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Approfondimenti contrattuali: elemento individuale annuo di

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Approfondimenti contrattuali: elemento individuale annuo di
Notiziario AMMA
ELEMENTO INDIVIDUALE ANNUO DI MENSILIZZAZIONE NEL CCNL
METALMECCANICI EROGAZIONE CON LA RETRIBUZIONE DI
DICEMBRE 2015
_____________
NOTIZIARIO AMMA
Editore AMMA
Via Vela, 17
10128 Torino
C.F. 80082180011
www.amma.it
Tribunale di Torino
n. 4140 del 21-2-1990
Provider NET BULL Srl
Direttore
Angelo Cappetti
Redazione
Cinzia Morello
Come noto il CCNL 20 gennaio 2008 per i lavoratori addetti all'industria
metalmeccanica privata e alla installazione di impianti (Supplemento
Notiziario sindacale n. 22/2008) ha unificato la disciplina del rapporto
individuale di lavoro, superando le differenze esistenti tra le precedenti
Discipline Speciali. Ciò ha comportato, tra l'altro, l'estensione della regola
della retribuzione in misura fissa mensile per tutti gli addetti del settore.
Di conseguenza tutte le quote di retribuzione eventualmente riconosciute in
azienda in valore orario devono essere trasformate in valore mensile
secondo il parametro convenzionale pari a 173 ore, fermo restando che lo
stesso parametro continua ad essere utilizzato come divisore quando si
deve determinare la retribuzione oraria come, ad esempio, ai fini dello
straordinario.
In tal modo, a decorrere dal 1° gennaio 2009, è stata superata la regola
contrattuale prevista per le professionalità operaie che prescriveva il
pagamento della retribuzione in funzione delle ore effettivamente lavorate o
comunque dovute nei singoli mesi dell’anno.
Tale scelta normativa ha determinato il riconoscimento, esclusivamente nei
confronti dei lavoratori operai in forza alla data del 31 dicembre 2008, di
una somma annua ragguagliata a 11 ore e 10 minuti per compensare il
differenziale economico che tali lavoratori avrebbero subito passando dal
sistema di retribuzione sulla base delle ore di effettiva competenza del mese
solare a quello in misura fissa mensile (v. CCNL 5 dicembre 2012, Sez.
Quarta, Titolo IV art. 3 - Norma Transitoria).
Pertanto, le aziende, a partire dal 2009, devono prevedere, per i soli operai
già in forza al 31 dicembre 2008, l’erogazione della somma annua
ragguagliata a 11 ore e 10 minuti; tale somma, espressamente definita non
assorbibile, dovrà essere corrisposta, a titolo di “Elemento individuale
annuo di mensilizzazione ex CCNL 20 gennaio 2008”, con la retribuzione
del mese di dicembre di ogni anno al valore orario in atto nel medesimo
mese (la prima erogazione è avvenuta con la retribuzione del mese di
dicembre 2009).
Il suddetto “Elemento individuale annuo di mensilizzazione”, è utile ai fini del
calcolo del trattamento di fine rapporto.
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedente al momento del
pagamento della retribuzione del mese di dicembre, l’Elemento individuale
annuo di mensilizzazione deve essere riproporzionato in dodicesimi (la
frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata come mese intero) e
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corrisposto all’atto della liquidazione delle competenze.
È necessario precisare che qualora in sede aziendale, fosse stato già
adottato, anche per gli operai, il sistema di retribuzione in misura fissa
mensile, occorrerà verificare quanto stabilito dagli accordi aziendali di
riferimento e procedere all’armonizzazione sulla base dei criteri indicati nel
Protocollo sulla “Disciplina del Rapporto individuale di lavoro” allegato ad
ogni effetto al CCNL 20 gennaio 2008 (v. anche All. 1 a CCNL 5 dicembre
2012 – Suppl. Notiziario sindacale n. 6/2014).
In particolare, nel caso in cui le soluzioni definite in azienda siano di miglior
favore rispetto a quanto stabilito dal CCNL, queste rimangono in vita a tutti
gli effetti fermo restando che le stesse saranno assorbite fino a concorrenza
dalla somma ragguagliata a 11 ore e 10 minuti.
Al fine di evitare ogni eventuale contenzioso interpretativo futuro, è
opportuno che in sede aziendale, si esplicitino le modalità applicative della
suddetta operazione di assorbimento soprattutto nel caso in cui le soluzioni
individuate nell’accordo o negli accordi di riferimento non siano direttamente
comparabili con quanto definito dal CCNL.
Per quanto riguarda invece il criterio da utilizzare per riproporzionare tale
importo annuo in relazione ai periodi di sospensione del rapporto di
lavoro nel corso dell'anno senza decorrenza della retribuzione a carico del
datore di lavoro (come, ad esempio, nel caso di aspettativa, CIGO, CIGS,
contratti di solidarietà, astensione facoltativa per maternità o paternità,
sciopero, etc.) si dovrà fare riferimento, salvo specifiche previsioni aziendali,
al medesimo criterio utilizzato, ad esempio, per la tredicesima mensilità e
cioè al divisore fisso 2080 (quale risulta considerando 52 settimane di 40 ore
settimanali).
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