Approfondimenti contrattuali: elemento individuale annuo di
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Approfondimenti contrattuali: elemento individuale annuo di
Notiziario AMMA ELEMENTO INDIVIDUALE ANNUO DI MENSILIZZAZIONE NEL CCNL METALMECCANICI EROGAZIONE CON LA RETRIBUZIONE DI DICEMBRE 2015 _____________ NOTIZIARIO AMMA Editore AMMA Via Vela, 17 10128 Torino C.F. 80082180011 www.amma.it Tribunale di Torino n. 4140 del 21-2-1990 Provider NET BULL Srl Direttore Angelo Cappetti Redazione Cinzia Morello Come noto il CCNL 20 gennaio 2008 per i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica privata e alla installazione di impianti (Supplemento Notiziario sindacale n. 22/2008) ha unificato la disciplina del rapporto individuale di lavoro, superando le differenze esistenti tra le precedenti Discipline Speciali. Ciò ha comportato, tra l'altro, l'estensione della regola della retribuzione in misura fissa mensile per tutti gli addetti del settore. Di conseguenza tutte le quote di retribuzione eventualmente riconosciute in azienda in valore orario devono essere trasformate in valore mensile secondo il parametro convenzionale pari a 173 ore, fermo restando che lo stesso parametro continua ad essere utilizzato come divisore quando si deve determinare la retribuzione oraria come, ad esempio, ai fini dello straordinario. In tal modo, a decorrere dal 1° gennaio 2009, è stata superata la regola contrattuale prevista per le professionalità operaie che prescriveva il pagamento della retribuzione in funzione delle ore effettivamente lavorate o comunque dovute nei singoli mesi dell’anno. Tale scelta normativa ha determinato il riconoscimento, esclusivamente nei confronti dei lavoratori operai in forza alla data del 31 dicembre 2008, di una somma annua ragguagliata a 11 ore e 10 minuti per compensare il differenziale economico che tali lavoratori avrebbero subito passando dal sistema di retribuzione sulla base delle ore di effettiva competenza del mese solare a quello in misura fissa mensile (v. CCNL 5 dicembre 2012, Sez. Quarta, Titolo IV art. 3 - Norma Transitoria). Pertanto, le aziende, a partire dal 2009, devono prevedere, per i soli operai già in forza al 31 dicembre 2008, l’erogazione della somma annua ragguagliata a 11 ore e 10 minuti; tale somma, espressamente definita non assorbibile, dovrà essere corrisposta, a titolo di “Elemento individuale annuo di mensilizzazione ex CCNL 20 gennaio 2008”, con la retribuzione del mese di dicembre di ogni anno al valore orario in atto nel medesimo mese (la prima erogazione è avvenuta con la retribuzione del mese di dicembre 2009). Il suddetto “Elemento individuale annuo di mensilizzazione”, è utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedente al momento del pagamento della retribuzione del mese di dicembre, l’Elemento individuale annuo di mensilizzazione deve essere riproporzionato in dodicesimi (la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata come mese intero) e 1 Gennaio 2016 Approfondimenti contrattuali: elemento individuale annuo di mensilizzazione Notiziario AMMA corrisposto all’atto della liquidazione delle competenze. È necessario precisare che qualora in sede aziendale, fosse stato già adottato, anche per gli operai, il sistema di retribuzione in misura fissa mensile, occorrerà verificare quanto stabilito dagli accordi aziendali di riferimento e procedere all’armonizzazione sulla base dei criteri indicati nel Protocollo sulla “Disciplina del Rapporto individuale di lavoro” allegato ad ogni effetto al CCNL 20 gennaio 2008 (v. anche All. 1 a CCNL 5 dicembre 2012 – Suppl. Notiziario sindacale n. 6/2014). In particolare, nel caso in cui le soluzioni definite in azienda siano di miglior favore rispetto a quanto stabilito dal CCNL, queste rimangono in vita a tutti gli effetti fermo restando che le stesse saranno assorbite fino a concorrenza dalla somma ragguagliata a 11 ore e 10 minuti. Al fine di evitare ogni eventuale contenzioso interpretativo futuro, è opportuno che in sede aziendale, si esplicitino le modalità applicative della suddetta operazione di assorbimento soprattutto nel caso in cui le soluzioni individuate nell’accordo o negli accordi di riferimento non siano direttamente comparabili con quanto definito dal CCNL. Per quanto riguarda invece il criterio da utilizzare per riproporzionare tale importo annuo in relazione ai periodi di sospensione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno senza decorrenza della retribuzione a carico del datore di lavoro (come, ad esempio, nel caso di aspettativa, CIGO, CIGS, contratti di solidarietà, astensione facoltativa per maternità o paternità, sciopero, etc.) si dovrà fare riferimento, salvo specifiche previsioni aziendali, al medesimo criterio utilizzato, ad esempio, per la tredicesima mensilità e cioè al divisore fisso 2080 (quale risulta considerando 52 settimane di 40 ore settimanali). 2 Gennaio 2016