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NORMA UNI-CIG 7129 – “VANO TECNICO”
NORMA UNI-CIG 7129 – “VANO TECNICO” La norma UNI 7129 – 2/2008, al punto 4.1.2 “Installazione di apparecchi in vano tecnico”, riporta le prescrizioni da rispettare per la corretta installazione di apparecchi di utilizzazione in “appositi vani tecnici” che possono essere ubicati, a seconda dei casi, all’interno o all’esterno degli edifici. La stessa norma, nel punto in esame, stabilisce inoltre che i “vani tecnici” devono essere aerati, in alternativa, mediante “un’apertura permanente di aerazione”, rivolta “verso l’esterno”, di superficie non minore di 100 cm2, oppure mediante “condotti di aerazione” di sezione non minore di 150 cm2. L’installazione nel vano tecnico di apparecchi di utilizzazione diversi dal tipo C (ad es. apparecchi di tipo B) comporta inoltre la necessità di prevedere anche un’adeguata “ventilazione” del vano tecnico. Si fa rilevare a proposito che la norma in questione, al punto 3.2.13, definisce come “vano tecnico” rispettivamente: - apposito vano; - locale specifico; - volume tecnico; - armadio esterno e simile; “esclusivamente dedicati ed idonei” a contenere apparecchi di utilizzazione, di singola portata termica non maggiore di 35 kW. La stessa norma, al punto 4.1.2, stabilisce, in conclusione, che gli armadi ed i telai da incasso forniti dal fabbricante dell’apparecchio come “parte integrante dell’apparecchio stesso”, non si considerano vano tecnico. In tale ultima ipotesi, infatti, gli armadi ed i telai forniti dal costruttore dell’apparecchio come “parte integrante dell’apparecchio” sono da considerare quali componenti strutturali/accessori certificati ed omologati come un tutt’uno con l’apparecchio stesso. Tali componenti, pertanto, devono essere considerati alla stessa stregua del mantello esterno dell’apparecchio. In considerazione di quanto sopra riportato risulta possibile affermare che i divieti di installazione prescritti per gli apparecchi in genere, al punto 4.2.1 e relativi sottopunti della norma in esame, non sono derogabili qualora l’apparecchio sia contenuto in un armadio/telaio fornito dal costruttore insieme all’apparecchio. Nei locali considerati al punto 4.2.1 anzi citato, ed in particolare nei locali/ambienti che costituiscono parte comune dell’edificio (ad es. scale, cantine, androni, solai, sottotetti ecc.) il divieto di installazione degli apparecchi potrebbe essere derogato soltanto mediante la realizzazione per ciascun apparecchio di un apposto “vano tecnico” di “esclusiva pertinenza di ogni singola unità abitativa, e accessibile soltanto all’utilizzatore”. Ogni vano tecnico dovrà essere inoltre dotato di “adeguata aerazione” secondo quanto stabilito dalla stessa norma e, se del caso, dotato di adeguata ventilazione.