La denuncia e qualsiasi altra variazione va effettuata dal proprietario che deve presentarsi presso il
Comune di residenza nelle giornate di apertura al pubblico dell’anagrafe canina, oppure presso un
Veterinario accreditato munito di:
- un documento di identità e il codice fiscale
- la documentazione relativa al tatuaggio o al microchip, se il cane ha già un codice identificativo
(certificazione veterinaria, certificato di iscrizione ad altra anagrafe canina, passaporto europeo,
attestato iscrizione libri genealogici).
Se il proprietario non può presentarsi personalmente, può effettuare la denuncia un’altra persona
purché munita del proprio documento di riconoscimento e della fotocopia del documento di identità del
proprietario del cane, accompagnata dalla delega scritta se le due persone non fanno parte dello
stesso nucleo familiare.
In rispetto alla nota del Ministero della Salute del 03/07/14 – “Linee Guida relative alla
movimentazione e registrazione nell’anagrafe degli animali d'affezione ai sensi dell’Accordo 24
gennaio 2013 tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i
comuni e le comunità montane in materia di identificazione e registrazione degli animali d’affezione”,
ogni cessione o acquisizione di un cane (o altro animale d'affezione) deve essere accompagnata, al
momento della registrazione presso l'anagrafe canina o presso un veterinario accreditato, dal
"Modulo per passaggio di proprietà" e dalla fotocopia dei documenti d'identità sia del cedente che
dell'acquirente.
Solo all'interno della regione Emilia Romagna, in caso quindi di cessione fra comuni all'interno
della Regione Emilia Romagna, qualora il cedente abbia fatto regolare cessione e compilato il
modulo di passaggio di proprietà (e sia quindi presente per il comune acquirente il messaggio
di cane in entrata), al momento dell'acquisizione il comune dell’acquirente non deve richiedere
nè la copia del documento di identità del cedente nè il modulo di passaggio di proprietà.
In sintesi:
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1) chiunque cede un cane deve richiedere all’Anagrafe canina o stampare dal sito internet
comunale il “Modulo di passaggio di proprietà”, compilarlo e farlo compilare dall’acquirente del
cane, allegare i documenti di identità, e quindi recarsi all’anagrafe canina per fare la cessione.
2) chiunque acquisisce un cane da un proprietario non residente in regione, deve
richiedere all’Anagrafe canina o stampare dal sito internet comunale il “Modulo di passaggio di
proprietà”, compilarlo e farlo compilare da chi cede il cane, allegare i documenti di identità, e
quindi recarsi all’anagrafe canina per fare l’acquisizione.
Al momento dell’iscrizione viene fatta firmare al proprietario la “denuncia per l’iscrizione all’anagrafe
canina”. A partire da gennaio 2016 il veterinario che applica il microchip inserirà i relativi dati nel
programma di anagrafe canina regionale. La relativa documentazione rimane presso il veterinario
stesso.
Per l’identificazione dei cani è stato adottato il microchip in sostituzione del tatuaggio, perché è un
metodo ufficiale di identificazione (consiste nell’introduzione sottocutanea in modo completamente
indolore e senza danno per l’animale), leggibile e unico in tutto il mondo. Dopo aver inserito il
microchip occorre portare la relativa documentazione all’Ufficio Anagrafe Canina per il completamento
della pratica. Per verificare se l’animale è fornito di microchip occorre l’apposito lettore di cui sono
dotati la Polizia Municipale, l’Azienda USL Servizio Veterinario, i veterinari e il Canile Municipale.
Se per qualsiasi motivo e in qualsiasi momento il codice tatuato dovesse risultare illeggibile o il
microchip dovesse essere indecifrabile, il proprietario è tenuto a procedere alla re-iscrizione del cane
all’anagrafe canina.
Chi non ottempera a quanto previsto dalla legge (iscrizione e denuncia di ogni variazione, uccisione di
un cane identificato senza darne segnalazione entro 5 giorni al Sindaco del Comune del territorio in
cui è avvenuto il fatto, ecc.) è soggetto a sanzioni amministrative, oltre che alla denuncia all’autorità
giudiziaria nei casi espressamente previsti come reato.
Il proprietario è inoltre tenuto a segnalare obbligatoriamente all’anagrafe canina (anche tramite i
veterinari accreditati) – in mancanza sono previste sanzioni :
- entro 15 giorni: il decesso dell’animale, il passaggio di proprietà (è necessario presentarsi con i
dati anagrafici – cognome e nome, indirizzo, luogo e data di nascita, telefono codice fiscale - del
nuovo proprietario), il cambio di residenza del proprietario dentro e fuori comune.
- entro 3 giorni: lo smarrimento, la sottrazione o il ritrovamento del cane.
Anagrafe Canina del Comune di Imola: via Appia 5 presso Galleria del Risorgimento
Orari di apertura al pubblico: MARTEDI’ e GIOVEDI’ dalle ore 9 alle ore 13. tel. 0542 602286-fax
602310 [email protected] -E’ possibile chiedere l’appuntamento in altri orari.
L’appuntamento è richiesto per iscrizioni di cucciolate o per pratiche lunghe e/o numerose.
N.B. Considerato che è possibile iscrivere anche gatti e furetti dal 2012 il Ministero della Salute indica che la
dizione corretta è ANAGRAFE DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE.
Attenzione: secondo quanto previsto della Del. G. Reg. E.R: n. 139/2011 anche i VETERINARI liberi
professionisti che si accreditano con la Regione Emilia Romagna sono abilitati alla gestione e
possono fare direttamente le pratiche dell’Anagrafe Canina (iscrizione con rilascio di microchip,
cessione, acquisizione, denuncia di morte e di smarrimento/ritrovamento), secondo le modalità
previste. I veterinari possono così affiancare le Anagrafi Canine Comunali in qualsiasi tipo di
operazione e procedura eseguita tramite il nuovo applicativo, facilitando così il proprietario di animali
d’affezione nelle procedure di iscrizione (elenco dei veterinari accreditati nel sito
www.anagrafecaninaer.it).
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Il microchip viene sempre applicato o dai veterinari liberi professionisti accreditati o presso
l’Ambulatorio Veterinario del Servizio Igiene Pubblica - v. Caterina Sforza 3 tel. n. 0542 604950
oppure rivolgersi al CUP telefonico 848 831313.
Presso lo stesso ambulatorio vengono effettuati gli adempimenti connessi al passaporto per cani, gatti
e furetti. Presentarsi con il cane al guinzaglio, museruola al seguito e ricordarsi di portare il microchip
e documentazione ritirata presso il Comune.
Si informa che in collaborazione con il Corpo Provinciale GEV è iniziato un controllo della
popolazione canina presente sul territorio al fine di verificare l’avvenuta iscrizione all’anagrafe canina
comunale, la cui mancata effettuazione prevede sanzioni amministrative. In una prima fase si
procederà adottando una linea “educativa” dei proprietari di cani, ai quali viene chiesta una fattiva
collaborazione.
Gli operatori di settore possono effettuare la ricerca del Comune in cui è iscritto un cane consultando
il sito www.anagrafecaninarer.it e a livello nazionale il sito del Ministero della Salute contenente
l’Anagrafe degli Animali d’Affezione (registro dei cani, gatti e furetti identificati in Italia, su cui le
Regioni riversano i dati locali www.salute.gov.it/anagcaninapublic_new/home.jsp), è possibile
individuare le relative informazioni e numeri utili cui rivolgersi. Per Imola le informazioni relative al
Comune di iscrizione a seguito della lettura del microchip possono essere fornite da Anagrafe Canina
e Polizia Municipale.
DISPOSIZIONI GENERALI - Il Regolamento Comunale in vigore, relativo alla TUTELA e al
BENESSERE DEGLI ANIMALI, prevede che a tutti gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi titolo,
devono essere garantite costantemente adeguate condizioni di benessere, compresa la regolare
pulizia degli spazi di dimora, curando inoltre che l’ubicazione e le condizioni igieniche in cui gli stessi
sono tenuti siano tali da non arrecare disagio o rischi per la salute del vicinato.
E’ vietato tenere animali di proprietà all’esterno sprovvisti di un idoneo riparo.
I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di animali hanno l’obbligo di prendere ogni possibile
precauzione per impedirne la fuga e garantire la tutela di terzi da aggressioni.
E’ vietata qualsiasi azione che possa nuocere al benessere degli animali ed in particolare:
a) è vietato tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell’acqua e del cibo necessario o
sottoporli a rigori climatici;
b) è vietato tenere animali segregati e/o in condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro
stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali affini e compatibili con la loro specie;
c) è vietato segregare animali per un periodo di tempo prolungato in contenitori o scatole anche
se poste all'interno di un'abitazione; le terrazze e i balconi non possono essere considerati
come luoghi di ricovero prolungato o permanente di animali se non adeguatamente attrezzati.
d) è vietato detenere animali in gabbia quando non sia strettamente necessario o in altri casi
particolari ad esclusione dei volatili.
e) è vietato addestrare animali per la guardia e per altri scopi ricorrendo a violenze, percosse o
costrizione fisica, con l'uso di strumenti cruenti quali collari elettrici, con punte, ecc., in
ambienti inadatti, angusti o poveri di stimoli, che impediscono all'animale di manifestare i
comportamenti tipici della specie.
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f) è vietato l’addestramento inteso ad esaltare la naturale aggressività e/o la potenziale
pericolosità di razze e incroci di cani con spiccate attitudini aggressive;
g) è vietata su tutto il territorio comunale la colorazione degli animali
h) è vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, su autoveicoli inidonei
secondo quanto disposto dalle norme del Nuovo Codice della strada e detenerli in qualsiasi
autoveicolo fermo esposto al sole.
i) è vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o
danni fisici anche temporanei. Gli appositi contenitori devono consentire la stazione eretta,
ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.
j) è vietato condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione a motore.
k) è fatto divieto al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, di abbandonare
qualsiasi tipo di animale.
Si ricorda inoltre che è vietato lavare e curare animali sulle aree pubbliche, è vietato lasciare liberi gli
animali ed è altresì vietato introdurre animali (esclusi cani e gatti) nei giardini e nei parchi pubblici (art.
25 reg. com. tutela e benessere animali). L’art. 26 prevede inoltre che se all’interno di un’area privata
o aperta al pubblico è presente un cane, è obbligatorio segnalarne la presenza con un cartello.
Chi detiene un cane deve provvedere a consentire ogni giorno l’opportuna attività motoria. Con la
vecchia regolamentazione era permesso detenere i cani ad una catena a tenuta fissa al suolo o
preferibilmente a scorrere su di un cavo aereo, ma con la nuova normativa approvata dalla Regione in
marzo 2013 L.R: 3/2013 sono vietate le catene o altri simili sistemi di contenzione.
Per la stessa normativa, qualora i cani vengano detenuti permanentemente o per periodi prolungati
all’interno di recinti o box, tali strutture devono essere idonee dal punto di vista igienico-sanitario, il
proprietario deve garantire un'adeguata contenzione dell'animale e soddisfare le sue esigenze
psicofisiche. Il box, opportunamente inclinato per il drenaggio, deve essere adeguato alla taglia del
cane e comunque deve avere una superficie minima non inferiore ai 9 (nove) mq. (di cui almeno il
30% coperto) nonché una recinzione sufficientemente alta in relazione alla contenzione dell'animale
ed essere dotato di un’area recintata di almeno 150 mq minimo per la sgambatura. Se manca l’area di
sgambatura per un cane occorre un box di di almeno 20 mq con muretto in laterizio o cemento
sormontato da una rete alta non meno di 2,30 metri a cui va aggiunta una recinzione inclinata verso
l’interno di 45 gradi.. Occorrono poi 7 mq in più per 2 cani se c’è l’area recintata di almeno 150 mq,
altrimenti occorre un box di 5x6 per 2 cani, più 10 mq di box aggiuntivo per ogni cane. Deve avere
una pavimentazione almeno in parte in materiale non assorbente (es. piastrelle, cemento) e
antisdrucciolo. Il ricovero (cuccia) deve essere sistemato nella parte coperta e più riparata del recinto
al fine di garantire un adeguato comfort e riparo dalle intemperie, deve essere sopraelevata dal suolo
di almeno 5 (cinque) centimetri e fabbricata con materiale facilmente lavabile e disinfettabile.
La nuova L.R. 3/2013 prevede infatti che sia garantito per chi detiene un cane all’aperto un ricovero i
cui requisiti strutturali minimi non differiscano da quelli previsti per reparti di ricovero ordinario dei
canili e dei gattili autorizzati sul territorio regionale che con circolare n. 7 del 1999
Per informazioni sull’altezza dei recinti, la grandezza dei box e sulle norme della legge regionale è
possibile rivolgersi a:
Servizio Veterinario Azienda USL di Imola Presso Ospedale vecchio – V. Amendola 8
tel. 0542 604950 negli orari di apertura al pubblico: dalle ore 8,30 alle 12,30 e mart pom 14,30-17
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Attenzione: per la realizzazione di recinti, tettoie, pavimentazioni e ogni altro intervento edilizio vanno
rispettate le norme edilizie in vigore. Contattare lo Sportello Unico Per l’Edilizia via Cogne 2 Telefono:
0542.602 126 / 0542.602 275 Fax 0542.602 259 E-Mail: [email protected] Orari
martedì 9.00-13.00 e 15.00-17.00 giovedì 9.00-13.00
Comportamento in caso di incidenti con animali - Dopo la riforma del Codice della Strada l’art.
189 prevede che il conducente coinvolto in incidente con un animale da affezione (es. cani e gatti), da
reddito (es. mucche, cavalli) o protetto ha l’obbligo di fermarsi e attivare il soccorso per l’animale. In
caso di non ottemperanza sono previste sanzioni amministrative (389 euro se il responsabile
dell’incidente non si ferma, 78 euro se non ha attivato il soccorso).
Quando si vuole addestrare un cane
Per un’educazione specifica è opportuno rivolgersi alle scuole di addestramento, dove si eseguono
corsi in cui si insegna al cane la “buona educazione” e al padrone a comportarsi correttamente con il
proprio cane. Generalmente sono possibili incontri di
socializzazione per i cuccioli, corsi di educazione di base, di
“obidience” e corsi di agility, sia amatoriali che agonistici. In
ogni caso, occorre educare il cane fin da cucciolo.
Educazione del cucciolo: L’addestramento inizia circa a 6
mesi di età, ma è utile un approccio ai comandi base, quali il
richiamo, il “seduto” e il “terra”, dall’età di 2 mesi (quando il
cane è pronto per essere adottato).
E’ importante che il cucciolo sia gradualmente esposto a tutti
i tipi di stimoli (rumori, traffico cittadino, persone, altri animali
ecc.) per evitare che da adulto ne sia spaventato e che
quindi possa reagire con aggressività.
E’ inoltre importante insegnargli a giocare per stabilire una
corretta relazione con il proprietario, per favorire
l’apprendimento e per indirizzarne l’attenzione. E’ bene
evitare il gioco del “tira e molla” (soprattutto con razze
tendenzialmente dominanti) e la lotta corpo a corpo. Evitare inoltre di utilizzare come gioco indumenti
o oggetti personali, in quanto il cane non riconosce la differenza tra nuovo e vecchio.
E’ importante far socializzare i cuccioli con altri cani, quindi farli giocare liberi (nelle aree di
sgambamento predisposte), perché il cane deve imparare a rispettare la gerarchia, e perché così
facendo si stanca ed è molto più tranquillo e rilassato in casa (si evitano problemi di distruzione e
ansia da separazione).
Quando si esce con il cane
Chi tiene un cane deve provvedere a consentirgli, ogni giorno, l’opportuna attività motoria.
Si ricorda che è opportuno avere sempre con sé una fotocopia dell’iscrizione obbligatoria
all’anagrafe canina o del tesserino di iscrizione. E’ anche consigliabile che l’animale riporti sul
collare il nome e il numero del telefono del proprietario.
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A Imola ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l’accesso a tutte le
aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi (escluse aree giochi per
bambini). Nel regolamento comunale è fatto sempre e comunque obbligo di utilizzare il guinzaglio e,
ove sia necessario, anche la apposita museruola qualora gli animali possano determinare danni agli
altri frequentatori. Nelle strade, piazze e comunque in tutte le zone di passaggio veicolare, i guinzagli
non devono essere di lunghezza superiore a m. 1,5.
E’ vietato l’accesso ai cani in aree destinate e
attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per
bambini, quando a tal fine siano chiaramente definite.
A Parco Tozzoni i cani possono andare solo nella
collinetta sopra il bar (con guinzaglio, non essendo area
di sgambamento) , non all'interno del parco nè entrare da
v. Suore. Nel Bosco della Frattona i cani non possono
entrare, come indicato dagli appositi cartelli.
Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone,
animali o cose la normativa nazionale prevede che il
proprietario e il detentore di un cane adottino misure
quali utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non
superiore a mt. 1,50 durante la conduzione dell’animale
nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte
salve le aree per cani individuate dai comuni; portare con
sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al
cane in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali (ad es. in luoghi affollati o
comunque in occasione di mercati, fiere, sagre, feste, ecc.) o su richiesta delle Autorità
competenti; è obbligatorio a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccogliere le feci e
avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse. Il cane deve essere affidato a persone
in grado di gestirlo correttamente; occorre acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue
caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore e assicurare che il cane abbia
un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali
rispetto al contesto in cui vive. Non possono possedere cani registrati dai servizi veterinari
come a rischio elevato di aggressività persone inferiori ai 18 anni, i delinquenti abituali o per
tendenza, chi è sottoposto a misure di prevenzione personale o chiunque abbia riportato
condanna anche non definitiva per delitto colposo contro la persona o contro il patrimonio,
punibile con reclusione superiore a due anni, né persone interdette e inabili per infermità di
mente. Le presenti indicazioni non si applicano ai cani in dotazione alle forze armate, di polizia,
alla protezione civile e dei vigili del fuoco, né ai cani a sostegno delle persone diversamente
abili, ai cani da guardia e a conduzione delle greggi.
La museruola è obbligatoria per tutti i cani al guinzaglio nei locali pubblici e sui mezzi di
trasporto pubblico/collettivo (ord. 12/12/2006).
Attenzione: nei loro specifici regolamenti locali un centinaio di comuni vietano espressamente
l’uso del collare a strappo (es. Roma o Venezia).
Gli obblighi previsti dalle normative non si applicano ai cani per non vedenti o non
udenti, addestrati come cani guida. Inoltre la Regione Emilia Romagna con provvedimento
del 17 luglio 2014 svincola da limitazioni i cani di accompagnamento di persone disabili,
che possono entrare nei luoghi pubblici e in strutture pubbliche, negli esercizi
commerciali e aperti al pubblico sul territorio della regione, con sanzioni da euro 500 fino a
2500 per i titolari di esercizi che impediscono od ostacolano l’accesso alle persone disabili
accompagnate dal cane di accompagnamento. Inoltre prevede che il cane possa accedere
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anche ai trasporti pubblici gratuitamente, semplicemente presentando la documentazione
identificativa dell’animale e la certificazione del suo addestramento specifico.
Anche i cani da caccia hanno la deroga all’uso del guinzaglio quando escono con il cacciatore
nelle zone autorizzate alla caccia.
L’Amministrazione comunale individua aree da destinarsi allo sgambamento e alla socializzazione
dei cani. Sono recintate le aree in v. Villa/Tinti, v. Kolbe (zona v. Pio IX) e in v. Molino Vecchio
angolo v. Della Resistenza. E’ inoltre un’area destinata ai cani quella in v. Marconi angolo via Casoni,
(area verde adiacente il campo da calcio “Pambera”). E’ inoltre individuata per lo sgambamento anche
l’area del Lungofiume dal Ponte Tosa fino al Parco Mendez. In v. Montanara vicino al n. 51 è
presente un’area comunale gestita in convenzione da un’associazione che fino a maggio 2015
garantisce l’accesso e la gestione dell’area di sgambamento e organizza iniziative con istruttori in una
parte specifica dell’area. Per poter accedere all’area di sgambamento è necessario richiedere la
chiave al gestore. Altre aree sono in corso di definizione, ad es. quella posteriore alla Rocca (spazio
parallelo alla ciclabile).
Nelle aree di sgambamento i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, sotto la
responsabilità degli accompagnatori e non devono determinare danni a piante, animali, persone o
strutture presenti. Si specifica che nelle aree di sgambamento i cani possono essere lasciati liberi, ma
l’accompagnatore deve essere in grado di “condurli”, cioè in caso si comando il cane deve rispondere
e obbedire adeguatamente, altrimenti è necessario il guinzaglio.
I cani, accompagnati dal padrone o dal detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso negli
uffici pubblici e in tutti gli esercizi commerciali: è facoltà del gestore vietarne l’uso mediante
apposite segnalazioni. Chi conduce animali negli esercizi commerciali e negli uffici pubblici dovrà farlo
usando il guinzaglio e l’apposita museruola ai sensi del DPR 320/54 “regolamento di Polizia
veterinaria” avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno. Inoltre
gli animali non devono avere evidenti lesioni o segni di malattia: è però facoltà del gestore
dell'attività commerciale stessa, vietarne l'accesso mediante appositi cartelli. Sono esclusi i
cani per non vedenti e quelli autorizzati dall’Azienda USL con regolare pettorina bianco-rossa.
Nelle biblioteche comunali di Imola è in vigore un Regolamento (Del. CC. 92 del 23/6/2009) che
all’art. 28 fissa il divieto di introdurre animali ad esclusione dei cani per non vedenti, in quanto per gli
operatori non è possibile gestire adeguatamente la compresenza di animali e utenza.
Rimane vietato l’accesso a locali destinati alla produzione, preparazione, confezionamento, deposito
e vendita all’ingrosso di generi alimentari.
La legislazione nazionale e comunitaria, infatti, vieta l'ingresso di animali domestici
esclusivamente nel caso di luoghi in cui si preparano, manipolano o si conservano alimenti
(come le cucine), lasciando la facoltà al titolare/gestore della struttura la possibilità di
consentire o meno l'ingresso di animali in tutti gli altri locali pubblici o aperti al pubblico
(compresi quelli ove avviene la somministrazione degli alimenti come le sale di
consumazione dei ristoranti).
Si sottolinea inoltre che nei supermercati e nei negozi di generi alimentari, fermo restando
l'opportunità di offrire adeguate condizioni di attesa esterna dei cani, l'accesso degli stessi
può essere consentito, alle dovute condizioni, unicamente nelle aree di esposizione di
alimenti protetti fino alle aree di cessione di prodotti preincartati.
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Da giugno 2013, per il regolamento ANCI e Fiadaa: animali liberi in spiagge, alberghi,
biblioteche e in qualunque luogo pubblico o aperto al pubblico, con guinzaglio e
museruola.
Da ottobre 2013 per il Manuale della FIPE Federazione Pubblici Esercizi, vistato dal
Ministero della salute, entrata libera in ristoranti, bar, ecc. se con guinzaglio e museruola.
Infine, il Ministero della Salute, negli ultimi anni, anche in collaborazione
E’ espressamente vietato l’accesso dei cani in strutture sanitarie, ma con le nuove norme che sono
in fase di approvazione dalla nostra Regione in dicembre 2013 una persona ricoverata in strutture
sanitarie pubbliche e private convenzionate negli orari di visita può avere la compagnia del proprio
animale di affezione, con esclusioni di particolari reparti 8es. terapia intensiva). Entro 6 mesi
dall’entrata in vigore del regolamento la Regione dovrà approvare un provvedimento per disciplinare
l’accesso nelle strutture di cura.
Una sentenza del TAR Lazio (10 luglio 2915 n. 9302) evidenzia che non esiste divieto per l’accesso ai
cani nelle spiagge libere, Il proprietario deve sempre garantire decoro, igiene e pulizia. Le aree
demaniali invece concesse a privati per attività turistico ricettive sono interdette ai cani se vi è
specifico divieto dei gestori. Anche tali aree hanno tuttavia deroghe sulla zona di battigia, sulla quale
non è competente il concessionario e che può essere disciplinata dal Comune.. In Emilia Romagna i
cani non hanno ingresso (ordinanza regionale balneare 1/2015) ma i concessionari demaniali
possono chiedere con SCIA di individuare aree che accettano cani. Tutto ciò con salvaguardia della
misure veterinarie( guinzaglio, museruola) dell’art. 83 DPR 320/1954 e ordinanza Ministero Salute 28
agosto 2014 con le normali eccezioni dei cani di ausilio ed accompagnamento.
Il proprietario risponde sempre e comunque di eventuali danni arrecati dal proprio animale..
Si ricorda che spesso i cani sono anche utilizzati per la pet therapy, cioè per attività e terapia
assistita con animali, molto utile per persone in difficoltà (l’Ospedale di Montecatone nell’anno 2013
ha attivato un progetto sperimentale di pet therapy).
Obbligo di raccolta degli escrementi :
1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali, hanno l’obbligo di raccogliere gli escrementi
prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro
del luogo.
2. E’ vietato abbandonare in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino o altro)
dell’intero territorio comunale gli escrementi depositati dai cani durante le loro passeggiate.
3. I proprietari o detentori di cani, con l’esclusione di quelli per la guida di non vedenti e da essi
accompagnati, devono rimuovere tutti gli escrementi depositati dai propri cani ed hanno altresì
l’obbligo di portare al seguito la paletta o sacchetto o ogni altro strumento raccoglitore
specificatamente destinato a quell’uso per una igienica raccolta o rimozione degli escrementi. Tali
strumenti devono essere mostrati a richiesta agli addetti alla vigilanza.
4. L’Amministrazione Comunale si impegna a favorire la raccolta delle deiezioni canine attraverso
opera di informazione e attivando in vari punti della città, distributori automatici di sacchetti, palette e
cestini per la raccolta degli escrementi.
E’ necessario avere sempre dietro qualcosa con cui sia possibile raccogliere le feci perché i
distributori potrebbero non essere sempre funzionanti.
Sono previste sanzioni per chi non rispetta quanto previsto dalle norme in vigore.
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Si ricorda che tutti i cani hanno bisogno di uscire e di “sgambare”. E’ infatti importante che il cane
abbia sempre contatti con i suoi simili e con le persone. Bisogna abituarlo a camminare
tranquillamente a fianco del proprietario (generalmente nei campi d’addestramento viene insegnato
anche questo), in qualsiasi circostanza si trovi.
Per educare il cane a restare tranquillo quando per strada si avvicina qualcuno, non bisogna tirare il
guinzaglio appena qualcuno cerca d’accarezzarlo, altrimenti l’animale associa gli sconosciuti a una
sensazione spiacevole e gli viene istintivo cercare di allontanarli ringhiando e abbaiando. Meglio dargli
un biscottino e parlargli con dolcezza, così il cucciolo abbina le persone che lo avvicinano a una
piacevole gratificazione ed è propenso a socializzare. E’ comunque sempre bene spiegare a chi si
avvicina qual è il modo migliore per entrare in contatto con il cane (mano con palmo rivolto verso
l’alto, che si avvicina dal basso, occhi rivolti in basso, spalle leggermente oblique, eventualmente in
ginocchio). Durante questi avvicinamenti è importante osservare sempre l’espressione del cane
(orecchie, labbra e coda).
Quando si usano mezzi di trasporto
L’art. 169 del Nuovo Codice della Strada consente di trasportare liberamente in auto un solo cane
purchè non costituisca pericolo per il conducente. In commercio esiste anche una cintura di aggancio
alle cinture di sicurezza. Se si trasportano più animali sui veicoli a motore a quattro ruote, devono
essere custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida
appositamente diviso da una rete od altro analogo mezzo idoneo.
Se installati in via permanente, tali mezzi divisori devono essere autorizzati dal competente ufficio
provinciale della Direzione Generale della Motorizzazione Civile.
Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà di
trasportare animali, purché i relativi mezzi siano idonei all'uso, secondo quanto disposto delle norme
del Nuovo Codice della Strada. Come già ricordato il Regolamento Comunale in vigore nel territorio di
Imola vieta di trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, su autoveicoli inidonei
secondo quanto disposto dalle norme del Nuovo Codice della Strada e detenerli in qualsiasi
autoveicolo fermo esposto al sole.
L’art. 170 del nuovo Codice della Strada prevede che su motocicli e ciclomotori è possibile
trasportare una animale solo se custodito in apposita gabbia solidamente assicurata al veicolo. L’art.
182 prevede il trasporto su velocipede con animale custodito in apposita gabbia o contenitore
solidamente assicurati al veicolo. Gabbie e animali non possono sporgere più di 50 cm. oltre l’asse
laterale del veicolo e 50 cm oltre la sagoma longitudinale del veicolo (altrimenti è prevista sanzione di
74 euro).
Il Codice della strada vieta inoltre di farsi trainare da animali.
In ogni caso il trasporto e la custodia dei cani deve avvenire con modalità adeguate alla specie, con
esclusione di ogni sofferenza, garantendo aerazione, somministrazione di acqua e cibo e soste in
caso di viaggi prolungati, evitando l’esposizione ai raggi solari e alle fonti eccessive di calore o freddo.
I mezzi di trasporto e i contenitori devono essere costruiti in modo tale da proteggere i cani dalle
intemperie e da forti variazioni climatiche.
Il mezzo di trasporto deve garantire al cane lo spazio sufficiente per restare eretto in posizione
naturale e la possibilità di coricarsi.
Nei mesi estivi non bisogna mai lasciare il cane nell’auto in sosta, nemmeno con i finestrini un po’
aperti: le alte temperature potrebbero indurre il classico “colpo di calore” con conseguente aumento
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della temperatura corporea, fino al collasso. In questo caso l’animale va subito portato al veterinario:
nel frattempo possono risultare utili impacchi freddi su tutto il corpo.
Il Regolamento in vigore nel Comune di Imola acconsente l’accesso degli animali d'affezione
accompagnati dal padrone o detentore a qualsiasi titolo su tutti i mezzi di trasporto pubblico
operanti nel Comune di Imola, nel rispetto delle vigenti norme di legge: per i cani è obbligatorio l’uso
del guinzaglio e della museruola.
Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico deve
aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla
vettura.
Sui trasporti pubblici dell’T.PER- ex ATC possono viaggiare senza pagare il biglietto i cani di
piccolissima taglia, se tenuti in braccio e con la museruola o in contenitori di 50x30x30; gli animali più
grandi possono viaggiare solo in contenitori di misura massima 40x60x80, pagando il normale
biglietto. I cani per ciechi possono viaggiare liberamente accompagnando il padrone e senza pagare
alcun biglietto.
Trasporto su treno: Il cane guida per i
non vedenti può viaggiare su tutti i treni
gratuitamente senza alcun obbligo e
senza limiti di taglia o di peso.
TRENITALIA nel proprio sito ricorda che
per il trasporto dei cani (escluso il cane
guida dei non vedenti) è necessario avere il
certificato di iscrizione all’anagrafe canina e
il libretto sanitario (o, per i cani dei cittadini
stranieri, il “passaporto del cane” in
sostituzione di entrambi i documenti) da
esibire al momento dell’acquisto del biglietto
per l’animale, ove previsto, ed in corso di
viaggio. Se trovati sprovvisti a bordo treno,
si è soggetti a penalità e si deve scendere
alla prima fermata. In particolare, i cani di
piccola taglia, i gatti ed altri piccoli animali domestici da compagnia (custoditi nell’apposito contenitore di
dimensioni non superiori a 70x30x50) sono ammessi gratuitamente nella prima e nella seconda classe di tutte
le categorie di treni e nei livelli di servizio Executive, Business, Premium e Standard. E’ ammesso un solo
contenitore per ciascun viaggiatore. E’ inoltre consentito, per singolo viaggiatore, il trasporto di un cane di
qualsiasi taglia, tenuto al guinzaglio e munito di museruola: sui treni Espressi, IC ed ICN;sui treni
Frecciabianca, ES* Italia e Frecciarossa e Frecciargento, solo in alcune classi; sui treni Regionali nel vestibolo
o piattaforma dell’ultima carrozza, con esclusione dell’orario dalle 7 alle 9 del mattino dei giorni feriali dal
lunedì al venerdì; nelle carrozze letto, nelle carrozze cuccette e nelle vetture Excelsior (in tali casi per il
trasporto del cane è necessario acquistare, contestualmente al biglietto dell’accompagnatore (di qualsiasi
tipologia), un biglietto di seconda classe al prezzo previsto per il treno utilizzato ridotto del 50%, anche per i
viaggi in prima classe e nel livello di servizio Business. E’ comunque opportuno contattare Trenitalia per
verificare le condizioni di viaggio previste per il proprio animale, sul treno che interessa - tel. 892021.
Il sito di ITALO informa che a bordo Dei treni Italo si può trasportare - negli appositi contenitori da viaggio animali domestici, quali cani di piccola taglia, gatti e altri piccoli animali da compagnia, purchè di peso non
superiore ai 10 kg. Gli animali devono essere trasportati negli appositi contenitori (“trasportini”), che – nella
misura di uno a Viaggiatore – possono essere alloggiati a bordo treno nelle bagagliere o nelle immediate
vicinanze del posto. Per il trasporto dei cani occorre essere in possesso del certificato di iscrizione all’anagrafe
canina. Nel caso di Viaggiatori provenienti da paesi esteri, gli animali dovranno essere muniti dei sistemi di
identificazione e del passaporto di cui al Reg. (CE) n. 998/2003, laddove applicabile. Sono esclusi dal
trasporto gli animali domestici pericolosi o affetti da patologie trasmissibili all'uomo. Trasporto animali oltre i 10
12
kg: con il patrocinio del Ministero della Salute e con una soluzione moderna e innovativa, NTV di Italo cambia
il modo di viaggiare degli animali a bordo dei propri treni. Dal 2 novembre 2012 anche i cani XXL, quelli di
taglia superiore ai dieci chilogrammi, potranno viaggiare sui treni Italo ad Alta Velocità, con una fase
sperimentale che durerà fino al 31 gennaio ‘13. I cani a bordo saranno ammessi su tutti i treni dalle 10 alle 16,
per evitare gli orari di affollamento mattutini o serali. Il nuovo servizio potrà essere prenotato a partire dal 1°
novembre, con 24 ore di anticipo sulla data del viaggio, attraverso il Contact Center Pronto Italo (060708). Il
prezzo per il trasporto del cane sarà pari al 30% del Biglietto Base o Economy di Smart e Prima (a seconda
della disponibilità), e pari a 20 euro, prezzo fisso, qualora il proprietario scelga di viaggiare nel Salotto di Club.
Per il trasporto in nave e traghetto non esiste un’apposita normativa, occorre informarsi sulle
condizioni stabilite dalla Compagnia di Navigazione con cui si viaggia. In genere il trasporto è gratuito;
può essere però vietato l’accesso alle cabine: in questo caso viene previsto l’utilizzo di spazi ed aree
riservati; il mantenimento e le cure sono a carico del proprietario.
Per tutti i collegamenti è richiesto il certificato veterinario attestante che il cane non sia affetto da
malattia; per i collegamenti con la Sardegna è richiesto anche il certificato veterinario di vaccinazione
antirabbica.
Per quanto riguarda il trasporto aereo dei cani non esiste un’apposita normativa ma alcune regole
vengono fornite dal Regolamento sull’assistenza bagagli particolari dell’Associazione IATA, solo per
esemplari di piccole dimensioni come bagaglio al seguito dei passeggeri: generalmente devono
essere trasportati nel reparto bagagliaio ma, su richiesta del passeggero, può essere consentito
eccezionalmente il trasporto in cabina purché siano rispettate le condizioni imposte.
Quando si vuole andare in vacanza
Consigli per il periodo estivo: Anche gli animali domestici in estate possono andare incontro al colpo
di calore o al colpo di sole, che possono mettere seriamente in pericolo la vita dell’animale. Si
possono verificare con temperature e umidità elevate, scarsa ventilazione e situazioni di stress (spazi
angusti o sforzi eccessivi): pertanto ricordarsi di: non lasciare gli animali in macchina (non è
sufficiente lasciare i finestrini un po’ aperti), non lasciare gli animali legati in luoghi esposti alla luce
solare diretta, assicurarsi che abbiano sempre a disposizione acqua fresca, evitare di portarli a
spasso nelle ore più calde della giornata, e comunque uscire solo se vi sono condizioni favorevoli
(ventilazione, zone d’ombra), quando si esce fare attenzione a quello che possono ingerire (nel
terreno possono essere presenti sostanze tossiche come diserbanti o esche avvelenate). In estate
bisogna anche ricordarsi di non lasciare residui di cibo nella ciotola del mangiare, perché con il caldo
si possono avere tossico-infezioni alimentari anche gravi.
Prima di andare in vacanza è opportuno effettuare un check-up dal veterinario, per il viaggio cercare
di evitare le ore più calde, portarsi dietro acqua e un piccolo asciugamano per rinfrescare l’animale,
fare soste regolari per far scendere l’animale , ricordarsi di verificare le profilassi sanitarie e i
documenti necessari. Dopo una passeggiata ispezionare accuratamente l’animale per individuare la
presenza di spighe di graminacee (i “forasacchi” che possono provocare gravi inconvenienti) e di
zecche o pulci (effettuare regolari trattamenti antiparassitari come da indicazioni del veterinario)
Se si decide di partire da soli e quindi di usare “pensioni per animali” è bene ricordarsi di non
aspettare il periodo delle vacanze, ma è opportuno fare in anticipo delle verifiche di gradimento. Se
invece si viaggia con il proprio animale, anche se in Italia non è obbligatorio, è consigliabile avere con
sé il libretto sanitario rilasciato dal proprio veterinario sul quale sono registrate tutte le vaccinazioni.
Inoltre, per potersi recare in alcune Regioni italiane, occorre avere preventivamente sottoposto
l’animale alla vaccinazione antirabbica.
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E’ bene anche portare con sé una foto recente dell’animale se si dovesse perdere. Inoltre è opportuno
scrivere sul collare numero di telefono, indirizzo e recapito durante le vacanze.
Le norme sanitarie sul trasporto all’estero degli animali sono molto rigide e dettagliate. Esistono infatti
certificazioni e prescrizioni che cambiano da Paese a Paese. Recenti normative comunitarie
obbligano il rilascio del “Passaporto per animali da compagnia” che viaggiano in ambito
comunitario e verso paesi terzi. L’Azienda USL rilascia il passaporto ai residenti dei Comuni di
riferimento che viaggiano con i propri animali, che devono essere identificati con microchip (o
precedentemente con tatuaggio) ed essere iscritti all’Anagrafe Canina. Il passaporto ha validità 5 anni
ed è obbligatorio anche per alcuni paesi extra UE, ad es. San Marino, Svizzera, Montecarlo,
Norvegia, Islanda.
In molti Paesi anche europei sono previste regole specifiche: informarsi sempre presso le
agenzie di viaggio o nei siti specializzati. Es: Nuove norme per l’introduzione di cani, gatti e furetti
nel Regno Unito, Irlanda, Svezia e Malta: dal 1 gennaio 2012 cani, gatti e furetti possono entrare nel
Regno Unito, Irlanda, Svezia e Malta da qualsiasi paese del mondo senza effettuare la quarantena,
seguendo comunque specifiche regole che dipendono dai paesi o territori da cui gli animali
provengono. Introduzione da Paesi UE: Identificazione mediante microchip da effettuarsi prima di ogni
altra procedura, Vaccinazione antirabbica almeno 21 giorni prima dell’introduzione in UK, Passaporto
Europeo, Trattamento, solo per i cani, contro la tenia da effettuarsi non meno di 24 ore e non più di
120 ore prima dell’arrivo in UK. Non è più necessario il trattamento contro le zecche
Nel sito www.canigattienoi.provincia.bologna.it nel settore “Informazioni” è pubblicato l’elenco dei
Paesi Stranieri con le rispettive regole per introdurre animali.
Per maggiori informazioni e il rilascio del passaporto rivolgersi al Ambulatorio Veterinario Azienda
USL di Imola presso il Polo Territoriale Città di Imola via Caterina Sforza, 3 - tel. per appuntamento
al n. 0542 604950 oppure CUP telefonico 848 831313
Nel sito www.ministerosalute.it nella sezione “estate in salute” si può trovare un vademecum per i
viaggiatori a quattro zampe in Italia e all’estero. Sono comunque ormai molte le strutture alberghiere e
turistiche che accettano la presenza di cani. In libreria esistono guide che segnalano hotel, campeggi
e agriturismi che accettano gli animali, così come è possibile effettuare una ricerca mirata su internet
(ad esempio www.turistia4zampe.it, www.vacanzebestiali.org ). In edicola è possibile trovare guide
informative specifiche, ad es. “In viaggio con il cane”. Nel periodo estivo presso alcuni autogrill
vengono attivate le aree Fido Park. Informazioni nel sito www.autogrill.it
Spiagge attrezzate per ospitare i cani: con il decreto di attuazione della legge 127/97 sono i
Comuni, e non più le Capitanerie di Porto, ad autorizzare l’accesso dei cani in spiaggia. In Emilia
Romagna ad es. sono stati autorizzati un tratto di spiaggia di San Mauro Pascoli, di Lido di Dante e di
Casalborsetti. Il Comune di Rimini risulta abbia vietato l’accesso ai cani. Molti bagni della riviera sono
attrezzati con aree recintate e accessibili ai cani. Anche l’Isola d’Elba e la Regione Abruzzo
favoriscono l’individuazione di spiagge accessibili e aree riservate ai cani. Ci si può informare presso
gli Uffici del Turismo e le APT locali. L’elenco delle “bau beach” ad es. nei siti
www.enpa.it/animali_in_vacanza, e www.dogwelcome.it.
Il Min. del Turismo ha elaborato un testo di ordinanza in collaborazione con l’Anci che ha inviato ai comuni
costieri italiani, per cercare di disciplinare la regolamentazione tutt’altro che uniforme. L’ordinanza, che
prevede l’individuazione di un tratto di spiaggia libera "animal friendly" destinata ad accogliere gli animali
d’affezione, specifica che l’accesso deve essere consentito ai cani "regolarmente iscritti all’anagrafe canina" e
pone una serie di obblighi a carico dei detentori/proprietari.
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Nel periodo estivo si accentua il problema dell’abbandono degli animali domestici. L’abbandono degli animali è
punito dalla legge: chi li abbandona in strade e autostrade rischia di creare incidenti e far morire oltre
all’animale anche degli esseri umani.
Le forze dell’ordine sono impegnate a contrastare il fenomeno dell’abbandono controllando che i cani siano
identificati e che siano trasportati con le modalità di sicurezza previste.
Quando il cane scappa o viene smarrito
Lo smarrimento del proprio cane deve essere segnalato entro tre giorni all’Uff. Anagrafe Canina del
Comune di residenza fornendo con precisione il numero di tatuaggio o del
microchip. Per ritrovare il cane è opportuno anche telefonare ai canili delle zone vicine, i cui telefoni
sono recuperabili nel sito www.canigattienoi.provincia.bologna.it,
Canile Municipale via Gambellara 44 Imola tel: 0542 640485 fax: 0542 640485
email: [email protected] web:
http://www.canile.imola.info
orario di apertura al pubblico:
dal 20 ottobre al 19 marzo: chiuso il lunedì,
aperto martedì, mercoledì e giovedì dalle 15
alle 17 venerdì, sabato e dom. dalle 14 alle 17
dal 20 marzo al 19 ottobre: chiuso il lunedì,
aperto martedì, mercoledì e giovedì dalle 15
alle 18 venerdì, sabato e dom. dalle 14 alle 18
Eventuali variazioni degli orari vanno verificate
sul sito internet del canile.
La Legge Regionale 27/2000 prevede
sanzioni molto alte per i proprietari dei cani
che scappano che quindi risultano
incustoditi, con conseguenti pericoli per la
viabilità e l’incolumità pubblica.
Attenzione: chiunque lascia liberi o non
custodisce con le debite cautele gli animali
da lui posseduti, o ne affida la custodia a
persona inesperta, è punibile con una sanzione amministrativa (art. 672 del Codice Penale).
Nel sito dell’anagrafe canina regionale www.anagrafecaninaer.it alla pagina “Bacheca smarriti e
ritrovati” è possibile inserire i dati per la ricerca di cani smarriti o ritrovati.
Quando si incontra o si trova un cane
Se si incontra un cane, anche se è al guinzaglio con il padrone, bisogna rispettare alcune regole:
prima di tutto chiedere al proprietario il permesso di accarezzarlo e se è diffidente verso gli estranei, in
ogni caso non va toccato immediatamente sulla testa e sul collo. Per diventare amici è opportuno
fargli annusare la mano avvicinandola al suo muso partendo dal basso: così la vede, capisce ciò che
si sta per fare e non si spaventa. Se rimane tranquillo, si può accarezzarlo sui fianchi e sulle guance, i
punti in cui gradisce di più le carezze.
Se il cane è libero e si avvicina, docile e socievole, tranquillo e scodinzolante, vuol dire che è pronto
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per fare amicizia. E' comunque opportuno mettersi di lato e tenere le braccia lungo il corpo, con le
mani aperte, evitando movimenti bruschi. In un primo momento non va accarezzato, perché alcuni
cani accettano carezze anche dagli estranei, alcuni solo dal padrone. Occorre inoltre evitare di
spaventarlo con grida e risate forti.
Se invece il cane è aggressivo o abbaia, non bisogna irrigidirsi in quanto il cane può pensare che vi
stiate preparando a scattare e cercherà di attaccare per primo. Bisogna invece mantenere il corpo
fermo e rilassato, con le braccia distese e le mani aperte. Non gridate e non scappate: il cane
inizierebbe subito a rincorrervi. Se il cane sembra smarrito e provato ma è calmo e inoffensivo, è
opportuno prima di tutto dargli da bere e nutrirlo.
Se si conosce il numero del tatuaggio (completo o in parte) o del microchip (di cui però non è
possibile la lettura immediata se non si è operatori del settore) è possibile contattare l’Anagrafe
canina riferendo sesso, razza e colore dell’animale per cercare di rintracciare i dati del proprietario. Se
l’Anagrafe Canina è chiusa ci si può rivolgere alla Polizia Municipale.
Se il cane presenta atteggiamenti che potrebbero determinare situazione di pericolo, è necessario
contattare l’accalappiacani. In ogni caso non devono essere toccati cani che abbiano subito un
incidente o che sono feriti.
Ritrovamento di cani vaganti – contattare il Servizio di Accalappiacani: negli orari di apertura rivolgersi al
Canile Municipale tel. 0542 640485. Negli orari di chiusura del canile è attiva una segreteria telefonica e
vanno contattati Vigili e autorità di PS locali (Polizia Municipale di Imola: tel. 0542 660311 dalle ore 7,30
all’1,00 e domenica delle 8 alle 12 oppure Polizia, Carabinieri, Polizia Provinciale o Servizio Veterinario del
comune in cui si trova l’animale).
In base al Nuovo Codice della strada è obbligatorio, per ogni utente della strada, soccorrere gli
animali vittime di incidenti stradali. La Provincia di Bologna ha attivato un protocollo che in caso di
incidenti stradali che coinvolgano cani o gatti prevede che l’utente della strada dovrà chiamare o
direttamente il Servizio Veterinario dell'AUSL, oppure i Carabinieri o la Polizia Provinciale o la
Polizia Municipale, che contatteranno il Medico Veterinario dell'AUSL reperibile per zona; il Medico
Veterinario dell'AUSL interverrà sul luogo dell'incidente e attiverà le modalità per il soccorso. In caso
di animale ferito a Imola è possibile contattare il Pronto intervento Veterinario tel 0542 27058 per
verificare qual è il veterinario di turno. Se l’animale è randagio il costo del pronto intervento è a carico
del comune, altrimenti è a carico del proprietario.
Anagrafe nazionale degli animali di affezione: Per conoscere l'anagrafe di provenienza di un cane smarrito
occorre digitare il codice a 15 cifre del microchip o quello del tatuaggio nell'apposito spazio o del sito
dell’anagrafe canina nazionale oppure su quella regionale. La lettura del microchip per ottenere il codice può
essere effettuata presso i servizi veterinari delle Asl e gli ambulatori veterinari privati muniti di apposito lettore.
Quando si vede maltrattare un cane
Quando si vede maltrattare un animale o lo si vede tenuto in condizioni incompatibili con la sua natura
o ci si imbatte in comportamenti non corretti si può
telefonare al Comando di Polizia Municipale per
richiedere il relativo intervento.
Tutte le ipotesi di maltrattamento e abbandono sono infatti
penalmente previste e punite dal
Codice Penale, così come sono previste sanzioni per chi
non rispetta le ordinanze vigenti.
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Comando di Polizia Municipale
presso “Sante Zennaro” v. Pirandello 12
dalle 7,30 alle 1,00 - dom. 8-12 tel. 0542 660311
Sono in vigore normative recanti disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali
nonché l’impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate, che prevede
modifiche al codice penale con l’introduzione del titolo IX bis dei delitti contro il sentimento per gli
animali.
E’ anche attivo un n. verde nazionale contro gli abusi e i maltrattamenti a danno di animali, gestito
dalla LAV. Il numero telefonico è 848.588.544.
Su tutto il territorio comunale è proibito a chiunque preparare, detenere, spargere, depositare, liberarsi
e/o disfarsi in qualsiasi modo, di esche o bocconi avvelenati o altro materiale che possa essere
ingerito dagli animali contenente veleni o altre sostanze che siano tossiche o irritanti, in luoghi ai quali
possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono
essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali.
Quando il cane morde
Se un cane morde o comunque procura lesioni a persone o animali deve essere tenuto sotto
osservazione per dieci giorni, periodo in cui il proprietario ha la responsabilità della custodia. Il
Veterinario dell’Azienda USL, opportunamente informato dal Servizio di Igiene Pubblica che riceve la
denuncia, provvede alle previste visite di controllo durante il periodo di osservazione.
Servizio Veterinario Azienda USL Presso Ospedale vecchio in v. Amendola 8
pronta disponibilità lun. – sab.
tel. 0542 604950 - fax 0542 604903
- notturno: h. 19-7 e dalle h. 14 dei prefestivi alle h.7 del giorno feriale successivo
tel. 0542 604800 [email protected]
L’Ufficio Ambiente del Comune di Imola dietro proposta del Servizio Veterinario provvede ad emanare
l’ordinanza per il cane morsicatore, la quale verrà consegnata dal messo notificatore a casa del
proprietario del cane (v. art. 25 Regolamento Igiene del comune)
Quando il cane si ammala
E’ importante che ogni cane abbia un veterinario di fiducia, a cui rivolgersi per le vaccinazioni e in
caso di malattia.
In caso di emergenza (anche notturna e festiva) si può
telefonare al Pronto Intervento Veterinario: una segreteria
telefonica fornirà il recapito del veterinario di turno.
Pronto Intervento Veterinario (ex Assistenza Zooiatrica)
per i Comuni del Circondario di Imola - Servizio attivo
anche nei giorni feriali dalle h. 20 alle h. 8 e nei festivi
24 ore su 24 tel. 0542 27058. I veterinari che hanno
aderito al progetto hanno stabilito un tariffario minimo.
La soppressione di un cane è consentita esclusivamente
per motivi gravi, per malattia incurabile o per comprovata
pericolosità. Alla soppressione possono provvedere, tramite
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eutanasia e previa anestesia, esclusivamente i medici veterinari.
La Regione Emilia-Romagna attiva da tempo campagne contro la leishmaniosi canina: vedi
www.ausl.bologna.it, www.anagrafecaninaer.it, con informazioni per prevenire e attuare tutte le azioni
utili per affrontare le vacanze con il proprio amico a quattro zampe nelle aree a rischio di leishmaniosi
canina.
Quando il cane muore
Gli animali di proprietà, deceduti, devono essere inumati (art. 18 Reg. com. Tutela e benessere
animali - Inumazione di animali: Gli animali di proprietà deceduti devono essere conferiti presso
l’apposita struttura Comunale o inumati in un’area
preventivamente ed appositamente individuata ed
attrezzata dall’Amministrazione comunale).
Occorre ricordarsi di segnalare il decesso del cane
dall’anagrafe canina entro 15 giorni.
Raccolta animali morti, inceneritore, smaltimento di
carcasse e resti animali
Per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di
animali morti rinvenuti in aree comunali contattare un
ufficio comunale (PM., Anagrafe canina, Ambiente) che
farà intervenire la ditta vincitrice dell’appalto (fino a sett.
2015 VTL di Vetricini Lorenzo, Frascata di Lugo (RA),
cell. 335 369086 (Franco) e 335 8126099 (Lorenzo)
Nella convenzione con il comune sono anche
determinate le tariffe per interventi fatti per i privati, che
però si possono rivolgere a qualsiasi ditta operante nel
settore. Ad es. per una cremazione singola o associata
di animali d’affezione ci si può rivolgere a Coop. Gatto
Nero presso il Gattile, in v. Gambellare 44 tel
3204457878 mail [email protected]
Se si vedono animali morti sulle strade o in aree pubbliche non comunali occorre chiamare il gestore
della strada o dell’area perché possano venire rimossi.
Se non si può avere un cane proprio: l’adozione a distanza
Le persone che non possono ospitare un cane presso la propria abitazione possono optare per
l’adozione a distanza rivolgendosi al Canile Municipale di Imola. Versando una quota per il suo
mantenimento presso il canile, si diventa “proprietari a distanza” di quel cane, si può fargli visita e
coccolarlo negli spazi che il canile mette a disposizione e portarlo a spasso anche per il week-end. E’
importante dare una certa continuità alle visite.
Per tutte le informazioni rivolgersi al Canile Municipale, tel. 0542 640485.
Si ricorda infine che le persone proprietarie di cani che non abbiano più la possibilità o le condizioni
per poterlo custodire dovranno cederlo o regalarlo ad altra persona, con la relativa
iscrizione/cancellazione all’anagrafe canina.
Attenzione: su tutto il territorio comunale di Imola è vietato offrire, cedere, regalare o cedere in uso
animali, sia cuccioli che adulti, in premio vincita o ricompensa di giochi oppure in omaggio a qualsiasi
titolo.
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Rinuncia di proprietà - Il proprietario del cane che intende avvalersi della facoltà di rinuncia della
proprietà, come previsto dall'art. 12 della L.R. 27/2000, deve fornire adeguata motivazione e
documentazione. L’accoglimento della richiesta, previa verifica del Comune è comunque subordinata
e gestita mediante “liste di attesa e per particolari situazioni di priorità per far fronte ad emergenze”.
Nel caso la rinuncia alla proprietà, anche di cucciolate, risulti ripetitiva e non supportata da
inderogabili necessità, l’autorità competente emette motivato provvedimento che vieta la detenzione
di cani e gatti all’interessato.
Attenzione: in caso di morte del/dei proprietari gli eredi devono recarsi entro 30 gg. all’Anagrafe
canina o per la variazione della proprietà oppure per la richiesta di rinuncia.
Sono previste SANZIONI sia per la non ottemperanza della normativa nazionale e regionale in
vigore, sia per la violazione delle norme del regolamento comunale.
Vigilanza: sono incaricati di far rispettare il regolamento comunale, per quanto di loro competenza, i
medici veterinari del Servizio Veterinario dell'Azienda USL, il personale medico, veterinario e tecnico
del Dipartimento di Sanità pubblica dell'Azienda USL, gli appartenenti al Corpo della Polizia
Municipale, alla Polizia Provinciale, al Corpo Forestale dello Stato, gli Agenti Cinofili, e tutti gli Ufficiali
ed Agenti di Polizia Giudiziaria, le guardie zoofile dell’E.N.P.A., gli Agenti giurati volontari delle
Associazioni di Protezione Ambientale riconosciute dal Ministero dell’Ambiente, abilitate a ciò dalle
norme vigenti e le Guardie Ecologiche Volontarie.
Si ricorda che l’art 659 del Codice Penale sanziona chiunque causi schiamazzi o rumori ovvero non
impedisca strepiti di animali: il padrone è passibile di arresto fino a tre mesi o un’ammenda fino a 309
euro. Dopo gli avvertimenti bonari, se non si ottengono risultati entro 90 giorni dall’ultimo episodio di
disturbo è pertanto possibile querelare il padrone del cane.
La sentenza 9037 della Terza sezione Civile della Cassazione ha ribadito che i proprietari sono
sempre responsabili dei danni causati dai propri animali anche se possono provare di aver usato la
comune diligenza nella custodia dell’animale. Li può scagionare solo un evento improvviso,
imprevedibile, inevitabile e di assoluta eccezionalità, tale da superare ogni possibilità di resistenza o
contrasto da parte dell’uomo.
Alcuni CONSIGLI UTULI: prima di avventurarsi nell’acquisto di un cane è meglio rispondere ad alcune
semplici domande:
- C’è abbastanza spazio per ospitarlo?
- Nessuno della famiglia sarà allergico al suo pelo, tutti riusciranno a sopportare il suo odore?
- Quando si andrà in vacanza, come si farà?
- Si avrà il tempo necessario per seguire ed educare l’animale?
- Si possiedono le risorse economiche necessarie per nutrirlo, curarlo e assicurarlo contro i danni che può
provocare?
Cosa fare per evitare spiacevoli incidenti:
- Mai correre verso un cane che non si conosce, meglio aspettare che lui si avvicini e farsi annusare prima
di rivolgergli l’attenzione
- Mai varcare un cancello o infilare un braccio in una proprietà dove si trova un animale anche se in altre
occasioni si è giocato con lui
- Stare attenti ai cani che stanno giocando fra loro, che vengono liberati da un box o da una catena, che
stanno mangiando, che hanno in bocca qualcosa di molto caro: potrebbero essere molto eccitati e
interpretare male un vostro comportamento
- Non disturbare una femmina con i cuccioli, fare attenzione a non spaventarla e non cercare di prendere un
cucciolo senza il permesso del proprietario
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-
Imparare a riconoscere i segnali aggressivi dell’animale: può non abbaiare e tuttavia comunicare la sua
aggressività alzando il pelo dietro la nuca, ringhiando con lo sguardo fisso e/o mostrando i denti .
Se il cane vive in una casa con bambini
- Non comprare il cane per i figli, soprattutto se di grossa taglia, perché da adulto può esser difficile da gestire
- Mai punire il cane in presenza dei bambini, al contrario abbinare stimoli positivi (un biscotto, una carezza)
alla presenza dei figli
- Mai lasciare un bambino piccolo da solo con un cane, soprattutto se maschio e di taglia grande
- Non permettere che il cane diventi il giocattolo di un bambino: ad un certo punto potrebbe stancarsi dei
maltrattamenti subiti e aggredire.
Consigli generali:
- Avere rispetto per gli animali: non obbligare un grosso cane dinamico a stare chiuso in un appartamento o
razze a pelo lungo a vivere in luoghi molto caldi
- Prima dell’acquisto di un cane esaminare il regolamento del condominio dove si risiede (vedi paragrafo)
- Non avere interazioni troppo intense con cani adulti;
- Evitare di lasciare quotidianamente un cane per più di otto ore consecutive da solo (anche se in giardino);
- Evitare che il proprio cane assuma un ruolo dominante; non dargli troppi vizi (non è un bambino) e non
permettergli di salire su letti e divani, soprattutto se di grossa taglia;
- Sgridarlo per comportamenti inopportuni, durante l’esecuzione, e non punirlo ore dopo (il cane impara per
associazione, quindi la punizione deve essere inflitta al massimo un minuto dopo la sua azione);
- Evitare giochi troppo eccitanti, quali la lotta, il tira e molla (soprattutto se vince il cane);
- Evitare la detenzione del cane alla catena: qualora sia necessaria, che la catena sia mobile con anello
agganciato ad una fune di scorrimento come previsto dal Regolamento comunale e comunque assicurare
quotidianamente all’animale il contatto e l’affetto del proprietario e la possibilità di movimento;
- Fare visita periodica al veterinario di fiducia
Presenza di animali nei condomini
Vecchie regole non più in vigore: La clausola che vietava di detenere animali domestici nel proprio
appartamento era valida solo se contenuta in un regolamento approvato con il consenso unanime di
tutti i condomini oppure accettato e sottoscritto unitamente all’atto di acquisto della proprietà e se tale
clausola era stata trascritta nei pubblici registri immobiliari. Pertanto con una delibera a sola
maggioranza i condomini non potevano proibire di tenere animali in casa, in quanto così facendo
avrebbero limitato l’uso che il singolo condomino può fare dell’unità immobiliare di sua proprietà. Era
invece possibile stabilire a maggioranza le regole che dovevano essere rispettate dai proprietari degli
animali, sia nell’uso degli spazi e dei servizi comuni sia in relazione al più generale comportamento
che dovevano tenere all’interno del complesso condominiale. In tale regolamentazione poteva essere
vietato l’uso dell’ascensore per precise motivazioni di ordine igienico-sanitario oppure possono essere
decisi il numero massimo di animali che potevano essere ospitati in un appartamento e l’obbligatorietà
a tenere gli animali al guinzaglio sia sulle scale che nel cortile condominiale.
Nuove regole: E’ stato approvato il 21/11/2012 (entrato in vigore il 18 giugno 2013) la nuova legge
riguardante la disciplina del condominio negli edifici, atto a regolare i rapporti all'interno del
condominio. Tra le novità più importanti quelle relative agli animali domestici e di compagnia (cani,
gatti, criceti, ecc. sono esclusi gli animali esotici), che possono essere posseduti senza restrizione,
garantendo comunque il rispetto di ogni regola e normativa relativa agli aspetti sanitari e a quelle del
quieto vivere. Il proprietario dell’animale rimane comunque sempre responsabile per il controllo e la
custodia. Questo nuovo regolamento modifica l’art. 1138 codice civile in “le norme del regolamento
condominiale non possono vietare di possedere o detenere animali domestici”.
La Cassazione con sentenza 45230 del 3/11/2014 ha definito che possono essere contestati a carico
del proprietario l’art. 674 “getto pericoloso di cose” tra cui l’imbrattamento, per la pulizia non adeguata
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dei recinti con conseguenti esalazioni maleodoranti (parametri definiti in base alle normale tollerabilità
disciplinata dall’art 844 del codice civile) e l’articolo 659 “disturbo delle occupazioni o del riposo delle
persone” per l’abbaiare continuo di giorno e di notte, quando potenzialmente danneggia un numero
indeterminato di persone.
La Cassazione (sentenza 6685 del 12 febbraio 2014) ha definito poi che non basta che il cane disturbi solo un
condomino: la rilevanza penale richiede l'incidenza sulla tranquillità pubblica, in quanto «l'interesse tutelato dal
legislatore è la pubblica quiete, sicché i rumori devono avere una tale diffusività che l'evento di disturbo sia
potenzialmente idoneo a essere risentito da un numero indeterminato di persone, pur se poi concretamente solo taluna
se ne possa lamentare». In questo caso, oltre ai denuncianti, nessun altro risultava disturbato dal cane o perlomeno e
dai latrati del cane degli imputati. Non può essere condannato il padrone del cane che, con il latrato durante le ore
diurne e notturne, disturba solo un vicino: il rumore deve avere una diffusività tale che infastidisca un numero
indeterminato di persone.
Una nuova sentenza della Cassazione invita i condomini che hanno cani a custodirli «con maggior cautela»
anche nelle zone condominiali, compreso il cortile. Obbligo, dunque, di guinzaglio e museruola anche nel cortile
del palazzo perchè se l’animale aggredisce un condomino saranno responsabili di avere lasciato libero l’ amico a
quattro zampe.
In questo modo, la Quarta sezione penale ha confermato la condanna per lesioni colpose nei confronti di Silvestro V., un
71enne di Catania che, nonostante i continui richiami, continuava a giocare a tirare una pallina al suo cane, di razza
"collie", nel cortile condominiale. Finchè un giorno l’animale aveva aggredito un condomino, facendolo cadere a
terra e procurandogli lesioni.
Il caso è finito in Cassazione dopo la condanna per lesioni colpose inflitta a Silvestro V. sia dal Tribunale che dalla Corte
d’appello di Catania, aprile 2008. Piazza Cavour (sentenza 4672) ha respinto il ricorso e ha evidenziato che il padrone
del collie era «colpevole di avere lasciato libero l’animale e omesso di custodirlo nel cortile condominiale, dove
si trovavano altre persone, tenuto conto della mole dell’animale».
Il proprietario del cane, annota ancora la Suprema Corte, è tanto più colpevole perchè «era solito fare quel gioco con il
cane nel cortile condominiale, libero dal guinzaglio e dalla museruola, e che nonostante gli ammonimenti, non aveva
inteso usare maggiore cautela».
ATTENZIONE: E’ in corso una discussione se queste norme siano retroattive o meno e quindi
valgano anche per regolamenti approvati prima dell’entrata in vigore delle nuove norme. Dopo una
prima interpretazione (che in base alla irretroattività riteneva rimanessero in vigore le vecchie regole
nulla cambiando per i regolamenti già approvati), alla data odierna si ritiene che l’operatività del nuovo
art. 1138 c.c. valga sia per i regolamenti condominiali futuri che per quelli preesistenti, anche se
approvati o accettati all’unanimità dai condomini. Non pare condivisibile neppure la derogabilità
del nuovo art 1138 c.c. poiché consentirla svilirebbe e contrasterebbe lo scopo e la funzione del
nuovo dettato normativo di tutela del rapporto uomo-animale.
In caso di locazioni ad uso abitativo resterebbe salva l’autonomia negoziale fra locatore e conduttore:
pertanto il proprietario, se lo ritiene, nei nuovi contratti potrà continuare a prevedere il divieto di tenere
animali da parte degli affittuari nel proprio immobile.
In caso di odori e rumori molesti (es. per il continuo abbaiare) è possibile richiedere l’intervento
e i danni anche in via d’urgenza del Giudice di pace, se la situazione è diventata intollerabile e
danneggia seriamente l’equilibrio psicofisico di una persona di normale tolleranza. L’Amministratore
invece deve intervenire per far cessare comportamenti non idonei a quanto previsto nel Regolamento
condominiale (es. se gli animali vengono lasciati liberi negli spazi comuni quando ciò è vietato).
Relative norme e sentenze: Codice civ. art. 844, 1102, 1117, 1138, 2052, Codice pen. art. 659 e 672,
Leg. n. 150 del 7/2/1992, D. Min. 19/4/96, Dec. L. 3/7/03 n. 159, Cass. Pen. 13/9/04 n. 36241 e
16712//98 n. 599, Cass. Civile 3/11/2000 n. 14353 e 6/3/2000 n. 1394.
21
La Cassazione penale ha chiarito che per far leva sul reato penale non basta che il cane disturbi solo i
vicini di casa in quanto l’articolo 659 C.P. entra in gioco solo se il disturbo del riposo coinvolge una
serie indeterminata di persone.
Ad es. il proprietario di cani che abbaiano per gran parte della giornata, quando vengono lasciati soli,
non è dunque penalmente responsabile, ma solo civilisticamente quando i disturbati sono alcuni vicini.
Dal punto di vista penale le emissioni sonore sono potenzialmente idonee a disturbare se arrecano
offesa ad un numero indeterminato di persone e non solo ad alcune persone. Inoltre le emissioni
sonore devono essere tali da superare la normale tollerabilità.
Altri Indirizzi utili
Animalisti Italiani - consulenza legale gratuita per abusi e maltrattamenti riguardanti gli animali, a Bologna, in
via Rubbiani 3/e, tutti i martedì ore 21-23 – tel. e fax 051 6440882 – www.bolognaanimalisti.it
Associazione Cinofila Santerno – Imola Via Altobelli – zona Industriale Poiano
Segreteria tel. 349 1245001 oppure Irene tel. 335 – 6787457
www.acsimola.com
Associazione Sportiva Dilettantistica “Why Not Dog” e A.S.D. DOG & FUN
v. Via Turati 15c [email protected] 0542 27227 e 333.3150554
CoALA – Coop. Assistenza e Lavoro per gli Animali – v.le Saffi 19 tel c/o Canile 0542 640485
anche pet-sitting a domicilio tel. 338 2976753 [email protected]
“Club imolese cani felici” – resp. Sig. Turrini, Via Zampieri Vespignani 3 tel: 340 7648316
Comitato “Imola a 4 Zampe” presso Daniele Grilli Via Rossini n 32 tel 3388655767
Corpo di Polizia Provinciale
- sede di Imola vicolo Milana 15/17 sab. h. 8-12
- sede di Bologna v. Peglion 21 (zona Corticella)
www.provincia.bologna.it/polizia
tel. 0542 628050 fax 0542 629014
tel. 051 6599599
GEV Corpo Provinciale Guardie Ecologiche Volontarie – Zona di Imola
v. Selice 84/a, tel. 0542 628083 fax 629084
giov. h. 20,30 – 22,30 [email protected]
EIPA Ente Imolese Protezione Animali - v. Ferrer 5 - Imola
tel: 0542.30634 - fax: 0542.30634 presidente 339 4668117 vicepresidente 335 8706413
ENPA Ente Nazionale Protezione Animali C. P. 154 – Imola mail: imola enpa.org
Griso Club - Club di Educazione Cinofila familiare, Servizi e Cultura Cinofila V. B. Croce
tel. 347 7960122
[email protected]
www.grisoclub.it
Gruppo Cinofilo Imolese v . Galeati 6
tel. 0542 29041 (anche fax)
(è anche delegazione ENCI – Ente Nazionale della Cinofilia Italiana - per il Circondario di Imola, aperto dal
lunedì al sabato ore 9-12)
GuardiaCaccia c/o Federcaccia v.le Galeati 6
tel. 0542 29041 (anche fax)
ImolaDOG- Pensione, Asilo e Educazione addestramento e corsi educazione cinofila, v. Emilia Levante 12 cell
3337956417 [email protected] www.imoladog.it
OIPA sezione Bologna & Provincia - via T. Ruffo, 4 - 40141 Bologna
22
Delegato Paolo Venturi 334-3213203 [email protected]
Servizio Igiene Veterinaria AZIENDA USL:
- Dipartimento di Sanità pubblica (Servizio veterinario, Igiene Pubblica, Medicina del Lavoro)
In via Amendola 8 – tel 0542 604950 , Front office per informazioni e consegna documenti: dalle ore 8,30
alle 12,30 e mart pom 14,30-17
- Ambulatorio veterinario A. USL per microchip e passaporto per animali da compagnia: nuova sede c/o il
Polo Territoriale Città di Imola via C. Sforza 3, padiglione 12 - solo su appuntamento tel. 0542 604950
oppure CUP telef. 848 831313
- reperibilità per medici veterinari per emergenze anche notturne o festive: tel 0542 604111
L.A.V. Lega Anti Vivisezione - SOS maltrattamenti
tel. 848-588544
c/o Sampogna - via Appia 61
tel. 0542/27482
Nucleo delle Guardie Zoofile di Bologna (per segnalazione abbandoni, maltrattamenti, ecc.) fax 051 246646
Love my dog – Ass. Cinofilo Sportiva – servizi e cultura cinofila cell. 347 6758965 [email protected]
www.ilovemydog.alterviasta.org v. Montanara 53
SOS Animali (Interventi e informazioni a cura dello Zoo Acquario di Imola, tel. 0542 24180
(dalle ore 11 alle 12 e dalle 18 alle 19 dal martedì alla domenica).
Nella zona imolese non sono presenti Cimiteri per animali. Nella rete internet si possono comunque trovare i
recapiti di strutture private non lontane.
Sempre nella rete internet si possono trovare recapiti di: veterinari, negozi per animali, toelettature, pensioni
per cani e gatti, ecc. es.: www.canigattienoi.provincia.bologna.it; www.ministerosalute.it
www.viaggiarecolcane.it www.enpa.it
NORMATIVA DI RIFERIMENTO -
normativa SEMPRE AGGIORNATA
http://www.anagrafecaninarer.it/ e nel sito http://www.salute.gov.it/caniGatti/caniGatti.jsp
nel
sito
-
DPR 320/54 ”Regolamento di Polizia Veterinaria”
-
Legge regionale E.R. 07/04/2000 n. 27 Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina
e felina e Legge regionale 6/04/2001 che ne modifica l’art. 3;
-
Legge 14 agosto 1991 n. 2181: vieta l’abbandono degli animali e il maltrattamento dei randagi. In
particolare vieta la sperimentazione su cani randagi catturati o provenienti da canili e il maltrattamento di
gatti che vivono in libertà e punisce chi fa commercio di cani o gatti al fine di sperimentazione
-
Legge 12 ottobre 1993 n. 413: Norme sull’obiezione di coscienza alla sperimentazione animale; questa
legge salvaguardia il diritto all’obiezione di coscienza per quanti ritengano contrario ai propri principi
l’utilizzo di animali nell’attività scientifica
-
Legge 1 agosto 2004 n. 189: ha trasformato i reati contro gli animali in veri e propri delitti con
conseguenze legali per chi li compie
-
Regolamento Europea 24 settembre 2009 n. 1099 per la protezione e il benessere degli animali; introduce
il concetto di indicatori del benessere animale
-
Legge 120/2010 di riforma del Codice della Strada: obbligo di soccorso agli animali vittime di incidenti
norma rafforzata nel 2012 dal decreto 289 per cui l’omissione di soccorso nei confronti di un animale ferito
in un incidente stradale è per legge equiparata a quella nei confronti di un essere umano.
-
Legge 14/08/1991 n. 281 Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo
-
Legge 22/11/1993 n. 473 Nuove norme contro il maltrattamento degli animali
-
L.R. 7/10/94 n.41 Definizione di nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina,
modifiche ed integrazioni alla L.R. 25/2/88 n. 5 Norme per il controllo della popolazione canina
23
-
Regolamento Comunale di Igiene Veterinaria approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 502 in
data 16/12/1991 e controllato dal C.R.C. il 17/01/1992 prot. n. 274
-
Delibera E.R. n. 1068 del 3/10/00: Definizione criteri procedure e modalità per l’identificazione dei cani
mediante microchip
-
Regolamento Comunale di Igiene Titolo IV Igiene degli alimenti e delle bevande
Art.275 (approvato con delibera C.C. n. 116/98 e modificato con del. C.C. 184/98.
-
Art. 2052 del Codice Civile (danni da animali)
-
Art. 638 (uccisione o danneggiamento di animali altrui), Art. 672 (omessa custodia e malgoverno di
animali) e Art 727 (tutela per modalità di detenzione inadeguate) del Codice Penale
-
D. Lgs. 155/97, L. 155/97 e Reg. Igiene Com.: divieto accesso in esercizi vendita/somministrazione di cibi
-
DPR 8 febbraio 1954 n. 320 “Regolamento di Polizia Veterinaria”
-
Regolamento del Parlamento Europeo n. 998 del 26 maggio 2003 “Condizioni di Polizia sanitaria
applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia”.
-
Commissione Europea del 26/11/2003 n. C 4359/03 e del 18 febbraio 2004, rilascio del “Passaporto
Europeo per animali da compagnia (cani, gatti, furetti) per i movimenti in ambito comunitario e verso paesi
terzi”, a decorrere dal 3 luglio 2004 (europa.eu.int/eur-lex/it7index.html).
-
L. 189 - 20 luglio 2004, “Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali nonché di
impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate”, contenente modifiche al
codice penale con l’introduzione del Titolo IX bis “Dei delitti contro il sentimento per gli animali”
-
DPCM 28 febbraio 2003 “Disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-terapy”
-
L.R. 17 febbraio 2005 n. 5 “Norme a tutela del benessere animale”: modalità della detenzione, del
commercio e dell'allevamento degli animali da compagnia, le condizioni di svolgimento degli spettacoli con
animali, anche nei circhi, il controllo delle popolazioni di sinantropi.
Del. Giunta Regionale n. 736/2005 “Prime disposizioni per le attività di formazione dei responsabili di
strutture di commercio, addestramento e custodia di animali da compagnia”
“Regolamento per la tutela ed il benessere degli animali” approvato dal Consiglio Comunale di
Imola il 7-4-2005 - Modificato con delibere varie. Art di maggior interesse: Art. 8 - Detenzione di animali
pag. 4, Art. 9 – Maltrattamento e mancato benessere di animali pag. 4, Art. 11 - Abbandono di animali
pag. 6, Art. 13 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico pag. 6, Art. 18 - Inumazione di
animali pag. 11, Art. 19 - Tutela della popolazione canina pag. 11, Art. 20 - Attività motoria pag. 11, Art. 21
- Caratteristiche dei recinti e dei ricoveri pag. 12, Art. 22 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche
pag. 12, Art. 23 - Accesso degli animali negli esercizi e negli uffici pubblici pag. 12, Art. 24 - Obbligo di
raccolta degli escrementi pag. 13, Art. 25 - Rinuncia di proprietà pag. 13,Art. 29 – Sanzioni pag. 15
-
-
Giunta Regionale n. 647 del 14 maggio 2007 "Indicazioni tecniche in attuazione alla L.R. 5/2005 relativa
alla tutela del benessere degli animali. Parziale modifica alla delibera 394/2006".
-
l’Ordinanza contingibile ed urgente del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 6 agosto
2008 concernente misure per l’identificazione e la registrazione della popolazione canina, prorogata di
ulteriori 24 mesi con Ordinanza del 21 luglio 2010
-
Sentenza della Corte di Cassazione del 8/9/2008 n. 34765 che delibera che il proprietario di un cane è
sempre responsabile dell’animale, anche se lo stesso è affidato ad altra persona.
-
Ordinanza Ministero della Salute “Tutele incolumità pubblica dall’aggressione dei cani” del 3 marzo 2009
(a firma di Francesca Martini) abolisce l’elenco delle razze pericolose (in vigore dalla pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale) –prorogata il 23 marzo 2011
-
GU. 4.04.2009 N. 79 - Modifiche ordinanza 18/12/2008 «norme sul divieto di utilizzo di detenzione di
esche o di bocconi avvelenati»
-
Regolamento Comunale di Igiene approvato il 30/4/2009 – in particolare art. 25 e art. 99
24
-
Ordinanza Ministero del Lavoro, della Salute e sulle politiche sociali del 16 luglio 2009 su misure per
garantire la tutela e il benessere degli animali di affezione (applicazione del decreto 163/06) –
-
Decr. 26/11/2009 del Min. Lavoro, Salute e Politiche sociali su “ Percorsi formativi per i proprietari di cani”
-
Sentenza 9037 del 15/04/2010 della Terza sez. Civile Cassazione: ribadisce che i proprietari sono sempre
responsabili dei danni causati dai propri animali anche se possono provare di aver usato la comune
diligenza nella custodia dell’animale
-
LEGGE 4 novembre 2010, n. 201 Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione
degli animali da compagnia, GU n. 283 del 3-12-2010. Entrata in vigore del provvedimento: 04/12/2010
-
Del Reg. n. 139/2011 “Definizione della procedura di acquisto e distribuzione dei microchip di
identificazione e di registrazione dei cani presenti sul territorio della Regione Emilia Romagna”
-
G.U. n. 110 del 13/5/ 2011 Ministero della Salute - Ordinanza 22 marzo 2011 - Differimento dell'ordinanza
del Ministro della Salute 3 marzo 2009, concernente la tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei
cani che proroga, integra e modifica l’ordinanza ministeriale 3 marzo 2009.
-
ORDINANZA 4 agosto 2011 Integrazioni all'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali 3 marzo 2009, concernente la tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei cani, come
modificata dall'ordinanza del Ministro della salute 22 marzo 2011. (11A11623) (G.U. n. 209 del 8
settembre 2011)
-
ORDINANZA 10 febbraio 2012 Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi
avvelenati. (12A02888) (G.U. Serie Generale n. 58 del 9 marzo 2012)
-
Regolamento Polizia Locale del comune di Imola in vigore dal 22 dic. 2011
-
Ordinanza 19 luglio 2012 per proroga dell’ordinanza 20 luglio 2010 di ulteriori 6 mesi
-
21/11/2012: nuova legge riguardante la disciplina del condominio
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Ministero della Salute – Ordinanza 14 febbraio 2013 - Proroga ordinanza 19 luglio 20\12 recante misure
per l’identificazione e la registrazione della popolazione canina, prorogata sino all'adozione da parte delle
Regioni delle disposizioni specifiche in materia di responsabilita' e doveri dei proprietari e dei detentori di
animali di affezione.
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A marzo 2013 è stato approvato in Regione una modifica alla L.R. n. 5/2005 “Norme per la tutela del
benessere degli animali”, " che prevede fra l'altro: - maggiori sanzioni per chi maltratta gli animali, - divieto
esplicito dell'uso della catena e di altri sistemi simili di contenzione per gli animali d'affezione,
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Ordinanza. Ministero della Salute 6/8/3013 GU 209 6/9/2013 su tutela dell’incolumità pubblica
dall’aggressione dei cani
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Da giugno 2013, regolamento ANCI e Fiada: animali liberi in spiagge, alberghi, biblioteche e in qualunque
luogo pubblico o aperto al pubblico, con guinzaglio e museruola: il 13 giugno 2013 l’ANCI ha approvato un
Regolamento tipo che prevede il libero accesso degli animali domestici nelle spiagge (il cane non deve
però raggiungere i soggetti vicini) e, laddove una norma di legge non disponga diversamente, il libero
accesso nei luoghi pubblici, nei luoghi aperti al pubblico (comprese case di riposo, ospedali, cimiteri) e sui
mezzi di trasporto pubblico: ogni Comune può adottare o meno tale regolamento, che prevede per le
violazioni sanzioni amministrative dai 150 a 500 euro e, nei casi previsti, la confisca degli animali.
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Da ottobre 2013 per il Manuale della FIPE Federazione Pubblici Esercizi, vistato dal Ministero della salute,
entrata libera in ristoranti, bar, ecc. se con guinzaglio e museruola
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Nov. 2013: nota tecnica della Regione Emilia Romagna che dà via libera alla pet therapy con cani, gatti,
conigli, cavalli e asini presso strutture e case-famiglie, ma non consente l’allevamento e centri di
addestramento specifici per questo fine e prevede anche la possibilità che la persona ricoverata in alcuni
reparti di strutture sanitarie pubbliche e private accreditate possa farsi portare il proprio animale da
compagnia (cani e gatti), nelle ore di visita (in attesa approvazione definitiva della Giunta Regionale)
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Provvedimento della Regione E.R. del 17 luglio 2014 che aumenta i luoghi dove possono entrare i cani dei
disabili
Come già ricordato si rimanda ai siti sempre aggiornati, del Ministero della Salute alla sezione “Cani, gatti e…”
dove sono pubblicate tutte le NORME STATALI www.salute.gov.it/caniGatti/caniGatti.jsp, mentre le norme
regionali sono pubblicate nel sito www.anagrafecaninarer.it.
REGOL. COM. DI IGIENE – appr. il 30/04/2009 Art. 99 - Cani e gatti e altri animali di affezione
1. All’interno dei locali destinati ad attività di deposito e produzione di generi alimentari è fatto divieto
detenere da parte di gestori cani, gatti e altri animali di affezione.
2. Nei locali in cui si vendono prodotti alimentari è facoltà del gestore vietare l’accesso degli
animali mediante apposite segnalazioni.
3. E’ consentito l'accesso dei cani negli esercizi pubblici in cui si somministrano alimenti e bevande
nei casi di seguito indicati e con l'osservanza delle prescrizioni date:
a) ai cani guida dei non vedenti;
b) al cane formalmente inserito nel programma di assistenza terapeutica da parte della struttura medica
competente dell'Az. USL e che risulti inoltre essere sottoposto a verifica da parte del Servizio
Veterinario dell'Az. USL ed identificato da pettorina bianco-rossa;
c) alle persone accompagnate dal proprio cane negli esercizi pubblici in cui si somministrano alimenti e
bevande, a meno che il titolare non ne abbia vietato espressamente l’accesso con un cartello
esposto, a condizione che:
− il titolare del locale consenta l’ingresso solo ai cani:
o tenuti al guinzaglio,
o puliti e in caso di pioggia senza il mantello bagnato
o esenti da evidenti lesioni o segni di malattia;
− il detentore del cane sia responsabile del comportamento del cane e del contenimento dello stesso
affinché non rechi disturbo o procuri lesioni ad altri (abbaiamenti, manifestazioni di aggressività,
grattamenti ripetuti, morsicature, graffi);
− il detentore del cane faccia fronte ad inconvenienti igienici procurati dal cane a seguito di perdita
abbondante di saliva, evacuazione di feci od urine disponendo di materiale monouso, provvedendo alla
loro rimozione immediata. Il titolare del locale è responsabile del mancato o incompleto ripristino delle
condizioni igieniche necessarie. Il piano di autocontrollo, inoltre, deve prevedere le procedure per la
rimozione di detti inconvenienti.
Altre norme importanti sono previste nel Regolamento di Polizia Locale modificato con Deliberazione C.C. n.
219 del 23/11/2011 e pubblicato nel sito www.comune.imola.bo.it in particolare gli art. 5, 25 e 26. L’art. 26
prevede fra l’altro che la presenza di cani deve essere segnalata con apposito cartello.
DENUNCIA DEI REDDITI: Si ricorda che è possibile detrarre una parte delle Spese veterinarie dalla
denuncia dei redditi: attualmente è possibile la detrazione del 19% della spesa che eccede 129,11 euro per un
massimo di 387,34 euro (la cifra può variare ogni anno). E’ possibile fruire delle detrazioni per le spese relative
a prestazioni professionali di medici veterinari e per l’acquisto di medicinali specifici. La detrazione spetta a chi
ha sostenuto la spesa anche se non proprietario dell’animale.
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ATTENZIONE: Si informa che non è possibile portare al Canile Municipale prodotti freschi come pane o
carne. Chi volesse donare cibo per cani e gatti può depositare prodotti confezionati (es. scatolette, confezioni
di croccantini) o direttamente al Canile oppure negli appositi contenitori presenti nei maggiori supermercati o in
alcuni negozi di prodotti per animali.
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